procedura tecnica di valutazione di compatibilita` con la

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PROCEDURA TECNICA DI VALUTAZIONE DI
COMPATIBILITA’ CON LA SALVAGUARDIA
DELLA SICUREZZA DI ESERCIZIO DEGLI
SCIOPERI RIGUARDANTI UNITA’ DI
PRODUZIONE
N°
Rev. 01
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Direzione Dispacciamento
PROCEDURA TECNICA DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ CON
LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DI ESERCIZIO DEGLI
SCIOPERI RIGUARDANTI UNITA’ DI PRODUZIONE
Storia delle revisioni
Rev. Descrizione della revisione
01
Autore
Introduzione della terminologia di mercato
Rev. 01
20/09/04
F. MARTIRE
Data
Redatto
Filename: [DS.6] Verifica compatibilità
scioperi.doc
Collaborazioni
Sostituisce:
Data
31/10/2004
D. SAPORA
V. VIGILANTE
C. SABELLI
Verificato
Approvato
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Di seguito viene descritta la procedura per la valutazione della compatibilità degli scioperi,
interessanti il settore elettrico, con la salvaguardia della sicurezza di esercizio del sistema
elettrico nazionale, formulata in applicazione dell'articolo 5, lettera f), della Direttiva 21
gennaio 2000, “Direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale”, del
Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Nel presente documento vengono definiti i criteri tecnici e illustrata la procedura operativa
adottata dal Gestore per la valutazione della compatibilità con la sicurezza e la continuità
del servizio elettrico della fermata, dovuta a scioperi, delle unità di produzione.
A) Definizioni
1) per assetto della Rete di Trasmissione Nazionale si intende la topologia della rete,
tenuto conto delle indisponibilità e degli schemi adottati per l'esercizio dal GRTN;
2) per compatibilità dello sciopero si intende la compatibilità della fermata dovuta a
sciopero degli impianti di produzione, con la sicurezza e la continuità del servizio
elettrico;
3) per corrente limite di funzionamento permanente di un elemento di rete si intende il
valore efficace massimo di corrente, definito dal proprietario, che l'elemento può
sopportare in maniera continuativa per un tempo indeterminato;
4) per corrente limite di funzionamento transitorio di un elemento di rete si intende il
valore efficace massimo di corrente, definito dal proprietario, che l'elemento può
sopportare per un intervallo di tempo di 20 minuti primi, a condizione che, sul
precedente periodo di 30 minuti primi, il valore efficace della corrente effettivamente
trasportata sia stato inferiore o uguale all’80% della corrispondente corrente limite di
funzionamento permanente;
5) per criterio N-1 si intende il criterio di sicurezza in base al quale le situazioni di
funzionamento di una rete e/o la perdita di un qualsiasi elemento non comporti il
superamento dei limiti ammissibili dei restanti N-1 elementi della rete stessa;
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6) per dichiarazione di conformità della proclamazione di sciopero si intende la
valutazione effettuata da parte del proprietario dell’impianto in ordine alla compatibilità
delle previsioni stabilite nel CCNL, applicato nell’impresa, con le astensioni collettive
dal lavoro, ai sensi della L. 146/90 e successive modifiche;
7) per fabbisogno si intende la richiesta di potenza di parte o di tutto il sistema elettrico;
8) per generatori dispacciabili si intendono gli impianti di cui all'art. 3, comma b), della
Direttiva 21 gennaio 2000, “Direttive per la società Gestore della rete di trasmissione
nazionale, del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato;
9) per GRTN si intende il Gestore della rete di trasmissione nazionale, la società per
azioni che esercita in regime di concessione esclusiva, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n.
79/99, le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la
gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
10) per impianto di produzione si intende una unità o l’insieme di più unità di produzione
collocate nello stesso sito;
11) per indisponibilità si intende lo stato nel quale un elemento del sistema elettrico
nazionale non è utilizzabile per lo svolgimento delle attività di trasmissione e
dispacciamento;
12) per limite ammissibile si intende il limite di frequenza, corrente e tensione a cui un
componente del sistema elettrico può funzionare per definiti intervalli temporali;
13) per manutenzione indifferibile si intende una manutenzione dichiarata, sotto la propria
responsabilità, dal proprietario dell’impianto urgente ed improcrastinabile nel tempo;
14) per manutenzione si intende l'insieme di operazioni e interventi finalizzati al
mantenimento o al ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento degli elementi del
sistema elettrico nazionale tenuto conto dell'eventuale decadimento delle prestazioni;
15) per previsione del fabbisogno si intende la previsione dell'andamento della richiesta di
energia elettrica nelle 24 ore riferita al giorno interessato dallo sciopero;
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16) per profili di prelievo delle utenze si intende l'insieme dei valori di potenza assorbita
dai nodi di carico nella situazione di esercizio in esame;
17) per Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) si intende la rete elettrica definita con
decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato 25 giugno 1999, e
sue modificazioni e integrazioni;
18) per riserva vitale si intende la riserva minima necessaria a garantire, con un prefissato
livello di probabilità, la copertura del fabbisogno all’interno dei limiti prefissati, in
osservanza del criterio di sicurezza N-1. L'entità di tale riserva è strettamente
dipendente dal livello di rischio ritenuto accettabile, così come descritto nel documento
[DS.8] “Metodologia per la valutazione probabilistica della riserva vitale” allegato alle
Regole per il Dispacciamento.
19) per zona geografica (macroarea o master area) si intende una porzione della Rete di
Trasmissione Nazionale per la quale esistono, per ragioni di sicurezza del sistema
elettrico, limiti fisici di scambio di potenza con zone limitrofe;
B) Criteri tecnici per la valutazione di compatibilità degli scioperi
Di seguito si riporta la procedura adottata dal Gestore ai fini della verifica di compatibilità
delle proclamazioni di sciopero, con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento e
continuità di fornitura del servizio elettrico.
1) Previsione del fabbisogno di potenza
La previsione del fabbisogno di potenza viene effettuata per l'intero sistema elettrico
nazionale e per le diverse macroaree geografiche.
La procedura di calcolo con cui il GRTN realizza tale previsione è basata sulla serie
storica dei fabbisogni verificatisi in periodi di riferimento omogenei con quello dello
sciopero e tenendo conto dei seguenti fattori: incremento annuo del fabbisogno,
condizioni meteorologiche, eventi socio-economici di rilevante importanza.
2) Previsione delle immissioni di potenza sulla rete AT
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Le possibili immissioni di potenza sul sistema elettrico, considerate ai fini della
determinazione della valutazione di compatibilità, sono costituite da:
-
produzioni dei gruppi disponibili collegati alla Rete di Trasmissione Nazionale, e/o
dispacciabili dal GRTN, ad esclusione di quelli previsti in manutenzione indifferibile,
ivi incluse le produzioni idroelettriche utilizzabili per almeno 8 ore al giorno. A tal
fine non sono considerati disponibili i gruppi interessati da scioperi già valutati
compatibili dal GRTN;
-
importazioni di energia elettrica dall'estero.
3) Individuazione dell'assetto della Rete di Trasmissione Nazionale
L'assetto della Rete di Trasmissione Nazionale viene definito tenendo conto delle
indisponibilità per manutenzioni indifferibili degli elementi di rete e dei profili di prelievo delle
utenze.
4) Verifica della sicurezza di rete
La verifica della sicurezza di rete consiste nel valutare la compatibilità delle fermate degli
impianti, in conseguenza dello sciopero, con la salvaguardia della sicurezza di
funzionamento del sistema elettrico nazionale.
Sulla base del parco di produzione disponibile e del fabbisogno previsto viene effettuato il
calcolo dei flussi di potenza per verificare eventuali superamenti dei limiti nei transiti e nelle
tensioni a seguito delle fermate degli impianti per sciopero.
Le analisi di rete sono effettuate con il criterio di sicurezza N-1.
Perché il criterio di sicurezza N-1 sia rispettato deve verificarsi che:
a) nelle situazioni di riferimento a rete integra, non si verifichino violazioni della
corrente limite di funzionamento permanente degli altri elementi di rete;
b) il fuori servizio di uno qualsiasi degli elementi di rete, presi uno alla volta ed
indipendentemente dalla probabilità di guasto di ciascuno, a partire dagli stati di
funzionamento sopra definiti, non causi:
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il superamento delle correnti limite di funzionamento transitorio di uno
qualsiasi degli elementi di rete prima delle azioni di ridispacciamento;
ii)
il superamento delle correnti limite di funzionamento permanente dopo le
azioni di ridispacciamento messe in atto dal GRTN;
iii)
il mancato rispetto dei valori limite di tensione nei nodi del sistema elettrico;
iv)
l'interruzione dell'alimentazione di clientela.
5) Verifica della riserva di potenza
L'esercizio di un sistema elettrico deve disporre di una adeguata riserva di potenza
necessaria a far fronte ad eventi imprevisti, quali: indisponibilità accidentale di gruppi
generatori, scostamento del fabbisogno dai valori previsti.
Tale disponibilità di riserva deve essere adeguata al conseguimento di un accettabile livello
di "rischio", ossia di probabilità di non riuscire a coprire il fabbisogno.
In questo contesto viene quindi definita "riserva vitale", la riserva minima necessaria a
garantire, con un prefissato livello di probabilità, la copertura del fabbisogno.
Pertanto, stabilito il parco di produzione e il fabbisogno, si verifica l'esistenza di un
adeguato margine di riserva in assenza dell’impianto di produzione rispetto al quale è
stato proclamato lo sciopero.
L'adeguatezza del margine di riserva esistente viene verificata per mezzo di una
procedura di calcolo, cui vengono forniti in ingresso:
• i giorni di anticipo con cui deve essere verificata la compatibilità dello sciopero;
• il fabbisogno previsto in ogni macroarea e quello totale a livello nazionale;
• le risorse di generazione disponibili;
• la massima potenza che può essere scambiata tra le diverse macroaree.
La procedura permette di valutare la probabilità di copertura del fabbisogno nazionale.
Il margine di riserva esistente viene ritenuto accettabile, e lo sciopero dichiarato
compatibile, se tale probabilità risulta superiore al livello di rischio ritenuto accettabile.
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C) Flussi e adempimenti informativi
L’Organizzazione sindacale proclamante lo sciopero ha l’obbligo di trasmettere,
almeno dieci giorni prima del giorno dello sciopero, la proclamazione anche al GRTN.
Il GRTN, ricevuta la proclamazione di sciopero, vi appone data e ora del ricevimento.
Il proprietario dell’impianto interessato dallo sciopero ha l’obbligo di trasmettere, senza
indugio, al GRTN la copia della proclamazione di sciopero, nonché anche
successivamente e comunque al massimo entro sette giorni prima del giorno dello
sciopero,
l’eventuale
dichiarazione
di
conformità
limitata
alla
verifica
circa
l’applicazione delle previsioni in materia di scioperi contenute nel CCNL applicato,
dell’astensione, nonché ogni informazione utile per determinarne ambiti, termini e
modalità della stessa.
La
proclamazione
inviata
dalle
OO.SS.
verrà
considerata
legittima,
ai fini
dell’attivazione della procedura di valutazione di compatibilità, salva la eventuale
dichiarazione di conformità del proprietario.
Il GRTN, nel caso di pluralità di proclamazioni di sciopero da parte di più soggetti,
effettuerà le valutazioni di compatibilità in base all’ordine di arrivo delle proclamazioni
inviate dalle OO.SS. (ordine di priorità temporale), salvo la eventuale dichiarazione di
conformità da parte del proprietario dell’impianto.
Il GRTN emette, almeno cinque giorni prima del giorno dello sciopero, una valutazione
di compatibilità motivata, con la quale dichiara la compatibilità o meno dello sciopero e
ne trasmette copia, nel termine sopraindicato di cinque giorni antecedenti lo sciopero,
al proprietario dell’impianto interessato dallo sciopero e alla Organizzazione sindacale
proclamante.
Il GRTN, in attuazione di quanto previsto all’art. 5, lettera f), della Direttiva 21 gennaio
2000, “Direttive per il Gestore della rete di trasmissione nazionale, del
Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e all’art. 4 della Convenzione tra il
MICA e il GRTN, approvata con decreto ministeriale 17 luglio 2000, inoltra al MICA
tutte le valutazioni di incompatibilità emesse.
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Il GRTN, con cadenza mensile, invia ai proprietari degli impianti di produzione e alle
Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali di categoria una relazione
contenente dati ed indicazioni sull’andamento dell’esercizio.
D) Procedura operativa di valutazione della compatibilità degli scioperi
Il GRTN, a fronte della ricezione di una proclamazione di sciopero riguardante un impianto
della produzione inviata dalle OO.SS. e fatta salva l’eventuale dichiarazione di conformità
del proprietario, procede a valutarne la compatibilità con la continuità del servizio e la
sicurezza del sistema elettrico nazionale, ipotizzando la fermata dell’impianto rispetto al
quale è stata indetta l’astensione collettiva dal lavoro.
Il GRTN verificherà che – sulla scorta della previsione del fabbisogno di potenza, della
previsione delle immissioni di potenza sulla rete AT e dell’assetto della Rete di
Trasmissione Nazionale [criteri tecnici 1), 2) e 3) del precedente paragrafo B] – siano
salvaguardate, pur in assenza dell’impianto interessato dallo sciopero, la sicurezza di rete
e la riserva di potenza.
Lo sciopero, quindi, verrà dichiarato compatibile se, nonostante la possibile fermata
dell’impianto, siano comunque salvaguardate la sicurezza di rete e la riserva di potenza.
Il GRTN, nel caso in cui sia proclamata, da più soggetti, una pluralità di scioperi riguardanti
uno o più impianti, effettuerà le sue valutazioni secondo l’ordine di ricezione delle
proclamazioni da parte delle OO.SS. (criterio della priorità temporale), fatta salva l’eventuale
dichiarazione di conformità ricevuta dal proprietario.
Il GRTN, pertanto, effettuerà in primis la valutazione di compatibilità della prima
proclamazione di sciopero ricevuta.
Valutata la compatibilità della prima proclamazione di sciopero, il GRTN valuterà la
proclamazione immediatamente successiva secondo l’ordine di ricezione e così via, sino
ad esaurire il complesso delle proclamazioni pervenute.
Nella valutazione della compatibilità di ogni singola proclamazione di sciopero, ed in
particolare nel determinare la previsione del parco di produzione disponibile, si
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considerano indisponibili gli impianti interessati da scioperi precedentemente dichiarati
compatibili.
D1)
Valutazione
della
compatibilità
degli
scioperi
indetti,
con
un'unica
proclamazione, per più impianti per la stessa giornata
Nel caso in cui pervenga al GRTN un’unica proclamazione di sciopero che preveda, per
una stessa giornata, scioperi relativamente a più impianti, non potendosi applicare il
criterio della priorità temporale, la valutazione di compatibilità delle singole astensioni
collettive verrà effettuata secondo il seguente procedimento:
1) Definizione dell'assetto del sistema elettrico in relazione al giorno di proclamazione
dello sciopero, in applicazione dei criteri tecnici 1), 2) e 3) indicati nel precedente
paragrafo B.
2) Verifica della sicurezza di rete, ipotizzando il fuori servizio di uno alla volta di tutti gli
impianti interessati dallo sciopero per la stessa giornata. Viene, quindi, valutato
incompatibile lo sciopero di quegli impianti la cui fermata non garantisce la sicurezza
della rete, secondo i criteri riportati al punto 4) del precedente paragrafo B.
3) Verifica della riserva di potenza, ipotizzando in servizio gli impianti il cui sciopero è
risultato incompatibile a seguito della verifica di sicurezza di rete.
Nel caso in cui da tale verifica si ottenga un margine di riserva di potenza ritenuto
accettabile,
si
verifica
nuovamente
la
sicurezza
di
rete
ipotizzando
contemporaneamente fuori servizio gli impianti il cui sciopero è stato valutato
compatibile. Se anche l’ulteriore verifica di sicurezza di rete è positiva si procede a
formalizzare (come previsto nel paragrafo C Flussi e adempimenti informativi) la
valutazione di compatibilità.
Qualora, invece non risulti garantita la riserva vitale, si procede ad individuare i singoli
impianti che (insieme a quelli individuati a seguito della Verifica di sicurezza di rete)
garantiscano la continuità del servizio e per i quali lo sciopero va dichiarato
incompatibile.
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4) L’individuazione degli impianti per i quali lo sciopero è incompatibile avviene attraverso
il seguente procedimento:
4.1.
calcolo della probabilità di copertura del fabbisogno, ipotizzando incompatibile,
uno alla volta gli impianti (il cui sciopero, in base alla prima verifica di sicurezza
di rete, è risultato compatibile) di maggior potenza di ogni singola macroarea;
4.2.
valutazione di incompatibilità dello sciopero dell'impianto della macroarea che
ha fornito la probabilità più alta di copertura del fabbisogno tra le aree;
4.3.
verifica, secondo i criteri di cui al punto 5), paragrafo B, della compatibilità degli
scioperi ipotizzando l'impianto individuato al punto 4.2. disponibile;
4.4.
iterazione dei passaggi indicati ai punti 4.1, 4.2, 4.3, fino a quando l'indice di
probabilità richiesto per la copertura del fabbisogno risulti accettabile.
5) Verifica della sicurezza di rete, a seguito del fuori servizio contemporaneo degli
impianti il cui sciopero è stato valutato compatibile, secondo il criterio riportato al
punto 4), paragrafo B.
Nel caso l’esito della verifica della sicurezza di rete risulti positivo lo sciopero,
relativamente agli impianti individuati, viene dichiarato compatibile; nel caso
contrario, si dichiarano incompatibili gli scioperi degli impianti la cui messa in
servizio permetta di rispettare tali criteri di sicurezza.
E) Compatibilità delle astensioni presso i posti di teleconduzione
Le astensioni collettive dei lavoratori turnisti presso i posti di teleconduzione, cioè degli
impianti predisposti alla conduzione a distanza di porzioni di rete, siano esse appartenenti
a reti di distribuzione o trasmissione, sono da considerarsi in ogni caso incompatibili con la
salvaguardia della sicurezza di esercizio del sistema elettrico nazionale.
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