Carmelo Fabio Viviano ingegnere—via Xiboli, 414/E—93100 Caltanissetta Email: [email protected] Cell.: 3348916810 VERIFICHE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI La norma EN 60601-1 (CEI 62-148) si occupa della sicurezza degli apparecchi elettromedicali. È definito tale, ”un apparecchio elettrico che trasferisce energia verso il paziente e che è previsto dal suo fabbricante per essere impiegato nella diagnosi, trattamento o monitoraggio di un paziente; oppure per compensare o lenire una malattia, lesioni o menomazioni”. La parte dell'apparecchio che viene posta in contatto fisico con il paziente nell'uso normale è definita "parte applicata". Essa rappresenta una fonte di rischio maggiore di altre parti dell'involucro, specie per quanto riguarda le correnti di dispersione. Un adeguato programma di verifiche visive e strumentali periodiche garantiscono il mantenimento del livello di sicurezza prescritto tanto per gli operatori quanto per i pazienti, affinché si possano individuare la maggior parte dei possibili guasti, usure e malfunzionamenti dell'apparecchio. L’Ing. Viviano svolge l'attività di verifica della sicurezza elettrica in conformità alle norme CEI EN 62353, EN 60601, EN 61010, e guide CEI 62-128, 62-148 nel settore dentale, sanitario, estetico, cliniche private e laboratori analisi ed in generale ovunque siano presenti rischi derivanti dall'utilizzo di apparecchiature elettriche. L’Ing. Viviano si propone a tutti gli studi dentistici per effettuare le verifiche biennali obbligatorie previste dalle norme vigenti. Perché è importante assicurarsi che le apparecchiature elettromedicali e gli impianti siano periodicamente verificati lo si desume dall’art. 69 c. 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. ove si definisce come “attrezzatura di lavoro” “…qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”. Inoltre, “Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione” (art. 80 comma 1). Si ricorda che il testo unico sulla sicurezza D.Lgs nr. 81/08 all’art. 87 prevede delle sanzioni amministrative pecuniarie e penali per la violazione dell’art. 80. VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA Secondo il D.Lgs nr.81/08 il Datore di Lavoro ha l’obbligo di intraprendere tutte le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica. Gli art.80 e 86 del D.Lgs nr.81/08 indicano le attività necessarie allo scopo, prevedendo un’analisi documentale, impiantistica e manutentiva che accerti: l’esistenza della progettazione e la certificazione degli impianti elettrici coerente con gli impianti installati le evidenze sulle verifiche periodiche degli impianti e la loro omologazione la conformità degli impianti nei confronti delle protezioni dai contatti diretti e indiretti la protezione dagli incendi, dalle esplosioni, dalle fulminazioni e dalle sovratensioni L’analisi inoltre deve accertare il livello dell’illuminazione artificiale e di sicurezza, le esposizioni dei campi elettromagnetici e la manutenzione degli impianti elettrici. Vengono offerti i seguenti servizi: verifiche e messe in esercizio di impianti elettrici e di messa a terra per sistemi alimentati in alta, media e media tensione (sistemi TN, IT e TT) verifiche e collaudi strumentali di impianti elettrici nei luoghi di cura e locali medici verifiche e collaudi strumentali di impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione verifiche e collaudi strumentali di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche analisi delle caratteristiche di rete, rilievo e valutazione delle armoniche di rete verifiche strumentali ed analisi illuminotecniche su impianti d’illuminazione ordinaria e di sicurezza Si ricorda che il testo unico sulla sicurezza D.Lgs nr. 81/08 all’art. 87 prevede delle sanzioni amministrative pecuniarie e penali per la violazione degli art. 80 e 86. Sanzioni a carico del datore di lavoro Art. 80, co. 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 1] Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente Art. 80, co. 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. e)] Art. 80, co. 3 e 462: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione [Art. 87, co. 3, lett. d)] DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA - DI.RI. Il Decreto ministeriale 37/2008, evoluzione della Legge 46/90, disciplina la realizzazione, manutenzione, e progettazione degli impianti negli edifici. La dichiarazione di conformità degli impianti è il documento rilasciato da un'impresa abilitata in seguito all’installazione o modifica di un impianto. Nel decreto vengono descritti gli obblighi e le sanzioni del proprietario per rogiti e lavori di ristrutturazione. Nel caso in cui il certificato di conformità non sia più reperibile, è possibile sostituirlo con una Dichiarazione di Rispondenza detta "DIRI” solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi utili a verificare la rispondenza dell'impianto alla normativa. L'intervento consiste nella misura dei parametri fondamentali dell'impianto elettrico, come ad esempio il valore di resistenza di terra, il tempo di intervento dell'interruttore differenziale, per poi proseguire nell’analisi dettagliata dell'impianto per verificare la sezione dei conduttori posati, lo stato delle prese e dei comandi, ed altre ispezioni. L’ing. Viviano si avvale della collaborazione di altri ingegneri tecnici abilitati per l’esecuzione di detta consulenza. PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI L’obbligo della progettazione degli impianti elettrici è sancito dall’art. 5 del Decreto Ministeriale nr. 37 del 22 gennaio 2008 in vigore dal 27 marzo 2008. Il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: Utenze condominiali e utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata > 6 kW o utenze domestiche di singole unità abitative di superficie > 400 m2; Impianti adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata > 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2; Impianti elettrici relative ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali ad uso medico, o per i quali sussista il pericolo di esplosione, o a maggior rischio in caso di incendio; Si ricorda che lo stesso Decreto prevede delle sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 a seconda dell’entità del caso (assenza del progetto, assenza della dichiarazione di conformità (Art. 7), rilasciata al termine dei lavori o nei casi di rifacimento o sostituzione di una parte dell’impianto, dall’impresa installatrice che attesti che l’impianto è stato eseguito a “regola dell’arte”). L’ing. Viviano è un ingegnere elettrico iscritto all’Albo professionale degli Ingegneri industriali e svolge diverse attività di progettazione, di impianti elettrici, impianti ad energia rinnovabile, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti ausiliari alle attività primarie quali distribuzione telefonica, dati, rivelazione fumi, antintrusione, segnali, ecc., impianti di automazione e domotica. RISCHIO DI FULMINAZIONE DELLE STRUTTURE L’art.80 del D.Lgs nr.81/08 indica tutte le attività da intraprendere, sia sul piano documentale che impiantistico, al fine di ottenere un adeguato livello di sicurezza elettrico tra cui la protezione della struttura dalle fulminazioni e dalle sovratensioni. A tale scopo l’ing. Viviano s’interessa di valutare i rischi dovuti ai fulmini a terra che potrebbero riguardare le strutture all’interno delle quali possono permanere dipendenti, utenti o fruitori di servizi. In caso di rischio si determinano i sistemi di protezione da adottare per proteggere le persone e le strutture. Si ricorda che il testo unico sulla sicurezza D.Lgs nr. 81/08 all’art. 87 prevede delle sanzioni amministrative pecuniarie e penali per la violazione degli art. 80 e 86. RISCHIO DI ESPLOSIONE L’Ing. Viviano s’interessa anche di determinare se all’interno delle aree aziendali sussistano le condizioni per la formazione di aree che possono dar luogo ad esplosioni per la presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri e in tal caso vengono classificate e delimitate le stesse aree al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori che potrebbero essere esposti al rischio di esplosione durante le normali attività lavorative ai sensi del D.Lgs nr.81 del 9 aprile 2008 di attuazione delle direttive europee in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come integrato e corretto dal D.Lgs nr.106 del 3 agosto 2009. Quindi si procede a redigere il “Documento sulla protezione contro le esplosioni” di cui al D.Lgs 81/08 per l’adozione da parte del Datore di Lavoro di tutte le idonee misure tecniche ed organizzative di prevenzione e protezione contro il rischio di esplosioni. Queste analisi, assolutamente complesse dal punto di vista analitico e delle determinazioni finali, rappresentano tra l’altro i dati di input per una corretta e successiva progettazione elettrica degli specifici luoghi trattati. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente Art. 85, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. e)] CERTIFICAZIONE ENERGETICA La certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione volta a promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici. La 2006/32/CE ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli usi finali di energia sotto il profilo costi/benefici negli stati membri, riducendo i consumi del 9%. L'attestato è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. La sua utilità al momento ha quattro scopi principali: per il rogito: L'Attestato di Prestazione Energetica di un immobile è richiesto per gli atti notarili di compravendita. Dal 23 dicembre 2013, l'assenza dell'APE comporta sanzioni comprese tra 3.000 e 18.000 €, a carico di entrambe le parti. per i contratti d'affitto: Dal 23 dicembre 2013 l'assenza dell'APE comporta sanzioni compresa tra 1.000 e 4.000 €, a carico di entrambe le parti, che ne rispondono in solido e in pari misura. Le sanzioni sono ridotte della metà per contratti di durata inferiore ai 3 anni. per l'accesso alle detrazioni del 65% sul reddito IRPEF: l'attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali. per pubblicizzare annunci immobiliari, in quanto dal 1º gennaio 2012 è divenuto obbligatorio indicare la classe energetica delle unità immobiliari. L'attestato energetico o "Attestato di Prestazione Energetica" è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell'immobile inserendolo in un'apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all'immobile, maggiore è il suo consumo energetico. ENERGIA E AMBIENTE L’energia elettrica, oltre ad avere un valore economico di mercato, ha anche e soprattutto una valenza ambientale. Diversificare l’approvvigionamento con fonti energetiche alternative ed ecosostenibili o in alternativa provvedere ad ottimizzare i consumi energetici permette di ottenere, oltre che un risparmio economico, un vantaggio ambientale. In quest’ottica l’ing. Viviano si occupa della progettazione di impianti di produzione di energia alternativa da fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione, inoltre è in grado di sviluppare studi e analisi per l’ottimizzazione dell’uso dell’energia elettrica nell’ambito industriale, terziario, commerciale e residenziale. Si eseguono interventi di efficienza energetica, studi per la riqualificazione elettrica degli impianti al fine di un’ottimizzazione dei consumi, termografie elettriche e meccaniche, analisi dei livelli d’illuminamento dei luoghi. PREVENZIONE INFORTUNI Valutazione dei rischi, elaborazione del documento di valutazione dei rischi e delle interferenze, formazione e informazione del personale, strategie di comunicazione; adozione all’interno delle aziende delle misure di sicurezza sulle macchine e sugli impianti e delle misure igieniche; applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro per migliorare lo stato di benessere psico-fisico dei lavoratori riducendo infortuni, malattie professionali, patologie; consulenze in materie di prevenzione incendi: calcolo dei carichi d’incendio, individuazione dei sistemi di rilevazione ed estinzione, compartimentazione, procedure per il rilascio da parte dei Comandi Provinciali dei VVF del CPI (certificato di prevenzione incendi), per le attività soggette, verifica dell’efficienza dei sistemi di estinzione e rilevazione, scelta dei materiali con data resistenza al fuoco (REI). Carmelo Fabio Viviano ingegnere—via Xiboli, 414/E—93100 Caltanissetta Email: [email protected] Cell.: 3348916810