ATTIVITÀ CONVENZIONALE PRATICHE FUORI ORDINE DEL GIORNO 3) Facoltà di Medicina e Chirurgia: convenzioni per l’utilizzo di strutture sanitarie all’interno della rete formativa della scuola di specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia ai fini didattici integrativi per i medici in formazione specialistica con: a) l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari Il Rettore rammenta che l’art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede che i Rettori delle Università possano stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati su proposta dei Consigli delle Scuole di Specializzazione e sentito il Consiglio di Facoltà, Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza Urgenza nell’adunanza del 28 maggio 2009, ha espresso parere favorevole alla stipula di una Convenzione per l’utilizzo di strutture sanitarie dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari all’interno della rete formativa della scuola di specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari ai fini didattici integrativi per i medici in formazione specialistica Il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 05/10/2010 si è espresso favorevolmente alla stipula di quanto sopra. Dopo quanto premesso il Senato Accademico esprime ……………….. CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” ALL’INTERNO DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI MEDICINA D’EMERGENZA-URGENZA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI AI FINI DIDATTICI INTEGRATIVI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA TRA • L’Università degli Studi di Sassari, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Attilio Mastino, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21; • L’Azienda ASL N. 1 di Sassari, con sede legale in Sassari via Montegrappa n. 86, P.IVA 00935650903, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Paolo Manca, in qualità di Legale Rappresentante; E • L’Azienda ASL N 8 di CAGLIARI, con sede legale in ______________________, C.F./P.IVA _______________________, rappresentata dal Direttore Generale Dott. _____________________, in qualità di Legale Rappresentante; PREMESSA VISTO l’art. 27 del D.P.R. 11/07/80, n. 382 il quale prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica; VISTO l’art. 37 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina l’attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica, all’atto dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione; VISTO l’art. 38 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente; VISTO il Protocollo d’intesa Regione Università del 16 settembre 2004 che al titolo III disciplina i rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica, ed in particolare al comma d) dell’art. 19 il quale prevede che le strutture dove si svolge l’attività di formazione specialistica devono essere in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. n. 257 e al D.M. 17 dicembre 1997; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; VISTO che la Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza ha interesse ad estendere la propria rete formativa attraverso la stipula di una convenzione con l’Azienda ASL 8 Cagliari, per l’estensione della rete formativa a strutture non appartenenti all’Università al fine di ampliare l’offerta formativa per i medici in formazione specialistica; VISTO che l’Azienda ASL 8 Cagliari ha manifestato la disponibilità a mettere a disposizione dell’Università di Sassari le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza; VISTE le delibere adottate dal Consiglio della Scuola di specializzazione in Medicina d’EmergenzaUrgenza in data ___________________, dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del ________________________; dal Senato Accademico del ___________________________, dal Consiglio di Amministrazione del ___________________, per l’Università degli Studi di Sassari; VISTA la delibera adottata dalla ASL n. 1 di Sassari in data ___________________ che autorizza la stipula della presente convenzione; TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 L’Azienda ASL 8 di Cagliari, di seguito denominata Azienda Convenzionata, mette a disposizione dell’Università degli Studi di Sassari, di seguito denominata Università, e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito denominata A.O.U., per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza, l’unità operativa di Pronto Soccorso – OBI SS TRINITA’, Medicina P.O. SS TRINITA’, Cardiologia SS TRINITA’, Radiologia SS TRINITA’ con una sezione di TC ed RMN di alta qualità, e in particolare delle seguenti strutture accreditate: Pronto Soccorso – OBI SS Trinità nelle quali vengono effettuate le seguenti prestazioni: RCP, defibrillazione, ecografia (la struttura dispone di due ecografi), Ventilazione non invasiva CPAP; Medicina P.O. SS TRINITA’, nelle quali vengono effettuate le seguenti prestazioni: ecografia internistica ed interventistica, ecocolor dopper, ecocardiografia biopsia ed aspirato osteomidolare, RCP, defibrillazione, Cardiologia SS TRINITA’ ecocardiografia, elettrofisiologia ed elettrostimolazione, ergometria; Radiologia SS TRINITA’ con una sezione di TC ed RMN di alta qualità, mammografia, Ortopantomagrafia. Presso le Unità Operative sopra indicate si esegue un numero di prestazioni professionali sufficiente a concorrere alla formazione di 2 medici specializzandi in Medicina d’Urgenza per ogni anno della Scuola di Specializzazione; Art. 2 L’Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1, per l’espletamento delle attività complementari o integrative di quelle svolte nell’ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione, iscritti alla Scuola stessa. Art. 3 Le modalità di accesso del medico in formazione alle strutture di cui all’art. 1, per lo svolgimento delle attività mediche, saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della Scuola in accordo con i Dirigenti responsabili delle strutture dell’Azienda Convenzionata. Il Consiglio della scuola si impegna a comunicare annualmente all’A.O.U. e all’Azienda Convenzionata i nominativi dei medici in formazione assegnati. Art. 4 L’attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, devono essere preventivamente concordati dal Consiglio della Scuola con i Dirigenti responsabili delle strutture dell’Azienda Convenzionata. L’attività e gli interventi devono essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture dell’Azienda Convenzionata e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall’Università. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati del S.S.N. L’attività tutoriale svolta dai dirigenti sanitari a favore dei medici in formazione specialistica costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di struttura, ovvero per l’accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale, ai sensi del D.Lgs. 368/99 art. 38 comma 5, e per l’eventuale attribuzione di crediti ECM autorizzati. Art. 5 Al fine di consentire all’Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto dal contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture dell’Azienda Convenzionata dovranno inviare al termine di ciascun mese, alla stessa Università l’attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti. L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo del reparto o servizio. a) Art. 6 L’Azienda Convenzionata, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa, provvede con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi per l’attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. b) Gli estremi identificativi dell’assicurazione RCT predetta devono essere comunicati all’Università e all’A.O.U. dall’Azienda Convenzionata. c) L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, provvede ad anticipare i costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico medesimo, sia nelle proprie strutture sia nelle altre strutture di cui alla presente convenzione, salvo il rimborso dalla Azienda Convenzionata per i periodi di formazione espletati presso la medesima Azienda. Art. 7 Per il personale del Servizio Sanitario Regionale, la Facoltà di Medicina e Chirurgia delibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, sia l’affidamento con titolarità di corsi di insegnamento, sia l’affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Per l’affidamento dei predetti compiti di attività didattica formale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio della Scuola valuta l’esperienza didattica e l’attività di servizio svolta presso strutture specialistiche accreditate, conformi con la tipologia della scuola. Art. 8 Il medico in formazione, deve presentare al Consiglio della Scuola un “Progetto formativo” accompagnato dalla documentazione rilasciata dalla struttura ospitante; tale progetto deve rientrare nel piano di formazione previsto per l’anno di corso. Il Consiglio della Scuola valuta la congruità del progetto, verifica se l’attività indicata possa in alternativa essere svolta all’interno delle strutture della Scuola ed infine autorizza la frequenza esterna. In determinati periodi dell’anno l’autorizzazione alla frequenza esterna implica l’impossibilità alla frequenza teorica e quindi il Consiglio della Scuola deve esprimersi in merito all’esonero di tale frequenza. Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione, non deve essere recuperato e conseguentemente lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall’art. 5. Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna, dovrà seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi; rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza; prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro; redigere una relazione finale sull’attività di formazione svolta da consegnare a gli uffici competenti entro 5 giorni dal rientro in sede. Art. 9 La presente convenzione non comporta alcun onere per l’Università, in relazione all’utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall’Azienda Convenzionata. Art. 10 La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata, di anno accademico in anno accademico, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta. Letto confermato e sottoscritto Sassari, ________________ Università degli Studi di Sassari Il Rettore (Prof. ___________________) __________________________ Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari Il Direttore Generale (_____________________) Azienda ___________________ __________________________ di Cagliari Il Direttore Generale (___________________) b) __________________________ l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari Il Rettore rammenta che l’art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede che i Rettori delle Università possano stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati su proposta dei Consigli delle Scuole di Specializzazione e sentito il Consiglio di Facoltà, Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza Urgenza nell’adunanza del 28 maggio 2009, ha espresso parere favorevole alla stipula di una Convenzione per l’utilizzo di strutture sanitarie dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari all’interno della rete formativa della scuola di specializzazione in Medicina d’EmergenzaUrgenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari ai fini didattici integrativi per i medici in formazione specialistica Il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 05/10/2010 si è espresso favorevolmente alla stipula di quanto sopra. Dopo quanto premesso il Senato Accademico esprime ……………….. CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” ALL’INTERNO DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI MEDICINA D’EMERGENZA-URGENZA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI AI FINI DIDATTICI INTEGRATIVI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA TRA • L’Università degli Studi di Sassari, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Attilio Mastino, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21; • L’Azienda ASL N. 1 di Sassari, con sede legale in Sassari via Montegrappa n. 86, P.IVA 00935650903, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr. Paolo Manca, in qualità di Legale Rappresentante; E • L’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, con sede legale in Cagliari, Piazzale Ricchi n. 1, Cod. Fisc. 02315520920, rappresentata dal Direttore Generale ________________, in qualità di Legale Rappresentante; PREMESSA VISTO l’art. 27 del D.P.R. 11/07/80, n. 382 il quale prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica; VISTO l’art. 37 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina l’attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica, all’atto dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione; VISTO l’art. 38 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente; VISTO il Protocollo d’intesa Regione Università del 16 settembre 2004 che al titolo III disciplina i rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica, ed in particolare al comma d) dell’art. 19 il quale prevede che le strutture dove si svolge l’attività di formazione specialistica devono essere in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. n. 257 e al D.M. 17 dicembre 1997; CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari inserita in strutture sanitarie dell’ASL n. 1 ha interesse ad estendere la propria rete formativa attraverso la stipula di una convenzione con L’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” al fine di ampliare l’offerta formativa per i medici in formazione specialistica; CONSIDERATO che l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” ha reso disponibili per l’Università degli Studi di Sassari le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza; VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistente Sociale prot. n° 0014827 del 07/07/2008 il quale prevede “L’individuazione dei componenti l’Osservatorio Regionale per Specializzazioni mediche” come da Deliberazione della Giunta Regionale n° 37/8 del 25/09/2007; VISTA la delibera n° 72/23 del 19/12/2008 e l’allegato relativo al riordino del sistema Regionale della Formazione continua in medicina che cita che “Le Aziende Sanitarie sono coinvolte, tra loro, anche nelle attività di formazione e di specializzazione medica; VISTE le delibere adottate dal Consiglio della Scuola di specializzazione in data___________, dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data____________, dal Senato Accademico in data _________ e dal Consiglio di Amministrazione in data___________ dell’Università degli Studi di Sassari e dall’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” che autorizzano la stipula della presente convenzione; VISTA la delibera adottata dall’Azienda Sanitaria locale n. 1 di ___________________ che autorizza la stipula della presente convenzione; Sassari in data TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 L’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, di seguito denominata, Azienda, rende disponibili a favore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari per le esigenze didattiche e di formazione della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza inserita in strutture sanitarie dell’ASL n. 1 di Sassari, le unità operative di Pronto Soccorso, Cardiologia, Neurologia (inclusa Stroke-unit). La comunicazione relativa alle unità operative identificate dal Consiglio della Scuola, al numero e ai nominativi degli specializzandi che saranno inviati e alla durata della frequenza presso le strutture dell’Azienda, sarà inviata, per gli adempimenti di competenza, dal Direttore della Scuola al Servizio Formazione dell’Azienda che avrà cura di trasmetterla tempestivamente alla Direzione Sanitaria Aziendale per l’autorizzazione alla frequenza. Art. 2 L’Università degli Studi di Sassari utilizza le strutture dell’Azienda identificate al Consiglio della Scuola, di cui al precedente art. 1, per l’espletamento delle attività complementari o integrative di quelle svolte nell’ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione. Art. 3 L’attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziale, la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, devono essere preventivamente concordati dal Direttore della Scuola con la Direzione Sanitaria Aziendale e con i dirigenti delle strutture dell’Azienda identificate per la formazione. L’attività e gli interventi devono essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture dell’Azienda e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall’Università. L’attività tutoriale svolta dai dirigenti sanitari a favore dei medici informazione specialistica costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di struttura, ai sensi del D.Lgs. 368/99 art. 38 comma 5, e per l’eventuale attribuzione di crediti ECM autorizzati. Art. 4 Al fine di consentire all’Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto dal contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture dell’Azienda dovranno inviare al termine di ciascun mese al Direttore della Scuola di Specializzazione l’attestazione delle presenze, su moduli debitamente predisposti. L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo del reparto o servizio. Art. 5 L’ASL 1 provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali e della responsabilità civile contro terzi e alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle sue strutture, alle stesse condizioni del proprio personale medico, salvo rimborso da parte dell’Azienda per i periodi di formazione espletati presso la medesima azienda. Gli estremi identificativi dell’assicurazione RCT predetta devono essere comunicati all’Università e all’Azienda dalla ASL n. 1. L’ASL 1 e l’Azienda, limitatamente al periodo in cui il medico in formazione svolge il tirocinio presso le proprie strutture, provvedono, con oneri a proprio carico, all’attivazione di tutti gli accorgimenti necessari per la protezione degli specializzandi contro il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti. Art. 6 Al fine di poter monitorare coloro i quali frequentano le strutture dell’Azienda, prima dell’inizio del periodo di frequenza i medici specializzandi in formazione inseriti nell’elenco inviato dal Direttore della Scuola dovranno compilare l’apposito modulo di domanda di tirocinio e inviarlo al Servizio Formazione dell’Azienda che avrà cura di trasmetterlo tempestivamente alla Direzione Sanitaria Aziendale per l’Autorizzazione a frequentare le strutture sanitarie identificate dal Consiglio della Scuola. Art. 7 L’Università si impegna a prevedere la partecipazione, a titolo gratuito, dei tutor di tirocinio dell’Azienda alle attività didattico-culturali promosse dall’Università stessa. Per il personale del Servizio Sanitario Regionale la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari, delibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, sia l’affidamento con titolarità di corsi di insegnamento sia l’affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Al suddetto personale deve essere assolutamente rilasciato il nullaosta da parte dell’Azienda. Per l’affidamento dei predetti compiti di attività didattica formale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio della Scuola valuta l’esperienza didattica e l’attività di servizio svolta presso strutture specialistiche accreditate, conformi con la tipologia della Scuola. Art. 8 Il medico in formazione, durante la frequenza nelle strutture dell’Azienda, dovrà seguire le indicazioni dei tutor ai quali verrà affidato e rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza. Art. 9 La presente convenzione non comporta alcun onere per l’Università, in relazione all’utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall’Azienda. Art. 10 La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula, avrà durata pari al numero di anni di corso previsti per la Scuola di Specializzazione e alla scadenza verrà rinnovata con atto formale, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta. Letto confermato e sottoscritto Sassari, ________________ Università degli Studi di Sassari Il Rettore (Prof. Attilio Mastino) __________________________ Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” Il Direttore Generale (Dott. ___________) __________________________ Azienda Sanitaria Locale N. 1 Il Commissario Straordinario (Dott. Paolo Manca) __________________________ c) l’Azienda Sanitaria Locale n.3 di Nuoro Il Rettore rammenta che l’art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede che i Rettori delle Università possano stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati su proposta dei Consigli delle Scuole di Specializzazione e sentito il Consiglio di Facoltà, Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza Urgenza nell’adunanza del 28 maggio 2009, ha espresso parere favorevole alla stipula di una Convenzione per l’utilizzo di strutture sanitarie dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro all’interno della rete formativa della scuola di specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari ai fini didattici integrativi per i medici in formazione specialistica Il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 05/10/2010 si è espresso favorevolmente alla stipula di quanto sopra. Dopo quanto premesso il Senato Accademico esprime ……………….. CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO ALL’INTERNO DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI MEDICINA D’EMERGENZA -URGENZA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI AI FINI DIDATTICI INTEGRATIVI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA TRA • L’Università degli Studi di Sassari, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Attilio Mastino, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21; • L’Azienda ASL N. 1 di Sassari, con sede legale in Sassari via Montegrappa n. 86, P.IVA 00935650903, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Paolo Manca, in qualità di Legale Rappresentante; E • L’Azienda Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro, con sede legale in via Demurtas n. 1, P.IVA 00977680917, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Antonio Onorato Succu, in qualità di Legale Rappresentante; PREMESSA VISTO l’art. 27 del D.P.R. 11/07/80, n. 382 il quale prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica; VISTO l’art. 37 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina l’attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica, all’atto dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione; VISTO l’art. 38 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente; VISTO il Protocollo d’intesa Regione Università del 16 settembre 2004 che al titolo III disciplina i rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica, ed in particolare al comma d) dell’art. 19 il quale prevede che le strutture dove si svolge l’attività di formazione specialistica devono essere in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. n. 257 e al D.M. 17 dicembre 1997; VISTO che la Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari inserita in strutture sanitarie dell’ASL n. 1 ha interesse ad estendere la propria rete formativa attraverso la stipula di una convenzione con l’ASL N. 3 di Nuoro al fine di ampliare l’offerta formativa per i medici in formazione specialistica; VISTO che l’ASL N. 3 di Nuoro ha reso disponibili per l’Università degli Studi di Sassari le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza; VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistente Sociale prot. n° 0014827 del 07/07/2008 il quale prevede “L’individuazione dei componenti l’Osservatorio Regionale per Specializzazioni mediche” come da Deliberazione della Giunta Regionale n° 37/8 del 25/09/2007; VISTA la delibera n° 72/23 del 19/12/2008 e l’allegato relativo al riordino del sistema Regionale della Formazione continua in medicina che cita che “Le Aziende Sanitarie sono coinvolte, tra loro, anche nelle attività di formazione e di specializzazione medica; VISTE le delibere adottate dal Consiglio della Scuola di specializzazione in data___________, dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data____________, dal Senato Accademico in data _________ e dal Consiglio di Amministrazione in data___________ dell’Università degli Studi di Sassari e dall’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro che autorizzano la stipula della presente convenzione; VISTA la delibera adottata dall’Azienda Sanitaria locale n. 1 di Sassari in data ___________________ che autorizza la stipula della presente convenzione; TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 L’Azienda Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro, di seguito denominata, ASL N. 3 di Nuoro, rende disponibili a favore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari per le esigenze didattiche e di formazione della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza inserita in strutture sanitarie dell’ASL n. 1 di Sassari, l’unità operativa di Pronto Soccorso, Cardiologia, Radiologia ed in particolare le seguenti strutture accreditate nelle quali vengono effettuate le seguenti prestazioni: Pronto Soccorso: trattamento integrato del politrauma, RCP secondo linee guida ACLS – AHA, ventilazione non invasiva con l’utilizzo di devices adatti alla CPAP e PSV, cardioversione elettrica in emergenza-urgenza con sedoanalgesia effettuata in loco; cardiologia, con procedure di cardiologia interventistica (emodinamica ed elettrofisiologia); radiologia con RX tradizionale, TC e RMN eseguite in urgenza-emergenza, angiografia in emergenza. La comunicazione relativa alle unità operative identificate dal Consiglio della Scuola, al numero e ai nominativi degli specializzandi che saranno inviati e alla durata della frequenza presso le strutture dell’ASL N. 3 di Nuoro, sarà inviata, per gli adempimenti di competenza, dal Direttore della Scuola al Servizio Formazione dell’ASL N. 3 di Nuoro che avrà cura di trasmetterla tempestivamente alla Direzione Sanitaria Aziendale per l’autorizzazione alla frequenza. Art. 2 L’Università degli Studi di Sassari utilizza le strutture dell’ASL N. 3 di Nuoro identificate al Consiglio della Scuola, di cui al precedente art. 1, per l’espletamento delle attività complementari o integrative di quelle svolte nell’ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione. Art. 3 L’attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziale, la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, devono essere preventivamente concordati dal Direttore della Scuola con la Direzione Sanitaria Aziendale e con i dirigenti delle strutture dell’ASL N. 3 di Nuoro identificate per la formazione. L’attività e gli interventi devono essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture dell’ASL N. 3 di Nuoro e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall’Università. L’attività tutoriale svolta dai dirigenti sanitari a favore dei medici informazione specialistica costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di struttura, ai sensi del D.Lgs. 368/99 art. 38 comma 5, e per l’eventuale attribuzione di crediti ECM autorizzati. Art. 4 Al fine di consentire all’Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto dal contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture dell’ASL N. 3 di Nuoro dovranno inviare al termine di ciascun mese al Direttore della Scuola di Specializzazione l’attestazione delle presenze, su moduli debitamente predisposti. L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo del reparto o servizio. Art. 5 L’ASL 1 provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali e della responsabilità civile contro terzi e alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle sue strutture, alle stesse condizioni del proprio personale medico, salvo rimborso da parte dell’ASL N. 3 di Nuoro per i periodi di formazione espletati presso la medesima azienda. Gli estremi identificativi dell’assicurazione RCT predetta devono essere comunicati all’Università e all’ASL N. 3 di Nuoro dalla ASL n. 1. L’ASL 1 e l’ASL N. 3 di Nuoro, limitatamente al periodo in cui il medico in formazione svolge il tirocinio presso le proprie strutture, provvedono, con oneri a proprio carico, all’attivazione di tutti gli accorgimenti necessari per la protezione degli specializzandi contro il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti. Art. 6 Al fine di poter monitorare coloro i quali frequentano le strutture dell’ASL N. 3 di Nuoro, prima dell’inizio del periodo di frequenza i medici specializzandi in formazione inseriti nell’elenco inviato dal Direttore della Scuola dovranno compilare l’apposito modulo di domanda di tirocinio e inviarlo al Servizio Formazione dell’ASL N. 3 di Nuoro che avrà cura di trasmetterlo tempestivamente alla Direzione Sanitaria Aziendale per l’Autorizzazione a frequentare le strutture sanitarie identificate dal Consiglio della Scuola. Art. 7 L’Università si impegna a prevedere la partecipazione, a titolo gratuito, dei tutor di tirocinio dell’Azienda alle attività didattico-culturali promosse dall’Università stessa. Per il personale del Servizio Sanitario Regionale la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari, delibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, sia l’affidamento con titolarità di corsi di insegnamento sia l’affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Al suddetto personale deve essere assolutamente rilasciato il nullaosta da parte dell’ASL N. 3 di Nuoro. Per l’affidamento dei predetti compiti di attività didattica formale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio della Scuola valuta l’esperienza didattica e l’attività di servizio svolta presso strutture specialistiche accreditate, conformi con la tipologia della Scuola. Art. 8 Il medico in formazione, durante la frequenza nelle strutture dell’ASL N. 3 di Nuoro, dovrà seguire le indicazioni dei tutor ai quali verrà affidato e rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza. Art. 9 La presente convenzione non comporta alcun onere per l’Università, in relazione all’utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall’ASL N. 3 di Nuoro. Art. 10 La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula, avrà durata pari al numero di anni di corso previsti per la Scuola di Specializzazione e alla scadenza verrà rinnovata con atto formale, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta. Letto confermato e sottoscritto Sassari, ________________ Università degli Studi di Sassari Il Rettore (Prof. Attilio Mastino) __________________________ Azienda Sanitaria Locale N. 3 Il Commissario Straordinario (Dott. Antonio Onorato Succu) __________________________ Azienda Sanitaria Locale N. 1 Il Commissario Straordinario (Dott. Paolo Manca) d) __________________________ l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia Il Rettore rammenta che l’art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede che i Rettori delle Università possano stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati su proposta dei Consigli delle Scuole di Specializzazione e sentito il Consiglio di Facoltà, Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza Urgenza nell’adunanza del 28 maggio 2009, ha espresso parere favorevole alla stipula di una Convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l’estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all’Università per i medici in formazione specialistica della scuola di specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari ai fini didattici integrativi Il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 05/10/2010 si è espresso favorevolmente alla stipula di quanto sopra. Dopo quanto premesso il Senato Accademico esprime ……………….. CONVENZIONE PER L’ESTENSIONE DELLA RETE FORMATIVA ALLE STRUTTURE NON APPARTENENTI ALL’UNIVERSITA’ PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA TRA • L’Università degli Studi di Sassari, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Attilio Mastino, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21; • L’Azienda ASL N. 1 di Sassari, con sede legale in Sassari via Montegrappa n. 86, P.IVA 00935650903, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Paolo Manca, in qualità di Legale Rappresentante; E • L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia con sede legale in _________, via_____ n. 1, Cod. Fisc. _____________, rappresentata dal Direttore Generale ___________, in qualità di Legale Rappresentante; PREMESSA VISTO l’art. 27 del D.P.R. 11/07/80, n. 382 il quale prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica; VISTO l’art. 37 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina l’attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica, all’atto dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione; VISTO l’art. 38 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente; VISTO il Protocollo d’intesa Regione Università del 16 settembre 2004 che al titolo III disciplina i rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica, ed in particolare al comma d) dell’art. 19 il quale prevede che le strutture dove si svolge l’attività di formazione specialistica devono essere in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. n. 257 e al D.M. 17 dicembre 1997; VISTO che la Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari inserita in strutture sanitarie dell’ASL n. 1 ha interesse ad estendere la propria rete formativa attraverso la stipula di una convenzione con L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia al fine di ampliare l’offerta formativa per i medici in formazione specialistica; VISTO che l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia ha reso disponibili per l’Università degli Studi di Sassari le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza; VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistente Sociale prot. n° 0014827 del 07/07/2008 il quale prevede “L’individuazione dei componenti l’Osservatorio Regionale per Specializzazioni mediche” come da Deliberazione della Giunta Regionale n° 37/8 del 25/09/2007; VISTA la delibera n° 72/23 del 19/12/2008 e l’allegato relativo al riordino del sistema Regionale della Formazione continua in medicina che cita che “Le Aziende Sanitarie sono coinvolte, tra loro, anche nelle attività di formazione e di specializzazione medica; VISTE le delibere adottate dal Consiglio della Scuola di specializzazione in data___________, dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data____________, dal Senato Accademico in data _________ e dal Consiglio di Amministrazione in data___________ dell’Università degli Studi di Sassari e dall’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia che autorizzano la stipula della presente convenzione; VISTA la delibera adottata dall’Azienda Sanitaria locale n. 1 di Sassari in data ___________________ che autorizza la stipula della presente convenzione; TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, di seguito denominata, Azienda, rende disponibili a favore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari per le esigenze didattiche e di formazione della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza inserita in strutture sanitarie dell’ASL n. 1 di Sassari, le unità operative del Dipartimento di Emergenza-Urgenza dell’Arcispedale Santa Maria Nuova La comunicazione relativa alle unità operative identificate dal Consiglio della Scuola, al numero e ai nominativi degli specializzandi che saranno inviati e alla durata della frequenza presso le strutture dell’Azienda, sarà inviata, per gli adempimenti di competenza, dal Direttore della Scuola al Servizio Formazione dell’Azienda che avrà cura di trasmetterla tempestivamente alla Direzione Sanitaria Aziendale per l’autorizzazione alla frequenza. Art. 2 L’Università degli Studi di Sassari utilizza le strutture dell’Azienda identificate al Consiglio della Scuola, di cui al precedente art. 1, per l’espletamento delle attività complementari o integrative di quelle svolte nell’ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione. Art. 3 L’attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziale, la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, devono essere preventivamente concordati dal Direttore della Scuola con la Direzione Sanitaria Aziendale e con i dirigenti delle strutture dell’Azienda identificate per la formazione. L’attività e gli interventi devono essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture dell’Azienda e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall’Università. L’attività tutoriale svolta dai dirigenti sanitari a favore dei medici informazione specialistica costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di struttura, ai sensi del D.Lgs. 368/99 art. 38 comma 5, e per l’eventuale attribuzione di crediti ECM autorizzati. Art. 4 Al fine di consentire all’Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto dal contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture dell’Azienda dovranno inviare al termine di ciascun mese al Direttore della Scuola di Specializzazione l’attestazione delle presenze, su moduli debitamente predisposti. L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo del reparto o servizio. Art. 5 L’ASL 1 provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali e della responsabilità civile contro terzi e alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle sue strutture, alle stesse condizioni del proprio personale medico, salvo rimborso da parte dell’Azienda per i periodi di formazione espletati presso la medesima azienda. Gli estremi identificativi dell’assicurazione RCT predetta devono essere comunicati all’Università e all’Azienda dalla ASL n. 1. L’ASL 1 e l’Azienda, limitatamente al periodo in cui il medico in formazione svolge il tirocinio presso le proprie strutture, provvedono, con oneri a proprio carico, all’attivazione di tutti gli accorgimenti necessari per la protezione degli specializzandi contro il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti. Art. 6 Al fine di poter monitorare coloro i quali frequentano le strutture dell’Azienda, prima dell’inizio del periodo di frequenza i medici specializzandi in formazione inseriti nell’elenco inviato dal Direttore della Scuola dovranno compilare l’apposito modulo di domanda di tirocinio e inviarlo al Servizio Formazione dell’Azienda che avrà cura di trasmetterlo tempestivamente alla Direzione Sanitaria Aziendale per l’Autorizzazione a frequentare le strutture sanitarie identificate dal Consiglio della Scuola. Art. 7 L’Università si impegna a prevedere la partecipazione, a titolo gratuito, dei tutor di tirocinio dell’Azienda alle attività didattico-culturali promosse dall’Università stessa. Per il personale del Servizio Sanitario Regionale la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari, delibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, sia l’affidamento con titolarità di corsi di insegnamento sia l’affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Al suddetto personale deve essere assolutamente rilasciato il nullaosta da parte dell’Azienda. Per l’affidamento dei predetti compiti di attività didattica formale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio della Scuola valuta l’esperienza didattica e l’attività di servizio svolta presso strutture specialistiche accreditate, conformi con la tipologia della Scuola. Art. 8 Il medico in formazione, durante la frequenza nelle strutture dell’Azienda, dovrà seguire le indicazioni dei tutor ai quali verrà affidato e rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza. Art. 9 La presente convenzione non comporta alcun onere per l’Università, in relazione all’utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall’Azienda. Art. 10 La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula, avrà durata pari al numero di anni di corso previsti per la Scuola di Specializzazione e alla scadenza verrà rinnovata con atto formale, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta. Letto confermato e sottoscritto Sassari, ________________ Università degli Studi di Sassari Il Rettore (Prof. Attilio Mastino) __________________________ Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia Il Direttore Generale (Dott. ________) __________________________ Azienda Sanitaria Locale N. 1 Il Commissario Straordinario (Dott. Paolo Manca) __________________________