allegato - Università di Sassari - Università degli Studi di Sassari

ATTIVITÀ CONVENZIONALE
PRATICHE FUORI ORDINE DEL GIORNO
3)
Facoltà di Medicina e Chirurgia: convenzioni per l’utilizzo di
strutture sanitarie all’interno della rete formativa della scuola di
specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza della Facoltà
di Medicina e Chirurgia ai fini didattici integrativi per i medici
in formazione specialistica con:
a)
l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari
Il Rettore rammenta che l’art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede che i
Rettori delle Università possano stipulare convenzioni con Enti Pubblici e
privati su proposta dei Consigli delle Scuole di Specializzazione e sentito il
Consiglio di Facoltà, Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione,
al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo
svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie,
finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.
Il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza Urgenza nell’adunanza del 28 maggio 2009, ha espresso parere favorevole
alla stipula di una Convenzione per l’utilizzo di strutture sanitarie
dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari all’interno della rete formativa
della scuola di specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari ai fini
didattici integrativi per i medici in formazione specialistica
Il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del
05/10/2010 si è espresso favorevolmente alla stipula di quanto sopra.
Dopo quanto premesso il Senato Accademico esprime ………………..
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” ALL’INTERNO DELLA RETE
FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI MEDICINA
D’EMERGENZA-URGENZA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI AI FINI DIDATTICI
INTEGRATIVI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
TRA
•
L’Università degli Studi di Sassari, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Attilio Mastino,
domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;
•
L’Azienda ASL N. 1 di Sassari, con sede legale in Sassari via Montegrappa n. 86, P.IVA
00935650903, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Paolo Manca, in qualità di Legale
Rappresentante;
E
•
L’Azienda ASL N 8 di CAGLIARI, con sede legale in ______________________, C.F./P.IVA
_______________________, rappresentata dal Direttore Generale Dott. _____________________,
in qualità di Legale Rappresentante;
PREMESSA
VISTO
l’art. 27 del D.P.R. 11/07/80, n. 382 il quale prevede la possibilità per le Università di
stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici
extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate
al completamento della formazione specialistica;
VISTO
l’art. 37 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina l’attività dei medici in formazione
specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di
formazione specialistica, all’atto dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione;
VISTO
l’art. 38 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina le modalità del programma di
formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti
didattici determinati secondo la normativa vigente;
VISTO
il Protocollo d’intesa Regione Università del 16 settembre 2004 che al titolo III disciplina i
rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica, ed in particolare al comma d) dell’art. 19 il
quale prevede che le strutture dove si svolge l’attività di formazione specialistica devono essere in
possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. n. 257 e al D.M. 17 dicembre 1997;
VISTA
la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la
quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
VISTO
che la Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza ha interesse ad
estendere la propria rete formativa attraverso la stipula di una convenzione con l’Azienda ASL 8
Cagliari, per l’estensione della rete formativa a strutture non appartenenti all’Università al fine di
ampliare l’offerta formativa per i medici in formazione specialistica;
VISTO
che l’Azienda ASL 8 Cagliari ha manifestato la disponibilità a mettere a disposizione
dell’Università di Sassari le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche e
formative della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza;
VISTE
le delibere adottate dal Consiglio della Scuola di specializzazione in Medicina d’EmergenzaUrgenza in data ___________________, dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del
________________________; dal Senato Accademico del ___________________________, dal
Consiglio di Amministrazione del ___________________, per l’Università degli Studi di Sassari;
VISTA
la delibera adottata dalla ASL n. 1 di Sassari in data ___________________ che autorizza la
stipula della presente convenzione;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
L’Azienda ASL 8 di Cagliari, di seguito denominata Azienda Convenzionata, mette a disposizione
dell’Università degli Studi di Sassari, di seguito denominata Università, e dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Sassari, di seguito denominata A.O.U., per le esigenze didattiche della Scuola di
Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza, l’unità operativa di Pronto Soccorso – OBI SS
TRINITA’, Medicina P.O. SS TRINITA’, Cardiologia SS TRINITA’, Radiologia SS TRINITA’ con una sezione
di TC ed RMN di alta qualità, e in particolare delle seguenti strutture accreditate: Pronto Soccorso – OBI SS
Trinità nelle quali vengono effettuate le seguenti prestazioni: RCP, defibrillazione, ecografia (la struttura
dispone di due ecografi), Ventilazione non invasiva CPAP; Medicina P.O. SS TRINITA’, nelle quali vengono
effettuate le seguenti prestazioni: ecografia internistica ed interventistica, ecocolor dopper, ecocardiografia
biopsia ed aspirato osteomidolare, RCP, defibrillazione, Cardiologia SS TRINITA’ ecocardiografia,
elettrofisiologia ed elettrostimolazione, ergometria; Radiologia SS TRINITA’ con una sezione di TC ed RMN
di alta qualità, mammografia, Ortopantomagrafia. Presso le Unità Operative sopra indicate si esegue un
numero di prestazioni professionali sufficiente a concorrere alla formazione di 2 medici specializzandi in
Medicina d’Urgenza per ogni anno della Scuola di Specializzazione;
Art. 2
L’Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1, per l’espletamento delle attività complementari o
integrative di quelle svolte nell’ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini
del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione, iscritti alla Scuola stessa.
Art. 3
Le modalità di accesso del medico in formazione alle strutture di cui all’art. 1, per lo svolgimento delle attività
mediche, saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della Scuola in accordo con i Dirigenti responsabili
delle strutture dell’Azienda Convenzionata.
Il Consiglio della scuola si impegna a comunicare annualmente all’A.O.U. e all’Azienda Convenzionata i
nominativi dei medici in formazione assegnati.
Art. 4
L’attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi che il
medico in formazione specialistica dovrà eseguire, devono essere preventivamente concordati dal Consiglio
della Scuola con i Dirigenti responsabili delle strutture dell’Azienda Convenzionata.
L’attività e gli interventi devono essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture
dell’Azienda Convenzionata e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto
personale di formazione, fornito dall’Università. In nessun caso l’attività del medico in formazione
specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati del S.S.N.
L’attività tutoriale svolta dai dirigenti sanitari a favore dei medici in formazione specialistica costituisce
specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di struttura, ovvero per
l’accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale, ai sensi del D.Lgs. 368/99 art. 38 comma 5, e per
l’eventuale attribuzione di crediti ECM autorizzati.
Art. 5
Al fine di consentire all’Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come
previsto dal contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture dell’Azienda Convenzionata dovranno inviare al
termine di ciascun mese, alla stessa Università l’attestazione delle presenze su moduli debitamente
predisposti. L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del
S.S.N. a tempo pieno.
In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo del reparto
o servizio.
a)
Art. 6
L’Azienda Convenzionata, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività
formativa, provvede con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali per
la responsabilità civile contro terzi per l’attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle
proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
b)
Gli estremi identificativi dell’assicurazione RCT predetta devono essere comunicati all’Università e
all’A.O.U. dall’Azienda Convenzionata.
c)
L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, provvede ad anticipare i costi relativi alla copertura
assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico
medesimo, sia nelle proprie strutture sia nelle altre strutture di cui alla presente convenzione, salvo il
rimborso dalla Azienda Convenzionata per i periodi di formazione espletati presso la medesima
Azienda.
Art. 7
Per il personale del Servizio Sanitario Regionale, la Facoltà di Medicina e Chirurgia delibera annualmente,
su proposta del Consiglio della Scuola, sia l’affidamento con titolarità di corsi di insegnamento, sia
l’affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Per l’affidamento dei predetti compiti
di attività didattica formale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio della Scuola valuta l’esperienza
didattica e l’attività di servizio svolta presso strutture specialistiche accreditate, conformi con la tipologia della
scuola.
Art. 8
Il medico in formazione, deve presentare al Consiglio della Scuola un “Progetto formativo” accompagnato
dalla documentazione rilasciata dalla struttura ospitante; tale progetto deve rientrare nel piano di formazione
previsto per l’anno di corso.
Il Consiglio della Scuola valuta la congruità del progetto, verifica se l’attività indicata possa in alternativa
essere svolta all’interno delle strutture della Scuola ed infine autorizza la frequenza esterna. In determinati
periodi dell’anno l’autorizzazione alla frequenza esterna implica l’impossibilità alla frequenza teorica e quindi
il Consiglio della Scuola deve esprimersi in merito all’esonero di tale frequenza.
Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in
formazione, non deve essere recuperato e conseguentemente lo stesso continua a godere del trattamento
economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall’art. 5.
Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna, dovrà seguire le indicazioni dei tutor e fare
riferimento ad essi; rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie di
cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; rispettare i regolamenti aziendali
e le norme in materia di igiene e sicurezza; prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un
rapporto di lavoro; redigere una relazione finale sull’attività di formazione svolta da consegnare a gli uffici
competenti entro 5 giorni dal rientro in sede.
Art. 9
La presente convenzione non comporta alcun onere per l’Università, in relazione all’utilizzo didattico di
strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall’Azienda Convenzionata.
Art. 10
La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata, di anno
accademico in anno accademico, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi
prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta.
Letto confermato e sottoscritto
Sassari, ________________
Università degli Studi di Sassari
Il Rettore
(Prof. ___________________)
__________________________
Azienda Ospedaliero Universitaria
di Sassari
Il Direttore Generale
(_____________________)
Azienda ___________________
__________________________
di Cagliari
Il Direttore Generale
(___________________)
b)
__________________________
l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari
Il Rettore rammenta che l’art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede che i
Rettori delle Università possano stipulare convenzioni con Enti Pubblici e
privati su proposta dei Consigli delle Scuole di Specializzazione e sentito il
Consiglio di Facoltà, Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione,
al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo
svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie,
finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.
Il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza Urgenza nell’adunanza del 28 maggio 2009, ha espresso parere favorevole
alla stipula di una Convenzione per l’utilizzo di strutture sanitarie
dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari all’interno della rete
formativa della scuola di specializzazione in Medicina d’EmergenzaUrgenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Sassari ai fini didattici integrativi per i medici in formazione specialistica
Il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del
05/10/2010 si è espresso favorevolmente alla stipula di quanto sopra.
Dopo quanto premesso il Senato Accademico esprime ………………..
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” ALL’INTERNO DELLA RETE
FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI MEDICINA
D’EMERGENZA-URGENZA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI AI FINI DIDATTICI
INTEGRATIVI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
TRA
•
L’Università degli Studi di Sassari, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof.
Attilio Mastino, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;
•
L’Azienda ASL N. 1 di Sassari, con sede legale in Sassari via Montegrappa n. 86,
P.IVA 00935650903, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr. Paolo Manca, in qualità di
Legale Rappresentante;
E
•
L’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, con sede legale in Cagliari, Piazzale Ricchi n. 1,
Cod. Fisc. 02315520920, rappresentata dal Direttore Generale ________________, in qualità di
Legale Rappresentante;
PREMESSA
VISTO l’art. 27 del D.P.R. 11/07/80, n. 382 il quale prevede la possibilità per le Università di stipulare
convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici
extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate
al completamento della formazione specialistica;
VISTO l’art. 37 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina l’attività dei medici in formazione
specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di
formazione specialistica, all’atto dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione;
VISTO l’art. 38 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina le modalità del programma di
formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti
didattici determinati secondo la normativa vigente;
VISTO il Protocollo d’intesa Regione Università del 16 settembre 2004 che al titolo III disciplina i
rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica, ed in particolare al comma d) dell’art. 19 il
quale prevede che le strutture dove si svolge l’attività di formazione specialistica devono essere in
possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. n. 257 e al D.M. 17 dicembre 1997;
CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari inserita in strutture sanitarie dell’ASL n.
1 ha interesse ad estendere la propria rete formativa attraverso la stipula di una convenzione con
L’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” al fine di ampliare l’offerta formativa per i medici in formazione
specialistica;
CONSIDERATO che l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” ha reso disponibili per l’Università degli Studi
di Sassari le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche e formative della
Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistente Sociale prot. n° 0014827 del
07/07/2008 il quale prevede “L’individuazione dei componenti l’Osservatorio Regionale per
Specializzazioni mediche” come da Deliberazione della Giunta Regionale n° 37/8 del 25/09/2007;
VISTA la delibera n° 72/23 del 19/12/2008 e l’allegato relativo al riordino del sistema Regionale della
Formazione continua in medicina che cita che “Le Aziende Sanitarie sono coinvolte, tra loro, anche
nelle attività di formazione e di specializzazione medica;
VISTE le delibere adottate dal Consiglio della Scuola di specializzazione in data___________, dal
Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data____________, dal Senato Accademico in
data _________ e dal Consiglio di Amministrazione in data___________ dell’Università degli Studi
di Sassari e dall’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” che autorizzano la stipula della presente
convenzione;
VISTA la delibera adottata dall’Azienda Sanitaria locale n. 1 di
___________________ che autorizza la stipula della presente convenzione;
Sassari
in
data
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
L’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, di seguito denominata, Azienda, rende disponibili a favore della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari per le esigenze didattiche e di formazione della
Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza inserita in strutture sanitarie dell’ASL n. 1 di
Sassari, le unità operative di Pronto Soccorso, Cardiologia, Neurologia (inclusa Stroke-unit).
La comunicazione relativa alle unità operative identificate dal Consiglio della Scuola, al numero e ai
nominativi degli specializzandi che saranno inviati e alla durata della frequenza presso le strutture
dell’Azienda, sarà inviata, per gli adempimenti di competenza, dal Direttore della Scuola al Servizio
Formazione dell’Azienda che avrà cura di trasmetterla tempestivamente alla Direzione Sanitaria Aziendale
per l’autorizzazione alla frequenza.
Art. 2
L’Università degli Studi di Sassari utilizza le strutture dell’Azienda identificate al Consiglio della Scuola, di cui
al precedente art. 1, per l’espletamento delle attività complementari o integrative di quelle svolte nell’ambito
delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini del completamento della formazione
specialistica dei medici in formazione.
Art. 3
L’attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziale, la tipologia degli interventi che il
medico in formazione specialistica dovrà eseguire, devono essere preventivamente concordati dal Direttore
della Scuola con la Direzione Sanitaria Aziendale e con i dirigenti delle strutture dell’Azienda identificate per
la formazione.
L’attività e gli interventi devono essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture
dell’Azienda e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di
formazione, fornito dall’Università.
L’attività tutoriale svolta dai dirigenti sanitari a favore dei medici informazione specialistica costituisce
specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di struttura, ai sensi del
D.Lgs. 368/99 art. 38 comma 5, e per l’eventuale attribuzione di crediti ECM autorizzati.
Art. 4
Al fine di consentire all’Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione,
come previsto dal contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture dell’Azienda dovranno inviare al
termine di ciascun mese al Direttore della Scuola di Specializzazione l’attestazione delle presenze,
su moduli debitamente predisposti.
L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del
S.S.N. a tempo pieno.
In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo
del reparto o servizio.
Art. 5
L’ASL 1 provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali e della
responsabilità civile contro terzi e alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi
all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle sue strutture, alle stesse
condizioni del proprio personale medico, salvo rimborso da parte dell’Azienda per i periodi di formazione
espletati presso la medesima azienda.
Gli estremi identificativi dell’assicurazione RCT predetta devono essere comunicati all’Università e
all’Azienda dalla ASL n. 1.
L’ASL 1 e l’Azienda, limitatamente al periodo in cui il medico in formazione svolge il tirocinio presso le
proprie strutture, provvedono, con oneri a proprio carico, all’attivazione di tutti gli accorgimenti necessari per
la protezione degli specializzandi contro il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Art. 6
Al fine di poter monitorare coloro i quali frequentano le strutture dell’Azienda, prima dell’inizio del periodo di
frequenza i medici specializzandi in formazione inseriti nell’elenco inviato dal Direttore della Scuola dovranno
compilare l’apposito modulo di domanda di tirocinio e inviarlo al Servizio Formazione dell’Azienda che avrà
cura di trasmetterlo tempestivamente alla Direzione Sanitaria Aziendale per l’Autorizzazione a frequentare le
strutture sanitarie identificate dal Consiglio della Scuola.
Art. 7
L’Università si impegna a prevedere la partecipazione, a titolo gratuito, dei tutor di tirocinio dell’Azienda alle
attività didattico-culturali promosse dall’Università stessa.
Per il personale del Servizio Sanitario Regionale la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Sassari, delibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, sia l’affidamento con titolarità di
corsi di insegnamento sia l’affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Al suddetto
personale deve essere assolutamente rilasciato il nullaosta da parte dell’Azienda.
Per l’affidamento dei predetti compiti di attività didattica formale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio
della Scuola valuta l’esperienza didattica e l’attività di servizio svolta presso strutture specialistiche
accreditate, conformi con la tipologia della Scuola.
Art. 8
Il medico in formazione, durante la frequenza nelle strutture dell’Azienda, dovrà seguire le indicazioni dei
tutor ai quali verrà affidato e rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.
Art. 9
La presente convenzione non comporta alcun onere per l’Università, in relazione all’utilizzo didattico di
strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall’Azienda.
Art. 10
La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula, avrà durata pari al numero di anni di corso
previsti per la Scuola di Specializzazione e alla scadenza verrà rinnovata con atto formale, salvo che non
intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevuta.
Letto confermato e sottoscritto
Sassari, ________________
Università degli Studi di Sassari
Il Rettore
(Prof. Attilio Mastino)
__________________________
Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”
Il Direttore Generale
(Dott. ___________)
__________________________
Azienda Sanitaria Locale N. 1
Il Commissario Straordinario
(Dott. Paolo Manca)
__________________________
c)
l’Azienda Sanitaria Locale n.3 di Nuoro
Il Rettore rammenta che l’art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede che i
Rettori delle Università possano stipulare convenzioni con Enti Pubblici e
privati su proposta dei Consigli delle Scuole di Specializzazione e sentito il
Consiglio di Facoltà, Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione,
al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo
svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie,
finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.
Il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza Urgenza nell’adunanza del 28 maggio 2009, ha espresso parere favorevole
alla stipula di una Convenzione per l’utilizzo di strutture sanitarie
dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro all’interno della rete formativa
della scuola di specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari ai fini
didattici integrativi per i medici in formazione specialistica
Il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del
05/10/2010 si è espresso favorevolmente alla stipula di quanto sopra.
Dopo quanto premesso il Senato Accademico esprime ………………..
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE
DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO ALL’INTERNO
DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI
MEDICINA D’EMERGENZA -URGENZA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E
CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI AI FINI
DIDATTICI INTEGRATIVI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
TRA
•
L’Università degli Studi di Sassari, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Attilio Mastino,
domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;
•
L’Azienda ASL N. 1 di Sassari, con sede legale in Sassari via Montegrappa n. 86, P.IVA
00935650903, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Paolo Manca, in qualità di Legale
Rappresentante;
E
•
L’Azienda Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro, con sede legale in via Demurtas n. 1, P.IVA 00977680917,
rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Antonio Onorato Succu, in qualità di Legale
Rappresentante;
PREMESSA
VISTO
l’art. 27 del D.P.R. 11/07/80, n. 382 il quale prevede la possibilità per le Università di
stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici
extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate
al completamento della formazione specialistica;
VISTO
l’art. 37 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina l’attività dei medici in formazione
specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di
formazione specialistica, all’atto dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione;
VISTO
l’art. 38 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina le modalità del programma di
formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti
didattici determinati secondo la normativa vigente;
VISTO
il Protocollo d’intesa Regione Università del 16 settembre 2004 che al titolo III disciplina i
rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica, ed in particolare al comma d) dell’art. 19 il
quale prevede che le strutture dove si svolge l’attività di formazione specialistica devono essere in
possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. n. 257 e al D.M. 17 dicembre 1997;
VISTO
che la Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari inserita in strutture sanitarie dell’ASL n. 1
ha interesse ad estendere la propria rete formativa attraverso la stipula di una convenzione con
l’ASL N. 3 di Nuoro al fine di ampliare l’offerta formativa per i medici in formazione specialistica;
VISTO
che l’ASL N. 3 di Nuoro ha reso disponibili per l’Università degli Studi di Sassari le proprie
strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche e formative della Scuola di
Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza;
VISTO
il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistente Sociale prot. n° 0014827 del
07/07/2008 il quale prevede “L’individuazione dei componenti l’Osservatorio Regionale per
Specializzazioni mediche” come da Deliberazione della Giunta Regionale n° 37/8 del 25/09/2007;
VISTA
la delibera n° 72/23 del 19/12/2008 e l’allegato relativo al riordino del sistema Regionale
della Formazione continua in medicina che cita che “Le Aziende Sanitarie sono coinvolte, tra loro,
anche nelle attività di formazione e di specializzazione medica;
VISTE
le delibere adottate dal Consiglio della Scuola di specializzazione in data___________, dal
Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data____________, dal Senato Accademico in
data _________ e dal Consiglio di Amministrazione in data___________ dell’Università degli Studi
di Sassari e dall’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro che autorizzano la stipula della presente
convenzione;
VISTA la delibera adottata dall’Azienda Sanitaria locale n. 1 di Sassari in data ___________________
che autorizza la stipula della presente convenzione;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
L’Azienda Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro, di seguito denominata, ASL N. 3 di Nuoro, rende disponibili a
favore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari per le esigenze didattiche e
di formazione della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza inserita in strutture
sanitarie dell’ASL n. 1 di Sassari, l’unità operativa di Pronto Soccorso, Cardiologia, Radiologia ed in
particolare le seguenti strutture accreditate nelle quali vengono effettuate le seguenti prestazioni:
Pronto Soccorso: trattamento integrato del politrauma, RCP secondo linee guida ACLS – AHA, ventilazione
non invasiva con l’utilizzo di devices adatti alla CPAP e PSV, cardioversione elettrica in emergenza-urgenza
con sedoanalgesia effettuata in loco; cardiologia, con procedure di cardiologia interventistica (emodinamica
ed elettrofisiologia); radiologia con RX tradizionale, TC e RMN eseguite in urgenza-emergenza, angiografia
in emergenza.
La comunicazione relativa alle unità operative identificate dal Consiglio della Scuola, al numero e ai
nominativi degli specializzandi che saranno inviati e alla durata della frequenza presso le strutture dell’ASL
N. 3 di Nuoro, sarà inviata, per gli adempimenti di competenza, dal Direttore della Scuola al Servizio
Formazione dell’ASL N. 3 di Nuoro che avrà cura di trasmetterla tempestivamente alla Direzione Sanitaria
Aziendale per l’autorizzazione alla frequenza.
Art. 2
L’Università degli Studi di Sassari utilizza le strutture dell’ASL N. 3 di Nuoro identificate al Consiglio della
Scuola, di cui al precedente art. 1, per l’espletamento delle attività complementari o integrative di quelle
svolte nell’ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini del completamento
della formazione specialistica dei medici in formazione.
Art. 3
L’attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziale, la tipologia degli interventi che il
medico in formazione specialistica dovrà eseguire, devono essere preventivamente concordati dal Direttore
della Scuola con la Direzione Sanitaria Aziendale e con i dirigenti delle strutture dell’ASL N. 3 di Nuoro
identificate per la formazione.
L’attività e gli interventi devono essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture dell’ASL
N. 3 di Nuoro e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di
formazione, fornito dall’Università.
L’attività tutoriale svolta dai dirigenti sanitari a favore dei medici informazione specialistica costituisce
specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di struttura, ai sensi del
D.Lgs. 368/99 art. 38 comma 5, e per l’eventuale attribuzione di crediti ECM autorizzati.
Art. 4
Al fine di consentire all’Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come
previsto dal contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture dell’ASL N. 3 di Nuoro dovranno inviare al
termine di ciascun mese al Direttore della Scuola di Specializzazione l’attestazione delle presenze, su
moduli debitamente predisposti.
L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a
tempo pieno.
In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo del reparto
o servizio.
Art. 5
L’ASL 1 provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali e della
responsabilità civile contro terzi e alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi
all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle sue strutture, alle stesse
condizioni del proprio personale medico, salvo rimborso da parte dell’ASL N. 3 di Nuoro per i periodi di
formazione espletati presso la medesima azienda.
Gli estremi identificativi dell’assicurazione RCT predetta devono essere comunicati all’Università e all’ASL N.
3 di Nuoro dalla ASL n. 1.
L’ASL 1 e l’ASL N. 3 di Nuoro, limitatamente al periodo in cui il medico in formazione svolge il tirocinio
presso le proprie strutture, provvedono, con oneri a proprio carico, all’attivazione di tutti gli accorgimenti
necessari per la protezione degli specializzandi contro il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Art. 6
Al fine di poter monitorare coloro i quali frequentano le strutture dell’ASL N. 3 di Nuoro, prima dell’inizio del
periodo di frequenza i medici specializzandi in formazione inseriti nell’elenco inviato dal Direttore della
Scuola dovranno compilare l’apposito modulo di domanda di tirocinio e inviarlo al Servizio Formazione
dell’ASL N. 3 di Nuoro che avrà cura di trasmetterlo tempestivamente alla Direzione Sanitaria Aziendale per
l’Autorizzazione a frequentare le strutture sanitarie identificate dal Consiglio della Scuola.
Art. 7
L’Università si impegna a prevedere la partecipazione, a titolo gratuito, dei tutor di tirocinio dell’Azienda alle
attività didattico-culturali promosse dall’Università stessa.
Per il personale del Servizio Sanitario Regionale la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Sassari, delibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, sia l’affidamento con titolarità di
corsi di insegnamento sia l’affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Al suddetto
personale deve essere assolutamente rilasciato il nullaosta da parte dell’ASL N. 3 di Nuoro.
Per l’affidamento dei predetti compiti di attività didattica formale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio
della Scuola valuta l’esperienza didattica e l’attività di servizio svolta presso strutture specialistiche
accreditate, conformi con la tipologia della Scuola.
Art. 8
Il medico in formazione, durante la frequenza nelle strutture dell’ASL N. 3 di Nuoro, dovrà seguire le
indicazioni dei tutor ai quali verrà affidato e rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e
sicurezza.
Art. 9
La presente convenzione non comporta alcun onere per l’Università, in relazione all’utilizzo didattico di
strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall’ASL N. 3 di Nuoro.
Art. 10
La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula, avrà durata pari al numero di anni di corso
previsti per la Scuola di Specializzazione e alla scadenza verrà rinnovata con atto formale, salvo che non
intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevuta.
Letto confermato e sottoscritto
Sassari, ________________
Università degli Studi di Sassari
Il Rettore
(Prof. Attilio Mastino)
__________________________
Azienda Sanitaria Locale N. 3
Il Commissario Straordinario
(Dott. Antonio Onorato Succu)
__________________________
Azienda Sanitaria Locale N. 1
Il Commissario Straordinario
(Dott. Paolo Manca)
d)
__________________________
l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
Il Rettore rammenta che l’art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede che i
Rettori delle Università possano stipulare convenzioni con Enti Pubblici e
privati su proposta dei Consigli delle Scuole di Specializzazione e sentito il
Consiglio di Facoltà, Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione,
al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo
svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie,
finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.
Il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza Urgenza nell’adunanza del 28 maggio 2009, ha espresso parere favorevole
alla stipula di una Convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
per l’estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti
all’Università per i medici in formazione specialistica della scuola di
specializzazione
in
Medicina
d’Emergenza-Urgenza
della
Facoltà
di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari ai fini didattici
integrativi
Il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del
05/10/2010 si è espresso favorevolmente alla stipula di quanto sopra.
Dopo quanto premesso il Senato Accademico esprime ………………..
CONVENZIONE PER L’ESTENSIONE DELLA RETE FORMATIVA ALLE
STRUTTURE NON APPARTENENTI ALL’UNIVERSITA’ PER I MEDICI IN
FORMAZIONE SPECIALISTICA
TRA
•
L’Università degli Studi di Sassari, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Attilio Mastino,
domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;
•
L’Azienda ASL N. 1 di Sassari, con sede legale in Sassari via Montegrappa n. 86, P.IVA
00935650903, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Paolo Manca, in qualità di Legale
Rappresentante;
E
•
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia con sede legale in _________, via_____ n. 1, Cod. Fisc.
_____________, rappresentata dal Direttore Generale ___________, in qualità di Legale
Rappresentante;
PREMESSA
VISTO
l’art. 27 del D.P.R. 11/07/80, n. 382 il quale prevede la possibilità per le Università di
stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici
extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate
al completamento della formazione specialistica;
VISTO
l’art. 37 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina l’attività dei medici in formazione
specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di
formazione specialistica, all’atto dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione;
VISTO
l’art. 38 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina le modalità del programma di
formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti
didattici determinati secondo la normativa vigente;
VISTO
il Protocollo d’intesa Regione Università del 16 settembre 2004 che al titolo III disciplina i
rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica, ed in particolare al comma d) dell’art. 19 il
quale prevede che le strutture dove si svolge l’attività di formazione specialistica devono essere in
possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. n. 257 e al D.M. 17 dicembre 1997;
VISTO
che la Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari inserita in strutture sanitarie dell’ASL n. 1
ha interesse ad estendere la propria rete formativa attraverso la stipula di una convenzione con
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia al fine di ampliare l’offerta formativa per i medici in
formazione specialistica;
VISTO
che l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia ha reso disponibili per l’Università degli Studi di
Sassari le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche e formative della
Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza;
VISTO
il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistente Sociale prot. n° 0014827 del
07/07/2008 il quale prevede “L’individuazione dei componenti l’Osservatorio Regionale per
Specializzazioni mediche” come da Deliberazione della Giunta Regionale n° 37/8 del 25/09/2007;
VISTA
la delibera n° 72/23 del 19/12/2008 e l’allegato relativo al riordino del sistema Regionale
della Formazione continua in medicina che cita che “Le Aziende Sanitarie sono coinvolte, tra loro,
anche nelle attività di formazione e di specializzazione medica;
VISTE
le delibere adottate dal Consiglio della Scuola di specializzazione in data___________, dal
Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data____________, dal Senato Accademico in
data _________ e dal Consiglio di Amministrazione in data___________ dell’Università degli Studi
di Sassari e dall’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia che autorizzano la stipula della presente
convenzione;
VISTA la delibera adottata dall’Azienda Sanitaria locale n. 1 di Sassari in data ___________________
che autorizza la stipula della presente convenzione;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, di seguito denominata, Azienda, rende disponibili a favore della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari per le esigenze didattiche e di
formazione della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza inserita in strutture sanitarie
dell’ASL n. 1 di Sassari, le unità operative del Dipartimento di Emergenza-Urgenza dell’Arcispedale Santa
Maria Nuova
La comunicazione relativa alle unità operative identificate dal Consiglio della Scuola, al numero e ai
nominativi degli specializzandi che saranno inviati e alla durata della frequenza presso le strutture
dell’Azienda, sarà inviata, per gli adempimenti di competenza, dal Direttore della Scuola al Servizio
Formazione dell’Azienda che avrà cura di trasmetterla tempestivamente alla Direzione Sanitaria Aziendale
per l’autorizzazione alla frequenza.
Art. 2
L’Università degli Studi di Sassari utilizza le strutture dell’Azienda identificate al Consiglio della Scuola, di cui
al precedente art. 1, per l’espletamento delle attività complementari o integrative di quelle svolte nell’ambito
delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini del completamento della formazione
specialistica dei medici in formazione.
Art. 3
L’attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziale, la tipologia degli interventi che il
medico in formazione specialistica dovrà eseguire, devono essere preventivamente concordati dal Direttore
della Scuola con la Direzione Sanitaria Aziendale e con i dirigenti delle strutture dell’Azienda identificate per
la formazione.
L’attività e gli interventi devono essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture
dell’Azienda e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di
formazione, fornito dall’Università.
L’attività tutoriale svolta dai dirigenti sanitari a favore dei medici informazione specialistica costituisce
specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di struttura, ai sensi del
D.Lgs. 368/99 art. 38 comma 5, e per l’eventuale attribuzione di crediti ECM autorizzati.
Art. 4
Al fine di consentire all’Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come
previsto dal contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture dell’Azienda dovranno inviare al termine di
ciascun mese al Direttore della Scuola di Specializzazione l’attestazione delle presenze, su moduli
debitamente predisposti.
L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a
tempo pieno.
In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo del reparto
o servizio.
Art. 5
L’ASL 1 provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali e della
responsabilità civile contro terzi e alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi
all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle sue strutture, alle stesse
condizioni del proprio personale medico, salvo rimborso da parte dell’Azienda per i periodi di formazione
espletati presso la medesima azienda.
Gli estremi identificativi dell’assicurazione RCT predetta devono essere comunicati all’Università e
all’Azienda dalla ASL n. 1.
L’ASL 1 e l’Azienda, limitatamente al periodo in cui il medico in formazione svolge il tirocinio presso le
proprie strutture, provvedono, con oneri a proprio carico, all’attivazione di tutti gli accorgimenti necessari per
la protezione degli specializzandi contro il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Art. 6
Al fine di poter monitorare coloro i quali frequentano le strutture dell’Azienda, prima dell’inizio del periodo di
frequenza i medici specializzandi in formazione inseriti nell’elenco inviato dal Direttore della Scuola dovranno
compilare l’apposito modulo di domanda di tirocinio e inviarlo al Servizio Formazione dell’Azienda che avrà
cura di trasmetterlo tempestivamente alla Direzione Sanitaria Aziendale per l’Autorizzazione a frequentare le
strutture sanitarie identificate dal Consiglio della Scuola.
Art. 7
L’Università si impegna a prevedere la partecipazione, a titolo gratuito, dei tutor di tirocinio dell’Azienda alle
attività didattico-culturali promosse dall’Università stessa.
Per il personale del Servizio Sanitario Regionale la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Sassari, delibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, sia l’affidamento con titolarità di
corsi di insegnamento sia l’affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Al suddetto
personale deve essere assolutamente rilasciato il nullaosta da parte dell’Azienda.
Per l’affidamento dei predetti compiti di attività didattica formale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio
della Scuola valuta l’esperienza didattica e l’attività di servizio svolta presso strutture specialistiche
accreditate, conformi con la tipologia della Scuola.
Art. 8
Il medico in formazione, durante la frequenza nelle strutture dell’Azienda, dovrà seguire le indicazioni dei
tutor ai quali verrà affidato e rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.
Art. 9
La presente convenzione non comporta alcun onere per l’Università, in relazione all’utilizzo didattico di
strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall’Azienda.
Art. 10
La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula, avrà durata pari al numero di anni di corso
previsti per la Scuola di Specializzazione e alla scadenza verrà rinnovata con atto formale, salvo che non
intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevuta.
Letto confermato e sottoscritto
Sassari, ________________
Università degli Studi di Sassari
Il Rettore
(Prof. Attilio Mastino)
__________________________
Azienda Ospedaliera di
Reggio Emilia
Il Direttore Generale
(Dott. ________)
__________________________
Azienda Sanitaria Locale N. 1
Il Commissario Straordinario
(Dott. Paolo Manca)
__________________________