0624-71 - Comune di Cadoneghe

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 71/2015
OGGETTO
Seduta del 24.06.2015
APPROVAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE
COMUNALE DI VIA GRAMSCI 57
L’anno 2015 addì 24 del mese di giugno alle ore 19.30 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1. SCHIAVO Michele
2. GASTALDON Mirco
3. GIACOMINI Denis
4. NANIA Enrico
5. VENTURATO Paola
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
P
P
P
P
P
P
e pertanto complessivamente presenti n. 6 componenti della Giunta
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
N.
678
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)
registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d. Lgs. 267/2000)
Si certifica che copia della presente delibera è stata
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15
giorni consecutivi dal 15.07.2015
Addì 15.07.2015
Si certifica che la presente deliberazione È
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il
Addì
IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 15.07.2015
Addì 15.07.2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 24.06.2015
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione del nuovo contatto di locazione dell’immobile comunale
di via Gramsci 57.
Premesso che il Comune di Cadoneghe è proprietario di un immobile sito in Cadoneghe,
via Gramsci 57 identificato al N.C.E.U. con il Fg. 8, particella 169, sub. 3, già concesso in
locazione all’Azienda U.L.S.S.16 nel 1991 e successivamente con un nuovo contratto nel
2004 per lo svolgimento delle attività distrettuali dell’U.L.S.S. stessa;
Considerato che la scadenza novennale dell’ultimo contratto di locazione era stabilita per il
31 ottobre 2012 con possibilità di rinnovo, per uguale periodo, previa manifestazione di
volontà di rinnovo;
Visto che prima di procedere alla stipula di un nuovo contratto vi era la necessità di
effettuare alcuni lavori di potenziamento dell’impianto elettrico dell’edificio e che i lavori
sono stati eseguiti direttamente dall’ULSS 16 e completati a maggio 2015;
Preso atto che l’Azienda ULSS 16 ha continuato, dalla scadenza del contratto, ad
occupare i locali al fine di erogare i propri servizi ai cittadini di Cadoneghe, pagando
regolarmente il canone d’affitto;
Considerata la nuova proposta di contratto elaborata tra le parti che recepisce anche l’art.
24, comma 4 del D.L. 66/2014 convertito dalla Legge 89/2014, che prevede la riduzione
imperativa dei canoni di locazione nella “misura del 15 per cento di quanto attualmente
corrisposto”, per la generalità delle Pubbliche Amministrazioni vietando contestualmente il
rinnovo dei rapporti contrattuali a condizioni diverse;
Visto lo schema di contratto allegato e il canone annuo pari a euro 8.075,00 determinato in
base alla richiamata normativa vigente;
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
Vista la propria competenza all’approvazione dello schema del contratto di locazione in
oggetto, ai sensi dell’art. 34, comma 1 del vigente Regolamento per la gestione e la
vendita degli immobili di proprietà comunale;
Preso atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 del d. Lgs. 267/2000
SI PROPONE
1. di approvare l’allegata bozza di contratto per locazione ad uso non abitativo
dell’immobile comunale sito in Cadoneghe, via Gramsci 57 identificato al N.C.E.U.
con il Fg. 8, particella 169, sub. 3 per lo svolgimento delle attività distrettuali
dell’U.L.S.S. stessa;
2. di demandare al Responsabile di Servizio del Servizio Sviluppo Territoriale i
provvedimenti conseguentiall’adozione della presente deliberazione;
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 24.06.2015
3. di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione
immediatamente eseguibile.
======================
Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000:
- ………….di regolarità tecnica
Il Resp. Servizi Siluppo Territoriale
arch. Nicoletta Paiaro
Cadoneghe,
- ……………. di regolarità contabile
Cadoneghe,
Il Resp. Serv. Econ- Finanziari
rag. Vasco Saretta
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 24.06.2015
(ALLEGATO)
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
L’anno 2015, in data odierna,
TRA
l’arch. Nicoletta Paiaro, nata a Padova il 01.10.1965, domiciliata per la
carica a Cadoneghe, Piazza Insurrezione 4, quale Responsabile dei Servizi
Tecnici del Comune di Cadoneghe, codice fiscale 80008870281, a tanto
autorizzata con decreto sindacale n. 64 del 30.06.2014 in appresso detto
locatore
E
l’Azienda U.L.S.S. 16 con sede in PADOVA via E. degli Scrovegni, 14 C.F.
e P.I.: 003449050286, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Urbano
Brazzale, in appresso detto conduttore
PREMESSO
-
che il Comune di Cadoneghe è proprietario di un immobile sito in
Cadoneghe, via Gramsci n. 57, già concesso in locazione all’Azienda
U.L.S.S.16 con contratto registrato a Padova il 26/02/2004 n.08170,
-
che l’Azienda U.L.S.S.16 ha manifestato la volontà di continuare in
tale sito la propria attività distrettuale socio-sanitaria,
-
che
il
Comune
di
Cadoneghe
si
è
espresso
favorevolmente
alla
concessione di tale immobile,
-
che l’Azienda U.L.S.S.16 di Padova ha approvato con Deliberazione n.
_________
del
dell’immobile
__________il
rinnovo
del
contratto
di
locazione
sopra indicato
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Il Comune di Cadoneghe concede in locazione alla Azienda U.L.S.S.16 di
Padova l’immobile sito in Cadoneghe, via Gramsci, identificato al
N.C.E.U. con il Fg. 8, particella 169, sub. 3, di cui si allegano le
planimetrie catastali.
2. L’immobile dovrà essere utilizzato dall’Azienda ULSS 16 di Padova
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni socio-sanitarie del
Distretto n.1.
4. La locazione è rinnovata per la durata di 9 (nove) anni a decorrere
dal 1 novembre 2012 e potrà essere rinnovato, alla scadenza, per
uguale periodo, previa manifestazione di volontà di rinnovo.
5. Il canone annuale di locazione è stabilito in
con decorrenza
euro 9.449,01 annuali
1 novembre 2012 al 30 giugno 2014 e in euro 8.075,00
annuali a partire dal 1 luglio 2014 per effetto dell'art. 24 del D.L.
66/2014 convertito in lege 89/2014 da corrispondersi in un'unica rata
anticipata da pagarsi
6. Il
canone
Comune,
entro il primo mese di ogni annualità.
concordato
secondo
successive
il
viene
aggiornato
disposto
modifiche,
in
ogni
dell’art.
misura
pari
anno
su
32
della
al
75%
richiesta
Legge
sulla
del
392/78
base
e
della
variazione annuale in aumento dell’indice ultimo ISTAT dei prezzi al
consumo
per
le
famiglie
di
operai
ed
impiegati
disponibile
nella
Gazzetta Ufficiale se la normativa nazionale non dispone il divieto.
Le parti pattuiscono che sono a carico del conduttore le spese di
riscaldamento
e
condizionamento,
di
spurgo
pozzi,
di
fornitura
elettrica, del servizio di pulizia, di funzionamento e dell’ordinaria
manutenzione dell’ascensore e di altri servizi comuni, cioè tutte
quelle spese stabilite dall’art. 9 della Legge 392/78; a tal fine il
conduttore
corrisponderà
direttamente
ai
gestori
dei
servizi
e
prestatori d’opera quanto dovuto a tale titolo.
7. Il canone di locazione si pagherà tramite bonifico bancario sul conto
corrente
TESORERIA
COMUNALE
CADONEGHE,
IBAN
IT54
L
06225
12186
100000046986 presso la Cassa di Risparmio del Veneto Spa, Sportello
Tesoreria Padova.
In caso di modifica dell’Istituto Tesoriere, il locatore comunicherà
al conduttore le nuove coordinate bancarie per eseguire il pagamento
del canone.
8. Il conduttore riconosce di avere in uso l’immobile in buono stato
locativo, nello stato di fatto esistente ed idoneo all’uso convenuto,
salvo il normale deperimento, e si impegna a restituirlo parimenti al
termine della locazione.
Rimangono
a
carico
del
conduttore
tutte
le
opere
di
ordinaria
manutenzione di cui agli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile.
9. Sono vietati la sublocazione sia parziale che totale, il comodato e la
cessione del contratto, fatti salvi i casi previsti dalla legge. E’
inoltre vietato il mutamento di destinazione, intendendosi la presente
clausola come risolutiva ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
10.
Le parti pattuiscono che il mancato pagamento del canone oltre 90
(novanta)
giorni
dal
termine
previsto
costituisce
motivo
di
risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1457
C.C. con la conseguente risoluzione ope legis del contratto.
11.
Il conduttore non può, senza il consenso del locatore, eseguire
innovazioni, migliorie, addizioni, sostituzione di impianti di alcun
genere e sarà responsabile verso il locatore e verso i terzi di ogni
abuso
e
trascuratezza
nell’uso
dell’immobile
locato
e
dei
suoi
impianti. Le migliorie o innovazioni ancorché autorizzate non daranno
alcun diritto di rivalsa nei confronti del locatore e si intenderanno
acquisite
alla
richiederne
la
proprietà,
rimozione
fatto
e
la
salvo
il
riduzione
diritto
in
del
locatore
ripristino
a
di
fine
locazione.
Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del locatore.
In deroga a quanto sopra, le parti concordano che il conduttore è
autorizzato a provvedere alla sostituzione dell'impianto elettrico,
per una spesa complessiva di euro 40.789,64 (IVA al 22% inclusa). A
fine lavori il conduttore ha consegnato al locatore la dichiarazione
di conformità dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. n. 37/2008
completo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa. Detto
impianto è acquisito in proprietà al Comune e le parti concordano che,
a compensazione della spesa sostenuta dal conduttore, il canone annuo
di cui al precedente punto 4 venga proporzionalmente ridotto della
misura annua di euro 6.798,27 a decorrere dal 1° novembre 2014 fino al
30 ottobre
12.
2020 per sei annualità.
Il locatore potrà visitare o far visitare l’immobile durante la
locazione previo avviso al conduttore.
13.
Il
conduttore
obbligo
di
potrà
recedere
comunicazione
anticipatamente
scritta
con
PEC
da
dal
contratto
inviarsi
al
con
locatore
almeno 6 (sei) mesi prima dalla data di rilascio dei locali.
14.
In
riferimento
dell’unità
precisa
relativo
immobiliare
che,
energetica
all’Attestato
ad
“G”.
APE
oggetto
oggi,
L’unità
con
quanto
di
del
Prestazione
presente
contratto,
oggetto
risponde
in
immobiliare
validità
Energetica
decennale
in
oggetto
emesso
in
è
già
data
(APE)
il
Comune
alla
classe
dotata
del
18.09.2014
a
disposizione della ULSS 16.
15.
I bolli e le spese di registrazione del contratto sono a carico del
conduttore e del locatore in parti uguali. Ogni modifica al contratto
deve risultare da atto scritto, tutte le clausole sono essenziali e la
loro inosservanza determinerà la risoluzione del contratto per fatto e
per colpa del conduttore.
16.
Il conduttore esonera il locatore da ogni responsabilità per danni
diretti e indiretti che potessero derivargli per fatto e colpa dei
suoi dipendenti o suoi aventi causa.
Il Locatore
__________________
Il Conduttore
_______________________
Ai sensi degli artt. 1341 del Codice Civile il conduttore dichiara di
aver
letto
tutti
gli
articoli
e
particolare: artt. 2,3,5,9,10,13,16.
di
approvarli
specificatamente
Il Conduttore
_______________________
in
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 24.06.2015
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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