SCHEMA DI CONTRATTO Per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI GIURIDICO - AMMINISTRATIVI SOTTOSTANTI ALL’IPOTESI DI “INTERNALIZZAZIONE” DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A RASO E DELL’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ESATTO S.p.A. DELLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI SOSTA , DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE RELATIVE AI PARCHEGGI, NONCHE’ LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ AMT TRASPORTI S.R.L. E AMT S.P.A. OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza legale in materia di servizi pubblici locali e partecipazioni societarie per la valutazione degli aspetti giuridico - amministrativi sottostanti all’ipotesi di “internalizzazione” dell’attività di gestione dei parcheggi a raso e dell’affidamento alla società Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe di sosta , di controllo e manutenzione delle attrezzature relative ai parcheggi, nonché la liquidazione della società AMT Trasporti S.r.l. e AMT S.p.A. L'anno D U E M I L A D O D I C I del mese di il giorno in una sala del Comune di Trieste. Premesso che, con determinazione dirigenziale n.…… dd.……a firma del Direttore del Servizio, per le motivazioni ivi addotte, si è deciso di affidare allo Studio Legale Chiomenti nella persona del dott. Luca Raffaello PERFETTI il servizio in oggetto; visto l’art. 1 del DPR n. 252 dd. 3.6.1998; tutto ciò premesso, tra il COMUNE di TRIESTE – rappresentato dal Direttore del Servizio … domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 3, lettera c), del D. Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell’art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta; e lo Studio Legale CHIOMENTI, in seguito anche più brevemente detto “Studio Legale” o “affidatario”, con sede in via Giuseppe Verdi 2 , 20121 Milano, nella persona del dott. Luca Raffaello PERFETTI , nato a …….. il…… residente si conviene e stipula quanto segue: , Via…….n…; 2 Articolo 1. – Oggetto del contratto 1. Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida allo Studio Legale Chiomenti, che a mezzo di … accetta, il servizio di assistenza legale in materia di servizi pubblici locali e partecipazioni societarie per la valutazione degli aspetti giuridico - amministrativi sottostanti all’ipotesi di “internalizzazione” dell’attività di gestione dei parcheggi a raso e dell’affidamento alla società Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe di sosta, di controllo e manutenzione delle attrezzature relative ai parcheggi, nonché la liquidazione della società AMT Trasporti S.r.l. e AMT S.p.A. 2. L’attività di cui al precedente comma verrà svolta dall’avv. Luca Raffaello PERFETTI, socio dello Studio Legale succitato. Articolo 2. – Durata 1. Il contratto ha durata massima di due mesi a decorrere dalla comunicazione dell’avvenuto affidamento del servizio di assistenza tecnica per la valutazione degli aspetti economico – aziendali sottostanti all’ipotesi di “internalizzazione” dell’attività di gestione dei parcheggi a raso e dell’eventuale messa in liquidazione della società AMT S.p.A. nonché dell’ipotesi di cessazione delle attività della società AMT S.r.l. Articolo 3 – Modalità di esecuzione 1. Il servizio di cui all’art. 1 consiste in: 1/A – Supporto all’Ufficio Partecipate nella redazione dell’atto amministrativo di razionalizzazione della gestione delle partecipate e internalizzazione del servizio di gestione delle aree pubbliche di parcheggio. 1/B – Presentazione di una relazione in cui si dà evidenza della conformità giuridico amministrativa dei contenuti della deliberazione di cui al punto 1/A. Articolo 4. – Condizioni contrattuali 1. Lo Studio Legale non può cedere ad altri il presente contratto a pena di risoluzione e risarcimento dei danni a favore del Comune. 3 2. Il prezzo d’offerta s’intende formulato dall’affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed è pertanto invariabile ed indipendente da eventualità e circostanze di qualsiasi natura di cui il medesimo non avesse eventualmente tenuto conto. Articolo 5. – Rapporti con il personale - Esclusione 1. L’affidatario sottoscrivendo il presente contratto dichiara che il servizio in esso contenuto verrà svolto senza far ricorso a personale dipendente. Articolo 6. – Corrispettivo 1. Il corrispettivo viene stabilito ed accettato in Euro 10.000,00 a cui vanno a sommarsi il contributo integrativo di legge pari al 4% per la Cassa Avvocati - l’IVA dovuta ai sensi di legge. Articolo 7. – Pagamenti 1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal Comune in un'unica soluzione a conclusione della prestazione. La fattura, trasmessa dallo Studio Legale, sarà pagata entro 30 gg. dal ricevimento della stessa previo riscontro della regolarità e conformità della prestazione eseguita. 2. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati eventuali addebiti all’affidatario. In tale caso la liquidazione sarà corrisposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito la controparte Articolo 8. - Tracciabilità dei flussi finanziari Lo Studio Legale assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra lo Studio Legale e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. Lo Studio Legale si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte ( subcontraente ) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che lo Studio Legale indicherà come 4 conto corrente dedicato in relazione al servizio in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Eventuali modifiche comunicate dallo Studio Legale in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Articolo 9. – Responsabilità 1. L’affidatario deve svolgere il servizio a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente contratto. 2. L’affidatario si obbliga a mantenere il più stretto riserbo su quanto conosciuto durante l’esecuzione del servizio ed a non divulgare, nemmeno in parte, il contenuto di atti, o documenti dei quali sia venuto a conoscenza nell’espletamento del servizio. Articolo 10 - Risoluzione 1. Il Comune effettuerà gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni e procederà alle contestazioni del caso ogni qual volta dovesse rilevare disfunzioni nel servizio o irregolarità di qualsiasi natura. 2. A seconda dell’entità dei rilievi il Comune adotterà i provvedimenti consequenziali che possono comportare anche la risoluzione del contratto in qualsiasi momento, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggiori. 3. Oltre a quanto stabilito all’ultimo comma dell’art. 8, il Comune può risolvere di diritto il contratto, previa diffida, in qualsiasi momento e con effetto immediato, nei seguenti casi o violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 1; o violazione dell’articolo 5; Articolo 11 - Rinvio 5 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile. Articolo 12 - Controversie 1. Tutte le controversie che potessero insorgere in relazione al presente atto tra il Comune di Trieste e lo Studio Legale che non possano essere risolte in via amministrativa, verranno deferite alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 2. Il Foro competente è quello di Trieste. Articolo 13 – Spese contrattuali 1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, ad esclusione dell’IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico dello Studio Legale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, lo Studio Legale a mezzo del succitato …. dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 2, 4, 8, 9, 10, 12 e 13.