Modulo 3 I contratti tipici
UNITÀ 1 • VENDITA E PERMUTA
Percorso breve
La vendita è il contratto che ha per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa o il
trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
La vendita
Caratteri
Si tratta di un contratto consensuale (si perfeziona con il consenso senza che occorra il pagamento del prezzo o la consegna della cosa);
l’accordo segna il trasferimento del diritto (salvi i casi di vendita a effetti reali differiti) e il
passaggio all’acquirente del rischio del perimento della cosa. La vendita è inoltre un contratto a effetti reali (effetto traslativo di diritti),
a titolo oneroso, sinallagmatico, istantaneo,
commutativo, bilaterale, normalmente non solenne (salvo alcuni casi, come la vendita di immobili, in cui è prescritta la forma ad substantiam).
Oggetto
Oggetto della vendita sono tanto il diritto trasferito quanto il prezzo. Il diritto può essere di
vario genere, proprietà, diritto reale minore e
diritto di credito, e può riguardare beni di diversa natura. Per l’identificazione dei beni immobili si seguono due diversi criteri: a misura
(si indica l’estensione del bene e si fissa il
prezzo in ragione di un tanto per ogni unità di
misura) o a corpo (il prezzo è determinato in
relazione al bene come tale nella sua globalità). Il prezzo viene di solito fissato dalle parti
le quali possono affidarne la determinazione a
un terzo (arbitratore). In mancanza di determinazione convenzionale si seguono i criteri legali indicati dal codice (prezzo del venditore,
prezzo corrente, giusto prezzo).
Diritto
Prezzo
Dal contratto di vendita scaturiscono obblighi a
carico di entrambe le parti.
Il compratore è obbligato a pagare il prezzo
e a sostenere tutte le spese relative al contratto.
Obblighi per il
compratore
Obblighi per il
venditore
Consegna
Proprietà
Garanzia
dall’evizione
1
Percorso breve Modulo 3 • Unità 1
Il venditore è obbligato a consegnare la cosa,
a fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, a garantire il compratore
dall’evizione e dai vizi della cosa.
L’oggetto del contratto può essere consegnato
materialmente (beni mobili) o in maniera simbolica (chiavi nelle vendite di beni immobili).
Si ha evizione quando il compratore è privato
in tutto (evizione totale) o in parte (evizione
parziale) del diritto sul bene acquistato in conseguenza di una pronuncia giudiziaria che accerta l’esistenza del diritto di un terzo sullo
stesso bene. In caso di evizione totale il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto
e al rimborso del prezzo pagato e delle spese
sostenute, oltre al risarcimento dei danni. Se
l’evizione è parziale ha diritto alla riduzione
del prezzo.
Il venditore è tenuto inoltre a garantire che la
cosa venduta non presenti vizi tali da renderla
inidonea all’uso cui è destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. In presenza
di vizi occulti il compratore può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni.
Garanzia
per vizi occulti
Particolari
figure di vendita
Vendita
obbligatoria
Vendita
con riserva
di gradimento
Vendita
a prova
Vendita
su campione
Vendita
con trasporto
Vendita con
patto di riscatto
La permuta
– Vendita di
cose future
– Vendita
alternativa
– Vendita di
cosa generica
– Vendita
rateale con
riserva di
proprietà
Il codice civile prevede una serie di figure
particolari di vendita, quali la vendita obbligatoria (o a effetti reali differiti), in cui il trasferimento del diritto non si verifica nel momento in cui si perfeziona il contratto, con la
conclusione dell’accordo, ma viene differito a
un momento successivo, caratterizzato dall’avverarsi di un determinato atto o fatto. Appartengono a tale figura: la vendita di cose future, la vendita alternativa, la vendita di cosa
generica e la vendita rateale con riserva della
proprietà.
Quando le parti vendono con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non
si perfeziona finché il gradimento non sia comunicato al venditore.
Nella vendita a prova l’efficacia della vendita è
subordinata alla condizione sospensiva dell’accertamento di determinate qualità menzionate
nel contratto o, in mancanza, all’idoneità all’uso.
La vendita su campione è relativa a merce i cui
requisiti sono determinati facendo riferimento
a un esemplare.
La vendita con trasporto abbina a un rapporto
di vendita un contratto di trasporto tra venditore e vettore.
La vendita con patto di riscatto ricorre quando
il venditore di una cosa mobile o immobile si
riserva il diritto di riavere, entro un termine
stabilito, la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione al compratore del prezzo
e il rimborso delle spese da queste sostenute.
Un altro contratto di scambio più antico della
vendita ma oggi scarsamente utilizzato è la
permuta. Essa ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente a un altro.
Percorso breve Modulo 3 • Unità 1
2
Modulo 3 I contratti tipici
UNITÀ 4 • L’ASSICURAZIONE
Percorso breve
L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si
obbliga a risarcire l’assicurato, entro i limiti
convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a
pagare un capitale o una rendita al verificarsi
di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).
Il contratto
di assicurazione
Sebbene esistano vari tipi di assicurazione, è
possibile riscontrare elementi essenziali comuni a ogni contratto.
Elementi
essenziali
Soggetti
Caratteri
Rischio e
determinazione
del premio
Soggetti del rapporto assicurativo sono: l’impresa assicuratrice (che deve rivestire la forma
di una s.p.a., coop a responsabilità limitata, o
mutua assicuratrice e deve essere autorizzata
dall’ISVAP a cui è affidato il controllo e la vigilanza); il contraente, cioè colui che stipula il
contratto e si obbliga al pagamento del premio;
l’assicurato, cioè il portatore del rischio assicurato; il beneficiario, cioè il destinatario della
prestazione assicurativa.
Il contratto di assicurazione è consensuale (si
perfeziona con il consenso), per adesione (il
contenuto è prefissato dall’assicuratore su appositi moduli che il contraente non può modificare), non solenne (la forma scritta – polizza –
è richiesta soltanto ai fini probatori), oneroso, a
prestazioni corrispettive (da un lato il contraente deve pagare il premio, dall’altro l’assicuratore
è tenuto a compiere la prestazione al verificarsi
dell’evento), aleatorio (elemento essenziale è il
rischio del verificarsi dell’evento che rende incerto fin dall’inizio chi trarrà vantaggio dal contratto), a effetti obbligatori, di durata.
Le maggiori o minori probabilità che l’evento si
verifichi sono un aspetto importante nella determinazione del premio il cui ammontare è direttamente proporzionale all’entità del rischio.
I tipi di assicurazione sono molteplici, alcuni
previsti dal codice civile, altri introdotti e disciplinati da leggi speciali.
Tipi di
assicurazione
Contro danni
Il contratto di assicurazione contro danni trasferisce all’assicuratore il rischio connesso a
danni subiti da cose o, più in generale, da diritti patrimoniali del contraente assicurato.
Esso si informa a due principi fondamentali: il
principio dell’interesse all’indennità, secondo
cui è necessario che il contraente abbia un concreto interesse patrimoniale all’indennità; il
principio indennitario, in base al quale l’assicurato non può percepire una indennità superiore al danno effettivamente subito.
7
Percorso breve Modulo 3 • Unità 4
Responsabilità
civile
Sulla vita
Contro
gli infortuni
Una particolare forma di assicurazione contro
danni è l’assicurazione della responsabilità civile con la quale viene trasferito all’assicuratore il rischio relativo alle conseguenze dell’illecito civile contrattuale ed extracontrattuale non
doloso.
Alcune assicurazioni della R.C. sono obbligatorie. Tra queste quelle per la circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti (l. 990/1969).
Con l’assicurazione sulla vita, l’assicuratore si
obbliga a pagare (all’assicurato o a un terzo
beneficiario) un capitale o una rendita periodica al verificarsi di un evento attinente alla vita
umana (morte dell’assicurato, o sua sopravvivenza a una determinata scadenza, ovvero alternativamente entrambe le ipotesi).
L’assicurazione contro gli infortuni copre i
danni derivanti alla persona in conseguenza di
incidenti che cagionino una invalidità permanente o una inabilità temporanea o la morte.
L’assicurazione contro gli infortuni è anche
predisposta dallo Stato per mezzo di assicurazioni sociali gestite da uno specifico ente assicuratore pubblico.
Percorso breve Modulo 3 • Unità 4
8
Modulo 3 I contratti tipici
UNITÀ 6 • I CONTRATTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI
Percorso breve
La distribuzione è l’attività economica mediante le quali le imprese collocano sul mercato i beni prodotti e i servizi offerti.
La distribuzione
Si tratta di un impegno gravoso e rischioso per
l’imprenditore il quale, per tale ragione, spesso
l’affida a soggetti specializzati con i quali stipula appositi contratti di distribuzione.
I contratti di
distribuzione
Con il contratto di commissione una parte,
commissionario, si impegna a compiere atti di
acquisto o di vendita di beni in nome proprio
e nell’interesse dell’altra parte detta committente.
La commissione
Il mandato senza
rappresentanza
Si tratta di una particolare applicazione del più
generale contratto di mandato con il quale una
parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o
più atti giuridici per conto dell’altra parte
(mandante). Per la precisione la commissione è
un mandato senza rappresentanza, figura che
ricorre quando il mandatario agisce per conto
del mandante ma in nome proprio.
Il contratto
estimatorio
Con il contratto estimatorio una parte (detta
tradens o fornitore) consegna una o più cose
mobili all’altra (detta accipiens o ricevente) e
questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che
restituisca le cose nel termine stabilito. Le cose
non passano in proprietà all’accipiens che pure
ha il potere di disporne e sopporta il rischio del
perimento per caso fortuito. L’effetto reale è
differito al momento in cui l’accipiens ha venduto le cose o le abbia trattenute presso di sé
oltre il termine convenuto.
La somministrazione
La somministrazione è il contratto con il quale
una parte (somministrante) si obbliga, verso
corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore
dell’altra (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. La somministrazione può essere di consumo, quando le cose passano in proprietà del somministrato, o d’uso,
quando il somministrante attribuisce solo il godimento delle cose al somministrato. La somministrazione è contratto di durata: le prestazioni si prolungano nel tempo con carattere periodico o in modo continuativo.
- di consumo
- d’uso
- periodica
- continuativa
L’affiliazione
commerciale
Con il contratto di affiliazione commerciale (o
franchising) una parte (affiliante) concede all’altra (affiliato) dietro corrispettivo la responsabilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale, segni distintivi, know
how, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti
sul territorio allo scopo di commercializzare
determinati beni o servizi.
Percorso breve Modulo 3 • Unità 6
10
Modulo 3 I contratti tipici
UNITÀ 7 • CONTRATTI PER LA PRODUZIONE DI BENI E L’ESECUZIONE DI SERVIZI
Percorso breve
Le imprese stipulano con la propria clientela
contratti con i quali assumono l’impegno di
produrre beni o di fornire servizi.
Contratti di
produzione beni
ed erogazione
servizi
Contratto
d’opera
Si ha contratto d’opera quando una persona si
obbliga a compiere, verso un corrispettivo,
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Con tale
contratto viene a instaurarsi tra le parti un rapporto di lavoro autonomo. Il prestatore d’opera, piccolo imprenditore o artigiano, si obbliga
a un determinato risultato a regola d’arte e nel
rispetto delle indicazioni del committente. Il
corrispettivo per il prestatore d’opera è stabilito dalle parti o, in mancanza, determinato secondo tariffe d’uso o stabilito dal giudice.
L’appalto è il contratto con il quale una parte
(appaltatore) si obbliga verso l’altra (committente) a compiere un’opera o un servizio, dietro un corrispettivo in denaro, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio.
Ciò che distingue tale contratto dal contratto
d’opera è principalmente il fatto di eseguire la
prestazione con l’organizzazione di mezzi e
non con il lavoro del prestatore. Ne consegue
che l’appalto è tipico contratto delle imprese
commerciali di medie e grandi dimensioni in
cui appunto la struttura organizzativa prevale
sul lavoro personale dell’imprenditore. L’appalto si estingue per impossibilità sopravvenuta,
per recesso unilaterale oppure per risoluzione
per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Appalto
Il contratto di subfornitura è il contratto con
cui un imprenditore si impegna a effettuare per
conto di un’impresa committente lavorazioni
su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima o a fornire all’impresa committente prodotti o servizi destinati a essere incorporati o comunque a essere
utilizzati nell’ambito dell’attività economica
del committente o nella produzione di un bene
complesso in conformità a progetti esecutivi,
conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o
prototipi forniti dall’impresa committente.
Subfornitura
industriale
Trasporto
Di persone
Di cose
11
Percorso breve Modulo 3 • Unità 7
Con il contratto di trasporto un soggetto (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire
persone o cose da un luogo a un altro. Esistono
due diversi tipi di trasporto, ciascuno con una
peculiare disciplina, soprattutto in materia di responsabilità del vettore: il trasporto di persone
e quello di cose. Nel primo caso, per la perdita
o l’avaria delle cose che il viaggiatore porta con
sé, il vettore è responsabile anche nell’ipotesi di
caso fortuito ed è liberato soltanto se prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il
danno. Il caso fortuito esclude invece la responsabilità del vettore nel trasporto di cose.
Il contratto di spedizione è un mandato con il
quale un soggetto (spedizioniere) assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per
conto del mandante, un contratto di trasporto
e di compiere le operazioni accessorie.
Dalla spedizione scaturiscono due diversi rapporti contrattuali: quello di spedizione tra
committente e spedizioniere, e quello, di trasporto, tra quest’ultimo e il vettore.
Spedizione
Il deposito è il contratto con il quale una parte
(depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di
restituirla in natura. Si tratta di un contratto
reale a effetti obbligatori, in quanto la cosa
consegnata non passa di proprietà al depositario ma solo nella sua detenzione al solo scopo
di custodia nell’interesse del depositante.
Deposito
Deposito
irregolare
Deposito
nei magazzini
generali
Nel deposito irregolare l’oggetto del contratto
(quantità di denaro o altre cose fungibili) passa in proprietà al depositario che può servirsene e ha l’obbligo di restituire beni della stessa
specie e qualità.
Il deposito nei magazzini generali è caratterizzato dalla particolare qualità professionale del
depositario che è soggetto ad autorizzazione
governativa, a vigilanza e al controllo delle Camere di commercio. Altra caratteristica di tale
deposito è il rilascio, su richiesta, di titoli rappresentativi delle merci che possono così circolare senza necessità di essere fisicamente
trasferite.
Percorso breve Modulo 3 • Unità 7
12
Modulo 4 I contratti atipici
UNITÀ 1 • IL LEASING
Percorso breve
Gli schemi contrattuali predisposti dal legislatore (contratti tipici) non sono i soli utilizzabili
dai soggetti privati. Nel nostro ordinamento vige il principio dell’autonomia contrattuale (art.
1322 c.c.) in base al quale i soggetti possono
determinare liberamente (entro certi limiti) il
contenuto del contratto volto a regolamentare i
propri interessi. Tale potere si esprime sia adattando gli schemi legali tipici, sia creando nuove
figure contrattuali (contratti atipici). I contratti
atipici sono particolarmente diffusi nella pratica degli affari dove molto sentita è l’esigenza
di adeguare gli schemi contrattuali al rapido
modificarsi dei rapporti commerciali.
Contratti tipici
e atipici
L’autonomia
contrattuale
Una delle figure contrattuali atipiche maggiormente diffusa in ambito commerciale è il leasing. Tale contratto si è manifestato in due forme principali, diverse per struttura e disciplina:
il leasing finanziario e il leasing operativo.
Il leasing
Il leasing
finanziario
Accordo
trilaterale
Il leasing
operativo
1
Percorso breve Modulo 4 • Unità 1
Il leasing finanziario è un accordo trilaterale in
base al quale un soggetto (utilizzatore), di solito un’impresa, chiede a un’impresa dotata di
capitali (impresa di leasing) di acquistare un
determinato bene (di solito, macchinari, impianti, costosi e ad elevato livello tecnologico)
dal soggetto che lo produce (produttore) e di
concederglielo in godimento per un certo periodo di tempo in cambio del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza l’utilizzatore potrà restituire il bene, trattenerlo in godimento
per un altro periodo di tempo, acquistarne la
proprietà, richiederne la sostituzione con un altro.
La funzione di
finanziamento
La funzione di tale contratto è quella di finanziamento: l’utilizzatore non riceve direttamente
una somma di denaro, bensì evita di pagare, in
un’unica soluzione, il bene di cui ha bisogno.
Il sale
and lease back
Una forma particolare di leasing finanziario è il
cosiddetto sale and lease back. In tal caso l’operazione si svolge tra due soggetti soltanto,
impresa di leasing e utilizzatore. Quest’ultimo,
proprietario di un bene, lo vende all’impresa di
leasing che, successivamente, concede lo stesso
bene in godimento all’utilizzatore medesimo.
Alla scadenza l’utilizzatore potrà riacquistare
la proprietà del bene pagando una somma di
riscatto.
Nel leasing operativo l’utilizzatore si rivolge
direttamente al produttore (fornitore) del bene
per ottenere il godimento in cambio del versamento di un canone periodico. Il produttore
svolge in tal caso servizi accessori di assistenza
e manutenzione del bene. La durata è di solito
più breve de quella del leasing finanziario.
Modulo 4 I contratti atipici
UNITÀ 2 • ALTRI CONTRATTI ATIPICI
Percorso breve
Il factoring è il contratto in base al quale un soggetto (il factor) acquista da un imprenditore
(fornitore) una parte o tutti i crediti che costui
vanta nei confronti della propria clientela, impegnandosi alla riscossione e a offrire, in cambio
di un corrispettivo (commissione di factoring),
una serie di servizi dal contenuto differenziato
(amministrativi, finanziari, assicurativi).
Altri contratti
atipici
Factoring
Il factor non è obbligato a farsi cessionario dei
crediti del fornitore. Prima di accettarli egli
valuterà il grado di solvibilità del debitore ceduto in modo da ridurre i rischi di insoluti. Una
volta accettati i crediti vengono trasferiti con lo
strumento della cessione del credito secondo le
regole degli artt. 1260 e segg. c.c.
La l. 21/2/1991, n. 52 ha fornito una normativa
specifica alle cessioni dei crediti di impresa.
Contratti
di informatica
I contratti di informatica rappresentano una
categoria di contratti assai varia con in comune la circostanza di consentire l’utilizzo dei
sistemi informatici allo scopo di migliorare
l’efficienza e la redditività della propria attività. Possiamo individuarne quattro categorie:
alcuni hanno lo scopo di permettere l’utilizzazione dell’hardware o del software, altri sono
per il trattamento dati, altri ancora sono conclusi mediante elaboratore, e altri sono per l’utilizzo di internet.
Utilizzazione
Trattamento dati
Conclusione
Utilizzo
internet
I contratti
di pubblicità
e marketing
Sponsorizzazione
Abbinamento
Pool
Sponsorizzazione
in senso stretto
Merchandising
Nella pratica commerciale sono molto diffusi
anche i contratti di pubblicità e di marketing
con cui un’azienda cerca di promuovere se stessa, i propri prodotti e le proprie offerte commerciali affidandosi all’esperienza di imprese specializzate. Tra questi contratti i più particolari
sono la sponsorizzazione e il merchandising.
I contratti di sponsorizzazione si risolvono in
numerose ed eterogenee fattispecie contrattuali
che hanno in comune la funzione economica di
promuovere la conoscenza dell’immagine di
un’impresa. Possiamo individuare tre tipi principali di sponsorizzazione: l’abbinamento, il
pool e la sponsorizzazione in senso stretto.
Il merchandising ha per oggetto l’utilizzazione
di segni distintivi di vario genere (marchi, creazioni dell’ingegno, nome, immagine). Il titolare
dei diritti sul segno concede a un altro soggetto
il diritto di usare quel segno per promuovere
prodotti o servizi in cambio di un corrispettivo.
Percorso breve Modulo 4 • Unità 2
2
Modulo 3 I contratti tipici
UNITÀ 3 • IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
Percorso breve
Lavoro
subordinato
Caratteristiche
Collaborazione
Subordinazione
Si differenzia dal lavoro autonomo, in cui il
lavoratore si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Lavoro
autonomo
Limitazioni
della libertà
contrattuale
Contratti
collettivi
Elementi
del contratto
Capacità
di lavorare
Forma
Durata
Obblighi
e diritti del
lavoratore
Obbedienza
Fedeltà
Non
concorrenza
Riservatezza
5
Percorso breve Modulo 3 • Unità 3
Nel rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro si obbliga mediante retribuzione
a collaborare nell’impresa, prestando il proprio
lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze
dell’imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato si contraddistingue per i caratteri della
collaborazione e della subordinazione: il lavoratore collabora con l’imprenditore nello svolgimento dell’attività di impresa in una posizione di dipendenza gerarchica, cioè eseguendo
gli ordini e rispettando la volontà del datore di
lavoro.
La libertà contrattuale delle parti, soprattutto
del datore di lavoro, è limitata dalla legge che,
in questo modo, mira a proteggere il lavoratore
quale contraente debole del rapporto. Oltre alla
legge esistono anche i contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro, che
sono posti a tutela dei lavoratori e che, insieme
al contratto individuale, costituiscono le fonti
contrattuali del lavoro.
I soggetti del rapporto di lavoro devono avere
la capacità di agire e la capacità giuridica, cioè
la capacità di lavorare.
Per il contratto non è prevista una forma particolare, che quindi risulta libera.
Il contratto di lavoro può essere stabilito a tempo indeterminato, cioè senza una scadenza finale, o determinato.
Gli obblighi principali del lavoratore sono
di eseguire la prestazione lavorativa con la
normale diligenza, osservando le disposizioni impartite dall’imprenditore (obbedienza) e
astenendosi da ogni atto che possa nuocere
al datore di lavoro (fedeltà). L’obbligo di fedeltà, in particolare, si traduce nel divieto di
fare concorrenza all’imprenditore e nell’obbligo di non divulgare (o di farne uso pregiudizievole) notizie attinenti l’impresa (riservatezza).
Retribuzione
Luogo
Orario
A fronte di tali obblighi il lavoratore ha principalmente diritto a una retribuzione proporzionata al lavoro svolto e sufficiente per provvedere ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia;
di prestare la propria attività nel luogo stabilito
e secondo un determinato orario di lavoro; a
periodi di riposo (giornalieri, settimanali, ferie
annuali, giorni festivi).
Riposi
Obblighi e
diritti del datore
di lavoro
Tutela salute
del lavoratore
Potere
direttivo
Potere
disciplinare
Cessazione
del rapporto
di lavoro
Eventi naturali
Impossibilità
sopravvenuta
Recesso
delle parti
Il datore di lavoro è obbligato a adottare tutte
le misure idonee per tutelare l’integrità fisica e
la personalità morale dei dipendenti e a dare
concreta attuazione ai diritti del lavoratore, tra
cui anche la tutela della privacy.
I diritti del datore di lavoro discendono principalmente dalla sua condizione di supremazia
gerarchica all’interno del rapporto di lavoro. In
conseguenza di ciò egli ha il potere di organizzare, indirizzare, controllare e disciplinare l’attività lavorativa dei singoli prestatori di lavoro
(potere direttivo) e il potere di applicare sanzioni al lavoratore che non osservi gli obblighi
di diligenza, obbedienza e fedeltà (potere disciplinare).
Il rapporto di lavoro può estinguersi per varie
cause; in particolare, per il verificarsi di eventi
naturali, per impossibilità sopravvenuta e per
recesso delle parti. I contratti a tempo determinato si estinguono anche per lo scadere del termine. Mentre il recesso del lavoratore è libero
(dimissioni), quello del datore di lavoro (licenziamento) è sottoposto a notevoli limitazioni.
Esso è infatti consentito solo in presenza di
giusta causa o di un giustificato motivo e se intimato nel rispetto di particolari procedure. Il
lavoratore illegittimamente licenziato gode di
una particolare tutela (reale e obbligatoria).
Percorso breve Modulo 3 • Unità 3
6