Modulo 3 I contratti tipici UNITÀ 1 • VENDITA E PERMUTA Percorso breve La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. La vendita Caratteri Si tratta di un contratto consensuale (si perfeziona con il consenso senza che occorra il pagamento del prezzo o la consegna della cosa); l’accordo segna il trasferimento del diritto (salvi i casi di vendita a effetti reali differiti) e il passaggio all’acquirente del rischio del perimento della cosa. La vendita è inoltre un contratto a effetti reali (effetto traslativo di diritti), a titolo oneroso, sinallagmatico, istantaneo, commutativo, bilaterale, normalmente non solenne (salvo alcuni casi, come la vendita di immobili, in cui è prescritta la forma ad substantiam). Oggetto Oggetto della vendita sono tanto il diritto trasferito quanto il prezzo. Il diritto può essere di vario genere, proprietà, diritto reale minore e diritto di credito, e può riguardare beni di diversa natura. Per l’identificazione dei beni immobili si seguono due diversi criteri: a misura (si indica l’estensione del bene e si fissa il prezzo in ragione di un tanto per ogni unità di misura) o a corpo (il prezzo è determinato in relazione al bene come tale nella sua globalità). Il prezzo viene di solito fissato dalle parti le quali possono affidarne la determinazione a un terzo (arbitratore). In mancanza di determinazione convenzionale si seguono i criteri legali indicati dal codice (prezzo del venditore, prezzo corrente, giusto prezzo). Diritto Prezzo Dal contratto di vendita scaturiscono obblighi a carico di entrambe le parti. Il compratore è obbligato a pagare il prezzo e a sostenere tutte le spese relative al contratto. Obblighi per il compratore Obblighi per il venditore Consegna Proprietà Garanzia dall’evizione 1 Percorso breve Modulo 3 • Unità 1 Il venditore è obbligato a consegnare la cosa, a fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, a garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa. L’oggetto del contratto può essere consegnato materialmente (beni mobili) o in maniera simbolica (chiavi nelle vendite di beni immobili). Si ha evizione quando il compratore è privato in tutto (evizione totale) o in parte (evizione parziale) del diritto sul bene acquistato in conseguenza di una pronuncia giudiziaria che accerta l’esistenza del diritto di un terzo sullo stesso bene. In caso di evizione totale il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto e al rimborso del prezzo pagato e delle spese sostenute, oltre al risarcimento dei danni. Se l’evizione è parziale ha diritto alla riduzione del prezzo. Il venditore è tenuto inoltre a garantire che la cosa venduta non presenti vizi tali da renderla inidonea all’uso cui è destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. In presenza di vizi occulti il compratore può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni. Garanzia per vizi occulti Particolari figure di vendita Vendita obbligatoria Vendita con riserva di gradimento Vendita a prova Vendita su campione Vendita con trasporto Vendita con patto di riscatto La permuta – Vendita di cose future – Vendita alternativa – Vendita di cosa generica – Vendita rateale con riserva di proprietà Il codice civile prevede una serie di figure particolari di vendita, quali la vendita obbligatoria (o a effetti reali differiti), in cui il trasferimento del diritto non si verifica nel momento in cui si perfeziona il contratto, con la conclusione dell’accordo, ma viene differito a un momento successivo, caratterizzato dall’avverarsi di un determinato atto o fatto. Appartengono a tale figura: la vendita di cose future, la vendita alternativa, la vendita di cosa generica e la vendita rateale con riserva della proprietà. Quando le parti vendono con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona finché il gradimento non sia comunicato al venditore. Nella vendita a prova l’efficacia della vendita è subordinata alla condizione sospensiva dell’accertamento di determinate qualità menzionate nel contratto o, in mancanza, all’idoneità all’uso. La vendita su campione è relativa a merce i cui requisiti sono determinati facendo riferimento a un esemplare. La vendita con trasporto abbina a un rapporto di vendita un contratto di trasporto tra venditore e vettore. La vendita con patto di riscatto ricorre quando il venditore di una cosa mobile o immobile si riserva il diritto di riavere, entro un termine stabilito, la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione al compratore del prezzo e il rimborso delle spese da queste sostenute. Un altro contratto di scambio più antico della vendita ma oggi scarsamente utilizzato è la permuta. Essa ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente a un altro. Percorso breve Modulo 3 • Unità 1 2 Modulo 3 I contratti tipici UNITÀ 4 • L’ASSICURAZIONE Percorso breve L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a risarcire l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita). Il contratto di assicurazione Sebbene esistano vari tipi di assicurazione, è possibile riscontrare elementi essenziali comuni a ogni contratto. Elementi essenziali Soggetti Caratteri Rischio e determinazione del premio Soggetti del rapporto assicurativo sono: l’impresa assicuratrice (che deve rivestire la forma di una s.p.a., coop a responsabilità limitata, o mutua assicuratrice e deve essere autorizzata dall’ISVAP a cui è affidato il controllo e la vigilanza); il contraente, cioè colui che stipula il contratto e si obbliga al pagamento del premio; l’assicurato, cioè il portatore del rischio assicurato; il beneficiario, cioè il destinatario della prestazione assicurativa. Il contratto di assicurazione è consensuale (si perfeziona con il consenso), per adesione (il contenuto è prefissato dall’assicuratore su appositi moduli che il contraente non può modificare), non solenne (la forma scritta – polizza – è richiesta soltanto ai fini probatori), oneroso, a prestazioni corrispettive (da un lato il contraente deve pagare il premio, dall’altro l’assicuratore è tenuto a compiere la prestazione al verificarsi dell’evento), aleatorio (elemento essenziale è il rischio del verificarsi dell’evento che rende incerto fin dall’inizio chi trarrà vantaggio dal contratto), a effetti obbligatori, di durata. Le maggiori o minori probabilità che l’evento si verifichi sono un aspetto importante nella determinazione del premio il cui ammontare è direttamente proporzionale all’entità del rischio. I tipi di assicurazione sono molteplici, alcuni previsti dal codice civile, altri introdotti e disciplinati da leggi speciali. Tipi di assicurazione Contro danni Il contratto di assicurazione contro danni trasferisce all’assicuratore il rischio connesso a danni subiti da cose o, più in generale, da diritti patrimoniali del contraente assicurato. Esso si informa a due principi fondamentali: il principio dell’interesse all’indennità, secondo cui è necessario che il contraente abbia un concreto interesse patrimoniale all’indennità; il principio indennitario, in base al quale l’assicurato non può percepire una indennità superiore al danno effettivamente subito. 7 Percorso breve Modulo 3 • Unità 4 Responsabilità civile Sulla vita Contro gli infortuni Una particolare forma di assicurazione contro danni è l’assicurazione della responsabilità civile con la quale viene trasferito all’assicuratore il rischio relativo alle conseguenze dell’illecito civile contrattuale ed extracontrattuale non doloso. Alcune assicurazioni della R.C. sono obbligatorie. Tra queste quelle per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (l. 990/1969). Con l’assicurazione sulla vita, l’assicuratore si obbliga a pagare (all’assicurato o a un terzo beneficiario) un capitale o una rendita periodica al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (morte dell’assicurato, o sua sopravvivenza a una determinata scadenza, ovvero alternativamente entrambe le ipotesi). L’assicurazione contro gli infortuni copre i danni derivanti alla persona in conseguenza di incidenti che cagionino una invalidità permanente o una inabilità temporanea o la morte. L’assicurazione contro gli infortuni è anche predisposta dallo Stato per mezzo di assicurazioni sociali gestite da uno specifico ente assicuratore pubblico. Percorso breve Modulo 3 • Unità 4 8 Modulo 3 I contratti tipici UNITÀ 6 • I CONTRATTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI Percorso breve La distribuzione è l’attività economica mediante le quali le imprese collocano sul mercato i beni prodotti e i servizi offerti. La distribuzione Si tratta di un impegno gravoso e rischioso per l’imprenditore il quale, per tale ragione, spesso l’affida a soggetti specializzati con i quali stipula appositi contratti di distribuzione. I contratti di distribuzione Con il contratto di commissione una parte, commissionario, si impegna a compiere atti di acquisto o di vendita di beni in nome proprio e nell’interesse dell’altra parte detta committente. La commissione Il mandato senza rappresentanza Si tratta di una particolare applicazione del più generale contratto di mandato con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante). Per la precisione la commissione è un mandato senza rappresentanza, figura che ricorre quando il mandatario agisce per conto del mandante ma in nome proprio. Il contratto estimatorio Con il contratto estimatorio una parte (detta tradens o fornitore) consegna una o più cose mobili all’altra (detta accipiens o ricevente) e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Le cose non passano in proprietà all’accipiens che pure ha il potere di disporne e sopporta il rischio del perimento per caso fortuito. L’effetto reale è differito al momento in cui l’accipiens ha venduto le cose o le abbia trattenute presso di sé oltre il termine convenuto. La somministrazione La somministrazione è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell’altra (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. La somministrazione può essere di consumo, quando le cose passano in proprietà del somministrato, o d’uso, quando il somministrante attribuisce solo il godimento delle cose al somministrato. La somministrazione è contratto di durata: le prestazioni si prolungano nel tempo con carattere periodico o in modo continuativo. - di consumo - d’uso - periodica - continuativa L’affiliazione commerciale Con il contratto di affiliazione commerciale (o franchising) una parte (affiliante) concede all’altra (affiliato) dietro corrispettivo la responsabilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale, segni distintivi, know how, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. Percorso breve Modulo 3 • Unità 6 10 Modulo 3 I contratti tipici UNITÀ 7 • CONTRATTI PER LA PRODUZIONE DI BENI E L’ESECUZIONE DI SERVIZI Percorso breve Le imprese stipulano con la propria clientela contratti con i quali assumono l’impegno di produrre beni o di fornire servizi. Contratti di produzione beni ed erogazione servizi Contratto d’opera Si ha contratto d’opera quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Con tale contratto viene a instaurarsi tra le parti un rapporto di lavoro autonomo. Il prestatore d’opera, piccolo imprenditore o artigiano, si obbliga a un determinato risultato a regola d’arte e nel rispetto delle indicazioni del committente. Il corrispettivo per il prestatore d’opera è stabilito dalle parti o, in mancanza, determinato secondo tariffe d’uso o stabilito dal giudice. L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) si obbliga verso l’altra (committente) a compiere un’opera o un servizio, dietro un corrispettivo in denaro, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Ciò che distingue tale contratto dal contratto d’opera è principalmente il fatto di eseguire la prestazione con l’organizzazione di mezzi e non con il lavoro del prestatore. Ne consegue che l’appalto è tipico contratto delle imprese commerciali di medie e grandi dimensioni in cui appunto la struttura organizzativa prevale sul lavoro personale dell’imprenditore. L’appalto si estingue per impossibilità sopravvenuta, per recesso unilaterale oppure per risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Appalto Il contratto di subfornitura è il contratto con cui un imprenditore si impegna a effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima o a fornire all’impresa committente prodotti o servizi destinati a essere incorporati o comunque a essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente. Subfornitura industriale Trasporto Di persone Di cose 11 Percorso breve Modulo 3 • Unità 7 Con il contratto di trasporto un soggetto (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. Esistono due diversi tipi di trasporto, ciascuno con una peculiare disciplina, soprattutto in materia di responsabilità del vettore: il trasporto di persone e quello di cose. Nel primo caso, per la perdita o l’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, il vettore è responsabile anche nell’ipotesi di caso fortuito ed è liberato soltanto se prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Il caso fortuito esclude invece la responsabilità del vettore nel trasporto di cose. Il contratto di spedizione è un mandato con il quale un soggetto (spedizioniere) assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Dalla spedizione scaturiscono due diversi rapporti contrattuali: quello di spedizione tra committente e spedizioniere, e quello, di trasporto, tra quest’ultimo e il vettore. Spedizione Il deposito è il contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura. Si tratta di un contratto reale a effetti obbligatori, in quanto la cosa consegnata non passa di proprietà al depositario ma solo nella sua detenzione al solo scopo di custodia nell’interesse del depositante. Deposito Deposito irregolare Deposito nei magazzini generali Nel deposito irregolare l’oggetto del contratto (quantità di denaro o altre cose fungibili) passa in proprietà al depositario che può servirsene e ha l’obbligo di restituire beni della stessa specie e qualità. Il deposito nei magazzini generali è caratterizzato dalla particolare qualità professionale del depositario che è soggetto ad autorizzazione governativa, a vigilanza e al controllo delle Camere di commercio. Altra caratteristica di tale deposito è il rilascio, su richiesta, di titoli rappresentativi delle merci che possono così circolare senza necessità di essere fisicamente trasferite. Percorso breve Modulo 3 • Unità 7 12 Modulo 4 I contratti atipici UNITÀ 1 • IL LEASING Percorso breve Gli schemi contrattuali predisposti dal legislatore (contratti tipici) non sono i soli utilizzabili dai soggetti privati. Nel nostro ordinamento vige il principio dell’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) in base al quale i soggetti possono determinare liberamente (entro certi limiti) il contenuto del contratto volto a regolamentare i propri interessi. Tale potere si esprime sia adattando gli schemi legali tipici, sia creando nuove figure contrattuali (contratti atipici). I contratti atipici sono particolarmente diffusi nella pratica degli affari dove molto sentita è l’esigenza di adeguare gli schemi contrattuali al rapido modificarsi dei rapporti commerciali. Contratti tipici e atipici L’autonomia contrattuale Una delle figure contrattuali atipiche maggiormente diffusa in ambito commerciale è il leasing. Tale contratto si è manifestato in due forme principali, diverse per struttura e disciplina: il leasing finanziario e il leasing operativo. Il leasing Il leasing finanziario Accordo trilaterale Il leasing operativo 1 Percorso breve Modulo 4 • Unità 1 Il leasing finanziario è un accordo trilaterale in base al quale un soggetto (utilizzatore), di solito un’impresa, chiede a un’impresa dotata di capitali (impresa di leasing) di acquistare un determinato bene (di solito, macchinari, impianti, costosi e ad elevato livello tecnologico) dal soggetto che lo produce (produttore) e di concederglielo in godimento per un certo periodo di tempo in cambio del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza l’utilizzatore potrà restituire il bene, trattenerlo in godimento per un altro periodo di tempo, acquistarne la proprietà, richiederne la sostituzione con un altro. La funzione di finanziamento La funzione di tale contratto è quella di finanziamento: l’utilizzatore non riceve direttamente una somma di denaro, bensì evita di pagare, in un’unica soluzione, il bene di cui ha bisogno. Il sale and lease back Una forma particolare di leasing finanziario è il cosiddetto sale and lease back. In tal caso l’operazione si svolge tra due soggetti soltanto, impresa di leasing e utilizzatore. Quest’ultimo, proprietario di un bene, lo vende all’impresa di leasing che, successivamente, concede lo stesso bene in godimento all’utilizzatore medesimo. Alla scadenza l’utilizzatore potrà riacquistare la proprietà del bene pagando una somma di riscatto. Nel leasing operativo l’utilizzatore si rivolge direttamente al produttore (fornitore) del bene per ottenere il godimento in cambio del versamento di un canone periodico. Il produttore svolge in tal caso servizi accessori di assistenza e manutenzione del bene. La durata è di solito più breve de quella del leasing finanziario. Modulo 4 I contratti atipici UNITÀ 2 • ALTRI CONTRATTI ATIPICI Percorso breve Il factoring è il contratto in base al quale un soggetto (il factor) acquista da un imprenditore (fornitore) una parte o tutti i crediti che costui vanta nei confronti della propria clientela, impegnandosi alla riscossione e a offrire, in cambio di un corrispettivo (commissione di factoring), una serie di servizi dal contenuto differenziato (amministrativi, finanziari, assicurativi). Altri contratti atipici Factoring Il factor non è obbligato a farsi cessionario dei crediti del fornitore. Prima di accettarli egli valuterà il grado di solvibilità del debitore ceduto in modo da ridurre i rischi di insoluti. Una volta accettati i crediti vengono trasferiti con lo strumento della cessione del credito secondo le regole degli artt. 1260 e segg. c.c. La l. 21/2/1991, n. 52 ha fornito una normativa specifica alle cessioni dei crediti di impresa. Contratti di informatica I contratti di informatica rappresentano una categoria di contratti assai varia con in comune la circostanza di consentire l’utilizzo dei sistemi informatici allo scopo di migliorare l’efficienza e la redditività della propria attività. Possiamo individuarne quattro categorie: alcuni hanno lo scopo di permettere l’utilizzazione dell’hardware o del software, altri sono per il trattamento dati, altri ancora sono conclusi mediante elaboratore, e altri sono per l’utilizzo di internet. Utilizzazione Trattamento dati Conclusione Utilizzo internet I contratti di pubblicità e marketing Sponsorizzazione Abbinamento Pool Sponsorizzazione in senso stretto Merchandising Nella pratica commerciale sono molto diffusi anche i contratti di pubblicità e di marketing con cui un’azienda cerca di promuovere se stessa, i propri prodotti e le proprie offerte commerciali affidandosi all’esperienza di imprese specializzate. Tra questi contratti i più particolari sono la sponsorizzazione e il merchandising. I contratti di sponsorizzazione si risolvono in numerose ed eterogenee fattispecie contrattuali che hanno in comune la funzione economica di promuovere la conoscenza dell’immagine di un’impresa. Possiamo individuare tre tipi principali di sponsorizzazione: l’abbinamento, il pool e la sponsorizzazione in senso stretto. Il merchandising ha per oggetto l’utilizzazione di segni distintivi di vario genere (marchi, creazioni dell’ingegno, nome, immagine). Il titolare dei diritti sul segno concede a un altro soggetto il diritto di usare quel segno per promuovere prodotti o servizi in cambio di un corrispettivo. Percorso breve Modulo 4 • Unità 2 2 Modulo 3 I contratti tipici UNITÀ 3 • IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO Percorso breve Lavoro subordinato Caratteristiche Collaborazione Subordinazione Si differenzia dal lavoro autonomo, in cui il lavoratore si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Lavoro autonomo Limitazioni della libertà contrattuale Contratti collettivi Elementi del contratto Capacità di lavorare Forma Durata Obblighi e diritti del lavoratore Obbedienza Fedeltà Non concorrenza Riservatezza 5 Percorso breve Modulo 3 • Unità 3 Nel rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze dell’imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato si contraddistingue per i caratteri della collaborazione e della subordinazione: il lavoratore collabora con l’imprenditore nello svolgimento dell’attività di impresa in una posizione di dipendenza gerarchica, cioè eseguendo gli ordini e rispettando la volontà del datore di lavoro. La libertà contrattuale delle parti, soprattutto del datore di lavoro, è limitata dalla legge che, in questo modo, mira a proteggere il lavoratore quale contraente debole del rapporto. Oltre alla legge esistono anche i contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro, che sono posti a tutela dei lavoratori e che, insieme al contratto individuale, costituiscono le fonti contrattuali del lavoro. I soggetti del rapporto di lavoro devono avere la capacità di agire e la capacità giuridica, cioè la capacità di lavorare. Per il contratto non è prevista una forma particolare, che quindi risulta libera. Il contratto di lavoro può essere stabilito a tempo indeterminato, cioè senza una scadenza finale, o determinato. Gli obblighi principali del lavoratore sono di eseguire la prestazione lavorativa con la normale diligenza, osservando le disposizioni impartite dall’imprenditore (obbedienza) e astenendosi da ogni atto che possa nuocere al datore di lavoro (fedeltà). L’obbligo di fedeltà, in particolare, si traduce nel divieto di fare concorrenza all’imprenditore e nell’obbligo di non divulgare (o di farne uso pregiudizievole) notizie attinenti l’impresa (riservatezza). Retribuzione Luogo Orario A fronte di tali obblighi il lavoratore ha principalmente diritto a una retribuzione proporzionata al lavoro svolto e sufficiente per provvedere ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia; di prestare la propria attività nel luogo stabilito e secondo un determinato orario di lavoro; a periodi di riposo (giornalieri, settimanali, ferie annuali, giorni festivi). Riposi Obblighi e diritti del datore di lavoro Tutela salute del lavoratore Potere direttivo Potere disciplinare Cessazione del rapporto di lavoro Eventi naturali Impossibilità sopravvenuta Recesso delle parti Il datore di lavoro è obbligato a adottare tutte le misure idonee per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti e a dare concreta attuazione ai diritti del lavoratore, tra cui anche la tutela della privacy. I diritti del datore di lavoro discendono principalmente dalla sua condizione di supremazia gerarchica all’interno del rapporto di lavoro. In conseguenza di ciò egli ha il potere di organizzare, indirizzare, controllare e disciplinare l’attività lavorativa dei singoli prestatori di lavoro (potere direttivo) e il potere di applicare sanzioni al lavoratore che non osservi gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà (potere disciplinare). Il rapporto di lavoro può estinguersi per varie cause; in particolare, per il verificarsi di eventi naturali, per impossibilità sopravvenuta e per recesso delle parti. I contratti a tempo determinato si estinguono anche per lo scadere del termine. Mentre il recesso del lavoratore è libero (dimissioni), quello del datore di lavoro (licenziamento) è sottoposto a notevoli limitazioni. Esso è infatti consentito solo in presenza di giusta causa o di un giustificato motivo e se intimato nel rispetto di particolari procedure. Il lavoratore illegittimamente licenziato gode di una particolare tutela (reale e obbligatoria). Percorso breve Modulo 3 • Unità 3 6