Diritto internazionale privato V.G. Art base è l’art 9 circa la giurisdizione. Straniero è un minore: - capacità determinata in base a legge nazionale (es 16-21 anni) ex art 20 e potestà, tutela 36; quindi per rapporti personali, c’è legge nazionale, 20, 36, es anche per decadenza potestà, o rimozione ammin genitori. - per rapporti patrimoniali art 42 rinvia a conv aja del 61 Convenzione di Roma 80, art 11, ma solo per obbligazioni contrattuali: tutela per stipulante che senza colpa abbia ignorato l’incapacità dell’altro contraente (tipo 1426 cc, se minore ha usato raggiri). In base all’art 1 conv aja giurisdizione e competenza del giudice in base a residenza abituale del minore. Quindi se minore è cittadino italiano, ma residente in Svizzera, per sua capacità e potestà si applica legge italiana, ma per autorizzazione competente è giudice svizzero e si applica la legge svizzera. Perché sebbene l’art 9 l 218/95 statuisca che in VG c’è giurisdizione italiana se concerne cittadino it; tuttavia l’art 42, che è norma speciale, deroga art 9 che è norma generale! Ma ex art 4 conv aja, si applica legge stato di cittadinanza del minore, in caso lo si ritenga opportuno per una maggior protezione interessi minore. In tutti i casi in cui occorre un provvedimento amministrativo o giurisdizionale si applica conv aja, quindi anche in caso di 316, 330, 334 ossia rapporti relativi a potestà ma che richiedono un provvedimento del giudice! Ex Convenzione di New York 20/11/89 sui “diritti del fanciullo” (ossia dei minori di 18) ratificata da oltre 150 Paesi a da Italia con legge 176/91, diritto del fanciullo di essere ascoltato in ogni procedura giudiz o ammin che lo riguardi, tenendo conto della sua età e del suo grado id maturità (art 12 l 176/91) -> “sentito il minore” (anche se meno di 14 anni, 316 cc). Ex art 44 l 218/95 c’è giurisd italiana se occorre offrire al minore tutela provvisoria e urgente! 1 Ricorda che conv aja solo ai minori, anche se emancipati, no a inabilitati o interdetti (art 43 l 218)! Altra soluzione: elezione di domicilio “speciale” ex art 47 cc, per singolo atto inserito nella procura da rilasciare dai rappresentanti legali minore a terzo (e elezione domicilio identica a domicilio del procuratore). La convenz aja si applica solo se: - minore è considerato tale sia da sua legge nazionale, che da legge abituale residenza, art 12 conv; - minore risiede abitualmente in uno stato contraente della convenzione, art 13. Ma ex art 42 l 218/95 estensione ambito di applicazione conv anche se minore è tale solo per sua legge nazionale, e sua residenza abituale non è in uno stato contraente. Tizio decede a Potenza, ultimo suo domicilio, e lascia un immobile a Potenza al figlio minore che vive con la madre in Francia. Il minore vuol vendere l’immobile. Art 46 l 218/95 successione regolata da legge nazionale de cuius. Competenza ex 747, ma c’è anche art 42 l 218 e conv aja. Per trib min bari 98, competenza al giudice francese, per il parere gt richiesto da 747, il cui provvedimento deve però poi essere “riconosciuto” da trib min del luogo ove è sito il bene, per avere effetto in Italia. Quindi: 1) aut a g francese per stipula atto (tipo gt ex 747); 2) istanza per riconoscimento a trib min potenza; 3) aut a trib successioni ex 747 (senza gt perché è quella del g francese) Ossia trib ord potenza e gt francese ex 747. Nb il giudice francese applica la propria legge, da qui infatti la necessità del riconoscimento (“con provvedimento –non sono certo che sia decreto- del trib min n. ..”). Perché deve esservi compatibilità con i principi cardine del nostro ordinamento giur. Art 4 legge 64/94: competente al riconoscimento di provvedimenti stranieri emessi ai sensi art 7 convenz aja del 61, è il trib minorenni del luogo in cui i provvedimenti devob avere attuazione. 2 Il trib min è altresì competente, se è quello di residenza minore, ad adottare provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi artt 8 e 9 conv aja 61. Per il riconoscimento: artt 64-66 l 218/95: art 65 per vg, se no contrasto con ordine pubbl interno e rispetto dd essenziali della difesa c’è riconoscim automatico Se la madre poi non potesse venire in Italia per stipula atto, dovrebbe chiedere una seconda aut a g francese per rilascio di procura speciale. Incapaci maggiori di età Non c’è più il distinguo tra rapporti personali-> legge nazionale e rapporti patrim-> residenza abituale; ma solo legge nazionale. Conflitto tra d sostanziale e d processuale: es l’incapace è cittadino francese maggiore di età, artt 12 e 43. Art 12 se processo è in Italia, perché è residente in Italia, c’è legge italiana; art 43 legge nazionale soggetto da proteggere. Per dottr il giudice italiano deve applicare la legge straniera, ex art 43 prevalente, ma se è incompatibile con il nostro ordinamento, es un trust: t1) la giurisdiz italiana è esclusa, e si applica d straniero; t2) si applica d stato cui è ulteriormente collegata la fattispecie, e in mancanza la lex fori, ossia legge italiana. Inabilitati e interdetti per rapporti personali artt 20 e 36; per rapporti patrim 43. Giurisd e competenza in base a legge incapace, ossia cittadinanza. Ma se tutela provvisoria e urgente, giur it. nazionale Scomparsa, assenza e morte presunta Art 22 Se scomparso è cittadino austriaco ma è residente in Italia, oppure ha beni in Italia; e si vogliono vendere i suoi beni? Astrattamente vi sarebbero 2 giurisdizioni possibili ai sensi l 218/95, art 22 o 51 (lex rei sitae). In tal caso, per certa dottr applicabile per analogia l’art 19 co2, prevalenza giurisd italiana se c’è. 3 Inoltre se si applica la legge italiana, ex art 22, si otterrebbe: giurisdizione italiana, ma competenza del giudice straniero (essendo l’ultimo domicilio all’estero, per i principi generali del nostro ordinamento). Per dottrina, quando sia domicilio che residenza entrambi ignoti o all’estero: es per lo scomparso 48, o per interdetto .. -> No dimora perché mancano i caratteri della stabilità e della permanenza! Soluzioni: 1 prev) residenza del Ricorrente (ossia colui che propone l’istanza) ex art 18 cpc (Cass. 2030 del 1976). 2 Cap) elezione di domicilio con apposito atto scritto per il determinato atto o affare 47 cc. Es italiani emigrati che vogliono acquistare per il figlio incapace un immobile in Italia, rilasciano procura e nella stessa procura eleggono domicilio speciale nel luogo di domicilio del rappresentante. 3 min) Roma, per analogia la legge fiscale (art.6 d.lgs 346/90) che per denunzia di successione statuisce la competenza dell’ufficio del Registro del luogo di ultima residenza de cuius ovvero, se all’estero, quello di Roma. 4 min) ultimo domicilio noto in Italia degli int, per analogia con legge su adozione, art 29 bis co2 l184/83. I.V. Giurisdizione italiana se: - cittadino it (qual è l’art ?), e se più cittadinanze prevale quella it, art 19 co2; - domicilio o residenza, o rappresentante in it, art 3; - opinio iuris, scelta legge it, art 4; Problema: ma in caso di fattispecie non disciplinata. doppia residenza? E’ Per atti non societari, se extracomunitari o apolidi, artt 2 co2 e 6 co1, legge 40/98, occorre: - permesso di soggiorno (o la carta di soggiorno che è un plus rispetto al permesso) per lavoro autonomo o subordinato, o ricongiungimento (no se studio, affari o turismo), art 6 co1 l 40/98; 4 - ovvero la condizione di reciprocità verificata, art 16 preleggi al cc (pag 173 di majo) Quindi notaio deve verificare regolarità del soggiorno dello straniero, attraverso carta o permesso di soggiorno; compito che sarà più facile quando applicato l’art 6 co7 t.u.286/98 che prevede schedario degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Ricorda che l 40/98 è stata trasfusa nel t.u. 286/98. E per i comunitari? Piena capacità. Se coniugi, uno italiano e l’altro straniero? Si applica ex art 29-30 l 218/95 la legge ove è prevalentemente localizzata la vita coniugale -> es allega certificati residenza coniugi, e chiariscilo nel ricorso che è quella italiana. Ma ex art 30 -> possibilità anche di scelta di legge di stato in cui uno di essi è cittadino o risiede, mediante accordo tra essi: cos’è questo accordo? E’ ritenuto da taluni una convenzione matrim atipica (solo 3), ex 162, quindi annotaz a margine .., con il limite del 161, ossia no rinvio generico a leggi o usi stranieri. DD reali Art 51 Italiano vuol acquistare casa in Francia. Il soggetto deve essere capace in base a legge italiana, art 20, es se inabilitato, aut 394. Ma atto regolato per forma e sostanza da lex rei sitae; ricorda che qui opera convenzione Roma 80 -> per i contratti le parti ex art 3, conv roma, possono scegliere la legge da applicare, ampia autonomia loro riconosciuta: solo se non operano la scelta si applica la lex rei sitae, art 4! Se opera la legge straniera, se non conosciuta, è preferibile il conferimento di procura a sogg del posto. Anche perché c’è il problema della condizione di reciprocità, che deve essere “verificata” per gli stranieri. Art 16 delle preleggi al cc. Ossia se lo stato estero riconosce e accetta atti italiani relativi a beni o dd in quello stato. 5 La condiz di reciprocità la verifichi tramite elenco internet a cura ministero esteri. Il notaio italiano può tranquillamente rogitare atti di vendita di beni all’estero: specie se parti scelgono legge italiana, ex art 3 conv roma. Solo che poi occorrerà verificare se non vi sono norme imperative, che nonostante la scelta della legge italiana devono essere rispettate, o adempimenti richiesti es ai fini di pubblicità che occorre siano rispettati per la lex rei sitae. E poi occorre consultare le leggi di d internaz privato dello stato straniero, non è detto che abbia ratificato la convenz di roma! Le norme di d intern privato sono norme di conflitto, disciplinano appunto eventuale conflitto tra più possibili ordinamenti giur, ma sono norme di d interno!! Es se un notaio estero rogitare vendita di bene in italia deve rispettare es la 165/90 la 47/85. L’atto andrà tradotto in lingua italiana (no se ricevuto da console italiano all’estero, es procura!), e depositato presso notaio o archivio not ex 106 n4 l not. Problema appunto è che non sempre è possibile la sanatoria (ex art 17 l 47/85) se mancanza dichiarazioni a pena di nullità. Raiti: “al presente contratto si applica la legge inglese, eccettuati gli aspetti inerenti alla pubblicità dell’acquisto immobiliare (perché immobile in italia) che sono regolati dalla legge italiana, e salve le norme italiane di applicazione necessaria, ex art 17 l 218/95.” Società C’è la legge 40/98 che si applica agli apolidi e extracomunitari (art 1 salvo le condizioni più favorevoli previste da altre leggi o accordi, es patto di amicizia con americani). Se l’extracomunitario vuole: - costituire una società; - assumere cariche sociali, deve essere munito di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o familiari (ricongiungimento con altro sogg soggiornante in italia), ai sensi artt 24 e 6 co1. 6 Mentre per acquisti di quote, basta la semplice condizione di reciprocità verificata (art 16 preleggi). Quindi ad es il giorno dopo un canadese può acquistare intera quota di srl appena costituita senza avere permesso di soggiorno! M.C. Se testatore è straniero, art 46: - legge nazionale; - legge residenza testatore, espressamente scelta. ma solo se Quindi se è tedesco e ivi residente, c’è legge tedesca. Ma per forma, art 48, se fatto in italia, testamento valido se valido in base a legge italiana. T1 dottr prev) il notaio può ricevere una sostituz fedec 692, o contratto ereditario 458, se valida in germania ma vietata in italia, ex art 46, cass 2215/84 perché si applica la legge nazionale. T2 dottr min) no perché incompatibilità con ordin it, ex art 16. Quindi discrasia tra artt 16 e 46 l 218/95. Ma se il cittadino è italiano e sceglie legge tedesca perché risiede in germania, ex art 46 co2, non può pregiudicare i dd dei legittimari che risiedono in italia, 549! Tutela fortissima per i legittimari residenti in italia all’apertura successione. L’art 50 si riferisce solo a materia contenziosa relativa a successioni, mentre per vg c’è art 9! Es per 747 cpc, se cittadino italiano ma ultimo domicilio e decesso all’estero, c’è comunque giurisd italiana, ex art 9 (e non 50). ATTI DA E PER L’ESTERO Gli atti stipulati all’estero (es. procura, testamento con cui si dispone di beni in Italia, cessioni di quote di società italiane..) o in Italia, ma da far valere all’estero, devono essere legalizzati, LEGALIZZAZIONE ex art 68 reg not e artt 15 e ss. legge 15/68 recepita nell’art 30 tu 445/00, e prescritta ex 2657 e 2837. La legalizzazione è una procedura diretta a far conseguire efficacia all’atto, e consiste nell’ “Attestazione ufficiale della legale qualità di chi (in 7 genere i notai) ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’Autenticità della firma stessa. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare il nome ed il cognome di colui la cui firma si legalizza, la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, qualifica rivestita, e apporre la propria firma e timbro”. Per atti esteri da far valere in Italia: è compiuta da Ambasciate e consolati italiani all’estero che appunto devono attestare l’autenticità delle sottoscrizioni e la qualifica dei sottoscrittori; Per atti formati in Italia per l’estero: le Prefetture (art.17) La legalizzazione delle firme è considerata “condizione di efficacia” dell’atto estero, nonché quale requisito indispensabile ai fini della trascrizione nei RR. II. Italiani. Ratio: rendere + sicuro l’ingresso e la circolazione in Italia di atti esteri. APOSTILLE: è procedura semplificata sostitutiva della legalizzazione, per atti da e per i Paesi firmatari, che sono tantissimi, della Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961 ratificata con l 1253/66 in vigore solo dal 11/2/78. Quindi per Paesi firmatari, No legalizzazione ma apostille! E’ di fatto una legalizzazione solo che è controllo a carico dell’autorità interna del Paese A Quo, e non un controllo esterno a carico dell’ambasciata italiana. Tale autorità non è sempre la stessa che ha firmata (es. atto di notaio certificato da Alta corte di Giustizia di uno Stato U.S.A.) ma SENZA un controllo esterno (es. di ambasciate o consolati o come per la legalizzazione). La certificazione ha ad oggetto l’autenticità delle firme, qualità firmatario e autenticità timbro o sigillo. E’ una formula standard, che reca l’intitolazione Apostille, in lingua francese (lingua della convenzione) ovvero del paese a quo. Per l’Italia l’autorità competente al rilascio dell’Apostille per gli atti notarili per l’estero è il Procuratore della Repubblica, presso il Trib. nella cui circoscrizione l’atto è stato rogato. 8 Ex art 33 co 2 l 445/00: no legalizzazione delle firme apposte da ambasciate e consolati italiani all’estero (direttamente ricevibili in Italia, anche perché sono in lingua italiana!). No Legalizzazione, né apostille per atti formati all’interno dell’Unione Europea, Convenzione di Bruxelles del 27/5/1987: ma tale convenzione è stata ratificata solo da Italia, Francia, Belgio, Irlanda, Danimarca, e quindi libera circolazione solo tra questi Stati. E poi No controlli se convenzioni bilaterali: es con l’Austria ’75; con la Germania ’77; trattato di Amicizia con gli Usa ’48. Oltre a legalizzazione o apostille, l’atto straniero deve essere tradotto in lingua italiana ex art. 17, III comma, legge 15/68. Tale TRADUZIONE deve essere Allegata all’atto estero, previa certificazione di conformità al testo straniero (art. 17 III comma). Per dottrina più prudente, traduzione necessaria anche della formula di Legalizzazione, o dell’ apostille. Ex artt 54 l not e 68 reg not, l’atto deve essere in lingua italiana in ogni sua parte. “apostille che così come tradotta da me notaio che conosco la lingua inglese è del seguente tenore: ..” In più l’art. 106 n. 4) l not richiede il previo DEPOSITO presso un notaio o archivio notarile italiano degli atti (sia pubblici che scritture private autenticate) esteri da far valere in Italia. Ratio deposito: tramite apposito verbale di deposito il notaio controlla la Liceità dell’atto, assicurandone la conservazione, e l’adempimento degli obblighi fiscali. Es: la conformità alle norme imperative, come la 47/85, 165/90, che appunto si ritiene possano essere aggiunte in sede di deposito per permettere l’ingresso dell’atto in Italia. Di recente il conservatore italiano aveva rifiutato l’iscrizione di atto rogato in Austria, proprio per la mancanza di taluni requisiti minimi => le ccdd Norme di applicazione necessaria. N.B. Qualora l’atto estero sia una procura si ritiene che la sua allegazione all’atto notarile rogato in Italia, sia una sorta di deposito (equipollente, c’è 9 controllo notaio, fiscali!). conservazione e adempimento oneri Sanzioni: se l’atto estero non vi è traduzione dell’atto estero depositato o allegato, vi è nullità dell’atto ex artt. 54 e 58 I comma n.4) legge notarile. SCHEMA ATTI ESTERI da Paesi UE (Conv. Bruxelles 27/5/87): atto circola liberamente in Italia da Paesi numerosissimi firmatari della Conv. de L’Aja 5/10/1961 (in vigore da ’78): occorre l’Apostille, ossia certificazione di autorità interna del Paese estero (es. Alta Corte di Giustizia che certifica che la firma è del notaio ..) da tutti gli altri Paesi: occorre la Legalizzazione ossia (ambasciata o consolato italiano) controllo esterno L’atto deve essere tradotto interamente (anche l’apostille o legalizzazione, ma no per latra dottr) in italiano ex artt. 17 III comma l.15/68 e 54 l. notarile, pena nullità dell’atto notarile ex art. 58 n.4) l. notarile -> traduzione asseverata con giuramento. E dovrà essere depositato mediante apposito verbale di deposito, ovvero allegato in atto (es. per procura rilasciata all’estero), ai sensi art. 106 n.4) l. notarile. ESEMPI giusta procura speciale rogata da notaio .. in data .. e tradotta da .., con traduzione asseverata da giuramento prestato dinanzi a cancelliere del trib di .. in data .., e munita di apostille in data .. giusta PROCURA speciale rilasciata con atto del ( es. Consolato Generale d’Italia in Los Angeles) autenticato nella firma da ( es. il Cancelliere Capo..) in data rep. n. , che in originale si allega a questo atto sub.. (no traduzione perché redatto in italiano)! 10 procura rilasciata in data .. da .. con atto autenticato dal dott. .. notaio in .. (es. Svizzera) munito di APOSTILLE n. .. che si allega sub .. L’atto notarile deve essere tutto in italiano, quindi se ad es. la procura è in italiano ma la apostille solo in inglese, il notaio in atto deve inserire la traduzione della apostille, es. “Si certifica che questo documento è stato sottoscritto da .. che agisce quale notaio pubblico e reca il sigillo di..” 11