Allegato n° 5 Comune di Montemurlo Area A – Ufficio Edilizia Privata Via Toscanini 1, Tel. 0574 / 558329 Fax 0574/558310 e-mail: [email protected] Orario di apertura: lun. 9.00/13.00 e mer. ore 11.00/13.00 e ore 15.00/18.00 Disposizioni in materia di energie rinnovabili Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 39 e smi Il presente allegato nell'ambito dei principi e delle prescrizioni dettate dalla L.R. 39/2005 e smi, disciplina le attività in materia di energia e, in particolare, la produzione, il trasporto e la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione, la fornitura e l'uso dell'energia in materia di edilizia privata. In particolare l'allegato illustrerà i procedimenti edilizi da utilizzarsi in campo privato per l'installazione delle varie tipologie di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili Art. 1 – Interventi soggetti a comunicazione lavori 1. Fatto salvo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza in relazione alla realizzazione o all’installazione degli impianti, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e l'eventuale preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004, il soggetto legittimato, deve presentare presso l’Ufficio Edilizia Privata (in caso di interventi su immobili residenziali) o al Suap (in caso di immobili non residenziali), comunicazione dei lavori da effettuarsi su apposito modello predisposto dall’Amministrazione (Elenco 3 Modello n° 6 “ Comunicazione lavori ”) per i seguenti interventi: • • • • • • • • • • • • l’installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici; l’installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici; l’installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici; le modifiche degli oleodotti esistenti tali che non costituiscono nuova opera; le modifiche degli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi; installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi; l’installazione di impianti solari termici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto o per applicazioni nel settore florovivaistico (qualsiasi potenza) l’installazione di impianti solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati, non complanari /integrati al tetto dell'edificio ; l’installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt, costituito da singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; l’installazione di impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto (qualsiasi potenza, l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt non complanari /integrati al tetto dell'edificio; l’installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento di durata inferiore a trentasei mesi e che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare, con il ripristino dello stato dei luoghi. L'installazione degli impianti di produzione energetica devono rispettare tutte le seguenti caratteristiche: • essere realizzati in edifici esistenti o loro pertinenze non alterarne i volumi e le superfici, non comportarne modifiche delle destinazioni d’uso, non devono riguardare le parti strutturali dell'edificio, non devono comportare aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici; • laddove vi sia produzione di energia elettrica, la relativa capacità di generazione sia compatibile con il regime di scambio sul posto; • laddove vi sia produzione di calore, questo sia destinato alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria dell’edificio stesso. • siano realizzati al di fuori della zona A di cui al d.m. lavori pubblici 1444/1968. All. 5 Pag. 1 di 5 Sono inoltre soggette a comunicazione le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15, 16, comma 3, e 16 bis, comma 4, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 e dall’articolo 16 bis, comma 5 della L.R. 39/2005. Art. 2 - Interventi soggetti a SCIA 1. Sono soggetti a SCIA, ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, i seguenti interventi: • l’installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen, laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire; • l’installazione, alle condizioni fissate dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati; • la costruzione e l’esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale; • la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale; • la costruzione e l’esercizio di linee elettriche di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a 1.000 volt; • la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati da fonti convenzionali, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici; • l’installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido • le modifiche locali del tracciato delle linee elettriche già realizzate, che si rendano necessarie al fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosità e di degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti; • le modifiche da operarsi in applicazione dell'articolo 122, commi 4, 5 e 6, del r.d. 1775/1933; • gli interventi di manutenzione straordinaria su opere esistenti e le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato. 2. I suddetti interventi de eseguiti con richiesta di dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza sono soggetti ad Autorizzazione Unica. Art. 3 - Interventi soggetti a PAS - Procedimento abilitativo semplificato 1. Il Procedimento Abilitativo Semplificato PAS costituisce titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia. Sono soggetti a PAS i seguenti interventi: • la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative opere di connessione alla rete elettrica, quando la capacità di generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza: • per gli impianti eolici, 60 chilowatt; • per gli impianti solari fotovoltaici, 20 chilowatt; • per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt; per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt; • • • • • • • per gli impianti alimentati a gas di discarica o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, 250 chilowatt. la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici; l’installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento con le caratteristiche dettate dall'art. 16Bis della L.R. 39/2005 la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a limitato impatto territoriale; l’installazione di impianti solari fotovoltaici i cui moduli siano collocati sugli edifici qualora la superficie di detti moduli non superi la superficie complessiva del tetto dell’edificio su cui siano collocati. gli interventi di manutenzione straordinaria su impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 2. Ai fini della presentazione della PAS, il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via • All. 4 Pag. 2 di 5 telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione asseverata a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. 3. Il Comune, ove entro 30 giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni per la validità della PAS notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della PAS, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita. 4. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro 3 anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori. 5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. 6. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale. I suddetti interventi de eseguiti con richiesta di dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza sono soggetti ad Autorizzazione Unica. Art. 4 - Autorizzazione unica Con l'autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione di un procedimento unificato tramite conferenza di servizi convocata dall'amministrazione competente, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale, nonchè le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi . Limitatamente alle opere ad essa soggette non si applica il procedimento di "sportello unico". L'esercizio degli impianti rimane comunque subordinato agli adempimenti susseguenti alla realizzazione delle opere, imposti dalle norme vigenti. Sono assoggettati all'autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio dei seguenti impianti: a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o degli impianti non soggetti all’autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); b) linee elettriche e relativi impianti; c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture costituenti opere di urbanizzazione e delle modifiche di oleodotti esistenti non configurantisi, come nuova opera; d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacità superiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) ed f); e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all'articolo 1, comma 56 della l. 239/2004; f) impianti di deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) nei casi di cui all'articolo 1, comma 56, della l. 239/2004, ad eccezione dei depositi destinati ad uso non commerciale aventi capacità complessiva non superiore a 26 metri cubi e dei depositi in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto; g) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi; Art. 5 – Norme comuni a tutti i procedimenti I suddetti procedimenti seguiranno l'iter procedurale previsti dalla vigente normativa e dal “Testo coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia” ed in particolare gli interventi dovranno rispettare quanto prescritto dal Titolo II art. 60. Qualora gli interventi prevedano l'installazione sulle coperture di edifici esistenti, dovranno rispettare quanto prescritto dall'allegato n° 3 “REGOLAMENTO CADUTE DALL’ALTO” inerente le misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza, che disciplina e prescrive le misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di All. 4 Pag. 3 di 5 interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza. Autorizzazione Unica SCIA PAS Comunicazione impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso impianti, alimentati da fonti convenzionali di produzione combinata di energia elettrica e calore, con capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici impianti alimentati a gas di discarica o gas residuati dei processi di depurazione o biogas inferiori a 250 chilowatt. impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici e impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici impianti a fonte idraulica inferiori a 100 chilowatt impianti a biomasse, impianti a biomassa fino a inferiori a 200 chilowatt 0,5 megawatt termici oleodotti e gasdotti Modifiche a oleodotti e gasdotti impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi impianti di deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) con uso commerciale oltre 26 mc. E depositi di bombole superiore a 1000kg impianti di deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) fino a 13 mc. impianti di stoccaggio di oli minerali oltre 25 mc. Manutenzione impianti di stoccaggio di oli minerali impianti di stoccaggio di idrocarburi capacita oltre 25 mc. linee elettriche e relativi linee elettriche e relativi impianti impianti di tensione nominale di esercizio da 1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale, ovvero con tensione nominale inferiore o uguale a 1.000 volt nonchè le modifiche locali del tracciato delle linee elettriche già realizzate impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen l’installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido pannelli solari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri All. 4 Pag. 4 di 5 impianti solari termici aderenti/integrati nei tetti degli edifici o per quadrati applicazioni nel settore florovivaistico (qualsiasi dimensione), non aderenti/integrati fino a 20 metri quadrati impianti eolici di potenza l’installazione di impianti superiore a 5 chilowatt e eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt 60 chilowatt costituito da singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; impianti solari fotovoltaici i cui moduli siano collocati sugli edifici e comunque con potenza superiore a 5 chilowatt e fino a chilowatt 20 impianti solari fotovoltaici i aderenti/integrati nei tetti degli edifici (qualsiasi dimensione); non aderenti/integrati fino potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt l’installazione di torri l’installazione di torri anemometriche con anemometriche con durata durata superiore a 36 inferiore a 36 mesi mesi manutenzione straordinaria su impianti esistenti sottoposti a SCIA e relative varianti in corso d'opera All. 4 Pag. 5 di 5 manutenzione straordinaria su impianti esistenti sottoposti a PAS e relative varianti in corso d'opera