Allegato n° 5
Comune di Montemurlo
Area A – Ufficio Edilizia Privata
Via Toscanini 1, Tel. 0574 / 558329 Fax 0574/558310
e-mail: [email protected]
Orario di apertura: lun. 9.00/13.00 e mer. ore 11.00/13.00 e ore 15.00/18.00
Disposizioni in materia di energie rinnovabili
Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 39 e smi
Il presente allegato nell'ambito dei principi e delle prescrizioni dettate dalla L.R. 39/2005 e smi,
disciplina le attività in materia di energia e, in particolare, la produzione, il trasporto e la trasmissione, lo
stoccaggio, la distribuzione, la fornitura e l'uso dell'energia in materia di edilizia privata. In particolare
l'allegato illustrerà i procedimenti edilizi da utilizzarsi in campo privato per l'installazione delle varie tipologie
di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Art. 1 – Interventi soggetti a comunicazione lavori
1. Fatto salvo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza in relazione alla realizzazione o
all’installazione degli impianti, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e l'eventuale preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004, il
soggetto legittimato, deve presentare presso l’Ufficio Edilizia Privata (in caso di interventi su immobili
residenziali) o al Suap (in caso di immobili non residenziali), comunicazione dei lavori da effettuarsi su
apposito modello predisposto dall’Amministrazione (Elenco 3 Modello n° 6 “ Comunicazione lavori ”) per i
seguenti interventi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
l’installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di
energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici;
l’installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici;
l’installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt
termici;
le modifiche degli oleodotti esistenti tali che non costituiscono nuova opera;
le modifiche degli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi;
installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri
cubi;
l’installazione di impianti solari termici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
edifici stessi, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto o per applicazioni
nel settore florovivaistico (qualsiasi potenza)
l’installazione di impianti solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati, non
complanari /integrati al tetto dell'edificio ;
l’installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt, costituito da singoli
generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1
metro;
l’installazione di impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
edifici stessi, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto (qualsiasi
potenza,
l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt non
complanari /integrati al tetto dell'edificio;
l’installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento di durata inferiore a
trentasei mesi e che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di
rilevazione a cura del soggetto titolare, con il ripristino dello stato dei luoghi.
L'installazione degli impianti di produzione energetica devono rispettare tutte le seguenti caratteristiche:
•
essere realizzati in edifici esistenti o loro pertinenze non alterarne i volumi e le superfici, non
comportarne modifiche delle destinazioni d’uso, non devono riguardare le parti strutturali
dell'edificio, non devono comportare aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei
parametri urbanistici;
•
laddove vi sia produzione di energia elettrica, la relativa capacità di generazione sia compatibile
con il regime di scambio sul posto;
•
laddove vi sia produzione di calore, questo sia destinato alla climatizzazione o alla produzione di
acqua calda sanitaria dell’edificio stesso.
•
siano realizzati al di fuori della zona A di cui al d.m. lavori pubblici 1444/1968.
All. 5
Pag. 1 di 5
Sono inoltre soggette a comunicazione le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13,
15, 16, comma 3, e 16 bis, comma 4, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo
16, comma 4 e dall’articolo 16 bis, comma 5 della L.R. 39/2005.
Art. 2 - Interventi soggetti a SCIA
1. Sono soggetti a SCIA, ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, i seguenti interventi:
•
l’installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25.000
lumen, laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire;
•
l’installazione, alle condizioni fissate dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli
solari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati;
•
la costruzione e l’esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio
da 1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale;
•
la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia
a limitato impatto territoriale;
•
la costruzione e l’esercizio di linee elettriche di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale
a 1.000 volt;
•
la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati da fonti convenzionali, di produzione combinata
di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt
elettrico oppure a 3 megawatt termici;
•
l’installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido
•
le modifiche locali del tracciato delle linee elettriche già realizzate, che si rendano necessarie al
fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosità e di degrado ambientale nei
confronti degli insediamenti esistenti;
•
le modifiche da operarsi in applicazione dell'articolo 122, commi 4, 5 e 6, del r.d. 1775/1933;
•
gli interventi di manutenzione straordinaria su opere esistenti e le varianti in corso d'opera non
costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato.
2. I suddetti interventi de eseguiti con richiesta di dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza
sono soggetti ad Autorizzazione Unica.
Art. 3 - Interventi soggetti a PAS - Procedimento abilitativo semplificato
1. Il Procedimento Abilitativo Semplificato PAS costituisce titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia
edilizia e di energia.
Sono soggetti a PAS i seguenti interventi:
•
la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le
relative opere di connessione alla rete elettrica, quando la capacità di generazione sia inferiore
alle seguenti soglie di potenza:
•
per gli impianti eolici, 60 chilowatt;
•
per gli impianti solari fotovoltaici, 20 chilowatt;
•
per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt;
per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt;
•
•
•
•
•
•
•
per gli impianti alimentati a gas di discarica o gas residuati dei processi di depurazione o biogas,
250 chilowatt.
la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili, di produzione combinata
di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt
elettrico oppure a 3 megawatt termici;
l’installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento con le caratteristiche
dettate dall'art. 16Bis della L.R. 39/2005
la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a
limitato impatto territoriale;
l’installazione di impianti solari fotovoltaici i cui moduli siano collocati sugli edifici qualora la
superficie di detti moduli non superi la superficie complessiva del tetto dell’edificio su cui siano
collocati.
gli interventi di manutenzione straordinaria su impianti esistenti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili;
le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato di
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
2. Ai fini della presentazione della PAS, il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili
interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via
•
All. 4
Pag. 2 di 5
telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una
dettagliata relazione asseverata a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la
non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore
della rete.
3. Il Comune, ove entro 30 giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni per la validità della
PAS notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento; è comunque salva la
facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme
alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il
termine di trenta giorni dalla data di ricezione della PAS, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.
4. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro 3 anni dal perfezionamento della procedura
abilitativa semplificata. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova
dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della
dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve
essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la
dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.
I suddetti interventi de eseguiti con richiesta di dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza sono
soggetti ad Autorizzazione Unica.
Art. 4 - Autorizzazione unica
Con l'autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione di un procedimento unificato tramite conferenza di
servizi convocata dall'amministrazione competente, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione
dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale, nonchè le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi . Limitatamente alle opere ad
essa soggette non si applica il procedimento di "sportello unico". L'esercizio degli impianti rimane comunque
subordinato agli adempimenti susseguenti alla realizzazione delle opere, imposti dalle norme vigenti.
Sono assoggettati all'autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio dei seguenti impianti:
a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni
di soccorso o degli impianti non soggetti all’autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo
269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
b) linee elettriche e relativi impianti;
c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture costituenti opere di urbanizzazione e delle
modifiche di oleodotti esistenti non configurantisi, come nuova opera;
d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacità superiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto
alle lettere e) ed f);
e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all'articolo 1,
comma 56 della l. 239/2004;
f) impianti di deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) nei casi di cui all'articolo 1, comma 56, della l.
239/2004, ad eccezione dei depositi destinati ad uso non commerciale aventi capacità complessiva non
superiore a 26 metri cubi e dei depositi in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000
chilogrammi di prodotto;
g) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi;
Art. 5 – Norme comuni a tutti i procedimenti
I suddetti procedimenti seguiranno l'iter procedurale previsti dalla vigente normativa e dal “Testo
coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia” ed in particolare gli interventi dovranno
rispettare quanto prescritto dal Titolo II art. 60.
Qualora gli interventi prevedano l'installazione sulle coperture di edifici esistenti, dovranno rispettare
quanto prescritto dall'allegato n° 3 “REGOLAMENTO CADUTE DALL’ALTO” inerente le misure preventive
e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza, che
disciplina e prescrive le misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di
All. 4
Pag. 3 di 5
interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi lavori di
manutenzione sulla copertura, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.
Autorizzazione Unica
SCIA
PAS
Comunicazione
impianti di produzione di
energia elettrica da fonte
convenzionale
con
esclusione dei gruppi
elettrogeni di soccorso
impianti, alimentati da
fonti convenzionali di
produzione combinata di
energia elettrica e calore,
con
capacità
di
generazione massima è
inferiore a 1 megawatt
elettrico oppure a 3
megawatt termici
impianti alimentati a gas
di
discarica
o
gas
residuati dei processi di
depurazione o biogas
inferiori a 250 chilowatt.
impianti di cogenerazione a
gas naturale fino a 3
megawatt
termici
e
impianti
di
produzione
combinata
di
energia
elettrica e calore, con
capacità di generazione è
inferiore a 50 chilowatt
elettrici
impianti a fonte idraulica
inferiori a 100 chilowatt
impianti a biomasse, impianti a biomassa fino a
inferiori a 200 chilowatt 0,5 megawatt termici
oleodotti e gasdotti
Modifiche
a
oleodotti
e
gasdotti
impianti di lavorazione e
trasformazione
idrocarburi
impianti di deposito di
gas di petrolio liquefatto
(GPL)
con
uso
commerciale oltre 26 mc.
E depositi di bombole
superiore a 1000kg
impianti di deposito di gas
di petrolio liquefatto (GPL)
fino a 13 mc.
impianti di stoccaggio di
oli minerali oltre 25 mc.
Manutenzione impianti di
stoccaggio di oli minerali
impianti di stoccaggio di
idrocarburi capacita oltre
25 mc.
linee elettriche e relativi linee elettriche e relativi
impianti
impianti
di
tensione
nominale di esercizio da
1.001 a 30.000 volt a
limitato
impatto
territoriale, ovvero con
tensione
nominale
inferiore o uguale a
1.000 volt nonchè le
modifiche
locali
del
tracciato
delle
linee
elettriche già realizzate
impianti di illuminazione
in spazi aperti di potenza
complessiva superiore a
25.000 lumen
l’installazione di impianti
di produzione di calore
da risorsa geotermica,
senza prelievo di fluido
pannelli solari termici da
20 metri quadrati fino a
complessivi 100 metri
All. 4
Pag. 4 di 5
impianti
solari
termici
aderenti/integrati nei tetti
degli
edifici
o
per
quadrati
applicazioni nel settore
florovivaistico
(qualsiasi
dimensione),
non
aderenti/integrati fino a 20
metri quadrati
impianti eolici di potenza l’installazione di impianti
superiore a 5 chilowatt e eolici di potenza uguale o
inferiore a 5 chilowatt
60 chilowatt
costituito da
singoli
generatori eolici con altezza
complessiva non superiore
ad 1,5 metri e diametro
non superiore a 1 metro;
impianti solari fotovoltaici
i
cui
moduli
siano
collocati sugli edifici e
comunque con potenza
superiore a 5 chilowatt e
fino a chilowatt 20
impianti solari fotovoltaici i
aderenti/integrati nei tetti
degli
edifici
(qualsiasi
dimensione);
non
aderenti/integrati
fino
potenza uguale o inferiore
a 5 chilowatt
l’installazione di torri l’installazione
di
torri
anemometriche
con anemometriche con durata
durata superiore a 36 inferiore a 36 mesi
mesi
manutenzione
straordinaria su impianti
esistenti sottoposti a
SCIA e relative varianti
in corso d'opera
All. 4
Pag. 5 di 5
manutenzione
straordinaria su impianti
esistenti sottoposti a
PAS e relative varianti
in corso d'opera