Autostrade e strade ‐ ANAS ‐ Rinnovo del c.c.n.l. Con l'accordo 19 dicembre 2016 Gruppo Anas con Filt‐Cgil, Fit‐Cisl, Uilpa Anas, Ugl, Sada Fast Confsal e Snala Cisal hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti del Gruppo Anas. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2016 e scadrà il 31 dicembre 2018. Le organizzazioni sindacali scioglieranno la riserva entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, a seguito della consultazione dei lavoratori. Minimi tabellari A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo, con decorrenza 1° gennaio 2017, 1° ottobre 2017 e 1° marzo 2018, gli importi dei minimi tabellari, calcolati redazionalmente, sono i seguenti: Livelli Importi mensili Dal 1.1.2017 Dal 1.10.2017 Dal 1.3.2018 AQ/Fascia A AQ/Fascia B A A1Q/Fascia A A1Q/Fascia B A1 B B1 B2 C C1 2.580,94 2.580,94 2.580,94 2.150,81 2.150,81 2.150,81 1.828,20 1.666,84 1.532,50 1.236,68 1.075,43 2.639,78 2.639,78 2.639,78 2.199,84 2.199,84 2.199,84 1.869,88 1.704,84 1.566,82 1.264,87 1.099,95 2.701,72 2.701,72 2.701,72 2.251,45 2.251,45 2.251,45 1.913,75 1.744,84 1.602,95 1.294,55 1.125,76 Una tantum Ai lavoratori in servizio nel mese di erogazione compete, per il periodo di vacanza contrattuale, un importo forfettario da corrispondere con la retribuzione del mese di febbraio 2017, negli importi che seguono: Livello AQ/Fascia A AQ/Fascia B A A1Q/Fascia A A1Q/Fascia B A1 B B1 B2 C C1 Importi 387,10 387,10 387,10 322,58 322,58 322,58 274,19 250,00 225,81 185,48 161,29 Finanziamento dell'Ente bilaterale Le parti stabiliscono di costituire entro il 30 giugno 2017 l'Ente bilaterale nazionale. A tale scopo, a decorrere dal 1° luglio 2017 è destinato un contributo pari ad € 4,00 mensili per ogni dipendente, per 12 mensilità. Le Parti provvederanno, attraverso un'apposita Commissione paritetica, alla definizione del Regolamento e dello Statuto dell'Ente, entro 180 giorni dalla stipula dell'accordo. Premio di risultato Copyright © - Riproduzione riservata Le Parti concordano di istituire un premio di risultato, che dovrà essere definito entro il 31 dicembre 2017, collegato alla realizzazione di obiettivi concordati, finalizzati ad incrementi di produttività, di qualità e di redditività. I parametri, i meccanismi utili alla determinazione quantitativa e gli importi del premio saranno definiti contrattualmente. Il premio sarà corrisposto ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente a quello oggetto di valutazione e, in rapporto al servizio prestato, ai lavoratori il cui contratto sia stato stipulato, trasformato o convertito a tempo indeterminato, nonché ai lavoratori a tempo determinato. Indennità variabili Indennità di turno L'indennità di turno è fissata in: a) turni diurni ‐ € 3,62 (turni ordinari) ‐ € 9,00 (turni a ciclo continuo h24) b) turni notturni ‐ € 6,20 (turni ordinari) ‐ € 15,00 (turni a ciclo continuo h24) Il turno notturno è quello prestato dalle 22 alle 6,00. Per prestazione notturna di durata inferiore a 45 minuti non è prevista alcuna maggiorazione. Entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo verrà avviato un confronto per la revisione dell'indennità di turnazione, finalizzata al riallineamento del trattamento economico con le attività. Indennità di zona Fermi restando gli importi in essere dell'indennità di zona, l'accordo stabilisce che le figure professionali cui spetta tale indennità e i relativi criteri di economicità e funzionalità saranno individuati in apposito protocollo tra le Parti. A livello di unità produttiva, potranno essere individuati ulteriori figure professionali. Classificazione del personale e livello d'ingresso Si stabilisce di avviare una trattativa per determinare un impianto classificatorio nuovo entro 180 giorni dalla stipula del contratto, che si concluderà entro i successivi 180 giorni. La classificazione non comporterà alcuna perdita retributiva per il personale in servizio e dovrà prevedere le regole di migrazione dal vecchio al nuovo inquadramento. Nelle more della definizione della nuova classificazione, sarà possibile assumere personale ad un livello inferiore rispetto a quello previsto dal sistema classificatorio per una durata massima di 36 mesi. Orario di lavoro La disciplina dell'orario di lavoro viene così rimodulata. Orario normale L'orario normale è fissato in 36 ore settimanali, articolate nei seguenti regimi, anche coesistenti: a) orario su 5 giorni. b) orario su 6 giorni; Negli orari su 5 giorni le prestazioni giornaliere si articolano: ‐ dal lunedì al giovedì con prestazioni di 7 ore e 30 minuti, e pausa pranzo di 45 minuti ed il venerdì di 6 ore continuative antimeridiane; tale articolazione prevede l'introduzione di una flessibilità di 90 minuti da effettuarsi a partire dalle 7,45 fino alle 9,15; ‐ dal lunedì al venerdì con prestazione di 7 ore e 12 minuti. Copyright © - Riproduzione riservata Le Parti stabiliscono di avviare un confronto per la definizione di una nuova articolazione oraria relativamente alle attuali 7 ore e 12 minuti, al fine di una conciliazione dei tempi di vita e di lavoro alla luce dell'intesa del 7 marzo 2011. Lavoro a turni L'orario del personale che svolge la prestazione in turni di 8,30 ore giornaliere, è il seguente: ‐ 5.45‐14.15; ‐ 13.45‐22.15; ‐ 21,45‐6,15. attraverso il seguente schema: ‐ 3 giorni di lavoro; ‐ 2 giorni di riposo; La turnazione dei riposi viene programmata e portata mensilmente a conoscenza del personale interessato. Le prestazioni effettuate oltre il normale orario giornaliero e settimanale saranno compensate come lavoro straordinario. Qualora dall'andamento del turno derivi che in una settimana venga superato l'orario di lavoro medio settimanale e che in altre esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra loro le prestazioni settimanali. La prestazione minima giornaliera continuativa per il personale a tempo parziale turnista è fissata in 4 ore. Cessione di ferie e permessi Viene introdotto a decorrere dal 1° luglio 2017 il Conto collettivo di solidarietà destinato a supportare i lavoratori in difficoltà e che abbiano esaurito tutti i permessi e le proprie ferie. Confluiscono nel conto di solidarietà, su base volontaria, i riposi compensativi non utilizzati individualmente, da un minimo di 3 ore ad un massimo di 2 giornate lavorative, le giornate di ferie non utilizzate entro i limiti di 1 giornata e i riposi compensativi delle ex festività non utilizzate entro l'anno solare fino ad un massimo di 6 ore. Possono usufruire del Conto di solidarietà, anche in forma oraria, i lavoratori con figli minori e familiari affetti da gravi patologie, i lavoratori con lutti familiari (fino ad un massimo di 3 giornate da usufruirsi il mese successivo al lutto) o i lavoratori con genitori che necessitano di assistenza. Congedo parentale a ore Ferma restando la durata complessiva del congedo parentale, i lavoratori possono fruire di tali permessi con modalità mensile, giornaliera e oraria. E' possibile richiedere la fruizione dei congedi parentali a ore, per multipli di ore, in misura pari ad almeno 2 ore dell'orario giornaliero riferito al mese precedente quello in corso. Il computo e il trattamento economico avviene su base giornaliera, anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria. In sostituzione o entro i limiti del congedo parentale, il lavoratore può chiedere, per una sola volta, la trasformazione del rapporto a tempo parziale, con una riduzione d'orario non superiore al 50%. Banca ore Verrà introdotta con apposito accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, anche una banca ore costituita da conti individuali e dal conto collettivo di solidarietà. Lavoro agile Entro il 30 giugno 2017 si avvierà un confronto per definire l'introduzione del rapporto di lavoro in modalità agile, stabilendo le modalità applicative e individuando i lavoratori che possono usufruirne. Trasferta Copyright © - Riproduzione riservata A decorrere dal 19 dicembre 2016 la disciplina della trasferta viene così modificata. Al dipendente in trasferta per esigenze di servizio spetta ‐ oltre al rimborso delle spese sostenute dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale ‐ il seguente trattamento: Trasferte superiori alle 8 ore e fino alle 24 ore (comprensive del tempo di viaggio): a) 1/3 dell'indennità giornaliera di cui alla lett. b). Trasferte che superano le 24 ore (comprensive del tempo di viaggio): b) indennità giornaliera pari a 12 ore commisurata al 2% del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna area; c) 1/3 dell'indennità giornaliera di cui alla lett. b), per le frazioni orarie superiori alle 8 ore. Aspettative e Permessi Aspettativa per tossicodipendenza ed etilismo Ai lavoratori a tempo indeterminato in stato di tossicodipendenza che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione, per la durata della terapia e comunque per un massimo di 3 anni nonché ai lavoratori, familiari di un tossicodipendente o etilista, per concorrere al programma terapeutico e socio‐riabilitativo del tossicodipendente. L'aspettativa sospende il rapporto a tutti gli effetti giuridici ed economici ed è cumulabile con le assenze per malattia. In alternativa, possono essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi; L'azienda ha la facoltà di erogare il 50% della retribuzione per un massimo di 1 anno, qualora si trovino in condizioni di grave disagio economico. Congedi per violenza di genere La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere può astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi: la lavoratrice è tenuta a dare un preavviso non inferiore a 7 giorni con indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo. il periodo è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione ed è computato nell'anzianità di servizio, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima, dell'indennità operativa e del t.f.r.. Il congedo può essere fruito su base oraria (con le modalità dei congedi parentali) o giornaliera, nell'arco di 3 anni. La lavoratrice ha anche diritto alla trasformazione dal rapporto a tempo parziale e viceversa. Congedi nelle unioni civili La disciplina dei permessi, dei congedi e la tutela dei portatori di handicap vengono estesi anche alle unioni civili. Contratto a termine Durata La durata del contratto non può essere inferiore a 60 giorni di calendario, ad eccezione dei contratti in sostituzione e di quelli attivati per esigenze di carattere stagionale. Lavoro stagionale La durata delle attività stagionali non può essere inferiore a 30 giorni e superiore a 8 mesi, anche non continuativi. In aggiunta alle ipotesi previste dalla normativa vigente, le assunzioni per attività stagionali sono ammesse nei seguenti casi: a) necessità di integrare stagionalmente il numero di risorse addette ad attività finalizzate all'erogazione dei servizi di sgombero neve, spargimento sale, cura e ripristino delle adeguate condizioni del manto stradale e delle relative pertinenze per garantire la libera e sicura circolazione veicolare durante la stagione invernale; Copyright © - Riproduzione riservata b) necessità connesse all'esigenza di garantire adeguate condizioni di visibilità e percorrenza lungo le strade statali e autostradali, riferite a operazioni di manutenzione ordinaria e stagionale per operazioni di sfalcio erba, decespugliamento, smaltimento dell'erba, taglio e modellamento dei cespugli e dei rovi, eseguiti con mezzi meccanici e attrezzature manuali; c) necessità di garantire un adeguato standard qualitativo del servizio di assistenza all'utenza stradale nell'ambito dei servizi di pronto intervento in turnazione, in occasione di incrementi dei volumi di traffico veicolare lungo le tratte stradali e autostradali durante periodi limitati di tempo come l'esodo e le festività nazionali; d) necessità di assicurare attività amministrative di supporto per le esigenze di cui sopra. I lavoratori stagionali hanno diritto di precedenza per le nuove assunzioni a termine presso la stessa unità produttiva per i medesimi compiti. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; il diritto si estingue entro 24 mesi dalla cessazione del rapporto e in caso di rifiuto dell'interessato di accettare la proposta di lavoro. Lavoro a tempo parziale Orario di lavoro La durata della prestazione non può essere inferiore a 3 ore continuative e a: ‐ 78 ore (orario distribuito su base mensile); ‐ a 960 ore (orario su base annua). Possono essere stipulati contratti a tempo parziale che prevedano orari giornalieri superiori a quello normale ma inferiore a quello contrattuale settimanale al fine di ottimizzare le prestazioni lavorative in relazione alle esigenze operative del servizio. Clausole elastiche Il rapporto a tempo parziale può essere svolto secondo modalità elastiche che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e la variazione in aumento della durata. La variazione in aumento è consentita fino al limite del 30% della normale prestazione annua. Nei rapporti di tipo verticale o misto l'aumento è ammesso per un massimo del 30% dell'orario individuale, e comunque entro le 192 ore annue e le 10 ore giornaliere. La prestazione resa al di fuori dell'orario inizialmente concordato va retribuita con la maggiorazione del 10% della quota oraria della retribuzione globale di fatto. Il lavoratore può revocare il consenso alle clausole elastiche, con preavviso di un mese, in presenza delle seguenti condizioni: ‐ gravi patologie cronico‐degenerative del lavoratore, del coniuge, dei figli o dei genitori; ‐ assistenza di una persona convivente con inabilità totale o permanente; ‐ assistenza di un figlio convivente di età non superiore a 13 anni o di un figlio portatore di handicap; ‐ inscrizione e frequenza di corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute. Diritto di precedenza Il personale già in servizio a tempo pieno può fare richiesta di passare a tempo parziale. L'azienda si riserva di accogliere tali domande nel limite del 20% annuo del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. Sia la domanda del dipendente sia l'accoglimento della stessa dovranno risultare da atto scritto in cui sia specificato il numero delle ore e il limite temporale del contratto a tempo parziale, che potrà essere rinnovato su richiesta del dipendente, da inoltrare 90 giorni prima della scadenza del precedente contratto a tempo parziale. Copyright © - Riproduzione riservata Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale ha priorità nelle assunzioni a tempo pieno presso la stessa unità produttiva per l'espletamento di mansioni a identico o equivalente contenuto professionale nell'ambito dell'area di inquadramento di appartenenza. L'azienda valuta eventuali richieste del personale di tornare a tempo pieno prima della scadenza del termine, motivate da gravi e comprovate ragioni personali e/o familiari. In presenza di gravi patologie oncologiche o altre gravi patologie degenerative del lavoratore, del coniuge, dei figli o dei genitori, viene accolta la domanda di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale; a successiva richiesta del lavoratore, il rapporto si trasforma nuovamente a tempo pieno. Nell'esame delle domande, l'azienda tiene conto prioritariamente dei seguenti motivi: ‐ esigenze connesse a gravi e comprovati problemi di salute del richiedente; ‐ necessità di assistere continuativamente familiari con invalidità permanente e totale; ‐ motivi familiari per i dipendenti con figli di età compresa tra 3 e 13 anni o portatori di handicap; ‐ lavoratrici che rientrano dal periodo di assenza per astensione obbligatoria. Quando si renda necessario assumere personale a tempo parziale per lo stesso profilo professionale o per profili di pari livello o categoria legale, l'azienda assegna la priorità al personale che abbia trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Il testo contrattuale specifica i criteri per l'assegnazione della precedenza in presenza di parità tra r requisiti sopra indicati. Contratto di somministrazione Sono esclusi dal lavoro somministrato le attività riconducibili ai seguenti profili professionali: capo cantoniere, cantoniere, capo officina‐garage, esperto della prevenzione, operaio specializzato, operatore specializzato, assistente di nucleo. Tirocini formativi e di orientamento Il tirocinio costituisce un periodo di orientamento al lavoro e di formazione volto a sostenere le scelte professionali, favorire l'acquisizione di competenze professionali mediante la conoscenza diretta della realtà lavorativa e agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, a favore anche di soggetti esclusi o a rischio di esclusione. Possono essere ospitati tirocinanti in misura non superiore al 5% dei dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente. Previdenza integrativa A decorrere dal 1° febbraio 2017 la società verserà al Fondo Eurofer il contributo di iscrizione per tutti i lavoratori non iscritti al Fondo con rapporto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, nonché a tempo determinato di durata pari ad almeno 12 mesi; inoltre l'azienda verserà un contributo mensile pari allo 0,5% della retribuzione fissa mensile. Per i lavoratori già iscritti ad Eurofer, tale contributo è aggiuntivo a quello già previsto in favore del Fondo. Copyright © - Riproduzione riservata