Le novità sul procedimento amministrativo introdotte dal Decreto

Provincia di Barletta-Andria-Trani
Servizio Contenzioso
Le novità sul procedimento amministrativo introdotte dal Decreto Sblocca Italia
Con la recentissima Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto legge 12
settembre 2014, n. 133 (c.d. “Decreto Sblocca Italia”), il Legislatore ha introdotto delle rilevanti
novità nella disciplina del procedimento amministrativo.
Sono quattro gli istituti coinvolti dalla ventata riformista: la conferenza di servizi, la segnalazione
certificata di inizio attività (c.d. s.c.i.a.), la revoca e l’annullamento d’ufficio.
Le novità introdotte sono tutte animate dalla stessa ratio: offrire maggiore tutela ai privati,
mettendoli al riparo dai ripensamenti della Pubblica amministrazione e quindi dall’esercizio
disinvolto del potere di autotutela.
Diversa è però la genesi delle riforme: solo la conferenza di servizi, infatti, risultava già inclusa nei
propositi riformisti del Decreto Sblocca Italia, mentre gli altri istituti sono stati tutti novellati con la
Legge di conversione del suddetto Decreto.
Certo è, comunque, che le modifiche alla legge sul procedimento introdotte ex L. n. 164/2014 non
sono state improvvisate dall’aula Parlamentare al momento della conversione del Decreto Sblocca
Italia: già nel Disegno di Legge presentato dal Governo all’Aula del Senato in data 23 luglio 2014
(D.D.L. Atto del Senato n. 1577), infatti, veniva annunciato un pacchetto di riforme della disciplina
del procedimento amministrativo, predisposto all'esito delle consultazioni sulla riforma
amministrativa svolte nel mese di maggio 2014 e animato dall’intento di “semplificare
l'organizzazione della pubblica amministrazione rendendo più agevoli e trasparenti le regole che
ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti”.
L’obiettivo perseguito nel Disegno di Lecce A.S. n. 1577 del 2014, quindi, era già “essenzialmente
quello di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione
dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei
tempi di vita e lavoro e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative”.
Sicché, era proprio muovendo dai riferiti presupposti che l’art. 5 del suddetto D.D.L. – A.S. n.
1577/2014, già contemplava le novità adesso proposte dalla Legge n. 164/2014.
Premesso quanto innanzi, è stato innovativamente ridefinito l’esercizio del potere di revoca
dell’Amministrazione, ex art. 21-quinquies della L. n. 241/1990.
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La revoca del provvedimento: il nuovo art. 21-quinquies
L’art. 25, comma 1, lett. b-ter), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. “Decreto Sblocca
Italia), convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164, reca due importanti novità
nella disciplina della revoca del provvedimento amministrativo, di cui all’art. 21-quinquies della L.
n. 241/1990.
Le due novità ineriscono in particolare ai presupposti per l’esercizio del potere di revoca.
Invero, la revocabilità del provvedimento amministrativo ad efficacia durevole era prima ammessa
in questi tre casi:
per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
nel caso di mutamento della situazione di fatto;
nel caso di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Adesso, invece, la revoca è ammessa:
 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
 mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del
provvedimento;
 nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, salvo che per i provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (deve quindi escludersi che la
nuova valutazione dell’originario interesse pubblico possa fondare il potere di revoca dei
contributi pubblici originariamente concessi ai privati).
In altri termini, se è rimasto inalterato il potere di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse, è stato profondamente modificata la disciplina della revoca per mutamento della
situazione di fatto o per la nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
Ciò produce delle immediate ricadute pure sulla motivazione del provvedimento di revoca, posto
che è proprio la suddetta motivazione che consente al giudice amministrativo di monitorare la
legittimità dell’operato dell’Amministrazione.
Nel caso in cui la P.A. decida di revocare il provvedimento originariamente adottato, quindi, dovrà
guardarsi proprio alla motivazione dell’originario provvedimento per verificare il modo in cui
l’Amministrazione ha studiato la situazione di fatto originariamente sussistente al momento
dell’adozione dell’atto e se la P.A. ha sin dall’inizio previsto, o meno, un mutamento della
situazione di fatto: E vi sono più ragioni per ritenere che spetti alla P.A. l’onere di dimostrare in
giudizio la non prevedibilità del mutamento della situazione di fatto.
Merita al riguardo sottolineare che, secondo la giurisprudenza, “in una gara d’appalto la stazione
appaltante può disporre, nell’esercizio del potere di autotutela, la revoca della procedura di gara,
ma è tenuta a darne adeguata motivazione mediante esplicitazione dell’interesse pubblico,
concreto e attuale, che giustifica il ritiro stesso. A tal fine, l’amministrazione deve porre a raffronto
l’interesse pubblico che sarebbe stato perseguito attraverso la conclusione dell’originaria
procedura e quello che si pone come realizzabile con la nuova procedura” (cfr. Tar Lazio, Roma,
sez. I-bis, 23 ottobre 2006, n. 10900, che ha nella specie ritenuto illegittima la revoca della
procedura di gara relativa ad un appalto di fornitura, disposta dalla stazione appaltante a seguito
di valutazioni di merito in ordine all’opportunità di ricorrere a procedure diverse da quella a
trattativa privata, indicata nel bando, e giustificata con il mero riferimento ad “osservazioni
pervenute da altre imprese, riguardanti gli interventi che avrebbero potuto essere effettuati anche
da ditte diverse dal costruttore”: secondo il Tar, infatti, tale richiamo, in assenza di ulteriori
precisazioni, non vale ad assolvere il predetto obbligo motivazionale).
Conformemente, è stato affermato che, “in caso di revoca di una gara d'appalto, occorre una
puntuale ed accurata motivazione sulla sopravvenuta diversa valutazione dell'interesse pubblico
che ne aveva consigliato l'indizione, in particolare ove sia intervenuta la stipula del contratto di
appalto” (Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 25 agosto 2011, n. 1168).
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