DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI I servizi di investimento

IL SISTEMA FINANZIARIO
Schema generale
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Il SISTEMA DEI CONTROLLI NEL SISTEMA
FINANZIARIO
Il sistema finanziario è una parte dell’economia sottoposta ad un insieme articolato di
controlli da parte dei pubblici poteri attraverso la presenza di sistemi di regolamentazione
e di vigilanza sull’attività finanziaria esercitata dai mercati e dagli intermediari finanziari
nonchè dagli operatori non finanziari (imprese) quando questi si rivolgono ai
risparmiatori.
Le ragioni fondamentali del controllo pubblico sul sitema finanziario sono riconducibili
ai seguenti quattro punti:
ƒ la funzione monetaria ed il governo monetario dell’economia;
ƒ la tutela del risparmio e la protezione degli investitori;
ƒ le esternalità negative;
ƒ l’asimmetria informativa ed il “fallimento” del mercato.
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Il SISTEMA DEI CONTROLLI NEL SISTEMA
FINANZIARIO
Il sistema finanziario è una parte dell’economia sottoposta ad un insieme articolato di
controlli da parte dei pubblici poteri attraverso la presenza di sistemi di regolamentazione
e di vigilanza sull’attività finanziaria esercitata dai mercati e dagli intermediari finanziari
nonchè dagli operatori non finanziari (imprese) quando questi si rivolgono ai
risparmiatori.
Le ragioni fondamentali del controllo pubblico sul sitema finanziario sono riconducibili
ai seguenti quattro punti:
ƒ la funzione monetaria ed il governo monetario dell’economia;
ƒ la tutela del risparmio e la protezione degli investitori;
ƒ le esternalità negative;
ƒ l’asimmetria informativa ed il “fallimento” del mercato.
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Il SISTEMA DEI CONTROLLI NEL SISTEMA
FINANZIARIO
L’assetto istituzionale del sistema finanziario italiano prevede la presenza di diverse
Autorità di controllo:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Banca d’Italia;
CONSOB;
ISVAP;
COVIP;
AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
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AUTORITA’ DI CONTROLLO – BANCA D’ITALIA
Nasce con legge 10 agosto 1893, n. 449, che autorizzava, al fine di costituire un istituto di
emissione nuovo, la fusione della Banca nazionale nel Regno con la banca nazionale
toscana e la Banca Toscana di Credito per le Industrie e il Commercio d’Italia. Nel 1926
la Banca d’Italia diveniva l’unico istituto autorizzato all’emissione di banconote sul
territorio nazionale; la grande novità di quell’anno comunque fu che le furono attribuiti,
con largo anticipo rispetto agli ordinamenti di altri paesi, formali poteri di vigilanza sugli
istituti di credito nazionali.
Le principali aree di attività riguardano:
ƒ l’emissione di banconote: dal gennaio 2002 si incaricata della diffusione degli euro,
distribuiti attraverso le Filiali dell’Istituto, che immettono la valuta nel circuito degli
scambi. La Banca provvede anche al ritiro e alla distruzione dei biglietti deteriorati.
ƒ il controllo della politica monetaria e del cambio in qualità di membro del SEBC;
ƒ attività di vigilanza finalizzata ad ottenere condizioni di stabilità e di efficienza del
sistema finanziario;
ƒ tutela della concorrenza monitorando la condotta di mercato delle istituzioni
finanziarie.
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AUTORITA’ DI CONTROLLO – CONSOB
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, istituita con la legge n. 216 del 7
giugno 1974, è un’autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e
piena autonomia. Questa istituzione si occupa di attività di regolamentazione,
autorizzazione, vigilanza e controllo sui mercati finanziari italiani con i principali
obiettivi della tutela degli investitori, dell’efficienza e della trasparenza del mercato
mobiliare italiano.
La Consob regolamenta:
• la prestazione dei servizi di investimento;
• i requisiti di capitale minimo delle società di gestione dei mercati regolamentati e delle
società di gestione accentrata;
• la redazione e la pubblicazione dei prospetti e dei documenti d’offerta;
• le procedure per lo svolgimento delle offerte;
• gli obblighi informativi delle società quotate, tra cui l ’ informativa periodica
(approvazione del bilancio, relazione semestrale e trimestrale) e quella sui fatti rilevanti.
autorizza:
• l ’ esercizio dei mercati regolamentati, la pubblicazione dei prospetti, l ’ esercizio
dell’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari e le iscrizioni agli Albi.
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AUTORITA’ DI CONTROLLO – CONSOB (segue)
controlla:
ƒ le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate;
ƒ l’informativa che le società quotate forniscono al mercato;
ƒ le operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio (sollecitazioni all’investimento e
offerte pubbliche di acquisto e scambio).
vigila:
ƒ sulle società di gestione dei mercati, sui mercati regolamentati, sugli scambi organizzati
di strumenti finanziari;
ƒ sul regolare svolgimento delle contrattazioni nei mercati regolamentati;
ƒ sulle società di gestione accentrata e sui sistemi di compensazione, liquidazione e
garanzia, insieme con la Banca d’Italia;
ƒ sugli intermediari autorizzati;
ƒ sui promotori finanziari;
ƒ sulle società quotate;
ƒ sui soggetti che promuovono sollecitazioni all’investimento di strumenti finanziari;
ƒ sulle società di revisione.
e, ovviamente, in caso di violazione delle norme, ha facoltà di sanzionare i soggetti
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vigilati.
AUTORITA’ DI CONTROLLO – ISVAP
L’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo)
nasce nel 1982 assorbendo una parte delle funzioni di indirizzo e di controllo del
comparto assicurativo fino ad allora svolte direttamente dal Ministero dell’Industria.
Le funzioni dell’ISVAP si possono riassumere:
vigilanza: l’ISVAP ha il compito di esercitare il controllo sulle imprese di assicurazione e
sugli operatori del mercato assicurativo
analisi e ricerca: l’Istituto svolge una funzione i ricerca sul settore assicurativo sia al fine
di controllo delle tariffe sia per fornire supporto tecnico al ministero dell’Industria;
tutela della concorrenza: per il settore assicurativo il meccanismo comporta la decisione
dell’Autorità garante “sentito il parere dell’ISVAP”.
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AUTORITA’ DI CONTROLLO – COVIP
Con la riforma del sitsema pensionistico e l’istituzione dei fondi pensione, nasce nel 1993 la
Commissione di Vigilanza su Fondi Pensione (COVIP) che opera a tutela degli iscritti alle
forme di previdenza complementare, con lo scopo di perseguire la trasparenza, la correttezza
dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari. A
tal fine la Commissione dispone di ampi poteri di normazione secondaria, di regolazione e
controllo, anche attraverso accertamenti ispettivi.
In particolare, la COVIP svolge le seguenti funzioni:
ƒ autorizza le forme pensionistiche complementari all ’ esercizio dell ’ attività dopo aver
verificato il rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalle istruzioni generali fornite dalla
stessa Commissione. (“Albo delle forme pensionistiche complementari”)
ƒ definisce inoltre le regole volte a garantire la trasparenza delle forme pensionistiche
complementari in modo che siano chiare e comprensibili per l’aderente;
ƒ vigila attraverso la verifica e l’analisi dei documenti, delle informazioni, dei bilanci e
rendiconti annuali che le forme pensionistiche complementari sono tenute a trasmettere alla
Commissione, nonché attraverso ispezioni effettuate presso le sedi delle stesse.
ƒ pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza della previdenza complementare e ha
il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia.
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AUTORITA’ DI CONTROLLO – AGCM
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è stata istituita nel 1990
con il compito di vigilare su tre aspetti rilevanti del funzionamento del mercato:
ƒ le intese restrittive della concorrenza;
ƒ gli abusi di posizione dominante;
ƒ le operazioni di concentrazione tra imprese che comportino il pericolo di una
riduzione della concorrenza.
Gli obiettivi sottostanti questa attività sono sostanzialmente due:
1. garantire condizioni di libertà di impresa e di accesso al mercato e di pari opportunità
di competizione;
2. tutelare i consumatori facendo in modo che la libera concorrenza si traduca in prezzi e
qualità dei prodotti più favorevoli.
Per quanto riguarda i settori bancario ed assicurativo, le competenze dell’AGCM si
incrociano con quelle della Banca d’Italia e dell’ISVAP. Per il settore bancario l’iter
procedurale prevede l’obbligo per Banca d’Italia di richiedere all’AGCM il parere non
vincolante sui casi esaminati. Per il settore assicurativo la situazione è rovesciata: la
competenza di autorità garante è dell’AGCM che è tenuta a chiedere il parere non
vincolante all’ISVAP.
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LA BANCA
I principi del Testo Unico:
le fonti normative e la definizione di banca
− Fonti normative:
• Nuova Legge Bancaria (D.Lgs. n. 385/93) denominato Testo Unico in Materia
Bancaria e Creditizia;
• Regolamento Attuativo della Seconda Direttiva Comunitaria (D.Lgs. n. 481/92);
− La banca viene definita come l’impresa che è autorizzata all’esercizio dell’attività
bancaria. Perciò:
ƒ la banca è impresa;
ƒ la banca esiste ed opera in forza di un’autorizzazione formale;
ƒ la definizione di banca rinvia direttamente alla nozione di attività bancaria.
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LA BANCA
I principi del Testo Unico:
le fonti normative e la definizione di banca
− L’attività bancaria: raccolta del risparmio ed esercizio del credito
− L’attività bancaria è riservata alle banche: ciò è coerente con il fatto che l’attività
bancaria sia subordinata ad autorizzazione e sia regolata da una normativa specifica.
− Le banche esercitano ogni altra attività finanziaria nonché attività connesse e
strumentali
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LA BANCA
I principi del Testo Unico:
le fonti normative e la definizione di banca
Le attività svolte dalle banche sono ammesse al mutuo riconoscimento e sottostanno
al principio dell’home-country control:
ƒ raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
ƒ operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con
garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il
credito commerciale);
ƒ leasing finanziario;
ƒ servizi di pagamento;
ƒ emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheques,
lettere di credito);
ƒ rilascio di garanzie e di impegni di firma;
ƒ operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
9strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, …);
9 cambi;
9 strumenti finanziari a termine ed opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi di
interesse;
9 valori mobiliari;
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LA BANCA
I principi del Testo Unico:
le fonti normative e la definizione di banca
ƒ partecipazione all’emissione di titoli e prestazione di servizi connessi;
ƒ consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e
di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e
del
ƒ rilievo di imprese;
ƒ servizi di intermediazione finanziaria del tipo “money broking”;
ƒ gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
ƒ custodia ed amministrazione di valori mobiliari;
ƒ servizi di informazione commerciale;
ƒ locazione di cassette di sicurezza.
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LA BANCA
I principi del Testo Unico:
le condizioni per l’autorizzazione all’esercizio attività bancaria
L’autorizzazione viene concessa dalla Banca d’Italia quando ricorrono le seguenti
condizioni (ex art. 14 del D.lgs. 385/1993):
ƒ la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità
limitata;
ƒ l’esistenza di un capitale minimo versato richiesto;
ƒ i requisiti di onorabilità stabiliti per i soci;
ƒ la struttura proprietaria (composizione e ripartizione dei diritti proprietari) rispetti i
vincoli di cui si tratterà in seguito;
ƒ i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i
requisiti richiesti di onorabilità e professionalità.
Banca d’Italia autorizza se verifica le condizioni per sana e
prudente gestione
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LA BANCA
I principi del Testo Unico:
la partecipazione al capitale delle banche
Problema dei rischi derivanti dalla possibilità che l’esercizio dell’attività bancaria
venga controllato da soggetti portatori di interessi estranei, diversi o confliggenti con
quelli istituzionali della banca
Obiettivo di autonomia o separatezza, attraverso:
ƒ autorizzazione preventiva all’acquisizione di partecipazioni superiori al 5% del
capitale della banca o che comportino il controllo della banca stessa;
ƒ divieto all’acquisto di partecipazioni superiori al 15% del capitale della banca o
comunque di controllo ai soggetti che svolgono in misura rilevante attività di impresa
in settori non bancari e non finanziari.
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LA BANCA
I principi del Testo Unico:
la nozione di gruppo bancario
Il gruppo bancario è composto alternativamente:
ƒ dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da
questa controllate;
ƒ dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali
da questa controllate, quando nell’ambito del gruppo abbia rilevanza la componente
bancaria.
Alcune definizioni:
Società finanziaria: società che esercita, in via esclusiva o prevalente, l’attività di
assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia; una
o più delle attività connesse al mutuo riconoscimento escluse la raccolta di depositi o
di altri fondi con l’obbligo di restituzione, i servizi di informazione commerciale e la
locazione di cassette di sicurezza;
Società strumentale: società che esercitano , in via esclusiva o prevalente, attività che
hanno carattere ausiliario dell’attività delle società del gruppo, comprese quelle di
gestione di immobili e di servizi anche informatici.
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LA BANCA
I principi del Testo Unico:
la nozione di gruppo bancario
Nel gruppo si realizza un disegno imprenditoriale unitario e la capogruppo, che ha il
ruolo di referente alla Banca d’Italia ai fini della vigilanza consolidata, esercita attività
di direzione e coordinamento ed un controllo strategico e gestionale, nell’interesse
della stabilità del gruppo.
Le attività di intermediazione finanziaria possono quindi essere esercitate secondo due
modelli istituzionali diversi:
ƒ il modello della banca universale
ƒ il modello del gruppo bancario
− Il livello di diversificazione raggiungibile dal gruppo è tuttavia maggiore di quello
della banca universale
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
I servizi di investimento
L’articolo 1, comma 5, del TUF specifica che si intendono come “servizi e attività di
investimento”, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
I servizi di investimento
Sono classificati invece come “servizi accessori” (art.1, comma 6 del TUF):
a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare
un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che
concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e
di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e
l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa
l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l ’ analisi finanziaria o altre forme di
raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi
d'investimento;
g-bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di
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– Economia
finanziari- derivati.
Prof. Paolo Di Antonio
investimento
o accessori
aventidegli
ad intermediari
oggetto strumenti
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
I servizi di investimento
La negoziazione per conto proprio è l’attività con cui l’intermediario, su ordine del cliente, gli vende strumenti
finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso (cd. in contropartita diretta). Cfr. sul
punto l’articolo 1, comma 5-bis:
5-bis. Per" negoziazione per conto proprio" si intende l’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in
contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché l’attività di market maker.
Con riferimento all’attività di market making, il TUF precisa che:
5-quater. Per “ market maker” si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
Nell’attività di negoziazione per conto proprio, l’intermediario:
ƒ impegna posizioni proprie, cioè soddisfa le esigenze di investimento/disinvestimento della
clientela con strumenti finanziari già presenti nel proprio portafoglio;
ƒ esegue gli ordini dei clienti entrando nel contratto di compravendita come controparte diretta.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
I servizi di investimento
L’esecuzione di ordini per conto dei clienti (Titolo III, “Best execution”, articoli da 45 a 47 del
Regolamento Intermediari)
Il servizio consiste nell’attività di acquisto o vendita di strumenti finanziari per conto del cliente.
Ricevuto l’ordine, l’intermediario lo esegue scegliendo tra più sedi di negoziazione:
ƒ i mercati regolamentati;
ƒ i sistemi multilaterali di negoziazione;
ƒ l’internalizzazione dell’ordine.
L’intermediario che esegue l’ordine deve porsi l’obiettivo di perseguire nel miglior modo l’interesse
del cliente (best possible result) avendo riguardo a diversi fattori: il prezzo; i costi; la rapidità e
probabilità di esecuzione e di regolamento; le dimensioni e la natura dell’ordine; qualsiasi altra
considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione (art. 45, comma 1).
La scelta della sede di negoziazione dell’ordine deve essere effettuata dall’intermediario in base a
criteri precisi e predeterminati, che costituiscono la sua strategia di esecuzione (execution policy).
La strategia di esecuzione degli ordini (articolo 45, comma 3) risponde alle finalità di:
a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di
ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente;
b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a).
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
I servizi di investimento
Il termine “gestione di portafogli” identifica “... la gestione su base discrezionale e
individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e
nell’ambito di un mandato conferito dai clienti (articolo 1, comma 5-quinquies del TUF)”.
Il servizio di gestione è regolato dall’articolo 24 del TUF, che garantisce tra l’altro al
cliente:
ƒ la facoltà di impartire all’intermediario istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da
compiere;
ƒ la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso
dell’impresa di investimento, dalla SGR e della banca.
Prima di prestare il servizio di gestione di portafogli, l’intermediario è tenuto ad
effettuare una
valutazione di adeguatezza: deve cioè valutare, sulla base delle informazioni acquisite dal
cliente, che il servizio in oggetto corrisponda ai suoi obiettivi di investimento, senza
esporlo a rischi da lui non sopportabili o non comprensibili.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
I servizi di investimento
In aggiunta alle informazioni comuni a tutti i servizi, il contratto relativo alla gestione di
portafoglio:
a) indica i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e
i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
b) indica gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare
la sua
discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità;
c) indica se il portafoglio del cliente può essere caratterizzato da effetto leva;
d) fornisce la descrizione del parametro di riferimento, ove significativo, al quale verrà
raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;
e) indica se l’intermediario delega a terzi l’esecuzione dell’incarico ricevuto, specificando i
dettagli della delega;
f) indica il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel
portafoglio del cliente.
Gli intermediari che offrono servizi di gestione di portafogli sono tenuti a fornire ai clienti
rendiconti periodici, su supporto duraturo, del servizio svolto.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
I servizi di investimento
Il servizio finanziario di sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero
con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente consiste nella distribuzione di strumenti
finanziari, nell’ambito di una offerta standardizzata, sulla base di un accordo con l’emittente (o
offerente).
Si ha sottoscrizione quando i titoli offerti sono di nuova emissione e vengono immessi per la prima
volta sul mercato. Si ha invece collocamento quando si tratta di titoli già emessi, che vengono
successivamente venduti.
Sia il collocamento che la sottoscrizione possono essere realizzati in forma pubblica (cioè rivolti a
tutti gli investitori indistintamente) oppure in forma privata (cioè indirizzati ad una ristretta cerchia di
investitori, di norma professionali).
Nel caso di collocamento senza assunzione a fermo/di garanzia, l’intermediario assume soltanto
l’impegno a ricercare presso il pubblico soggetti interessati ad acquistare/sottoscrivere i titoli: il rischio
dell ’ operazione resta dunque per intero in capo all ’ emittente. Laddove invece l’intermediario
sottoscriva/acquisti a fermo i titoli, o presti una garanzia all’emittente, si assume il rischio della buona
riuscita dell’operazione: ha dunque un interesse più stringente a collocare tutti i titoli in offerta.
Nell’ultimo caso le imprese di investimento si tutelano suddividendo il rischio tramite la costituzione
di consorzi di garanzia che, al termine del periodo di collocamento, si assumono l’impegno a
sottoscrivere tutti gli strumenti finanziari rimasti invenduti.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
I servizi di investimento
Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, previsto dall’articolo 1,
comma 5, del TUF, l ’ impresa di investimento si limita a ricevere e a trasmettere
tempestivamente gli ordini di acquisto, vendita sottoscrizione all’impresa autorizzata alla
negoziazione o al collocamento.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
I servizi di investimento
Un aspetto di grande interesse delle disposizioni MiFID è costituito dall’elevazione della
consulenza a servizio di investimento principale - come tale soggetto ad autorizzazione in ragione della sempre maggiore influenza che essa esercita sulle decisioni di
investimento.
Si torna dunque in qualche misura al quadro regolamentare vigente nel nostro Paese nei
primi anni Novanta. La Legge 1/1991 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare
e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) aveva infatti incluso la consulenza
in materia di valori mobiliari tra le attività cd. di intermediazione mobiliare (oggi servizi
di investimento), riservandone l’esercizio a banche e SIM previo rilascio di apposita
autorizzazione.
Diversamente dalla pregressa scelta italiana, la Direttiva 93/22/CEE aveva previsto la
collocazione della consulenza tra i servizi cd. accessori, con la conseguenza che essa
potesse essere esercitata liberamente da chiunque, non essendo soggetta a riserva né a
specifica autorizzazione.
Def. MiFID “ ... prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua
richiesta o per iniziativa dell’impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni
27
Università
di Teramofinanziari
– Economia(Direttiva
degli intermediari
finanziari- articolo
Prof. Paolo4)”.
Di Antonio
relative
a strumenti
2004/39/CE,
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
I servizi di investimento
A seguito del recepimento della MiFID nell’ordinamento italiano, la facoltà di prestare
consulenza in materia di investimenti è accordata alle imprese di investimento munite di
specifica autorizzazione e alle persone fisiche in possesso di particolari requisiti di
onorabilità,
professionalità, indipendenza e solidità patrimoniale. Il nuovo articolo 18-bis del TUF, che
istituisce l’Albo delle persone fisiche consulenti finanziari.
Alla tenuta di tale Albo “... provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati dal
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob (comma 2)”.
L’organismo è dotato di personalità giuridica ed è costituito in forma di associazione, con
autonomia statutaria e organizzativa; vigila sul rispetto delle regole di condotta nel
rapporto con il cliente e sulle modalità di tenuta della documentazione concernente
l’attività svolta dai consulenti e di aggiornamento professionale degli stessi; delibera la
sospensione dell’attività o la radiazione dall’Albo nei casi di violazione delle regole di
condotta.
Compete alla Consob determinare con regolamento principi e criteri relativi alla
formazione dell’Albo; all’iscrizione dei consulenti; alle cause di incompatibilità; alle
modalità di tenuta della documentazione da parte dei consulenti sull’attività svolta;
28 ai
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compiti dell’organismo.
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
I servizi di investimento
Benché la ricerca costituisca nella pratica un elemento di grande importanza per la
fornitura del servizio di consulenza, le due nozioni sono tenute ben distinte dal legislatore
comunitario.
Mentre la consulenza è caratterizzata - come si diceva sopra - da requisiti di
personalizzazione, la ricerca in materia di investimenti è espressamente destinata al
pubblico. La Direttiva di secondo livello la identifica infatti con le “… ricerche o altre
informazioni che raccomandino o suggeriscano ... una strategia di investimento riguardante
uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari ... destinate a canali
di distribuzione o al pubblico … (Direttiva 2006/73/CE, articolo 24, comma 1)”.
Collegata alla definizione di ricerca, le norme comunitarie propongono una definizione
di analista finanziario come il “ ... soggetto rilevante che produce la parte sostanziale della
ricerca in materia
di investimenti”.
Essendo classificata tra i servizi cd. Accessori, l’attività di ricerca può essere svolta anche
da soggetti non autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
Classificazione della clientela
La tutela dell’investitore è sicuramente da annoverare tra i principali obiettivi della MiFID.
Il concetto è chiaramente espresso dal Considerando 31 della Direttiva di primo livello, ove
il
legislatore comunitario chiarisce che “ ... uno degli obiettivi della presente Direttiva è
proteggere gli investitori. Le misure destinate a proteggere gli investitori dovrebbero essere
adeguate alla specificità di ciascuna categoria ... (clienti al dettaglio, professionali e
controparti) ... ”.
La disciplina italiana precedente l’entrata in vigore della MiFID suddivideva gli investitori
in due
categorie: i clienti non professionali e gli operatori qualificati.
Le nuove norme distinguono invece tre tipologie: i clienti al dettaglio, i clienti professionali e
le controparti qualificate.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
Classificazione della clientela
La Direttiva di primo livello (2004/39/CE) qualifica infatti come professionale il cliente
“ ... che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie
decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume ... ”.
Nella categoria dei clienti professionali rientrano di diritto:
ƒ gli enti creditizi;
ƒ le imprese di investimento;
ƒ le imprese di assicurazione;
ƒ gli OICR, le SGR, i fondi pensione e le loro società di gestione;
ƒ i governi nazionali e regionali;
ƒ gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico;
ƒ gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi;
ƒ le banche centrali e le istituzioni internazionali e sovranazionali (Banca Mondiale, FMI,
BCE, BEI, etc.)
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
Classificazione della clientela
Le controparti qualificate si configurano nella MiFID come un sottoinsieme della
categoria dei
clienti professionali.
L’attribuzione dello status di controparte qualificata risulta rilevante con riferimento alla
prestazione di specifici servizi di investimento e dei relativi servizi accessori: la
negoziazione per conto proprio, l’esecuzione di ordini per conto dei clienti, la ricezione e
trasmissione di ordini.
Facendo riferimento all’articolo 6, comma 2 quater del TUF, il Regolamento individua
come controparti qualificate:
• le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazione, gli OICR, le SGR, le
società
di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi
di cui agli articoli 106, 107 e 113 del TUB, le società di cui all’articolo 18 del TUB, gli
istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro
corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito
pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali di carattere pubblico;
• le imprese la cui attività principale consiste nel negoziare per conto proprio merci
32 e
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strumenti
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
Classificazione della clientela
• le imprese la cui attività esclusiva consiste nel negoziare per conto proprio nei mercati
degli strumenti finanziari derivati e - per meri fini di copertura - nei mercati a pronti,
purché esse siano garantite da membri che aderiscono all’organismo di compensazione di
tali mercati
• i soggetti come in precedenza elencati, residenti in Paesi non aderenti all’Unione Europea.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
Classificazione della clientela
La categoria dei clienti al dettaglio include i soggetti diversi dai clienti professionali e dalle
controparti qualificate; comprende altresì tutti coloro che richiedono di essere trattati
come tali, in linea generale o per singole operazioni (articolo 4, comma 1, numero 12 della
Direttiva 2004/39/CE). La definizione di cliente al dettaglio è recepita nell’ordinamento
italiano dall’articolo 26, primo comma, lettera e) del Nuovo Regolamento Intermediari.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
Soggetti abilitati a svolgere i servizi di investimento
L’articolo 1, comma 1, lettera (r) del TUF elenca i soggetti abilitati alla prestazione
dei servizi finanziari:
ƒ le SIM,
ƒ le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia,
ƒ le imprese di investimento extracomunitarie,
ƒ le SGR,
ƒ le società di gestione armonizzate,
ƒ le SICAV
ƒ gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U.B.
le banche italiane, comunitarie con succursale in Italia ed extracomunitarie,
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
Società di intermediazione mobiliare (SIM)
E’ l’impresa d’investimento italiana per antonomasia, nata come nuova figura giuridica con la legge n.1/91. Ai sensi
dell’articolo 19, comma 1, del TUF, l’esercizio da parte di una SIM dei servizi e delle attività di investimento è
autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole “società di intermediazione mobiliare”;
c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia (cfr.
sotto);
e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale, ivi
compresa l’illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l’esercizio dell’attività e dei
tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonché una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa
l’illustrazione dell’eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità,
indipendenza ed onorabilità indicati nell'articolo 13 (del TUF, ndr.);
g) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 (del TUF, ndr.);
h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla
società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 52.
Per quanto si riferisce alla dotazione di capitale, la Banca d ’ Italia ha fissato con
Regolamento del
36
di Teramo
– Economia
degli intermediari
29Università
ottobre 2007
i seguenti
importi
minimi: finanziari- Prof. Paolo Di Antonio
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
Società di intermediazione mobiliare (SIM)
• 120.000 euro per le SIM che intendano prestare esclusivamente il servizio di consulenza in
materia di investimenti, a condizione che non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità
liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela e non assumano rischi in proprio; le
limitazioni richiamate devono formare oggetto di espressa previsione statutaria.
• 385.000 euro per le SIM che intendano prestare - anche congiuntamente - i servizi di
collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei
confronti dell’emittente, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini, sempre a
condizione che non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti
finanziari di pertinenza della clientela e non assumano rischi in proprio. Anche in questo caso, le
limitazioni richiamate devono formare oggetto di espressa previsione statutaria. Il medesimo
importo minimo di capitale è richiesto anche qualora la SIM presti il servizio di consulenza in
materia di investimenti.
• 1 milione di euro per le SIM che intendono prestare, anche congiuntamente: a) i servizi previsti
ai punti precedenti, in mancanza delle condizioni indicate; b) il servizio di sottoscrizione e/o
collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo, o con assunzione di garanzia nei
confronti dell’emittente; c) il servizio di negoziazione per conto proprio; d) il servizio di
esecuzione di ordini per conto dei clienti; e) il servizio di gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
Società di intermediazione mobiliare (SIM)
I soggetti che svolgono la funzione di amministrazione, direzione e controllo di una SIM devono
avere requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’articolo 13 del TUF.
In particolare:
• il requisito di onorabilità prevede l’assenza delle condizioni di ineleggibilità contemplate per gli
amministratori delle Spa dall’articolo 2383 del C.C., delle misure di prevenzione a loro carico ex legis
(1423/56 e 575/65), di condanne per i reati previsti dall’art.3 del DM 468/98 in
materia bancaria, finanziaria o assicurativa.
• il requisito di professionalità prevede diversi gradi di professionalità a seconda degli incarichi
ricoperti: gli amministratori e sindaci devono avere un’esperienza professionale di almeno un
triennio maturata presso imprese del settore, od essere docenti universitari di materie di settore od
avere esercitato funzioni amministrative o dirigenziali presso pubbliche amministrazioni;
l’esperienza nel settore sale a cinque anni per potere coprire la carica di presidente del consiglio
d’amministrazione, mentre l’amministratore delegato ed il direttore generale oltre ad un’esperienza
professionale quinquennale devono avere una specifica preparazione professionale in materia
creditizia, finanziaria od assicurativa.
I soci delle sim che detengono almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto od allorché le
azioni possedute permettano di avere una posizione di controllo sulla società devono avere i requisiti
di onorabilità previsti dall’articolo 14 del TUF.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
L’impresa d’investimento comunitaria ed extracomunitaria
La realizzazione del mercato unico dei servizi di investimento nell’ambito dell’Unione
Europea,
recepita nel nostro Paese con il Decreto Legislativo n.415/96, ha portato al riconoscimento del
diritto di prestare i propri servizi all’interno dei singoli Paesi dell’Unione Europea e di
accedere ai relativi mercati regolamentati a tutte le imprese comunitarie operanti nel settore.
In pratica gli operatori degli altri Paesi comunitari possono prestare i propri servizi con o
senza apertura di succursali in Italia e sulla base della sola autorizzazione dell’autorità del
proprio Paese d’origine. Inoltre il legislatore, volendo sviluppare ulteriormente il mercato
mobiliare ha autorizzato all’operatività nel nostro Paese anche le imprese di investimento
extracomunitarie tramite un apposito regime autorizzativo. Il Decreto Legislativo n.48/98 ex
art.1 ha confermato quanto già previsto dal precedente Dlgs raggruppando sotto la dizione
“impresa di investimento” la nostra “società di intermediazione mobiliare” sopra descritta e la
“impresa di investimento comunitaria ed extracomunitaria”.
La prima viene definita come impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere i servizi di
investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall’Italia. La seconda come impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi
di investimento avente sede legale in un Paese extracomunitario.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
L’impresa d’investimento comunitaria ed extracomunitaria
Per l’impresa d’investimento comunitaria, vale il principio dell’accesso liberalizzato è
stato possibile sulla base di tre principi del diritto comunitario: il mutuo riconoscimento,
l’unica autorizzazione ottenuta nel Paese d’origine, ed il principio del controllo demandato
alle autorità del Paese in cui l’impresa di investimento ha la sede legale.
Per quanto attiene la vigilanza, l’impresa d’investimento comunitaria deve rispettare le
norme prudenziali elaborate dall’autorità del Paese d’origine, mentre deve rispettare le
norme comportamentali elaborate dalla Consob.
L’impresa d’investimento extracomunitaria non beneficia del mutuo riconoscimento e
della unica autorizzazione originaria, ma deve ottenere dalla Consob, sentita la Banca
d’Italia, l’autorizzazione ad operare nel nostro Paese sia che voglia operare con una stabile
organizzazione che senza. Per quanto attiene la vigilanza l ’ impresa d’investimento
extracomunitaria deve sottostare sia alle norme prudenziali che a quelle comportamentali
elaborate dalle autorità di controllo del nostro Paese; tuttavia i nostri organi di controllo
dovranno attuare forme di cooperazione e scambi d’informazioni con le autorità di
vigilanza del Paese d’origine.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
La banca
Il recepimento della Direttiva comunitaria n.22/93, tramite il Dlgs n. 415/96, ha
riconosciuto all ’ impresa “ banca ” l ’ operatività sull ’ intera gamma delle attività di
intermediazione finanziaria, fino ad allora riservate agli agenti di cambio ed alle società di
intermediazione mobiliare. Successivamente il Dlgs n. 58/98 ha compreso le attività di
intermediazione finanziaria nei servizi di investimento. Pertanto dal 1996 le banche
italiane, le banche comunitarie e quelle extracomunitarie possono offrire nel nostro Paese
anche i servizi di investimento.
Per un maggiore approfondimento sulla normativa bancaria demandiamo alla lettura del
Decreto Legislativo n.385/93 ovvero del Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia (TUB) recentemente integrato dalla Legge 262/2005 in materia di tutela del
risparmio.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
La società fiduciaria
La società fiduciaria è un soggetto giuridico sorto con la legge n.1966/39 che esercita in forma
d’impresa l’amministrazione di beni per conto terzi. Successivamente la società fiduciaria ha
specializzato la propria attività in due tipi di servizi: la gestione di portafogli d’investimento su
base individuale e l’amministrazione di beni in nome proprio per conto terzi.
A seguito dell’emanazione della legge n.1/91 che riservava in via esclusiva l’attività di gestione
di
portafogli individuale alla SIM, la società fiduciaria dovette effettuare una scelta di campo e
precisamente:
• proseguire nell’attività di amministrazione di beni di terzi in nome proprio, con il diritto del
fiduciante (il cliente) di dare istruzioni circa l’amministrazione dei suoi beni al fiduciario (la
società fiduciaria), configurandosi così un’amministrazione statica dei beni del fiduciante;
• proseguire nell’attività di gestione di portafogli d’investimento su base individuale in nome
proprio e per conto del cliente tramite l’intestazione fiduciaria. In tal caso la società fiduciaria,
costituita sotto forma di società per azioni, veniva iscritta in un apposita sezione dell’albo delle
SIM cui era riservata l’attività di gestione individuale di portafoglio per conto terzi. Pertanto in
base alla legge 1/91 la società fiduciaria, iscritta nell’apposita sezione dell’albo delle SIM,
effettuava gestione di portafoglio individuale in nome proprio e per conto del cliente, mentre la
SIM effettuava la gestione di portafoglio individuale in nome del cliente.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
La gestione collettiva del risparmio
L’articolo 33 del TUF prevede che la prestazione del servizio di gestione collettiva del
risparmio sia riservata alle società di gestione del risparmio (SGR) ed alle società di
investimento a capitale variabile (SICAV).
Nel nostro Paese ha avuto un maggiore sviluppo la società di gestione di fondi comuni di
investimento rispetto alla società d’investimento a capitale variabile. Pertanto il legislatore
ha tenuto conto di questa realtà, permettendo una maggiore diversificazione delle attività
per la società di gestione del risparmio, naturale evoluzione della società di gestione dei
fondi comuni di investimento prevista dalla legge n.77/83, per i fondi comuni aperti e
dalla legge n.86/94 per i fondi comuni chiusi.
Sul punto costituisce un utile riferimento anche il Regolamento Banca d’Italia del 24 aprile
2005, in materia di gestione collettiva del risparmio.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
La società di gestione del risparmio
La società di gestione del risparmio (SGR), già ampiamente diffusa nel nostro Paese come
società di gestione fondi, è l’unico operatore cui è riservata l’intera gamma dei servizi di
gestione collettiva del risparmio. L ’ articolo 33, commi da 2 a 4, del TUF, come
recentemente modificato prevede che le SGR possano:
a) prestare il servizio di gestione di portafogli;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la
Consob;
d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle
quote di Oicr di propria istituzione;
e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
e-bis) commercializzare quote o azioni di Oicr propri o di terzi, in conformità alle
regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
La società di gestione del risparmio
Per potere essere iscritta nell’albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca
d’Italia, la neo SGR deve avere i seguenti requisiti (cfr. art. 34 del TUF):
1) La società deve essere costituita sotto forma di società per azioni;
2) La sede legale e la direzione generale deve essere situata in Italia;
3) La denominazione sociale deve contenere la dizione “società di gestione del risparmio”;
4) Il capitale sociale minimo, interamente versato, deve essere pari a quanto stabilito dalla
Banca
d’Italia, attualmente almeno un milione di euro;
5) I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono
avere i
requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dall’articolo 13 del Tuf;
6) I soci che detengono almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto, od allorché le
azioni possedute permettano di avere una posizione di controllo sulla società, devono
avere i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 14 del TUF.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
La società di investimento a capitale variabile
La società di investimento a capitale variabile (Sicav) è l’altro soggetto giuridico abilitato a
prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Il TUF ne ha confermato l’idoneità, pur
limitando la sua attività all’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al
pubblico delle proprie azioni (ex art.43 comma 1 lettera f).
Per potere essere iscritta all’albo tenuto dalla Banca d’Italia la Sicav deve avere ai seguenti
requisiti.
1) La società deve essere costituita sotto forma di società per azioni;
2) La sede legale e la direzione generale deve essere situata in Italia;
3) La denominazione sociale deve contenere la dizione “società di investimento a capitale
variabile ”;
4) Il capitale sociale minimo, interamente versato, deve essere pari a quanto stabilito dalla
Banca
d’Italia, attualmente almeno un milione di euro;
5) I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono avere i
requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dall’articolo 13 del Tuf;
6) I soci che detengono almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto, od allorché le
azioni possedute permettano di avere una posizione di controllo sulla società, devono avere i
requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 14 del TUF.
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DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
La società di investimento a capitale variabile
Di fatto le Sicav fungono da contraltare ai fondi comuni di investimento, prodotti di una
società di gestione del risparmio. Tra i due prodotti, sebbene servano ambedue per gestire
il risparmio gestito, sussiste una notevole differenza. L’investitore in un fondo comune di
investimento è titolare di una quota del fondo patrimoniale, completamente separato dal
patrimonio della società di gestione, mentre l’investitore in una società di gestione a
capitale variabile è socio della società di gestione, ed il fondo patrimoniale coincide con il
capitale sociale della sicav.
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