LA TASSAZIONE AMBIENTALE - Facoltà di Giurisprudenza

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UNIVERSITÀ DEL SALENTO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
A.A. 2016/2017
CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO
PROF. GIOVANNI GIRELLI
Prof. Giovanni Girelli
Facoltà di Giurisprudenza
1
L’ATTIVITA’ FINANZIARIA DEGLI ENTI
PUBBLICI E LA SUA REGOLAMENTAZIONE
GIURIDICA
Alcuni istituti propri della finanza pubblica
(imposta, tassa, contributo) sono contraddistinti
da un duplice elemento comune:

l’esercizio di un potere di supremazia
(espressione del principio di sovranità);

l’irrilevanza della volontà del soggetto tenuto
all’adempimento dell’obbligo.
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L’ATTIVITA’ FINANZIARIA DEGLI ENTI
PUBBLICI E LA SUA REGOLAMENTAZIONE
GIURIDICA
In ogni contesto sociale (in cui la partecipazione
del
singolo
può
essere
involontaria),
l’individuazione delle fonti di copertura delle
spese
occorrenti
per
la
sussistenza
dell’organizzazione stessa si rende necessaria
senza il concorso dei singoli individui che ne
fanno parte.
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IL DIRITTO TRIBUTARIO



La definizione dell’oggetto proprio del diritto
tributario ha dato luogo in passato a controversie
in ordine a:
l’estensione del fenomeno tributario e la sua
funzione;
il metodo di studio del tributo;
i rapporti del diritto tributario con la scienza delle
finanze e con gli altri rami dell’ordinamento
giuridico.
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LA
SCIENZA
DELLE
FINANZE
E
LO STUDIO ECONOMICO DELLA FINANZA
PUBBLICA


Verso la fine dell’ottocento, nello studio dei
fenomeni economici inizia a darsi particolare
attenzione anche all’indagine:
delle forme e degli effetti dell’attività finanziaria
dello Stato;
delle modalità di reperimento delle fonti di
finanziamento delle spese pubbliche.
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LA
SCIENZA
DELLE
FINANZE
E
LO STUDIO ECONOMICO DELLA FINANZA
PUBBLICA
In particolare, sono oggetto di approfondimento:
 la ricerca di un equilibrio tra esigenze finanziarie
pubbliche ed economia privata;
 l’utilizzo della leva fiscale al fine di realizzare
finalità di interesse della collettività;
 gli effetti delle politiche fiscali sulla formazione
dei prezzi e dei redditi.
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LA
SCIENZA
DELLE
FINANZE
E
LO STUDIO ECONOMICO DELLA FINANZA
PUBBLICA
Si giunge così alla teorizzazione di sistemi
impositivi o di singoli tributi idonei a realizzare
nella pratica i principi elaborati in sede
scientifica.
Tuttavia, allo studio della struttura economica
del tributo non si accompagna una analisi
giuridica del prelievo tributario.
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LA
SCIENZA
DELLE
FINANZE
E
LO STUDIO ECONOMICO DELLA FINANZA
PUBBLICA
Lo studio universitario degli aspetti giuridici del
tributo avviene ancora nell’ambito di un’unica
materia definita “Scienza delle finanze e
diritto finanziario”, dove all’indagine giuridica
viene dedicato uno spazio residuale.
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LA
SCIENZA
DELLE
FINANZE
E
LO STUDIO ECONOMICO DELLA FINANZA
PUBBLICA
Negli anni 30’ del secolo scorso vengono
introdotti in Italia i primi contributi, recepiti
dall’esperienza tedesca, diretti a valorizzare
l’indagine giuridica degli istituti tributari.
Da tale diverso approccio sistematico sorgono
discussioni dottrinali circa l’autonomia del
diritto tributario dalla scienza delle finanze
(tra tutte la scuola classica di Tesoro e A.D.
Giannini contrapposta alla scuola pavese di
Griziotti).
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DIRITTO
FINANZIARIO
TRIBUTARIO


E
DIRITTO
Attraverso l’approfondimento dei principi giuridici
generali del prelievo fiscale si giunse ad una
importante distinzione tra:
DIRITTO FINANZIARIO, avente ad oggetto lo
studio giuridico di tutte le entrate pubbliche, ivi
comprese quelle derivanti da atti volontari o da
gestione di risorse pubbliche;
DIRITTO TRIBUTARIO, avente ad oggetto i
principi disciplinanti le entrate pubbliche derivanti
da atti non ricollegabili ad una manifestazione di
volontà del soggetto (obbligatorietà della
prestazione).
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DIRITTO
FINANZIARIO
TRIBUTARIO
E
DIRITTO
Infine, in un periodo successivo, si giunse
anche allo studio della c.d. “Contabilità dello
Stato”,
quale
disciplina
diretta
ad
approfondire:




le regole tecniche di redazione dei contratti della
pubblica amministrazione;
la formazione e gestione del bilancio pubblico;
l’erogazione delle spese e l’acquisizione delle entrate;
la responsabilità amministrativa e contabile dei
funzionari e dipendenti pubblici.
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LA CLASSIFICAZIONE DEI TRIBUTI
Nella manualistica tradizionale di diritto tributario
viene proposta una distinzione dei tributi
rinviandosi a categorie elaborate dalla scienza
delle finanze privilegiandosi
 un collegamento del tributo a servizi pubblici
divisibili o indivisibili, ovvero
 l’esistenza di un corrispettivo o di un vantaggio
del privato in connessione al pagamento del
tributo.
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LA CLASSIFICAZIONE DEI TRIBUTI
La definizione di imposta è stata per lungo
tempo influenzata dalla nozione elaborata dalla
scienza delle finanze.
In tale ottica si colloca la tradizionale distinzione
tra:
 servizi indivisibili (usufruibili dai componenti
della collettività uti cives e non uti singuli: es.
sanità, difesa nazionale, viabilità);
 servizi divisibili (utilizzabili individualmente dai
consociati: es. l’istruzione non di base, lo
smaltimento dei rifiuti).
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TASSE E IMPOSTE
Specificamente, secondo la scienza delle
finanze,
 la tassa rappresenta l’onere imposto ai singoli
utenti per far fronte all’erogazione di servizi
divisibili;
 per i servizi indivisibili, invece, il mezzo di
finanziamento è rappresentato dalle imposte
quali prestazioni a carattere genericamente
contributivo delle spese pubbliche e, come tali,
sganciate da qualsiasi rapporto di scambio di
utilità.
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1. LE IMPOSTE

La dottrina di diritto tributario ha cercato di fornire
una definizione giuridica dell’imposta.
L’Imposta è la prestazione che lo Stato ed altri
enti pubblici sono in grado di imporre al fine di
procacciarsi un’entrata in forza della loro
sovranità, al di fuori di un nesso di corrispettività,
e giustificata, in via esclusiva sotto il profilo
costituzionale (ex art. 53), dalla titolarità da parte
del soggetto passivo di situazioni espressive di
capacità contributiva.
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2. LE TASSE

Secondo la scienza delle finanze: le tasse si
distinguono dalle imposte in funzione della
diversa tipologia dei servizi che sono destinate a
finanziare.
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2. LE TASSE

-
-
Nell’ambito del diritto tributario sono state
proposte, invece, diverse definizioni della tassa:
tassa come onere: è una prestazione cui il
soggetto si assoggetta volontariamente al fine di
conseguire un determinato vantaggio;
tassa come obbligazione ex lege: è
un’obbligazione che lo Stato può imporre in virtù
della
sua
sovranità
in
occasione
dell’espletamento di un servizio pubblico ovvero
a seguito dell’emanazione di un atto o
provvedimento amministrativo.
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2. LE TASSE
In tal modo, si è affermata la c.d. natura
commutativa della tassa secondo cui il
soggetto su cui grava la prestazione è lo
specifico e singolo destinatario dell’attività
dell’ente pubblico nell’esercizio di un potere
sollecitato da una richiesta o da un
comportamento del soggetto.
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2. LE TASSE


All’interno della categoria delle tasse, parte della
dottrina ha ulteriormente distinto tra:
Tasse dovute a fronte dell’erogazione di servizi
pubblici (es. tassa sui rifiuti solidi urbani).
Tasse ricollegabili all’esercizio di pubbliche
funzioni quali reintegrazione dei costi sostenuti
dalla PA (ad es. tassa di concessione governativa
dovuta in seguito alla richiesta di rilascio del
passaporto).
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3. I MONOPOLI FISCALI


In forza di legge lo svolgimento di un’attività
economica può essere riservato in via esclusiva
allo Stato o ad altro ente pubblico.
Si distingue tra:
MONOPOLI DI DIRITTO: giustificati da finalità
di utilità generale in relazione a beni e servizi di
particolare interesse pubblico (es. autostrade
gestite dall’Anas);
MONOPOLI FISCALI: giustificati dall’esigenza
di procurare un’entrata tributaria (es. tabacchi).
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3. I MONOPOLI FISCALI
Art. 43 Cost.: Ammette l’istituzione di riserve
monopolistiche a favore dello Stato o di altri
enti pubblici soltanto per fini di utilità generale
ed in ipotesi tassative.
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3. I MONOPOLI FISCALI


Si ritiene che i monopoli fiscali non contrastino
con l’ordinamento comunitario purchè:
non comportino una discriminazione tra i
cittadini degli Stati membri (cfr. Corte di
giustizia 7 giugno 1983);
le deroghe alle regole della concorrenza siano
limitate a quelle indispensabili per procacciare
un’entrata fiscale.
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4. I CONTRIBUTI
Si tratta di entrate di non sempre agevole
definizione.


Solitamente, si suole distinguere tra:
CONTRIBUTI AVENTI NATURA TRIBUTARIA
CONTRIBUTI
TRIBUTARIA
NON
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AVENTI
NATURA
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4.1 CONTRIBUTI AVENTI NATURA TRIBUTARIA


Contributo integrativo di utenza stradale
previsto dall’art. 225, R.D. n. 1175/1931; a
carico dei soggetti che, in dipendenza
dell’esercizio di un’industria o di un commercio,
cagionavano, col transito di veicoli, un
eccezionale logorio delle strade;
Contributo di miglioria specifica: era previsto
a carico dei titolari di beni contigui a un’opera di
pubblica utilità in grado di aumentarne il valore;
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4.1


CONTRIBUTI
AVENTI
TRIBUTARIA
NATURA
Contributo di miglioria generica: colpiva
l’incremento di valore delle aree fabbricabili per
effetto dell’espansione dell’abitato e del
complesso delle opere pubbliche eseguite dal
Comune (categoria intemerdia tra imposte e
tasse);
Contributo dovuto per il servizio sanitario
nazionale: cd. tassa sulla salute, previsto
dall’art. 31 L. n. 41/1986, era dovuto a
prescindere, sia nell’an che nel quantum, dalla
effettiva fruizione dei servizi;
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4.1

CONTRIBUTI
AVENTI
TRIBUTARIA
NATURA
Contributo di urbanizzazione: introdotto dalla
legge Bucalossi n. 10/1977. Era dovuto al
momento dell’edificazione ed era commisurato
in parte alle spese di urbanizzazione, in parte al
costo di costruzione.
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4.2 CONTRIBUTI NON AVENTI NATURA
TRIBUTARIA
Rientrano in tale categoria tutti quei
contributi non riconducibili nell’alveo delle
imposte o delle tasse.
Trattasi di un fenomeno di estrema
incertezza concettuale che la dottrina
qualifica con il nome di parafiscalità (es.
contributi previdenziali).
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CONCLUSIONI
La ripartizione dei tributi sin quì riassunta
appare di valore meramente descrittivo e,
come tale, priva di effetti dal punto di vista
sistematico.
Ciò risulta ancor più vero a seguito
dell’emanazione della L. n. 248/05 che,
estendendo la competenza giurisdizionale
delle Commissioni Tributarie a “tutte le
controversie aventi ad oggetto i tributi di
ogni genere e specie comunque
denominati”, ha attenuato, di fatto, la
necessità di operare distinzioni nell’ambito
dei tributi.
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CONCLUSIONI
In tal caso, sembra, dunque, necessario
individuare la nozione di tributo, derivando
da essa l’attribuzione della controversia al
sistema di giurisdizione esclusiva tributaria.
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NOZIONE DI TRIBUTO



La giurisprudenza di legittimità e la dottrina
hanno
individuato
gli
elementi
caratterizzanti la nozione di tributo:
l’irrilevanza della volontà del soggetto
obbligato;
la destinazione della prestazione pecuniaria
al finanziamento delle spese pubbliche;
l’attribuzione esclusiva all’ente pubblico del
servizio.
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IL DIRITTO TRIBUTARIO COME DIRITTO
DELL’IMPOSTA
Nell’evoluzione del sistema di finanza
pubblica, l’imposta ha assunto un ruolo
sempre più centrale, sino a divenire la
forma di tributo cui è ricollegata la gran parte
del gettito tributario.
Da ciò deriva la centralità, se non
l’esclusività,
dello
studio
dell’imposta
nell’ambito delle indagini giuridiche.
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LA CODIFICAZIONE TRIBUTARIA
Nonostante l’evoluzione assunta nel corso
degli anni dal diritto tributario, manca a
tutt’oggi un corpus normativo unitario. La
regolamentazione giuridica dei singoli tributi
è, infatti, affidata a singole leggi d’imposta.
Verso la creazione di una forma di
codificazione tributaria dovrebbe indirizzarsi il
legislatore almeno nel fissare i principi
fondamentali della materia tributaria.
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