AGGIORNAMENTI Notizie varie

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AGGIORNAMENTI
Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione
Curata da Francesco Boni
trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it
Mese di FEBBRAIO 2008
Sommario:
Notizie varie
Dal notiziario On-line del CNN
Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti da notai
Dalla Lista Sigillo
Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali
Scadenzario
Segnalazione di giurisprudenza
Giurisprudenza tributaria
Diritto internazionale
Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture
Segnalazioni di siti web e programmi
Agenda di incontri di interesse notarile
Notizie varie
Presidente della Repubblica DECRETO 7 febbraio 2008 (GU n. 33 del 8-2-2008)
Nomina a Ministro della giustizia del Sottosegretario di Stato al medesimo Dicastero dott. Luigi Scotti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 92 della Costituzione;
Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 2008, con il quale l'on. prof. Romano Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri, e' stato incaricato di reggere ad interim il Ministero della giustizia;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Il dott. Luigi Scotti e' nominato Ministro della giustizia e cessa dalla carica di Sottosegretario di Stato alla
giustizia.
Note informative sulla “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa”,
la “Nuova modulistica” e il ruolo del notaio
L’articolo 9 del Decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 7 (legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40) introduce nel
sistema del registro delle imprese la cd. “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa”.
Questo nuovo adempimento dovrebbe riunire gli adempimenti camerali, previdenziali, assistenziali e fiscali, per l’avvio,
la modifica e la cessazione dell’attività di impresa e consentirà di ottenere immediatamente il codice fiscale e la partita
IVA.
Interlocutore del richiedente è l’ufficio del registro delle imprese, il quale “smista” le informazioni alle amministrazioni
competenti.
Il primo decreto di attuazione del d.lgs. 7/2007, è il Decreto interministeriale 2 novembre 2007 (G.U. n. 296 del 21
dicembre 2007) che approva il modello di comunicazione unica.
Per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, gli interessati possono presentare le domande secondo la
disciplina previgente.
E’ così possibile avvalersi della “Comunicazione unica” dal 19 febbraio 2008; la facoltà è prevista per sei mesi, fino al
19 agosto 2008.
Si attende ora l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alle regole tecniche e agli effetti
previdenziali e assistenziali della Comunicazione unica (si tratta di un secondo decreto di attuazione previsto dall'art. 9
della legge 40/2007).
La fase sperimentale
La sperimentazione della Comunicazione Unica avverrà mediante l'utilizzo di un software creato da Infocamere,
denominato "Comunica".
Esso accorpa in un unico invio la modulistica diretta all'Agenzia delle Entrate (per il rilascio del codice fiscale e della
partita IVA), all'INPS, all'INAIL ed al Registro delle Imprese.
La sperimentazione, che come detto è partita dal 19 febbraio 2008, è limitata per ora alle pratiche concernenti le
imprese individuali, ed è circoscritta solo ad una decina di Camere di Commercio pilota.
In considerazione del ruolo del notaio nella gestione di soggetti giuridici diversi dall'imprenditore individuale, si stanno
studiando con gli enti camerali le modalità per la sperimentazione riguardante l'inoltro delle pratiche relative alle
società, in particolare nella fase della costituzione.
La commissione informatica ha potuto visionare il nuovo sistema di presentazione di cui sopra lo scorso mercoledì 6
febbraio e sta valutando l’impatto del sistema in relazione alle diverse formalità richieste per l’inoltro delle pratiche al
sistema Camerale.
Le prime indicazioni sono di un appesantimento formale in fase di compilazione dei modelli da parte degli studi con
l’obbligo di compilazione di nuovi moduli contenenti dati in precedenza non richiesti in fase di iscrizione.
Nelle prossime settimane saranno effettuate le verifiche del sistema al fine di valutarne compiutamente l’impatto con
l’organizzazione degli uffici e poter eventualmente intervenire per tempo su alcune criticità già emerse.
Inoltre sarà specificamente approfondito il profilo della coerenza giuridica con la normativa in essere, anche al fine di
verificare se l’eventuale mancanza o insufficienza di dati possa creare ritardi nell’espletamento delle formalità
obbligatorie per i notai.
Saranno fornite tutte le indicazioni relative al termine della fase di approfondimento e di sperimentazione.
La nuova modulistica del Registro delle imprese
Il Ministro dello sviluppo economico ha emanato il Decreto 6 febbraio 2008, con il quale è stata approvata la “nuova
modulistica
registro
delle
imprese
integrata
con
attivazione
automatica
iscrizione
INPS”
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=4232&sezione=organigramma&tema_dir=te
ma2&gruppo=4 ).
Con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3615/C del 8 febbraio 2008, sono state altresì diramate le
istruzioni agli uffici camerali per la compilazione della nuova versione della modulistica.
Nuove norme sulla protezione del diritto d'autore
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 29 dicembre 2007 sulla protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio, entrerà in vigore dal 5 marzo 2008.
In particolare l’art. 2 del D.P.R. stabilisce che entro il termine di novanta giorni dall'effettuazione della vendita
dell'opera d'arte o del manoscritto, i soggetti interessati, presentano alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
la dichiarazione contenente il nome e il domicilio del dichiarante, il nome dell'autore del manoscritto o dell'opera
venduta (e, se conosciuto, anche il domicilio), il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell'imposta e, (ove
identificabile), il genere artistico a cui appartiene l'opera (come pittura, scultura, disegno, stampa), nonché, (qualora
indicati nell'esemplare dell'opera o comunque a conoscenza del dichiarante), il titolo dell'opera e la data di creazione.
Qualora si tratti di copie delle opere delle arti figurative prodotte dall’autore stesso o sotto la sua autorità in numero
limitato, e considerate come originali (purché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore), la
dichiarazione deve anche indicare se l'opera abbia o no segni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la
firma).
Se l'opera è pseudonima o anonima, se ne fa menzione nella dichiarazione, che, in tal caso, deve anche contenere le
misure dell'esemplare dell'opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua
individuazione.
Cessioni di partecipazioni.
Schema di certificazione 2008 (periodo d’imposta 2007)
E’ fissata al 28 febbraio 2008 la scadenza per il rilascio della certificazione da parte dei notai, degli intermediari
professionali, delle società e degli enti emittenti che sono intervenuti nelle operazioni in grado di produrre i redditi di cui
all’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) (cessioni di partecipazioni, cessioni di certificati di massa, etc).
Il termine è anticipato rispetto a quello previsto lo scorso anno avente scadenza il 15 marzo del 2007 ed è
previsto dell’art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
In particolare, la predetta norma è richiamata espressamente dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 3 dicembre 2007, che ha approvato lo schema di certificazione unica “CUD 2008”, definendo altresì le modalità di
certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Il citato art. 4 individua chiaramente nel 28 febbraio la scadenza
degli obblighi posti a carico dei sostituti d’imposta. Tale medesima scadenza vale anche per il rilascio della certificazione
dei redditi diversi di natura finanziaria. Diversamente, non è previsto alcun obbligo in tal senso nel caso di esercizio
dell’opzione per il risparmio amministrato o gestito (artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97).
Va segnalato che continuano a rimanere validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 39/E
del 22 marzo 2000. In tale occasione l’Amministrazione finanziaria ha espressamente chiarito che il rilascio della
predetta certificazione rappresenta un obbligo e non una facoltà. In particolare, secondo l’erario, il mancato rilascio
della certificazione è sanzionato allo stesso modo della mancata consegna del CUD. Conseguentemente, le sanzioni
varieranno da Euro 258,00 a Euro 2065,00 (art. 8, comma 2, del D.Lgs. 471 del 18 dicembre 1997).
Con riferimento alle modalità per il rilascio della certificazione, va osservato che può essere consegnata un'attestazione
redatta in forma libera (purché contenente tutti gli elementi obbligatori) o una copia dell’atto. In questo secondo caso,
però, è necessario che l’atto contenga tutte le informazioni richieste dal punto 6 del provvedimento del 3 dicembre
2007 concernente la certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria: generalità e codice fiscale del contribuente,
natura, oggetto e data dell’operazione, quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, eventuali corrispettivi
differenziali e premi. Al contrario, non risulta obbligatoria l’indicazione delle spese (diversamente da quanto previsto
dall’art. 4 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27 convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102).
Si precisa, da ultimo, che il rilascio delle certificazioni non dispensa dall’obbligo di compilazione del quadro SO da
allegare al Modello 770 che deve contenere i dati relativi alle predette operazioni di natura finanziaria.
Dal notiziario On-line del CNN
1 febbraio
Studio n. 262-2007/T Regime fiscale del trasferimento in esecuzione del legato di cosa dell’onerato
ex art. 651 c.c.
Ai sensi dell’art.651 c.c. “il legato di cosa dell’onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra
dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo.
In questo ultimo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al
legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo”.
Al riguardo, anche per il breve lasso di tempo dall’entrata in vigore della nuova imposta, non emergono
indicazioni né dalla giurisprudenza né dalla prassi.
Per completezza si segnala che sia la citata Ris. n. 400138 sia la menzionata Cass. n. 3837 nel riferirsi ad
assetti posti in essere nel vigore del d.p.r. n. 637 del 26 ottobre 1972 concludevano per l’applicabilità
dell’imposta di registro sub specie di assetti onerosi.
Tuttavia non può nascondersi un certo senso di incompiutezza nel concludere per l’assoggettamento ad
imposizione di entrambe le vicende, in occasione di un fenomeno successorio – quale l’istituzione del legato –
che nella generalità delle altre ipotesi previste dal codice civile determina un’efficacia diretta delle attribuzioni.
Del resto non si può tacere che la sopra citata Cassazione (allo stato solo massimata) che ha concluso per
l’applicazione dell’imposta di registro giustificando tale imposizione con il fatto che “l’atto intervenuto tra i
coeredi investe un bene non compreso nel patrimonio ereditario e, quindi l’imposta di registro, inerendo ad un
passaggio di ricchezza diverso da quello cui si riferisce l’imposta di successione, non costituisce duplicazione di
quest’ultima”. La massima certamente non è chiara, ma sembra comunque cogliere nel segno. In altri termini,
deducendo il valore del legato dall’asse ereditario e consentendo all’onerato di scomputare le spese sostenute
per la prestazione del legato scomparirebbe il “fantasma” del doppio di imposta (anche solo economico)
4 febbraio
Studi Comunitari - Studio 9-2007/A
L’incidenza dei regolamenti comunitari che adottano le cosiddette blacklists sull’attività degli
operatori giuridici
La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell’11 ottobre 2007 relativa al caso Möllendorf
(causa C-117/06) consente di formulare alcune considerazioni sugli obblighi dei notai nei casi in cui questi ultimi
intervengano per la conclusione di atti che mettono a disposizione risorse economiche a persone fisiche o
giuridiche incluse nelle cosiddette blacklists, ossia elenchi di presunti terroristi adottati in ambito comunitario,
anche su indicazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nel caso all’esame della Corte di giustizia, a
un notaio tedesco era stata impedita la trascrizione di un atto di compravendita di un immobile perché uno degli
acquirenti era incluso in un regolamento comunitario che elenca liste di presunti terroristi destinatari di
provvedimenti restrittivi. La Corte di giustizia ha chiarito che ogni atto che comporta una messa a disposizione
di una risorsa economica a vantaggio di persone incluse in queste liste di presunti terroristi è in contrasto con i
regolamenti comunitari e quindi invalido. Di qui la necessità di approfondire la questione dell’incidenza di questi
regolamenti contenenti blacklists sull’attività notarile, partendo dal presupposto della necessità per il notaio di
conoscere questi regolamenti
8 febbraio
Ministero Sviluppo economico - Dipartimento per la regolazione del mercato Direzione generale per
la vigilanza e la normativa tecnica Decreto 06 febbraio 2008
Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla
compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese per
via telematica o su supporto informatico.
11 febbraio Ministero Sviluppo Economico Decreto 8 febbraio 2008, n. 906
Proroga dei termini per l’avvio del servizio di salvaguardia in esito alle procedure concorsuali
Il testo è visualizzabile sul sito
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/news/dettaglio_news.php?sezione=news&tema_dir=tema2&id_news=398
Il decreto in questione, al di là dell'oggetto specifico, rileva per una "nuova" disciplina della entrata in vigore del
provvedimento.
L’articolo 1, comma 2, recita che il decreto stesso è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed
"entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico".
Non è dato sapere se si tratti di una svista dei redattori. In ogni caso si ricorda che l'art. 1 comma 361 della
legge 244/07 (Finanziaria 2008), così dispone:" ... La pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie
fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale,
nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet della Agenzie fiscali devono essere
strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione, e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi
pubblicati".
15 febbraio Cessioni di immobili: la solidarietà dell’acquirente nel pagamento dell’Iva Studio n. 16-2008/T
Lo studio esamina l’art.1 comma 164 della legge n. 244/2007 (Finanziaria del 2008) che ha ampliato l’ambito
applicativo dell’art. 60-bis del Decreto Iva.
Sommario: 1. La “nuova” ipotesi di solidarietà dell’Iva; 2. L’ambito applicativo della disposizione: alcuni dubbi
interpretativi; 3. La regolarizzazione delle violazioni; 4. L’entrata in vigore della disposizione.
18 febbraio Studi Tributari Studio n. 9-2008/T
Soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini Ici e adempimento unico
informatico
Il lavoro della Commissione Studi tributari fa il punto su di una importante innovazione introdotta grazie
all'utilizzo del Modello Unico informatico notarile.
Tale semplificazione amministrativa, da sperimentale, per iniziativa del notariato e dei protocolli di intesa
stipulati con i Comuni e l'Agenzia del territorio, è ormai entrata a regime.
Sommario: 1. Premessa . - Quadro normativo; 2. La soppressione della dichiarazione ai fini ICI e l’operatività
della disciplina; 3. L’emanazione del provvedimento dell’Agenzia del Territorio; 4. Ambito applicativo residuale
dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI; 5. Comunicazione e dichiarazione ICI.
22 febbraio Studi Tributari Studio n. 17-2008/T
Le cessioni degli immobili strumentali: la legge finanziaria del 2008 estende l’applicazione del
“reverse charge”
Lo studio a firma di Nicola Forte, dopo aver fatto alcuni cenni sul meccanismo applicativo del Reverse Charge,
tratta della nuova ipotesi di prevista dalla Finanziaria 2008, evidenzia alcuni dubbi applicativi, propone un
“quadro” di sintesi ed illustra le novità in materia di sanzioni
25 febbraio Studi Tributari Studio n. 18-2008/T Il regime tributario dei trasferimenti di immobili compresi in piani
urbanistici particolareggiati
Lo studio, a firma di Paolo Giunchi - Valeria Mastroiacovo - Diego Podetti, tratta della disciplina innovativa
introdotta dalla finanziaria 2008, della sua evoluzione storica, della attuale individuazione e contenuto del
beneficio tributario, della coerente individuazione dell’imposta catastale in misura proporzionale. In chiave
critica propone la tesi dell’imposta catastale in misura fissa e delle conseguenze applicative
Lo studio conclude confermando l’interpretazione per cui non si ha alcuna pur limitata reviviscenza della
precedente normativa nella materia di cui trattasi ed, in particolare, che l'imposta catastale sarà dovuta nella
misura ordinaria dell'1%.
28 febbraio Ministero Sviluppo Economico Decreto 1 febbraio 2008
Registro delle imprese: fissate le misure del diritto annuale 2008
Il Ministero dello Sviluppo economico ha reso noto sul proprio sito internet il decreto interministeriale che
stabilisce le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di commercio da ogni impresa iscritta o
annotata nel Registro per l'anno 2008.
Per visualizzare il decreto, vedi:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=4254&sezione=organigramma&tema_dir=tema2
29 marzo
Studio n. 19-2008/T Nuova disciplina dell'imposta sostitutiva su finanziamenti. Art. 1 comma 160 L.
244/2007
Lo studio tratta gli argomenti delle formalità necessarie per qualificare soggetto ed oggetto della dichiarazione
di “sussistenza delle condizioni”, tratta di alcune ipotesi particolari (Finanziamento per acquisto a favore del
terzo; Finanziamento contratto da coniugi in comunione dei beni; Finanziamenti stipulati prima dell’acquisto;
ipotesi dell’acquisto successivo senza condizioni "prima casa"; Finanziamenti per scopi diversi dall’acquisizione
dell’abitazione; nonché della "surrogazione"). Lo studio, infine, si occupa del regime decadenziale e conclude
con un prospetto riepilogativo sinottico ed appendice normativa.
Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti da notai
Quesito n.
539-2007/C
Quesito n.
488-2007/C
Parcheggi Tognoli e iscrizione di ipoteca sull’unità immobiliare principale
Si è posto il dubbio se, in materia di parcheggi disciplinati dalla c.d. legge Tognoli, sia possibile
iscrivere ipoteca limitatamente all’alloggio e non anche sul garage di pertinenza.
L’Ufficio ha esposto le argomentazioni delle due tesi (la negativa: secondo la quale il negozio
realizzerebbe l’effetto della predisposizione di un titolo di preferenza del creditore ipotecario rispetto
agli altri creditori del costituente nell'escussione del bene ipotecato, mentre il trasferimento della
proprietà dell'immobile può determinarsi solo a seguito dell'espropriazione forzata, la quale prescinde
dall'esistenza dell'ipoteca, tant'è che può essere promossa anche da creditori non ipotecari; e la
positiva a favore della quale possono invocarsi le stesse argomentazioni addotte a favore della
ipotecabilità degli alloggi assoggettati ai divieti di alienazione nella normativa sull’edilizia residenziale
pubblica).
In sostanza si è ritenuta alienazione vietata solo quella attuata direttamente, mediante una fattispecie
negoziale, e non quella realizzata a seguito di una sequenza di atti (costituzione di ipoteca esecuzione forzata - aggiudicazione dell'immobile), dei quali non tutti sono espressione dell'autonomia
negoziale del soggetto interessato
Divieto ex art. unico legge 560/1993
In tema di divieto di cui alla legge 560/93 (vendite ATER) sono stati prospettati tre quesiti:
Primo: un divieto di legge opera anche nell’ipotesi che il bene sia stato trasmesso per successione
mortis causa?
L’Ufficio ha confermato la propria posizione, più volte affermata in materia di edilizia residenziale
pubblica, secondo la quale gli eredi, conformemente ai comuni principi giusprivatistici, subentrano
nell’insieme dei rapporti sia attivi che passivi che fanno capo al de cuius e che non risultano
intrasmissibili perché personali. Di conseguenza essi eredi, quali continuatori naturali nella posizione
giuridica del de cuius, sono assoggettati agli stessi divieti e vincoli, nonché relative eccezioni gravanti
sull’assegnatario.
Secondo: il divieto previsto dall’articolo unico della legge n. 560 del 1993 è garantito dalla
sanzione della nullità?
Il comma ventesimo dell’articolo unico della predetta legge detta una norma priva di sanzione, o deve
ritenersi che essa dia luogo alla c.d. nullità virtuale stabilita dall’art. 1418, secondo comma del codice
civile?
La conclusione più plausibile, in linea con il sistema, può essere così sintetizzata:
a) entro il decennio dalla registrazione dell’acquisto, e comunque fino a quando non sia pagato
interamente il prezzo, il bene non è cedibile, pena la nullità dell’atto;
b) trascorso il decennio e purché sia stato interamente pagato il prezzo d’acquisto, l’alloggio è cedibile
a chiunque, a qualsiasi prezzo e senza pretendere condizioni soggettive nell’acquirente; ma in tal caso
opera la prelazione a favore dell’ATER.
Terzo: applicabilità al caso di permuta.
Nell’ipotesi di permuta di bene con altro bene è abbastanza dubbio che l’atto abbia intento
speculativo, intento che dovrebbe rappresentare il motivo di fondo per il quale il legislatore ha
Quesito n.
10-2008/I
Quesito n.
192-2007/I
Quesito n.
282-2007/T
previsto un divieto in tema di edilizia residenziale pubblica.
L’Ufficio ha ritienuto che la permuta di un bene secondario non dia luogo ad alcun divieto.
Clausole di gradimento e clausole di prelazione nella s.r.l.
E’ stato chiesto un parere circa la validità e l'efficacia (obbligatoria o reale) delle clausole statutarie di
SRL che riservino ad alcuni soci (od a percentuali di capitale sociale) il diritto di prelazione e di
gradimento in caso di alienazione delle quote sociali.
L’Ufficio ha rilevato innanzitutto che dottrina ne ha affermato la legittimità.
L’ammissibilità risulta anche sul piano letterale, laddove, all’art. 2469, comma 2, c.c., si prevede la
possibilità di subordinare il trasferimento “al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi”.
Tanto che si ritiene ammissibile anche una clausola che stabilisca nominativamente colui che è titolare
del diritto di formulare il gradimento.
Tale conclusione, pur nel silenzio dell’art. 2469 c.c. (che si riferisce espressamente solo alle clausole
di gradimento) si ritiene possa valere anche per quelle di prelazione, attraverso un’interpretazione che
ritiene lecita l’estensione dei “particolari diritti” di cui all’art. 2468, comma 3, c.c., anche a fattispecie
diverse da quelle ivi contemplate (diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione
degli utili) e, in specie, proprio al diritto di prelazione.
Riguardo al problema dell’efficacia di siffatte clausole di gradimento e di prelazione, si può parlare di
efficacia reale o erga omnes della pattuizione stessa, conseguentemente, il trasferimento della
partecipazione in spregio al diritto di prelazione o senza il gradimento dei soci non sarebbe efficace nei
confronti della società.
Se, invece, per realità si intende la possibilità che il “diritto individuale” connesso alle clausole in
questione connoti la partecipazione anche a seguito della sua circolazione, la dottrina più recente
tende a ritenere che l'autonomia privata possa anche disporre la trasferibilità della partecipazione cui
ineriscano i diritti particolari senza che questi, a seguito del trasferimento, vengano meno, in
mancanza di una norma imperativa ostativa.
Scissione parziale proporzionale cui non partecipano società con capitale rappresentato da
azioni e applicabilità dell’art. 2505-quater c.c.
In tema di scissione parziale proporzionale di una società a responsabilità limitata con costituzione di
una nuova società a responsabilità limitata, è stato chiesto se sia applicabile l’art. 2505-quater c.c.,
che consentirebbe di addivenire alla stipula dell’atto in oggetto dopo il decorso di un termine di soli
trenta giorni (invece che sessanta) dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera di
scissione.
Il dubbio si pone perché l’art. 2505 quater, c.c. (che in tema di fusione prevede la riduzione dei
termini alla metà) non è espressamente richiamato dall'articolo 2506 ter, quinto comma, c.c., in tema
di nome applicabili alla scissione.
L’Ufficio ha osservato:
- che su questo problema non c’è concordia di opinioni in dottrina;
- che a seguito del secondo decreto correttivo del 28 dicembre 2004, n. 310 (che tra l’altro ha inserito
fra le norme richiamate dall’art. 2506 ter, c.c., l’art. 2505, precedentemente omesso) appare difficile
sostenere che il mancato richiamo sia frutto di un mero difetto di coordinamento;
- che sul questo punto la massima del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari si
esprime in senso positivo (per la riduzione dei termini alla metà);
- che pur in mancanza di richiamo della disposizione, pare sostenibile che la disposizione dell'art.
2505-quater debba esser considerata norma generale con riguardo ai tipi sociali non azionari.
Comunque, anche alla luce della diversa opinione autorevolmente sostenuta ed in attesa di ulteriori
spunti di riflessione sulla materia, l’Ufficio ha invitato a prediligere soluzione più prudenziale (che nega
l’estensione in via analogica del disposto dell'art. 2505 quater c.c. alla scissione) stante, soprattutto,
la considerazione che si tratta di termini stabiliti nell'interesse dei creditori
In tema di «divisione ereditaria» e valutazione di azienda.
In occasione di una divisione ereditaria si vorrebbe attribuire ad un soggetto l'azienda paterna.
Siccome nella denuncia di successione l'azienda è stata valutata al netto dell'avviamento, le parti
vorrebbero attribuire all'azienda lo stesso valore indicato nella denuncia di successione anche nell’atto
di divisione (cioè senza tener conto del valore dell'avviamento).
E’ stato chiesto all’Ufficio se sia possibile aderire alla richiesta, alla luce delle recenti disposizioni
legislative".
L’Ufficio si è espresso nei seguenti termini.
Valore imponibile dell’azienda da indicare nella dichiarazione di successione
A seguito della reintroduzione della imposta sulle Successioni e Donazioni, per quanto riguarda per lo
meno le norme procedimentali, deve ritenersi mantenuta l’esclusione dell’avviamento dalla
valutazione della base imponibile delle aziende in sede di dichiarazione di successione, come ribadito
dall'articolo 1 comma 78 Lettera b) Legge Finanziaria 2007 e come più volte confermato dalla stessa
Amministrazione Finanziaria.
Valore imponibile dell’azienda in sede di divisione
Con riguardo alla divisione, al fine di determinare il valore imponibile dell’azienda, soccorre l'articolo
34 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Nella fattispecie proposta il criterio per determinare il valore
fiscale della massa comune da dividere è il medesimo di quello previsto per la dichiarazione di
successione, con la sola differenza che il valore fiscale della massa comune da dividere, deve essere
riferito non al momento dell’apertura della successione, ma come prevede testualmente la norma
dell’art. 34 DPR 131/1986, sopra citata, alla data della divisione.
L’Ufficio ha pertanto concluso che il valore dell’azienda, oggetto di divisione, vada determinato sempre
senza considerare l’avviamento, ma debba essere riferito al momento della divisione.
Quesito n.
667-2007/C
Quesito n.
62-2008/C
Quesito n.
140-2007/I
Effetti dell’annullamento di un provvedimento amministrativo da parte del TAR sugli atti
negoziali compiuti in esecuzione del provvedimento stesso. Analisi degli orientamenti
E’ stato chiesto di accertare quali siano gli effetti dell’annullamento di un provvedimento
amministrativo da parte del TAR sugli atti negoziali compiuti in esecuzione del provvedimento stesso,
anche con riferimento al ricorso presentato al Consiglio di Stato contro la sentenza.
Il caso che ha dato origine al quesito consisteva nell’impugnativa di una deliberazione del Consiglio
comunale, in esecuzione della quale era stata stipulata una convenzione, ed in esecuzione di tale
convezione sono stati attuati dei trasferimenti.
L’Ufficio ha preliminarmente segnalato che l’art. 33, commi 1-3, della Legge T.A.R. (n. 1034/1971)
stabilisce che: « le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive. Il ricorso in appello
al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Il Consiglio di Stato,
tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e
irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione
sia sospesa».
Le sentenze di annullamento, secondo l’orientamento della dottrina, producono i seguenti effetti:
eliminatorio, ripristinatorio, conformativo. Considerato, quindi, che in seguito alla sentenza deriva
l’annullamento del provvedimento amministrativo impugnato (che opera ex tunc) la retroattività
comporta il venir meno fin dall’origine del provvedimento illegittimo e dei suoi effetti. Ne consegue
che gli effetti già prodotti risultano privi del titolo e/o della causa giustificatrice. L’atto annullato non
potrà più assurgere a titolo di legittimazione di certi effetti giuridici, pertanto l’annullamento si
estende anche a tutti quegli atti che sono stati compiuti sulla base di tale provvedimento, ossia che
hanno come presupposto l’atto annullato (deve ovviamente trattarsi del suo presupposto unico,
rinvenuto in un rapporto di presupposizione- consequenzialità immediata, diretta e necessaria, senza
che fra i due atti non si interpongano nuove valutazioni di interessi).
E’ dubbio sia in dottrina che in giurisprudenza se tale conclusione possa valere anche qualora l’atto
annullato sia il presupposto di un atto negoziale di diritto privato.
A parere dell’Ufficio appare possibile ritenere che il venir meno di un atto amministrativo, diretto come
tale al soddisfacimento dell’interesse pubblico, che legittima la p.a a compiere una determinata
attività, incide sulla formazione della volontà della p.a. stessa ed allora si potrebbe ritenere che in
seguito all’annullamento di tale atto non venga meno automaticamente il contratto stesso.
Alla stessa conclusione si perviene anche volendo ritenere l’atto amministrativo annullato come atto
presupposto inscindibile del contratto. Anche in tale evenienza si tratterrebbe di un vizio sopravvenuto
e quindi non si potrebbe parlare di nullità di diritto civile.
Riguardo al caso specifico, a parere dell’Ufficio, al fine di delimitare gli effetti che conseguono
all’annullamento giurisdizionale dell’atto in esame, è necessario verificare i rapporti esistenti tra tale
atto ed i successivi. Tuttavia, il venir meno della delibera, non appare essere sufficiente a travolgere
in modo automatico gli atti di trasferimento (ossia atti negoziali) compiuti in esecuzione della delibera
stessa.
Testimoni e atto ricevuto in lingua straniera
E’ stato chiesto se sia possibile ricevere un atto in lingua straniera, a norma dell’art. 54 l.n., senza
l’assistenza dei testimoni qualora le parti non conoscano la lingua italiana e la lingua straniera sia
conosciuta dal notaio.
L’Ufficio ha espresso il parere secondo il quale il riferimento ai testimoni, contenuto nell’art. 54 l.n., va
inteso come relativo alle ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 48 l.n. la loro presenza è necessaria: cosa che
non si verifica per il semplice fatto che l’atto è redatto in lingua straniera conosciuta dal notaio.
Il coordinamento dell’art. 54 l.n. con l’art. 48 l.n. come modificato dalla legge 28 novembre 2005, n.
246, implica che:
- l’assistenza dei testi è obbligatoria per la particolare natura dell’atto o perché una sola delle parti
non sappia o non possa leggere e scrivere, ovvero essa è richiesta dalle parti o dal notaio;
- altrimenti l’assistenza dei testimoni non solo non è “necessaria”, ma neppure rinunziabile;
- il non saper o poter leggere e scrivere si rapporta, nell’ipotesi di cui all’art. 54 l.n. alla lingua in cui
l’atto è scritto (originale in lingua straniera, con in calce o a margine, traduzione in lingua italiana);
- pertanto se le parti leggono e scrivono in lingua straniera l’assistenza dei testi non è necessaria né
deve parlarsi di rinuncia.
Società di capitali sciolta e atto unilaterale di rettifica
Si è presentato il caso di una SRL chiusa "per riparto finale dell'attivo di un fallimento", il cui
scioglimento non è ancora stato iscritto nel registro delle imprese, che ha la necessità di stipulare di
un atto di rettifica.
E’ stato chiesto all’Ufficio studi quale sia la soluzione ideale per realizzare l’intervento della società ed,
eventualmente se la rettifica possa essere validamente effettuata con un atto unilaterale firmato dalla
sola altra parte contrattuale.
L’Ufficio ha innanzitutto precisato che la società, benché sciolta non essendo ancora stata cancellata
dal registro delle imprese, e non essendo, di conseguenza, ancora estinta (art. 2495, comma 2, c.c.)
potrebbe, in astratto, nominare un liquidatore per intervenire in atto.
In caso di difficoltà è tuttavia possibile fare ricorso all’atto unilaterale di rettifica.
Una parte della giurisprudenza di merito ha sostenuto la necessaria compresenza delle parti originarie
anche nel negozio di rettifica, inserendosi infatti tale atto nel contesto letterale e logico-giuridico
dell’atto cui fa riferimento, ancorché la rettifica riguardi aspetti secondari dell’atto principale, e non
invece il nucleo del regolamento negoziale.
Tuttavia, la trascrizione di un atto di rettifica a struttura unilaterale era già stata ammessa
argomentando proprio sulla base della carenza di autonomia dell’atto di rettifica stesso. Esso è
dunque un atto “da inserire nel contesto letterale e logico giuridico dell’atto cui fa riferimento, come
atto subiettivamente dovuto e oggettivamente necessario e, quindi, assoggettato alla stessa
Quesito n.
210-2007/I
Quesito n.
64-2008/C
pubblicità”.
Più recentemente il Tribunale di Roma ha rilevato che “nel caso in cui successivamente alla stipula di
un atto di compravendita di immobile emerga l’esistenza di un errore materiale relativo alla
descrizione catastale del bene venduto, qualora la parte venditrice risulti irreperibile ma vi sia
comunque prova certa che non sussistevano incertezze in ordine all’effettiva consistenza dell’oggetto
della prestazione, l’atto di rettifica può essere stipulato anche con la partecipazione della sola parte
acquirente”.
Tale ultimo orientamento sembra essere motivato da due ragioni: l’impossibilità di reperire la parte
venditrice e l’assoluta certezza in merito all’esatta identificazione del bene trasferito.
Pertanto si può ritenere che la rettifica unilaterale della compravendita tra l’acquirente e la società
venditrice sia ammissibile se non ci sono dubbi circa l’identificazione dell’immobile alienato e se non è
possibile reperire alcun soggetto in grado di agire per conto della società.
Società semplice di mero godimento
E’ stato posto il quesito se sia ammissibile la figura della società semplice avente ad oggetto il mero
godimento di immobili.
L’Ufficio ha richiamato alcune significative norme di natura fiscale che sembrano essere ispirate dalla
constatazione del fatto che, frequentemente, lo strumento societario è utilizzato come mero schermo
per l’intestazione fittizia di beni.
Secondo alcuni, per effetto della loro introduzione, “viene implicitamente riconosciuta la possibilità di
iscrivere nella relativa sezione speciale del registro delle imprese le società semplici aventi ad oggetto
la mera gestione immobiliare”.
La dottrina più recente ha posto in evidenza come l’inidoneità del mero godimento ad essere dedotto
nell’oggetto sociale possa, in definitiva, trarsi anche dal semplice disposto dell’art. 2247 c. c., alla luce
del quale l’oggetto sociale di una società deve essere rappresentato da un’attività economica, ossia da
un’attività idonea, almeno astrattamente, alla produzione di un lucro.
Parimenti problematico è l’utilizzo nell’oggetto sociale del termine “gestione di immobili”, che secondo
la giurisprudenza deve ritenersi legittimo solo se non integrera un mero godimento ma piuttosto
un'attività economica volta alla produzione di un lucro (il criterio discretivo dovrebbe essere la
sussistenza di un’attività qualificata da elementi di imprenditorialità, tali da poter attrarre la stessa
nell’ambito commerciale, e rispetto alla quale i beni sociali abbiano natura strumentale).
Ciò nonostante non si può non tenere conto dell’indubbia influenza della legislazione fiscale sul piano
civilistico.
Se da un lato l’assoggettamento a prelievo fiscale di un determinato atto di autonomia privata non
costituisce, di per sé, un indice della sua ammissibilità sotto il profilo sostanziale, diversamente
bisognerebbe concludere per quanto concerne la previsione di agevolazioni fiscali, in quanto non
sarebbe coerente concedere un trattamento fiscale di favore per un atto considerato illegittimo. In tal
modo, si arriva a sostenere che “il legislatore fiscale abbia «disegnato» un tipo di società, inquadrata
nel tipo della società semplice, la cui causa è sostanzialmente quella della comunione e cioè il
godimento diretto o indiretto di immobili”.
In conclusione, sebbene con i forti indici di problematicità, pare effettivamente rilevabile una precisa
scelta normativa in base alla quale la società semplice di mero godimento viene ad essere uno schema
legittimato dal legislatore.
La questione, quindi, a livello sistematico, resta aperta: gli elementi di distonia sistematica sono di
tale rilievo da poter essere composti con certezza solo attraverso l’opera del legislatore o della Corte
Costituzionale.
L’Ufficio studi, senza giungere ad un’opinione definitiva, ha invitato ad una scelta prudenziale,
rimettendo alla sensibilità dell’operatore la scelta professionale da compiersi in concreto.
Trasferimento del terreno e delle accessioni. Convalida di atto nullo per mancanza delle
necessarie menzione urbanistiche: ammissibilità e legittimazione.
E’ stato chiesto all’Ufficio se un atto di trasferimento di terreno nel quale è taciuta l’esistenza di un
fabbricato insistente sullo stesso, necessiti di sola convalida ovvero anche di rettifica, e se la convalida
possa essere sottoscritta da uno solo degli eredi delle originarie parti della compravendita.
Riguardo alla nullità dell’atto di provenienza non vi sono dubbi.
L’aver le parti taciuto l’insistenza del fabbricato sul terreno negoziato ed al contempo l’aver fatto
riferimento anche alle accessioni sullo stesso implica che oggetto del trasferimento sia stato tanto
il fondo quanto l’edificio; il riferimento alle accessioni sembra escludere qualsivoglia riserva.
Potrà venire in questione tanto una nullità totale, quanto una nullità parziale, a seconda della
rilevanza che presenta la parte, agli effetti della complessiva economia del contratto, ai sensi dell'art.
1419 c.c., ma si tratta pur sempre di nullità per mancanza delle menzioni di cui alla normativa
urbanistica, relative alla commercializzazione del fabbricato.
In sintesi:
1. allorché venga trasferito un terreno, se l’alienante non riserva a sé o ad altri la proprietà del
fabbricato che vi insiste con atto scritto, il trasferimento del terreno implica anche quello
dell’edificio sovrastante;
2. il trasferimento di un fabbricato – anche se taciuto in atto - implica sempre il rispetto delle
prescrizioni della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e/o del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
3. se le menzioni previste dagli artt. 40 della legge 47 e/o 46 del D.P.R. 380 non sono state
effettuate, l’atto è nullo;
4. se, tuttavia, la mancanza delle dichiarazioni non sia dipesa dall’insussistenza del provvedimento
concessorio o della domanda di sanatoria, l’atto può essere confermato.
Dunque, ancorché il fabbricato sia stato taciuto in atto, la nullità del relativo trasferimento non è una
nullità insanabile, poiché ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per la conferma.
Non sembrerebbe, invece, nel caso di specie, necessaria una rettifica (integrazione dell’atto quanto
Quesito n.
765-2007/C
Quesito n.
41-2008/C
all’oggetto), in quanto, come detto, non sembra evincersi alcuna riserva di diritti in capo all’alienante
sulle accessioni al suolo trasferito.
Quanto al soggetto legittimato alla conferma, entrambe le norme sulla conferma (art. 40, comma 3,
art. 46, comma 4) ammettono che questa possa provenire anche “da una sola delle parti”.
Al riguardo, sembra plausibile ritenere che qualsiasi erede, in quanto continuatore della persona del
de cuius, sia legittimato alla conferma, posto che l’atto di conferma assume natura eminentemente
dichiarativa.
Gli effetti dell'atto di sanatoria retroagiscono alla data di confezione del contratto nullo, investendo
quest'ultimo e sanandolo ab imis dai vizi.”
In sostanza, l’erede che interviene in atto per confermare il precedente atto di vendita viziato da
nullità, pur nell’ipotesi in cui faccia parte della comunione ereditaria, non si fa portatore di una volontà
negoziale propria e nuova, ma al contrario conferma la volontà negoziale del suo dante causa
eliminandone il vizio formale dovuto alla mancata allegazione documentale.
Si tratta in sostanza di una vera e propria conferma di una fattispecie che si è formata, sotto il profilo
dell’accordo delle parti, al momento dell’atto originario e la conferma ammette che gli effetti reali di
esso si verifichino ex tunc.
Edilizia convenzionata: mancata allegazione dei prezzi massimi di cessione
In tema di edilizia convenzionata è stato chiesto all’Ufficio se sia valido l’atto di assegnazione di un
alloggio a cui non sia stato allegato il prezzo massimo di cessione stabilito dal Comune, secondo i
criteri stabiliti in una precedente convenzione.
Nel caso specifico i predetti prezzi massimi non erano ancora stati fissati e sono stati comunicati alla
cooperativa soltanto in tempo successivo.
L’Ufficio si è espresso nel senso della validità.
Ha spiegato che se i vincoli convenzionali sul prezzo di vendita derivano da una convenzione stipulata
in base all’art. 35 l. 22 ottobre 1971, n. 865 (piano di zona), si tratta di vincoli convenzionali e non
legali, pertanto, l’inosservanza degli obblighi imposti nella convenzione non incide sulla validità
dell’atto.
Se, invece, i vincoli derivano da una convenzione qualificabile come convenzione Bucalossi (ex artt. 7
e 8 l. 28 gennaio 1977, n. 10, abrogati dall’art. 136 del testo unico sull’edilizia – d.p.r. 6 giugno 2001,
n. 380 - e riprodotti negli artt. 17 e 18 dello stesso testo unico, con identico contenuto), esiste un
divieto di alienazione del bene costruito a prezzo maggiore di quello convenzionato e nell’ipotesi che
sia violata la norma sulla misura del prezzo, si verificano queste conseguenze: l’atto di vendita resta
valido nei suoi elementi essenziali di negozio inteso a trasferire il bene e l’unico punto invalido
concerne la misura del prezzo, che resta fissata nella misura stabilita dalla convenzione-tipo (in tal
caso il negozio, per la parte di prezzo maggiore dichiarato, sarebbe nullo parzialmente e, per effetto
dell’art. 1419, secondo comma c.c., il prezzo dichiarato è sostituito di diritto dal prezzo indicato nella
convenzione-tipo).
Anche in caso di convenzione Bucalossi, il mancato rispetto dell’obbligo convenzionale di allegazione
dei prezzi massimi di cessione non sembra violare alcuna disposizione di legge e non incide sulla
validità degli atti.
Diverso è invece il problema della mancata indicazione del prezzo di cessione degli immobili.
Qualora non sia stato indicato alcun prezzo, viene in rilievo l’art. 1346 c.c., il quale stabilisce che
l’oggetto del contratto debba essere determinato o determinabile.
Il prezzo di una cessione può essere considerato determinabile quando lo stesso risulti individuabile
mediante il ricorso a criteri legali o convenzionali, oppure i contraenti dichiarano nel contratto di
riservarsi la successiva fissazione del prezzo e specificano le modalità di tale futura determinazione (le
modalità possono presumibilmente consistere tanto nel rinvio alla successiva fissazione dei prezzi
massimi di vendita da parte del Comune, quanto nel richiamo delle clausole della convenzione che
attribuiscono al Comune il predetto potere di fissazione dei prezzi).
Accertamento di conformità e c.d. sanatoria di diritto
E’ stato chiesto se l’art. 2, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (che prevede che “A
seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724 , come integrato dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo
17 e del secondo comma dell'articolo 40, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni,
non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con
sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo
delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40, della L.
28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di
terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui ai commi da 37 a
59 è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo”), si
applichi anche in caso di permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi dell'art. 36 del T.U.
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (accertamento di conformità).
L’Ufficio ha osservato che la disposizione è un’ipotesi eccezionale di sanatoria di diritto ed in quanto
norma eccezionale di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione analogica ed ha concluso
che:
a) sia nel caso in cui vi sia un accertamento di conformità in corso, o che sia stato iniziato il
procedimento per ottenere il titolo abilitativo iniziale, va esclusa una “circolazione provvisoria”, basata
cioè su menzioni relative al procedimento in corso (richiesta di accertamento di conformità, richiesta
di permesso di costruire, ecc.);
b) sia nel caso in cui vi sia un accertamento di conformità in corso, o che sia stato iniziato ma non
completato il procedimento per ottenere il titolo abilitativo iniziale, il successivo rilascio del titolo
abilitativo (accertamento di conformità o permesso di costruire) non vale a sanare la nullità dell’atto
con cui sia stato commercializzato l’immobile non ancora munito del relativo titolo formale, in quanto
Quesito n.
12-2008/I
Quesito n.
12-2008/I
Quesito n.
237-2007/T
il comma 57 dell’art. 2 della legge finanziaria 662/1996 si riferisce solo agli immobili oggetto di
condono edilizio.
Partecipazione di un ente pubblico in s.r.l. e limitazioni contenute nella legge Finanziaria
2008
E’ stato chiesto un parere circa la regolamentazione della materia che disciplina la partecipazione di
un Ente Pubblico ad una s.r.l. che partecipa al capitale di rischio utilizzando le provviste derivanti dal
Fondo di Rotazione per le Imprese, stante il disposto dell’art. 3, commi 27 e ss., della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008 http://www.camera.it/parlam/leggi/07244l.htm).
L’Ufficio ha ricostruito che:
a) la disciplina dei servizi pubblici locali trova principale regolamentazione nel testo unico degli enti
locali;
b) nel D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, si prevede
sostanzialmente un limite all’operatività della società per la produzione di beni e servizi strumentali
all'attività di tali enti in funzione della loro attività e, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento
esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza: queste, infatti, “devono operare
esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a
favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono
partecipare ad altre società”);
c) nella finanziaria 2008, la limitazione è, se si vuole, ulteriore, posto che essa non riguarda tanto
l’attività della società (non si impone, in altre parole, una limitazione all’ambito operativo) ma pone un
divieto per l’ente pubblico a partecipare a tutte le società aventi per oggetto attività di produzione di
beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Sul piano operativo l’Ufficio ha rilevato che al comma 28 dell’art. 3 Legge Finanziaria 2008 si prevede
che l’assunzione o il mantenimento delle partecipazioni devono essere autorizzati dall’organo
competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27: la
norma consente di ipotizzare quale sia il regime sanzionatorio ricollegabile alla previsione in esame,
individuando negli organi competenti (dell’amministrazione) i soggetti cui spetta il controllo in merito
alla conformità o meno della partecipazione (assunta o mantenuta) alle finalità istituzionali dell’ente.
Quindi spetta a costoro svolgere la difficile valutazione – che è un valutazione non solo di legittimità
ma soprattutto di merito – in ordine alla riconducibilità o meno dell’iniziativa in esame all’ambito delle
attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali. Pare evidente, quindi, che la responsabilità sarà di tipo erariale ed ascrivibile
all’ente (all’organo gestionale che decide l’assunzione ed il mantenimento e all’organo di controllo che lo
autorizza).
Se ne dovrebbe desumere, per il notaio che procede alla stipula dell’atto costitutivo, l’obbligo soltanto
di verificare la sussistenza della suddetta autorizzazione e che la stessa appaia motivata sul piano
della consequenzialità logica, non potendo lo stesso sindacare sul merito della valutazione ivi espressa
in ordine alla necessarietà rispetto ai fini istituzionali
Sembra che il divieto possa tradursi, sul piano civilistico, nella nullità per illiceità dell’oggetto sociale
ex art. 2332, comma 2, del Cod.Civ. anche perché illecita non è l’attività, quanto semmai la
partecipazione dell’ente alla società.
Il notaio che comunque ricevesse un atto costitutivo di società contrario al disposto del comma 27
dell’art. 3 non sarebbe responsabile ex art. 28 L.N., laddove i competenti organi abbiano autorizzato
la partecipazione.
Sovrapprezzo in sede di costituzione della società
E’ stato chiesto se sia possibile costituire una società a responsabilità in cui uno solo dei soci
sottoscriva una quota di capitale in denaro e versi contestualmente un sopraprezzo sulla quota,
mentre gli altri soci sottoscrivono solo una quota di capitale e che il versamento del sopraprezzo in
sede di costituzione, debba avvenire presso un Istituto di Credito con le modalità di versamento del
capitale sociale, certificato al notaio dall’Istituto medesimo, come avviene per il capitale sociale.
L’Ufficio ha osservato che la possibilità della previsione del sovrapprezzo in sede di conferimento
iniziale, da versarsi integralmente con le modalità previste per il conferimento del 25% in denaro è
testualmente prevista dal comma 4 dell’art. 2464 c.c. (ed ammessa, anche in mancanza di una norma
specifica al riguardo, anche in sede di costituzione della s.p.a.).
L’ammissibilità poi, di prevedere un sovrapprezzo solo per le partecipazioni di taluni soci si desume
dalla possibilità di effettuare conferimenti non proporzionali alla partecipazione (art. 2468, comma 2):
se ciò vale per i conferimenti imputati a capitale, può valere anche per il sovrapprezzo imputato a
riserva.
In tema di «Tassazione del preliminare per persona da nominare».
In tema di contratto preliminare di compravendita con riserva di nominare un soggetto terzo è stato
chiesto quale sia tassazione dell’atto di nomina, soprattutto per la possibilità che il termine previsto
nella clausola di riserva non sia “certus an et quando”.
Il tema è stato recentemente affrontato nello studio n. 32-2007/T, nel quale sono stati specificamente
affrontati i diversi profili coinvolti.
Sia la giurisprudenza civilistica che l’Amministrazione finanziaria ritengono che la fissazione di un
termine certo sia condizione necessaria per attribuire piena efficacia (retroattiva) alla riserva di nomina
e, quindi, alla stessa dichiarazione di nomina.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito come “il diverso termine stabilito dalle parti”, rispetto a
quello di tre giorni di cui all’art. 1402 c.c., deve essere certus an et quando, con esclusione, quindi, di
determinazione incerta o generica, come nel caso in cui la dichiarazione di nomina deve essere fatta al
momento della stipula del rogito definitivo di compravendita.
Nonostante dalle indicazioni della prassi amministrativa possa attendersi una lettura più restrittiva,
seguendo le indicazioni di parte della giurisprudenza civilistica, il termine apposto possa validamente
Quesito n.
522-2007/C
Quesito n.
13-2008/B
ritenersi “non incerto”, quindi pienamente efficace ai sensi dell’art. 1402 c.c., se prevede l’esercizio
della facoltà di nomina fino al momento della stipula dell'atto pubblico di vendita di cui nel preliminare
era già stata indicata la data. Si può cioè giungere ad una lettura del requisito della certezza del
termine, che consideri sufficiente che la precisa indicazione riguardi il giorno entro il quale la nomina
stessa deve essere effettuata (il termine se non esattamente determinato sarebbe comunque
determinabile).
Mentre in termini generali, sono profondamente differenti gli effetti giuridici di una cessione del
contratto rispetto ad un preliminare per persona da nominare, sembrerebbe possibile procedere ad una
“riqualificazione” della successiva dichiarazione di nomina che, potrebbe presentarsi o quale cessione
del contratto preliminare oppure quale cessione del contratto definitivo a seconda del momento in cui
la stessa interviene.
Se essa avviene in modo non contestuale alla stipula del definitivo (e con il consenso del contraente
ceduto), ma in un momento logicamente e giuridicamente precedente, si dovrebbe verosimilmente
ritenere di essere in presenza della cessione del contratto preliminare, con applicazione dell’art. 31,
Dpr 131/86 e quindi dell’imposta in misura fissa, come specificato nello Studio citato, cui si rinvia.
Il vero problema, in questo senso, sembrerebbe dato dalla applicazione dell’IVA, se si considera che la
cessione del contratto non attua quella sostituzione, con effetti sostanziali e retroattivi, tipica della
dichiarazione di nomina.
Ipotizzando, dunque, che si sia realizzata una cessione di contratto preliminare, al momento della
stipula del contratto definitivo la caparra verrà comunque imputata al prezzo e su questo importo
calcolata l’Iva che sarà assolta interamente dall’acquirente definitivo.
Se, invece, la compravendita non è assoggettata ad Iva, l’imposta proporzionale di registro assolta
sulla caparra si imputa alla imposta di registro definitivamente dovuta, secondo la regola tracciata
dall’art. 10, Tariffa, Dpr 131/86.
Alloggi di edilizia economica e popolare e limitazioni al prezzo di rivendita
E’ stato chiesto se “in relazione all'obbligo a carico del primo assegnatario di appartamento assegnato
da cooperativa in proprietà superficiaria concessa ai sensi delle leggi per l'edilizia economica e
popolare, e di rivendita a soggetto avente gli stessi requisiti reddituali e per un prezzo non superiore a
quello indicato dal Comune concedente, essendo trascorsi oltre 20 anni dalla assegnazione e relativa
abitabilità richiesta nel 1989, tali obbligazioni siano soggette a prescrizione decennale, se considerate
obbligazioni contrattuali, ventennale se obbligazioni propter rem (?) e da quando eventualmente
decorre la prescrizione?”.
L’Ufficio ha proposto le seguenti possibili soluzioni:
1. se si tratta di convenzione esclusiva su piano di zona (senza cioè alcuna interferenza della
convenzione Bucalossi su di essa), trattandosi nel caso di specie di diritto di superficie, non
dovrebbero essere operativi vincoli di legge, ma soltanto vincoli pattizi, sia sulla misura del prezzo, sia
sui requisiti soggettivi degli assegnatari;
2. se si tratta invece di convenzione nata come convenzione su piano di zona, ma trasformata come
convenzione Bucalossi, la trasformazione in convenzione Bucalossi comporta, per effetto dell’art. 8
della legge n. 10 del 1977, successivamente abrogato, ma ripristinato dall’art. 18 del testo unico
sull’edilizia n. 380 del 2001, la conseguenza che gli edifici realizzati possono cedersi ad un prezzo
determinato tenendo conto di una convenzione-tipo predisposta dalla Regione. E l’ultimo comma di
tale articolo recita che "ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di
locazione è nulla per la parte eccedente".
In ogni caso, se deve applicarsi la legge Bucalossi, non esiste un divieto di alienazione del bene, bensì
un divieto di alienarlo a prezzo maggiore di quello convenzionato: in caso di violazione del divieto,
l’atto di vendita è valido e il prezzo di vendita è quello stabilito nella convenzione, per effetto di nullità
parziale.
In ogni caso, come ha recentemente sostenuto la Cassazione il divieto concerne soltanto il primo
beneficiario della concessione edilizia e costruttore dell’alloggio (o il primo atto di assegnazione),
senza alcun riflesso sui trasferimenti futuri, che debbono, ritenersi liberi da limitazioni di prezzo.
In tema di limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore dopo il D. Lgs. n
231/2007
Il decreto legislativo n. 231/2007 ha abrogato in modo pressoché totale la legge antiriciclaggio (D.L.
del 3 maggio 1991 n. 143, convertito in legge 197 del 1991) e riproduce nell’art. 49, con significativi
adeguamenti, l’art. 1 della vecchia disciplina.
Le nuove disposizioni limitative entreranno in vigore il 30 aprile 2008, per i pagamenti eseguiti a
partire da quella data.
L’obbligo di comunicazione al MEF a carico del notaio riguarderà:
- il trasferimento di denaro contante che in una o più tranches superi “complessivamente”
il valore di operazioni – anche frazionate - di valore pari o superiore a 5.000 euro;
- il trasferimento dei titoli al portatore contemplati dall’art. 49 quinto comma, emessi con
modalità consentite dalla legge, ma impiegati “complessivamente”per finalità contra legem
(titoli di importo inferiore ai 5.000 euro, regolarmente emessi al portatore e quindi non censurabili da
alcun istituto bancario, ma che se impiegati complessivamente per finalità illecite, possono essere
individuati a “monte” dal solo notaio che valuterà anche l’eventualità di segnalare l’operazione come
“sospetta”). Questi titoli rileveranno ai fini del cumulo con il contante in base a quanto previsto dal
primo comma dell’art. 49, dal momento che se possono circolare senza clausola di trasferibilità e non
essere segnalati dalla banca, vengono trattati dal legislatore “come” denaro contante.
Se ai titoli emessi, di importo pari o superiore a 5.000 euro, non è stata apposta la clausola di “non
trasferibilità”, è violato solo l’art. 49 comma 5 e spetterà alla banca di procedere alla comunicazione
ex art. 51 comma 2. Questi titoli invece non rileveranno invece ai fini del cumulo con i mezzi di
pagamento di cui al primo comma dell’art. 49 e quindi non dovranno essere “conteggiati” dal notaio ai
fini della comunicazione di sua competenza.
Quesito n.
40-2008/I
Quesito n. 12008/T
Quanto poi alle ipotesi di frazionamento del corrispettivo, il notaio è tenuto a distinguere tra le ipotesi
in cui ricorra un’operazione semplice da quelle in cui ricorra l’operazione frazionata (rispettivamente
definite dall’art. 1 lett. l) ed m) del decreto).
Il riferimento all’”operazione frazionata” ha connotati diversi a seconda dei vari soggetti segnalatori:
una sequenza di trasferimenti di denaro per un cassiere di banca può non integrare un’operazione
unitaria sotto il profilo economico (ad esempio perché compiuti oltre i sette giorni), mentre la stessa
sequenza analizzata con gli occhi del notaio e con gli strumenti a sua disposizione, può assumere una
connotazione unitaria rilevante ai fini della limitazione dei mezzi di pagamento.
a) Sul piano operativo quindi, il primo passaggio è volto ad accertare se i singoli trasferimenti di
contante e titoli, da porre “complessivamente”sotto osservazione, siano avvenuti nei sette giorni,
sorgendo in caso positivo la necessità – in ogni caso – di inoltrare la comunicazione ex art. 51 (siano
infatti quei pagamenti quali frazioni o segmenti di un’operazione semplice, siano essi autonome
operazioni costitutive dell’operazione frazionata, vi sarà comunque l’obbligo di inoltrare la
comunicazione se superata la soglia di legge. E’ come se per i pagamenti eseguiti nei sette giorni la
posizione del notaio sia stata equiparata dal legislatore a quella degli operatori finanziari).
b) Verificato invece che i trasferimenti di contante o titoli siano avvenuti oltre i sette giorni, il secondo
passaggio imporrà al notaio di ricostruirne il significato, per stabilire se possano intendersi ciascuno
come un’”operazione” avente una propria causa giustificativa idonea ad integrare un’operazione
frazionata, ovvero come parti di una operazione semplice.
Pluralità di aumenti di capitale da adottarsi nel corso della stessa assemblea
E’ stato chiesto all’Ufficio se siano iscrivibili una serie di delibere di aumento di capitale da adottarsi
nel corso della stessa assemblea:
1. Aumento gratuito di capitale sociale destinato agli attuali soci, mediante impiego della riserva utili
reinvestiti;
2. Aumento a pagamento di capitale sociale mediante emissione di nuove azioni con sovrapprezzo,
da attuare nei 30 gg. successivi alla iscrizione nel registro imprese;
3. Aumento gratuito scindibile di capitale sociale, attraverso l'emissione di una particolare categoria
di azioni, da assegnare ai lavoratori dipendenti della società (ex art. 2349 codice civile) mediante
impiego della riserva utili reinvestiti (da attuare 10 giorni dalla comunicazione ai dipendenti mediante
raccomandata A.R.).
Le perplessità riguardano sostanzialmente la possibilità di attuare la delibera di cui al punto 3), cioè
nei 10 giorni dalla comunicazione ai dipendenti mediante raccomandata A.R., in data antecedente alla
possibilità di attuazione della delibera di cui al punto 2), cioè nei 30 gg. successivi alla iscrizione nel
registro imprese, giacché vi osterebbe il disposto dell’art. 2438, comma 1, c.c. (divieto di eseguire
l’aumento se le azioni precedentemente emesse non sono state liberate).
L’Ufficio ha osservato che, secondo i più recenti orientamenti notarili, l’avvenuta liberazione di tutte le
azioni precedentemente emesse (art. 2438, comma 1, c.c.) così come l’avvenuta esecuzione di tutti i
conferimenti precedentemente dovuti (art. 2481, comma 2, c.c.) non rappresentano presupposti della
deliberazione di aumento del capitale sociale, bensì unicamente della sua “esecuzione” o
“attuazione”.
La mancata liberazione delle azioni non impedisce la deliberazione di aumento del capitale sociale, ma
solo la sua “esecuzione” o “attuazione”, per cui l’assemblea ha la facoltà di deliberare l’aumento di
capitale, la cui esecuzione o attuazione è inibita laddove le azioni precedentemente emesse non siano
state liberate.
Ne deriva altresì che gli amministratori non possono imputare a capitale le eventuali sottoscrizioni
(giunte sino a che le precedenti azioni non siano state totalmente liberate), nonché emettere le
partecipazioni sociali (e procedere alla annotazione nel libro dei soci), attestare l’avvenuta
sottoscrizione (art. 2444 c.c.) e depositare lo statuto aggiornato (art. 2436, comma 6, c.c.).
Sembra, pertanto, doversi concludere per la inapplicabilità dell’art. 2438 al caso di specie, con
conseguente legittimità della adozione delle tre delibere di aumento in quanto il divieto non opera
laddove l’aumento successivo consti in un aumento gratuito.
In tema di «masse plurime»
L’Ufficio ha esaminato la problematica derivante dalle cosiddette "masse plurime".
Il regime tributario trae origine da quella giurisprudenza civile che ha affermato che nel caso in cui i
beni, che devono essere divisi, provengano da titoli diversi, non si determina, tra i condividenti,
un’unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni. Ne consegue
che, qualora si proceda alla divisione di tali beni, non si realizza un’unica divisione, ma tante divisioni
quanti sono i titoli costitutivi delle singole comunioni. Nell’ambito di ciascuna massa dovrà, cioè,
trovare soluzione il rapporto relativo all’esatta corrispondenza tra quota di fatto e quota di diritto, sia
in termini quantitativi, sia in termini qualitativi.
Il Testo Unico dell’imposta di registro ha cercato di mitigare il trattamento fiscale, derivante da una
siffatta ricostruzione delle masse plurime, nell’ultimo comma dell’art. 34, il quale dispone: ”le
comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola
comunione se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte”.
Due sono le limitazioni.
a) La prima, che le comunioni siano costituite dai “medesimi soggetti” (non determinando masse
plurime le variazioni soggettive dei comunisti, a seguito di successione o di atti tra vivi traslativi di
quote).
b) La seconda limitazione è data dall’inciso “se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione
a causa di morte” da intendersi nel senso che l’ultimo titolo costitutivo della comunione plurima, può
essere solo ed esclusivamente un titolo di provenienza per causa di morte.
Solo in questo caso, infatti, non c’è da preoccuparsi di punire elusioni, che potrebbero realizzarsi
mediante l’ampliamento artificioso della compagine dei comunisti, con negozi tra vivi appositamente
predisposti.
Dalla Lista Sigillo
1 febbraio
8 febbraio
25 febbraio
28 febbraio
I.Padolecchia ha scritto:
Com'è noto, il comma 450, lett. e, dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 ha esteso l'applicabilità del
procedimento speciale di ufficio alla cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui oggetto di
frazionamento e successivo accollo, ovvero per i quali siano stati emessi titoli di credito sui quali sia
stato annotato il vincolo nascente dall’ipoteca.
L'Agenzia del Territorio, allo scopo di disciplinare le modalità di invio delle comunicazioni di cui all'art.
13, comma 8-septies, della legge 40/2007, ha emanato un provvedimento in data 29 gennaio 2008,
nel quale si dispone testualmente:
a) che, per le ipoteche frazionate, le comunicazioni in oggetto debbano contenere gli elementi
identificativi della quota di mutuo estinta, nonchè degli immobili cui la quota stessa si riferisce con
l'indicazione della natura, del Comune di ubicazione e dei dati catastali di tali immobili (art. 2);
b) che, per le ipoteche iscritte a garanzia di titoli all'ordine, le comunicazioni debbano contenere
il numero dei titoli di credito annotati (art. 3);
c) che la trasmissione delle comunicazioni debba essere effettuata esclusivamente con le modalità
telematiche di cui al provvedimento dell'Agenzia del Territorio del 9 ottobre 2007 (art. 4).
Il provvedimento del 9 ottobre 2007, tra l'altro dispone:
- che le comunicazioni debbano essere effettuate in conformità alle specifiche tecniche di cui
all'allegato "A";
- che in caso di non conformità a tali specifiche tecniche, la trasmissione della comunicazione si
considera non effettuata;
- che la comunicazione che contenga dati incompleti o inesatti è inefficace ai fini della cancellazione ed
è pertanto irricevibile;
- che l'esito del controllo di conformità alle specifiche tecniche ovvero la dichiarazione di irricevibilità
della comunicazione sono rese disponibili al creditore per via telematica.
Ora, l'allegato "A" del provvedimento del 9 ottobre 2007 non prevede dei campi che possano essere
riempiti con i dati richiesti nel provvedimento del 29 gennaio 2008; l'unico campo che potrebbe essere
utilizzato a tale scopo è il campo generico "Ulteriori INFO - Descrizione", da compilarsi in calce alla
comunicazione. Ne consegue:
- che il creditore potrà trovarsi nella impossibilità materiale di compilare la comunicazione
secondo quanto prescritto dal provvedimento del 29 gennaio;
- che tale comunicazione, se comunque inviata in Conservatoria, potrebbe essere
considerata non conforme alle specifiche tecniche o comunque erronea e quindi irricevibile;
- che il creditore, qualora non controlli l'esito della comunicazione, potrebbe rimanere
all'oscuro della mancata esecuzione delle formalità conseguenti (registrazione della
comunicazione nel registro delle comunicazioni, annotazione della cancellazione a margine della
registrazione e comunicazione della cancellazione di seguito all'iscrizione originaria).
Si aggiunga che, in caso di ipoteca frazionata, il provvedimento del 29 gennaio non specifica in alcun
modo quale forma di pubblicità debba essere data nei registri previsti nel codice civile: la
comunicazione della estinzione della quota di mutuo deve essere infatti registrata nel registro delle
comunicazioni istituito dal Decreto Interdirigenziale del 23 maggio 2007, ma deve anche essere
evidenziata nell’elenco sintetico delle formalità nonché nella ispezione per nota, di seguito alla
iscrizione cui è riferita, come disposto dalla Circolare del 1° giugno 2007. Ebbene, nel provvedimento
del 29 gennaio 2008, non si precisa in alcun modo come la cancellazione, riferita non
all'ipoteca in quanto tale ma alla singola quota frazionata dell'ipoteca stessa, debba essere
eseguita in maniera tale da consentire ai terzi interessati di venire a conoscenza
della liberazione dell'unità immobiliare oggetto del frazionamento.
Sembra quindi oltremodo problematico confidare sulla avvenuta cancellazione delle ipoteche
frazionate o iscritte a garanzia di crediti dell'ordine in base al procedimento speciale regolato dalla
legge 40/2007.
M.Gori ha scritto: sperando di fare cosa gradita, allego la risposta all'interpello richiesto dal CND di
Forlì-Rimini in tema di divisione senza conguaglio e valore tabellare. Cordiali saluti.
Marco Krogh ha trasmesso uno scritto riassuntivo in tema di Antiriciclaggio e trasferimento di denaro
contante, in corso di pubblicazione.
Ha trasmesso anche due moduli che possono essere utili: il primo di conferimento incarico con i
normali avvertimenti privacy ed un altro relativo all'attività informativa.
Questo secondo modulo può avere una sua utilità (ovviamente in via eccezionale per non trasformarci
in appuntati c.c.) in quei casi in cui emege qualche anomalia ed è necessario acquisire qualche
dichiarazione dalle parti.
Attenzione nel primo modulo è già prevista l'acquisizione, se necessaria, delle indicazioni del titolare
effettivo da far (eventualmente) sottoscrivere al cliente, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 231/2007.
In tema di ADR, C.Sechi ha scritto Su richiesta di numerosi colleghi interessati all'argomento, che non
hanno avuto modo di partecipare al convegno, allego, per chi avrà la pazienza di leggerli, alcuni miei
appunti, con preghiera per chi era presente di correggere eventuali inesattezze ed integrare gli
interventi iniziali che ho seguito solo in parte.
Aggiungo, a nome dell'ISDACI che mi ha incaricato di farlo, ed a titolo personale, un vivo
ringraziamento a tutti i notai che hanno accolto l'invito e manifestato attenzione per il tema della
giustizia e dei metodi ordinari ed alternativi diretti ad attuarla.
Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali
Agenzia del Territorio
PROVVEDIMENTO
29 gennaio 2008
(GU n. 27 del 1-2-2008)
Cancellazione di ipoteca ai sensi dell'articolo 13, comma 8-sexies e seguenti,
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40.
Sono state determinate le modalità di trasmissione delle comunicazioni relative
all'estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo accollato a seguito di
frazionamento e all'estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo
garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari.
Agenzia delle Entrate
Riscatto dell'immobile strumentale concesso in “leasing”: base imponibile ai
Risoluzione n 24/E del fini delle imposte ipocatastali
29 gennaio 2008
Ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, non è possibile considerare - quale base
imponibile - il reale valore venale di comune commercio così come individuato dalla
particolare situazione di mercato della zona in cui si trova l'immobile industriale locato
oggetto di riscatto. È comunque necessario attenersi alle indicazioni fornite con la
circolare n. 12/E/2007, che individua il valore venale di comune commercio nel
"prezzo di riscatto aumentato dei canoni depurati dalla componente finanziaria, tenuto
conto dei vincoli contrattuali che gravano su di esso”.
Applicazione ai cittadini ed imprese della Confederazione elvetica delle
Ministero dello Sviluppo
Economico - Dipartimento disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
per la regolazione del
mercato - Direzione
Il Ministero dello Sviluppo economico illustra il trattamento riservato ai cittadini migranti
generale per la concorrenza svizzeri, dopo l'entrata in vigore della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento
e i consumatori
delle qualifiche professionali (IV Direttiva sui riconoscimenti) e del connesso decreto di
Nota 31 gennaio 2008
recepimento (D.Lgs. n. 206/2007).
Agenzia delle Entrate
Agevolazioni “prima casa” – pertinenze – decadenza – credito d’imposta
Risoluzione n. 30/E del Nella risoluzione in esame, si precisa che se è vero che, in presenza dei requisiti richiesti
1° febbraio2008
dalla legge, l’acquisto del bene pertinenziale può beneficiare delle agevolazioni cd.
“prima casa”, è altrettanto vero che tale acquisto non è idoneo ad evitare la decadenza
dalle predette agevolazioni a causa di rivendita infraquinquennale del bene
precedentemente acquistato né può beneficiare del credito d’imposta previsto dall’art. 7
della Legge n. 448/1998.
L’Agenzia quindi ha ritenuto che:
a) il trasferimento della pertinenza acquistata prima del decorso del quinquennio,
comporta la decadenza dell'agevolazione fruita, non operando, a salvaguardia della
stessa, il comma 4 della nota II-bis, posta in calce all'articolo 1 della tariffa, parte 1,
allegata al TUR;
b) l'atto di acquisto di altra pertinenza non potrà beneficiare del credito d'imposta di cui
all’articolo 7 della legge n. 448 del 1998;
c) l'atto di acquisto della pertinenza potrà, invece, beneficiare dell'agevolazione "prima
casa" qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 3 della predetta nota II-bis.
Agenzia delle Entrate - Società d'investimento immobiliare quotate: istruzioni per la nuova disciplina
Direzione
Centrale OGGETTO: SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotate) – articolo 1, commi da
Normativa e Contenzioso 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
CIRCOLARE 31 gennaio
L’Agenzia delle Entrate ha fornito con una lunga circolare i primi chiarimenti
2008, n. 8/E - Prot.
sull'applicazione del regime speciale di tassazione delle Società di Investimento
2008/16614
Immobiliare Quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ), alla luce delle modifiche introdotte
con la legge 244/07 (Finanziaria 2008).
Ministero dell’Economia Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei
pagamenti nelle transazioni commerciali
e delle Finanze
Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica
Comunicato
che per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2008 il saggio d'interesse di cui al comma 1
(GU n. 35 del 11-2-2008)
dello stesso articolo, al netto maggiorazione ivi prevista, e' pari a 4,20 per cento.
INAIL
Comunicazione unica al registro delle imprese. Avvio sperimentazione.
Circolare
8
febbraio L’Inail, con circolare n. 8 dell’8 febbraio 2008, ha reso noto che il prossimo 19 febbraio
2008, n. 8
verrà avviata la sperimentazione della comunicazione unica al registro delle imprese
(anche se non è ancora stato emanato il secondo decreto attuativo della legge n.
40/2007).
La legge, infatti, prevede che le comunicazioni uniche debbano essere avviate dal
prossimo 19 febbraio e le amministrazioni, anche se ancora in attesa del decreto, hanno
stabilito di avviare la sperimentazione da tale data.
Per quanto concerne l'INAIL, riguarderà l'intero territorio nazionale relativamente alle
sole denunce di iscrizione di nuove aziende.
Ministero dello Sviluppo
circolare 8.02.2008
prot. 3615/C
Risoluzione Agenzia
delle Entrate
15.02.2008 n.47/E
Provvedimento Agenzia
delle Entrate 5.02.2008
Risoluzione Agenzia
Entrate 8.02.2008
n.38/E
Modulistica elettronica per la presentazione di domande e denunce al Registro
delle imprese: le istruzioni del Ministero
Il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato la circolare 3615/C, diffusa tramite il
sito internet, con cui fornisce le istruzioni per la compilazione della modulistica per
l'iscrizione e il deposito nel Registro delle imprese e per la denuncia al repertorio
economico ed amministrativo realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con
D.M. 6 febbraio 2008. La modulistica è operativa da martedì 19 febbraio, con l’inizio
della sperimentazione della comunicazione unica per l’avvio delle attività imprenditoriali
(art. 9 legge n. 40 del 2007).
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento
.php?id=4240&sezione=organigramma&tema_dir=tema2&gruppo=4
Compravendita di immobile soggetto a vincolo culturale. Imposta di registro.
Con la risoluzione n. 47/E del 15 febbraio 2008, l’Agenzia delle Entrate, Direzione
centrale normativa e contenzioso, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale,
ai fini dell’imposta di registro, dell’atto di vendita di un immobile soggetto a vincolo
culturale di proprietà di un ente pubblico.
L’Agenzia ritiene che in sede di acquisto di beni culturali, per usufruire dell’aliquota
agevolata del 3% non è sufficiente l’esistenza del vincolo, ma occorre che lo stesso sia
trascritto nei Registri Immobiliari.
Si precisa che la nuova normativa in tema di tutela dei beni culturali, contenuta nel
D.Lgs del 20 gennaio 2004, n. 42, per i beni di appartenenza dello Stato, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali, ha previsto espressamente un particolare
procedimento volto ad accertare in concreto la sussistenza dell’interesse culturale, il
quale comporta, in caso di esito favorevole, e su richiesta del sopraintendente, la
trascrizione del vincolo nei registri immobiliari (artt. 12 e 13).
Con riferimento, poi, alla circolazione dei predetti beni, dopo aver evidenziato che le
norme di cui art. 55, commi 1 e 3 del citato decreto legislativo stabiliscono che i beni
immobili appartenenti al demanio culturale non possono essere alienati senza
autorizzazione del Ministero e che l’autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione dei detti beni culturali, nella risoluzione in commento, si pone altresì
in rilievo l’ulteriore disposizione di cui all’art. 54, comma 2 del medesimo decreto
legislativo secondo cui “le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione sono riportate nell’atto di alienazione e sono trascritte su richiesta del
sopraintendente nei registri immobiliari”.
Da una tale ricostruzione normativa, l’Agenzia delle Entrate ricava che, differentemente
da quanto accadeva sotto la vigenza della pregressa disciplina (Legge n. 1089/1939,
abrogata dal D.Lgs n. 490/1999) attualmente la pubblicità del vincolo è richiesta anche
nell’ipotesi in cui i beni culturali siano di proprietà di enti pubblici.
Dopo aver posto in evidenza le prescrizioni normative di cui al D.Lgs n. 42/2004, nella
risoluzione in esame, l’Agenzia coordina le medesime con le norme fiscali che
disciplinano l’imposta di registro, e conclude che “ai fini dell’applicazione dell’aliquota
del 3 per cento, in luogo del 7 per cento, è necessario che il vincolo risulti, direttamente
o anche indirettamente, dalla pubblicità dei registri immobiliari, il cui adempimento si
considera pertanto essenziale”.
(Si precisa che a conclusioni diverse sembra giungere lo studio di A.Pischetola in
Circolazione dei beni culturali e attività notarile, Notariato - Rassegna sistematica di
diritto e tecniche contrattuali, diretta da Laurini, Milano, 2006, 216 ss.).
Richiesta codice fiscale
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento
5.02.2008, relativo alle istruzioni per la compilazione del modello AA7/9, che i soggetti
diversi dalle persone fisiche devono utilizzare per la richiesta del numero di codice
fiscale e le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva.
La correzione deriva dall’adozione, dal 1.01.2008, della nuova classificazione delle
attività economiche Ateco 2007
DETRAZIONE IRPEF 36%
L'art. 1, comma 1 della legge 27.12.1997, n. 449 riconosce, in favore di coloro che
realizzano autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, una
detrazione d’imposta, ai fini dell’Irpef, in misura pari al 36% della spesa sostenuta.
Sono ammessi a beneficiare di tale detrazione anche gli acquirenti di box e posti auto
pertinenziali già realizzati, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione
che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
La circostanza che l’atto d’acquisto sia stato stipulato nello stesso periodo d’imposta in
cui sono state sostenute le spese con bonifico, non è sufficiente a giustificare la
mancata stipula (e registrazione) di un preliminare d’acquisto, necessario per poter
riscontrare l’effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale
richiesto dalla norma agevolativa in discussione. Pertanto, in assenza di un preliminare
di vendita regolarmente registrato, dal quale risulti la destinazione funzionale del box a
servizio dell’immobile, non è possibile beneficiare della detrazione del 36%.
Risoluzione Agenzia
Entrate 15.02.2008
n.48/E
STUDIO ASSOCIATO ED ACQUISTO DI IMMOBILE STRUMENTALE
L'acquisto da parte dello studio associato di un immobile strumentale, ricorrendo le
condizioni previste dagli artt. 19 e seguenti dal Dpr n. 633/1972, dà il diritto a detrarre
l'Iva assolta per rivalsa. Peraltro, atteso che anche l'associazione professionale è priva
di personalità giuridica, gli effetti del trasferimento dell'immobile si producono nei
confronti dei singoli associati. Ciò non esclude il diritto dell'associazione a detrarre l'Iva
relativa all'immobile, a condizione che risulti comprovata la destinazione dello stesso
all'esercizio dell'attività professionale.
Relativamente alla necessità di iscrivere il bene nel registro dei cespiti, l'art. 19, c. 2 del
Dpr n. 600/1973 dispone che "deve essere annotato, entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di
quote di ammortamento raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di
acquisizione". In merito alla possibilità di effettuare l'ammortamento di un bene
immobile strumentale da parte di un'associazione professionale, l'Agenzia delle Entrate
ritiene che l'ammortamento del costo d'acquisto (o di locazione finanziaria)
dell'immobile strumentale all'esercizio in comune della professione possa essere
riconosciuto unicamente laddove l'immobile risulti essere iscritto nei pubblici registri
immobiliari, a nome dei partecipanti all'associazione professionale, ed utilizzato come
bene strumentale per l'esercizio della professione.
Per quanto riguarda gli effetti tributari della cessione eventualmente posta in essere
quando siano già trascorsi i 10 anni dell'immobile, l'art. 54, c. 1-bis del Tuir, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 223 del 4.07.2006, convertito dalla
legge n. 248 del 4.08.2006 e, successivamente, dalla legge 27.12.2006, n. 296,
dispone che concorrono, tra l'altro, a formare il reddito di lavoro autonomo le
plusvalenze realizzate dalla cessione dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione. Pertanto, l'eventuale cessione dell'immobile strumentale
sarà idonea a generare plusvalenze tassabili a prescindere dal periodo in cui intervenga.
Per quanto concerne l'Iva, la cessione dell'immobile, ove intervenga quando siano già
trascorsi 10 anni da quello dell'acquisto, esclude la necessità di effettuare interventi di
rettifica della detrazione esercitata all'atto dell'acquisizione; infatti, l'art. 19-bis2 del Dpr
n. 633/1972, che disciplina la rettifica della detrazione, stabilisce, al c. 8, che per i
fabbricati o porzioni di fabbricato "il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni,
decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione". Resta quindi esclusa, decorsi i 10
anni, l'applicabilità del c. 6 del richiamato art. 19-bis2, che detta le modalità per
l'effettuazione della rettifica in caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il
periodo di "osservazione fiscale".
Nel caso di scioglimento dell'associazione professionale, ai sensi dell'art. 2, c. 5 del Dpr
n. 633/1972, costituisce una cessione di beni, rilevante ai fini Iva, la destinazione di
beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee all’impresa o
all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione
dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto
dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19 del Dpr 633/1972. Pertanto, in
occasione dello scioglimento dell'associazione, la stessa dovrà emettere fattura
imponibile ad Iva nei confronti dei propri associati
COSTO DELLA PARTECIPAZIONE RICEVUTA IN SUCCESSIONE
Circolare Agenzia
Entrate 19 febbraio 2008 Ai fini del calcolo del capital gain si assume come costo della partecipazione il valore
n.12/E
dichiarato agli effetti dell’imposta di successione anche in caso di non assolvimento
dell’imposta di successione per effetto della franchigia.
L’erede può assumere come costo della partecipazione ricevuta in successione il valore
dichiarato agli effetti della relativa imposta, anche se quest’ultima non è stata assolta in
quanto l’erede stesso ha potuto beneficiare della franchigia di un milione di euro
CANCELLAZIONE DI IPOTECHE – DECRETO BERSANI
Circolare Agenzia del
L’agenzia del Territorio ha dettato le istruzioni agli uffici periferici per attuare il decreto
Territorio 20.02.2008
legge n.7 del 31.01.2007. La circolare a lato indica le modalità per la compilazione delle
n.2/2008
comunicazioni trasmesse per via telematica e relative all’estinzione delle ipoteche
Imposta di successione e pagamento dei ratei di pensione maturati e non
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 53/E del riscossi dal titolare
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il pagamento dei ratei insoluti sulle partite di
18 febbraio 2008
pensione, ovvero delle competenze pensionistiche maturate e non riscosse in vita dal
titolare a favore degli "eredi" di pensionati (in mancanza dei coniugi e dei figli) è
subordinato alla preventiva acquisizione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione
di successione ovvero della dichiarazione attestante la non sussistenza dell’obbligo di
presentazione
DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI DEL MUTUO IPOTECARIO PRIMA CASA
Risoluzione 21 febbraio
Se due coniugi hanno stipulato un mutuo per comprare l’abitazione principale e poi il
2008 n.57/E
mutuo è stato sostituito con un nuovo mutuo contratto da uno solo degli originari
mutuatari, il nuovo unico mutuatario può detrarre per intero il 19% degli interessi
passivi derivanti dal nuovo mutuo
Risoluzione
Agenzia Immobili strumentali trasformati in abitativi: la cessione è esente da IVA se
delle Entrate n. 58/E del effettuata oltre 4 anni dalla fine della ristrutturazione
La cessione delle unità immobiliari di categoria catastale A2 (risultanti dal
21 febbraio 2008
frazionamento e riaccatastamento di un immobile strumentale per natura - categoria
D8), se effettuata entro il termine di 4 anni dalla data di ultimazione degli interventi di
ristrutturazione, rientra tra le operazioni imponibili ai fini IVA, ai sensi dell'art. 10,
comma 1, n. 8-bis), D.P.R. n. 633/1972. La cessione effettuata oltre il termine di 4 anni
dalla data di ultimazione degli interventi di ristrutturazione è invece considerata esente
da IVA e la società venditrice deve provvedere a rettificare la detrazione dell'IVA
operata in relazione agli interventi di ristrutturazione.
Pertanto, rispetto al caso di specie non opera la previsione di indetraibilità oggettiva di
cui all’art. 19 bis1 D.P.R. n. 633/1972 e le eventuali limitazioni della detrazione saranno
determinate dal regime fiscale della cessione.
Risoluzione
Agenzia Immobili demaniali – Imposta di registro
Entrate 28 febbraio 2008 Ai fini dell’imposta di registro per gli immobili pubblici non c’è parificazione con l’edilizia
n.66
residenziale. Ne consegue che alle cessioni di beni di proprietà dello Stato non si applica
l’imposta di registro in misura fissa né l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.
Tali agevolazioni si applicano solo agli atti e ai contratti relativi all’attuazione di
programmi di edilizia residenziale previsti al titolo 4° della L. 865/1971 affidati a istituti
autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale.
Mutui concessi da Istituti previdenziali per la rinegoziazione di mutui stipulati
Risoluzione Agenzia
Entrate 28 febbraio 2008 per l’acquisto della casa – Imposta sostitutiva
L’Agenzia ha ritenuto che il comma 1-bis, dell’articolo 2 del DL n. 220 del 2004, debba
n.68/E
essere interpretato in modo da ricomprendere tra le “…operazioni di mutuo relative
all’acquisto di abitazione” anche le operazioni di finanziamento poste in essere da enti di
previdenza obbligatoria nei confronti dei loro iscritti per l’estinzione di mutui
precedentemente contratti per l’acquisto di un immobile ad uso abitativo.
A tale conclusione è pervenuta sulla scorta della considerazione che l’operazione con la
quale si estingue il mutuo originario, per accenderne uno nuovo, finalizzato sempre
all’acquisto dell’immobile ad uso abitativo per il quale era stato contratto l’originario
finanziamento, rileva in modo unitario, in quanto motivato da un’unica causa (l’acquisto
dell’abitazione).
Ne consegue che, in presenza dei requisiti di legge per l’applicazione del cd. regime
‘prima casa’ (nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima annessa al testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986,
n. 131), l’aliquota applicabile è lo 0,25 per cento, mentre per gli immobili abitativi privi
dei requisiti ‘prima casa’ l’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 2 per cento.
Scadenzario
31 dicembre 2007
1 gennaio 2008
1 gennaio 2008
1 gennaio 2008
1 gennaio 2008
1 gennaio 2008
E’ soppressa la tassa sui contratti di borsa e, nel contempo, Decreto Legge del 31 dicembre
prevede la “reviviscenza” delle imposte di registro e di bollo 2007 n.248 (art.37) convertito
(vedi in CNN Notizie del 3 gennaio 2008).
con Legge 28 febbraio 2008
n.31
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-02(G.U.
29.02.2008
n.51
29&task=dettaglio&numgu=51&redaz=08A01632&tmstp=1204367148203
Suppl.Ord. n.47)
Aumenta il saggio d’interesse legale dal 2,5% al 3%
Decreto Min.Economia e Finanze
12
Dicembre
2007
(GU n. 291 del 15-12-2007 )
Entra in vigore
il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 che DECRETO LEGGE 31 dicembre
convertito con
prevede la proroga di termini previsti da disposizioni 2007, n. 248
Legge 28 febbraio 2008 n.31
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
Si segnalano gli articoli:
(G.U.
29.02.2008
n.51
26 – proroga termini agevolazioni PPC
Suppl.Ord. n.47)
29 – proroga incentivi per la rottamazione automezzi
37 – abolizione della tassa sui contratti di borsa
LEGISLATIVO
12
Entra in vigore il D.Lgs portante le disposizioni integrative e DECRETO
correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al settembre 2007, n. 169 (GU n.
decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di 241 del 16-10-2007)
disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1,
commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80.
Entra in vigore il Regolamento della Banca d'Italia in materia Provvedimento Banca d’Italia
di vigilanza prudenziale per le SIM.
24 ottobre 2007
(GU n. 277 del 28-11-2007 Suppl. Ordinario n. 247)
E’ scattato l’obbligo, per chi possiede unità immobiliari
adibite ad uso non abitativo, di messa a norma di sicurezza
gli impianti del proprio immobile. Le eventuali sanzioni per il Italia Oggi 8.01.2008 pag.46
mancato adeguamento alle norme toccheranno sia il
19 gennaio 2008
13 febbraio 2008
28 febbraio 2008
1 marzo 2008
1 marzo 2008
5 marzo 2008
30 aprile 2008
30 maggio 2008
30 giugno 2008
1 luglio 2008
1 luglio 2008
committente dei lavori di adeguamento, sia il proprietario
dell’immobile privo della dichiarazione di conformità degli
impianti, con una sanzione amministrativa compresa tra 51 e
258 euro.
Entra in vigore il Decreto Legislativo che dà attuazione alla
direttiva
2004/83/CE
recante
norme
minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonché norme minime sul
contenuto della protezione riconosciuta.
Il decreto armonizza il nostro ordinamento con le norme
comuni a livello europeo per la concessione dello status di
rifugiato così come per le cause di diniego, di revoca e di
espulsione, introducendo anche forme sussidiarie di tutela.
Entra in vigore il Decreto Legislativo che corregge ed integra
il precedente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
(Codice dell’ambiente). Nella versione definitiva del decreto
correttivo del Codice ambientale, è salita a 10 dipendenti la
soglia per l’esonero dal Modello unico di dichiarazione
ambientale.
Scade il termine per il rilascio della certificazione da parte dei
notai, degli intermediari professionali, delle società e degli
enti emittenti che sono intervenuti nelle operazioni in grado
di produrre i redditi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c)
a c-quinquies) (cessioni di partecipazioni,
cessioni di
certificati di massa, etc).
(Cancellazioni con il sistema c.d. “Bersani”) A decorrere
dall’’1 marzo 2008 la comunicazione di cui all'art. 13, comma
8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, è
trasmessa dal creditore al responsabile del competente
servizio di pubblicità immobiliare esclusivamente per via
telematica.
Il sistema del Reverse charge si applica anche alle cessioni di
immobili
strumentali soggette ad iva nei confronti di
soggetti che godono di una detrazione dell’imposta uguale o
inferiore al 25 %
Entra in vigore il DPR sulla protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio.
D.Lgs. 19 novembre 2007, n.
251 (G.U. 4 gennaio 2008, n. 3)
D.L.gs 16 gennaio 2008, n. 4
(GU n. 24 del 29-1-2008Suppl. Ordinario n. 24)
Art. 4, comma 6-quater, del
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Agenzia del Territorio
PROVVEDIMENTO
9
ottobre
2007
(GU n. 239 del 13-10-2007 )
Art.1
comma
156
Legge
24.12.2007 n.244 (Finanziaria
2008)
DPR n. 275 del 29 dicembre
2007
(G.U. n. 42 del 19 febbraio
(in CNN Notizie del 20 febbraio 2008) 2008)
Da questa data gli assegni bancari potranno essere emessi D. Lgs. 16.11.2007
solo con la clausola “non trasferibile”, salvo che il cliente non
faccia esplicita richiesta all’istituto di emetterli in forma
libera.
Aumenterà da 5.000 a 15.000 euro il limite di importo oltre il
quale divengono operative le verifiche bancarie, mentre sarà
ridotto a 5.000 euro il tetto consentito dalla legge per
effettuare pagamenti in contanti.
I controlli del rispetto della nuova disciplina in tema di
antiriciclaggio saranno affidati all’Unità di informazione
finanziaria per l’Italia (Uif), che sostituisce l’Ufficio Italiano
Cambi (Uic); tale ultimo organismo è stato soppresso con
l’approvazione del decreto legislativo che recepisce la
direttiva europea in materia di antiriciclaggio
Società non operative: termine ultimo per la delibera di Art.1 commi 128 e 129 Legge
scioglimento o di trasformazione
24.12.2007 n.244 (Finanziaria
2008)
Termine ultimo per la redazione delle perizie destinate alla Art.1
comma
91
Legge
rivalutazione del valore di terreni e partecipazioni sociali
24.12.2007 n.244 (Finanziaria
2008)
Tracciabilità dei compensi ai professionisti
Art.35 comma 12 bis Legge 248
Entra in vigore il limite dei 500,00 Euro per il pagamento in del 4 agosto 2006
contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma (G.U. n.186 dell’11.08.2006)
dell’art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal
modificato dall’art.1 comma 69
comma 12 dell’art.35 della legge di conversione del “Decreto
della Legge 27.12.2006 n.296
Bersani”
(Finanziaria 2007)
Data a partire dalla quale
si applicano le disposizioni D.L.gs. 19.08.2005 n.192
dell’art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazione D.L.gs. 29.12.2006 n.311
energetica degli edifici) per edifici di superficie utile fino a
1000 mq., nel caso di trasferimento a titolo oneroso (G.U. 1.02.2007 n.26)
dell’intero immobile, con esclusione delle singole unità
immobiliari.
1 gennaio 2008
30 maggio 2009
1 luglio 2009
1 luglio 2009
Scadenza del termine per le agevolazioni PPC
Art.26 D.L. 31 dicembre 2007,
n. 248
convertito
con
Legge
28
febbraio 2008 n.31
(G.U.
29.02.2008
n.51
Suppl.Ord. n.47)
Società non operative: termine ultimo per l’iscrizione nel Art.1 commi 128 e 129 Legge
Registro delle Imprese della delibera di scioglimento o di 24.12.2007 n.244 (Finanziaria
trasformazione (delibera che doveva essere presa entro il 30 2008)
maggio 2008)
Data a partire dalla quale
si applicano le disposizioni D.L.gs. 19.08.2005 n.192
dell’art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazione D.L.gs. 29.12.2006 n.311
energetica degli edifici) alle singole unità immobiliari, nel
(G.U. 1.02.2007 n.26)
caso di trasferimento a titolo oneroso.
Tracciabilità dei compensi ai professionisti.
Art.35 comma 12 bis Legge 248
Entra in vigore il limite dei 100,00 Euro per il pagamento in del 4 agosto 2006
contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma (G.U. n.186 dell’11.08.2006)
dell’art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal
modificato dall’art.1 comma 69
comma 12 dell’art.35 della legge di conversione del “Decreto
della Legge 27.12.2006 n.296
Bersani”
(Finanziaria 2007)
Segnalazione di giurisprudenza
Incostituzionali le cosiddette “tasse sul lusso” istituite dalla Regione Sardegna
Corte Costituzionale Ufficio Stampa
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:
a) dell’imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico, prevista dall’art. 2 della legge della
Regione Sardegna n. 4 del 2006, sia nel testo previgente che in quello attualmente in vigore;
b) dell’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, prevista dall’art. 3 della medesima legge regionale, sia
nel testo previgente che in quello attualmente in vigore.
La Corte ha altresì dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale riguardanti:
a) l’imposta di soggiorno prevista dall’art. 5 della legge reg. n. 2 del 2007;
b) l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, prevista dall’art. 4 della suddetta
legge regionale, sia nel testo previgente che in quello attualmente in vigore. Per quest’ultima imposta, la pronuncia di
non fondatezza non riguarda né le ipotesi di scalo effettuato da unità da diporto esercite a fini di lucro né le ipotesi di
scalo effettuato da aeromobili che svolgono operazioni di “aviazione generale di affari” (cioè, operazioni di trasporto di
persone compiute senza remunerazione per motivi attinenti all’attività di impresa).
Con riferimento a dette due ipotesi, la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio ed ha chiesto alla Corte di giustizia CE
di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità dell’imposta con le norme del Trattato CE. È la prima volta che la
Corte costituzionale effettua il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE
Dal Palazzo della Consulta, 13 febbraio 2008
Giurisprudenza tributaria
Cassazione, con la
sentenza
29.01.2008, n.
1907
Cassazione
2843/2008
Cass. Trib.
1861/2008
La Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di contenzioso tributario, gli enti
esponenziali, quali le Onlus, che si propongono a tutela di generiche ed indefinite categorie di
contribuenti, non sono legittimati ad intervenire nelle singole controversie tributarie. Le parti
processuali sono costituite, infatti, dall’ente impositore e dal contribuente, destinatario di uno
specifico atto amministrativo, il quale deve avvalersi di un difensore abilitato.
Accertamenti bancari
È valido l’accertamento induttivo fondato sulle movimentazioni bancarie dei figli del
contribuente anche se la contabilità della sua attività è assolutamente regolare ed in assenza di
specifici indizi sul tenore di vita incompatibili con il reddito denunciato.
Area edificabile ai fini ICI
La Cassazione Tributaria, seguendo l’indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite della Cassazione
(25506/2006), ha affermato che l’edificabilità di un’area ai fini Ici deve essere desunta dalla
qualificazione attribuita dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione dei
piani attuativi. La presa di posizione a favore dei Comuni potrebbe, però, essere vanificata dalla
Corte Costituzionale, davanti alla quale pendono diverse ordinanze di Commissioni Tributarie
sulla nozione di terreno edificabile ai fini fiscali.
Diritto internazionale
In streaming video Barbara Hauser: conferenza e domande su "estate planning" durante la riunione della
Commissione Affari Europei e Internazionali (Roma, 6 novembre 2007)
E' disponibile sulla RUN nell'area Comunicazione>Convegni in streaming video la registrazione (in lingua inglese)
dell'intervento di Barbara Hauser in occasione della riunione della Commissione Affari Europei e Internazionali tenutasi
a Roma (6 novembre 2007). L’Avv Hauser, autrice di un volume intitolato "International Estate Planning", è
un’avvocatessa americana, che ora svolge la sua attività di consulenza in Zurigo.
La pianificazione patrimoniale, con particolare riguardo agli atti in cui intervengono delle parti provenienti da
giurisdizioni di common law, interessa da vicino il Notariato. Il contributo è meritevole della massima attenzione per i
suoi concreti profili nei riguardi dell’attività professionale.
Congelamento dei beni e attività notarile: le c.d. “black lists”
Si segnala che nell’ambito della Commissione Affari Europei ed Internazionali, è stato elaborato un importante
approfondimento intitolato “L'incidenza dei regolamenti comunitari che adottano le cosiddette blacklists sull'attività
degli operatori giuridici” (Studio 9-2007/A - in CNN Notizie del 4 febbraio 2008).
Il d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, ha disciplinato ex professo la materia e con lo studio citato il Consiglio Nazionale del
Notariato, offre una informazione sul quadro normativo e giurisprudenziale (nazionale e comunitario) di riferimento, in
considerazione delle ricadute delle disposizioni vigenti sulla attività notarile. Le disposizioni del d.lgs. n. 109/2007 (ed
il “sostrato” comunitario di esse) pongono divieti, assistiti dalla sanzione di nullità, in relazione al compimento di atti
tipicamente notarili e prescrivono, in relazione a tali atti, cogenti obblighi di comunicazione, che devono essere tenute
ben presenti da ciascun notaio nello svolgimento della propria attività quotidiana.
Per contrastare il fenomeno del finanziamento del terrorismo internazionale, le Nazioni Unite e l’Unione europea
predispongono liste di persone e organizzazioni sospettate di terrorismo, i cui beni vengono congelati, cioè sottratti
alla disponibilità dei titolari: E le conseguenze derivanti dall’applicazione della misura di congelamento comportano
non solo l’impossibilità di compiere atti di trasferimento o utilizzazione dei fondi, ma il divieto di effettuare
qualsivoglia atto di disposizione relativo alle risorse economiche, che non possono pertanto costituire oggetto di alcun
negozio finalizzato a ottenere fondi, beni o servizi. Si tratta dunque di divieti particolarmente vincolanti e restrittivi
che sono rafforzati dalla previsione della rigorosa e assoluta sanzione di nullità degli atti di disposizione.
Le informazioni aggiornate sulle liste dei soggetti sottoposti a congelamento dei beni sono disponibili sul sito internet
della Commissione Europea (misure restrittive-"black lists") all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
Il link citato è fra quelli utili della RUN, insieme al collegamento alla nuova Unità di Informazione Finanziaria (dopo la
soppressione dell’Ufficio Italiano Cambi disposta dall’art. 62, comma 3 D.Lgs. n. 231 del 2007) e dovrà essere
efficacemente utilizzato, per non correre il rischio di incappare, nello svolgimento della ordinaria attività professionale,
in soggetti che, pur apparentemente privi di qualsiasi connotato di “pericolosità”, risultino invece colpiti dalla misura
restrittiva e, quindi, impossibilitati a compiere atti negoziali suscettibili di violare e/o eludere il divieto derivante dalla
sottoposizione alla misura stessa.
Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture
Massimario delel sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia
1996-2007
Maurizio Corona
La trascrizione del regolamento di condominio
Enrico Marmocchi
L’uso delle parti comuni: dal pari uso all’uso
esclusivo
Giovanni Plasmati
La trasformazione “da” ed “in” impresa
individuale
Edito da Unioncamere Lombardia,
Gennaio 2008
Rivista del Notariato n.1/2008, pag.51
Rivista del Notariato n.1/2008, pag.91
Rivista del Notariato n.1/2008, pag.97
Segnalazioni di siti web e programmi
Consigli Distrettuali sulla RUN
Continua (ed avviene in maniera graduale, come in tutti i grandi portali Intranet) il rinnovamento e la razionalizzazione
dei servizi e delle informazioni fruibili sulla RUN.
Da oggi questo miglioramento riguarda i Consigli Notarili Distrettuali.
Oltre alle informazioni già disponibili nell’Annuario on line, nell'Area Organizzazione è stato aperto un canale loro
dedicato. Dalle relative pagine sarà possibile accedere direttamente:
all’elenco completo dei Distretti, ai loro siti web laddove aperti, agli indirizzi di posta elettronica
all’elenco completo dei riferimenti (indirizzo, telefono, fax)
alle informazioni circa le iniziative avviate di interesse pubblico.
Sono sempre più numerose le “campagne” promosse dal Notariato a livello locale, in sintonia con il Consiglio
Nazionale, per ridurre le asimmetrie informative in attività di interesse diffuso (come l’acquisto della casa, il mutuo,
successioni e donazioni ecc.), e per far conoscere meglio al pubblico il Notaio e la sua funzione giuridica e sociale.
Sarà possibile segnalare queste iniziative di interesse pubblico promosse dai singoli Consigli Distrettuali scrivendo
all’indirizzo [email protected] allegando comunicati sintetici e eventuale materiale di interesse.
La RUN è lo strumento di comunicazione per la nostra comunità: le informazioni su esperienze vissute e già realizzate
suggeriscono spunti e idee per nuovi progetti
Convegno: La cooperativa srl TRA LEGGE ED AUTONOMIA STATUTARIA
Alla pagina http://www.jus.unitn.it/dsg/convegni/2008/cooperativa_srl/materiale.html è possibile scaricare il materiale
del convegno (man mano verrà pubblicato), compresa la registrazione video degli interventi (già disponibile).
Alla pagina http://www.jus.unitn.it/services/arc/home.html l’archivio audiovisivo dei convegni organizzati
dall’Università di Trento.
Convegno: Valore normale degli immobili negli atti di trasferimento
Alla pagina http://www.collegio.geometri.mi.it è possibile scaricare il materiale cartaceo del convegno tenutosi il 27
febbraio a Milano.
La Rassegna stampa diventa "del giorno"
La Rassegna stampa quotidiana diventa disponibile sulla R.U.N. entro le ore 12.00.
Sarà possibile accedere alla rassegna quotidiana aggiornata, oltre che dal “CNN Notizie”, direttamente dalla home page
della RUN >Comunicazione.
L'archivio della rassegna sarà sempre disponibile online, ordinato cronologicamente, consultabile per "anno" - "mese" e
"giorno".
La rassegna è suddivisa nelle seguenti categorie permanenti:
- Dicono di Noi
- Immobiliare
- Societario
- Professioni e Scenario
- Liberalizzazioni
- Varie
- Panorama Politico Nazionale (nuova)
- Editoriali e Commenti (nuova)
Tra le sezioni specifiche attivate temporaneamente:
- normativa antiriciclaggio - nuova
- unioni civili
- testamento biologico
Aggiornamento canone di abbonamento alla R.U.N. e listino servizi 2008
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di fissare il canone di abbonamento annuale per il 2008 alla Rete Unitaria
del Notariato a Euro 700,00.
Il listino di tutti i servizi connessi è rimasto lo stesso tranne per l’invio della pratica telematica al Registro imprese (da
Euro 3,00 a Euro 4,50 a partire dal 1° marzo 2008).
L’aggiornamento del canone, che era rimasto invariato dal 2001, sostiene lo sforzo finanziario che, nel tempo, ha
consentito e consentirà alla Notartel di ampliare la sua offerta di servizi e di proseguire nell’adeguamento alle
tecnologie più avanzate, verso “l’e-government del notariato italiano”.
Alle strategie e agli obiettivi della Società per il 2008-2009 sarà dedicato un evento di presentazione alla categoria
(marzo 2008) del “Piano strategico Notartel”, nel quale sarà illustrato il quadro delle opportunità di sviluppo e le
condizioni di crescita dei servizi offerti.
La banca dati per i crediti formativi è "on line"
Sono attive, dopo l'aggiornamento del Regolamento sulla Formazione professionale permanente, le funzioni della
banca dati "on line" dal sito della Fondazione Italiana per il Notariato per la presentazione delle domande di
riconoscimento dei crediti formativi e la richiesta di accreditamento per i soggetti privati.
Attraverso la banca dati:
- i notai verificano il proprio percorso formativo;
- gli enti pubblici e i soggetti privati presentano la richiesta di riconoscimento dei crediti formativi per le singole
iniziative e, i soli privati, inoltrano la domanda di registrazione tra i soggetti accreditati nell'ambito del programma di
formazione professionale permanente dei notai;
- i consigli notarili distrettuali registrano anche i crediti per i notai del proprio distretto.
Agenda di incontri di interesse notarile
e Convegni> Agenda
http://www.notariato.it/cnn/notaio/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612
DATA: 11 aprile 2008
LUOGO: Firenze
ARGOMENTO: “Presentazione degli orientamenti in materia societaria”
ORGANIZZAZIONE: Consiglio Notarile di Firenze
La documentazione segnalata da "CNN Notizie" può essere reperita nella relativa banca dati on-line. La posta
elettronica relativa alla lista "Sigillo", nel caso di mancata ricezione, può essere reperita nell’archivio on-line
(dall'1 gennaio 2002 il materiale della lista è già archiviato per argomento in automatico. Lo si può consultare
dalla home page RUN cliccando su servizi di posta e poi Archivio sigillo).
Le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito
Le circolari del Distretto sono reperibili nell'area riservata del sito , unitamente ai numeri arretrati della presente
rassegna.
Si segnala che CNN NOTIZIE ON LINE Il Notiziario del CNN è consultabile anche on line dalla pagina di
accesso della RUN, area “Comunicazione”. Il sito è stato ottimizzato per una definizione video di 800 x 600
pixel.
Si possono compiere ricerche testuali, libere o all’interno di un’area o sotto-area argomentale. Entrambe le
modalità di ricerca possono essere raffinate tramite la scelta di un intervallo cronologico.
Nell’area “Cronologia” sono archiviati i Notiziari in ordine cronologico.
Nell’area “Download” si può scaricare e stampare il notiziario del giorno in formato compresso e i documenti
allegati (file zip).
Nell’ "Area Media” è presente una selezione degli articoli di interesse notarile pubblicati sulle principali testate
nazionali. Gli articoli quotidiani sono pubblicati dal giorno successivo.
Nell’area “Link” è presente un elenco di indirizzi WEB che rimandano a siti di varia utilità.
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