La partecipazione delle banche e dei gruppi bancari in imprese non finanziarie Milano, 4 aprile 2014 Avv. Paolo Calderaro – Avv. Chiara Ravina Premessa L’acquisizione di partecipazioni rientra tra le possibili strategie con le quali una qualsiasi impresa può ò entrare in nuove aree di operatività à e avviare relazioni con altri operatori. Nel caso delle banche tale scelta rileva sia per gli effetti che può produrre sull’equilibrio finanziario, sia in relazione ai rischi specifici dei diversi settori in cui opera l’impresa partecipata. Con riferimento a tale secondo profilo, il caso delle partecipazioni in imprese non finanziarie è certamente quello più rilevante, andandosi ad inserire nel più ampio dibattito sui rapporti tra banca ed impresa. impresa 2 Lo scopo della disciplina sulle partecipazioni delle banche in imprese non finanziarie Contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell’attivo derivante da investimenti in imprese non finanziarie. Promuovere una gestione dei rischi conforme al principio di sana e prudente gestione. Eliminare disparità concorrenziali con gli intermediari esteri in materia di partecipazioni non finanziarie. Introdurre requisiti q organizzativi g volti a contenere conflitti di interesse. 3 I destinatari della disciplina L’ambito di applicazione è definito in conformità della disciplina comunitaria (cfr. direttiva 2006/48/CEE) La disciplina si applica, applica su base consolidata, consolidata nel caso di: gruppi bancari; imprese di riferimento con riguardo anche alle società bancarie, bancarie finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell’UE; 4 I destinatari della disciplina componenti sub consolidanti del gruppo; banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congi ntamente ad congiuntamente d altri lt i soggetti tti e in i base b ad d appositi iti accordi, di società i tà bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale; banche, società finanziarie e strumentali non comprese banche comp ese nel gruppo g ppo bancario ma controllate da persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca (applicazione soggetta a scelta discrezionale della Banca d’Italia). 5 I destinatari della disciplina La disciplina si applica, su base individuale, alle banche autorizzate in Italia escluse: (i) quelle che appartengono ad un gruppo bancario; (ii) le succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede in uno dei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d’Italia. 6 Le fonti normative Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Terza) La circolare riordina le vigenti disposizioni di vigilanza per le banche nelle aree rimesse i alla ll potestà t tà regolamentare l t secondaria d i della d ll Banca B d’It li raccogliendo d’Italia, li d in i un solo fascicolo le disposizioni contenute in una molteplicità di sedi, fra cui in particolare, la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 Nuove disposizioni di vigilanza per le banche, la Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 Istruzioni di Vigilanza per le banche, altre disposizioni rilevanti non incorporate in Circolari; L’emanazione della Circolare è funzionale all’avvio dell’applicazione dal 1 gennaio 2014 degli atti normativi comunitari con cui sono stati trasposti nell’ordinamento dell’Unione europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea («Basilea 3») (CRR e Direttiva CRD IV). La Parte terza contiene disposizioni prudenziali su materie e tipologie di rischi non disciplinate né dalla direttiva, né dal regolamento. .7 Le fonti normative In precedenza la disciplina sui limiti alle partecipazioni detenibili dalla banche e dai gruppi bancari in imprese non finanziarie era contenuta nella Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 Nuove disposizioni di vigilanza per le banche ( (emanata t in i attuazione tt i d ll Delibera della D lib CICR del d l 29 luglio l li 2008 n. 276 e della d ll normativa europea, direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE) e, in particolare, nel Titolo V Capitolo IV Disposizioni di Vigilanza (che a sua volta aveva abrogato il Titolo IV, Capitolo 9 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche – Circolare n. 229 del 21 aprile ap ile 1999. 1999 Testo Unico Bancario (in particolare artt. 53, co. 1 lett. a), b), c), d) e dbis); 53 co. 2; 67, co. 1 lett. a), b), c), d) ed e); 67, co. 2); deliberazione del CICR del 29 luglio 2008 n. 276 in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Vengono inoltre in rilievo: - il CRR (Regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013; - la direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV). 8 Le fonti normative I principi posti dalla direttiva 2006/48/CE (attuata dalla Circolare n. 263/2006 trasfusa nella Circolare n. 285/2013) Gli enti creditizi non possono detenere una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15% dei fondi propri in un’impresa che non sia (i) ente creditizio; (ii) ente finanziario; (iii) impresa la cui attività costituisca il prolungamento diretto dell’attività bancaria o consista in servizi ausiliari (leasing, factoring, gestione fondi comuni di investimento) (cfr. art. 120, co. 1). 9 Le fonti normative I principi posti dalla direttiva 2006/48/CE (attuata dalla Circolare n. 263/2006 trasfusa nella Circolare n. 285/2013) (segue) L’importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese che non siano (i) un ente creditizio; (ii) un ente finanziario; (iii) un’impresa la cui attività costituisca il prolungamento diretto dell’attività bancaria o consista in servizi ausiliari (leasing, factoring, gestione fondi comuni di investimento) non può essere superiore al 60% dei fondi propri dell’ente creditizio ( f art. (cfr. t 120, 120 co. 2). 2) 10 Le fonti normative I principi posti dalla direttiva 2006/48/CE (attuata dalla Circolare n. 263/2006 trasfusa nella Circolare n. 285/2013) (segue) Le azioni o quote detenute in via temporanea a causa di un’operazione di sostegno finanziario in vista del risanamento o del salvataggio di un’impresa o a causa della sottoscrizione di un’emissione di titoli durante la normale durata di tale emissione o in nome proprio ma per conto terzi, non sono comprese nelle partecipazioni qualificate ai fini d l calcolo del l l dei d i limiti li iti fissati fi ti (cfr. ( f art. 121). ) 11 Le fonti normative Articolo 53, co. 1 Testo Unico Bancario La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto: a) l’adeguatezza patrimoniale; b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c) le partecipazioni detenibili; d) l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; d-bis) l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d). 12 Le fonti normative La delibera CICR del 29 luglio 2008 n. 276 La delibera conteneva indirizzi di policy e criteri normativi generali in tema di revisione della disciplina di vigilanza sulle partecipazioni detenibili dalle banche e rimetteva alle disposizioni della Banca d’Italia ampi margini per ll’esercizio esercizio delle opzioni regolamentari e la determinazione delle modalità di attuazione degli indirizzi di vigilanza. 13 Le fonti normative La delibera CICR del 29 luglio 2008 n. 276 (segue) Art. 2 (Partecipazioni in imprese non finanziarie) 1. Le banche ed i gruppi bancari possono detenere partecipazioni in imprese non finanziarie secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia nel rispetto della disciplina comunitaria. 2. Ai fini del contenimento dei rischi, la Banca d’Italia può: i. dettare criteri volti a prevenire conflitti di interesse concernenti la gestione delle partecipazioni; ii. per l’acquisizione di partecipazioni in imprese in stato di difficoltà prevedere cautele procedurali, tra cui la sussistenza di un piano di riequilibrio economico e finanziario. 14 Le fonti normative La delibera CICR del 29 luglio 2008 n. 276 (segue) Gli indirizzi formulati dal CICR stabilivano che la revisione della disciplina di vigilanza sulle partecipazioni detenibili dalle banche fosse orientata a: ¾ allineare alla normativa comunitaria i limiti prudenziali per la detenzione di partecipazioni in imprese non finanziarie; ¾ semplificare il regime delle autorizzazioni all’acquisizione di partecipazioni in soggetti di «natura finanziaria»; ¾ aggiornare agg o a la a disciplina d p a di d vigilanza g a a in relazione a o all’evoluzione a ou o del d contesto o o normativo ed operativo. 15 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione I Definizioni ¾ partecipazione; t i i ¾ partecipazione qualificata; ¾ impresa imp esa finanziaria; finan ia ia ¾ impresa strumentale; ¾ impresa industriale (non finanziaria). finanziaria) 16 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione I - (segue) Definizioni «Partecipazione»: il possesso di azioni o quote nel capitale di un un’altra altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l’attività del partecipante. Sussiste un legame durevole in caso di (i) controllo e di influenza notevole nonché é (ii) nelle altre ipotesi in cui l’investimento della banca si accompagni a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari. «Controllo» (art. 23 tub): (i) art. 2359 co. 1 e 2 cod. civ.; (ii) contratti o clausole statutarie - direzione e coordinamento; (iii) influenza dominante (es. (es diritto nomina maggioranza amministratori e/o consiglio di sorveglianza). «Influenza notevole»: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative p p di un’impresa p senza averne il controllo ((si presume in caso di partecipazione del 20% capitale sociale o diritto voto in società non quotate e 10% del capitale sociale o diritto di voto in società quotate). 17 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – P Parte T Terza – Capitolo C 1 - Sezione S I - (segue) ( ) Definizioni Indici presuntivi di «legame durevole» (a titolo esemplificativo): • la banca (o il gruppo bancario) è parte di un accordo con l’impresa partecipata o con altri partecipanti di questa, che le consente di sviluppare attività comuni con essa; • per effetto di condizioni stabilite convenzionalmente o di impegni assunti unilateralmente, la banca è limitata nell nell’esercizio esercizio di facoltà e diritti relativi alle azioni o quote detenute, in particolare nella facoltà di cessione; • la banca (o il gruppo bancario) è legata all’impresa partecipata da legami commerciali i li (es. ( prodotti d i comuni) i) o da d transazioni i i rilevanti. il i 18 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione I - (segue) Definizioni Costituiscono altresì «partecipazione» in presenza di un legame durevole: il possesso di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da una società a fronte di apporti non imputati a capitale che, senza dar luogo al diritto al rimborso, attribuiscono: diritto ad una quota degli utili ovvero del patrimonio netto risultante dalla liquidazione; la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che comportino l’impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione ovvero, se convertiti, di esercitare il controllo o un’influenza notevole; la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino l’assunzione del rischio economico proprio di una interessenza partecipativa. 19 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione I - (segue) Definizioni Non rientrano nella definizione di partecipazione: • le operazioni di acquisto di azioni che presentino l’obbligo per il cessionario di rivendita ad una certa data e a un prezzo definito (operazioni pronti contro termine); • il mero possesso di azioni a titolo di pegno, disgiunto dalla titolarità del diritto di voto; • le interessenze detenute in veicoli costituiti in Italia o all’estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l’operazione. 20 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione I - (segue) Definizioni «Partecipazione qualificata»: definizione art. art 4 para. para 1 punto (36) CRR: possesso, diretto o indiretto, di almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto in un’impresa ovvero che consente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di tale impresa. Non si tiene conto delle azioni e dei diritti rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, purché non superiori al 2 per cento del capitale dell’impresa partecipata. Rientrano tra le l partecipazioni qualificate, lf all ricorrere dei d requisiti sopra indicati, d le fattispecie a. b. e c. sub partecipazione. 21 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione I - (segue) Definizioni «Impresa «Imp esa finanziaria»: finan ia ia» impresa i di diversa d banca da b e IMEL che h esercita it in i via i esclusiva o prevalente: ¾ ¾ assunzione di partecipazione, quando questa non sia da qualificare come attività non finanziaria sulla base dei criteri fissati dalle disposizioni di vigilanza; gestione collettiva del risparmio, come definita dal testo unico sulla finanza. Si presume finanziaria l’impresa iscritta in un albo o elenco di soggetti finanziari; ll’impresa impresa (anche non iscritta) soggetta ad una forma di vigilanza finalizzata alla stabilità del soggetto o del sistema finanziario da parte di un’autorità pubblica (italiana o di uno Stato UE). 22 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione I - (segue) Definizioni «Impresa strumentale»: impresa non finanziaria che esercita, in via esclusiva o prevalente, un’attività ausiliaria all’attività di una o più banche o gruppi bancari (es. proprietà e gestione di immobili per uso funzionale della banca; fornitura di servizi informatici; erogazione di servizi o infrastrutture per la gestione dei servizi di pagamento). Rispetto alla previgente disciplina viene eliminato il presupposto del controllo da parte di una o più banche partecipanti. 23 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione I - (segue) Definizioni «Impresa non finanziaria»: si configura come nozione residuale in cui confluiscono fl i t tti i soggetti tutti tti non qualificabili lifi bili come banca, b IMEL impresa IMEL, i assicurativa, finanziaria o strumentale ai sensi delle altre definizioni riportate nella sezione I. Rient ano nel novero Rientrano no e o delle «imprese «imp ese non finanziarie»: finan ia ie» ¾ ¾ le holding di partecipazioni industriali che: (i) detengono partecipazioni prevalentemente non finanziarie; (ii) siano in grado di esercitare attività di direzione e coordinamento sulle società partecipate; i veicoli societari istituiti al solo scopo di detenere interessenze in una sola impresa non finanziaria. 24 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione II Limiti prudenziali Inderogabili: in caso di involontario superamento le banche devono assicurare il riallineamento i lli t nell più iù breve b t tempo possibile. ibil Limite generale Limiti prudenziali alle partecipazioni in imprese non finanziarie Limiti prudenziali alle partecipazioni acquisite per collocamento e garanzia Limiti prudenziali alle partecipazioni acquisite in imprese in temporanea diffi l à fi difficoltà finanziaria i i Limiti prudenziali alle partecipazioni acquisite per recupero crediti 25 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione II (segue) Limite generale La regola del limite generale impone alle banche di contenere la somma di partecipazioni e immobili entro il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili (= differenza tra i fondi propri e la somma delle partecipazioni e degli immobili comunque detenuti). Obiettivo ultimo della regola è il contenimento dell’immobilizzo dell’attivo (id est prevenire configurazioni dell’attivo eccessivamente rigide che, in prospettiva, potrebbero minare la fiducia dei depositanti). 26 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione II (segue) Limite generale (segue) Per «Immobili» si intendono gli immobili in proprietà e gli immobili acquisiti in locazione loca ione finanziaria. finan ia ia Ai fini del calcolo del limite generale si considerano anche: ¾ le quote di O.I.C.R. O I C R immobiliare non negoziate in mercati regolamentati; ¾ gli immobili detenuti per finalità di recupero dei crediti mediante società il cui passivo è costituito da debiti verso la banca e l’attivo dagli immobili medesimi; ¾ i contributi versati per la formazione del fondo patrimoniale di consorzi non societari. 27 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue) Limiti prudenziali alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie Disciplina previgente, in vigore sino al 29 giugno 2012 (cfr. Titolo IV, cap. 9, Istruzioni di Vigilanza per le Banche). Nuova disciplina, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 1, Sezione III (riprende la disciplina contenuta nel Titolo V, cap. IV, Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche, in vigore dal 30 giugno 2012). 28 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue) Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie - Disciplina previgente LIMITI DI DETENZIONE Limite di concentrazione Limite complessivo Limite di separatezza Banche ordinarie 3% patrimonio vigilanza 15% patrimonio vigilanza 15% capitale del partecipato Banche abilitate 6% patrimonio vigilanza 50% patrimonio vigilanza 15% capitale del partecipato 15% patrimonio vigilanza 60% patrimonio di vigilanza 15% capitale del partecipato Banche specializzate 29 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue) Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie - Disciplina previgente (segue) I limiti «di concentrazione» e «complessivo» sono stabiliti in rapporto al patrimonio di vigilanza, rispettivamente, per ciascuna partecipazione qualificata e per il complesso delle partecipazioni qualificate e variano a seconda del tipo di banca (ordinaria; abilitata; specializzata). Il limite «di separatezza», non presente nella normativa comunitaria, pari al 15% del capitale della società partecipata. 30 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue) Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie –Disciplina attuale Non possono essere detenute partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie oltre le soglie indicate dall’art. 89 para. 1 e 2 del CRR. Tali soglie hanno natura di limite inderogabile alle partecipazioni qualificate detenibili in una impresa non finanziaria (limite di concentrazione) e al complesso delle partecipazioni della specie (limite complessivo). 31 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue) Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie –Disciplina attuale LIMITI PER LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE gruppi pp Banche e g bancari Limite «di concentrazione» Limite «complessivo» 15% del capitale p ammissibile dell’ente 60% del capitale p ammissibile dell’ente 32 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue) Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie - Disciplina attuale (segue) Limite di concentrazione: la partecipazione qualificata in un’impresa non finanziaria non deve essere superiore al 15% del capitale ammissibile dell’ente. Il limite è unico per tutte le banche. Limite complessivo: il complesso delle partecipazioni qualificate detenute in imprese non finanziarie non può eccedere il 60% del capitale ammissibile dell’ente. Il limite è unico per tutte le banche. 33 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue) Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie - Disciplina attuale (segue) Casi di superamento: di uno o di entrambi i limiti per cause indipendenti dalla volontà della banca o della capogruppo (es. riduzione del patrimonio per perdite, fusione tra soggetti partecipati, etc…) – le partecipazioni devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. La capogruppo o la banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dall’organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell’organo con funzione di gestione, sentito l’organo con funzione di controllo. controllo Il piano è trasmesso alla Banca d d’Italia Italia entro 20 giorni dall’approvazione unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. 34 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue) Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie - Disciplina attuale (segue) Con la C l disciplina di i li attuale tt l (che ( h ricalca i l l previsioni le i i i della d ll Circolare Ci l n. 263 del d l 27 dicembre 2006), i limiti di concentrazione e complessivo sono stati allineati alle soglie comunitarie. Benefici: per le banche aumento dei flussi informativi; ampliamento delle possibilità operative; aumento della capacità competitiva, grazie all’eliminazione delle disparità concorrenziali rispetto agli intermediari esteri; per le imprese: maggiori possibilità di finanziamento. Costi: aumento dei rischi di concentrazione e di immobilizzo in imprese non finanziarie e conflitto di interessi, con possibili riflessi sulla stabilità degli intermediari. Impatto, in parte attenuato in presenza di altri presidi (es. organizzativo o di governance). governance) 35 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue) Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie – Disciplina attuale (segue) Il limite «di sepa separatezza», ate a» presente t nella ll Circolare Ci l n. 229 del d l 21 1999 era stato rimosso con la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, in quanto ritenuto: ¾ non più compatibile con il nuovo quadro normativo, poiché la delibera CICR 29/7/2008 non lo menziona tra le possibili misure che la Banca d’Italia può adottare in materia di partecipazioni detenibili; ¾ non coerente con l’eliminazione dei vincoli di separatezza «a monte» (cfr. direttiva 2007/44/CE e d.l. d l n. n 185/2008), 185/2008) espressione di un atteggiamento nel complesso favorevole alla presenza di rapporti partecipativi più stretti tra soggetti finanziari e non finanziari; 36 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue) Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie – Disciplina attuale (segue) ¾ molto vincolante per il sistema bancario ed in particolare per gli intermediari di maggiori dimensioni; ¾ risulta molto penalizzante nel caso di partecipazioni in imprese di piccole dimensioni in quanto fa riferimento unicamente alla quota di capitale dimensioni, sottoscritto, indipendentemente dall’entità dell’investimento. 37 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue) Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie – Disciplina attuale (segue) La rimozione del limite di separatezza p ha favorito l’incremento della p presenza bancaria nel capitale delle imprese non finanziarie. La teoria economica non offre indicazioni univoche sulla desiderabilità di tale fenomeno. Qui di seguito vengono schematizzati i vantaggi / svantaggi dell’opzione all’esame per i diversi soggetti interessati. 38 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue) PARTI INTERESSATE COSTI BENEFICI Banche e gruppi bancari Aumento del rischio che maggiori conflitti di interesse possano compromettere la stabilità degli intermediari. Impatto in parte attenuato dalla presenza di altri presidi Aumento dei flussi informativi Aumento delle possibilità operative (strumenti partecipativi tradizionali e innovativi come private equity) Aumento della capacità competitiva (eliminazione delle disparità concorrenziali rispetto agli intermediari esteri) 39 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue) PARTI INTERESSATE COSTI BENEFICI Imprese Aumento del rischio di «spiazzamento» (soprattutto per le imprese non partecipate da banche) Ampliamento delle possibilità di finanziamento per le imprese partecipate Aumento del rischio che maggiori conflitti di interesse possano determinare un’inefficiente allocazione delle risorse Aumento dell’efficienza del mercato dei capitali e della competitività nel settore finanziario Autorità di vigilanza Sistema economico 40 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria «L’acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti ed al fine di consentire il riequilibrio, deve essere valutata con estrema cautela per la complessità e l’elevato grado di incertezza che caratterizzano tali operazioni». (cfr. Circolare 285 del 2013 – Parte Terza, Cap. 1, Sezione IV) 41 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue) Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria La conversione dei crediti si attua attraverso l’istituto giuridico della compensazione ex art. 1241 et seq. cod. civ. mediante il quale la banca annulla il debito da sottoscrizione delle azioni con il credito vantato nei confronti della società. 42 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue) Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria La banca è tenuta a verificare attentamente convenienza economica dell’operazione. la sussistenza di una Sono indici di convenienza economica: la natura temporanea della crisi; una crisi riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di mercato; t l’esistenza di ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo. 43 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue) Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria L’intervento delle banche deve inquadrarsi in una procedura che contempli: ¾ la redazione di un piano di risanamento finalizzato a conseguire il riequilibrio economico-finanziario in un periodo di tempo di norma non superiore a 5 anni e predisposto da un numero di banche che rappresentino una quota elevata l d ll’ dell’esposizione i i complessiva l i d ll società della i à in i difficoltà; diffi l à 44 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue) Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria ¾ ¾ ¾ l’acquisizione di azioni o di altri strumenti partecipativi di nuova emissione e non già in circolazione; in caso di pluralità di banche interessate, l’individuazione di una banca capofila p che verifichi la corretta esecuzione del p piano ed il sostanziale conseguimento degli obiettivi finali ed intermedi previsti nel piano stesso; approvazione del piano da parte dell’organo di gestione delle banche interessate e della relativa capogruppo. Ai fini dell’approvazione l’organo p rispetto p a forme deve: ((i)) valutare la convenienza economica dell’operazione di recupero crediti alternative; (ii) verificare la sussistenza delle condizioni per l’acquisizione di partecipazione in imprese in difficoltà. 45 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue) Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria Le partecipazioni acquisite in conformità dei predetti criteri non sono computate nei limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate detenibili in imprese in temporanea difficoltà per un periodo corrispondente alla durata del piano e di norma non superiore a cinque anni. anni Si tratta di un’esenzione introdotta dalla Circolare n. 263 del 2006 ed applicabile solo alle partecipazioni acquisite in imprese in temporanea difficoltà finanziaria. 46 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue) Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria In sede di consultazione pre-introduzione della Circolare n. 263/2006 (Documento consultazione Banca d’Italia 10 dicembre 2009): 1. era stato chiesto di estendere l’esenzione anche alle partecipazioni per recupero crediti e, in generale, alle ipotesi di difficoltà non temporanea. p il commento motivando la scelta con il richiamo La Banca d’Italia non recepiva all’art. 121 della direttiva 2006/48/CE che consente l’esenzione solo per partecipazioni acquisite in via temporanea in vista del risanamento o salvataggio di un’impresa. 47 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue) Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria 2. erano state manifestate perplessità sulla previsione per cui il piano debba prevedere l’acquisizione di azioni di nuova emissione e non di quelle già in circolazione. La Banca d’Italia manteneva la previsione sul presupposto che essa ha carattere prudenziale e si giustifica con la finalità di riequilibrio della struttura finanziaria d ll’i dell’impresa i temporanea in t diffi ltà difficoltà. 48 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue) Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria 3. era stato sollevato il tema del coordinamento della disciplina di vigilanza con la nuova disciplina fallimentare e, in particolare, con quelle procedure in cui l’acquisizione di partecipazioni dell’azienda in crisi costituisce una delle modalità di risanamento dell dell’impresa impresa (concordato fallimentare e preventivo; amministrazione straordinaria). Si era proposto di esonerare dai limiti (in via permanente) le partecipazioni acquisite nell’ambito delle procedure previste dalla legge fallimentare. 49 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue) Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria La Banca d’Italia negava l’estensione dell’esenzione alle partecipazioni acquisite nell’ambito delle procedure concorsuali in generale, in quanto tali procedure possono avere come presupposto anche situazioni strutturali di deficit patrimoniale e debolezze economiche non strettamente finanziarie ((concordato p preventivo e fallimentare, amministrazione straordinaria). Pertanto, l’esenzione dai limiti di concentrazione e complessivo vale esclusivamente per quei piani di risanamento che si inseriscono in una procedura fallimentare il cui presupposto sia una crisi meramente finanziaria dell’impresa (es. piano attestato ex art. 67 l. fall. ovvero accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall.). 50 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue) Partecipazioni acquisite per il recupero crediti – Nozione Acquisizione di partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice ovvero di interessenze detenute dal debitore devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell dell’attivo attivo della società finalizzato alla liquidazione del patrimonio dell’impresa. 51 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue) Partecipazioni acquisite per il recupero crediti - Limiti Disciplina previgente Le partecipazioni acquisite per il recupero crediti potevano essere detenute anche in eccedenza rispetto ai limiti indicati nelle Istruzioni di Vigilanza. Disciplina attuale L’acquisizione di partecipazioni dirette ovvero di interessenze può essere p dei limiti di concentrazione,, complessivo p e g generale e effettuata nel rispetto delle altre condizioni stabilite nella circolare 285 del 2013. 52 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue) Partecipazioni acquisite per il recupero crediti - Organo competente a deliberare Disciplina previgente L’acquisizione della partecipazione doveva essere deliberata dal consiglio di amministrazione. Disciplina attuale L’acquisizione della partecipazione deve essere approvata dall’organo con u o ed di gest gestione. o e funzione L’organo con funzione di gestione può delegare le operazioni della specie ad un comitato specializzato. 53 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue) Partecipazioni acquisite per il recupero crediti – Comitato specializzato La delega al comitato specializzato deve fissare i limiti ed i criteri di esercizio del potere delegato diretti ad assicurare un attento scrutinio delle singole operazioni ed il pieno rispetto delle disposizioni di Vigilanza. Tali limiti operativi interni devono essere coerenti con le strategie definite dall’organo con funzione di supervisione strategica in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie. 54 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue) Partecipazioni acquisite per il recupero crediti – Delibera La delibera deve: ¾ mettere in luce la convenienza economica dell’operazione rispetto ad altre iniziative di recupero, p anche coattive; ¾ essere coerente con le strategie in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie; ¾ essere orientata al criterio della redditività al netto del rischio. 55 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue) Partecipazioni acquisite per il recupero crediti – Reportistica L’organo con funzione di gestione e/o il comitato specializzato deve riportare all’organo con funzione di supervisione strategica le operazioni di acquisizione di partecipazioni deliberate. La comunicazione deve essere tempestiva. Nel caso di acquisizione di interessenze detenute dal debitore, ad esempio a seguito dell’attivazione di garanzie ricevute, le partecipazioni devono essere smobilizzate alla prima favorevole occasione. 56 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VI Investimenti indiretti in equity Premessa Investimenti, diversi dalla partecipazioni dirette o indirette, che comportano sostanzialmente t i l t l’assunzione l’ i di rischi i hi di equity, it pur se effettuati ff tt ti attraverso tt schermi societari o organismi collettivi interposti tra la banca e l’impresa oggetto di investimento. Sono assimilati agli investimenti in partecipazioni e si applicano i medesimi limiti prudenziali e le regole organizzative. Esempio: investimenti comportanti l’assunzione di rischi di equity in imprese non finanziarie effettuati attraverso società o altri organismi non inclusi nel perimetro di consolidamento della banca). La normativa di vigilanza indica criteri generali di politiche interne e classificazione di questi investimenti, lasciando agli intermediari autonomia nella definizione delle medesime. Le scelte degli intermediari devono essere motivate alla luce delle politiche aziendali approvate. Banca d’Italia può richiedere un trattamento prudenziale diverso da quello autonomamente determinato dall’intermediario. 57 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VI - (segue) Investimenti indiretti in equity Politiche aziendali Le banche e le società capogruppo adottano politiche per la classificazione degli investimenti indiretti in equity secondo criteri che devono fare riferimento a: • relazioni tra banca partecipante/gruppo bancario e organismo interposto («controllo; «influenza»; «indipendenza» – v. Definizioni Sez. VI); • finalità fi lità dell’investimento d ll’i ti t (stabilità-temporaneità-finalità ( t bilità t ità fi lità esclusiva l i di trading t di – restrizioni alla capacità della banca di valutare e liquidare l’investimento); • diversificazione e liquidità dell’investimento (per investimenti effettuati attraverso organismi indipendenti dalla banca) 58 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VI - (segue) Investimenti indiretti in equity Limiti di detenibilità Gli investimenti in equity di imprese non finanziarie effettuati per il tramite di organismi interposti sottoposti a controllo o influenza della banca o del gruppo bancario sono assimilati a «partecipazioni» ed a «partecipazioni qualificate» ai fini dell’applicazione del: ((i)) limite g generale ((sezione II); ); (ii) limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie (Sezione III); (iii) delle regole organizzative e di governo societario (Sezione VII) 59 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VI - (segue) Investimenti indiretti in equity Limiti di detenibilità - modalità di quantificazione degli investimenti ai fini dell’applicazione dei limiti quantitativi (generale, id concentrazione e complessivo) a) la banca o la capogruppo sono a conoscenza degli effettivi investimenti effettuati attraverso l’organismo interposto: i limiti sono riferiti ai singoli investimenti finali (full look-through); b) la banca o la capogruppo sono in grado di identificare e controllare nel tempo solo una parte degli investimenti: i limiti sono riferiti agli investimenti noti e la parte rimanente è trattata conformemente alla lettera c) (partial look-through); 60 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VI - (segue) Investimenti indiretti in equity Limiti di detenibilità - modalità di quantificazione degli investimenti ai fini dell’applicazione dei limiti quantitativi (generale, id concentrazione e complessivo) c) banca o la capogruppo non sono a conoscenza degli effettivi investimenti ma possono ottenere con certezza informazioni circa i limiti massimi dell dell’investimento investimento nelle diverse classi di attività, attività inclusi quelli riferiti alle imprese non finanziarie: si imputa nei limiti di concentrazione e complessivo un’unica partecipazione non finanziaria per un importo pari al limite massimo di investimento in imprese non finanziarie consentito dalla disciplina propria dell dell’organismo organismo interposto (structure-based (structure based approach). Ai fini del limite generale, occorre tenere conto anche del limite massimo di investimento in imprese non finanziarie; d) ) Nessuna delle condizioni sub a), ), b) ) e c) ) risulta verificata: la somma degli investimenti effettuati attraverso organismi interposti è considerata come un’unica partecipazione in un’impresa non finanziaria (unknown exposure). 61 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VI - (segue) Investimenti indiretti in equity Limiti di detenibilità Gli investimenti in equity di imprese non finanziarie effettuati per il tramite di organismi interposti indipendenti dalla banca o del gruppo bancario non sono assimilati a partecipazioni a condizione che i predetti investimenti siano: • adeguatamente d t t di diversificati: ifi ti nessuno degli d li investimenti i ti ti che h compongono il portafoglio supera il 5% del valore del portafoglio e le imprese oggetto di investimento non sono tra loro connesse economicamente e giuridicamente; • sufficientemente ffi i li idi assenza di significative liquidi: i ifi i restrizioni i i i alla ll capacità i à della d ll banca di liquidare rapidamente le posizioni e di valutare le stesse in modo attendibile. In mancanza dei requisiti di diversificazione e liquidità à di cui in precedenza, l’investimento è computato nei limiti quantitativi nei modi indicati sub a), b), c) e d). 62 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VI - (segue) Investimenti indiretti in equity Limiti di detenibilità - casi di esclusione Sono esclusi dall’applicazione dei limiti quantitativi gli investimenti indiretti effettuati in concomitanza con una situazione temporanea di controllo o influenza sull’organismo interposto a condizione che: • la banca possa dimostrare di essere alla ricerca attiva di un compratore o nell’attesa di ricollocare l’investimento sul mercato; • non sussistano significative restrizioni alla capacità della banca di liquidare rapidamente le posizioni; • L investimento sia detenuto per un periodo non superiore a 6 mesi, L’investimento mesi trascorso il quale la situazione di temporaneità cessa e le partecipazioni rientrano nell’ambito di applicazione dell’intera disciplina delle partecipazioni detenibili. 63 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VII Regole organizzative e di governo societario (cfr. sezione VII) principi in materia di organizzazione principi in materia di controlli interni Orientati a promuovere: (i) il controllo dei rischi e (ii) la prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interesse. La concreta attuazione di tali principi nelle diverse realtà aziendali è guidata dal principio di proporzionalità, proporzionalità con riguardo alle diverse caratteristiche e strategie degli intermediari. 64 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue) Regole organizzative e di governo societario (cfr. sezione VII) In conformità del principio di sana e prudente gestione, gestione gli assetti organizzativi ed il sistema dei controlli interni devono essere orientati all’obiettivo di: prevenire e gestire ti correttamente tt t i potenziali conflitti di interesse tra: l’attività di investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria (creditizia). 65 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue) Regole organizzative e di governo societario (cfr. sezione VII) Le soluzione adottabili sono rimesse all all’autonomia autonomia degli intermediari e devono essere: adeguate alle caratteristiche e strategie della banca e del gruppo bancario e efficaci rispetto alla finalità di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse. Ove appropriato, vanno perseguite soluzioni ispirate a forme di separazione organizzativa o societaria fra l’attività di investimento partecipativo e la rimanente attività bancaria, in particolare quella di erogazione del credito. 66 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue) Regole organizzative e di governo societario A tal fine la banca o la capogruppo di un gruppo bancario devono adottare le politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie. Le relative deliberazioni ed i documenti recanti tali politiche sono a disposizione per eventuali richieste della Banca d’Italia. 67 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue) Regole organizzative e di governo societario - organi aziendali coinvolti Gruppi bancari: Organo con funzione di gestione della capogruppo (proposta) Organo con funzione di controllo della capogruppo (parere) Organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo (delibera) Banca non appartenente ad un gruppo bancario: Organo con funzione di gestione della banca (proposta) Organo con funzione di controllo della banca (parere) Organo con funzione di supervisione strategica della banca (delibera) 68 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue) Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie Le politiche devono: determinare le strategie della banca o del gruppo in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie; individuare, in relazione all’attività svolta nel comparto ed alle strategie della banca e del gruppo, le altre attività bancarie che possono determinare conflitti di interesse; 69 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue) Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie definire soluzioni organizzative e di governo societario idonee a prevenire e gestire correttamente i conflitti; iistituire tit i e disciplinare di i li processii di controllo t ll atti tti a garantire ti l corretta la tt misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi. 70 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue) Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie Strategie della banca o del gruppo criterio della redditività al netto del rischio; individuazione della propensione al rischio come massimo grado di immobilizzo del patrimonio di vigilanza ritenuto accettabile in relazione a (i) complesso degli investimenti e (ii) partecipazioni in singole imprese non finanziarie. 71 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue) Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie Individuazione delle altre attività bancarie che possono determinare conflitti di interesse. A questo fine vengono in rilievo: conflitti di interesse inerenti l’acquisto di partecipazioni qualificate in imprese a cui la banca o il gruppo bancario abbiano già concesso altre forme di finanziamento; conflitti di interesse inerenti alla concessione di crediti o all all’effettuazione effettuazione di altre operazioni finanziarie nei confronti di soggetti nei quali la banca o il gruppo bancario detengono una partecipazione qualificata. 72 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue) Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie Individuazione delle altre attività bancarie che possono determinare conflitti di interesse (segue) Le soluzioni individuate devono essere orientate al duplice obiettivo di: ((i)) e ta e c evitare che e le e dec decisioni so di investimento d est e to e d di gest gestione o e de del po portafoglio ta og o partecipativo siano condizionate da relazioni creditizie esistenti o prospettiche; (ii) salvaguardare l’oggettività delle procedure di affidamento e la rispondenza a condizioni di i i di mercato delle d ll relazioni l i i creditizie di i i con la l imprese i partecipate. i 73 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue) Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie Individuazione delle altre attività bancarie che possono determinare conflitti di interesse (segue) In relazione a questi obiettivi, le politiche interne: ((i)) individuano d dua o e d disciplinano sc p a o livelli e di responsabilità d espo sab tà e d di de delega ega ta tali da evitare indebite influenze su processi decisionali da parte di soggetti e strutture in potenziale conflitto di interessi. Gli investimenti partecipativi di maggiore rilevanza (id est partecipazioni qualificate di importo g rispetto p al p patrimonio di vigilanza) g ) sono decisi dall’organo g con significativo funzione di supervisione strategica. 74 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue) Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie Individuazione delle altre attività bancarie che possono determinare conflitti di interesse (segue) (ii) definiscono modalità e criteri della fase istruttoria e di quella deliberativa, idonei ad assicurare che l’investimento sia coerente con le strategie dell’intermediario (criterio della redditività à al netto del rischio; propensione al rischio dell’intermediario); (iii) regolano i flussi di comunicazione tra strutture della banca, in modo da prevenire indebite circolazioni di informazioni tra soggetti e strutture in potenziale conflitto di interesse; 75 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue) Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie Individuazione delle altre attività bancarie che possono determinare conflitti di interesse (segue) (iv) prevedono soluzioni organizzative idonee a garantire adeguati livelli di separatezza tra strutture nei casi di rischio di conflitto di interesse particolarmente elevato; (v) definiscono i criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate, finalizzati a limitare il rischio di conflitti di interesse. interesse 76 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue) Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie Istituzione di processi di controllo Le politiche devono istituire e disciplinare processi di controllo idonei a: garantire la corretta misurazione e la corretta gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi; verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche interne in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie. 77 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue) Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie Istituzione di processi di controllo (segue) ¾ funzione di conformità: verifica esistenza ed affidabilità delle procedure interne; ¾ funzione di revisione: verifica l’osservanza delle politiche in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e segnala eventuali anomalie agli organi di vertice della banca; ¾ consiglieri indipendenti: valutazione/supporto/proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni (nella banche di minori dimensioni e complessità operativa i medesimi compiti sono svolti dall’organo di controllo). 78 Conversione del debito in capitale – sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione Quando? La «conversione» dei crediti delle banche verso una società in crisi nel contesto di un’operazione di ristrutturazione del debito si verifica in presenza di una crisi particolarmente grave caratterizzata da un eccesso di debito finanziario tale da non poter essere sostenuto mediante moratoria/consolidamento e/o riscadenziamento (alternativa: proporre uno stralcio, id est remissione parziale del debito). Cosa? «Conversione» del credito bancario in capitale di rischio (es. azioni o strumenti quasi equity - strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346 cod. civ. o obbligazioni convertende). 79 Conversione del debito in capitale – sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione «Conversione» è un termine improprio: nella prassi indica un’operazione complessa con la quale la banca si impegna a sottoscrivere azioni azioni, strumenti finanziari partecipativi o obbligazioni convertende emessi dalla società debitrice in crisi con l’intesa che il prezzo di sottoscrizione delle azioni e/o degli strumenti di quasi equity sarà oggetto di compensazione con parte del credito vantato dalla medesima banca verso la società emittente. 80 Conversione del debito in capitale – sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione Conversione in azioni In caso di conversione di crediti in capitale l’operazione prevede che la società debitrice emetta azioni ordinarie o di categoria speciale che le banche sono chiamate a sottoscrivere compensando il debito per il prezzo di sottoscrizione con parte dei loro crediti esigibili a tale data. L’aumento di capitale si perfeziona mediante il meccanismo della compensazione purché indicato nella delibera (pienamente legittimo cfr. ex multis Cass. 5 febbraio 1996 n. 936; Cass. 24 aprile 1998 n. 4236; Cass. 19 marzo 2009 n. 6711). 81 Conversione del debito in capitale – sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione Conversione in azioni • Azioni con diritti diversi anche per quanto concerne l’incidenza sulle perdite (art. 2348 co. 3 cod. civ.); • possibilità di differenziare il trattamento delle all’operazione all operazione di ristrutturazione del debito attraverso specifiche disposizioni statutarie perdite; (ii) privilegio negli utili; (iii) privilegio • graduazione dei diritti: il nuovo investitore ha un trattamento potiore (partecipazione agli utili e incidenza perdite) rispetto alle banche che convertono i propri crediti che, a loro volta, hanno un trattamento potiore rispetto ai vecchi azionisti; • il principio ispiratore del diverso trattamento è quello del diverso trattamento dei soci e dei creditori in occasione della liquidazione o della vendita della società (il vecchio soci ha diritto ad una distribuzione soltanto dopo che sono stati pagati i debiti); varie categorie di azionisti che partecipano (nuovo investitore; banche; vecchi soci) sotto vari profili: (i) postergazione nelle in sede id liquidazione o di vendita; 82 Conversione del debito in capitale – sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione Conversione in azioni • con riguardo alle banche la conversione dei crediti viene per prassi effettuata in azioni postergate nelle perdite rispetto al capitale esistente ante conversione, in base al principio di imputazione del rischio (le perdite vanno ad incidere prima sul capitale di rischio e poi sui crediti); • quando la delibera di incremento di capitale prevede l’emissione di azioni di categoria speciale, si avrà un aumento riservato con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 co. 5 cod. civ. («quando l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima». 83 Conversione del debito in capitale – sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione Copertura di perdite iniziali Se la società in stato di crisi ha un patrimonio netto negativo le modalità di ricapitalizzazione devono consentire ai vecchi soci di partecipare all’aumento mantenendo il diritto di opzione e fare sì che la copertura dell’indebitamento patrimoniale non sia a carico esclusivo delle banche. In tali fattispecie occorre procedere con una delibera di azzeramento del capitale con sua contestuale ricostituzione fino al valore convenuto (anziché chiedere alle banche di rinunciare a crediti necessari per ripotare il capitale sociale a livelli minimi e poi di partecipare al successivo aumento di capitale). 84 Conversione del debito in capitale – sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione Copertura di perdite iniziali • Non pare necessario che l’esecuzione dell’aumento avvenga in assemblea. Massima 38 delle Massime elaborate dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano: «La deliberazione di azzeramento del capitale sociale o comunque di riduzione id i all di sotto tt del d l minimo i i l legale, l per perdite, dit con contestuale t t l sua ricostituzione ad un importo almeno pari al minimo legale, può essere legittimamente assunta qualora: (i) l'esecuzione dell'aumento avvenga in assemblea (ferma la necessità di garantire, con gli li opportuni t i mezzi, i il rispetto i tt del d l diritto di itt dei d i socii di sottoscrivere tt i l nuove le partecipazioni, nell'esercizio dell'opzione); (ii) sia consentita, dalla delibera stessa, in epoca anche successiva all'assemblea, purché entro i termini di tempo che l'assemblea fissa, nel rispetto delle disposizioni di legge, l non eccedendo d d il tempo necessario i per il realizzarsi li i delle d ll condizioni, di i i di natura sostanziale e procedimentale, che l'esecuzione dell'aumento richiede»); 85 Conversione del debito in capitale – sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione Copertura di perdite iniziali • esecuzione dell’aumento in una fase successiva al verificarsi di una condizione prevista nella delibera assembleare (società che delibera aumento di capitale la cui esecuzione è subordinata all’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall.); • l’aumento di capitale – inscindibile sino all’importo necessario per ricostituire lo stesso nei limiti di legge - deve essere strutturato prevedendo che vi sia un sovrapprezzo già destinato dalla stessa delibera di ricapitalizzazione alla copertura delle perdite che residuano dopo l’azzeramento del capitale esistente. 86 Conversione del debito in capitale – sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione Azioni e diritti di voto Quali diritti amministrativi sono attribuiti di prassi alle azioni speciali delle banche? • le banche non hanno propensione ad assumere il controllo della società (considerate le responsabilità che ne discenderebbero), né ad ingerirsi in scelte gestionali (voto su pp bilancio; nomina amministratori); ) approvazione • le banche sono interessate a diritti amministrativi che consentano di proteggere l’investimento (minority protection rights). Diritto di veto su operazioni straordinarie; • l esigenza delle banche si contrappone a quella del nuovo investitore che invece vuole il l’esigenza controllo della società; per tale ragione le azioni riservate alle banche in sede di conversione sono per prassi azioni speciali con diritto di voto limitato; • la prassi ha previsto la creazione di azioni speciali con diritto di voto limitato in talune serie di materie riconducibili alla tutela dei soci titolari delle predette azioni (operazioni sul capitale; fusioni; scissioni) esercitabili in assemblee speciali di categoria, ovvero il solo diritto di impugnare le delibere dell’assemblea dei soci della società 87 Conversione del debito in capitale – sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione Azioni e diritti di voto Quali diritti amministrativi sono attribuiti di prassi alle azioni speciali delle banche? • In caso di emissione di azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato a determinati argomenti occorre prestare attenzione all’art. 2351 co. 2 cod. civ. «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non p p può complessivamente p superare p la metà del capitale sociale». In questi casi è stato fatto ricorso all’assegnazione di azioni con diritto di voto limitato sino a concorrenza del limite massimo posto dall’art. 2351 co. 2 cod. civ. e per l’eccedenza l’ d ad d azioni i i ordinarie, di i fermo f restando d che h il numero di azioni i i ordinarie di i sottoscritto dalle banche non deve essere tale da attribuire loro il controllo e consentire invece che esso sia in mano al nuovo investitore. 88 Conversione del debito in capitale – sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione Liquidabilità delle azioni sottoscritte ex-conversione La soluzione della conversione del capitale pone alle banche un problema di liquidabilità delle azioni che vengono loro assegnate (in particolare in caso di investimento in società non quotate). Possibili soluzioni: • impegno parasociale con i vecchi soci a vendere la società una volta risanata ovvero accesso alla quotazione (es. in difetto di quotazione entro un determinato lasso temporale, vendita delle azioni della società secondo un’asta competitiva volta a massimizzare il valore); • Opzione di vendita alle banche nei confronti del nuovo/vecchio scoio di controllo esercitabile a determinate condizioni bilanciata da un’opzione attribuita al nuovo investitore per l’acquisto di azioni di titolarità delle banche. 89 Conversione del debito in capitale – sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione Conversione in strumenti finanziari partecipativi I crediti delle banche vengono convertiti spesso partecipativi previsti dall’art. 2346 co. 6 cod. civ. in strumenti finanziari «Resta salva la p possibilità che la società,, a seguito g dell'apporto pp da p parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni p delle di emissione,, i diritti che conferiscono,, le sanzioni in caso di inadempimento prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione». Gli strumenti finanziari partecipativi attribuiscono: (i) diritti patrimoniali; (ii) diritti generale dei soci, p possibile amministrativi, escluso diritto di voto nell’assemblea g solo in assemblee speciali e solo su argomenti specificamente indicati nello statuto). 90 Conversione del debito in capitale – sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione Conversione in strumenti finanziari partecipativi Gli strumenti finanziari partecipativi attribuiscono: i. diritti patrimoniali; ii. diritti amministrativi; è escluso diritto di voto nell’assemblea generale dei soci, possibile solo in assemblee speciali e solo su argomenti specificamente indicati nello statuto (lo statuto dovrà prevedere che su determinate materie l’efficacia della delibera dell’assemblea dei soci sia condizionata all’approvazione della medesima materia da parte dell’assemblea speciale); iii. esemplificazioni: nomina di un sindaco; nomina di un componente indipendente del c.d.a o del c.d.s.; diritto di voto su argomenti determinati (aumento capitale; modifica oggetto sociale; trasferimento totale o parziale d’azienda; fusione o scissione); 91 Conversione del debito in capitale – sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione Conversione in strumenti finanziari partecipativi iv. diritto di opzione esercitabile in caso di emissione di altri strumenti finanziari; v. vi. diritto di impugnare le delibere assembleari ex art. 2379 cod. civ.; diritto di denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 cod. civ.; vii. diritto di intervento in assemblea a scopo meramente informativo; viii. diritto di informazione e di richiedere relazioni all’organo amministrativo in materia di gestione. 92 Conversione del debito in capitale – sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione Conversione in strumenti finanziari partecipativi Il regolamento di emissione degli strumenti finanziari partecipativi può prevedere covenants in capo all’emittente, quali ad esempio: a) obblighi di informativa; b) usuali obblighi di rispetto della normativa applicabile (anche fiscale); c) divieto di operazioni straordinarie; d) divieto di nuove acquisizioni superiori ad un determinato valore; e) divieto di costituzione di vincoli. La violazione di tali impegni può determinare l’obbligo di rimborso anticipato dello strumento finanziario ovvero la sua conversione in azioni ordinarie. 93 Conversione del debito in capitale – sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione Conversione in strumenti finanziari partecipativi p Diritti patrimoniali • massima libertà alle parti; • iscrizione a patrimonio netto (il diritto al rimborso è condizionato all’andamento della società i à e/o / direttamente di previsto i solo l in i sede d di liquidazione li id i d ll stessa ed della d a valere l sul residuo attivi di liquidazione); • creazione di una posta ad hoc del patrimonio netto avente natura di riserva indisponibile (Notari, (Notari Miola); • quale trattamento in caso di perdite: (i) equiparazione a riserva e quindi assorbire le perdite secondo l’ordine stabilito dalle parti, salvo il limite del capitale (Libonati); (ii) possibile prevedere pattiziamente che lo strumento partecipativo concorra pari passu con il capitale nell’assorbimento delle perdite (Lamandini); (iii) nessuno si è spinto a sostenere che lo strumento finanziario partecipativo possa essere postergato nelle perdite, salvo che non si tratti di strumento finanziario qualificabile come debito. 94 Conversione del debito in capitale – sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione Conversione in strumenti finanziari partecipativi Nessuna delle tesi sub (i) e (ii) trova un appiglio puntuale nella normativa vigente: non pare possibile evincere elementi normativi con riguardo agli strumenti finanziari partecipativi tali da derogare ad un principio inderogabile quale quello dell’ordine de o d e d di imputazione puta o e de delle e pe perdite, d te, seco secondo do il qua quale e il cap capitale ta e viene e e intaccato taccato solo dopo che tutte le riserve siano state consumate. La tesi sub (i) si basa su un collegamento tra strumenti finanziari partecipativi e pp ((analogamente g al rapporto pp azioni - capitale p riserva costituita dal loro apporto sociale). La tesi sub (ii) può definirsi «contrattuale» in quanto recide il collegamento tra partecipativi p e riserve da apporto pp strumenti finanziari strumenti finanziari p partecipativi : il titolare degli strumenti partecipa agli utili pro quota e pari passu con gli azionisti ed è equiparato ai soci in sede di riduzione del capitale per perdite anche in caso di azzeramento della riserva loro corrispondente. 95 Conversione del debito in capitale – sottoscrizione strumenti finanziari di nuova emissione Conversione in obbligazioni convertibili Obbligazioni c.d. convertende: alternativa alle azioni o agli strumenti finanziari partecipativi. Cosa sono? Obbligazioni che danno diritto all’emittente di estinguere restituzione del capitale mediante datio in solutum di azioni. l’obbligazione di Le obbligazioni convertende sono iscritte tra le poste di netto ed esposte agli stessi rischi degli strumenti finanziari per l’assorbimento di perdite (a differenza delle obbligazioni convertibili che vanno iscritte tra le poste di debito). 96 «Salvataggio» di società quotate in crisi: esenzione da Opa obbligatoria Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate • Interventi sul debito (riscadenziamento dei termini di pagamento, riduzione dei tassi di interesse, stralcio); • Interventi sul capitale p da p parte dei p principali p creditori ((le banche o di nuovi investitori): (i) le banche sottoscrivono, mediante conversione dei propri «crediti», aumenti di capitale riservati (id est con esclusione del diritto di opzione) oppure con opzione ai soci, ma dei quali le banche garantiscono la parziale sottoscrizione;; ( (ii) ) nuovi investitori sottoscrivono,, mediante totale o p versamento di denaro oppure conferimento di beni in natura, aumenti di capitale riservati a loro favore. 97 «Salvataggio» di società quotate in crisi: esenzione da Opa obbligatoria Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate Gli aumenti di capitale di società quotate in crisi possono prevedersi: • in soluzioni non concorsuali della crisi (accordi stra-giudiziali; piani attestati e accordi di ristrutturazione del debito;; • in soluzioni attuate mediante il ricorso a procedure concorsuali (concordato preventivo; concordato previsto dalla legge «Marzano») (concordato Socotherm gg del Ventaglio). g ) e concordato I Viaggi 98 «Salvataggio» di società quotate in crisi: esenzione da Opa obbligatoria Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate In caso di sottoscrizione di un aumento di capitale le banche e/o il nuovo investitore possono diventare titolari di partecipazioni in misura tale da superare le soglie che comportano l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto («OPA») ai sensi dell’art. 106 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 («TUF»). Le «partecipazioni» che rilevano ai fini OPA sono quelle che rappresentano «titoli emessi da un società di cui al comma 1 [società italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani] che attribuiscono il diritto di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consigli di sorveglianza» (art. 105 co. 2 TUF). 99 «Salvataggio» di società quotate in crisi: esenzione da Opa obbligatoria Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate L’obbligo L obbligo di promuovere ll’OPA OPA ai sensi dell dell’art art. 106 TUF sussiste: • quando una banca o un nuovo investitore, singolarmente considerati, superano la soglia del 30% (art. 106 co. 1 TUF) o la soglia dell’OPA «incrementale» (art. 106 co. 3 lett. b) TUF e art. 49 Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche («Regolamento Emittenti»); • quando una banca o un nuovo investitore, agendo di concerto, con altri soggetti (tipicamente attraverso la stipula di un patto parasociale tra le banche oppure tra le banche e/o il nuovo investitore e un o più dei soci esistenti) superano la soglia del 30% (art. 106 co. 1 TUF) o la soglia dell’OPA «incrementale» (art. 106 co. 3 lett. b TUF e art. 49 Regolamento Emittenti) per effetto della somma delle partecipazioni complessivamente possedute dalle persone che agiscono di concerto. Neii casii sopra descritti N d itti in i cuii la l banca b o il nuovo investitore i tit superano le l soglie li dell’OPA d ll’OPA obbligatoria a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale della società quotata in crisi, per il successo dell’operazione di salvataggio diviene determinante l’applicazione dell’esenzione dall’obbligo di OPA. 100 «Salvataggio» di società quotate in crisi: esenzione da Opa obbligatoria Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate Il TUF ed il Regolamento Emittenti attualmente in vigore prevedono una specifica esenzione nel caso in i cuii il superamento delle d ll soglie li dell’OPA d ll’OPA obbligatoria bbli i sia i determinato d i d «operazioni da i i dirette al salvataggio di società in crisi» (art. 106 co. 5 lett. a) TUF). In attuazione del TUF viene in considerazione l’art. 49 co. 1 lett. b) Regolamento Emittenti, recentemente modificato in virtù della Delibera n. 17731 del 5 aprile 2011 (entrata in vigore il 2 maggio 2011 ed applicabile alle offerta per cui la comunicazione alla Consob ex art. 102 co. 1 TUF ovvero l’acquisto sia successivo a tale data), prevede tre possibilità di esenzione dall’obbligo di OPA e precisamente: a) in alcune situazioni di «crisi oggettiva» della società quotata, quotata specificamente individuate nel Regolamento Emittenti (art. 49 co. 1 lett. b) n. 1)); b) in presenza di un piano di risanamento reso noto al mercato ex art. 67 co. 3 lett. d) l. fall. ((art. 49 co. 1 lett. b)) n. 2)); )) c) in altre situazioni di crisi che non presentino gli oggettivi elementi individuati nei due casi precedenti a) e b). 101 «Salvataggio» di società quotate in crisi: esenzione da Opa obbligatoria Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate a) Situazioni di «crisi oggettiva» della società quotata, specificamente individuate nel Regolamento Emittenti (art. 49 co. 1 lett. b) n. 1)): • ammissione ad una p procedura concorsuale p prevista dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267 o da altre leggi speciali; • omologazione di un accordo di ristrutturazione die debiti stipulato con i creditori ai sensi dell’art. 182 bis l. fall. reso noto al mercato;; • richieste formulate da un’autorità di vigilanza prudenziale, nel caso di gravi perdite, al fine di prevenire il ricorso all’amministrazione q coatta amministrativa ai sensi del decreto straordinaria o alla liquidazione legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005. 102 «Salvataggio» di società quotate in crisi: esenzione da Opa obbligatoria Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate L esenzione L’esenzione troverà applicazione in presenza di un’operazione un operazione di «ricapitalizzazione» ovvero di «altro intervento di rafforzamento patrimoniale» (art. 49 co. 1 lett. b) Regolamento Emittenti). Nella disciplina previgente alla delibera Consob n. n 17731 del 5 aprile 2011, 2011 l’esenzione era subordinata alla presenza di un «piano di ristrutturazione del debito» e del superamento delle soglie rilevanti «tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale». Nell’attuale disciplina in presenza di una delle situazioni di crisi «oggettiva» (come individuata dall’art. 49 co. 1 lett. b) Regolamento Emittenti vigente) possono essere esentate anche operazioni di risanamento di tipo industriale e non necessariamente collegate a rinegoziazioni dell dell’indebitamento indebitamento ovvero «che prevedano una ricapitalizzazione della società quotata o altri interventi di rafforzamento patrimoniale successivi all’acquisto della partecipazione rilevante ai fini dell’OPA obbligatoria». 103 «Salvataggio» di società quotate in crisi: esenzione da Opa obbligatoria Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate b) piano di risanamento (art. (art 49 co. co 1 lett. lett b) n. n 2)): • reso noto al mercato; • attestante ll’esistenza esistenza di un situazione di crisi; • la cui ragionevolezza sia certificata da un professionista ai sensi dell’art. 67 co. 3 lett. d) l. fall.; L’esenzione troverà applicazione solo: (i) in assenza di altri acquisti effettuati o pattuiti nei dodici mesi precedenti; (ii) in presenza di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (i.e. non anche di «altro intervento di rafforzamento patrimoniale») idoneo a consentire, consentire anche attraverso la ristrutturazione del debito, il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa, in esecuzione del suddetto piano di risanamento. 104 «Salvataggio» di società quotate in crisi: esenzione da Opa obbligatoria Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate c) altre situazioni di crisi che non presentino gli oggettivi elementi individuati sopra sub ((a)) e ((b), ), l’esenzione troverà applicazione: pp • qualora l’operazione, se di competenza assembleare, sia stata approvata senza il voto contrario della maggioranza dei c.d. «independent shareholders», vale a dire dei soci «presenti in assemblea, diversi dall’acquirente, dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché é superiore al 10 per cento»; • qualora l’operazione, se non di competenza assembleare, sia approvata con il voto favorevole del c.d. c d «independent shareholders» che «si siano espressi mediante una dichiarazione contenuta su apposita scheda predisposta e messa a disposizione dalla società». La disciplina sopra descritta, introdotta a seguito della Delibera Consob n. 17731 del 5 aprile 2011, rimette agli stessi soggetti che dovrebbero rinunciare al diritto di exit dalla società la valutazione in ordine alla convenienza di tale rinuncia rispetto al salvataggio della società partecipata. 105 «Salvataggio» di società quotate in crisi: esenzione da Opa obbligatoria Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate Eliminato ll’obbligo obbligo informativo periodico alla Consob previsto dall dall’art art. 49 co. co 2 lett. lett b) Regolamento Emittenti (vigente ante Delibera 17731/2001 («l’acquirente nel caso previsto dalla lettera b) [acquisto mediante sottoscrizione di aumento di capitale] comunica alla Consob e al mercato lo stato di attuazione del piano di salvataggio nei termini fissati dalla stessa Consob o comunque su base trimestrale»). L’eliminazione si giustifica sulla base della considerazione «che ogni variazione rilevante del paino sarebbe comunque soggetta alla disciplina dell dell’informativa informativa al mercato ai sensi dell’art. 114 co. 1 TUF e che, con riferimento alle variazioni della partecipazione, si ritengono sufficienti le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 120 del TUF» (allegato 7 al Documento di consultazione Consob 6.10.2010 – 18.02.2011, p. 8). 106 «Salvataggio» di società quotate in crisi: esenzione da Opa obbligatoria Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate Ai sensi dell’art. 106 co. 6 TUF la Consob può con provvedimento motivato disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3 lettera b) non comporta l’obbligo di offerta con riguardo ai casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, 5 ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma. In questi casi va chiesto un parere preventivo alla Consob caso per caso. 107 «Salvataggio» di società quotate in crisi: esenzione da Opa obbligatoria Il caso Antichi Pellettieri • La società quotata - che opera nel settore della produzione di calzature, calzature borse, borse prodotti per l’abbigliamento e accessori in pelle, tessuto e altro materiale, oltre all’assunzione e la gestione di partecipazioni – e le banche creditrici hanno stipulato in data 19 febbraio 2010 un accordo di ristrutturazione dei debiti basato su un piano industriale e finanziario finalizzato a conseguire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della società redatto ai sensi dell’art. 67 co. 3 lett. d) l. fall. Il piano che ha previsto interventi sul debito della società (l’Accordo di Ristrutturazione 2010). • In considerazione del protrarsi della congiuntura non favorevole dei mercati di riferimento si rendeva necessaria la predisposizione di un ulteriore piano di risanamento, per il periodo 2012 - 2014, finalizzato a conseguire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della società ai sensi dell’art. 182-bis l. fall. (l’Accordo di Ristrutturazione 2013). 108 «Salvataggio» di società quotate in crisi: esenzione da Opa obbligatoria Il caso Antichi Pellettieri • L’Accordo di Ristrutturazione 2013 prevedeva, oltre ad interventi sul debito della società, alcuni interventi sul capitale della società così sintetizzabili: i. una riduzione del capitale sociale, previa eliminazione del valore nominale delle azioni, destinata a parziale copertura delle perdite; ii. aumento di capitale riservato alle Banche per complessivi Euro 50 mln circa con emissione di azioni speciali di categoria B («Azioni di Categoria B»), non quotate con diritto di voto limitato d liberarsi da lib i mediante di «conversione» i di crediti di i chirografari hi f i vantatii dalle d ll Banche h neii confronti f i di AP e rappresentanti il 50% del capitale sociale post-aumento integralmente sottoscritto dalle Banche mediante compensazione tra il debito di sottoscrizione ed una parte del proprio credito outstanding (il residuo veniva riscadenziato); iii. attribuzione alle Azioni di Categoria di Categoria B delle seguenti caratteristiche: diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria in alcune delibere di interesse delle Banche specificamente individuate; diritto di esprimere un componente del c.d.a avente le caratteristiche di indipendenza di cui all’art. 148 co. 3 TUF designato a mezzo di delibera dell’assemblea speciale degli azionisti di categoria B (assunta a maggioranza del capitale sociale rappresentato dalle azioni B); il diritto di esprimere un componente effettivo ed uno supplente del collegio sindacale designato a mezzo di delibera dell’assemblea speciale degli azionisti di categoria B (assunta a maggioranza del capitale sociale rappresentato dalle azioni B). 109 «Salvataggio» di società quotate in crisi: esenzione da Opa obbligatoria Il caso Antichi Pellettieri iv. un sovrapprezzo pari all’importo oggetto di esdebitazione da parte delle Banche diminuito della quota capitale delle Azioni B. Il sovrapprezzo era utilizzato per coprire le perdite residue a seguito dell’imputazione del capitale a copertura delle perdite ai sensi di quanto indicato al punto (i). v. l’accordo di ristrutturazione 2013 prevedeva, inter alia, il diritto delle Banche di convertire le Azioni di Categoria B in azioni ordinarie al ricorrere di determinati eventi predefiniti e il diritto di co-vendita dit delle d ll Azioni A i i B di loro l proprietà i tà esercitabile it bil qualora l l’ i i t di controllo l’azionista t ll scendesse al di sotto della soglia del 30% senza obbligo di lancio di OPA *** *** *** Le principali problematiche – OPA coinvolte nella fattispecie de qua hanno riguardato: • la qualifica delle Azioni B come partecipazioni rilevanti ai fini OPA ai sensi dell’art. 105 co. 1 TUF (esclusa); • possibilità di considerare esistente un patto parasociale ex art. 122 co. 5 TUFA tra i sociBanche volto a regolare (i) l’espressione del voto spettante alle Azioni di Categoria B; (ii) ll’esercizio esercizio della facoltà di conversione in azioni ordinarie; (iii) il compimento di atti di disposizione sulle Azioni di Categoria B. E conseguentemente qualificare le Banche come «soggetti che agiscono di concerto» e calcolare la loro partecipazione congiuntamente, con il superamento della soglia OPA (esclusa). 110 Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati Via Boschetti, 1 20121 Milano Tel +39 02 32160400 Tel. Fax +39 02 32161400 segreteria@rcclex com [email protected] www.rcclex.com