La partecipazione delle banche e dei gruppi bancari in imprese non

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La partecipazione
delle banche e dei gruppi bancari in
imprese non finanziarie
Milano, 4 aprile 2014
Avv. Paolo Calderaro – Avv. Chiara Ravina
Premessa
L’acquisizione di partecipazioni rientra tra le possibili strategie con le quali
una qualsiasi impresa può
ò entrare in nuove aree di operatività
à e avviare
relazioni con altri operatori.
Nel caso delle banche tale scelta rileva sia per gli effetti che può produrre
sull’equilibrio finanziario, sia in relazione ai rischi specifici dei diversi
settori in cui opera l’impresa partecipata.
Con riferimento a tale secondo profilo, il caso delle partecipazioni in imprese
non finanziarie è certamente quello più rilevante, andandosi ad inserire nel
più ampio dibattito sui rapporti tra banca ed impresa.
impresa
2
Lo scopo della disciplina sulle
partecipazioni delle banche in imprese non
finanziarie
‰
‰
‰
‰
Contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell’attivo derivante da
investimenti in imprese non finanziarie.
Promuovere una gestione dei rischi conforme al principio di sana e
prudente gestione.
Eliminare disparità concorrenziali con gli intermediari esteri in materia di
partecipazioni non finanziarie.
Introdurre requisiti
q
organizzativi
g
volti a contenere conflitti di interesse.
3
I destinatari della disciplina
L’ambito di applicazione è definito in conformità della disciplina comunitaria
(cfr. direttiva 2006/48/CEE)
La disciplina si applica,
applica su base consolidata,
consolidata nel caso di:
‰
‰
gruppi bancari;
imprese di riferimento con riguardo anche alle società bancarie,
bancarie
finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione
finanziaria madre nell’UE;
4
I destinatari della disciplina
‰
‰
‰
componenti sub consolidanti del gruppo;
banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino,
congi ntamente ad
congiuntamente
d altri
lt i soggetti
tti e in
i base
b
ad
d appositi
iti accordi,
di società
i tà
bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20
per cento dei diritti di voto o del capitale;
banche, società finanziarie e strumentali non comprese
banche
comp ese nel gruppo
g ppo
bancario ma controllate da persona fisica o giuridica che controlla il
gruppo bancario o la singola banca (applicazione soggetta a scelta
discrezionale della Banca d’Italia).
5
I destinatari della disciplina
La disciplina si applica, su base individuale, alle banche autorizzate in
Italia escluse:
(i)
quelle che appartengono ad un gruppo bancario;
(ii)
le succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede in uno dei
Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco
pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d’Italia.
6
Le fonti normative
‰
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Terza)
La circolare riordina le vigenti disposizioni di vigilanza per le banche nelle aree
rimesse
i
alla
ll potestà
t tà regolamentare
l
t
secondaria
d i della
d ll Banca
B
d’It li raccogliendo
d’Italia,
li d in
i
un solo fascicolo le disposizioni contenute in una molteplicità di sedi, fra cui in
particolare, la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 Nuove disposizioni di vigilanza
per le banche, la Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 Istruzioni di Vigilanza per le
banche, altre disposizioni rilevanti non incorporate in Circolari;
L’emanazione della Circolare è funzionale all’avvio dell’applicazione dal 1 gennaio
2014 degli atti normativi comunitari con cui sono stati trasposti nell’ordinamento
dell’Unione europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea («Basilea 3»)
(CRR e Direttiva CRD IV). La Parte terza contiene disposizioni prudenziali su materie
e tipologie di rischi non disciplinate né dalla direttiva, né dal regolamento.
.7
Le fonti normative
In precedenza la disciplina sui limiti alle partecipazioni detenibili dalla banche e
dai gruppi bancari in imprese non finanziarie era contenuta nella Circolare n.
263 del 27 dicembre 2006 Nuove disposizioni di vigilanza per le banche
(
(emanata
t in
i attuazione
tt
i
d ll Delibera
della
D lib
CICR del
d l 29 luglio
l li 2008 n. 276 e della
d ll
normativa europea, direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE) e, in particolare, nel
Titolo V Capitolo IV Disposizioni di Vigilanza (che a sua volta aveva abrogato il
Titolo IV, Capitolo 9 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche – Circolare n. 229
del 21 aprile
ap ile 1999.
1999
‰
‰
Testo Unico Bancario (in particolare artt. 53, co. 1 lett. a), b), c), d) e dbis); 53 co. 2; 67, co. 1 lett. a), b), c), d) ed e); 67, co. 2);
deliberazione del CICR del 29 luglio 2008 n. 276 in materia di
partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.
Vengono inoltre in rilievo:
- il CRR (Regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013;
- la direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV).
8
Le fonti normative
‰
I principi posti dalla direttiva 2006/48/CE (attuata dalla Circolare n.
263/2006 trasfusa nella Circolare n. 285/2013)
Gli enti creditizi non possono detenere una partecipazione qualificata il cui
importo superi il 15% dei fondi propri in un’impresa che non sia (i) ente
creditizio; (ii) ente finanziario; (iii) impresa la cui attività costituisca il
prolungamento diretto dell’attività bancaria o consista in servizi ausiliari
(leasing, factoring, gestione fondi comuni di investimento) (cfr. art. 120, co. 1).
9
Le fonti normative
‰
I principi posti dalla direttiva 2006/48/CE (attuata dalla Circolare
n. 263/2006 trasfusa nella Circolare n. 285/2013) (segue)
L’importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese
che non siano (i) un ente creditizio; (ii) un ente finanziario; (iii)
un’impresa la cui attività costituisca il prolungamento diretto
dell’attività bancaria o consista in servizi ausiliari (leasing,
factoring, gestione fondi comuni di investimento) non può
essere superiore al 60% dei fondi propri dell’ente creditizio
( f art.
(cfr.
t 120,
120 co. 2).
2)
10
Le fonti normative
‰
I principi posti dalla direttiva 2006/48/CE
(attuata dalla Circolare n.
263/2006 trasfusa nella Circolare n. 285/2013) (segue)
Le azioni o quote detenute in via temporanea a causa di
un’operazione
di
sostegno
finanziario
in
vista
del
risanamento o del salvataggio di un’impresa o a causa della
sottoscrizione di un’emissione di titoli durante la normale
durata di tale emissione o in nome proprio ma per conto terzi,
non sono comprese nelle partecipazioni qualificate ai fini
d l calcolo
del
l l dei
d i limiti
li iti fissati
fi
ti (cfr.
( f art. 121).
)
11
Le fonti normative
‰
Articolo 53, co. 1 Testo Unico Bancario
La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana
disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:
a)
l’adeguatezza patrimoniale;
b)
il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c)
le partecipazioni detenibili;
d)
l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
d-bis)
l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da
a) a d).
12
Le fonti normative
‰
La delibera CICR del 29 luglio 2008 n. 276
La delibera conteneva indirizzi di policy e criteri normativi generali in
tema di revisione della disciplina di vigilanza sulle partecipazioni detenibili
dalle banche e rimetteva alle disposizioni della Banca d’Italia ampi margini
per ll’esercizio
esercizio delle opzioni regolamentari e la determinazione delle modalità
di attuazione degli indirizzi di vigilanza.
13
Le fonti normative
‰
La delibera CICR del 29 luglio 2008 n. 276 (segue)
Art. 2 (Partecipazioni in imprese non finanziarie)
1. Le banche ed i gruppi bancari possono detenere partecipazioni in imprese
non finanziarie secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia nel rispetto della
disciplina comunitaria.
2. Ai fini del contenimento dei rischi, la Banca d’Italia può:
i.
dettare criteri volti a prevenire conflitti di interesse concernenti la
gestione delle partecipazioni;
ii.
per l’acquisizione di partecipazioni in imprese in stato di difficoltà prevedere
cautele procedurali, tra cui la sussistenza di un piano di riequilibrio
economico e finanziario.
14
Le fonti normative
‰
La delibera CICR del 29 luglio 2008 n. 276 (segue)
Gli indirizzi formulati dal CICR stabilivano che la revisione della disciplina di
vigilanza sulle partecipazioni detenibili dalle banche fosse orientata a:
¾
allineare alla normativa comunitaria i limiti prudenziali per la detenzione di
partecipazioni in imprese non finanziarie;
¾
semplificare il regime delle autorizzazioni all’acquisizione di partecipazioni in
soggetti di «natura finanziaria»;
¾
aggiornare
agg
o a la
a disciplina
d
p a di
d vigilanza
g a a in relazione
a o
all’evoluzione
a
ou o
del
d contesto
o
o
normativo ed operativo.
15
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione I
Definizioni
¾ partecipazione;
t i
i
¾ partecipazione qualificata;
¾ impresa
imp esa finanziaria;
finan ia ia
¾ impresa strumentale;
¾ impresa industriale (non finanziaria).
finanziaria)
16
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione I - (segue)
Definizioni
«Partecipazione»: il possesso di azioni o quote nel capitale di un
un’altra
altra
impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è
destinato a sviluppare l’attività del partecipante.
Sussiste un legame durevole in caso di (i) controllo e di influenza notevole
nonché
é (ii) nelle altre ipotesi in cui l’investimento della banca si accompagni a
stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari.
«Controllo» (art. 23 tub): (i) art. 2359 co. 1 e 2 cod. civ.; (ii) contratti o
clausole statutarie - direzione e coordinamento; (iii) influenza dominante (es.
(es
diritto nomina maggioranza amministratori e/o consiglio di sorveglianza).
«Influenza notevole»: il potere di partecipare alla determinazione delle
politiche finanziarie e operative
p
p
di un’impresa
p
senza averne il controllo ((si
presume in caso di partecipazione del 20% capitale sociale o diritto voto in
società non quotate e 10% del capitale sociale o diritto di voto in società
quotate).
17
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
P
Parte
T
Terza
– Capitolo
C
1 - Sezione
S
I - (segue)
(
)
Definizioni
Indici presuntivi di «legame durevole» (a titolo esemplificativo):
•
la banca (o il gruppo bancario) è parte di un accordo con l’impresa
partecipata o con altri partecipanti di questa, che le consente di sviluppare
attività comuni con essa;
•
per effetto di condizioni stabilite convenzionalmente o di impegni assunti
unilateralmente, la banca è limitata nell
nell’esercizio
esercizio di facoltà e diritti relativi
alle azioni o quote detenute, in particolare nella facoltà di cessione;
•
la banca (o il gruppo bancario) è legata all’impresa partecipata da legami
commerciali
i li (es.
(
prodotti
d i comuni)
i) o da
d transazioni
i i rilevanti.
il
i
18
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione I - (segue)
Definizioni
Costituiscono altresì «partecipazione» in presenza di un legame durevole:
‰
‰
‰
il possesso di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da una
società a fronte di apporti non imputati a capitale che, senza dar luogo al
diritto al rimborso, attribuiscono: diritto ad una quota degli utili ovvero
del patrimonio netto risultante dalla liquidazione;
la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che
comportino l’impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione
ovvero, se convertiti, di esercitare il controllo o un’influenza notevole;
la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che,
realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di
azioni o quote di capitale, comportino l’assunzione del rischio economico
proprio di una interessenza partecipativa.
19
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione I - (segue)
Definizioni
Non rientrano nella definizione di partecipazione:
•
le operazioni di acquisto di azioni che presentino l’obbligo per il cessionario di
rivendita ad una certa data e a un prezzo definito (operazioni pronti contro
termine);
•
il mero possesso di azioni a titolo di pegno, disgiunto dalla titolarità del
diritto di voto;
•
le interessenze detenute in veicoli costituiti in Italia o all’estero al solo scopo
di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati
a essere liquidati una volta conclusa l’operazione.
20
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione I - (segue)
Definizioni
«Partecipazione qualificata»: definizione art.
art 4 para.
para 1 punto (36) CRR:
possesso, diretto o indiretto, di almeno il 10% del capitale o dei diritti di
voto in un’impresa ovvero che consente l’esercizio di un’influenza notevole
sulla gestione di tale impresa.
Non si tiene conto delle azioni e dei diritti rivenienti da interessenze classificate
nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, purché non superiori al 2 per
cento del capitale dell’impresa partecipata.
Rientrano tra le
l partecipazioni qualificate,
lf
all ricorrere dei
d requisiti sopra indicati,
d
le fattispecie a. b. e c. sub partecipazione.
21
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione I - (segue)
Definizioni
«Impresa
«Imp
esa finanziaria»:
finan ia ia» impresa
i
di
diversa
d banca
da
b
e IMEL che
h esercita
it in
i via
i
esclusiva o prevalente:
¾
¾
assunzione di partecipazione, quando questa non sia da qualificare come
attività non finanziaria sulla base dei criteri fissati dalle disposizioni di
vigilanza;
gestione collettiva del risparmio, come definita dal testo unico sulla finanza.
Si presume finanziaria l’impresa iscritta in un albo o elenco di soggetti
finanziari; ll’impresa
impresa (anche non iscritta) soggetta ad una forma di vigilanza
finalizzata alla stabilità del soggetto o del sistema finanziario da parte di
un’autorità pubblica (italiana o di uno Stato UE).
22
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione I - (segue)
Definizioni
«Impresa strumentale»: impresa non finanziaria che esercita, in via
esclusiva o prevalente, un’attività ausiliaria all’attività di una o più banche o
gruppi bancari (es. proprietà e gestione di immobili per uso funzionale della
banca; fornitura di servizi informatici; erogazione di servizi o infrastrutture per
la gestione dei servizi di pagamento).
Rispetto alla previgente disciplina viene eliminato il presupposto del controllo da
parte di una o più banche partecipanti.
23
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione I - (segue)
Definizioni
«Impresa non finanziaria»: si configura come nozione residuale in cui
confluiscono
fl i
t tti i soggetti
tutti
tti non qualificabili
lifi bili come banca,
b
IMEL impresa
IMEL,
i
assicurativa, finanziaria o strumentale ai sensi delle altre definizioni riportate
nella sezione I.
Rient ano nel novero
Rientrano
no e o delle «imprese
«imp ese non finanziarie»:
finan ia ie»
¾
¾
le holding di partecipazioni industriali che: (i) detengono partecipazioni
prevalentemente non finanziarie; (ii) siano in grado di esercitare attività di
direzione e coordinamento sulle società partecipate;
i veicoli societari istituiti al solo scopo di detenere interessenze in una sola
impresa non finanziaria.
24
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione II
Limiti prudenziali
Inderogabili: in caso di involontario superamento le banche devono assicurare il
riallineamento
i lli
t nell più
iù breve
b
t
tempo
possibile.
ibil
‰
Limite generale
‰
Limiti prudenziali alle partecipazioni in imprese non finanziarie
‰
Limiti prudenziali alle partecipazioni acquisite per collocamento e garanzia
‰
‰
Limiti prudenziali alle partecipazioni acquisite in imprese in temporanea
diffi l à fi
difficoltà
finanziaria
i i
Limiti prudenziali alle partecipazioni acquisite per recupero crediti
25
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione II (segue)
Limite generale
La regola del limite generale impone alle banche di contenere la somma di
partecipazioni e immobili entro il margine disponibile per investimenti in
partecipazioni e in immobili (= differenza tra i fondi propri e la somma delle
partecipazioni e degli immobili comunque detenuti).
Obiettivo ultimo della regola è il contenimento dell’immobilizzo dell’attivo
(id est prevenire configurazioni dell’attivo eccessivamente rigide che, in
prospettiva, potrebbero minare la fiducia dei depositanti).
26
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione II (segue)
Limite generale (segue)
Per «Immobili» si intendono gli immobili in proprietà e gli immobili acquisiti
in locazione
loca ione finanziaria.
finan ia ia
Ai fini del calcolo del limite generale si considerano anche:
¾
le quote di O.I.C.R.
O I C R immobiliare non negoziate in mercati regolamentati;
¾
gli immobili detenuti per finalità di recupero dei crediti mediante
società il cui passivo è costituito da debiti verso la banca e l’attivo dagli
immobili medesimi;
¾
i contributi versati per la formazione del fondo patrimoniale di consorzi
non societari.
27
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue)
Limiti prudenziali alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie
‰
‰
Disciplina previgente, in vigore sino al 29 giugno 2012 (cfr. Titolo IV, cap.
9, Istruzioni di Vigilanza per le Banche).
Nuova disciplina, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza,
Capitolo 1, Sezione III (riprende la disciplina contenuta nel Titolo V, cap. IV,
Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche, in vigore dal 30
giugno 2012).
28
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue)
Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie - Disciplina
previgente
LIMITI DI DETENZIONE
Limite di
concentrazione
Limite
complessivo
Limite di
separatezza
Banche ordinarie
3% patrimonio
vigilanza
15% patrimonio
vigilanza
15% capitale del
partecipato
Banche abilitate
6% patrimonio
vigilanza
50% patrimonio
vigilanza
15% capitale del
partecipato
15% patrimonio
vigilanza
60% patrimonio
di vigilanza
15% capitale del
partecipato
Banche
specializzate
29
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue)
Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie - Disciplina
previgente (segue)
‰
‰
I limiti «di concentrazione» e «complessivo» sono stabiliti in rapporto
al patrimonio di vigilanza, rispettivamente, per ciascuna partecipazione
qualificata e per il complesso delle partecipazioni qualificate e variano a
seconda del tipo di banca (ordinaria; abilitata; specializzata).
Il limite «di separatezza», non presente nella normativa comunitaria,
pari al 15% del capitale della società partecipata.
30
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue)
Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie –Disciplina
attuale
Non possono essere detenute partecipazioni qualificate in imprese non
finanziarie oltre le soglie indicate dall’art. 89 para. 1 e 2 del CRR.
Tali soglie hanno natura di limite inderogabile alle partecipazioni qualificate
detenibili in una impresa non finanziaria (limite di concentrazione) e al
complesso delle partecipazioni della specie (limite complessivo).
31
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue)
Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie –Disciplina
attuale
LIMITI PER LE PARTECIPAZIONI
QUALIFICATE
gruppi
pp
Banche e g
bancari
Limite «di
concentrazione»
Limite «complessivo»
15% del capitale
p
ammissibile dell’ente
60% del capitale
p
ammissibile dell’ente
32
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue)
Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie - Disciplina
attuale (segue)
‰
‰
Limite di concentrazione: la partecipazione qualificata in un’impresa non
finanziaria non deve essere superiore al 15% del capitale ammissibile
dell’ente. Il limite è unico per tutte le banche.
Limite complessivo: il complesso delle partecipazioni qualificate detenute
in imprese non finanziarie non può eccedere il 60% del capitale ammissibile
dell’ente. Il limite è unico per tutte le banche.
33
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue)
Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie - Disciplina
attuale (segue)
Casi di superamento: di uno o di entrambi i limiti per cause indipendenti dalla
volontà della banca o della capogruppo (es. riduzione del patrimonio per
perdite, fusione tra soggetti partecipati, etc…) – le partecipazioni devono essere
ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.
La capogruppo o la banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del
limite, un piano di rientro approvato dall’organo con funzione di supervisione
strategica su proposta dell’organo con funzione di gestione, sentito l’organo con
funzione di controllo.
controllo Il piano è trasmesso alla Banca d
d’Italia
Italia entro 20 giorni
dall’approvazione unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi
aziendali.
34
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue)
Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie - Disciplina
attuale (segue)
Con la
C
l disciplina
di i li
attuale
tt l (che
( h ricalca
i l
l previsioni
le
i i i della
d ll Circolare
Ci
l
n. 263 del
d l 27
dicembre 2006), i limiti di concentrazione e complessivo sono stati allineati alle
soglie comunitarie.
Benefici: per le banche aumento dei flussi informativi; ampliamento delle
possibilità operative; aumento della capacità competitiva, grazie all’eliminazione
delle disparità concorrenziali rispetto agli intermediari esteri; per le imprese:
maggiori possibilità di finanziamento.
Costi: aumento dei rischi di concentrazione e di immobilizzo in imprese non
finanziarie e conflitto di interessi, con possibili riflessi sulla stabilità degli
intermediari. Impatto, in parte attenuato in presenza di altri presidi (es.
organizzativo o di governance).
governance)
35
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue)
Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie – Disciplina
attuale (segue)
Il limite «di sepa
separatezza»,
ate a» presente
t nella
ll Circolare
Ci
l
n. 229 del
d l 21 1999 era
stato rimosso con la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, in quanto ritenuto:
¾
non più compatibile con il nuovo quadro normativo, poiché la delibera CICR
29/7/2008 non lo menziona tra le possibili misure che la Banca d’Italia può
adottare in materia di partecipazioni detenibili;
¾
non coerente con l’eliminazione dei vincoli di separatezza «a monte» (cfr.
direttiva 2007/44/CE e d.l.
d l n.
n 185/2008),
185/2008) espressione di un atteggiamento
nel complesso favorevole alla presenza di rapporti partecipativi più stretti tra
soggetti finanziari e non finanziari;
36
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue)
Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie – Disciplina
attuale (segue)
¾
molto vincolante per il sistema bancario ed in particolare per gli intermediari
di maggiori dimensioni;
¾
risulta molto penalizzante nel caso di partecipazioni in imprese di piccole
dimensioni in quanto fa riferimento unicamente alla quota di capitale
dimensioni,
sottoscritto, indipendentemente dall’entità dell’investimento.
37
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue)
Limiti alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie – Disciplina
attuale (segue)
La rimozione del limite di separatezza
p
ha favorito l’incremento della p
presenza
bancaria nel capitale delle imprese non finanziarie.
La teoria economica non offre indicazioni univoche sulla desiderabilità di tale
fenomeno.
Qui di seguito vengono schematizzati i vantaggi / svantaggi dell’opzione
all’esame per i diversi soggetti interessati.
38
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue)
PARTI INTERESSATE
COSTI
BENEFICI
Banche e gruppi bancari
Aumento del rischio
che maggiori conflitti di
interesse possano
compromettere la
stabilità degli
intermediari. Impatto in
parte attenuato dalla
presenza di altri presidi
Aumento dei flussi
informativi
Aumento delle
possibilità operative
(strumenti partecipativi
tradizionali e innovativi
come private equity)
Aumento della capacità
competitiva
(eliminazione delle
disparità concorrenziali
rispetto agli
intermediari esteri)
39
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione III (segue)
PARTI INTERESSATE
COSTI
BENEFICI
Imprese
Aumento del rischio di
«spiazzamento»
(soprattutto per le
imprese non partecipate
da banche)
Ampliamento delle
possibilità di
finanziamento per le
imprese partecipate
Aumento del rischio
che maggiori conflitti di
interesse possano
determinare
un’inefficiente
allocazione delle risorse
Aumento dell’efficienza
del mercato dei capitali
e della competitività nel
settore finanziario
Autorità di vigilanza
Sistema economico
40
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV
Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria
«L’acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, in imprese in temporanea
difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti ed al fine di
consentire il riequilibrio, deve essere valutata con estrema cautela per la
complessità e l’elevato grado di incertezza che caratterizzano tali operazioni».
(cfr. Circolare 285 del 2013 – Parte Terza, Cap. 1, Sezione IV)
41
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue)
Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria
La conversione dei crediti si attua attraverso l’istituto giuridico della
compensazione ex art. 1241 et seq. cod. civ. mediante il quale la banca
annulla il debito da sottoscrizione delle azioni con il credito vantato nei confronti
della società.
42
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue)
Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria
La banca è tenuta a verificare attentamente
convenienza economica dell’operazione.
la sussistenza
di
una
Sono indici di convenienza economica:
‰
‰
‰
la natura temporanea della crisi;
una crisi riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di
mercato;
t
l’esistenza di ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo.
43
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue)
Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria
L’intervento delle banche deve inquadrarsi in una procedura che contempli:
¾
la redazione di un piano di risanamento finalizzato a conseguire il
riequilibrio economico-finanziario in un periodo di tempo di norma non
superiore a 5 anni e predisposto da un numero di banche che rappresentino
una quota elevata
l
d ll’
dell’esposizione
i i
complessiva
l
i
d ll società
della
i à in
i difficoltà;
diffi l à
44
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue)
Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria
¾
¾
¾
l’acquisizione di azioni o di altri strumenti partecipativi di nuova emissione e
non già in circolazione;
in caso di pluralità di banche interessate, l’individuazione di una banca
capofila
p
che verifichi la corretta esecuzione del p
piano ed il sostanziale
conseguimento degli obiettivi finali ed intermedi previsti nel piano stesso;
approvazione del piano da parte dell’organo di gestione delle banche
interessate e della relativa capogruppo. Ai fini dell’approvazione l’organo
p
rispetto
p
a forme
deve: ((i)) valutare la convenienza economica dell’operazione
di recupero crediti alternative; (ii) verificare la sussistenza delle condizioni
per l’acquisizione di partecipazione in imprese in difficoltà.
45
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue)
Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria
Le partecipazioni acquisite in conformità dei predetti criteri non sono
computate nei limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni
qualificate detenibili in imprese in temporanea difficoltà per un periodo
corrispondente alla durata del piano e di norma non superiore a cinque anni.
anni
Si tratta di un’esenzione introdotta dalla Circolare n. 263 del 2006 ed applicabile
solo alle partecipazioni acquisite in imprese in temporanea difficoltà finanziaria.
46
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue)
Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria
In sede di consultazione pre-introduzione della Circolare n. 263/2006
(Documento consultazione Banca d’Italia 10 dicembre 2009):
1. era stato chiesto di estendere l’esenzione anche alle partecipazioni per
recupero crediti e, in generale, alle ipotesi di difficoltà non temporanea.
p
il commento motivando la scelta con il richiamo
La Banca d’Italia non recepiva
all’art. 121 della direttiva 2006/48/CE che consente l’esenzione solo per
partecipazioni acquisite in via temporanea in vista del risanamento o
salvataggio di un’impresa.
47
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue)
Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria
2. erano state manifestate perplessità sulla previsione per cui il piano debba
prevedere l’acquisizione di azioni di nuova emissione e non di quelle già in
circolazione.
La Banca d’Italia manteneva la previsione sul presupposto che essa ha carattere
prudenziale e si giustifica con la finalità di riequilibrio della struttura finanziaria
d ll’i
dell’impresa
i temporanea
in
t
diffi ltà
difficoltà.
48
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue)
Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria
3. era stato sollevato il tema del coordinamento della disciplina di vigilanza con
la nuova disciplina fallimentare e, in particolare, con quelle procedure in cui
l’acquisizione di partecipazioni dell’azienda in crisi costituisce una delle modalità
di risanamento dell
dell’impresa
impresa (concordato fallimentare e preventivo;
amministrazione straordinaria).
Si era proposto di esonerare dai limiti (in via permanente) le partecipazioni
acquisite nell’ambito delle procedure previste dalla legge fallimentare.
49
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue)
Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria
La Banca d’Italia negava l’estensione dell’esenzione alle partecipazioni acquisite
nell’ambito delle procedure concorsuali in generale, in quanto tali procedure
possono avere come presupposto anche situazioni strutturali di deficit
patrimoniale e debolezze economiche non strettamente finanziarie ((concordato
p
preventivo e fallimentare, amministrazione straordinaria).
Pertanto, l’esenzione dai limiti di concentrazione e complessivo vale
esclusivamente per quei piani di risanamento che si inseriscono in una
procedura fallimentare il cui presupposto sia una crisi meramente finanziaria
dell’impresa (es. piano attestato ex art. 67 l. fall. ovvero accordo di
ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall.).
50
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue)
Partecipazioni acquisite per il recupero crediti – Nozione
Acquisizione di partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice
ovvero di interessenze detenute dal debitore devono essere finalizzate a
facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell
dell’attivo
attivo della società
finalizzato alla liquidazione del patrimonio dell’impresa.
51
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue)
Partecipazioni acquisite per il recupero crediti - Limiti
Disciplina previgente
Le partecipazioni acquisite per il recupero crediti potevano essere detenute
anche in eccedenza rispetto ai limiti indicati nelle Istruzioni di Vigilanza.
Disciplina attuale
L’acquisizione di partecipazioni dirette ovvero di interessenze può essere
p
dei limiti di concentrazione,, complessivo
p
e g
generale e
effettuata nel rispetto
delle altre condizioni stabilite nella circolare 285 del 2013.
52
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue)
Partecipazioni acquisite per il recupero crediti - Organo competente a deliberare
Disciplina previgente
L’acquisizione della partecipazione doveva essere deliberata dal consiglio di
amministrazione.
Disciplina attuale
‰
‰
L’acquisizione della partecipazione deve essere approvata dall’organo con
u
o ed
di gest
gestione.
o e
funzione
L’organo con funzione di gestione può delegare le operazioni della specie ad
un comitato specializzato.
53
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue)
Partecipazioni acquisite per il recupero crediti – Comitato specializzato
‰
‰
La delega al comitato specializzato deve fissare i limiti ed i criteri di
esercizio del potere delegato diretti ad assicurare un attento scrutinio delle
singole operazioni ed il pieno rispetto delle disposizioni di Vigilanza.
Tali limiti operativi interni devono essere coerenti con le strategie
definite dall’organo con funzione di supervisione strategica in materia di
investimenti partecipativi in imprese non finanziarie.
54
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue)
Partecipazioni acquisite per il recupero crediti – Delibera
La delibera deve:
¾
mettere in luce la convenienza economica dell’operazione rispetto ad altre
iniziative di recupero,
p
anche coattive;
¾
essere coerente con le strategie in materia di investimenti partecipativi in
imprese non finanziarie;
¾
essere orientata al criterio della redditività al netto del rischio.
55
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione IV (segue)
Partecipazioni acquisite per il recupero crediti – Reportistica
L’organo con funzione di gestione e/o il comitato specializzato deve riportare
all’organo con funzione di supervisione strategica le operazioni di acquisizione di
partecipazioni deliberate.
La comunicazione deve essere tempestiva.
Nel caso di acquisizione di interessenze detenute dal debitore, ad
esempio a seguito dell’attivazione di garanzie ricevute, le partecipazioni devono
essere smobilizzate alla prima favorevole occasione.
56
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VI
Investimenti indiretti in equity
Premessa
Investimenti, diversi dalla partecipazioni dirette o indirette, che comportano
sostanzialmente
t
i l
t l’assunzione
l’
i
di rischi
i hi di equity,
it
pur se effettuati
ff tt ti attraverso
tt
schermi societari o organismi collettivi interposti tra la banca e l’impresa
oggetto di investimento. Sono assimilati agli investimenti in partecipazioni e si
applicano i medesimi limiti prudenziali e le regole organizzative.
Esempio: investimenti comportanti l’assunzione di rischi di equity in imprese
non finanziarie effettuati attraverso società o altri organismi non inclusi nel
perimetro di consolidamento della banca).
La normativa di vigilanza indica criteri generali di politiche interne e
classificazione di questi investimenti, lasciando agli intermediari autonomia
nella definizione delle medesime.
Le scelte degli intermediari devono essere motivate alla luce delle politiche
aziendali approvate. Banca d’Italia può richiedere un trattamento prudenziale
diverso da quello autonomamente determinato dall’intermediario.
57
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VI - (segue)
Investimenti indiretti in equity
Politiche aziendali
Le banche e le società capogruppo adottano politiche per la classificazione degli
investimenti indiretti in equity secondo criteri che devono fare riferimento a:
•
relazioni tra banca partecipante/gruppo bancario e organismo interposto
(«controllo; «influenza»; «indipendenza» – v. Definizioni Sez. VI);
•
finalità
fi
lità dell’investimento
d ll’i
ti
t (stabilità-temporaneità-finalità
( t bilità t
ità fi lità esclusiva
l i
di trading
t di
–
restrizioni alla capacità della banca di valutare e liquidare l’investimento);
•
diversificazione e liquidità dell’investimento (per investimenti effettuati
attraverso organismi indipendenti dalla banca)
58
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VI - (segue)
Investimenti indiretti in equity
Limiti di detenibilità
Gli investimenti in equity di imprese non finanziarie effettuati per il tramite di
organismi interposti sottoposti a controllo o influenza della banca o del
gruppo bancario sono assimilati a «partecipazioni» ed a «partecipazioni
qualificate» ai fini dell’applicazione del:
((i)) limite g
generale ((sezione II);
);
(ii) limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate in
imprese non finanziarie (Sezione III);
(iii) delle regole organizzative e di governo societario (Sezione VII)
59
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VI - (segue)
Investimenti indiretti in equity
Limiti di detenibilità - modalità di quantificazione degli investimenti ai fini
dell’applicazione dei limiti quantitativi (generale, id concentrazione e
complessivo)
a) la banca o la capogruppo sono a conoscenza degli effettivi
investimenti effettuati attraverso l’organismo interposto: i limiti sono
riferiti ai singoli investimenti finali (full look-through);
b) la banca o la capogruppo sono in grado di identificare e controllare
nel tempo solo una parte degli investimenti: i limiti sono riferiti agli
investimenti noti e la parte rimanente è trattata conformemente alla lettera
c) (partial look-through);
60
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VI - (segue)
Investimenti indiretti in equity
Limiti di detenibilità - modalità di quantificazione degli investimenti ai fini
dell’applicazione dei limiti quantitativi (generale, id concentrazione e
complessivo)
c) banca o la capogruppo non sono a conoscenza degli effettivi
investimenti ma possono ottenere con certezza informazioni circa i
limiti massimi dell
dell’investimento
investimento nelle diverse classi di attività,
attività
inclusi quelli riferiti alle imprese non finanziarie: si imputa nei limiti di
concentrazione e complessivo un’unica partecipazione non finanziaria per un
importo pari al limite massimo di investimento in imprese non finanziarie
consentito dalla disciplina propria dell
dell’organismo
organismo interposto (structure-based
(structure based
approach). Ai fini del limite generale, occorre tenere conto anche del limite
massimo di investimento in
imprese non finanziarie;
d)
) Nessuna delle condizioni sub a),
), b)
) e c)
) risulta verificata: la somma
degli investimenti effettuati attraverso organismi interposti è considerata
come un’unica partecipazione in un’impresa non finanziaria (unknown
exposure).
61
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VI - (segue)
Investimenti indiretti in equity
Limiti di detenibilità
Gli investimenti in equity di imprese non finanziarie effettuati per il tramite di
organismi interposti indipendenti dalla banca o del gruppo bancario non sono
assimilati a partecipazioni a condizione che i predetti investimenti siano:
•
adeguatamente
d
t
t
di
diversificati:
ifi ti nessuno degli
d li investimenti
i
ti
ti che
h
compongono il
portafoglio supera il 5% del valore del portafoglio e le imprese oggetto di
investimento non sono tra loro connesse economicamente e giuridicamente;
•
sufficientemente
ffi i
li idi assenza di significative
liquidi:
i ifi
i
restrizioni
i i i alla
ll capacità
i à della
d ll
banca di liquidare rapidamente le posizioni e di valutare le stesse in modo
attendibile.
In mancanza dei requisiti di diversificazione e liquidità
à di cui in precedenza,
l’investimento è computato nei limiti quantitativi nei modi indicati sub a), b), c) e d).
62
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VI - (segue)
Investimenti indiretti in equity
Limiti di detenibilità - casi di esclusione
Sono esclusi dall’applicazione dei limiti quantitativi gli investimenti indiretti
effettuati in concomitanza con una situazione temporanea di controllo o
influenza sull’organismo interposto a condizione che:
•
la banca possa dimostrare di essere alla ricerca attiva di un compratore o
nell’attesa di ricollocare l’investimento sul mercato;
•
non sussistano significative restrizioni alla capacità della banca di liquidare
rapidamente le posizioni;
•
L investimento sia detenuto per un periodo non superiore a 6 mesi,
L’investimento
mesi trascorso
il quale la situazione di temporaneità cessa e le partecipazioni rientrano
nell’ambito di applicazione dell’intera disciplina delle partecipazioni detenibili.
63
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 –
Parte Terza – Capitolo 1 - Sezione VII
Regole organizzative e di governo societario (cfr. sezione VII)
‰
principi in materia di organizzazione
‰
principi in materia di controlli interni
Orientati a promuovere: (i) il controllo dei rischi e (ii) la prevenzione e corretta
gestione dei conflitti di interesse.
La concreta attuazione di tali principi nelle diverse realtà aziendali è guidata dal
principio di proporzionalità,
proporzionalità con riguardo alle diverse caratteristiche e
strategie degli intermediari.
64
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte
Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue)
Regole organizzative e di governo societario (cfr. sezione VII)
In conformità del principio di sana e prudente gestione,
gestione gli assetti organizzativi
ed il sistema dei controlli interni devono essere orientati all’obiettivo di:
‰
prevenire e
‰
gestire
ti correttamente
tt
t
i potenziali conflitti di interesse tra:
‰
l’attività di investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e
‰
la rimanente attività bancaria (creditizia).
65
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte
Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue)
Regole organizzative e di governo societario (cfr. sezione VII)
Le soluzione adottabili sono rimesse all
all’autonomia
autonomia degli intermediari e
devono essere:
‰
‰
adeguate alle caratteristiche e strategie della banca e del gruppo bancario e
efficaci rispetto alla finalità di prevenzione e gestione dei conflitti di
interesse.
Ove appropriato, vanno perseguite soluzioni ispirate a forme di separazione
organizzativa o societaria fra l’attività di investimento partecipativo e la
rimanente attività bancaria, in particolare quella di erogazione del credito.
66
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte
Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue)
Regole organizzative e di governo societario
A tal fine la banca o la capogruppo di un gruppo bancario devono adottare le
politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie.
Le relative deliberazioni ed i documenti recanti tali politiche sono a disposizione
per eventuali richieste della Banca d’Italia.
67
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte
Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue)
Regole organizzative e di governo societario - organi aziendali coinvolti
Gruppi bancari:
Organo con funzione di gestione della capogruppo (proposta)
Organo con funzione di controllo della capogruppo (parere)
Organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo (delibera)
Banca non appartenente ad un gruppo bancario:
Organo con funzione di gestione della banca (proposta)
Organo con funzione di controllo della banca (parere)
Organo con funzione di supervisione strategica della banca (delibera)
68
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte
Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue)
Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di
partecipazioni in imprese non finanziarie
Le politiche devono:
‰
‰
determinare le strategie della banca o del gruppo in materia di investimenti
partecipativi in imprese non finanziarie;
individuare, in relazione all’attività svolta nel comparto ed alle strategie della
banca e del gruppo, le altre attività bancarie che possono determinare
conflitti di interesse;
69
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte
Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue)
Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di
partecipazioni in imprese non finanziarie
‰
‰
definire soluzioni organizzative e di governo societario idonee a prevenire e
gestire correttamente i conflitti;
iistituire
tit i
e disciplinare
di i li
processii di controllo
t ll atti
tti a garantire
ti
l corretta
la
tt
misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi.
70
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte
Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue)
Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di
partecipazioni in imprese non finanziarie
Strategie della banca o del gruppo
‰
‰
criterio della redditività al netto del rischio;
individuazione della propensione al rischio come massimo grado di
immobilizzo del patrimonio di vigilanza ritenuto accettabile in relazione
a (i) complesso degli investimenti e (ii) partecipazioni in singole imprese non
finanziarie.
71
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte
Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue)
Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di
partecipazioni in imprese non finanziarie
Individuazione delle altre attività bancarie che possono determinare
conflitti di interesse.
A questo fine vengono in rilievo:
‰
conflitti di interesse inerenti l’acquisto di partecipazioni qualificate in imprese a
cui la banca o il gruppo bancario abbiano già concesso altre forme di
finanziamento;
‰
conflitti di interesse inerenti alla concessione di crediti o all
all’effettuazione
effettuazione di
altre operazioni finanziarie nei confronti di soggetti nei quali la banca o il
gruppo bancario detengono una partecipazione qualificata.
72
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte
Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue)
Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di
partecipazioni in imprese non finanziarie
Individuazione delle altre attività bancarie che possono determinare
conflitti di interesse (segue)
Le soluzioni individuate devono essere orientate al duplice obiettivo di:
((i))
e ta e c
evitare
che
e le
e dec
decisioni
so
di investimento
d
est e to e d
di gest
gestione
o e de
del po
portafoglio
ta og o
partecipativo siano condizionate da relazioni creditizie esistenti o
prospettiche;
(ii)
salvaguardare l’oggettività delle procedure di affidamento e la rispondenza a
condizioni
di i i di mercato delle
d ll relazioni
l i i creditizie
di i i con la
l imprese
i
partecipate.
i
73
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte
Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue)
Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di
partecipazioni in imprese non finanziarie
Individuazione delle altre attività bancarie che possono determinare
conflitti di interesse (segue)
In relazione a questi obiettivi, le politiche interne:
((i))
individuano
d dua o e d
disciplinano
sc p a o livelli
e
di responsabilità
d
espo sab tà e d
di de
delega
ega ta
tali da
evitare indebite influenze su processi decisionali da parte di soggetti e
strutture in potenziale conflitto di interessi. Gli investimenti partecipativi
di maggiore rilevanza (id est partecipazioni qualificate di importo
g
rispetto
p
al p
patrimonio di vigilanza)
g
) sono decisi dall’organo
g
con
significativo
funzione di supervisione strategica.
74
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte
Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue)
Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di
partecipazioni in imprese non finanziarie
Individuazione delle altre attività bancarie che possono determinare
conflitti di interesse (segue)
(ii)
definiscono modalità e criteri della fase istruttoria e di quella
deliberativa, idonei ad assicurare che l’investimento sia coerente con le
strategie dell’intermediario (criterio della redditività
à al netto del rischio;
propensione al rischio dell’intermediario);
(iii) regolano i flussi di comunicazione tra strutture della banca, in modo da
prevenire indebite circolazioni di informazioni tra soggetti e strutture in
potenziale conflitto di interesse;
75
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte
Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue)
Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di
partecipazioni in imprese non finanziarie
Individuazione delle altre attività bancarie che possono determinare
conflitti di interesse (segue)
(iv) prevedono soluzioni organizzative idonee a garantire adeguati livelli di
separatezza tra strutture nei casi di rischio di conflitto di interesse
particolarmente elevato;
(v)
definiscono i criteri di designazione dei rappresentanti negli organi
societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate, finalizzati a
limitare il rischio di conflitti di interesse.
interesse
76
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte
Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue)
Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di
partecipazioni in imprese non finanziarie
Istituzione di processi di controllo
Le politiche devono istituire e disciplinare processi di controllo idonei a:
‰
garantire la corretta misurazione e la corretta gestione dei rischi
sottostanti gli investimenti partecipativi;
‰
verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche
interne in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie.
77
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte
Terza – Capitolo 1 - Sezione VII - (segue)
Regole organizzative e di governo societario – politiche interne in materia di
partecipazioni in imprese non finanziarie
Istituzione di processi di controllo (segue)
¾
funzione di conformità: verifica esistenza ed affidabilità delle procedure
interne;
¾
funzione di revisione: verifica l’osservanza delle politiche in materia di
partecipazioni in imprese non finanziarie e segnala eventuali anomalie agli
organi di vertice della banca;
¾
consiglieri indipendenti: valutazione/supporto/proposta in materia di
organizzazione e svolgimento dei controlli interni (nella banche di minori
dimensioni e complessità operativa i medesimi compiti sono svolti dall’organo
di controllo).
78
Conversione del debito in capitale –
sottoscrizione strumenti finanziari di
nuova emissione
Quando?
La «conversione» dei crediti delle banche verso una società in crisi nel contesto di
un’operazione di ristrutturazione del debito si verifica in presenza di una crisi
particolarmente grave caratterizzata da un eccesso di debito finanziario
tale da non poter essere sostenuto mediante moratoria/consolidamento e/o
riscadenziamento (alternativa: proporre uno stralcio, id est remissione parziale
del debito).
Cosa?
«Conversione» del credito bancario in capitale di rischio (es. azioni o strumenti
quasi equity - strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346 cod. civ. o
obbligazioni convertende).
79
Conversione del debito in capitale –
sottoscrizione strumenti finanziari di
nuova emissione
«Conversione» è un termine improprio: nella prassi indica un’operazione
complessa con la quale la banca si impegna a sottoscrivere azioni
azioni, strumenti
finanziari partecipativi o obbligazioni convertende emessi dalla società debitrice in
crisi con l’intesa che il prezzo di sottoscrizione delle azioni e/o degli strumenti di
quasi equity sarà oggetto di compensazione con parte del credito vantato dalla
medesima banca verso la società emittente.
80
Conversione del debito in capitale –
sottoscrizione strumenti finanziari di
nuova emissione
Conversione in azioni
In caso di conversione di crediti in capitale l’operazione prevede che la società
debitrice emetta azioni ordinarie o di categoria speciale che le banche sono
chiamate a sottoscrivere compensando il debito per il prezzo di sottoscrizione con
parte dei loro crediti esigibili a tale data.
L’aumento di capitale si perfeziona mediante il meccanismo della compensazione
purché indicato nella delibera (pienamente legittimo cfr. ex multis Cass. 5
febbraio 1996 n. 936; Cass. 24 aprile 1998 n. 4236; Cass. 19 marzo 2009 n.
6711).
81
Conversione del debito in capitale –
sottoscrizione strumenti finanziari di
nuova emissione
Conversione in azioni
•
Azioni con diritti diversi anche per quanto concerne l’incidenza sulle perdite (art. 2348 co.
3 cod. civ.);
•
possibilità di differenziare il trattamento delle
all’operazione
all
operazione di ristrutturazione del debito
attraverso specifiche disposizioni statutarie
perdite; (ii) privilegio negli utili; (iii) privilegio
•
graduazione dei diritti: il nuovo investitore ha un trattamento potiore (partecipazione agli
utili e incidenza perdite) rispetto alle banche che convertono i propri crediti che, a loro
volta, hanno un trattamento potiore rispetto ai vecchi azionisti;
•
il principio ispiratore del diverso trattamento è quello del diverso trattamento dei soci e
dei creditori in occasione della liquidazione o della vendita della società (il vecchio soci ha
diritto ad una distribuzione soltanto dopo che sono stati pagati i debiti);
varie categorie di azionisti che partecipano
(nuovo investitore; banche; vecchi soci)
sotto vari profili: (i) postergazione nelle
in sede id liquidazione o di vendita;
82
Conversione del debito in capitale –
sottoscrizione strumenti finanziari di
nuova emissione
Conversione in azioni
•
con riguardo alle banche la conversione dei crediti viene per prassi effettuata
in azioni postergate nelle perdite rispetto al capitale esistente ante
conversione, in base al principio di imputazione del rischio (le perdite vanno ad
incidere prima sul capitale di rischio e poi sui crediti);
•
quando la delibera di incremento di capitale prevede l’emissione di azioni di
categoria speciale, si avrà un aumento riservato con esclusione del diritto di
opzione ex art. 2441 co. 5 cod. civ. («quando l’interesse della società lo esige,
il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di
aumento di capitale approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del
capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di
convocazione successiva alla prima».
83
Conversione del debito in capitale –
sottoscrizione strumenti finanziari di
nuova emissione
Copertura di perdite iniziali
Se la società in stato di crisi ha un patrimonio netto negativo le modalità di
ricapitalizzazione devono consentire ai vecchi soci di partecipare all’aumento
mantenendo il diritto di opzione e fare sì che la copertura dell’indebitamento
patrimoniale non sia a carico esclusivo delle banche.
In tali fattispecie occorre procedere con una delibera di azzeramento del capitale
con sua contestuale ricostituzione fino al valore convenuto (anziché chiedere alle
banche di rinunciare a crediti necessari per ripotare il capitale sociale a livelli
minimi e poi di partecipare al successivo aumento di capitale).
84
Conversione del debito in capitale –
sottoscrizione strumenti finanziari di
nuova emissione
Copertura di perdite iniziali
•
Non pare necessario che l’esecuzione dell’aumento avvenga in assemblea.
Massima 38 delle Massime elaborate dalla Commissione Società del Consiglio
Notarile di Milano: «La deliberazione di azzeramento del capitale sociale o comunque
di riduzione
id i
all di sotto
tt del
d l minimo
i i
l
legale,
l
per perdite,
dit
con contestuale
t t l sua
ricostituzione ad un importo almeno pari al minimo legale, può essere
legittimamente assunta qualora:
(i) l'esecuzione dell'aumento avvenga in assemblea (ferma la necessità di garantire,
con gli
li opportuni
t i mezzi,
i il rispetto
i
tt del
d l diritto
di itt dei
d i socii di sottoscrivere
tt
i
l nuove
le
partecipazioni, nell'esercizio dell'opzione);
(ii) sia consentita, dalla delibera stessa, in epoca anche successiva all'assemblea,
purché entro i termini di tempo che l'assemblea fissa, nel rispetto delle disposizioni
di legge,
l
non eccedendo
d d il tempo necessario
i per il realizzarsi
li
i delle
d ll condizioni,
di i i di
natura sostanziale e procedimentale, che l'esecuzione dell'aumento richiede»);
85
Conversione del debito in capitale –
sottoscrizione strumenti finanziari di
nuova emissione
Copertura di perdite iniziali
•
esecuzione dell’aumento in una fase successiva al verificarsi di una condizione
prevista nella delibera assembleare (società che delibera aumento di capitale
la cui esecuzione è subordinata all’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei
debiti ex art. 182 bis l. fall.);
•
l’aumento di capitale – inscindibile sino all’importo necessario per ricostituire lo
stesso nei limiti di legge - deve essere strutturato prevedendo che vi sia un
sovrapprezzo già destinato dalla stessa delibera di ricapitalizzazione alla
copertura delle perdite che residuano dopo l’azzeramento del capitale
esistente.
86
Conversione del debito in capitale –
sottoscrizione strumenti finanziari di
nuova emissione
Azioni e diritti di voto
Quali diritti amministrativi sono attribuiti di prassi alle azioni speciali delle banche?
•
le banche non hanno propensione ad assumere il controllo della società (considerate le
responsabilità che ne discenderebbero), né ad ingerirsi in scelte gestionali (voto su
pp
bilancio; nomina amministratori);
)
approvazione
•
le banche sono interessate a diritti amministrativi che consentano di proteggere
l’investimento (minority protection rights). Diritto di veto su operazioni straordinarie;
•
l esigenza delle banche si contrappone a quella del nuovo investitore che invece vuole il
l’esigenza
controllo della società; per tale ragione le azioni riservate alle banche in sede di
conversione sono per prassi azioni speciali con diritto di voto limitato;
•
la prassi ha previsto la creazione di azioni speciali con diritto di voto limitato in talune
serie di materie riconducibili alla tutela dei soci titolari delle predette azioni (operazioni sul
capitale; fusioni; scissioni) esercitabili in assemblee speciali di categoria, ovvero il solo
diritto di impugnare le delibere dell’assemblea dei soci della società
87
Conversione del debito in capitale –
sottoscrizione strumenti finanziari di
nuova emissione
Azioni e diritti di voto
Quali diritti amministrativi sono attribuiti di prassi alle azioni speciali delle
banche?
•
In caso di emissione di azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato a
determinati argomenti occorre prestare attenzione all’art. 2351 co. 2 cod. civ.
«Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di
azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con
diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente
potestative. Il valore di tali azioni non p
p
può complessivamente
p
superare
p
la metà del
capitale sociale».
In questi casi è stato fatto ricorso all’assegnazione di azioni con diritto di voto
limitato sino a concorrenza del limite massimo posto dall’art. 2351 co. 2 cod. civ. e
per l’eccedenza
l’
d
ad
d azioni
i i ordinarie,
di
i fermo
f
restando
d che
h il numero di azioni
i i ordinarie
di
i
sottoscritto dalle banche non deve essere tale da attribuire loro il controllo e
consentire invece che esso sia in mano al nuovo investitore.
88
Conversione del debito in capitale –
sottoscrizione strumenti finanziari di
nuova emissione
Liquidabilità delle azioni sottoscritte ex-conversione
La soluzione della conversione del capitale pone alle banche un problema di
liquidabilità delle azioni che vengono loro assegnate (in particolare in caso di
investimento in società non quotate).
Possibili soluzioni:
•
impegno parasociale con i vecchi soci a vendere la società una volta risanata
ovvero accesso alla quotazione (es. in difetto di quotazione entro un
determinato lasso temporale, vendita delle azioni della società secondo un’asta
competitiva volta a massimizzare il valore);
•
Opzione di vendita alle banche nei confronti del nuovo/vecchio scoio di
controllo esercitabile a determinate condizioni bilanciata da un’opzione
attribuita al nuovo investitore per l’acquisto di azioni di titolarità delle banche.
89
Conversione del debito in capitale –
sottoscrizione strumenti finanziari di
nuova emissione
Conversione in strumenti finanziari partecipativi
I crediti delle banche vengono convertiti spesso
partecipativi previsti dall’art. 2346 co. 6 cod. civ.
in
strumenti
finanziari
«Resta salva la p
possibilità che la società,, a seguito
g
dell'apporto
pp
da p
parte dei soci o
di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti
patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea
generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni
p
delle
di emissione,, i diritti che conferiscono,, le sanzioni in caso di inadempimento
prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione».
Gli strumenti finanziari partecipativi attribuiscono: (i) diritti patrimoniali; (ii) diritti
generale dei soci, p
possibile
amministrativi, escluso diritto di voto nell’assemblea g
solo in assemblee speciali e solo su argomenti specificamente indicati nello
statuto).
90
Conversione del debito in capitale –
sottoscrizione strumenti finanziari di
nuova emissione
Conversione in strumenti finanziari partecipativi
Gli strumenti finanziari partecipativi attribuiscono:
i.
diritti patrimoniali;
ii.
diritti amministrativi; è escluso diritto di voto nell’assemblea generale dei
soci, possibile solo in assemblee speciali e solo su argomenti specificamente
indicati nello statuto (lo statuto dovrà prevedere che su determinate materie
l’efficacia della delibera dell’assemblea dei soci sia condizionata
all’approvazione della medesima materia da parte dell’assemblea speciale);
iii. esemplificazioni: nomina di un sindaco; nomina di un componente
indipendente del c.d.a o del c.d.s.; diritto di voto su argomenti determinati
(aumento capitale; modifica oggetto sociale; trasferimento totale o parziale
d’azienda; fusione o scissione);
91
Conversione del debito in capitale –
sottoscrizione strumenti finanziari di
nuova emissione
Conversione in strumenti finanziari partecipativi
iv. diritto di opzione esercitabile in caso di emissione di altri strumenti finanziari;
v.
vi.
diritto di impugnare le delibere assembleari ex art. 2379 cod. civ.;
diritto di denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 cod. civ.;
vii. diritto di intervento in assemblea a scopo meramente informativo;
viii. diritto di informazione e di richiedere relazioni all’organo amministrativo in
materia di gestione.
92
Conversione del debito in capitale –
sottoscrizione strumenti finanziari di
nuova emissione
Conversione in strumenti finanziari partecipativi
Il regolamento di emissione degli strumenti finanziari partecipativi può prevedere
covenants in capo all’emittente, quali ad esempio:
a) obblighi di informativa;
b) usuali obblighi di rispetto della normativa applicabile (anche fiscale);
c) divieto di operazioni straordinarie;
d) divieto di nuove acquisizioni superiori ad un determinato valore;
e) divieto di costituzione di vincoli.
La violazione di tali impegni può determinare l’obbligo di rimborso anticipato dello
strumento finanziario ovvero la sua conversione in azioni ordinarie.
93
Conversione del debito in capitale –
sottoscrizione strumenti finanziari di
nuova emissione
Conversione in strumenti finanziari partecipativi
p
Diritti patrimoniali
•
massima libertà alle parti;
•
iscrizione a patrimonio netto (il diritto al rimborso è condizionato all’andamento della
società
i à e/o
/ direttamente
di
previsto
i
solo
l in
i sede
d di liquidazione
li id i
d ll stessa ed
della
d a valere
l
sul residuo attivi di liquidazione);
•
creazione di una posta ad hoc del patrimonio netto avente natura di riserva
indisponibile (Notari,
(Notari Miola);
•
quale trattamento in caso di perdite: (i) equiparazione a riserva e quindi assorbire le
perdite secondo l’ordine stabilito dalle parti, salvo il limite del capitale (Libonati); (ii)
possibile prevedere pattiziamente che lo strumento partecipativo concorra pari passu
con il capitale nell’assorbimento delle perdite (Lamandini); (iii) nessuno si è spinto a
sostenere che lo strumento finanziario partecipativo possa essere postergato nelle
perdite, salvo che non si tratti di strumento finanziario qualificabile come debito.
94
Conversione del debito in capitale –
sottoscrizione strumenti finanziari di
nuova emissione
Conversione in strumenti finanziari partecipativi
Nessuna delle tesi sub (i) e (ii) trova un appiglio puntuale nella normativa vigente:
non pare possibile evincere elementi normativi con riguardo agli strumenti
finanziari partecipativi tali da derogare ad un principio inderogabile quale quello
dell’ordine
de
o d e d
di imputazione
puta o e de
delle
e pe
perdite,
d te, seco
secondo
do il qua
quale
e il cap
capitale
ta e viene
e e intaccato
taccato
solo dopo che tutte le riserve siano state consumate.
La tesi sub (i) si basa su un collegamento tra strumenti finanziari partecipativi e
pp
((analogamente
g
al rapporto
pp
azioni - capitale
p
riserva costituita dal loro apporto
sociale).
La tesi sub (ii) può definirsi «contrattuale» in quanto recide il collegamento tra
partecipativi
p
e riserve da apporto
pp
strumenti finanziari
strumenti finanziari p
partecipativi : il titolare degli strumenti partecipa agli utili pro quota e pari passu
con gli azionisti ed è equiparato ai soci in sede di riduzione del capitale per perdite
anche in caso di azzeramento della riserva loro corrispondente.
95
Conversione del debito in capitale –
sottoscrizione strumenti finanziari di
nuova emissione
Conversione in obbligazioni convertibili
Obbligazioni c.d. convertende: alternativa alle azioni o agli strumenti finanziari
partecipativi.
Cosa sono?
Obbligazioni che danno diritto all’emittente di estinguere
restituzione del capitale mediante datio in solutum di azioni.
l’obbligazione
di
Le obbligazioni convertende sono iscritte tra le poste di netto ed esposte agli stessi
rischi degli strumenti finanziari per l’assorbimento di perdite (a differenza delle
obbligazioni convertibili che vanno iscritte tra le poste di debito).
96
«Salvataggio» di società quotate in crisi:
esenzione da Opa obbligatoria
Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate
•
Interventi sul debito (riscadenziamento dei termini di pagamento, riduzione dei
tassi di interesse, stralcio);
•
Interventi sul capitale
p
da p
parte dei p
principali
p
creditori ((le banche o di nuovi
investitori): (i) le banche sottoscrivono, mediante conversione dei propri
«crediti», aumenti di capitale riservati (id est con esclusione del diritto di
opzione) oppure con opzione ai soci, ma dei quali le banche garantiscono la
parziale sottoscrizione;; (
(ii)
) nuovi investitori sottoscrivono,, mediante
totale o p
versamento di denaro oppure conferimento di beni in natura, aumenti di capitale
riservati a loro favore.
97
«Salvataggio» di società quotate in crisi:
esenzione da Opa obbligatoria
Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate
Gli aumenti di capitale di società quotate in crisi possono prevedersi:
•
in soluzioni non concorsuali della crisi (accordi stra-giudiziali; piani attestati e
accordi di ristrutturazione del debito;;
•
in soluzioni attuate mediante il ricorso a procedure concorsuali (concordato
preventivo; concordato previsto dalla legge «Marzano») (concordato Socotherm
gg del Ventaglio).
g )
e concordato I Viaggi
98
«Salvataggio» di società quotate in crisi:
esenzione da Opa obbligatoria
Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate
In caso di sottoscrizione di un aumento di capitale le banche e/o il nuovo
investitore possono diventare titolari di partecipazioni in misura tale da superare le
soglie che comportano l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto
(«OPA») ai sensi dell’art. 106 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 («TUF»).
Le «partecipazioni» che rilevano ai fini OPA sono quelle che rappresentano «titoli
emessi da un società di cui al comma 1 [società italiane con titoli ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati italiani] che attribuiscono il diritto di voto
nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o
del consigli di sorveglianza» (art. 105 co. 2 TUF).
99
«Salvataggio» di società quotate in crisi:
esenzione da Opa obbligatoria
Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate
L’obbligo
L
obbligo di promuovere ll’OPA
OPA ai sensi dell
dell’art
art. 106 TUF sussiste:
•
quando una banca o un nuovo investitore, singolarmente considerati, superano la soglia del
30% (art. 106 co. 1 TUF) o la soglia dell’OPA «incrementale» (art. 106 co. 3 lett. b) TUF e
art. 49 Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modifiche («Regolamento Emittenti»);
•
quando una banca o un nuovo investitore, agendo di concerto, con altri soggetti
(tipicamente attraverso la stipula di un patto parasociale tra le banche oppure tra le banche
e/o il nuovo investitore e un o più dei soci esistenti) superano la soglia del 30% (art. 106
co. 1 TUF) o la soglia dell’OPA «incrementale» (art. 106 co. 3 lett. b TUF e art. 49
Regolamento Emittenti) per effetto della somma delle partecipazioni complessivamente
possedute dalle persone che agiscono di concerto.
Neii casii sopra descritti
N
d
itti in
i cuii la
l banca
b
o il nuovo investitore
i
tit
superano le
l soglie
li dell’OPA
d ll’OPA
obbligatoria a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale della società quotata in
crisi, per il successo dell’operazione di salvataggio diviene determinante l’applicazione
dell’esenzione dall’obbligo di OPA.
100
«Salvataggio» di società quotate in crisi:
esenzione da Opa obbligatoria
Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate
Il TUF ed il Regolamento Emittenti attualmente in vigore prevedono una specifica esenzione nel
caso in
i cuii il superamento delle
d ll soglie
li dell’OPA
d ll’OPA obbligatoria
bbli
i sia
i determinato
d
i
d «operazioni
da
i i
dirette al salvataggio di società in crisi» (art. 106 co. 5 lett. a) TUF).
In attuazione del TUF viene in considerazione l’art. 49 co. 1 lett. b) Regolamento Emittenti,
recentemente modificato in virtù della Delibera n. 17731 del 5 aprile 2011 (entrata in vigore
il 2 maggio 2011 ed applicabile alle offerta per cui la comunicazione alla Consob ex
art. 102 co. 1 TUF ovvero l’acquisto sia successivo a tale data), prevede tre possibilità di
esenzione dall’obbligo di OPA e precisamente:
a) in alcune situazioni di «crisi oggettiva» della società quotata,
quotata specificamente individuate nel
Regolamento Emittenti (art. 49 co. 1 lett. b) n. 1));
b) in presenza di un piano di risanamento reso noto al mercato ex art. 67 co. 3 lett. d) l. fall.
((art. 49 co. 1 lett. b)) n. 2));
))
c) in altre situazioni di crisi che non presentino gli oggettivi elementi individuati nei due casi
precedenti a) e b).
101
«Salvataggio» di società quotate in crisi:
esenzione da Opa obbligatoria
Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate
a) Situazioni di «crisi oggettiva» della società quotata, specificamente individuate
nel Regolamento Emittenti (art. 49 co. 1 lett. b) n. 1)):
•
ammissione ad una p
procedura concorsuale p
prevista dal R.D. 16 marzo
1942 n. 267 o da altre leggi speciali;
•
omologazione di un accordo di ristrutturazione die debiti stipulato con i
creditori ai sensi dell’art. 182 bis l. fall. reso noto al mercato;;
•
richieste formulate da un’autorità di vigilanza prudenziale, nel caso di
gravi perdite, al fine di prevenire il ricorso all’amministrazione
q
coatta amministrativa ai sensi del decreto
straordinaria o alla liquidazione
legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, del decreto legislativo n. 209 del
7 settembre 2005.
102
«Salvataggio» di società quotate in crisi:
esenzione da Opa obbligatoria
Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate
L esenzione
L’esenzione
troverà
applicazione
in
presenza
di
un’operazione
un
operazione
di
«ricapitalizzazione» ovvero di «altro intervento di rafforzamento patrimoniale» (art.
49 co. 1 lett. b) Regolamento Emittenti).
Nella disciplina previgente alla delibera Consob n.
n 17731 del 5 aprile 2011,
2011
l’esenzione era subordinata alla presenza di un «piano di ristrutturazione del
debito» e del superamento delle soglie rilevanti «tramite la sottoscrizione di un
aumento di capitale».
Nell’attuale disciplina in presenza di una delle situazioni di crisi «oggettiva»
(come individuata dall’art. 49 co. 1 lett. b) Regolamento Emittenti vigente) possono
essere esentate anche operazioni di risanamento di tipo industriale e non
necessariamente collegate a rinegoziazioni dell
dell’indebitamento
indebitamento ovvero «che
prevedano una ricapitalizzazione della società quotata o altri interventi di
rafforzamento patrimoniale successivi all’acquisto della partecipazione rilevante ai
fini dell’OPA obbligatoria».
103
«Salvataggio» di società quotate in crisi:
esenzione da Opa obbligatoria
Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate
b) piano di risanamento (art.
(art 49 co.
co 1 lett.
lett b) n.
n 2)):
•
reso noto al mercato;
•
attestante ll’esistenza
esistenza di un situazione di crisi;
•
la cui ragionevolezza sia certificata da un professionista ai sensi dell’art. 67 co. 3
lett. d) l. fall.;
L’esenzione troverà applicazione solo: (i) in assenza di altri acquisti effettuati o
pattuiti nei dodici mesi precedenti; (ii) in presenza di un aumento di capitale con
esclusione del diritto di opzione (i.e. non anche di «altro intervento di
rafforzamento patrimoniale») idoneo a consentire,
consentire
anche attraverso la
ristrutturazione del debito, il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa, in
esecuzione del suddetto piano di risanamento.
104
«Salvataggio» di società quotate in crisi:
esenzione da Opa obbligatoria
Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate
c) altre situazioni di crisi che non presentino gli oggettivi elementi individuati sopra sub
((a)) e ((b),
), l’esenzione troverà applicazione:
pp
•
qualora l’operazione, se di competenza assembleare, sia stata approvata senza il voto
contrario della maggioranza dei c.d. «independent shareholders», vale a dire dei soci
«presenti in assemblea, diversi dall’acquirente, dal socio o dai soci che detengono,
anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché
é
superiore al 10 per cento»;
•
qualora l’operazione, se non di competenza assembleare, sia approvata con il voto
favorevole del c.d.
c d «independent shareholders» che «si siano espressi mediante una
dichiarazione contenuta su apposita scheda predisposta e messa a disposizione dalla
società».
La disciplina sopra descritta, introdotta a seguito della Delibera Consob n. 17731 del 5
aprile 2011, rimette agli stessi soggetti che dovrebbero rinunciare al diritto di exit dalla
società la valutazione in ordine alla convenienza di tale rinuncia rispetto al salvataggio
della società partecipata.
105
«Salvataggio» di società quotate in crisi:
esenzione da Opa obbligatoria
Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate
Eliminato ll’obbligo
obbligo informativo periodico alla Consob previsto dall
dall’art
art. 49 co.
co 2 lett.
lett
b) Regolamento Emittenti (vigente ante Delibera 17731/2001 («l’acquirente nel
caso previsto dalla lettera b) [acquisto mediante sottoscrizione di aumento di
capitale] comunica alla Consob e al mercato lo stato di attuazione del piano di
salvataggio nei termini fissati dalla stessa Consob o comunque su base
trimestrale»).
L’eliminazione si giustifica sulla base della considerazione «che ogni variazione
rilevante del paino sarebbe comunque soggetta alla disciplina dell
dell’informativa
informativa al
mercato ai sensi dell’art. 114 co. 1 TUF e che, con riferimento alle variazioni della
partecipazione, si ritengono sufficienti le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 120
del TUF» (allegato 7 al Documento di consultazione Consob 6.10.2010 –
18.02.2011, p. 8).
106
«Salvataggio» di società quotate in crisi:
esenzione da Opa obbligatoria
Il risanamento dell’esposizione debitoria delle società quotate
Ai sensi dell’art. 106 co. 6 TUF la Consob può con provvedimento motivato disporre
che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3
lettera b) non comporta l’obbligo di offerta con riguardo ai casi riconducibili alle
ipotesi di cui al comma 5,
5 ma non espressamente previsti nel regolamento
approvato ai sensi del medesimo comma.
In questi casi va chiesto un parere preventivo alla Consob caso per caso.
107
«Salvataggio» di società quotate in crisi:
esenzione da Opa obbligatoria
Il caso Antichi Pellettieri
•
La società quotata - che opera nel settore della produzione di calzature,
calzature borse,
borse
prodotti per l’abbigliamento e accessori in pelle, tessuto e altro materiale, oltre
all’assunzione e la gestione di partecipazioni – e le banche creditrici hanno
stipulato in data 19 febbraio 2010 un accordo di ristrutturazione dei debiti
basato su un piano industriale e finanziario finalizzato a conseguire il
risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della
situazione finanziaria della società redatto ai sensi dell’art. 67 co. 3 lett. d) l.
fall. Il piano che ha previsto interventi sul debito della società (l’Accordo di
Ristrutturazione 2010).
•
In considerazione del protrarsi della congiuntura non favorevole dei mercati di
riferimento si rendeva necessaria la predisposizione di un ulteriore piano di
risanamento, per il periodo 2012 - 2014, finalizzato a conseguire il risanamento
dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria
della società ai sensi dell’art. 182-bis l. fall. (l’Accordo di Ristrutturazione
2013).
108
«Salvataggio» di società quotate in crisi:
esenzione da Opa obbligatoria
Il caso Antichi Pellettieri
•
L’Accordo di Ristrutturazione 2013 prevedeva, oltre ad interventi sul debito della società, alcuni
interventi sul capitale della società così sintetizzabili:
i.
una riduzione del capitale sociale, previa eliminazione del valore nominale delle azioni,
destinata a parziale copertura delle perdite;
ii.
aumento di capitale riservato alle Banche per complessivi Euro 50 mln circa con emissione di
azioni speciali di categoria B («Azioni di Categoria B»), non quotate con diritto di voto limitato
d liberarsi
da
lib
i mediante
di
«conversione»
i
di crediti
di i chirografari
hi
f i vantatii dalle
d ll Banche
h neii confronti
f
i di
AP e rappresentanti il 50% del capitale sociale post-aumento integralmente sottoscritto dalle
Banche mediante compensazione tra il debito di sottoscrizione ed una parte del proprio
credito outstanding (il residuo veniva riscadenziato);
iii.
attribuzione alle Azioni di Categoria di Categoria B delle seguenti caratteristiche: diritto di
voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria in alcune delibere di interesse delle Banche
specificamente individuate; diritto di esprimere un componente del c.d.a avente le
caratteristiche di indipendenza di cui all’art. 148 co. 3 TUF designato a mezzo di delibera
dell’assemblea speciale degli azionisti di categoria B (assunta a maggioranza del capitale
sociale rappresentato dalle azioni B); il diritto di esprimere un componente effettivo ed uno
supplente del collegio sindacale designato a mezzo di delibera dell’assemblea speciale degli
azionisti di categoria B (assunta a maggioranza del capitale sociale rappresentato dalle azioni
B).
109
«Salvataggio» di società quotate in crisi:
esenzione da Opa obbligatoria
Il caso Antichi Pellettieri
iv.
un sovrapprezzo pari all’importo oggetto di esdebitazione da parte delle Banche diminuito
della quota capitale delle Azioni B. Il sovrapprezzo era utilizzato per coprire le perdite residue
a seguito dell’imputazione del capitale a copertura delle perdite ai sensi di quanto indicato al
punto (i).
v.
l’accordo di ristrutturazione 2013 prevedeva, inter alia, il diritto delle Banche di convertire le
Azioni di Categoria B in azioni ordinarie al ricorrere di determinati eventi predefiniti e il diritto
di co-vendita
dit delle
d ll Azioni
A i i B di loro
l
proprietà
i tà esercitabile
it bil qualora
l
l’ i i t di controllo
l’azionista
t ll
scendesse al di sotto della soglia del 30% senza obbligo di lancio di OPA
*** *** ***
Le principali problematiche – OPA coinvolte nella fattispecie de qua hanno riguardato:
•
la qualifica delle Azioni B come partecipazioni rilevanti ai fini OPA ai sensi dell’art. 105 co. 1
TUF (esclusa);
•
possibilità di considerare esistente un patto parasociale ex art. 122 co. 5 TUFA tra i sociBanche volto a regolare (i) l’espressione del voto spettante alle Azioni di Categoria B; (ii)
ll’esercizio
esercizio della facoltà di conversione in azioni ordinarie; (iii) il compimento di atti di
disposizione sulle Azioni di Categoria B. E conseguentemente qualificare le Banche come
«soggetti che agiscono di concerto» e calcolare la loro partecipazione congiuntamente, con il
superamento della soglia OPA (esclusa).
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