IL GIUSTO PROCESSO II 1 - Liceo Classico "F. Petrarca"

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IL GIUSTO PROCESSO
«La giustizia non può funzionare se i cittadini non comprendono il perché delle
regole. Se non le comprendono tendono a eludere le norme, quando le vedono
faticose, e a violarle, quando non rispondono alla loro volontà. Perché la giustizia
funzioni è necessario che cambi questo rapporto» (Gherardo Colombo)
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1
2ª Lezione
u
u
Art. 111 Cost. → approfondimento sul tema “Il giusto
processo”.
La garanzia costituzionale del contraddittorio nella
formazione della prova.
Artt. 101 e seguenti Cost. → approfondimento sui temi
“L’ordinamento giurisdizionale in Italia” - “La magistratura.
La funzione e la competenza del Pubblico Ministero”
u Percorso tra i Processi famosi nella storia dell’umanità:
il processo a Galileo Galilei, inteso come processo alla
scienza, alle sue evoluzioni e al libero pensiero.
u
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2
L’ART. 111 della COSTITUZIONE – testo prima della riforma
u
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
u
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
u
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione.
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3
L’ art. 111 della Costituzione – attuale formulazione
u
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
u
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
u
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga
del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e
l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende
o non parla la lingua impiegata nel processo.
u
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera
scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
u
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
u
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
u
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si
può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
u
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i
soli motivi inerenti alla giurisdizione.
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Tema di approfondimento → Il giusto processo
Il «principio del contraddittorio», recepito esplicitamente dall’art. 111 della
Costituzione, è uno dei requisiti cardine del giusto processo.
Contraddittorio e giusto processo si misurano su più piani, che vengono
delineati nei diversi commi dell’art. 111 Cost.
L’art. 111 della Costituzione è stato integrato con la legge costituzionale n.
2 del 23 novembre 1999, con detta disposizione normativa sono state
inserite nella originaria formulazione dell’art. 111 puntuali regole e
garanzie di portata generale, e ciò al fine specifico di realizzare il «giusto
processo».
Il giusto processo evocato dall’art. 111 Cost. allude ad un concetto di
Giustizia, preesistente rispetto alla legge e direttamente collegato a quei
diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo che lo Stato, in
base all’art. 2 Cost., si impegna a riconoscere.
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5
Analisi dei cinque commi dell’art. 111 Cost. - introdotti con la
legge di revisione costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999 che canonizzano nella Carta fondamentale i principi del giusto
processo.
I primi due commi dell’art. 111 Cost. sanciscono principi, come una sorta
di denominatore comune, che si riferiscono a tutti i contesti nei quali si
ravvisa l’esercizio di un potere giurisdizionale. Gli enunciati successivi
hanno, invece, per oggetto esclusivo il giudizio penale.
Comma 1: ″La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge‶ →
espressione di sola enfasi o, anche, manifestazione di «concretezza»
della nostra Costituzione?
L’espressione GIUSTO PROCESSO contiene in sé una valenza evocativa che
è comune a tutte le più solenni proclamazioni del moderno
costituzionalismo. Ma, nel solco tracciato dai padri costituenti, viene
attribuita a detta espressione anche una portata di reale ed effettiva
concretezza (nella parte in cui la norma dice: regolato dalla legge), una
dimensione fattuale che toglie all’enfasi del concetto espresso quella
vaghezza di incerto significato giuridico.
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Comma 2: ″Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.‶ → il
principio del contraddittorio, che concerne indistintamente tutti i tipi di
processo, è affermato nella sua accezione più ampia e generale.
Detto comma sancisce il canone della parità tra le parti, ma si tratta di un
criterio che ha una portata applicativa diversa nel processo civile ed in
quello penale. Vediamo perché:
u
nel processo civile è possibile attuare la piena parità, tra attore e
convenuto, delle opportunità offerte dal diritto;
u
nel processo penale detta parità si scontra, invece, con la diversità di
posizione, istituzionale e processuale, che intercorre tra pubblico
ministero e imputato.
La ″ragionevole durata‶ del processo non può in alcun modo
compromettere le garanzie dell’imputato e la qualità dell’accertamento
processuale, ma neppure può essere elemento che inficia la serietà della
giustizia a discapito della persona coinvolta in un giudizio.
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Comma 3: “Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato
sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi
dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà ,davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare
le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di
ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non
parla la lingua impiegata nel processo‶
Detto comma contiene il catalogo dei diritti spettanti all’accusato. Per
″accusato‶ si intende sia la persona sottoposta alle indagini, sia
l’imputato. Esso si colloca nel punto di frizione tra:
↙↘
diritto di difesa
esigenza di segretezza
delle indagini
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Comma 4: ″Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione
della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte
dell’imputato o del suo difensore‶
Detto comma regolamenta il principio del contraddittorio nella sua
accezione più piena e pregnante, si tratta del miglior metodo per la
ricostruzione dei fatti, pur nella fallibilità di ogni criterio.
L’espressione ″libera scelta‶ è stata inserita per impedire che la norma
potesse sancire la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi fosse
rimasto silenzioso perché minacciato.
Interpretando la norma secondo il suo tenore letterale, il principio nella
stessa espresso impone la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese fuori dal
contraddittorio e, quindi, la inutilità ai fini probatori del materiale raccolto in
assenza della dialettica tra le parti.
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Comma 5: “La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o
per effetto di provata condotta illecita‶
Detto comma pone tre eccezioni, che devono essere previste per legge, al
principio del contraddittorio nella formazione della prova. La prova è
utilizzabile anche se si è formata fuori del contraddittorio:
1.
per consenso dell’imputato → consenso, tale sostantivo nel linguaggio
giuridico indica una manifestazione di volontà con la quale un soggetto
rimuove un limite all’agire altrui nella propria sfera soggettiva, nel caso
di specie, il consenso si sostanzia in una rinuncia al contraddittorio;
2.
per accertata impossibilità di natura oggettiva → cause indipendenti
dalla volontà;
3.
per effetto di provata condotta illecita → comportamenti contrari al
diritto finalizzati ad indurre il dichiarante a sottrarsi al contraddittorio.
Quando il dichiarante è stato ad esempio minacciato, il contraddittorio,
come metodo di accertamento dei fatti, è ormai inquinato.
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La garanzia costituzionale del contraddittorio
nella formazione della prova
La formazione della prova mediante il contraddittorio tra le parti è solo un
metodo e un modo partecipativo dell’imputato o anche una garanzia?
La legge assicura che la persona accusata di un reato abbia la facoltà di
far interrogare, dinanzi al giudice, le persone che rendono dichiarazioni a
suo carico.
Dalla lettura analitica dei commi che compongono l’art. 111 Cost. si può
desumere che il contraddittorio, nel sistema garantito dalla Carta
costituzionale, è espressione vera e concreta del diritto di difesa.
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11
E’ possibile in Italia la concreta realizzazione
del giusto processo?
Le problematiche connesse alla fase investigativa e alla fase processuale
costituiscono un punto cruciale che non sempre consente al Paese di
realizzare il giusto processo, esse si sostanziano:
u
nella irragionevolezza dei tempi, costituita dal divario tra domanda ed
offerta di giustizia → sotto questo profilo il giusto processo non si
realizza per la inosservanza della ragionevole durata;
u
nel potere del pubblico ministero di segretare l’iscrizione nel registro
delle notizie di reato → sotto questo profilo il giusto processo non si
realizza per la inosservanza della parità tra accusa e difesa.
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Le distorsioni del sistema che non consentono
l’attuazione del giusto processo
Le indagini preliminari devono avere una durata prestabilita e
verificabile. Invece, nella prassi, può accadere che
a)
attraverso la richiesta di proroga del termine delle indagini
preliminari si realizzi un meccanismo idoneo a dilatare, spesso
irragionevolmente e con motivazioni apparenti, il termine naturale
delle investigazioni;
b)
la motivazione che legittima la richiesta di proroga sia spesso
individuata in una non meglio identificata «complessità delle
indagini»
E intanto l’indagato cosa può fare? Nulla, o quasi nulla, in assenza di
notizie certe, chiare ed inconfutabili in merito alla durata e alla
chiusura delle indagini.
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Gli articoli 101 e seguenti della Costituzione
Art. 101, comma 2, Cost. I giudici sono soggetti soltanto alla legge →
stabilisce una posizione di totale e necessaria soggezione dei
giudici alla legge.
La Magistratura costituisce un ″terzo potere‶ e, al fine di rimarcarne
l’imparzialità, l’indipendenza e l’autonomia, detto organo dovrebbe anche
rappresentare un ″potere terzo‶.
Fino ad oggi la Costituzione (artt. 104 e 106) prevede per tutti i magistrati
un unico ordine, un unico concorso, possibilità di passaggio da una
funzione all’altra; un unico organo di autogoverno: il Consiglio Superiore
della Magistratura (C.S.M.); la totale autonomia e indipendenza del
pubblico ministero dal potere esecutivo e da ogni altro potere, al pari del
giudice.
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Tema di approfondimento → L’ordinamento
giurisdizionale in Italia
L’ordine giudiziario è disciplinato dalla legge che stabilisce lo status
ed i requisiti per accedere alle relative funzioni. Tutta l’attività svolta
nel corso di un giudizio è regolamentata da leggi speciali: i codici di
procedura.
Con la funzione giurisdizionale lo Stato accerta la volontà normativa
da far valere in un caso concreto, assicurando così la certezza del
diritto e la reintegrazione dell’ordine giuridico violato.
Così come con la funzione legislativa lo Stato pone le norme
costitutive del suo ordinamento giuridico, con la funzione
giurisdizionale lo Stato garantisce l’osservanza delle norme ai fini
dell’ordinato svolgimento della vita sociale.
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Tema di approfondimento → La magistratura. La
funzione e la competenza del Pubblico Ministero
Magistratura e Giustizia
La Magistratura è l’organo cui è affidata l’amministrazione della
Giustizia.
u La Giustizia è invece un concetto complesso, essa è conseguenza di
una concatenazione di poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario.
La Giustizia è diretta conseguenza delle leggi e non di una morale, più o
meno radicata ed onesta, dei magistrati. Un buon giudice potrà anche
valere più di una cattiva legge, ma se una legge è cattiva il giudice non può
stravolgerla o inventarsela, è quella legge che dovrà applicare.
Il Giudice è «forma» non «contenuto», egli deve agire in funzione della
legge, quindi deve essere forma, non deve cioè contenere giudizi
precostituiti.
La Giustizia per essere giusta deve alimentarsi solo di diritto.
u
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Il giudice. Ruolo, compiti, funzioni
« Il magistrato è colui al quale, piaccia o no, è affidato lo specialissimo
compito di applicare le leggi, in piena e totale indipendenza da ogni centro di
potere. Il giudice deve offrire di sé stesso l’immagine di una persona seria,
equilibrata, responsabile; l’immagine di un uomo capace di condannare ma
anche di capire, solo così egli potrà essere accettato dalla società: questo, e
solo questo è il giudice di ogni tempo » (Rosario Livatino).
Secondo la Costituzione la magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere (art. 104 Cost.). L’autonomia attiene alla
struttura organizzativa. Essa si realizza nei confronti del potere esecutivo, in
quanto l’indipendenza della magistratura sarebbe compromessa se i
provvedimenti afferenti la progressione di carriera dei magistrati e, più in
generale, lo status fossero attribuiti al potere esecutivo. La Costituzione,
invece, ha riconosciuto ad un organo di governo autonomo l’amministrazione
del personale della magistratura - trasferimenti, promozioni, assegnazioni di
funzioni e provvedimenti disciplinari - (art. 105 Cost.): il Consiglio superiore
della magistratura è quindi il garante dell’indipendenza della magistratura.
L’autonomia si realizza anche nei confronti del potere legislativo, nel senso
che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101 Cost.)
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Il Pubblico Ministero. Ruolo, compiti, funzioni
Il Pubblico Ministero esercita l’azione penale che condurrà poi al
successivo, eventuale, processo, all’interno del quale il P.M.
assumerà il ruolo di controparte dell’imputato.
Nel settore penale il Pubblico Ministero:
u
esercita l’azione penale e dirige l’operato della polizia giudiziaria;
u
è il dominus delle investigazioni preliminari;
u
interviene nelle udienze penali.
Dovere specifico del P.M. è quello della completezza delle proprie
indagini che, dunque, dovrebbero includere anche la puntuale e
rigorosa verifica degli elementi «a discarico» nel riscontro con quelli
«a carico»
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PUBBLICO MINISTERO E GIUDICE
Può essere efficace la separazione delle carriere?
Il giudice Giovanni Falcone, in un’intervista rilasciata ad un quotidiano, parlò
della necessità di una specifica formazione professionale del pubblico
ministero, diversa per «esperienze, competenze, capacità, preparazione
anche tecnica» da quella del giudice «figura neutrale, non coinvolta, al di
sopra delle parti».
Propose, quindi, che fossero due figure strutturalmente differenziate nelle
competenze e nella carriera.
Forse davvero la via giusta per addivenire ad un processo giusto è quella
che porta ad una separazione delle carriere, intese come percorsi
professionali, ma non quella di riforme lesive dell’autonomia del pubblico
ministero attraverso la creazione di un ordine distinto, con il rischio di
attrarre la funzione della pubblica accusa sotto il controllo del potere
esecutivo.
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19
I giudici e la politica
art. 98, comma 3, Cost.: ″Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d’iscrizione ai partiti politici per i magistrati . . .‶
La distribuzione dei poteri – legislativo, esecutivo, giudiziario – è dalla
nostra Costituzione bilanciata in modo che siano riconosciute autonomie e
garanzie. Tale equilibrio, delicato e perfetto, subisce interferenze ed
intromissioni che ne compromettono la tenuta.
La Costituzione prevede e disciplina le autorità giurisdizionali svincolate
dal potere politico, ad esse è affidato il compito di presidiare le garanzie ed
i valori inviolabili, protetti e garantiti, decidendo secondo criteri
esclusivamente giuridici.
Imparzialità e Indipendenza sono i requisiti e le qualità che la Carta si
aspetta dai soggetti che assolvono a funzioni non politiche.
Ai magistrati la Costituzione assegna uno spazio non solo distinto ma,
addirittura, separato dalla politica. Anche per essi, ed a maggior ragione,
vale la raccomandazione dell’art. 98 Cost. di non iscrizione ai partiti politici.
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20
I processi famosi nella storia dell’umanità:
il processo a Galileo Galilei
(Processo alle idee)
Il 12 aprile 1633 la Santa Inquisizione dava inizio al processo per eresia di Galilei,
reo di aver aggirato l'ordine della censura ecclesiastica di non trattare l'ipotesi
copernicana pubblicando il suo Dialogo sopra i massimi sistemi.
La grave accusa che veniva mossa a Galilei era quella di divulgare una teoria
errata che contravveniva alla Bibbia ponendo il sole e non la terra al centro
dell'universo.
A causa di questa opera e delle sue idee nel 1633 Galilei viene processato e
minacciato di tortura. In seguito egli rinnega le sue idee scientifiche e sceglie di
vivere agli arresti domiciliari nella sua casa di Firenze, restando sempre convinto
della validità delle sue scoperte astronomiche. Solo nel 1983 Galilei è stato
riabilitato dalla Chiesa cattolica, che oggi riconosce la validità della sue scoperte.
L’essenza del «processo alla scienza» non è da rinvenire tanto nella negazione da
parte di Galilei della concezione geocentrica, quanto nel dato che la sua posizione
si faceva sostenitrice di un nuovo modo di concepire la scienza, un modo in cui la
scienza stessa sarebbe potuta divenire l’unica ed esclusiva lettura della realtà.
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21
STATO e CHIESA
La missione universale della Chiesa può inficiare il libero pensiero?
«Cura degli spiriti» e «Affari di Stato»
Nel corso dei lavori preparatori della nostra Carta Costituzionale si
verificarono lacerazioni trasversali su temi fondamentali come il
riconoscimento dell’ «ordine indipendente e sovrano» della Chiesa
cattolica, posto sullo stesso piano dell’ordine indipendente e sovrano dello
Stato.
Il controverso art. 7 Cost. deve però essere contestualizzato: alla Chiesa
cattolica è stata riservata particolare considerazione in quanto espressione
di una effettiva, consolidata e preponderante presenza sociale dei cattolici
nel Paese. Alla Chiesa non vengono comunque assicurati i privilegi tipici
delle «chiese di Stato», tanto meno, un’implicita egemonia a scapito di
altre confessioni religiose, nei confronti delle quali esiste eguale
attenzione, così come sancita nel successivo art. 8 Cost.
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22
Il giudice e la sua coscienza. L’avvocato e la sua lealtà
professionale. Criteri e valori conciliabili?
u
Il Giudice deve attenersi alla legge ed alle prove ma è inevitabile
che egli abbia una sua sfera di valori: è un essere umano
chiamato a giudicare altri esseri umani. Può prevalere l’essenza
della sua coscienza nell’ipotesi in cui egli si trovi in conflitto tra il
«caso giudiziario» sottoposto al suo esame ed il suo «credo»
religioso, politico, ideologico?
u
All’inaugurazione dell’anno giudiziario della Sacra Rota Romana,
anni fa, il Papa chiese agli avvocati di <<opporsi ai divorzi>>.
<<Rifiutatevi di collaborare, la rottura del matrimonio è una piaga
devastante>>.
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«La Chiesa e la condanna di Galileo Galilei»
(Piergiorgio Odifreddi)
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24
«L’abiura di Galileo Galilei»
(Valerio Massimo Manfredi)
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25
Riepilogo
(idee e spunti per porsi interrogativi)
u
u
u
Siamo tutti servi delle leggi per poter essere liberi (Cicerone, Pro
Cluentio). Rifletti, se vuoi, su questa frase e verifica se per te
corrisponde al vero.
Considerando come dato di partenza il Processo a Galileo Galilei è
immaginabile, oggi, un dialogo tra uomini di fede e uomini di scienza? E,
soprattutto, in uno Stato di diritto in cui il «principio di libertà», nelle sue
varie accezioni e manifestazioni, è costituzionalmente garantito, è
possibile essere «perseguitati» per le proprie idee?
Con la disposizione normativa «La giustizia è amministrata in nome del
popolo» si ha nella nostra Carta Costituzionale una chiara enunciazione
del principio di sovranità popolare. Fuori della Costituzione e del diritto
non c’è la sovranità ma l’arbitrio popolare, non c’è il popolo sovrano, ma
la massa con la sua debolezza.
(prof.ssa Rosanna Pecoraro)
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