IL GIUSTO PROCESSO «La giustizia non può funzionare se i cittadini non comprendono il perché delle regole. Se non le comprendono tendono a eludere le norme, quando le vedono faticose, e a violarle, quando non rispondono alla loro volontà. Perché la giustizia funzioni è necessario che cambi questo rapporto» (Gherardo Colombo) LICEO STATALE “F. PETRARCA” LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 1 2ª Lezione u u Art. 111 Cost. → approfondimento sul tema “Il giusto processo”. La garanzia costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova. Artt. 101 e seguenti Cost. → approfondimento sui temi “L’ordinamento giurisdizionale in Italia” - “La magistratura. La funzione e la competenza del Pubblico Ministero” u Percorso tra i Processi famosi nella storia dell’umanità: il processo a Galileo Galilei, inteso come processo alla scienza, alle sue evoluzioni e al libero pensiero. u LICEO STATALE “F. PETRARCA” LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 2 L’ART. 111 della COSTITUZIONE – testo prima della riforma u Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. u Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. u Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. LICEO STATALE “F. PETRARCA” LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 3 L’ art. 111 della Costituzione – attuale formulazione u La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. u Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. u Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. u Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. u La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. u Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. u Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. u Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 4 Tema di approfondimento → Il giusto processo Il «principio del contraddittorio», recepito esplicitamente dall’art. 111 della Costituzione, è uno dei requisiti cardine del giusto processo. Contraddittorio e giusto processo si misurano su più piani, che vengono delineati nei diversi commi dell’art. 111 Cost. L’art. 111 della Costituzione è stato integrato con la legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, con detta disposizione normativa sono state inserite nella originaria formulazione dell’art. 111 puntuali regole e garanzie di portata generale, e ciò al fine specifico di realizzare il «giusto processo». Il giusto processo evocato dall’art. 111 Cost. allude ad un concetto di Giustizia, preesistente rispetto alla legge e direttamente collegato a quei diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo che lo Stato, in base all’art. 2 Cost., si impegna a riconoscere. LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 5 Analisi dei cinque commi dell’art. 111 Cost. - introdotti con la legge di revisione costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999 che canonizzano nella Carta fondamentale i principi del giusto processo. I primi due commi dell’art. 111 Cost. sanciscono principi, come una sorta di denominatore comune, che si riferiscono a tutti i contesti nei quali si ravvisa l’esercizio di un potere giurisdizionale. Gli enunciati successivi hanno, invece, per oggetto esclusivo il giudizio penale. Comma 1: ″La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge‶ → espressione di sola enfasi o, anche, manifestazione di «concretezza» della nostra Costituzione? L’espressione GIUSTO PROCESSO contiene in sé una valenza evocativa che è comune a tutte le più solenni proclamazioni del moderno costituzionalismo. Ma, nel solco tracciato dai padri costituenti, viene attribuita a detta espressione anche una portata di reale ed effettiva concretezza (nella parte in cui la norma dice: regolato dalla legge), una dimensione fattuale che toglie all’enfasi del concetto espresso quella vaghezza di incerto significato giuridico. LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 6 Comma 2: ″Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.‶ → il principio del contraddittorio, che concerne indistintamente tutti i tipi di processo, è affermato nella sua accezione più ampia e generale. Detto comma sancisce il canone della parità tra le parti, ma si tratta di un criterio che ha una portata applicativa diversa nel processo civile ed in quello penale. Vediamo perché: u nel processo civile è possibile attuare la piena parità, tra attore e convenuto, delle opportunità offerte dal diritto; u nel processo penale detta parità si scontra, invece, con la diversità di posizione, istituzionale e processuale, che intercorre tra pubblico ministero e imputato. La ″ragionevole durata‶ del processo non può in alcun modo compromettere le garanzie dell’imputato e la qualità dell’accertamento processuale, ma neppure può essere elemento che inficia la serietà della giustizia a discapito della persona coinvolta in un giudizio. LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 7 Comma 3: “Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà ,davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo‶ Detto comma contiene il catalogo dei diritti spettanti all’accusato. Per ″accusato‶ si intende sia la persona sottoposta alle indagini, sia l’imputato. Esso si colloca nel punto di frizione tra: ↙↘ diritto di difesa esigenza di segretezza delle indagini LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 8 Comma 4: ″Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore‶ Detto comma regolamenta il principio del contraddittorio nella sua accezione più piena e pregnante, si tratta del miglior metodo per la ricostruzione dei fatti, pur nella fallibilità di ogni criterio. L’espressione ″libera scelta‶ è stata inserita per impedire che la norma potesse sancire la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi fosse rimasto silenzioso perché minacciato. Interpretando la norma secondo il suo tenore letterale, il principio nella stessa espresso impone la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio e, quindi, la inutilità ai fini probatori del materiale raccolto in assenza della dialettica tra le parti. LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 9 Comma 5: “La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita‶ Detto comma pone tre eccezioni, che devono essere previste per legge, al principio del contraddittorio nella formazione della prova. La prova è utilizzabile anche se si è formata fuori del contraddittorio: 1. per consenso dell’imputato → consenso, tale sostantivo nel linguaggio giuridico indica una manifestazione di volontà con la quale un soggetto rimuove un limite all’agire altrui nella propria sfera soggettiva, nel caso di specie, il consenso si sostanzia in una rinuncia al contraddittorio; 2. per accertata impossibilità di natura oggettiva → cause indipendenti dalla volontà; 3. per effetto di provata condotta illecita → comportamenti contrari al diritto finalizzati ad indurre il dichiarante a sottrarsi al contraddittorio. Quando il dichiarante è stato ad esempio minacciato, il contraddittorio, come metodo di accertamento dei fatti, è ormai inquinato. LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 10 La garanzia costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova La formazione della prova mediante il contraddittorio tra le parti è solo un metodo e un modo partecipativo dell’imputato o anche una garanzia? La legge assicura che la persona accusata di un reato abbia la facoltà di far interrogare, dinanzi al giudice, le persone che rendono dichiarazioni a suo carico. Dalla lettura analitica dei commi che compongono l’art. 111 Cost. si può desumere che il contraddittorio, nel sistema garantito dalla Carta costituzionale, è espressione vera e concreta del diritto di difesa. LICEO STATALE “F. PETRARCA” LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 11 E’ possibile in Italia la concreta realizzazione del giusto processo? Le problematiche connesse alla fase investigativa e alla fase processuale costituiscono un punto cruciale che non sempre consente al Paese di realizzare il giusto processo, esse si sostanziano: u nella irragionevolezza dei tempi, costituita dal divario tra domanda ed offerta di giustizia → sotto questo profilo il giusto processo non si realizza per la inosservanza della ragionevole durata; u nel potere del pubblico ministero di segretare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato → sotto questo profilo il giusto processo non si realizza per la inosservanza della parità tra accusa e difesa. LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 12 Le distorsioni del sistema che non consentono l’attuazione del giusto processo Le indagini preliminari devono avere una durata prestabilita e verificabile. Invece, nella prassi, può accadere che a) attraverso la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari si realizzi un meccanismo idoneo a dilatare, spesso irragionevolmente e con motivazioni apparenti, il termine naturale delle investigazioni; b) la motivazione che legittima la richiesta di proroga sia spesso individuata in una non meglio identificata «complessità delle indagini» E intanto l’indagato cosa può fare? Nulla, o quasi nulla, in assenza di notizie certe, chiare ed inconfutabili in merito alla durata e alla chiusura delle indagini. LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 13 Gli articoli 101 e seguenti della Costituzione Art. 101, comma 2, Cost. I giudici sono soggetti soltanto alla legge → stabilisce una posizione di totale e necessaria soggezione dei giudici alla legge. La Magistratura costituisce un ″terzo potere‶ e, al fine di rimarcarne l’imparzialità, l’indipendenza e l’autonomia, detto organo dovrebbe anche rappresentare un ″potere terzo‶. Fino ad oggi la Costituzione (artt. 104 e 106) prevede per tutti i magistrati un unico ordine, un unico concorso, possibilità di passaggio da una funzione all’altra; un unico organo di autogoverno: il Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.); la totale autonomia e indipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo e da ogni altro potere, al pari del giudice. LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 14 Tema di approfondimento → L’ordinamento giurisdizionale in Italia L’ordine giudiziario è disciplinato dalla legge che stabilisce lo status ed i requisiti per accedere alle relative funzioni. Tutta l’attività svolta nel corso di un giudizio è regolamentata da leggi speciali: i codici di procedura. Con la funzione giurisdizionale lo Stato accerta la volontà normativa da far valere in un caso concreto, assicurando così la certezza del diritto e la reintegrazione dell’ordine giuridico violato. Così come con la funzione legislativa lo Stato pone le norme costitutive del suo ordinamento giuridico, con la funzione giurisdizionale lo Stato garantisce l’osservanza delle norme ai fini dell’ordinato svolgimento della vita sociale. LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 15 Tema di approfondimento → La magistratura. La funzione e la competenza del Pubblico Ministero Magistratura e Giustizia La Magistratura è l’organo cui è affidata l’amministrazione della Giustizia. u La Giustizia è invece un concetto complesso, essa è conseguenza di una concatenazione di poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario. La Giustizia è diretta conseguenza delle leggi e non di una morale, più o meno radicata ed onesta, dei magistrati. Un buon giudice potrà anche valere più di una cattiva legge, ma se una legge è cattiva il giudice non può stravolgerla o inventarsela, è quella legge che dovrà applicare. Il Giudice è «forma» non «contenuto», egli deve agire in funzione della legge, quindi deve essere forma, non deve cioè contenere giudizi precostituiti. La Giustizia per essere giusta deve alimentarsi solo di diritto. u LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 16 Il giudice. Ruolo, compiti, funzioni « Il magistrato è colui al quale, piaccia o no, è affidato lo specialissimo compito di applicare le leggi, in piena e totale indipendenza da ogni centro di potere. Il giudice deve offrire di sé stesso l’immagine di una persona seria, equilibrata, responsabile; l’immagine di un uomo capace di condannare ma anche di capire, solo così egli potrà essere accettato dalla società: questo, e solo questo è il giudice di ogni tempo » (Rosario Livatino). Secondo la Costituzione la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104 Cost.). L’autonomia attiene alla struttura organizzativa. Essa si realizza nei confronti del potere esecutivo, in quanto l’indipendenza della magistratura sarebbe compromessa se i provvedimenti afferenti la progressione di carriera dei magistrati e, più in generale, lo status fossero attribuiti al potere esecutivo. La Costituzione, invece, ha riconosciuto ad un organo di governo autonomo l’amministrazione del personale della magistratura - trasferimenti, promozioni, assegnazioni di funzioni e provvedimenti disciplinari - (art. 105 Cost.): il Consiglio superiore della magistratura è quindi il garante dell’indipendenza della magistratura. L’autonomia si realizza anche nei confronti del potere legislativo, nel senso che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101 Cost.) LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 17 Il Pubblico Ministero. Ruolo, compiti, funzioni Il Pubblico Ministero esercita l’azione penale che condurrà poi al successivo, eventuale, processo, all’interno del quale il P.M. assumerà il ruolo di controparte dell’imputato. Nel settore penale il Pubblico Ministero: u esercita l’azione penale e dirige l’operato della polizia giudiziaria; u è il dominus delle investigazioni preliminari; u interviene nelle udienze penali. Dovere specifico del P.M. è quello della completezza delle proprie indagini che, dunque, dovrebbero includere anche la puntuale e rigorosa verifica degli elementi «a discarico» nel riscontro con quelli «a carico» LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 18 PUBBLICO MINISTERO E GIUDICE Può essere efficace la separazione delle carriere? Il giudice Giovanni Falcone, in un’intervista rilasciata ad un quotidiano, parlò della necessità di una specifica formazione professionale del pubblico ministero, diversa per «esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica» da quella del giudice «figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti». Propose, quindi, che fossero due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera. Forse davvero la via giusta per addivenire ad un processo giusto è quella che porta ad una separazione delle carriere, intese come percorsi professionali, ma non quella di riforme lesive dell’autonomia del pubblico ministero attraverso la creazione di un ordine distinto, con il rischio di attrarre la funzione della pubblica accusa sotto il controllo del potere esecutivo. LICEO STATALE “F. PETRARCA” LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 19 I giudici e la politica art. 98, comma 3, Cost.: ″Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscrizione ai partiti politici per i magistrati . . .‶ La distribuzione dei poteri – legislativo, esecutivo, giudiziario – è dalla nostra Costituzione bilanciata in modo che siano riconosciute autonomie e garanzie. Tale equilibrio, delicato e perfetto, subisce interferenze ed intromissioni che ne compromettono la tenuta. La Costituzione prevede e disciplina le autorità giurisdizionali svincolate dal potere politico, ad esse è affidato il compito di presidiare le garanzie ed i valori inviolabili, protetti e garantiti, decidendo secondo criteri esclusivamente giuridici. Imparzialità e Indipendenza sono i requisiti e le qualità che la Carta si aspetta dai soggetti che assolvono a funzioni non politiche. Ai magistrati la Costituzione assegna uno spazio non solo distinto ma, addirittura, separato dalla politica. Anche per essi, ed a maggior ragione, vale la raccomandazione dell’art. 98 Cost. di non iscrizione ai partiti politici. LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 20 I processi famosi nella storia dell’umanità: il processo a Galileo Galilei (Processo alle idee) Il 12 aprile 1633 la Santa Inquisizione dava inizio al processo per eresia di Galilei, reo di aver aggirato l'ordine della censura ecclesiastica di non trattare l'ipotesi copernicana pubblicando il suo Dialogo sopra i massimi sistemi. La grave accusa che veniva mossa a Galilei era quella di divulgare una teoria errata che contravveniva alla Bibbia ponendo il sole e non la terra al centro dell'universo. A causa di questa opera e delle sue idee nel 1633 Galilei viene processato e minacciato di tortura. In seguito egli rinnega le sue idee scientifiche e sceglie di vivere agli arresti domiciliari nella sua casa di Firenze, restando sempre convinto della validità delle sue scoperte astronomiche. Solo nel 1983 Galilei è stato riabilitato dalla Chiesa cattolica, che oggi riconosce la validità della sue scoperte. L’essenza del «processo alla scienza» non è da rinvenire tanto nella negazione da parte di Galilei della concezione geocentrica, quanto nel dato che la sua posizione si faceva sostenitrice di un nuovo modo di concepire la scienza, un modo in cui la scienza stessa sarebbe potuta divenire l’unica ed esclusiva lettura della realtà. LICEO STATALE “F. PETRARCA” LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 21 STATO e CHIESA La missione universale della Chiesa può inficiare il libero pensiero? «Cura degli spiriti» e «Affari di Stato» Nel corso dei lavori preparatori della nostra Carta Costituzionale si verificarono lacerazioni trasversali su temi fondamentali come il riconoscimento dell’ «ordine indipendente e sovrano» della Chiesa cattolica, posto sullo stesso piano dell’ordine indipendente e sovrano dello Stato. Il controverso art. 7 Cost. deve però essere contestualizzato: alla Chiesa cattolica è stata riservata particolare considerazione in quanto espressione di una effettiva, consolidata e preponderante presenza sociale dei cattolici nel Paese. Alla Chiesa non vengono comunque assicurati i privilegi tipici delle «chiese di Stato», tanto meno, un’implicita egemonia a scapito di altre confessioni religiose, nei confronti delle quali esiste eguale attenzione, così come sancita nel successivo art. 8 Cost. LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 22 Il giudice e la sua coscienza. L’avvocato e la sua lealtà professionale. Criteri e valori conciliabili? u Il Giudice deve attenersi alla legge ed alle prove ma è inevitabile che egli abbia una sua sfera di valori: è un essere umano chiamato a giudicare altri esseri umani. Può prevalere l’essenza della sua coscienza nell’ipotesi in cui egli si trovi in conflitto tra il «caso giudiziario» sottoposto al suo esame ed il suo «credo» religioso, politico, ideologico? u All’inaugurazione dell’anno giudiziario della Sacra Rota Romana, anni fa, il Papa chiese agli avvocati di <<opporsi ai divorzi>>. <<Rifiutatevi di collaborare, la rottura del matrimonio è una piaga devastante>>. LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 23 «La Chiesa e la condanna di Galileo Galilei» (Piergiorgio Odifreddi) LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 24 «L’abiura di Galileo Galilei» (Valerio Massimo Manfredi) LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected] 25 Riepilogo (idee e spunti per porsi interrogativi) u u u Siamo tutti servi delle leggi per poter essere liberi (Cicerone, Pro Cluentio). Rifletti, se vuoi, su questa frase e verifica se per te corrisponde al vero. Considerando come dato di partenza il Processo a Galileo Galilei è immaginabile, oggi, un dialogo tra uomini di fede e uomini di scienza? E, soprattutto, in uno Stato di diritto in cui il «principio di libertà», nelle sue varie accezioni e manifestazioni, è costituzionalmente garantito, è possibile essere «perseguitati» per le proprie idee? Con la disposizione normativa «La giustizia è amministrata in nome del popolo» si ha nella nostra Carta Costituzionale una chiara enunciazione del principio di sovranità popolare. Fuori della Costituzione e del diritto non c’è la sovranità ma l’arbitrio popolare, non c’è il popolo sovrano, ma la massa con la sua debolezza. (prof.ssa Rosanna Pecoraro) LICEO STATALE “F. PETRARCA” DI AREZZO LICEO CLASSICO LICEO MUSICALE Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel 0575 22675 fax 0575 20397 e-mail [email protected]