Domande frequenti sulla nuova disciplina dei tirocini

AQ - Domande frequenti sulla nuova disciplina dei tirocini
Regione Veneto
DGR 337 del 6.03.2012
a cura della Direzione Lavoro della Regione Veneto
Da quando si applica la nuova disciplina
1. Da quando si considera vigente la disciplina sui tirocini ai sensi dell’art. 41 della LR 3/2009 e
della DGR 337 del 6 marzo 2012?
2. I tirocini attivati prima del 27 marzo 2012 devono sottostare ai vincoli della nuova disciplina?
3. Le convenzioni per l’attivazione di tirocini stipulate tra un soggetto promotore e un soggetto
ospitante tra il 27 marzo e il 7 maggio 2012 (data della pubblicazione dello schema tipo di
convenzione regionale) sono da ritenersi valide anche per i tirocini ancora da avviare?
Sui tirocini in generale
4. A partire da quale età si può svolgere un tirocinio? (modificata il 24 maggio 2012)
5. Chi sono i soggetti neo qualificati?
6. Eventuali percorsi di studi successivi alla laurea (es: master) interrompono o sospendono i 12
mesi entro i quali è possibile attivare il tirocinio formativi e di orientamento?
7. Sono ammessi tirocini per qualsiasi profilo professionale? In quali casi non sono ammessi?
8. Sono possibili tirocini part-time?
9. I tirocini possono essere retribuiti?
10. Quando è necessaria la firma della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) per
svolgere il tirocinio?
11. Il Patto di servizio (PdS) e il Piano di azione individuale (Pai) sono richiamati, per
l’attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, solamente per gli enti accreditati ai
servizi per il lavoro: questo significa che le altre categorie di soggetti promotori sono esentati da
questa disposizione?.
12. A chi sono rivolti i tirocini estivi di orientamento?
13. I tirocini di inserimento lavorativo possono riguardare anche attività di carattere stagionale?
14. Come deve avvenire l’attestazione delle competenze ricevute con il tirocinio?
15. Come avviene la registrazione sul libretto formativo?
Vedi anche domanda 51
Chiarimenti su chi può promuovere tirocini
16. Le cooperative sociali cosiddette miste, cioè sia di tipo A che B, possono essere sia soggetti
promotori che soggetti ospitanti?
17. Le agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro o dalla Regione possono attivare
tirocini?
18. I consorzi di cooperative possono essere soggetti promotori di tirocini?
19. Il soggetto promotore può non avere una propria sede in territorio della Regione Veneto?
20. Gli organismi di formazione possono promuovere tirocini solo a favore di ex allievi. Con quali
limiti?
Chiarimenti sulle precondizioni dei soggetti ospitanti
21. Le aziende con organico inferiore a 15 dipendenti che hanno licenziato nei 6 mesi precedenti
dipendenti per giustificato motivo oggettivo possono ospitare tirocini?
22. Le aziende con organico superiore ai 15 dipendenti che hanno in corso sospensioni dal lavoro
(CIGO, CIGS o Cig in deroga,) o avviato/concluso procedure di licenziamento collettivo negli
ultimi 6 mesi possono ospitare tirocini?
23. Quale modulistica occorre utilizzare per i tirocini per i soggetti disabili finalizzati ad
ottemperare gli obblighi della Legge 68/99? (modificata il 24 maggio 2012)
I tirocini per le persone “svantaggiate”
24. Cosa si intende per “soggetti in condizione di svantaggio”?
25. Cosa si intende per “categorie particolari di persone svantaggiate”?
26. Possono ripetere il tirocinio tutti i soggetti definibili svantaggiati?
27. Quante volte un tirocinio è ripetibile per un soggetto disabile o svantaggiato e a quali
condizioni?
28. Nel caso di soggetti dichiarati in condizione di svantaggio da un servizio pubblico competente
(art. 22, L.328/2000), quale sarà il ruolo svolto da tale servizio rispetto al tirocinio?
Quanti tirocini rispetto agli organici dei datori di lavoro
29. Le associazioni Onlus di volontariato senza dipendenti possono ospitare tirocinanti?
30. I dipendenti a tempo indeterminato assunti con contratto di lavoro intermittente sono da
calcolare ai fini della valutazione sul numero massimo di tirocinanti che un datore di lavoro può
ospitare?
31. I lavoratori con contratto di lavoro part-time come rientrano nel calcolo del limite numerico?
32. I lavoratori con contratto di apprendistato rientrano nel calcolo del limite numerico?
33. Come si arrotonda il numero dei dipendenti a tempo indeterminato superiore a 20 unità?
34. Un tirocinio part- time può essere calcolato in modo tale che il soggetto ospitante possa
accogliere più tirocinanti?
Vedi anche domanda 50
Ripetibilità e durata
35. Il soggetto che ha fatto un tirocinio formativo e di orientamento può fare un tirocinio di
inserimento al lavoro con il medesimo datore di lavoro?
36. Il soggetto che ha fatto un tirocinio estivo e di orientamento può svolgere un tirocinio formativo
e di orientamento o di inserimento al lavoro con il medesimo datore di lavoro?
37. Un soggetto può oggi fare un nuovo tirocinio presso un ente/azienda dove abbia già svolto
tirocinio secondo la precedente disciplina (DM 142/98)?
38. Vi è una durata minima?
39. Quando è ammessa la proroga dei tirocini?
Vedi anche domanda 49
Il contratto tra soggetto promotore e ospitante (la convenzione)
40. Lo schema tipo di convenzione approvato dalla Regione Veneto è modificabile o integrabile
dalle parti?
41. La copertura assicurativa deve essere garantita dal soggetto promotore o dal soggetto
ospitante?
42. In che modo il soggetto promotore può accertarsi che il soggetto ospitante è in regola con la
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con la normativa sull’inserimento in organico
aziendale delle persone disabili?
43. Sono possibili convenzioni di durata maggiore di un anno?
44. Chi ha il dovere di effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, cessazione del tirocinio?
45. Nel caso il soggetto individuato come tutor sia didattico organizzativo che aziendale sia
impossibilitato a svolgere tale funzione come si deve procedere per la sua sostituzione?
Gli altri tirocini
46. Ci sono tipologie di tirocinio non regolamentate dalla disciplina della DGR 337/2012?
47. Quali sono i tirocini curriculari?
48. Con quali modalità è possibile l’invio del progetto formativo ai fini dell’adempimento degli
obblighi di comunicazione alle organizzazioni sindacali e alla Direzione territoriale del lavoro?
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49. In caso di fermo dell’attività dell’azienda (es: azienda che chiude per ferie; tirocinante
impossibilitato a recarsi presso la sede di svolgimento del tirocinio ecc.), è possibile sospendere il
tirocinio e riprenderlo successivamente, non conteggiando i giorni di sospensione, facendo durare
il tirocinio 6 mesi effettivi?
50. Il calcolo sui lavoratori assunti a tempo indeterminato ai fini della determinazione del numero
massimo di tirocini ospitabili va effettuato sulla unità operativa dove verrà svolto il tirocinio o
sulla totalità dei dipendenti dell’azienda/ente?
51. Anche le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a effettuare la comunicazione dell’avvio del
tirocinio su COVeneto?
Da quando si applica la nuova disciplina
1. Da quando si considera vigente la disciplina sui tirocini ai sensi dell’art. 41 della LR 3/2009 e
della DGR 337 del 6 marzo 2012?
Dal 27 marzo 2012, data di pubblicazione della DGR 337/2012 nel BUR n. 23. Da questa data non
possono essere attivati in Veneto tirocini disciplinati sulla base della precedente normativa (legge
196/96 e DM 142/98).
2. I tirocini attivati prima del 27 marzo 2012 devono sottostare i vincoli della nuova disciplina?
No. I tirocini vanno a conclusione con la disciplina con cui sono stati attivati.
3. Le convenzioni per l’attivazione di tirocini stipulate tra un soggetto promotore e un soggetto
ospitante tra il 27 marzo e il 7 maggio 2012 (data della pubblicazione dello schema tipo di convenzione regionale) sono da ritenersi valide anche per i tirocini ancora da avviare?
Sì, tuttavia tali convenzioni non possono operare oltre 1 anno dalla approvazione dei modelli
regionali, devono es-sere salvaguardati i requisiti giuridici e deve essere utilizzato lo schema di
progetto formativo approvato dalla Re-gione
Sui tirocini in generale
4. A partire da quale età si può svolgere un tirocinio? (quesito modificato il 24 maggio 2012)
Per essere avviati a tirocinio è necessario che i soggetti siano in età lavorativa (16 anni compiuti) e
che abbiano assolto l’obbligo di istruzione (aver frequentato 10 anni di scuola). Tali requisiti
devono essere comprovati median-te esibizione di un documento di identità e di autocertificazione
della frequenza in Italia di 10 anni di scuola. Le persone straniere devono esibire una certificazione
con traduzione in lingua italiana che attesta la frequenza di al-meno 10 anni a scuola.
Sono esonerati da queste disposizioni i tirocini estivi e di orientamento, destinati a studenti a partire
dall’età di 15 anni regolarmente iscritti a una scuola superiore o professionale.
I giovani (italiani e stranieri) di età tra i 16 e i 18 anni che non possono attestare i 10 anni di
frequenza scolastica possono essere avviati a tirocinio di inserimento lavorativo solo se è chiara la
funzione riabilitativa e quindi se rico-nosciuti in condizione di svantaggio dai servizi sociali.
Si rammenta che l’attivazione di tirocini di inserimento lavorativo non può essere mai essere
finalizzata all’assolvimento dell’obbligo formativo. Fino all’età di 18 anni infatti sussiste il dirittodovere all’istruzione a e alla formazione sino al conseguimento di un diploma o almeno una
qualifica professionale. Tale obbligo può essere as-solto rimanendo nel ciclo scolastico/formativo o
tramite il contratto di apprendistato a questo finalizzato (Testo Uni-co per l’apprendistato
Dlgs167/2011).
5. Chi sono i soggetti neo qualificati?
Sono i soggetti che hanno conseguito da non oltre 12 mesi un attestato di qualifica professionale
regionale. Non è rilevante la durata del percorso di studi.
6. Eventuali percorsi di studi successivi alla laurea (es: master) interrompono o sospendono i 12
mesi entro i quali è possibile attivare il tirocinio formativo e di orientamento?
No. Dopo la laurea è ininfluente ai fini del termine del periodo utile per l’attivazione del suddetto
tirocinio qualsiasi percorso di studio, che non determini il conseguimento del titolo di dottorato.
7. Sono ammessi tirocini per qualsiasi profilo professionale? In quali casi non sono ammessi?
Tranne per le persone disabili o in condizione di svantaggio (tutte le categorie) non sono ammessi
tirocini per profili professionali elementari. Sono gli stessi contratti collettivi nazionali del lavoro a
stabilire quali sono questi profili. In generale sono quelli connotati da compiti generici e ripetitivi.
Inoltre il profilo dichiarato nel progetto formativo è il medesimo dichiarato nella comunicazione
obbligatoria di avvio del tirocinio e un’eventuale assunzione successiva non può avvenire per profili
più bassi di quello prima dichiarato.
8. Sono possibili tirocini part-time?
Sì. Un tirocinio può essere part-time in misura però da consentire la realizzazione del progetto
formativo. Il tiroci-nio non deve invece mai superare l’orario settimanale.
9. I tirocini possono essere retribuiti?
Assolutamente no. Non deve mai sussistere ambiguità rispetto ad un normale rapporto di lavoro.
Sono ammesse invece facilitazioni quali: borse lavoro, buoni pasto, rimborsi spese, ecc.
10. Quando è necessaria la firma della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) per svolgere
il tirocinio?
La Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) è necessaria solo per l’attivazione di tirocini di
inserimento lavo-rativo, tranne per quelli promossi da ULSS e Cooperative sociali di tipo A.
Nel caso il soggetto disoccupato voglia essere coinvolto in un tirocinio formativo e di orientamento
non è necessaria la firma della DID.
11. Il Patto di servizio (PdS) e il Piano di azione individuale (Pai) sono richiamati, per l’attivazione
di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, solamente per gli enti accreditati ai servizi per il
lavoro: questo significa che le altre categorie di soggetti promotori sono esentati da que-sta
disposizione?
No, tutte le categorie di soggetto promotore devono formalizzare la presa in carico della persona da
avviare in tiro-cinio - qualsiasi tipologia di tirocinio - e ciascun soggetto promotore lo farà con le
modalità che gli sono proprie: i Centri per l’Impiego utilizzeranno il Patto di Servizio, così come gli
Enti accreditati ai servizi per il lavoro; gli enti formativi, le ULSS e le Cooperative sociali
utilizzeranno le proprie modalità interne di formalizzazione della presa in carico e previsione
dell’esperienza di tirocinio.
I Centri per l’Impiego utilizzeranno il modello di Patto di servizio (PdS) approvato dalla Regione
Veneto da registra-re nel Sistema Informativo Lavoro (SIL), mentre i soggetti accreditati ai servizi
al lavoro, se non convenzionati con l’ente strumentale per l’accesso al SIL, utilizzeranno l’apposito
modello di PdS che sarà trattenuto agli atti dall’ente stesso.
12. A chi sono rivolti i tirocini estivi di orientamento?
I tirocini estivi di orientamento sono attivabili per
- soggetti di età tra i quindici e i venticinque anni;
- soggetti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado o a scuole professionali;
- durante il periodo estivo e di sospensione della frequenza scolastica;
- attività coerenti con il percorso formativo della scuola a cui l’allievo è iscritto, in modo tale da
con-tribuire al consolidamento e all’integrazione degli apprendimenti previsti dal percorso di studi
che lo studente sta realizzando e/o utile alla definizione del proprio percorso di istruzione e
formazio-ne.
13. I tirocini di inserimento lavorativo possono riguardare anche attività di carattere stagionale?
Sì, a condizione che sia sempre salvaguardata la finalità formativa. Non costituisce ostacolo
l’eventualità che, al termine del tirocinio, non sia prodotto un inserimento lavorativo (per esempio
se l’attività stagionale è conclusa o in fase di conclusione).
14. Come deve avvenire l’attestazione delle competenze acquisite con il tirocinio?
Per l’attestazione delle competenze acquisite il soggetto ospitante può avvalersi delle indicazioni
già adottate dalla Regione nell’ambito delle Doti lavoro per i lavoratori interessati dalle
problematiche della crisi. Vedi la Guida opera-tiva per gli operatori
15. Come avviene la registrazione sul libretto formativo?
Il libretto formativo attualmente non è operativo. Quando entrerà in funzione saranno fornite
adeguate istruzioni
Chiarimenti su chi può promuovere tirocini
16. Le cooperative sociali cosiddette miste, cioè sia di tipo A che B, possono essere sia soggetti
promotori che soggetti ospitanti?
Questo tipo di cooperative possono effettivamente essere sia soggetti promotori che soggetti
ospitanti, ma non per lo stesso tirocinio. Queste cooperative possono essere soggetti promotori per
attivare tirocini presso soggetti terzi e essere soggetti ospitanti quando il tirocinio viene attivato da
altro soggetto.
17. Le agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro o dalla Regione possono attivare
tirocini?
Solo se sono stati accreditati ai servizi per il lavoro presso la Regione Veneto.
18. I consorzi di cooperative possono essere soggetti promotori di tirocini?
I consorzi non possono promuovere tirocini in quanto “consorzi”, ma solo se diventano soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro.
19. Il soggetto promotore può non avere una propria sede in territorio della Regione Veneto?
No. Per attivare tirocini in unità operative situate in Veneto, soggetti/enti con sede fuori regione
devono necessa-riamente appoggiarsi ad un ente con sede nella Regione. Questa indicazione è
determinata dall’esigenza della Re-gione Veneto di poter effettuare controlli sui soggetti promotori
ai sensi dell’art. 16 della DGR 337/2012.
20. Gli organismi di formazione possono promuovere tirocini solo a favore di ex allievi. Con quali
limiti?
Gli organismi di formazione possono attivare:
- tirocini formativi e di orientamento entro 12 mesi dal rilascio del titolo di studi (qualifica, diploma,
laurea, dottorato) e solamente ai propri allievi;
- tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro, in analogia con i tirocini formativi, entro 12 mesi
dal termine del percosso di studi e per attività coerenti con gli studi effettuati presso l’ente stesso.
- Infine gli organismi di formazione possono promuovere anche tirocini estivi di orientamento ma
sempre limi-tatamente ai propri studenti.
Chiarimenti sulle precondizioni dei soggetti ospitanti
21. Le aziende con organico inferiore a 15 dipendenti che hanno licenziato nei 6 mesi precedenti
dipendenti per giustificato motivo oggettivo possono ospitare tirocini?
Sì. Le aziende con organico inferiore a 15 dipendenti che hanno licenziato nei 6 mesi precedenti
dipendenti per giu-stificato motivo oggettivo possono ospitare tirocini.
Nei casi in cui abbiano in corso sospensioni (art.19 L.2/2009) o Cig in deroga possono accogliere
tirocini solo per profili professionali diversi da quelli di dipendenti sospesi.
22. Le aziende con organico superiore ai 15 dipendenti che hanno in corso sospensioni dal lavoro
(CIGO, CIGS o Cig in deroga,) o avviato/concluso procedure di licenziamento collettivo negli ultimi 6 mesi possono ospitare tirocini?
Sì, ma possono attivare tirocini solo per profili professionali diversi da quelli di dipendenti sospesi
o licenziati.
23. Quale modulistica occorre utilizzare per i tirocini per i soggetti disabili finalizzati ad ottemperare gli obblighi della Legge 68/99? (quesito modificato il 24 maggio 2012)
I tirocini di soggetti disabile finalizzati ad ottemperare gli obblighi di assunzione previsti dalla legge
68/99 devono rispettare le regole previste dalla specifica normativa. Il soggetto promotore è il
servizio per l’impiego provinciale e la modulistica da presentare per l’attivazione del tirocinio è
quella propria della legge 68/99 approvata con DGR 3069 del 21.10.2008. Non è necessario attivare
anche la convenzione prevista dalla disciplina regionale (DGR 337 del 6.03.2012).
I tirocini di disabili attivati esclusivamente secondo la modulistica della DGR 337/2012 non
possono essere conside-rati a copertura dell’obbligo della legge 68/99.
I tirocini per le persone “svantaggiate”
24. Cosa si intende per “soggetti in condizione di svantaggio”?
Sono definibili “soggetti in condizione di svantaggio”:
- gli appartenenti alle categorie definite nella L. 381/91 e
- i soggetti dichiarati “in condizione di svantaggio” da un servizio pubblico che se ne assuma la
responsabilità della valutazione ai sensi della L.328/2000, art.22). Tale valutazione dovrà essere
formalizzata dal servizio secondo le proprio modalità, e contenere la certificazione di “condizione
di svantaggio” e i motivi per cui si ritiene op-portuno il tirocinio.
25. Cosa si intende per “categorie particolari di persone svantaggiate”?
Si intendono i soggetti che, rientrando nella definizione di soggetti svantaggiati del Regolamento
comunitario 800/2008, sono stati individuati da Regione e Province come destinatari di specifici
programmi o progetti di politica attiva. Tra gli interventi di politica attiva sono prevedibili anche i
tirocini. (testo modificato il 24 maggio 2012)
26. Possono ripetere il tirocinio tutti i soggetti definibili svantaggiati?
Sì. Tutte le persone definite “svantaggiate” dalla L. 381/91, dal Regolamento
Comunitario 800/2008 e definiti tali da qualche servizio pubblico possono ripetere il tirocinio.
27. Quante volte un tirocinio è ripetibile per un soggetto disabile o svantaggiato e a quali condizioni?
La DGR non prevede limiti alla ripetibilità. Tuttavia occorre che vi sia, da parte dei servizi pubblici
che hanno in ca-rico la persona, una richiesta esplicita nella quale sia dichiarato che, per il buon
esito del percorso riabilitativo è opportuno che la persona ripeta il tirocinio.
28. Nel caso di soggetti dichiarati in condizione di svantaggio da un servizio pubblico competente
(art. 22, L.328/2000), quale sarà il ruolo svolto da tale servizio rispetto al tirocinio?
Il servizio pubblico che ha valutato, per un soggetto definito “svantaggiato”, l’opportunità di
svolgere un’esperienza di tirocinio, dovrà condividere con il soggetto promotore il percorso di
tirocinio e riconoscerne la bontà del percorso individuato. Il servizio dovrà semplicemente inviare
una lettera al soggetto promotore in cui dichiara di condividere gli elementi del progetto formativo.
Quanti tirocini rispetto agli organici dei datori di lavoro
29. Le associazioni Onlus di volontariato senza dipendenti possono ospitare tirocinanti?
No, possono farlo solo in presenza di dipendenti. I soli datori di lavoro che possono accogliere
tirocinanti in assenza di dipendenti sono i liberi professionisti e piccoli imprenditori senza
dipendenti.
30. I dipendenti a tempo indeterminato assunti con contratto di lavoro intermittente sono da calcolare ai fini della valutazione sul numero massimo di tirocinanti che un datore di lavoro può ospitare?
No. I lavoratori con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non sono da calcolare in
quanto non sono parte strutturale dell’organico aziendale.
31. I lavoratori con contratto di lavoro part-time come rientrano nel calcolo del limite numerico?
I lavoratori con contratto di lavoro part-time sono conteggiati per intero, analogamente ad un
lavoratore full-time.
32. I lavoratori con contratto di apprendistato rientrano nel calcolo del limite numerico?
Sì, a tutti gli effetti.
33. Come si arrotonda il numero dei dipendenti a tempo indeterminato superiore a 20 unità?
Si arrotonda sempre all’unità superiore. 21 dipendenti a tempo indeterminato generano la possibilità
di ospitare fino a 3 tirocinanti, 31 dipendenti fino a 4 tirocinanti e a seguire. La stessa modalità di
arrotondamento si applica quando il soggetto ospitante è una cooperativa di tipo B.
34. Un tirocinio part- time può essere calcolato in modo tale che il soggetto ospitante possa accogliere più tirocinanti?
Assolutamente no. Il numero di tirocini deve corrispondere al numero di persone.
Ripetibilità e durata
35. Il soggetto che ha fatto un tirocinio formativo e di orientamento può fare un tirocinio di inserimento al lavoro con il medesimo datore di lavoro?
Assolutamente no. Chi ha svolto tirocini formativi e di orientamento non può svolgere tirocinio di
inserimento al lavoro con il medesimo datore di lavoro e viceversa.
36. Il soggetto che ha fatto un tirocinio estivo e di orientamento può svolgere un tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento al lavoro con il medesimo datore di lavoro?
Sì. Chi ha svolto tirocini estivi di orientamento può svolgere tirocini formativi di orientamento o
tirocini di inseri-mento al lavoro anche presso lo stesso datore di lavoro.
37. Un soggetto può oggi fare un nuovo tirocinio presso un ente/azienda dove abbia già svolto tirocinio secondo la precedente disciplina (DM 142/98)?
Sì. Il divieto di ripetibilità del tirocinio vale solo per i tirocini svolti con la nuova disciplina.
38. Vi è una durata minima?
No. Solo i tirocini formativi e di orientamento sono soggetti ad una durata minima.
39. Quando è ammessa la proroga dei tirocini?
Se il tirocinio attivato è di durata inferiore al limite massimo stabilito (sei mesi), è possibile
chiedere una proroga fino al limite massimo previsto all’art. 7 della DGR 337/2012. Tuttavia tra il
tirocinio e la sua proroga non vi deve essere alcun giorno lavorativo di interruzione. In questo caso
non si tratterebbe di proroga, ma di ripetizione del tirocinio che la stessa Direttiva ora non consente.
La richiesta di proroga (in forma scritta) deve pervenire dal soggetto ospitante al soggetto
promotore entro il ter-mine concordato in sede di stipula della convenzione, per il tramite del tutor
aziendale, con il consenso del tiroci-nante. La richiesta deve contenere i motivi per cui non si sono
raggiunti gli obiettivi formativi nel periodo di tiroci-nio inizialmente previsto o i motivi per cui si
rende opportuno un ampliamento della formazione in tirocinio. Tali motivi devono essere condivisi
dal tutor didattico organizzativo, e riportati nel progetto formativo.
Il contratto tra soggetto promotore e ospitante (convenzione)
40. Lo schema tipo di convenzione approvato dalla Regione Veneto è modificabile o integrabile
dal-le parti?
No. Il modello di convenzione approvato dalla Regione e non è modificabile o integrabile.
41. La copertura assicurativa deve essere garantita dal soggetto promotore o dal soggetto ospitan-te?
L’ente promotore e il soggetto ospitante concordano chi tra le due parti debba effettivamente
attivare le coperture assicurative. Spetta comunque al soggetto promotore garantire che
l’assicurazione sia effettivamente presente. L’onere economico può essere sostenuto, oltre dalle due
parti, anche da un soggetto terzo per conto del soggetto ospitante (es. associazione di categoria). In
ogni caso l’intestatario della posizione assicurativa è il soggetto tenuto alle dovute comunicazioni in
caso di eventuale infortunio sul lavoro.
42. In che modo il soggetto promotore può accertarsi che il soggetto ospitante è in regola con la
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con la normativa sull’inserimento in organico
aziendale delle persone disabili? (modificata il 24 maggio 2012)
Il soggetto ospitate rilascia al soggetto promotore una autocertificazione che attesta di essere in
regola con la nor-mativa. Riguardo alla legge 68/99 il datore di lavoro deve avere adempiuto gli
obblighi di cui all’art. 3 della citata legge o aver stipulato una convenzione di programma con il
servizio per l’impiego della Provincia ed essere in rego-la con l’articolazione temporale dei percorsi
di inserimento di disabili presso il datore di lavoro stesso. Quando i soggetti promotori sono i Centri
per l’impiego essi sono in grado di accertare l’ottemperanza alla legge 68/99 dei soggetti ospitanti
sulle proprie banche dati. (testo modificato il 24 maggio 2012)
43. Sono possibili convenzioni di durata maggiore di un anno?
No. Idealmente la convenzione va sottoscritta ogni volta che si attiva un nuovo tirocinio, completata
dalla redazio-ne del progetto formativo. E’ ovviamente possibile rinnovare la convenzione alla sua
conclusione, fatto salvo il permanere dei requisiti del soggetto ospitante in ordine alla sicurezza
all’inserimento delle persone disabili.
44. Chi ha il dovere di effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, cessazione del tirocinio?
Tutti i tirocini, ad esclusione di quelli curriculari, sono soggetti a comunicazione obbligatoria. La
responsabilità della effettuazione della comunicazione obbligatoria è del soggetto ospitante. Tale
soggetto può incaricare per l’invio del-la comunicazione il soggetto promotore, qualora si renda
disponibile.
45. Nel caso il soggetto individuato come tutor sia didattico organizzativo che aziendale sia impossibilitato a svolgere tale funzione come si deve procedere per la sua sostituzione?
I soggetti promotori o ospitanti interessati devono comunicare reciprocamente e al tirocinante il
nuovo nominativo entro un tempo di 15 giorni.
Gli altri tirocini
46. Ci sono tipologie di tirocinio non regolamentate dalla disciplina della DGR 337/2012?
Sì. I tirocini curriculari, i tirocini per accesso alle professioni e i tirocini per extracomunitari
all’interno delle quote di ingresso. Queste 3 forme di tirocinio non sono normate dalla Direttiva di
cui all’Allegato A- DGR n. 337/2012.
Si riscontra, poi, che sono comunemente chiamati tirocini anche particolari progetti (es. presso le
ULSS) ed altre esperienze che però, non possedendo gli elementi minimi per poter essere qualificati
come tirocini nell’accezione della DGR 337/2012, non sono da questa regolamentati. Tali forme di
tirocinio, pertanto, esulano dall’ambito di ap-plicazione della DGR 337/2012.
Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alle presenze volontarie di medici nelle aziende ospedaliere e
ad alcune tipo-logie di progetti (regolamentati dall’Allegato A alla DGR 1138 del 6.05.2008) che
avviano i Servizi di integrazione lavorativa (SIL) delle ULSS a favore di disabili e svantaggiati.
Le tipologie di progetto previste nella DGR 1138/2008 e da riconoscere come tirocinio disciplinato
dalla DGR 337/2012 sono esclusivamente le seguenti:
 i “progetti di formazione in situazione”;
 i “progetti di mediazione al collocamento”;
 i “progetti di supporto alla ricerca attiva del posto di lavoro”;
 i “progetti continuità scuola-lavoro”.
Ogni altra tipologia di progetto che rientri nell’ambito di applicazione della DGR n. 1138/2008, pur
prevedendo come modalità d’intervento un periodo di tirocinio, non è da ritenersi regolata dalla
DGR 337/2012 e, pertanto, non è soggetta all’obbligo di comunicazione su CO Veneto.
47. Quali sono i tirocini curriculari?
I tirocini sono curriculari quando ricorrono le seguenti 3 condizioni:
- promozione del tirocinio da parte di Università o istituto di istruzione universitaria abilitato al
rilascio di titoli ac-cademici, di un’istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore
legale, di un centro di formazione professionale, operante in regime di convenzione con la Regione
o la Provincia;
- destinatari dell’iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai
corsi di dotto-rato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi
di formazione iscritti al corso di studi e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
- svolgimento del tirocinio all’interno del periodo di frequenza del corso di studi e del corso di
formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (a titolo
meramente esemplificativo si pensi a un tirocinio per la elaborazione delle tesi di laurea).
48. Con quali modalità è possibile l’invio del progetto formativo ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione alle organizzazioni sindacali e alla Direzione territoriale del lavoro?
Attualmente non è possibile l’invio del progetto formativo per via telematica. Fino alla
predisposizione della stru-mentazione i soggetti promotori devono inviare i progetti formativi alle
organizzazioni sindacali e alla Direzione ter-ritoriale secondo le modalità previste dalla precedente
normativa.
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49. In caso di fermo dell’attività dell’azienda (es: azienda che chiude per ferie; tirocinante impossibilitato a recarsi presso la sede di svolgimento del tirocinio ecc.), è possibile sospendere il tirocinio e riprenderlo successivamente, non conteggiando i giorni di sospensione, facendo dura-re il
tirocinio 6 mesi effettivi?
No, non è prevista la possibilità della sospensione del tirocinio: i 6 mesi di durata massima sono di
calendario.
50. Il calcolo sui lavoratori assunti a tempo indeterminato ai fini della determinazione del numero
massimo di tirocini ospitabili va effettuato sulla unità operativa dove verrà svolto il tirocinio o sulla
totalità dei dipendenti dell’azienda/ente?
Il calcolo va effettuato prendendo a riferimento la totalità dei dipendenti dell’azienda/ente. Si ritiene
tuttavia che il numero di tirocinanti presenti presso un’unità operativa non debba essere superiore al
numero dei dipendenti su-bordinati. Analogamente per numero di tirocinanti contemporaneamente
attivi in un’azienda/ente è da intendersi la somma di tutti coloro che stanno svolgendo tale
esperienza in tutte le sedi dell’azienda/ente.
51. Anche le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a effettuare la comunicazione dell’avvio del
tirocinio su COVeneto?
Si, il dubbio è sorto interpretando l’art. 5 della legge 183/2010 che sembra escludere le Pubbliche
amministrazioni dall’obbligo di comunicazione per l’avvio di tirocini. Tuttavia l’obbligo di
comunicazione del tirocinio previsto dalla DGR 337/2012 (art.15 dell’allegato A) non riguarda solo
la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio (ai sen-si dell'art. 9-bis , comma 2, della L.
608/96), ma anche la comunicazione del progetto formativo, assorbiti così in un unico adempimento.
Pertanto anche le Pubbliche Amministrazioni sono tenute alle Comunicazioni su CO Veneto.