OGGETTO: MEDIAZIONE DELEGATA: sospensione del giudizio, competenza territoriale dell’organismo di mediazione. Tribunale di Verona 27 gennaio 2014 Ordinanza Il Giudice Dott. Massimo Vaccari Ha emesso la seguente ORDINANZA nel procedimento promosso da --CONTRO --A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 23 gennaio 2014; RILEVATO CHE la causa di cui in epigrafe è stata promossa dall’attore al fine di far accertare l’insussistenza di qualsiasi ragione di credito del convenuto nei propri confronti, per prestazioni giudiziali e stragiudiziali dallo stesso svolte in favore di --- in liquidazione s.r.l.; alla scorsa udienza la difesa del convenuto ha chiesto che questo giudice dichiari, ai sensi dell’art. 39, comma 2 c.p.c., la continenza tra la presente causa e quella promossa, nelle forme del rito sommario di cognizione, dall’avv. --- nei confronti dell’avv. --- davanti al Tribunale di Reggio Emilia e nella quale il primo ha svolto domanda di condanna del secondo al pagamento in proprio favore della somma di euro 499.476,96 a titolo di compenso per le suddette attività; l’eccezione del convenuto si fonda sul duplice rilievo che l’oggetto delle due cause è il medesimo, o meglio quello della presente causa è speculare a quello della causa pendente davanti al Tribunale emiliano, con la conseguenza che vi sarebbe un rapporto di continenza della prima nella seconda, e che il Tribunale di Reggio Emilia, sarebbe il giudice preventivamente adito, avuto riguardo al momento in cui è stato depositato il ricorso introduttivo del procedimento sommario pendente presso di esso; alla scorsa udienza la difesa del convenuto ha dimesso, a ulteriore conforto della propria eccezione, il provvedimento con il quale il giudice unico del Tribunale di Reggio Emilia, in data 16 gennaio 2014, ha rigettato l’eccezione di incompetenza per continenza o di litispendenza sollevata in quel giudizio dalla difesa dell’avv. --- e ha disposto il mutamento di rito ai sensi dell’art.702 ter c.p.c., mentre la difesa dell’attore ha anticipato che proporrà regolamento di competenza avverso detto provvedimento; prima di provvedere in ordine a tale istanza è opportuno, ad avviso di questo giudice, disporre il procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, come modificato dall’art. 84, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n.98; tale istituto, infatti, ai sensi del comma 2 dell’art.84 sopra citato, è applicabile anche nei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2013, qualunque sia l’oggetto del loro contendere e purché abbiano ad oggetto diritti disponibili; una soluzione conciliativa della presente controversia è auspicabile ed anche possibile, in questo momento processuale, alla luce delle seguenti considerazioni: 1) le parti hanno riferito di aver tentato, senza esito, la conciliazione davanti all‘ordine degli avvocati senza però spiegare le ragioni che hanno impedito un esito positivo di tale confronto; 2) l’entità del credito fatto valere dal convenuto è tale da rendere possibile la individuazione di una somma inferiore a quella massima richiesta dallo stesso che costituisca una reciproca concessione delle parti; 3) è probabile che l’iter del contenzioso si complicherà, con conseguente lievitazione dei costi per le parti, dal momento che la difesa dell’avv. --- ha preannunziato la proposizione di un regolamento di competenza avverso l’ordinanza sopra citata e si è opposta all’accoglimento della istanza avanzata dal convenuto a questo giudice, ed è comunque possibile che questo giudice, con riguardo alla questione del rapporto esistente tra i due giudizi, non sia dello stesso avviso del giudice emiliano; 4) una volta superati i profili processuali controversi si dovrà dar corso ad una attività istruttoria diretta a chiarire il rapporto intercorso tra le parti e della quale il tribunale di Reggio Emilia ha già ravvisato la necessità; non è di ostacolo alla prospettiva sopra indicata l’eventualità che nell’arco di tempo necessario per lo svolgimento del procedimento di mediazione l’attore nel presente giudizio proponga regolamento di competenza avverso l’ordinanza, sopra citata, del Tribunale di Reggio Emilia poiché tale iniziativa potrà determinare la sospensione del giudizio pendente davanti al tribunale emiliano ma non potrà avere lo stesso effetto sul presente giudizio che resterà distinto da quello fino a quando questo giudice non si pronuncerà sulla istanza di parte convenuta; peraltro in linea generale, può escludersi che la sospensione del giudizio possa determinare anche sospensione del procedimento di mediazione che sia stato disposto nel corso di esso, dal momento che questo incidente, pur inserendosi nel giudizio, ha una propria autonomia, ricollegabile alla sua esclusiva finalità conciliativa, cosicché non pare risentire delle sorti del processo (un riscontro a tale ricostruzione è rinvenibile nel disposto dell’art. 6,. comma 2, d. Lgs. 28/2010 che prevede che il termine per lo svolgimento della mediazione non è soggetto a sospensione feriale); nemmeno è di ostacolo allo svolgimento del procedimento di mediazione nel caso di specie la circostanza che la --- in liquidazione, pur convenuta nel presente giudizio, sia rimasta contumace, atteso che le parti non hanno avanzato domande nei suoi confronti, cosicché deve ritenersi che essa sia stata coinvolta dall’attore al solo fine di renderle opponibile l’accertamento negativo richiesto e quindi le eventuali concessioni che potranno verificarsi nel procedimento di mediazione competono solo ad attore e convenuto; al fine di prevenire possibili dubbi o contestazioni delle parti, connessi alle posizioni che hanno assunto, è opportuno indicare l’organismo di mediazione territorialmente competente al quale le stesse potranno rivolgersi; l’art. 84, comma 1, lett. a) del d.l. 69/2013, integrando il primo comma dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2010, ha infatti introdotto un criterio determinativo della competenza per territorio dell’organismo di mediazione prevedendo che: “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”; alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della giustizia con la circolare 27 novembre 2013 è poi sufficiente che nel circondario del Tribunale territorialmente competente per la controversia si trovi una sede secondaria dell’organismo di mediazione, regolarmente comunicata e iscritta presso il dicastero della giustizia, perché il procedimento possa considerarsi correttamente radicato presso di essa; ciò detto si tratta di individuare l’organismo di mediazione territorialmente competente nel caso di specie; per le mediazioni che si svolgano nella pendenza del giudizio in dottrina si è sostenuto, sia pure con riguardo alla disciplina originaria del D.Lgs. 28/2010, che vi è una “attrazione” del luogo di svolgimento del procedimento di mediazione davanti ad un organismo che abbia la propria sede nel circondario del tribunale o nel distretto della corte d’appello nel quale la controversia è pendente, sulla falsariga di quanto dispone l’art. 669 quater c.p.c. per la competenza per la trattazione dei procedimenti cautelari in corso di causa, ma, in mancanza di una espresso richiamo a tale criterio, la soluzione non pare consentita; nel caso di specie è invece possibile affermare che competente a trattare il procedimento di mediazione delegato da questo giudice è un organismo di mediazione sito nel circondario di questo Tribunale sulla base di altre considerazioni; a tal fine giova infatti evidenziare, da un lato, che l’art. 4, comma 1, d.Lgs. 28/2010 non attribuisce rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione, a criteri diversi da quelli contenuti nella sezione III del titolo primo del c.p.c., cosicché non rilevano, al fine suddetto, eventi processuali come la litispendenza o continenza prospettate nel caso di specie, tanto più che esse, a rigore, non costituiscono ipotesi di incompetenza, e, dall’altro, che il convenuto non ha contestato che il Tribunale di Verona sia competente per territorio per la causa introdotta dall’attore ai sensi dell’art. 20 c.p.c.; P.Q.M Dichiara la contumacia di --- in liquidazione; DISPONE l’espletamento del procedimento di mediazione avvisando le parti che esso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. FISSA nuova udienza per il giorno 22 maggio 2014 ore 10.00, assegnando alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, da depositarsi presso un organismo di mediazione avente sede anche secondaria, come meglio definita dalla circolare del ministero della Giustizia del 27 novembre 2013, nel circondario di questo Tribunale. Verona 27 gennaio 2014 Il Giudice Doppia mediazione: mediazione delegata legittima anche se l’attore aveva già proposto una domanda di mediazione Tribunale di Roma Sezione XIII 5 dicembre 2013 Ordinanza Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, l'attore ha dedotto la responsabilità professionale e l'inadempimento del medico odontoiatra, lamentando che a fronte del versamento della complessiva somma di €.32.000 la prestazione non è stata appropriata, posto che "la protesi fissa nell'arcata superiore è semplicemente crollata"; per il resto affidando la descrizione più specifica e tecnica alla relazione del dott. ---. Ha richiesto nelle conclusioni un risarcimento di circa €.12.000. Il convenuto, vale a dire il dottore odontoiatra, dal suo canto, ha esposto nella comparsa di risposta una posizione incerta ipotizzando il caso fortuito della rottura accidentale della protesi e/o la mancanza di diligenza del paziente per non essersi ripresentato a visita per la fissazione definitiva della protesi stessa. Le difese di entrambe le parti presentano aspetti problematici sia in rito che nella sostanza. L'attore ha dedotto che la protesi è stata del tutto rimossa sicché verosimilmente non è più esistente. D'altra parte non ha provveduto a richiedere preventivamente al Giudice un accertamento tecnico preventivo con la ovvia impossibilità attuale di disporre utilmente una consulenza tecnica di ufficio. Quanto alla prova testimoniale richiesta solo con la persona del medico (---) che ha stilato la relazione di parte prodotta dall'attore si tratta di una serie di capitoli di prova proposti al fine ad acquisire l testimonianza del predetto odontoiatra subentrato al convenuto sullo stato e la condizione della protesi allorché il medesimo provvedeva alla sua rimozione ed alle ragioni di tali stato e condizione. Tale prova si presenta problematica dovendosi prima decidere se un testimone possa deporre su questioni specificamente tecniche di regola demandabili solo al consulente di ufficio. L'odontoiatra convenuto dal suo canto solo con la memoria ex art.183 II° sembra aver abbandonato (?) la onerosa tesi ( con la relativa difficile prova) del caso fortuito per indicare capitoli di prova relativi alle condotte negligenti del paziente, contenenti una serie di circostanze che occorrerà valutare se siano eccessivamente innovative e pertanto di dubbia ammissibilità nella sede ove sono state esposte, rispetto alla laconica ed in parte diversa descrizione dei fatti di cui al libello introduttivo. Peraltro anche le circostanze indicate nella memoria 183 II° sono piuttosto generiche. In relazione alle considerazioni che precedono ed ai provvedimenti che potrebbero essere assunti dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo, con il vantaggio di una sollecita risoluzione del conflitto, in una posizione non antagonistica ma di reciproca disponibilità, e con utili ricadute anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28) Ammessi i documenti prodotti dalle parti, il Giudice riserva all'esito di quanto segue ogni ulteriore provvedimento. Va precisato che nell'autunno del 2012 (cfr. verbale di mancata comparizione del convenuto medico del 29.10.2012) è stato tentato dall'attore un percorso di mediazione. All'epoca era già noto (comunicato stampa del 24.10.2012) l'orientamento della Corte Costituzionale poi formalizzato con la sentenza del 06.12.2012 n° 272 (G.U. 12.12.2012) che dichiarava incostituzionale la mediazione obbligatoria non per ragioni sostanziali del contenuto della legge, bensì per mancanza di una specifica delega al Governo in tal senso da parte del Parlamento. Al momento della proposizione della domanda (13.12.2012) la domanda in questione non era pertanto soggetta alla mediazione obbligatoria, reintrodotta a fare tempo dal 21.9.2013 dal D.L. 69/13 (cd. decreto del Fare), mediazione comunque già esperita sia pure senza possibilità di successo per via della mancata comparizione del convocato medico. Si ritiene che tale circostanza, vale a dire che l'attore abbia proposto prima e fuori dalla causa, una domanda di mediazione (non ha rilevanza - ai fini che qui interessano - la natura volontaria o obbligatoria), non sia impeditiva all'esercizio ed all'attivazione da parte del Giudice della mediazione demandata di cui all'art. 5 co. II del decr. legisl. 28/2010 nella versione riformata dal D.L.69/13 cit. Si tratta infatti, ove la mediazione demandata sia frutto di una precisa e riflettuta decisione del Giudice che assume in questo caso una funzione di assistenza e guida, di modelli diversi e non alternativi, che si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili. Da quanto si espone di seguito è di solare evidenza che nella mediazione demandata la realizzazione della condizione di procedibilità è solo una delle sue ragion d'essere. Esse consistono piuttosto nel giudizio del Giudice secondo il quale sussistono, nel caso specificamente esaminato, anche (e specialmente) considerate le difese della controparte in un complessivo bilanciamento (nel senso anche letterale del termine) con quelle dell'attore, le condizioni positive perché le parti possano pervenire ad un accordo amichevole, di tipo conciliativo o transattivo. La forza e l'efficacia è del tutto diversa. Il momento in cui il Giudice invia le parti in mediazione è svincolato da rigidità processuali se non quelle molto avanzate del giudizio (conclusioni/discussione), consentendogli di individuare e di scegliere il momento più propizio in relazione alle circostanze ed agli sviluppi della causa (e ciò anche in relazione alle difese articolate dalle parti). La possibilità, come la presente ordinanza testimonia, di rappresentare pacatamente, con equidistanza ed imparzialità, i punti di debolezza e di forza delle rispettive posizioni, consente di esaltare la sensibilità culturale e giuridica dei difensori, che tanto ruolo hanno nella mediazione riformata. E, tramite essi, parlare alle parti che pertanto dovranno essere informate nel modo più ampio e sostanziale dai difensori circa il contenuto del provvedimento, al fine che esse possano, esattamente come in ambito sanitario, determinarsi verso la scelta migliore da assumere, in ordine alla quale è precondizione una adeguata consapevolezza. Compito dei difensori è quello di evocare la possibilità per le parti, cogliendo le potenzialità del provvedimento del Giudice, di trovare ragionevoli soluzioni e punti di accordo, non celando, in mancanza, i possibili sviluppi negativi delle aspettative che l'inevitabile antagonismo insito nella avviata contesa giudiziaria tende, per ciascuna delle parti, a radicare ed esaltare. Con la mediazione demandata si evita di intraprendere percorsi spesso già condannati in partenza (si pensi ad una mediazione obbligatoria prima della causa nella quale saranno protagonisti necessari soggetti terzi, come assicurazioni successivamente chiamate; ovvero a situazioni in ordine alle quali le risultanze della consulenza tecnica disposta dal giudice sono determinanti per meglio fissare l'ubi consistam della lite); e ciò perché è il Giudice che sceglie, con oculatezza, il momento migliore per disporne l'avvio. Dell'assistenza si è già detto. Se del caso, e questo lo è, il provvedimento di avvio alla mediazione demandata può contenere, ad opera del Giudice, utili indicazioni e parametri che difensori e parti, assistite da mediatori di qualità, potranno sviluppare nel miglior modo. Infine la diversa e solo eventuale onerosità del nuovo procedimento di mediazione per il quale il primo incontro (preliminare alla mediazione vera e propria) sconta, in caso di insuccesso, il solo pagamento delle modeste spese di avvio previste dalla normativa vigente (cfr. per la autorevole conferma di tale opinamento la Circolare del Ministero della Giustizia 27 novembre 2013 Entrata in vigore dell’art. 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che modifica il d.lgs. 28/2010. Primi chiarimenti) esclude che quello che di fatto si presenta come una - sia pure legittima - seconda mediazione possa essere un aggravio irragionevole per le parti. Ritenuto opportuno fissare termine fino al 15.1.2014 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del decreto; PQM AMMETTE i documenti prodotti dalle parti, riservando al prosieguo eventuali ulteriori provvedimenti istruttori; INVITA le parti alla mediazione della controversia; INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° co. INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; FISSA termine fino 15.1.2014 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del dec. lgs. 28/10; RINVIA all’udienza del 26.5.2014 h.10 per quanto di ragione. Roma lì 5.12.2013 Il Giudice Mediazione delegata dopo che le parti hanno rifiutato la proposta conciliativa del giudice Tribunale di Milano Sezione spe. In materia di impresa 11 novembre 2013 Ordinanza …omissi… Il g.i. tenta la conciliazione della lite, suggerendo alle parti la definizione della stessa con versamento da parte del convenuto dell'importo omnicomprensivo di euro 15.000,00 che si avvicina alla metà dell'importo richiesto da controparte. Il convenuto dichiara di essere disponibile a chiudere la lite con tale versamento da parte sua. L'attore dichiara che tale soluzione non è per lui accettabile. Il Giudice visto l'art.5 secondo comma del d.lgs. n.28/2010 nell'attuale sopravvenuta formulazione; valutata la natura della lite, i rapporti familiari tra le parti e il comportamento delle stesse anche all'odierna udienza; ritenutane in base a tali elementi l'utilità; dispone l'esperimento del procedimento di mediazione, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per dare inizio alla mediazione e fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 25 marzo 2014 ore 11.20, riservato ogni altro provvedimento. Il Giudice Elena Riva Crugnola Mediazione delegata: utilità Tribunale di Milano Sezione XI 29 ottobre 2013 Ordinanza Il Tribunale di Milano, con sentenza n. ---, ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato da --- e ---; declaratoria intervenuta su ricorso congiunto delle parti con cui, per quanto qui interessa, i genitori hanno concordato il mantenimento dei due figli minori in complessivi euro 300,00 mensili. In data 30 dicembre 2011, la --- ha notificato all’odierno appellato atto di precetto per euro 1.485,50 quale differenza tra il mantenimento dovuto sino a quella data – euro 3.300,00 – e la minor somma versata; oltre le spese per la procedura giudiziale seguita e, così, per complessivi euro 1.810,68. Con atto di citazione dell’1 febbraio 2012, il debitore intimato ha presentato opposizione alle somme oggetto di precetto, avversato dall’attrice sostanziale. Il giudice di pace adito, con sentenza n. ---, depositata in Cancelleria in data 6 marzo 2013, ha accolto solo parzialmente l’opposizione e riconosciuto alla --- un saldo a credito di euro 324,50, condannandola alle spese del processo, per euro 450,00 per compenso professionale ed euro 77,00 per spese (nel corso del procedimento di primo grado, peraltro, l’opponente versava spontaneamente alla opposta la somma di euro 665,00 che veniva accettata a titolo di mero acconto). Il giudice di pace ha quantificato il credito spettante alla parte opposta in complessivi euro 990,50 (così riducendo l’importo del precetto), decurtando dal titolo azionato taluni spese giudicate non dovute (ad es. ticket sanitari; spese per vestiario; etc..). Con l’atto di appello introduttivo del processo, la --- chiede la riforma della decisione impugnata. Reputa il Tribunale che sussista l’evidente opportunità di una soluzione conciliativa della lite. In primo luogo, la controversia involge due parti legate da pregresso rapporto affettivo; rapporto destinato a proiettarsi nel tempo, in quanto i litiganti, non più coniugi, sono tuttavia ancora genitori; quanto, inoltre, dovrebbe indurre le parti stesse ad agire tenendo sempre fermo e presente l’interesse «preminente dei figli minori, che meglio è preservato ove gli stessi non diventino – seppur indirettamente – oggetto di procedure giudiziali (anche là dove le suddette procedure abbiano ad oggetto diritti disponibili – come nel caso di specie: recupero di un credito - che, però si ricollegano, intimamente, alla vita biologica del nucleo familiare). L’opportunità di un tentativo di conciliazione è pur resa evidente dal fatto che, in passato, i genitori sono stati in grado di pervenire ad accordi (v. ricorso congiunto per la fase del divorzio): hanno, dunque, rivelato la capacità di confrontarsi e di adottare soluzioni condivise. Vi è, poi, da segnalare come lo strumento giudiziale – almeno in questa fattispecie – si sia rivelato inidoneo a prevenire ulteriore contenzioso: risulta ad acta che la odierna appellante ha già notificato all’appellato un altro atto di precetto. Va, infine, rivelato come – sempre guardando all’odierna fattispecie – vi sia un evidente iato tra il diritto fatto valere (guardando al valore del credito secondo la prospettazione attorea) e lo strumento azionato per tutelarlo (due gradi di giudizio), nel senso che, tenuto conto del peso effettivo della controversia, in termini monetari, lo stesso creditore avrebbe potuto anteporre alla scelta sposata in via diretta (sistema di risoluzione pubblico delle controversie), l’opportunità di un sistema di risoluzione alternativo della controversia (es. mediazione familiare; mediazione civile; diritto collaborativo; etc.) e riservare, dunque, il percorso giurisdizionale solo alla res litigiosa residuata all’esito del fallimento delle procedure di confronto amichevole. Per i motivi sopra esposti, il Tribunale stima necessario un percorso di mediazione in favore delle parti. Come noto, la legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69), riscrivendo parzialmente il tessuto normativo del d.lgs. 28/2010, ha previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio). Si tratta di un addentellato normativo che inscrive, in seno ai poteri discrezionali del magistrato, una nuova facoltà squisitamente processuale: trattasi, conseguentemente, di una norma applicabile ai procedimenti pendenti e, dunque, anche all’odierna lite. Peraltro, il fascio applicativo della previsione in esame prescinde dalla natura della controversia (e, cioè, dall’elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria: art. 5 comma Ibis, d.lgs. 28/2010) e, per l’effetto, può ricadere anche su un controversia quale quella in esame, avente ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto. Giova, peraltro, ricordare come i mediatori ben potrebbero estendere la «trattativa (rectius: mediazione)» ai crediti maturati successivamente alla instaurazione dell’odierna lite e non fatti valere in questo processo, così essendo evidente che l’eventuale soluzione conciliativa potrebbe definire il conflitto, nel suo complesso, mentre la sentenza di appello potrebbe definire, tout court, solo una lite, in modo parziale. Va ricordato alle parti che, per effetto della mediazione ex officio, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: nel caso in esame, dunque, l’onere della instaurazione della procedura mediativa grava sull’appellante. Anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4 comma III d.lgs. 28/2010: la domanda di mediazione, pertanto, va presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti – se tutte d’accordo – possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. Si segnala anche che l’onere posto a carico dell’appellante – di attivarsi per introdurre il procedimento di mediazione – non esclude che la domanda possa essere presentata anche dall’appellato; in quel caso, al cospetto eventuale di più domande di mediazione, la mediazione deve essere svolta, come noto, dinanzi all’organismo adito per primo, purché territorialmente competente (art. 4 comma III cit.). La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti. PER QUESTI MOTIVI Letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, DISPONE l’esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che, per l’effetto, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. FISSA nuova udienza in data --- assegnando alle parti il termine di quindici giorni dalla notifica dell’odierna ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione (da depositarsi nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; v. art. 4, comma I, dlgs 28/10). MANDA alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite Milano, lì 29 ottobre 2013 IL GIUDICE G. Buffone Conciliazione stragiudiziale ed in caso di insuccesso mediazione delegata Tribunale di Roma Sezione XIII Civile 24 ottobre 2014 Ordinanza Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, osserva Si ritiene che in relazione all’istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo. Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte. Il Giudice pertanto, ammessa la documentazione prodotta, si astiene, allo stato degli atti, sia dall'attribuire al consulente tecnico ulteriori quesiti sia dall'ammettere qualsivoglia prova orale. Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi. Lo si dice in quanto la condizione postulata dall’art.185 bis (come introdotto dall’art.77 del d.l. 21.6.2013 n. 69 convertito nella l. 9.8.2013 n. 98) della esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell’evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall’inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell’esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare. Anche la natura ed il valore della controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata. La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio tempus regit actum, è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore. In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza. Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente. Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato. Trattandosi di azienda sanitaria, si ricorda che, laddove ciò dovesse essere utile per pervenire ad un accordo conciliativo, non vi sono ostacoli a che il funzionario delegato possa gestire la procedura e, nell'ambito dei poteri attribuitigli, concludere un accordo, ricorrendone i presupposti, anche osservando le indicazioni contenute nelle linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali per l'attuazione dei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n.69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" circolare DFP 33633 10/08/2012 n. 9/2012 per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Vale altresì sottolineare che l'eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata dell'amministrazione pubblica la potrebbe esporre a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo su una proposta del giudice o mediatoria comparativamente valutata rispetto al contenuto della sentenza. Conseguenze che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe doveroso segnalare agli organi competenti. Va infine precisato che la proposta del Giudice è in questa fase illuminata da una dose di equità che è propria solo di questa fase. Alle parti si assegna termine fino alla data del 31.1.2014 per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta. Dalla eventuale infruttuosa scadenza del suddetto termine, decorrerà quello ulteriore di gg.15 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decreto; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. artt. 17 e 20 del d.lgs. 4.3.2010 n. 28), della controversia in atto. Viene infine fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo (relativamente alla sola proposta del giudice), anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai fini degli artt. 91 e 96 III° c.p.c., e di quant'altro. PQM - invita le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice redige in calce; concedendo termine fino alla data del 31.1.2014; - dispone che le parti, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, procedano alla mediazione della controversia; - invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art. 4, co. 3° d.lgs. 28/2010; - informa le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co. 2° e che ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; - fissa termine fino al quindicesimo giorno dalla scadenza del primo termine indicato supra per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 d.lgs. 28/10; - rinvia all’udienza del 29.5.2014 h.10,15 per quanto di ragione. Roma lì 24.10.2013 Il Giudice Proposta conciliativa del giudice e mediazione Trib. Roma, 23 settembre 2013/2 Tribunale di Roma Sezione XIII 23 settembre 2013 Ordinanza Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, osserva: Si ritiene che in relazione all’istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo. Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per entrambe. Il Giudice pertanto si astiene dal disporre la convocazione del consulente tecnico di ufficio, come richiesto dalla compagnia assicuratrice convenuta, rinviando ad un eventuale prosieguo la questione. Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi. Lo si dice in quanto la condizione postulata dall’art.185 bis (come introdotto dall’art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98) della esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell’evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall’inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell’esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare. Anche la natura ed il valore della controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata. La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio tempus regit actum, è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore. In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza. Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente. Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato. Non in questo caso, fosse altro per motivo attinente alla fase nella quale si trova la causa. Alle parti si assegna termine fino alla data dell’udienza per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta. Viene infatti fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al Giudice l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 III° cpc. P.Q.M . INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce; concedendo termine fino alla data dell’udienza; INVITA i difensori delle parti ad informare tempestivamente i loro assistiti della presente ordinanza; RINVIA all’udienza del 19.12.2013 h.10 per quanto di ragione. Roma lì 23.9.2013 Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai SENSI dell’ART.185 bis cpc Il Giudice, letti gli atti della causa, ritenutolo opportuno, considerato che i fatti che hanno dato luogo alla stessa sono in grande parte pacifici (incisione con i cerchioni di metallo del manto autostradale per un lungo e determinato tratto da parte di un automezzo pesante che aveva perso i due pneumatici gemellari sinistri con danneggiamento dello speciale asfalto drenante ricostituito con mastice bituminoso che non ha, a seguito delle esperite prove tecniche da parte del CTU alla presenza dei CTP, gli stessi valori di aderenza, tanto da necessitare la ricostituzione di tutto il tratto stradale, per la corsia interessata, non essendo idonea e sicura la semplice riparazione parziale della lunga linea incisa); come indiscutibile è il danno (nell’an) e la responsabilità esclusiva del proprietario dell’automezzo e quindi dell’assicuratore; PROPONE il pagamento a favore della spa --- ed a carico della compagnia di assicurazioni spa ---- in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di €.480.000,00 oltre ad €.12.000,00 più accessori per compensi, ed il pagamento della metà delle spese di consulenza tecnica di ufficio. Il Giudice.