OGGETTO: MEDIAZIONE DELEGATA: sospensione del giudizio

OGGETTO: MEDIAZIONE DELEGATA: sospensione del giudizio, competenza territoriale
dell’organismo di mediazione.
Tribunale di Verona
27 gennaio 2014
Ordinanza
Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento promosso da --CONTRO
--A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 23 gennaio 2014;
RILEVATO CHE
la causa di cui in epigrafe è stata promossa dall’attore al fine di far accertare l’insussistenza di
qualsiasi ragione di credito del convenuto nei propri confronti, per prestazioni giudiziali e
stragiudiziali dallo stesso svolte in favore di --- in liquidazione s.r.l.;
alla scorsa udienza la difesa del convenuto ha chiesto che questo giudice dichiari, ai sensi
dell’art. 39, comma 2 c.p.c., la continenza tra la presente causa e quella promossa, nelle forme
del rito sommario di cognizione, dall’avv. --- nei confronti dell’avv. --- davanti al Tribunale di
Reggio Emilia e nella quale il primo ha svolto domanda di condanna del secondo al pagamento
in proprio favore della somma di euro 499.476,96 a titolo di compenso per le suddette attività;
l’eccezione del convenuto si fonda sul duplice rilievo che l’oggetto delle due cause è il
medesimo, o meglio quello della presente causa è speculare a quello della causa pendente
davanti al Tribunale emiliano, con la conseguenza che vi sarebbe un rapporto di continenza
della prima nella seconda, e che il Tribunale di Reggio Emilia, sarebbe il giudice
preventivamente adito, avuto riguardo al momento in cui è stato depositato il ricorso
introduttivo del procedimento sommario pendente presso di esso;
alla scorsa udienza la difesa del convenuto ha dimesso, a ulteriore conforto della propria
eccezione, il provvedimento con il quale il giudice unico del Tribunale di Reggio Emilia, in data
16 gennaio 2014, ha rigettato l’eccezione di incompetenza per continenza o di litispendenza
sollevata in quel giudizio dalla difesa dell’avv. --- e ha disposto il mutamento di rito ai sensi
dell’art.702 ter c.p.c., mentre la difesa dell’attore ha anticipato che proporrà regolamento di
competenza avverso detto provvedimento;
prima di provvedere in ordine a tale istanza è opportuno, ad avviso di questo giudice, disporre
il procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, come
modificato dall’art. 84, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni
nella legge 9 agosto 2013 n.98;
tale istituto, infatti, ai sensi del comma 2 dell’art.84 sopra citato, è applicabile anche nei
processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2013, qualunque sia
l’oggetto del loro contendere e purché abbiano ad oggetto diritti disponibili;
una soluzione conciliativa della presente controversia è auspicabile ed anche possibile, in
questo momento processuale, alla luce delle seguenti considerazioni:
1) le parti hanno riferito di aver tentato, senza esito, la conciliazione davanti all‘ordine degli
avvocati senza però spiegare le ragioni che hanno impedito un esito positivo di tale confronto;
2) l’entità del credito fatto valere dal convenuto è tale da rendere possibile la individuazione di
una somma inferiore a quella massima richiesta dallo stesso che costituisca una reciproca
concessione delle parti;
3) è probabile che l’iter del contenzioso si complicherà, con conseguente lievitazione dei costi
per le parti, dal momento che la difesa dell’avv. --- ha preannunziato la proposizione di un
regolamento di competenza avverso l’ordinanza sopra citata e si è opposta all’accoglimento
della istanza avanzata dal convenuto a questo giudice, ed è comunque possibile che questo
giudice, con riguardo alla questione del rapporto esistente tra i due giudizi, non sia dello stesso
avviso del giudice emiliano;
4) una volta superati i profili processuali controversi si dovrà dar corso ad una attività
istruttoria diretta a chiarire il rapporto intercorso tra le parti e della quale il tribunale di Reggio
Emilia ha già ravvisato la necessità;
non è di ostacolo alla prospettiva sopra indicata l’eventualità che nell’arco di tempo necessario
per lo svolgimento del procedimento di mediazione l’attore nel presente giudizio proponga
regolamento di competenza avverso l’ordinanza, sopra citata, del Tribunale di Reggio Emilia
poiché tale iniziativa potrà determinare la sospensione del giudizio pendente davanti al
tribunale emiliano ma non potrà avere lo stesso effetto sul presente giudizio che resterà
distinto da quello fino a quando questo giudice non si pronuncerà sulla istanza di parte
convenuta;
peraltro in linea generale, può escludersi che la sospensione del giudizio possa determinare
anche sospensione del procedimento di mediazione che sia stato disposto nel corso di esso, dal
momento che questo incidente, pur inserendosi nel giudizio, ha una propria autonomia,
ricollegabile alla sua esclusiva finalità conciliativa, cosicché non pare risentire delle sorti del
processo (un riscontro a tale ricostruzione è rinvenibile nel disposto dell’art. 6,. comma 2, d.
Lgs. 28/2010 che prevede che il termine per lo svolgimento della mediazione non è soggetto a
sospensione feriale);
nemmeno è di ostacolo allo svolgimento del procedimento di mediazione nel caso di specie la
circostanza che la --- in liquidazione, pur convenuta nel presente giudizio, sia rimasta
contumace, atteso che le parti non hanno avanzato domande nei suoi confronti, cosicché deve
ritenersi che essa sia stata coinvolta dall’attore al solo fine di renderle opponibile
l’accertamento negativo richiesto e quindi le eventuali concessioni che potranno verificarsi nel
procedimento di mediazione competono solo ad attore e convenuto;
al fine di prevenire possibili dubbi o contestazioni delle parti, connessi alle posizioni che hanno
assunto, è opportuno indicare l’organismo di mediazione territorialmente competente al quale
le stesse potranno rivolgersi;
l’art. 84, comma 1, lett. a) del d.l. 69/2013, integrando il primo comma dell’art. 4 del D.Lgs.
28/2010, ha infatti introdotto un criterio determinativo della competenza per territorio
dell’organismo di mediazione prevedendo che: “La domanda di mediazione relativa alle
controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un
organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”;
alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della giustizia con la circolare 27 novembre 2013
è poi sufficiente che nel circondario del Tribunale territorialmente competente per la
controversia si trovi una sede secondaria dell’organismo di mediazione, regolarmente
comunicata e iscritta presso il dicastero della giustizia, perché il procedimento possa
considerarsi correttamente radicato presso di essa;
ciò detto si tratta di individuare l’organismo di mediazione territorialmente competente nel
caso di specie;
per le mediazioni che si svolgano nella pendenza del giudizio in dottrina si è sostenuto, sia
pure con riguardo alla disciplina originaria del D.Lgs. 28/2010, che vi è una “attrazione” del
luogo di svolgimento del procedimento di mediazione davanti ad un organismo che abbia la
propria sede nel circondario del tribunale o nel distretto della corte d’appello nel quale la
controversia è pendente, sulla falsariga di quanto dispone l’art. 669 quater c.p.c. per la
competenza per la trattazione dei procedimenti cautelari in corso di causa, ma, in mancanza di
una espresso richiamo a tale criterio, la soluzione non pare consentita;
nel caso di specie è invece possibile affermare che competente a trattare il procedimento di
mediazione delegato da questo giudice è un organismo di mediazione sito nel circondario di
questo Tribunale sulla base di altre considerazioni;
a tal fine giova infatti evidenziare, da un lato, che l’art. 4, comma 1, d.Lgs. 28/2010 non
attribuisce rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di
mediazione, a criteri diversi da quelli contenuti nella sezione III del titolo primo del c.p.c.,
cosicché non rilevano, al fine suddetto, eventi processuali come la litispendenza o continenza
prospettate nel caso di specie, tanto più che esse, a rigore, non costituiscono ipotesi di
incompetenza, e, dall’altro, che il convenuto non ha contestato che il Tribunale di Verona sia
competente per territorio per la causa introdotta dall’attore ai sensi dell’art. 20 c.p.c.;
P.Q.M
Dichiara la contumacia di --- in liquidazione;
DISPONE l’espletamento del procedimento di mediazione avvisando le parti che esso è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
FISSA nuova udienza per il giorno 22 maggio 2014 ore 10.00, assegnando alle parti il termine
di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della
domanda di mediazione, da depositarsi presso un organismo di mediazione avente sede anche
secondaria, come meglio definita dalla circolare del ministero della Giustizia del 27 novembre
2013, nel circondario di questo Tribunale.
Verona 27 gennaio 2014
Il Giudice
Doppia mediazione: mediazione delegata legittima anche se l’attore aveva già proposto una domanda di
mediazione
Tribunale di Roma
Sezione XIII
5 dicembre 2013
Ordinanza
Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti,
l'attore ha dedotto la responsabilità professionale e l'inadempimento del medico odontoiatra,
lamentando che a fronte del versamento della complessiva somma di €.32.000 la prestazione
non è stata appropriata, posto che "la protesi fissa nell'arcata superiore è semplicemente
crollata"; per il resto affidando la descrizione più specifica e tecnica alla relazione del dott. ---.
Ha richiesto nelle conclusioni un risarcimento di circa €.12.000.
Il convenuto, vale a dire il dottore odontoiatra, dal suo canto, ha esposto nella comparsa di
risposta una posizione incerta ipotizzando il caso fortuito della rottura accidentale della protesi
e/o la mancanza di diligenza del paziente per non essersi ripresentato a visita per la fissazione
definitiva della protesi stessa. Le difese di entrambe le parti presentano aspetti problematici sia
in rito che nella sostanza.
L'attore ha dedotto che la protesi è stata del tutto rimossa sicché verosimilmente non è più
esistente.
D'altra parte non ha provveduto a richiedere preventivamente al Giudice un accertamento
tecnico preventivo con la ovvia impossibilità attuale di disporre utilmente una consulenza
tecnica di ufficio.
Quanto alla prova testimoniale richiesta solo con la persona del medico (---) che ha stilato la
relazione di parte prodotta dall'attore si tratta di una serie di capitoli di prova proposti al fine
ad acquisire l testimonianza del predetto odontoiatra subentrato al convenuto sullo stato e la
condizione della protesi allorché il medesimo provvedeva alla sua rimozione ed alle ragioni di
tali stato e condizione.
Tale prova si presenta problematica dovendosi prima decidere se un testimone possa deporre
su questioni specificamente tecniche di regola demandabili solo al consulente di ufficio.
L'odontoiatra convenuto dal suo canto solo con la memoria ex art.183 II° sembra aver
abbandonato (?) la onerosa tesi ( con la relativa difficile prova) del caso fortuito per indicare
capitoli di prova relativi alle condotte negligenti del paziente, contenenti una serie di
circostanze che occorrerà valutare se siano eccessivamente innovative e pertanto di dubbia
ammissibilità nella sede ove sono state esposte, rispetto alla laconica ed in parte diversa
descrizione dei fatti di cui al libello introduttivo. Peraltro anche le circostanze indicate nella
memoria 183 II° sono piuttosto generiche.
In relazione alle considerazioni che precedono ed ai provvedimenti che potrebbero essere
assunti dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo, con il
vantaggio di una sollecita risoluzione del conflitto, in una posizione non antagonistica ma di
reciproca disponibilità, e con utili ricadute anche da punto di vista economico e fiscale (cfr.
art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28) Ammessi i documenti prodotti dalle parti, il Giudice
riserva all'esito di quanto segue ogni ulteriore provvedimento.
Va precisato che nell'autunno del 2012 (cfr. verbale di mancata comparizione del convenuto
medico del 29.10.2012) è stato tentato dall'attore un percorso di mediazione.
All'epoca era già noto (comunicato stampa del 24.10.2012) l'orientamento della Corte
Costituzionale poi formalizzato con la sentenza del 06.12.2012 n° 272 (G.U. 12.12.2012) che
dichiarava incostituzionale la mediazione obbligatoria non per ragioni sostanziali del contenuto
della legge, bensì per mancanza di una specifica delega al Governo in tal senso da parte del
Parlamento.
Al momento della proposizione della domanda (13.12.2012) la domanda in questione non era
pertanto soggetta alla mediazione obbligatoria, reintrodotta a fare tempo dal 21.9.2013 dal
D.L. 69/13 (cd. decreto del Fare), mediazione comunque già esperita sia pure senza possibilità
di successo per via della mancata comparizione del convocato medico.
Si ritiene che tale circostanza, vale a dire che l'attore abbia proposto prima e fuori dalla causa,
una domanda di mediazione (non ha rilevanza - ai fini che qui interessano - la natura
volontaria o obbligatoria), non sia impeditiva all'esercizio ed all'attivazione da parte del Giudice
della mediazione demandata di cui all'art. 5 co. II del decr. legisl. 28/2010 nella versione
riformata dal D.L.69/13 cit.
Si tratta infatti, ove la mediazione demandata sia frutto di una precisa e riflettuta decisione del
Giudice che assume in questo caso una funzione di assistenza e guida, di modelli diversi e non
alternativi, che si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili.
Da quanto si espone di seguito è di solare evidenza che nella mediazione demandata la
realizzazione della condizione di procedibilità è solo una delle sue ragion d'essere.
Esse consistono piuttosto nel giudizio del Giudice secondo il quale sussistono, nel caso
specificamente esaminato, anche (e specialmente) considerate le difese della controparte in un
complessivo bilanciamento (nel senso anche letterale del termine) con quelle dell'attore, le
condizioni positive perché le parti possano pervenire ad un accordo amichevole, di tipo
conciliativo o transattivo. La forza e l'efficacia è del tutto diversa.
Il momento in cui il Giudice invia le parti in mediazione è svincolato da rigidità processuali se
non quelle molto avanzate del giudizio (conclusioni/discussione), consentendogli di individuare
e di scegliere il momento più propizio in relazione alle circostanze ed agli sviluppi della causa
(e ciò anche in relazione alle difese articolate dalle parti).
La possibilità, come la presente ordinanza testimonia, di rappresentare pacatamente, con
equidistanza ed imparzialità, i punti di debolezza e di forza delle rispettive posizioni, consente
di esaltare la sensibilità culturale e giuridica dei difensori, che tanto ruolo hanno nella
mediazione riformata. E, tramite essi, parlare alle parti che pertanto dovranno essere
informate nel modo più ampio e sostanziale dai difensori circa il contenuto del provvedimento,
al fine che esse possano, esattamente come in ambito sanitario, determinarsi verso la scelta
migliore da assumere, in ordine alla quale è precondizione una adeguata consapevolezza.
Compito dei difensori è quello di evocare la possibilità per le parti, cogliendo le potenzialità del
provvedimento del Giudice, di trovare ragionevoli soluzioni e punti di accordo, non celando, in
mancanza, i possibili sviluppi negativi delle aspettative che l'inevitabile antagonismo insito
nella avviata contesa giudiziaria tende, per ciascuna delle parti, a radicare ed esaltare.
Con la mediazione demandata si evita di intraprendere percorsi spesso già condannati in
partenza (si pensi ad una mediazione obbligatoria prima della causa nella quale saranno
protagonisti necessari soggetti terzi, come assicurazioni successivamente chiamate; ovvero a
situazioni in ordine alle quali le risultanze della consulenza tecnica disposta dal giudice sono
determinanti per meglio fissare l'ubi consistam della lite); e ciò perché è il Giudice che sceglie,
con oculatezza, il momento migliore per disporne l'avvio.
Dell'assistenza si è già detto. Se del caso, e questo lo è, il provvedimento di avvio alla
mediazione demandata può contenere, ad opera del Giudice, utili indicazioni e parametri che
difensori e parti, assistite da mediatori di qualità, potranno sviluppare nel miglior modo.
Infine la diversa e solo eventuale onerosità del nuovo procedimento di mediazione per il quale
il primo incontro (preliminare alla mediazione vera e propria) sconta, in caso di insuccesso, il
solo pagamento delle modeste spese di avvio previste dalla normativa vigente (cfr. per la
autorevole conferma di tale opinamento la Circolare del Ministero della Giustizia 27 novembre
2013 Entrata in vigore dell’art. 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla l. 98/2013 recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che modifica il d.lgs. 28/2010. Primi
chiarimenti) esclude che quello che di fatto si presenta come una - sia pure legittima - seconda
mediazione possa essere un aggravio irragionevole per le parti.
Ritenuto opportuno fissare termine fino al 15.1.2014 per depositare presso un organismo di
mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la
domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del decreto;
PQM
AMMETTE i documenti prodotti dalle parti, riservando al prosieguo eventuali ulteriori
provvedimenti istruttori;
INVITA le parti alla mediazione della controversia;
INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di
cui all’art.4, co.3° co.
INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la
mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le
conseguenze previste dalla norma stessa;
FISSA termine fino 15.1.2014 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle
parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo
comma dell’art. 5 del dec. lgs. 28/10;
RINVIA all’udienza del 26.5.2014 h.10 per quanto di ragione.
Roma lì 5.12.2013
Il Giudice
Mediazione delegata dopo che le parti hanno rifiutato la proposta conciliativa del giudice
Tribunale di Milano
Sezione spe. In materia di impresa
11 novembre 2013
Ordinanza
…omissi…
Il g.i. tenta la conciliazione della lite, suggerendo alle parti la definizione della stessa con
versamento da parte del convenuto dell'importo omnicomprensivo di euro 15.000,00 che si
avvicina alla metà dell'importo richiesto da controparte.
Il convenuto dichiara di essere disponibile a chiudere la lite con tale versamento da parte sua.
L'attore dichiara che tale soluzione non è per lui accettabile.
Il Giudice
visto l'art.5 secondo comma del d.lgs. n.28/2010 nell'attuale sopravvenuta formulazione;
valutata la natura della lite, i rapporti familiari tra le parti e il comportamento delle stesse
anche all'odierna udienza;
ritenutane in base a tali elementi l'utilità;
dispone l'esperimento del procedimento di mediazione, assegnando alle parti il termine di
quindici giorni per dare inizio alla mediazione e fissando per la prosecuzione del giudizio
l'udienza del 25 marzo 2014 ore 11.20, riservato ogni altro provvedimento.
Il Giudice
Elena Riva Crugnola
Mediazione delegata: utilità
Tribunale di Milano
Sezione XI
29 ottobre 2013
Ordinanza
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. ---, ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio
celebrato da --- e ---; declaratoria intervenuta su ricorso congiunto delle parti con cui, per
quanto qui interessa, i genitori hanno concordato il mantenimento dei due figli minori in
complessivi euro 300,00 mensili. In data 30 dicembre 2011, la --- ha notificato all’odierno
appellato atto di precetto per euro 1.485,50 quale differenza tra il mantenimento dovuto sino a
quella data – euro 3.300,00 – e la minor somma versata; oltre le spese per la procedura
giudiziale seguita e, così, per complessivi euro 1.810,68.
Con atto di citazione dell’1 febbraio 2012, il debitore intimato ha presentato opposizione alle
somme oggetto di precetto, avversato dall’attrice sostanziale.
Il giudice di pace adito, con sentenza n. ---, depositata in Cancelleria in data 6 marzo 2013, ha
accolto solo parzialmente l’opposizione e riconosciuto alla --- un saldo a credito di euro 324,50,
condannandola alle spese del processo, per euro 450,00 per compenso professionale ed euro
77,00 per spese (nel corso del procedimento di primo grado, peraltro, l’opponente versava
spontaneamente alla opposta la somma di euro 665,00 che veniva accettata a titolo di mero
acconto). Il giudice di pace ha quantificato il credito spettante alla parte opposta in complessivi
euro 990,50 (così riducendo l’importo del precetto), decurtando dal titolo azionato taluni spese
giudicate non dovute (ad es. ticket sanitari; spese per vestiario; etc..). Con l’atto di appello
introduttivo del processo, la --- chiede la riforma della decisione impugnata.
Reputa il Tribunale che sussista l’evidente opportunità di una soluzione conciliativa della lite. In
primo luogo, la controversia involge due parti legate da pregresso rapporto affettivo; rapporto
destinato a proiettarsi nel tempo, in quanto i litiganti, non più coniugi, sono tuttavia ancora
genitori; quanto, inoltre, dovrebbe indurre le parti stesse ad agire tenendo sempre fermo e
presente l’interesse «preminente dei figli minori, che meglio è preservato ove gli stessi non
diventino – seppur indirettamente – oggetto di procedure giudiziali (anche là dove le suddette
procedure abbiano ad oggetto diritti disponibili – come nel caso di specie: recupero di un
credito - che, però si ricollegano, intimamente, alla vita biologica del nucleo familiare).
L’opportunità di un tentativo di conciliazione è pur resa evidente dal fatto che, in passato, i
genitori sono stati in grado di pervenire ad accordi (v. ricorso congiunto per la fase del
divorzio): hanno, dunque, rivelato la capacità di confrontarsi e di adottare soluzioni condivise.
Vi è, poi, da segnalare come lo strumento giudiziale – almeno in questa fattispecie – si sia
rivelato inidoneo a prevenire ulteriore contenzioso: risulta ad acta che la odierna appellante ha
già notificato all’appellato un altro atto di precetto.
Va, infine, rivelato come – sempre guardando all’odierna fattispecie – vi sia un evidente iato
tra il diritto fatto valere (guardando al valore del credito secondo la prospettazione attorea) e
lo strumento azionato per tutelarlo (due gradi di giudizio), nel senso che, tenuto conto del peso
effettivo della controversia, in termini monetari, lo stesso creditore avrebbe potuto anteporre
alla scelta sposata in via diretta (sistema di risoluzione pubblico delle controversie),
l’opportunità di un sistema di risoluzione alternativo della controversia (es. mediazione
familiare; mediazione civile; diritto collaborativo; etc.) e riservare, dunque, il percorso
giurisdizionale solo alla res litigiosa residuata all’esito del fallimento delle procedure di
confronto amichevole.
Per i motivi sopra esposti, il Tribunale stima necessario un percorso di mediazione in favore
delle parti. Come noto, la legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n.
69), riscrivendo parzialmente il tessuto normativo del d.lgs. 28/2010, ha previsto la possibilità
per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (cd.
mediazione ex officio). Si tratta di un addentellato normativo che inscrive, in seno ai poteri
discrezionali del magistrato, una nuova facoltà squisitamente processuale: trattasi,
conseguentemente, di una norma applicabile ai procedimenti pendenti e, dunque, anche
all’odierna lite.
Peraltro, il fascio applicativo della previsione in esame prescinde dalla natura della controversia
(e, cioè, dall’elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria: art. 5 comma Ibis, d.lgs. 28/2010) e, per l’effetto, può ricadere anche su un controversia quale quella in
esame, avente ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto. Giova, peraltro,
ricordare come i mediatori ben potrebbero estendere la «trattativa (rectius: mediazione)» ai
crediti maturati successivamente alla instaurazione dell’odierna lite e non fatti valere in questo
processo, così essendo evidente che l’eventuale soluzione conciliativa potrebbe definire il
conflitto, nel suo complesso, mentre la sentenza di appello potrebbe definire, tout court, solo
una lite, in modo parziale.
Va ricordato alle parti che, per effetto della mediazione ex officio, l’esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: nel caso in
esame, dunque, l’onere della instaurazione della procedura mediativa grava sull’appellante.
Anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice, è vincolante la previsione di cui al
novellato art. 4 comma III d.lgs. 28/2010: la domanda di mediazione, pertanto, va presentata
mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente
competente per la controversia. Ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera
competenza territoriale, è chiaro che le parti – se tutte d’accordo – possono porvi deroga
rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. Si segnala
anche che l’onere posto a carico dell’appellante – di attivarsi per introdurre il procedimento di
mediazione – non esclude che la domanda possa essere presentata anche dall’appellato; in
quel caso, al cospetto eventuale di più domande di mediazione, la mediazione deve essere
svolta, come noto, dinanzi all’organismo adito per primo, purché territorialmente competente
(art. 4 comma III cit.). La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi
all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti.
PER QUESTI MOTIVI
Letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,
viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98,
DISPONE
l’esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che, per l’effetto,
l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale.
FISSA
nuova udienza in data --- assegnando alle parti il termine di quindici giorni dalla notifica
dell’odierna ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione (da depositarsi nel
luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; v. art. 4, comma I, dlgs
28/10).
MANDA
alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite
Milano, lì 29 ottobre 2013
IL GIUDICE
G. Buffone
Conciliazione stragiudiziale ed in caso di insuccesso mediazione delegata
Tribunale di Roma
Sezione XIII Civile
24 ottobre 2014
Ordinanza
Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva
Si ritiene che in relazione all’istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal
Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.
Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle
cause, una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo
giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di
ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte.
Il Giudice pertanto, ammessa la documentazione prodotta, si astiene, allo stato degli atti, sia
dall'attribuire al consulente tecnico ulteriori quesiti sia dall'ammettere qualsivoglia prova orale.
Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da
richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.
Lo si dice in quanto la condizione postulata dall’art.185 bis (come introdotto dall’art.77 del d.l.
21.6.2013 n. 69 convertito nella l. 9.8.2013 n. 98) della esistenza di questioni di facile e
pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell’evidente dato comune che è
meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il
quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin
dall’inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell’esito applicativo che
il Giudice ne dovrà fare.
Anche la natura ed il valore della controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa,
sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della
norma citata.
La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio tempus regit actum, è
applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.
In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa
ordinanza.
Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell’art. 185 bis
c.p.c. debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro
impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si
indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul
contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di
svilupparla autonomamente.
Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori,
possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta
del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e
di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la
proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.
Trattandosi di azienda sanitaria, si ricorda che, laddove ciò dovesse essere utile per pervenire
ad un accordo conciliativo, non vi sono ostacoli a che il funzionario delegato possa gestire la
procedura e, nell'ambito dei poteri attribuitigli, concludere un accordo, ricorrendone i
presupposti, anche osservando le indicazioni contenute nelle linee guida in materia di
mediazione nelle controversie civili e commerciali per l'attuazione dei procedimenti di
mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'art. 60
della Legge 18 giugno 2009, n.69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali" circolare DFP 33633 10/08/2012 n. 9/2012 per le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Vale altresì sottolineare che l'eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica,
immotivatamente anodina e deresponsabilizzata dell'amministrazione pubblica la potrebbe
esporre a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo su una
proposta del giudice o mediatoria comparativamente valutata rispetto al contenuto della
sentenza.
Conseguenze che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe doveroso segnalare
agli organi competenti.
Va infine precisato che la proposta del Giudice è in questa fase illuminata da una dose di equità
che è propria solo di questa fase.
Alle parti si assegna termine fino alla data del 31.1.2014 per il raggiungimento di un accordo
amichevole sulla base di tale proposta.
Dalla eventuale infruttuosa scadenza del suddetto termine, decorrerà quello ulteriore di gg.15
per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di
quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decreto;
con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti
vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. artt. 17 e 20 del d.lgs. 4.3.2010
n. 28), della controversia in atto.
Viene infine fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non
comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a
verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo (relativamente alla sola proposta del
giudice), anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta
processuale delle parti ai fini degli artt. 91 e 96 III° c.p.c., e di quant'altro.
PQM
- invita le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che
il Giudice redige in calce; concedendo termine fino alla data del 31.1.2014;
- dispone che le parti, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, procedano alla
mediazione della controversia;
- invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di
cui all’art. 4, co. 3° d.lgs. 28/2010;
- informa le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co. 2° e che ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 28/10 la
mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le
conseguenze previste dalla norma stessa;
- fissa termine fino al quindicesimo giorno dalla scadenza del primo termine indicato supra per
depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella
che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 d.lgs. 28/10;
- rinvia all’udienza del 29.5.2014 h.10,15 per quanto di ragione.
Roma lì 24.10.2013
Il Giudice
Proposta conciliativa del giudice e mediazione
Trib. Roma, 23 settembre 2013/2
Tribunale di Roma
Sezione XIII
23 settembre 2013
Ordinanza
Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:
Si ritiene che in relazione all’istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal
Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.
Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle
cause, una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo
giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di
ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per entrambe.
Il Giudice pertanto si astiene dal disporre la convocazione del consulente tecnico di ufficio,
come richiesto dalla compagnia assicuratrice convenuta, rinviando ad un eventuale prosieguo
la questione.
Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da
richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.
Lo si dice in quanto la condizione postulata dall’art.185 bis (come introdotto dall’art.77 del
d.l.21.6.2013 n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98) della esistenza di questioni di facile e pronta
soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell’evidente dato comune che è meno
arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale
si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall’inizio
sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell’esito applicativo che il Giudice
ne dovrà fare.
Anche la natura ed il valore della controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa,
sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della
norma citata.
La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio tempus regit actum, è
applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.
In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa
ordinanza.
Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc
debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro
impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si
indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul
contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di
svilupparla autonomamente.
Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori,
possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta
del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e
di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la
proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato. Non in
questo caso, fosse altro per motivo attinente alla fase nella quale si trova la causa. Alle parti si
assegna termine fino alla data dell’udienza per il raggiungimento di un accordo amichevole
sulla base di tale proposta.
Viene infatti fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non
comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a
verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al Giudice
l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e
96 III° cpc.
P.Q.M .
INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta
che il Giudice trascrive in calce; concedendo termine fino alla data dell’udienza;
INVITA i difensori delle parti ad informare tempestivamente i loro assistiti della presente
ordinanza;
RINVIA all’udienza del 19.12.2013 h.10 per quanto di ragione.
Roma lì 23.9.2013
Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi
PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai SENSI dell’ART.185 bis cpc
Il Giudice,
letti gli atti della causa,
ritenutolo opportuno,
considerato che i fatti che hanno dato luogo alla stessa sono in grande parte pacifici (incisione
con i cerchioni di metallo del manto autostradale per un lungo e determinato tratto da parte di
un automezzo pesante che aveva perso i due pneumatici gemellari sinistri con danneggiamento
dello speciale asfalto drenante ricostituito con mastice bituminoso che non ha, a seguito delle
esperite prove tecniche da parte del CTU alla presenza dei CTP, gli stessi valori di aderenza,
tanto da necessitare la ricostituzione di tutto il tratto stradale, per la corsia interessata,
non essendo idonea e sicura la semplice riparazione parziale della lunga linea incisa); come
indiscutibile è il danno (nell’an) e la responsabilità esclusiva del proprietario dell’automezzo
e quindi dell’assicuratore;
PROPONE
il pagamento a favore della spa --- ed a carico della compagnia di assicurazioni spa ---- in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di €.480.000,00 oltre ad
€.12.000,00 più accessori per compensi, ed il pagamento della metà delle spese di consulenza
tecnica di ufficio.
Il Giudice.