LE FONTI DEL DIRITTO File - e

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LE FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO
NAZIONALI
statali – regionali
INTERNAZIONALI
dell’UNIONE EUROPEA
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
1
DIFFERENZA
TRA
NORMA E LEGGE
CODICE PENALE
NORMA: regola
di condotta o
sanzionatoria
Distruzione o deturpamento di bellezze
naturali
ARTICOLO N.734
Chiunque, mediante costruzioni,
demolizioni, o in qualsiasi altro modo,
LEGGE: testo
dove la norma è
contenuta
distrugge o altera le bellezze naturali dei
luoghi soggetti alla speciale protezione
dell'Autorità, è punito con l'ammenda da
1.032 euro a 6.197 euro
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
2
Come si legge una legge
LEGGE 14 gennaio 2013 n.10 (in Gazz.
Uff., 1° febbraio 2013, n. 27). –
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani.
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi
COMMA 1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale
«Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire,
attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio
arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto,
ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le
politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del
dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il
miglioramento della qualita' dell'aria, la valorizzazione delle
tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la
vivibilita' degli insediamenti urbani.
COMMA 2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza
nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita' e negli
istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema
boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini
dell'equilibrio tra comunita' umana e ambiente naturale,
l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente,
nonche' per stimolare un comportamento quotidiano
sostenibile al fine della conservazione delle biodiversita',
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
3
1
GlURIDICITÀ DELLA NORMA
La norma ha carattere obbligatorio e vincolante
per gli appartenenti ad una collettività
NORME
DI
CONDOTTA
NORME
SANZIONATORIE
Sanzioni penali
Sanzioni amministrative
Sanzioni civili: risarcimento
del danno
PROF.AVV. NICOLETTA
FERRUCCI
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PLURALITA’ DI FONTI DI
PRODUZIONE
PROF.AVV. NICOLETTA
FERRUCCI
5
LE FONTI DEL DIRITTO
ITALIANO
PLURALITÀ DI FONTI
ORGANIZZAZIONE DELLE FONTI SECONDO UNA SCALA GERARCHICA
Le norme contenute nelle fonti di grado superiore possono abrogare o modificare
quelle contenute nelle fonti di grado inferiore, e non viceversa
Le norme contenute nelle fonti dello stesso grado possono reciprocamente
abrogarsi o modificarsi
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PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
2
LE FONTI DEL DIRITTO
ITALIANO
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
entrata in vigore il 1°gennaio 1948
PRINCIPI FONDAMENTALI
PARTE PRIMA : DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
( Titolo I Rapporti civili, Titolo II Rapporti etico-sociali, Titolo III Rapporti economici, Titolo IV
Rapporti politici)
PARTE SECONDA : ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
(Titolo I Il Parlamento, Titolo II Il Presidente della Repubblica, Titolo III Il Governo, Titolo IV La
Magistratura, Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni, Titolo VI Garanzie costituzionali)
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PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
LE FONTI DEL DIRITTO
ITALIANO
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PUO’ ESSERE MODIFICATA SOLO DA
UNA LEGGE DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
ARTICOLO N.138 COSTITUZIONE
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione
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PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
LE FONTI DEL DIRITTO
ITALIANO
LEGGI STATALI – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DISCIPLINATO DALLA COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA
ART. 70 DELLA COSTITUZIONE
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere
ARTICOLO N.71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi
ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli
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PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
3
LE FONTI DEL DIRITTO
ITALIANO
LEGGI STATALI – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DISCIPLINATO DALLA COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA
ARTICOLO N.73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso
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PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
EFFICACIA DELLA NORMA
NELLO SPAZIO
NEL TEMPO
CESSAZIONE
Efficacia iniziale
o entrata in vigore
DELL’EFFICACIA
ABROGAZIONE
REFERENDUM
ABROGATIVO
DICHIARAZIONE DI
INCOSTITUZIONALITÀ
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCi
11
IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME GIURIDICHE
(regola generale)
art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale
(“preleggi”)
che precedono il Codice civile del 1942
“La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha
effetto retroattivo […]”
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
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4
CESSAZIONE DELL’EFFICACIA
ABROGAZIONE AD OPERA DI UNA LEGGE
SUCCESSIVA o DI UN ATTO AVENTE VALORE DI
LEGGE
Totale – Parziale ( Modifica)
Espressa – Tacita
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
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CESSAZIONE DELL’EFFICACIA
REFERENDUM ABROGATIVO
ARTICOLO N.75 DELLA COSTITZIONE
[I] È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali
[II] Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
[III] Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la
Camera dei deputati
[IV] La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
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CESSAZIONE DELL’EFFICACIA
DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ AD OPERA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
(composta da 15 giudici nominati un terzo dal presidente della
Repubblica, un terzo dal Parlamento in seduta comune, un terzo dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrativa)
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
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CESSAZIONE DELL’EFFICACIA
ARTICOLO N.134 DELLA COSTITUZIONE
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le
Regioni, e tra le Regioni
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (1) a norma della
Costituzione
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
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CESSAZIONE DELL’EFFICACIA
ARTICOLO N.136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di
legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli
regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
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ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE EMANATI DAL GOVERNO
DECRETI LEGISLATIVI
( d.lgs.)
DECRETI LEGGE
(d.l.)
ARTICOLO N.77 della COSTITUZIONE
ARTICOLO N.76 della
COSTITUZIONE
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
L'esercizio della funzione legislativa non può
essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti
(LEGGE
PARLAMENTO)
DELEGA
DEL
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro
cinque giorni
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con
legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
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LE LEGGI REGIONALI
REGIONI A STATUTO
ORDINARIO
REGIONI A STATUTO
SPECIALE
statuto approvato con
legge ordinaria
statuto approvato con
legge costituzionale
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
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LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E
REGIONI A STATUTO SPECIALE
COSTITUZIONE
PARTE II
IL FRIULI VENEZIA GIULIA, LA SARDEGNA, LA
SICILIA, IL TRENTINO ALTO ADIGE/SUDTIROL E LA
VALLE D’AOSTA/VALLEE D’AOSTE DISPONGONO
TITOLO V
come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001,
DI
FORME
E
CONDIZIONI
PARTICOLARI
DI
AUTONOMIA, SECONDO I RISPETTIVI STATUTI
SPECIALI
ADOTTATI
CON
LEGGE
COSTITUZIONALE
n. 3
LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE/SUDTIROL E’
COSTITUITA DALLE PROVINCE AUTONOME DI
art. 116
TRENTO E DI BOLZANO
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
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LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E
REGIONI A STATUTO ORDINARIO
COSTITUZIONE
LA POTESTÀ LEGISLATIVA È
PARTE II
ESERCITATA DALLO STATO E
TITOLO V
DALLE REGIONI NEL RISPETTO
come modificato dalla legge
DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ
DEI VINCOLI DERIVANTI
costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3
DALL’ORDINAMENTO
COMUNITARIO E DAGLI OBBLIGHI
INTERNAZIONALI
art. 117
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
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7
LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E
REGIONI A STATUTO ORDINARIO
COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO
COMPETENZA CONCORRENTE STATO REGIONI
COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
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LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E
REGIONI A STATUTO ORDINARIO
COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione europea
b) immigrazione
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo
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PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E
REGIONI A STATUTO ORDINARIO
COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale
cittadinanza, stato civile e anagrafi
L) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale
n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
24
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
8
LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E
REGIONI A STATUTO ORDINARIO
COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLO STATO E DELLE
REGIONI
NELLE MATERIE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE
SPETTA ALLE REGIONI LA POTESTÀ LEGISLATIVA,
SALVO CHE PER LA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI
FONDAMENTALI, RISERVATA ALLA LEGISLAZIONE
DELLO STATO
25
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E
REGIONI A STATUTO ORDINARIO
COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLO STATO E DELLE
REGIONI
rapporti internazionali e con Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale
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PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI IN
MATERIA AMBIENTALE
TUTELA dell’ambiente : STATO
VALORIZZAZIONE dei beni ambientali : REGIONI
Chi fa cosa?
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
27
9
RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI IN
MATERIA AMBIENTALE
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 10 LUGLIO 2002, N. 407
L’AMBIENTE E’ UN VALORE COSTITUZIONALE DI TIPO TRASVERSALE,
CHE SI INTRECCIA CON TUTTE LE ALTRE MATERIE PREVISTE
DALL’ART. 117 DELLA COSTITUZIONE
COME SI RISOLVE IL PROBLEMA DELLA RIPARTIZIONE DI
COMPETENZE TRA STATO E REGIONI?
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
28
RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI IN
MATERIA AMBIENTALE
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 10 LUGLIO 2002, N. 407
IL MECCANISMO DI PROTEZIONE AMBIENTALE E’ FONDATO SULLA
FISSAZIONE DI STANDARD
Lo Stato definisce livelli minimi e uniformi di tutela ambientale che sono
validi sull’intero territorio nazionale
Le Regioni sono chiamate ad attenersi a questi standard minimi dettando
eventualmente livelli di tutela ulteriore, più specifici e rigorosi
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
29
RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI IN
MATERIA AMBIENTALE
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 2009, N. 61
L’AMBIENTE COSTITUISCE UN BENE GIURIDICO UNITARIO
MA
E’ POSSIBILE DISTINGUERE FUNZIONI E INTERESSI COLLEGATI IN
VARIO MODO A QUESTO BENE
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
30
10
RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI IN
MATERIA AMBIENTALE
FUNZIONI DI TUTELA STATICA
FUNZIONI DI TUTELA DINAMICA
DELL’AMBIENTE
DELL’AMBIENTE
che coincidono con la disciplina
delle forme di conservazione del
che attengono alla disciplina delle
forme di utilizzo e di fruizione del
bene in quanto tale
bene in questione
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
31
RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI IN
MATERIA AMBIENTALE
STATO
REGIONI
FUNZIONI DI TUTELA STATICA
FUNZIONI DI TUTELA DINAMICA
DELL’AMBIENTE
DELL’AMBIENTE
Ha competenza esclusiva per
quanto riguarda la disciplina delle
sole forme di tutela dell’ambiente
Disciplinano i profili relativi alle
forme di valorizzazione, utilizzo,
miglioramento, fruizione del bene
ambientale, partendo dalla base
giuridica fissata in termini di tutela
dallo Stato
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
32
LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E
REGIONI A STATUTO ORDINARIO
COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLE REGIONI
SPETTA ALLE REGIONI LA POTESTÀ
LEGISLATIVA IN RIFERIMENTO AD OGNI
MATERIA NON ESPRESSAMENTE
RISERVATA ALLA LEGISLAZIONE DELLO
STATO
Es.: la materia agricoltura e foreste
33
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
11
LIMITI ALLA POTESTA’ LEGISLATIVA DELLE
REGIONI
nelle materie di competenza regionale esclusiva, esistono ambiti disciplinari
che restano di esclusiva competenza della legislazione statale:
a) il diritto privato ( es.: la disciplina dei contratti, delle successioni)
b) il diritto penale ( es.: le norme sui reati ambientali)
l’ambito della disciplina regionale resta dunque quello del
diritto amministrativo sostanziale
34
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
LIMITI ALLA POTESTA’LEGISLATIVA DELLE REGIONI
Anche nel settore amministrativo, però, ci
sono interferenze con materie in cui lo Stato
mantiene la sua competenza legislativa
esclusiva (es.: la disciplina della
concorrenza) o
concorrente (es.: il governo del territorio)
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
35
ART. 117 COSTITUZIONE
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO,
NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA, PARTECIPANO ALLE DECISIONI
DIRETTE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI E
PROVVEDONO ALLA ATTUAZIONE E ALL’ESECUZIONE DEGLI ACCORDI
INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA, NEL RISPETTO
DELLE NORME DI PROCEDURA STABILITE DA LEGGE DELLO STATO CHE
DISCIPLINA LE MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO IN
CASO DI INADEMPIENZA
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
36
12
POTESTA’ REGOLAMENTARE
La potestà regolamentare spetta
allo Stato
nelle materie di legislazione esclusiva
salva delega alle Regioni
Alle Regioni in ogni altra materia
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
37
FUNZIONI AMMINISTRATIVE
LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SONO
ATTRIBUITE AI
COMUNI
SALVO CHE, PER ASSICURARNE L’ESERCIZIO UNITARIO,
SIANO CONFERITE A PROVINCE, CITTÀ
METROPOLITANE, REGIONI E STATO
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
ART. 118 DELLA COSTITUZIONE
PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI
38
LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci
39
13
LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Le norme internazionali regolano i
rapporti fra i soggetti dell’ordinamento
internazionale, in primo luogo fra gli Stati
Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci
40
LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
CONSUETUDINARIE
(es. divieto di inquinamento transfrontaliero;
obbligo di cooperazione tra Stati …)
PATTIZIE
( mediante la stipulazione di Trattati)
Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci
41
LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Le norme internazionali non regolano direttamente i rapporti tra
privati all’interno degli ordinamenti degli Stati che hanno
partecipato alla loro creazione
Perché questo si verifichi, è necessario che esse siano recepite
nell’ordinamento interno atto nazionale di recepimento e di
esecuzione
Non è necessario un atto di recepimento per le norme
internazionali consuetudinarie
42
Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci
14
LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
art. 117 co. 1 Cost.: “La potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. …
art. 10 co. 1 Cost.: “L’ordinamento italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute”
Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci
43
LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
-TRATTATI
Stati
INTERNAZIONALI BILATERALI
stipulati tra due
TRATTATI INTERNAZIONALI A CARATTERE MONDIALE (es.
Conv. sulla protezione del patrimonio mondiale e naturale
adottata
dall’UNESCO, 1972; Trattato di Marrakech,
firmato nel 1994, che istituisce anche l’Organizzazione
Mondiale per il
commercio …)
TRATTATI
Trattato
INTERNAZIONALI A CARATTERE REGIONALE
(es.
istitutivo della Comunità europea, 1957)
Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci
44
DISTINZIONI TRA I TRATTATI
APERTI
CHIUSI
CONSENTONO
L’ADESIONE
SUCCESSIVA DA
PARTE DI ALTRI
STATI
NON CONSENTONO
L’ADESIONE
SUCCESSIVA DA
PARTE DI ALTRI
STATI
Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci
45
15
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DI UN TRATTATO
INTERNAZIONALE
NEGOZIAZIONE
STIPULAZIONE
RATIFICA
SCAMBIO O DEPOSITO DELLE RATIFICHE
Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci
46
LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Condizione necessaria perché le norme del Trattato entrino in
vigore è che siano state scambiate o depositate le ratifiche da
parte di ogni Stato che ha dato adesione al Trattato o da parte del
numero minimo di Stati previsto dal Trattato perché entri in vigore
Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci
47
LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
NEGOZIAZIONE E STIPULAZIONE DEL TRATTATO:
Ministro competente nella materia oggetto dell’accordo o altro
rappresentante del Governo
RATIFICA DEL TRATTATO
Presidente della Repubblica – controfirma del Ministro
competente responsabile
Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci
48
16
LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
ART. 80 COSTITUZIONE
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei
Trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o
importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi
Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci
49
LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
ORDINE DI ESECUZIONE
Atto del Parlamento con il quale il Trattato diventa legge dello
Stato
Adattamento delle norme interne alle norme internazionali pattizie
Per evitare duplicazioni si adotta la
«Legge di ratifica e di esecuzione»
Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci
50
LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Dichiarazioni di principio → non hanno di per sé
carattere immediatamente vincolante, ma orientano
attività Stati e i rapporti tra gli Stati, perché frutto di
negoziati internazionali
(es. Dichiarazioni ONU: Dich. sull’ambiente e lo
sviluppo approvata all’ONU a Rio de Janeiro nel
1992; Agenda 21, ecc. …)
Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci
51
17
LE FONTI DEL DIRITTO
DELL’UNIONE EUROPEA
PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI
52
LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
- DIRITTO COMUNITARIO PRIMARIO: Trattato sull’Unione
europea – Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
- DIRITTO COMUNITARIO DERIVATO: atti emanati dalle
istituzioni comunitarie)
(art.288 TFUE.): regolamenti, direttive, decisioni
[→ raccomandazioni e pareri: non sono vincolanti]
- GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
costituisce fonte del diritto comunitario quando
contribuisce a
definire i principi orientativi
dell’azione delle istituzioni dell’Unione europea e degli
53
PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI
Stati membri
LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
DESTINATARI
REGOLAMENTO
PORTATA GENERALE
CARATTERISTICHE
OBBLIGATORIO
DIRETTAMENTE
APPLICABILE
OBBLIGO DI
DIRETTIVA
STATI MEMBRI
RISULTATO
SINGOLI STATI MEMBRI
STATI MEMBRI
DECISIONE
IMPRESE
INDIVIDUI
OBBLIGATORIA
SE DESIGNA I
DESTINATARI È
OBBLIGATORIA SOLO
PER QUESTI
PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI
54
18
LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
L’UNIONE RICORRE AL REGOLAMENTO QUANDO TENDE AD
UNIFICARE IL DIRITTO DEGLI STATI NELL’AMBITO IN
QUESTIONE, SENZA POSSIBILITA’ DI MODIFICHE DA PARTE
DEGLI STATI
RICORRE ALLA DIRETTIVA QUANDO INTENDE MANTENERE LE
SPECIFICITA’ DI CIASCUN SISTEMA GIURIDICO NAZIONALE,
MIRANDO SOLO AD ARMONIZZARE LE LEGISLAZIONI DEI
SINGOLI STATI SU PUNTI ESSENZIALI
PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI
55
LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
LE DECISIONI CHE NON DESIGNANO I DESTINATARI, I REGOLAMENTI E LE
DIRETTIVE CHE SONO RIVOLTE A TUTTI GLI STATI MEMBRI SONO
PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA ED
ENTRANO IN VIGORE ALLA DATA DA ESSI STABILITA, O, IN MANCANZA DI
TALE DATA, IL VENTOTTESIMO GIORNO DALLA PUBBLICAZIONE
LE DECISIONI E LE DIRETTIVE CHE DESIGNANO I DESTINATARI SONO
NOTIFICATE AI DESTINATARI ED HANNO EFFICACIA DA TALE
NOTIFICAZIONE
PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI
56
LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
REQUISITI FORMALI DEGLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA AVENTI
NATURA VINCOLANTE
MOTIVAZIONE: I C.D. “CONSIDERANDO”
MENZIONARE
PROPOSTE
O
PARERI
RICHIESTI
OBBLIGATORIAMENTE DAI TRATTATI
INDICARE LA “BASE GIURIDICA”
PUBBLICAZIONE (LADDOVE NECESSARIA)
PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI
57
19
RAPPORTI TRA DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E
DIRITTO NAZIONALE
ART. 117 COSTITUZIONE, 1° COMMA
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali
PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI
58
RAPPORTI TRA DIRITTO COMUNITARIO E
DIRITTO NAZIONALE
principio dell’integrazione del diritto comunitario nell’ordinamento
nazionale per tutte le materie di competenza comunitaria
principio della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale:
in caso di conflitto tra norme comunitarie e norme nazionali, le prime
prevalgono sulle seconde indipendentemente dalla data della loro
adozione (norme nazionali sono disapplicate)
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LEGGE EUROPEA E LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA
LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 234 (in Gazz. Uff., 4 gennaio
2013, n. 3)
«Norme
generali
sulla
partecipazione
dell'Italia
alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea»
LEGGE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA
L’approvazione della Legge europea 2013 ha consentito l'archiviazione di ben 19 procedure d'infrazione e di 11
nuovi "casi" (i cosiddetti EU Pilot che avrebbero potuto portare all’apertura di altre procedure d’infrazione)
mentre l’approvazione della Legge di delegazione 2013 ha permesso di dare il via all'iter di recepimento di 40
direttive europee
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LEGGE EUROPEA E LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA
LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 234
Capo VI
Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea
Art. 29
Legge di delegazione europea e legge europea
Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri
obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea
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LEGGE EUROPEA E LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA
LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 234 – ART. 29
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato
dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento, e recante i contenuti
di cui all'articolo 30, comma 2
Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 30, comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri
interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato
dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento
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LEGGE EUROPEA E LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA
LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 234
Art. 30
Contenuti della legge di delegazione europea e della legge
europea
La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui
all'articolo
29,
assicurano
il
periodico
adeguamento
dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione Europea
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CONTENUTO DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA
LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 234 (ART. 30)
a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive
europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione
legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali
vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati
indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione
europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto
dall'articolo 35;
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CONTENUTO DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA
LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 234 (ART. 30)
d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti
europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per
recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province
autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.
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CONTENUTO DELLA LEGGE EUROPEA
LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 234 - Art. 30
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione
avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di
giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione
europea;
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CONTENUTO DELLA LEGGE EUROPEA
LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 234 - Art. 30
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro
delle relazioni esterne dell'Unione europea
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui
all'articolo 41, comma 1, della presente legge
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LEGGE EUROPEA
LEGGE 29 luglio 2015 n. 115 (in Gazz. Uff., 3 agosto 2015, n. 178). - Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2014
ARTICOLO N.1
Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia.
Caso EU Pilot 6868/14/ENTR
Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive:
a) il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 6 febbraio 1978, recante «Norme relative
all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1978;
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LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA
Legge di delegazione europea 2013 Legge 06.08.2013 n°96 , G.U. 20.08.2013
LEGGE 6 agosto 2013, n. 96
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2013. (13G00137)
(GU n. 194 del 20-8-2013)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla
presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge
24 dicembre 2012, n. 234.
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