LE FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO NAZIONALI statali – regionali INTERNAZIONALI dell’UNIONE EUROPEA PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 1 DIFFERENZA TRA NORMA E LEGGE CODICE PENALE NORMA: regola di condotta o sanzionatoria Distruzione o deturpamento di bellezze naturali ARTICOLO N.734 Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, LEGGE: testo dove la norma è contenuta distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da 1.032 euro a 6.197 euro PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 2 Come si legge una legge LEGGE 14 gennaio 2013 n.10 (in Gazz. Uff., 1° febbraio 2013, n. 27). – Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi COMMA 1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualita' dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilita' degli insediamenti urbani. COMMA 2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita' e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunita' umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonche' per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversita', avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 3 1 GlURIDICITÀ DELLA NORMA La norma ha carattere obbligatorio e vincolante per gli appartenenti ad una collettività NORME DI CONDOTTA NORME SANZIONATORIE Sanzioni penali Sanzioni amministrative Sanzioni civili: risarcimento del danno PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 4 PLURALITA’ DI FONTI DI PRODUZIONE PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 5 LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO PLURALITÀ DI FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE FONTI SECONDO UNA SCALA GERARCHICA Le norme contenute nelle fonti di grado superiore possono abrogare o modificare quelle contenute nelle fonti di grado inferiore, e non viceversa Le norme contenute nelle fonti dello stesso grado possono reciprocamente abrogarsi o modificarsi 6 PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 2 LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA entrata in vigore il 1°gennaio 1948 PRINCIPI FONDAMENTALI PARTE PRIMA : DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI ( Titolo I Rapporti civili, Titolo II Rapporti etico-sociali, Titolo III Rapporti economici, Titolo IV Rapporti politici) PARTE SECONDA : ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (Titolo I Il Parlamento, Titolo II Il Presidente della Repubblica, Titolo III Il Governo, Titolo IV La Magistratura, Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni, Titolo VI Garanzie costituzionali) 7 PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PUO’ ESSERE MODIFICATA SOLO DA UNA LEGGE DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE ARTICOLO N.138 COSTITUZIONE Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione 8 PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO LEGGI STATALI – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DISCIPLINATO DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ART. 70 DELLA COSTITUZIONE La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere ARTICOLO N.71 L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli 9 PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 3 LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO LEGGI STATALI – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DISCIPLINATO DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ARTICOLO N.73 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso 10 PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI EFFICACIA DELLA NORMA NELLO SPAZIO NEL TEMPO CESSAZIONE Efficacia iniziale o entrata in vigore DELL’EFFICACIA ABROGAZIONE REFERENDUM ABROGATIVO DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCi 11 IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME GIURIDICHE (regola generale) art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale (“preleggi”) che precedono il Codice civile del 1942 “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo […]” PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 12 4 CESSAZIONE DELL’EFFICACIA ABROGAZIONE AD OPERA DI UNA LEGGE SUCCESSIVA o DI UN ATTO AVENTE VALORE DI LEGGE Totale – Parziale ( Modifica) Espressa – Tacita PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 13 CESSAZIONE DELL’EFFICACIA REFERENDUM ABROGATIVO ARTICOLO N.75 DELLA COSTITZIONE [I] È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali [II] Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [III] Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati [IV] La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 14 CESSAZIONE DELL’EFFICACIA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ AD OPERA DELLA CORTE COSTITUZIONALE (composta da 15 giudici nominati un terzo dal presidente della Repubblica, un terzo dal Parlamento in seduta comune, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa) PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 15 5 CESSAZIONE DELL’EFFICACIA ARTICOLO N.134 DELLA COSTITUZIONE La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (1) a norma della Costituzione PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 16 CESSAZIONE DELL’EFFICACIA ARTICOLO N.136 Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 17 ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE EMANATI DAL GOVERNO DECRETI LEGISLATIVI ( d.lgs.) DECRETI LEGGE (d.l.) ARTICOLO N.77 della COSTITUZIONE ARTICOLO N.76 della COSTITUZIONE Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti (LEGGE PARLAMENTO) DELEGA DEL Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 18 6 LE LEGGI REGIONALI REGIONI A STATUTO ORDINARIO REGIONI A STATUTO SPECIALE statuto approvato con legge ordinaria statuto approvato con legge costituzionale PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 19 LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E REGIONI A STATUTO SPECIALE COSTITUZIONE PARTE II IL FRIULI VENEZIA GIULIA, LA SARDEGNA, LA SICILIA, IL TRENTINO ALTO ADIGE/SUDTIROL E LA VALLE D’AOSTA/VALLEE D’AOSTE DISPONGONO TITOLO V come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, DI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA, SECONDO I RISPETTIVI STATUTI SPECIALI ADOTTATI CON LEGGE COSTITUZIONALE n. 3 LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE/SUDTIROL E’ COSTITUITA DALLE PROVINCE AUTONOME DI art. 116 TRENTO E DI BOLZANO PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 20 LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E REGIONI A STATUTO ORDINARIO COSTITUZIONE LA POTESTÀ LEGISLATIVA È PARTE II ESERCITATA DALLO STATO E TITOLO V DALLE REGIONI NEL RISPETTO come modificato dalla legge DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ DEI VINCOLI DERIVANTI costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 DALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO E DAGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI art. 117 PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 21 7 LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E REGIONI A STATUTO ORDINARIO COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO COMPETENZA CONCORRENTE STATO REGIONI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 22 LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E REGIONI A STATUTO ORDINARIO COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea b) immigrazione c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo 23 PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E REGIONI A STATUTO ORDINARIO COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale cittadinanza, stato civile e anagrafi L) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali 24 PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 8 LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E REGIONI A STATUTO ORDINARIO COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLO STATO E DELLE REGIONI NELLE MATERIE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE SPETTA ALLE REGIONI LA POTESTÀ LEGISLATIVA, SALVO CHE PER LA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI, RISERVATA ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO 25 PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E REGIONI A STATUTO ORDINARIO COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLO STATO E DELLE REGIONI rapporti internazionali e con Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale 26 PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI IN MATERIA AMBIENTALE TUTELA dell’ambiente : STATO VALORIZZAZIONE dei beni ambientali : REGIONI Chi fa cosa? PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 27 9 RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI IN MATERIA AMBIENTALE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 10 LUGLIO 2002, N. 407 L’AMBIENTE E’ UN VALORE COSTITUZIONALE DI TIPO TRASVERSALE, CHE SI INTRECCIA CON TUTTE LE ALTRE MATERIE PREVISTE DALL’ART. 117 DELLA COSTITUZIONE COME SI RISOLVE IL PROBLEMA DELLA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI? PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 28 RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI IN MATERIA AMBIENTALE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 10 LUGLIO 2002, N. 407 IL MECCANISMO DI PROTEZIONE AMBIENTALE E’ FONDATO SULLA FISSAZIONE DI STANDARD Lo Stato definisce livelli minimi e uniformi di tutela ambientale che sono validi sull’intero territorio nazionale Le Regioni sono chiamate ad attenersi a questi standard minimi dettando eventualmente livelli di tutela ulteriore, più specifici e rigorosi PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 29 RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI IN MATERIA AMBIENTALE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 2009, N. 61 L’AMBIENTE COSTITUISCE UN BENE GIURIDICO UNITARIO MA E’ POSSIBILE DISTINGUERE FUNZIONI E INTERESSI COLLEGATI IN VARIO MODO A QUESTO BENE PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 30 10 RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI IN MATERIA AMBIENTALE FUNZIONI DI TUTELA STATICA FUNZIONI DI TUTELA DINAMICA DELL’AMBIENTE DELL’AMBIENTE che coincidono con la disciplina delle forme di conservazione del che attengono alla disciplina delle forme di utilizzo e di fruizione del bene in quanto tale bene in questione PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 31 RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI IN MATERIA AMBIENTALE STATO REGIONI FUNZIONI DI TUTELA STATICA FUNZIONI DI TUTELA DINAMICA DELL’AMBIENTE DELL’AMBIENTE Ha competenza esclusiva per quanto riguarda la disciplina delle sole forme di tutela dell’ambiente Disciplinano i profili relativi alle forme di valorizzazione, utilizzo, miglioramento, fruizione del bene ambientale, partendo dalla base giuridica fissata in termini di tutela dallo Stato PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 32 LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E REGIONI A STATUTO ORDINARIO COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLE REGIONI SPETTA ALLE REGIONI LA POTESTÀ LEGISLATIVA IN RIFERIMENTO AD OGNI MATERIA NON ESPRESSAMENTE RISERVATA ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO Es.: la materia agricoltura e foreste 33 PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 11 LIMITI ALLA POTESTA’ LEGISLATIVA DELLE REGIONI nelle materie di competenza regionale esclusiva, esistono ambiti disciplinari che restano di esclusiva competenza della legislazione statale: a) il diritto privato ( es.: la disciplina dei contratti, delle successioni) b) il diritto penale ( es.: le norme sui reati ambientali) l’ambito della disciplina regionale resta dunque quello del diritto amministrativo sostanziale 34 PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI LIMITI ALLA POTESTA’LEGISLATIVA DELLE REGIONI Anche nel settore amministrativo, però, ci sono interferenze con materie in cui lo Stato mantiene la sua competenza legislativa esclusiva (es.: la disciplina della concorrenza) o concorrente (es.: il governo del territorio) PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 35 ART. 117 COSTITUZIONE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA, PARTECIPANO ALLE DECISIONI DIRETTE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI E PROVVEDONO ALLA ATTUAZIONE E ALL’ESECUZIONE DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA, NEL RISPETTO DELLE NORME DI PROCEDURA STABILITE DA LEGGE DELLO STATO CHE DISCIPLINA LE MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 36 12 POTESTA’ REGOLAMENTARE La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva salva delega alle Regioni Alle Regioni in ogni altra materia PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 37 FUNZIONI AMMINISTRATIVE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SONO ATTRIBUITE AI COMUNI SALVO CHE, PER ASSICURARNE L’ESERCIZIO UNITARIO, SIANO CONFERITE A PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE, REGIONI E STATO sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ART. 118 DELLA COSTITUZIONE PROF.AVV. NICOLETTA FERRUCCI 38 LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci 39 13 LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Le norme internazionali regolano i rapporti fra i soggetti dell’ordinamento internazionale, in primo luogo fra gli Stati Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci 40 LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIE (es. divieto di inquinamento transfrontaliero; obbligo di cooperazione tra Stati …) PATTIZIE ( mediante la stipulazione di Trattati) Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci 41 LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Le norme internazionali non regolano direttamente i rapporti tra privati all’interno degli ordinamenti degli Stati che hanno partecipato alla loro creazione Perché questo si verifichi, è necessario che esse siano recepite nell’ordinamento interno atto nazionale di recepimento e di esecuzione Non è necessario un atto di recepimento per le norme internazionali consuetudinarie 42 Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci 14 LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE art. 117 co. 1 Cost.: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. … art. 10 co. 1 Cost.: “L’ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci 43 LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE -TRATTATI Stati INTERNAZIONALI BILATERALI stipulati tra due TRATTATI INTERNAZIONALI A CARATTERE MONDIALE (es. Conv. sulla protezione del patrimonio mondiale e naturale adottata dall’UNESCO, 1972; Trattato di Marrakech, firmato nel 1994, che istituisce anche l’Organizzazione Mondiale per il commercio …) TRATTATI Trattato INTERNAZIONALI A CARATTERE REGIONALE (es. istitutivo della Comunità europea, 1957) Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci 44 DISTINZIONI TRA I TRATTATI APERTI CHIUSI CONSENTONO L’ADESIONE SUCCESSIVA DA PARTE DI ALTRI STATI NON CONSENTONO L’ADESIONE SUCCESSIVA DA PARTE DI ALTRI STATI Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci 45 15 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DI UN TRATTATO INTERNAZIONALE NEGOZIAZIONE STIPULAZIONE RATIFICA SCAMBIO O DEPOSITO DELLE RATIFICHE Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci 46 LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Condizione necessaria perché le norme del Trattato entrino in vigore è che siano state scambiate o depositate le ratifiche da parte di ogni Stato che ha dato adesione al Trattato o da parte del numero minimo di Stati previsto dal Trattato perché entri in vigore Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci 47 LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE NEGOZIAZIONE E STIPULAZIONE DEL TRATTATO: Ministro competente nella materia oggetto dell’accordo o altro rappresentante del Governo RATIFICA DEL TRATTATO Presidente della Repubblica – controfirma del Ministro competente responsabile Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci 48 16 LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ART. 80 COSTITUZIONE Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei Trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci 49 LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ORDINE DI ESECUZIONE Atto del Parlamento con il quale il Trattato diventa legge dello Stato Adattamento delle norme interne alle norme internazionali pattizie Per evitare duplicazioni si adotta la «Legge di ratifica e di esecuzione» Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci 50 LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Dichiarazioni di principio → non hanno di per sé carattere immediatamente vincolante, ma orientano attività Stati e i rapporti tra gli Stati, perché frutto di negoziati internazionali (es. Dichiarazioni ONU: Dich. sull’ambiente e lo sviluppo approvata all’ONU a Rio de Janeiro nel 1992; Agenda 21, ecc. …) Prof. Avv. Nicoletta Ferrucci 51 17 LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 52 LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA - DIRITTO COMUNITARIO PRIMARIO: Trattato sull’Unione europea – Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - DIRITTO COMUNITARIO DERIVATO: atti emanati dalle istituzioni comunitarie) (art.288 TFUE.): regolamenti, direttive, decisioni [→ raccomandazioni e pareri: non sono vincolanti] - GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA costituisce fonte del diritto comunitario quando contribuisce a definire i principi orientativi dell’azione delle istituzioni dell’Unione europea e degli 53 PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI Stati membri LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA DESTINATARI REGOLAMENTO PORTATA GENERALE CARATTERISTICHE OBBLIGATORIO DIRETTAMENTE APPLICABILE OBBLIGO DI DIRETTIVA STATI MEMBRI RISULTATO SINGOLI STATI MEMBRI STATI MEMBRI DECISIONE IMPRESE INDIVIDUI OBBLIGATORIA SE DESIGNA I DESTINATARI È OBBLIGATORIA SOLO PER QUESTI PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 54 18 LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA L’UNIONE RICORRE AL REGOLAMENTO QUANDO TENDE AD UNIFICARE IL DIRITTO DEGLI STATI NELL’AMBITO IN QUESTIONE, SENZA POSSIBILITA’ DI MODIFICHE DA PARTE DEGLI STATI RICORRE ALLA DIRETTIVA QUANDO INTENDE MANTENERE LE SPECIFICITA’ DI CIASCUN SISTEMA GIURIDICO NAZIONALE, MIRANDO SOLO AD ARMONIZZARE LE LEGISLAZIONI DEI SINGOLI STATI SU PUNTI ESSENZIALI PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 55 LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA LE DECISIONI CHE NON DESIGNANO I DESTINATARI, I REGOLAMENTI E LE DIRETTIVE CHE SONO RIVOLTE A TUTTI GLI STATI MEMBRI SONO PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA ED ENTRANO IN VIGORE ALLA DATA DA ESSI STABILITA, O, IN MANCANZA DI TALE DATA, IL VENTOTTESIMO GIORNO DALLA PUBBLICAZIONE LE DECISIONI E LE DIRETTIVE CHE DESIGNANO I DESTINATARI SONO NOTIFICATE AI DESTINATARI ED HANNO EFFICACIA DA TALE NOTIFICAZIONE PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 56 LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA REQUISITI FORMALI DEGLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA AVENTI NATURA VINCOLANTE MOTIVAZIONE: I C.D. “CONSIDERANDO” MENZIONARE PROPOSTE O PARERI RICHIESTI OBBLIGATORIAMENTE DAI TRATTATI INDICARE LA “BASE GIURIDICA” PUBBLICAZIONE (LADDOVE NECESSARIA) PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 57 19 RAPPORTI TRA DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E DIRITTO NAZIONALE ART. 117 COSTITUZIONE, 1° COMMA La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 58 RAPPORTI TRA DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO NAZIONALE principio dell’integrazione del diritto comunitario nell’ordinamento nazionale per tutte le materie di competenza comunitaria principio della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale: in caso di conflitto tra norme comunitarie e norme nazionali, le prime prevalgono sulle seconde indipendentemente dalla data della loro adozione (norme nazionali sono disapplicate) PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 59 LEGGE EUROPEA E LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 234 (in Gazz. Uff., 4 gennaio 2013, n. 3) «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» LEGGE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA L’approvazione della Legge europea 2013 ha consentito l'archiviazione di ben 19 procedure d'infrazione e di 11 nuovi "casi" (i cosiddetti EU Pilot che avrebbero potuto portare all’apertura di altre procedure d’infrazione) mentre l’approvazione della Legge di delegazione 2013 ha permesso di dare il via all'iter di recepimento di 40 direttive europee PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 60 20 LEGGE EUROPEA E LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 234 Capo VI Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Art. 29 Legge di delegazione europea e legge europea Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 61 LEGGE EUROPEA E LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 234 – ART. 29 Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento, e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2 Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 30, comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento 62 PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI LEGGE EUROPEA E LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 234 Art. 30 Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione Europea PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 63 21 CONTENUTO DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 234 (ART. 30) a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei; b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35; PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 64 CONTENUTO DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 234 (ART. 30) d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33; e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome; g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome; i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6. 65 PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI CONTENUTO DELLA LEGGE EUROPEA LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 234 - Art. 30 a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1; b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 66 22 CONTENUTO DELLA LEGGE EUROPEA LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 234 - Art. 30 d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 67 LEGGE EUROPEA LEGGE 29 luglio 2015 n. 115 (in Gazz. Uff., 3 agosto 2015, n. 178). - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014 ARTICOLO N.1 Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive: a) il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 6 febbraio 1978, recante «Norme relative all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1978; PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 68 LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA Legge di delegazione europea 2013 Legge 06.08.2013 n°96 , G.U. 20.08.2013 LEGGE 6 agosto 2013, n. 96 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2013. (13G00137) (GU n. 194 del 20-8-2013) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge. 2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 69 PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 23