Sistema ISEE INPS 2015 Dal 2 Gennaio 2015 sarà solo ed unicamente l’INPS a rilasciare l’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) riportante il calcolo sulle nuove soglie e l’attribuzione della relativa fascia di reddito, previo invio per via telematica all’INPS stesso della DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica) da parte della persona interessata, direttamente o tramite un CAF o Patronato. Il rilascio dell’ISEE (documento necessario al fine di consentire ai cittadini che ne abbiano diritto a richiedere le agevolazioni e prestazioni sanitarie, sociali o assistenziali come, per esempio, retta agevolata per l’asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, il nuovo bonus bebè 2015, bonus gas 2015, bonus luce 2015, telefono) avverrà solo dopo il controllo incrociato da parte dell’INPS dei dati contenuti nella DSU con quelli già posseduti dall'Anagrafe tributaria per la verifica della veridicità e completezza degli stessi. L’attestazione riportante l’ISEE e le informazioni usate per il calcolo è resa disponibile dall’INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione e se la DSU è stata inoltrata tramite CAF o Patronato, potrà essere ritirata direttamente dall’interessato presso il CAF o Patronato stessi se in precedenza nella dichiarazione era stata fatta questa scelta, oppure presso una sede INPS. L’attestazione ISEE può anche essere inviata dall’INPS all’indirizzo di posta elettronica certificata fornito in dichiarazione dal richiedente. Per ottenere l’ISEE, nella maggior parte delle situazioni dovrà essere compilato il mod. DSU Mini mentre per casi i particolari quali la presenza nel nucleo familiare di studenti universitari o di disabili o di non autosufficienti per i quali si chiedono agevolazioni, o di genitori non coniugati, oppure nel caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari dovrà essere compilato il mod. DSU Integrale. Ordinariamente l’ISEE fa riferimento ai redditi dichiarati al fisco nell’anno precedente (i redditi cioè percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU; ad esempio, nel 2015 ai fini ISEE si considerano i redditi percepiti nel 2013). Qualora però si avesse la necessità di rettificare nel corso dell’anno l’ISEE già rilasciata, occorrerà compilare ed inviare all’INPS con le solite modalità una nuova dichiarazione, la DSU Corrente, per ottenere un nuovo attestato ISEE aggiornato, l’ISEE CORRENTE, basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (o anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei membri deve associarsi, ai fini del calcolo dell’ISEE CORRENTE, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE già calcolato ordinariamente. La DSU Corrente non può essere inviata se precedentemente non è stata inoltrata la DSU Mini o Integrale. Rivolgendosi per la DSU ad un CAF o Patronato, è consigliato informarsi preventivamente presso lo stesso sulla documentazione da portare per una corretta compilazione. A parte casi particolari, i dati più comuni da fornire sono: • Le generalità anagrafiche di ogni componente il nucleo familiare (nome, cognome, data di nascita, sesso, grado di parentela rispetto al richiedente l’ISEE, comune o stato estero di nascita, codice fiscale (attenzione a non inserire nel nucleo familiare persone esterne allo stesso, quali ad esempio individui estranei o ospitati temporaneamente); • L’indirizzo preciso della casa d’abitazione; • • Il titolo di godimento dell’abitazione: proprietà o usufrutto – locazione (fornire gli estremi del contratto – data, serie, numero codice ufficio, importo contrattuale annuo del canone) – altro titolo di godimento (es. comodato gratuito); Per ogni componente il nucleo familiare: tipo di attività lavorativa se nell’anno precedente alla presentazione della DSU si sono posseduti rapporti di c/c bancario, postale, conto deposito a risparmio, libretti di risparmio, ecc., indicando in caso positivo per ognuno di essi il tipo, l’identificativo, il codice fiscale dell’operatore finanziario (es. quello della banca), il saldo al 31/12, la giacenza media, la data di inizio e quella della fine se il rapporto è stato aperto o cessato nell’anno; se si sono possedute altre forme di patrimonio mobiliare (conto deposito titoli e/o obbligazioni, gestione collettiva del risparmio, gestione patrimoniale, certificati deposito e buoni fruttiferi, ecc.) indicare per ognuna di esse il tipo, l’identificativo, il codice fiscale dell’operatore finanziario, il valore al 31/12, la data di inizio e quella della fine se il rapporto è stato aperto o cessato nell’anno; se sempre nell’anno precedente si sono fatti acquisti netti di beni immobiliari (ad es. acquisto di una casa) o di altre componenti il patrimonio mobiliare (ad es., acquisto di titoli di stato) indicare il loro ammontare; l’eventuale patrimonio immobiliare posseduto in Italia e all’estero alla data del 31/12 dell’anno precedente. Per ogni immobile segnalare il tipo e fornire dati catastali per quelli ubicati in Italia, quota di proprietà, comune o stato estero di ubicazione, valore ai fini IVIE se detenuto all’estero, quota capitale residua dell’eventuale muto riferita alla quota di possesso; l’eventuale ammontare dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta; redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati da INPS); trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall’INPS. gli eventuali assegni percepiti per il mantenimento dei figli; gli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge (compresi quelli destinati al mantenimento dei figli) in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento del matrimonio (come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria); gli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati o separati. Questi redditi e assegni devono essere riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio, per la dichiarazione resa nel 2015 indicare i redditi percepiti nel 2013). tipo e targa (o estremi di registrazione) di ogni autoveicolo e/o motoveicolo di cilindrata di 500 cc e superiore eventualmente posseduti.