Lettere d`intento non inviate: la violazione è solo formale

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Iva. Nessuna sanzione in assenza di danni per l’erario
Lettere d’intento non inviate:
la violazione è solo formale
Andrea Barison
pL’omessa trasmissione tele-
matica delle dichiarazioni di intento non è sanzionabile in
quanto si tratta di una violazione di carattere formale che non
arreca alcun danno erariale e
che non impedisce all’amministrazione di esercitare le sue
azioni di controllo. È quanto affermato dalla Ctp Milano
430/40/2014 (presidente Lapertosa, relatore Carfagna).
La vicenda nasce dalle contestazioni in materia di Iva mosse
dalle Entrate nei confronti di
una società per il periodo di imposta 2008. In relazione alle
operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali
(articolo 8, comma 1 lettera c)
del Dpr 633/1972) il fisco ha con-
testato alla contribuente
l’omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni di intento di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c) del Dl 746/1983, nella
versione antecedente alle modifiche apportate dall’articolo
20 del Dlgs 175/2014 (il decreto
Semplificazioni ha introdotto
la sanzione sulle cessioni o prestazioni nei confronti di esportatori abituali avvenute prima
di ricevere la dichiarazione di
intento oppure prima di averne
riscontrato l’avvenuta presentazione telematica).
Conseguentemente l’agenzia
delle Entrate ha ritenuto di applicare la sanzione dal 100 al 200%
dell’imposta - articolo 7, comma
4-bis del Dlgs 471/1997 - per il cedente o il prestatore che nei ter-
mini previsti non invia la dichiarazione di intento o la invia con
dati incompleti o inesatti.
Il contribuente ricorre facendo presente quanto segue:
1 tranne che per l’invio telematico della dichiarazione di intento sono stati eseguiti tutti gli altri
adempimenti che la legge prevede per l’effettuazione di operazioni nei confronti di esportatori abituali;
1 l’omesso invio della dichiarazione di intento rappresenta solamente una violazione di carattere formale in quanto non arreca pregiudizio alle azioni di controllo e non incide sulla
determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (articolo 10,
comma 3, legge 212/2000 e artico-
lo 6, comma 5-bis Dlgs 472/1997).
La Ctp di Milano accoglie il ricorso della società. Per i giudici si
tratta di una violazione formale
la cui omissione non ha impedito
all’amministrazione di esercitare il normale controllo né ha arrecato alcun danno erariale. Rispetto alla gravità dell’omissione la sanzione, conclude il collegio, è del tutto sproporzionata.
In modo conforme si sono
espresse anche le sentenze
323/10/2014 della Ctp di Bergamo e 15/12/2013 della Ctp di Varese: l’omesso invio rientra tra le
violazioni formali non punibili
ai sensi dell’articolo 6, comma 5
bis, DLgs. n. 472/1997. In precedenza la Ctr Lombardia
142/27/2012 aveva sostenuto che
la misura dal 100 al 200% dell’imposta violerebbe il principio comunitario di proporzionalità
della sanzione. Andrebbe, invece, applicata la sanzione da 258 a
2.065 euro prevista dall’articolo
11, comma 1 lettera a) del Dlgs
471/1997 per l’omissione di ogni
comunicazione prevista dalla
normativa fiscale.
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