Iva. Nessuna sanzione in assenza di danni per l’erario Lettere d’intento non inviate: la violazione è solo formale Andrea Barison pL’omessa trasmissione tele- matica delle dichiarazioni di intento non è sanzionabile in quanto si tratta di una violazione di carattere formale che non arreca alcun danno erariale e che non impedisce all’amministrazione di esercitare le sue azioni di controllo. È quanto affermato dalla Ctp Milano 430/40/2014 (presidente Lapertosa, relatore Carfagna). La vicenda nasce dalle contestazioni in materia di Iva mosse dalle Entrate nei confronti di una società per il periodo di imposta 2008. In relazione alle operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali (articolo 8, comma 1 lettera c) del Dpr 633/1972) il fisco ha con- testato alla contribuente l’omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni di intento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) del Dl 746/1983, nella versione antecedente alle modifiche apportate dall’articolo 20 del Dlgs 175/2014 (il decreto Semplificazioni ha introdotto la sanzione sulle cessioni o prestazioni nei confronti di esportatori abituali avvenute prima di ricevere la dichiarazione di intento oppure prima di averne riscontrato l’avvenuta presentazione telematica). Conseguentemente l’agenzia delle Entrate ha ritenuto di applicare la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta - articolo 7, comma 4-bis del Dlgs 471/1997 - per il cedente o il prestatore che nei ter- mini previsti non invia la dichiarazione di intento o la invia con dati incompleti o inesatti. Il contribuente ricorre facendo presente quanto segue: 1 tranne che per l’invio telematico della dichiarazione di intento sono stati eseguiti tutti gli altri adempimenti che la legge prevede per l’effettuazione di operazioni nei confronti di esportatori abituali; 1 l’omesso invio della dichiarazione di intento rappresenta solamente una violazione di carattere formale in quanto non arreca pregiudizio alle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (articolo 10, comma 3, legge 212/2000 e artico- lo 6, comma 5-bis Dlgs 472/1997). La Ctp di Milano accoglie il ricorso della società. Per i giudici si tratta di una violazione formale la cui omissione non ha impedito all’amministrazione di esercitare il normale controllo né ha arrecato alcun danno erariale. Rispetto alla gravità dell’omissione la sanzione, conclude il collegio, è del tutto sproporzionata. In modo conforme si sono espresse anche le sentenze 323/10/2014 della Ctp di Bergamo e 15/12/2013 della Ctp di Varese: l’omesso invio rientra tra le violazioni formali non punibili ai sensi dell’articolo 6, comma 5 bis, DLgs. n. 472/1997. In precedenza la Ctr Lombardia 142/27/2012 aveva sostenuto che la misura dal 100 al 200% dell’imposta violerebbe il principio comunitario di proporzionalità della sanzione. Andrebbe, invece, applicata la sanzione da 258 a 2.065 euro prevista dall’articolo 11, comma 1 lettera a) del Dlgs 471/1997 per l’omissione di ogni comunicazione prevista dalla normativa fiscale. © RIPRODUZIONE RISERVATA