SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA LA CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA, HA DICHIARATO SOGGETTIVAMENTE INAMMISSIBILE LA RICHIESTA DI PARERE AVANZATA DALL’AMMINISTRATORE UNICO DELL’AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA (A.R.T.E.) DELLA PROVINCIA DI GENOVA, NON SUSSISTENDO I PRESUPPOSTI DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA CON RIGUARDO SIA ALL’ENTE INTERESSATO A RICEVERE IL PARERE CHE ALL’ORGANO CHE FORMALMENTE L’HA RICHIESTO. Deliberazione 3 marzo, n. 10/2017/SRCLIG Deliberazione n. 10/2017/PAR LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Angela PRIA Presidente f.f. (relatore) Dott. Alessandro BENIGNI Primo Referendario Dott. Donato CENTRONE Primo Referendario Dott. Claudio GUERRINI Primo Referendario Nella camera di consiglio del 2 marzo 2017 ha assunto la seguente DELIBERAZIONE Vista la lettera prot. n. 934 dell’8 febbraio 2017, inviata tramite posta elettronica, con la quale l’Amministratore Unico dell’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (A.R.T.E.) della Provincia di Genova ha trasmesso alla Sezione una richiesta di parere, ai sensi dell’articolo 7 della legge del 5 giugno 2003, n. 131; Vista l’ordinanza presidenziale n. 3/2017, che ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione; Udito in camera di consiglio il relatore, Dott.ssa Angela Pria; Ritenuto in FATTO l’Amministratore Unico dell’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (A.R.T.E.) della Provincia di Genova ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere intesa a conoscere la corretta interpretazione normativa ai fini della corresponsione dell’incentivo per gli appalti di lavori e di servizi. In particolare l’Azienda evidenzia che: - è un ente pubblico economico ed ha in corso la redazione del regolamento per la ripartizione dell’incentivo alle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016; - il sopra richiamato articolo 113 stabilisce che sia costituito un fondo a valere sugli stanziamenti posti a base di gara per “ciascuna opera o lavoro, servizio o 1 fornitura” e che, detto fondo sia ripartito “esclusivamente per le attività di programmazione delle spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gare, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”; - alcuni degli appalti di lavori di competenza dell’Ente relativi alla “manutenzione di opere”, sono costituiti da un insieme di attività ricomprese nell’allegato I cui fa rinvio l’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2006, e ricadono, altresì, nella definizione di lavori data al comma 1, lettera nn) dello stesso articolo 3 e che, pertanto, parrebbero da ricomprendere a tutti gli effetti nella costituzione del fondo e nella successiva ripartizione; - altre attività manutentive “ordinarie” sono, invece, ricomprese in appalti di servizi gestiti dall’ente. Conclusivamente l’Amministratore Unico chiede quale sia la corretta interpretazione dell’articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della corresponsione dell’incentivo per gli appalti di lavori e di servizi, e ciò anche in relazione al recente pronunciamento della Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna secondo cui talune attività manutentive non risulterebbero ricomprese, in maniera non del tutto comprensibile, tra gli appalti di lavori e parrebbero, quindi, doversi escludere dalla corresponsione dell’incentivo. Considerato in DIRITTO Il Collegio osserva, in via preliminare, che occorre valutare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attiva con riguardo sia all’Ente interessato a ricevere il parere che all’organo che formalmente l’ha richiesto. Per quanto riguarda i profili soggettivi la Corte dei conti svolge funzione ausiliaria, ai sensi dei commi 7 e 8 dell’articolo 7 della legge n. 131 del 2003, nei confronti degli organi assembleari elettivi degli enti territoriali (consigli comunali, provinciali e regionali) analogamente a quanto avviene tra le articolazioni in sede centrale della Corte medesima ed il Parlamento. E stato parimenti affermato “che, in analogia con le attribuzioni della Corte dei conti nei confronti dell’Esecutivo Statale, può raffigurarsi una legittimazione a richiedere pareri, su profili che attengono a materia giuscontabilistica, anche degli organi detentori del potere di indirizzo politico-amministrativo, limitativamente alle ipotesi in cui, negli ambiti di competenza a questi assegnati da leggi, statuti e regolamenti, debbano adottare 2 atti di portata generale” (deliberazione Sezione regionale controllo Abruzzo n. 619/2007). In ogni caso si tratta di soggetti rappresentanti gli enti territoriali riconosciuti a livello costituzionale dall’articolo 114 (oltre allo Stato, le Regioni, le Provincie, le Città metropolitane e i Comuni), e ripetuti nominativamente dal richiamato articolo 7 della legge n. 131 del 2003, attuativo della riforma del Titolo V della Costituzione. La lettera della norma e la coerenza con il quadro ordinamentale scaturente dalla novella costituzionale impongono di ritenere che l’elencazione sia tassativa e non possa dare luogo ad interpretazioni estensive. Ne restano esclusi, pertanto, tutti gli enti pubblici, quale che sia il legame che possano esprimere con il territorio, non qualificabili “enti territoriali” ai sensi del citato articolo 114 Costituzione. Sul punto si è espressa anche la Sezione autonomie con la deliberazione n. 13/AUT/2007, nella quale si ribadisce la tassatività dell’elencazione di cui all’articolo 7, comma 8 della richiamata legge n. 131 del 2003. In conclusione, poiché la richiesta di parere in esame proviene da un soggetto diverso da quelli sopra citati, se ne deve dichiarare l’inammissibilità. La soluzione negativa delle questioni pregiudiziali preclude a questa Sezione qualsiasi ulteriore valutazione che deve, pertanto, intendersi da questa assorbita; P.Q.M. la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria dichiara soggettivamente inammissibile la richiesta di parere avanzata con la lettera prot. n. 934 dell’8 febbraio 2017, inviata tramite posta elettronica, dall’Amministratore Unico dell’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (A.R.T.E.) della Provincia di Genova; DISPONE la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura del funzionario preposto alla segreteria, all’Amministratore Unico dell’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (A.R.T.E.) della Provincia di Genova. Il Presidente f.f. relatore Angela Pria (Firmato digitalmente) Depositato in segreteria il 3.3.2017 Il funzionario preposto Antonella Sfettina 3