Sezione regionale di controllo per la Liguria

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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LIGURIA
LA CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO PER LA LIGURIA, HA DICHIARATO
SOGGETTIVAMENTE INAMMISSIBILE LA RICHIESTA DI
PARERE AVANZATA DALL’AMMINISTRATORE UNICO
DELL’AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER
L’EDILIZIA (A.R.T.E.) DELLA PROVINCIA DI GENOVA, NON
SUSSISTENDO I PRESUPPOSTI DI LEGITTIMAZIONE
ATTIVA CON RIGUARDO SIA ALL’ENTE INTERESSATO A
RICEVERE IL PARERE CHE ALL’ORGANO CHE
FORMALMENTE L’HA RICHIESTO.
Deliberazione 3 marzo, n. 10/2017/SRCLIG
Deliberazione n.
10/2017/PAR
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Angela PRIA
Presidente f.f. (relatore)
Dott. Alessandro BENIGNI
Primo Referendario
Dott. Donato CENTRONE
Primo Referendario
Dott. Claudio GUERRINI
Primo Referendario
Nella camera di consiglio del 2 marzo 2017 ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE
Vista la lettera prot. n. 934 dell’8 febbraio 2017, inviata tramite posta elettronica,
con la quale l’Amministratore Unico dell’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia
(A.R.T.E.) della Provincia di Genova ha trasmesso alla Sezione una richiesta di
parere, ai sensi dell’articolo 7 della legge del 5 giugno 2003, n. 131;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 3/2017, che ha deferito la questione all’esame
collegiale della Sezione;
Udito in camera di consiglio il relatore, Dott.ssa Angela Pria;
Ritenuto in
FATTO
l’Amministratore Unico dell’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (A.R.T.E.)
della Provincia di Genova ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere
intesa a conoscere la corretta interpretazione normativa ai fini della corresponsione
dell’incentivo per gli appalti di lavori e di servizi.
In particolare l’Azienda evidenzia che:
- è un ente pubblico economico ed ha in corso la redazione del regolamento per la
ripartizione dell’incentivo alle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
- il sopra richiamato articolo 113 stabilisce che sia costituito un fondo a valere
sugli stanziamenti posti a base di gara per “ciascuna opera o lavoro, servizio o
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fornitura” e che, detto fondo sia ripartito “esclusivamente per le attività di
programmazione delle spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei
progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione
dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei
lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo
ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per
consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gare,
del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;
- alcuni degli appalti di lavori di competenza dell’Ente relativi alla “manutenzione
di opere”, sono costituiti da un insieme di attività ricomprese nell’allegato I cui
fa rinvio l’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2006, e ricadono,
altresì, nella definizione di lavori data al comma 1, lettera nn) dello stesso
articolo 3 e che, pertanto, parrebbero da ricomprendere a tutti gli effetti nella
costituzione del fondo e nella successiva ripartizione;
- altre attività manutentive “ordinarie” sono, invece, ricomprese in appalti di
servizi gestiti dall’ente.
Conclusivamente l’Amministratore Unico chiede quale sia la corretta interpretazione
dell’articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della corresponsione
dell’incentivo per gli appalti di lavori e di servizi, e ciò anche in relazione al recente
pronunciamento della Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna secondo
cui talune attività manutentive non risulterebbero ricomprese, in maniera non del
tutto comprensibile, tra gli appalti di lavori e parrebbero, quindi, doversi escludere
dalla corresponsione dell’incentivo.
Considerato in
DIRITTO
Il Collegio osserva, in via preliminare, che occorre valutare la sussistenza dei
presupposti di legittimazione attiva con riguardo sia all’Ente interessato a ricevere
il parere che all’organo che formalmente l’ha richiesto.
Per quanto riguarda i profili soggettivi la Corte dei conti svolge funzione ausiliaria,
ai sensi dei commi 7 e 8 dell’articolo 7 della legge n. 131 del 2003, nei confronti
degli organi assembleari elettivi degli enti territoriali (consigli comunali, provinciali
e regionali) analogamente a quanto avviene tra le articolazioni in sede centrale
della Corte medesima ed il Parlamento. E stato parimenti affermato “che, in
analogia con le attribuzioni della Corte dei conti nei confronti dell’Esecutivo Statale,
può raffigurarsi una legittimazione a richiedere pareri, su profili che attengono a
materia giuscontabilistica, anche degli organi detentori del potere di indirizzo
politico-amministrativo,
limitativamente
alle
ipotesi
in
cui,
negli
ambiti
di
competenza a questi assegnati da leggi, statuti e regolamenti, debbano adottare
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atti di portata generale” (deliberazione Sezione regionale controllo Abruzzo n.
619/2007).
In ogni caso si tratta di soggetti rappresentanti gli enti territoriali riconosciuti a
livello costituzionale dall’articolo 114 (oltre allo Stato, le Regioni, le Provincie, le
Città metropolitane e i Comuni), e ripetuti nominativamente dal richiamato articolo
7 della legge n. 131 del 2003, attuativo della riforma del Titolo V della
Costituzione.
La lettera della norma e la coerenza con il quadro ordinamentale scaturente dalla
novella costituzionale impongono di ritenere che l’elencazione sia tassativa e non
possa dare luogo ad interpretazioni estensive.
Ne restano esclusi, pertanto, tutti gli enti pubblici, quale che sia il legame che
possano esprimere con il territorio, non qualificabili “enti territoriali” ai sensi del
citato articolo 114 Costituzione.
Sul punto si è espressa anche la Sezione autonomie con la deliberazione n.
13/AUT/2007, nella quale si ribadisce la tassatività dell’elencazione di cui
all’articolo 7, comma 8 della richiamata legge n. 131 del 2003.
In conclusione, poiché la richiesta di parere in esame proviene da un soggetto
diverso da quelli sopra citati, se ne deve dichiarare l’inammissibilità.
La soluzione negativa delle questioni pregiudiziali preclude a questa Sezione
qualsiasi ulteriore valutazione che deve, pertanto, intendersi da questa assorbita;
P.Q.M.
la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria dichiara
soggettivamente inammissibile la richiesta di parere avanzata con la lettera prot. n.
934 dell’8 febbraio 2017, inviata tramite posta elettronica, dall’Amministratore
Unico dell’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (A.R.T.E.) della Provincia di
Genova;
DISPONE
la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura del funzionario
preposto alla segreteria, all’Amministratore Unico dell’Azienda Regionale Territoriale
per l’Edilizia (A.R.T.E.) della Provincia di Genova.
Il Presidente f.f. relatore
Angela Pria
(Firmato digitalmente)
Depositato in segreteria il 3.3.2017
Il funzionario preposto
Antonella Sfettina
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