IL RAPPORTO DI
LAVORO
PARASUBORDINATO
ALLA LUCE DEL
JOBS ACT
29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello
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IL RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
a) definizione
E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
- mediante retribuzione
- a collaborare nell’impresa,
- prestando il proprio lavoro intellettuale o
manuale
- alle dipendenze
dell’imprenditore
e
sotto
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la
direzione
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b) la subordinazione
Requisito essenziale del rapporto di lavoro
subordinato è la subordinazione, intesa come
soggezione del prestatore al potere direttivo del
datore di lavoro, che inerisca alle concrete
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e
non si risolva in direttive di carattere generale
volte
a
delineare
l’organizzazione
o
il
funzionamento dell’impresa
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c) Il potere disciplinare
Art. 2104, II comma, cod. civ.
“Il lavoratore deve osservare le disposizioni
per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro
impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di
questo dai quali gerarchicamente dipende.”
L’inosservanza di tali disposizioni può dar luogo
all’applicazione di sanzioni disciplinari.
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d) l’inserimento nell’impresa
La subordinazione va collegata all’inserimento del
lavoratore nell’impresa, per cui ha natura di
rapporto di lavoro subordinato quello
caratterizzato dall’inserimento del lavoratore
nell’organizzazione aziendale.
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e) indici della subordinazione:
1.
L’orario di lavoro
2.
La forma della retribuzione
3.
L’oggetto della prestazione
4.
L’organizzazione d’impresa
5.
Il rischio d’impresa
6.
La continuità temporale
7.
La sistematicità della prestazione
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LAVORO AUTONOMO E
PARASUBORDINATO
Base normativa
artt. 1655, 2222, 2230 e ss. c.c.; art 409 c.p.c.
intellettuale se tale è la prestazione
lavoro autonomo
opera
Nozione compimento,
verso un corrispettivo di
un
con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione (contratto d’opera)
servizio
con organizzazione di mezzi e con gestione a
proprio rischio (contratto d’appalto)
piccolo imprenditore
lavoratore autonomo
professionista
imprenditore
contratto d’opera
contratto d’opera intellettuale
appalto
agente
rappresentante commerciale
lavoratore
parasubordinato
colui che fornisce una prestazione d’opera
coordinata
connessione funzionale tra
- attività del prestatore
- organizzazione del destinatario della
prestazione
continuativa
prevalentemente personale
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IL CO.CO.CO
Art. 409 c.p.c. (Controversie individuali di lavoro)
Si osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non
inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore
diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti
agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate
agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed
altri rapporti di collaborazione che si concretino in una
prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che
svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita'
economica;
5) rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri
rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano
devoluti dalla legge ad altro giudice.
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LAVORO A PROGETTO
a) definizione
Art. 61, I comma, D.Lgs 276/03, come modificato dal comma
23 dell’art.1 L. 92/2012 (LEGGE FORNERO)
Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di
commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di
subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di
procedura civile devono essere riconducibili a uno o più
progetti specifici determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere
funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e
non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto
sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento
con l’organizzazione del committente e indipendentemente
dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il
progetto non può comportare lo svolgimento di compiti
meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere
individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Occorre la descrizione del progetto con l’individuazione del
suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si
intende conseguire.
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b) L’interpretazione del progetto
L’art. 69, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che
l’individuazione di uno specifico progetto costituisce
elemento essenziale di validità del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, la cui
mancanza determina la costituzione di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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c) Il corrispettivo
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve
essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro
eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura
della prestazione e del contratto che la regola, non può
essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per
ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i
relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei
minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni
equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti
collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e datori di lavori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale
o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso
non può essere inferiore, a parità di estensione temporale
dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime
previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati
nel settore di riferimento alla figure professionali il cui profilo
di competenza e di esperienza sia analogo a quello del
collaboratore a progetto.
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d) Il recesso
Le parti possono recedere prima della scadenza del termine
per giusta causa.
Il committente può altresì recedere prima della scadenza del
termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità
professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la
realizzazione del progetto.
Il collaboratore può recedere prima della scadenza del
termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia
prevista nel contratto individuale di lavoro.
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e) La conversione del contratto
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, ai
sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto
instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un
rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un
rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia
negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova
contraria a carico del committente, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,
sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data
di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del
collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella
svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente,
fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che
possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale
e' limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del
progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può
essere esteso fino al punto di sindacare nel merito
valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che
spettano al committente.
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COLLEGATO LAVORO
La recente Legge 4 novembre 2010 n. 183
all’art. 32 comma 3 lett. b
dispone che il novellato art. 6 della Legge 15 luglio 1966 n.
604 si applica anche al recesso del committente nei
co.pro.
Viene così posta una decadenza.
Peraltro, la Legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione
del decreto milleproroghe ha disposto l’efficacia della
suddetta norma dal 31 dicembre 2011.
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LAVORO OCCASIONALE
Art. 61, II comma, D.Lgs 276/03
(Definizione e campo di applicazione)
Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
prestazioni occasionali, intendendosi per tali i
rapporti di durata complessiva non superiore a trenta
giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso
committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno
solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso
trovano applicazione le disposizioni contenute nel
presente capo.
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LE PARTITE IVA
a) definizione
La Legge 28 giugno 2012, n. 92, in G.U. 03/07/2012, e
quindi in vigore dal 19/07/12 (Riforma Fornero), al
comma 26 dell’art. 1, aggiungendo l’art. 69 bis del
d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha disposto che
“Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di
posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova
contraria da parte del committente, rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, qualora
ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a)Che la collaborazione con il medesimo committente
abbia una durata complessiva superiore a otto mesi
annui per due anni consecutivi;
b)Che il corrispettivo derivante da tale collaborazione,
anche se fatturato a più soggetti riconducibili al
medesimo centro d’imputazione di interessi,
costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi annui
complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco
di due anni solari consecutivi;
c)Che il collaboratore disponga di una postazione
fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.”
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b) Non operatività
La presunzione predetta, prosegue il comma 2 nel
nuovo art. 69 bis, non opera quando la prestazione
“sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da
lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello
minimo imponibile ai fini del versamento dei
contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233”.
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JOBS ACT
La legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede il
superamento di tutti i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa nei settori non regolati da
contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, previa consultazione delle parti sociale
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale (comma 7, art. 1).
Tale
legge
prevede
anche
l’introduzione,
eventualmente anche in via sperimentale, del
compenso orario minimo, anche per i co.co.pro.
Il Jobs Act prevede anche la possibilità di estendere
il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
attività lavorative discontinue e occasionali nei
diversi settori produttivi, fatta salva la piena
tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con
contestuale rideterminazione contributiva di cui
all’art. 72, comma 4, ult. periodo del D.Lgs.
276/2003.
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Lo schema del decreto attuativo
a) Il superamento del co.co.pro.
A far data dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina
del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti
di collaborazione che si concretino in prestazioni di
lavoro esclusivamente personali, continuative, di
contenuto ripetitivo, e le cui modalità di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Restano salve:
1.Le collaborazioni per le quali gli accordi sindacali
prevedono discipline specifiche in ragione di
particolari esigenze produttive;
2.Le collaborazione prestate nell’esercizio di
professioni intellettuali per le quali è necessaria
l’iscrizione in appositi albi professionali;
3.Le attività prestate dai componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società e dai
partecipanti a collegi e commissioni.
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b) La sanatoria
L’assunzione a tempo indeterminato comporta
l’estinzione delle violazioni
previste dalle
disposizioni in materia di obblighi contributivi,
assicurativi e fiscali connessi all’eventuale erronea
qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve
le violazioni già accertate.
A condizione che:
a) I lavoratori sottoscrivano conciliazioni ai termini
del n. 4 dell’art. 2113 c.c.;
b) I datori di lavoro non recedano dal rapporto nei
dodici mesi successivi, salvo che per giusta causa o
per giustificato motivo soggettivo.
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c) La vigenza del 409 c.p.c.
La normativa vigente resta in vigore solo per i
contratti già in corso.
Resta comunque salvo quanto disposto dall’art. 409
c.p.c.
La norma non è di facile interpretazione.
Sembrerebbe che muoia il co.co.pro. ma che riviva il
co.co.co., in realtà la normativa può essere
interpretata nel senso che resta valida solo per le
altre categorie.
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d) Il lavoro accessorio
Viene rivitalizzato il lavoro accessorio con l’aumento
del limite di compenso a € 7.000,00 (per i privati €
2.000,00); e € 3.000,00 per i percettori di prestazioni
integrative.
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