IL RAPPORTO DI LAVORO PARASUBORDINATO ALLA LUCE DEL JOBS ACT 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 1 IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO a) definizione E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga - mediante retribuzione - a collaborare nell’impresa, - prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale - alle dipendenze dell’imprenditore e sotto 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello la direzione 2 b) la subordinazione Requisito essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come soggezione del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisca alle concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e non si risolva in direttive di carattere generale volte a delineare l’organizzazione o il funzionamento dell’impresa 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 3 c) Il potere disciplinare Art. 2104, II comma, cod. civ. “Il lavoratore deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.” L’inosservanza di tali disposizioni può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 4 d) l’inserimento nell’impresa La subordinazione va collegata all’inserimento del lavoratore nell’impresa, per cui ha natura di rapporto di lavoro subordinato quello caratterizzato dall’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale. 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 5 e) indici della subordinazione: 1. L’orario di lavoro 2. La forma della retribuzione 3. L’oggetto della prestazione 4. L’organizzazione d’impresa 5. Il rischio d’impresa 6. La continuità temporale 7. La sistematicità della prestazione 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 6 LAVORO AUTONOMO E PARASUBORDINATO Base normativa artt. 1655, 2222, 2230 e ss. c.c.; art 409 c.p.c. intellettuale se tale è la prestazione lavoro autonomo opera Nozione compimento, verso un corrispettivo di un con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (contratto d’opera) servizio con organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio (contratto d’appalto) piccolo imprenditore lavoratore autonomo professionista imprenditore contratto d’opera contratto d’opera intellettuale appalto agente rappresentante commerciale lavoratore parasubordinato colui che fornisce una prestazione d’opera coordinata connessione funzionale tra - attività del prestatore - organizzazione del destinatario della prestazione continuativa prevalentemente personale 29 maggio 2015 - Avv. Ernesto Vitiello 7 IL CO.CO.CO Art. 409 c.p.c. (Controversie individuali di lavoro) Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica; 5) rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano devoluti dalla legge ad altro giudice. 29 maggio 2015 - Avv. Ernesto Vitiello 8 LAVORO A PROGETTO a) definizione Art. 61, I comma, D.Lgs 276/03, come modificato dal comma 23 dell’art.1 L. 92/2012 (LEGGE FORNERO) Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Occorre la descrizione del progetto con l’individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire. 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 9 b) L’interpretazione del progetto L’art. 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 10 c) Il corrispettivo Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datori di lavori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alla figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 11 d) Il recesso Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro. 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 12 e) La conversione del contratto 1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente. 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 13 COLLEGATO LAVORO La recente Legge 4 novembre 2010 n. 183 all’art. 32 comma 3 lett. b dispone che il novellato art. 6 della Legge 15 luglio 1966 n. 604 si applica anche al recesso del committente nei co.pro. Viene così posta una decadenza. Peraltro, la Legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del decreto milleproroghe ha disposto l’efficacia della suddetta norma dal 31 dicembre 2011. 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 14 LAVORO OCCASIONALE Art. 61, II comma, D.Lgs 276/03 (Definizione e campo di applicazione) Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 15 LE PARTITE IVA a) definizione La Legge 28 giugno 2012, n. 92, in G.U. 03/07/2012, e quindi in vigore dal 19/07/12 (Riforma Fornero), al comma 26 dell’art. 1, aggiungendo l’art. 69 bis del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha disposto che “Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a)Che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; b)Che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi; c)Che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.” 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 16 b) Non operatività La presunzione predetta, prosegue il comma 2 nel nuovo art. 69 bis, non opera quando la prestazione “sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233”. 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 17 JOBS ACT La legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede il superamento di tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (comma 7, art. 1). Tale legge prevede anche l’introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, anche per i co.co.pro. Il Jobs Act prevede anche la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all’art. 72, comma 4, ult. periodo del D.Lgs. 276/2003. 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 18 Lo schema del decreto attuativo a) Il superamento del co.co.pro. A far data dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo, e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Restano salve: 1.Le collaborazioni per le quali gli accordi sindacali prevedono discipline specifiche in ragione di particolari esigenze produttive; 2.Le collaborazione prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; 3.Le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni. 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 19 b) La sanatoria L’assunzione a tempo indeterminato comporta l’estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi all’eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate. A condizione che: a) I lavoratori sottoscrivano conciliazioni ai termini del n. 4 dell’art. 2113 c.c.; b) I datori di lavoro non recedano dal rapporto nei dodici mesi successivi, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 20 c) La vigenza del 409 c.p.c. La normativa vigente resta in vigore solo per i contratti già in corso. Resta comunque salvo quanto disposto dall’art. 409 c.p.c. La norma non è di facile interpretazione. Sembrerebbe che muoia il co.co.pro. ma che riviva il co.co.co., in realtà la normativa può essere interpretata nel senso che resta valida solo per le altre categorie. 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 21 d) Il lavoro accessorio Viene rivitalizzato il lavoro accessorio con l’aumento del limite di compenso a € 7.000,00 (per i privati € 2.000,00); e € 3.000,00 per i percettori di prestazioni integrative. 29 maggio 2015 Avv. Ernesto Vitiello 22