Premessa

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ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MODENA
ESPOSTO
Premessa
Gli effetti sulla salute dell’inquinamento atmosferico da polveri sospese sono documentati con
elevato rigore scientifico da un gran numero di studiosi di molti Paesi, compreso il nostro. Recenti
indagini testimoniano di un effetto delle particelle fini sulla mortalità complessiva, con stime
quantitative empiricamente fondate di rischio più elevate di quanto in precedenza già osservato
(Jarret, 2005).
Nelle città europee sono stati notati importanti effetti cardiovascolari attribuibili alle polveri fini. In
particolare è stato osservato un aumento della morte improvvisa coronarica nella popolazione
generale (Forastiere et al., 2005) e un aumento nella frequenza degli episodi di angina e di recidive
di infarto in persone a elevata suscettibilità, come i pazienti sopravvissuti a un primo infarto del
miocardio (von Klot et al, 2005).
Uno studio sull’impatto sanitario del PM10 e dell’ozono in 13 città italiane condotto
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Ufficio Regionale per l’Europa per conto
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e presentato il 14 giugno
2006 a Roma in occasione del seminario di sanità pubblica su inquinamento atmosferico, traffico
urbano ed effetti sulla salute stima in oltre 8000 i decessi l’anno nelle 13 città italiane considerate
per gli effetti a lungo termine dell’inquinamento atmosferico da particolato.
Lo studio stima le morti e le malattie dovute al PM10 e all’ozono evidenziando così le implicazioni
di possibili politiche che assicurino alle città aria di qualità. “L’impatto sanitario del PM e
dell’ozono rappresenta un problema di sanità pubblica considerevole”, afferma Roberto Bertollini,
Direttore Salute ed Ambiente OMS Europa. “Continuiamo a sopportare un pesante fardello su
individui e famiglie, con morti premature e malattie croniche ed acute; sulle nostre società, con la
diminuzione dell’attesa di vita e della capacità produttiva; ed infine sui sistemi sanitari in termini di
costi di migliaia di ricoveri ospedalieri”.
“Il II Rapporto APAT sulla Qualità dell’Ambiente Urbano evidenzia come il PM10 emesso dal
trasporto su strada rappresenta la principale fonte di emissione di particolato nelle aree
metropolitane italiane. Se a questo si aggiunge che i trasporti su strada sono anche responsabili
delle maggiori quote di precursori di particolato secondario, quali ossidi di azoto e composti
organici volatili, si capisce l’importanza di efficaci politiche per la riduzione delle emissioni da
traffico nelle aree urbane”, spiega Giorgio Cesari, Direttore Generale dell’APAT.
Si riferiscono in particolare alla mortalità per effetti a lungo termine attribuibile alle concentrazioni
di PM10 superiori ai 20 mg/m3, limite che la direttiva comunitaria 99/30/EC ha indicato per il
2010, anche proposto dalle linee guida sulla qualità dell’aria dell’OMS appena revisionate.
1
Tra il 2002 e il 2004, una media di 8 220 morti l’anno sono dovute agli effetti a lungo termine delle
concentrazioni di PM10 superiori ai 20 mg/m3, il che equivale al 9% della mortalità negli over 30
per tutte le cause esclusi gli incidenti stradali.
Le nuove conoscenze disponibili sugli effetti sanitari del PM10 consentono di scomporre l’impatto
della mortalità per gli effetti cronici oltre i 20 mg/m3 in cancro al polmone (742 casi/anno), infarto
(2562), ictus (329). Anche per le malattie i numeri sono elevati ed includono bronchiti, asma,
sintomi respiratori in bambini e adulti, ricoveri ospedalieri per malattie cardiache e respiratorie che
determinano perdita di giorni di lavoro.
Lo studio si estende anche all’impatto dell’ozono. L’ozono si sta delineando sempre più come un
inquinante pericoloso, soprattutto in Europa meridionale. Le concentrazioni sono in aumento e gli
effetti sulla salute maggiormente consolidati. Si stima che abbia un impatto annuale di 516 morti
nelle città italiane, che si aggiungono a quelle dovute al PM.
La metodologia applicata combina quattro fattori principali: dati demografici, sanitari ed ambientali
ed evidenze scientifiche. In particolare, l’uso dei dati ambientali più recenti e delle evidenze
scientifiche più aggiornate (aumento del rischio sanitario all’aumentare delle concentrazioni di
inquinanti) affina le valutazioni dell’impatto sulla salute precedentemente effettuate.
(Vedi allegato 1, OMS_SchedaTecnicaParticolatoFine).
Il particolato atmosferico urbano (PM) inoltre può provocare danni al materiale genetico. Gli effetti
più dannosi sono prodotti dalle frazioni più fini, non solo per la loro capacità di raggiungere livelli
più profondi dell'apparato respiratorio, ma anche per le sostanze chimiche che veicolano. Questi
sono i risultati di uno studio sulla mutagenicità delle diverse frazioni campionate a Reggio Emilia
dal 2002 al 2006 e’ stato realizzato da Arpa Emilia-Romagna.
(Vedi allegato 2 – Mutagenicita’ PM10).
Un importante studio MISA2 (Metanalisi Italiana degli studi sugli effetti a breve termine
dell'inquinamento atmosferico, 2004) è stato condotto nell'ambito di un progetto di ricerca
nazionale che ha visto la partecipazione di numerose istituzioni e ricercatori italiani. L'obiettivo
dell'indagine è stato quello di valutare statisticamente la relazione tra livelli giornalieri degli
inquinanti atmosferici (Polveri PM10, biossido di azoto NO2, ossido di carbonio CO, anidride
solforosa SO2, ozono O3) ed eventi sanitari rilevanti per la popolazione osservata quali la
ricoverabilità ospedaliera (cause cardiache, respiratorie e cerebrovascolari) e la mortalità (tutte le
cause escluse le violente, cause cardiovascolari e respiratorie) nel periodo 1996-2002.
Questi i principali risultati:
aumento della mortalità giornaliera per tutte le cause naturali (e per le cardiorespiratorie) associato
ad incrementi della concentrazione degli inquinanti atmosferici studiati (in particolare NO2, CO,
PM10). Tale rilievo vale anche per la ricoverabilità per malattie cardiache e respiratorie;
forte evidenza, per ciascuno degli inquinanti, di variazioni percentuali di ricoveri ospedalieri e di
mortalità, più elevate nella stagione calda;
ritardo variabile delle associazioni tra concentrazioni ambientali di inquinanti ed effetti sanitari in
studio a seconda dell'inquinante e dell'esito considerato. Per esempio l'aumento di rischio per la
mortalità, riguardante tutte le cause naturali, si manifesta entro pochi giorni dal picco di
inquinamento (due giorni per il PM10, fino a quattro giorni per NO2 e CO);
impatto "complessivo" sulla mortalità per tutte le cause naturali compreso tra l'1.4% e il 4.1% per
gli inquinanti gassosi (NO2 e CO). Mentre per il PM10, considerate le differenze delle stime di
effetto tra le città in studio, varia tra l'1% e il 3.3%;
Dai dati emerge inoltre che, se in Italia il limite previsto dall’Unione europea (Direttiva UE
1999/30/CE, Direttiva UE 2002/3/CE) fosse già stato rispettato, si sarebbero potuti risparmiare tutti
2
i morti in eccesso da PM10 (900) e due terzi dei morti da NO2 (1.400). Allo studio ha collaborato
attivamente anche Arpa Emilia-Romagna.
(Vedi Allegato, 3 – MISA 2)
Fatto:
Nell’area della Provincia di xxxxx secondo i dati della Agenzia Regionale della Prevenzione
dell’Ambiente sulla qualità dell’aria riguardo alle concentrazioni di Polveri Sottili PM10 (µg/m3),
si è passati dai xx superamenti giornalieri nel 2002 ai xx nel 2003, xx nel 2004, xx nel 2005, xx nel
2006 dei valori limite previsti dalle direttive UE in materia di qualità dell'aria, recepite nel nostro
paese con decreto 2 aprile 2002 n.60. Nel 2007 alla fine di febbraio siamo gia’ giunti a 44
superamenti su 59 giorni! Quest’anno e’ prevedibile che oltrepasseremo del doppio il livello gia’
disastroso del 2006.
Il più che triplicamento dei superamenti (da xx a xx, rispetto ai 35 ammessi dalla normativa) sul
breve arco di cinque anni dimostra che è in atto un disegno criminoso volto a non impedire che le
norme poste a garanzia della salute pubblica in tema di concentrazione delle polveri fini (PM 10)
siano reiteratamente infrante.
Come è noto l’autorità pubblica ha il potere/dovere di intervenire con ordinanze di necessità e
urgenza per la tutela della salute pubblica Artt. 50, T unico enti locali, n. 267/2000.
La Commissione Europea per questo ha avviato la procedura di infrazione n. 2004/2116 verso lo
Stato Italiano con particolare riferimento agli agglomerati dove si sono registrati superamenti dei
valori limite, aumentati del margine di tolleranza, per il mancato inoltro dei Piani e programmi di
risanamento della qualità dell’aria ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 351/99;
Anche se gli Enti hanno predisposto, a partire dal 2002 un Programma di interventi per la gestione
dell’emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al
DM 02/04/2002 n° 60, da adottare nel breve e medio periodo, entro le date previste dalla Direttiva
1999/30/CE, in tutti gli agglomerati della Regione, conformemente a quanto previsto all’art. 8 del
D.Lgs. 351/99 e al d.lgs. 152/2006 art. 271 e seg., il ripetersi del superamento dei valori limite di
qualità dell’aria (PM10 e NO2) negli anni successivi al 2002 e il peggioramento della gia’
disastrosa situazione nel corso della prima parte del 2007, dimostrano che i piani di risanamento
dell'inquinamento atmosferico previsti della normativa si sono rivelati inefficaci e che nulla in
questi cinque anni è stato fatto per riformarli e migliorali. Dimostrano inoltre che non si e’
proceduto a verificare e controllare gli effetti e l´efficacia dei piani di risanamento della qualita´
dell´aria preposti al fine di accertare se essi siano adeguati al raggiungimento degli obiettivi minimi
di riduzione delle emissioni regionali per il rispetto dei limiti di qualità dell´aria per gli inquinanti
ozono, biossido di azoto, PM10 nella regione Emilia - Romagna .
(Vedi Allegato 4 – Accordo di Programma 2002).
Richiamati:
la Legge n° 833 del 23.12.1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
il D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della Strada” e successive modifiche e integrazioni;
il D.Lgs. n° 351 del 04.08.1999 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di
gestione della qualità dell’aria ambiente”;
il D.M. n° 60 del 02.04.2002 “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22.04.1999 concernente
i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di
azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria
ambiente per il benzene e il monossido di carbonio”;
3
il D.M. n° 261 del 01.10.2002 “ Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione
preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di
cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351”.
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, art.
107;
Visti:
il decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21.04.1999 n°
163, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge del 04.11.1997 n° 413, che reca “Norme per
l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di
limitazione della circolazione” e in particolare l’art. 1, comma 2, così come modificato dal D.M.
60/2002, che stabilisce che “i sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui
agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 351/99, in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di
superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano,
sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della
circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni del decreto legislativo n.
285/92 ed i poteri previsti dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
dall'articolo 54, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 267”;
la D.G.R. n° 804 del 15.05.2001 con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per
l'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico, di cui agli
artt. 121 e 122 della L.R. n° 3 del 21.04.1999 “Riforma del sistema regionale e locale”” in
applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. 351/99 e la D.G.R. n° 43 del 12.01.2004 recante
“Aggiornamento delle linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia
di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122 L.R. n° 3/1999) già emanate con atto di giunta
regionale n. 804/2001”;
l’Accordo di Programma sulla qualità dell’aria sottoscritto in data 31.07.2006 fra la Regione Emilia
Romagna, le Province, i Comuni capoluogo e i Comuni aventi più di 50.000 abitanti dell’Emilia
Romagna;
Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n.351 che prevede che le Regioni definiscano i piani
d'azione contenenti le misure da attuare affinchè sia ridotto il rischio di superamento dei valori
limite e delle soglie di allarme;
Visto Artt. 50, T unico enti locali, n. 267/2000;
Visto il d.lgs. 152/2006 agli articoli 271 e seguenti;
Visto l’Art. 40 del codice penale - Rapporto di causalità - Non impedire un evento, che si ha
l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo;
Visto L’Art. 81 del codice penale - Concorso formale. Reato continuato. È punito con la pena che
dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od
omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima
disposizione di legge;
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno
criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di
legge.
Visto l’Art. 674 del codice penale: Getto pericoloso di cose. Chiunque getta o versa, in un luogo di
pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o
imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di
gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
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Visto Art. 328 - Rifiuto di atti di ufficio. Omissione. Ovvero non aver provveduto a un piano di
risanamento dalle polveri sottili e della qualita’ dell’aria efficace e non aver provveduto a
migliorare l’inefficace piano adottato anche in presenza di dati che innegabilmente indicano un suo
non funzionamento.
I sottoscritti, per tutelare la salute pubblica e la loro salute personale, garantita dalla Costituzione
come da precise norme di legge, si rivolgono a codesto Ufficio, affinché ove dai fatti esposti risulti
qualche ipotesi di reato a carico di chi è tenuto all’osservanza delle norme sopra citate, si proceda
come per legge.
Conseguentemente, sporgiamo formale denuncia querela contro tutti i responsabili perché si
proceda nei Loro confronti per quei reati che dalla S.V. venissero ravvisati nei fatti sopra esposti.
Si prega di comunicare all’esponente il procedere dell’iter e/o la sua eventuale archiviazione.
Distinti saluti
NOME COGNOME (anche piu’ di uno)
RESIDENZA
EMAIL
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