Le ferie per i dirigenti del terziario

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Daniela Fiorino ([email protected])
Le ferie per i dirigenti del terziario
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Avrei bisogno di un chiarimento in
relazione alle ex festività e alle giornate di ferie cui un dirigente in servizio ha diritto, poiché, leggendo il
ccnl siglato il 31 luglio 2013, artt. 12
e 13, risulterebbe il diritto a 30 giorni di ferie annui e a cinque ex festività, di cui una debba essere retribuita e quattro utilizzate come giornate di permesso retribuito.
Vi scrivo in quanto i quattro giorni
di permesso non sono mai stati
concessi né evidenziati, mentre i
giorni di ferie sono calcolati come
29 annui e non 30.
L.T. - Varese
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dicembre 2015
Anche se, secondo l’art. 13 del ccnl 31 luglio
2013 per i dirigenti di aziende del terziario,
della distribuzione e dei servizi, ai dirigenti
spettano 30 giorni di ferie per ogni anno di
servizio, occorre anche fare riferimento
all’art. 69 del contratto dei dipendenti nel
quale si stabilisce che “la settimana lavorativa quale che sia la distribuzione dell’orario
di lavoro settimanale è comunque considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie”.
Conseguentemente, dal momento che i 30
giorni di ferie annui che il contratto collettivo garantisce ai dirigenti corrispondono a
cinque settimane composte da sei giorni
lavorativi, se l’azienda applica un orario lavorativo ripartito dal lunedì al venerdì, può
correttamente ridurre i 30 giorni di ferie in
25 (in questo caso infatti cinque settimane
di ferie corrispondono a 25 giorni lavorativi).
Oltre al periodo di ferie sopra indicato, ai dirigenti del terziario spettano (ai sensi dell’art.
12, comma 3 del ccnl) quattro giorni di per-
messo retribuito per ex festività religiose.
Lo stesso art. 12, sempre al comma 3, stabilisce che la festività civile del 4 novembre, la
cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, sia retribuita in aggiunta
alla retribuzione del mese di novembre,
quindi la fruizione viene sostituita dalla retribuzione supplementare.
Tutto ciò premesso, dalle informazioni da lei
fornite possiamo presumere che l’orario settimanale adottato dalla sua azienda sia di
cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
Se così fosse, i 29 giorni di ferie da lei maturati annualmente costituiscono la somma
dei 25 giorni di ferie (5 giorni per 5 settimane lavorative) e dei quattro giorni di permesso per ex festività.
In conclusione, anche se il risultato complessivo risulta corretto, sarebbe preferibile non
accorpare questi due elementi in un’unica
voce, soprattutto per coloro che non riescono
a fruire integralmente dei giorni di ferie e
permesso nell’anno di maturazione. Questo
perché i permessi per ex festività, se non fruiti, possono essere retribuiti nel mese di giugno
dell’anno successivo, mentre per le ferie vige
il principio della fruizione reale, per garantire
al lavoratore un periodo di riposo a tutela
della sua persona, della sua salute e della sua
vita di relazione. Da tale principio deriva il divieto di monetizzazione delle ferie durante lo
svolgimento del rapporto di lavoro che, quindi, per almeno quattro settimane l’anno, dovrebbero essere effettivamente godute.
La quinta settimana di ferie (corrispondente
a 5 giorni, se si adotta la settimana lavorativa dal lunedì al venerdì), ai sensi dell’art. 13,
comma 6 del ccnl, può essere invece retribuita, su richiesta del dirigente, entro il mese
di luglio immediatamente successivo all’anno di maturazione.