lettere Daniela Fiorino ([email protected]) Le ferie per i dirigenti del terziario lettere Avrei bisogno di un chiarimento in relazione alle ex festività e alle giornate di ferie cui un dirigente in servizio ha diritto, poiché, leggendo il ccnl siglato il 31 luglio 2013, artt. 12 e 13, risulterebbe il diritto a 30 giorni di ferie annui e a cinque ex festività, di cui una debba essere retribuita e quattro utilizzate come giornate di permesso retribuito. Vi scrivo in quanto i quattro giorni di permesso non sono mai stati concessi né evidenziati, mentre i giorni di ferie sono calcolati come 29 annui e non 30. L.T. - Varese 56 dicembre 2015 Anche se, secondo l’art. 13 del ccnl 31 luglio 2013 per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, ai dirigenti spettano 30 giorni di ferie per ogni anno di servizio, occorre anche fare riferimento all’art. 69 del contratto dei dipendenti nel quale si stabilisce che “la settimana lavorativa quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale è comunque considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie”. Conseguentemente, dal momento che i 30 giorni di ferie annui che il contratto collettivo garantisce ai dirigenti corrispondono a cinque settimane composte da sei giorni lavorativi, se l’azienda applica un orario lavorativo ripartito dal lunedì al venerdì, può correttamente ridurre i 30 giorni di ferie in 25 (in questo caso infatti cinque settimane di ferie corrispondono a 25 giorni lavorativi). Oltre al periodo di ferie sopra indicato, ai dirigenti del terziario spettano (ai sensi dell’art. 12, comma 3 del ccnl) quattro giorni di per- messo retribuito per ex festività religiose. Lo stesso art. 12, sempre al comma 3, stabilisce che la festività civile del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, sia retribuita in aggiunta alla retribuzione del mese di novembre, quindi la fruizione viene sostituita dalla retribuzione supplementare. Tutto ciò premesso, dalle informazioni da lei fornite possiamo presumere che l’orario settimanale adottato dalla sua azienda sia di cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. Se così fosse, i 29 giorni di ferie da lei maturati annualmente costituiscono la somma dei 25 giorni di ferie (5 giorni per 5 settimane lavorative) e dei quattro giorni di permesso per ex festività. In conclusione, anche se il risultato complessivo risulta corretto, sarebbe preferibile non accorpare questi due elementi in un’unica voce, soprattutto per coloro che non riescono a fruire integralmente dei giorni di ferie e permesso nell’anno di maturazione. Questo perché i permessi per ex festività, se non fruiti, possono essere retribuiti nel mese di giugno dell’anno successivo, mentre per le ferie vige il principio della fruizione reale, per garantire al lavoratore un periodo di riposo a tutela della sua persona, della sua salute e della sua vita di relazione. Da tale principio deriva il divieto di monetizzazione delle ferie durante lo svolgimento del rapporto di lavoro che, quindi, per almeno quattro settimane l’anno, dovrebbero essere effettivamente godute. La quinta settimana di ferie (corrispondente a 5 giorni, se si adotta la settimana lavorativa dal lunedì al venerdì), ai sensi dell’art. 13, comma 6 del ccnl, può essere invece retribuita, su richiesta del dirigente, entro il mese di luglio immediatamente successivo all’anno di maturazione.