Il restauro nel XX secolo
Le Carte del restauro_1964-1987
Carta di Venezia_1964
→ Definizioni
Art.1
“La nozione di monumento storico comprende tanto la creazione
architettonica isolata quanto l’ambiente urbano o paesistico che
costituisca la testimonianza di una civiltà particolare, di un’evoluzione
significativa o di un avvenimento storico. Questa nozione si applica non
solo alle grandi opere ma anche alle opere modeste che, con il tempo,
abbiano acquistato un significato culturale”.
Art. 2
“La conservazione ed il restauro dei monumenti costituiscono una
disciplina che si avvale di tutte le scienze e di tutte le tecniche che
possano contribuire allo studio ed alla salvaguardia del patrimonio
monumentale”.
→ Scopo
Art. 3
“La conservazione ed il restauro dei monumenti mirano a salvaguardare
tanto l’opera d’arte che la testimonianza storica”.
Carta di Venezia_1964
→ Conservazione
Art. 4
“La conservazione dei monumenti impone innanzi tutto una
manutenzione sistematica”.
Art. 5
“La conservazione dei monumenti è sempre favorita dalla loro
utilizzazione in funzioni utili alla società: una tale destinazione è
augurabile ma non deve alterare la distribuzione e l’aspetto dell’edificio.
Gli adattamenti pretesi dall’evoluzione degli usi e dei costumi devono
dunque essere contenuti entro questi limiti”.
Art. 6
“La conservazione di un monumento implica quella delle sue condizioni
ambientali. Quando sussista un ambiente tradizionale, questo sarà
conservato; verrà inoltre messa al bando qualsiasi nuova costruzione,
distruzione e utilizzazione che possa alterare i rapporti di volumi e
colori”.
Carta di Venezia_1964
→ Conservazione
Art. 7
“Il monumento non può essere separato dalla storia della quale è
testimone, né dall’ambiente in cui si trova. Lo spostamento di una parte
o di tutto il monumento non può quindi essere accettato se non quando
la sua salvaguardia lo esiga o quando ciò sia giustificato da cause di
eccezionale interesse nazionale o internazionale”.
Art. 8
“Gli elementi di scultura, di pittura o di decorazione che sono parte
integrante del monumento non possono essere separati da esso che
quando questo sia l’unico modo atto ad assicurare la loro
conservazione”.
Carta di Venezia_1964
→ Restauro
Art. 9
“Il restauro è un processo che deve mantenere un carattere
eccezionale. Il suo scopo è di conservare e di rivelare i valori formali e
storici del monumento e si fonda sul rispetto della sostanza antica e
delle documentazioni autentiche. Il restauro deve fermarsi dove ha inizio
l’ipotesi: sul piano delle restituzioni congetturali qualsiasi lavoro di
completamento, riconosciuto indispensabile per ragioni estetiche e
tecniche, deve distinguersi dalla progettazione architettonica e dovrà
recare il segno della nostra epoca. Il restauro sarà sempre preceduto e
accompagnato da uno studio archeologico e storico del monumento”.
Art. 10
“Quando le tecniche tradizionali si rivelino inadeguate, il consolidamento
di un monumento può essere assicurato mediante l’ausilio di tutti i più
moderni mezzi di struttura e di conservazione, la cui efficienza sia stata
dimostrata da dati scientifici e sia garantita dall’esperienza”.
Carta di Venezia_1964
→ Restauro
Art. 11
“Nel restauro di un monumento sono da rispettare i contributi che
definiscono l’attuale configurazione del monumento, a qualunque epoca
appartengano, in quanto l’unità stilistica non è lo scopo di un restauro.
Quando in un edificio si presentano parecchie strutture sovrapposte, la
liberazione di una struttura sottostante non si giustifica che
eccezionalmente, e a condizione che gli elementi rimossi siano di
scarso interesse, che la composizione architettonica rimessa in luce
costituisca una testimonianza di grande valore storico, archeologico o
estetico, e che il suo stato di conservazione sia ritenuto sufficiente. Il
giudizio sul valore degli elementi in questione e la decisione sulle
eliminazioni da eseguirsi non possono dipendere dal solo autore del
progetto”
Art. 12
“Gli elementi destinati a sostituire le parti mancanti devono integrarsi
armoniosamente nell’insieme, distinguendosi tuttavia dalle parti originali,
affinché il restauro non falsifichi il monumento, sia nel suo aspetto
artistico, sia nel suo aspetto storico”.
Carta di Venezia_1964
→ Restauro
Art. 13
“Le aggiunte non possono essere tollerate se non rispettano tutte le
parti interessanti dell’edificio, il suo ambiente tradizionale, l’equilibrio
della sua composizione ed i rapporti con l’ambiente circostante”.
→ Ambienti monumentali
Art. 14
“Gli ambienti monumentali devono essere l’oggetto di speciali cure, al
fine di salvaguardare la loro integrità ed assicurare il loro risanamento,
la loro utilizzazione e valorizzazione. I lavori di conservazione e di
restauro che vi sono eseguiti devono ispirarsi ai principi enunciati negli
articoli precedenti”.
Carta di Venezia_1964
→ Scavi
Art. 15
“(…) Saranno assicurate l’utilizzazione delle rovine e le misure
necessarie alla conservazione ed alla stabile protezione delle opere
architettoniche e degli oggetti rinvenuti. Verranno inoltre prese tutte le
iniziative che possano facilitare la comprensione del monumento messo
in luce, senza mai snaturarne i significati.
E’ da escludersi “a priori” qualsiasi lavoro di ricostruzione, mentre è da
considerarsi solo l’anastilosi, cioè la ricomposizione di parti esistenti, ma
smembrate. Gli elementi di integrazione dovranno sempre essere
riconoscibili e limitati a quel minimo che sarà necessario a garantire la
conservazione del monumento e ristabilire la continuità delle sue
forme”.
→ Documentazione e pubblicazione
Art. 16
Redazione di relazioni analitiche e critiche, illustrate da disegni e
fotografie, documentando tutte le fasi del lavoro. La documentazione
sarà depositata in pubblici archivi e sarà auspicabile la sua
pubblicazione.
Carta europea del patrimonio architettonico_1975
Decretato dal Consiglio d’Europa, “riconoscendo che il patrimonio
architettonico, espressione insostituibile della ricchezza e della diversità
della cultura europea, è eredità comune di tutti i popoli e che la sua
conservazione necessita (…) dell’effettiva solidarietà degli Stati
europei”.
Puntualizza che “la conservazione del patrimonio architettonico dipende
largamente dalla sua integrazione nel quadro della vita dei cittadini e dal
suo ruolo nella pianificazione urbanistica e territoriale”.
Definisce 10 punti.
Carta europea del patrimonio architettonico_1975
1.
“Il patrimonio architettonico europeo non è formato solo dai
monumenti più importanti ma anche dagli insiemi che costituiscono
le nostre antiche città e i nostri tradizionali villaggi nel loro ambiente
naturale o costruito”.
2.
“L’incarnazione del passato nel patrimonio architettonico costituisce
un ambiente che è indispensabile all’equilibrio ed alla completezza
dell’uomo”. Il patrimonio è “memoria degli uomini contemporanei e
deve essere trasmesso alle generazioni future nella sua autentica
ricchezza e nella sua diversità”.
3.
“Il patrimonio architettonico è un capitale spirituale culturale
economico e sociale di insostituibile valore”.
4.
“Le strutture degli insiemi storici favoriscono l’equilibrio armonioso
della società”.
5.
Il patrimonio architettonico ha un valore educativo determinante.
Carta europea del patrimonio architettonico_1975
6.
“Questo patrimonio è in pericolo”, perché minacciato dall’ignoranza,
dalla vetustà, dal degrado, dall’abbandono, da un certo modo di
fare urbanistica, fortemente distruttivo (quando le autorità sono
troppo sensibili alle pressioni economiche e alle esigenze della
circolazione), dalla tecnologia contemporanea che, mal applicata,
guasta le strutture antiche, da abusivi restauri e dalla speculazione
fondiaria e immobiliare.
7.
“La conservazione integrata elimina queste minacce”, intendendo
per tale il risultato dell’azione congiunta delle tecniche del restauro
e della ricerca delle funzioni appropriate. Infatti le parti antiche delle
città si sono trasformate in riserve di abitazioni a basso costo,
mentre, di contro, il loro restauro dev’essere condotto in uno spirito
di giustizia sociale e non deve implicare l’esodo di tutti gli abitanti di
modeste condizioni. Per questo la conservazione integrata
dev’essere uno dei momenti preliminari della pianificazione urbana
e regionale.
Carta europea del patrimonio architettonico_1975
8.
“La conservazione integrata richiede la messa a punto di mezzi giuridici,
amministrativi, finanziari e tecnici”.
Mezzi giuridici: Applicazione di tutte le leggi ed i regolamenti esistenti e
aggiornamento e definizione di nuovi strumenti, a livello nazionale,
regionale e locale.
Mezzi amministrativi: Messa in opera di strutture amministrative adeguate
e sufficientemente ricche.
Mezzi finanziari: I mezzi finanziari, compresi quelli fiscali, concessi dal
potere pubblico per il restauro di quartieri antichi devono essere almeno
uguali a quelli riservati alle nuove costruzioni
Mezzi tecnici: Architetti, tecnici, imprese specializzate, artigiani sono in
numero insufficiente, per cui occorre sviluppare la formazione e l’impegno
della manodopera.
9.
“La collaborazione di tutti è necessaria alla riuscita della conservazione
integrata”.
10. “Il patrimonio architettonico è un bene comune del nostro continente.
Dichiarazione di Amsterdam_1975
Il Congresso di Amsterdam accoglie la Carta europea del patrimonio
architettonico, puntualizzando che:
Il patrimonio architettonico ha un inestimabile valore culturale. Esso
comprende non solo edifici isoalti di valore eccezionale e il loro
ambiente, ma anche insiemi, quartieri di città e villaggi che presentino
interesse storico o culturale.
La conservazione del patrimonio architettonico deve essere
considerata come il principale obiettivo della pianificazione urbana e
territoriale → dialogo costante tra conservatori e pianificatori.
I poteri locali, sui quali incombe la maggior parte delle decisioni
importanti in materia di pianificazione, sono particolarmente responsabili
della protezione del patrimonio architettonico.
La riqualificazione dei quartieri antichi deve essere concepita e
realizzata senza sostanziali modificazioni della composizione del
tessuto sociale, in maniera tale che tutti gli strati della società possano
beneficiare di un’operazione finanziaria con fondi pubblici.
Le misure legislative e amministrative necessarie devono essere
potenziate e rese più efficaci in tutti i Paesi.
Carta di Washington per la salvaguardia delle città
storiche_1987
Ad opera dell’International Council of Monuments and Sites (ICOMOS).
Composta di 3 parti:
-preambolo e definizioni
-principi e obiettivi
-metodi e strumenti
In coerenza con la Carta di Venezia e con i principi della conservazione
integrata.
Carta di Washington per la salvaguardia delle città
storiche_1987
Il centro storico è considerato la città stessa nel suo insieme e “tutte le
città del mondo sono storiche” in quanto “espressioni materiali della
diversità della società attraverso la storia”.
Si tratta di ambiti ricchi di “valori peculiari di civiltà urbane tradizionali”,
“beni anche modesti, che costituiscono la memoria dell’umanità”.
Salvaguardia delle città storiche → definizione di “misure necessarie sia
alla loro protezione, alla loro conservazione ed al loro restauro che al
loro sviluppo coerente ed al loro adattamento armonioso alla vita
contemporanea”.
Carta di Washington per la salvaguardia delle città
storiche_1987
L’efficacia della tutela dev’essere parte integrante della pianificazione
territoriale e di una politica di promozione economica e sociale.
Valori di una città storica da preservare, in quanto segni delle “civiltà
tradizionali”:
- trama viaria
- relazioni tra i vari spazi
- forme e aspetto (sia interno che esterno) degli edifici
- rapporti tra costruito e ambiente circostante
- “vocazioni” urbane stratificatesi nel tempo
Carta di Washington per la salvaguardia delle città
storiche_1987
- Interventi da condurre con rigore e competenza
- Partecipazione popolare alla definizione delle scelte
Piano di salvaguardia :
-fondato su analisi pluridisciplinari (archeologiche, storiche, architettoniche,
tecniche, sociologiche, economiche)
-finalizzato a “definire un’articolazione armoniosa dei quartieri storici
nell’insieme della città” e a migliorare l’habitat esistente
-Basato sulla definizione di strategie giuridiche, amministrative e finanziarie da
adottare per la sua realizzazione