Il restauro nel XX secolo Le Carte del restauro_1964-1987 Carta di Venezia_1964 → Definizioni Art.1 “La nozione di monumento storico comprende tanto la creazione architettonica isolata quanto l’ambiente urbano o paesistico che costituisca la testimonianza di una civiltà particolare, di un’evoluzione significativa o di un avvenimento storico. Questa nozione si applica non solo alle grandi opere ma anche alle opere modeste che, con il tempo, abbiano acquistato un significato culturale”. Art. 2 “La conservazione ed il restauro dei monumenti costituiscono una disciplina che si avvale di tutte le scienze e di tutte le tecniche che possano contribuire allo studio ed alla salvaguardia del patrimonio monumentale”. → Scopo Art. 3 “La conservazione ed il restauro dei monumenti mirano a salvaguardare tanto l’opera d’arte che la testimonianza storica”. Carta di Venezia_1964 → Conservazione Art. 4 “La conservazione dei monumenti impone innanzi tutto una manutenzione sistematica”. Art. 5 “La conservazione dei monumenti è sempre favorita dalla loro utilizzazione in funzioni utili alla società: una tale destinazione è augurabile ma non deve alterare la distribuzione e l’aspetto dell’edificio. Gli adattamenti pretesi dall’evoluzione degli usi e dei costumi devono dunque essere contenuti entro questi limiti”. Art. 6 “La conservazione di un monumento implica quella delle sue condizioni ambientali. Quando sussista un ambiente tradizionale, questo sarà conservato; verrà inoltre messa al bando qualsiasi nuova costruzione, distruzione e utilizzazione che possa alterare i rapporti di volumi e colori”. Carta di Venezia_1964 → Conservazione Art. 7 “Il monumento non può essere separato dalla storia della quale è testimone, né dall’ambiente in cui si trova. Lo spostamento di una parte o di tutto il monumento non può quindi essere accettato se non quando la sua salvaguardia lo esiga o quando ciò sia giustificato da cause di eccezionale interesse nazionale o internazionale”. Art. 8 “Gli elementi di scultura, di pittura o di decorazione che sono parte integrante del monumento non possono essere separati da esso che quando questo sia l’unico modo atto ad assicurare la loro conservazione”. Carta di Venezia_1964 → Restauro Art. 9 “Il restauro è un processo che deve mantenere un carattere eccezionale. Il suo scopo è di conservare e di rivelare i valori formali e storici del monumento e si fonda sul rispetto della sostanza antica e delle documentazioni autentiche. Il restauro deve fermarsi dove ha inizio l’ipotesi: sul piano delle restituzioni congetturali qualsiasi lavoro di completamento, riconosciuto indispensabile per ragioni estetiche e tecniche, deve distinguersi dalla progettazione architettonica e dovrà recare il segno della nostra epoca. Il restauro sarà sempre preceduto e accompagnato da uno studio archeologico e storico del monumento”. Art. 10 “Quando le tecniche tradizionali si rivelino inadeguate, il consolidamento di un monumento può essere assicurato mediante l’ausilio di tutti i più moderni mezzi di struttura e di conservazione, la cui efficienza sia stata dimostrata da dati scientifici e sia garantita dall’esperienza”. Carta di Venezia_1964 → Restauro Art. 11 “Nel restauro di un monumento sono da rispettare i contributi che definiscono l’attuale configurazione del monumento, a qualunque epoca appartengano, in quanto l’unità stilistica non è lo scopo di un restauro. Quando in un edificio si presentano parecchie strutture sovrapposte, la liberazione di una struttura sottostante non si giustifica che eccezionalmente, e a condizione che gli elementi rimossi siano di scarso interesse, che la composizione architettonica rimessa in luce costituisca una testimonianza di grande valore storico, archeologico o estetico, e che il suo stato di conservazione sia ritenuto sufficiente. Il giudizio sul valore degli elementi in questione e la decisione sulle eliminazioni da eseguirsi non possono dipendere dal solo autore del progetto” Art. 12 “Gli elementi destinati a sostituire le parti mancanti devono integrarsi armoniosamente nell’insieme, distinguendosi tuttavia dalle parti originali, affinché il restauro non falsifichi il monumento, sia nel suo aspetto artistico, sia nel suo aspetto storico”. Carta di Venezia_1964 → Restauro Art. 13 “Le aggiunte non possono essere tollerate se non rispettano tutte le parti interessanti dell’edificio, il suo ambiente tradizionale, l’equilibrio della sua composizione ed i rapporti con l’ambiente circostante”. → Ambienti monumentali Art. 14 “Gli ambienti monumentali devono essere l’oggetto di speciali cure, al fine di salvaguardare la loro integrità ed assicurare il loro risanamento, la loro utilizzazione e valorizzazione. I lavori di conservazione e di restauro che vi sono eseguiti devono ispirarsi ai principi enunciati negli articoli precedenti”. Carta di Venezia_1964 → Scavi Art. 15 “(…) Saranno assicurate l’utilizzazione delle rovine e le misure necessarie alla conservazione ed alla stabile protezione delle opere architettoniche e degli oggetti rinvenuti. Verranno inoltre prese tutte le iniziative che possano facilitare la comprensione del monumento messo in luce, senza mai snaturarne i significati. E’ da escludersi “a priori” qualsiasi lavoro di ricostruzione, mentre è da considerarsi solo l’anastilosi, cioè la ricomposizione di parti esistenti, ma smembrate. Gli elementi di integrazione dovranno sempre essere riconoscibili e limitati a quel minimo che sarà necessario a garantire la conservazione del monumento e ristabilire la continuità delle sue forme”. → Documentazione e pubblicazione Art. 16 Redazione di relazioni analitiche e critiche, illustrate da disegni e fotografie, documentando tutte le fasi del lavoro. La documentazione sarà depositata in pubblici archivi e sarà auspicabile la sua pubblicazione. Carta europea del patrimonio architettonico_1975 Decretato dal Consiglio d’Europa, “riconoscendo che il patrimonio architettonico, espressione insostituibile della ricchezza e della diversità della cultura europea, è eredità comune di tutti i popoli e che la sua conservazione necessita (…) dell’effettiva solidarietà degli Stati europei”. Puntualizza che “la conservazione del patrimonio architettonico dipende largamente dalla sua integrazione nel quadro della vita dei cittadini e dal suo ruolo nella pianificazione urbanistica e territoriale”. Definisce 10 punti. Carta europea del patrimonio architettonico_1975 1. “Il patrimonio architettonico europeo non è formato solo dai monumenti più importanti ma anche dagli insiemi che costituiscono le nostre antiche città e i nostri tradizionali villaggi nel loro ambiente naturale o costruito”. 2. “L’incarnazione del passato nel patrimonio architettonico costituisce un ambiente che è indispensabile all’equilibrio ed alla completezza dell’uomo”. Il patrimonio è “memoria degli uomini contemporanei e deve essere trasmesso alle generazioni future nella sua autentica ricchezza e nella sua diversità”. 3. “Il patrimonio architettonico è un capitale spirituale culturale economico e sociale di insostituibile valore”. 4. “Le strutture degli insiemi storici favoriscono l’equilibrio armonioso della società”. 5. Il patrimonio architettonico ha un valore educativo determinante. Carta europea del patrimonio architettonico_1975 6. “Questo patrimonio è in pericolo”, perché minacciato dall’ignoranza, dalla vetustà, dal degrado, dall’abbandono, da un certo modo di fare urbanistica, fortemente distruttivo (quando le autorità sono troppo sensibili alle pressioni economiche e alle esigenze della circolazione), dalla tecnologia contemporanea che, mal applicata, guasta le strutture antiche, da abusivi restauri e dalla speculazione fondiaria e immobiliare. 7. “La conservazione integrata elimina queste minacce”, intendendo per tale il risultato dell’azione congiunta delle tecniche del restauro e della ricerca delle funzioni appropriate. Infatti le parti antiche delle città si sono trasformate in riserve di abitazioni a basso costo, mentre, di contro, il loro restauro dev’essere condotto in uno spirito di giustizia sociale e non deve implicare l’esodo di tutti gli abitanti di modeste condizioni. Per questo la conservazione integrata dev’essere uno dei momenti preliminari della pianificazione urbana e regionale. Carta europea del patrimonio architettonico_1975 8. “La conservazione integrata richiede la messa a punto di mezzi giuridici, amministrativi, finanziari e tecnici”. Mezzi giuridici: Applicazione di tutte le leggi ed i regolamenti esistenti e aggiornamento e definizione di nuovi strumenti, a livello nazionale, regionale e locale. Mezzi amministrativi: Messa in opera di strutture amministrative adeguate e sufficientemente ricche. Mezzi finanziari: I mezzi finanziari, compresi quelli fiscali, concessi dal potere pubblico per il restauro di quartieri antichi devono essere almeno uguali a quelli riservati alle nuove costruzioni Mezzi tecnici: Architetti, tecnici, imprese specializzate, artigiani sono in numero insufficiente, per cui occorre sviluppare la formazione e l’impegno della manodopera. 9. “La collaborazione di tutti è necessaria alla riuscita della conservazione integrata”. 10. “Il patrimonio architettonico è un bene comune del nostro continente. Dichiarazione di Amsterdam_1975 Il Congresso di Amsterdam accoglie la Carta europea del patrimonio architettonico, puntualizzando che: Il patrimonio architettonico ha un inestimabile valore culturale. Esso comprende non solo edifici isoalti di valore eccezionale e il loro ambiente, ma anche insiemi, quartieri di città e villaggi che presentino interesse storico o culturale. La conservazione del patrimonio architettonico deve essere considerata come il principale obiettivo della pianificazione urbana e territoriale → dialogo costante tra conservatori e pianificatori. I poteri locali, sui quali incombe la maggior parte delle decisioni importanti in materia di pianificazione, sono particolarmente responsabili della protezione del patrimonio architettonico. La riqualificazione dei quartieri antichi deve essere concepita e realizzata senza sostanziali modificazioni della composizione del tessuto sociale, in maniera tale che tutti gli strati della società possano beneficiare di un’operazione finanziaria con fondi pubblici. Le misure legislative e amministrative necessarie devono essere potenziate e rese più efficaci in tutti i Paesi. Carta di Washington per la salvaguardia delle città storiche_1987 Ad opera dell’International Council of Monuments and Sites (ICOMOS). Composta di 3 parti: -preambolo e definizioni -principi e obiettivi -metodi e strumenti In coerenza con la Carta di Venezia e con i principi della conservazione integrata. Carta di Washington per la salvaguardia delle città storiche_1987 Il centro storico è considerato la città stessa nel suo insieme e “tutte le città del mondo sono storiche” in quanto “espressioni materiali della diversità della società attraverso la storia”. Si tratta di ambiti ricchi di “valori peculiari di civiltà urbane tradizionali”, “beni anche modesti, che costituiscono la memoria dell’umanità”. Salvaguardia delle città storiche → definizione di “misure necessarie sia alla loro protezione, alla loro conservazione ed al loro restauro che al loro sviluppo coerente ed al loro adattamento armonioso alla vita contemporanea”. Carta di Washington per la salvaguardia delle città storiche_1987 L’efficacia della tutela dev’essere parte integrante della pianificazione territoriale e di una politica di promozione economica e sociale. Valori di una città storica da preservare, in quanto segni delle “civiltà tradizionali”: - trama viaria - relazioni tra i vari spazi - forme e aspetto (sia interno che esterno) degli edifici - rapporti tra costruito e ambiente circostante - “vocazioni” urbane stratificatesi nel tempo Carta di Washington per la salvaguardia delle città storiche_1987 - Interventi da condurre con rigore e competenza - Partecipazione popolare alla definizione delle scelte Piano di salvaguardia : -fondato su analisi pluridisciplinari (archeologiche, storiche, architettoniche, tecniche, sociologiche, economiche) -finalizzato a “definire un’articolazione armoniosa dei quartieri storici nell’insieme della città” e a migliorare l’habitat esistente -Basato sulla definizione di strategie giuridiche, amministrative e finanziarie da adottare per la sua realizzazione