12.2072 € € Petizione Müller Edgar. Definizione del

Ständerat
Conseil des Etats
Consiglio degli Stati
Cussegl dals stadis
12.2072 Petizione Müller Edgar. Definizione del concetto di
economia domestica nel diritto svizzero
Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 2 maggio 2013
Riunitasi il 2 maggio 2013, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha
esaminato la petizione in oggetto, presentata il 4 dicembre 2012 da Edgar Müller. L'autore della petizione chiede che sia inserita nel Codice civile svizzero (CC) una
disposizione che definisca il concetto di economia domestica e che il concetto di potestà
domestica (art. 331 segg. CC) sia definito in modo positivo. Proposta della Commissione La Commissione propone all'unanimità di non dare seguito alla petizione poiché ne respinge
l'obiettivo. In nome della Commissione:
La presidente Anne Seydoux­Christe
1. Contenuto della petizione 2. Considerazioni della Commissione 1. Contenuto della petizione
L'autore della petizione deplora il fatto che il diritto svizzero non definisca il concetto di
economia domestica e chiede che nel Codice civile svizzero (CC) sia introdotta una
corrispondente base legale che definisca e disciplini questa nozione in tutte le sue varianti.
Chiede inoltre che il concetto di potestà domestica (art. 331 segg. CC) sia definito in modo
positivo e che sia introdotto l'obbligo da parte del detentore della potestà domestica di
dichiarare la propria identità alle autorità comunali. 2. Considerazioni della Commissione
Nell'ambito del diritto di famiglia e successorio del CC, il concetto di economia domestica
ricorre più di venti volte, in particolare nell'espressione comunione domestica (cfr. art. 331 e
art. 334 CC). Di norma, la prassi non ha riscontrato difficoltà nel capire che cosa si intenda per economia
domestica o nello stabilire se si è di fronte a un comunione domestica oppure no. In caso di
problemi di delimitazione, l'autorità incaricata dell'applicazione del diritto deve interpretare la
nozione di economia domestica tenendo conto delle circostanze concrete di ogni singolo
caso. In siffatte circostanze, una definizione legale non apporterebbe nessun valore aggiunto,
come mostrano le seguenti considerazioni: anche se la definizione del concetto di economia domestica fosse sancita per legge,
ogni caso dovrebbe comunque essere valutato singolarmente in base alle varie
situazioni possibili. Il Tribunale federale ha confermato che sarebbe difficile trovare una
definizione di comunione domestica applicabile in tutti gli ambiti del diritto (DTF 98 II 124
consid. 2d);
il concetto di economia domestica varia inoltre non solo da una legge all'altra, ma anche
all'interno dello stesso CC. Questo concetto viene sempre interpretato in base al
contesto in cui è utilizzato (diritto della circolazione stradale, diritto in materia di
assicurazioni sociali, diritto matrimoniale o diritto di protezione degli adulti);
quanto più concreta è la descrizione del concetto, tanto più grande è il rischio che la sua
applicazione impedisca nella pratica di giungere a soluzioni che tengano conto delle
circostanze del singolo caso. Una definizione nella legge potrebbe dare adito a
confusioni e quindi essere pregiudizievole;
anche la giurisprudenza ha sviluppato un'interpretazione del concetto di economia
domestica in funzione degli ambiti;
nella prassi, l'assenza di una definizione del concetto di economia domestica non è
percepita come una lacuna normativa. Al contrario, è indispensabile che questo
concetto possa essere interpretato in maniera dinamica, il che sarebbe impossibile con
una definizione uniforme.
In conclusione, nella pratica non vi è alcun bisogno di definire per legge il concetto di economia
domestica. Oggigiorno il concetto di potestà domestica di cui all'articolo 331 CC è molto contestato a
causa del suo carattere patriarcale. Il valore pratico di questa disposizione è peraltro messo in
discussione anche dalla dottrina (Andreas Girsberger, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch
I, Basilea 2010, art. 331 n. 1). La potestà domestica è esercitata dal capofamiglia, il quale è
responsabile dei membri dell'economia domestica. La potestà domestica può essere
esercitata anche da più persone, per esempio da entrambi i genitori. Il capofamiglia è
designato da una disposizione legale (art. 296 segg. CC), mediante un accordo o secondo la
tradizione. Il capofamiglia può essere anche un'istituzione o una persona giuridica. Non è necessario definire il concetto di potestà domestica, poiché oggi non riveste
praticamente più alcuna importanza e l'applicazione dell'articolo 331 CC non pone problemi di
sorta. Inoltre, l'introduzione di un obbligo da parte del detentore della potestà domestica di
dichiarare la propria identità alle autorità comunali non servirebbe a nulla, se non ad aumentare
l'onere amministrativo delle stesse e a rafforzare il carattere patriarcale dell'articolo 331 CC. Non vi è quindi alcun bisogno di legiferare nemmeno sul concetto di potestà domestica. 2