T. 0544 987060 F. 0544 980821 PINIEASSOCIATI SRL Via Fienilone, 42 48015 Pinarella di Cervia RA C.F-P.IVA-R.I. RA 02430120390 – REA 201175 Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v. [email protected] Circolare n. 20/2012 del 01 Agosto 2012 Fallimento impresa o società in contabilità semplificata, aspetti critici. Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Fallimento impresa o società in contabilità semplificata, aspetti critici. Gentile cliente, Con la presente circolare intendiamo metterla a conoscenza di alcune recenti sentenze in materia di fallimento in caso di adozione della contabilità semplificata. Con la sentenza numero 13542, pubblicata il 30 luglio 2012, la Prima Sezione Civile della Cassazione ha avuto modo di chiarire che il piccolo imprenditore è l’unico soggetto che può documentare mediante i dati contabili a sua disposizione che la ditta individuale ha una situazione economica tale da non superare la soglia di fallibilità indicata dall’ordinamento. Ricordiamo quali sono i requisiti della Legge fallimentare. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. In altri termini, solo il debitore può dimostrare di non essere fallibile non raggiungendo i tre parametri di legge, ossia l’attivo patrimoniale, i ricavi e l’ammontare dell’indebitamento. La mancanza di contabilità ordinaria rende l'onere della prova non assolto. In tale direzione si è espressa la Corte di Cassazione. Anche un piccolo imprenditore quindi è tenuto a documentare il non superamento dei limiti; in sostanza l'adozione della contabilità semplificata rischia di rendere sempre fallibile l'impresa o la società anche se i requisiti dimensionali non sono rispettati. Oltretutto con la Sentenza n. 28923 del 17 luglio 2012 la Cassazione ha inoltre stabilito che i soggetti che adottano la contabilità semplificata sono esonerati dalla tenuta del libro giornale e degli inventari ai fini fiscali non determinandosi però l’esonero sia ai fini civili che per gli effetti della Legge fallimentare. In caso di fallimento di una impresa o società in contabilità semplificata la mancanza delle scritture contabili, oltre come abbiamo già detto a rendere inopponibile la mancanza dei requisiti per essere fallibile, genererà il reato di bancarotta a carico dell'imprenditore per mancata tenuta delle scritture contabili. Distinti saluti 1