Circolare n. 20/2012 del 01 Agosto 2012 Fallimento impresa o

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Circolare n. 20/2012 del 01 Agosto 2012
Fallimento impresa o società in contabilità semplificata, aspetti critici.
Ai gentili Clienti
loro sedi
OGGETTO: Fallimento impresa o società in contabilità semplificata,
aspetti critici.
Gentile cliente,
Con la presente circolare intendiamo metterla a conoscenza di alcune recenti sentenze in
materia di fallimento in caso di adozione della contabilità semplificata.
Con la sentenza numero 13542, pubblicata il 30 luglio 2012, la Prima Sezione Civile della
Cassazione ha avuto modo di chiarire che il piccolo imprenditore è l’unico soggetto che può
documentare mediante i dati contabili a sua disposizione che la ditta individuale ha una
situazione economica tale da non superare la soglia di fallibilità indicata dall’ordinamento.
Ricordiamo quali sono i requisiti della Legge fallimentare.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli
imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti
requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o
dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
In altri termini, solo il debitore può dimostrare di non essere fallibile non raggiungendo i tre
parametri di legge, ossia l’attivo patrimoniale, i ricavi e l’ammontare dell’indebitamento.
La mancanza di contabilità ordinaria rende l'onere della prova non assolto. In tale direzione si
è espressa la Corte di Cassazione. Anche un piccolo imprenditore quindi è tenuto a
documentare il non superamento dei limiti; in sostanza l'adozione della contabilità
semplificata rischia di rendere sempre fallibile l'impresa o la società anche se i requisiti
dimensionali non sono rispettati.
Oltretutto con la Sentenza n. 28923 del 17 luglio 2012 la Cassazione ha inoltre stabilito che
i soggetti che adottano la contabilità semplificata sono esonerati dalla tenuta del libro
giornale e degli inventari ai fini fiscali non determinandosi però l’esonero sia ai fini civili che
per gli effetti della Legge fallimentare. In caso di fallimento di una impresa o società in
contabilità semplificata la mancanza delle scritture contabili, oltre come abbiamo già detto a
rendere inopponibile la mancanza dei requisiti per essere fallibile, genererà il reato di
bancarotta a carico dell'imprenditore per mancata tenuta delle scritture contabili.
Distinti saluti
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