REGOLAMENTO RECANTE NORME PER I TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA USL 1 di MASSA e CARRARA approvato con delibera n. 22 del 30/01/013 1 Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente disciplinare ha per oggetto la regolamentazione dell’accesso alle strutture aziendali di tirocinanti che svolgono attività di studio, formazione e ricerca presso l’ ASL 1 di Massa e Carrara nei servizi sanitari, sociali, tecnici e amministrativi. 2. La frequenza viene autorizzata nell’esclusivo interesse dei frequentatori, è svolta a titolo puramente gratuito e non da diritto a compensi o rimborsi spese di qualsiasi genere a carico dell’Azienda. Art. 2 Finalità Come stabilito dalla direttiva n. 5/2005 Dipartimento della Funzione Pubblica, “La caratteristica peculiare dell’istituto (del tirocinio) è rappresentata dall’inserimento del giovane in un contesto preordinato alla sua formazione professionale, rispetto alla quale la sua prestazione, che di fatto consiste in una attività lavorativa, è ammessa in quanto indispensabile per la formazione stessa. Questa, non costituendo rapporto di lavoro subordinato, non consente la corresponsione di alcuna retribuzione. Né tanto meno l’ amministrazione dovrà utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale di ruolo e per colmare le vacanze in organico” -. Art. 3 Soggetti ammessi alla frequenza 1. Sono ammessi alla frequenza: I laureati e/o laureandi in Medicina e Chirurgia: i primi, dovranno anche essere abilitati all’esercizio della professione di medico chirurgo, regolarmente iscritti all’Ordine Professionale; I laureati e/o laureandi in discipline sanitarie non mediche (biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti, personale infermieristico, personale tecnico sanitario, personale della riabilitazione, personale di vigilanza, ed ispezione, personale dell’assistenza sociale), i primi regolarmente iscritti al Collegio o all’albo professionale ove previsto; I diplomati, i laureati e/o laureandi, gli specializzandi in discipline proprie dei profili o ruoli amministrativi, tecnici e professionali, limitatamente alle attività di tirocinio/stage previste dagli ordinamenti didattici pubblici e secondo la normativa vigente. 2 Art. 4 Modalità di accesso per studenti Universitari 1. Gli studenti universitari, laureandi, laureati, specializzandi, iscritti ai corsi di perfezionamento post laurea o master, che intendono svolgere il tirocinio previsto dagli ordinamenti didattici presso i servizi dell’ ASL 1 di Massa e Carrara, previa attivazione di una convenzione tra l’ “Ente promotore” (l’Università) e il “Soggetto ospitante” (l’Azienda Usl), dovranno inoltrare la domanda (Allegato n. 1) come meglio specificato all’art. 9, al Direttore Generale dell’Azienda, previo parere favorevole del Direttore dell’Unità Operativa/struttura dove dovrà essere svolto il tirocinio. Se non espressamente indicato nella suddetta convenzione, gli interessati dovranno presentare dichiarazione rilasciata dall’Università che garantisca la copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile o attivarsi in proprio se da parte dell’Ente promotore non è prevista la copertura assicurativa. 2. L’autorizzazione alla frequenza sarà concessa dal Direttore Generale o da suo delegato, a seconda del settore prescelto. 3. L’Azienda provvederà al rilascio della certificazione attestante la frequenza sulla base del riscontro dei fogli di presenza acquisiti nel settore dove è stata effettuata la frequenza stessa, sottoscritti per convalida dal Direttore dell’U.O./U.F. frequentata. Art. 5 Modalità di accesso per studenti iscritti a corsi di formazione professionale 1. I responsabili dei corsi di formazione professionale gestiti da altre Aziende od Istituzioni sanitarie operanti nel SSN, da Scuole ed Istituti professionali di Stato e parificati, da Agenzia Formative Accreditate, previa stipula dell’apposita convenzione secondo lo schema di cui alla legge 196/97 art. 18 (Allegato 2), avranno titolo a presentare richiesta di ammissione alla frequenza, per i propri studenti, al Direttore Generale dell’Azienda. La richiesta dovrà indicare il numero di studenti, il servizio in cui verrà svolto il tirocinio, gli obiettivi, gli orari e le modalità di svolgimento dello stresso tirocinio, come da progetto formativo allegato alla convenzione (Allegato 3). 2. Dovrà essere garantita la copertura assicurativa degli studenti per infortunio e responsabilità civile o da parte dell’Ente promotore o da parte dello studente stesso. 3. L’autorizzazione alla frequenza sarà concessa dal Direttore Generale o suo delegato, a seconda del settore prescelto. 3 Art. 6 Tipologia, durata massima del tirocinio e numero di tirocinanti * Legge n.196 del 1997 - D.M. 25 marzo 1998, n. 142 Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 conv. In Legge 14 settembre 2011, n. 148 Circolare n. 24 del 12/09/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Caratteristiche Destinatari Condizioni di utilizzo Tirocini formativi e di orientamento Durata massima di 6 mesi Tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella fase di transizione della scuola mediante una formazione in ambiente produttivo e Attivabili entro e non oltre 12 mesi dal Neo diplomati o neo laureati diploma o dalla laurea (art. 11 Dl 138/2011) una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Tirocini curriculari Durata massima 12 mesi 4 mesi per studenti di scuola secondaria superiore 6 mesi per allievi di istituti professionali di stato Tirocini inclusi nei piani di studio delle - Studenti universitari (compresi gli iscritti Promozione del tirocinio da parte di una università e degli istituti scolastici le ai master universitari e ai corsi di dottorato) università, di una istituzione scolastica, di cui finalità sia quella di affinare il - Studenti di scuola secondaria superiore un centro di formazione professionale processo formazione alternanza di e di - Allievi di istituti professionali e di corsi di convenzionato. modalità di formazione iscritti al corso di studio e di Svolgimento del tirocinio all’interno del formazione periodo di frequenza del corso. apprendimento con una * la durata massima per i diversamente abili è di 24 mesi (normativa regionale o norme speciali - legge 68/1999) Ai sensi del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento” che definisce il numero massimo di stagisti che ogni azienda può ospitare in base al numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato, il numero dei tirocinanti contemporaneamente in formazione non potrà essere superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti. 4 Art. 7 Doveri relativi alla frequenza 1. I tirocinanti saranno tenuti ad osservare le disposizioni che gli verranno impartite dal Direttore dell’U.O./U.F. interessata, ed avranno gli stessi obblighi etici, giuridici e deontologici del personale dipendente. In particolare dovranno osservare il regolamento aziendale sulla privacy e quanto disposto dal regolamento aziendale sulla sicurezza del lavoro approvato con deliberazione n. 118 del 2 marzo 2010. 2. I tirocinanti, dovendo seguire un piano di studio redatto dalla Scuola e/o Università di appartenenza ed effettuare le frequenze nel pieno rispetto del programma, concorderanno i giorni e gli orari con il Direttore della U.O./U.F. dove svolgeranno la frequenza, in relazione agli obiettivi di tirocinio o di formazione. Art. 8 Responsabile aziendale del tirocinio e competenze del tutor aziendale Responsabile dell’attività di tirocinio è il dirigente responsabile della struttura frequentata. Il responsabile suddetto assegna un tutor aziendale al tirocinante. Il tutor aziendale è individuato dal responsabile tra i dipendenti a tempo indeterminato che: - lavorino all’interno della struttura indicata per il tirocinio; - siano inquadrati nel profilo professionale richiesto; - siano iscritti, ove previsto, al relativo albo; - abbiano competenza in materia. Il tutor svolge l’attività di guida, programmazione e supervisione dell’attività di tirocinio, secondo le indicazioni ed il progetto formativo degli Enti promotori. Al termine del tirocinio, ove richiesto, redige apposita relazione riguardante gli aspetti formativi e di apprendimento del tirocinante. Art. 9 Domande di tirocinio 1. Per poter ottenere l’ammissione alla frequenza in qualità di tirocinanti presso le strutture aziendali gli interessati, oltre ad accertarsi con la propria Università/Istituto/Scuola dell’esistenza della Convenzione di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento, dovranno inoltrare la domanda, redatta sugli appositi moduli e completa dei dati richiesti da indirizzarsi al Direttore Generale dell’ASL 1, unitamente ai seguenti documenti: a) copia o autocertificazione in carta libera del percorso di studio o titolo di studio che giustifichi la frequenza nella disciplina o profilo o settore operativo; b) copia iscrizione al relativo albo professionale, se previsto per la propria disciplina; 5 c) una foto tessera; d) copia del documento di identità; e) certificazione anamnestica, che sarà poi presentata alla U.O. Prevenzione e Protezione dai Rischi – Medicina Preventiva, rilasciata dal proprio medico curante, per l’espletamento di quanto previsto al successivo punto 4), specificando che non sono presenti gravi patologie e/o malattie infettive; f) copia della polizza per infortunio personale e responsabilità civile, se non prevista dal proprio Ente promotore. La frequenza avverrà esclusivamente a rischio del tirocinante e l’Azienda non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali infortuni o infezioni che si dovessero verificare nel corso della frequenza stessa, nonché di eventuali danni arrecati a terzi. 2. Le domande, presentate almeno 20 giorni prima della data prevista per l’inizio della frequenza, dovranno contenere il nulla osta alla frequenza da parte del Direttore o dal Responsabile del settore prescelto. Nella domanda il tirocinante dovrà indicare: - i dati anagrafici completi di recapito per le comunicazioni da parte dell’ Azienda; - i titoli di studio, professionali, abilitanti e le eventuali iscrizioni a ordini, albi e collegi professionali, se previste per il corrispondente profilo del personale del SSN; - i motivi della richiesta; - la struttura/servizio che intendono frequentare; 3. L'U.O. Politiche e Gestione del Personale, competente in materia di tirocini formativi e curriculari, provvederà a: - raccogliere le istanze; - acquisire il parere del Direttore dell' U.O./U.F. di riferimento, con l'indicazione di un "tutor" qualora diverso dal Direttore; - trasmettere alla U.O. Prevenzione e Protezione dai Rischi il nominativo dell’aspirante tirocinante, con l’indicazione della struttura di destinazione e della mansione da svolgere, al fine di acquisirne il prescritto parere. 4. L’U.O. Prevenzione Protezione dai Rischi valuterà la necessità di sottoporre il tirocinante a visita medica di idoneità da parte del Medico Competente e, in caso affermativo, questi effettuerà i necessari accertamenti per esprimere parere di idoneità alla mansione. 5. E' fatto divieto a tutte le strutture aziendali di concedere autorizzazioni/nulla-osta, rilasciare attestazioni o intraprendere altre iniziative non contemplate nel presente regolamento. 6. L'Azienda USL 1 di Massa e Carrara assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 che riunisce e armonizza le disposizioni contenute nelle precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 6 lavoro, congiuntamente abrogate dal decreto stesso, nonché di quanto disposto dal regolamento aziendale sulla sicurezza del lavoro approvato con deliberazione n. 118 del 2 marzo 2010. I tirocinanti sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni riguardante la privacy come qualunque dipendente dell’Azienda. Art. 10 Posti disponibili 1. Il numero dei tirocinanti complessivamente presenti in Azienda non potrà essere superiore al 10% del personale dipendente, secondo quanto stabilito dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142. 2. Il numero dei tirocinanti accolti nelle singole Unità Operativa/Unità Funzionale sarà soggetto a variazioni, previa valutazione in accordo con i Direttori dei diversi settori, per non ostacolare l’attività lavorativa ordinaria. Art. 11 Disposizioni finali Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla Legge n.196 del 1997 - D.M. 25 marzo 1998, n. 142, alla Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e al D.M. n. 142 del 25 marzo 1998. Carrara_______________ IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Maria Teresa De Lauretis 7