REGOLAMENTO RECANTE NORME PER I TIROCINI PRESSO LE

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER
I TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE
DELL'AZIENDA USL 1 di MASSA e CARRARA
approvato con delibera n. 22 del 30/01/013
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Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente disciplinare ha per oggetto la regolamentazione dell’accesso alle strutture aziendali di
tirocinanti che svolgono attività di studio, formazione e ricerca presso l’ ASL 1 di Massa e Carrara
nei servizi sanitari, sociali, tecnici e amministrativi.
2. La frequenza viene autorizzata nell’esclusivo interesse dei frequentatori, è svolta a titolo
puramente gratuito e non da diritto a compensi o rimborsi spese di qualsiasi genere a carico
dell’Azienda.
Art. 2
Finalità
Come stabilito dalla direttiva n. 5/2005 Dipartimento della Funzione Pubblica, “La caratteristica
peculiare dell’istituto (del tirocinio) è rappresentata dall’inserimento del giovane in un contesto
preordinato alla sua formazione professionale, rispetto alla quale la sua prestazione, che di fatto
consiste in una attività lavorativa, è ammessa in quanto indispensabile per la formazione stessa.
Questa, non costituendo rapporto di lavoro subordinato, non consente la corresponsione di alcuna
retribuzione. Né tanto meno l’ amministrazione dovrà utilizzare i tirocinanti in sostituzione del
personale di ruolo e per colmare le vacanze in organico” -.
Art. 3
Soggetti ammessi alla frequenza
1. Sono ammessi alla frequenza:
I laureati e/o laureandi in Medicina e Chirurgia: i primi, dovranno anche essere abilitati
all’esercizio della professione di medico chirurgo, regolarmente iscritti all’Ordine Professionale;
I laureati e/o laureandi in discipline sanitarie non mediche (biologi, chimici, fisici, psicologi,
farmacisti, personale infermieristico, personale tecnico sanitario, personale della riabilitazione,
personale di vigilanza, ed ispezione, personale dell’assistenza sociale), i primi regolarmente
iscritti al Collegio o all’albo professionale ove previsto;
I diplomati, i laureati e/o laureandi, gli specializzandi in discipline proprie dei profili o ruoli
amministrativi, tecnici e professionali, limitatamente alle attività di tirocinio/stage previste dagli
ordinamenti didattici pubblici e secondo la normativa vigente.
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Art. 4
Modalità di accesso per studenti Universitari
1. Gli studenti universitari, laureandi, laureati, specializzandi, iscritti ai corsi di perfezionamento post
laurea o master, che intendono svolgere il tirocinio previsto dagli ordinamenti didattici presso i
servizi dell’ ASL 1 di Massa e Carrara, previa attivazione di una convenzione tra l’ “Ente promotore”
(l’Università) e il “Soggetto ospitante” (l’Azienda Usl), dovranno inoltrare la domanda (Allegato n. 1)
come meglio specificato all’art. 9, al Direttore Generale dell’Azienda, previo parere favorevole del
Direttore dell’Unità Operativa/struttura dove dovrà essere svolto il tirocinio.
Se non espressamente indicato nella suddetta convenzione, gli interessati dovranno presentare
dichiarazione rilasciata dall’Università che garantisca la copertura assicurativa per infortunio e
responsabilità civile o attivarsi in proprio se da parte dell’Ente promotore non è prevista la copertura
assicurativa.
2. L’autorizzazione alla frequenza sarà concessa dal Direttore Generale o da suo delegato, a
seconda del settore prescelto.
3. L’Azienda provvederà al rilascio della certificazione attestante la frequenza sulla base del
riscontro dei fogli di presenza acquisiti nel settore dove è stata effettuata la frequenza stessa,
sottoscritti per convalida dal Direttore dell’U.O./U.F. frequentata.
Art. 5
Modalità di accesso per studenti iscritti a corsi di formazione professionale
1. I responsabili dei corsi di formazione professionale gestiti da altre Aziende od Istituzioni sanitarie
operanti nel SSN, da Scuole ed Istituti professionali di Stato e parificati, da Agenzia Formative
Accreditate, previa stipula dell’apposita convenzione secondo lo schema di cui alla legge 196/97
art. 18 (Allegato 2), avranno titolo a presentare richiesta di ammissione alla frequenza, per i propri
studenti, al Direttore Generale dell’Azienda. La richiesta dovrà indicare il numero di studenti, il
servizio in cui verrà svolto il tirocinio, gli obiettivi, gli orari e le modalità di svolgimento dello stresso
tirocinio, come da progetto formativo allegato alla convenzione (Allegato 3).
2. Dovrà essere garantita la copertura assicurativa degli studenti per infortunio e responsabilità
civile o da parte dell’Ente promotore o da parte dello studente stesso.
3. L’autorizzazione alla frequenza sarà concessa dal Direttore Generale o suo delegato, a seconda
del settore prescelto.
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Art. 6
Tipologia, durata massima del tirocinio e numero di tirocinanti *
Legge n.196 del 1997 - D.M. 25 marzo 1998, n. 142
Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 conv. In Legge 14 settembre 2011, n. 148
Circolare n. 24 del 12/09/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Caratteristiche
Destinatari
Condizioni di utilizzo
Tirocini formativi e di orientamento
Durata massima di 6 mesi
Tirocini finalizzati ad agevolare le
scelte professionali e l’occupabilità dei
giovani nella fase di transizione della
scuola mediante una formazione in
ambiente
produttivo
e
Attivabili entro e non oltre 12 mesi dal
Neo diplomati o neo laureati
diploma
o
dalla
laurea
(art.
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Dl
138/2011)
una
conoscenza diretta del mondo del
lavoro.
Tirocini curriculari
Durata massima 12 mesi
4 mesi per studenti di scuola secondaria superiore
6 mesi per allievi di istituti professionali di stato
Tirocini inclusi nei piani di studio delle
- Studenti universitari (compresi gli iscritti
Promozione del tirocinio da parte di una
università e degli istituti scolastici le
ai master universitari e ai corsi di dottorato)
università, di una istituzione scolastica, di
cui finalità sia quella di affinare il
- Studenti di scuola secondaria superiore
un centro di formazione professionale
processo
formazione
alternanza
di
e
di
- Allievi di istituti professionali e di corsi di
convenzionato.
modalità
di
formazione iscritti al corso di studio e di
Svolgimento del tirocinio all’interno del
formazione
periodo di frequenza del corso.
apprendimento
con
una
* la durata massima per i diversamente abili è di 24 mesi (normativa regionale o norme speciali - legge 68/1999)
Ai sensi del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e
dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”
che definisce il numero massimo di stagisti che ogni azienda può ospitare in base al numero di
dipendenti assunti a tempo indeterminato, il numero dei tirocinanti contemporaneamente in
formazione non potrà essere superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti.
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Art. 7
Doveri relativi alla frequenza
1. I tirocinanti saranno tenuti ad osservare le disposizioni che gli verranno impartite dal Direttore
dell’U.O./U.F. interessata, ed avranno gli stessi obblighi etici, giuridici e deontologici del personale
dipendente. In particolare dovranno osservare il regolamento aziendale sulla privacy e quanto
disposto dal regolamento aziendale sulla sicurezza del lavoro approvato con deliberazione n. 118
del 2 marzo 2010.
2. I tirocinanti, dovendo seguire un piano di studio redatto dalla Scuola e/o Università di
appartenenza ed effettuare le frequenze nel pieno rispetto del programma, concorderanno i giorni e
gli orari con il Direttore della U.O./U.F. dove svolgeranno la frequenza, in relazione agli obiettivi di
tirocinio o di formazione.
Art. 8
Responsabile aziendale del tirocinio e competenze del tutor aziendale
Responsabile dell’attività di tirocinio è il dirigente responsabile della struttura frequentata.
Il responsabile suddetto assegna un tutor aziendale al tirocinante.
Il tutor aziendale è individuato dal responsabile tra i dipendenti a tempo indeterminato che:
-
lavorino all’interno della struttura indicata per il tirocinio;
-
siano inquadrati nel profilo professionale richiesto;
-
siano iscritti, ove previsto, al relativo albo;
-
abbiano competenza in materia.
Il tutor svolge l’attività di guida, programmazione e supervisione dell’attività di tirocinio, secondo le
indicazioni ed il progetto formativo degli Enti promotori. Al termine del tirocinio, ove richiesto, redige
apposita relazione riguardante gli aspetti formativi e di apprendimento del tirocinante.
Art. 9
Domande di tirocinio
1. Per poter ottenere l’ammissione alla frequenza in qualità di tirocinanti presso le strutture
aziendali gli interessati, oltre ad accertarsi con la propria Università/Istituto/Scuola dell’esistenza
della Convenzione di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento, dovranno inoltrare la domanda,
redatta sugli appositi moduli e completa dei dati richiesti da indirizzarsi al Direttore Generale
dell’ASL 1, unitamente ai seguenti documenti:
a) copia o autocertificazione in carta libera del percorso di studio o titolo di studio che giustifichi la
frequenza nella disciplina o profilo o settore operativo;
b) copia iscrizione al relativo albo professionale, se previsto per la propria disciplina;
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c) una foto tessera;
d) copia del documento di identità;
e) certificazione anamnestica, che sarà poi presentata alla U.O. Prevenzione e Protezione dai
Rischi – Medicina Preventiva, rilasciata dal proprio medico curante, per l’espletamento di quanto
previsto al successivo punto 4), specificando che non sono presenti gravi patologie e/o malattie
infettive;
f) copia della polizza per infortunio personale e responsabilità civile, se non prevista dal proprio
Ente promotore.
La frequenza avverrà esclusivamente a rischio del tirocinante e l’Azienda non potrà essere ritenuta
responsabile di eventuali infortuni o infezioni che si dovessero verificare nel corso della frequenza
stessa, nonché di eventuali danni arrecati a terzi.
2. Le domande, presentate almeno 20 giorni prima della data prevista per l’inizio della frequenza,
dovranno contenere il nulla osta alla frequenza da parte del Direttore o dal Responsabile del
settore prescelto.
Nella domanda il tirocinante dovrà indicare:
- i dati anagrafici completi di recapito per le comunicazioni da parte dell’ Azienda;
- i titoli di studio, professionali, abilitanti e le eventuali iscrizioni a ordini, albi e collegi professionali,
se previste per il corrispondente profilo del personale del SSN;
- i motivi della richiesta;
- la struttura/servizio che intendono frequentare;
3. L'U.O. Politiche e Gestione del Personale, competente in materia di tirocini formativi e curriculari,
provvederà a:
- raccogliere le istanze;
- acquisire il parere del Direttore dell' U.O./U.F. di riferimento, con l'indicazione di un "tutor"
qualora diverso dal Direttore;
- trasmettere alla U.O. Prevenzione e Protezione dai Rischi il nominativo dell’aspirante
tirocinante, con l’indicazione della struttura di destinazione e della mansione da svolgere, al fine
di acquisirne il prescritto parere.
4. L’U.O. Prevenzione Protezione dai Rischi valuterà la necessità di sottoporre il tirocinante a visita
medica di idoneità da parte del Medico Competente e, in caso affermativo, questi effettuerà i
necessari accertamenti per esprimere parere di idoneità alla mansione.
5. E' fatto divieto a tutte le strutture aziendali di concedere autorizzazioni/nulla-osta, rilasciare
attestazioni o intraprendere altre iniziative non contemplate nel presente regolamento.
6. L'Azienda USL 1 di Massa e Carrara assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 che riunisce e armonizza le
disposizioni contenute nelle precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
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lavoro, congiuntamente abrogate dal decreto stesso, nonché di quanto disposto dal regolamento
aziendale sulla sicurezza del lavoro approvato con deliberazione n. 118 del 2 marzo 2010.
I tirocinanti sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni riguardante la privacy come
qualunque dipendente dell’Azienda.
Art. 10
Posti disponibili
1. Il numero dei tirocinanti complessivamente presenti in Azienda non potrà essere superiore al
10% del personale dipendente, secondo quanto stabilito dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
2. Il numero dei tirocinanti accolti nelle singole Unità Operativa/Unità Funzionale sarà soggetto a
variazioni, previa valutazione in accordo con i Direttori dei diversi settori, per non ostacolare l’attività
lavorativa ordinaria.
Art. 11
Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla Legge n.196
del 1997 - D.M. 25 marzo 1998, n. 142, alla Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e al D.M. n. 142
del 25 marzo 1998.
Carrara_______________
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Teresa De Lauretis
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