Giornale di diritto amministrativo, 2 / 2014, p. 169 I POTERI DI REGOLAZIONE DELL'AEEG, L'AUTONOMIA CONTRATTUALE E I POTERI IMPLICITI Impinna Monia Riferimenti T.A.R. LOMBARDIA Milano Sez. III 14-03-2013 n. 683 Costituzione Art. 41 Costituzione Art. 42 Sommario: Il fatto - "Micro" e "macro" regolazione e autonomia contrattuale - Autonomia contrattuale e poteri impliciti Il fatto Con la decisione n. 683/2013 il Tar Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Edison S.p.A avverso la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (Aeeg) n. 219/10 "Disposizioni per il funzionamento del Sistema Indennitario di cui all'Allegato B della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09". La vicenda oggetto di causa riguarda l'istituzione del Sistema Indennitario definito dall'Aeeg con la delibera n. 191/09 e poi perfezionato con le delibere n. 219/10 (impugnate col ricorso principale) e n. 99/12 (quest'ultima impugnata con motivi aggiunti). Il Sistema Indennitario predisposto dal regolatore è strumento atto ad evitare il c.d. "turismo energetico", vale a dire quell'espediente usato da alcuni clienti che, sfruttando le opportunità offerte dal mercato liberalizzato dell'energia, si spostano da un fornitore all'altro (switching) senza pagare le ultime bollette confidando sul fatto che il precedente venditore, una volta effettuato lo switching, non disponga di strumenti coercitivi volti a tutelare il proprio credito e comunque - non trovi economicamente conveniente ricorrere a rimedi giurisdizionali. L'Autorità, infatti, a seguito dell'apertura alla concorrenza del mercato elettrico, si è trovata a fronteggiare la situazione per cui tutti gli utenti hanno il diritto di scegliere il proprio fornitore e dunque la conseguente possibilità di passare da un fornitore ad un altro a proprio piacimento. Più specificamente, il problema che nel mercato libero l'Autorità ha dovuto affrontare si è posto in relazione ai casi di morosità con il venditore c.d. "uscente" [1]. Il Sistema Indennitario approntato dall'Aeeg, individua un meccanismo che consente di scoraggiare i comportamenti opportunistici dei clienti morosi, riconoscendo un indennizzo forfetario (Cmor) a favore del venditore uscente a ristoro del pregiudizio subito, indennizzo che tuttavia, deve essere riscosso dal nuovo venditore, cioè il c.d. venditore "entrante", il quale ha sei mesi di tempo per effettuare la riscossione. Nel caso in cui il cliente non adempia, il venditore entrante dovrà provvedere a sospendere la fornitura. Più nel dettaglio, ecco come funziona il Sistema Indennitario: il venditore uscente richiede il pagamento dell'indennizzo; il Gestore del Sistema (Acquirente Unico) verifica che ne sussistano le condizioni e informa sia il venditore entrante che il distributore, il quale ha a disposizione il punto di prelievo; l'impresa di distribuzione applica il Cmor nella fatturazione al venditore entrante, quest'ultimo lo verserà alla Cassa Conguaglio per il mercato elettrico che a sua volta lo verserà al venditore uscente. Nelle more del giudizio di primo grado, attraverso la delibera n. 99/2012, impugnata da Edison S.p.A. con motivi aggiunti, sono state introdotte alla delibera originale alcune novità, tra le quali, il succitato differimento del termine per la fatturazione (sei mesi) del corrispettivo Cmor da parte del venditore entrante, nonché il riconoscimento a quest'ultimo di ottenere l'annullamento delle richieste di Cmor del venditore uscente, nel caso in cui i punti di prelievo siano stati completamente disattivati. La ricorrente Edison S.p.A. ha impugnato le summenzionate delibere sostenendo, in primis, la carenza di potere dell'Aeeg la quale si sarebbe sostituita alla volontà delle parti a contrarre in assenza di una norma primaria attributiva del potere e in violazione alle norme del codice civile. La delibera dell'Autorità, infatti, avrebbe determinato la riallocazione del rischio contrattuale, connaturato all'inadempimento di una obbligazione pecuniaria scaturente da un contratto di somministrazione, dalla sfera del creditore ex contractu (venditore uscente) a quella di un soggetto terzo (venditore entrante) ed estraneo al summenzionato rapporto contrattuale. In altri termini, l'atto amministrativo di una autorità - rectius dell'Aeeg - avrebbe determinato una integrazione/modifica del contratto atta a creare un vincolo obbligatorio tra le parti, e ciò in assenza di una norma primaria attributiva di tale potestà in capo al regolatore. In secundis, Edison lamentava una disparità di trattamento affermando che il Sistema Indennitario approntato avvantaggiava il venditore ex incumbent Enel e infine, come ultima doglianza, denunciava un ingiustificato aumento degli oneri amministrativi. La sentenza del Tar Milano si è concentrata sul primo motivo di ricorso, vale a dire sulla questione della carenza di potere del regolatore, ritenendolo fondato e assorbente ogni altra considerazione. La sentenza del Tar è giunta quindi a una pronuncia di annullamento di tutti i provvedimenti di cui sopra. "Micro" e "macro" regolazione e autonomia contrattuale La decisione in esame si inserisce, in prima battuta, nel dibattito relativo al rapporto tra attività di regolazione delle autorità indipendenti e autonomia contrattuale delle parti ovvero, più in particolare, nel dibattito relativo alla etero integrazione contrattuale ad opera di atti di regolazione di autorità indipendenti. Il Tar affronta questo rapporto prendendo le mosse proprio dal concetto di regolazione e affermando da subito la sua essenza eterogenea, caratterizzata cioè, da strumenti dell'azione amministrativa che si pongono a cavallo tra sistema pubblico e sistema privato [2]. Il giudice di prime cure distingue, nell'ambito della regolazione economica dell'Aeeg, due funzioni: una funzione "macro" che incide sulla struttura del mercato (la rete) ed una "micro", che incide invece, sul rapporto giuridico ("prescrivendo regole di condotta agli operatori economici in termini di prezzi, garanzie e regimi di tutela"). Utilizzando una definizione elaborata dagli economisti, quando si parla di regolazione economica, si intende quella diretta a correggere i c.d. "fallimenti del mercato", che, nel caso del mercato energetico, sono principalmente due: l'esistenza di monopolio naturale e le asimmetrie informative, ovvero le situazioni nelle quali il mercato non riesca autonomamente ad assicurare un uso efficiente delle risorse [3]. Nell'ambito dei mercati regolamentati dell'energia, in relazione all'oggetto, la regolazione può avere quindi una finalità tecnico-economica (regolazione sulla rete - regolazione "macro") [4], ovvero una finalità sociale (regolazione sul servizio - regolazione "micro"). L'analisi si concentra, nel caso in oggetto, proprio su quest'ultimo segmento della regolazione: sul servizio (quindi sulla regolazione "micro"), ovvero sulla fornitura di elettricità e gas ai clienti finali [5]. La regolazione "micro", secondo il Tar, è la regolazione dei singoli rapporti giuridici e prescrive le regole di condotta degli operatori economici. Pertanto, il Tar afferma che "regolare significa incidere anche sulla disciplina dei contratti". Tuttavia, la finalità della regolazione "micro", atta eventualmente ad incidere sui singoli contratti, non è la promozione di dinamiche concorrenziali - fine che invece perseguirebbe la regolazione "macro" - bensì quella di ristabilire un contraddittorio paritario tra le parti. Il Tar afferma che, la regolazione "micro", oggi, in un mercato maturo e sufficientemente liberalizzato, consiste nel prevenire risultati socialmente indesiderabili ed è volta a fronteggiare i casi in cui, in realtà, manchi un'autonomia contrattuale [6]. Nell'ambito dei contratti di somministrazione dell'energia, non esiste una vera e propria autonomia contrattuale: il rapporto utente/fornitore si iscrive tra i contratti standard [7] e in tale rapporto sono evidenti le asimmetrie informative e lo squilibrio economico [8] tra contraenti. La possibilità di ravvisare questi caratteri di squilibrio tra le parti del negozio giuridico (asimmetria informativa e squilibrio economico), secondo il Tar, è ravvisabile solo nell'ambito del rapporto tra utente e fornitore (domanda e offerta) ed è qui, pertanto, che è legittimo il potere di direttiva dell'Autorità che mediante l'attività di regolazione (atti sostitutivi) ristabilisce il contraddittorio paritario in favore del contraente debole (i.e. utente) [9]. Il Tar sottolinea come nel caso di specie l'oggetto della delibera, e quindi l'attività di regolazione predisposta dalla stessa, sia diretta non già a tutelare il contraente debole [10], il consumatore/utente, ma a proteggersi da questo, a seguito di un abuso da lui perpetrato (il mancato pagamento delle ultime bollette in vista del passaggio ad altro fornitore). L'attività di regolazione è posta, quindi, tutta dal lato dell'offerta (dal lato del c.d. professionista [11]). Il giudice amministrativo, infatti, afferma con riferimento alla potestà regolatoria dell'Aeeg che quello posto in essere non è "un intervento legittimato dalla necessità di ristabilire un contraddittorio paritario mediante atti sostitutivi di un'attività negoziale privata inesistente bensì di una disciplina posta tutta dal lato dell'offerta di servizi", ritenendo dunque che non sussista alcuno squilibrio contrattuale da ricalibrare ad opera del regolatore [12]. Qualora la regolazione sia posta solo dal lato dell'offerta (come nel caso di specie), quindi, gli elementi costitutivi dello squilibrio di cui sopra, non sono e non possono essere presenti. Tuttavia, volendo accogliere l'innovativa distinzione tra le finalità di una regolazione "micro" ed una "macro", è necessario considerare che il problema del c.d. turismo energetico non coinvolge solo il lato dell'offerta ovvero le singole imprese esercenti la vendita, bensì anche il lato della domanda e quindi tutti i consumatori o quantomeno quelli virtuosi, giacché a causa di questo fenomeno si innalzano i costi medi e dunque i prezzi medi del servizio a danno di tutti gli utenti. Ebbene, conclusa l'analisi sulla regolazione, attraverso cui si esclude la finalità della regolazione "micro", i giudici lombardi, passano rapidamente al vaglio il problema relativo all'incisione dell'autonomia contrattuale ad opera dell'attività regolatoria dell'Aeeg e quindi, nel caso di specie, del Sistema Indennitario. Ad avviso del Tar, la delibera impugnata avrebbe costruito un regolamento contrattuale al di fuori di ogni volontà negoziale delle parti attraverso il trasferimento dell'obbligazione pecuniaria intercorrente tra cliente finale e venditore uscente verso il venditore entrante, essendo quest'ultimo obbligato a fatturare un indennizzo che attiene ad un rapporto contrattuale estraneo al proprio [13]. Da questa definizione del regolamento contrattuale deriva, secondo la sentenza, la necessità di approfondire il rapporto regolazione e autonomia contrattuale. In dottrina [14] si rileva come, norme settoriali promananti da authorities, abbiano ormai invaso il campo tradizionalmente occupato dalla legge. Oggi il negozio giuridico è frutto di varie fonti di disciplina non più solo della volontà delle parti, né della volontà del legislatore. L'etero integrazione contrattuale ad opera di pubblici poteri, in realtà, non è una novità nel nostro ordinamento, si sono però modificate le modalità attraverso cui il pubblico interesse viene veicolato nell'attività negoziale dei privati [15]. Nello Stato c.d. imprenditore o dirigista, che ritiene che in assenza di concorrenza perfetta l'unico modo per offrire risposte sociali adeguate e redistributive della ricchezza sia intervenire direttamente nell'economia, "all'autonomia della volontà privata si contrappone l'amministrazione del mercato ad opera del potere pubblico, che s'impone e surroga il regolamento contrattuale per realizzare un interesse ulteriore e diverso rispetto a quello liberamente programmato dalle parti. Di ciò si cerca conferma nella norma che autorizza l'ingresso della regola eteronoma latrice dell'interesse pubblico nel regolamento contrattuale privato (art. 1339) ... Al libero gioco delle forze economiche nel mercato si affianca, e non infrequentemente si sostituisce, l'atto di programmazione, volto a predeterminare e indirizzare l'attività economica realizzata dagli apparati di gestione pubblica" [16]. Nel passaggio dallo Stato imprenditore allo Stato regolatore, la nuova logica di riduzione dell'intervento pubblico dovrebbe essere compensata dall'affermazione del libero mercato quindi della competizione piena tra le imprese con il conseguente aumento del potere di scelta dei consumatori-utenti. Tuttavia così non è, ed ecco un intervento pubblico, (posto in essere anche tramite autorità indipendenti che si occupano proprio della regolazione del mercato cui sono preposte) che inevitabilmente introduce nuove restrizioni all'autonomia contrattuale a protezione di tutti quei contraenti vulnerabili o caratterizzati da inferiorità economico sociale. La regolazione seleziona così quelle scelte imprenditoriali che garantiscono la giusta efficienza allocativa e che il mercato concorrenziale non è in grado di garantire. Questa tecnica normativa è volta proprio ad ovviare ai "fallimenti del mercato". Il Tar, abbraccia invece, la teoria della tutela costituzionale indiretta del contratto, [17] secondo la quale l'autonomia contrattuale delle parti strumentale all'esercizio dell'iniziativa economica è tutelata "nella stessa misura in cui riceve protezione l'iniziativa economica", ovvero ex artt. 41, c. 3 e 42, c. 2 Cost. In questo modo il giudice esclude la possibilità per norme secondarie, non delegate dalla norma primaria, di disciplinare un campo, quello della libertà contrattuale delle parti, costituzionalmente riservato alla competenza esclusiva di leggi o atti aventi forza di legge. Autonomia contrattuale e poteri impliciti Il Tar Milano, assumendo che la delibera abbia "costruito il regolamento contrattuale dei privati" e che ciò ricada nella "competenza esclusiva delle leggi", esclude l'esistenza di un qualsivoglia dato normativo attributivo della delega del potere all'amministrazione. In particolare espressamente esclude la possibile applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2 c. 12 lett. h) [18] e c. 37 del medesimo articolo l. n. 481/95, che attribuiscono all'Autorità, da un lato, la competenza ad emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi e, dall'altro, consente a tali direttive di modificare o integrare le regole stabilite dal produttore-erogatore con riguardo, appunto, alla produzione o all'erogazione di energia [19]. Il Tar non si sofferma tuttavia nell'analisi di altre norme [20] che, nel caso di specie, avrebbero potuto comunque fondare la competenza dell'Aeeg ad incidere sul contenuto del contratto, quale, in particolare il potere di regolazione sull'accesso alle reti: il Sistema Indennitario a monte incide sullo switching cioè sulla disattivazione dell'utente da parte del venditore uscente e solo a valle sul regolamento contrattuale delle parti. La sentenza, ritenendo mancante una norma primaria attributiva di delega, verifica se sussista lo spazio per salvare la delibera sulla base della teoria dei c.d. poteri impliciti. La teoria dei poteri impliciti si interroga sulla possibilità di riconoscere agli organi preposti alla regolazione non solo i poteri espressamente attribuiti dalla legge, ma anche quelli che "siano strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali assegnati". La legge istitutiva dell'Aeeg, così come quelle di altre autorità, attribuisce competenze molto generali ed è caratterizzata nella maggior parte del testo normativo da mere enunciazioni di obiettivi da raggiungere, dato anche il carattere indeterminato e altamente tecnico dei valori da tutelare. In questo contesto, si radica il dibattito sia in dottrina sia in giurisprudenza [21] relativo alla configurabilità o meno in capo all'Aeeg di poteri impliciti. Sia la dottrina che la giurisprudenza sono divise su due approcci differenti in ordine alla portata precettiva del principio di legalità, approcci che questo Tar richiama. Il primo è quello che adotta una concezione rigorosa del principio di legalità (ogni potere autoritativo di una pubblica amministrazione deve fondarsi su una norma di legge espressa e precisa). Il secondo, invece, postula una accezione debole dello stesso ("propendendo per una lettura "pragmatica e smitizzante" del principio di legalità, incline a mediare le istanze di democraticità e di garanzia per i privati con quelle di funzionalità ed efficacia dell'agire amministrativo parimenti munite di riconoscimento costituzionale, prospettando una adeguata tutela offerta dai principi di ragionevolezza, proporzionalità e "raffrontabilità" con gli standards desunti dalla tecnica"). Questo Tar, in contrapposizione alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, è sempre stato, e a quanto pare continua ad essere, portatore della tesi "rigorosa" del principio di legalità soprattutto quando il potere incide sull'autonomia contrattuale. Solo un'espressa e specifica norma di rango primario può legittimamente determinare una limitazione alle facoltà riconosciute ai privati. In particolare, la delibera ha inciso, secondo il Tar, sull'autonomia contrattuale delle parti, fondandosi su un potere regolatorio che esorbita dalle finalità previste dal legislatore, ed avrebbe dunque trasformato illegittimamente "l'enunciazione di scopi in poteri nuovi ed innominati incidenti sull'autonomia contrattuale". Secondo il giudice di prime cure, la possibilità di modificare in via amministrativa la volontà negoziale delle parti, salvo appunto che tale potere non derivi puntualmente dalla legge, deve essere esclusa sulla base degli art. 1372 e 1374 c.c. dove, in entrambi i casi, il riferimento letterale è appunto alla legge: "essendo il potere di autoregolamentazione attribuito dalla legge, la conformazione amministrativa del contratto richiederebbe un fondamento normativo avente pari rango nel sistema delle fonti". Al fine di rafforzare tale affermazione il Tar sottolinea, inoltre, come sia giuridicamente impossibile permettere poi che fonti secondarie (che agirebbero quindi come regolamenti indipendenti) determinino le sanzioni connesse alla violazione e/o difformità del contratto. In questo senso, secondo il Tar, non è sufficiente basare un potere regolatorio incidente sulla volontà negoziale delle parti su un generale scopo di tutela del mercato [22], escludendo così la possibilità di ravvisare, ancora una volta, la legittimità di un potere implicito in capo all'Autorità. Note: Secondo quanto previsto in particolare dalle direttive del 2003 dell'Unione Europea, da alcuni anni in Italia, come nel resto dei Paesi del continente, ogni consumatore domestico può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica (dal luglio 2007) e gas naturale (dal gennaio 2003) per le necessità della propria abitazione. Chi esercita questo diritto, entra nel cosiddetto "mercato libero", dove è il cliente a decidere quale fornitore o tipo di contratto scegliere e quando eventualmente cambiarlo (switching) selezionando l'offerta che ritiene più conveniente. Il completamento del processo di liberalizzazione della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas ha pertanto portato all'estinzione del cosiddetto "mercato vincolato", servito in precedenza dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita da queste costituite e controllate, in cui le forniture erano definite sulla base di tariffe determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tuttavia, chi decide di non cambiare fornitore, usufruisce del cd. "servizio di maggior tutela" per l'elettrico o del "servizio di tutela" per il gas. Ai clienti in regime di maggior tutela o di tutela, il venditore deve applicare le condizioni economiche e contrattuali regolate dall'Autorità e, nel caso delle condizioni economiche, aggiornate ogni 3 mesi. Il servizio di maggior tutela si rivolge ai clienti domestici e alle piccole imprese, connesse in bassa tensione, senza un contratto di compravendita nel mercato libero. [1] G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici, Il Mulino 2005, 97 e ss. L'Autore, evidenzia come il diritto pubblico si combini strettamente col diritto privato tanto che molto di quest'ultimo sia direttamente prodotto dalle autorità indipendenti, ciò perché l'attività di regolazione interviene nell'ambito dei rapporti tra portatori di interessi contrapposti ed in particolare "interviene laddove fallisce la normazione di diritto comune, ma è sui rapporti tipicamente regolati da questa che si producono gli effetti della disciplina". [2] G. Fonderico, Diritto della regolazione economica, in M. Clarich e G .Fonderico, Dizionario di diritto amministrativo, Milano; Il sole 24 ore, 2007 "L'asimmetria informativa è una condizione in cui un'informazione non è condivisa integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico, dunque una parte degli agenti interessati ha maggiori informazioni rispetto al resto dei partecipanti e può trarre un vantaggio da questa configurazione". [3] Nell'ambito della regolazione della rete si può, ulteriormente, distinguere a seconda che i poteri, esercitati dall'Autorità abbiano ad oggetto l'accesso alla rete o l'unbundling, cioè la separazione tra le attività di gestione della rete e le altre attività della filiera elettrica e del gas gestite in concorrenza, ovvero quelle a monte, di produzione, importazione e quelle a valle, di fornitura dell'energia. [4] La regolazione dell'accesso alla rete si rende necessaria perché nei mercati liberalizzati l'unica rete esistente deve essere utilizzata da una pluralità di soggetti per l'erogazione del servizio. Le condizioni economiche di accesso sono stabilite dall'Aeeg, per "garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità". Per ciò che riguarda le condizioni economiche, si intende il potere dell'autorità di stabilire e aggiornare le tariffe dei servizi dell'energia elettrica e del gas, i parametri e gli altri elementi di riferimento in relazione all'andamento del mercato. Per quanto concerne le condizioni tecniche l'Autorità stabilisce i criteri generali di accesso, che poi le imprese titolari delle infrastrutture specificano nei codici di rete, trattasi di direttive che lasciano margine di autonomia ai gestori della rete, anche se è pur vero che le scelte di investimento degli operatori sono influenzate dai criteri generali di accesso fissati dall'Autorità. La regolazione relativa all'unbundling, riguarda, invece, l'emanazione di direttive in grado di incidere sulla struttura di tutte le imprese verticalmente integrate, vale a dire presenti in tutti i segmenti della filiera compresi quelli aperti alla concorrenza. In Italia, sia nel mercato elettrico che in quello del gas è presente ormai un ubundling di tipo proprietario. Per una compiuta analisi sulla funzione di regolazione si veda G. Corso, I beni pubblici come strumento essenziale dei servizi di pubblica utilità, in Associazione italiana professori di diritto amministrativo, Titolarità pubblica e regolazione dei beni. E. Bruti Liberati, La regolazione pro-concorrenziale dei servizi pubblici. Il caso dell'energia elettrica e del gas, Milano, 2006, 47 ss F. Sclafani e L. Zanettini, L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in Le Autorità amministrative indipendenti, Trattato di Diritto Amministrativo (diretto da) G. Santaniello, Padova, 2010. La regolazione sul servizio include anche la regolazione della qualità, intesa sia come qualità commerciale (tempestività ed accuratezza del servizio) che tecnica (la continuità della fornitura). L'art. 2 comma 12 lett. h dispone che l'Aeeg "emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente". [5] Sarebbe irrealistico ritenere che i rapporti tra utenti ed esercenti, nell'ambito di un mercato liberalizzato, possano essere sottoposti esclusivamente alle regole del diritto comune, proprio perché la "fruizione del servizio avviene nell'ambito di mercati regolati, affidati alle cure di una autorità pubblica", G. Napolitano, Servizi pubblici e rapporti di utenza, cit., 570 e ss. [6] E. Guerinoni, I contratti del consumatore, Torino, 2011: "La fattispecie del contratto per adesione si caratterizza spesso per la presenza di parti in posizione di forza contrattuale differente tale da permettere ad uno dei contraenti (l'imprenditore o il professionista) di predisporre clausole contrattuali; alla controparte resta unicamente la libertà di contrarre o meno potendo sceglier se accettare o rifiutare il contenuto di quanto stabilito dal predisponente ma mai di modificarlo; viene a mancare, quindi, nella formazione del contratto, la fase delle trattative In linea di massima, è il professionista a predisporre unilateralmente il contratto e con esso a fissare l'assetto degli interessi sottostanti. In altri termini, le clausole di un contratto, in questi casi, sono proposte e quasi imposte dall'imprenditore, annullando le possibilità di scelta del consumatore". [7] [8] G. Napolitano, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, 2001, 555 e ss. Corte di Cassazione, sezione III, 30 agosto 2011 n. 17786 "la stessa possibilità di deroga a norme di legge meramente dispositive sia, però, da restringere sotto il profilo funzionale in senso unidirezionale, cioè sia limitata ad una deroga a favore dell'utente o del consumatore". [9] [10] Si vedano i "considerato" della Deliberazione 8 luglio 2010 - ARG/com 104/10. Ex art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo) si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario. Nel mercato della vendita di energia non tutti i clienti rientrano nella definizione di consumatore o utente prevista dall'art. 3 del codice del consumo: suscettibili di rientrare nella definizione di cui sopra sarebbero solo i clienti domestici. Non rientrano pertanto nella definizione le persone giuridiche. Il consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 5622 del 2008 ha infatti stabilito che una delibera dell'Aeeg non è in grado di estendere la definizione di consumatore poiché non ha il potere di imporsi su una fonte di rango primario. [11] Per una analisi del significato di funzione regolativa si veda G. Napolitano, Servizi pubblici e rapporti di utenza, cit., 648 e ss. [12] "L'implicazione giuridica del dispositivo regolatorio è quello di determinare, al di fuori di una qualsivoglia pattuizione negoziale, la riallocazione del rischio contrattuale connaturato all'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria scaturente da un contratto di somministrazione, dalla sfera giuridica del creditore ex contractu (venditore "uscente") a quella di un soggetto terzo (il venditore "entrante")". [13] M. Angelone, Autorità indipendenti e etero regolamentazione del contratto, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013. A. Ciatti, Retroattività e contratto. Disciplina nazionale e contratto, Napoli, 2007. G. Napolitano, La rinascita della regolazione per autorità indipendenti, in questa Rivista, 2012, 3, 229. M. Clarich, Le autorità indipendenti tra regole, discrezionalità e controllo giudiziario, in Foro amm., 2002, 3865. [14] [15] G. Napolitano, A. Zoppini, La regolazione indipendente dei servizi pubblici e la garanzia dei privati, in G. Gitti (a cura di), Il contratto e la Autorità indipendenti. La metamorfosi dell'autonomia privata, Bologna, 2006. G. Gitti, La tenuta del tipo contrattuale e il giudizio di compatibilità, in Riv. dir. civ., 2008, I, 497 ss. M. Angelone, Autorità indipendenti e etero regolamentazione del contratto, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013. A. Zoppini, Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza, in A. Zoppini, G. Olivieri (a cura di) Contratto e Antitrust, Laterza, Roma, 2008. [16] In questo senso, la Corte Cost. n. 37 del 21 marzo 1969, in Foro It., 1969, I, c. 781 sostiene che l'autonomia contrattuale troverebbe solo una tutela indiretta nella Costituzione agli artt. 41 e 42. Allo stesso modo Corte cost. n. 30 del 23 aprile 1965, in Giur. cost., 1965, che sostiene che per quanto riguarda i rapporti economici, l'autonomia privata troverebbe tutela indiretta nell'art. 41 della Cost. In dottrina anche F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli 2004. A. Pace, Libertà "del mercato" e "nel mercato", in Politica del diritto, 2003, 328. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 2006, 327. [17] Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni: "h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37". [18] Art. 2, c. 37. "Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio". Analizzando la giurisprudenza in materia, si nota come sia il giudice amministrativo che il giudice civile hanno ammesso, anche se con alcuni caveat, l'esistenza di un potere di integrazione contrattuale da parte dell'Aeeg sulla base del combinato disposto supra indicato e delle finalità dell'azione amministrativa (regolatoria) dell'Aeeg. In particolare si veda: Consiglio di Stato, sezione VI, 27 ottobre 2003 n. 6628, Consiglio di Stato, sez. VI, 11 novembre 2008 n. 5622, Corte di Cassazione, sez. III, 30 agosto 2011 n. 17786 e Corte di Cassazione, sez. IV, 13 luglio 2012 n. 11992. [19] Art. 1; 2, comma 5; 2, comma 12 lett. c; 2, comma 12 lett. d legge n. 481/1995. Art. 42, comma 1, d.lgs. n. 93/2011. Art. 9 comma 1, d.lgs. n. 79/1999. [20] Il Tar Milano, esclude in nuce la possibilità di ravvisare l'esistenza e legittimità di poteri impliciti La giurisprudenza del Tar Lombardia ha abbracciato fin dalle sue prime pronunce l'approccio c.d. rigoroso del principio di legalità: Cfr Tar Lombardia, sez. II, 4 aprile 2002, n. 1331; Tar Lombardia, sez. II, 29 giugno 2001, n. 4658; Tar Lombardia, sez. IV, 16 novembre 2004, n. 6392. [21] Diversamente, la posizione assunta dal Consiglio di Stato si è posta in contrasto rispetto a quella adottata dal Tar Lombardia, adottando una concezione c.d. "debole" del medesimo principio e riformando, pertanto numerose pronunce del giudice di prime cure: Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2002, n. 2987; Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 2005, n. 5827; Cons. Stato sez. VI, 2 marzo 2010, n. 1215; Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2012 n. 2521, Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2011, n. 2463. Tra la dottrina: V. Cerulli Irelli, Sul potere normativo delle Autorità amministrative indipendenti, in M. D'Alberti, A. Pajno, Arbitri dei mercati, Il Mulino, 2010, 75 e ss. F. Merusi, Il potere normativo delle Autorità indipendenti, in G. Gitti, L'autonomia privata e le Autorità indipendenti, Bologna, 2006, 48, F. Fracchia, Giudice amministrativo ed energia: il sindacato del Tar Lombardia sugli atti dell'Autorità per l'energia e il gas, in Dir. econ., 2007, 631-656. A. Travi, Autorità per l'energia elettrica e giudice amministrativo, in E. Bruti liberati, F. Donati (a cura di), Il nuovo diritto dell'energia tra regolazione e concorrenza, Torino, 2007, 73-86. N. Bassi, A volte (per fortuna) ritorna: il principio di legalità dell'azione amministrativa fra regole costituzionali e normativa comunitaria, in Foro amm.-Tar, 2002, 1906. V. Milani, Principio di legalità e poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in questa Rivista, 2003, 1, 37. In questo senso obiettivi di carattere generale non possono essere compromessi da forme intrusive di regolazione Cfr. G. Napolitano, Servizi pubblici e rapporti di utenza, cit., 540. [22]