contratto casa della mariola - Unione dei Comuni del Frignano

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO
TRA L’UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO, L’AZIENDA USL MODENA –
DISTRETTO DI PAVULLO NEL FRIGNANO E “DOMUS ASSISTENZA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE” PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO
SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI PRESSO LA STRUTTURA
“CASA DELLA MARIOLA” SITA IN VIA PIAVE, N. 14 – MONTECRETO.
L’anno duemilasedici il giorno ____ del mese di ________, presso la sede del Servizio Sociale
Associato in via Giardini n.15 Pavullo nel Frignano, con la presente scrittura privata da valersi per
ogni conseguente effetto di legge,
TRA
l’Unione dei Comuni del Frignano, in seguito indicata anche, per brevità, “Committente”, con
sede legale e domicilio fiscale a Pavullo nel Frignano, via Giardini, n. 15, C.F. e P.I.
03545770368, nella persona della Responsabile del Servizio Sociale Associato e Ufficio di
Piano, Dott.ssa Emanuela Ricci, nata a Pavullo nel Frignano il 22/07/1964, la quale, in virtù di
quanto stabilito nel decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Frignano n.3 del
02/01/2015, interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente in nome, per conto e in
rappresentanza dell’Unione dei Comuni del Frignano;
l’“Azienda Usl Modena”, con sede legale e domicilio fiscale a Modena, in via S. Giovanni del
Cantone n. 23 - C.F. e P.I. 02241850367 - nella persona del Direttore del Distretto di Pavullo
nel Frignano, Dr. Andrea Spanò, nato a Trapani il 27/11/1960, il quale in virtù della
deliberazione del Direttore Generale n. 117 del 01/07/2015, domiciliato per la sua carica
presso Az. Usl Distretto di Pavullo nel Frignano, via Carlo Caselgrandi, n. 2, il quale, in virtù
delle competenze allo stesso affidate dalla vigente normativa, interviene e sottoscrive il
presente atto in nome, per conto e in rappresentanza della medesima Azienda USL Modena –
di seguito, nel presente atto, denominata anche, per brevità, “AUSL” o “Committente”, in
qualità di titolare per l’erogazione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (F.R.N.A.)
e delle competenze per l’erogazione delle prestazioni e attività sanitarie connesse ai servizi di
cui al presente contratto;
E
De Vinco Gaetano, nato ad Avellino il 05.06.1953 C.F. DVNGTN53H05A509F in qualità di
legale rappresentante della “ Domus Assistenza Soc.Coop.Sociale” in seguito indicato anche, per
brevità “Gestore”, con sede legale in Modena via Emilia Ovest, n. 101 P.I/C.F. 01403100363,
domiciliato per la carica presso la sede della Cooperativa soggetto gestore del servizio di Centro
Socio Riabilitativo Residenziale per Disabili “Casa della Mariola”, ubicato nel Comune di
Montecreto;
RICHIAMATE
la L.R.n.34/98 avente ad oggetto “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR..n.37/97, nonché di
funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio – sanitarie e socio –
assistenziali”;
la DGR.n.564/00 avente ad oggetto “Direttiva regionale per l’autorizzazione al
funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap,
anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R.n.34/98 e s.m.e i. (DGR..n.1423/15);
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l’art.38 della L.R.n.2/03 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
la DGR.n.514/09 “Primi provvedimenti attuativi dell’art. 23 della L.R. .n./08 in materia di
accreditamento dei servizi sociosanitari” e s. m. e i. (DGR.n.390/11, DGR.n.1899/12,
DGR.n.1828/13, DGR.n.715/15);
la nota della Direzione generale Sanità e Politiche Sociale PG.2011/31/2102 del 27/12/2011
avente ad oggetto “Precisazioni in merito a quesiti in materia di accreditamento dei servizi
socio-sanitari e relativi contratti di servizio“;
la DGRn.273/16 avente ad oggetto “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio
– sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente” ;
VISTO E CONSIDERATO CHE
nell’ambito del percorso di riordino istituzionale avviato dalla Regione Emilia-Romagna con
L.R.n.21/12 e sulla base delle successive disposizioni attuative, con atto sottoscritto in data
19/11/2013 dai Sindaci dei dieci Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto,
Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola si è costituita
l’Unione dei Comuni del Frignano la quale è subentrata, in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi a far tempo dal 1° gennaio 2014, alla Comunità Montana del Frignano - estinta alla data
del 31/12/2013;
con deliberazione del Consiglio Comunitario n.3 del 26/03/2013, la Comunità Montana del
Frignano, ora Unione dei Comuni del Frignano, ha approvato per quanto di competenza la
convenzione - poi regolarmente sottoscritta - con i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama
Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni
e Sestola per la gestione in forma associata di tutte le funzioni sociali e socio-sanitarie;
con la predetta convenzione, stipulata il 2 maggio 2013 tra la Comunità Montana del Frignano
ed i Comuni di Pavullo nel Frignano, Serramazzoni, Lama Mocogno, Polinago, Riolunato,
Pievepelago, Fiumalbo, Fanano, Sestola, alla quale ha aderito a far tempo dal 01/08/2013
anche il Comune di Montecreto, è stato stabilito l’avvio della gestione in forma associata delle
funzioni in materia di servizi sociali e di programmazione sociale, sanitaria e socio sanitaria,
approvata con l’atto anzi citato, a decorrere dal 1 gennaio 2014;
con Deliberazione di Giunta dell’Unione n.44 del 19/08/2015 avente ad oggetto: ”Programma
attuativo annuale 2015 di cui al Piano di zona della salute e del benessere sociale 2009/2011
del Distretto n.5 in attuazione della L.R.n.2/2003 - Approvazione”, è stata approvata la
programmazione, valevole per l’ambito distrettuale, per i servizi socio-sanitari accreditati;
con Deliberazione di Giunta dell’Unione n.67 del 23/12/2015 avente ad oggetto “ Programma
Attuativo Annuale 2015 di cui al Piano di Zona della Salute e del Benessere Sociale 2009/2011
del Distretto n. 5 in attuazione della L.R. 12/03/2003 n. 2 – Integrazioni.” è stata ridefinita la
programmazione dei servizi socio-sanitari accreditati valevole per l’ambito distrettuale con
indicazioni sulle tipologie, quantità dei servizi e strutture idonee a soddisfare il fabbisogno
individuato;
con nota prot.n.16590 del 26/08/2014 il Distretto di Mirandola ha richiesto la disponibilità di
n. 3 posti accreditati a favore di utenti ivi residenti;
Viste:
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a. la domanda presentata il 27 giugno 2014 prot.n.5600, da “ Domus Assistenza
Soc.Coop.Sociale” per l’accreditamento definitivo del servizio di Centro Socio Riabilitativo
Residenziale per Disabili presso la struttura “Casa della Mariola” sita in Via Piave, n. 14 –
Montecreto;
b. la determinazione n.548/2014 avente ad oggetto “Concessione accreditamento definitivo
dei servizi socio-sanitari ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale N.514/2009, punto 5.3.3 allegato 1 - a favore di "Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale" per il servizio di centro socio riabilitativo residenziale per disabili presso la struttura "Casa della Mariola" sita in via Piave n.14 – Montecreto;
c. la determinazione n.542/2015 avente ad oggetto “ Conferma Concessione accreditamento
definitivo dei servizi socio-sanitari ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale
N.514/2009, punto 5.3.3 allegato 1 - a favore di "Domus Assistenza Società Cooperativa
Sociale" per il servizio di centro socio riabilitativo residenziale per disabili presso la struttura "Casa della Mariola" sita in via Piave n.14 – Montecreto;
DATO ATTO CHE :
Sono state effettuate le verifiche di legge;
è stata acquisita l’informazione antimafia, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159 del
06.09.2011, per l’impresa Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale;
il presente contratto di servizio si colloca nell’ambito di un contesto finanziario che è
globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall’assegnazione regionale indistinta e dai
parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti;
Quanto sopra premesso tra le parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1
Premesse
Le premesse e i richiami nonché tutti gli atti e i documenti ivi citati, ancorché non materialmente
allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art.2
Oggetto del Contratto di Servizio
Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio di
centro socio riabilitativo residenziale per disabili presso la struttura “Casa della Mariola” per n. 12
posti accreditati definitivamente, di cui:
a.
n.9 posti a disposizione del Distretto del Frignano;
b.
n.3 posti richiesti dal Distretto di Mirandola;
Per questi ultimi tre posti si applicano le norme del presente contratto ed i richiedenti dovranno
concordare con il soggetto gestore le modalità di ammissione degli utenti, di fatturazione e
rimborso oneri e di compartecipazione , in caso di indigenza dell’utente, con nota scritta
d’acquisire agli atti dell’Unione dei Comuni del Frignano, in qualità di soggetto istituzionalmente
competente per il rilascio dell’accreditamento per i servizi sociosanitari;
Per i suddetti posti accreditati il Gestore, è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento ai
sensi della DGR.n.564/00;
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Art.3
Elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi
1. Le parti contraenti eleggono, per le comunicazioni relative al presente Contratto, il loro
domicilio come indicato nell’elencazione dei contraenti medesimi di cui alla premessa del
presente contratto.
2. L’Unione, l’AUSL e il Gestore individuano ciascuno un referente operativo, comunicandone il
nominativo alla controparte, tramite PEC da inoltrarsi entro 30 giorni dalla data di stipula del
presente contratto, ai seguenti indirizzi:
Unione dei Comuni del Frignano: [email protected]
AUSL: DCP+DITRA: [email protected]
Gestore: [email protected]
Art.4
Durata
1. Il presente contratto decorre dal 01/11/2016 al 31/12/2019 e comunque fino al termine di
validità dell’accreditamento definitivo, sulla base delle disposizioni regionali, per un valore
presunto di €.1.601.063,00;
2. Il presente contratto, con scadenza coincidente con quella del provvedimento di
accreditamento definitivo, è rinnovabile esclusivamente se e in quanto sia stato concesso il
rinnovo al provvedimento di accreditamento definitivo stesso, al quale soggiace per un
periodo di uguale od inferiore data.
Art.5
Oneri delle parti
1.
Per il servizio accreditato di cui al precedente art. 2. - lettere a), b) il Gestore dovrà garantire il
servizio attenendosi a tutti i requisiti ed ai fattori produttivi specificati, rispettivamente, nell’
DGR..n.514/09 e s.m.e i. e nell’allegato A della DGR.n.273/16 o altra indicazione della
Regione.
2.
Lo stabile e parte degli arredi in cui ha sede la struttura “Casa della Mariola” è di proprietà del
Comune di Montecreto e per quanto attiene l’utilizzo della sede si rimanda all’apposito comodato d’uso depositato presso l’Unione dei Comuni del Frignano e sottoscritto dai contraenti;
3.
Il contratto include, altresì, gli obblighi che il Gestore ha assunto all'atto del rilascio
dell'accreditamento ed in particolare:
a. l'accettazione di modalità/percorsi di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro
modello gestionale;
b. l'accettazione del sistema tariffario (comprensivo della quota a carico del FRNA e della
quota a carico dell’Unione, e all’interno di questa, della quota di compartecipazione alla
spesa da parte degli ospiti,) previsto dalla DGR 273/2016 e definito attraverso l’utilizzo del
sistema di calcolo regionale, impegnandosi ad adeguarsi alle eventuali modifiche del
sistema tariffario effettuato dalla Regione;
c. l'assunzione di un debito informativo verso la Committenza e le Amministrazioni
competenti;
d. l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così
come precisato dalla LR 2/2003;
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e. il rilascio, di norma entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento,
dell’attestazione, sulla base delle giornate di presenza e dell’effettivo pagamento da parte
degli utenti, delle spese per l’assistenza specifica sostenute dagli utenti, che gli stessi
potranno utilizzare ai fini fiscali, nei casi previsti dalla legislazione vigente. A tal fine per i
servizi accreditati, sulla base della determinazione del costo di riferimento regionale, le
spese per l’assistenza specifica, in base alla normativa vigente, vanno determinate
conteggiando, al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazione dell’Unione dei
Comuni del Frignano, il 50% della retta a carico dell’utente . Il Gestore è tenuto per il
servizio reso nell’ambito dell’accreditamento a rilasciare ai cittadini che lo richiedono
attestazioni univoche e chiare nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto dalla
DGR. 273/2016. La reiterata inosservanza di quanto sopra costituisce grave motivo di
iniquità nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell’efficacia del contratto di
servizio e della liquidazione delle relative competenze.
Le parti danno atto che il presente contratto include:
l'atto di rilascio di accreditamento definitivo, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 542
del 31/12/2015 ;
il Prontuario Terapeutico della Area Vasta Emilia Nord ad uso ospedaliero e delle strutture
extraospedaliere convenzionate”, d’ora in poi denominato Prontuario AVEN, reperibile
sul sito www.aven-rer.it;
Allegato “ Sintesi integrata degli strumenti di monitoraggio”;
“Allegato relativo alla fornitura di farmaci e dispositivi medici ausili e protesica per le case
residenza per anziani non autosufficienti”;
Allegato “Epidemie di infezioni correlate all’assistenza sanitaria. Sorveglianza e controllo”;
Linee guida a sostegno delle azioni di tutela e di garanzia dell’anziano non autosufficiente
assistito nei servizi ospedalieri e residenziali;
“Documento di indirizzo aziendale in tema di lesioni da pressione : prevenzione e
trattamento. Aggiornamento 2015”;
“Prevenzione delle cadute e promozione del benessere generale degli ospiti delle strutture
per anziani. Miglioramento dell’ambiente, dell’organizzazione della vita e delle cure e
somministrazione di attività fisica in struttura”;
il documento sulla cartella socio sanitaria oltre a quanto richiesto dalla RER con la nota
prot.504242/2014 del 19.12.14 “Linee guida per l’elaborazione e gestione della cartella
socio sanitaria nei servizi socio sanitari accreditati per anziani e persone con disabilità”;
I suddetti documenti, di cui tutti i contraenti hanno preso atto, sottoscritti dalle parti per
integrale accettazione contestualmente alla stipulazione del contratto, pur non materialmente
allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso e vi sono allegati,
mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, posto agli atti dell’Ufficio di Piano.
Art.6
Ammissione degli Ospiti
1. L'ammissione degli ospiti al servizio oggetto del presente contratto sarà effettuata dai competenti Servizi Sociali dell’Unione e/o dell’AUSL, previa valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), ai sensi dell'art.7 della L.R.n.2/03, che provvederanno anche alla definizione del Progetto di vita e di cure che include anche gli elementi di temporalità
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dell’ammissione stessa.
2. L'UVM (integrata dal coordinatore indicato dal Soggetto Gestore) esperirà gli accertamenti di
norma prima dell'ingresso dell'ospite al servizio e inoltre classificherà l'ospite stesso utilizzando i separatori indicati nella determina del Direttore generale Sanità e Politiche sociali
n.2023/10 e la valutazione di interventi infermieristici e riabilitativi sulla base dei bisogni
dell’ospite;
3. Se per motivi d'urgenza non fosse possibile effettuare tali valutazioni, la competente UVM dovrà procedere entro 10 giorni dall'ammissione;
4. L’aggiornamento della valutazione dei singoli ospiti è garantita in relazione alla modifica significativa delle condizioni e dei bisogni delle persone con disabilità;
5. I competenti Servizi Sociali e Sanitari potranno valutare, congiuntamente al gestore e previa
verifica della disponibilità dei posti, l’inserimento anche temporaneo di utenti provenienti da
altri territori di ambito regionale, previa richiesta formale da parte dei servizi richiedenti. In
caso di ammissione gli adempimenti conseguenti anche di carattere economico sono a carico
dei servizi invianti.
Art.7
Prestazioni del gestore e modalità di realizzazione del servizio
1.
Il Gestore realizzerà il servizio assicurando, nel periodo di validità dell’accreditamento, i livelli
assistenziali, organizzativi e strutturali previsti dalla vigente normativa regionale;
2. Il Gestore s’impegna, inoltre, a:
a. non imputare a carico degli utenti costi per prestazioni sanitarie garantite/rimborsate
dall’AUSL;
b. informare, in modo chiaro e corretto gli utenti e i loro familiari, in merito alle prestazioni
ed ai servizi assicurati, al costo totale degli stessi, alla tariffa a carico del Fondo Regionale
per la Non Autosufficienza (FRNA), alla quota rimborsata/erogata dall’AUSL, alla retta a
carico degli utenti.
3. Il Gestore fornirà il servizio accreditato di Centro Socio Riabilitativo Residenziale per Disabili a partire dal 01-11-2016 come segue:
apertura
posti
CSRR
accreditati
casa
della
mariola
12
attività
giornaliere
orario notturno
dalle
ore
alle
ore
dalle
ore
alle
ore
7
21
21
7
attività,
programmazione,
giornate
verifica e
annuali
supervisione
apertura
365
Compresa
nell'orario
4. Le parti concordano, nella fase di avvio del contratto e per tutta la durata dello stesso, di valutare, le variazioni del volume di attività conseguenti a dimissioni, sospensioni, ammissioni, assenze prolungate/programmate con conseguente adeguamento del personale in base ai parametri previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento; l’operatività del personale
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dovrà essere garantita nell’arco dell’orario di apertura del Centro e dovrà essere articolata sulla
base dei bisogni assistenziali/educativi degli ospiti e delle esigenze organizzative complessive
dei servizi. La Committenza si riserva di verificare la congruenza tra l’articolazione oraria predisposta e l’esigenze sopra espresse, previa visione degli orari di servizio inviati dal Gestore;
5. Il Gestore deve garantire, nell’ambito della propria attività oggetto di accreditamento, che
l’operatività del Centro non si esprima soltanto nell’attività diretta con l’utenza ma si sviluppi
anche nel rapporto con i servizi di riferimento, con altre istituzioni, associazioni ed altre realtà
territoriali significative utili ad evitare l’isolamento della struttura;
6. Restano a carico del Gestore i trasporti per visite e per prestazioni ambulatoriali e i trasporti
per finalità ricreative e socializzanti, ad esclusione dei trasporti garantiti dal S.S.N. per target
specifici di pazienti;
Art.8
Prestazioni sanitarie
1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del
presente contratto, le seguenti prestazioni e/o forniture:
1.1. Medico di struttura: gli ospiti del centro socio riabilitativo residenziale mantengono, quale
riferimento sanitario, il proprio medico di medicina generale. L’attività di diagnosi e cura
viene assicurata da Medici di Medicina Generale, in coerenza con l’ ACN, l’AIR e gli
accordi sottoscritti tra Az. USL e le rappresentanze di categoria. Il medico di struttura è
responsabile della funzione di diagnosi e cura per tutti gli ospiti salvo diversa opzione
verso altro MMG e per tutti coloro che fruiscono di un periodo di degenza temporaneo
(ricovero di sollievo);
1.2. L’obbligo di presenza nella struttura è fissato in n. 2 ore settimanali;
1.3. Coordinamento organizzativo dell’attività sanitaria (da considerarsi prestazione
aggiuntiva): sarà assicurato un coordinamento delle attività per n. 2 ore complessive
settimanali, che verrà espletato per il tramite di n. 2 medici di Medicina Generale;
2. Prestazioni sanitarie fornite direttamente dal Gestore, con rimborso degli oneri a carico
dell'Azienda USL:
2.1. Assistenza infermieristica e riabilitativa
Il Gestore deve garantire la presenza di personale infermieristico e riabilitativo, all’interno del
servizio accreditato, in una logica di attività fortemente integrata tra gli aspetti organizzativi
sanitari e socio-assistenziali, attraverso personale dipendente/contratto dal gestore,
regolarmente iscritto all’albo IPASVI. Per le attività si rimanda a quanto indicato nella legge n.
251 del 10/8/2000 “Disciplina delle professioni sanitarie, tecniche della prevenzione nonché
della professione ostetrica”.
È prevista la presenza di un infermiere per n. 1 ora settimanale e di un fisioterapista per n. 1
ora settimanale per assicurare la partecipazione alla definizione dei PAI o dei PEI e la
valutazione della necessità di interventi infermieristici e riabilitativi; per l’anno 2016 sono
previste inoltre ulteriori n. 11 ore settimanali di assistenza infermieristica per garantire
l’esecutività di quanto previsto dal PAI/PEI degli ospiti della struttura.
In attesa della definizione della specifica tariffa di riferimento regionale, la remunerazione delle
prestazioni sanitarie organizzate e fornite direttamente dal gestore avviene sulla base del
rimborso delle spese realmente sostenute. In ogni caso non è ammesso un rimborso superiore
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al costo medio di un operatore in servizio presso l’Azienda USL di Modena. Il valore di
riferimento massimo, per l’anno 2016, è fissato in € 37.260,39 per il personale infermieristico
ed in € 34.998,179 Per il personale fisioterapico i rimborsi richiesti dovranno essere corredati
da documenti giustificativi che verranno comunicati dall’Az. USL all’ ente gestore. Il Gestore è
pertanto tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria per fare emergere il rilievo
economico del costo del personale. La tariffa oraria verrà definita nel seguente modo :
Costo annuale sostenuto dal gestore per il personale sanitario (infermiere e fisioterapista) con
contratto a tempo pieno diviso n.1548 ore = tariffa oraria da rapportare al valore di riferimento massimo sopra indicato. Il rimborso è da intendersi onnicomprensivo. Il Gestore garantisce
la copertura infermieristica e riabilitativa con garanzia di sostituzione in caso di assenze per ferie e malattie inferiori ai 25 giorni continuativi. Nel caso di lunga assenza, superiore ai 25
giorni continuativi, il Soggetto gestore è tenuto a sostituire la persona e a darne comunicazione
scritta all’Azienda USL che si farà carico del rimborso della sostituzione individuata. Il costo
relativo a questa sostituzione dovrà essere rendicontato separatamente. Si precisa che il riconoscimento economico della sostituzione (oltre che del titolare del posto) avverrà solo nel caso in cui sul Gestore gravi il costo della lunga assenza (da autodichiarare) e per il solo personale dipendente (non per quello somministrato).
I turni di servizio realmente realizzati ed i cartellini orari mensili del personale andranno presentati alla Direzione Infermieristica del Distretto, cui compete la verifica del rispetto di quanto indicato nei punti precedenti (per quanto riguarda lo standard minimo indicato) anche ai fini dell’autorizzazione al pagamento delle fatture.
Il Gestore si impegna infine che il personale infermieristico mantenga il raccordo con l’Ufficio
Infermieristico Distrettuale, con il Referente dell’Area Fragili del distretto, con i M.M.G. degli
ospiti per quanto di competenza
Il Gestore dovrà garantire in ottemperanza alla DGR 514/2009: tutti gli arredi, ausili e
apparecchiature/attrezzature sanitarie previste; gli ausili protesici per i quali non è richiesta
personalizzazione; materiale per medicazione; detergenti e disinfettanti; materiale vario ad
assorbenza; farmaci non ricompresi nel prontuario, altro materiale di consumo assistenziale.
Il Gestore dovrà altresì garantire:
per quanto riguarda gli ausili per i quali è richiesta personalizzazione: in caso di decesso o
trasferimento di un assistito ospite della struttura al quale è stato assegnato un ausilio protesico
personalizzato di cui al D.M.332/1999, ad eccezione degli ausili individuati dalla
DGR.n.564/00, la struttura deve darne comunicazione entro 3 giorni lavorativi successivi al
verificarsi dell’evento all’ufficio protesi del distretto dell’ Az. USL territorialmente competente;
Per quanto riguarda la nutrizione artificiale (NAD): qualsiasi evento riguardante un assistito in
NAD ospite della struttura che comporti interruzione o cessazione del servizio di NAD deve
essere comunicato entro 3 giorni lavorativi successivi al suo verificarsi all’area infermieristica
del distretto dell’ Az. USL territorialmente competente e comunque non oltre il mese di
riferimento, come indicato nella procedura dedicata.
Per quanto riguarda la ventiloterapia: qualsiasi evento riguardante un assistito in ventiloterapia
ospite della struttura che comporti la cessazione dell’utilizzo della/e apparecchiatura/e e della
eventuale fornitura di materiale extra contratto deve essere comunicato entro 3 giorni
lavorativi successivi al suo verificarsi alla ditta fornitrice e all’ufficio protesi del distretto
dell’Az. USL territorialmente competente.
Il Gestore si impegna infine che il personale infermieristico mantenga il raccordo con l’Ufficio
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Infermieristico Distrettuale, con il Referente dell’Area Fragili del distretto, con i M.M.G. degli
ospiti per quanto di competenza.
Art.9
Fornitura delle prestazioni sanitarie da parte dell’AUSL
1.
L’AUSL si impegna a fornire al Gestore le prestazioni sanitarie, come dettagliato nei commi
successivi ed, in particolare, secondo le disposizioni di cui al presente articolo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Governo clinico
Assistenza Medica di base;
Assistenza specialistica;
Assistenza farmaceutica;
Dispositivi medici di uso corrente;
Trasporti sanitari.
Le prestazioni di cui sopra sono garantite direttamente dall’AUSL come descritto nei paragrafi
successivi.
a. Il Governo clinico, consistente sia nel coordinamento dell’assistenza medica sia nel
coordinamento dell’attività sanitaria all’interno dei servizi oggetto del presente contratto, è
assicurato:
1. per il Coordinamento dell'assistenza medica, tramite un proprio Medico (Responsabile
Cure Primarie Distretto di Pavullo) che, in costante rapporto con il Medico e la Direzione
della struttura, è responsabile:
della promozione e della realizzazione di protocolli diagnostici – terapeutici riabilitativi
per le patologie prevalenti;
della definizione di percorsi specialistici integrati con il Presidi ospedalieri ed i
poliambulatori specialistici;
dell’attività di vigilanza igienico- sanitaria e dell’adozione di eventuali misure di
prevenzione, in collegamento con i competenti servizi dell’AUSL.;
della verifica costante dell’appropriatezza dell’assistenza sanitaria erogata globalmente.
Tale attività è effettuata attraverso regolari accessi nelle strutture, tesi a controllare e verificare le
attività sanitarie, l'adesione ai protocolli, in una logica di massima integrazione e collaborazione tra
soggetti committenti e gestore.
2. per il Coordinamento dell’attività sanitaria, tramite il Coordinatore Infermieristico Area
Fragile distrettuale o suo delegato. Tale attività è effettuata attraverso azioni di formazione,
regolari accessi nelle strutture, tesi a supportare e monitorare le attività sanitarie, l'adesione
ai protocolli, in una logica di massima integrazione e collaborazione tra committenti e
gestore.
b. L’Assistenza medica di base e coordinamento sanitario come sopra descritto nell’art. 9.1.1 e
art.9.1.2;
c. L’Assistenza specialistica: Di norma, per le attività di Fisiatria, Psichiatria e Nutrizionista per
NED, consulenza infermieristica per lesioni difficili sarà possibile effettuare una
programmazione di accessi in struttura da parte degli specialisti sulla base delle effettive
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esigenze degli ospiti; in subordine, potranno essere attivati canali privilegiati, tesi a facilitare
l’accesso degli ospiti dei servizi agli ambulatori specialistici.
d. L’assistenza farmaceutica viene garantita dall’Azienda USL di Modena attraverso la fornitura
dei farmaci necessari agli ospiti delle strutture residenziali. I farmaci forniti, a prescindere dalla
classe di appartenenza, sono quelli previsti dal Prontuario Terapeutico AVEN, di cui al sito
www.aven-rer.it , ed utili a soddisfare le esigenze di cura delle persone non autosufficienti;
l’Azienda USL, pertanto, non fornirà né rimborserà farmaci acquistati extra Prontuario
AVEN. La prescrizione di farmaci non inclusi nel Prontuario deve essere ridotta al minimo; i
farmaci fuori prontuario possono essere richiesti alla Farmacia interna attraverso una Richiesta
Motivata Personalizzata (RMP). L’eventuale prescrizione sul territorio con ricetta SSR deve
contestualmente essere ridotta al minimo e viene monitorata periodicamente. La richiesta dei
farmaci prescritti deve essere inviata al servizio di Farmacia ospedaliera competente per
Distretto, come indicato dalla legge n. 405/2001 a cui gli enti gestori devono fare specifico
riferimento.
e.
Alla Farmacia ospedaliera di riferimento devono essere inviate anche le richieste di
approvvigionamento generale dei dispositivi medici ad uso corrente necessari per il governo
dei processi terapeutici (per la somministrazione e gestione della terapia infusiva ed
intramuscolare, la somministrazione e gestione della terapia antalgica, la gestione del
cateterismo vescicale, la somministrazione O2-terapia) e di alcuni Dispositivi medici di uso
non corrente, necessari per il governo del processo assistenziale, attraverso la prescrizione
individuale degli ausili protesici di cui al DM 27/08/99 n. 332 (Materiale di medicazione
avanzato per la prevenzione e trattamento delle lesioni da compressione come da protocollo
Aziendale, Ausili per stomizzati e per laringectomizzati).
La fornitura dei prodotti e dei dispositivi per la somministrazione e gestione della nutrizione
enterale, con PEG e SNG, e parenterale viene effettuata, secondo le modalità definite
attraverso le gare di acquisto, tramite Service o consegna diretta. L’Azienda USL avvalendosi
dei servizi coinvolti nella gestione dei beni sanitari, monitora periodicamente le richieste ed i
consumi delle strutture.
Le richieste per presidi per la mobilità (carrozzelle, deambulatori, quadripoli ecc.) previsti negli
elenchi 1 e 2 del Nomenclatore Tariffario, solo su prescrizione (e quindi tipologia)
personalizzata agli ospiti invalidi ai sensi del DM 332/99, devono essere inviate alla SAUB del
Distretto di competenza.
Per quanto riguarda la fornitura di particolari farmaci e dispositivi medici si fa riferimento al
protocollo allegato “Fornitura di farmaci e dispositivi medici ausili e protesica per le case
residenza per anziani non autosufficienti ”.
Nel caso in cui venga verificato/riscontrato dalla Committenza, anomalie nella gestione di
farmaci e dispositivi medici ( es. non corretta conservazione, prodotti scaduti,
approvvigionamenti eccessivi ordinato attraverso i canali dell’Az. USL), le stesse verranno
segnalate per l’adozione di eventuali provvedimenti (es. addebito all’Ente Gestore della spesa
ritenuta eccedente rispetto ai bisogni delle persone presenti nella struttura stessa).
f. I Trasporti sanitari: fatti salvi i trasporti effettuati in emergenza-urgenza per l’accesso ai Pronti
Soccorsi, sono assicurati i trasporti di ospiti non autosufficienti, allettati o non trasportabili
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con mezzi ordinari, in caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e
privati accreditati, oltre che i viaggi di dimissione dal pronto soccorso, quindi anche il caso di
accesso al P.S non seguito da ricovero.
Art.10
Requisiti di qualità del servizio
1. Il Gestore deve svolgere la propria attività nel rispetto dei livelli di qualità dei servizi così come
sono determinati:
a. dalle vigenti norme regionali sull'accreditamento;
b. dalla propria Carta dei Servizi.
2. Il Gestore si impegna ad un corretto utilizzo delle procedure/istruzioni operative contenute
nella DGR.n.514/09. Oltre a quelle previste dalla DGR.n.514/09, il Gestore si impegna ad
adottare procedure documentate per i seguenti interventi:
conservazione e aiuto alla somministrazione dei farmaci;
interfaccia con i soggetti esterni ( cartella socio sanitaria)
3. Il Gestore fornirà alla Committenza la griglia di indicatori condivisa e le informazioni utili
relativi all’occupazione dei posti oggetto del presente contratto. (Griglia DITRA)
Art.11
Remunerazione del servizio
1. Il sistema di remunerazione ha come riferimento il singolo utente ed è determinato per i livelli
previsti dallo strumento di valutazione dei bisogni educativi ed assistenziali adottato con determina dirigenziale ai sensi della DGR.n.514/09 e ss. mm. ii.;
2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato annualmente
dall’Istituzione competente, sulla base degli elementi informativi forniti dal Soggetto Gestore
previo contraddittorio con lo stesso Soggetto.
3. L’entità delle tariffe e delle quote di contribuzione, approvata dal Comitato di Distretto, è calcolata sulla base:
3.1. del costo di riferimento per il servizio accreditato stabilito dalla Regione;
3.2. della valutazione del livello assistenziale degli utenti.
4. La remunerazione dei servizi oggetto del presente contratto, aggiornate a cadenza annuale o
secondo quanto stabilito dalle vigenti normative è assicurata attraverso tariffe, composte dalle
voci di seguito indicate e remunerate con le modalità di cui al successivo ART. 13:
a. la quota degli Oneri a Rilievo Sanitario (ORS), a carico dell’AUSL - Fondo Regionale per
la Non Autosufficienza (F.R.N.A.), secondo quanto previsto dalla DGR..n.273/16 ed
eventuali successive disposizioni regionali;
b. la quota di prestazioni sanitarie, di cui al precedente art.8, tramite rimborso a carico
dell'AUSL - Fondo Sanitario Regionale (F.S.R.);
c. le quote di contribuzione dovute dagli utenti, con eventuale supporto da parte dell’Unione
dei Comuni, in caso di rilevato bisogno economico.
5. L'importo delle tariffe di cui al precedente comma è calcolato, sulla base delle disposizioni della DGR.n.273/16, tramite l’utilizzo del sistema di calcolo regionale, a partire dalla classificazione degli ospiti valevole al momento della stipula, oltre che dalla stima del costo del lavoro
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del personale sociale e socio-assistenziale (OSS, Coordinatore, Educatore) e sanitario. Tale importo si intende comprensivo della quota IVA e IRAP-.
6. In caso di adozione di nuovi provvedimenti regionali riguardanti il sistema tariffario dei servizi
di cui al presente contratto, nonché in caso di variazione della messa in disponibilità di fattori
produttivi da parte del Gestore, gli importi di cui al presente articolo saranno conseguentemente modificati.
7. In caso di mantenimento del posto conseguente ad assenze (causate da ricoveri ospedalieri, da
malattia dell’ospite documentate da certificazione medica, soggiorni climatici o terapeutici o
comunque di assenze programmate, concordate con il soggetto gestore del servizio accreditato) sarà riconosciuto l’80% del costo di riferimento fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi. Al fine di garantire la personalizzazione degli interventi, nel caso in cui il PAI/PEI predisposto dai servizi territoriali inviati preveda, per motivi particolari e comunque funzionali al
percorso assistenziale, la frequenza di servizi o attività diurne esterni al CSRR anche per periodi temporanei, il gestore del Centro residenziale deve garantire l’opportuno raccordo con i servizi o le attività diurne nel pieno esercizio della responsabilità, in particolare del raggiungimento degli obiettivi del PAI/PEI, delle attività e degli interventi svolti nell’ambito del proprio
servizio. In tal caso il costo di riferimento (quota FRNA/quota utente/comune) del Centro
Residenziale è diminuito del 30%. Per la frequenza del servizio o delle attività diurne esterne i
soggetti pubblici competenti remunerano direttamente il gestore del servizio o delle attività
diurne.
8. La remunerazione a favore del Gestore è definita per l’anno in corso come segue:
class.
utenti
tariffa giornaliera
Descrizione
FRNA
utenti
75%
25%
2016
casa della mariola
A
problemi fisici e/o di comportamento di particolare gravità
(+40%)
€.281,29
€.238,29 €
43,00
B
disabilità completa
€.200,92
€.157,92 €
43,00
C
disabilità severa
€.160,99
€.117,99 €
43,00
D
disabilità moderata
€.126.50
€.83,50 €
43,00
Art.12
Modalità di pagamento
1. L’AUSL si impegna a liquidare al Gestore le quote dovute (sia a carico del FRNA e sia a carico
del FSR), sulla base di fatture mensili separate, relative ai servizi erogati nel mese precedente,
suddivise in base alle diverse tipologie di servizio accreditato offerto, con allegata la rendicontazione degli ospiti presenti. Le fatture dovranno essere inviate all’ “Azienda USL” secondo le
modalità indicate nella nota prot.13551/15 del Dipartimento Amministrativo – Servizio Bilancio.
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2. Le parti danno atto che l’AUSL procederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla
data di ricevimento della fattura.
3. In caso di integrazione della retta a carico del Servizio Sociale Associato dell’Unione dei Comuni del Frignano il pagamento di quanto dovuto avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
4. La quota a carico del Servizio Sociale Associato dell’Unione dei Comuni del Frignano e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno di ingresso al servizio e sino al giorno di dimissione.
Art.13
Determinazione delle quote di contribuzione a carico dell’ospite - Modalità di riscossione
1. La disciplina e la determinazione annuale, su base giornaliera, delle quote di contribuzione a
carico degli ospiti, viene effettuata sulla base della normativa e delle disposizioni regionali relative alla determinazione del sistema tariffario dei servizi accreditati e approvata in sede di Comitato di Distretto.
2. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione.
3. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di avere informato adeguatamente gli utenti.
4. Il Servizio Sociale dell’Unione dei Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla
D.G.R..n.715/15, provvede, in sede di definizione del PAI/PEI e comunque prima
dell’ingresso presso il servizio, a comunicare all’utente la quota a suo carico definendo gli impegni e i rapporti economici con l’utente medesimo e/o i suoi famigliari e l’eventuale contributo, da parte del Servizio Sociale Associato, al pagamento della quota. La retta a carico degli ospiti è riconosciuta dal primo giorno di ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza. Il
Gestore, provvederà ad acquisire, da parte dell’utente e/o dei suoi famigliari, l’impegno del pagamento della quota da esso dovuta; in caso di rilevato bisogno economico dell’utente, successivo all’ammissione al servizio, il Servizio Sociale Associato dell’Unione dei Comuni del Frignano potrà determinare un eventuale supporto a compartecipazione della quota spettante
all’utente medesimo, dandone comunicazione al gestore.
5. La retta giornaliera è onnicomprensiva e pertanto il soggetto gestore non può prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla quota determinata.
6. La retta a carico degli ospiti è riconosciuta dal primo giorno di ingresso nel servizio, sino al
giorno di dimissione o decesso compreso e non può essere pagata anticipatamente rispetto al
mese di competenza.
7. La quota a carico del Servizio Sociale Associato dell’Unione dei Comuni del Frignano e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno di ingresso al servizio e sino al giorno di dimissione.
8. In caso di insorgenza di morosità nel pagamento della quota di contribuzione da parte dell'utente, il Gestore provvederà ad inviare all'utente, e per conoscenza al Servizio Sociale Associato dell’Unione dei Comuni del Frignano, un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata,
con indicazione del termine per adempiere al pagamento. Trascorso infruttuosamente tale
termine, il Gestore provvederà ad informare il Servizio Sociale Associato dell’Unione dei Co-
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muni del Frignano dell'inadempienza dell'utente e della definitiva messa in mora dello stesso.
Conseguentemente, il Gestore potrà provvedere al recupero del credito tramite vie legali o
normativamente ammesse.
9. Il Servizio Sociale Associato dell’Unione dei Comuni del Frignano avrà a disposizione 60 giorni dalla segnalazione della messa in mora per elaborare un progetto condiviso con l'utente, la
famiglia e il Gestore, che identifichi le cause della morosità e ne trovi soluzione. Le soluzioni
dovranno essere commisurate alle problematiche identificate connesse alla morosità stessa: a
titolo di esempio compartecipazione da parte del Servizio Sociale Associato dell’Unione dei
Comuni del Frignano, nomina Amministratore di Sostegno, rivalutazione situazione patrimoniale ecc. Dal momento della stesura progettuale, il Servizio Sociale Associato dell’Unione dei
Comuni del Frignano assumerà corresponsabilità rispetto al pagamento della retta al Gestore,
monitorando l'andamento dell'accordo condiviso, garantendo al Gestore la retribuzione dovuta e garantendo verso le morosità maturate dal momento della stesura progettuale condivisa
l'attivazione delle proprie procedure di recupero (le morosità pregresse rimangono al carico del
Gestore e alle sue modalità di recupero crediti).
10. Il Gestore, dal canto suo, assicura corrette procedure di riscossione, garantendo come minimo
per ogni morosità, oltre al sollecito di pagamento di cui al precedente comma 7, le seguenti azioni/procedure:
secondo sollecito amministrativo con indicazione del termine di pagamento
diffida ad adempiere con termine di pagamento
eventuale proposta di adozione di un piano di rientro del debito pregresso
ingiunzione fiscale/decreto ingiuntivo
Art.14
Flussi informativi
1. Il Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione Emilia
Romagna, in base alle disposizioni della Regione medesima.
2. Il Gestore, inoltre, assicura il flusso informativo nei confronti dei Committenti riferito a:
accesso alle cartelle personali degli utenti di cui è dotato il servizio;
elenco aggiornato del personale con titoli di studio/qualifiche professionali;
movimentazione ospiti;
scheda indicatori di qualità proposta dai committenti (DITRA);
documentazione riguardante il costo del lavoro e costi di produzione, attestante la
presenza degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare l’adeguamento
del costo di riferimento e il relativo adeguamento al sistema di remunerazione. Il Gestore
deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze del personale che modifichino gli
elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, per
consentire eventuali conseguenti riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate
comunicazioni, si procederà al recupero della parte della tariffa indebitamente percepita ed
all'applicazione di una penale come stabilito all’art.20 del presente contratto;
ogni altra utile informazione ai fini della trasparenza e del monitoraggio e valutazione del
servizio reso.
3. Il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria, richiesta dai Committenti,
ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti richiamate dall’art.76 del DPR.n.445/00.
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4. Nel caso di verificata inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal Gestore, i
Committenti applicheranno una sanzione amministrativa come da successivo art.20 .
Art.15
Continuità del servizio
1. L’erogazione del servizio agli ospiti, così come programmato, non può essere interrotta o
sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
2. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla
volontà dei Committenti sia da quella del Gestore, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più
opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore
avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e sulle cause
dell’interruzione o della sospensione.
3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei
Committenti, per necessità o esigenze di pubblico interesse, gli stessi s'impegnano a darne
congruo preavviso al Gestore per consentire l’opportuna informazione all’utenza.
4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del
servizio è sempre e comunque vietata.
5. Il Gestore s’impegna, in ogni caso, a garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto
prevedendo, comunque, le necessarie sostituzioni o integrazioni del proprio personale, assente
a qualsiasi titolo, anche per periodi brevi. Il personale supplente dovrà possedere i medesimi
requisiti di quello sostituito.
Art.16
Risorse umane del gestore
1. Al personale impiegato dal Gestore deve essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di
riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.
2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente
Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali
e regionali in materia. Deve, inoltre, essere costantemente aggiornato e professionalmente
adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni
professionali, organizzative ed operative e garantire che i servizi oggetto del Contratto siano
dotati del migliore livello qualitativo professionale possibile.
3. Il gestore si impegna a:
a. verificare il soddisfacimento del debito formativo del personale sanitario secondo le
normative vigenti;
b. garantire nell’anno la partecipazione degli operatori (socio sanitari e sanitari) ad attività di
formazione e/o aggiornamento professionale, finalizzate allo sviluppo delle competenze e
dell’integrazione professionale tra i diversi ruoli presenti all’interno della struttura, anche
coordinate e promosse dai soggetti stipulanti, nella misura minima di almeno 12 ore
annuali individuali (non comprensive della formazione obbligatoria) per il personale socioassistenziale e, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Formazione
Continua, per il personale sanitario.
c. Non sono da considerare per questo fine le attività formative connesse all’applicazione
delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
d. rendere realizzabile la formazione continua del personale, anche attraverso la
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partecipazione a corsi formativi organizzati dall’AUSL, sia per gli aspetti tecnicoprofessionali sia per gli aspetti di umanizzazione di corretta relazione con il paziente
nonchè per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica e
amministrativa;
e. fornire le divise e i dispositivi di protezione individuale per il personale operante presso la
struttura (personale sanitario, socio-assistenziale, riabilitativo, ausiliario).
4. L’AUSL si impegna, nell’ambito del piano delle attività formative previste, in accordo con il
Gestore, a predisporre ed attuare un programma annuale di aggiornamento professionale del
personale sanitario operante nelle strutture socio-sanitarie, con costi a carico del Gestore,
piano che dovrà essere consegnato al Gestore e all’Unione.
Art.17
Incompatibilità
1. Il Gestore, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente, si
dichiara consapevole che è fatto divieto ai servizi socio sanitari accreditati, anche parzialmente,
di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale in posizione di
incompatibilità.
2. Il Gestore si impegna a fornire ai Committenti, entro un mese dalla stipula del presente
contratto, l’elenco nominativo del proprio personale e dei propri collaboratori, corredato di
copia dei relativi titoli di studio/qualifiche professionali, che dovrà essere costantemente
aggiornato e/o integrato ad ogni modifica che dovesse intervenire.
3. Ai fini del presente articolo, i Committenti si riservano, inoltre, la facoltà di effettuare
ispezioni senza preavviso a mezzo dei propri funzionari che si identificheranno tramite
esibizione del cartellino personale.
4. L’individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto del
contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui, a seguito di formale diffida all’eliminazione
dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità, perduri l’inadempienza e qualora non sia
comprovata la buona fede nell’esecuzione del contratto.
Art.18
Monitoraggio della regolare esecuzione del contratto
1. Il Gestore è tenuto a presentare apposita relazione annuale, redatta per ciascun servizio,
secondo le indicazioni della DGR.n.514/09 (attraverso l’utilizzo di apposita scheda con
indicatori, numerici e di processo, che favorisce la descrizione del funzionamento del servizio
con riferimento al modello di gestione unitario e integrato, previsto dal sistema di
accreditamento) nonché ad assicurare ai Committenti piena collaborazione nello svolgimento
delle attività di verifica. A tal proposito il Gestore consentirà alla Committenza la possibilità di
accedere nella struttura in qualsiasi momento della giornata al fine verificare le modalità di
erogazione delle attività oggetto del presente contratto.
2. Il monitoraggio, la valutazione ed il controllo, sotto i profili della qualità e dell’appropriatezza,
della regolare esecuzione del servizio saranno effettuati dai Committenti, attraverso l’Ufficio di
Piano che potrà avvalersi:
Delle attività dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP), svolte con le
modalità e gli strumenti indicati alla DGR.n.514/09, per la verifica della presenza dei
requisiti;
delle attività svolte dagli organismi tecnici che assicurano la vigilanza prevista dalla
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normativa sull’autorizzazione al funzionamento di cui alla DGR.n.564/00.
3. Il Gestore deve consentire l’accesso alla sede, per le opportune verifiche, ad eventuali
rappresentanti dei Committenti, che saranno nominativamente indicati al Gestore stesso,
mediante comunicazione scritta, inoltrata tramite pec.
4. Il Gestore si impegna inoltre a sottoporre a verifica periodica gli esiti di qualità percepita
dall’ospite e dai familiari, con particolare riferimento alla metodologia ed alle finalità della
“customer’s satisfaction”, in analogia alle modalità di realizzazione dell’indagine di gradimento
che connettono gli esiti della soddisfazione alle azioni gestionali, prevedendo conseguenti
azioni di mantenimento e miglioramento della qualità.
5. Al fine di verificare l’andamento di particolari attività o progetti innovativi, le parti potranno
concordare momenti di verifica congiunta dell’andamento dei servizi sotto il profilo sia della
qualità sia dell’efficacia e dell’economicità.
Art.19
Coperture assicurative
1. Il Gestore dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa per danni a Terzi, inclusi gli
utenti e prestatori di lavoro, causati dall’attività espletata in conseguenza del presente
contratto, per un periodo pari alla durata del contratto stesso;
2. Polizza RCT/O, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del
servizio, con un massimale non inferiore ad €.2.500.000,00 per sinistro; per danni arrecati per
fatto proprio e dei propri dipendenti anche per colpa grave o dolo a cose e persone o per altre
operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale non inferiore ad
€.2.500.000,00;
3. Deve essere inoltre prevista la rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti dei soggetti
committenti per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a terzi che al
personale dipendente del gestore, durante lo svolgimento del servizio;
4. I soggetti committenti dovranno essere inseriti nel novero dei terzi.
Art. 20
Penali
1. Fatto salvo quant’altro previsto nel presente contratto e fermo restando quanto previsto per la
risoluzione contrattuale di cui al successivo art.22, i Committenti possono applicare una
penale, secondo le modalità di cui ai successivi commi, da un minimo di €.100,00 (cento/00)
ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00), per ogni inadempienza contrattuale da parte del
Gestore, fatto salvo che la gravità dell’inadempienza non comporti la risoluzione del
contratto, in particolare per:
dotazione di personale in qualità e quantità diverse da quanto previsto dalla normativa
regionale in materia di accreditamento e dal presente contratto;
mancato rispetto del debito informativo assunto verso i committenti;
mancato rispetto dei termini previsti nel presente contratto ogni eventuale altra violazione
delle clausole del presente contratto;
mancato rispetto dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete,
così come precisato dalla L.R. 2/2003;
violazione dell’incompatibilità di cui al precedente art.17;
violazione dei vincoli di destinazione dei beni concessi in uso;
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violazione dell’obbligo di garanzia di continuità del servizio, secondo quanto previsto al
precedente art.15;
violazioni del contratto di lavoro nazionale e decentrato applicato ai dipendenti;
negazione dell’accesso al servizio agli organismi di controllo.
2. In caso si sia verificata, per inadempienza e/o per colpa imputabile al Gestore, l’impossibilità
per gli ospiti di fruire del servizio o, per le medesime cause, sia pregiudicata la sicurezza degli
ospiti, così come in caso di inadempienze gravi o ripetute, i Committenti si riservano di
applicare una penale di € 2.000,00, (duemila/00) per ogni inadempienza singolarmente
considerata, per ogni giornata in cui si sia verificata l’inadempienza, fatto salvo che la gravità
delle inadempienze non comportino la risoluzione del contratto. La diffida da parte dei
Committenti prevederà anche l’esecuzione immediata degli adeguamenti e, da parte dei
Committenti, l’eventuale adozione di misure cautelative.
3. In caso di danni causati dal Gestore al patrimonio concesso in uso per l’espletamento del
servizio, i committenti inoltreranno tempestivamente diffida scritta, trasmesso tramite posta
elettronica certificata al Gestore, contenente la prescrizione a provvedere al ripristino, entro un
congruo termine, ed il Gestore dovrà provvedere in merito.
In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, che dovrà essere proporzionato
all’interesse pubblico al ripristino della condizione violata, i committenti provvederanno
d’ufficio, con addebito delle spese del Gestore.
4. le suddette penali saranno applicate previa contestazione scritta degli addebiti e assegnazione
di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni scritte
da parte del Gestore da trasmettere ai Committenti. Le diffide scritte conterranno, tra l’altro, la
prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti ed il Gestore
dovrà provvedere in merito. Nel caso il Gestore non adempia nei termini indicati dai
Committenti, potrà essere applicata una ulteriore penale corrispondente alla somma di €
1.500,00 (millecinquecento) e sarà assegnato un ulteriore termine per adempiere.
In caso di ulteriore mancato adempimento, i Committenti provvederanno d’ufficio a spese del
Gestore.
5. Le penali saranno dedotte dai crediti del Gestore previa comunicazione scritta, senza bisogno
di diffida o formalità di sorta.
6. Il pagamento della penale non solleva il Gestore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia
responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata.
Art.21
Decadenza e revoca dell’accreditamento
Il verificarsi delle cause di cui al punto 7.3.5. della DGR.n.514/09 e s. m. e i., ovvero venir meno
dei requisiti previsti per la concessione dell'accreditamento, gravi e/o ripetute inadempienze degli
obblighi assunti con il contratto di servizio, mancato rispetto delle disposizioni contenute nella
contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro, può comportare
sospensione o revoca dell'accreditamento. In caso di revoca il contratto è risolto in danno del
Gestore medesimo.
Pagina 18 di 21
Art.22
Risoluzione del contratto per inadempimenti - Clausola risolutiva espressa
1. I Committenti si riservano la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo
senza alcun genere di indennità e compenso per il Gestore, nei casi di reiterati ritardi negli
adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell’esecuzione degli obblighi stessi.
2. Ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, possono costituire clausola risolutiva espressa le
inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento del servizio:
a. insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio accreditato;
b. mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva;
c. mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro.
3. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non
imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dai Committenti.
4. La risoluzione del contratto opera anche:
a. in caso di cessione del contratto;
b. in caso di perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
c. in caso di raggiungimento di penali per un importo pari al dieci percento dell’importo di
contratto;
d. in caso di sospensione unilaterale del servizio.
5. In tali casi i Committenti si riservano il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento,
liquidando il servizio solo per la parte regolarmente eseguita, con tassativa esclusione del
compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita, qualunque sia il suo importo
complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per
rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale.
6. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui i Committenti comunicano al Gestore,
mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva
espressa.
Art.23
Modalità di revisione del contratto
1. Qualora si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere
non più confacenti all’interesse pubblico il rapporto, si applica l’articolo 11, comma 4, della
L.n.241/90.
2. Costituiscono sopravvenienza ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, la
seguenti circostanze, in via esemplificativa e non esaustiva:
a. aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale, con variazione del numero
dei posti contrattualizzati;
b. approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente
sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a
disposizione dei Committenti;
c. modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
d. modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
e. modifica del sistema di accesso ai servizi;
f. variazioni significative dell’andamento della domanda.
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3. Quando si verificano i presupposti per una rinegoziazione del rapporto, il committente
formula al gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono
un’intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta , la revoca o il
recesso possono essere esercitati unilateralmente da parte del committente.
4. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a
quanto previsto nell’atto di accreditamento definitivo, in caso di modifica consensuale del
Programma di adeguamento gestionale.
5. Il contratto è revocato, se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione, entro 30
giorni dal ricevimento della proposta o entro un successivo termine concordato tra le
medesime. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l’atto di
accreditamento.
Art.24
Controversie
Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione del presente
contratto è esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Modena.
Art.25
Protezione dei dati personali
1. I Committenti e il Gestore s’impegnano al rispetto del D.Lgs.n.196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e si obbligano a trattare esclusivamente i dati personali e
sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.
2. Committenti e Gestore sono titolari, ognuno per l’area di afferenza, del trattamento dei dati
relativi agli utenti, ed il Gestore viene nominato Responsabile esterno del trattamento.
3. Il Gestore provvede ad evadere le eventuali richieste di accesso alla documentazione
amministrativa, a quella socio assistenziale, nonché alla documentazione sanitaria.
4. Con la sottostante firma, il Gestore presta il suo consenso per il trattamento, anche
informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui alla
presente convenzione.
Art. 26
Codice di comportamento dipendenti e collaboratori
Il personale, i soci ed i collaboratori del Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del
presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
Art. 27
Tracciabilità flussi finanziari
1. Conformemente alla determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. non viene applicato il
C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto.
2. Il Gestore concorda di utilizzare un conto corrente dedicato al presente contratto, i cui dati
saranno tempestivamente comunicati per iscritto ai committenti, tramite pec, contestualmente
all’indicazione dei soggetti abilitati ad operarvi.
3. Il Gestore inoltre s’impegna a dare immediata comunicazione all’Unione, all’AUSL ed alla
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Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia
dell'inadempimento di proprie eventuali controparti subcontraenti agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
Art.28
Spese contrattuali e di registrazione
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso. L’imposta e le spese inerenti e
conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne
avrà richiesta la registrazione stessa.
Art.29
Norme finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del
Codice Civile, le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili
con la natura dell’atto.
Azienda USL Modena
dott.Andrea Spanò
Unione dei Comuni
dott.ssa Emanuela Ricci
Soggetto gestore
De Vinco Gaetano
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