newsletter numero 3 2005 commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali CgS Editoriale di Mariella Magnani Dossier Le nozioni di servizio pubblico e di prestazione indispensabile alla luce dei fenomeni di esternalizzazione Note a margine dello sciopero nei servizi strumentali dei servizi pubblici essenziali di Giuseppe Santoro Passarelli Servizio pubblico essenziale, attività strumentali ed esternalizzazioni di Paola Ferrari Attività nel periodo Accordi e Codici di autoregolamentazione Accordo nazionale sottoscritto il 23 febbraio 2005 per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nelle strutture associative aderenti all’ANFFAS ONLUS. FP-CGIL, FPS-CISL, FPL-UIL/Associazioni aderenti all’ANFFAS-ONLUS (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali). Delibera di valutazione d’idoneità. Ministero delle Attività produttive/OO.SS. Protocollo d’intesa del 28 gennaio 2004 relativo ai servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero - Delibera di valutazione di idoneità. Agenzie di recapito postale private. Accordo sulle prestazioni indispensabili trasmesso in Commissione il 24 marzo 2005 Delibera di valutazione di idoneità. Massimario delle delibere della Commissione a cura di Giovanni Pino Panorama internazionale Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali nei Paesi di lingua tedesca di Ulrich Runggaldier Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali NEWSLETTER CgS Editoriale di Mariella Magnani Newsletter CgS Periodico quadrimestrale Aut. Tribunale di Roma n. 288 del 22 giugno 2001 Direttore Mariella Magnani Coordinatore editoriale Giovanni Pino Redazione Caterina Catanoso Paola Bozzao Paola Ferrari Emanuela Fiata Valentina Fratini Maria Rita Iorio Emilio Manganiello Maria Paola Monaco Maurizia Pierri Rossella Sciotti Vincenzo Valentini Componenti della Commissione di garanzia Antonio Martone, presidente Giovanni Di Cagno Michele Figurati Vincenzo Lippolis Mariella Magnani Luigi Melica Giampiero Proia Michele Tiraboschi Antonio Vallebona Direzione Redazione Via Po, 16/A 00198 Roma Tel. 06 8559673-85354351 Fax 06 85986095-85986096 3 Dossier Le nozioni di servizio pubblico e di prestazione indispensabile alla luce dei fenomeni di esternalizzazione Note a margine dello sciopero nei servizi strumentali dei servizi pubblici essenziali di Giuseppe Santoro Passarelli 7 Servizio pubblico essenziale, attività strumentali ed esternalizzazioni di Paola Ferrari 15 Attività nel periodo Accordi e Codici di autoregolamentazione Accordo nazionale sottoscritto il 23 febbraio 2005 per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nelle strutture associative aderenti all’ANFFAS ONLUS. FP-CGIL, FPS-CISL, FPL-UIL/Associazioni aderenti all’ANFFAS-ONLUS (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali) - Delibera di valutazione d’idoneità. 23 Ministero delle Attività produttive/OO.SS. Protocollo d’intesa del 28 gennaio 2004 relativo ai servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero - Delibera di valutazione di idoneità. 30 Agenzie di recapito postale private. Accordo sulle prestazioni indispensabili trasmesso in Commissione il 24 marzo 2005 - Delibera di valutazione di idoneità. 34 Massimario delle delibere della Commissione a cura di Giovanni Pino 43 Panorama internazionale Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali nei Paesi di lingua tedesca di Ulrich Runggaldier e-mail: [email protected] web: www.commissionegaranziasciopero.it 1 51 EDITORIALE NEWSLETTER CgS EDITORIALE Servizi pubblici essenziali e outsourcing di Mariella Magnani l’esperienza internazionale, è che l’ambito di applicazione della legge sia svincolato dalla forma organizzativa del servizio, dalle condizioni in cui esso si svolge e dalla natura giuridica del rapporto di lavoro. A dire il vero le indicazioni dell’art. 1 non sono del tutto perspicue in quanto non utilizzano una formula omnicomprensiva diretta a sancire l’irrilevanza di ogni forma organizzativa e di gestione del servizio, né menzionano tutte le possibili varianti in cui si può presentare il medesimo, come si sarebbe dovuto fare volendo seguire una tecnica definitoria. Si menzionano, infatti, solo due specifiche forme di esercizio di servizio “pubblico” da parte di organizzazioni “private”: la concessione e la convenzione (frequenti, ma certo non assorbenti). E ciò, mentre si usa più propriamente una formula generale nel sancire l’irrilevanza della natura giuridica del rapporto di lavoro. Al di là delle imprecisioni segnalate, è comunque coerente con le premesse e con l’impianto legislativo affermare che il carattere pubblico della proprietà o della gestione del servizio non è requisito né necessario né sufficiente per l’applicazione della legge. E’ stato giustamente rilevato che non esiste denominatore comune delle attività di servizio pubblico se non l’idea vaga ed evolutiva del loro fine, per cui si potrebbe 1. E’ rilievo comune che la nozione di servizio pubblico essenziale sia definita non strutturalmente ma teleologicamente dalla legge, in funzione dei beni della persona costituzionalmente tutelati di cui al 1° comma dell’art. 1 della l. n. 146/1990; e che l’elencazione contenuta nel 2° comma sia meramente esemplificativa e non tassativa. Ed invero diversi argomenti sono stati portati a favore di questa tesi. A parte il valore da attribuire alla locuzione “in particolare” con cui si apre il 2° comma dell’art. 1, vi è l’osservazione che, se l’elencazione non fosse esemplificativa, non si spiegherebbe il significato della definizione teleologica contenuta nel 1° comma del medesimo art. 1. Si aggiunga, e questo argomento sostanzialistico è forse quello decisivo, che la nozione di servizio pubblico essenziale non può essere data una volta per tutte. Essa varia, infatti, a seconda dell’organizzazione della società. Non è un caso che nei Paesi in cui esiste una regolamentazione dello sciopero nei pubblici servizi, là dove vi sia una definizione tassativa dei servizi che devono ritenersi essenziali, si attribuisce al Governo o comunque a una pubblica autorità il potere di adeguare la lista attraverso procedure rapide. Del tutto congruente con queste precisazioni e, ancora una volta, con 3 EDITORIALE NEWSLETTER CgS attività che, pur non appartenendo al core, vi si presentano in connessione oggettiva è stata oggetto già in passato della attività della Commissione, sia in via interpretativa (si veda, ad es., la delibera n. 00/167, relativa ai servizi erogati dalla Infocamere s.p.a., ritenuti essenziali in quanto strumentali rispetto alla erogazione dei servizi delle camere di commercio), sia in via “normativa”. Per quanto riguarda quest’ultima, si veda in particolare la disciplina del trasporto aereo che ha individuato, con una elencazione apparentemente non esaustiva, tra i servizi strumentali a quello di trasporto, il servizio di assistenza al volo, i servizi strumentali alla navigazione aerea, i servizi aeroportuali relativi al flusso passeggeri e bagagli, i servizi di sicurezza aeroportuale, i servizi aeroportuali accessori (pulizia aerostazioni e toilettes; bar e ristoranti), includendoli nella medesima regolamentazione, senza tuttavia necessariamente assoggettarli alle stesse regole per quanto riguarda la disciplina (v. l’art. 1, 3° comma, che dispone: “tutti i servizi compresi nel campo di applicazione della presente regolamentazione provvisoria sono destinatari della PT. I (disciplina comune). Il campo di applicazione della PT. II (intervalli minimi tra azioni di sciopero), ad eccezione degli art. 14 e 15, che sono di generale applicazione, e della PT. III (prestazioni indispensabili) è definito in tali parti. La PT. IV (procedure di raffreddamento e conciliazione) non si applica ai servizi di pulizia degli aeromobili e di catering aereo; ai servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes, bar e ristoranti); ai servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi; medici e veterinari, controllo degli accessi al varco); ai servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea”. Diversa è l’impostazione seguita nella regolamentazione provvisoria per il trasporto locale che contiene una dire che pubblico è sinonimo di “destinazione ad una collettività o essenziale per i bisogni della collettività”. Se è vero questo, le tendenze in atto in diversi Paesi, ed in parte anche da noi, a privatizzare servizi tradizionalmente ritenuti essenziali o ad esporli in vario modo alle leggi di mercato e della concorrenza non dovrebbero avere di per sé rilievo ai nostri fini o, meglio, potrebbero averlo solo indirettamente, in quanto tali tendenze diversifichino la gestione dei servizi in questione, ed anche la relativa collocazione sindacale, al punto da rendere di fatto meno probabili l’incidenza di eventuali conflitti rispetto al godimento dei diritti costituzionalmente protetti (ad esempio, in quanto lo stesso “servizio” possa essere sostituito da altri equivalenti secondo le regole della concorrenza). 2. La tecnica utilizzata dal legislatore nell’individuazione del campo di applicazione della l. n. 146/1990 ha lasciato agli interpreti un compito non agevole e in qualche misura creativo. L’importanza del ruolo degli interpreti è accresciuto dalle ambiguità presenti nella legge: si consideri in particolare che, nell’elencazione dell’art. 2, 2° comma, il concetto di servizio pubblico essenziale (ovvero di attività volta al soddisfacimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) si sovrappone talora a quello di prestazione indispensabile (basti pensare, per quanto riguarda l’istruzione, all’espletamento degli scrutini e delle prove finali). Ma la questione oggi all’ordine del giorno concerne i cd. servizi strumentali ed ausiliari ed essa è diretta conseguenza dei fenomeni di outsourcing che ormai interessano massicciamente anche i servizi pubblici. La questione, invero, non è in sé del tutto nuova; è nuovo il carattere sistematico con cui oggi si presenta. L’individuazione, in relazione a ciascun servizio, delle 4 EDITORIALE NEWSLETTER CgS quanto riguarda le prestazioni indispensabili), legato anche alla diversa rappresentanza sindacale dei lavoratori coinvolti. E nell’ottica di privilegiare gli accordi, rispetto alla regolamentazione eteronoma, com’è nello spirito della legge, è proprio questa la questione principale. Tanto nel caso dell’accordo per i dipendenti “dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i soli servizi considerati pubblici essenziali” del 15 gennaio 2002, valutato idoneo con delibera del 7 febbraio 2002, n. 02/22, quanto nel caso dell’accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti, valutato idoneo con delibera del 18 marzo 2004, n. 04/148, la “rarefazione” si applica all’interno del campo di applicazione dell’accordo (lo sciopero, cioè, non va in rarefazione con quelli dei settori “serviti”). Ma ciò può spiegarsi con la garanzia delle prestazioni indispensabili, che è tale da non compromettere la continuità del servizio pubblico servito. In sostanza, lo sciopero non è avvertito dall’utenza se non, al limite, come disagio e non come interruzione del servizio pubblico. E questa particolare conformazione dell’obbligo di rendere le prestazioni indispensabili giustifica appunto l’“insensibilità” dello sciopero del servizio ausiliario rispetto a quello del settore principale. Questa “insensibilità” dello sciopero dei servizi ausiliari si ha anche nel settore del trasporto aereo, proprio perché, pure in tal caso, si garantiscono prestazioni minime tali da non compromettere la funzionalità del trasporto aereo. Una volta prescelta la regola che lo sciopero nei servizi ausiliari non deve compromettere la funzionalità del servizio pubblico, si conferma che la vera questione, nell’ottica della disciplina per accordo, è quella della diversa rappresentanza sindacale dei lavoratori coinvolti. clausola generale (“la presente Regolamentazione provvisoria si applica altresì ai soggetti di cui all’art. 2 bis della legge n. 146 ed ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari, comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all’esercizio di servizio di trasporto pubblico”) e non dota i servizi accessori di disciplina differenziata. In sede di interpretazione della regolamentazione, poi, si è ritenuto che il personale amministrativo non rientrasse nel campo di applicazione della legge; non così i verificatori dei titoli di viaggio, posto che la loro prestazione risulta strettamente accessoria al servizio principale, in quanto funzionale all’esigenza dell’azienda di garantirsi la controprestazione resa dagli utenti (il prezzo del biglietto) secondo la predisposta organizzazione aziendale: di modo che, in mancanza di tale prestazione, le imprese potrebbero sottrarsi all’obbligo di offrire il servizio (delibera n. 04/120). 3. Se già in sé, in un contesto organizzativo statico, l’individuazione delle attività ricomprese nella nozione di servizio pubblico essenziale ha alimentato un non irrilevante lavoro interpretativo della Commissione, nel contesto dinamico attuale in cui, come si è detto, anche i servizi pubblici sono massicciamente interessati da fenomeni di esternalizzazione, la questione si presenta più complessa. In primo luogo, perché l’identificazione delle attività strumentali all’erogazione del servizio, diretto a garantire i diritti della persona di cui al comma 1 dell’art. 1 – una volta frazionato il servizio in attività gestita da soggetti diversi – non è sempre immediata; in secondo luogo, perché si presenta il problema della individuazione della regole da applicare (se le medesime regole del settore “servito”, ovvero regole ad hoc, in particolare per 5 EDITORIALE NEWSLETTER CgS La riflessione sistematica su questi temi, che toccano l’impianto stesso della legge, è comunque appena iniziata. Per questo vi dedichiamo il nostro dossier, con lo scopo di contribuire a chiarire i termini del problema e di ipotizzare possibili soluzioni. 6 DOSSIER NEWSLETTER CgS DOSSIER Le nozioni di servizio pubblico e di prestazione indispensabile alla luce dei fenomeni di esternalizzazione Note a margine dello sciopero nei servizi strumentali dei servizi pubblici essenziali di Giuseppe Santoro-Passarelli 1. Individuazione di taluni problemi. 2. La nozione di servizio strumentale. 3. Il problema della rappresentanza sindacale e della rarefazione degli scioperi dei lavoratori strumentali: unicità o pluralità degli accordi sindacali che regolano lo sciopero nel servizio strumentale. 4. Esternalizzazione dei servizi strumentali e sciopero. sia pure in via esemplificativa, dall’art. 1 della legge n. 146 1. In secondo luogo è opportuno verificare se i servizi strumentali debbano essere individuati da un accordo sindacale ad hoc o se possano essere individuati in alternativa dall’accordo che individua le prestazioni indispensabili, il preavviso, la rarefazione oggettiva, le procedure di conciliazione e di raffreddamento dei servizi pubblici finali. E’ fin troppo evidente che l’alternativa tra le due ipotesi non è indifferente, perché le due soluzioni riconoscono uno spazio diverso alla rappresentanza sindacale dei lavoratori strumentali coinvolti. In terzo luogo bisogna avere riguardo al contesto organizzativo in cui sono eseguiti i servizi strumentali. Questo contesto infatti può essere statico e dinamico. 1. La legge n. 146 del 1990 e le successive modifiche introdotte con la legge n. 83 del 2000 pongono una serie di problemi e di dubbi interpretativi sull’ambito di applicazione della stessa legge nei confronti dei servizi strumentali dei servizi pubblici essenziali. In primo luogo si deve chiarire la nozione di servizio strumentale: e cioè se sia configurabile una nozione ontologica di servizio strumentale del servizio pubblico essenziale finale, o se comunque sia opportuno, al di là della individuazione della nozione di servizio strumentale, che la strumentalità del servizio sia comunque preventivamente dichiarata da un accordo sindacale o da una delibera di regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia. Si noti, d’altra parte, che i servizi strumentali non sono individuati, (e difficilmente potrebbero esserlo) dalla legge, diversamente da quelli pubblici essenziali finali, che invece sono elencati, 1 A questo proposito va anche segnalata qualche confusione dello stesso legislatore tra servizi essenziali e prestazione indispensabili riguardo all’istruzione con particolare riferimento agli scrutini finali e agli esami conclusivi dei cicli di istruzione. 7 DOSSIER NEWSLETTER CgS e pubblicato in G.U. n. 77 del 1 aprile 2004, regolamenta l’esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti e considera prestazioni indispensabili all’interno delle varie attività svolte dalle aziende associate quelle funzioni volte a garantire la tutela dei beni primari quali la salute, la sicurezza, le comunicazioni. In realtà l’accordo sembra indicare non tanto le prestazioni indispensabili, quanto i servizi strumentali volti a garantire la tutela dei beni primari quali la salute, la sicurezza, e le comunicazioni. Infatti l’accordo è applicabile per espressa previsione alle imprese che esercitano: - la conduzione di impianti di climatizzazione e del calore in edifici pubblici (scuole, ospedali, cliniche, palazzi di giustizia ecc); - impianti di distribuzione fluidi ad uso alimentare; - reti ed apparati di telecomunicazione e trasmissione voce/dati nonché centrali di controllo e gestione degli stessi nel caso in cui essi siano indispensabili per la libertà individuale di comunicazione, alla salute e alla sicurezza; - impianti e apparecchiature per la navigazione aerea, marittima e terrestre; - apparecchiature e forniture di energia elettrica; linee condotte e forniture di gas e acqua; - depurazione e smaltimento rifiuti tossici; - apparecchiature ed impianti di segnaletiche stradali: semafori, rilevazioni di gas di scarico, barriere di protezione; - impianti di sicurezza antincendio e di allarme. Rispetto a questi servizi forniti dalle aziende metalmeccaniche l’accordo ha cura di precisare che “fermo restando che debba essere assicurata la continuità del servizio in caso di sciopero la definizione puntuale delle prestazioni indispensabili di cui sopra, nonché le modalità operative e di impiego del personale che garantiscono la continuità dei servizi sono definite dalla Direzione”. Certamente in un contesto statico, in cui i servizi strumentali siano gestiti dalla stessa impresa che eroga i servizi essenziali finali, è più agevole determinare l’ambito di applicazione della legge n. 146, rispetto ad un contesto organizzativo dinamico, in cui i servizi essenziali siano interessati da fenomeni di esternalizzazione, quando cioè segmenti del servizio essenziale o anche i servizi strumentali siano affidati e gestiti da aziende appaltatrici. In questo scritto mi propongo di esaminare gli effetti e le ricadute che derivano dalle diverse soluzioni dei problemi sopra evidenziati. 2. Per stabilire quale sia la nozione di strumentalità del servizio che rileva nel nostro sistema di regolazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali appare opportuno procedere all’esame di taluni accordi sindacali (ad es. quello relativo ai servizi forniti dalle imprese metalmeccaniche volte a garantire la salute, la sicurezza e le comunicazioni, o quello per i dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati /multiservizi per i soli servizi considerati pubblici essenziali) e della delibera della Commissione di garanzia di regolamentazione provvisoria del trasporto aereo del 2001. Infatti in assenza di una disciplina legislativa che regolamenta la materia bisogna inevitabilmente avere riguardo alle indicazioni che provengono dagli attori dello sciopero nei servizi essenziali, e cioè alla contrattazione collettiva e alla Commissione di garanzia Segnatamente l’accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti, stipulato tra Federmeccanica e Assistal e FIOM – CGIL, FIM-CISLe UILM-UIL e, separatamente, tra Federmeccanica e Assistal e UGL Metalmeccanici, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 04/148 del 18 marzo 2004 8 DOSSIER NEWSLETTER CgS d) servizi in locali adibiti a pronto soccorso, infermeria presso impianti aeroportuali e assimilabili; e) gestione e controllo degli impianti e relativi servizi di sicurezza strumentali all’erogazione di servizi pubblici essenziali; f) mentre i servizi di pulizia strumentali all’erogazione di servizi pubblici essenziali saranno assicurati in modo da garantire la funzionalità del 50% dei servizi igienici destinati agli utenti, nonché la rimozione dei rifiuti organici nocivi e maleodoranti, onde garantire l’agibilità dei locali e mezzi di trasporto in maniera da consentire comunque l’erogazione dei servizi pubblici essenziali. Infine vale la pena ricordare che la regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia del 19 luglio 2001 con delibera 01/92 nel settore del trasporto aereo ha individuato, con elencazione non esaustiva, tra i vari servizi strumentali a quello del trasporto aereo, i servizi strumentali alla navigazione aerea. E l’art. 1 comma 3 di questa regolamentazione stabilisce che tutti i servizi compresi nel campo di applicazione della presente regolamentazione provvisoria sono destinatari della parte I disciplina comune. La stessa regolamentazione provvisoria stabilisce l’applicazione ai suddetti servizi di navigazione aerea della disciplina sugli intervalli minimi tra azioni di sciopero contenuta nella parte II e delle prestazioni indispensabili contenuta nella parte III. Mentre la parte IV, che regola le procedure di raffreddamento e conciliazione, non si applica a taluni servizi strumentali come per esempio i servizi aeroportuali accessori come le pulizie delle aerostazioni e le toilettes, bar e ristoranti, ma si applica ai servizi “A tal fine la Direzione aziendale predispone entro due mesi dalla stipula di questo accordo, previo esame circa i criteri da adottare ed il numero dei lavoratori da coinvolgere da svolgersi con le rappresentanze sindacali unitarie ed in assenza di queste con le Organizzazioni sindacali territoriali un Piano delle prestazioni indispensabili che interessi il numero minimo di addetti necessario al funzionamento e alla salvaguardia degli impianti”. In caso di contrasto circa le suddette modalità operative e di impiego del personale nel corso dell’esame previsto può essere attivato dalle parti, entro cinque giorni lavorativi, un confronto in sede territoriale o nazionale. Al termine della procedura, in via transitoria ed in attesa della risoluzione dell’eventuale contrasto, verrà adottato il “Piano delle prestazioni indispensabili” predisposto dall’Azienda. L’altro accordo per i dipendenti “dalle imprese di pulizia e servizi integrati /multiservizi per i soli servizi considerati pubblici essenziali”, valutato idoneo con delibera n. 02 del 7 febbraio 2002 e siglato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILT del settore pulizie e dei datori di lavoro Confapi-Unionservizi, LEGACOOP-Ancst, Confcooperative, Federlavoro e Servizi, Confindustria-Fise, AGCI-Ancosel il 25 maggio 2001, considera come prestazioni indispensabili quelle relative a : a) servizi in sale operatorie, sale di degenza, pronto soccorso e servizi igienici in ambienti sanitari ed ospedalieri; b) servizi in asili nido, scuole materne ed elementari e servizi in comunità di particolare significato (carceri, caserme ed ospizi) con particolare riguardo ai servizi igienici; c) raccolta di rifiuti in ambienti particolari ( mense e refettori ) nei servizi di cui alla presente lettera; 9 DOSSIER NEWSLETTER CgS sede di valutazione sia negativa che positiva del comportamento delle parti2, ai sensi dell’art. 13, lett. i). In questo caso, infatti, non si tratta, come invece deve essere, di una valutazione preventiva, generale ed astratta della strumentalità del servizio, ma successiva al comportamento denunciato, e quindi riferita ad un caso singolo e specifico. Viceversa le delibere della Commissione di garanzia in sede di valutazione di idoneità o di inidoneità delle prestazioni indispensabili o di regolamentazione provvisoria, come pure l’accordo sindacale, essendo atti che comunque precedono la effettuazione di uno sciopero e inoltre per la generalità e astrattezza delle disposizioni in essi contenute, possono essere considerati i presupposti necessari per l’applicazione anche ai servizi strumentali della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Tale disciplina, come è noto, garantisce l’equo contemperamento del diritto di sciopero dei lavoratori e dei diritti della persona costituzionalmente garantiti degli utenti. strumentali alla navigazione aerea e, cioè, ai controllori volo. Orbene dall’esame delle clausole di questi accordi e delle disposizioni della regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia nel settore del trasporto aereo, si possono formulare due considerazioni. La prima considerazione riguarda i criteri oggettivi di identificazione del carattere strumentale del servizio. La seconda riguarda i soggetti competenti a stabilire il carattere strumentale del servizio. Quanto ai criteri di identificazione è sufficiente osservare che il servizio strumentale, pur essendo rivolto a garantire il godimento di beni essenziali come la salute, la sicurezza e le comunicazioni, non può essere considerato indispensabile dalla legge n. 146 in via assoluta, alla stessa stregua dei servizi essenziali, ma rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 146 solo quando la sua sospensione impedisca l’esecuzione delle prestazioni indispensabili che consentono la continuità e la funzionalità del servizio essenziale finale. Come è agevole constatare un criterio di tal fatta, pur avendo una propria oggettiva rilevanza, lascia all’interprete una notevole discrezionalità applicativa. Pertanto, al fine di evitare inevitabili contrasti e dubbi interpretativi, appare ragionevole e auspicabile ritenere che la strumentalità del servizio (o almeno i criteri oggettivi di identificazione della strumentalità) rileva(no) ai fini e per gli effetti dell’applicazione della legge n. 146, solo se e nei termini in cui sia(no) espressamente prevista da un accordo sindacale o da una delibera della Commissione di garanzia in sede di valutazione della idoneità delle prestazioni indispensabili, o in sede di regolamentazione provvisoria. Qualche dubbio può sorgere sulla competenza della Commissione a qualificare la strumentalità del servizio in 3. L’accettazione di questa prima conclusione rende meno difficile la risoluzione del secondo problema, e cioè quello della esistenza di un unico o di una pluralità di accordi sindacali che regolano lo sciopero nei servizi strumentali di un determinato servizio pubblico finale e 2 V. delibera della Commissione di garanzia di valutazione positiva del comportamento delle parti Servizi Ospedalieri s.p.a di Ferrara / FilteaCGIL,Femva CISL, Uilta UIL nella seduta del 15 luglio 2004, relativa ad uno sciopero del servizio di lavanderia per l’ospedale di Ferrara e delibera di valutazione negativa riguardante Progetto elettronica 92 spa./RSU 15-18 ottobre 2004 nella seduta del 16 febbraio 2005, relativa ad uno sciopero per i settori di assistenza tecnica destinata a sistemi informatici e trasmissione di fonia e dati per i settori grande distribuzione, Pubblica Amministrazione, Bancario e servizi di biglietteria aerea, ferroviaria e navale e presso Comuni, ASL, e Banche 10 DOSSIER NEWSLETTER CgS Si tratta pertanto di accertare se la rarefazione oggettiva debba essere osservata all’interno del campo di applicazione dell’accordo di regolamentazione dello sciopero nel servizio strumentale. In questo caso lo sciopero dei lavoratori strumentali non va in rarefazione con quelli dei settori serviti, e cioè è insensibile rispetto agli scioperi nell’ambito dei servizi pubblici essenziali finali. Viceversa se l’accordo sindacale fosse unico e cioè regolamentasse contemporaneamente lo sciopero nei servizi strumentali e lo sciopero nei servizi finali, bisognerebbe riconoscere che lo sciopero effettuato nel servizio strumentale va in rarefazione con gli scioperi effettuati nel servizio finale. Tuttavia anche in questo caso l’alternativa secca tre la due soluzioni può essere ridimensionata sulla base delle osservazioni precedentemente formulate a proposito dei criteri oggettivi di identificazione del servizio strumentale e delle disposizioni degli accordi sindacali e della regolamentazione provvisoria prima riportati. Se è vero che la sospensione del servizio strumentale non deve compromettere l’erogazione delle prestazioni indispensabili del servizio essenziale finale, ne consegue che la sospensione del servizio strumentale per sciopero può comportare un disagio agli utenti del servizio pubblico essenziale ma non può compromettere la funzionalità e la continuità del medesimo servizio essenziale. Questa seconda conclusione aiuta, in una certa misura, a risolvere il problema del coordinamento tra gli scioperi nei servizi essenziali e in quelli strumentali. Tale coordinamento è certamente più complesso in presenza di una pluralità di accordi sindacali nell’ambito di un unico servizio pubblico essenziale. D’altra parte, si deve osservare che la regolamentazione provvisoria della della conseguente legittimazione negoziale della rappresentanza sindacale dei lavoratori dei diversi servizi strumentali. Se infatti l’individuazione dei servizi strumentali e la disciplina delle relative prestazioni indispensabili, del preavviso, della rarefazione oggettiva, delle procedure di conciliazione e di raffreddamento sono affidate ad una serie di accordi sindacali ad hoc, e cioè distinti da quello che regola lo sciopero nel servizio pubblico finale, ne consegue che le organizzazioni sindacali dei lavoratori strumentali finiscono per avere una legittimazione esclusiva nell’accordo sindacale che regola lo sciopero in quel determinato servizio strumentale. Se invece la individuazione dei servizi strumentali e la regolamentazione dello sciopero nei servizi strumentali è contenuta nello stesso accordo che regola lo sciopero nei servizi essenziali, il ruolo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori strumentali, pure invitate al tavolo delle trattative, è certamente ridimensionato rispetto a quello delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dei servizi pubblici finali. D’altra parte la pluralità di accordi sindacali, quello che regola lo sciopero nei servizi essenziali e quelli che regolano lo sciopero nei servizi strumentali, pongono inevitabilmente problemi di coordinamento tra le due forme di azione sindacale. E tra i problemi di coordinamento, uno dei più vistosi è quello della indicazione di intervalli minimi tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno successivo. Come è noto la rarefazione oggettiva è stata introdotta dalla legge n. 83 del 2000 al fine di evitare che per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza fosse oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all’art. 1. 11 DOSSIER NEWSLETTER CgS formulare la proposta in assenza di accordi. In realtà non si può escludere questa eventualità, se si considera che la legge n. 83 del 2000 ha riconosciuto alla Commissione di garanzia un potere di regolamentazione provvisoria che si esercita quando le parti non si pronunciano sulla sua proposta. Ciò significa che la Commissione di garanzia esercita il potere di regolamentazione provvisoria nei confronti delle imprese che erogano servizi strumentali e delle rispettive organizzazioni dei lavoratori anche in assenza di accordi sindacali che regolano lo sciopero nei servizi strumentali. D’altra parte, si deve osservare che la regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia nel settore del trasporto aereo ha disciplinato il coordinamento tra lo sciopero nel servizio finale e lo sciopero nei servizi strumentali in conformità alle indicazioni dell’art. 13, lett. b) della legge n. 146 del 1990. Infatti questa disposizione stabilisce che “nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di più amministrazioni ed imprese la Commissione può convocare amministrazioni ed imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori e collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alla parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell’art. 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità. Si può dire che l’art. 13, lett. b) della legge 146, abilitando la Commissione a prendere l’iniziativa quando l’erogazione del servizio pubblico essenziale finale sia condizionata dall’esecuzione di una serie di servizi strumentali, soddisfa sia gli interessi dei sindacati dei lavoratori strumentali a essere coinvolti nella regolamentazione dello sciopero, sia gli interessi degli utenti a salvaguardare la continuità del servizio finale. Infatti l’art. 13, lett. b), abilita la Commissione di garanzia a risolvere le antinomie che possono sorgere tra i diversi accordi. La Commissione può convocare le amministrazioni e imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali e le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una proposta. Se dunque ai sensi della succitata disposizione, la proposta della Commissione ha la funzione di omogeneizzare i regolamenti di cui al comma 2 dell’art. 2, in considerazione delle esigenze del servizio nella sua globalità, sembrerebbe, a prima vista, dubbio, che la Commissione possa 4. Un altro problema che riguarda i servizi strumentali è sicuramente costituito dal contesto in cui questi sono erogati. In un contesto dinamico, ossia in un contesto interessato da fenomeni di esternalizzazione dei servizi strumentali gestiti da imprese appaltatrici, si può verificare un concorso-conflitto tra le clausole dei capitolati di appalto e le clausole degli accordi sindacali che garantiscono il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Infatti le prime tendono a garantire al committente la continuità del servizio e, conseguentemente, non si preoccupano di salvaguardare le ragioni e gli interessi dei lavoratori strumentali (che pure conservano il diritto di sciopero), mentre le clausole degli accordi sindacali provvedono ad individuare le prestazioni indispensabili e a regolamentare il preavviso, la rarefazione oggettiva, le procedure di conciliazione e di raffreddamento ecc. A questo proposito, ad esempio, basta porre a confronto il capitolato di appalto tra l’Enav e la Vitrociset e l’accordo sindacale relativo ai servizi forniti dalle imprese metalmeccaniche volte a 12 DOSSIER NEWSLETTER CgS conciliazione nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario emanata con delibera n. 04/590 del 29 ottobre 2004 e pubblicata in G.U. n. 298 del 26 novembre 2004. Questa regolamentazione considera prestazioni indispensabili quelle relative a: A) Pulizia vettura ferroviarie e prestazioni connesse; B) Impianti e locali; C) Custodia passaggi a livello. E contiene una disciplina molto analitica per quanto concerne i minimi di servizio, le modalità di esercizio dello sciopero, la durata, la individuazione dei lavoratori da assegnare alle prestazioni indispensabili, la revoca dello sciopero proclamato, la sospensione dello sciopero, le franchigie, l’accompagnamento notte e ristorazione ferroviaria. In proposito si stabilisce che deve essere assicurata la distribuzione di acqua nei treni a lunga percorrenza. Una disciplina specifica è poi prevista per il personale viaggiante, per il personale sedentario e per le procedure di raffreddamento. Come si vede nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario, come nel trasporto aereo, la regolamentazione provvisoria è unica per una cospicua serie di servizi strumentali effettuati da una molteplicità di aziende appaltatrici. E non si può negare che una soluzione di questo tipo sia sicuramente più efficiente rispetto ad una pluralità di accordi corrispondenti ai vari servizi di supporto ferroviario. E’ appena il caso di precisare che si tratta di soluzioni non imposte dalla legge, ma derivano da scelte di opportunità degli attori sindacali e della Commissione di garanzia. D’altra parte è noto a tutti che lo spirito della legge n. 146, sia pure con i correttivi introdotti dalla legge n. 83 del 2000, lascia, in primo luogo, alle parti il compito di regolamentare lo sciopero nei garantire la salute, la sicurezza e le comunicazioni. Con questo capitolato la Vitrociset si impegna a garantire la manutenzione e la gestione degli impianti di assistenza al volo impiegati nel controllo del traffico aereo italiano. Tali impianti in sostanza richiedono la presenza costante di un lavoratore dietro lo schermo del controllore di volo. E come risulta da questo capitolato, gli scioperi nazionali locali e aziendali non costituiscono causa di forza maggiore (art. 18), come dire che gli scioperi dei lavoratori dipendenti dell’azienda appaltatrice Vitrociset non esonerano la medesima azienda dalla responsabilità per inadempimento nei confronti dell’appaltante. Ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, al fine di garantire ad essi l’esercizio del diritto di sciopero, dovrebbe essere applicato l’accordo sindacale prima richiamato delle aziende metalmeccaniche, ovviamente in presenza dei presupposti. Tale accordo individua le prestazioni indispensabili che devono essere eseguite dai lavoratori dipendenti dall’azienda appaltatrice al fine di garantire la funzionalità e la continuità del servizio strumentale dei controllori del traffico aereo. Pertanto se è vero che la rarefazione vale solo all’interno del campo di applicazione dell’accordo sindacale che regola lo sciopero nel servizio strumentale, si deve conseguentemente riconoscere che lo sciopero dei dipendenti dell’ azienda appaltatrice Vitrociset, pur non andando in rarefazione con gli scioperi del settore servito (servizi strumentali alla navigazione aerea), tuttavia non può compromettere la continuità di quest’ultimo servizio. Opportuno è infine il richiamo alla delibera di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle procedure di raffreddamento e 13 DOSSIER NEWSLETTER CgS regolamentazione soltanto in via interinale e suppletiva. Si vuole dire, in altri termini, che la suddetta normativa deve esser interpretata a più forte ragione con lo stesso spirito rispetto ai servizi strumentali dei servizi pubblici essenziali. servizi essenziali e quindi di individuare le prestazioni indispensabili e le altre misure necessarie a garantire, tra l’altro, la rarefazione oggettiva degli scioperi, e a disciplinare le procedure di raffreddamento e di conciliazione; in secondo luogo, riconosce alla Commissione di garanzia un potere di 14 DOSSIER NEWSLETTER CgS Servizio pubblico essenziale, attività strumentali ed esternalizzazioni di Paola Ferrari 1. Le ragioni di un approfondimento. – 2. Il quadro legale. – 3. Le tecniche di regolazione. – 4. L’esperienza applicativa. 1. L’esperienza più recente ha fatto emergere la necessità di approfondire le implicazioni delle trasformazioni intervenute nei modelli organizzativi e produttivi sulla disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero in un determinato settore e, prima ancora, sull’individuazione dei confini della nozione di servizio pubblico ritenuta rilevante ai fini dell’applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. Rilevanti cambiamenti, infatti, si collegano, da un lato, alla “tendenziale privatizzazione – liberalizzazione dei servizi pubblici, col conseguente venir meno, almeno in alcuni casi, dell’originario regime di monopolio”1, nonché, d’altro lato, alla progressiva apertura del legislatore a processi di esternalizzazione: mutamenti, questi, che finiscono per avere inevitabili ripercussioni sull’andamento della conflittualità e sull’individuazione della disciplina applicabile in caso di sciopero. A ciò deve aggiungersi il particolare rilievo assunto, di recente, dai problemi relativi all’inquadramento e alla definizione delle regole sull’esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori addetti alle c.d. attività strumentali o accessorie all’erogazione del servizio pubblico finale. Invero, il problema della regolamentazione dei servizi strumentali è stato sempre sullo sfondo, o ai margini, dell’attività di produzione normativa svolta dalle parti sociali e, in via di supplenza, dalla Commissione di garanzia; onde si può dire che, essendo prevalsa un’impostazione basata sulla valutazione del caso concreto, non è facilmente rintracciabile una chiave di lettura unificante. Giova, preliminarmente, sottolineare che, sebbene l’art. 1 della legge n. 146 del 1990 rappresenti una delle poche disposizioni non toccate dalla legge n. 83 del 2000, è comunque opportuno procedere ad una riflessione sull’esperienza applicativa. Con riguardo ai singoli settori, infatti, si è resa necessaria una continua riconsiderazione del carattere di essenzialità del servizio pubblico, che, lungi dal poter essere riconosciuto in via generale e definitiva, deve essere valutato dinamicamente, anzitutto in considerazione dei cambiamenti dei dati di contesto e delle trasformazioni che intervengono sul piano organizzativo e produttivo. 1 Così, M. MAGNANI, La disciplina dello sciopero nei servizi essenziali alla prova dei fatti, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, I, pag. 66. 15 DOSSIER NEWSLETTER CgS lavoro, quanto il regime in cui opera il datore di lavoro, mentre ciò che assume rilievo esclusivo è la oggettiva destinazione a soddisfare i bisogni della collettività: il servizio, pertanto, è qualificabile come pubblico ed essenziale quando è fruito dal pubblico e finalizzato a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Per le ipotesi in cui sia controversa o dubbia la qualificazione di un servizio pubblico essenziale, ai fini dell’applicazione della legge n. 146 del 1990, occorre fare riferimento ai criteri interpretativi elaborati dalla Commissione di garanzia2. Alla stregua dei predetti criteri, l’operazione qualificatoria può essere effettuata in via diretta, ovvero in via indiretta. La prima ipotesi si realizza quando l’erogazione del servizio è direttamente collegabile alla soddisfazione di uno dei diritti della persona tassativamente indicati nell’art. 1, comma 1, o rientra nell’elenco esemplificativo contenuto nell’art. 1, comma 2, della legge. La seconda ipotesi, invece, ricorre in mancanza delle predette condizioni, con la conseguenza che si deve procedere ad una valutazione da effettuare caso per caso, deducendo il requisito della essenzialità da alcuni indici, quali: la definizione del servizio come essenziale in un accordo valutato idoneo o in una regolamentazione della Commissione di garanzia; l’estrema complessità e non segmentabilità del servizio di cui solo una parte sia definibile come essenziale; l’esistenza di un nesso di strumentalità necessaria rispetto ad un servizio pubblico senz’altro definibile come essenziale. Si assiste, in particolare, ad una crescente segmentazione del ciclo produttivo, talora accompagnata da processi di esternalizzazione, cui si collega una struttura sempre più composita e articolata del servizio; ciò che pone delicati problemi in ordine alla individuazione delle attività direttamente o indirettamente riconducibili al servizio pubblico essenziale e, conseguentemente, della relativa disciplina sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero. 2. La dottrina è univoca nel ritenere che il legislatore del 1990, definendo l’ambito di applicazione della legge n. 146, ha optato per la individuazione della nozione di servizio pubblico essenziale ritenuta rilevante ai fini della operatività della disciplina sull’esercizio del diritto di sciopero. In tale prospettiva, anche sulla scorta delle note elaborazioni giurisprudenziali in tema di limiti esterni al diritto di sciopero, è stata individuata una nozione finalistica di servizio pubblico essenziale, inteso, appunto, come servizio volto a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Si tratta, tuttavia, di una definizione a carattere “aperto”, essendo affiancata da una elencazione, ritenuta pacificamente esemplificativa, dei servizi attraverso i quali si assicura l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, indicati tassativamente dal legislatore; finalità, questa, che si realizza, a sua volta, mediante l’erogazione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure previste dalla legge e dalle fonti secondarie. Nella stessa disposizione, peraltro, ai fini della qualificazione del servizio pubblico essenziale, è ritenuta irrilevante tanto la natura giuridica del rapporto di 2 Tali criteri sono espressi nelle Linee guida contenute nella Relazione sull’attività della Commissione di garanzia per il periodo 1° agosto 1996 – 30 aprile 1997. 16 DOSSIER NEWSLETTER CgS 3. La delicatezza delle questioni connesse, per un verso, all’individuazione dei concetti di servizio pubblico essenziale, di prestazioni indispensabili e di attività strumentali, nonché, per altro verso, agli effetti derivanti da fenomeni di esternalizzazione sulla disciplina del diritto di sciopero, si può comprendere meglio se si passa all’analisi delle disposizioni specifiche contenute nelle singole regolamentazioni di settore. In via di estrema sintesi, si può dire che, nella maggior parte dei casi, gli accordi collettivi e le regolamentazioni provvisorie non distinguono tra le attività incluse e quelle escluse dal proprio ambito di applicazione, con ciò accogliendo il principio, ben presto affermatosi nella prassi applicativa, secondo cui è l’intera organizzazione aziendale a dover essere considerata assoggettata alle prescrizioni della legge n. 146 del 1990 e delle fonti secondarie, fermo restando che la garanzia dell’erogazione del servizio durante lo sciopero deve essere circoscritta alle prestazioni individuate come indispensabili. Meno frequentemente si sono registrati casi in cui la disciplina di settore individua espressamente la parte del servizio considerata essenziale, con conseguente esclusione dal proprio campo di applicazione delle altre attività3. A ben vedere, però, ciò è avvenuto con riguardo a servizi non annoverati tra quelli espressamente elencati nell’art. 1 della legge; onde previsioni di tal sorta si configurano più come un’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina a settori altrimenti estranei, che come una parziale esclusione di settori altrimenti inclusi. Si sono registrati, da ultimo, casi isolati nei quali è stata prevista la generale applicazione delle regole, pur in presenza di una disposizione legale che individua espressamente le attività funzionali alla garanzia del diritto costituzionalmente protetto; ciò sul presupposto della estrema difficoltà, se non impossibilità, di stabilire una disciplina differenziata del diritto di sciopero, a fronte di una struttura del servizio particolarmente complessa, articolata e, in quanto tale, non segmentabile4. Per quanto concerne, poi, il problema dell’individuazione e della regolamentazione delle attività c. d. strumentali, assumono rilievo alcuni fattori da considerare all’origine di una prassi che può dirsi ancora in evoluzione: da un lato, l’accresciuta frammentazione e articolazione del servizio pubblico, con conseguenti difficoltà nell’identificazione dei singoli segmenti direttamente o indirettamente connessi alla sua erogazione, talora gestiti da soggetti diversi da quello erogatore del servizio principale; d’altro lato, il silenzio quasi totale del legislatore sul punto, che si è limitato a richiamare i servizi “strumentali, accessori o collaterali” nella previsione di cui all’art. 13, lett. b), della legge5. 4 Particolarmente significativo, in tal senso, è il settore del credito, regolato dall’Accordo ABI del 23 gennaio 2001, valutato idoneo con delibera n. 01/9 del 22 febbraio 2001, e dall’Accordo FEDERCASSE del 27 febbraio 2001, valutato idoneo con delibera n. 01/37 del 10 maggio 2001. 5 E’ bene ricordare che l’art. 13, lett. b), della legge n. 146 del 1990, modificata sul punto dalla legge n. 83 del 2000, di cui si dirà in seguito, prevede che “nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese, la Commissione può convocare le amministrazioni ed imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni 3 E’ ciò che è avvenuto, ad esempio, nei settori del trasporto merci (contratti collettivi autotrasporto e spedizione del 22 maggio 1991 e del 25 luglio 1991, valutati idonei con delibera n. 10.6 del 9 giugno 1994) e del soccorso e della sicurezza stradale (Regolamentazione provvisoria adottata con delibera n. 01/112 del 4 ottobre 2001). Nella stessa direzione sembrano collocarsi anche gli accordi riguardanti i diversi comparti del pubblico impiego, sui quali, peraltro, permangono incertezze in ordine alla effettiva volontà di ricorso a tale tecnica di regolazione, attesa la non chiara formulazione delle singole disposizioni, nonché la mancanza di una prassi consolidata sul punto. 17 DOSSIER NEWSLETTER CgS In linea generale, si può rilevare che le attività strumentali non sempre sono divenute oggetto di apposite previsioni nell’ambito degli accordi collettivi o delle regolamentazioni provvisorie, con le inevitabili conseguenze che discendono da una situazione di vuoto normativo; mentre, quando tali attività sono state prese in considerazione dalle fonti secondarie, il ricorso alle possibili tecniche di regolazione non ha risposto a criteri determinati, né a particolari esigenze di carattere sistematico. Si può dire, infatti, che le tecniche finora utilizzate dalle parti, o in via suppletiva dalla Commissione di garanzia, ai fini della regolamentazione delle attività strumentali, sono essenzialmente di due tipi. La prima si basa sulla inclusione delle attività strumentali nell’ambito di applicazione della regolamentazione del servizio principale: impostazione, questa, da cui deriva che le prime potranno essere integralmente assoggettate alla disciplina prevista per il secondo6, ovvero individuate come destinatarie di regole parzialmente differenziate7. La seconda, invece, affermatasi nell’esperienza più recente, si basa sull’individuazione di una disciplina autonoma e specifica per le diverse attività strumentali riconducibili a una stessa area contrattuale e, perciò, trasversale a diversi servizi pubblici essenziali8. Entrambe le soluzioni paiono astrattamente compatibili con il quadro legale, ma ciascuna di esse presenta indubbi profili di problematicità. Occorre, peraltro, avvertire che, in assenza di espresse previsioni in tema di attività strumentali nell’ambito delle fonti secondarie, non rimane che rimettersi alle valutazioni dell’Organismo di garanzia, inevitabilmente incentrate sul caso concreto; ciò che suggerisce una riflessione sulle difficoltà operative incontrate. 4. Alcuni aspetti problematici emersi nella fase attuativa, specie in quella più recente, si collegano, in primo luogo, all’esigenza da più parti manifestata di poter giungere ad affermare la frazionabilità del servizio pubblico ai fini di una sua inclusione parziale nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990; ciò che si spiega, da un lato, con l’intento di circoscrivere l’ambito di operatività dei vincoli posti all’esercizio del diritto di sciopero e, d’altro lato, con la tendenza a confondere la nozione di servizio pubblico essenziale con quella di prestazione indispensabile. Nella prassi applicativa, invece, è prevalso l’orientamento in base al quale le attività svolte da un’azienda, o da un’amministrazione erogatrice di un servizio pubblico essenziale sono tutte riconducibili sotto l’egida della legge n. 146 del 1990. Uniche eccezioni a tale sindacali, e formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell’art. 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità”. 6 E’ il caso del trasporto pubblico locale (Regolamentazione provvisoria adottata con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002). 7 E’ il caso del trasporto aereo (Regolamentazione provvisoria adottata con delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001) e del trasporto ferroviario (Accordo del 23 novembre 1999, valutato idoneo con delibera n. 45.9.1 del 3.2.2000, integrato dagli Accordi del 18 aprile 2001 e del 29 ottobre 2001, rispettivamente valutati idonei con delibere n. 101 del 13 settembre 2001 e n. 149 del 29 novembre 2001) 8 E’ il caso delle seguenti discipline: Accordo del 15 gennaio 2002, riguardante i dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, valutato idoneo con delibera del 7 febbraio 2002; Accordo del 4 febbraio 2004, riguardante il settore metalmeccanico e della installazione di impianti, valutato idoneo con delibera n. 04/148 del 18 marzo 2004; della Regolamentazione provvisoria adottata con delibera n. 04/590 del 29 ottobre 2004, riguardante il settore degli appalti e della attività di supporto ferroviario. 18 DOSSIER NEWSLETTER CgS principio, oltre ai casi espressamente previsti dalla stessa legge9, sono rappresentate dalle ipotesi in cui sia la regolamentazione del settore10 a limitare la vincolatività della disciplina ad una sola parte del servizio pubblico. Tale eccezione, del resto, si giustifica con il coinvolgimento delle parti sociali nel procedimento di definizione delle regole, che si svolge sotto la guida di un Organismo terzo: onde è ragionevole presumere che la formalizzazione di una disciplina di tal sorta sia il frutto di una ponderata operazione di bilanciamento degli interessi potenzialmente in conflitto L’Organo di garanzia, peraltro, sembra orientato ad affrontare con una certa cautela iniziative tese a scorporare porzioni del servizio dal campo di applicazione della disciplina, essendo ben consapevole della delicatezza di tale operazione e delle sue potenziali implicazioni per i diritti dei cittadini. Ulteriori profili di problematicità si collegano alla identificazione delle attività strumentali, accessorie o ausiliarie rispetto all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, con conseguente individuazione della relativa disciplina da ritenere applicabile in caso di sciopero. riemergono di volta in volta nell’attività delle parti sociali e, sotto altro profilo, della Commissione di garanzia. Sul presupposto che, in linea di principio, le attività strumentali, come si è detto, rientrano sicuramente nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, in quanto oggettivamente collegate alla erogazione del servizio finale, l’identificazione di specifiche attività come strumentali dovrebbe, poi, essere effettuata mediante specifiche previsioni nell’ambito delle regolamentazioni di secondo livello; ed è ovvio che, in mancanza delle predette previsioni, l’individuazione di dette attività resta affidata alla Commissione di garanzia, chiamata a pronunziarsi sulla base di valutazioni del caso concreto, nelle more della definizione di una apposita disciplina. Sulla base degli orientamenti interpretativi della Commissione di garanzia il nesso di strumentalità deve essere valutato, in linea di principio, “tenendo conto dell’incidenza che l’esercizio del diritto di sciopero (anche in ragione delle sue modalità e della sua durata) può avere sul funzionamento del servizio pubblico essenziale e sulla stessa erogazione delle prestazioni indispensabili, quando vi sia concomitanza di scioperi nei due servizi”11. In questa prospettiva, dalla configurazione di un collegamento funzionale tra il servizio strumentale e quello principale, deriva la necessità di individuare, in sede di definizione della disciplina applicabile in caso di sciopero degli addetti al primo, adeguate forme di coordinamento con l’erogazione del secondo. Ciò che sembra emergere, in linea generale, dalle singole regolamentazioni In via generale, occorre preliminarmente rilevare che l’esperienza finora maturata non consente di delineare un quadro di principi sufficientemente consolidato e uniforme in tema di servizi strumentali, i cui problemi di inquadramento e di regolazione, pertanto, 9 Possono essere ritenuti tali i casi in cui l’art. 1 della legge, nell’elencare i servizi considerati essenziali in corrispondenza di ciascun diritto, utilizza l’avverbio “limitatamente”, come per il trasporto marittimo (limitatamente al collegamento da e per le isole), le dogane (limitatamente al controllo su animali e merci deperibili), l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi (limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi). 10 In tale prospettiva si collocano, come si è detto, la regolamentazione del trasporto merci e quella del soccorso e sicurezza stradale, sopra citate. 11 Così, ancora, nelle Linee guida contenute nella Relazione sull’attività della Commissione di garanzia per il periodo 1° agosto 1996 – 30 aprile 1997. 19 DOSSIER NEWSLETTER CgS è il principio in base al quale l’astensione dal lavoro degli addetti alle attività strumentali non deve provocare effetti negativi sulla continuità del servizio pubblico principale; principio, questo, che si traduce, da un lato, nella necessità di prevedere, in relazione al servizio ausiliario, un livello di prestazioni indispensabili tale da garantire la funzionalità del servizio principale e, d’altro lato, nella possibilità di stabilire una disciplina della rarefazione che opera nell’ambito del solo servizio strumentale. Resta, infine, da affrontare il problema delle ricadute sull’operatività delle regole sull’esercizio del diritto di sciopero nelle ipotesi in cui determinati segmenti del ciclo produttivo siano affidati alla gestione di soggetti diversi da quello erogatore del servizio principale; ipotesi, queste, che assumono particolare rilievo alla luce dei rilevanti fenomeni di esternalizzazione in atto anche nei servizi pubblici essenziali. all’erogazione del servizio pubblico essenziale. Se si condivide tale assunto – che, peraltro, costituisce diretta conseguenza di quanto sopra affermato in ordine alla nozione di servizio pubblico essenziale ritenuta rilevante dal legislatore ai fini dell’applicazione della legge stessa – sembra ragionevole ritenere che un’attività strumentale all’erogazione di un sevizio pubblico essenziale deve essere comunque ricondotta nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, indipendentemente dal modello organizzativo adottato. Ciò vuol dire che sia i dipendenti del soggetto erogatore del servizio principale, sia quelli di una società appaltatrice sono tenuti al rispetto della legge n. 146 del 1990, a meno che non siano addetti allo svolgimento di attività diverse svolte dalla stessa azienda ma non inerenti all’erogazione del servizio pubblico essenziale. In tale prospettiva, allora, i problemi si spostano sull’individuazione della disciplina applicabile in caso di sciopero degli addetti ai servizi strumentali, specie quando questi ultimi dipendono da imprese appartenenti a diverse aree contrattuali. La disciplina c.d. derivata, come si è detto, ha seguito due diversi percorsi: l’uno, basato sulla “attrazione” degli addetti ai servizi strumentali, ancorché riconducibili a diverse aree contrattuali, nel campo di applicazione della regolamentazione vigente per il servizio principale; l’altro, basato sulla definizione di una disciplina specificamente dettata per le diverse attività strumentali riconducibili a una stessa area contrattuale e, pertanto, presumibilmente riferibile a una pluralità di servizi pubblici essenziali. Entrambi i percorsi sopra indicati sembrano, in linea di principio, compatibili con il quadro legale, proprio alla luce della nozione oggettiva e teleologica di servizio pubblico essenziale, posta a Da questo punto di vista, assumono rilievo alcune pronunzie rese dalla Commissione di garanzia in relazione a casi concreti, nelle quali si è affermato che le attività strumentali rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 “anche se svolte da soggetti diversi da quello erogatore del servizio, come si evince, tra l’altro, dalla disposizione dell’art. 13, lett. b), della citata legge”12. Dalle predette delibere sembra doversi desumere che, ai fini dell’applicazione della legge n. 146 del 1990, non assume rilievo la circostanza che il servizio sia suddiviso in una pluralità di attività gestite da soggetti diversi; ciò che conta, semmai, è la oggettiva finalizzazione di tali attività 12 Così le delibere n. 04/472 del 15 luglio (settore sanità), n. 05/23 del 19 gennaio (settore energia), n. 05/24 del 19 gennaio (settore energia) e n. 05/84 del 16 febbraio (settore telecomunicazioni). 2004 2005 2005 2005 20 DOSSIER NEWSLETTER CgS l’adozione di una proposta, da parte dell’Organismo di garanzia, tesa all’individuazione di una disciplina omogenea. Alla luce dell’art. 13, lett. b), dunque, sembra che la tecnica di regolazione basata sulla estensione della disciplina stabilita per il servizio principale anche agli addetti ai servizi strumentali sia la più aderente al dato letterale, nonchè la più rispondente all’esigenza di assicurare al medesimo utente la funzionalità del servizio nella sua globalità. Per le ragioni anzidette, resta ferma, ovviamente, nel rispetto dell’autonomia delle parti e del quadro legale, la possibilità di definire una disciplina specifica per tutti gli addetti ad attività strumentali ricomprese nella stessa area contrattuale e inerenti a una pluralità di servizi pubblici. Nell’eventualità, non infrequente nella prassi, in cui il servizio strumentale non sia oggetto di una specifica regolamentazione, sembra coerente con quanto finora affermato ritenere che, nelle more della definizione di apposite previsioni, tali attività siano assoggettate alle prescrizioni legali, tenendo anche conto della disciplina prevista per il servizio principale. Un cenno particolare merita l’ipotesi in cui lo stesso complesso di attività sia configurabile, al tempo stesso, come strumentale, qualora l’attività sia funzionalmente connessa all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, ma anche come servizio finale, laddove debba essere considerato in sé essenziale. E’ il caso degli addetti alla vigilanza privata: solo di recente, infatti, la Commissione di garanzia si è orientata a ritenere che le attività connesse alla sicurezza, tradizionalmente considerate strumentali, si possono considerare anche come servizio pubblico essenziale finale. Anche in tal caso, comunque, dovrebbero valere tutte le considerazioni fondamento dell’applicazione della legge n. 146 del 1990 e tale da svincolare il procedimento di definizione delle regole sull’esercizio del diritto di sciopero dagli assetti contrattuali preesistenti. E’ stato finora possibile, pertanto, assecondare la volontà collettiva di ricorrere all’una, ovvero all’altra tecnica di regolazione, fermo restando che ciascuna di queste presenta alcuni vantaggi, ma anche qualche rischio. La definizione di una disciplina specifica per gli addetti a diverse attività strumentali afferenti alla stessa area contrattuale, per un verso, appare più aderente ai dati della realtà sociale, oltre che più coerente con il modello consensualistico sotteso all’impianto legislativo, essendo ipotizzabile una maggiore probabilità di successo dell’iter negoziale; ma, per altro verso, rende più difficoltosa l’individuazione di adeguate forme coordinamento con l’erogazione del servizio principale, con conseguenti rischi di sovrapposizioni, o vuoti di disciplina. D’altro canto, l’inclusione dei servizi strumentali nell’ambito di applicazione della disciplina del servizio principale, se, da un lato, sembra più coerente con la nozione di servizio pubblico essenziale accolta dal legislatore, d’altro lato, pone l’esigenza di salvaguardare le diverse forme di rappresentanza delle singole categorie di lavoratori riconducibili a differenti aree contrattuali. Qualche spunto di riflessione, in proposito, potrebbe essere offerto dalla disposizione contenuta nell’art. 13, lett. b), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.: nonostante la scarsa chiarezza della sua formulazione, sembra plausibile ritenere che, con tale previsione, il legislatore abbia voluto affermare l’esigenza di coordinare le diverse regolamentazioni eventualmente presenti nell’ambito di un servizio globalmente considerato, mediante il coinvolgimento delle diverse forme di rappresentanza e 21 DOSSIER NEWSLETTER CgS sopra riferite in ordine all’individuazione della disciplina applicabile. In questa prospettiva, sulla Commissione si concentrerebbe la fondamentale funzione di promuovere “assetti contrattuali più innovativi”, valorizzando “anche l’indicazione, per altro fino ad oggi non adeguatamente sfruttata” contenuta nell’art. 13, lett. b), della legge14. Giova, infine, avvertire che, nella suddetta chiave di lettura, sembra quanto mai opportuna la ricerca di strumenti volti a favorire, in un contesto organizzativo marcatamente articolato e complesso, l’ordinato svolgimento dell’iter negoziale e la sua positiva conclusione. Da questo punto di vista, sarebbe quanto mai auspicabile l’impegno delle parti sociali nel cercare di definire un quadro normativo più coerente con l’attuale struttura composita dei servizi pubblici, cui corrispondono rilevanti fenomeni di frammentazione, o di sovrapposizione della rappresentanza. Una prima soluzione potrebbe essere individuata nella stipulazione di accordi congiunti con il coinvolgimento delle diverse forme di rappresentanza presenti nel settore. Senonchè, attesa l’estrema difficoltà di giungere alla definizione di un accordo unitario stipulato congiuntamente da tutti gli organismi rappresentativi delle diverse componenti del servizio, sarebbe opportuno giungere a delineare un sistema di regole articolato e complesso, il più possibile aderente ai dati della realtà sociale. Potrebbe, ad esempio, essere recuperata una proposta avanzata nel recente passato e suscettibile di interessanti sviluppi, orientata alla realizzazione di un modello negoziale caratterizzato dalla stipulazione di una pluralità di accordi, nel rispetto delle diverse forme di rappresentanza, tra loro coordinati da clausole obbligatorie per i soggetti stipulanti13. 13 Si tratta della proposta avanzata in occasione di un Convegno organizzato dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali sul tema Sciopero e rappresentatività sindacale, a Roma presso la sede del CNEL il 17 settembre 1998, in Atti, Milano, 1999. 14 Sono parole di G. GHEZZI, Rappresentanza e rappresentatività sindacale: esperienza e prospettive della Commissione di garanzia, Relazione al Convegno su Sciopero e rappresentatività sindacale, cit., pag. 5 e segg. 22 ATTIVITA’ NEL PERIODO NEWSLETTER CgS ATTIVITA’ NEL PERIODO Accordi e codici di regolamentazione Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS In data 23 febbraio 2005, presso la sede nazionale dell'ANFFAS ha avuto luogo l'incontro tra: ANFFAS Onlus: Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali nella persona di: Roberto Spaziale -Presidente Nazionale e componenti commissione contratto: FP CGIL FPS CISL FPL UIL AI termine è stato sottoscritto il seguente accordo nel testo che segue: PERSONALE DELLE STRUTTURE APPARTENENTI ALLA UNITARIA STRUTTURA ASSOCIATIVA ANFFAS ONLUS NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI 3. Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti. Art. 1 Campo di applicazione e finalità 1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale dipendente dalle strutture appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS Onlus. 4. Le norme dei presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. 2. Il presente accordo viene stipulato in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, nonché di quanto sancito dall'art. 8 del vigente CCNL Anffas a cui viene allegato per farne parte integrante e sostanziale, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. Art. 2 Servizi minimi essenziali 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge .11 aprile 2000, n. 83, conformemente a quanto 23 ATTIVITA’ NEL PERIODO NEWSLETTER CgS diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, vengono individuati appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili. sancito dall'art. 8 dei vigente CCNL Anffas, i servizi erogati nelle strutture appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS Onlus quali servizi essenziali indispensabili per la comunità, rientrano nell'ambito dei servizi sanitari, socio - sanitari assistenziali - educativi; 2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell'inizio della contrattazione integrativa, individuano: a) le categorie e profili professionali che formano i contingenti; b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili; c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singola sede di lavoro. 3. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la struttura associativa individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi dei personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. Per i contingenti di personale da impiegare nelle indicate prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: a) Assistenza ordinaria: - prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto e non rinviabili - assistenza a persone con disabilità b) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo : - servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso; - servizio di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; - servizio di trasporto ed ogni servizio ausiliario idoneo a garantire i servizi minimi essenziali. 4. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano 'comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'articolo 2, attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata. Art. 3 Contingenti di personale 1. Ai fini di cui all'articolo 2, mediante regolamenti dì servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le singole strutture associative e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, per le 5. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al 24 ATTIVITA’ NEL PERIODO NEWSLETTER CgS caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore; c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si dovranno svolgere in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento; d) le organizzazioni sindacali dovranno garantire che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro; e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1. comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell'art. 5, comma 3, lett. c). Art. 4 Modalità di effettuazione degli scioperi 1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione alle strutture associative interessate, con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette strutture associative. 2. Oltre a quanto previsto al comma 1, la proclamazione degli scioperi deve essere comunicata: - per le vertenze nazionali ed interregionali, per conoscenza alla Presidenza nazionale dell'ANFFAS Onlus, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; - per le vertenze regionali alla Struttura Regionale di Coordinamento e, per conoscenza, alla Presidenza nazionale dell'ANFFAS Onlus, nonché alla Prefettura; - per le vertenze nell'ambito di singole strutture associative, alle stesse strutture associative interessate. 4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, da ANFFAS Onlus nazionale e, negli altri casi, dalle Strutture Associative competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero. 5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate: - nel mese di agosto; - nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; - nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. 3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture Associative e del carattere integrato della relativa organizzazione, ì tempi e la durata della azioni di sciopero sono così articolati: a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, la durata massima di un'intera giornata (24 ore); b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non potranno superare le 48 ore consecutive. Nel 6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di 25 ATTIVITA’ NEL PERIODO avvenimenti eccezionali di gravità o di calamità naturali. Procedure di conciliazione NEWSLETTER CgS 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. particolare Art. 5 raffreddamento e 4. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. II tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. di E' condizione preliminare alla proclamazione dello sciopero l'avere esperito il tentativo di conciliazione secondo le modalità di seguito riportate: 1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. 5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. 2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono: a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro; b) in caso c: conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione; c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia. 6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. 3. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero dei Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione dei conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 7. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca detto stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. 26 ATTIVITA’ NEL PERIODO NEWSLETTER CgS 8. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. Accordo nazionale sottoscritto il 23 febbraio 2005 per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nelle strutture associative aderenti all’ANFFAS ONLUS. (rel. Vallebona). La Commissione su proposta del Commissario Antonio Vallebona delegato per il settore, adotta all’unanimità la seguente delibera: 9. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. Delibera n. 05/311 del 15 giugno 2005 LA COMMISSIONE 10. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 5. nel procedimento pos. 21476 di valutazione dell’accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS, stipulato dalla suddetta associazione nazionale con le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FPSCISL e FPL-UIL in data 23.2.2005, PREMESSO Art. 6 1.che, con nota del 27.4.2005, il Presidente dell’ANFFAS ONLUS Nazionale trasmetteva l’accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS, stipulato dalla suddetta associazione nazionale con le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FPS-CISL e FPL-UIL in data 23.2.2005, per le valutazioni di competenza di questa Commissione; 1. che, con nota del 12.5.2005 (prot. N.6224), la Commissione chiedeva alle organizzazioni degli utenti il parere previsto dall’art. 13, lett. a), della l. n. 146/1990; 2. che con note del 13, 16 e 20.5.2005 rispondevano rispettivamente: Sanzioni 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi. Firmato ANFFAS NAZIONALE ONLUS FP CGIL,CSL FPS, UIL FPL,FP-CGIL, FPS-CISL, FPL-UIL/Associazioni aderenti all’ANFFAS-ONLUS (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali). 27 ATTIVITA’ NEL PERIODO NEWSLETTER CgS conciliazione identiche a quelle stabilite, negli accordi nazionali sopra citati, per l’analogo settore del servizio sanitario pubblico, già valutati idonei dalla Commissione; 6. che anche per le prestazioni indispensabili l’accordo in esame stabilisce i medesimi criteri degli accordi nazionali citati per il servizio sanitario pubblico e già valutati idonei dalla Commissione; 7. che la disposizione di cui art. 3, comma 5, dell’accordo in esame, secondo cui, “nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c)”, deve essere interpretata nel senso che, comunque, anche in caso di mancata stipulazione degli accordi decentrati d’individuazione dei contingenti, le parti in conflitto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 146/1990, “sono tenuti all’effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2”, con la conseguenza che i contingenti debbono essere determinati applicando il criterio del “turno festivo” previsto dallo stesso accordo, analogamente a quanto previsto per l’assistenza sanitaria ordinaria dagli accordi nazionali citati per il servizio sanitario pubblico; 8. che gli accordi decentrati debbono, comunque, essere inviati alla Commissione, la quale di riserva di prenderne atto; la Federconsumatori, esprimendo parere favorevole; l’Unione Nazionale Consumatori, comunicando di non avere osservazioni da formulare; l’Associazione difesa orientamento consumatori (ADOC), esprimendo parere favorevole; CONSIDERATO 1. che l’accordo oggetto della presente valutazione rientra nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, in quanto relativo ad associazioni che erogano, tramite il proprio personale con contratto di lavoro subordinato, servizi di tipo sanitario, socio-sanitario, assistenziale ed educativo diretti al soddisfacimento del diritto alla vita ed alla salute di cui all’art. 1, comma 1, della citata legge n. 146/1990; 2. che, attualmente, ai fini dell’individuazione delle prestazioni indispensabili, la Commissione, in mancanza di diverso accordo, applica alle astensioni indette presso le strutture oggetto dell’accordo in esame, la disciplina di cui agli accordi nazionali per il comparto e per le aree dirigenziali del SSN del 20, 25 e 26.9.2001, valutati idonei con delib. N. 01/155 del 13.12.2001 (in G.U. - S.O.- n. 34 del 28.2.2002); 3. che, tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Commissione un diverso accordo può essere legittimamente stipulato “qualora vi siano nell’ambito del servizio gruppi di soggetti con elementi omogenei significativamente distintivi” (delib. N.03/125 del 23.7.2003); 4. che, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza, nel gruppo delle strutture associative ANFFAS di “elementi omogenei significativamente distintivi”, consistenti nella prevalente finalità assistenziale dei servizi erogati e nella assenza di prestazioni sanitarie d’urgenza; 5. che l’accordo in esame prevede procedure di raffreddamento e VALUTA IDONEO ai sensi dell’art. 13, lett. a), della legge n. 146/1990, l’accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS 28 ATTIVITA’ NEL PERIODO NEWSLETTER CgS ONLUS, stipulato dalla suddetta associazione nazionale con le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FPSCISL e FPL-UIL, in data 23.2.2005; del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute ed ai soggetti stipulanti; DISPONE inoltre, ai sensi dell’art. 13, lett.l, della legge n. 146/1990, la pubblicazione della presente delibera e dell’accordo nazionale dalla stessa valutato idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. DISPONE la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente 29 ATTIVITA’ NEL PERIODO NEWSLETTER CgS Protocollo d'intesa per l'individuazione dei contingenti di personale del Ministero delle Attività Produttive da adibire ai servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, siglato in data 28 gennaio 2004 tra Ministero delle Attività produttive e le oo.ss. CISAL/INTESA, CGIL - Fp, CISL - Fps, F.L.P. e UIL – Pa., pubblicato in G.U. n.168 del 21 luglio 2005 1. Erogazione di assegni ed indennità con funzioni di sostentamento (Ufficio cassa): Il giorno 28 gennaio 2004 la delegazione di parte pubblica del Ministero delle Attività Produttive e le Organizzazioni Sindacali rappresentative: Sede via Molise, 2 v.le Boston, 25 via del Giorgione, 2/b VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero; VISTO il protocollo d'intesa, sottoscritto il 31 maggio 2001 tra l'ARAN e le OO.SS., sulle linee guida per le procedure di raffreddamento e conciliazione da inserire negli accordi sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero; Numero Professionalità 1 area B/C 1 area B/C 1 area B/C 2. Salvaguardia dell'integrità degli impianti nonché sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo (elettrico, ascensore, conduttore termico): VISTA l'ipotesi di accordo, sottoscritta il 16 luglio 2003 tra l'ARAN e le 00. SS., sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero; Sede Numero Professionalità via 1 area B Molise, 2 v.le 1 area A/B Boston, 25 Considerato che, al fine di poter iniziare la contrattazione integrativa relativa al quadriennio 2002-2005, occorre preliminarmente procedere alla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa; Sottoscrivono il seguente Il personale da riservare dovrà possedere adeguata professionalità per compiere interventi atti a garantire la sicurezza del personale. Protocollo d'intesa sull'individuazione delle professionalità da esonerare dallo sciopero per assicurare i servizi pubblici essenziali del Ministero delle Attività Produttive 3 Attività di propria competenza connessa allo sdoganamento di merce rapidamente deperibile non conservabile in frigorifero, medicinali salvavita ed animali vivi: Il contingente di, personale da esonerare dallo sciopero per assicurare il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel Ministero è il seguente: Sede D.G. Politica Com Div. 2 a 30 Numero 2 Professionalità area B 2 area C ATTIVITA’ NEL PERIODO NEWSLETTER CgS nell’individuare nominativi diversi da. quelli. indicati dall'Amministrazione per garantire il servizio. In' questo caso ne daranno formale comunicazione al capo dell'ufficio. Il servizio viene garantito limitatamente al rilascio di certificati e/o autorizzazioni per animali vivi, per merci alimentari facilmente deperibili e per indilazionabili operazioni di carattere sanitario. Il presente accordo, debitamente sottoscritto dalla parte pubblica e dalle OO.SS., sarà trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, alle OO.SS. nazionali di categoria, alle associazioni degli utenti nonché alla Commissione di garanzia ex art. 12 legge 146/90 4. Garanzia accesso agli uffici per il conseguimento delle attività di cui ai punti 1, 2 e 3: COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Sede Numero Professionalità v.le 2 Area A/B Boston, 25 v. 2 area C Ferratella in Laterano, 51 I criteri d'individuazione rotazione del personale indicato sono i seguenti: Ministero delle Attività produttive/OO.SS. Protocollo d’intesa del 28 gennaio 2004 relativo ai servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero - Delibera di valutazione d’idoneità (rel. Di Cagno) Delibera n.05/329 del 22 giugno 2005 e di sopra a) i nominativi del personale che devono garantire il servizio vanno individuati dall'Amministrazione in tempo utile e la comunicazione agli interessati e per conoscenza alle OO.SS. va effettuata una settimana prima dello sciopero stesso, sempre che pervenga all'Amministrazione comunicazione dell'indizione dello sciopero nei tempi previsti (10 gg prima dello sciopero). Qualora lo sciopero venga indetto con preavviso inferiore, la comunicazione potrà essere data con un tempo proporzionalmente ridotto; LA COMMISSIONE PREMESSO - che con nota del 2 febbraio 2004 la Direzione generale per i Servizi interni del Ministero delle Attività produttive inviava il Protocollo d’intesa per la individuazione dei contingenti di personale del Ministero delle Attività produttive da adibire ai servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, sottoscritto in data 28 gennaio 2004 fra una delegazione del Ministero delle Attività produttive e le oo.ss. CISAL/INTESA, CGIL - Fp, CISL - Fps, F.L.P. e UIL - Pa; b) l'individuazione dei nominativi, nell'ambito di. ogni servizio, deve essere ispirato al principio della rotazione. E' fatta salva la possibilità che lavoratori di uno stesso servizio, con uguale qualificazione professionale, possano accordarsi tra loro - che con lettera del 5 marzo 2004 la Commissione, ai fini della propria valutazione, chiedeva chiarimenti in relazione a: 1) i criteri in base ai quali 31 ATTIVITA’ NEL PERIODO NEWSLETTER CgS - che, successivamente alla valutazione di idoneità dell’Accordo Ministeri, questa Commissione, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a) della l. 146/1990 e ss. mod., con nota del 20 maggio 2005 richiedeva alle associazioni degli utenti e dei consumatori di cui all’elenco previsto dalla l. 30 luglio 1998 n. 281 di esprimere il proprio parere sui contenuti del Protocollo di intesa di cui sopra; sono stati determinati i contingenti previsti nell’accordo; 2) la garanzia di accesso agli uffici; 3) l’indicazione di un preavviso inferiore a 10 giorni; - che con nota del 15 marzo 2004 la Direzione generale per i Servizi interni del Ministero delle Attività produttive chiariva che: 1) i criteri di individuazione dei contingenti di personale erano stati stabiliti in modo tale da individuare un numero minimo di addetti da adibire ai servizi essenziali, al fine di assicurare il funzionamento dei servizi stessi; 2) la garanzia di accesso alle sedi era stata limitata a due stabili, in quanto le altre sedi sono affidate alla custodia di un servizio di vigilanza privata con personale estraneo all’Amministrazione; 3) l’indicazione di un preavviso inferiore ai dieci giorni fa riferimento alla sola ipotesi di eventuale tardiva comunicazione dello sciopero agli uffici della Amministrazione e, pertanto, ad una conseguente tardiva individuazione del personale chiamato a garantire le prestazioni indispensabili; - che con nota del 30 maggio 2005 l’Unione nazionale Consumatori comunicava di non aver osservazioni sul contenuto del Protocollo; - che con nota del 3 giugno 2005 l’ADOC – associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori – esprimeva parere favorevole; CONSIDERATO che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione con nota del 15 marzo 2004 e, in particolare, delle conferma della intangibilità del termine legale di preavviso di 10 giorni, deve ritenersi che il Protocollo in esame definisca il piano delle prestazioni indispensabili in modo conforme sia ai parametri della legge 146/1990 e ss. mod. sia a quelli dell’accordo del comparto Ministeri sottoscritto in data 8 marzo 2005; - che il procedimento di valutazione del Protocollo del Ministero delle Attività Produttive era stato sospeso in attesa della definizione di un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nell’intero Comparto Ministeri; - che in data 9 marzo 2005 l’ARAN ha trasmesso alla Commissione il testo dell’accordo definitivo del comparto Ministeri sottoscritto in data 8 marzo 2005 unitamente alle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Confitesa, Usae e alle Organizzazioni sindacali Fp/Cgil, Fps/Cisl, Uil/Pa, Confsal/Unsa, Federazione Intesa, Flp; VISTI gli artt.2, comma 4 e 13, comma 1 lett. a) della legge 146/90 e ss. mod.; VALUTA IDONEO - che la Commissione ha valutato idoneo tale accordo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005 (G.U. (Serie Generale) n. 96 del 27 aprile 2005); il Protocollo d’intesa per la individuazione dei contingenti di personale del Ministero delle Attività produttive da adibire ai servizi pubblici 32 ATTIVITA’ NEL PERIODO NEWSLETTER CgS Organizzazioni sindacali CISAL/INTESA, CGIL - Fp, CISL - Fps, F.L.P. e UIL - Pa. essenziali in caso di sciopero, stipulato in data 28 gennaio 2004 fra una delegazione del Ministero delle Attività produttive e le organizzazioni sindacali CISAL/INTESA, CGIL - Fp, CISL - Fps, F.L.P. e UIL – Pa. DISPONE INOLTRE la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente delibera e del Protocollo d’intesa per la individuazione dei contingenti di personale del Ministero delle Attività produttive da adibire ai servizi pubblici essenziali in caso di sciopero. DISPONE la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Attività produttive, al Ministro della Funzione Pubblica, alle 33 ATTIVITA’ NEL PERIODO NEWSLETTER CgS VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L. 20 FEBBRAIO 1996 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI RECAPITO IN LOCO Siglato in Roma 4 Aprile 2002, tra Federazione Imprese di Servizi (FISE - ARE) e SLCCGIL, SLP-CISL, UILTrasporti, UIL-POST. Art. 5 - REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO E DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 146/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2 DELLA LEGGE N. 146/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE Le Parti recepiscono, per quanto dì interesse del settore, la delibera della Commissione di Garanzia 02/37 del 7 marzo 2002, che allegano al presente c.c.n.l. La richiesta di esame della questione che è causa della controversia collettiva è formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione alla Direzione Aziendale, di apposita domanda che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del c.c.n.l. o dell'accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo. PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E Dl CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146/90. Art. 1. Fermo restando che l'interpretazione delle norme del c.c.n.l. e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate dal c.c.n.l. medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione c/o alla composizione dei conflitti. Entro 2 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione Aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le RSA per l'esame dì cui al comma precedente. Questa fase dovrà essere ultimata entro cinque giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sarà rimesso in copia al superiore livello territoriale. Art. 2. A) Livello aziendale La titolarità dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura, è riservata alla RSU, o, in mancanza, alle RSA, costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato. B) Livello territoriale Entro 2 giorni dalla data del ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell'Associazione Datoriale convocano le competenti strutture territoriali delle 34 ATTIVITA’ NEL PERIODO NEWSLETTER CgS cessa di trovare applicazione. Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva. Art. 5. I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà, in coerenza con il fine di cui all'art. 1, di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata. Tale fase dovrà terminare entro 2 giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sarà rimesso in copia al superiore livello nazionale. Art. 6. Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l'esame della questione che è causa della controversia collettiva a livello territoriale ha altresì facoltà di non esperire il superiore livello, dandone comunicazione alle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la presente procedura è ultimata, e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell'esame della predetta questione, la disposizione di cui all'ars. 3 cessa di trovare applicazione. C) Livello nazionale Entro 5 giorni dalla data dì ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l'Associazione Datoriale convoca le competenti OO.SS. nazionali di categoria per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva. Tale fase è ultimata entro i 7 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo dell'intera procedura. Art. 7. Le Partì si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 146/90 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate. Art. 3. Al fine di garantire la continuità del servizio, l'attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l'autorità giudiziaria sulla questione oggetto della controversia nè da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima. Art. 8. Fatte salve le disposizioni degli Accordi Interconfederali relativi alle procedure di rinnovo del c.c.n.I. nei casi di controversia collettiva di competenza delle oo.ss. nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire aì sensi dell'ars. 2 comma 2 della legge n. 146190, è la seguente: Art. 4. Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all'art. 2, lettera A), lettera B), lettera C), la presente procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all'art. 3 entro 5 giorni dal. ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle oo.ss. nazionali, l'associazione nazionale imprenditoriale convoca le 35 ATTIVITA’ NEL PERIODO NEWSLETTER CgS i pareri favorevoli espressi dalle associazioni degli utenti, Federconsumatori (pervenuto in data 6 maggio 2005) e Unione Nazionale Consumatori (pervenuto in data 12 maggio 2005); relative segreterie per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva. Questa fase si esaurisce entro 17 giorni successivi al primo incontro. Qualora le parti non convengano di prorogarne ì termini di durata, la procedura è ultimata. Qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata. CONSIDERATO che il suddetto art.5 contiene un rinvio recettizio, per quanto di interesse del settore, alla Regolamentazione provvisoria emanata dalla Commissione di garanzia (Del.n.02/37 del 7 marzo 2002) per il settore del servizio postale; Per l'intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3. FISE - ARE (firmato) SLC-CGIL (firmato) SLP-CISL (firmato) UILTrasporti (firmato) UIL-POST (firmato) che nello stesso è, altresì, prevista una idonea disciplina relativa alle procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell’art.2 L.n.146/12990 e successive modifiche, articolata su tre livelli (Aziendale, Territoriale, Nazionale); Agenzie di recapito postale private. Accordo sulle prestazioni indispensabili trasmesso in Commissione il 24 marzo 2005. Delibera di valutazione di idoneità (rel. Vallebona) La Commissione delibera all’unanimità l’idoneità dell’accordo. che la esatta interpretazione di cui alla fase di apertura dell’art.1 dell’Accordo in questione, non pregiudica le competenze della Commissione, riguardando esclusivamente i rapporti tra le parti; Delibera n. 05/358 che l’obbligo di convocazione previsto dall’art.2 lett.A) comma 3, va inteso nel senso che la convocazione deve essere in una data compresa nel termine di “due giorni”, non bastando che entro tale termine si proceda ad una convocazione per data successiva; LA COMMISSIONE VISTO l’art. 5 del CCNL delle Imprese private operanti nel settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali, siglato in data 4 aprile 2002 e pervenuto in Commissione in data 24 marzo 2005, relativo alla Regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero e dell’erogazione delle prestazioni indispensabili, nel settore della Distribuzione e del recapito. VALUTA IDONEA La Regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero e dell’erogazione delle prestazioni indispensabili, nel settore della Distribuzione e del recapito, contenuta nell’art. 5 del CCNL delle Imprese private operanti nel settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali VISTI 36 ATTIVITA’ NEL PERIODO NEWSLETTER CgS DISPONE Esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascuna azione di sciopero deve essere comunicata con un preavviso non inferiore a 10 giorni e non superiore a 35 giorni ai soggetti previsti dall’art.2, comma 1 della legge, nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati. la comunicazione della presente delibera alle organizzazioni sindacali SLC CGIL, SLP CISL, UILTRASPORTI, UILPOST, alla FISE, al Ministro delle Comunicazioni, nonché la trasmissione, ai sensi dell’art. 13 lett. n), L. n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri. 3) Durata DISPONE Ogni astensione dal lavoro non può avere durata superiore alle 24 ore, fermo restando quanto stabilito dal successivo punto 10). altresì, la pubblicazione dell’Accordo e della presente Delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Si pubblica di Regolamentazione Servizio Postale seguito provvisoria 4) Intervallo tra azioni di sciopero la del Tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi le quali incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 4 giorni consecutivi. Al fine di consentire il rispetto della regola sulla rarefazione, il datore di lavoro deve fornire adeguata e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali delle astensioni dal lavoro di cui ha avuto conoscenza, secondo le modalità ritenute più congrue. Servizio postale Delibera n. 02/37 Seduta: 7.3.2002 LA COMMISSIONE omissis FORMULA ai sensi dell’art.13, lett.a), della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000 la seguente: Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art.2, comma 2, legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, nel servizio postale. 5) Franchigie ed esclusioni E' esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate, comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni: 1) Ambito di applicazione La presente regolamentazione si applica nei confronti di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono coinvolti nell’erogazione del servizio postale. 2) Preavviso proclamazione e requisiti a) giorno di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi – Modello Unico (ordinariamente 31 luglio); della 37 ATTIVITA’ NEL PERIODO NEWSLETTER CgS b) giorni di scadenza del termine per il pagamento dell’ICI (ordinariamente 30 giugno e 20 dicembre); In caso di sciopero della durata di 24 ore o, comunque, per l'intero turno di servizio, sono assicurate le seguenti prestazioni indispensabili: c) giorno della scadenza del termine per il pagamento degli abbonamenti RAI-TV (ordinariamente 31 gennaio). a) Accettazione raccomandate e delle assicurate. Qualora intervengano provvedimenti legislativi che dispongono la modifica dei termini suindicati, essi si intendono automaticamente adeguati alle nuove disposizioni. Di tali modifiche il datore di lavoro deve dare adeguata e tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria. delle Il servizio da rendere all'utenza è limitato alla sola fase dell'accettazione e non anche a quella dell'inoltro degli oggetti. Gli utenti devono essere informati della suddetta limitazione anche al momento della richiesta del servizio. b) Pagamento dei ratei di pensione in calendario. Qualora l'azione di sciopero coincida con la scadenza dei ratei di pensione, il pagamento di questi è anticipato al giorno precedente, a meno che il giorno di pagamento coincida con il primo giorno del mese, nel qual caso il pagamento viene posticipato al giorno successivo. 6) Sospensione o revoca La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell’art.2, comma 6, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia o dell’autorità competente alla precettazione ai sensi dell’art.8 della stessa legge. Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall’art.2, comma 6, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, per le informazioni all’utenza delle proclamazioni di scioperi. In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi. c) Accettazione e trasmissione dei telegrammi e telefax. Il servizio da rendere all’utenza riguarda sia la fase dell’accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico, sia quello dell’inoltro. Gli uffici prescelti per l'accettazione dei telegrammi devono informare l'utenza, anche al momento della richiesta del servizio, che il recapito degli oggetti potrebbe subire ritardi, fino a 24 ore, a causa dello sciopero. Gli uffici come sopra individuati, qualora dispongano di servizio faxsimile pubblico - bureau fax, dovranno assicurare anche l'agibilità di tale servizio. d) Servizio di accettazione, smistamento e recapito delle cartoline precetto all'insorgere dell'emergenza segnalata dal Ministero della Difesa. 7) Prestazioni indispensabili 38 ATTIVITA’ NEL PERIODO NEWSLETTER CgS In tale evenienza, tutti gli uffici postali con servizio di recapito devono assicurare la distribuzione delle cartoline, sia pure con una limitata applicazione di personale, commisurata alle particolari esigenze. dalla Direzione aziendale, d’intesa con le organizzazioni sindacali. In caso di dissenso tra le parti in ordine alla predeterminazione in via generale dei contingenti di cui al precedente comma, l’azienda provvederà all’individuazione dei contingenti almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione. In ogni caso, non possono essere stabiliti contingenti superiori al 33% del personale in servizio. e) Servizi di sorveglianza e di telesorveglianza per la sicurezza delle persone, per la salvaguardia e la funzionalità degli impianti, per la custodia dei fondi e dei valori, per la efficienza dei mezzi e delle attrezzature. Tali servizi devono essere assicurati anche in caso di scioperi brevi. 8) 9) Personale detentore di chiavi e/o responsabile della custodia di valori Negli uffici diversi da quelli individuati ai fini dell’erogazione delle prestazioni indispensabili, data l’esigenza di conciliare il diritto di sciopero del personale detentore di chiavi e/o responsabile della custodia di valori con il diritto dei lavoratori non scioperanti di accedere al proprio posto di lavoro, i Direttori degli uffici che intendano aderire allo sciopero dovranno, il giorno dello sciopero o al termine dell’orario di ufficio del giorno precedente, effettuare la consegna delle chiavi dell’ufficio e della cassaforte presso la sede della Filiale, ove non sia possibile consegnarle direttamente all’ufficio stesso o ad altro viciniore. Inoltre, il personale detentore di chiavi e responsabile della custodia di valori, ove intenda aderire allo sciopero, è tenuto a svolgere, preliminarmente alla consegna delle chiavi, tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la custodia dei valori e a consentire la normale erogazione del servizio. Modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili e di individuazione del personale comandato Ferme restando le modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili indicate nei punti b), d) ed e) che precedono, ai fini dell’erogazione delle prestazioni indispensabili di cui ai punti a), e c) la scelta degli uffici è effettuata dalla Direzione aziendale, d’intesa con le organizzazioni sindacali, tenuto conto: - della dislocazione degli uffici stessi in relazione ai bacini di utenza; - dell’esigenza di assicurare, in linea di massima, che gli uffici prescelti siano raggiungibili dai centri serviti dagli uffici più vicini in un tempo medio di percorrenza non superiore ad un’ora, in base alla velocità commerciale dei mezzi pubblici, in relazione ai tempi di percorrenza riferiti alle caratteristiche della viabilità locale. Le prestazioni indispensabili di cui ai punti a) e c) saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa erogazione, individuato sulla base del criterio della rotazione. I contingenti minimi sono determinati in un piano predisposto 10) Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti. 39 ATTIVITA’ NEL PERIODO NEWSLETTER CgS Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima, la quale non può essere superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all’intervallo, regolato dal punto 4 della presente proposta e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione e la proclamazione della successiva. LA COMMISSIONE Nel procedimento pos. 19803 PREMESSO Che, in data 14 ottobre 2004, l’Università degli Studi di Firenze ha trasmesso alla Commissione, ai fini della valutazione di idoneità, il testo dell’accordo di individuazione dei servizi essenziali da garantire in caso di sciopero del personale tecnico-amministrativo, sottoscritto, in data 27 settembre 2004, con le organizzazioni sindacali Cisl Università, Cisapuni, Snals Università, Snur Cgil, Uilpa e con le Rappresentanze Sindacali Unitarie; 11) Informazione all’utenza Il datore di lavoro deve comunicare agli utenti, nelle forme di legge, almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell’astensione, le motivazioni addotte dalle organizzazioni sindacali proclamanti ed i servizi minimi che saranno garantiti. che, nella seduta del 21 ottobre 2005, la Commissione ha deliberato di sospendere la valutazione del suddetto accordo sulle prestazioni indispensabili, in attesa dell’adeguamento dell’accordo nazionale del personale del Comparto Università del 22 marzo 1996, alla sopravvenuta normativa di cui alla legge 11 aprile 2000, n. 83; DISPONE la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Comunicazioni, alle Poste Italiane s.p.a., alle organizzazioni sindacali SLP-CISL, SLC-CGIL, UILPOST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM., SINDIP-QUADRI, TECSTATUSPPI, UNIONQUADRI, COBAS P.T. CUB, SLAI-COBAS. che, nella seduta del 29 giugno 2005, la Commissione, constatata la perdurante assenza di adeguamento della disciplina nazionale ai sensi della predetta legge, ha deliberato di procedere alla valutazione dell’accordo decentrato dell’Università di Firenze, trasmettendolo, in data 30 giugno 2005, alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l’acquisizione del relativo parere, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; DISPONE INOLTRE la pubblicazione della Regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Deliberazione: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi di Firenze. che l’Unione nazionale consumatori, in data 1 luglio 2005, ha comunicato di non avere osservazioni sul contenuto del predetto accordo; 40 ATTIVITA’ NEL PERIODO NEWSLETTER CgS dell’ambiente e del territorio come previsto tra l’altro nell’accordo nazionale del 22 marzo 1996, valutato idoneo; che l’Associazione Difesa Orientamento Consumatori, in data 13 luglio 2005, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine al predetto accordo; che deve rilevarsi, inoltre, la previsione nell’accordo in esame della sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura degli animali, delle piante, nonché la salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, quali servizi essenziali da garantire in caso di sciopero; CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, della legge n. 146/1990, individua come servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione ; che pertanto la determinazione dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili dell’accordo in esame si conforma alla regolamentazione attualmente vigente nel settore dell’istruzione universitaria e specifica altresì i contingenti e le qualifiche del personale chiamato a garantire le prestazioni indispensabili; che la disciplina di riferimento per quanto riguarda la determinazione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale non docente delle Università è tuttora contenuta nell’accordo nazionale del 22 marzo 1996, valutato idoneo con delibera n. 230/8.135 del 4 luglio 1996; accordo che prevede, tra l’altro la necessaria garanzia degli esami conclusivi dei cicli di istruzione e che rinvia ad accordi decentrati la definizione per le diverse qualifiche e professionalità dei contingenti di personale da esonerare dallo sciopero per garantire l’erogazione delle prestazioni indispensabili; che, infine, per tutto quanto non espressamente disciplinato, l’art. 4 dell’accordo in esame rinvia alle norme vigenti in materia di sciopero; VALUTA IDONEO ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett.a) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l’accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dell’Università degli Studi di Firenze, concluso con le organizzazioni sindacali Cisl Università, Cisapuni, Snals Università, Snur Cgil, Uilpa e con le Rappresentanze Sindacali Unitarie in data 27 settembre 2004; che, per quanto riguarda le prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero ai fini della tutela all’istruzione l’Accordo in esame prevede, all’art. 1 la garanzia degli esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all’art. 3 commi 1 e 2 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e della discussione delle tesi nell’ultimo giorno in calendario della sessione; delle procedure di immatricolazione ed iscrizione a corsi o cicli di istruzione universitaria; delle prove di selezione per l’accesso ai corsi di laurea e delle elezioni accademiche già indette a livello nazionale; PRECISA che per tutti gli ulteriori profili considerati dall’art. 2della legge 146/1990, ma non disciplinati nell’accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nel che risultano menzionati, inoltre, i servizi di assistenza sanitaria, protezione civile, igiene e sanità pubblica, tutela 41 ATTIVITA’ NEL PERIODO menzionato settore; accordo NEWSLETTER CgS nazionale organizzazioni sindacali Cisl Università, Cisapuni, Snals Università Snur Cgil, Uilpa e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie. del DISPONE la comunicazione della presente delibera all’Università degli Studi di Firenze, alle 42 MASSIMARIO NEWSLETTER CgS MASSIMARIO di Giovanni Pino COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione n. 05/220, 11 maggio 2005, Pres. Martone, Est. Tiraboschi. SULLO Sciopero nei servizi pubblici essenziali – settore del strasporto marittimo – Navi traghetto Stretto di Messina Ferrovie dello Stato S.p.a. / FILT CGIL – adesione allo sciopero dell’8 - 9 marzo 2005, precedentemente proclamato dall’O.S. Sasmant –– obbligo dell’osservanza del preavviso – sussistenza – adesione a mezzo di documento interno alla struttura sindacale senza diffusione tra i lavoratori – assenza di effetti ultrattivi dello sciopero a seguito dell’adesione tardiva della diversa O.S. – insussistenza nella specie dei presupposti per una valutazione negativa – fattispecie (Legge 12 giugno 1990, n.146, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”; accordo del 10 marzo 2003, pubblicato in G.U. del 9 agosto 2003, n. 184, valido per le navi traghetto del Gruppo FS Accordo nazionale per il personale delle Ferrovie dello Stato del 23 novembre 1999, modificato dal successivo Accordo del 29 ottobre 2001; delibera n.3/40 del 6 marzo 2003; delibera di orientamento n.05/127del 9 marzo 2005). L’adesione di una organizzazione sindacale allo sciopero proclamato da altro sindacato, soggiace, per constante orientamento della Commissione, al rispetto del termine di preavviso, anche se essa sia implicita, vale a dire se è ravvisabile nella condotta della organizzazione sindacale un invito a scioperare. Nel caso concreto non si ravvisano i presupposti per una per una valutazione negativa essendo l’adesione allo sciopero contenuta in un documento interno alla struttura sindacale, non destinato a diffusione tra i lavoratori e non avendo la stessa, come da accertamento istruttorio, comportato effetti ultrattivi alla riuscita dello sciopero in questione. 43 MASSIMARIO NEWSLETTER CgS COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione n. 05/224, 11 maggio 2005, Pres. Martone, Est. Magnani. SULLO Sciopero nei servizi pubblici essenziali – settore del strasporto pubblico locale – Riviera Trasporti Imperia / FILT-CGIL, FIT-CISL UILT-UIL – sciopero del 7 febbraio 2005 – libertà di adesione lasciata dalla O.S. ai propri iscritti – adesione implicita allo sciopero – insussistenza – obbligo del rispetto del termine di preavviso – insussistenza – fattispecie (Legge 12 giugno 1990, n.146, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”; delibera n.02/13 del 31 gennaio 2002; delibera n. 04/333 del 6 maggio 2004; delibera di orientamento n.05/127del 9 marzo 2005). Fermo restando che l’adesione, anche implicita allo sciopero proclamato da altro sindacato, soggiace al rispetto del termine di preavviso, non è ravvisabile un vero e proprio invito a scioperare nella mera libertà di adesione lasciata dalla O.S. ai propri iscritti come singoli ad aderire ad uno sciopero precedentemente indetto da altra O.S. Nel caso concreto, non integra la violazione dell’obbligo legale del termine di preavviso la diffusione, tre giorni prima della data dell’effettuazione dello sciopero, di un comunicato sindacale con il quale un’O.S., nel corso di una vertenza in atto, lasci libertà di scelta ai propri iscritti circa l’adesione allo stesso sciopero, precedentemente proclamato da altro sindacato. COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione n. 05/136, 15 giugno 2005, Pres. Martone, Est. Tiraboschi. SULLO Sciopero nei servizi pubblici essenziali – settore del strasporto ferroviario – DTR Toscana Officine manutenzione corrente rotabile / Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, ORSA ferrovie – Sciopero del 2 e 3 maggio ’05 – sciopero proclamato per problematiche legate alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro – applicabilità del comma 7, dell’art. 2, l.n. 146/1990 e succ. mod. – insussistenza – violazione dell’obbligo di preavviso, della durata della prima azione di sciopero e della regola dell’intervallo soggettivo – illegittimità – fattispecie (Legge 12 giugno 1990, n.146, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”; deliberazione n. 04/333 del 6 maggio 2004; Accordo nazionale per il personale delle Ferrovie dello Stato del 23 novembre 1999, modificato dal successivo Accordo del 29 ottobre 2001; delibera n.3/40 del 6 marzo 2003; delibera n. 115 del 2 marzo 2005). 44 MASSIMARIO NEWSLETTER CgS Il comma 7 dell’art. 2, l.n. 146/1990 e succ. mod., che prevede l’esonero dell’obbligo di preavviso e di indicazione della durata della astensione, costituisce una ipotesi del tutto eccezionale applicabile esclusivamente per casi in cui lo sciopero è proclamato in difesa dell’ordine democratico ovvero per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori e non trova applicazione in assenza di un grave evento lesivo, a seguito del quale la reazione sindacale deve altresì essere immediata. Nel caso di specie, non può essere invocato il comma 7 dell’art. 2, l.n. 146/1990 e succ. mod. per uno sciopero proclamato per problematiche genericamente legate alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a ripetuti atti unilaterali dell’azienda; devono altresì ritenersi applicabili le disposizioni relative all’intervallo soggettivo tra astensioni attuate dal personale addetto alla circolazione dei treni e dal personale addetto ai servizi del trasporto ferroviario e impianti fissi collegati da nesso di strumentalità tecnica e organizzativa con la circolazione dei treni. COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione n. 05/353, 22 giugno 2005, Pres. Martone, Est. Proia. LEGGE SULLO Sciopero nei servizi pubblici essenziali – settore autotrasporto – Associazione Imprese Autotrasportatori Siciliani (AIAS) – fermo dei trasporti in Sicilia 18-24aprile 2005 – applicabilità della l.n.146/1990 e succ. modd. – sussistenza – eccessiva durata del fermo – illegittimità – effettuazione di blocchi stradali o di iniziative già sancite e sanzionate dal codice della strada in materia di circolazione stradale – violazione del codice di autoregolamentazione – illegittimità – fattispecie (Legge 12 giugno 1990, n.146, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”; Codice di Autoregolamentazione degli Autotrasportatori in conto terzi del 20 giugno 2001; delibera n. 01/93 del 19 luglio 2001). Configura un servizio pubblico essenziale l’autotrasporto delle merci volto a garantire l’approvvigionamento dei beni di prima necessità e dei prodotti energetici indispensabili alla tutela dei diritti costituzionalmente protetti dell’utenza, nell’ambito del quale l’astensione dal servizio soggiace a precisi limiti temporali stabiliti dal codice di autoregolamentazione di settore. È altresì illegittima ai sensi della l.146/1990 e succ. modd. in quanto esplicitamente esclusi dal codice di autoregolamentazione di settore il fermo del servizio che si manifesta con blocchi stradali o altre iniziative già sanzionate dal codice della strada in materia di circolazione stradale. COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione n. 05/355, 28 giugno 2005, Pres. Martone, Est. Melica. 45 LEGGE SULLO MASSIMARIO NEWSLETTER CgS Sciopero nei servizi pubblici essenziali – settore del strasporto pubblico locale – SULT/TPL Sicilia - adesione allo sciopero nazionale 9 marzo 2005 – mancata comunicazione alle aziende di trasporto interessate dallo sciopero – illegittimità – predeterminazione unilaterale non concordata delle prestazioni indispensabili – illegittimità – l’inapplicabilità della sanzione ex art. 4 comma 2 della legge n. 146 del 1990 e ss. mod. per insufficienza dei contributi sindacali – applicazione in via sostitutiva della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del successivo comma 4 bis – apertura del procedimento disciplinare a carico dei lavoratori – prescrizione – fattispecie (Legge 12 giugno 1990, n.146, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”; Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto pubblico locale delibera n.02/13 del 31 gennaio 2002). Equivale ad una mancata osservanza dell’obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili l’individuazione unilaterale da parte sindacale delle fasce orarie da garantire a servizio pieno in caso di sciopero, senza tener conto della diversa previsione di tali fasce stabilita nei singoli accordi, o prassi consolidate, delle aziende che svolgono il trasporto pubblico locale sul territorio della Regione Sicilia. In caso di l’inapplicabilità della sanzione ex art. 4 comma 2 della legge n. 146 del 1990 e ss. mod. per insufficienza dei contributi sindacali va applicata in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 146 del 1990 e ss. mod., la sanzione amministrativa pecuniaria Sono altresì tenute ad aprire il relativo procedimento rivolto all’applicazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione nei confronti dei singoli lavoratori, le aziende nelle quali non risulta individuabile l’organizzazioni collettiva responsabile della proclamazione dello sciopero. COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione n. 05/397 del 13 luglio 2005 Pres. Martone, Est. Lippolis, SULLO Sciopero nei servizi pubblici essenziali – settore dell’Igiene ambientale – Gruppo Samir Global Service/Comitato spontaneo – servizio di pulizia presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli – applicabilità della legge 146/1990 e succ. modd. – sussistenza – astensione improvvisa dei lavoratori dal 27 aprile 2005 al 9 maggio 2005 dei lavoratori – eccessiva durata dell’astensione e mancata garanzia delle prestazioni – illegittimità – insussistenza di elementi per attribuire la responsabilità dello sciopero ad OO.SS. – sanzione di cui all’art. 4, comma 2 e 4 bis, l. n. 146/1990 e succ.modd. – inapplicabilità – responsabilità individuale dei lavoratori – sussistenza - obbligo per l’azienda di apertura del procedimento disciplinare – sussistenza - fattispecie. (Legge 12 giugno 1990, n.146, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”; 46 MASSIMARIO NEWSLETTER CgS Accordo nazionale del Settore dell’Igiene ambientale del 15 gennaio 2002; Delibera n. 02/22 del 7 febbraio 2002). Deve considerarsi tra le attività svolte in comunità di particolare significato ai sensi dell’Accordo nazionale di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore di igiene ambientale, e dunque rientrante nel campo di applicazione della l.n.146/1990 e succ. modd., quella svolta dal personale addetto al servizio di pulizia presso l’Accademia aeronautica di Pozzuoli. Nei servizi pubblici essenziali l’illegittima astensione dal lavoro posta in essere senza il rispetto delle prestazioni indispensabili e con grave danno per i cittadini utenti del servizio e realizzata spontaneamente dai singoli lavoratori, vale a dire senza che sia individuabile il soggetto collettivo organizzatore, configura la responsabilità, ai sensi dell’art.4 comma 1 legge n. 146/1990 e succ. modd., dei lavoratori partecipanti, nei confronti dei quali l’azienda è tenuta ad aprire il relativo procedimento rivolto all’applicazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione. COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione n. 05/400 del 20 luglio 2005 Pres. Martone, Est. Proia, LEGGE SULLO Sciopero nei servizi pubblici essenziali – settore Regioni e autonomie locali – Comune di Monza / R.d.B. CUB – sciopero della Polizia Municipale dell’8 maggio 2005 – necessità di una precisa indicazione delle modalità attuative dell’astensione – sussistenza – durata abnorme del blocco dello straordinario – illegittimità –– estensione dello sciopero ai richiami in servizio – equiparazione all’astensione dalle prestazione straordinarie – non configurabilità – presupposti per una valutazione negativa – insussistenza (Legge 12 giugno 1990, n.146, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”; Accordo collettivo nazionale del comparto Regioni e Autonomie Locali del 19 settembre 2002; delibera 02/181 del 25.09.2002; delibera n.03/130, dell’11 settembre 2003) I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell’astensione collettiva dal lavoro; anche l’astensione dalle prestazioni straordinarie, ove non diversamente stabilito dalla normativa di settore, è soggetta al limite di durata massima di trenta giorni, ai sensi della delibera n.03/130, dell’11 settembre 2003. Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per una valutazione negativa con riferimento all’estensione dello sciopero ai “richiami in servizio”, non potendo questi essere equiparati a prestazioni di lavoro straordinario dal momento che nel CCNL di comparto essi sono disposti a fronte di particolari esigenze di servizio ed equiparati come ordinaria prestazione di lavoro resa nella giornata di riposo che dà luogo al riposo compensativo, non determinando dunque un prolungamento dell’orario complessivamente dovuto. 47 MASSIMARIO NEWSLETTER CgS COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione n. 05/401 del 20 luglio 2005 Pres. Martone, Est. Di Cagno, SULLO Sciopero nei servizi pubblici essenziali – Settore Giustizia – Assemblea degli avvocati e dei praticanti avvocati del Foro di Ischia – Astensione dalle udienze penali e civili per i periodi, 19 novembre 2004; mese di dicembre 2004, mese di gennaio 2005, mese di febbraio 2005; udienze del 2, 3 e 4 marzo 2005 – violazione dei termini di durata massima dell’astensione – mancato rispetto delle formalità della proclamazione – mancato rispetto delle prestazioni indispensabili – illegittimità – violazione dell’intervallo minimo tra astensioni (Legge 12 giugno 1990, n.146, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”; Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002). Le astensioni dalle udienze degli avvocati e procuratori legali sono soggette a precisi obblighi formali di comunicazione al Ministro della Giustizia, oltre che a limiti di durata e al rispetto di intervalli tra le astensioni medesime. Nel caso di specie è da ritenersi illegittima l’astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori legali del Foro i Ischia proclamata senza formale comunicazione al Ministro della Giustizia, attuata senza l’osservanza dell’intervallo minimo tra un’astensione e l’altra e protratta per più di trenta giorni consecutivi, o comunque per più di trenta giorni nell’arco di un trimestre, nonché una successiva nuova astensione posta in essere senza il rispetto dell’intervallo di novanta giorni dalla precedente. COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione n. 05/413 del 20 luglio 2005 Pres. Martone, Est.Figurati LEGGE SULLO Sciopero nei servizi pubblici essenziali – Settore del trasporto aereo – Aeroporto di Napoli Capodichino Ditta Sbrocchi / RSA e FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL, SULT T.A. – Sciopero del personale addetto alla pulizia degli aeromobili 13 - 22 aprile 2005 – applicabilità della l.n.146/1990 e succ.modd. e della disciplina del trasporto aereo – sussistenza – violazione della regola del preavviso minimo e della durata massima della prima azione di sciopero – illegittimità – fattispecie. (Legge 12 giugno 1990, n.146, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”; Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo Delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001) 48 MASSIMARIO NEWSLETTER CgS Rientra nel campo di applicazione della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo l’attività del personale addetto alla pulizia degli aeromobili presso l’Aeroporto, nell’ambito della quale deve ritenersi illegittima uno sciopero proclamato senza il rispetto dell’obbligo legale di preavviso e in violazione della durata massima della prima azione di sciopero. COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione n. 05/413 del 20 luglio 2005 Pres. Martone, Est.Figurati LEGGE SULLO Sciopero nei servizi pubblici essenziali – Settore del trasporto aereo – scioperi proclamati da: Sult-T.A. in data 8 marzo 2005 per il 22 maggio 2005, di 24 ore del personale di terra; UP in data 25 marzo 2005 per il 28 maggio 2005, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei piloti delle società del Gruppo Alitalia; Avia in data 6 aprile 2005 per il 6 maggio 2005, dalle ore 10.01 alle ore 14.00 degli assistenti di volo Alpi Eagles, su tutti i voli in partenza da Venezia-Tessera; Anpac in data 18 aprile 2005 per il 28 maggio, dalle 10.00 alle 18.00 per i piloti Alitalia; Sult-T.A. in data 19 aprile 2005 per il 18 maggio 2005 di 24 ore degli assistenti di volo delle società del Gruppo Alitalia; RR.SS.AA FILT-CGIL e FIT-CISL in data 29 aprile 2005 di 24 ore degli assistenti di volo delle società del Gruppo Alitalia (con adesione del 3 maggio 2005 delle OO.SS. UILT-UIL e UGL-TA e in data 6 maggio dalla Associazione professionale ANPAV) per il 18 maggio 2005, dalle ore 10.00 alle ore 14.00; Avia in data 12 maggio 2005 per il 28 maggio 2005, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 degli assistenti di volo Alitalia. – violazione della regola della rarefazione oggettiva – ordinanza di differimento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ad altra data – revoca tardiva delle astensioni con conseguente effetto annuncio per l’utenza – presupposti per la valutazione negativa – insussistenza – censura delle OO.SS. da parte della Commissione – fattispecie. (Legge 12 giugno 1990, n.146, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”; Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo Delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001) Ai sensi della Regolamentazione del settore del Trasporto aereo la revoca, la sospensione o il rinvio spontaneo dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero tranne che la revoca o il differimento siano dovute ad accordo tra le parti, ovvero giustificati da un intervento della Commissione di Garanzia o dell’Autorità competente ai sensi dell’art. 8 della l.n.146/1990 e succ. modd. Nel caso concreto, pur non sussistendo i presupposti per una valutazione negativa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 –quater, e 13, lett. i), l.n.146/1990 e succ. modd., essendo 49 MASSIMARIO NEWSLETTER CgS intervenuta la revoca degli scioperi a seguito di intervento dell’Autorità competente, deve tuttavia rilevarsi la scorrettezza del comportamento delle OO.SS., per il voluto sfruttamento dell’effetto annuncio determinato con la proclamazione degli scioperi. COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione n. 05/423 del 20 luglio 2005 Pres. Martone, Est.Vallebona SULLO Sciopero nei servizi pubblici essenziali – Settore del servizio postale – Poste Italiane Piacenza/ SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL – rifiuto di convocazione delle OO.SS. territoriali per l’espletamento delle procedure di raffreddamento – attivazione delle procedure a livello incompetente – mancata successiva proclamazione di sciopero – assenza di qualsiasi pregiudizio ai diritti dell’utenza – illegittimità del comportamento aziendale – insussistenza – fattispecie. (Legge 12 giugno 1990, n.146, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”; CCNL 11 luglio 2003; Delibera n.02/37 del 7 marzo 2002; Delibera n.01/115 dell’11 ottobre 2001) Fermo restando che le procedure di preventive di raffreddamento e conciliazione devono essere obbligatoriamente espletate sia dal sindacato che intenda proclamare uno sciopero, sia dall’azienda che riceva la richiesta di attivazione delle procedure medesime, non può essere ritenuto illegittimo il comportamento dell’azienda che ha rifiutato l’espletamento delle procedure di raffreddamento aventi ad oggetto diritti di informazioneconsultazione richieste dalle OO.SS. a livello di unità produttiva, avendo il CCNL rimesso tale materia (oggetto della richiesta) espressamente ed esclusivamente, a livello nazionale. Nel caso di specie il comportamento dell’azienda deve ritenersi a maggior ragione legittimo perché, al mancato espletamento delle procedure di raffreddamento, non è seguita la proclamazione di alcuno sciopero, con conseguente assenza di qualsiasi pregiudizio ai diritti dell’utenza; tali procedure infatti possono essere utilizzate per qualunque motivo di interesse sindacale, ivi compresa l’autotutela sindacale in alternativa alla tutela giurisdizionale dei diritti, ma sempre e solo in funzione della proclamazione di uno sciopero e non semplicemente per ottenere un formale confronto con l’azienda. 50 PANORAMA INTERNAZIONALE NEWSLETTER CgS PANORAMA INTERNAZIONALE Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: il caso della Germania di Ulrich Runggaldier, Università di Scienze Economiche di Vienna essenziali. Anche in dottrina non si è levata voce che vorrebbe il varo di una normativa specifica riguardante il fenomeno trattato in questa sede. 1. Note introduttive L’ordinamento giuridico tedesco non disciplina il fenomeno della lotta sindacale, in particolare non prevede una normativa specifica per la species di lotta sindacale oggetto del presente contributo, ossia per lo “sciopero nei servizi pubblici essenziali”. La mancanza, in Germania, di una disciplina legale dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, è dovuta a una serie di fattori fra i quali i più importanti sono i seguenti: • Ma vi è di più: è giurisprudenza costante e opinione dominante in dottrina che il ricorso allo sciopero non sia ammesso per i dipendenti pubblici, assunti con atto amministrativo e quindi parti in rapporti di lavoro di diritto pubblico (i cosiddetti “Beamte”)2. Per contro possono, in linea di principio, partecipare ad uno sciopero i dipendenti pubblici assunti con contratto di lavoro di diritto privato. Ciò comporta che nelle diverse amministrazioni pubbliche e nei diversi enti pubblici, erogatori di servizi pubblici essenziali, non possono essere effettuati scioperi. D’altra parte però si sostiene che l’amministrazione • Le relazioni sindacali in Germania sono caratterizzate dal fenomeno del sindacato unico1. Da ciò consegue che non esistono, nel paese oggetto del presente lavoro, tendenze di un certo rilievo alla frammentazione sindacale, paragonabili a quelle riscontrabili in Italia. Ciò comporta che non esiste nemmeno quell’esasperata concorrenzialità tra le organizzazione sindacali, che è tipica per l’Italia; il che vale anche per il settore di servizi pubblici essenziali. È quindi comprensibile che il legislatore tedesco non abbia, fino a tutt’oggi, disciplinato lo sciopero nei servizi pubblici 2 In tal senso Otto, in: Münchener HandbuchArbeitsrecht, vol 3, 2a ed, 2000, pp 619ss; Gamillscheg in: Kollektives Arbeitsrecht I, 1997, p 1108; conformi la giurisprudenza della Corte Costituzionale tedesca nelle sue sentenze dell’11.6.1958 e del 30.3.1977 (in: BVerfGE 8, 1, 17; 44, 249, 264) e della Corte Suprema (Bundesgerichtshof) del 31.1.1978 in: Arbeitsrechtliche Praxis = AP, n. 61ad art 9 GGArbeitskampf. Una parte minoritaria della dottrina sostiene tuttavia che spetti pure ai “Beamte” il diritto di sciopero; cfr per questa corrente dottrinale Bieback, in: Däubler (ed) Arbeitskampfrecht² , 1987, n. 462ss e 466ss (pp 368ss). 1 Esistono alcuni sindacati non aderenti alla confederazione dei sindacati tedeschi (DGB); si tratta però di sindacati con un numero esiguo di aderenti. 51 PANORAMA INTERNAZIONALE NEWSLETTER CgS pubblica possa – in caso di sciopero in un servizio pubblico essenziale – comandare “Beamte” a coprire i posti di lavoro vacanti a causa della partecipazione dei relativi lavoratori a tale sciopero, garantendo in tal modo le prestazioni indispensabili per l’utenza3. di capacità di pressione e di chances tra le parti contrapposte, con il rischio che la parte più forte, di regola la parte datoriale, possa imporre le regole: il che ridurrebbe la chance di un giusto bilanciamento degli interessi contrapposti nella definizione del contenuto dell’accordo collettivo4. Il fatto che il diritto di sciopero venga dedotto dalla libertà sindacale, costituzionalmente garantita dall’articolo 9, 3°, Grundgesetz, ha come conseguenza che l’esercizio del suddetto diritto viene limitato a quelle forme di sciopero che sono dirette alla conclusione di un contratto collettivo5. Ciò significa che lo sciopero è legittimo soltanto se intende incidere sull’iter formativo delle clausole contrattuali collettive concernenti le condizioni economiche e di lavoro dei lavoratori. Non sarebbe quindi legittimo lo sciopero indetto o organizzato da associazioni (ad hoc) o gruppi di lavoratori, non dotati di “capacità tariffaria” (ossia della particolare capacità giuridica e capacità d’agire necessaria per poter contrarre e concludere contratti collettivi). Si tratterebbe quindi di un cosiddetto “sciopero selvaggio” (wilder Streik). Ne consegue che non sarebbe nemmeno legittimo lo sciopero politico o lo sciopero per il varo o per il blocco del varo di determinate riforme da parte dello stato o delle regioni6. Le notazioni di cui sopra hanno rilevanza concreta anche in ordine alla legittimità e ai limiti dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Infatti, scioperi indetti o praticati da piccoli gruppi di lavoratori non organizzati o da micro-associazioni sindacali, diretti alla “interruzione di • Infine va notato che la giurisprudenza tedesca ha fatto ricorso a principi generali, quali ad’esempio il principio della proporzionalità (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz), al fine di definire i limiti dell’esercizio del diritto di sciopero, quindi anche i limiti del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. A tali limiti si farà cenno infra. • Va quindi ripetuto che i fenomeni elencati sopra spiegano il fatto che in Germania non sia stato avvertito il bisogno di disciplinare specificatamente il fenomeno dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. 2. Lo sciopero: un costituzionalmente tutelato? diritto La costituzione tedesca (il cosiddetto “Grundgesetz”) non prevede espressamente il diritto di sciopero. Manca, infatti, una norma paragonabile a quella dell’articolo 40 della Costituzione italiana. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema del Lavoro (Bundesarbeitsgericht = BAG) e la giurisprudenza della Corte Costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht = BVerfG), la libertà sindacale e con essa l’autonomia tariffaria (Tarifautonomie) sancite dall’articolo 9, 3oc, del Grundgesetz, presuppongono per il loro funzionamento il diritto di ricorrere alla lotta sindacale, in particolare il diritto di ricorrere allo sciopero. Infatti, in mancanza di tale diritto – così ritiene la giurisprudenza – verrebbe meno la parità 3 4 BAG del 21.4.1971, in: AP n 43 ad art 9 GGArbeitskampf; BAG del 10.6.1980, AP n 65 art 9 GG-Arbeitskampf; BVerfG 20.10.1981, in: DB 1982, p. 231s; BVerfG 4.7.1995, AP n 4 ad § 116 AFG. 5 Così Koch, in: Schaub (ed) Arbeitsrechtshandbuch11, 2005, p 1867; in tal senso pure BAG 5.3.1985 in AP n 85 ad art 9 GGArbeitskampf. 6 Cfr la sentenza del Landesarbeitsgericht di Hamm del 16.4.1985 in: BB 1985, p 1396. Cfr Otto op. cit., p 621. 52 PANORAMA INTERNAZIONALE NEWSLETTER CgS servizi pubblici essenziali - non sarebbero per mancanza di capacità tariffaria – dotati del crisma della legittimità. Dalle notazioni di cui sopra è da dedurre pure la illegittimità di tutti gli scioperi nei servizi pubblici essenziali diretti a realizzare finalità politiche. deve quindi – di regola – essere preceduto dall’espletamento di una procedura di conciliazione8; • Le parti devono – anche durante l’attuazione della lotta sindacale – rispettare il suddetto principio di proporzionalità, per cui gli strumenti della lotta sindacale non devono eccedere ciò che è necessario per realizzare lo scopo prefissato. Ciò significa pure che lo sciopero, per essere legittimo, deve essere esercitato secondo regole di 9 correttezza (“fairer Kampf”) . 3. Il diritto di sciopero e i diritti della persona: contemperamento di diritti costituzionali configgenti? a) Applicabilità proporzionalità? del principio di La giurisprudenza della Corte Suprema del Lavoro (BAG) afferma che la lotta sindacale debba essere ammessa per poter risolvere, tramite pressioni e contro pressioni, conflitti di interesse in materia economica e del lavoro. Tuttavia nella società moderna lo sciopero e la serrata avrebbero effetti (negativi) non soltanto sulle persone direttamente coinvolte, ma anche sui non scioperanti, su terzi nonché, in casi particolari, su tutta la popolazione. Da ciò conseguirebbe la necessità di sottoporre la lotta sindacale al principio supremo della proporzionalità, tenendo conto delle condizioni economiche e delle esigenze del “bene comune” (Gemeinwohl)7. Dal principio discenderebbero conseguenze: In particolare, regole di correttezza sarebbero desumibili da codici di comportamento varati dalle associazioni sindacali contrapposte oppure dalla associazione dei lavoratori oppure dalla associazione dei datori di lavoro (questi ultimi con riguardo, ovviamente, alla serrata). I codici cui si è fatto riferimento, prevederebbero, di regola, norme di disciplina della fase preliminare dello sciopero; così la prescrizione dell’obbligo di indire la cosiddetta “Urabstimmung” (ossia il referendum tra i lavoratori aderenti al sindacato, al fine di misurare il grado di consenso all’apertura dell’azione diretta). Secondo le norme dei codici l’apertura dell’azione diretta sarebbe ammessa, di regola, soltanto se il numero dei lavoratori consenzienti supera una certa soglia, ad esempio il 70 percento dei votanti. di proporzionalità almeno le seguenti • L’esercizio del diritto di sciopero è lecito soltanto se è diretto a (e necessario per) realizzare finalità legittime; • • L’esercizio del diritto di sciopero è lecito soltanto se sono stati esperiti tutti i possibili tentativi di raggiungere un accordo, per cui lo sciopero è da considerare “ultima ratio”; lo sciopero 8 Secondo la giurisprudenza del BAG il principio di proporzionalità imporrebbe alle parti del conflitto collettivo di tener conto anche della situazione economica globale. Sarebbe inoltre compito delle parti contrattuali collettive di prevedere apposite Così testualmente la sentenza del BAG del 21.4.1971, cit nella nota precedente. Cfr Otto, op cit, p 601. 9 Otto op cit, p 602 con riferimento a dottrina e giurisprudenza. 7 Cfr BAG del 21.4.1971, in: AP n 43 ad art 9 GGArbeitskampf; Koch op cit, p 1870. 53 PANORAMA INTERNAZIONALE NEWSLETTER CgS procedure di conciliazione precedenti il termine della (probablile) aperture delle ostilità, al fine di evitarne l’insorgenza10. varate dalla confederazione di sindacati tedeschi, ossia dal DGB13. Tra queste regole sono di notevole rilievo quelle che riguardano lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il paragrafo 8 del codice di comportamento citato stabilisce quanto segue: Vale la pena di approfondire, in questo contesto, l’accordo sulle procedure di conciliazione nel settore metalmeccanico, firmato dalla federazione nazionale delle associazioni datoriali dell’industria metalmeccanica (ossia dalla Gesamtmetall) e dal sindacato metalmeccanici (ossia dalla Industriegewerkschaft Metall) il 1° gennaio del 198011. Tale accordo stabilisce tra l’altro che, in caso di disdetta del contratto collettivo, le parti sono obbligate ad iniziare le trattative riguardanti il rinnovo del contratto con due settimane di anticipo sulla data di scadenza dello stesso contratto. Inoltre è previsto che le parti si impegnino a non procedere, dopo la scadenza suddetta, ad azioni dirette per un periodo di quattro settimane12. Se le trattative non sono coronate da successo, le parti (o una delle due parti) possono dare inizio alla procedura di conciliazione istituendo un’apposita commissione di conciliazione (Schlichtungsstelle), composta da due personalità imparziali e da due persone rappresentanti le due parti. Qualora la conciliazione non dovesse riuscire è previsto un periodo di raffreddamento, decorso il quale può essere rinnovato il tentativo di conciliazione. La proposta di conciliazione, che verrà accettata da entrambe le parti, dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti delle parti contrattuali ed esplicherà la stessa efficacia di un contratto collettivo. In questa sede è pure d’obbligo il riferimento alle regole riguardanti le modalità di esercizio dello sciopero, 1. “L’associazione dei lavoratori che ha indetto lo sciopero deve prevedere le attività necessarie per garantire il mantenimento dei posti di lavoro. 2. Gli statuti dei sindacati devono obbligare una parte dei membri del sindacato a svolgere i lavori qualificati come essenziali dal sindacato. 3. ……. 4. Durante scioperi che incidono su settori “sensibili” riguardanti i servizi essenziali per la popolazione, vanno assicurati un servizio minimo nonché prestazioni indispensabili.” b) Diritto di sciopero e diritti della persona – rilevanza del principio di proporzionalità? Si è visto sopra che il principio di proporzionalità impone, per la fase che precede la lotta sindacale, l’obbligo di fare tutto il possibile per evitare l’apertura delle ostilità. Rientrano nel novero delle relative misure l’obbligazione di trattare e di adire appositi organi di conciliazione in caso di fallimento delle trattative, di indire lo sciopero soltanto – almeno di regola – se tra gli aderenti al sindacato vi è una sostanziale adesione a tale forma di lotta sindacale, di garantire prestazioni indispensabili nell’ipotesi in cui lo sciopero abbia gravi conseguenze per i terzi e/o l’intera popolazione. La dottrina ha tuttavia enfatizzato la dimensione costituzionale dello sciopero: in quanto diritto costituzionalmente 10 In tal senso la sentenza del BAG del 21.4.1971 cit. 11 Il testo dell’ accordo è pubblicato su RdA 1980, pp 165. 12 È interessante il confronto con la disciplina prevista dal protocollo 3 luglio 1993, al punto 4; il testo si trova in Riv.it.dir.lav., 1993 III, p 2151. 13 Vedasi il testo di queste regole in AuR 1974, p 262s. 54 PANORAMA INTERNAZIONALE NEWSLETTER CgS servizi pubblici essenziali, quest’ultimo sia di regola legittimo essendo appunto legittima la lotta sindacale dei lavoratori anche nel settore citato, se diretta a far pressione sulla parte contrapposta al fine di raggiungere un accordo sulle condizioni economiche e normative da prevedere nel contratto collettivo applicabile. Tuttavia, se scioperi di questo tipo vengono ad incidere sui diritti costituzionali della persona, l’azione diretta della parte lavoratrice deve tener conto di questi diritti, garantendo ai terzi coinvolti il godimento di almeno quegli elementi dei loro diritti che sono idonei a tutelare la loro integrità fisica, l’uso dei mezzi di trasporto pubblico (anche se in misura ridotta), l’informazione circa gli eventi (politici o non) di centrale importanza (anche se in misura ridotta)14. Va quindi da sé che il conflitto fra i diritti costituzionali in gioco può essere risolto, nelle ipotesi di scioperi in servizi pubblici essenziali, in maniera soddisfacente soltanto se viene garantita, per un verso, l’effettuazione dell’astensione dei lavoratori in tali settori e, per un altro verso, pure il “nocciolo duro” dei diritti della persona, spettanti ai terzi che subiscono gli effetti della lotta sindacale. Ciò significa che, in caso di sciopero in servizi pubblici essenziali, è comunque necessario garantire ai terzi (ossia all’utenza) le prestazioni indispensabili per rendere possibile il godimento del garantito, lo sciopero non potrebbe essere vietato o limitato in modo tale da impedire la sua funzione nell’ambito delle relazioni industriali. Le imprese, nonché le persone toccate (negativamente) dagli effetti di uno sciopero, dovrebbero quindi – in via di principio – tollerarli. Il diritto di sciopero non sarebbe, tuttavia, un diritto costituzionale assoluto, nel senso di prevalere sugli altri diritti costituzionali. Ciò rileverebbe in particolar modo in ordine ai diritti costituzionali della persona, ossia in ordine al diritto alla dignità, alla libertà, alla salute e alla integrità fisica, nonchè in ordine al diritto di circolazione e soggiorno, al diritto di istruzione e al diritto di informazione. Tutti questi diritti potrebbero collidere con il diritto di sciopero. Si pensi allo sciopero del personale dei mezzi pubblici di trasporto, o allo sciopero del personale ospedaliero oppure, ancora, allo sciopero del personale docente: scioperi quindi che limitano la libertà di circolazione delle persone, il diritto di informazione, il diritto alla tutela della salute. La dottrina ritiene che il conflitto tra il diritto di sciopero e i succitati diritti della persona possa essere risolto soltanto tramite il ricorso al principio di proporzionalità. La rilevanza democratica del diritto di sciopero impedirebbe una totale prevalenza dei diritti della persona; una prevalenza siffatta avrebbe, in particolare, l’effetto di rendere impossibile o comunque illecito l’esercizio del diritto di sciopero nel settore di servizi pubblici essenziali. D’altra parte sarebbero pure meritevoli di tutela i diritti fondamentali della persona. Sarebbe quindi il principio di proporzionalità ad indicare la via da battere per risolvere il conflitto fra diritti costituzionali confliggenti nel caso concreto. Il principio di proporzionalità imporrebbe, infatti, il contemperamento degli interessi contrapposti e la valutazione della meritevolezza delle posizioni di diritto in gioco. Da queste posizioni dottrinali si può dedurre che, in caso di sciopero nei 14 Cfr nel senso delle notazioni nel testo la disámina di Oetker, Die Durchführung von Notund Erhaltungsarbeiten bei Arbeitskämpfen 1984, p 39. Secondo la giurisprudenza della Corte Suprema del Lavoro ed una parte della dottrina, l’esercizio del diritto di sciopero dovrebbe rispettare (anche) il „bene comune“ (Gemeinwohl). Confronta sul punto la sentenza del BAG del 21.4.1971 citata nonché Oetker in op cit ult, p 39. Tuttavia il ricorso a tale categoria concettuale non viene ritenuto da altra parte della dottrina utile per circoscrivere i limiti dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; cfr in tal senso Buschmann in AuR 1980, p 235. 55 PANORAMA INTERNAZIONALE NEWSLETTER CgS citato “nocciolo duro” del loro diritti costituzionali15. b) La dottrina In dottrina si è svolto un acceso dibattito circa il soggetto (i soggetti) competente (i) a decidere sulla natura e sui limiti delle prestazioni indispensabili nonché sulle persone da adibire alle attività connesse con l’erogazione di tali prestazioni. Nonostante il fatto che il dibattito si sia svolto per vari decenni, la dottrina non è univoca. In sostanza sono riscontrabili tre tesi diverse: la prima sostiene che la competenza di decidere sul se e il come delle prestazioni indispensabili spetti soltanto al datore di lavoro; la seconda tesi sostiene invece che tale competenza spetti ad ambo le parti, in particolare al datore di lavoro (o all’associazione datoriale) e all’associazione sindacale che intende indire (o ha indetto) lo sciopero in uno (o più) servizio(i) pubblico(i) essenziale(i). La terza tesi invece ritiene che la competenza di cui sopra spetti – in base al principio fondamentale della libertà sindacale – al sindacato soltanto. 4. Le prestazioni indispensabili16 La dottrina tedesca qualifica quali prestazioni essenziali (anche se offerte in misura minima indispensabile) tra l’altro le prestazioni nell’ambito dei seguenti servizi: - I servizi di erogazione del gas, dell’elettricità, dell’acqua, del riscaldamento; - I servizi di trasporto pubblico; - Le cure mediche; - L’informazione tramite i massmedia (radio, televisione, giornali); - L’istruzione; - L’attività della pubblica amministrazione in determinati settori (ad esempio l’erogazione delle pensioni, rendite e di altre prestazioni previdenziali). • La tesi della competenza datoriale si basa, secondo una parte della dottrina, sul potere direttivo del datore di lavoro che comporterebbe il diritto di questi di adibire i lavoratori alle attività da lui ritenute necessarie per salvaguardare il godimento minimo dei diritti costituzionali degli utenti. Secondo altri la stessa tesi avrebbe come fondamento l’obbligo di fedeltà del lavoratore. Infine si è fatto riferimento al diritto consuetudinario, che garantirebbe il diritto del datore di lavoro di decidere il se e le modalità delle prestazioni indispensabili nonché di decidere il numero e l’identità dei lavoratori da adibire alle attività connesse con le prestazioni dei servizi indispensabili17. 5. Chi è responsabile per l’individuazione delle modalità dell’erogazione delle prestazioni indispensabili e l’individuazione dei lavoratori interessati? a) Premessa L’aspetto più delicato dello sciopero nei servizi pubblici è la determinazione dell’ampiezza delle prestazioni al fine di garantire, durante il periodo in cui viene esercitato lo sciopero, il godimento minimo indispensabile dei diritti costituzionali spettanti ai terzi (in particolare agli utenti dei servizi pubblici essenziali) colpiti dalle conseguenze negative dello sciopero. Altrettanto delicata è la scelta delle persone (dei lavoratori) da adibire alle attività dirette a garantire le prestazioni indispensabili. 17 Cfr in tal senso i contributi di Soellner, in: DB 1969, p 838; di Herrschl, in: AuR 1970, p 352; di Fenn, in: DB 1982, p 432; di Apfel, Die Sicherung und Erhaltung des Betriebs bei Arbeitskämpfen 1970, pp 134ss. 15 Oetker in op cit, p 38ss. Cfr la puntuale analisi di queste prestazioni da parte di Oetker in op cit, p 42ss. 16 56 PANORAMA INTERNAZIONALE NEWSLETTER CgS cosiddetto dovere di influenza (Einwirkungspflicht). Sarebbe quindi lecita una clausola della parte obbligatoria del contratto collettivo che imponesse all’associazione sindacale e/o alle imprese di adoperarsi a che vengano garantite le prestazioni indispensabili individuate nel contratto19. Alla tesi della competenza esclusiva del datore di lavoro (della parte datoriale) si è ribattuto che il diritto di sciopero comporterebbe il diritto dei lavoratori di astenersi – nell’ipotesi di uno sciopero indetto da un’associazione di lavoratori, dotata di capacità tariffaria - dall’attività lavorativa dovuta. Il potere direttivo sarebbe in tal caso sospeso come sarebbero pure sospesi l’obbligo di prestare il lavoro contrattualmente dovuto e l’obbligo alla controprestazione da parte del datore di lavoro. Il ricorso all’obbligo di fedeltà sarebbe ipotizzabile soltanto in ordine a prestazioni dirette a salvaguardare la funzionalità degli impianti e delle altre strutture organizzative dell’impresa, non invece in ordine all’organizzazione di prestazioni indispensabili degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Infine non si potrebbe ricorrere al diritto consuetudinario in quanto mancherebbero i presupposti di una norma consuetudinaria (in particolare la mancanza dell’uniformità del 18 comportamento relativo) . • La tesi della competenza delle parti contrattuali collettive viene sostenuta da una notevole parte della dottrina. Infatti, i relativi autori sono dell’avviso che la determinazione del se e del come delle prestazioni indispensabili possa senza dubbio essere anche oggetto di regolamentazione collettiva. Non si tratterebbe però di una contrattazione collettiva avente le caratteristiche di cui alla legge sul contratto collettivo (Tarifvertragsgesetz). Piuttosto si tratterebbe di un accordo collettivo sui generis, cui una parte della dottrina attribuisce addirittura un’efficacia erga omnes. Non sarebbe tuttavia esclusa la conclusione di un contratto collettivo ai sensi della legge sul contratto collettivo. Tale contratto produrrebbe soltanto effetti obbligatori, in particolare il • La tesi della competenza esclusiva del sindacato parte invece dalla premessa che, comunque sia, il sindacato che proclama lo sciopero debba chiedere al datore di lavoro (o all’associazione datoriale contrapposta al sindacato) le informazioni necessarie per poter organizzare lo sciopero, in modo tale da non ledere i diritti costituzionali delle persone sulle quali incideranno gli effetti sfavorevoli della lotta sindacale. In altre parole, sul sindacato cadrebbe una sorta di coercizione di fatto a concludere un relativo accordo con la parte datoriale20. Sarebbe poi obbligo del sindacato di individuare i lavoratori da adibire alle prestazioni indispensabili. Per questi lavoratori non opererebbe la proclamazione dello sciopero, per cui per gli stessi lavoratori non subentrerebbe la sospensione degli obblighi e dei diritti contrattuali primari (ossia dell’obbligo di svolgere l’attività dovuta e dell’obbligo alla controprestazione). I lavoratori di cui sopra continuerebbero invece ad essere soggetti in piena misura al contratto di lavoro21. Se il sindacato non dovesse provvedere ad individuare i lavoratori da escludere dal diritto alla partecipazione allo sciopero, spetterebbe al datore di lavoro (all’associazione datoriale) il diritto di chiedere, in giudizio, i necessari provvedimenti d’urgenza22. Al datore di lavoro spetterebbe pure un eventuale 19 Si sono pronunciati per la seconda tesi tra gli altri Koch, in Schaub (ed), Arbeitsrechtshandbuch, 11a ed, 2005, p 1886; Buschmann, in AuR 1980, p 233; in termini critici invece Oetker op cit, pp 60ss. 20 In questi termini Oetker, p 69. 21 Oetker op cit, p 72; Loewisch/Mikosch, ZfA 1978, p 153, p 165. 22 Oetker op cit, p75s. 18 Cfr le notazioni critiche di Oetker op cit, pp 55ss, secondo le quali la tesi in questione sarebbe improponibile. 57 PANORAMA INTERNAZIONALE NEWSLETTER CgS risarcimento del danno nel caso in cui il sindacato non abbia individuato un numero sufficiente di lavoratori da adibire alle attività necessarie per tutelare – almeno in maniera minima indispensabile – i diritti dei terzi (della utenza). per garantire la funzionalità degli impianti (per garantire le prestazioni indispensabili) e delle persone da adibire alle relative attività spetti al datore di lavoro (all’associazione datoriale), o al datore di lavoro (associazione datoriale) insieme all’associazione sindacale che ha proclamato lo sciopero, oppure soltanto a quest’ultima. c) La giurisprudenza Quali “leading cases“ in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali possono essere qualificate la sentenza del Tribunale Supremo del Lavoro del 30.3.198223 e la sentenza dello stesso Tribunale del 31.1.199524. La prima sentenza ha tuttavia soltanto una rilevanza di riflesso in ordine allo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Infatti, detta sentenza prevede la legittimità dell’impiego di lavoratori nel corso di uno sciopero se e in quanto tale impiego sia diretto a conservare il sostrato materiale (in particolare il funzionamento dei macchinari) dell’azienda, in modo che sia resa possibile la ripresa dell’attività produttiva in azienda immediatamente dopo la cessazione dello sciopero25. Rileva invece in tale sentenza l’analisi della questione del soggetto o dei soggetti competenti a decidere sulla individuazione delle attività necessarie a conservare il sostrato materiale dell’azienda nonché delle persone da adibire alle relative attività. La Corte, purtroppo, non ha avuto il coraggio di decidere quale delle tre teorie, sostenute da altrettante parti della dottrina, debba avere corso. Resta quindi aperta – anche in ordine allo sciopero nei servizi pubblici essenziali – la questione se l’individuazione delle attività necessarie La seconda sentenza riguarda il caso dello sciopero del personale dei 27 asili comunali in una città medio-grande tedesca. In vista dello sciopero, l’amministrazione comunale ha organizzato un servizio di emergenza per bambini che non possono essere curati dai familiari, in quattro asili. La signora M., maestra nell’ asilo X di questa città, si presenta al lavoro nel suo asilo X il primo giorno di sciopero, chiedendo di essere impiegata almeno in uno dei 4 asili aperti (tra i quali non figura l’asilo X). Poiché la signora M. non risulta nell’elenco delle persone destinate dal comitato di direzione dello sciopero (Streikleitung) a svolgere l’attività di cura e di assistenza negli asili aperti, questa signora non trova conseguentemente occupazione per cui si rivolge al Tribunale del lavoro facendo valere il diritto alla retribuzione per le giornate di sciopero. Essa sostiene che le spetti la retribuzione, trovandosi il datore di lavoro in mora accipiendi. Il Tribunale Supremo del Lavoro ritiene in questa sentenza che accordi tra le parti contrapposte circa l’istituzione e l’ampiezza delle prestazioni indispensabili, come sucesso nel caso di specie, siano – in mancanza di rispettive disposizioni di legge – non solo legittimi, ma anche desiderabili. Insomma, sembra che il Tribunale preferisca la tesi per cui la competenza per l’individuazione delle modalità di prestazione dei servizi essenziali nonché delle persone da adibire alle relative attività, spetti al datore di lavoro (all’associazione datoriale) e all’associazione sindacale dei lavoratori che ha indetto lo sciopero 23 pubblicata in AP n. 74 ad art 9 GGArbeitskampf. 24 Pubblicata in NZA 1995, pp 958ss. 25 Le affermazioni della Corte tedesca ricordano quelle della Corte di Cassazione italiana nelle sentenze del 26.6.1980, n. 4030, in Foro it. 1980, I, p 2656, e del 30.1.1980, n. 611, in Giustizia civile 1980, I, p 809, in cui si fa riferimento alla “funzionalità degli impianti” nonché all’impresa come organizzazione istituzionale.” 58 PANORAMA INTERNAZIONALE NEWSLETTER CgS Ermessen)27. Sarebbe quindi applicabile il paragrafo 315 del Codice Civile Tedesco (BGB), il cui primo comma così dispone: “Se la prestazione deve essere determinata da uno dei contraenti, si deve ritenere nel dubbio che la determinazione deve essere eseguita secondo equo apprezzamento”. (quindi una regolamentazione bilaterale o pattizia), senza però affermare che tale tesi sia la sola ad essere sostenibile26. d) Conseguenze in caso di mancato accordo tra datore di lavoro e sindacato Dato che la giurisprudenza tende a preferire la tesi della comune competenza delle parti contrapposte per ciò che riguarda l’organizzazione delle prestazioni indispensabili e la scelta dei lavoratori necessari per garantire concretamente tali prestazioni, si pone il problema circa la competenza all’individuazione delle prestazioni indispensabili e del relativo personale da impiegare in caso di mancato accordo tra le due parti. Rispetto a tale problema sembra che domini la tesi in base alla quale non sarebbe possibile una decisione del Tribunale del Lavoro diretta a definire le modalità della prestazione dei servizi indispensabili trattandosi non di una controversia giuridica, ma di una controversia economico-regolativa. Tuttavia, al datore di lavoro spetterebbe la competenza a decidere unilateralmente nel caso in cui l’associazione sindacale si comporti in maniera scorretta, rifiutando di trattare con la controparte. Per i casi in cui vi è la volontà di raggiungere un accordo sia da parte lavoratrice che da parte datoriale, sarebbe ipotizzabile un passaggio di competenza al datore di lavoro, se – nonostante la buona volontà delle parti – le trattative si siano dimostrate infruttuose e tali da escludere un accordo anche a medio o lungo termine. In tali ipotesi il datore di lavoro dovrebbe osservare nella determinazione delle modalità dei servizi di emergenza e dell’individuazione del relativo personale - il principio di buona fede e di correttezza (billiges 26 Cfr le sentenze del BAG del 14.12.1993, in AP n 129 ad art 9 GG-Arbeitskampf; del 22.3.1994, in AP n 130 ad art 9 GG-Arbeitskampf. 27 Cfr su tale argomento ampiamente Gaumann, DB 2001, pp 1722ss. 59 PANORAMA INTERNAZIONALE NEWSLETTER CgS Elenco delle abbreviazioni: AP Arbeitsrechtliche Praxis, Nachschlagewerk des Bundesarbeitsgerichts (raccolta di giurisprudenza dkel lavoro) AUR Arbeit und Recht (Rivista) BAG Bundesarbeitsgericht (Corte Suprema del Lavoro) BB Betriebsberater (Rivista) BVerfG Bundesverfassungsgericht (Corte Costituzionale tedesca) DB Der Betrieb (Rivista) NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (Rivista) RdA Recht der Arbeit (Rivista) ZfA Zeitschrift für Arbeitsrecht (Rivista) 60 NEWSLETTER CgS A cura della Direttore Responsabile Realizzazione grafica e pubblicazione sul sito Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali Via Po, 16/a 00198 Roma e-mail: [email protected] web: www.commissionegaranziasciopero.it Presidente Antonio Martone Paola Tenaglia – Claudio Monteferri