Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali

newsletter
numero 3
2005
commissione di
garanzia
dell’attuazione
della legge sullo
sciopero nei
servizi pubblici
essenziali
CgS
Editoriale
di Mariella Magnani
Dossier
Le nozioni di servizio pubblico e di prestazione
indispensabile alla luce dei fenomeni di esternalizzazione
Note a margine dello sciopero nei servizi strumentali dei
servizi pubblici essenziali
di Giuseppe Santoro Passarelli
Servizio pubblico essenziale, attività strumentali ed
esternalizzazioni
di Paola Ferrari
Attività nel periodo
Accordi e Codici di autoregolamentazione
Accordo nazionale sottoscritto il 23 febbraio 2005 per la
regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nelle
strutture associative aderenti all’ANFFAS ONLUS.
FP-CGIL,
FPS-CISL,
FPL-UIL/Associazioni
aderenti
all’ANFFAS-ONLUS (Associazione Nazionale Famiglie di
Disabili Intellettivi e Relazionali). Delibera di valutazione
d’idoneità.
Ministero delle Attività produttive/OO.SS. Protocollo d’intesa
del 28 gennaio 2004 relativo ai servizi pubblici essenziali da
garantire in caso di sciopero - Delibera di valutazione di
idoneità.
Agenzie di recapito postale private. Accordo sulle prestazioni
indispensabili trasmesso in Commissione il 24 marzo 2005 Delibera di valutazione di idoneità.
Massimario delle delibere della Commissione
a cura di Giovanni Pino
Panorama internazionale
Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali nei Paesi di lingua
tedesca
di Ulrich Runggaldier
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
NEWSLETTER CgS
Editoriale
di Mariella Magnani
Newsletter CgS
Periodico quadrimestrale
Aut. Tribunale di Roma n. 288
del 22 giugno 2001
Direttore
Mariella Magnani
Coordinatore editoriale
Giovanni Pino
Redazione
Caterina Catanoso
Paola Bozzao
Paola Ferrari
Emanuela Fiata
Valentina Fratini
Maria Rita Iorio
Emilio Manganiello
Maria Paola Monaco
Maurizia Pierri
Rossella Sciotti
Vincenzo Valentini
Componenti della
Commissione di garanzia
Antonio Martone, presidente
Giovanni Di Cagno
Michele Figurati
Vincenzo Lippolis
Mariella Magnani
Luigi Melica
Giampiero Proia
Michele Tiraboschi
Antonio Vallebona
Direzione Redazione
Via Po, 16/A
00198 Roma
Tel. 06 8559673-85354351
Fax 06 85986095-85986096
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Dossier
Le nozioni di servizio pubblico e di prestazione
indispensabile alla luce dei fenomeni di
esternalizzazione
Note a margine dello sciopero
nei servizi
strumentali dei servizi pubblici essenziali
di Giuseppe Santoro Passarelli
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Servizio pubblico essenziale, attività strumentali ed
esternalizzazioni
di Paola Ferrari
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Attività nel periodo
Accordi e Codici di autoregolamentazione
Accordo nazionale sottoscritto il 23 febbraio 2005 per la
regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero
nelle strutture associative aderenti all’ANFFAS ONLUS.
FP-CGIL, FPS-CISL, FPL-UIL/Associazioni aderenti
all’ANFFAS-ONLUS (Associazione Nazionale Famiglie
di Disabili Intellettivi e Relazionali) - Delibera di
valutazione d’idoneità.
23
Ministero delle Attività produttive/OO.SS. Protocollo
d’intesa del 28 gennaio 2004 relativo ai servizi pubblici
essenziali da garantire in caso di sciopero - Delibera di
valutazione di idoneità.
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Agenzie di recapito postale private. Accordo sulle
prestazioni indispensabili trasmesso in Commissione il
24 marzo 2005 - Delibera di valutazione di idoneità.
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Massimario delle delibere della Commissione
a cura di Giovanni Pino
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Panorama internazionale
Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali nei Paesi
di lingua tedesca
di Ulrich Runggaldier
e-mail: [email protected]
web: www.commissionegaranziasciopero.it
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51
EDITORIALE
NEWSLETTER CgS
EDITORIALE
Servizi pubblici essenziali e outsourcing
di Mariella Magnani
l’esperienza internazionale, è che l’ambito
di applicazione della legge sia svincolato
dalla forma organizzativa del servizio,
dalle condizioni in cui esso si svolge e
dalla natura giuridica del rapporto di
lavoro.
A dire il vero le indicazioni dell’art. 1 non
sono del tutto perspicue in quanto non
utilizzano una formula omnicomprensiva
diretta a sancire l’irrilevanza di ogni forma
organizzativa e di gestione del servizio,
né menzionano tutte le possibili varianti in
cui si può presentare il medesimo, come
si sarebbe dovuto fare volendo seguire
una tecnica definitoria. Si menzionano,
infatti, solo due specifiche forme di
esercizio di servizio “pubblico” da parte di
organizzazioni “private”: la concessione e
la convenzione (frequenti, ma certo non
assorbenti). E ciò, mentre si usa più
propriamente una formula generale nel
sancire l’irrilevanza della natura giuridica
del rapporto di lavoro.
Al di là delle imprecisioni segnalate, è
comunque coerente con le premesse e
con l’impianto legislativo affermare che il
carattere pubblico della proprietà o della
gestione del servizio non è requisito né
necessario
né
sufficiente
per
l’applicazione della legge.
E’ stato giustamente rilevato che non
esiste denominatore comune delle attività
di servizio pubblico se non l’idea vaga ed
evolutiva del loro fine, per cui si potrebbe
1. E’ rilievo comune che la nozione di
servizio pubblico essenziale sia definita
non strutturalmente ma teleologicamente
dalla legge, in funzione dei beni della
persona costituzionalmente tutelati di cui
al 1° comma dell’art. 1 della l. n.
146/1990; e che l’elencazione contenuta
nel
2°
comma
sia
meramente
esemplificativa e non tassativa. Ed invero
diversi argomenti sono stati portati a
favore di questa tesi. A parte il valore da
attribuire alla locuzione “in particolare”
con cui si apre il 2° comma dell’art. 1, vi è
l’osservazione che, se l’elencazione non
fosse
esemplificativa,
non
si
spiegherebbe
il
significato
della
definizione teleologica contenuta nel 1°
comma del medesimo art. 1. Si aggiunga,
e questo argomento sostanzialistico è
forse quello decisivo, che la nozione di
servizio pubblico essenziale non può
essere data una volta per tutte. Essa
varia,
infatti,
a
seconda
dell’organizzazione della società. Non è
un caso che nei Paesi in cui esiste una
regolamentazione dello sciopero nei
pubblici servizi, là dove vi sia una
definizione tassativa dei servizi che
devono ritenersi essenziali, si attribuisce
al Governo o comunque a una pubblica
autorità il potere di adeguare la lista
attraverso procedure rapide.
Del tutto congruente con queste
precisazioni e, ancora una volta, con
3
EDITORIALE
NEWSLETTER CgS
attività che, pur non appartenendo al
core, vi si presentano in connessione
oggettiva è stata oggetto già in passato
della attività della Commissione, sia in via
interpretativa (si veda, ad es., la delibera
n. 00/167, relativa ai servizi erogati dalla
Infocamere s.p.a., ritenuti essenziali in
quanto
strumentali
rispetto
alla
erogazione dei servizi delle camere di
commercio), sia in via “normativa”. Per
quanto riguarda quest’ultima, si veda in
particolare la disciplina del trasporto
aereo che ha individuato, con una
elencazione
apparentemente
non
esaustiva, tra i servizi strumentali a quello
di trasporto, il servizio di assistenza al
volo, i servizi strumentali alla navigazione
aerea, i servizi aeroportuali relativi al
flusso passeggeri e bagagli, i servizi di
sicurezza
aeroportuale,
i
servizi
aeroportuali
accessori
(pulizia
aerostazioni e toilettes; bar e ristoranti),
includendoli
nella
medesima
regolamentazione,
senza
tuttavia
necessariamente assoggettarli alle stesse
regole per quanto riguarda la disciplina
(v. l’art. 1, 3° comma, che dispone: “tutti i
servizi
compresi
nel
campo
di
applicazione
della
presente
regolamentazione
provvisoria
sono
destinatari della PT. I (disciplina comune).
Il campo di applicazione della PT. II
(intervalli minimi tra azioni di sciopero),
ad eccezione degli art. 14 e 15, che sono
di generale applicazione, e della PT. III
(prestazioni indispensabili) è definito in
tali parti. La PT.
IV (procedure di
raffreddamento e conciliazione) non si
applica ai servizi di pulizia degli
aeromobili e di catering aereo; ai servizi
aeroportuali
accessori
(pulizie
aerostazioni e toilettes, bar e ristoranti); ai
servizi
di
sicurezza
aeroportuale
(antincendi; medici e veterinari, controllo
degli accessi al varco); ai servizi
professionali di supporto tecnico-legale e
amministrativo alla navigazione aerea”.
Diversa è l’impostazione seguita nella
regolamentazione provvisoria per il
trasporto locale che contiene una
dire che pubblico è sinonimo di
“destinazione ad una collettività o
essenziale per i bisogni della collettività”.
Se è vero questo, le tendenze in atto in
diversi Paesi, ed in parte anche da noi, a
privatizzare
servizi
tradizionalmente
ritenuti essenziali o ad esporli in vario
modo alle leggi di mercato e della
concorrenza non dovrebbero avere di per
sé rilievo ai nostri fini o, meglio,
potrebbero averlo solo indirettamente, in
quanto tali tendenze diversifichino la
gestione dei servizi in questione, ed
anche la relativa collocazione sindacale,
al punto da rendere di fatto meno
probabili l’incidenza di eventuali conflitti
rispetto
al
godimento
dei
diritti
costituzionalmente protetti (ad esempio,
in quanto lo stesso “servizio” possa
essere sostituito da altri equivalenti
secondo le regole della concorrenza).
2. La tecnica utilizzata dal legislatore
nell’individuazione
del
campo
di
applicazione della l. n. 146/1990 ha
lasciato agli interpreti un compito non
agevole e in qualche misura creativo.
L’importanza del ruolo degli interpreti è
accresciuto dalle ambiguità presenti nella
legge: si consideri in particolare che,
nell’elencazione dell’art. 2, 2° comma, il
concetto di servizio pubblico essenziale
(ovvero di attività volta al soddisfacimento
dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati) si sovrappone talora a quello di
prestazione
indispensabile
(basti
pensare, per quanto riguarda l’istruzione,
all’espletamento degli scrutini e delle
prove finali).
Ma la questione oggi all’ordine del giorno
concerne i cd. servizi strumentali ed
ausiliari ed essa è diretta conseguenza
dei fenomeni di outsourcing che ormai
interessano massicciamente anche i
servizi pubblici.
La questione, invero, non è in sé del tutto
nuova; è nuovo il carattere sistematico
con cui oggi si presenta. L’individuazione,
in relazione a ciascun servizio, delle
4
EDITORIALE
NEWSLETTER CgS
quanto
riguarda
le
prestazioni
indispensabili), legato anche alla diversa
rappresentanza sindacale dei lavoratori
coinvolti. E nell’ottica di privilegiare gli
accordi, rispetto alla regolamentazione
eteronoma, com’è nello spirito della
legge, è proprio questa la questione
principale.
Tanto nel caso dell’accordo per i
dipendenti “dalle imprese di pulizia e
servizi integrati/multiservizi per i soli
servizi considerati pubblici essenziali” del
15 gennaio 2002, valutato idoneo con
delibera del 7 febbraio 2002, n. 02/22,
quanto nel caso dell’accordo nazionale
del 4 febbraio 2004 di regolamentazione
dell’esercizio del diritto di sciopero nel
settore
metalmeccanico
e
della
installazione di impianti, valutato idoneo
con delibera del 18 marzo 2004, n.
04/148, la “rarefazione” si applica
all’interno del campo di applicazione
dell’accordo (lo sciopero, cioè, non va in
rarefazione con quelli dei settori “serviti”).
Ma ciò può spiegarsi con la garanzia
delle prestazioni indispensabili, che è tale
da non compromettere la continuità del
servizio pubblico servito. In sostanza, lo
sciopero non è avvertito dall’utenza se
non, al limite, come disagio e non come
interruzione del servizio pubblico. E
questa
particolare
conformazione
dell’obbligo di rendere le prestazioni
indispensabili
giustifica
appunto
l’“insensibilità” dello sciopero del servizio
ausiliario rispetto a quello del settore
principale. Questa “insensibilità” dello
sciopero dei servizi ausiliari si ha anche
nel settore del trasporto aereo, proprio
perché, pure in tal caso, si garantiscono
prestazioni
minime
tali
da
non
compromettere
la
funzionalità
del
trasporto aereo. Una volta prescelta la
regola che lo sciopero nei servizi ausiliari
non deve compromettere la funzionalità
del servizio pubblico, si conferma che la
vera questione, nell’ottica della disciplina
per accordo, è quella della diversa
rappresentanza sindacale dei lavoratori
coinvolti.
clausola
generale
(“la
presente
Regolamentazione provvisoria si applica
altresì ai soggetti di cui all’art. 2 bis della
legge n. 146 ed ai servizi della mobilità, ai
servizi accessori strumentali, ausiliari,
comunque gestiti, così come individuati
nelle intese attuative aziendali, qualora
necessari all’esercizio di servizio di
trasporto pubblico”) e non dota i servizi
accessori di disciplina differenziata. In
sede
di
interpretazione
della
regolamentazione, poi, si è ritenuto che il
personale amministrativo non rientrasse
nel campo di applicazione della legge;
non così i verificatori dei titoli di viaggio,
posto che la loro prestazione risulta
strettamente accessoria al servizio
principale,
in
quanto
funzionale
all’esigenza dell’azienda di garantirsi la
controprestazione resa dagli utenti (il
prezzo del biglietto) secondo la
predisposta organizzazione aziendale: di
modo che, in mancanza di tale
prestazione, le imprese potrebbero
sottrarsi all’obbligo di offrire il servizio
(delibera n. 04/120).
3. Se già in sé, in un contesto
organizzativo statico, l’individuazione
delle attività ricomprese nella nozione di
servizio
pubblico
essenziale
ha
alimentato un non irrilevante lavoro
interpretativo della Commissione, nel
contesto dinamico attuale in cui, come si
è detto, anche i servizi pubblici sono
massicciamente interessati da fenomeni
di esternalizzazione, la questione si
presenta più complessa. In primo luogo,
perché l’identificazione delle attività
strumentali all’erogazione del servizio,
diretto a garantire i diritti della persona di
cui al comma 1 dell’art. 1 – una volta
frazionato il servizio in attività gestita da
soggetti diversi – non è sempre
immediata; in secondo luogo, perché si
presenta il problema della individuazione
della
regole da applicare (se le
medesime regole del settore “servito”,
ovvero regole ad hoc, in particolare per
5
EDITORIALE
NEWSLETTER CgS
La riflessione sistematica su questi temi,
che toccano l’impianto stesso della legge,
è comunque appena iniziata. Per questo
vi dedichiamo il nostro dossier, con lo
scopo di contribuire a chiarire i termini del
problema e di ipotizzare possibili
soluzioni.
6
DOSSIER
NEWSLETTER CgS
DOSSIER
Le nozioni di servizio pubblico e di prestazione indispensabile
alla luce dei fenomeni di esternalizzazione
Note a margine dello sciopero nei servizi strumentali dei servizi pubblici
essenziali
di Giuseppe Santoro-Passarelli
1. Individuazione di taluni problemi. 2. La nozione di servizio strumentale. 3. Il problema
della rappresentanza sindacale e della rarefazione degli scioperi dei lavoratori strumentali:
unicità o pluralità degli accordi sindacali che regolano lo sciopero nel servizio strumentale.
4. Esternalizzazione dei servizi strumentali e sciopero.
sia pure in via esemplificativa, dall’art. 1
della legge n. 146 1.
In secondo luogo è opportuno
verificare se i servizi strumentali debbano
essere individuati
da un accordo
sindacale ad hoc o se possano essere
individuati in alternativa dall’accordo che
individua le prestazioni indispensabili, il
preavviso, la rarefazione oggettiva, le
procedure
di
conciliazione
e
di
raffreddamento dei servizi pubblici finali.
E’ fin troppo evidente che
l’alternativa tra le due ipotesi non è
indifferente, perché le due soluzioni
riconoscono uno spazio diverso alla
rappresentanza sindacale dei lavoratori
strumentali coinvolti.
In terzo luogo bisogna avere
riguardo al contesto organizzativo in cui
sono eseguiti i servizi strumentali. Questo
contesto infatti può essere statico e
dinamico.
1. La legge n. 146 del 1990 e le
successive modifiche introdotte con la
legge n. 83 del 2000 pongono una serie
di problemi e di dubbi interpretativi
sull’ambito di applicazione della stessa
legge nei confronti dei servizi strumentali
dei servizi pubblici essenziali.
In primo luogo si deve chiarire la
nozione di servizio strumentale: e cioè se
sia configurabile una nozione ontologica
di servizio strumentale del servizio
pubblico essenziale finale, o se
comunque sia opportuno, al di là della
individuazione della nozione di servizio
strumentale, che la strumentalità del
servizio sia comunque preventivamente
dichiarata da un accordo sindacale o da
una
delibera
di
regolamentazione
provvisoria
della
Commissione
di
garanzia.
Si noti, d’altra parte, che i servizi
strumentali non sono individuati, (e
difficilmente potrebbero esserlo) dalla
legge, diversamente da quelli pubblici
essenziali finali, che invece sono elencati,
1
A questo proposito va anche segnalata qualche
confusione dello stesso legislatore tra servizi
essenziali e prestazione indispensabili riguardo
all’istruzione con particolare riferimento agli
scrutini finali e agli esami conclusivi dei cicli di
istruzione.
7
DOSSIER
NEWSLETTER CgS
e pubblicato in G.U. n. 77 del 1 aprile
2004, regolamenta l’esercizio del diritto di
sciopero nel settore metalmeccanico e
della installazione di impianti e considera
prestazioni indispensabili all’interno delle
varie attività svolte dalle aziende
associate quelle funzioni volte a garantire
la tutela dei beni primari quali la salute, la
sicurezza, le comunicazioni.
In realtà l’accordo sembra indicare
non tanto le prestazioni indispensabili,
quanto i servizi strumentali volti a
garantire la tutela dei beni primari quali la
salute, la sicurezza, e le comunicazioni.
Infatti l’accordo è applicabile per
espressa previsione alle imprese che
esercitano:
- la conduzione di impianti di
climatizzazione e del calore in edifici
pubblici (scuole, ospedali, cliniche,
palazzi di giustizia ecc);
- impianti di distribuzione fluidi ad uso
alimentare;
- reti ed apparati di telecomunicazione e
trasmissione voce/dati nonché centrali di
controllo e gestione degli stessi nel caso
in cui essi siano indispensabili per la
libertà individuale di comunicazione, alla
salute e alla sicurezza;
- impianti e apparecchiature per la
navigazione aerea, marittima e terrestre;
- apparecchiature e forniture di energia
elettrica;
linee condotte e forniture di gas e acqua;
- depurazione e smaltimento rifiuti tossici;
- apparecchiature ed impianti di
segnaletiche stradali: semafori, rilevazioni
di gas di scarico, barriere di protezione;
- impianti di sicurezza antincendio e di
allarme.
Rispetto a questi servizi forniti
dalle aziende metalmeccaniche l’accordo
ha cura di precisare che “fermo restando
che debba essere assicurata la continuità
del servizio in caso di sciopero la
definizione puntuale delle prestazioni
indispensabili di cui sopra, nonché le
modalità operative e di impiego del
personale che garantiscono la continuità
dei servizi sono definite dalla Direzione”.
Certamente in un contesto statico,
in cui i servizi strumentali siano gestiti
dalla stessa impresa che eroga i servizi
essenziali
finali,
è
più
agevole
determinare l’ambito di applicazione della
legge n. 146, rispetto ad un contesto
organizzativo dinamico, in cui i servizi
essenziali siano interessati da fenomeni
di
esternalizzazione,
quando
cioè
segmenti del servizio essenziale o anche
i servizi strumentali siano affidati e gestiti
da aziende appaltatrici.
In questo scritto mi propongo di
esaminare gli effetti e le ricadute che
derivano dalle diverse soluzioni dei
problemi sopra evidenziati.
2. Per stabilire quale sia la nozione
di strumentalità del servizio che rileva nel
nostro sistema di regolazione dello
sciopero nei servizi pubblici essenziali
appare opportuno procedere all’esame di
taluni accordi sindacali (ad es. quello
relativo ai servizi forniti dalle imprese
metalmeccaniche volte a garantire la
salute, la sicurezza e le comunicazioni, o
quello per i dipendenti dalle imprese di
pulizia e servizi integrati /multiservizi per i
soli servizi considerati pubblici essenziali)
e della delibera della Commissione di
garanzia di regolamentazione provvisoria
del trasporto aereo del 2001.
Infatti in assenza di una disciplina
legislativa che regolamenta la materia
bisogna inevitabilmente avere riguardo
alle indicazioni che provengono dagli
attori dello sciopero nei servizi essenziali,
e cioè alla contrattazione collettiva e alla
Commissione di garanzia
Segnatamente l’accordo nazionale
del 4 febbraio 2004 di regolamentazione
dell’esercizio del diritto di sciopero nel
settore
metalmeccanico
e
della
installazione di impianti, stipulato tra
Federmeccanica e Assistal e FIOM –
CGIL,
FIM-CISLe
UILM-UIL
e,
separatamente, tra Federmeccanica e
Assistal e UGL Metalmeccanici, valutato
idoneo dalla Commissione di garanzia
con delibera n. 04/148 del 18 marzo 2004
8
DOSSIER
NEWSLETTER CgS
d) servizi in locali adibiti a pronto
soccorso,
infermeria
presso
impianti aeroportuali e assimilabili;
e) gestione e controllo degli impianti
e relativi servizi di sicurezza
strumentali all’erogazione di servizi
pubblici essenziali;
f) mentre i servizi di pulizia
strumentali all’erogazione di servizi
pubblici
essenziali
saranno
assicurati in modo da garantire la
funzionalità del 50% dei servizi
igienici destinati agli utenti, nonché
la rimozione dei rifiuti organici
nocivi e maleodoranti, onde
garantire l’agibilità dei locali e
mezzi di trasporto in maniera da
consentire comunque l’erogazione
dei servizi pubblici essenziali.
Infine vale la pena ricordare che la
regolamentazione
provvisoria
della
Commissione di garanzia del 19 luglio
2001 con delibera 01/92 nel settore del
trasporto aereo ha individuato, con
elencazione non esaustiva, tra i vari
servizi strumentali a quello del trasporto
aereo,
i
servizi
strumentali
alla
navigazione aerea.
E l’art. 1 comma 3 di questa
regolamentazione stabilisce che tutti i
servizi
compresi
nel
campo
di
applicazione
della
presente
regolamentazione
provvisoria
sono
destinatari della parte I disciplina
comune.
La
stessa
regolamentazione
provvisoria stabilisce l’applicazione ai
suddetti servizi di navigazione aerea della
disciplina sugli intervalli minimi tra azioni
di sciopero contenuta nella parte II e delle
prestazioni indispensabili contenuta nella
parte III.
Mentre la parte IV, che regola le
procedure
di
raffreddamento
e
conciliazione, non si applica a taluni
servizi strumentali come per esempio i
servizi aeroportuali accessori come le
pulizie delle aerostazioni e le toilettes, bar
e ristoranti, ma si applica ai servizi
“A tal fine la Direzione aziendale
predispone entro due mesi dalla stipula di
questo accordo, previo esame circa i
criteri da adottare ed il numero dei
lavoratori da coinvolgere da svolgersi con
le rappresentanze sindacali unitarie ed in
assenza di queste con le Organizzazioni
sindacali territoriali un Piano delle
prestazioni indispensabili che interessi il
numero minimo di addetti necessario al
funzionamento e alla salvaguardia degli
impianti”.
In caso di contrasto circa le
suddette modalità operative e di impiego
del personale nel corso dell’esame
previsto può essere attivato dalle parti,
entro cinque giorni lavorativi, un confronto
in sede territoriale o nazionale.
Al termine della procedura, in via
transitoria ed in attesa della risoluzione
dell’eventuale contrasto, verrà adottato il
“Piano delle prestazioni indispensabili”
predisposto dall’Azienda.
L’altro accordo per i dipendenti “dalle
imprese di pulizia e servizi integrati
/multiservizi per i soli servizi considerati
pubblici essenziali”, valutato idoneo con
delibera n. 02 del 7 febbraio 2002 e
siglato tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori Filcams-CGIL, Fisascat-CISL,
UILT del settore pulizie e dei datori di
lavoro
Confapi-Unionservizi,
LEGACOOP-Ancst,
Confcooperative,
Federlavoro e Servizi, Confindustria-Fise,
AGCI-Ancosel il 25 maggio 2001,
considera come prestazioni indispensabili
quelle relative a :
a) servizi in sale operatorie, sale di
degenza, pronto soccorso e servizi
igienici in ambienti sanitari ed
ospedalieri;
b) servizi in asili nido, scuole materne
ed elementari e servizi in comunità
di particolare significato (carceri,
caserme ed ospizi) con particolare
riguardo ai servizi igienici;
c) raccolta di rifiuti in ambienti
particolari ( mense e refettori ) nei
servizi di cui alla presente lettera;
9
DOSSIER
NEWSLETTER CgS
sede di valutazione sia negativa che
positiva del comportamento delle parti2, ai
sensi dell’art. 13, lett. i).
In questo caso, infatti, non si tratta,
come invece deve essere, di una
valutazione preventiva, generale ed
astratta della strumentalità del servizio,
ma
successiva
al
comportamento
denunciato, e quindi riferita ad un caso
singolo e specifico.
Viceversa
le
delibere
della
Commissione di garanzia in sede di
valutazione di idoneità o di inidoneità
delle prestazioni indispensabili o di
regolamentazione provvisoria, come pure
l’accordo sindacale, essendo atti che
comunque precedono la effettuazione di
uno sciopero e inoltre per la generalità e
astrattezza delle disposizioni in essi
contenute, possono essere considerati i
presupposti necessari per l’applicazione
anche ai servizi strumentali della
disciplina dello sciopero nei servizi
pubblici essenziali.
Tale disciplina, come è noto,
garantisce l’equo contemperamento del
diritto di sciopero dei lavoratori e dei diritti
della persona costituzionalmente garantiti
degli utenti.
strumentali alla navigazione aerea e,
cioè, ai controllori volo.
Orbene dall’esame delle clausole di
questi accordi e delle disposizioni della
regolamentazione
provvisoria
della
Commissione di garanzia nel settore del
trasporto aereo, si possono formulare due
considerazioni.
La prima considerazione riguarda i
criteri oggettivi di identificazione del
carattere strumentale del servizio.
La seconda riguarda i soggetti
competenti a stabilire il carattere
strumentale del servizio.
Quanto ai criteri di identificazione è
sufficiente osservare che il servizio
strumentale, pur essendo rivolto a
garantire il godimento di beni essenziali
come la salute, la sicurezza e le
comunicazioni,
non
può
essere
considerato indispensabile dalla legge n.
146 in via assoluta, alla stessa stregua
dei servizi essenziali, ma rientra
nell’ambito di applicazione della legge n.
146 solo quando la sua sospensione
impedisca l’esecuzione delle prestazioni
indispensabili
che
consentono
la
continuità e la funzionalità del servizio
essenziale finale.
Come è agevole constatare un criterio
di tal fatta, pur avendo una propria
oggettiva rilevanza, lascia all’interprete
una notevole discrezionalità applicativa.
Pertanto, al fine di evitare inevitabili
contrasti e dubbi interpretativi, appare
ragionevole e auspicabile ritenere che la
strumentalità del servizio (o almeno i
criteri oggettivi di identificazione della
strumentalità) rileva(no) ai fini e per gli
effetti dell’applicazione della legge n. 146,
solo se e nei termini in cui sia(no)
espressamente prevista da un accordo
sindacale o da una delibera della
Commissione di garanzia in sede di
valutazione
della
idoneità
delle
prestazioni indispensabili, o in sede di
regolamentazione provvisoria.
Qualche dubbio può sorgere sulla
competenza della Commissione a
qualificare la strumentalità del servizio in
3. L’accettazione di questa prima
conclusione rende meno difficile la
risoluzione del secondo problema, e cioè
quello della esistenza di un unico o di una
pluralità di accordi sindacali che regolano
lo sciopero nei servizi strumentali di un
determinato servizio pubblico finale e
2
V. delibera della Commissione di garanzia di
valutazione positiva del comportamento delle parti
Servizi Ospedalieri
s.p.a di Ferrara /
FilteaCGIL,Femva CISL, Uilta UIL nella seduta del
15 luglio 2004, relativa ad uno sciopero del
servizio di lavanderia per l’ospedale di Ferrara e
delibera di valutazione negativa riguardante
Progetto elettronica 92 spa./RSU 15-18 ottobre
2004 nella seduta del 16 febbraio 2005, relativa
ad uno sciopero per i settori di assistenza tecnica
destinata a sistemi informatici e trasmissione di
fonia e dati per i settori grande distribuzione,
Pubblica Amministrazione, Bancario e servizi di
biglietteria aerea, ferroviaria e navale e presso
Comuni, ASL, e Banche
10
DOSSIER
NEWSLETTER CgS
Si tratta pertanto di accertare se la
rarefazione oggettiva debba essere
osservata
all’interno del campo di
applicazione
dell’accordo
di
regolamentazione dello sciopero nel
servizio strumentale.
In questo caso lo sciopero dei
lavoratori
strumentali
non
va
in
rarefazione con quelli dei settori serviti, e
cioè è insensibile rispetto agli scioperi
nell’ambito dei servizi pubblici essenziali
finali.
Viceversa se l’accordo sindacale
fosse unico e cioè regolamentasse
contemporaneamente lo sciopero nei
servizi strumentali e lo sciopero nei
servizi finali, bisognerebbe riconoscere
che lo sciopero effettuato nel servizio
strumentale va in rarefazione con gli
scioperi effettuati nel servizio finale.
Tuttavia anche in questo caso
l’alternativa secca tre la due soluzioni può
essere ridimensionata sulla base delle
osservazioni precedentemente formulate
a proposito dei criteri oggettivi di
identificazione del servizio strumentale e
delle disposizioni degli accordi sindacali e
della regolamentazione provvisoria prima
riportati.
Se è vero che la sospensione del
servizio
strumentale
non
deve
compromettere
l’erogazione
delle
prestazioni indispensabili del servizio
essenziale finale, ne consegue che la
sospensione del servizio strumentale per
sciopero può comportare un disagio agli
utenti del servizio pubblico essenziale ma
non può compromettere la funzionalità e
la continuità del medesimo servizio
essenziale.
Questa seconda conclusione aiuta, in
una certa misura, a risolvere il problema
del coordinamento tra gli scioperi nei
servizi essenziali e in quelli strumentali.
Tale coordinamento è certamente più
complesso in presenza di una pluralità di
accordi sindacali nell’ambito di un unico
servizio pubblico essenziale.
D’altra parte, si deve osservare che la
regolamentazione
provvisoria
della
della
conseguente
legittimazione
negoziale della rappresentanza sindacale
dei
lavoratori
dei
diversi
servizi
strumentali.
Se infatti l’individuazione dei servizi
strumentali e la disciplina delle relative
prestazioni indispensabili, del preavviso,
della
rarefazione
oggettiva,
delle
procedure
di
conciliazione
e
di
raffreddamento sono affidate ad una serie
di accordi sindacali ad hoc, e cioè distinti
da quello che regola lo sciopero nel
servizio pubblico finale, ne consegue che
le organizzazioni sindacali dei lavoratori
strumentali finiscono per avere una
legittimazione
esclusiva
nell’accordo
sindacale che regola lo sciopero in quel
determinato servizio strumentale.
Se invece la individuazione dei servizi
strumentali e la regolamentazione dello
sciopero nei servizi strumentali è
contenuta nello stesso accordo che
regola lo sciopero nei servizi essenziali, il
ruolo delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori strumentali, pure invitate al
tavolo delle trattative, è certamente
ridimensionato rispetto a quello delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori dei
servizi pubblici finali.
D’altra parte la pluralità di accordi
sindacali, quello che regola lo sciopero
nei servizi essenziali e quelli che
regolano lo sciopero nei servizi
strumentali, pongono inevitabilmente
problemi di coordinamento tra le due
forme di azione sindacale.
E tra i problemi di coordinamento, uno
dei più vistosi è quello della indicazione di
intervalli minimi tra l’effettuazione di uno
sciopero e la proclamazione di uno
successivo.
Come è noto la rarefazione oggettiva
è stata introdotta dalla legge n. 83 del
2000 al fine di evitare che per effetto di
scioperi proclamati in successione da
soggetti sindacali diversi e che incidono
sullo stesso servizio finale o sullo stesso
bacino di utenza fosse oggettivamente
compromessa la continuità dei servizi
pubblici di cui all’art. 1.
11
DOSSIER
NEWSLETTER CgS
formulare la proposta in assenza di
accordi.
In realtà non si può escludere questa
eventualità, se si considera che la legge
n. 83 del 2000 ha riconosciuto alla
Commissione di garanzia un potere di
regolamentazione provvisoria che si
esercita quando le parti non si
pronunciano sulla sua proposta.
Ciò significa che la Commissione di
garanzia
esercita
il
potere
di
regolamentazione
provvisoria
nei
confronti delle imprese che erogano
servizi strumentali e delle rispettive
organizzazioni dei lavoratori anche in
assenza di accordi sindacali che regolano
lo sciopero nei servizi strumentali.
D’altra parte, si deve osservare che la
regolamentazione
provvisoria
della
Commissione di garanzia nel settore del
trasporto aereo ha disciplinato il
coordinamento tra lo sciopero nel servizio
finale e lo sciopero nei servizi strumentali
in conformità alle indicazioni dell’art. 13,
lett. b) della legge n. 146 del 1990.
Infatti questa disposizione stabilisce
che “nel caso in cui il servizio sia svolto
con il concorso di più amministrazioni ed
imprese la Commissione può convocare
amministrazioni ed imprese interessate,
incluse quelle che erogano servizi
strumentali, accessori e collaterali, e le
rispettive organizzazioni sindacali, e
formulare alla parti interessate una
proposta intesa a rendere omogenei i
regolamenti di cui al comma 2 dell’art. 2,
tenuto conto delle esigenze del servizio
nella sua globalità.
Si può dire che l’art. 13, lett. b) della
legge 146, abilitando la Commissione a
prendere l’iniziativa quando l’erogazione
del servizio pubblico essenziale finale sia
condizionata dall’esecuzione di una serie
di servizi strumentali, soddisfa sia gli
interessi dei sindacati dei lavoratori
strumentali a essere coinvolti nella
regolamentazione dello sciopero, sia gli
interessi degli utenti a salvaguardare la
continuità del servizio finale.
Infatti l’art. 13, lett. b), abilita la
Commissione di garanzia a risolvere le
antinomie che possono sorgere tra i
diversi accordi.
La Commissione può convocare le
amministrazioni e imprese interessate,
incluse quelle che erogano servizi
strumentali e le rispettive organizzazioni
sindacali,
e
formulare
alle
parti
interessate una proposta.
Se dunque ai sensi della succitata
disposizione,
la
proposta
della
Commissione
ha
la
funzione
di
omogeneizzare i regolamenti di cui al
comma 2 dell’art. 2, in considerazione
delle esigenze del servizio nella sua
globalità, sembrerebbe, a prima vista,
dubbio, che la Commissione possa
4. Un altro problema che riguarda i
servizi
strumentali
è
sicuramente
costituito dal contesto in cui questi sono
erogati.
In un contesto dinamico, ossia in un
contesto interessato da fenomeni di
esternalizzazione dei servizi strumentali
gestiti da imprese appaltatrici, si può
verificare un concorso-conflitto tra le
clausole dei capitolati di appalto e le
clausole degli accordi sindacali che
garantiscono
il
contemperamento
dell’esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona
costituzionalmente garantiti.
Infatti le prime tendono a garantire al
committente la continuità del servizio e,
conseguentemente, non si preoccupano
di salvaguardare le ragioni e gli interessi
dei lavoratori strumentali (che pure
conservano il diritto di sciopero), mentre
le clausole degli accordi sindacali
provvedono ad individuare le prestazioni
indispensabili e a regolamentare il
preavviso, la rarefazione oggettiva, le
procedure
di
conciliazione
e
di
raffreddamento ecc.
A questo proposito, ad esempio, basta
porre a confronto il capitolato di appalto
tra l’Enav e la Vitrociset e l’accordo
sindacale relativo ai servizi forniti dalle
imprese
metalmeccaniche
volte
a
12
DOSSIER
NEWSLETTER CgS
conciliazione nel settore degli appalti e
delle attività di supporto ferroviario
emanata con delibera n. 04/590 del 29
ottobre 2004 e pubblicata in G.U. n. 298
del 26 novembre 2004.
Questa regolamentazione considera
prestazioni indispensabili quelle relative
a:
A) Pulizia vettura ferroviarie e prestazioni
connesse;
B) Impianti e locali;
C) Custodia passaggi a livello.
E contiene una disciplina molto
analitica per quanto concerne i minimi di
servizio, le modalità di esercizio dello
sciopero, la durata, la individuazione dei
lavoratori da assegnare alle prestazioni
indispensabili, la revoca dello sciopero
proclamato,
la
sospensione
dello
sciopero,
le
franchigie,
l’accompagnamento notte e ristorazione
ferroviaria. In proposito si stabilisce che
deve essere assicurata la distribuzione di
acqua nei treni a lunga percorrenza. Una
disciplina specifica è poi prevista per il
personale viaggiante, per il personale
sedentario e per le procedure di
raffreddamento.
Come si vede nel settore degli
appalti e delle attività di supporto
ferroviario, come nel trasporto aereo, la
regolamentazione provvisoria è unica per
una cospicua serie di servizi strumentali
effettuati da una molteplicità di aziende
appaltatrici.
E non si può negare che una
soluzione di questo tipo sia sicuramente
più efficiente rispetto ad una pluralità di
accordi corrispondenti ai vari servizi di
supporto ferroviario.
E’ appena il caso di precisare che
si tratta di soluzioni non imposte dalla
legge, ma derivano da scelte di
opportunità degli attori sindacali e della
Commissione di garanzia.
D’altra parte è noto a tutti che lo
spirito della legge n. 146, sia pure con i
correttivi introdotti dalla legge n. 83 del
2000, lascia, in primo luogo, alle parti il
compito di regolamentare lo sciopero nei
garantire la salute, la sicurezza e le
comunicazioni.
Con questo capitolato la Vitrociset si
impegna a garantire la manutenzione e la
gestione degli impianti di assistenza al
volo impiegati nel controllo del traffico
aereo italiano. Tali impianti in sostanza
richiedono la presenza costante di un
lavoratore dietro lo schermo del
controllore di volo.
E come risulta da questo capitolato,
gli scioperi nazionali locali e aziendali non
costituiscono causa di forza maggiore
(art. 18), come dire che gli scioperi dei
lavoratori
dipendenti
dell’azienda
appaltatrice Vitrociset non esonerano la
medesima azienda dalla responsabilità
per
inadempimento
nei
confronti
dell’appaltante.
Ai dipendenti dell’azienda appaltatrice,
al fine di garantire ad essi l’esercizio del
diritto di sciopero, dovrebbe essere
applicato l’accordo sindacale prima
richiamato
delle
aziende
metalmeccaniche,
ovviamente
in
presenza dei presupposti.
Tale accordo individua le prestazioni
indispensabili
che
devono
essere
eseguite
dai
lavoratori
dipendenti
dall’azienda appaltatrice al fine di
garantire la funzionalità e la continuità del
servizio strumentale dei controllori del
traffico aereo.
Pertanto se è vero che la rarefazione
vale solo all’interno del campo di
applicazione dell’accordo sindacale che
regola
lo
sciopero
nel
servizio
strumentale, si deve conseguentemente
riconoscere che lo sciopero dei
dipendenti dell’ azienda appaltatrice
Vitrociset, pur non andando
in
rarefazione con gli scioperi del settore
servito
(servizi
strumentali
alla
navigazione aerea), tuttavia non può
compromettere
la
continuità
di
quest’ultimo servizio.
Opportuno è infine il richiamo alla
delibera di regolamentazione provvisoria
delle prestazioni indispensabili e delle
procedure
di
raffreddamento
e
13
DOSSIER
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regolamentazione
soltanto
in
via
interinale e suppletiva.
Si vuole dire, in altri termini, che la
suddetta
normativa
deve
esser
interpretata a più forte ragione con lo
stesso
spirito
rispetto
ai
servizi
strumentali dei servizi pubblici essenziali.
servizi essenziali e quindi di individuare le
prestazioni indispensabili e le altre misure
necessarie a garantire, tra l’altro, la
rarefazione oggettiva degli scioperi, e a
disciplinare
le
procedure
di
raffreddamento e di conciliazione; in
secondo
luogo,
riconosce
alla
Commissione di garanzia un potere di
14
DOSSIER
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Servizio pubblico essenziale, attività strumentali ed
esternalizzazioni
di Paola Ferrari
1. Le ragioni di un approfondimento. – 2. Il quadro legale. – 3. Le tecniche di
regolazione. – 4. L’esperienza applicativa.
1. L’esperienza più recente ha fatto
emergere la necessità di approfondire le
implicazioni
delle
trasformazioni
intervenute nei modelli organizzativi e
produttivi sulla disciplina delle prestazioni
indispensabili da garantire in caso di
sciopero in un determinato settore e,
prima ancora, sull’individuazione dei
confini della nozione di servizio pubblico
ritenuta rilevante ai fini dell’applicazione
della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.
Rilevanti cambiamenti, infatti, si
collegano, da un lato, alla “tendenziale
privatizzazione – liberalizzazione dei
servizi pubblici, col conseguente venir
meno,
almeno
in
alcuni
casi,
dell’originario regime di monopolio”1,
nonché, d’altro lato, alla progressiva
apertura del legislatore a processi di
esternalizzazione: mutamenti, questi, che
finiscono
per
avere
inevitabili
ripercussioni
sull’andamento
della
conflittualità e sull’individuazione della
disciplina applicabile in caso di sciopero.
A ciò deve aggiungersi il
particolare rilievo assunto, di recente, dai
problemi relativi all’inquadramento e alla
definizione delle regole sull’esercizio del
diritto di sciopero dei lavoratori addetti
alle c.d. attività strumentali o accessorie
all’erogazione del servizio pubblico finale.
Invero,
il
problema
della
regolamentazione dei servizi strumentali
è stato sempre sullo sfondo, o ai margini,
dell’attività di produzione normativa svolta
dalle parti sociali e, in via di supplenza,
dalla Commissione di garanzia; onde si
può dire che, essendo prevalsa
un’impostazione basata sulla valutazione
del caso concreto, non è facilmente
rintracciabile una chiave di lettura
unificante.
Giova,
preliminarmente,
sottolineare che, sebbene l’art. 1 della
legge n. 146 del 1990 rappresenti una
delle poche disposizioni non toccate dalla
legge n. 83 del 2000, è comunque
opportuno procedere ad una riflessione
sull’esperienza applicativa.
Con riguardo ai singoli settori,
infatti, si è resa necessaria una continua
riconsiderazione
del
carattere
di
essenzialità del servizio pubblico, che,
lungi dal poter essere riconosciuto in via
generale e definitiva, deve essere
valutato dinamicamente, anzitutto in
considerazione dei cambiamenti dei dati
di contesto e delle trasformazioni che
intervengono sul piano organizzativo e
produttivo.
1
Così, M. MAGNANI, La disciplina dello sciopero
nei servizi essenziali alla prova dei fatti, in Riv. It.
Dir. Lav., 2005, I, pag. 66.
15
DOSSIER
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lavoro, quanto il regime in cui opera il
datore di lavoro, mentre ciò che assume
rilievo
esclusivo
è
la
oggettiva
destinazione a soddisfare i bisogni della
collettività: il servizio, pertanto, è
qualificabile come pubblico ed essenziale
quando è fruito dal pubblico e finalizzato
a garantire il godimento dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati.
Per le ipotesi in cui sia controversa
o dubbia la qualificazione di un servizio
pubblico
essenziale,
ai
fini
dell’applicazione della legge n. 146 del
1990, occorre fare riferimento ai criteri
interpretativi elaborati dalla Commissione
di garanzia2.
Alla stregua dei predetti criteri,
l’operazione qualificatoria può essere
effettuata in via diretta, ovvero in via
indiretta.
La prima ipotesi si realizza quando
l’erogazione del servizio è direttamente
collegabile alla soddisfazione di uno dei
diritti della persona tassativamente
indicati nell’art. 1, comma 1, o rientra
nell’elenco esemplificativo contenuto
nell’art. 1, comma 2, della legge.
La seconda ipotesi, invece, ricorre
in mancanza delle predette condizioni,
con la conseguenza che si deve
procedere ad una valutazione da
effettuare caso per caso, deducendo il
requisito della essenzialità da alcuni
indici, quali: la definizione del servizio
come essenziale in un accordo valutato
idoneo o in una regolamentazione della
Commissione di garanzia; l’estrema
complessità e non segmentabilità del
servizio di cui solo una parte sia definibile
come essenziale; l’esistenza di un nesso
di strumentalità necessaria rispetto ad un
servizio pubblico senz’altro definibile
come essenziale.
Si assiste, in particolare, ad una
crescente segmentazione del ciclo
produttivo, talora accompagnata da
processi di esternalizzazione, cui si
collega una struttura sempre più
composita e articolata del servizio; ciò
che pone delicati problemi in ordine alla
individuazione delle attività direttamente o
indirettamente riconducibili al servizio
pubblico
essenziale
e,
conseguentemente,
della
relativa
disciplina sulle prestazioni indispensabili
e sulle altre misure da garantire in caso di
sciopero.
2. La dottrina è univoca nel
ritenere che il legislatore del 1990,
definendo l’ambito di applicazione della
legge n. 146, ha optato per la
individuazione della nozione di servizio
pubblico essenziale ritenuta rilevante ai
fini della operatività della disciplina
sull’esercizio del diritto di sciopero.
In tale prospettiva, anche sulla
scorta
delle
note
elaborazioni
giurisprudenziali in tema di limiti esterni al
diritto di sciopero, è stata individuata una
nozione finalistica di servizio pubblico
essenziale, inteso, appunto, come
servizio volto a garantire il godimento dei
diritti della persona costituzionalmente
tutelati.
Si tratta, tuttavia, di una definizione
a carattere “aperto”, essendo affiancata
da
una
elencazione,
ritenuta
pacificamente esemplificativa, dei servizi
attraverso i quali si assicura l’effettività,
nel loro contenuto essenziale, dei diritti
della persona costituzionalmente tutelati,
indicati tassativamente dal legislatore;
finalità, questa, che si realizza, a sua
volta,
mediante
l’erogazione
delle
prestazioni indispensabili e delle altre
misure previste dalla legge e dalle fonti
secondarie.
Nella stessa disposizione, peraltro,
ai fini della qualificazione del servizio
pubblico essenziale, è ritenuta irrilevante
tanto la natura giuridica del rapporto di
2
Tali criteri sono espressi nelle Linee guida
contenute nella Relazione sull’attività della
Commissione di garanzia per il periodo 1° agosto
1996 – 30 aprile 1997.
16
DOSSIER
NEWSLETTER CgS
3. La delicatezza delle questioni
connesse, per un verso, all’individuazione
dei concetti di servizio pubblico
essenziale, di prestazioni indispensabili e
di attività strumentali, nonché, per altro
verso, agli effetti derivanti da fenomeni di
esternalizzazione sulla disciplina del
diritto di sciopero, si può comprendere
meglio se si passa all’analisi delle
disposizioni specifiche contenute nelle
singole regolamentazioni di settore.
In via di estrema sintesi, si può dire
che, nella maggior parte dei casi, gli
accordi collettivi e le regolamentazioni
provvisorie non distinguono tra le attività
incluse e quelle escluse dal proprio
ambito
di
applicazione,
con
ciò
accogliendo il principio, ben presto
affermatosi nella prassi applicativa,
secondo cui è l’intera organizzazione
aziendale a dover essere considerata
assoggettata alle prescrizioni della legge
n. 146 del 1990 e delle fonti secondarie,
fermo restando che la garanzia
dell’erogazione del servizio durante lo
sciopero deve essere circoscritta alle
prestazioni
individuate
come
indispensabili.
Meno frequentemente si sono
registrati casi in cui la disciplina di settore
individua espressamente la parte del
servizio considerata essenziale, con
conseguente esclusione dal proprio
campo di applicazione delle altre attività3.
A ben vedere, però, ciò è avvenuto con
riguardo a servizi non annoverati tra quelli
espressamente elencati nell’art. 1 della
legge; onde previsioni di tal sorta si
configurano più come un’estensione
dell’ambito di applicazione della disciplina
a settori altrimenti estranei, che come una
parziale esclusione di settori altrimenti
inclusi.
Si sono registrati, da ultimo, casi
isolati nei quali è stata prevista la
generale applicazione delle regole, pur in
presenza di una disposizione legale che
individua espressamente le attività
funzionali alla garanzia del diritto
costituzionalmente protetto; ciò sul
presupposto della estrema difficoltà, se
non impossibilità, di stabilire una
disciplina differenziata del diritto di
sciopero, a fronte di una struttura del
servizio
particolarmente
complessa,
articolata e, in quanto tale, non
segmentabile4.
Per quanto concerne, poi, il
problema dell’individuazione e della
regolamentazione delle attività c. d.
strumentali, assumono rilievo alcuni
fattori da considerare all’origine di una
prassi che può dirsi ancora in evoluzione:
da un lato, l’accresciuta frammentazione
e articolazione del servizio pubblico, con
conseguenti difficoltà nell’identificazione
dei singoli segmenti direttamente o
indirettamente
connessi
alla
sua
erogazione, talora gestiti da soggetti
diversi da quello erogatore del servizio
principale; d’altro lato, il silenzio quasi
totale del legislatore sul punto, che si è
limitato a richiamare i servizi “strumentali,
accessori o collaterali” nella previsione di
cui all’art. 13, lett. b), della legge5.
4
Particolarmente significativo, in tal senso, è il
settore del credito, regolato dall’Accordo ABI del
23 gennaio 2001, valutato idoneo con delibera n.
01/9 del 22 febbraio 2001, e dall’Accordo
FEDERCASSE del 27 febbraio 2001, valutato
idoneo con delibera n. 01/37 del 10 maggio 2001.
5
E’ bene ricordare che l’art. 13, lett. b), della
legge n. 146 del 1990, modificata sul punto dalla
legge n. 83 del 2000, di cui si dirà in seguito,
prevede che “nel caso in cui il servizio sia svolto
con il concorso di una pluralità di amministrazioni
ed imprese, la Commissione può convocare le
amministrazioni ed imprese interessate, incluse
quelle che erogano servizi strumentali, accessori
o collaterali, e le rispettive organizzazioni
3
E’ ciò che è avvenuto, ad esempio, nei settori
del
trasporto
merci
(contratti
collettivi
autotrasporto e spedizione del 22 maggio 1991 e
del 25 luglio 1991, valutati idonei con delibera n.
10.6 del 9 giugno 1994) e del soccorso e della
sicurezza stradale (Regolamentazione provvisoria
adottata con delibera n. 01/112 del 4 ottobre
2001). Nella stessa direzione sembrano collocarsi
anche gli accordi riguardanti i diversi comparti del
pubblico impiego, sui quali, peraltro, permangono
incertezze in ordine alla effettiva volontà di ricorso
a tale tecnica di regolazione, attesa la non chiara
formulazione delle singole disposizioni, nonché la
mancanza di una prassi consolidata sul punto.
17
DOSSIER
NEWSLETTER CgS
In linea generale, si può rilevare
che le attività strumentali non sempre
sono divenute oggetto di apposite
previsioni nell’ambito degli accordi
collettivi
o
delle
regolamentazioni
provvisorie,
con
le
inevitabili
conseguenze che discendono da una
situazione di vuoto normativo; mentre,
quando tali attività sono state prese in
considerazione dalle fonti secondarie, il
ricorso alle possibili tecniche di
regolazione non ha risposto a criteri
determinati, né a particolari esigenze di
carattere sistematico.
Si può dire, infatti, che le tecniche
finora utilizzate dalle parti, o in via
suppletiva
dalla
Commissione
di
garanzia, ai fini della regolamentazione
delle
attività
strumentali,
sono
essenzialmente di due tipi.
La prima si basa sulla inclusione
delle attività strumentali nell’ambito di
applicazione della regolamentazione del
servizio principale: impostazione, questa,
da cui deriva che le prime potranno
essere integralmente assoggettate alla
disciplina prevista per il secondo6, ovvero
individuate come destinatarie di regole
parzialmente differenziate7.
La seconda, invece, affermatasi
nell’esperienza più recente, si basa
sull’individuazione di una disciplina
autonoma e specifica per le diverse
attività strumentali riconducibili a una
stessa area contrattuale e, perciò,
trasversale a diversi servizi pubblici
essenziali8.
Entrambe le soluzioni paiono
astrattamente compatibili con il quadro
legale, ma ciascuna di esse presenta
indubbi profili di problematicità.
Occorre, peraltro, avvertire che, in
assenza di espresse previsioni in tema di
attività strumentali nell’ambito delle fonti
secondarie, non rimane che rimettersi alle
valutazioni dell’Organismo di garanzia,
inevitabilmente incentrate sul caso
concreto; ciò che suggerisce una
riflessione sulle difficoltà operative
incontrate.
4. Alcuni aspetti problematici
emersi nella fase attuativa, specie in
quella più recente, si collegano, in primo
luogo,
all’esigenza
da
più
parti
manifestata di poter giungere ad
affermare la frazionabilità del servizio
pubblico ai fini di una sua inclusione
parziale nell’ambito di applicazione della
legge n. 146 del 1990; ciò che si spiega,
da un lato, con l’intento di circoscrivere
l’ambito di operatività dei vincoli posti
all’esercizio del diritto di sciopero e,
d’altro lato, con la tendenza a confondere
la nozione di servizio pubblico essenziale
con quella di prestazione indispensabile.
Nella prassi applicativa, invece, è
prevalso l’orientamento in base al quale
le attività svolte da un’azienda, o da
un’amministrazione erogatrice di un
servizio pubblico essenziale sono tutte
riconducibili sotto l’egida della legge n.
146 del 1990. Uniche eccezioni a tale
sindacali, e formulare alle parti interessate una
proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti
di cui al comma 2 dell’art. 2, tenuto conto delle
esigenze del servizio nella sua globalità”.
6
E’ il caso del trasporto pubblico locale
(Regolamentazione provvisoria adottata con
delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002).
7
E’ il caso del trasporto aereo (Regolamentazione
provvisoria adottata con delibera n. 01/92 del 19
luglio 2001) e del trasporto ferroviario (Accordo
del 23 novembre 1999, valutato idoneo con
delibera n. 45.9.1 del 3.2.2000, integrato dagli
Accordi del 18 aprile 2001 e del 29 ottobre 2001,
rispettivamente valutati idonei con delibere n. 101
del 13 settembre 2001 e n. 149 del 29 novembre
2001)
8
E’ il caso delle seguenti discipline: Accordo del
15 gennaio 2002, riguardante i dipendenti dalle
imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi,
valutato idoneo con delibera del 7 febbraio 2002;
Accordo del 4 febbraio 2004, riguardante il settore
metalmeccanico e della installazione di impianti,
valutato idoneo con delibera n. 04/148 del 18
marzo 2004; della Regolamentazione provvisoria
adottata con delibera n. 04/590 del 29 ottobre
2004, riguardante il settore degli appalti e della
attività di supporto ferroviario.
18
DOSSIER
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principio, oltre ai casi espressamente
previsti dalla stessa legge9, sono
rappresentate dalle ipotesi in cui sia la
regolamentazione del settore10 a limitare
la vincolatività della disciplina ad una sola
parte del servizio pubblico. Tale
eccezione, del resto, si giustifica con il
coinvolgimento delle parti sociali nel
procedimento di definizione delle regole,
che si svolge sotto la guida di un
Organismo terzo: onde è ragionevole
presumere che la formalizzazione di una
disciplina di tal sorta sia il frutto di una
ponderata operazione di bilanciamento
degli interessi potenzialmente in conflitto
L’Organo di garanzia, peraltro,
sembra orientato ad affrontare con una
certa cautela iniziative tese a scorporare
porzioni del servizio dal campo di
applicazione della disciplina, essendo
ben consapevole della delicatezza di tale
operazione e delle sue potenziali
implicazioni per i diritti dei cittadini.
Ulteriori profili di problematicità si
collegano alla identificazione delle attività
strumentali, accessorie o ausiliarie
rispetto all’erogazione di un servizio
pubblico essenziale, con conseguente
individuazione della relativa disciplina da
ritenere applicabile in caso di sciopero.
riemergono di volta in volta nell’attività
delle parti sociali e, sotto altro profilo,
della Commissione di garanzia.
Sul presupposto che, in linea di
principio, le attività strumentali, come si è
detto, rientrano sicuramente nell’ambito di
applicazione della legge n. 146 del 1990,
in quanto oggettivamente collegate alla
erogazione
del
servizio
finale,
l’identificazione di specifiche attività come
strumentali
dovrebbe,
poi,
essere
effettuata mediante specifiche previsioni
nell’ambito delle regolamentazioni di
secondo livello; ed è ovvio che, in
mancanza delle predette previsioni,
l’individuazione di dette attività resta
affidata alla Commissione di garanzia,
chiamata a pronunziarsi sulla base di
valutazioni del caso concreto, nelle more
della definizione di una apposita
disciplina.
Sulla base degli orientamenti
interpretativi della Commissione di
garanzia il nesso di strumentalità deve
essere valutato, in linea di principio,
“tenendo
conto
dell’incidenza
che
l’esercizio del diritto di sciopero (anche in
ragione delle sue modalità e della sua
durata) può avere sul funzionamento del
servizio pubblico essenziale e sulla
stessa erogazione delle prestazioni
indispensabili,
quando
vi
sia
concomitanza di scioperi nei due
servizi”11.
In
questa
prospettiva,
dalla
configurazione di un collegamento
funzionale tra il servizio strumentale e
quello principale, deriva la necessità di
individuare, in sede di definizione della
disciplina applicabile in caso di sciopero
degli addetti al primo, adeguate forme di
coordinamento con l’erogazione del
secondo.
Ciò che sembra emergere, in linea
generale, dalle singole regolamentazioni
In
via
generale,
occorre
preliminarmente rilevare che l’esperienza
finora maturata non consente di delineare
un quadro di principi sufficientemente
consolidato e uniforme in tema di servizi
strumentali,
i
cui
problemi
di
inquadramento e di regolazione, pertanto,
9
Possono essere ritenuti tali i casi in cui l’art. 1
della legge, nell’elencare i servizi considerati
essenziali in corrispondenza di ciascun diritto,
utilizza l’avverbio “limitatamente”, come per il
trasporto marittimo (limitatamente al collegamento
da e per le isole), le dogane (limitatamente al
controllo su animali e merci deperibili),
l’approvvigionamento
di
energie,
prodotti
energetici, risorse naturali e beni di prima
necessità, nonché la gestione e la manutenzione
dei relativi (limitatamente a quanto attiene alla
sicurezza degli stessi).
10
In tale prospettiva si collocano, come si è detto,
la regolamentazione del trasporto merci e quella
del soccorso e sicurezza stradale, sopra citate.
11
Così, ancora, nelle Linee guida contenute nella
Relazione sull’attività della Commissione di
garanzia per il periodo 1° agosto 1996 – 30 aprile
1997.
19
DOSSIER
NEWSLETTER CgS
è il principio in base al quale l’astensione
dal lavoro degli addetti alle attività
strumentali non deve provocare effetti
negativi sulla continuità del servizio
pubblico principale; principio, questo, che
si traduce, da un lato, nella necessità di
prevedere, in relazione al servizio
ausiliario, un livello di prestazioni
indispensabili tale da garantire la
funzionalità del servizio principale e,
d’altro lato, nella possibilità di stabilire
una disciplina della rarefazione che opera
nell’ambito del solo servizio strumentale.
Resta, infine, da affrontare il
problema delle ricadute sull’operatività
delle regole sull’esercizio del diritto di
sciopero nelle ipotesi in cui determinati
segmenti del ciclo produttivo siano affidati
alla gestione di soggetti diversi da quello
erogatore del servizio principale; ipotesi,
queste, che assumono particolare rilievo
alla luce dei rilevanti fenomeni di
esternalizzazione in atto anche nei servizi
pubblici essenziali.
all’erogazione del servizio pubblico
essenziale.
Se si condivide tale assunto – che,
peraltro, costituisce diretta conseguenza
di quanto sopra affermato in ordine alla
nozione di servizio pubblico essenziale
ritenuta rilevante dal legislatore ai fini
dell’applicazione della legge stessa –
sembra
ragionevole
ritenere
che
un’attività strumentale all’erogazione di
un sevizio pubblico essenziale deve
essere comunque ricondotta nell’ambito
di applicazione della legge n. 146 del
1990, indipendentemente dal modello
organizzativo adottato.
Ciò vuol dire che sia i dipendenti
del soggetto erogatore del servizio
principale, sia quelli di una società
appaltatrice sono tenuti al rispetto della
legge n. 146 del 1990, a meno che non
siano addetti allo svolgimento di attività
diverse svolte dalla stessa azienda ma
non inerenti all’erogazione del servizio
pubblico essenziale.
In tale prospettiva, allora, i
problemi si spostano sull’individuazione
della disciplina applicabile in caso di
sciopero
degli
addetti
ai
servizi
strumentali, specie quando questi ultimi
dipendono da imprese appartenenti a
diverse aree contrattuali.
La disciplina c.d. derivata, come si
è detto, ha seguito due diversi percorsi:
l’uno, basato sulla “attrazione” degli
addetti ai servizi strumentali, ancorché
riconducibili a diverse aree contrattuali,
nel campo di applicazione della
regolamentazione vigente per il servizio
principale; l’altro, basato sulla definizione
di una disciplina specificamente dettata
per le diverse attività strumentali
riconducibili
a
una
stessa
area
contrattuale e, pertanto, presumibilmente
riferibile a una pluralità di servizi pubblici
essenziali.
Entrambi i percorsi sopra indicati
sembrano, in linea di principio, compatibili
con il quadro legale, proprio alla luce
della nozione oggettiva e teleologica di
servizio pubblico essenziale, posta a
Da questo punto di vista,
assumono rilievo alcune pronunzie rese
dalla Commissione di garanzia in
relazione a casi concreti, nelle quali si è
affermato che le attività strumentali
rientrano nel campo di applicazione della
legge n. 146 del 1990 “anche se svolte da
soggetti diversi da quello erogatore del
servizio, come si evince, tra l’altro, dalla
disposizione dell’art. 13, lett. b), della
citata legge”12.
Dalle predette delibere sembra
doversi
desumere
che,
ai
fini
dell’applicazione della legge n. 146 del
1990, non assume rilievo la circostanza
che il servizio sia suddiviso in una
pluralità di attività gestite da soggetti
diversi; ciò che conta, semmai, è la
oggettiva finalizzazione di tali attività
12
Così le delibere n. 04/472 del 15 luglio
(settore sanità), n. 05/23 del 19 gennaio
(settore energia), n. 05/24 del 19 gennaio
(settore energia) e n. 05/84 del 16 febbraio
(settore telecomunicazioni).
2004
2005
2005
2005
20
DOSSIER
NEWSLETTER CgS
l’adozione di una proposta, da parte
dell’Organismo
di
garanzia,
tesa
all’individuazione di una disciplina
omogenea.
Alla luce dell’art. 13, lett. b),
dunque, sembra che la tecnica di
regolazione basata sulla estensione della
disciplina stabilita per il servizio principale
anche agli addetti ai servizi strumentali
sia la più aderente al dato letterale,
nonchè la più rispondente all’esigenza di
assicurare al medesimo utente la
funzionalità del servizio nella sua
globalità.
Per le ragioni anzidette, resta
ferma,
ovviamente,
nel
rispetto
dell’autonomia delle parti e del quadro
legale, la possibilità di definire una
disciplina specifica per tutti gli addetti ad
attività strumentali ricomprese nella
stessa area contrattuale e inerenti a una
pluralità di servizi pubblici.
Nell’eventualità, non infrequente
nella prassi, in cui il servizio strumentale
non sia oggetto di una specifica
regolamentazione, sembra coerente con
quanto finora affermato ritenere che, nelle
more della definizione di apposite
previsioni, tali attività siano assoggettate
alle prescrizioni legali, tenendo anche
conto della disciplina prevista per il
servizio principale.
Un cenno particolare merita
l’ipotesi in cui lo stesso complesso di
attività sia configurabile, al tempo stesso,
come strumentale, qualora l’attività sia
funzionalmente connessa all’erogazione
di un servizio pubblico essenziale, ma
anche come servizio finale, laddove
debba essere considerato in sé
essenziale. E’ il caso degli addetti alla
vigilanza privata: solo di recente, infatti, la
Commissione di garanzia si è orientata a
ritenere che le attività connesse alla
sicurezza, tradizionalmente considerate
strumentali, si possono considerare
anche come servizio pubblico essenziale
finale. Anche in tal caso, comunque,
dovrebbero valere tutte le considerazioni
fondamento dell’applicazione della legge
n. 146 del 1990 e tale da svincolare il
procedimento di definizione delle regole
sull’esercizio del diritto di sciopero dagli
assetti contrattuali preesistenti.
E’ stato finora possibile, pertanto,
assecondare la volontà collettiva di
ricorrere all’una, ovvero all’altra tecnica di
regolazione, fermo restando che ciascuna
di queste presenta alcuni vantaggi, ma
anche qualche rischio.
La definizione di una disciplina
specifica per gli addetti a diverse attività
strumentali afferenti alla stessa area
contrattuale, per un verso, appare più
aderente ai dati della realtà sociale, oltre
che più coerente con il modello
consensualistico
sotteso
all’impianto
legislativo, essendo ipotizzabile una
maggiore probabilità di successo dell’iter
negoziale; ma, per altro verso, rende più
difficoltosa l’individuazione di adeguate
forme coordinamento con l’erogazione
del servizio principale, con conseguenti
rischi di sovrapposizioni, o vuoti di
disciplina.
D’altro canto, l’inclusione dei
servizi
strumentali
nell’ambito
di
applicazione della disciplina del servizio
principale, se, da un lato, sembra più
coerente con la nozione di servizio
pubblico
essenziale
accolta
dal
legislatore, d’altro lato, pone l’esigenza di
salvaguardare le diverse forme di
rappresentanza delle singole categorie di
lavoratori riconducibili a differenti aree
contrattuali.
Qualche spunto di riflessione, in
proposito, potrebbe essere offerto dalla
disposizione contenuta nell’art. 13, lett.
b), della legge n. 146 del 1990 e succ.
modd.: nonostante la scarsa chiarezza
della sua formulazione, sembra plausibile
ritenere che, con tale previsione, il
legislatore
abbia
voluto
affermare
l’esigenza di coordinare le diverse
regolamentazioni eventualmente presenti
nell’ambito di un servizio globalmente
considerato, mediante il coinvolgimento
delle diverse forme di rappresentanza e
21
DOSSIER
NEWSLETTER CgS
sopra riferite in ordine all’individuazione
della disciplina applicabile.
In
questa
prospettiva,
sulla
Commissione si concentrerebbe la
fondamentale funzione di promuovere
“assetti contrattuali più innovativi”,
valorizzando “anche l’indicazione, per
altro fino ad oggi non adeguatamente
sfruttata” contenuta nell’art. 13, lett. b),
della legge14.
Giova, infine, avvertire che, nella
suddetta chiave di lettura, sembra quanto
mai opportuna la ricerca di strumenti volti
a favorire, in un contesto organizzativo
marcatamente articolato e complesso,
l’ordinato svolgimento dell’iter negoziale e
la sua positiva conclusione.
Da questo punto di vista, sarebbe
quanto mai auspicabile l’impegno delle
parti sociali nel cercare di definire un
quadro normativo più coerente con
l’attuale struttura composita dei servizi
pubblici, cui corrispondono rilevanti
fenomeni di frammentazione, o di
sovrapposizione della rappresentanza.
Una prima soluzione potrebbe
essere individuata nella stipulazione di
accordi congiunti con il coinvolgimento
delle diverse forme di rappresentanza
presenti nel settore.
Senonchè,
attesa
l’estrema
difficoltà di giungere alla definizione di un
accordo unitario stipulato congiuntamente
da tutti gli organismi rappresentativi delle
diverse componenti del servizio, sarebbe
opportuno giungere a delineare un
sistema di regole articolato e complesso,
il più possibile aderente ai dati della realtà
sociale.
Potrebbe, ad esempio, essere
recuperata una proposta avanzata nel
recente passato e suscettibile di
interessanti sviluppi, orientata alla
realizzazione di un modello negoziale
caratterizzato dalla stipulazione di una
pluralità di accordi, nel rispetto delle
diverse forme di rappresentanza, tra loro
coordinati da clausole obbligatorie per i
soggetti stipulanti13.
13
Si tratta della proposta avanzata in occasione di
un Convegno organizzato dalla Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali sul tema Sciopero e
rappresentatività sindacale, a Roma presso la
sede del CNEL il 17 settembre 1998, in Atti,
Milano, 1999.
14
Sono parole di G. GHEZZI, Rappresentanza e
rappresentatività
sindacale:
esperienza
e
prospettive della Commissione di garanzia,
Relazione al Convegno su Sciopero e
rappresentatività sindacale, cit., pag. 5 e segg.
22
ATTIVITA’ NEL PERIODO
NEWSLETTER CgS
ATTIVITA’ NEL PERIODO
Accordi e codici di regolamentazione
Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture
associative appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS
In data 23 febbraio 2005, presso la sede nazionale dell'ANFFAS ha avuto luogo
l'incontro tra: ANFFAS Onlus: Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e
Relazionali nella persona di: Roberto Spaziale -Presidente Nazionale
e componenti commissione contratto:
FP CGIL
FPS CISL
FPL UIL
AI termine è stato sottoscritto il seguente accordo nel testo che segue:
PERSONALE DELLE STRUTTURE APPARTENENTI ALLA UNITARIA STRUTTURA
ASSOCIATIVA ANFFAS ONLUS
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI
3. Nel presente accordo vengono altresì
indicati
tempi
e
modalità
per
l'espletamento delle procedure di
raffreddamento e conciliazione dei
conflitti.
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Le norme contenute nel presente
accordo si applicano a tutto il personale
dipendente dalle strutture appartenenti
alla
unitaria
struttura
associativa
ANFFAS Onlus.
4. Le norme dei presente accordo si
applicano alle azioni sindacali relative
alle politiche sindacali di riforma,
rivendicative e contrattuali, sia a livello
nazionale che a livello decentrato. Le
disposizioni in tema di preavviso e di
indicazione della durata non si applicano
nelle vertenze relative alla difesa dei
valori e dell'ordine costituzionale o per
gravi eventi lesivi dell'incolumità e
della sicurezza dei lavoratori.
2. Il presente accordo viene stipulato in
attuazione delle disposizioni contenute
nella legge 12 giugno 1990, n.146,
come modificata ed integrata dalla
legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia
di servizi minimi essenziali in caso di
sciopero, nonché di quanto sancito
dall'art. 8 del vigente CCNL Anffas a cui
viene allegato per farne parte integrante
e sostanziale, indicando le prestazioni
indispensabili e fissando i criteri per la
determinazione
dei
contingenti
di
personale tenuti a garantirle.
Art. 2
Servizi minimi essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge
12 giugno 1990, n. 146 come modificata
dagli articoli 1 e 2 della legge .11 aprile
2000, n. 83, conformemente a quanto
23
ATTIVITA’ NEL PERIODO
NEWSLETTER CgS
diverse categorie e profili professionali
addetti ai servizi minimi essenziali,
vengono individuati appositi contingenti
di personale esonerato dallo sciopero
per garantire la continuità delle relative
prestazioni indispensabili.
sancito dall'art. 8 dei vigente CCNL Anffas,
i
servizi
erogati
nelle
strutture
appartenenti alla unitaria struttura
associativa ANFFAS Onlus quali servizi
essenziali
indispensabili
per
la
comunità, rientrano nell'ambito dei
servizi sanitari, socio - sanitari assistenziali - educativi;
2. I protocolli d'intesa di cui al comma
1, da stipularsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente
accordo e comunque prima dell'inizio
della
contrattazione
integrativa,
individuano:
a) le categorie e profili professionali che
formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi
per categorie e profili;
c) i criteri e le modalità da seguire per
l'articolazione dei contingenti a livello di
singola sede di lavoro. 3. In conformità
ai regolamenti di cui al comma 1, la
struttura associativa individua, in
occasione di ogni sciopero, di norma con
criteri di rotazione, i nominativi dei
personale incluso nei contingenti come
sopra definiti tenuti all'erogazione delle
prestazioni
necessarie
e
perciò
esonerato
dall'effettuazione
dello
sciopero. I nominativi sono comunicati
alle organizzazioni sindacali locali ed ai
singoli interessati, entro il quinto giorno
precedente la data di effettuazione dello
sciopero. Il personale così individuato
ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore
dalla ricezione della comunicazione, la
volontà di aderire allo sciopero
chiedendo la conseguente sostituzione
nel caso sia possibile.
Per i contingenti di personale da impiegare
nelle indicate prestazioni indispensabili, va
fatto riferimento ai contingenti impiegati
nei giorni festivi.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al
comma 1 è garantita, con le modalità di cui
all'articolo 3, la continuità delle seguenti
prestazioni
indispensabili
per
assicurare il rispetto dei valori e dei
diritti costituzionalmente tutelati:
a) Assistenza ordinaria:
- prestazioni terapeutiche e riabilitative
già in atto e non rinviabili - assistenza a
persone con disabilità
b) Attività di supporto logistico,
organizzativo ed amministrativo :
- servizio di portineria sufficiente a
garantire l'accesso e servizi telefonici
essenziali che, in relazione alle
tecnologie
utilizzate
nell'ente,
assicurino la comunicazione all'interno
ed all'esterno dello stesso;
- servizio di cucina: preparazione delle
diete speciali, preparazione con menu
unificato degli altri pasti o, in subordine,
servizio sostitutivo; distribuzione del
vitto e sua somministrazione alle
persone non autosufficienti;
- servizio di trasporto ed ogni servizio
ausiliario idoneo a garantire i servizi
minimi essenziali.
4. Nelle more della definizione dei
regolamenti di servizio sulla base dei
protocolli di intesa, le parti assicurano
'comunque i servizi minimi essenziali e
le prestazioni di cui all'articolo 2,
attraverso i contingenti già individuati
dalla
precedente
contrattazione
decentrata.
Art. 3
Contingenti di personale
1. Ai fini di cui all'articolo 2, mediante
regolamenti
dì
servizio
aziendali,
adottati sulla base di appositi protocolli
d'intesa stipulati in sede di negoziazione
decentrata tra le singole strutture
associative e le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente accordo, per le
5. Nel caso in cui non si raggiunga
l'intesa sui protocolli di cui al
24
ATTIVITA’ NEL PERIODO
NEWSLETTER CgS
caso in cui dovessero essere previsti a
ridosso dei giorni festivi, la loro durata
non potrà comunque superare le 24 ore;
c) gli scioperi della durata inferiore
alla giornata di lavoro si dovranno
svolgere in un unico e continuativo
periodo, all'inizio o alla fine di ciascun
turno, secondo l'articolazione dell'orario
prevista
nell'unità
operativa
di
riferimento;
d) le organizzazioni sindacali dovranno
garantire
che
eventuali
scioperi
riguardanti singole aree professionali
e/o organizzative comunque non
compromettano
le
prestazioni
individuate come indispensabili. Sono
comunque escluse manifestazioni di
sciopero che impegnino singole unità
operative,
funzionalmente
non
autonome. Sono altresì escluse forme
surrettizie di sciopero quali le assemblee
permanenti o forme improprie di
astensione dal lavoro;
e) in caso di scioperi distinti nel tempo,
sia
della
stessa
che
di
altre
organizzazioni sindacali, incidenti sullo
stesso servizio finale e sullo stesso
bacino di utenza, l'intervallo minimo tra
l'effettuazione di un'azione di sciopero e
la proclamazione della successiva è fissato
in quarantotto ore, alle quali segue il
preavviso di cui al comma 1.
comma
1,
da
parte
delle
organizzazioni sindacali sono attivate le
procedure di conciliazione presso i
soggetti competenti in sede locale
indicati nell'art. 5, comma 3, lett. c).
Art. 4
Modalità di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze
sindacali le quali proclamano azioni di
sciopero che coinvolgono i servizi di cui
all'art. 2, sono tenute a darne
comunicazione alle strutture associative
interessate, con un preavviso non
inferiore a 10 giorni precisando, in
particolare, la durata dell'astensione dal
lavoro
In caso di revoca di uno sciopero
indetto in precedenza, le strutture e le
rappresentanze sindacali devono darne
tempestiva comunicazione alle predette
strutture associative.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, la
proclamazione degli scioperi deve essere
comunicata:
- per le vertenze nazionali ed
interregionali, per conoscenza alla
Presidenza nazionale dell'ANFFAS Onlus,
nonché alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
- per le vertenze regionali alla Struttura
Regionale di Coordinamento e, per
conoscenza, alla Presidenza nazionale
dell'ANFFAS
Onlus,
nonché
alla
Prefettura;
- per le vertenze nell'ambito di singole
strutture associative, alle stesse strutture
associative interessate.
4. Il bacino di utenza può essere
nazionale, regionale e aziendale. La
comunicazione dell'esistenza di scioperi
che insistono sul medesimo bacino di
utenza è fornita, nel caso di scioperi
nazionali, da ANFFAS Onlus nazionale
e, negli altri casi, dalle Strutture
Associative competenti per territorio,
entro 24 ore dalla comunicazione delle
organizzazioni sindacali interessate allo
sciopero.
5. Inoltre, le azioni di sciopero non
saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la
Pasqua al martedì successivo.
3. In considerazione della natura dei
servizi resi dalle strutture Associative e
del carattere integrato della relativa
organizzazione, ì tempi e la durata della
azioni di sciopero sono così articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di
vertenza, non può superare, la durata
massima di un'intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per
la medesima vertenza non potranno
superare le 48 ore consecutive. Nel
6. Gli scioperi dichiarati o in corso di
effettuazione
si
intendono
immediatamente sospesi in caso di
25
ATTIVITA’ NEL PERIODO
avvenimenti eccezionali di
gravità o di calamità naturali.
Procedure di
conciliazione
NEWSLETTER CgS
146/1990, come modificata dalla legge
83/2000.
particolare
Art. 5
raffreddamento
e
4. Con le stesse procedure e modalità di cui
al comma precedente, nel caso di
controversie regionali e locali i soggetti
di cui alle lettere b) e c) del comma
2 provvedono alla convocazione
delle
organizzazioni sindacali per
l'espletamento
del
tentativo
di
conciliazione entro un termine di tre
giorni lavorativi. II tentativo deve esaurirsi
entro l'ulteriore termine di cinque giorni
dall'apertura del confronto.
di
E'
condizione
preliminare
alla
proclamazione dello sciopero l'avere
esperito il tentativo di conciliazione
secondo le modalità di seguito riportate:
1.
In caso di insorgenza di una
controversia sindacale che possa
portare alla proclamazione di uno
sciopero, vengono espletate le procedure
di conciliazione di cui ai commi seguenti.
5. Il tentativo si considera altresì
espletato ove i soggetti di cui al comma
3 non abbiano provveduto a convocare
le parti in controversia entro il termine
stabilito per la convocazione, che
decorre dalla comunicazione scritta della
proclamazione dello stato di agitazione.
2. I soggetti incaricati di svolgere le
procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo
nazionale, il Ministero del Lavoro;
b) in caso c: conflitto sindacale di rilievo
regionale, il Prefetto del Capoluogo di
Regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo
locale, il Prefetto del capoluogo di
Provincia.
6. Il periodo complessivo della procedura
conciliativa di cui al comma 3 ha una
durata complessivamente non superiore
a sei giorni lavorativi dalla formale
proclamazione dello stato di agitazione;
quello del comma 4, una durata
complessiva non superiore a dieci giorni.
3. Nel caso di controversia nazionale, il
Ministero dei Lavoro, entro un termine di
tre giorni lavorativi decorrente dalla
comunicazione scritta che chiarisca le
motivazioni e gli obiettivi della formale
proclamazione dello stato di agitazione
e della richiesta della procedura
conciliativa, provvede a convocare le
parti in controversia, al fine di tentare la
conciliazione dei conflitto. I medesimi
soggetti
possono
chiedere
alle
organizzazioni sindacali e ai soggetti
pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per
la utile conduzione del tentativo di
conciliazione; il tentativo deve esaurirsi
entro l'ulteriore termine di tre giorni
lavorativi dall'apertura del confronto,
decorso il quale il tentativo si considera
comunque espletato, ai fini di quanto
previsto dall'art. 2, comma 2, della legge
7. Del tentativo di conciliazione di cui al
comma 3 viene redatto verbale che,
sottoscritto dalle parti, è inviato alla
Commissione di Garanzia. Se la
conciliazione riesce, il verbale dovrà
contenere l'espressa dichiarazione di
revoca detto stato di agitazione
proclamato che non costituisce forma
sleale di azione sindacale ai sensi
dell'art. 2, comma 6, della legge
146/1990, come modificata dalla legge
83/2000. In caso di esito negativo, nel
verbale dovranno essere indicate le
ragioni del mancato accordo e le parti si
riterranno libere di procedere secondo
le consuete forme sindacali nel
rispetto
delle
vigenti
disposizioni
legislative e contrattuali.
26
ATTIVITA’ NEL PERIODO
NEWSLETTER CgS
8. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii
dello
sciopero
proclamato
non
costituiscono forme sleali di azione
sindacale, qualora avvengano nei casi
previsti dall'art. 2, comma 6 della legge
146/1990, come modificata dalla legge
83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano
dovuti ad oggettivi elementi di novità
nella posizione di parte datoriale.
Accordo nazionale sottoscritto il 23
febbraio 2005 per la regolamentazione
dell’esercizio del diritto di sciopero nelle
strutture associative aderenti all’ANFFAS
ONLUS. (rel. Vallebona).
La Commissione su proposta del
Commissario Antonio Vallebona delegato
per il settore, adotta all’unanimità la
seguente delibera:
9. Fino al completo esaurimento, in
tutte le loro fasi, delle procedure sopra
individuate, le parti non intraprendono
iniziative unilaterali e non possono adire
l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto
della controversia.
Delibera n. 05/311 del 15 giugno 2005
LA COMMISSIONE
10. In caso di proclamazione di una
seconda
iniziativa
di
sciopero,
nell'ambito della medesima vertenza e
da parte del medesimo soggetto, è
previsto
un
periodo
di
tempo
dall'effettuazione
o
revoca
della
precedente azione di sciopero entro cui
non sussiste obbligo di reiterare la
procedura di cui ai commi precedenti.
Tale termine è fissato in 120 giorni,
esclusi i periodi di franchigia di cui
all'art. 4, comma 5.
nel procedimento pos. 21476 di
valutazione dell’accordo nazionale per la
regolamentazione del diritto di sciopero
nelle strutture associative appartenenti
alla unitaria struttura associativa ANFFAS
ONLUS,
stipulato
dalla
suddetta
associazione
nazionale
con
le
organizzazioni sindacali FP-CGIL, FPSCISL e FPL-UIL in data 23.2.2005,
PREMESSO
Art. 6
1.che, con nota del 27.4.2005, il
Presidente
dell’ANFFAS
ONLUS
Nazionale
trasmetteva
l’accordo
nazionale per la regolamentazione del
diritto di sciopero nelle strutture
associative appartenenti alla unitaria
struttura associativa ANFFAS ONLUS,
stipulato dalla suddetta associazione
nazionale con le organizzazioni sindacali
FP-CGIL, FPS-CISL e FPL-UIL in data
23.2.2005,
per
le
valutazioni
di
competenza di questa Commissione;
1.
che, con nota del 12.5.2005 (prot.
N.6224), la Commissione chiedeva alle
organizzazioni degli utenti il parere
previsto dall’art. 13, lett. a), della l. n.
146/1990;
2.
che con note del 13, 16 e
20.5.2005 rispondevano rispettivamente:
Sanzioni
1. In caso di inosservanza delle
disposizioni di cui alla legge 12 giugno
1990, n. 146 e della legge 11 aprile
2000, n. 83 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché di quelle
contenute nel presente accordo, si
applicano gli artt. 4 e 6 delle predette
leggi.
Firmato
ANFFAS NAZIONALE ONLUS
FP CGIL,CSL FPS, UIL FPL,FP-CGIL,
FPS-CISL, FPL-UIL/Associazioni aderenti
all’ANFFAS-ONLUS
(Associazione Nazionale Famiglie di
Disabili Intellettivi e Relazionali).
27
ATTIVITA’ NEL PERIODO
NEWSLETTER CgS
conciliazione identiche a quelle stabilite,
negli accordi nazionali sopra citati, per
l’analogo settore del servizio sanitario
pubblico, già valutati idonei dalla
Commissione;
6.
che anche per le prestazioni
indispensabili
l’accordo
in
esame
stabilisce i medesimi criteri degli accordi
nazionali citati per il servizio sanitario
pubblico e già valutati idonei dalla
Commissione;
7.
che la disposizione di cui art. 3,
comma 5, dell’accordo in esame,
secondo cui, “nel caso in cui non si
raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al
comma 1, da parte delle organizzazioni
sindacali sono attivate le procedure di
conciliazione presso i soggetti competenti
in sede locale indicati nell’art. 5, comma
3, lett. c)”, deve essere interpretata nel
senso che, comunque, anche in caso di
mancata stipulazione degli accordi
decentrati
d’individuazione
dei
contingenti, le parti in conflitto, ai sensi
dell’art. 2, comma 3, della legge n.
146/1990, “sono tenuti all’effettuazione
delle prestazioni indispensabili, nonché al
rispetto delle modalità e delle procedure
di erogazione e delle altre misure di cui al
comma 2”, con la conseguenza che i
contingenti debbono essere determinati
applicando il criterio del “turno festivo”
previsto
dallo
stesso
accordo,
analogamente a quanto previsto per
l’assistenza sanitaria ordinaria dagli
accordi nazionali citati per il servizio
sanitario pubblico;
8.
che gli accordi decentrati
debbono, comunque, essere inviati alla
Commissione, la quale di riserva di
prenderne atto;
la Federconsumatori, esprimendo parere
favorevole;
l’Unione
Nazionale
Consumatori, comunicando di non avere
osservazioni da formulare; l’Associazione
difesa
orientamento
consumatori
(ADOC), esprimendo parere favorevole;
CONSIDERATO
1.
che l’accordo oggetto della
presente valutazione rientra nel campo di
applicazione della legge n. 146/1990, in
quanto relativo ad associazioni che
erogano, tramite il proprio personale con
contratto di lavoro subordinato, servizi di
tipo
sanitario,
socio-sanitario,
assistenziale ed educativo diretti al
soddisfacimento del diritto alla vita ed alla
salute di cui all’art. 1, comma 1, della
citata legge n. 146/1990;
2.
che,
attualmente,
ai
fini
dell’individuazione
delle
prestazioni
indispensabili, la Commissione, in
mancanza di diverso accordo, applica alle
astensioni indette presso le strutture
oggetto dell’accordo in esame, la
disciplina di cui agli accordi nazionali per
il comparto e per le aree dirigenziali del
SSN del 20, 25 e 26.9.2001, valutati
idonei con delib. N. 01/155 del
13.12.2001 (in G.U. - S.O.- n. 34 del
28.2.2002);
3.
che,
tuttavia,
secondo
il
consolidato
orientamento
della
Commissione un diverso accordo può
essere legittimamente stipulato “qualora
vi siano nell’ambito del servizio gruppi di
soggetti
con
elementi
omogenei
significativamente
distintivi”
(delib.
N.03/125 del 23.7.2003);
4.
che, nel caso di specie, è
indubbia la sussistenza, nel gruppo delle
strutture associative ANFFAS di “elementi
omogenei significativamente distintivi”,
consistenti nella prevalente finalità
assistenziale dei servizi erogati e nella
assenza
di
prestazioni
sanitarie
d’urgenza;
5.
che l’accordo in esame prevede
procedure
di
raffreddamento
e
VALUTA IDONEO
ai sensi dell’art. 13, lett. a), della legge n.
146/1990, l’accordo nazionale per la
regolamentazione del diritto di sciopero
nelle strutture associative appartenenti
alla unitaria struttura associativa ANFFAS
28
ATTIVITA’ NEL PERIODO
NEWSLETTER CgS
ONLUS,
stipulato
dalla
suddetta
associazione
nazionale
con
le
organizzazioni sindacali FP-CGIL, FPSCISL e FPL-UIL, in data 23.2.2005;
del Consiglio dei Ministri, al Ministro della
Salute ed ai soggetti stipulanti;
DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 13, lett.l, della
legge n. 146/1990, la pubblicazione della
presente
delibera
e
dell’accordo
nazionale dalla stessa valutato idoneo
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai
Presidenti delle Camere, al Presidente
29
ATTIVITA’ NEL PERIODO
NEWSLETTER CgS
Protocollo d'intesa per l'individuazione dei contingenti di personale del Ministero
delle Attività Produttive da adibire ai servizi pubblici essenziali in caso di sciopero,
siglato in data 28 gennaio 2004 tra Ministero delle Attività produttive e le oo.ss.
CISAL/INTESA, CGIL - Fp, CISL - Fps, F.L.P. e UIL – Pa., pubblicato in G.U. n.168 del
21 luglio 2005
1.
Erogazione di assegni ed indennità
con funzioni di sostentamento (Ufficio
cassa):
Il giorno 28 gennaio 2004 la delegazione di
parte pubblica del Ministero delle Attività
Produttive e le Organizzazioni Sindacali
rappresentative:
Sede
via
Molise, 2
v.le
Boston,
25
via
del
Giorgione,
2/b
VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come
modificata ed integrata dalla legge 11 aprile
2000, n. 83, in materia di servizi pubblici
essenziali in caso di sciopero;
VISTO il protocollo d'intesa, sottoscritto il
31 maggio 2001 tra l'ARAN e le OO.SS.,
sulle linee guida per le procedure di
raffreddamento e conciliazione da
inserire negli accordi sulle prestazioni
indispensabili in caso di sciopero;
Numero Professionalità
1
area B/C
1
area B/C
1
area B/C
2.
Salvaguardia dell'integrità degli impianti
nonché sicurezza e funzionamento degli
impianti a ciclo continuo (elettrico,
ascensore, conduttore termico):
VISTA l'ipotesi di accordo, sottoscritta il 16
luglio 2003 tra l'ARAN e le 00. SS., sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali in caso di sciopero;
Sede
Numero Professionalità
via
1
area B
Molise,
2
v.le
1
area A/B
Boston,
25
Considerato che, al fine di poter iniziare la
contrattazione integrativa relativa al
quadriennio
2002-2005,
occorre
preliminarmente
procedere
alla
sottoscrizione del presente protocollo
d'intesa;
Sottoscrivono il seguente
Il personale da riservare dovrà
possedere adeguata professionalità per
compiere interventi atti a garantire la
sicurezza del personale.
Protocollo d'intesa sull'individuazione delle
professionalità
da
esonerare
dallo
sciopero per assicurare i servizi pubblici
essenziali del Ministero delle Attività
Produttive
3 Attività di propria competenza
connessa allo sdoganamento di merce
rapidamente deperibile non conservabile
in frigorifero, medicinali salvavita ed
animali vivi:
Il contingente di, personale da esonerare
dallo
sciopero
per
assicurare
il
funzionamento dei servizi pubblici essenziali
nel Ministero è il seguente:
Sede
D.G.
Politica
Com
Div. 2 a
30
Numero
2
Professionalità
area B
2
area C
ATTIVITA’ NEL PERIODO
NEWSLETTER CgS
nell’individuare nominativi diversi da. quelli.
indicati dall'Amministrazione per garantire
il servizio. In' questo caso ne daranno
formale comunicazione al capo dell'ufficio.
Il
servizio
viene
garantito
limitatamente al rilascio di certificati
e/o autorizzazioni per animali vivi, per
merci alimentari facilmente deperibili e
per indilazionabili operazioni di carattere
sanitario.
Il
presente
accordo,
debitamente
sottoscritto dalla parte pubblica e dalle
OO.SS., sarà trasmesso al Dipartimento
della Funzione Pubblica, alle OO.SS.
nazionali di categoria, alle associazioni
degli utenti nonché alla Commissione di
garanzia ex art. 12 legge 146/90
4. Garanzia accesso agli uffici per il
conseguimento delle attività di cui ai
punti 1, 2 e 3:
COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Sede
Numero Professionalità
v.le
2
Area A/B
Boston,
25
v.
2
area C
Ferratella
in
Laterano,
51
I
criteri
d'individuazione
rotazione
del
personale
indicato sono i seguenti:
Ministero delle Attività produttive/OO.SS.
Protocollo d’intesa del 28 gennaio 2004
relativo ai servizi pubblici essenziali da
garantire in caso di sciopero - Delibera di
valutazione d’idoneità (rel. Di Cagno)
Delibera n.05/329 del 22 giugno 2005
e
di
sopra
a) i nominativi del personale che devono
garantire il servizio vanno individuati
dall'Amministrazione in tempo utile e la
comunicazione agli interessati e per
conoscenza alle OO.SS. va effettuata
una settimana prima dello sciopero
stesso,
sempre
che
pervenga
all'Amministrazione
comunicazione
dell'indizione dello sciopero nei tempi
previsti (10 gg prima dello sciopero).
Qualora lo sciopero venga indetto con
preavviso inferiore, la comunicazione
potrà essere data con un tempo
proporzionalmente ridotto;
LA COMMISSIONE
PREMESSO
- che con nota del 2 febbraio 2004
la Direzione generale per i Servizi interni
del Ministero delle Attività produttive
inviava il Protocollo d’intesa per la
individuazione
dei
contingenti
di
personale del Ministero delle Attività
produttive da adibire ai servizi pubblici
essenziali in caso di sciopero, sottoscritto
in data 28 gennaio 2004 fra una
delegazione del Ministero delle Attività
produttive e le oo.ss. CISAL/INTESA,
CGIL - Fp, CISL - Fps, F.L.P. e UIL - Pa;
b)
l'individuazione
dei
nominativi,
nell'ambito di. ogni servizio, deve essere
ispirato al principio della rotazione. E' fatta
salva la possibilità che lavoratori di uno
stesso servizio, con uguale qualificazione
professionale, possano accordarsi tra loro
- che con lettera del 5 marzo
2004 la Commissione, ai fini della propria
valutazione, chiedeva chiarimenti in
relazione a: 1) i criteri in base ai quali
31
ATTIVITA’ NEL PERIODO
NEWSLETTER CgS
- che,
successivamente
alla
valutazione di idoneità dell’Accordo
Ministeri, questa Commissione, ai sensi
dell’art. 13 comma 1 lett. a) della l.
146/1990 e ss. mod., con nota del 20
maggio 2005 richiedeva alle associazioni
degli utenti e dei consumatori di cui
all’elenco previsto dalla l. 30 luglio 1998
n. 281 di esprimere il proprio parere sui
contenuti del Protocollo di intesa di cui
sopra;
sono stati determinati i contingenti previsti
nell’accordo; 2) la garanzia di accesso
agli uffici; 3) l’indicazione di un preavviso
inferiore a 10 giorni;
- che con nota del 15 marzo 2004
la Direzione generale per i Servizi interni
del Ministero delle Attività produttive
chiariva che: 1) i criteri di individuazione
dei contingenti di personale erano stati
stabiliti in modo tale da individuare un
numero minimo di addetti da adibire ai
servizi essenziali, al fine di assicurare il
funzionamento dei servizi stessi; 2) la
garanzia di accesso alle sedi era stata
limitata a due stabili, in quanto le altre
sedi sono affidate alla custodia di un
servizio di vigilanza privata con personale
estraneo
all’Amministrazione;
3)
l’indicazione di un preavviso inferiore ai
dieci giorni fa riferimento alla sola ipotesi
di eventuale tardiva comunicazione dello
sciopero agli uffici della Amministrazione
e, pertanto, ad una conseguente tardiva
individuazione del personale chiamato a
garantire le prestazioni indispensabili;
- che con nota del 30 maggio
2005 l’Unione nazionale Consumatori
comunicava di non aver osservazioni sul
contenuto del Protocollo;
- che con nota del 3 giugno 2005
l’ADOC – associazione per la difesa e
l’orientamento
dei
consumatori
–
esprimeva parere favorevole;
CONSIDERATO
che, anche alla luce dei chiarimenti
forniti dall’Amministrazione con nota del
15 marzo 2004 e, in particolare, delle
conferma della intangibilità del termine
legale di preavviso di 10 giorni, deve
ritenersi che il Protocollo in esame
definisca il piano delle prestazioni
indispensabili in modo conforme sia ai
parametri della legge 146/1990 e ss.
mod. sia a quelli dell’accordo del
comparto Ministeri sottoscritto in data 8
marzo 2005;
- che
il
procedimento
di
valutazione del Protocollo del Ministero
delle Attività Produttive era stato sospeso
in attesa della definizione di un accordo
sulle
prestazioni
indispensabili
da
garantire in caso di sciopero nell’intero
Comparto Ministeri;
- che in data 9 marzo 2005
l’ARAN ha trasmesso alla Commissione il
testo dell’accordo definitivo del comparto
Ministeri sottoscritto in data 8 marzo 2005
unitamente alle Confederazioni sindacali
Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Confitesa, Usae e
alle Organizzazioni sindacali Fp/Cgil,
Fps/Cisl,
Uil/Pa,
Confsal/Unsa,
Federazione Intesa, Flp;
VISTI
gli artt.2, comma 4 e 13, comma 1 lett. a)
della legge 146/90 e ss. mod.;
VALUTA IDONEO
- che la Commissione ha valutato
idoneo tale accordo con delibera n.
05/178 del 13 aprile 2005 (G.U. (Serie
Generale) n. 96 del 27 aprile 2005);
il Protocollo d’intesa per la
individuazione
dei
contingenti
di
personale del Ministero delle Attività
produttive da adibire ai servizi pubblici
32
ATTIVITA’ NEL PERIODO
NEWSLETTER CgS
Organizzazioni sindacali CISAL/INTESA,
CGIL - Fp, CISL - Fps, F.L.P. e UIL - Pa.
essenziali in caso di sciopero, stipulato in
data 28 gennaio 2004 fra una
delegazione del Ministero delle Attività
produttive e le organizzazioni sindacali
CISAL/INTESA, CGIL - Fp, CISL - Fps,
F.L.P. e UIL – Pa.
DISPONE INOLTRE
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana della presente
delibera e del Protocollo d’intesa per la
individuazione
dei
contingenti
di
personale del Ministero delle Attività
produttive da adibire ai servizi pubblici
essenziali in caso di sciopero.
DISPONE
la trasmissione della presente
delibera ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro delle Attività produttive, al
Ministro della Funzione Pubblica, alle
33
ATTIVITA’ NEL PERIODO
NEWSLETTER CgS
VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L. 20 FEBBRAIO 1996 PER
IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI RECAPITO IN
LOCO
Siglato in Roma 4 Aprile 2002, tra Federazione Imprese di Servizi (FISE - ARE) e
SLCCGIL, SLP-CISL, UILTrasporti, UIL-POST.
Art. 5 - REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO E
DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI, AI SENSI DELLA LEGGE
N. 146/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI
CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2,
COMMA 2 DELLA LEGGE N. 146/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Le Parti recepiscono, per quanto dì interesse del settore, la delibera della Commissione di
Garanzia 02/37 del 7 marzo 2002, che allegano al presente c.c.n.l.
La richiesta di esame della questione che
è causa della controversia collettiva è
formulata dalla RSU o, in mancanza,
dalle
predette
RSA,
tramite
la
presentazione alla Direzione Aziendale, di
apposita domanda che deve contenere
l'indicazione dei motivi della controversia
collettiva e/o della norma del c.c.n.l. o
dell'accordo
collettivo
nazionale
o
aziendale in ordine alla quale si intende
proporre reclamo.
PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E
Dl
CONCILIAZIONE
DELLE
CONTROVERSIE
COLLETTIVE,
IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2,
DELLA LEGGE N. 146/90.
Art. 1.
Fermo restando che l'interpretazione
delle norme del c.c.n.l. e degli accordi
nazionali è di competenza esclusiva delle
parti nazionali stipulanti secondo le
modalità specificate dal c.c.n.l. medesimo,
le controversie collettive - con esclusione
di quelle relative ai provvedimenti
disciplinari - sono soggette alla seguente
procedura
di
raffreddamento
e
conciliazione, finalizzata alla prevenzione
c/o alla composizione dei conflitti.
Entro 2 giorni dalla data di ricevimento
della domanda, la Direzione Aziendale
convoca la RSU o, in mancanza, le RSA
per l'esame dì cui al comma precedente.
Questa fase dovrà essere ultimata entro
cinque giorni successivi al primo incontro
con la redazione di uno specifico verbale
che, in caso di mancato accordo, sarà
rimesso in copia al superiore livello
territoriale.
Art. 2.
A) Livello aziendale
La titolarità dell'iniziativa di attivare,
a livello aziendale, la presente
procedura, è riservata alla RSU, o, in
mancanza,
alle
RSA,
costituite
nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del
contratto
collettivo
applicato
aziendalmente, cui sia stato conferito
specifico mandato.
B) Livello territoriale
Entro 2 giorni dalla data del ricevimento
del verbale di mancato accordo in sede
aziendale,
i
rappresentanti
dell'Associazione Datoriale convocano le
competenti strutture territoriali delle
34
ATTIVITA’ NEL PERIODO
NEWSLETTER CgS
cessa di trovare applicazione.
Organizzazioni Sindacali firmatarie del
contratto
collettivo
applicato
aziendalmente per l'esame della questione
che è causa della controversia collettiva.
Art. 5.
I soggetti competenti per livello a
svolgere l'esame della questione che è
causa della controversia collettiva
hanno comunque facoltà, in coerenza
con il fine di cui all'art. 1, di prorogarne,
per iscritto, di comune accordo, il relativo
termine di durata.
Tale fase dovrà terminare entro 2
giorni successivi al primo incontro con la
redazione di uno specifico verbale che,
in caso di mancato accordo, sarà
rimesso in copia al superiore livello
nazionale.
Art. 6.
Ognuno dei soggetti competenti a
svolgere l'esame della questione che è
causa della controversia collettiva a
livello territoriale ha altresì facoltà di
non esperire il superiore livello,
dandone
comunicazione
alle
Organizzazioni nazionali datoriali e
sindacali. In tal caso, la presente
procedura
è
ultimata,
e,
conseguentemente, a partire dal giorno
seguente la data di conclusione
dell'esame della predetta questione, la
disposizione di cui all'ars. 3 cessa di
trovare applicazione.
C) Livello nazionale
Entro 5 giorni dalla data dì
ricevimento del verbale di mancato
accordo
in
sede
territoriale,
l'Associazione Datoriale convoca le
competenti
OO.SS.
nazionali
di
categoria per l'esame della questione che
è causa della controversia collettiva.
Tale fase è ultimata entro i 7
giorni successivi al primo incontro, con
la redazione di uno specifico verbale
conclusivo dell'intera procedura.
Art. 7.
Le Partì si danno atto di aver
adempiuto a quanto previsto dall'art. 2,
secondo comma, della legge n. 146/90
in merito alla definizione della
procedura
contrattuale
di
raffreddamento e di conciliazione delle
controversie collettive, la quale deve
essere osservata in ogni caso da tutte
le parti interessate.
Art. 3.
Al fine di garantire la continuità
del
servizio,
l'attivazione
della
procedura sospende le iniziative delle
parti
eventualmente
adottate.
Analogamente, fino alla conclusione della
presente procedura, i lavoratori iscritti
non
possono
adire
l'autorità
giudiziaria sulla questione oggetto
della controversia nè da parte dei
competenti livelli sindacali si possono
proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e
da parte aziendale non viene data
attuazione alle questioni oggetto della
controversia medesima.
Art. 8.
Fatte salve le disposizioni degli
Accordi Interconfederali relativi alle
procedure di rinnovo del c.c.n.I. nei casi
di controversia collettiva di competenza
delle oo.ss. nazionali la procedura di
raffreddamento e conciliazione, da
seguire aì sensi dell'ars. 2 comma 2 della
legge n. 146190, è la seguente:
Art. 4.
Qualora il soggetto competente per
livello a promuovere la convocazione non
vi ottemperi rispettivamente nei termini di
cui all'art. 2, lettera A), lettera B), lettera
C), la presente procedura è ultimata.
Conseguentemente, a partire dal giorno
seguente la scadenza del termine
relativo, la disposizione di cui all'art. 3
entro 5 giorni dal. ricevimento della
richiesta di incontro formulata dalle
oo.ss.
nazionali,
l'associazione
nazionale imprenditoriale convoca le
35
ATTIVITA’ NEL PERIODO
NEWSLETTER CgS
i pareri favorevoli espressi dalle
associazioni
degli
utenti,
Federconsumatori (pervenuto in data 6
maggio 2005) e Unione Nazionale
Consumatori (pervenuto in data 12
maggio 2005);
relative segreterie per l'esame della
questione che è causa della controversia
collettiva.
Questa fase si esaurisce entro 17 giorni
successivi al primo incontro.
Qualora le parti non convengano di
prorogarne ì termini di durata, la
procedura è ultimata. Qualora il soggetto
competente
a
promuovere
la
convocazione non vi ottemperi nei
termini suddetti la presente procedura è
da considerarsi ultimata.
CONSIDERATO
che il suddetto art.5 contiene un
rinvio recettizio, per quanto di interesse
del settore, alla Regolamentazione
provvisoria emanata dalla Commissione
di garanzia (Del.n.02/37 del 7 marzo
2002) per il settore del servizio postale;
Per l'intera durata della procedura, resta
fermo quanto previsto dal precedente art.
3. FISE - ARE (firmato) SLC-CGIL
(firmato)
SLP-CISL
(firmato)
UILTrasporti
(firmato)
UIL-POST
(firmato)
che nello stesso è, altresì, prevista
una idonea disciplina relativa alle
procedure
di
raffreddamento
e
conciliazione delle controversie collettive,
in attuazione dell’art.2 L.n.146/12990 e
successive modifiche, articolata su tre
livelli (Aziendale, Territoriale, Nazionale);
Agenzie di recapito postale private.
Accordo sulle prestazioni indispensabili
trasmesso in Commissione il 24 marzo
2005.
Delibera di valutazione di idoneità (rel.
Vallebona)
La
Commissione
delibera
all’unanimità l’idoneità dell’accordo.
che la esatta interpretazione di cui
alla fase di apertura dell’art.1 dell’Accordo
in
questione,
non
pregiudica
le
competenze
della
Commissione,
riguardando esclusivamente i rapporti tra
le parti;
Delibera n. 05/358
che l’obbligo di convocazione
previsto dall’art.2 lett.A) comma 3, va
inteso nel senso che la convocazione
deve essere in una data compresa nel
termine di “due giorni”, non bastando che
entro tale termine si proceda ad una
convocazione per data successiva;
LA COMMISSIONE
VISTO
l’art. 5 del CCNL delle Imprese
private operanti nel settore della
distribuzione del recapito e dei servizi
postali, siglato in data 4 aprile 2002 e
pervenuto in Commissione in data 24
marzo
2005,
relativo
alla
Regolamentazione
dell’esercizio
del
diritto di sciopero e dell’erogazione delle
prestazioni indispensabili, nel settore
della Distribuzione e del recapito.
VALUTA IDONEA
La Regolamentazione dell’esercizio
del diritto di sciopero e dell’erogazione
delle prestazioni indispensabili, nel
settore della Distribuzione e del recapito,
contenuta nell’art. 5 del CCNL delle
Imprese private operanti nel settore della
distribuzione del recapito e dei servizi
postali
VISTI
36
ATTIVITA’ NEL PERIODO
NEWSLETTER CgS
DISPONE
Esperite
le
procedure
di
raffreddamento e di conciliazione, la
proclamazione di ciascuna azione di
sciopero deve essere comunicata con un
preavviso non inferiore a 10 giorni e non
superiore a 35 giorni ai soggetti previsti
dall’art.2, comma 1 della legge, nel
rispetto delle forme e dei contenuti ivi
richiamati.
la comunicazione della presente
delibera alle organizzazioni sindacali SLC
CGIL, SLP CISL, UILTRASPORTI,
UILPOST, alla FISE, al Ministro delle
Comunicazioni, nonché la trasmissione,
ai sensi dell’art. 13 lett. n), L. n. 146/1990
e successive modificazioni, ai Presidenti
delle Camere e al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
3) Durata
DISPONE
Ogni astensione dal lavoro non
può avere durata superiore alle 24 ore,
fermo restando quanto stabilito dal
successivo punto 10).
altresì, la pubblicazione dell’Accordo e
della presente Delibera sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Si
pubblica
di
Regolamentazione
Servizio Postale
seguito
provvisoria
4) Intervallo tra azioni di sciopero
la
del
Tra l’effettuazione di uno sciopero
e la proclamazione del successivo, anche
se si tratta di astensioni dal lavoro
proclamate da soggetti sindacali diversi le
quali incidano sullo stesso servizio finale
e sullo stesso bacino di utenza, deve
intercorrere un intervallo di almeno 4
giorni consecutivi.
Al fine di consentire il rispetto della regola
sulla rarefazione, il datore di lavoro deve
fornire
adeguata
e
tempestiva
informazione alle organizzazioni sindacali
nazionali e territoriali delle astensioni dal
lavoro di cui ha avuto conoscenza,
secondo le modalità ritenute più congrue.
Servizio postale
Delibera n. 02/37
Seduta: 7.3.2002
LA COMMISSIONE
omissis
FORMULA
ai sensi dell’art.13, lett.a), della legge
n.146/1990, come modificata dalla legge
n.83/2000 la seguente:
Regolamentazione provvisoria delle
prestazioni indispensabili e delle altre
misure di cui all’art.2, comma 2, legge
n.146/1990, come modificata dalla
legge n.83/2000, nel servizio postale.
5) Franchigie ed esclusioni
E' esclusa l'attuazione di scioperi
(comprese le forme di azione sindacale,
comunque denominate, comportanti una
riduzione del servizio) nei seguenti giorni:
1) Ambito di applicazione
La presente regolamentazione si
applica nei confronti di tutti i soggetti che
a
qualsiasi
titolo
sono
coinvolti
nell’erogazione del servizio postale.
2)
Preavviso
proclamazione
e
requisiti
a) giorno di scadenza del termine
per la presentazione della dichiarazione
dei
redditi
–
Modello
Unico
(ordinariamente 31 luglio);
della
37
ATTIVITA’ NEL PERIODO
NEWSLETTER CgS
b) giorni di scadenza del termine
per il pagamento dell’ICI (ordinariamente
30 giugno e 20 dicembre);
In caso di sciopero della durata di
24 ore o, comunque, per l'intero turno di
servizio, sono assicurate le seguenti
prestazioni indispensabili:
c) giorno della scadenza del
termine
per
il
pagamento
degli
abbonamenti RAI-TV (ordinariamente 31
gennaio).
a) Accettazione
raccomandate e delle assicurate.
Qualora
intervengano
provvedimenti legislativi che dispongono
la modifica dei termini suindicati, essi si
intendono automaticamente adeguati alle
nuove disposizioni. Di tali modifiche il
datore di lavoro deve dare adeguata e
tempestiva
comunicazione
alle
organizzazioni sindacali nazionali di
categoria.
delle
Il servizio da rendere all'utenza è
limitato alla sola fase dell'accettazione e
non anche a quella dell'inoltro degli
oggetti.
Gli utenti devono essere informati
della suddetta limitazione anche al
momento della richiesta del servizio.
b) Pagamento
dei
ratei
di
pensione in calendario.
Qualora l'azione di sciopero
coincida con la scadenza dei ratei di
pensione, il pagamento di questi è
anticipato al giorno precedente, a meno
che il giorno di pagamento coincida con il
primo giorno del mese, nel qual caso il
pagamento viene posticipato al giorno
successivo.
6) Sospensione o revoca
La revoca, la sospensione o il
rinvio
spontanei
dello
sciopero
proclamato devono avvenire non meno di
5 giorni prima della data prevista per lo
sciopero. A norma dell’art.2, comma 6,
della legge n.146/1990, come modificata
dalla legge n.83/2000, il superamento di
tale limite è consentito quando sia stato
raggiunto un accordo tra le parti, ovvero
quando la revoca, la sospensione o il
rinvio dello sciopero siano giustificati da
un intervento della Commissione di
garanzia o dell’autorità competente alla
precettazione ai sensi dell’art.8 della
stessa legge.
Della sospensione o revoca di
ciascuna astensione deve essere data
comunicazione nelle stesse forme
previste dall’art.2, comma 6, della legge
n.146/1990, come modificata dalla legge
n.83/2000, per le informazioni all’utenza
delle proclamazioni di scioperi.
In caso di avvenimenti eccezionali
di particolare gravità o di calamità
naturali, gli scioperi di qualsiasi genere
dichiarati od in corso di effettuazione
sono immediatamente sospesi.
c) Accettazione e trasmissione dei
telegrammi e telefax.
Il servizio da rendere all’utenza
riguarda sia la fase dell’accettazione,
anche a mezzo telefonico o telematico,
sia quello dell’inoltro.
Gli uffici prescelti per l'accettazione
dei telegrammi devono informare l'utenza,
anche al momento della richiesta del
servizio, che il recapito degli oggetti
potrebbe subire ritardi, fino a 24 ore, a
causa dello sciopero.
Gli uffici come sopra individuati,
qualora dispongano di servizio faxsimile
pubblico - bureau fax, dovranno
assicurare anche l'agibilità di tale servizio.
d) Servizio
di
accettazione,
smistamento e recapito delle cartoline
precetto all'insorgere dell'emergenza
segnalata dal Ministero della Difesa.
7) Prestazioni indispensabili
38
ATTIVITA’ NEL PERIODO
NEWSLETTER CgS
In tale evenienza, tutti gli uffici
postali con servizio di recapito devono
assicurare la distribuzione delle cartoline,
sia pure con una limitata applicazione di
personale, commisurata alle particolari
esigenze.
dalla Direzione aziendale, d’intesa con
le organizzazioni sindacali.
In caso di dissenso tra le parti in
ordine alla predeterminazione in via
generale dei contingenti di cui al
precedente comma, l’azienda provvederà
all’individuazione dei contingenti almeno
5 giorni prima dell’inizio dell’astensione.
In ogni caso, non possono essere
stabiliti contingenti superiori al 33% del
personale in servizio.
e) Servizi di sorveglianza e di
telesorveglianza per la sicurezza delle
persone, per la salvaguardia e la
funzionalità degli impianti, per la custodia
dei fondi e dei valori, per la efficienza dei
mezzi e delle attrezzature. Tali servizi
devono essere assicurati anche in caso di
scioperi brevi.
8)
9) Personale detentore di chiavi e/o
responsabile della custodia di valori
Negli uffici diversi da quelli
individuati ai fini dell’erogazione delle
prestazioni indispensabili, data l’esigenza
di conciliare il diritto di sciopero del
personale detentore di chiavi e/o
responsabile della custodia di valori con il
diritto dei lavoratori non scioperanti di
accedere al proprio posto di lavoro, i
Direttori degli uffici che intendano aderire
allo sciopero dovranno, il giorno dello
sciopero o al termine dell’orario di ufficio
del giorno precedente, effettuare la
consegna delle chiavi dell’ufficio e della
cassaforte presso la sede della Filiale,
ove non sia possibile consegnarle
direttamente all’ufficio stesso o ad altro
viciniore. Inoltre, il personale detentore di
chiavi e responsabile della custodia di
valori, ove intenda aderire allo sciopero, è
tenuto a svolgere, preliminarmente alla
consegna
delle
chiavi,
tutti
gli
adempimenti necessari ad assicurare la
custodia dei valori e a consentire la
normale erogazione del servizio.
Modalità di erogazione delle
prestazioni indispensabili e di
individuazione
del
personale
comandato
Ferme restando le modalità di
erogazione
delle
prestazioni
indispensabili indicate nei punti b), d) ed
e) che precedono, ai fini dell’erogazione
delle prestazioni indispensabili di cui ai
punti a), e c) la scelta degli uffici è
effettuata dalla Direzione aziendale,
d’intesa con le organizzazioni sindacali,
tenuto conto:
- della dislocazione degli uffici stessi in
relazione ai bacini di utenza;
- dell’esigenza di assicurare, in linea di
massima, che gli uffici prescelti siano
raggiungibili dai centri serviti dagli uffici
più vicini in un tempo medio di
percorrenza non superiore ad un’ora, in
base alla velocità commerciale dei mezzi
pubblici, in relazione ai tempi di
percorrenza riferiti alle caratteristiche
della viabilità locale.
Le prestazioni indispensabili di cui
ai punti a) e c) saranno garantite
attraverso il personale strettamente
necessario alla loro completa erogazione,
individuato sulla base del criterio della
rotazione.
I contingenti minimi sono
determinati in un piano predisposto
10) Astensioni dal lavoro straordinario
e altre forme di azione sindacale
La presente disciplina si applica ad
ogni forma di azione sindacale,
comunque denominata, comportante una
riduzione del servizio tale da determinare
un pregiudizio per i diritti degli utenti.
39
ATTIVITA’ NEL PERIODO
NEWSLETTER CgS
Le
norme
della
presente
regolamentazione si applicano anche in
caso di astensione collettiva dal lavoro
straordinario, fatta eccezione per la
regola relativa alla durata massima, la
quale non può essere superiore a un
mese consecutivo per ogni singola
azione, e per quella relativa all’intervallo,
regolato dal punto 4 della presente
proposta e da intendersi come il periodo
minimo che deve necessariamente
intercorrere tra la fine della prima azione
e la proclamazione della successiva.
LA COMMISSIONE
Nel procedimento pos. 19803
PREMESSO
Che, in data 14 ottobre 2004, l’Università
degli Studi di Firenze ha trasmesso alla
Commissione, ai fini della valutazione di
idoneità, il testo dell’accordo di
individuazione dei servizi essenziali da
garantire in caso di sciopero del
personale
tecnico-amministrativo,
sottoscritto, in data 27 settembre 2004,
con le organizzazioni sindacali Cisl
Università, Cisapuni, Snals Università,
Snur Cgil, Uilpa e con le Rappresentanze
Sindacali Unitarie;
11) Informazione all’utenza
Il datore di lavoro deve comunicare
agli utenti, nelle forme di legge, almeno 5
giorni prima dell’inizio dello sciopero, il
momento iniziale e finale dell’astensione,
le
motivazioni
addotte
dalle
organizzazioni sindacali proclamanti ed i
servizi minimi che saranno garantiti.
che, nella seduta del 21 ottobre 2005, la
Commissione
ha
deliberato
di
sospendere la valutazione del suddetto
accordo sulle prestazioni indispensabili,
in attesa dell’adeguamento dell’accordo
nazionale del personale del Comparto
Università del 22 marzo 1996, alla
sopravvenuta normativa di cui alla legge
11 aprile 2000, n. 83;
DISPONE
la trasmissione della presente
delibera ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro delle Comunicazioni, alle Poste
Italiane
s.p.a.,
alle
organizzazioni
sindacali SLP-CISL, SLC-CGIL, UILPOST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL,
UGL-COM., SINDIP-QUADRI, TECSTATUSPPI, UNIONQUADRI, COBAS P.T.
CUB, SLAI-COBAS.
che, nella seduta del 29 giugno 2005, la
Commissione, constatata la perdurante
assenza di adeguamento della disciplina
nazionale ai sensi della predetta legge,
ha
deliberato
di
procedere
alla
valutazione
dell’accordo
decentrato
dell’Università di Firenze, trasmettendolo,
in data 30 giugno 2005, alle associazioni
degli utenti e dei consumatori, per
l’acquisizione del relativo parere, ai sensi
dell’art. 13, comma 1, lett. a), della legge
12 giugno 1990, n. 146, come modificata
dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
DISPONE INOLTRE
la
pubblicazione
della
Regolamentazione provvisoria e degli
estremi della presente delibera sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Deliberazione: valutazione dell’accordo
sulle prestazioni indispensabili da
garantire in caso di sciopero del
personale tecnico e amministrativo
dell’Università degli Studi di Firenze.
che l’Unione nazionale consumatori, in
data 1 luglio 2005, ha comunicato di non
avere osservazioni sul contenuto del
predetto accordo;
40
ATTIVITA’ NEL PERIODO
NEWSLETTER CgS
dell’ambiente e del territorio come
previsto tra l’altro nell’accordo nazionale
del 22 marzo 1996, valutato idoneo;
che l’Associazione Difesa Orientamento
Consumatori, in data 13 luglio 2005, ha
espresso il proprio parere favorevole in
ordine al predetto accordo;
che deve rilevarsi, inoltre, la previsione
nell’accordo in esame della sicurezza e
salvaguardia dei laboratori e cura degli
animali, delle piante, nonché la
salvaguardia degli impianti e delle
apparecchiature
operanti
a
ciclo
continuo, quali servizi essenziali da
garantire in caso di sciopero;
CONSIDERATO
che l’art. 1, comma 1, della legge n.
146/1990, individua come servizi pubblici
essenziali quelli volti a garantire il
godimento dei diritti costituzionali alla
salute e all’istruzione ;
che pertanto la determinazione dei servizi
essenziali
e
delle
prestazioni
indispensabili dell’accordo in esame si
conforma
alla
regolamentazione
attualmente
vigente
nel
settore
dell’istruzione universitaria e specifica
altresì i contingenti e le qualifiche del
personale chiamato a garantire le
prestazioni indispensabili;
che la disciplina di riferimento per quanto
riguarda
la
determinazione
delle
prestazioni indispensabili e delle altre
misure da garantire in caso di sciopero
del personale non docente delle
Università
è
tuttora
contenuta
nell’accordo nazionale del 22 marzo
1996, valutato idoneo con delibera n.
230/8.135 del 4 luglio 1996; accordo che
prevede, tra l’altro la necessaria garanzia
degli esami conclusivi dei cicli di
istruzione e che rinvia ad accordi
decentrati la definizione per le diverse
qualifiche
e
professionalità
dei
contingenti di personale da esonerare
dallo sciopero per garantire l’erogazione
delle prestazioni indispensabili;
che, infine, per tutto quanto non
espressamente disciplinato, l’art. 4
dell’accordo in esame rinvia alle norme
vigenti in materia di sciopero;
VALUTA IDONEO
ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett.a) della
legge 12 giugno 1990, n. 146, come
modificata dalla legge 11 aprile 2000, n.
83,
l’accordo
sulle
prestazioni
indispensabili da garantire in caso di
sciopero del personale dipendente
dell’Università degli Studi di Firenze,
concluso con le organizzazioni sindacali
Cisl
Università,
Cisapuni,
Snals
Università, Snur Cgil, Uilpa e con le
Rappresentanze Sindacali Unitarie in
data 27 settembre 2004;
che, per quanto riguarda le prestazioni
indispensabili da garantire in occasione
di sciopero ai fini della tutela all’istruzione
l’Accordo in esame prevede, all’art. 1 la
garanzia degli esami conclusivi dei cicli di
istruzione di cui all’art. 3 commi 1 e 2 del
D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e della
discussione delle tesi nell’ultimo giorno in
calendario
della
sessione;
delle
procedure
di
immatricolazione
ed
iscrizione a corsi o cicli di istruzione
universitaria; delle prove di selezione per
l’accesso ai corsi di laurea
e delle
elezioni accademiche già indette a livello
nazionale;
PRECISA
che per tutti gli ulteriori profili considerati
dall’art. 2della legge 146/1990, ma non
disciplinati nell’accordo in esame, restano
in vigore le regole contenute nel
che risultano menzionati, inoltre, i servizi
di assistenza sanitaria, protezione civile,
igiene
e
sanità
pubblica,
tutela
41
ATTIVITA’ NEL PERIODO
menzionato
settore;
accordo
NEWSLETTER CgS
nazionale
organizzazioni sindacali Cisl Università,
Cisapuni, Snals Università Snur Cgil,
Uilpa e alle Rappresentanze Sindacali
Unitarie.
del
DISPONE
la comunicazione della presente delibera
all’Università degli Studi di Firenze, alle
42
MASSIMARIO
NEWSLETTER CgS
MASSIMARIO
di Giovanni Pino
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 05/220, 11 maggio 2005, Pres. Martone, Est. Tiraboschi.
SULLO
Sciopero nei servizi pubblici essenziali – settore del strasporto marittimo – Navi
traghetto Stretto di Messina Ferrovie dello Stato S.p.a. / FILT CGIL – adesione allo
sciopero dell’8 - 9 marzo 2005, precedentemente proclamato dall’O.S. Sasmant ––
obbligo dell’osservanza del preavviso – sussistenza – adesione a mezzo di
documento interno alla struttura sindacale senza diffusione tra i lavoratori –
assenza di effetti ultrattivi dello sciopero a seguito dell’adesione tardiva della
diversa O.S. – insussistenza nella specie dei presupposti per una valutazione
negativa – fattispecie (Legge 12 giugno 1990, n.146, “Norme sull’esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della
legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990,
n.146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”; accordo del 10 marzo
2003, pubblicato in G.U. del 9 agosto 2003, n. 184, valido per le navi traghetto del Gruppo
FS Accordo nazionale per il personale delle Ferrovie dello Stato del 23 novembre 1999,
modificato dal successivo Accordo del 29 ottobre 2001; delibera n.3/40 del 6 marzo
2003; delibera di orientamento n.05/127del 9 marzo 2005).
L’adesione di una organizzazione sindacale allo sciopero proclamato da altro
sindacato, soggiace, per constante orientamento della Commissione, al rispetto del
termine di preavviso, anche se essa sia implicita, vale a dire se è ravvisabile nella
condotta della organizzazione sindacale un invito a scioperare.
Nel caso concreto non si ravvisano i presupposti per una per una valutazione
negativa essendo l’adesione allo sciopero contenuta in un documento interno alla struttura
sindacale, non destinato a diffusione tra i lavoratori e non avendo la stessa, come da
accertamento istruttorio, comportato effetti ultrattivi alla riuscita dello sciopero in questione.
43
MASSIMARIO
NEWSLETTER CgS
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 05/224, 11 maggio 2005, Pres. Martone, Est. Magnani.
SULLO
Sciopero nei servizi pubblici essenziali – settore del strasporto pubblico locale –
Riviera Trasporti Imperia / FILT-CGIL, FIT-CISL UILT-UIL – sciopero del 7 febbraio
2005 – libertà di adesione lasciata dalla O.S. ai propri iscritti – adesione implicita
allo sciopero – insussistenza – obbligo del rispetto del termine di preavviso –
insussistenza – fattispecie (Legge 12 giugno 1990, n.146, “Norme sull’esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della
legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990,
n.146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”; delibera n.02/13 del 31
gennaio 2002; delibera n. 04/333 del 6 maggio 2004; delibera di orientamento n.05/127del
9 marzo 2005).
Fermo restando che l’adesione, anche implicita allo sciopero proclamato da altro
sindacato, soggiace al rispetto del termine di preavviso, non è ravvisabile un vero e
proprio invito a scioperare nella mera libertà di adesione lasciata dalla O.S. ai propri iscritti
come singoli ad aderire ad uno sciopero precedentemente indetto da altra O.S.
Nel caso concreto, non integra la violazione dell’obbligo legale del termine di
preavviso la diffusione, tre giorni prima della data dell’effettuazione dello sciopero, di un
comunicato sindacale con il quale un’O.S., nel corso di una vertenza in atto, lasci libertà di
scelta ai propri iscritti circa l’adesione allo stesso sciopero, precedentemente proclamato
da altro sindacato.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 05/136, 15 giugno 2005, Pres. Martone, Est. Tiraboschi.
SULLO
Sciopero nei servizi pubblici essenziali – settore del strasporto ferroviario – DTR
Toscana Officine manutenzione corrente rotabile / Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti,
ORSA ferrovie – Sciopero del 2 e 3 maggio ’05 – sciopero proclamato per
problematiche legate alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro – applicabilità del
comma 7, dell’art. 2, l.n. 146/1990 e succ. mod. – insussistenza – violazione
dell’obbligo di preavviso, della durata della prima azione di sciopero e della regola
dell’intervallo soggettivo – illegittimità – fattispecie (Legge 12 giugno 1990, n.146,
“Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83
“Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati”; deliberazione n. 04/333 del 6 maggio 2004; Accordo nazionale
per il personale delle Ferrovie dello Stato del 23 novembre 1999, modificato dal
successivo Accordo del 29 ottobre 2001; delibera n.3/40 del 6 marzo 2003; delibera n.
115 del 2 marzo 2005).
44
MASSIMARIO
NEWSLETTER CgS
Il comma 7 dell’art. 2, l.n. 146/1990 e succ. mod., che prevede l’esonero dell’obbligo
di preavviso e di indicazione della durata della astensione, costituisce una ipotesi del tutto
eccezionale applicabile esclusivamente per casi in cui lo sciopero è proclamato in difesa
dell’ordine democratico ovvero per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei
lavoratori e non trova applicazione in assenza di un grave evento lesivo, a seguito del
quale la reazione sindacale deve altresì essere immediata.
Nel caso di specie, non può essere invocato il comma 7 dell’art. 2, l.n. 146/1990 e
succ. mod. per uno sciopero proclamato per problematiche genericamente legate alla
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a ripetuti atti unilaterali dell’azienda; devono altresì
ritenersi applicabili le disposizioni relative all’intervallo soggettivo tra astensioni attuate dal
personale addetto alla circolazione dei treni e dal personale addetto ai servizi del trasporto
ferroviario e impianti fissi collegati da nesso di strumentalità tecnica e organizzativa con la
circolazione dei treni.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 05/353, 22 giugno 2005, Pres. Martone, Est. Proia.
LEGGE
SULLO
Sciopero nei servizi pubblici essenziali – settore autotrasporto – Associazione
Imprese Autotrasportatori Siciliani (AIAS) – fermo dei trasporti in Sicilia 18-24aprile
2005 – applicabilità della l.n.146/1990 e succ. modd. – sussistenza – eccessiva
durata del fermo – illegittimità – effettuazione di blocchi stradali o di iniziative già
sancite e sanzionate dal codice della strada in materia di circolazione stradale –
violazione del codice di autoregolamentazione – illegittimità – fattispecie (Legge 12
giugno 1990, n.146, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; Legge 11 aprile
2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di
esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti
della persona costituzionalmente tutelati”; Codice di Autoregolamentazione degli
Autotrasportatori in conto terzi del 20 giugno 2001; delibera n. 01/93 del 19 luglio 2001).
Configura un servizio pubblico essenziale l’autotrasporto delle merci volto a
garantire l’approvvigionamento dei beni di prima necessità e dei prodotti energetici
indispensabili alla tutela dei diritti costituzionalmente protetti dell’utenza, nell’ambito del
quale l’astensione dal servizio soggiace a precisi limiti temporali stabiliti dal codice di
autoregolamentazione di settore.
È altresì illegittima ai sensi della l.146/1990 e succ. modd. in quanto esplicitamente
esclusi dal codice di autoregolamentazione di settore il fermo del servizio che si manifesta
con blocchi stradali o altre iniziative già sanzionate dal codice della strada in materia di
circolazione stradale.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 05/355, 28 giugno 2005, Pres. Martone, Est. Melica.
45
LEGGE
SULLO
MASSIMARIO
NEWSLETTER CgS
Sciopero nei servizi pubblici essenziali – settore del strasporto pubblico locale –
SULT/TPL Sicilia - adesione
allo sciopero nazionale 9 marzo 2005 – mancata
comunicazione alle aziende di trasporto interessate dallo sciopero – illegittimità –
predeterminazione unilaterale non concordata delle prestazioni indispensabili –
illegittimità – l’inapplicabilità della sanzione ex art. 4 comma 2 della legge n. 146 del
1990 e ss. mod. per insufficienza dei contributi sindacali – applicazione in via
sostitutiva della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del successivo comma
4 bis – apertura del procedimento disciplinare a carico dei lavoratori – prescrizione
– fattispecie (Legge 12 giugno 1990, n.146, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della
legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990,
n.146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”; Regolamentazione
provvisoria del settore del trasporto pubblico locale delibera n.02/13 del 31 gennaio 2002).
Equivale ad una mancata osservanza dell’obbligo di assicurare le prestazioni
indispensabili l’individuazione unilaterale da parte sindacale delle fasce orarie da garantire
a servizio pieno in caso di sciopero, senza tener conto della diversa previsione di tali fasce
stabilita nei singoli accordi, o prassi consolidate, delle aziende che svolgono il trasporto
pubblico locale sul territorio della Regione Sicilia.
In caso di l’inapplicabilità della sanzione ex art. 4 comma 2 della legge n. 146 del
1990 e ss. mod. per insufficienza dei contributi sindacali va applicata in via sostitutiva, ai
sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 146 del 1990 e ss. mod., la sanzione
amministrativa pecuniaria Sono altresì tenute ad aprire il relativo procedimento rivolto
all’applicazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione nei
confronti dei singoli lavoratori, le aziende nelle quali non risulta individuabile
l’organizzazioni collettiva responsabile della proclamazione dello sciopero.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 05/397 del 13 luglio 2005 Pres. Martone, Est. Lippolis,
SULLO
Sciopero nei servizi pubblici essenziali – settore dell’Igiene ambientale –
Gruppo Samir Global Service/Comitato spontaneo – servizio di pulizia presso
l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli – applicabilità della legge 146/1990 e succ.
modd. – sussistenza – astensione improvvisa dei lavoratori dal 27 aprile 2005 al 9
maggio 2005 dei lavoratori – eccessiva durata dell’astensione e mancata garanzia
delle prestazioni – illegittimità – insussistenza di elementi per attribuire la
responsabilità dello sciopero ad OO.SS. – sanzione di cui all’art. 4, comma 2 e 4
bis, l. n. 146/1990 e succ.modd. – inapplicabilità – responsabilità individuale dei
lavoratori – sussistenza - obbligo per l’azienda di apertura del procedimento
disciplinare – sussistenza - fattispecie. (Legge 12 giugno 1990, n.146, “Norme
sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia
dell’attuazione della legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla
legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”;
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Accordo nazionale del Settore dell’Igiene ambientale del 15 gennaio 2002; Delibera n.
02/22 del 7 febbraio 2002).
Deve considerarsi tra le attività svolte in comunità di particolare significato ai sensi
dell’Accordo nazionale di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore
di igiene ambientale, e dunque rientrante nel campo di applicazione della l.n.146/1990 e
succ. modd., quella svolta dal personale addetto al servizio di pulizia presso l’Accademia
aeronautica di Pozzuoli.
Nei servizi pubblici essenziali l’illegittima astensione dal lavoro posta in essere
senza il rispetto delle prestazioni indispensabili e con grave danno per i cittadini utenti del
servizio e realizzata spontaneamente dai singoli lavoratori, vale a dire senza che sia
individuabile il soggetto collettivo organizzatore, configura la responsabilità, ai sensi
dell’art.4 comma 1 legge n. 146/1990 e succ. modd., dei lavoratori partecipanti, nei
confronti dei quali l’azienda è tenuta ad aprire il relativo procedimento rivolto
all’applicazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 05/400 del 20 luglio 2005 Pres. Martone, Est. Proia,
LEGGE
SULLO
Sciopero nei servizi pubblici essenziali – settore Regioni e autonomie locali –
Comune di Monza / R.d.B. CUB – sciopero della Polizia Municipale dell’8 maggio
2005 – necessità di una precisa indicazione delle modalità attuative dell’astensione
– sussistenza – durata abnorme del blocco dello straordinario – illegittimità ––
estensione dello sciopero ai richiami in servizio – equiparazione all’astensione dalle
prestazione straordinarie – non configurabilità – presupposti per una valutazione
negativa – insussistenza (Legge 12 giugno 1990, n.146, “Norme sull’esercizio del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della
legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990,
n.146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”; Accordo collettivo
nazionale del comparto Regioni e Autonomie Locali del 19 settembre 2002; delibera
02/181 del 25.09.2002; delibera n.03/130, dell’11 settembre 2003)
I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare per iscritto, nel
termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni,
dell’astensione collettiva dal lavoro; anche l’astensione dalle prestazioni straordinarie, ove
non diversamente stabilito dalla normativa di settore, è soggetta al limite di durata
massima di trenta giorni, ai sensi della delibera n.03/130, dell’11 settembre 2003.
Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per una valutazione negativa con
riferimento all’estensione dello sciopero ai “richiami in servizio”, non potendo questi essere
equiparati a prestazioni di lavoro straordinario dal momento che nel CCNL di comparto
essi sono disposti a fronte di particolari esigenze di servizio ed equiparati come ordinaria
prestazione di lavoro resa nella giornata di riposo che dà luogo al riposo compensativo,
non determinando dunque un prolungamento dell’orario complessivamente dovuto.
47
MASSIMARIO
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COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 05/401 del 20 luglio 2005 Pres. Martone, Est. Di Cagno,
SULLO
Sciopero nei servizi pubblici essenziali – Settore Giustizia – Assemblea degli
avvocati e dei praticanti avvocati del Foro di Ischia – Astensione dalle udienze
penali e civili per i periodi, 19 novembre 2004; mese di dicembre 2004, mese di
gennaio 2005, mese di febbraio 2005; udienze del 2, 3 e 4 marzo 2005 – violazione
dei termini di durata massima dell’astensione – mancato rispetto delle formalità
della proclamazione – mancato rispetto delle prestazioni indispensabili –
illegittimità – violazione dell’intervallo minimo tra astensioni (Legge 12 giugno 1990,
n.146, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83
“Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati”; Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli
avvocati dall’attività giudiziaria delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002).
Le astensioni dalle udienze degli avvocati e procuratori legali sono soggette a
precisi obblighi formali di comunicazione al Ministro della Giustizia, oltre che a limiti di
durata e al rispetto di intervalli tra le astensioni medesime.
Nel caso di specie è da ritenersi illegittima l’astensione dalle udienze degli avvocati
e procuratori legali del Foro i Ischia proclamata senza formale comunicazione al Ministro
della Giustizia, attuata senza l’osservanza dell’intervallo minimo tra un’astensione e l’altra
e protratta per più di trenta giorni consecutivi, o comunque per più di trenta giorni nell’arco
di un trimestre, nonché una successiva nuova astensione posta in essere senza il rispetto
dell’intervallo di novanta giorni dalla precedente.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 05/413 del 20 luglio 2005 Pres. Martone, Est.Figurati
LEGGE
SULLO
Sciopero nei servizi pubblici essenziali – Settore del trasporto aereo – Aeroporto di
Napoli Capodichino Ditta Sbrocchi / RSA e FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL,
SULT T.A. – Sciopero del personale addetto alla pulizia degli aeromobili 13 - 22
aprile 2005 – applicabilità della l.n.146/1990 e succ.modd. e della disciplina del
trasporto aereo – sussistenza – violazione della regola del preavviso minimo e della
durata massima della prima azione di sciopero – illegittimità – fattispecie. (Legge 12
giugno 1990, n.146, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; Legge 11 aprile
2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di
esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti
della persona costituzionalmente tutelati”; Regolamentazione provvisoria del settore del
trasporto aereo Delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001)
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Rientra nel campo di applicazione della Regolamentazione provvisoria del trasporto
aereo l’attività del personale addetto alla pulizia degli aeromobili presso l’Aeroporto,
nell’ambito della quale deve ritenersi illegittima uno sciopero proclamato senza il rispetto
dell’obbligo legale di preavviso e in violazione della durata massima della prima azione di
sciopero.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 05/413 del 20 luglio 2005 Pres. Martone, Est.Figurati
LEGGE
SULLO
Sciopero nei servizi pubblici essenziali – Settore del trasporto aereo –
scioperi proclamati da: Sult-T.A. in data 8 marzo 2005 per il 22 maggio 2005, di 24
ore del personale di terra; UP in data 25 marzo 2005 per il 28 maggio 2005, dalle ore
10.00 alle ore 18.00 dei piloti delle società del Gruppo Alitalia; Avia in data 6 aprile
2005 per il 6 maggio 2005, dalle ore 10.01 alle ore 14.00 degli assistenti di volo Alpi
Eagles, su tutti i voli in partenza da Venezia-Tessera; Anpac in data 18 aprile 2005
per il 28 maggio, dalle 10.00 alle 18.00 per i piloti Alitalia; Sult-T.A. in data 19 aprile
2005 per il 18 maggio 2005 di 24 ore degli assistenti di volo delle società del
Gruppo Alitalia; RR.SS.AA FILT-CGIL e FIT-CISL in data 29 aprile 2005 di 24 ore
degli assistenti di volo delle società del Gruppo Alitalia (con adesione del 3 maggio
2005 delle OO.SS. UILT-UIL e UGL-TA e in data 6 maggio dalla Associazione
professionale ANPAV) per il 18 maggio 2005, dalle ore 10.00 alle ore 14.00; Avia in
data 12 maggio 2005 per il 28 maggio 2005, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 degli
assistenti di volo Alitalia. – violazione della regola della rarefazione oggettiva –
ordinanza di differimento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ad altra
data – revoca tardiva delle astensioni con conseguente effetto annuncio per
l’utenza – presupposti per la valutazione negativa – insussistenza – censura delle
OO.SS. da parte della Commissione – fattispecie. (Legge 12 giugno 1990, n.146,
“Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; Legge 11 aprile 2000, n.83
“Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati”; Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo
Delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001)
Ai sensi della Regolamentazione del settore del Trasporto aereo la revoca, la
sospensione o il rinvio spontaneo dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di
5 giorni prima della data prevista per lo sciopero tranne che la revoca o il differimento
siano dovute ad accordo tra le parti, ovvero giustificati da un intervento della
Commissione di Garanzia o dell’Autorità competente ai sensi dell’art. 8 della l.n.146/1990
e succ. modd.
Nel caso concreto, pur non sussistendo i presupposti per una valutazione negativa,
ai sensi dell’art. 4, comma 4 –quater, e 13, lett. i), l.n.146/1990 e succ. modd., essendo
49
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intervenuta la revoca degli scioperi a seguito di intervento dell’Autorità competente, deve
tuttavia rilevarsi la scorrettezza del comportamento delle OO.SS., per il voluto
sfruttamento dell’effetto annuncio determinato con la proclamazione degli scioperi.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 05/423 del 20 luglio 2005 Pres. Martone, Est.Vallebona
SULLO
Sciopero nei servizi pubblici essenziali – Settore del servizio postale – Poste Italiane
Piacenza/ SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL – rifiuto di convocazione
delle OO.SS. territoriali per l’espletamento delle procedure di raffreddamento –
attivazione delle procedure a livello incompetente – mancata successiva
proclamazione di sciopero – assenza di qualsiasi pregiudizio ai diritti dell’utenza –
illegittimità del comportamento aziendale – insussistenza – fattispecie. (Legge 12
giugno 1990, n.146, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; Legge 11 aprile
2000, n.83 “Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n.146 in materia di
esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti
della persona costituzionalmente tutelati”; CCNL 11 luglio 2003; Delibera n.02/37 del 7
marzo 2002; Delibera n.01/115 dell’11 ottobre 2001)
Fermo restando che le procedure di preventive di raffreddamento e conciliazione
devono essere obbligatoriamente espletate sia dal sindacato che intenda proclamare uno
sciopero, sia dall’azienda che riceva la richiesta di attivazione delle procedure medesime,
non può essere ritenuto illegittimo il comportamento dell’azienda che ha rifiutato
l’espletamento delle procedure di raffreddamento aventi ad oggetto diritti di informazioneconsultazione richieste dalle OO.SS. a livello di unità produttiva, avendo il CCNL rimesso
tale materia (oggetto della richiesta) espressamente ed esclusivamente, a livello
nazionale.
Nel caso di specie il comportamento dell’azienda deve ritenersi a maggior ragione
legittimo perché, al mancato espletamento delle procedure di raffreddamento, non è
seguita la proclamazione di alcuno sciopero, con conseguente assenza di qualsiasi
pregiudizio ai diritti dell’utenza; tali procedure infatti possono essere utilizzate per
qualunque motivo di interesse sindacale, ivi compresa l’autotutela sindacale in alternativa
alla tutela giurisdizionale dei diritti, ma sempre e solo in funzione della proclamazione di
uno sciopero e non semplicemente per ottenere un formale confronto con l’azienda.
50
PANORAMA INTERNAZIONALE
NEWSLETTER CgS
PANORAMA INTERNAZIONALE
Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: il caso della
Germania
di Ulrich Runggaldier,
Università di Scienze Economiche di Vienna
essenziali. Anche in dottrina non si è
levata voce che vorrebbe il varo di una
normativa specifica riguardante il
fenomeno trattato in questa sede.
1. Note introduttive
L’ordinamento giuridico tedesco non
disciplina il fenomeno della lotta
sindacale, in particolare non prevede una
normativa specifica per la species di lotta
sindacale oggetto del presente contributo,
ossia per lo “sciopero nei servizi pubblici
essenziali”.
La mancanza, in Germania, di una
disciplina legale dello sciopero nei servizi
pubblici essenziali, è dovuta a una serie
di fattori fra i quali i più importanti sono i
seguenti:
• Ma vi è di più: è giurisprudenza
costante e opinione dominante in
dottrina che il ricorso allo sciopero non
sia ammesso per i dipendenti pubblici,
assunti con atto amministrativo e quindi
parti in rapporti di lavoro di diritto
pubblico (i cosiddetti “Beamte”)2. Per
contro possono, in linea di principio,
partecipare ad uno sciopero i
dipendenti
pubblici
assunti
con
contratto di lavoro di diritto privato. Ciò
comporta
che
nelle
diverse
amministrazioni pubbliche e nei diversi
enti pubblici, erogatori di servizi
pubblici essenziali, non possono
essere effettuati scioperi. D’altra parte
però si sostiene che l’amministrazione
• Le relazioni sindacali in Germania sono
caratterizzate dal fenomeno del
sindacato unico1. Da ciò consegue che
non esistono, nel paese oggetto del
presente lavoro, tendenze di un certo
rilievo alla frammentazione sindacale,
paragonabili a quelle riscontrabili in
Italia. Ciò comporta che non esiste
nemmeno
quell’esasperata
concorrenzialità tra le organizzazione
sindacali, che è tipica per l’Italia; il che
vale anche per il settore di servizi
pubblici
essenziali.
È
quindi
comprensibile che il legislatore tedesco
non abbia, fino a tutt’oggi, disciplinato
lo sciopero nei servizi pubblici
2
In tal senso Otto, in: Münchener HandbuchArbeitsrecht, vol 3, 2a ed, 2000, pp 619ss;
Gamillscheg in: Kollektives Arbeitsrecht I, 1997, p
1108; conformi la giurisprudenza della Corte
Costituzionale tedesca nelle sue sentenze
dell’11.6.1958 e del 30.3.1977 (in: BVerfGE 8, 1,
17; 44, 249, 264) e della Corte Suprema
(Bundesgerichtshof)
del
31.1.1978
in:
Arbeitsrechtliche Praxis = AP, n. 61ad art 9 GGArbeitskampf. Una parte minoritaria della dottrina
sostiene tuttavia che spetti pure ai “Beamte” il
diritto di sciopero; cfr per questa corrente
dottrinale
Bieback,
in:
Däubler
(ed)
Arbeitskampfrecht² , 1987, n. 462ss e 466ss (pp
368ss).
1
Esistono alcuni sindacati non aderenti alla
confederazione dei sindacati tedeschi (DGB); si
tratta però di sindacati con un numero esiguo di
aderenti.
51
PANORAMA INTERNAZIONALE
NEWSLETTER CgS
pubblica possa – in caso di sciopero in
un servizio pubblico essenziale –
comandare “Beamte” a coprire i posti di
lavoro
vacanti
a
causa
della
partecipazione dei relativi lavoratori a
tale sciopero, garantendo in tal modo le
prestazioni indispensabili per l’utenza3.
di capacità di pressione e di chances tra
le parti contrapposte, con il rischio che la
parte più forte, di regola la parte datoriale,
possa imporre le regole: il che ridurrebbe
la chance di un giusto bilanciamento degli
interessi contrapposti nella definizione del
contenuto dell’accordo collettivo4.
Il fatto che il diritto di sciopero venga
dedotto
dalla
libertà
sindacale,
costituzionalmente garantita dall’articolo
9,
3°,
Grundgesetz,
ha
come
conseguenza che l’esercizio del suddetto
diritto viene limitato a quelle forme di
sciopero che sono dirette alla conclusione
di un contratto collettivo5. Ciò significa
che lo sciopero è legittimo soltanto se
intende incidere sull’iter formativo delle
clausole contrattuali collettive concernenti
le condizioni economiche e di lavoro dei
lavoratori. Non sarebbe quindi legittimo lo
sciopero indetto o organizzato da
associazioni (ad hoc) o gruppi di
lavoratori, non dotati di “capacità
tariffaria” (ossia della particolare capacità
giuridica e capacità d’agire necessaria
per poter contrarre e concludere contratti
collettivi). Si tratterebbe quindi di un
cosiddetto “sciopero selvaggio” (wilder
Streik). Ne consegue che non sarebbe
nemmeno legittimo lo sciopero politico o
lo sciopero per il varo o per il blocco del
varo di determinate riforme da parte dello
stato o delle regioni6.
Le notazioni di cui sopra hanno rilevanza
concreta anche in ordine alla legittimità e
ai limiti dello sciopero nei servizi pubblici
essenziali. Infatti, scioperi indetti o
praticati da piccoli gruppi di lavoratori non
organizzati o da micro-associazioni
sindacali, diretti alla “interruzione di
• Infine va notato che la giurisprudenza
tedesca ha fatto ricorso a principi
generali, quali ad’esempio il principio
della
proporzionalità
(Verhältnismäßigkeitsgrundsatz), al fine
di definire i limiti dell’esercizio del diritto
di sciopero, quindi anche i limiti del
diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali. A tali limiti si farà cenno
infra.
• Va quindi ripetuto che i fenomeni
elencati sopra spiegano il fatto che in
Germania non sia stato avvertito il
bisogno
di
disciplinare
specificatamente il fenomeno dello
sciopero nei servizi pubblici essenziali.
2.
Lo
sciopero:
un
costituzionalmente tutelato?
diritto
La costituzione tedesca (il cosiddetto
“Grundgesetz”)
non
prevede
espressamente il diritto di sciopero.
Manca, infatti, una norma paragonabile a
quella dell’articolo 40 della Costituzione
italiana.
Tuttavia,
secondo
la
giurisprudenza della Corte Suprema del
Lavoro (Bundesarbeitsgericht = BAG) e la
giurisprudenza della Corte Costituzionale
tedesca (Bundesverfassungsgericht =
BVerfG), la libertà sindacale e con essa
l’autonomia tariffaria (Tarifautonomie)
sancite
dall’articolo
9,
3oc,
del
Grundgesetz, presuppongono per il loro
funzionamento il diritto di ricorrere alla
lotta sindacale, in particolare il diritto di
ricorrere allo sciopero. Infatti, in
mancanza di tale diritto – così ritiene la
giurisprudenza – verrebbe meno la parità
3
4
BAG del 21.4.1971, in: AP n 43 ad art 9 GGArbeitskampf; BAG del 10.6.1980, AP n 65 art 9
GG-Arbeitskampf; BVerfG 20.10.1981, in: DB
1982, p. 231s; BVerfG 4.7.1995, AP n 4 ad § 116
AFG.
5
Così
Koch,
in:
Schaub
(ed)
Arbeitsrechtshandbuch11, 2005, p 1867; in tal
senso pure BAG 5.3.1985 in AP n 85 ad art 9 GGArbeitskampf.
6
Cfr la sentenza del Landesarbeitsgericht di
Hamm del 16.4.1985 in: BB 1985, p 1396.
Cfr Otto op. cit., p 621.
52
PANORAMA INTERNAZIONALE
NEWSLETTER CgS
servizi pubblici essenziali - non sarebbero
per mancanza di capacità tariffaria –
dotati del crisma della legittimità.
Dalle notazioni di cui sopra è da dedurre
pure la illegittimità di tutti gli scioperi nei
servizi pubblici essenziali diretti a
realizzare finalità politiche.
deve quindi – di regola – essere
preceduto dall’espletamento di una
procedura di conciliazione8;
• Le parti devono – anche durante
l’attuazione della lotta sindacale –
rispettare il suddetto principio di
proporzionalità, per cui gli strumenti
della lotta sindacale non devono
eccedere ciò che è necessario per
realizzare lo scopo prefissato. Ciò
significa pure che lo sciopero, per
essere
legittimo,
deve
essere
esercitato
secondo
regole
di
9
correttezza (“fairer Kampf”) .
3. Il diritto di sciopero e i diritti della
persona: contemperamento di diritti
costituzionali configgenti?
a)
Applicabilità
proporzionalità?
del
principio
di
La giurisprudenza della Corte Suprema
del Lavoro (BAG) afferma che la lotta
sindacale debba essere ammessa per
poter risolvere, tramite pressioni e contro
pressioni, conflitti di interesse in materia
economica e del lavoro. Tuttavia nella
società moderna lo sciopero e la serrata
avrebbero effetti (negativi) non soltanto
sulle persone direttamente coinvolte, ma
anche sui non scioperanti, su terzi
nonché, in casi particolari, su tutta la
popolazione. Da ciò conseguirebbe la
necessità di sottoporre la lotta sindacale
al principio supremo della proporzionalità,
tenendo
conto
delle
condizioni
economiche e delle esigenze del “bene
comune” (Gemeinwohl)7.
Dal
principio
discenderebbero
conseguenze:
In particolare, regole di correttezza
sarebbero desumibili da codici di
comportamento varati dalle associazioni
sindacali contrapposte oppure dalla
associazione dei lavoratori oppure dalla
associazione dei datori di lavoro (questi
ultimi con riguardo, ovviamente, alla
serrata). I codici cui si è fatto riferimento,
prevederebbero, di regola, norme di
disciplina della fase preliminare dello
sciopero; così la prescrizione dell’obbligo
di indire la cosiddetta “Urabstimmung”
(ossia il referendum tra i lavoratori
aderenti al sindacato, al fine di misurare il
grado di consenso all’apertura dell’azione
diretta). Secondo le norme dei codici
l’apertura dell’azione diretta sarebbe
ammessa, di regola, soltanto se il numero
dei lavoratori consenzienti supera una
certa soglia, ad esempio il 70 percento
dei votanti.
di
proporzionalità
almeno le seguenti
• L’esercizio del diritto di sciopero è
lecito soltanto se è diretto a (e
necessario per) realizzare finalità
legittime;
•
• L’esercizio del diritto di sciopero è
lecito soltanto se sono stati esperiti tutti
i possibili tentativi di raggiungere un
accordo, per cui lo sciopero è da
considerare “ultima ratio”; lo sciopero
8
Secondo la giurisprudenza del BAG il
principio di proporzionalità imporrebbe
alle parti del conflitto collettivo di tener
conto
anche
della
situazione
economica globale. Sarebbe inoltre
compito
delle
parti
contrattuali
collettive di prevedere apposite
Così testualmente la sentenza del BAG del
21.4.1971, cit nella nota precedente. Cfr Otto, op
cit, p 601.
9
Otto op cit, p 602 con riferimento a dottrina e
giurisprudenza.
7
Cfr BAG del 21.4.1971, in: AP n 43 ad art 9 GGArbeitskampf; Koch op cit, p 1870.
53
PANORAMA INTERNAZIONALE
NEWSLETTER CgS
procedure di conciliazione precedenti
il termine della (probablile) aperture
delle ostilità, al fine di evitarne
l’insorgenza10.
varate dalla confederazione di sindacati
tedeschi, ossia dal DGB13. Tra queste
regole sono di notevole rilievo quelle che
riguardano lo sciopero nei servizi pubblici
essenziali. Il paragrafo 8 del codice di
comportamento citato stabilisce quanto
segue:
Vale la pena di approfondire, in questo
contesto, l’accordo sulle procedure di
conciliazione nel settore metalmeccanico,
firmato dalla federazione nazionale delle
associazioni
datoriali
dell’industria
metalmeccanica
(ossia
dalla
Gesamtmetall)
e
dal
sindacato
metalmeccanici
(ossia
dalla
Industriegewerkschaft Metall) il 1°
gennaio del 198011. Tale accordo
stabilisce tra l’altro che, in caso di
disdetta del contratto collettivo, le parti
sono obbligate ad iniziare le trattative
riguardanti il rinnovo del contratto con
due settimane di anticipo sulla data di
scadenza dello stesso contratto. Inoltre è
previsto che le parti si impegnino a non
procedere, dopo la scadenza suddetta,
ad azioni dirette per un periodo di quattro
settimane12. Se le trattative non sono
coronate da successo, le parti (o una
delle due parti) possono dare inizio alla
procedura di conciliazione istituendo
un’apposita commissione di conciliazione
(Schlichtungsstelle), composta da due
personalità imparziali e da due persone
rappresentanti le due parti. Qualora la
conciliazione non dovesse riuscire è
previsto un periodo di raffreddamento,
decorso il quale può essere rinnovato il
tentativo di conciliazione. La proposta di
conciliazione, che verrà accettata da
entrambe le parti, dovrà essere
sottoscritta dai rappresentanti delle parti
contrattuali ed esplicherà la stessa
efficacia di un contratto collettivo.
In questa sede è pure d’obbligo il
riferimento alle regole riguardanti le
modalità di esercizio dello sciopero,
1.
“L’associazione dei lavoratori che
ha indetto lo sciopero deve prevedere le
attività necessarie per garantire il
mantenimento dei posti di lavoro.
2.
Gli statuti dei sindacati devono
obbligare una parte dei membri del
sindacato a svolgere i lavori qualificati
come essenziali dal sindacato.
3.
…….
4.
Durante scioperi che incidono su
settori “sensibili” riguardanti i servizi
essenziali per la popolazione, vanno
assicurati un servizio minimo nonché
prestazioni indispensabili.”
b) Diritto di sciopero e diritti della persona
–
rilevanza
del
principio
di
proporzionalità?
Si è visto sopra che il principio di
proporzionalità impone, per la fase che
precede la lotta sindacale, l’obbligo di
fare tutto il possibile per evitare l’apertura
delle ostilità. Rientrano nel novero delle
relative misure l’obbligazione di trattare e
di adire appositi organi di conciliazione in
caso di fallimento delle trattative, di indire
lo sciopero soltanto – almeno di regola –
se tra gli aderenti al sindacato vi è una
sostanziale adesione a tale forma di lotta
sindacale,
di
garantire
prestazioni
indispensabili nell’ipotesi in cui lo
sciopero abbia gravi conseguenze per i
terzi e/o l’intera popolazione.
La dottrina ha tuttavia enfatizzato la
dimensione costituzionale dello sciopero:
in quanto diritto costituzionalmente
10
In tal senso la sentenza del BAG del 21.4.1971
cit.
11
Il testo dell’ accordo è pubblicato su RdA 1980,
pp 165.
12
È interessante il confronto con la disciplina
prevista dal protocollo 3 luglio 1993, al punto 4; il
testo si trova in Riv.it.dir.lav., 1993 III, p 2151.
13
Vedasi il testo di queste regole in AuR 1974, p
262s.
54
PANORAMA INTERNAZIONALE
NEWSLETTER CgS
servizi pubblici essenziali, quest’ultimo
sia di regola legittimo essendo appunto
legittima la lotta sindacale dei lavoratori
anche nel settore citato, se diretta a far
pressione sulla parte contrapposta al fine
di raggiungere un accordo sulle
condizioni economiche e normative da
prevedere
nel
contratto
collettivo
applicabile. Tuttavia, se scioperi di questo
tipo vengono ad incidere sui diritti
costituzionali della persona, l’azione
diretta della parte lavoratrice deve tener
conto di questi diritti, garantendo ai terzi
coinvolti il godimento di almeno quegli
elementi dei loro diritti che sono idonei a
tutelare la loro integrità fisica, l’uso dei
mezzi di trasporto pubblico (anche se in
misura ridotta), l’informazione circa gli
eventi (politici o non) di centrale
importanza (anche se in misura ridotta)14.
Va quindi da sé che il conflitto fra i diritti
costituzionali in gioco può essere risolto,
nelle ipotesi di scioperi in servizi pubblici
essenziali, in maniera soddisfacente
soltanto se viene garantita, per un verso,
l’effettuazione
dell’astensione
dei
lavoratori in tali settori e, per un altro
verso, pure il “nocciolo duro” dei diritti
della persona, spettanti ai terzi che
subiscono gli effetti della lotta sindacale.
Ciò significa che, in caso di sciopero in
servizi pubblici essenziali, è comunque
necessario garantire ai terzi (ossia
all’utenza) le prestazioni indispensabili
per rendere possibile il godimento del
garantito, lo sciopero non potrebbe
essere vietato o limitato in modo tale da
impedire la sua funzione nell’ambito delle
relazioni industriali. Le imprese, nonché
le persone toccate (negativamente) dagli
effetti di uno sciopero, dovrebbero quindi
– in via di principio – tollerarli. Il diritto di
sciopero non sarebbe, tuttavia, un diritto
costituzionale assoluto, nel senso di
prevalere sugli altri diritti costituzionali.
Ciò rileverebbe in particolar modo in
ordine ai diritti costituzionali della
persona, ossia in ordine al diritto alla
dignità, alla libertà, alla salute e alla
integrità fisica, nonchè in ordine al diritto
di circolazione e soggiorno, al diritto di
istruzione e al diritto di informazione. Tutti
questi diritti potrebbero collidere con il
diritto di sciopero. Si pensi allo sciopero
del personale dei mezzi pubblici di
trasporto, o allo sciopero del personale
ospedaliero oppure, ancora, allo sciopero
del personale docente: scioperi quindi
che limitano la libertà di circolazione delle
persone, il diritto di informazione, il diritto
alla tutela della salute.
La dottrina ritiene che il conflitto tra il
diritto di sciopero e i succitati diritti della
persona possa essere risolto soltanto
tramite il ricorso al principio di
proporzionalità. La rilevanza democratica
del diritto di sciopero impedirebbe una
totale prevalenza dei diritti della persona;
una prevalenza siffatta avrebbe, in
particolare, l’effetto di rendere impossibile
o comunque illecito l’esercizio del diritto
di sciopero nel settore di servizi pubblici
essenziali. D’altra parte sarebbero pure
meritevoli di tutela i diritti fondamentali
della persona. Sarebbe quindi il principio
di proporzionalità ad indicare la via da
battere per risolvere il conflitto fra diritti
costituzionali confliggenti nel caso
concreto. Il principio di proporzionalità
imporrebbe, infatti, il contemperamento
degli interessi contrapposti e la
valutazione della meritevolezza delle
posizioni di diritto in gioco.
Da queste posizioni dottrinali si può
dedurre che, in caso di sciopero nei
14
Cfr nel senso delle notazioni nel testo la
disámina di Oetker, Die Durchführung von Notund Erhaltungsarbeiten bei Arbeitskämpfen 1984,
p 39. Secondo la giurisprudenza della Corte
Suprema del Lavoro ed una parte della dottrina,
l’esercizio del diritto di sciopero dovrebbe
rispettare
(anche)
il
„bene
comune“
(Gemeinwohl). Confronta sul punto la sentenza
del BAG del 21.4.1971 citata nonché Oetker in op
cit ult, p 39. Tuttavia il ricorso a tale categoria
concettuale non viene ritenuto da altra parte della
dottrina utile per circoscrivere i limiti dell’esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali; cfr in tal senso Buschmann in AuR
1980, p 235.
55
PANORAMA INTERNAZIONALE
NEWSLETTER CgS
citato “nocciolo duro” del loro diritti
costituzionali15.
b) La dottrina
In dottrina si è svolto un acceso dibattito
circa il soggetto (i soggetti) competente (i)
a decidere sulla natura e sui limiti delle
prestazioni indispensabili nonché sulle
persone da adibire alle attività connesse
con l’erogazione di tali prestazioni.
Nonostante il fatto che il dibattito si sia
svolto per vari decenni, la dottrina non è
univoca. In sostanza sono riscontrabili tre
tesi diverse: la prima sostiene che la
competenza di decidere sul se e il come
delle prestazioni indispensabili spetti
soltanto al datore di lavoro; la seconda
tesi sostiene invece che tale competenza
spetti ad ambo le parti, in particolare al
datore di lavoro (o all’associazione
datoriale) e all’associazione sindacale
che intende indire (o ha indetto) lo
sciopero in uno (o più) servizio(i)
pubblico(i) essenziale(i). La terza tesi
invece ritiene che la competenza di cui
sopra spetti – in base al principio
fondamentale della libertà sindacale – al
sindacato soltanto.
4. Le prestazioni indispensabili16
La dottrina tedesca qualifica quali
prestazioni essenziali (anche se offerte in
misura minima indispensabile) tra l’altro
le prestazioni nell’ambito dei seguenti
servizi:
- I servizi di erogazione del gas,
dell’elettricità,
dell’acqua,
del
riscaldamento;
- I servizi di trasporto pubblico;
- Le cure mediche;
- L’informazione tramite i massmedia
(radio, televisione, giornali);
- L’istruzione;
- L’attività
della
pubblica
amministrazione
in
determinati
settori (ad esempio l’erogazione
delle pensioni, rendite e di altre
prestazioni previdenziali).
•
La tesi della competenza datoriale
si basa, secondo una parte della dottrina,
sul potere direttivo del datore di lavoro
che comporterebbe il diritto di questi di
adibire i lavoratori alle attività da lui
ritenute necessarie per salvaguardare il
godimento minimo dei diritti costituzionali
degli utenti. Secondo altri la stessa tesi
avrebbe come fondamento l’obbligo di
fedeltà del lavoratore. Infine si è fatto
riferimento al diritto consuetudinario, che
garantirebbe il diritto del datore di lavoro
di decidere il se e le modalità delle
prestazioni indispensabili nonché di
decidere il numero e l’identità dei
lavoratori da adibire alle attività connesse
con
le
prestazioni
dei
servizi
indispensabili17.
5.
Chi
è
responsabile
per
l’individuazione
delle
modalità
dell’erogazione
delle
prestazioni
indispensabili e l’individuazione dei
lavoratori interessati?
a) Premessa
L’aspetto più delicato dello sciopero nei
servizi pubblici è la determinazione
dell’ampiezza delle prestazioni al fine di
garantire, durante il periodo in cui viene
esercitato lo sciopero, il godimento
minimo
indispensabile
dei
diritti
costituzionali spettanti ai terzi (in
particolare agli utenti dei servizi pubblici
essenziali) colpiti dalle conseguenze
negative dello sciopero. Altrettanto
delicata è la scelta delle persone (dei
lavoratori) da adibire alle attività dirette a
garantire le prestazioni indispensabili.
17
Cfr in tal senso i contributi di Soellner, in: DB
1969, p 838; di Herrschl, in: AuR 1970, p 352; di
Fenn, in: DB 1982, p 432; di Apfel, Die Sicherung
und Erhaltung des Betriebs bei Arbeitskämpfen
1970, pp 134ss.
15
Oetker in op cit, p 38ss.
Cfr la puntuale analisi di queste prestazioni da
parte di Oetker in op cit, p 42ss.
16
56
PANORAMA INTERNAZIONALE
NEWSLETTER CgS
cosiddetto
dovere
di
influenza
(Einwirkungspflicht). Sarebbe quindi
lecita
una
clausola
della
parte
obbligatoria del contratto collettivo che
imponesse all’associazione sindacale
e/o alle imprese di adoperarsi a che
vengano
garantite
le
prestazioni
indispensabili individuate nel contratto19.
Alla tesi della competenza esclusiva del
datore di lavoro (della parte datoriale) si è
ribattuto che il diritto di sciopero
comporterebbe il diritto dei lavoratori di
astenersi – nell’ipotesi di uno sciopero
indetto da un’associazione di lavoratori,
dotata di capacità tariffaria - dall’attività
lavorativa dovuta. Il potere direttivo
sarebbe in tal caso sospeso come
sarebbero pure sospesi l’obbligo di
prestare il lavoro contrattualmente dovuto
e l’obbligo alla controprestazione da parte
del datore di lavoro. Il ricorso all’obbligo
di fedeltà sarebbe ipotizzabile soltanto in
ordine
a
prestazioni
dirette
a
salvaguardare la funzionalità degli
impianti
e
delle
altre
strutture
organizzative dell’impresa, non invece in
ordine all’organizzazione di prestazioni
indispensabili degli utenti dei servizi
pubblici essenziali. Infine non si potrebbe
ricorrere al diritto consuetudinario in
quanto mancherebbero i presupposti di
una norma consuetudinaria (in particolare
la
mancanza
dell’uniformità
del
18
comportamento relativo) .
• La tesi della competenza delle parti
contrattuali collettive viene sostenuta da
una notevole parte della dottrina. Infatti, i
relativi autori sono dell’avviso che la
determinazione del se e del come delle
prestazioni indispensabili possa senza
dubbio essere anche oggetto di
regolamentazione collettiva. Non si
tratterebbe però di una contrattazione
collettiva avente le caratteristiche di cui
alla legge sul contratto collettivo
(Tarifvertragsgesetz).
Piuttosto
si
tratterebbe di un accordo collettivo sui
generis, cui una parte della dottrina
attribuisce addirittura un’efficacia erga
omnes. Non sarebbe tuttavia esclusa la
conclusione di un contratto collettivo ai
sensi della legge sul contratto collettivo.
Tale contratto produrrebbe soltanto
effetti obbligatori, in particolare il
•
La tesi della competenza esclusiva
del sindacato parte invece dalla
premessa che, comunque sia, il
sindacato che proclama lo sciopero
debba chiedere al datore di lavoro (o
all’associazione datoriale contrapposta al
sindacato) le informazioni necessarie per
poter organizzare lo sciopero, in modo
tale da non ledere i diritti costituzionali
delle persone sulle quali incideranno gli
effetti sfavorevoli della lotta sindacale. In
altre parole, sul sindacato cadrebbe una
sorta di coercizione di fatto a concludere
un relativo accordo con la parte
datoriale20. Sarebbe poi obbligo del
sindacato di individuare i lavoratori da
adibire alle prestazioni indispensabili. Per
questi lavoratori non opererebbe la
proclamazione dello sciopero, per cui per
gli stessi lavoratori non subentrerebbe la
sospensione degli obblighi e dei diritti
contrattuali primari (ossia dell’obbligo di
svolgere l’attività dovuta e dell’obbligo
alla controprestazione). I lavoratori di cui
sopra continuerebbero invece ad essere
soggetti in piena misura al contratto di
lavoro21. Se il sindacato non dovesse
provvedere ad individuare i lavoratori da
escludere dal diritto alla partecipazione
allo sciopero, spetterebbe al datore di
lavoro (all’associazione datoriale) il diritto
di chiedere, in giudizio, i necessari
provvedimenti d’urgenza22. Al datore di
lavoro spetterebbe pure un eventuale
19
Si sono pronunciati per la seconda tesi tra gli
altri Koch, in Schaub (ed), Arbeitsrechtshandbuch,
11a ed, 2005, p 1886; Buschmann, in AuR 1980, p
233; in termini critici invece Oetker op cit, pp 60ss.
20
In questi termini Oetker, p 69.
21
Oetker op cit, p 72; Loewisch/Mikosch, ZfA
1978, p 153, p 165.
22
Oetker op cit, p75s.
18
Cfr le notazioni critiche di Oetker op cit, pp
55ss, secondo le quali la tesi in questione
sarebbe improponibile.
57
PANORAMA INTERNAZIONALE
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risarcimento del danno nel caso in cui il
sindacato non abbia individuato un
numero sufficiente di lavoratori da adibire
alle attività necessarie per tutelare –
almeno in maniera minima indispensabile
– i diritti dei terzi (della utenza).
per garantire la funzionalità degli impianti
(per
garantire
le
prestazioni
indispensabili) e delle persone da adibire
alle relative attività spetti al datore di
lavoro (all’associazione datoriale), o al
datore di lavoro (associazione datoriale)
insieme all’associazione sindacale che ha
proclamato lo sciopero, oppure soltanto a
quest’ultima.
c) La giurisprudenza
Quali “leading cases“ in materia di
sciopero nei servizi pubblici essenziali
possono essere qualificate la sentenza
del Tribunale Supremo del Lavoro del
30.3.198223 e la sentenza dello stesso
Tribunale del 31.1.199524. La prima
sentenza ha tuttavia soltanto una
rilevanza di riflesso in ordine allo sciopero
nei servizi pubblici essenziali. Infatti, detta
sentenza
prevede
la
legittimità
dell’impiego di lavoratori nel corso di uno
sciopero se e in quanto tale impiego sia
diretto a conservare il sostrato materiale
(in particolare il funzionamento dei
macchinari) dell’azienda, in modo che sia
resa possibile la ripresa dell’attività
produttiva in azienda immediatamente
dopo la cessazione dello sciopero25.
Rileva invece in tale sentenza l’analisi
della questione del soggetto o dei
soggetti competenti a decidere sulla
individuazione delle attività necessarie a
conservare
il
sostrato
materiale
dell’azienda nonché delle persone da
adibire alle relative attività. La Corte,
purtroppo, non ha avuto il coraggio di
decidere quale delle tre teorie, sostenute
da altrettante parti della dottrina, debba
avere corso. Resta quindi aperta – anche
in ordine allo sciopero nei servizi pubblici
essenziali
–
la
questione
se
l’individuazione delle attività necessarie
La seconda sentenza riguarda il caso
dello sciopero del personale dei 27 asili
comunali in una città medio-grande
tedesca. In vista dello sciopero,
l’amministrazione
comunale
ha
organizzato un servizio di emergenza per
bambini che non possono essere curati
dai familiari, in quattro asili. La signora
M., maestra nell’ asilo X di questa città, si
presenta al lavoro nel suo asilo X il primo
giorno di sciopero, chiedendo di essere
impiegata almeno in uno dei 4 asili aperti
(tra i quali non figura l’asilo X). Poiché la
signora M. non risulta nell’elenco delle
persone destinate dal comitato di
direzione dello sciopero (Streikleitung) a
svolgere l’attività di cura e di assistenza
negli asili aperti, questa signora non trova
conseguentemente occupazione per cui
si rivolge al Tribunale del lavoro facendo
valere il diritto alla retribuzione per le
giornate di sciopero. Essa sostiene che le
spetti la retribuzione, trovandosi il datore
di lavoro in mora accipiendi. Il Tribunale
Supremo del Lavoro ritiene in questa
sentenza che accordi tra le parti
contrapposte
circa
l’istituzione
e
l’ampiezza
delle
prestazioni
indispensabili, come sucesso nel caso di
specie, siano – in mancanza di rispettive
disposizioni di legge – non solo legittimi,
ma anche desiderabili. Insomma, sembra
che il Tribunale preferisca la tesi per cui
la competenza per l’individuazione delle
modalità di prestazione dei servizi
essenziali nonché delle persone da
adibire alle relative attività, spetti al
datore
di
lavoro
(all’associazione
datoriale) e all’associazione sindacale dei
lavoratori che ha indetto lo sciopero
23
pubblicata in AP n. 74 ad art 9 GGArbeitskampf.
24
Pubblicata in NZA 1995, pp 958ss.
25
Le affermazioni della Corte tedesca ricordano
quelle della Corte di Cassazione italiana nelle
sentenze del 26.6.1980, n. 4030, in Foro it. 1980,
I, p 2656, e del 30.1.1980, n. 611, in Giustizia
civile 1980, I, p 809, in cui si fa riferimento alla
“funzionalità degli impianti” nonché all’impresa
come organizzazione istituzionale.”
58
PANORAMA INTERNAZIONALE
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Ermessen)27. Sarebbe quindi applicabile il
paragrafo 315 del Codice Civile Tedesco
(BGB), il cui primo comma così dispone:
“Se la prestazione deve essere
determinata da uno dei contraenti, si
deve ritenere nel dubbio che la
determinazione deve essere eseguita
secondo equo apprezzamento”.
(quindi una regolamentazione bilaterale o
pattizia), senza però affermare che tale
tesi sia la sola ad essere sostenibile26.
d) Conseguenze in caso di mancato
accordo tra datore di lavoro e sindacato
Dato che la giurisprudenza tende a
preferire la tesi della comune competenza
delle parti contrapposte per ciò che
riguarda
l’organizzazione
delle
prestazioni indispensabili e la scelta dei
lavoratori
necessari
per
garantire
concretamente tali prestazioni, si pone il
problema
circa
la
competenza
all’individuazione
delle
prestazioni
indispensabili e del relativo personale da
impiegare in caso di mancato accordo tra
le due parti. Rispetto a tale problema
sembra che domini la tesi in base alla
quale non sarebbe possibile una
decisione del Tribunale del Lavoro diretta
a definire le modalità della prestazione
dei servizi indispensabili trattandosi non
di una controversia giuridica, ma di una
controversia
economico-regolativa.
Tuttavia, al datore di lavoro spetterebbe
la competenza a decidere unilateralmente
nel caso in cui l’associazione sindacale
si comporti in maniera scorretta,
rifiutando di trattare con la controparte.
Per i casi in cui vi è la volontà di
raggiungere un accordo sia da parte
lavoratrice che da parte datoriale,
sarebbe ipotizzabile un passaggio di
competenza al datore di lavoro, se –
nonostante la buona volontà delle parti –
le trattative si siano dimostrate infruttuose
e tali da escludere un accordo anche a
medio o lungo termine. In tali ipotesi il
datore di lavoro dovrebbe osservare nella determinazione delle modalità dei
servizi di emergenza e dell’individuazione
del relativo personale - il principio di
buona fede e di correttezza (billiges
26
Cfr le sentenze del BAG del 14.12.1993, in AP
n 129 ad art 9 GG-Arbeitskampf; del 22.3.1994, in
AP n 130 ad art 9 GG-Arbeitskampf.
27
Cfr su tale argomento ampiamente Gaumann,
DB 2001, pp 1722ss.
59
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Elenco delle abbreviazioni:
AP
Arbeitsrechtliche Praxis, Nachschlagewerk des Bundesarbeitsgerichts
(raccolta di giurisprudenza dkel lavoro)
AUR
Arbeit und Recht (Rivista)
BAG
Bundesarbeitsgericht (Corte Suprema del Lavoro)
BB
Betriebsberater (Rivista)
BVerfG
Bundesverfassungsgericht (Corte Costituzionale tedesca)
DB
Der Betrieb (Rivista)
NZA
Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (Rivista)
RdA
Recht der Arbeit (Rivista)
ZfA
Zeitschrift für Arbeitsrecht (Rivista)
60
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A cura della
Direttore Responsabile
Realizzazione grafica e
pubblicazione sul sito
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Via Po, 16/a 00198 Roma
e-mail: [email protected]
web: www.commissionegaranziasciopero.it
Presidente Antonio Martone
Paola Tenaglia – Claudio Monteferri