comune di ala - Associazione per la Tutela del Territorio

COMUNE DI ALA
Provincia di Trento
Servizio Tecnico Urbanistico
Piazza San Giovanni, 1- 38061 ALA
(Tel. 0464/678752- Fax 0464/678741)
Prot. n. 270 ?
Ala, 10 febbraio 2006
OGGETTO:
Cava "Neravalle 2" Pilcante di Ala.
Richiesta pareri.
Spett.le
AGENZIA PROVINCIALE PER LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Settore tecnico
Via Mantova, 16
38100 TRENTO
Spett.le
AZIENDA PROVINCIALE PER I
SERVIZI SANITARI
U.O. di Prevenzione Ambientale
Via Degasperi, 79
38100 TRENTO
e p.c. Spettabile Ditta
COSTRUZIONI PASQUALINI S.r.l.
Via Fermi
38061 ALA
e p.c.Egregio Signor
MUTINELLI LUCA
Via dei Capitelli, 1
38060 PILCANTE DI ALA
E' stato prodotto dal Sig. Mutinelli Luca un rapporto, ns. prot. n. 2467 dd. 06.02.2006, relativo alle analisi
su campioni di terreno e materiale da scavo proveniente da un cantiere sulla A22 - Autostrada del Brennero,
prelevati sulla pista di decelerazione dell'area di servizio Nogaredo W e nella fascia spartitraffico centrale, tra
Rovereto Nord e Rivalta.
Dalle dichiarazioni verbali del Sig. Mutinelli Luca, tale materiale verrebbe attualmente conferito presso la
cava inerti "Neravalle 2" in località Pilcante di Ala, al fine del ripristino ambientale previsto nel progetto e nel
disciplinare, allegati all'autorizzazione alla coltivazione di cava rilasciata ai sensi della L.P. n. 6/80 alla Ditta
Costruzioni Pasqualini S.r.l. in data 20.11.2002 - Prot. n. 5306.
•
•


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
Considerato che:
I valori ottenuti dai campioni di terreno analizzati, sono inferiori a quelli previsti nella tabella 1) colonna B dell'allegato 1 del D.M. 471/1999;
AI punto B) delle "Linee guida per il riutilizzo dei materiali derivanti da operazioni di scavo, allegate
alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 del 19.07.2004", le terre e rocce da scavo sono
esonerate dalla disciplina sui rifiuti, qualora non provengano da siti inquinati e da bonifiche con
concentrazione di inquinante superiore ai limiti di accettabilità di cui all'allegato 1, tabella 1, colonna B
del D.M. 471/1999, "salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite
inferiore';
L'area, prima dell'attività di estrazione del materiale inerte, era coltivata a vigneto;
La destinazione finale, prevista nel progetto allegato all'autorizzazione alla coltivazione della cava,
risulta "vigneto";
II Programma Comunale Pluriennale di Attuazione, prevede che "tutte le aree estrattive a fine lavori
dovranno recuperare una destinazione conforme a quella precedente all'attività estrattiva e pertanto o
agricole o boschive";
II Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali, all'art. 3.1.4 -Criteri di tutela del Paesaggio,
considera prioritario l'inserimento armonico di tali aree nel quadro paesaggistico-ambientale del
territorio;
tutto ciò premesso, per quanto di competenza degli Spettabili uffici in indirizzo, si formulano i seguenti
quesiti:
•
se tale materiale può essere utilizzato nelle operazioni di riempimento della cava e relativa
ricostruzione del piano di ripristino;
• quali valori di concentrazione limite accettabili si debbono applicare, in riferimento alla futura
destinazione urbanistica dell'area (agricola), in quanto tale destinazione non è specificata nell'allegato
1, tabella 1, del D. M. n.471/1999.
A disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO
Il responsabile
Ing. Massimo Castelli
Allegati:

rapporto di prova

stralcio della relazione tecnico-illustrativa allegata all'aut. 20.11.02 - Prot. n. 4306

stralcio tav. n. 3 -planimetria stato finale - allegata all'aut. 20.11.02 - Prot. n. 4306
•
stralcio del programma comunale pluriennale di attuazione (P.C.P.A.)
•
stralcio del piano provinciale utilizzazione sostanze minerali (P.P.U.S.M.)
Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari
Provincia Antonorna di Trento
DIREZIONE IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Unita Operativa Prevenzione Ambientale
Trento, lì
Funzionario responsabile:
dott. Franco Guizzardi/ag
Prot. n 6.04/ 23,i Ics
Class. IX.2.2..
Spett.le
`
COMUNE DI ALA P.zza S.Giovanni, 1
38061 ALA
Oggetto: cava "Neravalle 2 "Pilcante di Ala.
Trasmissione pareri.
COMUNE di ALA
Provincia di Trento
1 0 M AR 2006
07I MAR. 2006
PAT
Agenzia provinciale per la
protezione dell'Ambiente
Settore Tecnico
U.O. Tutela del suolo, P.zza Vittoria,5
38100 TRENTO
prot..n4856
cat .......... class .... fasc ........
Corrispondendo alla nota del 10 febbraio 2006 prot n.2701 pari oggetto, visti i rapporti di prova
che evidenziano valori per il piombo ed il cadmio inferiori alla tabella "B" ma superiori alla tabella "A"
del 471/99 la quale tutela suoli destinati ad utilizzo residenziale e in considerazione che l'area nella sua
futura destinazione urbanistica e individuata come agricola, la scrivente ritiene di poter assimilare
l'area destinata ad uso agricolo ai limiti del residenziale(tab."A).
Il DIRETTORE
Dott. Rodolfo Vittadini
COMUNE Di A L A
Provincia di Trento
Servizio Tecnico Urbanistico
Piazza San Giovanni, 1- 38061 ALA ,
(Tel. 0464/678752- Fax 0464/678741)
Prot. n.6327
Ala, lì 12 aprile 2006
OGGETTO: Cava Neravalle 2 - Ordinanza di asportazione e trasporto a recupero o smaltimento del
materiale utilizzato per il ripristino ambientale della cava.
I L SINDACO
Visti i rapporti di prova relativi alle analisi su campioni di terreno e materiale da scavo
provenienti dai cantieri dell'A22 - Autostrada del Brennero, prelevati sulla pista di decelerazione dell'area
di servizio Nogaredo Ovest e nella fascia spartitraffico centrale, tra Rovereto Nord e Rivalta, pervenuti
alla scrivente Amministrazione in data 06.02.2006 - Prot. n. 2467;
Rilevato che il materiale da scavo di cui sopra e stato conferito presso la cava inerti denominata
"Neravalle 2" in località Pilcante di Ala, a! fine del ripristino ambientale previsto negli atti autorizzativi per
l'esercizio ed il ripristino della cava stessa;
Vista la richiesta di parere dd. 10.02.2006 - Prot. n. 2701 inviata all'Agenzia per la Protezione
Ambientale e all'Azienda Sanitaria in merito all'utilizzazione di detto materiale per le operazioni di
riempimento e ripristino della cava ed ai valori di concentrazione limite accettabili che si dovrebbero
applicare in riferimento alla futura destinazione urbanistica dell'area;
Vista la segnalazione di cui all'art. 10 della L.P. 4 marzo 1980, n. 6 e s.m., inviata dal
Servizio Minerario della Provincia in data 16.02.2006 - Prot. n. 3505, che accerta la non conformità del
conferimento di tale materiale per il ripristino della cava con le disposizioni contenute nell'atto di
autorizzazione, ed in particolare non consente il futuro sfruttamento agricolo dell'area con destinazione
finale a vigneto;
Vista la ns. comunicazione dd. 02.03.2006 - Prot. n. 3884 inviata alla Ditta Costruzioni
Pasqualini S.r.l. in qualità di utilizzatore della cava;
Vista la nota di controdeduzioni della Ditta Costruzioni Pasqualini S.r.l. di data 15.03.2006,
pervenuta in data 16.03.2006 - Prot. n. 5296;
Vista la nota dell'Azienda Sanitaria - U.O. Prevenzione Ambientale pervenuta in data
10.03.2006 - Prot. n. 4856 con la quale si chiarisce che i valori da considerare per l'utilizzo del materiale di
riempimento e ripristino della cava, sono quelli indicati nella colonna A, tabella 1, allegato 1 dei D.M. n.
471/1999, la quale tutela suoli destinati ad utilizzo residenziale e per analogia anche i suoli destinati ad
utilizzo agricolo;
Considerato che il materiale di scavo proveniente dai cantieri dell'Autostrada del Brennero,
utilizzato per il riempimento ed il ripristino della cava "Neravalle 2" rientra nella tipologia del "rifiuto" ai
sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997 e non risulta conforme a quanto indicato dal D.M. n. 471/1999,
in quanto non adatto per il sito in oggetto, tenuta presente la destinazione finale ad uso agricolo,
prevista nel Programma comunale pluriennale di
attuazione, approvato con deliberazione consiliare n. 119 del 22.06.1989 e nel sovraordinato Piano
provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali approv ato con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 1620 di data 06.03.1987 e successivi aggiornamenti approvati con re stive deliberazioni
di Giunta Provinciale;
Vista l'autorizzazione prot. n. 5306 di data 20.11.2002 alla coltivazione della cava di inerti
denominata "Neravalle 2", rilasciata ai sensi della L.P. n. 6/1980, alla Ditta Costruzioni Pasqualini S.r.l.,
con sede in Ala, Via E. Fermi, il disciplinare, gli elaborati progettuali facenti parte integrante
dell'autorizzazione stessa, nonché il verbale di deliberazione del C.T.I. del 02.09.2002 - n. 54/2002, da
cui emerge che la destinazione finale dell'area deve essere agricola, conformemente allo strumento di
pianificazione ed a quello attuativo sopracitati;
Accertato che la proprieta delle pp.ff. 778, 779, 780, 781, 782, 783 e 784 in C.C. di Pilcante,
costituenti il sedime della cava "Neravalle 2", risulta a nome del Signor Saiani Gianfranco, residente in
Pilcante di Ala, Via Pila;
Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m. "Attuazione della direttiva 911156/CEE sui rifiuti, della
direttiva 911689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94162/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio";
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 di data 19 luglio 2004 recante "Direttive
per l'applicazione dell'art. 63 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo
unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) con riferimento all'utilizzo di
terre e rocce da scavo";
Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005, n. 3/L ed in particolare l'art. 63 bis, comma 2;
Visto D.M. 25 ottobre 1999, n 471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni", ed in particolare l'allegato 1, tabella 1,
colonna A - siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 22 dicembre 2004, n.
7, che recita: "Sono in ogni caso riservate al Sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla
vigente legislazione ...";
ORDINA
alla Ditta Costruzioni Pasqualini S.r.l. con sede in Ala, Via Enrico Fermi - P.I. 00431860220, ai sensi
dell'art. 90 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ed ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.
n. 22/1997;
I. l'asportazione immediata del materiale da scavo conferito presso la cava "Neravalle 2" e
proveniente dal cantieri dell'A22 - Autostrada del Brennero, prelevato sulla pista di
decelerazione dell'area di servizio Nogaredo Ovest e nella fascia spartitraffico centrale, tra
Rovereto Nord e Rivalta;
2. il trasporto a recupero o smaltimento del medesimo materiale, tramite ditta autorizzata;
3. la consegna dei formulario di identificazione.
COMUNICA
che in caso di inottemperanza a quanto ordinato si procederà ai sensi di legge; son o fatte salve le
eventuali sanzioni penali in presenza di reato.
Contro il presente provvedimento e ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento nel termine di 60 giorni dalla data di notifica o di ricevimento dello stesso,
ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.
DISPONE
la notifica dell'ordinanza a:
- DITTA COSTRUZIONI PASQUALINI S.r.l. con sede in Ala, Via Enrico Fermi - P.I.
00431860220 - legale rappresentante Signor Pasqualini Armando, in qualità di utilizzatore
dell'area
-
SAIANI GIANFRANCO nato a Ala il 20 dicembre 1954 e residente in Pilcante di Ala, Via Pila
- C.F. SNAGFR54T20A116I, in qualità di proprietario dell'area
IL SINDACO
Giuliana Tomasoni
COMUNE DI ALA
Provincia di Trento
Servizio Tecnico Urbanistico
Piazza San Giovanni, 1- 38061 ALA (Tel. 04641678752- Fax 0464!678741)
Prot. n. 18255
Ala, 12 ottobre 2006
OGGETTO: Cava "Neravalie 2" Pilcante di Ala.
Recupero ambientale cava inerti, con terre provenienti dalla A22 - Autostrada del Brennero.
Spett.le
AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Settore tecnico Via Mantova, 16
38100 TRENTO
Spett.le
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
U.O. di Prevenzione Ambientale Via Degasperi, 79
38100 TRENTO
Spett.le
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio Minerario
Via G. B. Trener, 3 38100 TRENTO
p.c. Spettabile Ditta
COSTRUZIONI PASQUALINI S.r.l. Via Fermi
38061 ALA
p.c. Egregio Signor MUTINELLI LUCA
Via dei Capitelli, 1
38060 PILCANTE DI ALA
Con riferimento al conferimento, presso la cava inerti denominata "Neravalle 2", di terre provenienti da un
cantiere sulla A22 - Autostrada dei Brennero, prelevate sulla pista di decelerazione dell'area di servizio
Nogaredo Ovest e nella fascia spartitraffico centrale, tra Rovereto Nord e Rivalta, quale ripristino ambientale
previsto nel progetto e nel disciplinare, allegati all'autorizzazione alla coltivazione di cava rilasciata ai sensi
della L.P. n. 6/80 alla Ditta Costruzioni Pasqualini S.r.l. in data 20.11.2002 - Prot. n. 5306 e vista la seguente
documentazione amministrativa:
•
nota del Servizio Minerario di data 16 febbraio 2006 - prot. n. 70712006-LS e l'allegato verbale di
accertamento di violazione a firma del per. ind. min. Luciano Selva, nel quale viene evidenziata la non
conformita dell'intervento di recupero della cava, con quanto previsto nel progetto e nel disciplinare, allegati
all'autorizzazione alla coltivazione di cava rilasciata ai sensi della L.P. n. 6/80 alla Ditta Costruzioni Pasqualini
S.r.l. in data 20.11.2002 - Prot. n. 5306;
•
risultati delle analisi effettuate su alcuni campioni di terreno prelevati presso il cantiere della A22 Autostrada del Brennero, dai quali e possibile desumere il rispetto dei valori di concentrazione limite accettabili
previsti dalla Tabella 1 - Colonna B del D.M. 471/99, ma il superamento di quelli previsti alla Colonna A (Aree
ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) della medesima tabella;
•
parere dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - U.O. Prevenzione Ambientale di data 7 marzo
2006 - prot. n. 6.04/831106, che assimila alla destinazione residenziale, la futura destinazione agricola del sito,
richiedendo quindi l'adozione dei limiti di riferimento previsti dalla Tabella 1 - Colonna A del D.M. 471/99;
•
ordinanza emessa dal Sindaco dei Comune di Ala in data 12 aprile 2006 - prot. n. 6327, con la quale e
stato ordinato alla Ditta Costruzioni Pasqualini S.r.l. di provvedere; 1) all'asportazione immediata del materiale
da scavo conferito presso la cava "Neravalle 2" e proveniente dalla A22 - Autostrada dei Brennero, 2) al
trasporto a recupero o smaltimento del medesimo materiale, tramite ditta autorizzata, 3) la consegna dei
formulari di identificazione;
•
parere dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente - Settore Tecnico, di data 21 giugno
2006 - prot. n. 2247/06-U221;
• nota della Ditta Costruzioni Pasqualini S.r.l. di data 13 giugno 2006 - prot. n. F-178106, pervenuta in data 14
giugno 2006 - prot. n. 10864, con la quale dichiara di aver provveduto all'asporto del materiale da scavo, tramite
conferimento dello stesso presso l'impianto di recupero in loc. Pradaglia di ]sera, come da formulari allegati;
tutto cio premesso, per quanto di competenza, si ritiene ottemperato a quanto previsto nell'ordinanza emessa dal
Sindaco del Comune di Ala in data 12 aprile 2006 - prot. n. 6327, a carico della Ditta Costruzioni Pasqualini
S.r.l..
A disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO
II esponsabile
Ing. Mansimo Castelli
Allegati: nota Ditta Costruzioni Pasqualini S.r.l. d.d. 13.06.2006
mm