Giovedì 27 Gennaio 2011
OGNI MESE IN EDICOLA
La Legge
& la Giustizia
37
IL PRIMO MENSILE
AL SERVIZIO DELL’UOMO
Sentenza del tribunale di Torino sun un caso riguardante le obbligazioni Lehman Brothers
Titoli rischiosi? La banca paga
Dall’adesione a Patti chiari obblighi informativi più stringenti
DI
S
PAGINA A CURA
FEDERICO UNNIA
e il titolo è rischioso la
banca deve informarne
l’investitore, a maggior
ragione se l’istituto
aderisce al «Consorzio Patti
Chiari», che comporta l’assunzione nei confronti dei clienti
di specifici obblighi informativi, che sono ulteriori rispetto
a quelli contenuti nella normativa vigente in materia di
intermediazione finanziaria.
In particolare la banca deve
informare l’acquirente della
significativa variazione del
rischio legato a determinate
tipologie di bond. E se non lo
fa tempestivamente il danno
che ne scaturisce deve essere imputato e risarcito dalla
banca. È quanto ha stabilito
la sentenza n. 7674/2010 del
Tribunale di Torino, depositata presso la cancelleria il
22 dicembre 2010, che segna
l’inizio di una nuova ondata di
cause nei riguardi delle banche
italiane e del «Consorzio Patti
Chiari» coinvolti nella vicenda del collocamento dei bond
Lehman, poi, finiti in default.
La sentenza è importante in
quanto il giudice (dott.ssa Tassone) ha, per la prima volta, respinto la tesi fino ad oggi avanzata dalle banche, ovvero che
il default Lehman non era prevedibile. Il caso specifico concerne la condanna dell’istituto
di credito Intesa Sanpaolo, a
rimborsare 474 mila euro, più
gli interessi, a un cliente per il
mancato rispetto dell’obbligo
di informare l’acquirente che il
rischio legato al bond Lehman
era aumentato e che, pertanto, la situazione era cambiata
in peggio rispetto al momento
dell’acquisto. Un impegno che
la banca aveva messo nero su
bianco nell’ordine di acquisto
del bond che era inserito nel
paniere «Patti Chiari». E, infatti, gli ordini di acquisto predisposti dalle banche italiane,
in particolare da quelle che
avevano aderito al «Consorzio
Patti Chiari», prevedono un
impegno di informazione del
cliente in caso di mutamento
del rischio del titolo incluso
in detto paniere. In particolare, nell’ordine di acquisto
del titolo si legge che «in base
agli andamenti del mercato, il
cliente sarà tempestivamente
informato se il titolo subisce
una variazione significativa
del livello di rischio». «La
causa è stata, dunque, vinta
per il mancato adempimento
da parte della banca di un impegno contrattuale, consistente nell’obbligo di informare il
cliente di tale significativa
variazione del rischio legato
al bond. Il giudice ha respinto la difesa della banca per la
quale la dicitura era solo il recepimento di quanto previsto
dal regolamento del «Consorzio Patti Chiari», commenta a
ItaliaOggi l’avvocato Cristina
Poncibò del Foro di Torino.
Su un altro fronte, l’Autorità
garante della concorrenza e
del mercato sta conducendo
una istruttoria in relazione
all’operato del «Consorzio Patti
Chiari» e delle agenzie di ra-
ting sulla vicenda Lehman.
«A nostro avviso, l’Autorità
potrebbe anche ritenere che
la pubblicità promossa dal
Consorzio Patti Chiari era ingannevole per i risparmiatori e
una eventuale decisione in tal
senso potrebbe avere significative delle rilevanti conseguenze sotto il profi lo risarcitorio
in sede civile», sottolinea la
Poncibò. Su questi temi, partendo dalla citata sentenza di
Torino, si terranno nel capoluogo piemontese tre incontri
l’11, 18 e 24 febbraio 2011, sul
tema Imprese e risparmiatori
dinnanzi al sistema bancario:
gestione del rischio e responsabilità degli intermediari, in
collaborazione con Agit (Avvocati giusconsumeristi italiani),
l’Unione industriale di Torino
e Cendon & Partners.
©Riproduzione riservata
La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/documenti
PROGETTO CNF PER LA CRESCITA CULTURALE DELLA CATEGORIA
Aspiranti legali alle prese con Sofocle e Calvino
Aspiranti avvocati chiamati alla lettura. Dall’Antigone di Sofocle a Etica ed economia di Amartya Sen, passando per la Strategia di pace di John F. Kennedy, la formazione dei praticanti
che si preparano a sostenere l’esame da avvocato passerà anche
dalle pietre miliari della letteratura, secondo aree tematiche
funzionali alla professione legale. È il progetto «Libri per ragionare. Libri per sopravvivere» lanciato dalla Scuola superiore
dell’avvocatura (Fondazione del Consiglio nazionale forense)
nelle scuole forensi, che curano la preparazione all’esame di
abilitazione degli aspiranti avvocati. Si tratta di un percorso
ragionato che attraverso sei domande sul mondo suggerisce 61
testi per imparare a ragionare, comprendere e dunque scrivere.
Gli argomenti saranno poi discussi nelle Scuole forensi. Nel
dettaglio, le aree tematiche individuate sono: l’intreccio tra globalizzazione, diritto ed etica, il rapporto tra sapere e linguaggio,
ma anche l’arte del giudicare, il difficile percorso dall’evento
umano all’applicazione della legge e le tecniche di argomentazione, l’importanza della deontologia come etica professionale e
identità di ruolo, l’analisi degli eventi storici che hanno segnato
la vita dei popoli nell’età moderna e la riflessione sulle radici
della cultura del diritto. «L’idea», spiega il vicepresidente della
Scuola Alarico Mariani Marini, «parte dall’amara considerazione che l’Italia è al penultimo posto nella graduatoria dei livelli
di alfabetizzazione, che otto laureati su 100 non sanno scrivere
(Centro europeo della educazione), che il 55% degli italiani non
ha mai letto un libro (Istat)». «Le scarse letture», spiega ancora Mariani Marini, «determinano una scarsa capacità di uso
corretto del linguaggio, che nel caso dei giovani che aspirano
alla professione di avvocato emerge ogni anno dal catalogo di
errori di grammatica, di sintassi, di morfologia che costellano
le prove scritte dell’esame di avvocato».
Gabriele Ventura
©Riproduzione riservata
Le pietre miliari degli avvocati
AREE
TEMATICHE
OPERE
Amartya Sen (Etica ed economia, Laterza
2004), Noemi Klein (No logo, Baldini e Castoldi
Globalizzazione,
2001), Sabino Cassese (I diritti umani oggi,
diritto ed etica
Laterza 2005), Y. Dezalay ( I mercanti dei diritto,
Giuffré)
Italo Calvino (Il limpido Lezioni americane,
Rapporto
Garzanti 1989), Mortara Garavelli (Prontuario
tra sapere e
di punteggiatura, Laterza), L. Trust (Virgole per
linguaggio
caso, Piemme)
A. Schopenhauer (L’arte di ottenere ragione),
L’arte del
Gustavo Zagrebelsky (Le virtù del dubbio.
giudicare
Intervista su etica e diritto, Laterza)
Corrado Stajano (Un eroe borghese, Einaudi
2005), Umberto Ambrosoli (Qualunque cosa
Deontologia
succeda, Gironi ed.), Remo Danovi (Processo
al buio. Lezioni di etica in venti film, Rizzoli
2010)
John Kennedy (Strategia di pace. I discorsi della
Analisi degli
Nuova frontiera, Record Mondadori), A. Suu
eventi storici
Kyi (Lettere dalla Birmania, Sperling & Kupfer
2007)
Le radici della Sofocle (Antigone), Amartya Sen (La democrazia
cultura del diritto degli altri, Oscar Mondadori).
Adv occulto,
no dal Cds
In materia di pubblicità
occulta, anche in mancanza
di prova storica del rapporto di committenza, lo scopo
promozionale può essere accertato sulla base di elementi
gravi, precisi e concordanti,
tra i quali, in particolare,
l’esibizione innaturale del
prodotto e la non strumentalità di tale esibizione alle
finalità di programma. Inoltre, se non emerge un vaglio
critico da parte dell’autore, è
rafforzata la deduzione che
di messaggio pubblicitario
camuffato si tratti. Il Consiglio di stato con la sentenza
00113/2011 emessa il 12 ottobre 2010 e depositata il 12
gennaio 2011, ha rigettato
il ricorso presentato da due
aziende contro sentenza del
Tar Lazio emessa nel 2009
che aveva confermato un
provvedimento dell’Antitrust
in materia di pubblicità scorretta. Nel ricorso, tra i vari
punti sollevati, anche quello
sulla natura pubblicitaria
camuffata dell’intervista.
Secondo i giudici, il provvedimento impugnato indicava
in maniera esaustiva numerosi indici presuntivi dai
quali si desume la natura
pubblicitaria dell’intervista.
Innanzitutto, le modalità di
diffusione dell’intervista, presente per circa un anno sul
sito, nello Speciale dedicato
al settore delle videoteche e
videonoleggio. Le dichiarazioni rese sono state pubblicate senza alcuna apparente
elaborazione, verifica o riflessione critica della redazione
che si è limitata ad accertare
l’esistenza, l’operatività e l’assetto di controllo della società
censita e l’utilizzo (in assenza
di registrazione) del marchio
ostentato nelle fiere nazionali
di settore. Le domande poste
al responsabile commerciale non affrontano possibili
aspetti problematici e onerosi
della proposta pubblicizzata,
né viene mai richiesto all’intervistato di offrire a supporto delle proprie dichiarazioni
dati più precisi che consentano all’interessato di valutare
in termini più oggettivi la
convenienza della proposta.
Tutti seri indizi della natura
pubblicitaria dell’articolo.