Giovedì 27 Gennaio 2011 OGNI MESE IN EDICOLA La Legge & la Giustizia 37 IL PRIMO MENSILE AL SERVIZIO DELL’UOMO Sentenza del tribunale di Torino sun un caso riguardante le obbligazioni Lehman Brothers Titoli rischiosi? La banca paga Dall’adesione a Patti chiari obblighi informativi più stringenti DI S PAGINA A CURA FEDERICO UNNIA e il titolo è rischioso la banca deve informarne l’investitore, a maggior ragione se l’istituto aderisce al «Consorzio Patti Chiari», che comporta l’assunzione nei confronti dei clienti di specifici obblighi informativi, che sono ulteriori rispetto a quelli contenuti nella normativa vigente in materia di intermediazione finanziaria. In particolare la banca deve informare l’acquirente della significativa variazione del rischio legato a determinate tipologie di bond. E se non lo fa tempestivamente il danno che ne scaturisce deve essere imputato e risarcito dalla banca. È quanto ha stabilito la sentenza n. 7674/2010 del Tribunale di Torino, depositata presso la cancelleria il 22 dicembre 2010, che segna l’inizio di una nuova ondata di cause nei riguardi delle banche italiane e del «Consorzio Patti Chiari» coinvolti nella vicenda del collocamento dei bond Lehman, poi, finiti in default. La sentenza è importante in quanto il giudice (dott.ssa Tassone) ha, per la prima volta, respinto la tesi fino ad oggi avanzata dalle banche, ovvero che il default Lehman non era prevedibile. Il caso specifico concerne la condanna dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo, a rimborsare 474 mila euro, più gli interessi, a un cliente per il mancato rispetto dell’obbligo di informare l’acquirente che il rischio legato al bond Lehman era aumentato e che, pertanto, la situazione era cambiata in peggio rispetto al momento dell’acquisto. Un impegno che la banca aveva messo nero su bianco nell’ordine di acquisto del bond che era inserito nel paniere «Patti Chiari». E, infatti, gli ordini di acquisto predisposti dalle banche italiane, in particolare da quelle che avevano aderito al «Consorzio Patti Chiari», prevedono un impegno di informazione del cliente in caso di mutamento del rischio del titolo incluso in detto paniere. In particolare, nell’ordine di acquisto del titolo si legge che «in base agli andamenti del mercato, il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio». «La causa è stata, dunque, vinta per il mancato adempimento da parte della banca di un impegno contrattuale, consistente nell’obbligo di informare il cliente di tale significativa variazione del rischio legato al bond. Il giudice ha respinto la difesa della banca per la quale la dicitura era solo il recepimento di quanto previsto dal regolamento del «Consorzio Patti Chiari», commenta a ItaliaOggi l’avvocato Cristina Poncibò del Foro di Torino. Su un altro fronte, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato sta conducendo una istruttoria in relazione all’operato del «Consorzio Patti Chiari» e delle agenzie di ra- ting sulla vicenda Lehman. «A nostro avviso, l’Autorità potrebbe anche ritenere che la pubblicità promossa dal Consorzio Patti Chiari era ingannevole per i risparmiatori e una eventuale decisione in tal senso potrebbe avere significative delle rilevanti conseguenze sotto il profi lo risarcitorio in sede civile», sottolinea la Poncibò. Su questi temi, partendo dalla citata sentenza di Torino, si terranno nel capoluogo piemontese tre incontri l’11, 18 e 24 febbraio 2011, sul tema Imprese e risparmiatori dinnanzi al sistema bancario: gestione del rischio e responsabilità degli intermediari, in collaborazione con Agit (Avvocati giusconsumeristi italiani), l’Unione industriale di Torino e Cendon & Partners. ©Riproduzione riservata La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti PROGETTO CNF PER LA CRESCITA CULTURALE DELLA CATEGORIA Aspiranti legali alle prese con Sofocle e Calvino Aspiranti avvocati chiamati alla lettura. Dall’Antigone di Sofocle a Etica ed economia di Amartya Sen, passando per la Strategia di pace di John F. Kennedy, la formazione dei praticanti che si preparano a sostenere l’esame da avvocato passerà anche dalle pietre miliari della letteratura, secondo aree tematiche funzionali alla professione legale. È il progetto «Libri per ragionare. Libri per sopravvivere» lanciato dalla Scuola superiore dell’avvocatura (Fondazione del Consiglio nazionale forense) nelle scuole forensi, che curano la preparazione all’esame di abilitazione degli aspiranti avvocati. Si tratta di un percorso ragionato che attraverso sei domande sul mondo suggerisce 61 testi per imparare a ragionare, comprendere e dunque scrivere. Gli argomenti saranno poi discussi nelle Scuole forensi. Nel dettaglio, le aree tematiche individuate sono: l’intreccio tra globalizzazione, diritto ed etica, il rapporto tra sapere e linguaggio, ma anche l’arte del giudicare, il difficile percorso dall’evento umano all’applicazione della legge e le tecniche di argomentazione, l’importanza della deontologia come etica professionale e identità di ruolo, l’analisi degli eventi storici che hanno segnato la vita dei popoli nell’età moderna e la riflessione sulle radici della cultura del diritto. «L’idea», spiega il vicepresidente della Scuola Alarico Mariani Marini, «parte dall’amara considerazione che l’Italia è al penultimo posto nella graduatoria dei livelli di alfabetizzazione, che otto laureati su 100 non sanno scrivere (Centro europeo della educazione), che il 55% degli italiani non ha mai letto un libro (Istat)». «Le scarse letture», spiega ancora Mariani Marini, «determinano una scarsa capacità di uso corretto del linguaggio, che nel caso dei giovani che aspirano alla professione di avvocato emerge ogni anno dal catalogo di errori di grammatica, di sintassi, di morfologia che costellano le prove scritte dell’esame di avvocato». Gabriele Ventura ©Riproduzione riservata Le pietre miliari degli avvocati AREE TEMATICHE OPERE Amartya Sen (Etica ed economia, Laterza 2004), Noemi Klein (No logo, Baldini e Castoldi Globalizzazione, 2001), Sabino Cassese (I diritti umani oggi, diritto ed etica Laterza 2005), Y. Dezalay ( I mercanti dei diritto, Giuffré) Italo Calvino (Il limpido Lezioni americane, Rapporto Garzanti 1989), Mortara Garavelli (Prontuario tra sapere e di punteggiatura, Laterza), L. Trust (Virgole per linguaggio caso, Piemme) A. Schopenhauer (L’arte di ottenere ragione), L’arte del Gustavo Zagrebelsky (Le virtù del dubbio. giudicare Intervista su etica e diritto, Laterza) Corrado Stajano (Un eroe borghese, Einaudi 2005), Umberto Ambrosoli (Qualunque cosa Deontologia succeda, Gironi ed.), Remo Danovi (Processo al buio. Lezioni di etica in venti film, Rizzoli 2010) John Kennedy (Strategia di pace. I discorsi della Analisi degli Nuova frontiera, Record Mondadori), A. Suu eventi storici Kyi (Lettere dalla Birmania, Sperling & Kupfer 2007) Le radici della Sofocle (Antigone), Amartya Sen (La democrazia cultura del diritto degli altri, Oscar Mondadori). Adv occulto, no dal Cds In materia di pubblicità occulta, anche in mancanza di prova storica del rapporto di committenza, lo scopo promozionale può essere accertato sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, tra i quali, in particolare, l’esibizione innaturale del prodotto e la non strumentalità di tale esibizione alle finalità di programma. Inoltre, se non emerge un vaglio critico da parte dell’autore, è rafforzata la deduzione che di messaggio pubblicitario camuffato si tratti. Il Consiglio di stato con la sentenza 00113/2011 emessa il 12 ottobre 2010 e depositata il 12 gennaio 2011, ha rigettato il ricorso presentato da due aziende contro sentenza del Tar Lazio emessa nel 2009 che aveva confermato un provvedimento dell’Antitrust in materia di pubblicità scorretta. Nel ricorso, tra i vari punti sollevati, anche quello sulla natura pubblicitaria camuffata dell’intervista. Secondo i giudici, il provvedimento impugnato indicava in maniera esaustiva numerosi indici presuntivi dai quali si desume la natura pubblicitaria dell’intervista. Innanzitutto, le modalità di diffusione dell’intervista, presente per circa un anno sul sito, nello Speciale dedicato al settore delle videoteche e videonoleggio. Le dichiarazioni rese sono state pubblicate senza alcuna apparente elaborazione, verifica o riflessione critica della redazione che si è limitata ad accertare l’esistenza, l’operatività e l’assetto di controllo della società censita e l’utilizzo (in assenza di registrazione) del marchio ostentato nelle fiere nazionali di settore. Le domande poste al responsabile commerciale non affrontano possibili aspetti problematici e onerosi della proposta pubblicizzata, né viene mai richiesto all’intervistato di offrire a supporto delle proprie dichiarazioni dati più precisi che consentano all’interessato di valutare in termini più oggettivi la convenienza della proposta. Tutti seri indizi della natura pubblicitaria dell’articolo.