L`anno duemila il giorno 4 del mese di maggio alle ore 18, a seguito

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L'anno duemila il giorno 4 del mese di maggio alle ore 18, a seguito di convocazione regolarmente effettuata
si sono riunite, in Maglie presso la Sede dell'Azienda USL LE / 2, le Delegazioni Trattanti così come costituite ai
sensi ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.L. del 7/4/1999, per concludere la trattativa da tempo già avviata, finalizzata alla
stipula e alla sottoscrizione Contratto Integrativo Decentrato.
PREMESSA
Con la firma dell'accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato 1998-2001 si chiude
un lungo e costruttivo periodo di confronto negoziale fra la RSU - OO.SS e l'AZIENDA USL LE/2 e si aprono
prospettive che, nel riconfermare la validità e la utilità del confronto avviato, contribuiscono al rafforzamento del
processo di aziendalizzazione previsto dalla normativa vigente.
Le questioni che hanno interessato il livello negoziale decentrato hanno dato risposte non solo alle
questioni retributive, ma anche ad importanti obiettivi aziendali, alle necessità di diversi modelli organizzativi e creato
le premesse per una nuova distribuzione delle risorse umane in raccordo alla ricollocazione degli Operatori rispetto al
nuovo impianto classificatorio e, dunque, per la piena valorizzazione della loro professionalità, anche attraverso il
rilancio della formazione.
PARTE I
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
_ARTICOLO 1
Il presente contratto collettivo di lavoro integrativo, valido per il periodo 1.1.1998 - 31.12.2001, definito ai sensi
dell'art.45 del d.lgs.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art.4 del CCNL 7.4.1999, si applica
a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell'Area del Comparto Sanità
dipendente dell'Azienda Sanitaria LE / 2 di Maglie, area definita ai sensi dell'articolo 6 commi 1 e 2 del C.C.Q.N.
stipulato il 2/6/1998; il presente contratto integrativo entra formalmente in vigore il giorno successivo alla data di
sottoscrizione.
Le parti danno atto che nel presente Contratto è stata riportata, in tutto o in parte, anche la regolamentazione di
taluni istituti normativi già disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale e da Leggi vigenti; l'obiettivo di questa scelta
è quello di creare con il presente Contratto anche uno strumento, di agevole uso per tutti gli Operatori della Azienda,
riepilogativo della disciplina dei principali istituti di interesse specifico per il personale dipendente.
Le parti fanno peraltro espressamente salve, per le materie inserite nel presente Contratto integrativo , tutte le vigenti
disposizioni del Contratto Collettivo e delle Leggi vigenti.
La sottoscrizione del Contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure, è
comunicata dal Direttore Generale, ai Dirigenti Responsabili di Struttura, Area, Dipartimento, che divengono
destinatari e responsabili degli istituti a contenuto economico e normativo , nei termini previsti dal presente
contratto.
Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta data a mezzo lettera
raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo integrativo.
ARTICOLO 2
Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
Ai sensi degli att. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146 si considerano servizi pubblici essenziali i seguenti:
a) assistenza sanitaria;
b) igiene e sanità pubblica;
c) veterinaria;
d) protezione civile;
e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie, vengono stabiliti i seguenti criteri da rispettare
nel caso di sciopero:
1-
la durata massima del primo sciopero non potrà superare, per qualsiasi tipo di vertenza,
una intera giornata (24 ore);
2-
l'intervallo minimo fra una azione di sciopero e l'altra di ciascuna organizzazione sindacale
dovrà essere almeno di 12 giorni;
3-
gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non potranno superare le 48 ore
consecutive;
4-
eventuali scioperi riguardanti singole professionalità e/o unità organizzative non dovranno
compromettere le prestazioni individuate come indispensabili;
non saranno effettuate azioni di sciopero:
a)
nei mesi di luglio e agosto;
b)
nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c)
nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
5-
per le ore di adesione allo sciopero, il competente ufficio opererà le trattenute previste per legge.
Gli scioperi dichiarati in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimento di
particolare gravità o di calamità naturali.
Nell'ambito dei servizi pubblici, in caso di sciopero, è garantita solo ed esclusivamente la continuità delle
prestazioni urgenti con i medesimi contingenti di personale.
A tale scopo è quindi opportuno precisare quanto segue:
- le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i Servizi Pubblici
Essenziali individuati con il presente accordo, sono tenute a darne comunicazione all'Azienda con preavviso non
inferiore a 10 giorni, precisando la durata dell'astensione dal lavoro.
In caso di revoca di sciopero indetto in precedenza, le stesse devono darne tempestiva comunicazione
all'Amministrazione.
- Le direzioni dei servizi predispongono e comunicano, almeno 5 giorni prima dello sciopero l'elenco nominativo dei
dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo stesso, sulla scorta dei nominativi del personale
previsto in turno o in servizio nella giornata in cui cade lo sciopero, apportandovi eventuali riduzioni con il criterio
della rotazione.
- La comunicazione agli interessati in servizio dell'esonero dallo sciopero viene effettuata mediante affissione degli
elenchi suddetti a tutti gli orologi marca-tempo attivati nel servizio.
La comunicazione al personale in congedo ordinario, straordinario o aspettativa che cessi in data successiva a
quella prevista degli elenchi, va effettuata in forma individuale e diretta.
- La richiesta di sostituzione, all'interno dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero, va presentata entro 24
ore dalla comunicazione.
- Il personale che non intende aderire allo sciopero può essere posto in sostituzione del personale individuato negli
elenchi che ne ha fatto richiesta nei limiti dei contingenti fissati. Il restante personale è posto a disposizione delle
direzioni dei servizi di appartenenza per qualsiasi necessità ivi compresa la sostituzione seduta stante del personale
esonerato che vuole esercitare il diritto allo sciopero, fermo restando il divieto, anche alla luce del disposto dell'art. 2
della legge 20.05.1970, n° 300, di utilizzare detto personale in servizi diversi da quello di appartenenza, qualora
questi siano ricompresi fra quelli non ritenuti essenziali dal presente accordo.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12.06.1990, n° 146 e di quelle contenute nell'accordo
nazionale di lavoro e nel presente accordo si applicano gli articoli 4 e 9 della predetta legge n° 146.
Le parti danno infine atto che il contenuto del presente accordo potrà essere suscettibile di variazione se ed in
quanto venisse operata nell'ambito dell'Azienda una parziale o totale riorganizzazione dei servizi, reparti, uffici da
operarsi nell'ottica di una migliore razionalizzazione delle risorse materiali ed umane a disposizione dell'Azienda
ARTICOLO 3
DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO E DELL'ORARIO DI LAVORO
Le presenti considerazioni e proposte sono conseguenti alle indicazioni fornite dalla circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica 24/2/ 1995 n° 7 recante " Articolo 22 commi 1-2-3-4- e 5 della Legge 23/12/1994 n° 724, Decreto
Legislativo n°29 /93 e successive modificazioni ed integrazioni - Criteri organizzativi, Orario di servizio ed orario di
lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche " e dagli Artt. 4 e 26 del C.C.N.L. 7/4/1999.
Lavoro del personale di Comparto. La procedura per la definizione della materia di che trattasi, prevede
che il Direttore Generale contratta con le OO.SS. e la RSU i criteri generali di riorganizzazione degli uffici e definisce
l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro; i Dirigenti preposti
alle strutture operative centrali e periferiche applicano gli accordi sottoscritti tra la Direzione Generale, la RSU
e le OO.SS. e ( previa comunicazione scritta alla Delegazione Trattante ) provvedono all' adeguamento dell'orario
di servizio e di apertura al pubblico , tenendo conto della loro realtà territoriale.
1. L'articolo 22 comma 3 della Legge 724/94 ribadisce le competenze e gli obblighi sopradescritti che
dovranno essere adempiuti avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare
secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza.
2. La Legge 142/90 all'art. 36 dispone che i Sindaci sono competenti a coordinare, negli ambiti locali " gli
orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle
Amministrazioni Pubbliche , al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali
degli utenti.
3. In riferimento all' art. 22 della legge n° 724/94 ( che fa salve in ogni caso le particolari esigenze dei Servizi
pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi per tutti i giorni della settimana) si
dà atto che la assistenza sanitaria, anche per la espressa previsione della Circolare n° 7\95, rientra in tale fattispecie
legislativa e non potrà dunque essere consentita alcuna interruzione nel servizio prestato, che non può essere ,
pertanto, limitato a particolari giorni della settimana e dovrà essere fornito anche nei giorni non lavorativi, sabato,
domenica e festivi compresi.
4. E' intendimento delle parti avviare la sperimentazione in unità operative pilota, per il solo personale
impegnato in attività che comportano orario continuativo nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana, così
come contemplato nell'art. 27 del C.C.N.L. del 7/4/99 , la riduzione graduale dell'orario di lavoro settimanale sino a 35
ore, senza ulteriore aggravio di spesa. A regime gli orari di servizio, di norma uniformi per tutti i Presidi Ospedalieri,
saranno i seguenti:
Turno antimeridiano dalle ore 6,45 alle ore 14; Turno pomeridiano dalle ore 13,45 alle ore 21; Turno notturno
dalle ore 20,45 alle ore 7. Potrà in alternativa essere prevista una turnazione che comprenda i seguenti orari:
antimeridiano: dalle ore 6,45 \ 14 Pomeridiano 13,45 \ 22 Notturno 21,45 \ 7,00
5. Per le altre attività e in particolare per le attività amministrative e tecniche, che non sono strettamente e
direttamente collegate alla erogazione dell'assistenza sanitaria, si ritiene opportuna l'armonizzazione degli orari (
specie quelli di apertura al pubblico ) tra le diverse strutture delle Pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio di
competenza.
6. In tale ottica le indicazioni che seguono si propongono di delineare un quadro generale per il rispetto delle
disposizioni legislative e del contratto aziendale, all'interno del quale ciascun Dirigente preposto alle strutture
centrali e periferiche propone alla Delegazione trattante gli orari effettivi di propria competenza.
ARTICOLO 4
ORARIO DI SERVIZIO
Fatte salve le esigenze dei servizi necessariamente aperti per 24 ore e per tutti i giorni, per orario di
servizio, si intende il periodo di tempo giornaliero e settimanale necessario per assicurare la funzionalità della
struttura: è articolato di norma su cinque giorni dal lunedì al venerdì sia nelle ore antimeridiane che in quelle
pomeridiane, con orario compreso di norma tra le ore 8 e le ore 20 di ciascun giorno ; qualora esigenze locali
impongano l'ampliamento dell'orario di servizio anche nella mattinata del sabato, verrà stabilito un orario compreso
di norma tra le ore 8 e le ore 14.
ARTICOLO 5
ORARIO DI LAVORO
1. E' il periodo di tempo giornaliero e settimanale durante il quale ciascun dipendente fornisce la sua
prestazione lavorativa, nella misura prevista dal C.C.N.L., all'interno dell'orario di servizio.
2. L' orario di lavoro settimanale del personale che opera su cinque giorni , non soggetto a turni h.24, è fissato in 36
ore con due rientri pomeridiani di tre ore ciascuno per ogni dipendente.
3. Nelle giornate di rientro, la sospensione del lavoro non può essere inferiore ad un ora ne superiore a due
ore. E' opportuno che la organizzazione dei rientri preveda l'apertura anche
pomeridiana degli uffici e dei servizi dal lunedì al giovedì, mediante adeguata turnazione fra il
personale dell'ufficio stesso.
4. Il restante personale impegnato in turni h 12 con orario dal lunedì al sabato effettuerà il seguente orario di
servizio: dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 13 alle ore 19 .
5. La definizione di tale orario avverrà utilizzando, in modo programmato, le diverse tipologie, orario
ordinario, flessibilità, recuperi, permessi brevi e ritardi giustificati.
6. E' possibile, per tutto il personale, il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro
plurisettimanali ed annuali, con orari inferiori o superiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto del monte ore annuale.
Detta programmazione è sottoposta alla delegazione trattante
7. Nel casi di adozione di un modello di orario flessibile, deve essere assicurata la presenza in servizio di
tutto il personale necessario in determinate fasce orarie, al fine di soddisfare le esigenze dell'utenza.
ARTICOLO 6
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
1. E' inteso come periodo di tempo giornaliero durante il quale l'utenza ha accesso ai servizi dell'Azienda.
2. I Dirigenti dei Presidi Ospedalieri; dei Distretti e Servizi Centrali,nelle more di quanto previsto dall'art. 4
, dovranno individuare gli Uffici che hanno rapporti con il pubblico e definirne l'orario di apertura all'interno dell'orario
di servizio, in ciascun giorno dal lunedì al venerdì, sia nelle ore antimeridiane che in quelle
pomeridiane, con orario minimo non inferiore a 22 ore settimanali ad eccezione delle attività di sportello per le
quali l'orario di apertura coincide con l'orario di servizio. Gli uffici prenotazione e riscossione tickets, saranno aperti
anche nelle ore antimeridiane della giornata del sabato e rispetteranno un orario di apertura al pubblico di un ora
inferiore rispetto all'orario di servizio.
ARTICOLO 7
REGISTRAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
1. Ciascun dipendente dovrà curare personalmente e sotto la propria responsabilità la registrazione in
entrata e in uscita del proprio orario di lavoro, attraverso il badge magnetico assegnato.
2. L'eventuale mancata registrazione, per dimenticanza o altro, dovrà essere tempestivamente comunicata
all'Ufficio competente, con indicazione della relativa motivazione convalidata dal Responsabile dell'Ufficio o
Servizio.
3. Si ribadisce la necessità dell'accertamento dell'orario di lavoro mediante strumenti obiettivi ed automatizzati.
4. In casi particolari modalità sostitutive e controlli ulteriori saranno definiti dalla delegazione trattante in
relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate
5. Ciascun giorno di assenza giustificata dal servizio per ferie, malattia, permessi, permessi sindacali nel limite del
monte ore aziendale spettante a ciascuna O.S. decurta il debito orario relativo alla giornata per la quale il
dipendente è assente , secondo il proprio incardinamento organizzativo.
ARTICOLO 8
PERMESSI BREVI E RITARDI
1. I dipendenti che necessitano di permessi brevi per esigenze personali, sono tenuti a registrare tramite il
badge l'orario di uscita prima di assentarsi dal lavoro, previa richiesta di
autorizzazione al Responsabile del Reparto /Settore / Ufficio.
2 . Tali permessi non possono superare le quattro ore giornaliere e non possono superare le 36 ore nel corso
dell'anno solare.
3. I recuperi dei permessi brevi fruiti per esigenze personali e dei ritardi giustificati saranno effettuati di concerto
con il Responsabile dell'Unità Operativa, il quale terrà conto, in via prioritaria, dell'organizzazione e delle esigenze del
servizio ed individuerà le modalità di recupero;
4. E' inteso che i recuperi di che trattasi dovranno avvenire, di norma, entro il mese corrente.
5. In caso di mancato recupero, e per i ritardi non giustificati, l'ufficio preposto provvederà alla proporzionale
decurtazione della retribuzione, nell'ambito del semestre di competenza.
ARTICOLO 9
INDISPOSIZIONE
1. Nel caso in cui il dipendente, dopo l'inizio dell'orario di lavoro, sia costretto ad assentarsi per indisposizione, si
applicano le norme suddette per quanto compatibili.
2. Le ore mancanti al debito orario giornaliero devono essere recuperate se non giustificate da certificazione
medica; in quest'ultima ipotesi il certificato copre l'orario di servizio residuo e il dipendente non matura
alcun credito orario.
ARTICOLO 10
MISSIONE
Quanto a questa voce le parti nel richiamare la normativa vigente in materia , intendono precisare che:
1) il dipendente può essere inviato in missione, fuori dalla circoscrizione territoriale dell'azienda, per l'occasionale
espletamento del servizio di routine, previo comando scritto rilasciato dal Dirigente Responsabile della U.O. di
appartenenza.
2) Per gli incarichi di missione i cui compiti da svolgere saranno compatibili con le normali attività di servizio, della
durata superiore a 12 ore, al dipendente compete il rimborso della spesa documentata mediante fattura o ricevuta
fiscale. Per il pernottamento in albergo di categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri. Per incarichi di durata
non inferiore alle 8 ore compete il rimborso per un solo pasto, per le missioni superiori alle quattro ore ma inferiori
alle otto ore spetta, invece,la relativa indennità oraria in relazione alle ore effettuate.
3) Il personale delle diverse qualifiche incaricato in missione, al seguito e per collaborare con dipendenti di
qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'azienda, si intende autorizzato ad accedere alla
fruizione di rimborsi e agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.
4) Al personale inviato in missione fuori sede, a richiesta dell'interessato, l'azienda deve anticipare una somma pari
al 75% del trattamento complessivo spettante per la missione.
5) In attuazione dell'articolo 6 del D.R.P 23 agosto 1988 n° 395, la Azienda è tenuta a stipulare apposita
polizza in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori
dall'ufficio, dal proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle
prestazioni di servizio.
6) La polizza di cui al comma 5 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione
obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o
decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
7) Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Azienda sono in ogni caso
integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti commi 6 e 7, dei rischi di lesioni o
decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
8) I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i medesimi
danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
9) Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste
dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso
evento.
10) Al dipendente autorizzato all'uso del mezzo proprio compete una indennità chilometrica pari ad 1/5 del
prezzo di un litro di benzina super per ogni km.
11) L' indennità chilometrica non spetta al personale che si sposta nell'ambito del centro abitato sede di servizio.
Si conviene peraltro di attribuire detta indennità al personale che svolge la propria attività in settori particolari
anche nel centro abitato ( per es. personale che svolge funzioni ispettive, assistenza sanitaria o sociale a
domicilio, con itinerari multipli o con obbligo di trasporto di attrezzi di lavoro ecc.) ovvero al personale
abitualmente
comandato all'espletamento del servizio con utilizzo del mezzo proprio. Le relative richieste
debitamente autorizzate , dovranno pervenire alla competente area del Personale inderogabilmente entro il mese
successivo a quello in cui sono state effettuate.
ARTICOLO 11
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. All'inizio di ogni anno l'azienda determina il numero di posti che può essere coperto con rapporto di lavoro
part-time.
2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla
durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la
somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo
pieno trasformati.
3. Il tempo parziale può essere realizzato:
a)
con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi ( tempo parziale orizzontale);
b)
con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi
dell'anno ( tempo parziale verticale ) in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale
prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione ( settimana, mese, anno).
c)
Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto al ripristino del rapporto a tempo pieno
alla scadenza di un biennio dalla trasformazione , anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del
biennio, a condizione che vi sia la disponibilità di posto in organico.
ARTICOLO 12
FERIE
Il dipendente ha diritto a n° 32 giorni lavorativi di ferie in ogni anno di servizio, fatto salvo quanto previsto per
i dipendenti con orario di servizio articolato su cinque giorni lavorativi.
I dipendenti assunti dopo il 07/04/1999 hanno diritto a n° 30 giorni lavorativi di ferie per ogni anno, limitatamente al
primo triennio di servizio.
Tutti i dipendenti usufruiscono, inoltre, di 4 giorni di riposo nell'anno solare ex Legge 937/77; è altresì considerata
festiva la ricorrenza del Santo Patrono del Comune in cui il dipendente presta servizio purchè ricadente in giorno
lavorativo.
La durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di anno di servizio prestato, considerando come
mese intero la frazione superiore a quindici giorni.
La fruizione delle ferie deve avvenire in modo programmato in accordo con il Dirigente responsabile tenendo conto
dell'esigenza di assicurare il funzionamento del servizio e delle richieste dei dipendenti.Le ferie devono essere fruite
nel corso di ciascun anno solare, anche in più periodi assicurando, al dipendente che ne faccia richiesta, un periodo
di almeno 15 giorni lavorativi nel periodo compreso fra il 1 giugno e il 30 settembre.
Qualora il godimento delle ferie sia rinviato o interrotto oltre l'anno solare, per indifferibili esigenze di servizio, e
comunque per motivi non imputabili al dipendente, le stesse dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell'anno successivo, con programma di recupero approvato dal responsabile di servizio, o in carenza con
collocamento in ferie d'ufficio.
In nessun caso è possibile fruire delle ferie senza la preventiva formale autorizzazione da parte del dirigente
responsabile del servizio.
E' fatto obbligo al Dirigente di programmare la fruizione delle ferie tenendo conto delle esigenze espresse dai
dipendenti compatibilmente con il funzionamento del servizio.
Nel caso di assunzioni a tempo determinato, le ferie sono proporzionali al periodo di servizio, il Dirigente è
tenuto a fare esaurire il rateo di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro secondo le scadenze indicate nel
contratto individuale.
Il personale con rapporto di lavoro di lavoro a tempo parziale orizzontale ha diritto ad un numero di giorni di
ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno; i dipendenti occupati a tempo parziale verticale i giorni sono
proporzionati alle giornate di lavoro nell'anno.
Il Dirigente è, inoltre, tenuto a programmare con debito anticipo le ferie dei dipendenti a tempo indeterminato che nel
corso dell'anno verranno collocati a riposo, tenendo presente che l'assegnazione d'ufficio delle stesse non può
avvenire durante il periodo di preavviso.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso
delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento
delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. Il dipendente ha inoltre diritto al
rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto ( art. 19 comma 10 C.C.N.L.
1/9/95).
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili; all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora
le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, per motivi di servizio, espressamente documentate o per motivi
indipendenti dalla propria volontà si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, limitatamente a quelle residue
riferite all'ultimo periodo di cui ne è legittimamente consentita la fruizione.
In caso di ricovero ospedaliero, ovvero di malattia superiore a tre giorni , il periodo di ferie è sospeso; a tale fine è
fatto obbligo al dipendente :
a)
di tempestiva comunicazione telefonica o telegrafica all'ufficio competente comunicando l'esatto domicilio nel
quale si trova, qualora diverso dalla dimora abituale;
b) di invio del relativo certificato medico entro tre giorni, con raccomandata con avviso di ricevimento.
ARTICOLO 13
RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITA'
Ciascun dipendente ha diritto a n° 52 riposi in ogni anno solare indipendentemente dall'articolazione dell'orario di
lavoro, di norma coincidenti con la domenica.
Non sono conteggiati in tale numero le domeniche ricorrenti durate i periodi di assenza diversi dalle ferie; tali riposi
settimanali non sono rinunciabili e non possono essere monetizzati.
La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposi compensativi
ne a monetizzazioni. Nei confronti dei soli dipendenti che per esigenze di servizio prestano la loro opera durante la
festività nazionale coincidente con la domenica, il riposo deve essere previsto, di norma, entro la settimana
successiva in giornata concordata fra il dirigente responsabile.
Ciò posto si evidenzia quanto segue:
- le ricorrenze di festività nazionale e del Santo Patrono devono essere considerate giornate festive e non
danno luogo a riposo compensativo o monetizzazione;
- nel caso in cui tale ricorrenza coincida con una giornata lavorativa infrasettimanale, il dipendente rimane assente
dal servizio salvo l'eventualità in cui le peculiari esigenze di servizio no impongano la sua presenza ( ad esempio
perché turnista ) in tal caso il dipendente avrà diritto alla liquidazione della relativa indennità festiva e di assentarsi
successivamente per una giornata a titolo di riposo compensativo.
- In caso di organizzazione del turno di lavoro su cinque giorni ( dal Lunedì al Venerdì) se la ricorrenza del Santo
Patrono o la festività nazionale ) cade di sabato il dipendente, avendo già completato il suo debito orario (36 ore) si
vedrà riconosciuto un credito di orario pari a sei ore lavorative.
ARTICOLO 14
MALATTIA
Il dipendente che per malattia non sia in condizioni di prestare servizio deve darne comunicazione tempestiva ,
comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si assenta, anche nel caso di prosecuzione di assenza, al
responsabile del servizio, salvo comprovato impedimento.
Entro il terzo giorno di malattia o della eventuale prosecuzione dovrà essere consegnato, alla direzione della struttura
di appartenenza, il certificato medico di giustificazione dell'assenza; ai fini della durata e della prognosi, il dipendente
viene considerato in malattia dalla data indicata nel certificato.
La visita di controllo, potrà essere disposta per tutti i lavoratori, dal Dirigente Responsabile fin dal primo giorno di
assenza.
Il dipendente assente per malattia, anche se espressamente autorizzato dal medico ad uscire deve essere
presente, nel domicilio comunicato all'Amministrazione, in ciascun giorno anche festivo o domenicale dalle ore 10
alle ore 12 e dalle ore 17 alla ore 19.
L'assenza dal domicilio, durante la fasce di reperibilità, e la mancata presentazione senza giustificazione, alla visita
medica di controllo ambulatoriale, sarà considerata assenza ingiustificata.
Il dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, sommando a tale
fine tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo periodo morboso in corso; durante tale
periodo il trattamento spettante al dipendente è il seguente:
a)
intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili ed escluso ogni altro compenso
accessorio, per i primi nove mesi di assenza;
b)
90% della suddetta retribuzione per i successivi tre mesi di assenza;
c)
50% della suddetta retribuzione per i successivi sei mesi di assenza.
Nell'ambito della retribuzione di cui al punto (a) al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio
per i singoli episodi di malattia superiori a 15 giorni lavorativi consecutivi, ovvero per ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza.
Nei periodi di malattia , l'assenza è giustificata per intero , indipendentemente dal tipo di turno e dall'orario
di lavoro svolti.
Per i dipendenti occupati a tempo parziale, i periodi cui ai commi 5 e 8 sono proporzionalmente ridotti.
I periodi di malattia sopra descritti non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti
Al lavoratore che ne faccia richiesta prima del superamento del periodo di diciotto mesi può essere concesso, con
atto formale, di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi senza maturazione dell'anzianità di servizio; in
tale ulteriore periodo NESSUNA RETRIBUZIONE sarà corrisposta al dipendente.
Il lavoratore può altresì chiedere di essere sottoposto all'accertamento delle proprie condizioni di salute per stabilire
la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro;
superati i periodi di conservazione del posto, ed accertata la inidoneità al lavoro, l' Azienda può procedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro, nel tal caso al dipendete spetta l'indennità sostitutiva del preavviso.
PERSONALE IN PROVA La malattia sospende il periodo di prova ; il dipendente ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo massimo di sei mesi , decorso il quale il rapporto è risolto; in tale periodo compete l'intera
retribuzione come per il personale non in prova.
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
Si applicano , in quanto compatibili , le disposizioni degli artt. 23 e 24 del Contratto di Lavoro del 1.09.95 come
sopra esplicitati per le modalità di comunicazione delle assenze e per il relativi controlli ; si applica altresì l'art. 5 della
legge n. 638 del 1983 secondo il quale il trattamento economico è corrisposto per un periodo non superiore a quello
di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso . Per assenze inferiori e fino a due
mesi il trattamento economico è intero , mentre per periodi superiori lo stesso è stabilito in modo proporzionale come
per il restante personale . Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni
caso superare diciotto mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del
rapporto di lavoro.
ARTICOLO 15
INFORTUNI SUL LAVORO - MALATTIE DA CAUSA DI SERVIZIO
Nel caso di assenze dovute ad infortunio sul lavoro ovvero a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio , il
dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e , comunque, non oltre i periodi
stabiliti per le assenze per malattia, con le medesime modalità e termini già previsti.
Durante tutto il suddetto periodo di malattia , al dipendente spetta la retribuzione intera comprensiva del trattamento
economico accessorio esclusi i compensi legati alla incentivazione alla produttività.
Le disposizioni sopra riportate si applicano anche la personale in prova .
Per il personale assunto a tempo determinato il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e
non può in ogni caso superare il limite massimo di 18 mesi
ARTICOLO 16
INVALIDITA' DERIVANTE DA CAUSA DI SERVIZIO
A- INVALIDITA' PARZIALE
Nei casi in cui il dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizi si applicano le procedure di
cui al DPR n. 349 del 1994.
Gli accertamenti sanitari connessi all'eventuale riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio e dei
correlati benefici previsti sono attivati a seguito di iniziativa di parte oppure, qualora risulti d'ufficio ( accertamenti ex
artt. 16 e 17 del D.Leg.vo n. 626/94 da parte del Medico Competente o da parte del Collegio Medico dell'Azienda
U.S.L. ) che un proprio dipendente abbia contratto infermità per ragioni di servizio, per iniziativa della stessa
Amministrazione .
B- INVALIDITA' TOTALE
Nei confronti del dipendente dichiarato inabile in assoluto a prestare ulteriore servizio derivante da infermità
riconosciuta dipendente da causa di servizio, l'azienda attiva le procedure per la pensione di privilegio.
Il requisito minimo per avere diritto alla prestazione è almeno un giorno di servizio attivo.
Il procedimento di conferimento della pensione privilegiata prevede l'intervento della Prefettura Territorialmente
competente in relazione alla residenza dell'interessato la quale dispone la visita medico collegiale presso la C.M.O.,
nonché del Comitato Tecnico per le pensioni di privilegio istituito presso l' INPDAP.
ARTICOLO 17
INVALIDITA' NON DERIVANTE DA CAUSA DI SERVIZIO
I dipendenti che , a seguito degli accertamenti previsti ai sensi dell'art. 15 , comma 1 della legge 8 agosto 1995 ,n.
335 e del correlato Regolamento di cui al Decreto del Ministero del Tesoro del 8 Agosto 1997, n.187 , si trovino in
condizioni di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ed in possesso dei requisiti
previsti ( anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione
, infermità non dipendente da causa di servizio ) , hanno diritto a conseguire il trattamento di pensione denominato
"pensione di inabilità" . di cui all'art. 2 , comma 12 della medesima legge n. 335/95.
ARTICOLO 18
PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER INIDONEITA' FISICA
Nei confronti del dipendente riconosciuto inabile in via permanente allo svolgimento delle proprie mansioni ,
secondo le procedure vigenti (accertamenti da parte del medico Competente oppure del Collegio Medico nei casi
previsti) , l'Ente non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile
tentativo , avuto riguardo alle mansioni proprie di appartenenza in base alla declaratoria delle categorie e profili di cui
all'allegato 1 del C.C.N.L. del 7 aprile 1999 nonché alle leggi che in particolare regolano lo svolgimento delle
professioni , per adibirlo a mansioni equivalenti oppure di altro profilo sussistendone i requisiti previsti ovvero , in
mancanza , inferiori .
Nel solo caso in cui , a seguito delle opportune verifiche , non sia possibile utilizzare il dipendente come sopra , lo
stesso può , a domanda , essere collocato in posizione funzionale inferiore.
Tali procedure possono essere seguite anche nel caso di inidoneità temporanea , per il periodo necessario al
recupero della piena efficienza fisica.
Nel caso di destinazione a mansioni inferiori , lo stesso dipendente ha diritto alla conservazione del più favorevole
trattamento corrispondente alla mansioni di provenienza.
Qualora le suindicate ipotesi non potessero essere applicate , valgono le norme di garanzia di cui all'art. 4 , comma 5
della legge 12 marzo 1999 , n. 68.
ARTICOLO 19
CONGEDI DEI GENITORI
ASTENSIONE DAL LAVORO DELLA MADRE E DEL PADRE
Alle lavoratrici madri , sia a tempo indeterminato che a tempo determinato , in astensione obbligatoria dal
lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1204/71 - così come modificato ed integrato dagli artt. 11 e 12 della legge 8
marzo 2000 , n. 53 ( durante i due mesi - oppure , se non vi sono condizioni ostative , durante il primo mese precedenti la data presunta del parto , fatti salvi i casi nei quali l'astensione sia anticipata dall'Ispettorato del Lavoro )
, spetta l'intera retribuzione fondamentale nonché le quote di retribuzione accessorie fisse e ricorrenti .
Nei primi tre mesi di gravidanza e per tutto il periodo di allattamento se naturale , qualora sia accertata una
situazione di potenziale danno o pericolo per la salute della madre , il Dirigente dell'U.O. provvede al provvisorio
mutamento di attività della dipendente interessata , che comporti minor aggravio psicofisico .
Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta , i giorni non goduti d'astensione
obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto .
Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo di
dieci mesi.
Nell'ambito del predetto limite , il diritto di astenersi compete :
a)
alla madre lavoratrice , trascorso il periodo di astensione obbligatoria , per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a sei mesi ;
b)
al padre lavoratore , per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi ;
c)
qualora vi sia un solo genitore , per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi .
Nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi
, il limite di cui alla lett. b) è elevato a mesi sette ed il limite complessivo è conseguentemente elevato a mesi undici .
Entrambi i genitori , alternativamente , hanno diritto di astenersi dal lavoro durante la malattia del bambino di
età inferiore a otto anni . Qualora tale evento si verifica nel periodo compreso trai tre e gli otto anni , il limite annuo
per ciascun genitore è di cinque giorni . Il periodo di malattia che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il
decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore . Spettano inoltre due periodi di riposo di un'ora
ciascuno, cumulabili , per allattamento naturale o artificiale ; in caso di parto plurimo , i periodi di riposo sono
raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre .
Nei casi suindicati di astensione dal lavoro , i dipendenti hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e
, salvo che espressamente vi rinuncino , al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati prima
dell'assenza .
Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'art. 4 della legge n. 1204/71 , le lavoratrici hanno
diritto di rientrare , salvo che espressamente vi rinuncino , nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio
del periodo di gestazione e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino .
Il padre lavoratore ha diritto di astenersi inoltre dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio , in caso di
morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono , oppure in caso di affidamento esclusivo del bambino al
padre . Tale periodo è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e la relativa remunerazione è quella
prevista dall'art. 15 della legge n. 1204/71 ( 80% della retribuzione fondamentale e delle quote di retribuzione
accessoria fisse e ricorrenti ).
I periodi di riposo per allattamento durante il primo anno di vita del bambino , e i relativi trattamenti economici
sono riconosciuti al padre lavoratore nei casi in cui i figli siano affidati al solo padre o nel caso la madre non sia
lavoratrice dipendente .
ARTICOLO 20
PERMESSI RETRIBUITI - CONGEDI PER LA FORMAZIONE
Permessi retribuiti
Congedi per la formazione
Fermo restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio , i dipendenti che abbiano almeno
cinque anni di servizio presso la stessa Azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per
congedi per la formazione , per un periodo non superiore ad undici mesi , continuativo o frazionato , nell'arco
dell'intera vita lavorativa.
Questi congedi possono essere concessi se sono finalizzati al completamento della scuola dell'obbligo , al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o laurea , alla partecipazione ad attività
formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dalla Azienda. Durante tale periodo il dipendente conserva il
posto di lavoro e non ha diritto a nessuna retribuzione. E' possibile procedere al versamento dei relativi contributi o
al riscatto dei periodi di sospensione dal lavoro.
Al personale dipendente , previa apposita domanda , sono altresì concessi permessi retribuiti per i seguenti
casi da documentare debitamente :
a)
per partecipare a concorsi ed esami - limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove o per aggiornamento
professionale facoltativo connesso all'attività di servizio - per un massimo di giorni otto per anno solare ;
b)
lutti per coniuge, convivente , parenti entro il primo grado ( genitori , figli , nonni , nipoti , fratelli , sorelle ed
affini ) , entro il secondo grado ( suoceri , generi , nuore ) , giorni tre consecutivi per evento ;
c)
per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati , compresa la nascita di figli, giorni tre per
anno solare ;
d)
per matrimonio ( civile o religioso ) , giorni 15 consecutivi .
e) in tutte le fattispecie introdotte dalla Legge n° 53 dell' 8/3/2000 ( Congedi parentali, familiari e formativi)
Nei periodi di permesso sopra indicati deve essere sempre ricompresa la data dell'evento (es. lutto , nascita,
matrimonio ).
Il dipendente ha l'obbligo di produrre la documentazione relativa al permesso richiesto entro il termine
massimo di quindici giorni dalla data dell'evento ; in caso contrario , previa diffida dell'Amministrazione ad adempiere
entro ulteriori dieci giorni , le assenze verranno qualificate a titolo di ferie e/o recupero ovvero,in mancanza , verrà
applicata la decurtazione economica proporzionale al periodo non lavorato .
I permessi suddetti possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare , non riducono le ferie , sono valutati
nell'anzianità di servizio e sono retribuiti interamente compreso il trattamento accessorio .
I dipendenti hanno altresì diritto ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge
Per il personale occupato a tempo parziale le giornate di permesso riguardanti la " partecipazione a
concorsi ed esami ", sono proporzionalmente ridotti.
ARTICOLO 21
PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova per il personale assunto a tempo indeterminato è così fissato:
- 2 mesi per le posizioni funzionali fino alla quarta;
- 6 mesi per le restanti posizioni funzionali.
Alla scadenza non può essere rinnovato o prorogato.
Per il calcolo di tale periodo si tiene conto solo del servizio effettivamente prestato, con esclusione perciò delle
assenze a titolo di malattia, infortunio, permessi retribuiti ed altri casi di assenza.
Il periodo di prova resta altresì sospeso nei casi espressamente previsti dalle Leggi vigenti (es. aspettativa per
mandato elettivo, distacco sindacale, sospensione cautelare, ecc...).
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva dello stesso; l'Amministrazione deve motivare le cause del recesso. In
caso di recesso, che opera dal momento della comunicazione alla controparte, al dipendente compete la retribuzione
fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ed i giorni di ferie maturati e non
goduti.
La conferma in servizio avviene con il semplice decorso del periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto
da una delle parti; l'anzianità decorre a tutti gli effetti dal giorno di assunzione.
Durante il periodo di prova il dipendente può essere assegnato a più Servizi nel rispetto delle mansioni proprie della
qualifica di appartenenza; l'Azienda può altresì adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. E'
facoltà dell' Azienda, previa espressa richiesta del dipendente, di esonerare dal periodo di prova il dipendente che lo
abbia già superato nella medesima posizione funzionale, profilo e materia.
ARTICOLO 22
SERVIZIO MILITARE
Al dipendente a tempo indeterminato chiamato ad assolvere gli obblighi di leva, o per anticipazione della stessa o per
servizio civile sostitutivo, è sospeso il rapporto di lavoro per tutta la durata della ferma, con conservazione del posto
fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.
Tale periodo non è retribuito ma è valido a tutti gli effetti, per l'anzianità lavorativa ed ai fini del trattamento
previdenziale.
Qualora il dipendente, senza comprovato motivo, non riprenda servizio entro il suddetto termine, il rapporto di lavoro
è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso.
Tali disposizioni si applicano anche nel caso di richiamo alle armi, con conservazione del posto coincidente con tale
periodo; al dipendente richiamato compete il trattamento economico più favorevole fra quello civile e quello militare;
per quanto non previsto si rinvia alla Legge 24/12/86 n. 958.
Al dipendente a tempo determinato chiamato ad assolvere gli obblighi di leva si applicano le disposizioni suddette,
con conservazione del posto fino al termine finale del rapporto di lavoro stabilito nel Contratto individuale di lavoro.
ARTICOLO 23
ASPETTATIVE
Le aspettative indicate di seguito competono solo al personale a tempo indeterminato.
A) Il dipendente dell' Azienda titolare di un contratto a tempo indeterminato per altra posizione funzionale nella
medesima Azienda ha diritto alla conservazione del posto della precedente posizione funzionale per un periodo
corrispondente alla durata del periodo di prova; qualora il periodo di prova venga superato il dipendente acquisisce la
nuova posizione funzionale; qualora invece non superi la prova il dipendente è reintegrato, a domanda, nella
posizione funzionale e profilo professionale di provenienza, ed il rapporto di lavoro prosegue; in carenza di tale
domanda il rapporto di lavoro è risolto. Il reintegro può essere richiesto anche nella domanda di concessione della
conservazione del posto. Il posto temporaneamente conservato per tale causa può essere ricoperto da personale a
tempo determinato, secondo le modalità dell'art. 17 del C.C.N.L. 1/9/95.
B) Al dipendente dell' Azienda, vincitore di concorso presso altra Azienda o Ente del comparto Sanità, è concesso un
periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza di anzianità, per tutta la durata del periodo di prova, ai sensi
dell'art. 27 del C.C.N.L. 1/9/95. La domanda del dipendente, suffragata da idonea documentazione probatoria, deve
essere presentata almeno 15 giorni prima, al fine di consentire all' Azienda di adottare i necessari provvedimenti.
E' fatto espresso obbligo al dipendente, concluso il periodo di prova, di comunicarne l'esito; nel caso di positivo
superamento dello stesso, il rapporto di lavoro presso l' Azienda è risolto senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
di preavviso; in caso di mancato superamento del periodo prova, il dipendente potrà chiedere di essere reintegrato
nella precedente posizione funzionale già ricoperta presso l' Azienda.
Anche per questa fattispecie valgono le considerazioni già fatte in merito alla copertura a tempo determinato del
posto conservato.
C) Al dipendente può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità,
qualora sia titolare di un contratto a tempo determinato, per la temporanea copertura di un posto vacante per un
periodo massimo di otto mesi (art. 17, comma 1, lettera d) C.C.N.L. 1/9/95.
Nel caso di contratto con altre Aziende od Enti il dipendente dovrà presentare apposita domanda, con idonea
documentazione, per la formale concessione dell'aspettativa: per il rientro in servizio alla scadenza dell'incarico, il
dipendente dovrà tempestivamente informare l' Azienda.
D) Motivi personali o di famiglia
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale richiesta è concesso un periodo di
aspettativa per comprovati motivi personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per un
periodo massimo di dodici mesi nel triennio.
Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, il
dipendente è tenuto a riprendere servizio entro sette giorni; decorso inutilmente tale termine o scaduto il periodo di
aspettativa, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad indennità e preavviso, nei confronti del dipendente che,
senza comprovato impedimento, non si presenti a riprendere servizio.
Caratteristiche delle suddette aspettative:
1) i periodi di aspettativa non si cumulano con le assenze per malattia (art. 23) o per infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio (art. 24) del C.C.N.L. 1/9/95.
2) Le suddette aspettative, non essendo previste dalla Legge o da regolamenti vigenti come causa di sospensione
del periodo di prova, possono essere concesse esclusivamente al personale a tempo indeterminato che ha superato
il periodo di prova stesso.
ARTICOLO 24
PERMESSI PER DIPENDENTI ELETTI A CARICHE PUBBLICHE
La legge 27.12.1985 n.816 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina, tra l'altro, le aspettative e i
permessi per adempiere a cariche elettive secondo l'interpretazione autentica fornita dal D.L. 18.1.1993 n. 8.
L'art.4 di tale legge ha previsto le seguenti precise fattispecie, di permessi retribuiti.:
1) intera giornata di permesso per i dipendenti eletti nei Consigli Comunali o Provinciali quando sono convocati i
rispettivi Consigli, indipendentemente dalla coincidenza della convocazione con l'orario di lavoro degli stessi
dipendenti (1° comma);
2) ai componenti le Giunte comunali e provinciali sono concessi permessi per tutto il tempo delle adunanze delle
Giunte, con riferimento all'ora di convocazione ed alla fine dei lavori, tenuto conto del tempo necessario per
raggiungere il luogo di adunanza e per rientrare al posto di lavoro, nonchè del tempo necessario per lo studio
dell'ordine del giorno (solo se coincidente in tutto o in parte con l'orario di lavoro del dipendente);
3) sono riconosciute, oltre ai permessi di cui ai punti 1), e 2) quarantotto ore di permesso per ogni mese ai dipendenti
che ricoprono la carica elettiva di Sindaco o di Presidente dell'Amministrazione Provinciale (3° comma);
4) sono riconosciute, oltre ai permessi di cui ai punti 1), e 2) ventiquattro ore di permesso per ogni mese ai
dipendenti che ricoprono la carica elettiva di: Assessore Comunale e Provinciale.
Oltre ai permessi retribuiti di cui ai punti precedenti, i dipendenti che ricoprono cariche elettive possono usufruire di
ulteriori permessi non retribuiti sino ad uno massimo di 24 ore lavorative mensili.
I dipendenti interessati sono tenuti, oltre che ad indicare il motivo dell'assenza e la durata della stessa, a
documentare precisamente e puntualmente tali assenze con l'attestazione rilasciata dall'Ente.
L'art. 2 della Legge n. 816/85 prevede che i lavoratori dipendenti pubblici eletti alle cariche di cui alla legge stessa,
come sopra precisato, possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita; il periodo di aspettativa è
considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonchè come legittimo impedimento per il compimento
del periodo di prova, le ritenute per contribuzione previdenziale ed assistenziale vengono operate come per legge.
I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento Europeo e nei Consigli
Regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato; tale periodo è utile ai fini
dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
ARTICOLO 25
DIPENDENTI CON FUNZIONI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI
I dipendenti chiamati a svolgere funzione presso Uffici Elettorali, e cioè Presidente di Seggio, Segretario, Scrutatore e
Rappresentante di lista, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle
relative operazioni, così come previsto dall'art. 119 del T.U. 361/57,sostituito dall'art.11 della Legge n° 53/90. La
Corte Costituzionale interpretando il citato art. 11 ha assimilato l'attività svolta presso i seggi alla prestazione
lavorativa ordinaria
( sentenza n° 452 del 13/12/91 che ha prodotto, a sua volta , la legge n° 69 del 29/1/92).
E' necessario che il dipendente interessato avverta tempestivamente il Servizio di appartenenza dell'assenza dal
lavoro per i motivi di cui trattasi.
Lo stesso dipendente deve successivamente produrre l'attestazione dell'avvenuta partecipazione ai lavori del seggio
elettorale; per gli scrutatori, il segretario ed i rappresentanti di lista, essa sarà rilasciata a cura del Presidente del
seggio elettorale e sarà corredata del timbro dello stesso seggio, mentre per il Presidente tale attestazione consiste
in una dichiarazione nella quale egli attesta la sua partecipazione ai lavori, avvallata con l'apposito timbro del seggio.
Nelle attestazioni di partecipazione dovranno essere indicati esattamente i giorni e le ore in cui i dipendenti hanno
svolto funzioni presso gli Uffici Elettorali.
Si possono fissare le modalità di rilevazione delle assenze nel seguente modo:
1) la richiesta di assentarsi per lo svolgimento delle funzioni elettorali deve essere inoltrata ai Dirigenti di Ufficio o di
Unità Operativa di appartenenza che hanno competenza sull'autorizzazione;
2) se nei giorni in cui svolge funzioni elettorali il dipendente doveva prestare servizio, sarà giustificato per il debito
orario giornaliero convenzionale;
3) sarà riconosciuta l'indennità di turno festivo per la domenica;
4) chi ha un orario base articolato su 6 giorni ha diritto ad assentarsi il sabato mattina, anche se le operazioni
elettorali si svolgeranno nel pomeriggio; al dipendente che ha l'orario base su 5 giorni, verrà riconosciuto un giorno
di riposo compensativo;
5) se le operazioni di spoglio delle schede si protraggono oltre la mezzanotte, il certificato deve apportare
l'annotazione dell'orario di conclusione lavori; in questo caso il dipendente ha diritto ad assentarsi dal lavoro anche la
giornata successiva ed è coperto per l'orario giornaliero convenzionale;
6) le giornate di riposo compensativo per i giorni non lavorativi (sabato e domenica o solo la domenica), saranno
fruite in accordo con il proprio Dirigente responsabile.
ARTICOLO 26
PERMESSO RETRIBUITO PER DONAZIONE SANGUE
Il dipendente che cede il suo sangue per trasfusioni dirette ed indirette ad uso terapeutico ha diritto ad astenersi dal
servizio il medesimo giorno del prelievo, così come disposto dall'art. 1 della Legge 13/07/1967 n. 584 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Pertanto il dipendente che intenda effettuare una donazione deve concordare con il proprio Dirigente la data in cui
effettuerà il prelievo.
Si evidenzia inoltre la necessità di compilare in ogni sua parte la dichiarazione di avvenuta donazione, completa
altresì dei dati economici, necessari per la richiesta di rimborso all'INPS, che viene effettuata dal Servizio Economico
Finanziario
ARTICOLO 27
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
L'art. 10 del D.P.R. n. 613/94 prevede specifiche agevolazioni per i volontari aderenti alle associazioni di volontariato
iscritte nell'elenco del Dipartimento della protezione civile, nelle seguenti ipotesi:
1) impiego in attività di soccorso ed assistenza in occasione di pubbliche calamità, autorizzate dal Dipartimento della
Protezione Civile o dalla Prefettura competente;
a) per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi e fino a novanta giorni nell'anno è garantito il
mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale;
2) attività di simulazione di emergenza di formazione teorica-pratica, autorizzata come al punto 1:
a) per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni all'anno sono
applicati gli stessi benefici succitati.
I dipendenti che abbiano necessità di assentarsi dal lavoro per le ipotesi di cui sopra, dovranno presentare apposita
domanda documentata al Dirigente responsabile, che provvederà ad autorizzare l'assenza.
L'art. 10 comma 3 della Legge n. 613/94 prevede che ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, che ne
facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati ai lavoratori; sarà pertanto cura dei
Dirigenti responsabili segnalare al Settore economico-previdenziale i dati necessari per le richieste di rimborso da
inoltrare alle Prefetture territorialmente competenti.
ARTICOLO 28
PERMESSI E AGEVOLAZIONI PER HANDICAP
La Legge n. 104 del 05/02/92 e l'art. 17 della legge 5/2/1999 n° 25, dettano disposizioni per l'assistenza,
l'integrazione ed i diritti delle persone handicappate.
A tal fine sono previste dall'art. 33 alcune agevolazioni per i lavoratori che siano:
- Genitori ( lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre), anche adottivi o affidatari, di minori con handicap in
situazione di gravità, purchè non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati;
- conviventi con parente o affine entro il 3° grado portatore di handicap in situazione di gravità che necessiti di
assistenza, purchè non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
•
portatori di handicap in situazione di gravità.
Le agevolazioni di cui innanzi decorrono dalla data di adozione dell'atto di concessione che comunque deve essere
adottato entro il mese della richiesta.
CONCETTO DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA'
Si riportano di seguito le agevolazioni che l'art. 33 della Legge ha previsto in favore delle diverse categorie di
lavoratori aventi diritto, in quanto dichiarati in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3 comma 3) dalle Commissioni
Mediche costituite ai sensi dell'art. 4 della Legge di cui trattasi:
1) Agevolazioni previste in favore del genitore di bambino portatore di handicap
a) Prolungamento fino a 3 anni, anche per i figli adottivi, del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art.
7, 1° comma della Legge 30/12/1971 n. 1204, da concedere alternativamente alla lavoratrice madre o al lavoratore
padre. Si richiamano le indicazioni già riportate nella scheda relativa alla maternità. In alternativa può essere richiesta
la fruizione di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
b) Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, il genitore ha diritto a tre giorni di permesso
mensile retribuito, fruibile anche in maniera continuativa
c) Diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio con possibilità di essere trasferiti in
altra sede solo previo consenso dell'interessato.
2) Agevolazioni previste in favore del dipendente che assiste parente o affine convivente portatore di
handicap
a) Tre giorni di permesso mensile, retribuito fruibili anche in maniera continuativa per parente o affine entro il terzo
grado non ricoverato a tempo pieno.
b) Per particolari e comprovate situazioni (per es. cicli riabilitativi in centri altamente specializzati ecc.), situati in
località diversa della residenza abituale, al dipendente è consentito di cumulare i tre giorni mensili su base annua.
c) Diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, con possibilità di essere
trasferito in altra sede solo previo consenso dell'interessato.
d) Possibilità per il dipendente di richiedere, compatibilmente con le esigenze del servizio, turni agevolati;
3) Agevolazioni previste in favore del dipendente portatore di handicap
a) Tre giorni di permesso mensile, retribuito fruibili anche in maniera continuativa.
b) Diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, con possibilità di essere trasferito
in altra sede solo previo consenso dell'interessato.
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Per fruire delle agevolazioni anzidette, il dipendente interessato deve produrre all'Amministrazione la seguente
documentazione:
•
•
apposita domanda con la quale si richiede il beneficio per la persona portatrice di handicap;
autocertificazione dalla quale risulti che la persona da assistere non è ricoverata a tempo pieno presso istituti
specializzati;
-
certificato, attestante la situazione di grave handicap, ottenuto tramite visita effettuata dalla
apposita Commissione di cui all'art. 4 della Legge n. 104/92.
-
dichiarazione attestante la impossibilità materiale di assistere la persona disabile da parte di altri soggetti non
lavoratori conviventi e, se lavoratori, dichiarazione da parte del datore di lavoro che lo stesso non usufruisce del
beneficio.
ARTICOLO 29
TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI
PSICO-FISICHE O INVALIDI
Il Contratto di Lavoro nulla dispone in merito, pertanto, si ritiene siano ancora vigenti gli artt. 21 e 22 del D.P.R. n.
384/90 volti a favorire il recupero e la riabilitazione dei dipendenti che versano in particolari condizioni psicofisiche,nei
confronti dei quali sia stata attestata , da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate
previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza , alcoolismo cronico o
grave debilitazione psicofisica, a condizione che il soggetto si impegni a sottoporsi alla riabilitazione secondo un
progetto terapeutico predisposto da strutture sanitarie pubbliche o strutture associative convenzionate:
a) nel caso di ricovero presso strutture specializzate, si applicano le procedure previste dall'art. 23 del Contratto di
Lavoro 1/9/95; che assorbono e sostituiscono quelle previste dall'articolo 21 dell'ex. D.P.R. 384/90 in materia di
assenze per malattia.
b) Concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto di
recupero.
c) Riduzione dell'orario di lavoro con applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto.
d) Utilizzo del dipendente in mansioni diverse, della stessa posizione funzionale, secondo le indicazioni della struttura
sanitaria pubblica che segue il progetto.
Il comma 2° degli artt. 21 e 22 prendono invece in considerazione l'ipotesi in cui siano i parenti dei dipendenti entro il
secondo e, in mancanza, entro il terzo grado, a trovarsi nelle condizioni psicofisiche e di handicap previste dal
comma 1° ed abbiano iniziato l'esecuzione di un progetto di recupero.
In tal caso, i dipendenti hanno diritto ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per l'intera
durata del progetto medesimo.
I presupposti per la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia, in relazione ai quali dovrà essere fornita la
documentazione probatoria, sono i seguenti:
- stato di grave debilitazione psicofisica della persona legata al dipendente da vincolo di parentela entro il II o, in
mancanza entro il III grado, accertata da una struttura sanitaria pubblica o da struttura associativa convenzionata
prevista dalle Leggi regionali vigenti;
- inizio dell'attività di riabilitazione da parte del soggetto interessato, in base ad un progetto di recupero predisposto
dalle strutture medesime.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1) Nel caso in cui il parente non sia incluso nello stato di famiglia del dipendente, depositato agli atti, e, quindi,
verificabile d'ufficio, il grado di parentela dovrà essere documentato da uno stato di famiglia del soggetto interessato,
oppure da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15/68 oppure
da autocertificazione ( riforma Bassanini)..
2) Attestazione da parte delle strutture suindicate dello stato di grave debilitazione psicofisica o di handicap dovuta
alle condizioni previste dalla norma.
3) Dichiarazione di una delle strutture di cui trattasi circa l'inizio da parte dell'interessato di un progetto di recupero, di
cui dovranno essere indicate le modalità operative (tempi).
4) Certificazione da produrre mensilmente, dopo lo svolgimento delle sedute, recante la specificazione delle giornate
in cui si è svolta effettivamente la terapia.
MODALITA' OPERATIVE
Nel caso in cui il progetto di riabilitazione, soprattutto per quanto riguarda gli handicap fisici venga effettuato
mediante sedute settimanali, si pone il problema di autorizzare in modo frazionato, anziché per periodi continuativi,
detta aspettativa.
Si ritiene quindi che il progetto di riabilitazione presentato dal dipendente per la concessione dell'aspettativa debba
specificare la durata presumibile, nonchè il numero di sedute settimanali, in modo che si possa predisporre una
autorizzazione preventiva di massima.
Solo successivamente, quando il dipendente sarà in grado di produrre l'attestazione delle sedute effettivamente
svolte (ad esempio a fine mese) si provvederà a riscontrare la coincidenza tra i giorni di assenza autorizzati e quelli di
fatto fruiti, in modo da predisporre le eventuali opportune rettifiche.
Poiché l'aspettativa per motivi di famiglia costituisce una sospensione della prestazione del rapporto di lavoro cui
consegue il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio e del versamento dei contributi previdenziali
assistenziali, non può essere concessa una aspettativa oraria, anche se la durata della seduta fosse inferiore al turno
di lavoro, e non è possibile l'estensione alla fattispecie in esame, del beneficio dei permessi giornalieri di cui al punto
b) comma 1° degli artt. 21 e 22, riservato dalla norma al personale dipendente che si impegna a seguire un progetto
di riabilitazione.
Ai fini della puntuale attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici invalidi di cui alla
legge 30/3/1971 n° 118, al D.P.R. 27/4/78 n° 384, al D.P.R. 1/2/86 n° 395, l'Azienda dovrà:
a)
b)
c)
individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di
lavoro;
richiedere interventi alle strutture ispettive competenti a certficare l'esistenza di ostacoli e la natura degli
interventi necessari a rimuoverli;
definire le modifiche strutturali e organizzative atte a garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori
invalidi.
ARTICOLO 30
PERMESSI RETRIBUITI PER ESIGENZE DI PUBBLICA NECESSITA'
Il permesso retribuito per esigenze di pubblica necessità è fondamentalmente autorizzato nel caso in cui il
dipendente deve comparire dinanzi all'Autorità Giudiziaria in qualità di testimone o per altre motivazioni.
Nel caso in cui il dipendente sia invece "parte" nel giudizio, non è possibile autorizzare il permesso poiché la causa
riguarda interessi personali del dipendente.
Il permesso retribuito per esigenze di pubblica necessità viene autorizzato nelle seguenti fattispecie:
- per intimazione nei procedimenti penali in qualità di testimone in base al disposto degli artt. 366 del c.p. e 198 del
c.p.p. per cui nessuno può sottrarsi all'obbligo di deporre;
- per intimazione a comparire in qualità di teste nei procedimenti civili ai sensi dell'art. 250 e 255 del c.p.c.;
- per l'espletamento di uffici legalmente dovuti ex art. 366 c.p. in qualità di perito, esperto ed interprete;
- per partecipazione ai lavori delle Sezioni di Sorveglianza dei Tribunali;
- per nomina a Giudice Popolare;
- in ogni caso in cui la comparizione o partecipazione costituisca un dovere giuridico al quale l'ordinamento ricollega
una sanzione.
Si precisa inoltre che nell'eventualità in cui il dipendente sia citato per testimoniare su fatti legati alla propria attività di
servizio, il tempo necessario per la suddetta testimonianza è da considerare orario di lavoro.
ARTICOLO 31
PARTECIPAZIONE COME COMPONENTE A COMMISSIONI DI CONCORSO
A) PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI DI CONCORSO BANDITI DALLE UU.SS.LL.
Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della Legge n. 207/85, la partecipazione a Commissioni di concorso del Servizio
Sanitario Nazionale riveste carattere di obbligatorietà, in quanto il rifiuto immotivato comporta la sanzione della
esclusione per tre anni da tale partecipazione. Il D.P.R. n. 487/94, prevede un compenso per l'attività svolta in
Commissione di concorso; pertanto ai dipendenti non devono essere riconosciute le ore di lavoro straordinario per la
partecipazione alle Commissioni di concorso
Al dipendente interessato possono essere autorizzate assenze dal servizio limitatamente alla concorrenza del debito
orario giornaliero, sulla scorta dell'attestato di partecipazione rilasciato dal Presidente della Commissione di
concorso.
Nell'ipotesi in cui un dipendente sia nominato membro di Commissione di concorso bandito da un'Azienda U.S.L. od
Ospedaliera che non prevedono specifici compensi per l'attività in oggetto, al dipendente medesimo deve essere
autorizzato a titolo di comando con missione sia il tempo richiesto dai lavori della Commissione e attestato dal
Presidente della stessa, sia il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno ( circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica n° 10705 del 30/12/1987 pag. 30).
I dipendenti chiamati a svolgere il servizio in oggetto, devono richiedere al Dirigente Responsabile l'autorizzazione ad
assentarsi dal servizio e presentare successivamente con la massima tempestività l'attestato di partecipazione, con
la dichiarazione relativa all'impegno orario ed al riconoscimento o meno del compenso.
B) PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO BANDITE DA ALTRE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Nel caso in cui un dipendente sia nominato componente di una Commissione di concorso bandito da altre Pubbliche
Amministrazioni, la partecipazione ai lavori della Commissione dovendo individuare nella fattispecie un servizio di
pubblica funzione, il dipendente è comunque tenuto a richiedere formale autorizzazione all'Amministrazione.
Se per la suddetta partecipazione è prevista la corresponsione di emolumenti a qualunque titolo, l'attività di che
trattasi dovrà essere svolta fuori orario di servizio, utilizzando all'uopo, in casi di coincidenza di orario tra servizio e
seduta della Commissione, la fattispecie del congedo ordinario e/o recupero, concordata ed autorizzata
dall'Amministrazione.
Le nomine di cui trattasi devono essere segnalate, con le modalità in uso, per l'anagrafe delle prestazioni (art. 24
Legge 412/91).
ARTICOLO 32
PERMESSO PER CURE AI MUTILATI ED INVALIDI
Le vigenti disposizioni legislative prevedono che può essere concesso ogni anno un periodo di assenza non
superiore a 15 giorni per attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità, esclusivamente ai dipendenti invalidi o
mutilati di guerra, di servizio edel lavoro ed ai ciechi, ai sordomuti ed agli invalidi civili con una percentuale superiore
al 50%.
Nella constatazione che il suddetto permesso può essere concesso esclusivamente per attendere alle cure richieste
dallo stato invalidante (e non pertanto per "cure generiche" termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche,
vietate dalla Legge n. 724/94), si ritiene di indicare la seguente procedura per il relativo accertamento:
1) il dipendente invalido rivolge apposita istanza al Dirigente responsabile indicando il periodo prescelto per l'assenza
a titolo di permesso retribuito per cure ed allegando alla stessa:
a) una fotocopia del certificato attestante l'invalidità che deve essere di almeno il 51% (riduzione della capacità
lavorativa superiore al 50%);
b) un certificato medico nel quale si evidenzino le cure che il dipendente deve effettuare in connessione alla
infermità invalidante riconosciuta.
2) L'Amministrazione, accertato che non ostino esigenze di servizio nel periodo di assenza richiesto, acquisisce il
parere del Settore Medico Legale dell'Azienda USL che sulla scorta della documentazione presentata dal
dipendente, del tipo di cura richiesto e degli accertamenti sanitari eventualmente svolti, attesterà che l'invalidità
permanente accusata dal dipendente medesimo, necessita/non necessita del tipo di cure richiesto, come
coadiuvante ad un possibile miglioramento o strumento atto ad evitare un ulteriore peggioramento; attesterà inoltre il
numero di giorni che ritiene sufficienti per la cura, la connessione tra la medesima cura e l'invalidità rilevata.
3) Acquisito il parere sanitario sopra descritto, l' Amministrazione adotterà le determinazioni di competenza,
comunicandole al dipendente interessato.
4) Ultimate le cure il dipendente dovrà produrre idonea documentazione comprovatoria entro il termine di giorni 20
dal rientro in servizio; in mancanza l'assenza verrà conteggiata a titolo di congedo ordinario; l' Amministrazione
potrà richiedere il parere del Settore Medico Legale della Azienda USL, per verificare la congruità delle cure
documentate rispetto all'autorizzazione
ARTICOLO 33
PERMESSO RETRIBUITO PER RISCHIO RADIOLOGICO
Ambito di applicazione
Come stabilito dall'art. 5 della Legge n. 724/94, il permesso aggiuntivo di 15 giorni spetta ai dipendenti che risultino
professionalmente esposti al rischio di radiazioni ionizzanti in modo "abituale". L'esistenza del rischio deve risultare
dalle seguenti condizioni:
a) il dipendente deve occupare un posto classificato come "abituale" nella mappa del rischio radiologico approvata
dall'apposita Commissione;
b) l'assegnazione a tale posto deve essere formalmente comunicata dal Responsabile preposto agli Uffici
competenti, ed ha valore a tutti gli effetti dalla data di effettiva collocazione, anche ai fini del corretto adempimento
degli obblighi previsti daI Dct. Leg.vo n. 230/95.
Classificazione da parte del datore di lavoro
L'Amministrazione , attraverso gli accertamenti ed i controlli previsti dal D. Leg.vo n. 230/95, e con le procedure
previste dalle vigenti norme contrattuali, determina il tipo di esposizione cui è soggetto il dipendente e la conseguente
classificazione anche ai fini dei connessi benefici (congedo aggiuntivo e indennità contrattuale specifica).
Maturazione del permesso
Per periodi di esposizione inferiori all'anno, il periodo di permesso aggiuntivo viene rapportato a mese. Le frazioni di
mese superiori a 15 giorni valgono come mese intero.
Ai fini della maturazione del rateo mensile si precisa che vanno considerati utili i periodi di assenza per ferie; non
sono viceversa utili i periodi di assenza per altre tipologie (malattie, maternità, permessi diversi, ecc..) qualora di
durata pari o superiore al mese.
Le frazioni superiori a 15 giorni valgono come mese intero.
Modalità di fruizione
Il periodo di permesso aggiuntivo deve essere fruito:
a)
in un'unica soluzione;
b)
separato di almeno due settimane dal periodo di ferie ordinarie o di altra assenza di pari durata;
Obbligatorietà della fruizione
Data la particolare finalità del permesso aggiuntivo esso deve essere obbligatoriamente goduto entro l'anno solare in
cui viene maturato; è fatto espresso obbligo all'Amministrazione di predisporre l'organizzazione del lavoro nel
reparto in modo tale da permettere l'effettuazione puntuale del congedo da parte dei dipendenti.
La Dirigenza sanitaria disporrà il congedo nel corso dell'anno di riferimento qualora il dipendente non ne
faccia richiesta.
Modalità della richiesta
La richiesta di usufruire del permesso aggiuntivo per avere validità, deve essere redatta su apposito modulo
predisposto dall'Amministrazione.
Incompatibilità
Durante il periodo di permesso aggiuntivo è vietata ogni forma di esercizio della professione, sia in strutture
pubbliche sia in strutture private, a pena di decadenza dall'impiego.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
capo i
articolo 34
Regolamentazione dei Diritti Sindacali
1. Ufficio per le Relazioni Sindacali: L'Azienda istituisce, con atto formale, l'Ufficio delle Relazioni Sindacali
affidandone la responsabilità al Dirigente dell'apposita U.O. dell'Area del gestione del personale.
All'ufficio afferiscono tutti gli atti oggetto di materie sindacali;
La RSU e le OO.SS. potranno richiedere ogni atto attinente le materie sindacali, l'ufficio è tenuto a fornire tutta la
documentazione richiesta entro e non oltre cinque giorni dalla data di richiesta.
2. Disponibilità di sede sindacale, L'Azienda mette a disposizione delle Rappresentanze del personale idonei
spazi, all'interno degli uffici centrali, per lo svolgimento delle attività sindacali.
Tali spazi saranno forniti di idoneo mobilio ( tavoli, sedie, armadi, telefono, strumenti informatici, ecc. )
Inoltre, in ogni presidio ospedaliero, saranno garantiti, alle rappresentanze dei lavoratori, idonei spazi per lo
svolgimento delle attività sindacali
3. Il tavolo negoziale di confronto è quello definito a livello di Direzione Generale; a tale livello si svolgono le varie
fasi di confronto (contrattazione, concertazione, consultazione).
Nelle articolazioni periferiche dell'Azienda ( Presidi, Distretti etc.) i rappresentanti dei lavoratori ( RSU e OO.SS.)
verificano a corretta applicazione degli istituti ivi demandati dagli accordi sottoscritti al tavolo negoziale; inoltre, per le
materie loro demandate dal tavolo negoziale, attivano la contrattazione o la concertazione.
4. Spazi per la informazione e comunicazione sindacale; l'Azienda garantisce in ogni posto di lavoro idonee
bacheche per la informazione e comunicazione sindacale .
5. Partecipazione alle trattative incontri con l'Amministrazione e gestione dei permessi sindacali.
La partecipazione sia dei componenti la delegazione trattante che quella dei componenti di organismi paritetici e di
eventuali altri organismi istituiti di concerto con l'Amministrazione durante le sedute di lavoro è considerata orario
di servizio .
Per ciò che attiene la gestione dei permessi sindacali le parti concordano di attenersi scrupolosamente
all' apposita deliberazione con la quale la Direzione Generale, all'inizio di ogni anno, determinerà, nel rispetto della
vigente normativa, il monte ore annuale spettante a ciascuna organizzazione sindacale, oltre al monte ore spettante
alla RSU.
6. Legge 626: Le parti concordano la costituzione di una Commissione paritetica che si occuperà delle questioni
relative alla tutela della sicurezza dei lavoratori sui posti di lavoro alla cui composizione si provvederà con successivi
atti, previa specifica intesa, entro sessanta giorni dalla firma del presente accordo.
7. Assemblea retribuita; Al fine di agevolare una sempre maggiore partecipazione dei lavoratori, tenuto conto,
del particolare settore di servizio alla persona, al fine di non creare disservizio nelle diverse Unità Operative, si
prevede l'utilizzo delle 12 ore annue per assemblea anche fuori dall'orario di servizio con recupero delle ore
certificate compatibilmente con le esigenze di servizio.
- Tali ore ( 12 ore annue pro capite retribuite) già considerate costo contrattuale nel caso in cui non siano utilizzate da
parte del personale potranno essere convertite in altre agibilità sindacali.
8. Patrocinio Sindacale ; il dipendente in attività o in quiescenza, può farsi assistere e rappresentare dal Sindacato
o dal Patronato sindacale, per l'espletamento di prestazioni previdenziali e assistenziali; i Patronati hanno diritto a
svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro.
ARTICOLO 35
PATROCINIO LEGALE
L' Azienda assicurerà l'assistenza legale in sede processuale ai propri dipendenti che si trovino implicati in
conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei compiti di ufficio , in
procedimenti di responsabilità civile o penale , in ogni stato e grado del giudizio , purchè non vi sia conflitto di
interesse con l' Azienda medesima , fermo restando la responsabilità personale per colpa grave e/o dolo .
ARTICOLO 36
NORME DISCIPLINARI
Per quanto concerne la materia riguardante i doveri dei dipendenti e le procedure disciplinari , valgono le disposizioni
di cui al "CODICE DISCIPLINARE" già adottato dall'Ente ai sensi dell'art. 10 , commi 10 e 11 del C.C.N.L. 1/09/95
ed al D. Leg.vo n. 29/93 e successive modiche ed integrazioni .
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI
ARTICOLO 37
TITOLARITA' DEI PERMESSI E DELLE PREROGATIVE SINDACALI
La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, così come previsto dall'art. 10 comma 1 dell'accordo collettivo
quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998,
compete con le modalità e nelle quantità previste dalla deliberazione annuale di cui al p. 5 del precedente art. 34 ai
seguenti soggetti:
•
componenti della R.S.U.
- dirigenti sindacali risultanti da formali comunicazioni fatte pervenire dai competenti livelli delle rispettive
organizzazioni conformemente alle disposizioni dei rispettivi statuti.
ARTICOLO 38
TUTELA DEL DIRIGENTE SINDACALE
Fermo restando la particolare tutela e le prerogative accordate dalle vigenti disposizioni
( Legge 300 del 1971 ; D. Leg.vo n. 29 del 1993 modificato ed integrato dal D. Leg.vo n. 396/97 e dal D. Leg,vo n.
80/98 ; Accordo Quadro Collettivo del 7 agosto 1998 ) , il trasferimento dei Dirigenti Sindacali in altra U.O. diversa da
quella di assegnazione può essere predisposto solo previo "nulla osta" delle rispettive Organizzazioni Sindacali di
appartenenza o della R.S.U. ove il Dirigente ne sia componente .
Tali disposizioni si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale .
I Dirigenti Sindacali , nell'esercizio delle loro funzioni , non sono soggetti alla subordinazione gerarchica.
ARTICOLO 39
OBIETTIVI E STRUMENTI
Un moderno Sistema di Relazioni Sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli assegnati alle parti (Direzione Generale e
Rappresentanze Sindacali), è strumento fondamentale e irrinunciabile per definire "obiettivi condivisi" e per attivare
ogni utile strumento per conseguirli.
A tale proposito le parti convengono che tra i fini strategici dell'Azienda USL LE/ 2 vi è certamente quello di
incrementare e mantenere elevate l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati in uno con il miglioramento delle
condizioni di lavoro e della crescita professionale dei dipendenti.
La Direzione Generale nell'intento di attivare il massimo del coinvolgimento delle parti sociali, potrà stabilire il
confronto con le OO.SS anche per quegli aspetti non strettamente previsti dagli accordi.
L'Amministrazione garantisce la convocazione della delegazione trattante con un preavviso di 7 giorni, fatte salve le
motivate urgenze. L'avviso di convocazione conterrà gli argomenti che saranno all'ordine del giorno.
Di ogni seduta verrà steso un verbale che dovrà riportare la sintesi degli argomenti discussi e delle eventuali
decisioni operative. Di tale verbale verrà data lettura alla fine della riunione stessa e sarà contestualmente sottoscritto
da tutti i componenti la delegazione trattante.
Qualora gli argomenti in discussione non siano stati completamente trattati o vengano rinviati, ad altra data, alla fine
dell'incontro sarà fissata la data della riunione successiva.
Gli accordi sottoscritti, ove necessario, verranno recepiti con atto formale dell'organo competente.
Nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione devono essere indicati i pareri della delegazione trattante di parte
sindacale come risultanti dai verbali dell'incontro.
CAPO III
METODOLOGIE DI RELAZIONI
ARTICOLO 40
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA IN SEDE DECENTRATA
1. Riguarda le materie che obbligano le parti alla definizione di un accordo esse sono:
1.I -
sistemi di incentivazione del personale:
1.II
criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui
agli artt. 51 e 52 del presente contratto:
a) attuazione dell'art. 43 della L. 449/1997) e successive modificazioni ed integrazioni (sponsorizzazioni, accordi di
collaborazioni, convenzioni, contributi per servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione;
b) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei
limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali
economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell'anno; il regolamento
relativo al passaggio da tempo pieno a part-time è parte integrante e sostanziale del presente contratto ( allegato n° 3
).
c) specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
d) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle aziende o enti del comparto a
seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;
e) finanziamenti aggiuntivi o integrativi;( Risorse Regionali )
f) una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di organico del
personale per il finanziamento del fondo di cui all'art 53 del presente contratto;
1.IIIlo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la
finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico
derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale;
1.IV-
le modalità e le verifiche per attuare la riduzione dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 27 del CCNL;
1.V-
le pari opportunità, anche alla luce della legge 10 aprile 1991, n. 125;
1.VI-
criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario;
1.VII-
le seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale:
a- i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all'interno di ciascuna categoria ;
b- il completamento ed integrazione di criteri per la progressione economica orizzontale
1.VIII) i programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del
personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
1.IX) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro nonché per l'attuazione
degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
1.X) le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o
riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle
esigenze dell'utenza;
1.XI)
i criteri per le politiche dell'orario di lavoro ;
1.XII l'individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione di lavoro da tempo pieno a
part-time ( Art. 23 comma 10 del C.C.N.L. cui il presente contratto fa riferimento).
ARTICOLO 41
CONCERTAZIONE
La Concertazione : rappresenta uno degli istituti innovativi delle relazioni sindacali, è coerente con l'orizzonte
culturale- operativo delle relazioni sindacali "partecipative" nel senso che i soggetti contrattuali condividono la
visione e la missione dell'azienda, e riguarda questioni di carattere generale.
La concertazione si attiva entro le quarantotto ore successive alla informazione ricevuta sulle seguenti
materie:
- articolazione dell'orario di servizio;
- verifica periodica della produttività delle strutture operative;
- definizione dei criteri per determinare e distribuire i carichi di lavoro;
- andamento dei processi occupazionali;
- attuazione del sistema classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalità di :
a - svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie ;
b - valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni,
c-
conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica,
d-
sistemi di valutazione permanente ;
ARTICOLO 42
INFORMAZIONE
L' informazione è fondamentale in un corretto rapporto negoziale/ concertativo e pertanto per le materie oggetto di
contrattazione integrativa, concertazione e consultazione, essa deve essere scritta e preventiva.
Premesso che l'informazione è strumento indispensabile per stabilire un corretto rapporto negoziale, l'Azienda si
impegna a trasmettere alle OO.SS. ed alla RSU tutta la documentazione inerente materie oggetto degli incontri
dedicati a contrattazione, concertazione e consultazione , almeno sette giorni prima dell'inizio del confronto
negoziale.
L' Azienda si impegna, altresì a trasmettere alle suddette rappresentanze dei Lavoratori tutte le informazioni di
carattere generale relative alla stessa Azienda concernenti il Rapporto di lavoro,l'organizzazione degli uffici, e la
gestione complessiva delle risorse umane anche in rapporto a processi di esternalizzazione dei servizi .
Le parti, acquisita l' informazione, possono dettagliare gli argomenti, e fissare tempi certi di confronto.
ARTICOLO 43
CONSULTAZIONE
Prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro, la consultazione
è facoltativa .
1.
La Consultazione è obbligatoria per le seguenti materie:
a- organizzazione e disciplina degli uffici, consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
b- modalità per la designazione dei rappresentanti del collegio arbitrale di cui all'art. 59 comma 8 del D.Lvo. 29/93 e
successive modificazione ed integrazioni;
c- casi previsti dall'art. 19 del dct. lgs. 626/94; la sicurezza e l'igiene del lavoro costituiscono una problematica di
notevole importanza all'interno delle strutture sanitarie: ciò sia in ragione della diversità e molteplicità dei fattori di
rischio presenti, sia perché essi possono riguardare tanto i lavoratori quanto gli utenti dei Servizi.
L'Azienda, continuando sui percorsi già attivati, darà applicazione agli adempimenti previsti dalla normativa
individuando sia in campo gestionale che tecnico-strutturale, le priorità su cui intervenire. Si adopererà, inoltre, a
favorire tutte quelle condizioni e processi utili a migliorare la conoscenza e l'applicazione delle leggi sull' igiene e
sicurezza del lavoro affinché si sviluppi in Azienda la cultura della prevenzione.
In particolare:
-si continuerà l'esecuzione delle visite periodiche per la prevenzione secondarie di possibili patologie associate al
lavoro.
L' Azienda si rende disponibile a programmare incontri formativi in tema di salute e sicurezza con i rappresentanti
dei lavoratori alla sicurezza ( RLS).
Ciò sarà attuato dal Servizio di Prevenzione e Protezione previo accordo con le OO.SS. tenendo presente quanto
previsto dal comma 7 dell'art. 18 del D.Lgs. 626/94.
La Commissione paritetica prevista dall'art. 34 punto 6 del presente contratto, provvederà a rendere disponibile ,
entro l'anno, il nuovo programma di informazione- formazione destinato agli operatori che preveda:
- Linee guida metodologiche a favore dei dirigenti preposti che dovranno fornire informazione sui rischi ai loro
collaboratori/dipendenti e adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione;
- L'intervento diretto del Servizio Prevenzione e Protezione nei confronti di alcune categorie di dipendenti ( es. varie
squadre di emergenza , con particolare attenzione alle problematiche di sicurezza in caso di incendio).
Per quanto attiene alla riunione periodica che il datore di lavoro dovrà convocare, ai sensi del Dct. Lgs.
626/94; almeno una volta all'anno, l' Azienda, in considerazione delle sue dimensioni e della complessità delle
attività, si renderà disponibile per convocazioni semestrali.
Le parti per valorizzare il rapporto partecipativo, e allo scopo di una costante verifica dell'applicazione contrattuale e
dell'accordo integrativo decentrato, nonché a supporto tecnico della trattativa, provvederanno alla costituzione delle
seguenti Commissioni bilaterali:
•
Commissione sull'attività di formazione;
•
Commissione pari opportunità;
•
Commissione verifica e controllo istituto della produttività e organizzazione del lavoro;
•
Commissione verifica e controllo sull'attuazione della nuova classificazione del personale;
•
Commissione per la mobilità, che si occuperà anche di tutti i casi previsti all'art. 18 del presente contratto;
•
Commissione per la verifica della qualità e quantità del mercato del lavoro, per le nuove forme di flessibilità, per
le convenzioni ed appalti a terzi.
CAPO IV
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
ARTICOLO 44
Clausole di raffreddamento
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza nei
comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese di negoziato relativo alla contrattazione integrativa, le parti non
assumono iniziative unilaterali e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo sulle materie in
trattazione.
Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione .
ARTICOLO 45
Interpretazione autentica
L'interpretazione autentica definisce per via negoziale i conflitti interpretativi del contratto, riconoscendo
alle parti pari dignità contrattuale.
Quando insorgono controversie aventi carattere di generalità, sulla interpretazione del contratto collettivo
decentrato, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'art. 51 del D.Lvo. 29/93 e successive modificazioni,
sostituisce la clausola in questione sin dall' inizio della vigenza del contratto stesso.
ARTICOLO 46
COLLEGIO ARBITRALE
Le parti, con riferimento al rinvio operato dal c. 2 dell'art. 43 del CCNL, si impegnano a definire entro congruo periodo
di tempo la piena contrattualizzazione della disciplina dei rapporti di lavoro mediante recupero alla disciplina pattizia
degli istituti non regolamentati dal presente contratto, ivi compresa la regolamentazione sulle modalità per il
funzionamento dell'Ufficio del Contenzioso.
CAPO V
COMMISSIONI
ARTICOLO 47
PARI OPPORTUNITA'
1. II Comitato per le pari opportunità, istituito presso l'Azienda, in forma paritetica con una adeguata rappresentanza
femminile, non ha funzioni negoziali e svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa ;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari
dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. II Comitato, sarà presieduto dal Direttore Generale o suo delgato in rappresentanza dell'azienda, sarà costituito
da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e da un
pari numero di rappresentanti dell'azienda . Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni
componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, si
conviene di prevedere idonee misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale,
che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:
•
•
•
formazione professionale;
flessibilità negli orari di lavoro ;
mobilità;
4. L' Azienda favorisce l'operatività dei Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. I
Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno degli enti, fornendo,
in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vai
profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi..
5. II Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
ARTICOLO 48
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1. La formazione e l'aggiornamento del personale, oggi più che mai, deve rispondere all' obiettivo del
miglioramento della funzionalità dei servizi dell' Azienda .
2. Essa diventa, inoltre, importante strumento di valutazione nel processo dinamico della classificazione del
personale.
3. Le parti prendono atto che la recente normativa in materia Sanitaria ha introdotto innovazioni di notevole portata
sui piani:
-
istituzionale
organizzativo
delle responsabilità
del sistema informativo
del finanziamento e delle contabilità.
della valutazione del personale
3.1- L'esperienza dimostra che le norme da sole non sono sufficienti per produrre cambiamenti in quanto la loro
attuazione dipende dalla costruzione di condizioni (strutturali, operative, culturali) capaci di rendere il cambiamento
operante, valorizzando il ruolo dinamico e attivo delle persone, cioè di quanti, a diversi livelli di responsabilità,
operano nelle istituzioni e nei servizi. è, infatti, a partire dalle persone, dal loro apporto collaborativo e partecipativo e
dal continuo cambiamento ed adeguamento delle loro professionalità che le innovazioni introdotte potranno avere
maggiore possibilità di successo, realizzando un salto di qualità nella erogazione dei servizi socio-assistenziali.
3.2- In tale ottica assume un ruolo di fondamentale azione strategica e di supporto al cambiamento la
formazione permanente in particolare se volta a:
a) suscitare forti motivazioni negli operatori del S.S.N. ;
b)
promuovere effettiva cultura del servizio;
c)
valorizzare l'apporto positivo che le persone possono dare;
d) promuovere la razionalizzazione, l'integrazione e modificazioni nell'organizzazione
dei servizi e delle prestazioni;
e)
raggiungere una più elevata efficacia e produttività del sistema dei servizi socio-sanitari, migliorando la qualità
dei servizi resi e l'uso delle risorse;
f)
sviluppare l'umanizzazione dei servizi basata su una visione integrale dell'uomo.
3.3- Le iniziative da sviluppare devono costituire un supporto culturale e professionale per gli operatori quale
presupposto indispensabile per un reale miglioramento dei servizi e delle prestazioni erogate in relazione
all'evoluzione dei bisogni di salute del cittadino e della comunità.
3.4- In tale contesto, quindi la risorsa formativa non può che porsi il seguente obiettivo generale: pervenire ad una
crescita, maturazione e valorizzazione professionale di tutto il personale in grado di soddisfare, in modo ampio,
globale e personalizzato, la domanda sempre più complessa di benessere psico-fisico, sociale ed ambientale
proveniente dal cittadino-utente e dalla collettività, promuovendo e tutelando la salute individuale e collettiva dei
singoli, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità.
3.5- Tale obiettivo generale, tuttavia, può essere perseguito solo tramite l'individuazione di tappe intermedie come,
anche se non solo quelle sotto indicate, al conseguimento delle quali
l' Azienda intende finalizzare le risorse
finanziarie impegnate per la funzione formativa per l'anno 1999 e seguenti.
3.6- A tale riguardo l'Azienda intende offrire a tutti gli operatori di comparto l'opportunità:
1. di migliorare le attuali conoscenze e abilità diagnostiche, terapeutiche, assistenziali, riabilitative,metodologiche,
tecnico -operative, gestionali e organizzative e/o acquisirne di nuove, più attuali e innovative ;
2. di pervenire ad atteggiamenti e, soprattutto , a comportamenti tali da facilitare l'instaurarsi di una relazione
significativa fra operatore e cittadino - utente e tra gli stessi operatori;
3. di comprendere e gestire il cambiamento, in modo dinamico, positivo, propositivo e partecipato;
4. di saper lavorare in equipe, con operatori del proprio profilo professionale e/o di altri profili;
5. impiegare in modo razionale le informazioni disponibili per analizzare, progettare, gestire, valutare gli interventi di
competenza;
6. rendere corretta la consequenzialità fra qualità delle persone che lavorano nell'azienda e qualità dei servizi
socio-sanitari offerti.
7. rendere edotti i Dirigenti preposti alla valutazione del personale delle tecniche e delle metodologie di valutazione.
3.7- tale opportunità si tradurrà in alcune iniziative programmate organizzate e gestite a livello di azienda che si
pongono in linea con quanto sopraesposto.
3.8- con le iniziative che verranno gestite in loco si intende nello specifico privilegiare lo sviluppo umano e
professionale del personale ,la conoscenza sui concetti e sui nuovi strumenti di programmazione e controllo
economico finanziario introdotti dalla legislazione nazionale (contabilità economico-finanziaria e patrimoniale,
responsabilità economica. Budget) al fine di consentire un più diretto coinvolgimento del personale nel
perseguimento di obiettivi di efficienza e di ottimizzazione dell'impiego delle risorse, attraverso anche una analisi dei
bisogni formativi e una verifica, al termine delle iniziative, sulla loro pertinenza , efficacia, efficienza e qualità, nonché
sull'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente.
3.9- tale attività di formazione ed aggiornamento deve intendersi facoltativa e pertanto il personale dipendente che
intenderà parteciparvi sarà considerato fuori orario di servizio a tutti gli effetti.
3.10- La commissione prevista dall'art. 43 del presente contratto , che sarà costituita con priorità assoluta e
comunque entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto integrativo, nella stesura del programma
dovrà dare priorità a momenti formativi rivolti alle seguenti aree ( senza comunque escludere altri ambiti di
intervento):.
a) infermieristica, con particolare riguardo alla figura dell'infermiere nelle varie aree di intervento e/o specialistiche;
b) amministrativa;
c) figure di primo contatto con l'utente ( front-line): centralinisti, portieri, operatori di sportello ecc.
d) tecnica;
e) di vigilanza e ispezione.
3.11- le parti prendono atto chein un contesto di risorse scarse è necessario effettuare delle scelte e fissare le priorità
per operare una efficace azione di formazione;
- gli infermieri, gli amministrativi, in particolare quelli di sportello e le altre figure di primo contatto con il cittadino
rappresentano spesso il primo impatto che l'utente ha con le strutture della sanità pubblica, da ciò sorge la necessità
di una ulteriore qualificazione di tali figure per consentire alle stesse di acquisire modificazioni di comportamenti e di
azioni al fine di rispondere in modo adeguato alle nuove e mutate esigenze di promozione e di tutela della salute.
3.12- Le parti danno infine atto che nell'ambito dell'azienda dovranno essere previsti interventi finalizzati a fornire ai
dipendenti:
•
-
elementi di " cultura aziendale " che accrescano la consapevolezza dei vincoli e delle compatibilità derivanti
dai nuovi assetti organizzativi dell'azienda:
conoscenze sui nuovi strumenti di programmazione e controllo economico
In particolare saranno previsti momenti seminariali di approfondimento dei sopraccitati temi con l'obiettivo di
pervenire alla definizione di linguaggi, concetti e priorità comuni, che consentano una più efficace condivisione degli
obiettivi, dei meccanismi e degli strumenti di programmazione, controllo e integrazione aziendale.
3.13- Per realizzare le attività di Formazione e Aggiornamento professionale previste dall'art. 29 del C.C.N.L. 7/4/99
l'Azienda si impegna d utilizzare una quota di risorse finanziarie sufficienti a finanziare il programma di formazione
che sarà elaborato dalla Commissione e che non potrà essere comunque inferiore al allo 0,50 % e non superiore
all'1 % del monte salari riferito ai dipendenti destinatari del presente accordo ( circolare 34/4/1995 n° 14/1995 del
Ministero della Funzione Pubblica e protocollo del lavoro pubblico del 12/3/1997)
PARTE II
TITOLO I
SISTEMI DI FINANZIAMENTO
ARTICOLO 49
SESSIONE DI BILANCIO
Ai sensi dell'art.4, c.2 punto III del C.C.N.L. 7/4/99, le parti, dopo un approfondito confronto in ordine alle risorse
disponibili ed alla relativa utilizzazione ed allocazione contabile, avuto riguardo delle voci riguardanti il personale ed i
beni e servizi, tenuto conto, altresì, di quanto previsto dalla legge di programmazione regionale, nonché del
programma aziendale, delle linee strategiche dello stesso e dei processi di investimento e riorganizzazione
conseguenti, convengono che i Fondi di cui ai seguenti articoli del presente Contratto integrativo saranno
annualmente definiti con apposito atto di Direzione Generale adottato di concerto con le Rappresentanze Sindacali.
ARTICOLO 50
COSTITUZIONE DEI FONDI
Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio: lavoro straordinario - disagio pericolo e danno - ex
art.38. Commi 1 e 2 del CCNL 1998 - 2001
•
-
è costituito dai fondi ex CC.CC.NN.LL. 1995/1996 art. 43 comma 2 punti 1) e 2), consolidati al
31/12/1997. Dal 1/1/1999 i due fondi si unificano.
Il Fondo sarà dunque di norma così composto dai fondi
per lavoro straordinario
per indennità di disagio pericolo e danno
A decorrere dal 31.12.1999 le indennità di turno (tre turni) passano da L.8500 a L. 8.700, quelle su due turni da
L.3.500 a L.4.000 ed il fondo è incrementato dello 0,06% del monte salari al 1997al netto degli oneri riflessi.
In caso di aumento di personale nella D.O. il fondo va integrato delle risorse necessari a carico dell'amministrazione,
per la corresponsione del trattamento accessorio al personale neo - assunto.
ARTICOLO 51
Fondo per la produttività collettiva e miglioramento dei servizi e per la qualità della prestazione individuale art.38 comma 3 e segg. CCNL 1998 - 2001
Il fondo ex art.38 comma 3 sarà costituito da:
- ammontare consolidato al 31.12.97
delle risorse per la produttività collettiva
- risorse art.43 L. 449/97
- risparmio produttività collettiva anno 1998
- economie art.1 - comma 59 - L. 662/96( part-time)
- altre risorse da disposizioni di legge
- 1% monte salari 1997 (finanziamento aziendale)
- 1% monte salari 1997 (finanziamento regionale)
- 0,2% monte salari per occupazione, non spesi, finanziamento regionale
- residuo anni precedenti fondo "lavoro straordinario disagio pericolo o danno"
- quota fondo "lavoro straordinario " anno 1999
- residuo fondo "progressione economica orizzontale, posizioni
organizzative ed indennità professionali comuni e specifiche "
- preesistente contenzioso ANAAO Assomed
ARTICOLO 52
Fondo delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione
professionale e dell'indennità professionale specifica - ex art. 39 CCNL 1999-2001
Il fondo si costituisce con:
- Quota del fondo già attribuito e confluito nella indennità di qualificazione
professionale comune;
- Quota individuale restante del suddetto fondo del personale;
- Dall'1/7/99 , una quota DA DEFINIRE e variabile fra il 10 ed il 15 % del fondo lavoro straordinario anno 1999;
- Dall'1.1.1999, da minori oneri per riduzione stabile di organico;
- Dal 31.12.1999, dalla quota dello 0,81 % del monte salari annuo al 31.12 .1997;
- Dalla indennità ex art. 45 punto 3 ( gradone) e dalle ex indennità delle
maggiorazioni infermieristiche al 31/12/1999
- Dalla riduzione stabile del fondo per il trattamento accessorio;
- Dall'indennità professionale specifica
- Dal 1.1.2000 dall'importo dell'indennità di maggiorazione infermieristica che
sarebbero state maturate dal personale interessato
- Dal 1.1.2000 dall'importo economico derivante dalla differenza retributiva tra l'ex
8 livello e l'ex 8 bis che sarebbe stato maturato dal personale interessato
- Dalle risorse necessarie in caso di aumento di personale nella D.O.
Il fondo per il periodo 01.01.1999-30.06.1999 è cosi ripartito:
- quota per l'indennità di qualificazione professionale comune
- quota per l'indennità di qualificazione professionale specifica
- quota ( ex gradone )
- quota maggiorazione ex indennità infermieristica
Dall' 01.07.1999 il fondo è integrato dal 15 % del fondo per la produttività collettiva
Dall'1/7 1999 incremento per risorse ( ex art. 38 punto 1 Disagio)
-A decorrere dal 31/12/1999, il fondo è ulteriormente incrementato con una quota pari allo 0,81 % del monte salari al
31/12/1997 che sarà ripartita per quota per fasce retributive e per quota per posizioni organizzative.
Nell'incremento del fondo, a decorrere dal 1.1.2000, va tenuto conto dell'ex indennità infermieristica e della
differenza economica tra ex 8 ed ex 8 bis.
In sede aziendale, nella sessione di bilancio prevista dal precedente art. 49, è possibile spostare quote
residue dal "fondo per il lavoro straordinario- disagio pericolo e danno" al "fondo per il finanziamento delle fasce
retributive e delle posizioni organizzative" in presenza di una quota stabilizzata, oppure al "fondo per la produttività
collettiva" , previa intesa tra le parti contraenti il presente accordo.
ARTICOLO 53
Definizione del Fondo e criteri per l'attribuzione del lavoro straordinario
- Fermo restando il richiamo della disciplina dell'art. art.34 del CCNL, sulla base del personale in servizio alla data del
31/ 12/1997 il fondo per il lavoro straordinario del personale di comparto, determinato per il 1999 con deliberazione n°
948 del 1/4/1999, sarà stabilito per gli anni successivi con l'apposito provvedimento di cui al precedente art. 50, di
concerto don la Rappresentanze sindacali.
- Per quanto concerne i criteri per la attribuzione del lavoro, le parti concordano di differire la trattazione
congiuntamente alla sessione dedicata alla produttività.
ARTICOLO 54
INDENNITA' DI PRONTA DISPONIBILITA'
• le parti convengono che l' Istituto della pronta disponibilità non può essere disgiunto da un contesto di
organizzazione del lavoro tendente a prevedere la dipartimentalizzazione con conseguenti turni di
guardia attiva di tutto il personale nelle 24 ore. Solo in caso di carenza di personale si può prevedere
un organizzazione dei servizi nelle dodici ore diurne , con ricorso all'istituto di che trattasi per il
restante periodo della giornata.
• Le parti demandano alla Commissione per l'organizzazione del lavoro prevista all'art.43 del presente contratto
l'elaborazione di un piano di pronta disponibilità per tutte le strutture dell'Azienda; il Piano sarà proposto
entro il 31 gennaio di ogni anno e sarà approvato con formale provvedimento del Direttore Generale
entro il successivo mese di febbraio.
-Le parti danno atto che a seguito di apposito confronto si è proceduto alla definizione del piano aziendale delle
pronte disponibilità a valere anche per tutto l'anno 2000.
ARTICOLO 55
MANSIONI SUPERIORI
Ferma restando la disciplina normativa e contrattuale in materia, nell'ambito del nuovo sistema classificatorio si
considerano mansioni immediatamente superiori:
a) all'interno delle categorie B e D , le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo
di livello Super, secondo la declaratoria riportata nell'allegato 1 del C.C.N.L. cui fa riferimento il presente contratto
decentrato.
b) all'interno delle Categorie A e C , le mansioni svolte dal dipendente in posizione iniziale della categoria
immediatamente superiore;
c) le mansioni svolte dal dipendente collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C.
PARTE III
CLASSIFICAZIONE
CAPO I
OBIETTIVI
ARTICOLO 56
Con le norme sulla classificazione del personale, le parti , nel rispetto delle norme contrattuali, intendono
perseguire l'obiettivo del miglioramento della funzionalità dei servizi dell'azienda LE/2 favorendo il recupero
motivazionale del personale attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni
individuali.
CAPO II
STRUMENTI
ARTICOLO 57
Progressione interna nel sistema classificatorio
Ogni dipendente, dopo il primo inquadramento nel nuovo C.C.N.L., può fruire dei benefici previsti dal nuovo sistema
di progressione.
1- La progressione interna dei dipendenti dell'Azienda nel sistema classificatorio, nel rispetto dell'art. 14 del CCNL
7.4.1999, viene effettuata, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi
profili, mediante:
a) passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore;
b) passaggi all'interno delle categorie B) e D);
c) passaggi nell'ambito della stessa categoria fra profili diversi dello stesso livello.
Le selezioni interne saranno espletate nei limiti delle dotazioni organiche, nel pieno rispetto della normativa
contrattuale e regolamentare.
La Azienda, pertanto, potrà bandire i concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti
di cui al primo comma, pp. b) e c), solo se le selezioni interne hanno esito negativo o se mancano del tutto,
all'interno, le professionalità da selezionare.
2- Le graduatorie delle selezioni saranno valide 24 mesi dalla data di compilazione e saranno utilizzate a
scorrimento man mano che si renderanno vacanti posti dello stesso profilo cui si riferisce la graduatoria, a seguito di
pensionamento o di dimissioni del personale.
Progressione Economica orizzontale
3- Nell'istituto in parola ci dovrà essere un sostanziale equilibrio delle opportunità di passaggio di fascia tra i diversi
profili professionali; in subordine, le parti convengono sulla opportunità di estendere il beneficio di che trattasi a tutti
gli Operatori che dopo il primo inquadramento siano inseriti nelle fasce iniziali di ogni categoria ( es. A- B- Bs- C- DDs )
4- Si conviene che il Fondo a disposizione per i vari profili professionali va ripartito, in percentuale nelle diverse fasce,
tenuto conto della consistenza numerica delle stesse, come segue:
3,8 % per i passaggi dalla posizione di primo inquadramento alla fascia 1;
70,5 % per i passaggi dalla fascia 1 alla fascia 2;
12,2 % per i passaggi dalla fascia 2 alla fascia 3;
13,5 % per i passaggi dalla fascia 3 alla fascia 4.
5- Le nuove disponibilità derivanti dalla soppressione del beneficio economico relativo alla maggiorazione
dell'indennità infermieristica di cui all'art. 49 commi 1 secondo periodo, 2 e 4 primo periodo del D.P.R. 384/90 e dalla
soppressione del livello economico 8° bis, saranno finalizzate all'istituzione di fasce economiche del profilo
professionale di riferimento e solo nel caso risultino dall'applicazione del sistema dei resti esse andranno a beneficio
di altri profili.
6- Le eventuali risorse ulteriormente disponibili nel Fondo andranno utilizzate temporaneamente per
finanziare l'istituto della produttività collettiva, salve successive eventuali intese.
7- Le parti danno atto che presso questa Azienda sono state portate a termine le fasi applicative di attuazione
dell'art. 45 comma 3 e seguenti del C.C.N.L. 1/9/95 e quelle conseguenti all'art. 2 comma 4 del C.C.N.L. del 27/6/96
e che pertanto nulla osta all'applicazione del nuovo sistema di progressione economica orizzontale. A tale riguardo le
parti si impegnano a fare in modo che la prima selezione venga espletata entro il 30.4.2000 per gli inquadramenti da
effettuarsi nelle fasce economiche con decorrenza 01/01/2000 e ciò secondo e nei limiti delle disponibilità
economiche accertate ai sensi degli artt. 39 e 35 comma 4 del C.C.N.L. Le successive selezioni, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 35 comma 4 , verranno espletate con cadenza
biennale.
Le parti concordano di avviare nell'arco temporale della vigenza contrattuale una successiva fase di selezione i cui
effetti decorreranno dal 1.1.2001 La approvazione della nuova graduatoria farà cessare la validità della precedente.
8- Le parti stabiliscono che il competente Ufficio dell'Area Gestione del Personale provvederà alla attuazione della
progressione economica orizzontale.
9)- L'Ufficio disporrà di 100 punti ripartiti percentualmente come segue:
- Titoli di carriera
max.
pp. 40
- Titoli culturali, professionali
ed agg.to prof.le - Valutazione individuale
max.
max.
pp. 20 secondo gli indicatori di seguito previsti;
pp. 40
Preliminarmente l'apposita Commissione bilaterale di cui al precedente art. 43 p.4, che sarà costituita entro
trenta giorni dalla firma del presente accordo predisporrà i criteri generali per la attribuzione del punteggio di cui
sopra, riservato alla valutazione dei titoli culturali, professionali e di aggiornamento.
L' Ufficio, inoltre , si atterrà ai seguenti criteri di valutazione concordati fra le parti, in coerenza con le previsioni
dell'art. 35 del CCNL:
1) TITOLI DI CARRIERA
max punti 40
1. Il parametro dell'anzianità maturata alla data del 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce la selezione stessa, va
considerato come requisito d'accesso alle varie fasce nel seguente modo:
-
per l'accesso alla fascia
per l'accesso alla fascia
per l'accesso alla fascia
per l'accesso alla fascia
1
2
3
4
4 anni
6 anni
9 anni
12 anni
di
di
di
di
esperienza professionale;
esperienza professionale;
esperienza professionale;
esperienza professionale;
La restante anzianità individuale , in quanto presumibile espressione di acquisita professionalità, sarà
oggetto di specifica valutazione in ragione di 1,50 pp. per ogni anno di servizio e per un massimo di punti 40. Le
frazioni fino a sei mesi saranno valutate 0,70 punti quelle superiori varranno in ragione di anno intero.
Il periodo di servizio svolto in qualifica superiore è calcolato in ragione di pp. 2,00 x anno; quello nella categoria
immediatamente inferiore, pp. 1,00 per anno; le frazioni inferiori o pari a sei mesi saranno valutate al 50 % , quelle
superiori per intero.
L'eventuale svolgimento di funzioni superiori potrà trovare valutazione nella successiva categoria relativa
ai titoli professionali e culturali, nei limiti ed alle condizioni che saranno di seguito specificati.
TITOLI PROFESSIONALI, CULTURALI E DI AGGIORNAMENTO
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE ( Max punti 16)
max punti 20
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate,
non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da
conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici; in tale categoria rientrano in particolare i titoli
di studio e professionali e le attività di formazione svolte, la cui valutazione, nell'ambito del punteggio massimo
disponibile, sarà comunque motivata tenendo conto della coerenza dell'intero percorso formativo con la posizione per
la quale la selezione viene effettuata.
Potranno in questa categoria altresì essere presi in considerazione e valutati eventuali periodi svolgimento di funzioni
superiori, purchè le stesse risultino effettivamente espletate in esecuzione a formali atti deliberativi esecutivi ovvero
riconosciute con provvedimenti giurisdizionali; in tal caso la attribuzione del relativo punteggio sarà opportunamente
graduato dalla Commissione in relazione al livello funzionale ed organizzativo del posto per il quale risultino già
attribuite le funzioni svolte nonchè alla loro attinenza formativa e professionale rispetto alla categoria ed al profilo
del posto oggetto della selezione e comunque con criteri di uniformità per tutte le tipologie di procedure selettive.
Per ciò che attiene alla formazione e aggiornamento professionale , le parti concordano di ritenere utile ai fini della
classificazione la partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento, anche organizzate e gestite
dall'Azienda, nel quinquennio precedente l'anno in cui si svolge la selezione.
La valutazione di detto curriculum sarà effettuata sulla base dei criteri preliminarmente stabiliti dalla Commissione
bilaterale di cui all' art. 43 p.4.
- PUBBLICAZIONI E TITOLI DIVERSI: max punti 4
La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli vari, tra cui vanno comprese le relazioni finali di ricerche e studi, deve
essere adeguatamente motivata, in relazione alla: originalità della produzione scientifica; al contenuto dei lavori; al
grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, alla eventuale collaborazione di più
autori.
VALUTAZIONE INDIVIDUALE:
max punti 40
La valutazione individuale, nel rispetto di omogenei criteri predefiniti a livello aziendale e di struttura, sarà effettuata
dal Dirigente di U.O., Servizio, Area, d'intesa con il Dirigente responsabile di struttura, avvalendosi
obbligatoriamente dell'ausilio dell'Operatore Professionale Coordinatore del personale di Comparto dell'Unità
Operativa interessata.
La scheda di valutazione, dopo la sua compilazione, sarà consegnata in copia ad ogni lavoratore, fermo restando che
il suo originale sarà trasmesso dal Dirigente dell'Unità Operativa, per il tramite della Direzione della Struttura
competente, al Dirigente responsabile dell'Area Gestione del Personale, entro il termine perentorio che dallo stesso
sarà indicato.
La scheda di valutazione, preimpostata (vedi scheda allegata al presente contratto) valida per tutto il personale,
dovrà rispondere ai seguenti criteri:
Scheda n°
Scheda di Valutazione Individuale
Cognome ___________
Nome _______________ Il Valutatore ______________
Struttura __________________
U.O. / Servizio _____________________
Criteri per Valutare Capacità e Comportamento Professionale
% da 1 a 5
Risultati ottenuti prestazioni rese rispetto:
1
Carico di lavoro Professionalità richiesta
20%
2
Grado di autonomia Precisione nelle mansioni svolte
20%
3
Orientamento all'utenza
20%
4
Disponibilità all'integrazione
20%
5
Capacità di adattamento organizzativo
20%
6
7 8 9 10
Impegno nella prestazione individuale
1
Capacità di adattamento operativo al contesto di intervento
20%
2
Collaborazione all'interno del proprio servizio e fra diversi servizi 20%
3
Capacità Organizzative e di Coordinamento
20%
4
Contribnuto per realizzare miglioramenti Organizzativi e gestionali 20%
5
Flessibilità rispetto all'organizzazione del lavoro
20%
6
7
8
9
10
ARTICOLO
Punteggio
58
(Progressione economica verticale)
Sulla progressione di cui trattasi, i passaggi da una categoria all'altra devono sottostare rigidamente alle disponibilità
che verranno previste, sia in termini numerici che economici, nella Dotazione Organica aziendale.
In ogni caso il costo per i nuovi passaggi verticali dovrà essere finanziato direttamente dall'Azienda e non da risorse
contrattuali; in via prioritaria dovranno essere considerate, con precedenza sugli esterni, le richieste del personale
interno avente, ovviamente, i requisiti previsti dalle specifiche declaratorie.
I passaggi si effettueranno previo superamento di una selezione alla presenza di una commissione specifica, giusta
le previsioni dello specifico regolamento allegato N° 1 al presente Contratto.
ARTICOLO 59
(Posizioni organizzative )
Per quanto riguarda le posizioni organizzative, si reputa necessario operare una quantificazione di massima delle
risorse utilizzabili nel Fondo di riferimento costituto ai sensi dell'art. 48 del presente contratto, risorse che si possono
al momento individuare in £ 250.000.000 ( duecentocinquanta milioni) annui a partire dall'anno 2000, salve
successive eventuali variazioni da concordare con apposita intesa.
Il regolamento per l'attribuzione e revoca delle posizioni organizzative ( allegato n° 5 ) è parte integrante e
sostanziale del presente contratto.
Tenuto conto del proprio assetto organizzativo e dell'articolazione interna, l'Azienda di concerto con le OO.SS. e la
RSU,ai sensi dell'art. 6 del vigente contratto di lavoro,individua le posizioni organizzative e determina la graduazione
delle funzioni nel rispetto dei criteri e parametri di cui all'art.20, comma 3.
GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Tenuto conto dell'articolazione aziendale quale prevista in via generale dai Decreti Legislativi n.502/92, e
successive modificazioni ed integrazioni , dalla L.R. 36/94, nonché dell'assetto Organizzativo definito dall'Azienda, le
posizioni organizzative individuate ai sensi dell'art. 20 del vigente contratto nazionale di lavoro sono graduate, ai fini
dell'attribuzione dell'indennità di funzione prevista dall'art.36 del C.C.N.L., sulla base dei seguenti parametri con i
relativi coefficienti:
l'Azienda definisce preventivamente la graduazione delle funzioni, sulla base dei seguenti criteri di pesatura
e attribuendo agli stessi il punteggio di seguito specificato.
Per ciascuna posizione organizzativa all'atto della sua istituzione vengono preventivamente definiti:
1° Complessità delle competenze attribuite:
0
10
2
4
6
8
Limitata
Ampia
2° Grado di responsabilità:
0
10
2
4
6
8
Basso
Molto elevato
3° Autonomia funzionale:
0
10
2
4
6
8
Bassa
Molto elevata
4° Entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite:
0
1
2
5
Limitata
Molto elevata
5° Valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali:
3
4
0
5
1
2
3
4
Limitata
rilevante
6° Coordinamento e vigilanza :
0
1
Molto
2
3
4
5
Limitata
rilevante
7° Specializzazione :
0
Molto
1
2
3
4
5
Non rilevanti
rilevanti
Totale massimo attribuibile alla posizione
Molto
punti 50
•
i contenuti professionali specifici e le attività che sono peculiari della posizione in esame;
•
•
il peso della posizione , con riferimento ai criteri sopraelencati;
•
•
i requisiti professionali eventualmente necessari per l'accesso alla posizione in esami.
•
Il valore economico della posizione è dato dal rapporto tra il totale delle risorse
economiche disponibili per la remunerazione delle posizioni organizzative e la somma dei pesi attribuiti a tutte
le posizioni istituite, moltiplicato per il peso di ciascuna posizione organizzativa.
ARTICOLO. 60
INDENNITÀ DI FUNZIONE
Il valore economico per singola posizione organizzativa determinato sulla base dei parametri sopra riportati,
costituisce l'indennità di funzione, di cui all'art. 36 del contratto di lavoro, che compete al dipendente cui sia conferito
l'incarico per la stessa posizione.
L'indennità di funzione va attribuita, per la durata dell'incarico, oltre il trattamento economico iniziale e la retribuzione
di risultato, nel rispetto nei valori (minimi e massimi) previsti dal medesimo articolo ed assorbe i compensi per lavoro
straordinario.
La revoca dell'incarico comporta la perdita della indennità di funzione da parte del dipendente titolare. In tal caso il
dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo
mantenendo il trattamento economico già acquisito ai sensi dell'art. 35 ed ove spettante quello dell'art. 36, comma 3
del vigente contratto di lavoro.
L'indennità di funzione attribuita è annua e va corrisposta per tredici mensilità.
Modalità' Operative
Poiché il fondo di cui all'art. 48 è preposto al finanziamento dell'istituto di che trattasi, in attesa
dell'attuazione degli artt. 35 e 36 del CCNL e - successivamente - a regime, in presenza di risorse che, a consuntivo,
risultassero ancora disponibili per la mancata corresponsione della indennità di funzione, le stesse saranno
temporaneamente utilizzate nel fondo per la produttività collettiva previsto dall'art. 38, comma 3, del CCNL , relativo
al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo dell'art. 39 del CCNL a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno
successivo.
PARTE IV
TITOLO I
CAPO I
ARTICOLO 61
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
1 - Le parti prendono atto che ai sensi dell' art. 4 comma 2 del C.C.N.L., la contrattazione integrativa ha, fra
l'altro, il compito di regolare i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di
incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, di definire i criteri generali delle metodologie
di valutazione e che l'istituto dell'incentivazione alla produttività, così come strutturato nel nuovo CCNL 7/4/199,
ricalca le caratteristiche proprie dell'analogo istituto introdotto dal C.C.N.L. 1/9/95 2 - In particolare, il nuovo sistema di incentivazione alle produttività risulta caratterizzato dai seguenti elementi:
a ) è importante strumento per migliorare, dal punto di vista quali-quantitativo, il servizio che la nuova azienda
sanitaria è chiamata ad offrire al cittadino utente, nel quadro di un più efficace utilizzo delle risorse, e pertanto di
una maggiore economicità dell'Ente;
b) è sistema scollegato da ogni presunzione di produttività del dipendente e pertanto strumento
effettivamente meritocratico;
c) è un sistema che si fonda nel perseguimento e sulla verifica di concreti risultati ottenuti dal singolo
dipendente e dall'équipe (è pertanto incentivazione di risultato);
d) è strumento da gestire nell'ambito dei criteri generali posti, in modo decentrato, a livello di singolo servizio /
reparto / ufficio.
3 - Le parti prendono atto che l'istituto dell'incentivazione consta di due elementi strutturali:
aIncentivazione alla produttività collettiva (Art. 38, 3° c.)
destinata a promuovere il miglioramento organizzativo e l'erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi
generali dell'Ente.
bIncentivazione alla produttività di risultato economico (art. 4 comma 8 DLG 502/92) Strumento
per il raggiungimento di risultati positivi in termini economici, da parte dei responsabili dei budget di unità
organizzativa.
4 - Occorre quindi prevedere una ripartizione delle risorse che consenta di:
- rispettare lo spirito del contratto che prevede la distribuzione degli incentivi sulla base della produttività collettiva
delle U.O., o Strutture mediante il processo di budget;
- attuare una progressiva transizione verso un nuovo sistema/modello da incentivare in modo da rispettarne
pienamente i principi nel medio periodo.
5 - Le parti ritengono che i principi ispiratori del nuovo sistema di incentivazione vadano attuati in tutta la
loro valenza strategica, e si riservano di definire, entro il 30 gennaio di ogni anno, di concerto con le OO.SS. come
previsto nel precedente art. 49, in termini quantitativi sia la consistenza del Fondo che la sua articolazione, fermo
restando fin d'ora che le risorse aggiuntive regionali relative all'anno 1997 non ancora assegnate alla Azienda, al
momento della rimessa da parte della Regione saranno erogate ai dipendenti in forma indistinta, secondo quanto
previsto dalle norme Regionali in materia e che eventuali residui al 31.12. di ogni anno saranno inglobati nel
Fondo Incentivazioni ed inseriti l'anno successivo.
6 - Al personale dell'Area di comparto che partecipa alla suddivisione degli incentivi derivanti dalla
applicazione dell'art. 18 della L. 109\94, modificata dal DL 101\95 conv. in L. n° 216\95, verranno corrisposte le quote
relative sia al fondo di mantenimento che a quello di budget. Per quanto attiene le modalità di riparto, verranno
applicati i criteri definiti con l'apposito Regolamento Allegato n° 2 al presente Contratto integrativo.
TITOLO II
CAPO I
SISTEMI DI VERIFICA
ARTICOLO 62
1Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 61 in merito alla necessità ed all'impegno di definire
annualmente con apposito atto da adottare di concerto con le OO.SS. la consistenza dei Fondi e la loro articolazione,
le parti concordano fin d'ora che le verifiche relative alla incentivazione della produttività saranno effettuate di
norma nei mesi di Maggio, Settembre e Gennaio successivo; la erogazione delle relative competenze o quote
avverrà con le retribuzioni di Giugno, di Ottobre e di Febbraio.
ARTICOLO 63
NORME DI RINVIO
Per quanto attiene le procedure di mobilità del personale di comparto dell'Azienda USL LE / 2, in
attesa di specifica normativa contrattuale che dovrà disciplinare in modo definitivo la materia restano in vigore le
norme prevista dal D.P.R. 384/90 e le disposizioni Regionali in materia
La Commissione prevista all'art. 43 del presente contratto entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto,
proporrà un regolamento provvisorio per la regolamentazione dell'istituto in questione.
Per ciò che attiene al c. 8 dell'art. 19 del CCNL 74.99 le parti si impegnano a rivedersi entro 30 gg. dalla data di
stipula del presente contratto per la istituzione con oneri a carico della Azienda, dei nuovi profili da inserire nelle
categorie B, C e D e per indicare le conseguenti variazioni della dotazione organica aziendale.
ARTICOLO 64
NORMA FINALE E TRANSITORIA
Le parti concordano che per le materie oggetto di contrattazione integrativa ed eventualmente non disciplinate con il
presente Contratto collettivo decentrato, per il personale di comparto dell'Azienda USL LE / 2 valgono
integralmente le norme del C.C.N.L. 7/4/1999 , cui si fa espresso riferimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n° 1
Secondo i dati dell' O. I. L . (Organizzazione Internazionale del Lavoro), oltre 250 milioni di bambini nel mondo sono
costretti a lavorare. Il lavoro minorile cresce soprattutto nelle zone dove aumenta la disoccupazione degli adulti.
In particolare l'Oil ha denunciato una forte presenza di lavoro minorile anche nella produzione di strumenti e
materiali chirurgici.
Tale produzione si concentra in Pakistan nella zona di Sialkot, nota appunto per la esportazione di tali prodotti in tutto
il mondo.
Le parti, non condividendo lo sfruttamento del lavoro minorile, fanno proprie le denunce dell'OIL e si impegnano a
richiedere , alle imprese fornitrici, che i prodotti siano fabbricati nel rispetto delle convenzioni fondamentali dell'Oil ed
in particolare della convenzione 1138 sull'età minima di avviamento al lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n° 2
Le parti dichiarano che nel personale di vigilanza e ispezione sono ricompresi i vigili sanitari indipendentemente
dalle varie denominazioni adottate in sede locale ed anche gli "assistenti tecnici" limitatamente a quelli che operano
presso il Dipartimento di Prevenzione .
ICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 3
Le parti con la sottoscrizione del presente Contratto integrativo aziendale hanno inteso promuovere e potenziare
attraverso gli strumenti offerti dalla classificazione le occasioni per un migliore e più razionale impiego del personale,
in uno alla opportunità di offrire alla utenza servizi qualitativamente più soddisfacenti.
Nel confermare la validità delle scelte operate nel presente contratto aziendale in materia di classificazione del
personale e riconosciuto il carattere di priorità per i passaggi all'interno delle categorie B) e D9 e nell'ambito della
stessa categoria fra profili diversi dello stesso livello economico (art. 15 lett. B e C CCNL) si conviene che per la
pratica attuazione di quanto sopra le relative procedure saranno attivate entro il 30.4.2000 -
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n° 4
Processi di mobilità interna - Collocazione e ricollocazione del personale
Le OO.SS. nel ribadire la necessità del riordino organizzativo attraverso una collocazione ed utilizzazione del
personale conforme alla qualifica formalmente rivestita impegnano l'Azienda a costituire entro 30 giorni la apposita
Commissione di cui all'art. 43 del presente Contratto, alla quale viene demandato quanto segue:
1) Monitoraggio della situazione in atto relativa al personale utilizzato in mansioni improprie per motivi di salute ( se
accertati nelle forme di legge)
2) Monitoraggio della situazione in atto relativa al personale utilizzato in mansioni improprie per motivi diversi;
3) Formulazione di criteri e regole certe e vincolanti al fine di accertare il ricorso alla mobilità solo per i casi previsti e
nel rispetto delle garanzie e delle procedure di cui all'art. 11 DPR 348\90.
Al fine di consentire la acquisizione di elementi di conoscenza comunque utili, la Azienda si impegna ad
interessare i dirigenti delle strutture ed Aree per una celere presentazione delle situazioni riscontrate.
REGOLAMENTO AZIENDALE
sulle
PROCEDURE SELETTIVE INTERNE
artt. 15 e 16 del C.C.N.L. del personale del Comparto SANITA' 7.4.1999
ALLEGATO n° 1 alla deliberazione del Direttore Generale
n° __________
del ______________.
PREMESSA:
- con la firma del CCNL 7.4.1999 è stato superato il sistema di inquadramento del personale del Servizio
Sanitario Nazionale basato sulle posizioni funzionali di cui al DPR 761\79 ed al DPR 384\90; il nuovo CCNL
infatti, classifica in QUATTRO categorie , rispettivamente denominate A, B, C, D il personale in servizio il quale
vi è inserito con effetto automatico, giusta previsione dell'art. 18 dello stesso Contratto Collettivo.
- ognuna delle predette categorie corrisponde a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità,
necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative.
Inoltre, all'interno di ciascuna categoria, vengono individuati i profili che
descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dei dipendenti, i quali potranno essere anche collocati
su livelli economici differenti, con la attribuzione dei cosiddetti LIVELLI SUPER ( cat. B e D) ovvero dei profili di
"specializzato" ed "esperto" all'interno della stessa categoria.
DICHIARAZIONE
Le parti, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 6, lett. B, del CCNL e dall'art. 4, c. 3, in tema,
rispettivamente, di concertazione e contrattazione collettiva integrativa, CONCORDANO pienamente sui contenuti
dello schema di Regolamento disciplinante lo svolgimento delle selezioni interne ex artt. 16 e 17 del CCNL del
personale del Comparto Sanità del 7 aprile 1999 e SI IMPEGNANO a riesaminare, eventualmente, le specifiche
statuizioni alla luce dell'emanando Regolamento previsto dall'art. 18 del Dct. Lgs. n° 502 \ 1992 e successive
modificazioni ed integrazioni.
CAPO I
( Finalità - norme generali sul procedimento amministrativo di attuazione delle nuove norme di progressione
verticale ed orizzontale)
ARTICOLO - 1
( NORMA GENERALE)
1. Il presente Regolamento disciplina le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i
passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore ( cd. progressione verticale) e per i passaggi orizzontali
dei dipendenti all'interno della stessa categoria tra profili uguali di diverso livello e per i passaggi all'interno della
medesima categoria fra profili diversi dello stesso livello di cui agli artt. 16 e 17 del CCNL 7.4.1999 del personale del
Comparto del S.S.N. , nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili.
2.
La progressione del personale dipendente della Azienda, come previsto dal sistema classificatorio, deve
rispondere all'obiettivo del miglioramento della funzionalità dei servizi, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia,
della razionalizzazione delle risorse.
3.
Nell'ambito della pianificazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 6 Dct. Lgs. n° 29\93 e
successive modificazioni ed integrazioni la Azienda individua ogni anno i posti da ricoprire con le modalità previste
dal CCNL 7.4.1999, attraverso le selezioni disciplinate dal presente Regolamento, garantendo in ogni caso l'accesso
dall'esterno nel rispetto dell'art. 14 dello stesso CCNL 4. Tutti passaggi previsti dal presente Regolamento devono avvenire , (ove) come previsto dal CCNL, in posti
vacanti della dotazione organica della Azienda risultante dall'insieme degli effettivi fabbisogni di personale verificati e
programmati ai sensi del comma precedente, previa consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9, c 2, del
CCNL 5. Nella programmazione del fabbisogno potranno ricomprendersi anche i posti che si renderanno vacanti entro la
fine dell'anno di riferimento per cause di cessazione certe ed irreversebili al momento della adozione dell'atto.
ARTICOLO. 2
(Progressione interna e priorità)
La progressione interna dei dipendenti dell'Azienda nel sistema classificatorio, nel rispetto dell'art. 14 del CCNL
7.4.1999, viene effettuata, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria,e dei relativi
profili, mediante:
a) passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore;
b) passaggi all'interno delle categorie B) e D);
c) passaggi nell'ambito della stessa categoria fra profili diversi dello stesso livello.
Le selezioni interne saranno espletate per i posti riservati a dette selezioni nel pieno rispetto della normativa
contrattuale e regolamentare.
La azienda, pertanto, potrà bandire i concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti
di cui al primo comma, pp. b) e c), solo se le selezioni interne hanno esito negativo o se mancano del tutto,
all'interno, le professionalità da selezionare.
ARTICOLO - 3
(Requisiti per la ammissione alle selezioni)
I requisiti per la ammissione alle selezioni per la progressione interna dei dipendenti della Azienda sono
quelli previsti dall'allegato 1) al CCNL 7.4.1999 -
ARTICOLO - 4
( Fasi del procedimento amministrativo finalizzato alla attuazione della progressione interna )
Il procedimento per la attuazione della progressione interna si articola nelle seguenti fasi:
•
Approvazione e pubblicazione del bando di selezione all'Albo della Azienda nonchè, per garantirne la massima
conoscenza e divulgazione, alle bacheche di tutte le Strutture Aziendali; il bando sarà altresì contestualmente
rimesso in copia al Coordinatore Aziendale della RSU nonchè a tutti i Responsabili Aziendali delle OO.SS. Copie del bando saranno gratuitamente messe a disposizione dei dipendenti presso l'Area Gestione del
Personale e presso l' U.R.P (Ufficio Relazioni con il Pubblico).
•
presentazione delle domande e procedimento di ammissione;
•
nomina ed insediamento della Commissione Giudicatrice;
•
individuazione delle prove teorico pratiche da far sorteggiare ai concorrenti. Ogni componente avanzerà all'uopo
tre proposte.
•
valutazione comparata dei curricula in base ai criteri prestabiliti, opportunamente applicati dalla Commissione
alla specificità dei posti e delle professionalità interessate alla selezione
•
svolgimento della prova teorico pratica e \o del colloquio
•
valutazione della prova teorico pratica e/o del colloquio
•
formazione della graduatoria e pubblicazione dei risultati.
ARTICOLO - 5
( Bandi )
Il bando dovrà contenere:
•
le tipologie delle progressioni interne interessate, con la indicazione degli specifici settori di attività e/o del
mestiere
•
il numero e la denominazione esatta e completa dei posti da ricoprire in ciascuna categoria e dei
profili.
•
la previsione di una prova teorico pratica e/o di un colloquio per l'accertamento del possesso delle capacità
professionali;
relativi
•
il termine e le modalità di presentazione delle domande e dei curricula per la prevista valutazione comparata.
•
Potranno essere oggetto di autocertificazione esclusivamente i titoli di servizio per attività svolte alle dipendenze
della Azienda USL LE\2 ovvero di strutture in essa confluite. Tutta la restante documentazione, concernente i
titoli di servizio, di studio, professionali o di formazione, suscettibili di valutazione, dovrà essere allegata in copia
alla domanda di partecipazione.
•
Per ciò che concerne l'eventuale svolgimento di mansioni superiori potrà farsi luogo ad autocertificazione a
condizione che nella istanza il candidato indichi con esattezza gli estremi della deliberazione esecutiva di
attribuzione degli incarichi, ovvero del provvedimento giurisdizionale che ne ha determinato la attribuzione o il
riconoscimento.
•
i requisiti per la ammissione, come previsti dall'allegato 1) al CCNL 7.4.1999 -
§
Il termine per la presentazione delle domande sarà di norma di 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando
nell'Albo della Azienda; in ogni caso il termine stesso dovrà risultare con chiarezza e precisione sul Bando stesso.
§
Al bando sarà allegato uno schema esemplificativo di domanda di ammissione alla selezione.
ARTICOLO - 6
( Domande di ammissione )
Le domande di ammissione dovranno essere redatte in carta semplice, secondo lo schema esemplificativo allegato al
bando e dovranno essere indirizzate a:
DIREZIONE GENERALE AZIENDA USL LE\2
Area Gestione del Personale
via P. De Lorentiis 29 73024 MAGLIE
Le domande potranno essere consegnate a mano soltanto presso l'Ufficio Protocollo della Direzione
Generale della Azienda in Maglie ( in tal caso ogni interessato potrà chiedere la apposizione, su copia della istanza
stessa, di un timbro di arrivo completo della relativa data, siglato da chi materialmente riceve la istanza) ovvero
potrà essere spedita a mezzo del Servizio pubblico Postale con lettera Raccomandata con avviso di ricevimento ( in
quest'ultimo caso ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale
accettante)
Il bando preciserà che la Azienda USL non potrà essere responsabile nè dell'eventuale smarrimento di
istanze prodotte con modalità diverse da quelle sopra indicate ( ovvero consegnate a persone o Uffici diversi da quelli
indicati) nè tanto meno di disguidi postali o della mancata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni attinenti
alla procedura di specie derivanti dalla inesatta o incompleta indicazione, sulla domanda, dell'indirizzo o del
domicilio.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
•
il cognome ed il nome ( per le donne coniugate il cognome di nascita)
•
il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica ed il recapito cui indirizzare ogni comunicazione relativa alla
procedura.
•
la struttura e l'unità operativa presso cui presta servizio , la qualifica rivestita prima del CCNL 7.4.1999, la
categoria ed il profilo di attuale appartenenza;
•
l'oggetto della istanza, e cioè la indicazione esatta della procedura di selezione cui intende essere ammesso a
partecipare;
•
i servizi prestati presso le Aziende UU.SS.LL., presso le UU.SS.LL. o in Enti in esse confluiti, con la indicazione
esatta della qualifica e della posizione funzionale rispettivamente occupati, nonchè quelli prestati presso Enti
classificati a norma degli artt. 41 e ss. della L. 833\78.
•
eventuali servizi prestati presso altre Pubbliche Amministrazioni o presso privati;
•
•
le cause di cessazione o di risoluzione di precedenti eventuali rapporti di pubblico impiego;
titoli di studio e professionali posseduti.
Alla istanza dovrà essere allegato, in duplice copia, dettagliato curriculum professionale e formativo, datato e firmato,
su cui il candidato dovrà descrivere, elencandole, tutte le tappe del proprio percorso professionale e formativo,
descrivendo in particolare :
•
periodi di servizio svolti
•
qualifiche e posizioni funzionali rivestite
•
servizi, unità operative o Uffici in cui è stato effettivamente resa la attività di servizio;
•
mansioni e\ o funzioni espletate
•
eventuali incarichi di funzioni o mansioni superiori svolti a seguito di formali deliberazioni esecutive ovvero di
provvedimenti giurisdizionali che le abbiano riconosciute, con riferimento particolare ad eventuali incarichi di
livello dirigenziale;
•
titoli di studio posseduti
•
diplomi di specializzazione
•
diplomi di perfezionamento
•
diplomi di abilitazione
•
corsi di formazione frequentati, con la indicazione del loro contenuto , della durata e dell' avvenuto
superamento o meno di eventuali esami finali.
•
corsi di aggiornamento, con le stesse indicazioni di cui sopra
•
le pubblicazioni e\ o gli studi scientifici, purchè attinenti il posto ed il profilo oggetto della selezione, con la
indicazione esatta dei testi o delle riviste scientifiche su cui sia avvenuta la pubblicazione;
•
ogni altro elemento del rispettivo percorso professionale o formativo e culturale
relazione alla specificità del posto oggetto della selezione.
ARTICOLO - 7
( Istruttoria delle domande
suscettibile di valutazione in
)
Ferme restando tutte le competenze e le responsabilità delle apposite Commissioni, il competente Ufficio dell'Area
Gestione del Personale provvederà alla preliminare istruttoria delle istanze.
L'istruttoria stessa avrà di norma inizio entro il termine di 20 giorni dalla scadenza dei termini utili per la
presentazione delle domande.
L'istruttoria consisterà nell'esame della regolarità delle domande e nell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la ammissione alla selezione. Nel caso di irregolarità meramente formali, che non concernano il
possesso dei requisiti di partecipazione, l'Ufficio inviterà i candidati a regolarizzare le domande entro un termine di
norma non superiore a 10 giorni.
L'istruttoria, compresa la fase della eventuale regolarizzazione delle domande, deve essere conclusa di norma entro
30 giorni da quello di scadenza dei termini ovvero dalla scadenza del termine stabilito per la regolarizzazione.
Esaurita la istruttoria, entro i dieci giorni successivi il Dirigente dell'Area Gestione del Personale dichiara la
ammissibilità o meno dei candidati
Della esclusione dalla selezione dovrà esser data comunicazione agli interessati a mezzo di lettera Raccomandata
.A.R. trasmessa prima dell' inizio delle relative prove.
ARTICOLO - 8
(Composizione e nomina delle Commissioni)
Il Direttore Generale, scaduto il termine per la presentazione delle domande e nel corso del periodo previsto per la
fase istruttoria presso l'Area Gestione del Personale, nomina la Commissione esaminatrice e dà mandato al Dirigente
dell'Area Gestione del personale di mettere a disposizione della stessa tutte le risorse strutturali ( locali, computers,
materiale cartaceo e di cancelleria) ed umane necessarie per il suo funzionamento.
Le Commissioni per le selezioni sono composte da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente.
Fanno parte della Commissione, che dovrà essere nominata con formale provvedimento del Direttore Generale, in
qualità di Presidente il Direttore Amministrativo o il Direttore Sanitario ( in relazione alla specificità dei posti a
selezione) ovvero il Dirigente
Responsabile
della
Struttura ( Presidio, Distretto, Dipartimento, Area
etc ) ovvero altro Dirigente responsabile di Direzione Operativa o di Struttura complessa del Servizio direttamente
interessato e, come componenti, due esperti delle materie oggetto delle selezioni, eventualmente anche esterni,
scelti dalla Azienda.
Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Dirigente o da un Funzionario amministrativo della Azienda, ( di
posizione funzionale diversa da quella interessata alla selezione e comunque nè direttamente nè indirettamente
interessato al suo esito).
ARTICOLO - 9
( Insediamento della Commissione )
La Commissione è insediata dal Dirigente dell'Area del Personale, con avviso scritto, entro 15 giorni dalla data della
formale nomina.
Nella seduta di insediamento, il Dirigente suddetto consegna al Segretario della Commissione tutti gli atti relativi alla
selezione, le domande di partecipazione ed i relativi allegati.
I componenti ed il Presidente, presa visione dell'elenco dei candidati ammessi e delle loro complete generalità,
daranno espressamente atto, nel verbale della seduta, della insussistenza di situazioni di incompatibilità che
impongano loro di astenersi o che siano presupposto di eventuali ricusazioni, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice
di Procedura Civile.
Qualora invece si riscontrino situazioni di incompatibilità o in ogni altro caso di incompatibilità sopravvenuta, la seduta
sarà immediatamente sospesa e gli atti rinviati, a cura del Presidente e del Segretario, al Dirigente dell'Area del
Personale per ogni conseguente provvedimento, che dovrà essere adottato entro i 15 giorni successivi.
Nel caso di morte o grave impedimento di uno dei componenti o del Presidente che non ne consenta la firma del
verbale dell'ultima seduta alla quale hanno partecipato, la seduta sarà comunque ritenuta valida purchè il verbale
rechi la firma degli altri due componenti e la espressa motivazione della mancanza della firma del componente
gravemente impedito o deceduto.
La sostituzione del componente eventualmente dimissionario, decaduto, permanentemente impedito o deceduto sarà
effettuata dal Direttore generale entro 15 giorni dal verificarsi della causa impeditiva.
CAPO II
(Adempimenti della Commissione)
ARTICOLO - 10
( Successione cronologica degli adempimenti della Commissione)
La Commissione, dopo il suo insediamento, assicurerà il sollecito svolgimento del procedimento, nel rispetto della
seguente successione cronologica:
a)
determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli, nel rispetto dei criteri standard fissati dal presente
Regolamento, opportunamente adeguati ed applicati, nell'esercizio delle potestà proprie della Commissione
stessa, alla specificità del posto, della categoria, del profilo e della stessa fascia economica oggetto della singola
selezione;
b)
predisposizione delle prove teorico pratiche;
c)
valutazione comparata del curriculum professionale e formativo di ogni singolo candidato;
d)
appello e riconoscimento dei candidati presentatisi alla convocazione;
e)
sorteggio della \ le prove e determinazione del tempo massimo per il loro svolgimento;
f)
svolgimento effettivo della prova teorico pratica e/o del colloquio;
g)
valutazione della prova teorico pratica e \ o del colloquio;
h)
pubblicazione, mediante affissione all'Albo della Azienda, del punteggio attribuito alla prova teorico pratica e \o
al colloquio;
i)
formazione della graduatoria degli idonei.
La Commissione concluderà le procedure di selezione entro due mesi dal suo insediamento, salvi giustificati gravi ed
obiettivi motivi che dovranno essere collegialmente comunicati al Dirigente dell'Area del Personale.
Il Dirigente del Personale, in tale eventualità, relazionerà comunque al Direttore Generale formulando le opportune
proposte.
ARTICOLO - 11
( Diario delle prove )
Il diario delle prove teorico pratiche e\o del colloquio deve essere comunicato ai candidati per iscritto con lettera
Raccomandata A.R. garantendo in ogni caso un preavviso di almeno 20 giorni.
ARTICOLO - 12
( Adempimenti )
La Commissione, nella sua prima riunione, dopo aver adempiuto alle formalità preliminari più sopra indicate,
nell'ordine procederà a :
•
stabilire, nel rispetto dei criteri standard o di massima indicati al successivo art. 14, i criteri per la valutazione dei
titoli, in relazione alla tipologia dei posti, della categoria e del profilo professionale;
•
stabilire i criteri e le modalità di valutazione della prova teorico pratica e \ o del colloquio;
•
nello stesso giorno ed immediatamente prima della prova stabilire i contenuti e predisporre l'elenco delle prove
teorico pratiche.
La Commissione, in relazione alle specificità professionali dei posti oggetto della selezione nonchè in base al
numero dei candidati, stabilirà le modalità concrete di svolgimento della prova teorico pratica.
La prova teorico pratica da effettivamente sostenere dovrà scaturire da apposito sorteggio pubblicamente effettuato
da un candidato unanimemente designato da tutti gli altri, secondo le concrete modalità che saranno stabilite e
comunicate dalla Commissione.
All'ora stabilita ed immediatamente prima della prova la Commissione, a mezzo del Segretario, procederà all'appello
ed al riconoscimento dei candidati, che dovrà risultare a verbale con la annotazione del numero del documento di
identità personale esibito ovvero di altra modalità di riconoscimento effettuata.
La durata delle prove, come i contenuti e le modalità di svolgimento, sarà stabilita dalla Commissione e comunicata
ai candidati; detto adempimento dovrà risultare dal processo verbale.
ARTICOLO - 13
(Convocazione della Commissione - verbalizzazione)
La Commissione, per le sedute successive a quella di insediamento, è convocata dal suo Presidente a mezzo di
lettera R.A.R. o con telegramma.
Di ogni seduta della Commissione il Segretario redigerà processo verbale, nel quale dovranno risultare descritte tutte
le attività poste in essere volta per volta dalla Commissione.
I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, i punteggi finali saranno
quelli rivenienti dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti dai singoli membri.
Ciascun Commissario è comunque obbligato a firmare il verbale delle sedute; resta ovviamente ferma la facoltà, per
ogni Commissario, di pretendere che sul verbale risultino annotate sue eventuali osservazioni in merito ad eventuali
irregolarità procedurali e\ o il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate a maggioranza.
Eventuali osservazioni dei candidati inerenti lo svolgimento della procedura dovranno essere prodotte per iscritto e
consegnate al Presidente della Commissione che, datane lettura agli altri membri ed al Segretario, lo farà
comunque allegare al verbale della seduta
La Commissione valuterà collegialmente nel merito il contenuto delle osservazioni formulate ed adotterà le
determinazioni ritenute legittime e possibili.
La formulazione della graduatoria di merito dovrà essere predisposta entro trenta giorni dalla conclusione delle
procedure di selezione.
Le ragioni dell'eventuale ritardo dovranno risultare da apposita dettagliata relazione da allegare agli atti.
Al termine dei lavori i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso, saranno trasmessi a cura del Presidente e del
Segretario della Commissione al Dirigente dell'Area del Personale per gli ulteriori provvedimenti di competenza della
Azienda.
C A P O III
( Attribuzione dei punteggi e criteri di massima per la valutazione dei titoli )
ARTICOLO - 14
La Commissione per la valutazione dei candidati dispone complessivamente di 100 punti.
Il punteggio massimo di cui sopra sarà di norma così ripartito:
1.
punti 40 per il curriculum
2.
punti 60
per la/e prova/e e\o il colloquio
INDIRIZZI E CRITERI STANDARD PER LA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Il punteggio sub 1. sarà così diviso:
A) punti ( 14 ) riferiti all'aspetto professionale, nel senso della tipologia e della durata dell'esperienza maturata
negli Enti Pubblici e privati, con riferimento alla posizione per la quale la selezione viene effettuata ( cd. titoli di
carriera )
B) punti ( 18 ) riferiti agli aspetti formativi: i titoli di studio, professionali, corsi di formazione, con valutazione
comunque mirata e riferita esplicitamente alla coerenza dell'intero percorso formativo con la posizione per la quale la
selezione viene effettuata;
C) punti ( 04 ) per pubblicazioni e titoli diversi la cui valutazione dovrà essere adeguatamente motivata in
relazione alla originalità della produzione scientifica, al contenuto dei lavori ed al grado della loro attinenza con la
posizione funzionale da ricoprire;
D) punti ( 4 ) riferiti alla costanza di valutazioni positive nell'ambito del sistema di valutazione permanente
aziendale; in assenza di valutazioni di alcun tipo non si darà luogo alla attribuzione di alcun punteggio.
A) pp. 14
Nell'ambito e nel limite massimo del punteggio previsto, per ogni anno di servizio reso nella categoria oggetto della
selezione ovvero in qualifiche o posizioni funzionali in essa confluite sarà attribuito il punteggio di 0,70 ;
Detto punteggio sarà ridotto di 0,10 punti per anno se reso in qualifica immediatamente inferiore e di ulteriori 0,10
punti per anno per ogni qualifica o posizione funzionale ulteriormente inferiore.
Le frazioni di anno saranno valutate su base mensile, considerando come mese intero i periodi di durata superiore a
quindici giorni.
Non saranno valutati come titolo di carriera eventuali periodi di servizio resi con l'esercizio di funzioni superiori svolte
soltanto in via di fatto.
L'esercizio di funzioni superiori potrà invece trovare adeguata eventuale valutazione in sede di attribuzione del
punteggio sub B), a cui si rinvia.
B) pp. 18
In tale categoria rientrano tutte le attività più propriamente formative e culturali, non valutate nella precedente
categoria, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di preparazione del dipendente, il grado del suo interesse per
l'aggiornamento professionale e la qualificazione professionale conseguentemente rivenutagli.
In ogni caso saranno considerate valutabili soltanto le attività di studio e di aggiornamento direttamente correlate alla
categoria ed al profilo propri del posto oggetto della selezione.
Non potranno essere presi in considerazione nè comunque valutati titoli di studio e/o professionali che abbiano
costituito requisito culturale e/o professionale per l'accesso al rapporto di servizio ovvero a qualifiche
successivamente occupate o comunque fatti valere quali requisiti specifici di ammissione nella procedura selettiva
per la quale si concorre.
La Commissione, in relazione alla specificità della tipologia dei posti oggetto della selezione e tenendo conto del
grado di attinenza con essi di ogni singolo elemento formativo dichiarato e \ o documentato, attribuirà per questa
categoria un punteggio complessivo, globale ed adeguatamente motivato, garantendo in ogni caso la massima
omogeneità dei criteri valutativi (da predeterminarsi a norma dell' art. 10 del presente Regolamento per ogni singola
procedura) e della loro applicazione alle distinte fattispecie.
In tale contesto ed entro i limiti sopra riportati la Commissione potrà dunque valutare i titoli di studio, diversi da quelli
costituenti requisito di ammissione, quali il Diploma di Scuola Media superiore, il Diploma di Laurea, diplomi di
specializzazione post lauream, diplomi di abilitazione a mansioni direttive, diplomi di Scuola diretta ai fini speciali
della assistenza infermieristica, Diplomi professionali , Corsi di formazione e di aggiornamento di diversa durata con
o senza esami finali, Seminari, Convegni, Congressi, nonchè la attività di docenza.
Non saranno valutabili comunque le idoneità acquisite per concorsi di posizione funzionale equivalente o inferiore
Potranno invece in questa categoria essere presi in considerazione e valutati eventuali periodi svolgimento di funzioni
superiori, purchè le stesse risultino effettivamente espletate in esecuzione a formali atti deliberativi esecutivi ovvero
riconosciute con provvedimenti giurisdizionali; in tal caso la attribuzione del relativo punteggio sarà opportunamente
graduato dalla Commissione in relazione al livello funzionale ed organizzativo del posto per il quale risultino già
attribuite le funzioni svolte nonchè alla loro attinenza formativa e professionale rispetto alla categoria ed al profilo
del posto oggetto della selezione e comunque con criteri di uniformità per tutte le tipologie di procedure selettive.
Il punteggio complessivo di 18 punti riferito al presente punto B) sarà ripartito dalla Commissione Giudicatrice con i
seguenti limiti:
a) Per i titoli di studio fino ad un massimo di punti 6;
b) Per i titoli concernenti la formazione e l'aggiornamento professionale fino ad un massimo di punti 10;
c) per le funzioni superiori fino ad un massimo di punti 2;
In ogni caso il punteggio complessivo che la Commissione attribuirà per questa
categoria dovrà essere
adeguatamente motivato in relazione alla specificità dei posti oggetto della selezione.
C) pp. 04
Troveranno valutazione in questa categoria pubblicazioni, titoli vari e lavori di particolare interesse ( comprese
le relazioni finali di ricerche e di studio) realizzati anche in gruppo , anche in esecuzione ad incarichi di Aziende
UUSSL o di altre Amministrazioni pubbliche, purchè editi a stampa ed allegati in originale o copia alla domanda di
selezione; resta fermo che il punteggio sarà attribuito dalla Commissione con adeguata motivazione che terrà conto
della originalità del lavoro, del numero dei coautori, del grado di interesse e soprattutto della sua attinenza con la
tipologia del posto oggetto della selezione.
D) pp. 04
Con criteri di assoluta omogeneità da predeterminarsi in ciascuna procedura selettiva verrà motivatamente attribuito il
punteggio riferito alla costanza di valutazioni positive nell'ambito del sistema di valutazione permanente del
personale. Non verrà attribuito alcun punteggio nel caso di assenza di valutazioni.
ARTICOLO - 15
( Equiparazione dei servizi di ruolo a quelli non di ruolo )
Ai fini delle valutazioni nelle selezioni di specie il servizio non di ruolo presso pubbliche amministrazioni a titolo
di incarico, di supplenza, di straordinario, ad esclusione di quello prestato come volontario, precario e similari di cui al
7° c. del D.L. 817/1978 convertito in L. 54\79, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare o di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati nelle
Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri ai sensi della L. 958\86 sono valutati come servizio di ruolo, giusta quanto
precisato al precedente articolo.
I servizi ed i titoli acquisiti presso gli Istituti , Enti ed istituzioni private di cui all ' art. 4, cc. 12 e 13, del Dct. Lgs. n°
502\92 e successive modificazioni ed integrazioni sono equiparati ai corrispondenti titoli acquisiti presso le Aziende
Sanitarie, ai sensi degli artt. 25 e 26 DPR 761\79I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati per il 25 % della rispettiva durata con
i punteggi previsti presso gli Ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate è valutato per il 25 % della sua durata come reso
presso gli Ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
ARTICOLO - 16
( Servizio prestato all'estero )
Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Comunità Europea nelle istituzioni e fondazioni
sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della L. 49\87 equiparabile a
quello prestato dal personale del ruolo sanitario è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di
ruolo prestato nel territorio nazionale se riconosciuto formalmente ai sensi della L. 735\1960 Il servizio prestato presso Organismi internazionali è riconosciuto
valutazione come titoli con i punteggio di cui al c.1° -
con le procedure di cui alla L. 735\60 ai fini della
ARTICOLO 17
( Prove di esame )
PASSAGGIO DALLA CATEGORIA A alla CATEGORIA B
Profili:
Operatore tecnico ed operatore tecnico addetto all'assistenza
Colloquio su materie inerenti il profilo
Coadiutore Amministrativo
Prova teorico pratica idonea ad evidenziare la preparazione di base e la capacità di utilizzazione degli
strumenti, anche informatici, di lavoro.
PASSAGGIO DALLA CATEGORIA B alla CATEGORIA C
Profili:
Operatori professionale sanitari, personale tecnico sanitario, personale della riabilitazione, assistenti sociali e tecnici:
Colloquio su materie attinenti il profilo
Assistente amministrativo - Assistente tecnico - Programmatore
Prova teorico pratica che ne dimostri la capacità di utilizzo degli strumenti di lavoro e colloquio sulle
materie relative al posto da coprire
PASSAGGIO DALLA CATEGORIA C alla CATEGORIA D
Profili
Collaboratori professionali sanitari, Assistenti sociali:
Colloquio e prova pratica su materie inerenti al profilo
Collaboratore tecnico professionale, Collaboratore Amministrativo professionale:
Prova teorico pratica che ne dimostri la preparazione di base e le capacità di utilizzo degli strumenti di
lavoro e colloquio sulle materie inerenti il profilo
PASSAGGIO TRA PROFILI DI DIVERSO LIVELLO ECONOMICO NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA
da B a BS
Operatore tecnico specializzato
Coadiutore Amministrativo esperto
Prova teorico pratica e colloquio sulle materie oggetto del profilo e del posto
da D a DS
Collaboratore professionale sanitario, collabor. prof.le assistente sociale
Collaboratore tecnico professionale esperto, collaboratore amministrativo professionale esperto
Colloquio sulle materie oggetto del profilo e del posto
ARTICOLO - 18
( Procedimento per l'espletamento delle prove teorico pratiche )
Il giorno stesso ed immediatamente prima delle prove la Commissione, al completo, provvede alla
predisposizione di un elenco di prove teorico pratiche, stabilendo altresì il tempo a disposizione dei candidati.
Gli oggetti delle prove teorico pratiche proposti da ciascun componente, registrati con numeri progressivi, sono chiusi
in plichi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dal Presidente e\o dal Segretario.
Ammessi i candidati nei locali degli esami il Presidente della Commissione fa procedere all'appello nominale dei
candidati ed all'accertamento della loro identità personale.
Quindi fa constatare ai candidati presenti la integrità dei plichi contenenti la elencazione delle prove e fa sorteggiare
ad uno dei candidati la prova teorico pratica da svolgere.
Durante lo svolgimento delle prove è vietato ai concorrenti di comunicare fra loro, verbalmente o per iscritto e di
mettersi in relazione con altri; salvo che con i membri della Commissione per motivi attinenti le modalità di
svolgimento delle prove.
A tutti i candidati viene fornito il materiale necessario per lo svolgimento della prova.
ARTICOLO - 19
( Normativa concernente lo svolgimento di una eventuale prova scritta)
In caso di eventuale prova scritta ad ogni candidato vengono consegnate altresì due buste di eguale colore di cui
una grande ed una piccola contenente un foglietto bianco.
Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi sottoscrizione nè segno di riconoscimento alcuno,
inserirà il foglio o i fogli su cui ha svolto la prova all'interno della busta grande. Scriverà quindi il proprio nome e
cognome, la data ed il luogo di nascita sul foglietto bianco e lo inserirà nella busta piccola. Chiuderà quindi la busta
piccola, siglandone i lembi di chiusura, e la inserirà nella busta grande. Chiuderà anche la busta grande, senza
apporvi alcun possibile segno di riconoscimento, e la consegnerà al Presidente della Commissione.
Il Presidente della Commissione apporrà la sua firma sui lembi di chiusura della busta grande.
Consegnate tutte le prove, il Segretario provvederà ad inserire, alla presenza della Commissione, tutte le buste in un
unico apposito bustone che sarà a sua volta siglato e datato sui lembi di chiusura dal Presidente e dai membri
presenti.
anno esclusi dalla prova, previa apposita specifica decisione della Commissione adottata seduta stante e motivata, i
candidati che saranno risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie ovvero di
telefonini cellulari ( detto materiale dovrà essere consegnato alla Commissione prima dell'inizio della prova e sarà
restituito ai candidati all'atto della consegna della rispettiva prova).
La Commissione potrà peraltro consentire, in relazione alla natura della prova, la eventuale consultazione di testi di
legge non commentati e di dizionari. Durante la prova i locali in cui essa si svolge dovranno essere adeguatamente
vigilati. Nessun candidato, per ragione alcuna, potrà uscire dopo il sorteggio della prova da svolgere e fino al termine
del suo svolgimento.
I plichi contenenti le prove scritte saranno tenuti in custodia dal Segretario della Commissione e saranno aperti
esclusivamente alla presenza della intera Commissione allorchè essa dovrà procedere alla lettura e valutazione della
prova.
Verificata la integrità del bustone sigillato, il Presidente apporrà su ciascuna busta grande un numero progressivo che
verrà ripetuto sull'esterno della busta piccola e su ciascun foglio dell'elaborato.
Tale numero sarà riportato su apposito elenco scritto destinato alla registrazione del risultato dei punteggio attribuiti.
Al termine della valutazione di tutti gli elaborati e della attribuzione dei punteggi, si procederà alla apertura delle buste
piccole contenenti le generalità di ogni candidato, che dovranno essere annotate sull'elenco progressivo di cui sopra.
Il numero segnato all'esterno della busta piccola dovrà essere trascritto sul foglietto bianco contenente le generalità.
ARTICOLO - 20
(Superamento della prova)
Il superamento della prova e \ o del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 36 / 60 Nel caso di prova teorico pratica e colloquio, il punteggio per la prima prova è espresso in quarantesimi e quello per
il colloquio in ventesimi, fermo restando che , altresì, che la prova teorico pratica si intenderà superata con il
punteggio minimo di 24/40 ed il colloquio con il punteggio minimo di 12/20.
ARTICOLO - 21
( Formulazione della graduatoria )
La Commissione al termine di tutte le prove e sommando i punteggi attribuiti formula la graduatoria di merito dei
candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria in uno ai relativi verbali di tutte le sedute della Commissione verrà tempestivamente trasmessa al
Dirigente dell'Area Gestione del Personale per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
CAPO
IV
ARTICOLO - 22
( Adempimenti della Azienda successivi all'espletamento delle prove )
Gli atti della selezione saranno approvati dal Direttore Generale della Azienda con sua espressa deliberazione,
adottata su proposta del Dirigente dell'Area Gestione del Personale che ne avrà verificato la regolarità.
La graduatoria sarà formata secondo l'ordine riveniente dal punteggio complessivo attribuito ad ogni candidato con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 DPR 487\1994-
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti banditi, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del DPR 487\94, art. 16 Il provvedimento di approvazione degli atti e della graduatoria sarà dichiarato immediatamente esecutivo.
La graduatoria sarà pubblicata all'Albo della Azienda e rimarrà efficace ed utilizzabile per un periodo di 18 mesi dalla
sua pubblicazione per la copertura di eventuali posti che si rendessero ulteriormente disponibili durante detto periodo
di validità.
NORME INTERNE PER L'UTILIZZAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA
PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.18 DELLA LEGGE 19/02/94, N.109, SOSTITUITO DALL'ART.6 , PUNTO 13,
DELLA LEGGE 15/05/97, n.127 "MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' E DEI
PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO DALL'ART.6 , PUNTO 13, DELLA LEGGE 15/05/97, n.127
"MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI
CONTROLLO".
ALLEGATO n° 2 alla deliberazione del Direttore Generale
n° __________
del ______________
PREMESSA
Le presenti norme hanno lo scopo di definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art.18
della legge 19.2.94, n.109 "Legge - quadro in materia di lavori pubblici", sostituito dall'art.6, punto 13, della legge
15.5.97, n.127, e dalla legge 144/99 in ordine alla possibilità di incentivare il personale interno all'Area Tecnica
(Settore Servizi Tecnici e Settore Urbanistica) nella redazione di progetti ovvero di atti di pianificazione generale,
particolare o esecutiva, utilizzando un fondo interno rispettivamente non superiore all'1,5% del costo preventivato
dell'opera o di un lavoro oppure pari al 50% della tariffa professionale relativa alla corrispondente prestazione
urbanistica.
ARTICOLO
1Progetto per l'appalto
Il progetto finalizzato all'appalto così come definito al comma 1° dell'art.18 della Legge n° 109/94, modificato
dalla legge 2/6/95, n.216, va definito come ogni attività tecnica di progettazione finalizzata alla realizzazione di
un'opera. Ai fini del presente regolamento si considerano i progetti che fanno riferimento al programma delle opere
pubbliche, di norma a livello esecutivo, ivi comprese le manutenzioni straordinarie, laddove sia prevista l'effettuazione
di una gara.
Sono quindi da escludersi gli acquisti e le forniture così pure gli appalti di servizi.
Il progetto finalizzato alla redazione di un atto di pianificazione generale particolareggiata va definito come
ogni attività tecnica di progettazione finalizzata alla formazione, modificazione o revisione degli strumenti urbanistici
generali o attuativi, ovvero di elaborati specifici costituenti i predetti S.U.A. in conformità a quanto previsto dalla legge
urbanistica regionale n.61/85.
ARTICOLO 2 Figure professionali
Le figure professionali ed operative, da individuare fra il personale interno all'area tecnica (Settore Servizi
Tecnici e Settore Urbanistica), coinvolte nell'attività di progettazione come sopra definita , e quindi nella fruizione
dell'incentivo, sono tutte quelle che contribuiscono alle attività intellettuali ed operative volte alla predisposizione degli
elaborati progettuali.
Saranno pertanto da definirsi per ogni singolo progetto,. o gruppi di progetti:
- le figure professionali ed operative da coinvolgere nell'attività di progettazione
- entità del progetto da realizzare
- qualità dell'opera da realizzare
- specializzazione della categoria del progetto da eseguire.
Le mansioni da attribuire alle singole figure professionali ed operative sono individuate di volta in volta dal
competente Dirigente del Settore fra le seguenti, in relazione alla struttura organizzativa nonché alle singole
qualifiche e professionalità:
- tecnico progettista - responsabile del progetto
- coordinatore del progetto
- collaboratore/i tecnico/i
- collaboratore/i amministrativo/i
ARTICOLO 3 Tecnico progettista - responsabile del progetto
Il responsabile del progetto ha il compito di sovrintendere all'intera attività di progettazione coordinandone
le fasi, curando l'acquisizione di tutti i pareri e le approvazioni necessarie e garantendo la qualità del prodotto finale.
Il responsabile del procedimento in base alla natura, tipologia e all'importanza dell'opera, decide il livello di
approfondimento degli elaborati progettuali, in modo da accelerare e semplificare la procedura di approvazione
anche con unico passaggio.
ARTICOLO 4 Affidamento incarichi
Le progettazioni da assegnare all'ufficio sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta in seguito
all'approvazione del Bilancio annuale, in sede di approvazione del p.e.g..
La ripartizione degli incarichi di progettazione tra coloro che sono addetti al servizio progettazione, e la
nomina dei responsabili dei procedimenti è di competenza del Dirigente del settore, tenuto conto dei carichi di lavoro
di ciascun collaboratore . La determinazione fisserà inoltre le modalità di svolgimento dell'incarico , i livelli della
progettazione come specificati all'art.16 della L. n.109/94, le aliquote corrispondenti a ciascun soggetto che concorre
alla progettazione, i tempi assegnati.
L'avvenuta esecuzione della prestazione viene certificata con l'approvazione del progetto.
Il quadro economico dell'opera dovrà prevedere anche le spese tecniche, nei limiti fissati dalla l.109/94.
La liquidazione dell'incentivo avverrà con la stessa deliberazione che approva il progetto, ad essa dovrà
essere allegata apposita relazione del Dirigente del settore, nella quale dovranno essere descritti gli apporti di
ciascun dipendente alla progettazione e la proposta di ripartizione del fondo.
ARTICOLO 5 Ammontare del fondo
Il compenso è fissato nella misura dell' 1,5 % del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, ovvero nella
misura del 50% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.
ARTICOLO 6
Determinazione degli incentivi
I coefficienti per l'assegnazione degli incentivi verranno attribuiti dal Dirigente del Settore competente a
ciascun membro del gruppo di progettazione in modo da assicurare un compenso proporzionale alla specificità della
prestazione, all'ampiezza delle funzioni e al livello di responsabilità che ne deriva ed in relazione alle particolari
caratteristiche del progetto da redigere.
I coefficienti di utilizzazione dell'incentivo, da determinarsi per ogni componente del gruppo e per ogni
singolo progetto, devono rispettare, in linea di massima , le seguenti percentuali:
- Tecnico progettista responsabile del progetto 50%
- Coordinatore del progetto10%
- Collaboratori tecnici ,amministrativi 40%
Nel caso in cui nella progettazione dell'opera o dell'atto di pianificazione urbanistica non siano coinvolte una o più
figure di collaborazione, le aliquote corrispondenti verranno ridistribuite con il criterio della proporzionalità tra tutti i
soggetti che concorrono alla progettazione , secondo i criteri sopra richiamati.
ARTICOLO 7 Modalità di erogazione dei compensi
Qualora tra i collaboratori tecnici e/o amministrativi ovvero esecutori amministrativi sorgano contestazioni in
merito alla ripartizione dell'incentivo, la decisione spetterà su proposta del Dirigente.
ARTICOLO 8 Compatibilità con altre forme di incentivo
Il personale che partecipa al gruppo di progettazione di cui all'art.4 e che usufruisce dell'incentivo di cui alle
presenti norme, può far parte anche di altri gruppi di progettazione e partecipare ad eventuali progetti obiettivi,
compatibilmente con i carichi di lavoro assegnati dal responsabile del Settore di appartenenza, cumulando gli
incentivi maturati. L'incentivo di cui alle presenti norme è inoltre cumulabile con altre forme di incentivo previste dal
vigente contratto di lavoro.
ARTICOLO 9 Assicurazione
A favore del personale tecnico che si trova nella condizione di tecnico progettista, sarà stipulata da parte
della P.A. apposita polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civili ed amministrative connesse all'esercizio
dell'attività. Modalità e limiti della copertura assicurativa saranno quelli stabiliti dal regolamento di attuazione della
legge 109/94.
REGOLAMENTO DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE
ALLEGATO n° 3 alla deliberazione del Direttore Generale
n° __________
del ______________
ARTICOLO . 1
I contingenti di personale da destinare a tempo parziale non possono superare il 25% della dotazione
organica complessiva del personale in servizio a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale.
La concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere compatibile con le esigenze di servizio
Salvo specifiche motivazioni organizzative non hanno diritto al tempo parziale:
-
i Dirigenti;
il personale inquadrato nella categoria D /Ds con funzioni di direzione o coordinamento di un Servizio;
il personale inquadrato nelle Categorie D o C con funzioni di direzione o coordinamento di un ufficio;
i dipendenti il cui profilo professionale sia unico nell'ambito della dotazione organica.
ARTICOLO. 2
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito solamente a 18 o a 24 ore settimanali.
Nel caso il tempo parziale venga richiesto per svolgere una seconda attività non potrà comunque superare
le 18 ore settimanali.
L'Amministrazione, entro il termine previsto dal successivo Art. 4 comma 2, può negare la trasformazione
del rapporto nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o subordinato che il dipendente intende svolgere sia in palese
contrasto con quella svolta presso l'amministrazione o in concorrenza con essa e comunque risulti incompatibile con
le esigenze di servizio
Il dipendente è tenuto a comunicare all'Amministrazione, entro quindici giorni, l'eventuale successivo inizio
o la variazione della seconda attività lavorativa.
ARTICOLO. 3
L'orario di lavoro, nelle sue varie articolazioni (verticale, orizzontale, ...) deve essere preventivamente
definito, in accordo con il Dirigente del Settore dove il dipendente è inserito, prioritariamente in relazione alle
esigenze di funzionalità del servizio.
ARTICOLO. 4
La decorrenza ordinaria del tempo parziale, salvo motivate esigenze organizzative dell'amministrazione, è
fissata al 1° gennaio di ogni anno. Le domande dovranno essere presentate 3 mesi prima della decorrenza.
Nella concessione del tempo parziale avranno priorità:
- i lavoratori con figli di età inferiore a tre anni
- i lavoratori studenti
- i lavoratori con comprovate motivazioni di carattere familiare o personale.
Il dipendente può richiedere il ritorno al tempo pieno dopo un biennio e avrà precedenza su qualsiasi altra
assunzione di personale.
In caso di mancanza di posti disponibili nel profilo professionale il dipendente continua a prestare servizio a
tempo parziale fino al verificarsi della prima vacanza di posto nel profilo stesso.
ARTICOLO. 5
Al personale a tempo parziale i compensi previsti dai fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c) e d) del
C.C.N.L. del 6.7.95 sono corrisposti in misura intera.
Il Personale a tempo parziale può inoltre essere inserito nei progetti finalizzati di cui all'art. 33, comma 2 del
sopracitato C.C.N.L.
ARTICOLO. 6
Le economie eventualmente derivanti dalla concessione del tempo parziale possono essere destinate per il
50% al finanziamento dei fondi di incentivazione entro i limiti consentiti dalla legge o dalla contrattazione, qualora non
si renda necessaria l'assunzione di personale per il restante periodo lavorativo.
ARTICOLO. 7
Il presente regolamento si applica a tutti i casi in cui il rapporto di lavoro non sia ancora trasformato,
nonché alle autorizzazioni già concesse sotto particolari condizioni.
REGOLAMENTO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO VALUTAZIONE E REVOCA DI INCARICHI PER LE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
DELL'AREA DI COMPARTO
ALLEGATO n° 4 alla deliberazione del Direttore Generale
n° __________
del ______________
ARTICOLO 1
Ai dipendenti cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni organizzative individuate dall'Azienda ai sensi
degli artt. 20 e 21 del CCNL, compete lo svolgimento delle funzioni attribuite con assunzione diretta di responsabilità
nell'ambito delle strutture e/o unità operative di appartenenza.
In relazione all'assetto organizzativo aziendale, i dipendenti con incarichi di posizioni organizzative sono
responsabili:
- della direzione dell'ufficio cui sono preposti;
- degli atti e delle attività loro delegate;
- del rispetto dei vincoli di bilancio;
- del raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti;
- della qualità dei processi affidati.
Nell'esercizio dei poteri, delle attribuzioni e delle relative responsabilità, i dipendenti con incarichi di posizioni
organizzative hanno altresì l'obbligo di collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi della struttura e/o unità
operativa di appartenenza, di fedeltà agli interessi del servizio, della primaria attenzione agli aspetti di soddisfazione
degli utenti.
ARTICOLO 2
Gli incarichi di posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e 21 dell'accordo di lavoro, sono conferiti con
provvedimento motivato del Direttore Generale su proposta della Commissione prevista al successivo art. 3 del
presente regolamento.
ARTICOLO 3
Per il conferimento degli incarichi di ciascuna posizione organizzativa così come individuata e pesata, l'Azienda
emette bando interno specificando per ciascuna posizione organizzativa:
-
i contenuti professionali spesici e le attività che sono peculiari della posizione in esame
il peso attribuito alla posizione e il suo valore economico annuo;
i requisiti professionali spesici eventualmente necessari per l'accesso;
la categoria di personale cui la selezione è riferita;
i termini per la presentazione delle domande.
Il personale interessato presenta domanda nei termini e con le modalità specificati dal bando:
Le domande vengono esaminate da apposita Commissione composta da tre commissari di cui uno con funzioni di
presidente.
La commissione procede all'accertamento della idoneità degli aspiranti alla procedura , senza dar luogo a
graduatoria ne a giudizi comparativi.
Il Direttore Generale conferisce l'incarico con provvedimento motivato e nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui agli
articoli 20 e 21 del C.C.N.L.
Esso ha luogo dopo che l'Azienda ha formalizzato, con riferimento al proprio assetto organizzativo, e con le
procedure di cui all'art. 20 del contratto di lavoro, la graduazione delle funzioni dirigenziali e fissato l'ammontare dei
fondi di cui all'art. 39, destinati al finanziamento dell'indennità di funzione.
ARTICOLO.4
Il dipendente al quale è conferito l'incarico di posizione organizzativa è responsabile del risultato dell'attività svolta
dall'ufficio al quale è preposto nonché della realizzazione dei programmi e dei progetti allo stesso affidati con
riferimento agli obiettivi di rendimento e di risultato fissati dal Direttore Generale e dal Dirigente della struttura e/o
unità operativa di appartenenza.
L'incarico è conferito per la durata di anni tre ed alla scadenza è rinnovabile previa verifica dei risultati
ottenuti.
L'incarico può, comunque, essere revocato ancor prima della scadenza in caso di persistente accertata
inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Aziendale per l'attuazione di programmi e la realizzazione di
progetti finalizzati al miglioramento organizzativo, al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed
economicità, al miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni assistenziali, alla trasparenza e speditezza delle
procedure amministrative.
La revoca anticipata avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale su proposta del Dirigente
della struttura e/o unità operativa di appartenenza.
ARTICOLO.5
La Direzione Generale di norma con cadenza annuale ed in corrispondenza dell'approvazione del bilancio di
previsione, anche sulla base della proposte dei Dirigenti responsabili, definisce i programmi e gli obiettivi, emanando
le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione assegnando conseguentemente le risorse
umane, strumentali e finanziarie ritenute necessarie al raggiungimento di obiettivi e risultati di gestione
All'inizio di ogni anno il Dirigente della struttura, è tenuto a presentare al Direttore Generale:
a) un dettagliato piano di lavoro con specificati gli obiettivi gestionali che la struttura si impegna a conseguire nel
corso dell'anno, la loro compatibilità con gli obiettivi generali dell'Azienda, le risorse umane e strumentali di cui può
disporre, le iniziative che intende avviare per il raggiungimento degli obiettivi particolari della struttura nel contesto
dei programmi e degli obiettivi generali dell'Azienda;
b) una succinta relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con la specificazione, in particolare, dei risultati
ottenuti, delle risorse utilizzate, dei tempi di definizione dei procedimenti amministrativi, dei rapporti con l'utenza, della
collaborazione fornita ad altre strutture o da queste ricevute, delle determinazioni assunte nel corso dell'anno di
riferimento in sede di gestione del personale addetto ai fini dell'ottimale organizzazione della struttura cui è preposto
per la realizzazione dei programmi e dei progetti affidati alla stessa dalla Direzione Aziendale.
I Dirigenti responsabili delle articolazioni aziendali provvedono con le medesime procedure e metodologie
nei confronti delle singole unità operative, settori ed uffici, che compongono le articolazioni medesime.
ARTICOLO.6
La valutazione del dipendente cui è stato conferito un incarico di posizione organizzativa di cui al presente
regolamento, è affidata al Nucleo di Valutazione e Controllo interno di cui all'art.20 del D.Lgs.n.29/93.
Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Direttore Generale.
Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei
rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, nonché
l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività promossa con riferimento ai programmi ed ai progetti fissati
dall'Azienda.
ARTICOLO.7
La valutazione dell'attività del dipendente con incarico di posizione organizzativa è periodica e complessiva.
La prima con cadenza annuale è finalizzata alla verifica periodica dei risultati ottenuti alla luce anche del
piano di lavoro e della relazione dell'attività svolta redatti, rispettivamente all'inizio ed al termine di ogni esercizio.
La verifica va effettuata con riferimento anche alle risorse utilizzate ed ai costi eventualmente sostenuti.
In caso di eventuale valutazione negativa, il Nucleo di valutazione, prima della definitiva formalizzazione,
acquisisce in contraddittorio le considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da persona
di sua fiducia.
La verifica complessiva riguarda l'intera durata di espletamento dell'incarico, tiene conto dell'esito delle
verifiche periodiche precedentemente esperite ed è essenzialmente preordinata al rinnovo o meno dell'incarico.
Ultimata la valutazione il Nucleo riferisce al Direttore Generale con relazione scritta alla quale vanno
allegate le dichiarazioni eventualmente rese in contraddittorio.
L'esito delle valutazioni periodiche e complessive, è riportato nel fascicolo personale dei dipendenti
interessati. Di esso si tiene conto nell'affidamento di altri incarichi.
ARTICOLO. 8
La revoca dell'incarico con la conseguente perdita dell'indennità di funzione da parte del dipendente titolare è
disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale nel rispetto delle indicazioni e con le procedure fissate
dal presente regolamento, in piene coerenza con quanto disposto dal C.C.N.L.
In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio
profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito ai sensi dell'art. 35 ed ove spettante quello dell'art. 36,
comma 3, del CCNL.
ARTICOLO.9
In caso di vacanza di funzione, conseguente a revoca o cessazione dal servizio del titolare, il Direttore
Generale, entro due mesi dal verificarsi della stessa, potrà conferire, con le procedure in uso il relativo incarico ad
altro dipendente della stessa area professionale.
Il personale della categoria C cui sia stato conferito l'incarico di posizione organizzativa, con le modalità di cui al
presente regolamento, e lo abbia svolto per un periodo di sei mesi - prorogabile ad un anno - con valutazione
positiva, in presenza di posto vacante del medesimo profilo nella dotazione organica della categoria D, partecipa alla
selezione interna dell'art. 16 del CCNL sulla base di un colloquio con precedenza nel passaggio.
ARTICOLO 10
NORMA FINALE
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al C.C.N.L. 7.4.99 -
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