ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

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REGIONE LOMBARDIA
ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
AZIENDA OSPEDALIERA 030/957
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPITOLATO GENERALE PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
ALL’AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTI OSPITALIERI” DI CREMONA
(Approvato con Deliberazione n. 232 del 22 novembre 2005)
ART.
1
SFERA DI APPLICAZIONE
ART.
2
NORME PER LA COMPILAZIONE DELL’OFFERTA
ART.
3
ESCLUSIONE
ART.
4
LOTTI E CAMPIONATURA
ART.
5
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.
6
DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E PREZZI
ART.
7
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
ART.
8
PERIODO DI PROVA
ART.
9
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – LIMITI AL RICORSO DEL SUBAPPALTO –
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE
ART.
10
MODALITA’ DI CONSEGNA DEI BENI E DELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
ART.
11
CONTROLLI SULLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
ART.
12
COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE
ART.
13
AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA FORNITURA
ART.
14
AGGIORNAMENTO TECNICO ED ASSISTENZA POST VENDITA
ART.
15
DISCIPLINARE DEL CONTRATTO ESTIMATORIO
ART.
16
MODALITA’ DEL PAGAMENTO
ART.
17
CESSIONE DEL CREDITO
ART.
18
PENALITA’
ART.
19
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
ART.
20
RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
ART.
21
GARANZIA
ART.
22
CONTROVERSIE
ART.
23
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART.
24
NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI
1
Art. 1
SFERA DI APPLICAZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Le disposizioni del presente Capitolato Generale disciplinano gli aspetti generali dell’attività contrattuale dell’Azienda
Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona, di seguito “Azienda” ed il fornitore/concorrente/aggiudicatario, di seguito
denominato “Impresa”.
Le norme ivi previste si applicano alle forniture di beni ed agli appalti di servizi.
Gli approvvigionamenti di cui sopra sono regolamentati altresì da appositi Capitolati Speciali e/o da altri documenti di gara i
quali disciplinano aspetti peculiari della fornitura o dell’appalto cui si riferiscono.
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Generale, dal Capitolato Speciale e/o dagli altri documenti di gara,
valgono le norme Europee, nazionali e regionali in materia.
La sottoscrizione del Capitolato Speciale, oppure la sola presentazione dell’offerta sulla base dell’invito da parte dell’Azienda,
comporta per l’Impresa l’automatica ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal Capitolato
Generale.
La lingua utilizzata nelle procedure di gara e nel contratto è la lingua italiana.
Eventuali modifiche apportate dal legislatore alle normative citate nel presente documento si intendono automaticamente
recepite, senza necessità di espresse modifiche, purché non modifichino sostanzialmente le modalità operative ed i principi dai
quali il Capitolato Generale trae legittimazione.
Art. 2
NORME PER LA COMPILAZIONE DELL’OFFERTA
1.
2.
L’ offerta deve essere sottoscritta dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare l’Impresa.
L’ offerta deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:
a) la ragione sociale o comunque il nominativo dell’ Impresa;
b) la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
c) la dichiarazione di presa visione delle norme e condizioni riportate nel presente Capitolato Generale, nel Capitolato
Speciale, ove esistente, nonché delle prescrizioni contenute nel Bando di Gara e/o nella Lettera di Invito e/o negli altri
documenti di gara.
3. I prezzi o le percentuali di offerta devono essere indicati in modo inequivocabile.
4. L’ offerta deve essere consegnata entro i termini e con le modalità previste dai documenti di gara.
5. Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve, o espresse in modo indeterminato così che non sia possibile
desumere con certezza la volontà dell’offerente. Lo stesso dicasi per le offerte che prevedano un prezzo superiore a quello
massimo unitario e/o complessivo eventualmente fissato dal Capitolato Speciale.
6. L’ Impresa è vincolata a mantenere la validità dell’offerta per i giorni previsti dai documenti di gara.
7. Salvo che non sia espressamente previsto nel Capitolato Speciale o nei documenti di gara, non sono ammesse offerte
alternative.
8. Allorché i documenti di gara riportino marche commerciali di prodotti, brevetti, tipi o l’indicazione di un’origine o di una
produzione determinata, ciò ha come unico scopo quello di consentire all’Impresa una migliore comprensione delle
caratteristiche che il prodotto deve possedere per soddisfare pienamente le esigenze dell’Azienda. Pertanto, potranno anche
essere offerti prodotti di marca diversa da quella indicata, purché vengano riconosciuti dall’Azienda equivalenti a quelli
individuati e, perciò, idonei e rispondenti alle necessità degli utilizzatori.
9. Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana. Eventuali documenti presentati in lingua straniera dovranno essere
corredati da traduzione in lingua italiana effettuata da perito abilitato. In alternativa, l’Impresa concorrente deve fornire
un’autocertificazione che attesti la fedeltà della traduzione all’originale.
10. In caso contrario l’Azienda potrà decidere di non valutarli.
11. I prezzi in offerta si intendono comprensivi di ogni onere a carico dell’offerente esclusa l’I.V.A.
Art. 3
ESCLUSIONE
1.
2.
3.
La mancata osservanza delle modalità per la compilazione e la presentazione delle offerte, o la mancata trasmissione anche di
uno solo dei documenti specificatamente previsti, comportano, l’esclusione dalla gara, se collegate alla violazione di
prescrizioni sostanziali e del principio di par condicio .
A discrezione dell’Azienda, non si procede all’esclusione dalla gara nel caso in cui si tratti di errori scusabili e/o di irregolarità
documentali di ordine puramente formale, non determinanti sostanziali alterazioni del procedimento e tali da non incidere sul
concreto rispetto della par condicio dei concorrenti.
Saranno altresì escluse le offerte qualora gli articoli/servizi proposti siano giudicati inidonei dall’Azienda, in relazione alle
caratteristiche prescritte nei documenti di gara ed alle esigenze dell’Azienda. Qualora non siano previsti requisiti di tipo
minimale e/o vincolante, è demandata alla discrezionalità dell’organo tecnico l’ammissione o l’esclusione delle offerte che
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4.
5.
6.
7.
propongano articoli con caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara. In caso di mancata
ammissione,l’Azienda dovrà fornire adeguate motivazioni.
Qualora i requisiti richiesti siano espressi a misura (es. centimetri, grammi, millilitri, numero di pezzi, ecc.) è facoltà
dell’Azienda accettare tolleranze in più od in meno in relazione alle esigenze della stessa.
Nel caso di aggiudicazione a lotto intero, saranno escluse le offerte che non includano tutti i prodotti previsti nel singolo lotto.
Qualora i documenti di gara prevedano l’offerta per una percentuale minima di articoli, saranno escluse le offerte che non
rispettino tale valore percentuale.
Saranno esclusi i concorrenti che non ottemperino agli obblighi in materia di visione/prova apparecchiature e di campionatura
prodotti. Al riguardo, l’Azienda ha facoltà di richiedere ulteriore e/o diversa visione/prova delle attrezzature ed ulteriore e/o
diversa campionatura dei beni nel caso in cui ritenga che gli obblighi in argomento non siano stati soddisfatti totalmente o
parzialmente. Lo stesso dicasi qualora l’Azienda ritenga opportuno effettuare in modo più adeguato ed approfondito la propria
valutazione.
In tema di esclusioni, l’Azienda intende applicare il criterio teleologico ed il principio della massima concorrenzialità che
prevede la possibilità di chiedere chiarimenti/integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati (art. 15 del D. Lgs. n. 358/1992 ed art. 16 del D. Lgs. n. 157/1995); sempre che ciò non leda il principio della par
condicio tra i concorrenti.
Art. 4
LOTTI E CAMPIONATURA
1. Quando la fornitura di beni è ripartita in lotti, questi ultimi devono essere costituiti con motivato criterio di reale omogeneità e
complementarietà, sulla base di Categorie Merceologiche e Tecnologiche, o per motivate ragioni di unitarietà funzionale.
2. Qualora la procedura preveda la campionatura dei prodotti offerti, oppure la visione/prova delle apparecchiature, la vendita si
intende fatta su campione ex art. 1522 del Codice Civile.
3. I campioni devono essere richiesti in misura tale da rappresentare quantitativi motivatamente congrui rispetto a quelli oggetto della
fornitura.
4. I campioni non deteriorabili presentati dall’Impresa, o le parti di essi non utilizzate per le prove tecnico-merceologiche disposte
dall’Azienda, sigillati e riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nella sede della stessa per tutta la durata della
fornitura, a garanzia del suo regolare svolgimento. Ad essi sarà fatto riferimento ogni volta che dovessero insorgere contestazioni in
ordine alla qualità della merce consegnata.
5. La richiesta di invio campioni può essere sostituita dalla richiesta di produzione di pubblicazioni scientifiche ufficiali, redatte da
Istituti Pubblici Scientifici e di Ricerca, che abbiano ad oggetto i prodotti da fornire;
6. Delle operazioni tecniche e valutative sui campioni è redatta apposita motivata relazione tecnica.
Art. 5
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. La stipulazione del contratto avviene in uno dei seguenti modi:
a) con comunicazione da inviarsi, a mezzo posta, all’Impresa aggiudicataria, entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione;
b) a mezzo scrittura privata o atto pubblico amministrativo, da stipularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
2. Dei provvedimenti di aggiudicazione viene data immediata comunicazione all’Impresa. L’aggiudicazione è immediatamente
vincolante per la stessa.
3. Verrà comunicato l’esito anche a tutti i soggetti partecipanti alla gara e non preventivamente esclusi da essa.
4. Sono a carico dell’Impresa tutte le eventuali spese inerenti la stipulazione del contratto.
Art. 6
DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E PREZZI
1. La durata del rapporto è stabilita nei documenti di gara. La data di effettivo inizio del rapporto è specificata all’atto
dell’aggiudicazione.
2. I documenti di gara, nel caso in cui si tratti di forniture di beni e di servizi periodiche o continuative, contengono indicazioni sulla
revisione periodica dei prezzi, secondo quanto previsto dall’Art. 6 della Legge 537 del 24.12.1993 e successive modifiche e/o
integrazioni.
3. L’azienda si riserva la facoltà di rinnovare il contratto ai sensi della normativa vigente.
4. L’Impresa avrà comunque l’obbligo, a semplice richiesta scritta dell’Azienda da inviarsi prima della scadenza contrattuale, di
continuare la fornitura alle medesime condizioni contrattuali per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza naturale del
contratto.
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Art. 7
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
1. Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento danni
derivanti dall’inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda avesse
eventualmente pagato in più in rapporto al credito dell’Impresa. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la
cauzione risultasse insufficiente.
2. Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è dovuto qualora l’ammontare della fornitura sia pari o superiore all’importo
di € 50.000,00 (Iva esclusa) ed è fissato nella misura del 10% dell’ammontare presunto del contratto. Esso deve essere costituito, a
scelta dell’Impresa, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
Le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, beneficiano,
previa contestuale presentazione di dichiarazione o certificazione del possesso, della riduzione del 50% del Deposito Cauzionale
Definitivo.
3. Per particolari tipologie di contratti, l’Azienda si riserva la facoltà di incrementare tale percentuale dandone espressa indicazione nei
documenti di gara.
4. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine di 180 giorni dalla data di scadenza del contratto, e sarà restituita al contraente
entro 30 giorni dallo scadere di tale termine. Essa non potrà essere restituita finchè non siano state definite le eventuali
controversie o non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.
5. Il deposito cauzionale definitivo verrà incamerato, in tutto o in parte, per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali
risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata A.R., senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
Art. 8
PERIODO DI PROVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
L’Azienda si riserva un periodo di prova di sei mesi per accertare la rispondenza dei prodotti aggiudicati e dei servizi appaltati alle
proprie esigenze, nonché la rispondenza di quanto dichiarato dall’Impresa in sede di gara.
Il periodo di prova decorrerà dalla data della consegna del prodotto aggiudicato (o della prima consegna, in caso di contratti ad
esecuzione continuativa o periodica) o dal giorno di inizio del servizio appaltato. Per le apparecchiature la decorrenza è fissata
dalla data del collaudo.
Previa motivazione, il periodo di prova potrà essere rinnovato per una sola volta, al termine del quale dovrà essere espresso il
giudizio definitivo.
In caso di esito negativo della prova, certificato dall’Azienda, la stessa potrà procedere alla risoluzione del Contratto, senza che
l’Impresa possa sollevare obiezioni.
Qualora tale esito sia conseguenza di false dichiarazioni sottoscritte dall’Impresa nei documenti di gara, l’Azienda incamererà
immediatamente la cauzione a disposizione, ferme restando le conseguenze penali e patrimoniali previste dalla legge e dal presente
Capitolato Generale o dai documenti di gara.
I costi relativi allo svolgimento della prova sono sopportati dall’Azienda Ospedaliera, salvo che la prova abbia esito negativo per
dolo o colpa dell’impresa.
Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, per particolari tipologie di forniture/servizi, l’Azienda si riserva di
prevedere un periodo di prova diverso dandone espressa indicazione nel Capitolato Speciale o nei documenti di gara.
Art. 9
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - LIMITI AL RICORSO DEL SUBAPPALTO
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE
1. E’ fatto divieto all’Impresa di cedere l’esecuzione di tutta o di parte della fornitura di beni e di servizi oggetto del contratto, pena
l’immediata risoluzione del contratto stesso e il risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni dell’Azienda
secondo le disposizioni legislative vigenti.
2. Per le forniture di servizi è consentito il subappalto in misura non superiore al 30% riferita all’importo complessivo di
aggiudicazione, ed unicamente a favore di imprese che posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi già richiesti nei confronti
dell’appaltatore. I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi di questo istituto all’atto di presentazione dell’offerta, pena
l’impossibilità di ricorrere al subappalto durante l’esecuzione del contratto.
La dichiarazione dovrà altresì contenere la specificazione delle parti del contratto che l’Impresa intende subappaltare a terzi.
3. Per le forniture di beni l’Azienda, in relazione alla tipologia di fornitura, si riserva di indicare nel Bando di Gara o nella Lettera di
Invito la possibilità del ricorso al subappalto.
4. Dalla disciplina del subappalto resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a corrieri.
5. L’eventuale cessione o subappalto non autorizzati fanno sorgere in capo all’Azienda il diritto alla risoluzione del contratto con
conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
6. In caso di raggruppamento di imprese o di consorzi di imprese l’offerta, debitamente sottoscritta da tutti i partecipanti al
raggruppamento, deve chiaramente indicare il nominativo dell’impresa capogruppo alla quale spetterà la rappresentanza, anche
4
processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell’Azienda, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall’esecuzione del contratto e fino all’estinzione del rapporto. Tuttavia l’Azienda può far valere direttamente le responsabilità a
carico delle imprese mandanti (Art. 10 D.Lgs. 24 Luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni).
I requisiti morali e professionali devono essere soddisfatti da ciascuna Impresa facente parte del raggruppamento. Le capacità
economiche, finanziarie e tecniche richieste dal Bando di gara e dal Capitolato Speciale possono essere soddisfatte attraverso la
sommatoria dei requisiti posseduti da ciascuna Impresa facente parte del raggruppamento.
Art. 10
MODALITA’ DI CONSEGNA DEI BENI E DELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. La consegna dei beni o l’espletamento dei servizi devono essere effettuati nel tempo, nel luogo, nella quantità e secondo le modalità
indicate nei singoli capitolati speciali e/o nella Lettera di Invito e/o nei documenti di gara.
2. L’evasione dell’ordine delle forniture dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre i termini indicati nei documenti di
gara. Per evasione dell’ordine si intende l’arrivo della merce nel luogo di destinazione.
3. I prodotti indicati dall’Azienda come “urgenti” dovranno essere consegnati entro i termini indicati nei documenti di gara.
L’Azienda si impegna a mantenere le consegne urgenti entro il 10% della quantità aggiudicata.
4. I termini di cui sopra, al fine dell’esecuzione della fornitura, sono da intendersi “termine essenziale” ex. Art. 1457 del Codice
Civile.
5. I termini di consegna di beni che non siano ad esecuzione continuativa o periodica sono stabiliti nel Capitolato Speciale o nei
documenti di gara.
6. Le consegne di quanto ordinato, dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo, trasporto, consegna, installazione,
collaudo, spese doganali e ogni altro onere) nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi. Pertanto ogni onere
collaterale e complementare è a carico dell’Impresa, fatta eccezione dell’Iva che per legge, è a carico dell’acquirente.
7. L’Impresa deve curare l’imballo in modo tale che le merci non subiscano danni o deterioramenti. Il trasporto dei prodotti a
temperatura determinata dovrà essere effettuato mediante mezzi di trasporto appositi ed idonei in maniera tale che non venga
interrotta la corretta conservazione. Il rischio di danneggiamento, deterioramento, perdita, distruzione dei beni è a carico
dell’impresa fino all’avvenuta consegna nel luogo indicato negli ordinativi.
8. I prodotti soggetti a scadenza, all’atto della consegna devono avere la data di scadenza non inferiore ai 2/3 della durata complessiva
di validità. L’impresa si assume l’obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l’Azienda, quanto consegnato con una data di
scadenza difforme rispetto a quello sopra indicato.
9. Il peso massimo delle confezioni dovrà essere conforme alle disposizioni del D. Lgs 626/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. Qualora l’aggiudicazione riguardi od includa apparecchiature/attrezzature, nella fase di installazione, l’Impresa dovrà fornire
gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale necessario per la definitiva messa a punto dello strumento. I lavori
di installazione e di attivazione non dovranno interferire con le normali attività aziendali.
Art. 11
CONTROLLI SULLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Il controllo quantitativo sarà effettuato per la rispondenza del numero dei colli inviati, apponendo la firma sul documento di
trasporto.Il controllo qualitativo della fornitura verrà effettuato dal Responsabile del Servizio interessato all’utilizzo o da altro
soggetto preposto dall’Azienda
In qualunque momento durante l’esecuzione della fornitura, l’Azienda può disporre, oltre alle verifiche o ai controlli comunque
previsti da norme di Legge, di regolamenti o nel Capitolato Speciale, in contraddittorio con l’Impresa, un collaudo tecnicoqualitativo dei beni consegnati o dei servizi resi.
L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare
la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Speciale, o dichiarate dall’Impresa
in sede di gara. L’Impresa si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi ed a sopportare la relativa spesa in caso
di esito negativo. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà l’Impresa dal rispondere ad
eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed
occulti del prodotto consegnato.
Nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all’atto dell’arrivo, l’Azienda avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla
qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all’apertura degli imballaggi e delle confezioni,
ne sarà possibile il controllo. Si intende, infatti, che le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno
state dichiarate accettabili dall’incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto
ed a rischio dell’Impresa.
Se la vendita è fatta su campione s’intende che questo servirà come esclusivo paragone per la qualità della merce ed in tal caso
qualsiasi difformità attribuisce all’Azienda il diritto alla risoluzione del contratto (art. 1522 Codice Civile).
Nell’eventualità di discordanze qualitative tra l’ordinato ed il consegnato, quest’Azienda respingerà la merce che dovrà essere
sostituita immediatamente (entro le 48 ore solari, sabato e festivi esclusi) con altra pienamente rispondente, in difetto della quale
l’Azienda si riterrà autorizzata a provvedere all’acquisto altrove, addebitando all’Impresa le eventuali maggiori spese, anche di
5
natura organizzativa. Tale procedura verrà pure adottata per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente. I
prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino dell’Azienda.
7. Qualora la merce risultata non rispondente ai requisiti prescritti debba essere comunque accettata per esigenze urgenti, l’Azienda
provvederà, contestualmente al ritiro, a contestare le anomalie riscontrate, accettando la fornitura con riserva. Nel caso in cui le
difformità della merce somministrata rispetto ai requisiti siano tali da legittimarne la svalutazione, l’Azienda ne darà
comunicazione all’Impresa ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che sarà attribuito alla merce
stessa.
8. Nel caso di esecuzione di servizi , le eventuali contestazioni verranno comunicate per iscritto anche a mezzo fax o posta
elettronica.
9. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura.
10. Nel corso del rapporto contrattuale, potrà essere concordata con l’Azienda, la visita presso la sede e gli stabilimenti di produzione.
Art. 12
COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE
1.
2.
3.
4.
Il collaudo dovrà avvenire nei termini e secondo le modalità indicate nei documenti di gara.
Ogni spesa relativa alle operazioni di collaudo é a carico dell’Impresa.
Alle operazioni di collaudo parteciperanno i tecnici dell’Azienda e gli incaricati dell’Impresa.
Nel caso di esito negativo del collaudo, l’Impresa è tenuta a provvedere, a propria cura e spese e nel termine perentorio
assegnatole, all’eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrati.
Art. 13
AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA FORNITURA
1. Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Azienda può chiedere e l’Impresa ha l’obbligo di accettare, alle condizioni stabilite nel
contratto, un aumento o una diminuzione della fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell’importo della stessa.
Art. 14
AGGIORNAMENTO TECNICO ED ASSISTENZA POST VENDITA
1.
2.
3.
In qualunque momento, durante la durata del rapporto contrattuale, le parti possono concordare la sostituzione dei
prodotti/strumenti aggiudicati con altri articoli similari di qualità identica o più elevata, purché siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) Non si registri un aggravio delle condizioni organizzative ed economiche complessive previste nel contratto;
b) Non si verifichino disguidi nella funzionalità dei Servizi interessati.
Qualora i prodotti aggiudicati vengano sostituiti dall’Impresa con altri più recenti, è facoltà dell’Azienda acquistare i nuovi
prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo offerto in gara. L’Azienda potrà rifiutare i nuovi prodotti allorché li ritenga non
perfettamente rispondenti alle proprie necessità organizzative ed alle specifiche esigenze degli utilizzatori. In tal caso l’Impresa è
obbligata a fornire gli articoli oggetto di aggiudicazione. In caso contrario essa sarà considerata inadempiente e dovrà sopportare le
relative conseguenze.
Qualora in sede di offerta l’Impresa si sia impegnata a fornire assistenza post vendita, il rispetto di tale impegno diviene essenziale
per il corretto andamento del rapporto contrattuale.
Art. 15
DISCIPLINARE DEL CONTRATTO ESTIMATORIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Si richiamano gli articoli 1556 – 1557 – 1558 del Codice Civile. Quando nei documenti di gara si parla di “conto deposito”, si deve
intendere contratto estimatorio.
Il rischio del perimento della cosa o del suo deterioramento viene sempre sopportato dal ricevente, fatta salva la possibilità per
quest’ultimo di provare che il perimento od il deterioramento siano ascrivibili a cause imputabili all’altra parte.
Al momento della consegna, il prezzo è determinato nella misura stabilita dal contratto.
Il trasferimento della proprietà e, quindi, il momento dal quale sorge il diritto di fatturare, non coincide con la data di consegna, ma
con il momento dell’utilizzo.
La consegna, a titolo di deposito gratuito, dovrà avvenire nei termini indicati nel capitolato speciale e/o nella lettera invito od in
difetto comunicati dal Responsabile dell’Unità Operativa interessata o da un suo incaricato.
I prodotti dovranno pervenire all’Azienda in perfetto stato di conservazione.
6
Art. 16
MODALITA’ DEL PAGAMENTO
1. In relazione al disposto dell’art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002 e tenuto conto della prassi commerciale, della natura della merce e dei
servizi oggetto del contratto, delle condizioni dei contraenti e dei rapporti commerciali fra i medesimi, l’Azienda provvederà ad
effettuare i pagamenti entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura o del documento equipollente.
2. In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga a quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2002, il saggio di eventuali interessi moratori
sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art. 1284, 1° comma del Codice Civile.
3. Per i contratti che prevedono il collaudo dei beni oggetto della fornitura, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data
dell’avvenuto collaudo o dalla data di ricezione della fattura o del documento equipollente, se successiva.
4. Per individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data di consegna al Tesoriere dell’Azienda del relativo mandato, la cui
emissione dovrà essere contestualmente comunicata dall’Azienda al beneficiario.
5. Qualora l’aggiudicataria sia un’A.T.I. (associazione temporanea di imprese), le fatture saranno emesse dalla Capogruppo e verranno
pagate a quest’ultima.
Art. 17
CESSIONE DEL CREDITO
1. La cessione dei crediti nascenti da contratto è subordinata alla discrezionale adesione dell’Azienda, previa verifica della sussistenza,
in capo al cessionario, delle condizioni soggettive riguardanti la normativa antimafia in vigore.
2. Salvo quanto disposto dalle vigenti leggi statali per le cessioni a favore di Enti Pubblici, in caso di cessione del credito, il creditore
deve notificare all’Azienda copia dell’atto di cessione; la cessione è irrevocabile; l’Azienda non può essere chiamata a rispondere di
pagamenti fatti prima della notifica predetta.
3. Notificato l’atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
Art. 18
PENALITA’
1. L’Impresa può essere soggetta all’applicazione di penali, secondo le prescrizioni contenute nel capitolato speciale o nei documenti
di gara, in particolare nei seguenti casi:
a) quando esegua la fornitura o presti il servizio dopo il termine stabilito, ovvero sostituisca con ritardo la merce ritirata;
b) quando non esegua, anche parzialmente, la fornitura o il servizio;
c) quando la fornitura o il servizio non siano corrispondenti a quanto offerto in sede di gara.
2. L’importo massimo della penale non può superare il 10% del valore complessivo del contratto.
3. Nei casi indicati al successivo articolo, l’Azienda, oltre all’applicazione della penale, ha il diritto di risolvere il contratto e di
provvedere all’acquisto di beni e servizi similari sul mercato, addebitando all’Impresa inadempiente l’eventuale maggior prezzo
pagato rispetto a quello pattuito, e rivalendosi, in primo luogo, mediante incameramento del deposito cauzionale ove previsto.
4. E’ comunque fatta salva la facoltà dell’Azienda di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito
o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale.
Art. 19
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
1. L’Azienda può chiedere la risoluzione dei contratti oggetto del presente regolamento nei seguenti casi:
a) Ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile: risoluzione per inadempimento;
b) Nei casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile, previsti dal presente capitolato generale, e/o dagli altri documenti
inerenti la specifica fornitura;
c) In caso di mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile;
d) Ai sensi dell’art. 1256 del Codice Civile : impossibilità sopravvenuta;
e) Ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile: eccessiva onerosità;
f) Ai sensi dell’art. 1564 del Codice Civile: risoluzione del contratto della somministrazione;
g) Ai sensi dell’art. 1522 del Codice Civile, quando il bene sia difforme dal campione;
h) Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il
valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all’uso cui è destinato;
i) Per ragioni di interesse pubblico;
j) In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
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k) In caso di cessione dell’impresa, di cessazione di attività oppure nel caso di fallimento, di liquidazione, di sospensione
dell’attività commerciale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e di atti di sequestro o di pignoramento a
carico dell’Impresa oppure di qualunque altro procedimento equipollente;
l) Nei casi di cessione non autorizzata dall’Azienda e di subappalto non autorizzato o al di fuori dei limiti e delle modalità
consentite dalla legislazione vigente;
m) Nei casi di morte del titolare dell’Impresa, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante della
aggiudicazione;
n) Nel caso in cui l’esecuzione non sia stata effettuata entro i termini previsti;
o) In caso di motivato esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
p) In caso di motivato esito negativo del periodo di prova;
q) Fusione, scissione, incorporazione dell’Impresa con altra Società , cessione del ramo di attività ad altra impresa quando
l’Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
r) Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia;
s) Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara o relativo mancato invio della
documentazione richiesta;
2. Il contratto si intende in ogni caso risolto senza oneri per l’Azienda in ipotesi di annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione.
3. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto in ipotesi di sospensione giurisdizionale
dell’aggiudicazione per tutto il tempo in cui la sospensione abbia efficacia.
4. L’Azienda si riserva, in qualsiasi momento dell’esecuzione, la facoltà di recesso unilaterale dal contratto ai sensi degli Artt. 1373 e
1671 del Codice Civile. In tali ipotesi il contratto cesserà di produrre qualsiasi effetto a seguito della unilaterale manifestazione di
volontà dell’Azienda che trae riconoscimento dal presente articolo.
Art. 20
RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
1. L’Impresa assume ogni responsabilità per infortuni o danni, a persone e cose, arrecati all’Azienda o a terzi per fatto proprio o dei
suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto
l’Azienda da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche
esplicitamente indicate dall’Impresa all’atto della consegna o della resa del servizio.
2. Nei contratti di appalto di servizi l’Impresa è tenuta all’osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, dandone
dimostrazione all’Azienda.
3. Nei capitolati speciali relativi ad appalti di manutenzione di apparecchiature ed impianti tecnici deve essere previsto l’obbligo per
l’appaltatore di accertare la rispondenza del bene alle norme di sicurezza per tutta la durata del rapporto.
Art. 21
GARANZIA
1. L’Impresa garantisce che i prodotti, i materiali, le apparecchiature fornite siano esenti da vizi non derivanti da forza maggiore, o
dalla inosservanza di prescrizioni tecniche attinenti alla conservazione e all’impiego, purchè chiaramente specificate, per un periodo
di 12 mesi dalla data del collaudo o dall’accettazione, salvo diverso periodo eventualmente stabilito nei capitolati speciali per
particolari forniture.
2. L’Impresa è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti,
dipendenti o da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati.
3. Nel caso in cui la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro il termine stabilito in contratto, l’Azienda può
fare eseguire da altri i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l’importo all’Impresa.
4. E’ fatta salva l’applicazione della penale oltre all’incameramento della cauzione ed all’espletamento dell’eventuale azione per il
risarcimento del danno.
Art. 22
CONTROVERSIE
1.
2.
In caso di impugnativa giurisdizionale dell’aggiudicazione o degli altri presupposti l’Impresa che risulti aggiudicataria della
fornitura al termine del giudizio si impegna ad assumere a proprio carico le spese sostenute dall’Azienda per la propria difesa
giudiziaria. , intendendosi per tali le spese legali, peritali e di giustizia.
A tal fine l’Impresa si impegna a rimborsare all’Azienda quanto da quest’ultima pagato per diritti, onorari e spese del legale
incaricato, per spese di consulenza e/o perizia e per spese di giustizia, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione
comprovante la spesa sostenuta.
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3.
4.
5.
Per quanto riguarda le spese legali e di consulenza, l’Impresa non è comunque tenuta al pagamento di somme che eccedano i limiti
dei tariffari in vigore al momento della controversia.
Il foro competente per tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto è quello in cui ha sede l’Azienda.
In alternativa, il Bando di Gara o la Lettera di Invito possono prevedere il ricorso facoltativo ad un collegio arbitrale, in alternativa
al ricorso alla autorità giudiziaria. In tale ipotesi verrà applicata la vigente normativa disciplinante i collegi arbitrali.
Art. 23
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.
2.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Azienda e l’Impresa si
impegnano reciprocamente ad utilizzare i dati personali conferiti nell’ambito del rapporto contrattuale secondo principi di liceità e
correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza, impegnandosi altresì a trattare i dati stessi dolo per le finalità e le necessità
connesse al rapporto contrattuale stesso.
Nei casi in cui la fornitura di beni e servizi comprendesse attività comportanti il trattamento da parte dell’Impresa di dati personali
di cui è titolare l’Azienda, l’Impresa è tenuta ad assicurare, con le modalità e secondo le regole che verranno indicate
dall’Azienda, il pieno rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 196/03 e ad assumere il ruolo di “responsabile del trattamento in
outsourcing”, ove ciò fosse pertinente con la tipologia delle prestazioni.
Art. 24
NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto nelle leggi comunitarie, nazionali, regionali e nel presente Capitolato Generale, si fa espressamente
riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e del diritto privato.
2. Qualora, in relazione ad eventuali nuovi provvedimenti delle competenti autorità nazionali e/o regionali, l’assetto istituzionale
dell’Azienda dovesse subire variazioni:
A) Nell’ipotesi di afferimento all’Azienda di altre strutture: l’Impresa è obbligata a fornire alle condizioni organizzative ed
economiche risultanti dalla gara le maggiori quantità di prodotti/servizi che si rendessero necessarie, fatta salva la facoltà delle parti
di pattuire un prezzo minore in funzione dell’incremento quantitativo della fornitura o dell’appalto;
B) Nell’ipotesi di afferimento ad altre Aziende di Presidi Ospedalieri e strutture oggi appartenenti all’Azienda: l’Impresa è
obbligata a proseguire la fornitura, alle condizioni organizzative ed economiche risultanti dalla gara, a favore della nuova Azienda
assegnataria delle strutture, salvo il diritto di quest’ultima di recedere dal contratto.
C) Nell’ipotesi di modifiche delle esigenze aziendali derivanti da iniziative di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione
della spesa disposta dallo Stato o dalla Regione, ivi inclusi i processi di acquisto centralizzati, l’Azienda si riserva di recedere dal
contratto.
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