Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee, 27

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RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1966
rivolta agli Stati membri riguardante il controllo sanitario
dei lavoratori esposti a rischi particolari (66/464/CEE)
Motivazione
1. La Commissione della Comunità Economica Europea ha già approvato e raccomandato una
lista europea delle malattie professionali ed una lista annessa indicativa delle malattie da
sottoporre all'obbligo di denunzia in vista di un'eventuale iscrizione nella lista europea, nonché
la generalizzazione dei servizi di medicina del lavoro nelle imprese (1).
2. Molti prestatori d'opera sono esposti al rischio di malattie professionali e tale rischio può
essere notevolmente ridotto mediante il controllo sanitario dei lavoratori. Tale controllo sanitario
costituisce da tempo uno dei principi fondamentali della medicina del lavoro che mira in tal
modo a prevenire le malattie dei lavoratori in generale e quelle professionali in particolare.
3. Tutti gli Stati membri hanno già accolto nella loro legislazione sulla tutela del lavoro il
principio del controllo sanitario dei lavoratori esposti a rischi particolari, ma con norme
applicative differenti ed in particolare con liste dei rischi che variano talora anche sensibilmente
da Stato a Stato. È quindi utile armonizzare tali norme ed in particolare adottare per tutti gli
Stati una lista base possibilmente unificata dei rischi in questione onde assicurare a tutti i
lavoratori esposti uguale protezione sanitaria.
4. È opportuno prendere la lista europea delle malattie professionali come base per una lista
europea dei rischi specifici comportanti l'obbligo del controllo sanitario periodico dei lavoratori ed
è auspicabile che il controllo sanitario sia esteso anche ai rischi possibili contemplati dalla lista
annessa allo scopo di raccogliere, in particolare, delle informazioni utili.
5. È opportuno che il controllo sanitario - da effettuare da medici specialisti in medicina del
lavoro - consista in visite mediche di assunzione e in visite mediche periodiche e che tali visite
periodiche siano effettuate a intervalli più o meno ravvicinati secondo la natura del rischio, la
gravità dell'esposizione e lo stato fisico del lavoratore. Le competenti autorità mediche di
sorveglianza degli Stati membri dovranno avere la facoltà di estendere il controllo sanitario ad
altri casi, di variare la frequenza delle visite periodiche o di farle completare con qualsiasi altro
esame e anche, in certe condizioni, di esentare il datore di lavoro dell'obbligo di tale controllo.
6. Ogni regolamentazione sul controllo sanitario dei lavoratori dovendo avere una portata
generale, si applica ugualmente alle persone e imprese di competenza della Comunità Europea
del Carbone e dell'Acciaio. Il settore di competenza della Comunità Europea dell'Energia
Atomica, che è disciplinato dalle norme di base dell'Euratom, non rientra nell'ambito della
presente raccomandazione. La Commissione della Comunità Economica Europea ha tenuto
quindi a consultare l'Alta Autorità della C.E.C.A., la quale ha dato il suo pieno appoggio alla
presente raccomandazione, riservandosi peraltro ogni possibile iniziativa nel quadro del proprio
Trattato.
Raccomandazione
Per questi motivi e a norma delle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Economica
Europea e in particolare degli articoli 118 e 155, la Commissione, vista la raccomandazione per
l'adozione di una lista europea delle malattie professionali, vista la raccomandazione relativa
alla medicina del lavoro nelle imprese e in particolare il punto 24, capoverso 5, che raccomanda
l'istituzione immediata dei servizi di medicina del lavoro nelle imprese di settori di attività nei
quali la frequenza dei rischi è in generale molto elevata a quelli nei quali la salute dei lavoratori
è esposta a rischi particolari, previa consultazione del Parlamento Europeo e del Comitato
economico e sociale, raccomanda agli Stati membri di prendere, al più tardi nel termine di due
anni, le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e qualsiasi altra iniziativa
appropriate al fine di assicurare la realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) introdurre l'obbligo del controllo sanitario dei lavoratori dipendenti occupati in lavori che
espongano a rischi particolari;
b) estendere progressivamente tale obbligo a tutti i dipendenti occupati nei lavori elencati a
titolo indicativo nell'allegata tabella, nella misura in cui tali lavori li espongano in modo effettivo
ai rischi contemplati nella lista europea delle malattie professionali;
c) fare consistere tale controllo:
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1. nella visita medica di assunzione, da ripetersi nel caso di cambio di lavoro, sempre che il
nuovo lavoro comporti l'esposizione ai rischi contemplati al punto b);
2. in visite mediche periodiche da effettuarsi con gli intervalli indicati nella tabella;
d) effettuare una visita medica nel caso di frequenti assenze di corta durata per malattia, alla
ripresa del lavoro dopo una assenza prolungata per malattia o infortunio o alla ripresa dopo
malattia professionale, qualunque ne sia la durata: effettuare una visita medica a richiesta del
lavoratore, quando questi, sulla base di sintomi soggettivi, ritenga di essere affetto da malattia
professionale;
e) fare completare la visita di assunzione con l'esame radiologico del torace (schermografia o
radiografia, esame delle urine ed esami della visita e dell'udito;
f) fare completare la visita di assunzione e le visite periodiche da esami complementari,
specialistici, radiologici o di laboratorio, ritenuti necessari per la diagnosi di malattia
professionale o per il giudizio di idoneità al lavoro, lasciando inoltre facoltà al medico che ha
eseguito la visita di chiederne eventualmente altri non previsti normalmente, purché
indispensabili;
g) dare facoltà alla competente autorità di vigilanza:
1. di estendere l'obbligo del controllo sanitario anche ad altri rischi oltre a quelli contemplati
nella lista europea delle malattie professionali o ad altre lavorazioni oltre a quelle elencate
nell'allegata tabella;
2. di far ripetere le visite periodiche ad intervalli diversi da quelli indicati in allegato, tenuto
conto delle condizioni igieniche in cui si svolge il lavoro, dei provvedimenti tecnici di
prevenzione adottati e delle condizioni psichiche e fisiche del lavoratore, secondo il giudizio del
medico responsabile delle visite;
3. di estendere l'obbligo del controllo sanitario anche ad altre categorie di lavoratori che per
essere occupati nello stesso ambiente sono esposti, sia pure in modo minore, allo stesso rischio;
4. di esentare il datore di lavoro dall'obbligo del controllo sanitario periodico dei lavoratori,
qualora, per l'esiguità delle sostanze e degli agenti nocivi trattati e per l'efficacia delle misure
preventive adottate, ovvero per il carattere eccezionale del lavoro insalubre, possa
fondatamente ritenersi come inesistente il pericolo corso dalla salute dei lavoratori;
5. di prescrivere, ad integrazione degli esami complementari di cui alla lettera e), anche altri
esami specialistici, radiologici o di laboratorio, qualora fossero ritenuti indispensabili per il
giudizio diagnostico a fini preventivi;
h) di affidare l'esecuzione delle visite mediche a medici specialisti in medicina del lavoro, e di
emanare, tramite le competenti autorità sanitarie dell'Ispettorato del lavoro, direttive per la loro
esecuzione.
i) di inviare ai servizi della C.E.E., contemporaneamente alle informazioni annuali per la
redazione della Relazione sull'evoluzione sociale della Comunità, qualsiasi informazione utile per
la revisione periodica biennale della tabella indicativa allegata.
La Commissione segnala, infine, che sarebbe auspicabile che il controllo sanitario vernisse
esteso anche ai lavoratori esposti ai rischci possibili indicati nell'allegato II della
raccomandazione europea sulle malattie professionali e precisamente ai rischi contemplati nella
«Lista indicativa delle malattie da sottoporre all'obbligo di denunzia in vista di una eventuale
iscrizione nella lista europea», allo scopo di raccogliere elementi relativi all'esistenza, frequenza
e natura delle malattie professionali da essi prodotte e per prevenirle.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1966.
Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN
(omissis)
(1) Cfr. GU n. 80 del 31. 8. 1962:
- Raccomandazione della Commissione rivolta agli Stati membri in materia di medicina del
lavoro nelle imprese;
- Raccomandazione della Commissione rivolta agli Stati membri per l'adozione di una lista
europea delle malattie professionali.
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