RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1966 rivolta agli Stati membri riguardante il controllo sanitario dei lavoratori esposti a rischi particolari (66/464/CEE) Motivazione 1. La Commissione della Comunità Economica Europea ha già approvato e raccomandato una lista europea delle malattie professionali ed una lista annessa indicativa delle malattie da sottoporre all'obbligo di denunzia in vista di un'eventuale iscrizione nella lista europea, nonché la generalizzazione dei servizi di medicina del lavoro nelle imprese (1). 2. Molti prestatori d'opera sono esposti al rischio di malattie professionali e tale rischio può essere notevolmente ridotto mediante il controllo sanitario dei lavoratori. Tale controllo sanitario costituisce da tempo uno dei principi fondamentali della medicina del lavoro che mira in tal modo a prevenire le malattie dei lavoratori in generale e quelle professionali in particolare. 3. Tutti gli Stati membri hanno già accolto nella loro legislazione sulla tutela del lavoro il principio del controllo sanitario dei lavoratori esposti a rischi particolari, ma con norme applicative differenti ed in particolare con liste dei rischi che variano talora anche sensibilmente da Stato a Stato. È quindi utile armonizzare tali norme ed in particolare adottare per tutti gli Stati una lista base possibilmente unificata dei rischi in questione onde assicurare a tutti i lavoratori esposti uguale protezione sanitaria. 4. È opportuno prendere la lista europea delle malattie professionali come base per una lista europea dei rischi specifici comportanti l'obbligo del controllo sanitario periodico dei lavoratori ed è auspicabile che il controllo sanitario sia esteso anche ai rischi possibili contemplati dalla lista annessa allo scopo di raccogliere, in particolare, delle informazioni utili. 5. È opportuno che il controllo sanitario - da effettuare da medici specialisti in medicina del lavoro - consista in visite mediche di assunzione e in visite mediche periodiche e che tali visite periodiche siano effettuate a intervalli più o meno ravvicinati secondo la natura del rischio, la gravità dell'esposizione e lo stato fisico del lavoratore. Le competenti autorità mediche di sorveglianza degli Stati membri dovranno avere la facoltà di estendere il controllo sanitario ad altri casi, di variare la frequenza delle visite periodiche o di farle completare con qualsiasi altro esame e anche, in certe condizioni, di esentare il datore di lavoro dell'obbligo di tale controllo. 6. Ogni regolamentazione sul controllo sanitario dei lavoratori dovendo avere una portata generale, si applica ugualmente alle persone e imprese di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Il settore di competenza della Comunità Europea dell'Energia Atomica, che è disciplinato dalle norme di base dell'Euratom, non rientra nell'ambito della presente raccomandazione. La Commissione della Comunità Economica Europea ha tenuto quindi a consultare l'Alta Autorità della C.E.C.A., la quale ha dato il suo pieno appoggio alla presente raccomandazione, riservandosi peraltro ogni possibile iniziativa nel quadro del proprio Trattato. Raccomandazione Per questi motivi e a norma delle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e in particolare degli articoli 118 e 155, la Commissione, vista la raccomandazione per l'adozione di una lista europea delle malattie professionali, vista la raccomandazione relativa alla medicina del lavoro nelle imprese e in particolare il punto 24, capoverso 5, che raccomanda l'istituzione immediata dei servizi di medicina del lavoro nelle imprese di settori di attività nei quali la frequenza dei rischi è in generale molto elevata a quelli nei quali la salute dei lavoratori è esposta a rischi particolari, previa consultazione del Parlamento Europeo e del Comitato economico e sociale, raccomanda agli Stati membri di prendere, al più tardi nel termine di due anni, le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e qualsiasi altra iniziativa appropriate al fine di assicurare la realizzazione dei seguenti obiettivi: a) introdurre l'obbligo del controllo sanitario dei lavoratori dipendenti occupati in lavori che espongano a rischi particolari; b) estendere progressivamente tale obbligo a tutti i dipendenti occupati nei lavori elencati a titolo indicativo nell'allegata tabella, nella misura in cui tali lavori li espongano in modo effettivo ai rischi contemplati nella lista europea delle malattie professionali; c) fare consistere tale controllo: 1 1. nella visita medica di assunzione, da ripetersi nel caso di cambio di lavoro, sempre che il nuovo lavoro comporti l'esposizione ai rischi contemplati al punto b); 2. in visite mediche periodiche da effettuarsi con gli intervalli indicati nella tabella; d) effettuare una visita medica nel caso di frequenti assenze di corta durata per malattia, alla ripresa del lavoro dopo una assenza prolungata per malattia o infortunio o alla ripresa dopo malattia professionale, qualunque ne sia la durata: effettuare una visita medica a richiesta del lavoratore, quando questi, sulla base di sintomi soggettivi, ritenga di essere affetto da malattia professionale; e) fare completare la visita di assunzione con l'esame radiologico del torace (schermografia o radiografia, esame delle urine ed esami della visita e dell'udito; f) fare completare la visita di assunzione e le visite periodiche da esami complementari, specialistici, radiologici o di laboratorio, ritenuti necessari per la diagnosi di malattia professionale o per il giudizio di idoneità al lavoro, lasciando inoltre facoltà al medico che ha eseguito la visita di chiederne eventualmente altri non previsti normalmente, purché indispensabili; g) dare facoltà alla competente autorità di vigilanza: 1. di estendere l'obbligo del controllo sanitario anche ad altri rischi oltre a quelli contemplati nella lista europea delle malattie professionali o ad altre lavorazioni oltre a quelle elencate nell'allegata tabella; 2. di far ripetere le visite periodiche ad intervalli diversi da quelli indicati in allegato, tenuto conto delle condizioni igieniche in cui si svolge il lavoro, dei provvedimenti tecnici di prevenzione adottati e delle condizioni psichiche e fisiche del lavoratore, secondo il giudizio del medico responsabile delle visite; 3. di estendere l'obbligo del controllo sanitario anche ad altre categorie di lavoratori che per essere occupati nello stesso ambiente sono esposti, sia pure in modo minore, allo stesso rischio; 4. di esentare il datore di lavoro dall'obbligo del controllo sanitario periodico dei lavoratori, qualora, per l'esiguità delle sostanze e degli agenti nocivi trattati e per l'efficacia delle misure preventive adottate, ovvero per il carattere eccezionale del lavoro insalubre, possa fondatamente ritenersi come inesistente il pericolo corso dalla salute dei lavoratori; 5. di prescrivere, ad integrazione degli esami complementari di cui alla lettera e), anche altri esami specialistici, radiologici o di laboratorio, qualora fossero ritenuti indispensabili per il giudizio diagnostico a fini preventivi; h) di affidare l'esecuzione delle visite mediche a medici specialisti in medicina del lavoro, e di emanare, tramite le competenti autorità sanitarie dell'Ispettorato del lavoro, direttive per la loro esecuzione. i) di inviare ai servizi della C.E.E., contemporaneamente alle informazioni annuali per la redazione della Relazione sull'evoluzione sociale della Comunità, qualsiasi informazione utile per la revisione periodica biennale della tabella indicativa allegata. La Commissione segnala, infine, che sarebbe auspicabile che il controllo sanitario vernisse esteso anche ai lavoratori esposti ai rischci possibili indicati nell'allegato II della raccomandazione europea sulle malattie professionali e precisamente ai rischi contemplati nella «Lista indicativa delle malattie da sottoporre all'obbligo di denunzia in vista di una eventuale iscrizione nella lista europea», allo scopo di raccogliere elementi relativi all'esistenza, frequenza e natura delle malattie professionali da essi prodotte e per prevenirle. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1966. Per la Commissione Il Presidente Walter HALLSTEIN (omissis) (1) Cfr. GU n. 80 del 31. 8. 1962: - Raccomandazione della Commissione rivolta agli Stati membri in materia di medicina del lavoro nelle imprese; - Raccomandazione della Commissione rivolta agli Stati membri per l'adozione di una lista europea delle malattie professionali. 2