nuove faq del mise in tema di manifestazioni a premio ex dpr 430

NUOVE FAQ DEL MISE IN TEMA DI MANIFESTAZIONI A PREMIO
EX D.P.R. 430/2001 – CONFERME E NOVITÀ
LE NUOVE FAQ DEL MISE
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Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il 30 marzo 2017 ha pubblicato una versione
aggiornata delle FAQ relative alle manifestazioni a premio, ex D.p.R. 430/2001.
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Questa presentazione fornisce una sintesi delle principali novità/conferme contenute
nelle FAQ (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/FAQ-ultimoMARZO-2017.pdf).
PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ – PROMOTORI
STRANIERI
Le manifestazioni a premio possono essere svolte sul territorio italiano da parte di imprese
estere? La manifestazione può coinvolgere più Paesi?
SÌ, tuttavia:
• Se il promotore straniero ha sede nella UE  si applicano le norme dello stato di
appartenenza dell’impresa, mentre le Autorità Italiane vigilano ai soli fini della tutela
dei consumatori (si applicano i principi sul commercio elettronico);
• Se il promotore straniero ha sede fuori dalla UE  Deve nominare un rappresentante
in Italia.
PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ – UBICAZIONE DEL
SERVER
Il server di cui si avvale il sito Internet dell’impresa promotrice per lo svolgimento di una
manifestazione a premio deve essere ubicato necessariamente in territorio italiano?
Si distinguono due fattispecie:
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Server ubicato all’estero  è possibile, ma è necessario utilizzare un servizio di mirroring
o sistema analogo che replichi i dati di gioco e di partecipazione in tempo reale. Non è
consentita la partecipazione di soggetti residenti all’estero;
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Server ubicato in Italia  è consentita la partecipazione anche a soggetti residenti
all’estero.
SOCIAL NETWORK E MANIFESTAZIONI A PREMI
Qualora un’impresa intenda utilizzare un social network con server allocato all’estero quali
regole deve seguire?
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Se il social network è l’unico canale di partecipazione, esso deve essere associato alla
manifestazione e non valgono le dichiarazioni di esonero da responsabilità;
Se si favorisce la partecipazione tramite il social network rispetto ad altri canali, il social network
deve essere associato alla manifestazione e non valgono le dichiarazioni di esonero da
responsabilità;
In caso di server allocato all’estero, è possibile utilizzare applicazioni di terzi (es. funzione «Mi
piace»), e archiviare dati di partecipazione e gli eventuali contenuti caricati dagli utenti (foto,
elaborati, video, etc.) purchè tali azioni siano poi replicate in via contestuale/differita attraverso
l’utilizzo di sistemi del tipo mirroring o analoghi che possano consentire la tracciatura di tutto ciò
che accade.
ASSOCIAZIONE DI IMPRESE
Quando si configura l’associazione di imprese nelle manifestazioni a premio?
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Quando due o più imprese, ciascuna per i propri fini in relazione alle attività economiche svolte in
base all’oggetto sociale, promuovono la conoscenza di prodotti e/o di servizi e/o di ditte e/o di
insegne e/o di marchi e/o la vendita di determinati prodotti e/o di servizi aventi un fine, in tutto o
in parte, commerciale;
Quando un prodotto viene venduto in determinati punti vendita oppure in determinate catene
commerciali e non in altre ed i consumatori possono partecipare alla manifestazione a premio
solo recandosi presso quei determinati esercizi commerciali;
Quando nella denominazione della manifestazione a premio vi sia espresso riferimento ad una
specifica insegna commerciale o marchio;
Tutti i soggetti in associazione sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei
confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni.
IL CONCETTO DI «MINIMO VALORE»
Come deve essere interpretato il concetto di minimo valore al fine di escludere l’iniziativa dalla
normativa sui concorsi e le operazioni a premio?
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Superata l’interpretazione fornita con circolare 28 marzo 2002. Riferimento al parere 0089655 del 10
marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate.
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Escluse iniziative che rispettino tutte le seguenti condizioni:
– Non prevedano – quale condizione di partecipazione – l’acquisto di uno o più prodotti;
– Il singolo premio assegnato ad un partecipante abbia valore pari o inferiore a € 25,82;
– Il soggetto promotore non potrà consentire che una stessa persona vinca più di un premio
superando quel valore (€ 25,82) nel medesimo periodo di imposta corrispondente all’anno
solare.
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MANIFESTAZIONI A PREMIO VS. «VENDITE
ABBINATE»
Operazione a premio:
– Quando vengano utilizzate espressioni pubblicitarie dirette ad ingenerare nell’acquirente l’aspettativa
del conseguimento di premi, omaggi, regali acquistando un prodotto specifico (es. compri il prodotto X
ti diamo per euro 1,00 un secondo prodotto Y o da te scelto);
– Quando sono utilizzati claim quali «premio, regalo, omaggio».
Vendita abbinate:
– Non devono essere utilizzati claim quali “premio, regalo, omaggio”;
– Non deve essere dato risalto ad un prodotto rispetto all’altro;
– Deve essere indicato il prezzo unico complessivo del bundle scontato oppure il prezzo dei singoli
prodotti e degli sconti ad essi applicati;
– Deve essere l’indicato il fatto che se i prodotti venissero acquistati singolarmente sarebbe applicato il
loro prezzo pieno;
– E’ indifferente che i prodotti venduti congiuntamente siano incellofanati;
– Resta salvo il divieto di sottocosto non dichiarato.
«CASH BACK»
Qualora un’impresa produttrice/distributrice di uno o più beni prometta all’acquirente il rimborso totale o
parziale dell’importo pagato mediante corresponsione di un assegno o versamento della somma sul conto
corrente indicato dal medesimo consumatore, l’iniziativa deve essere configurata un’operazione a premio
sottoposta alla disciplina del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430?
NO:
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Si tratta di un’iniziativa di cosiddetto «cash back»;
Si tratta di uno sconto assimilabile a quello praticato contestualmente all’acquisto;
La restituzione della somma di denaro deve avvenire in contanti e non con carta di pagamento
o moneta elettronica;
CONCORSO ARTISTICO/LETTERARIO
Quando la produzione di un’opera letteraria, artistica o scientifica o uno studio o un progetto può essere richiesta
da un soggetto economico a terzi senza configurare il premio all’autore dell’opera prescelta come vincita di un
concorso a premio?
• La partecipazione non deve implicare il preventivo acquisto di un bene o servizio prodotto e/o venduto dal
soggetto economico promotore dell’iniziativa;
• Non deve trattarsi di generici lavori o prestazioni non aventi caratteristiche artistiche, letterarie, scientifiche;
• I premi devono configurarsi alternativamente corrispettivo di prestazione d’opera, riconoscimento del merito
personale, titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività;
• Quando le imprese promotrici promettono di acquistare o si riservano comunque di utilizzare le opere
prodotte. In tal caso, prevale la finalità commerciale/industriale su quella promozionale;
• Prevale il riconoscimento del merito personale sul valore effettivo del premio;
• La pubblicità dell’iniziativa deve far emergere la rilevanza nazionale o internazionale del riconoscimento che
sarà conferito ai vincitori.
PREMIO «NON RICHIESTO», «NON ASSEGNATO», «RIFIUTATO»
Cosa si intende per premio “non richiesto”, “non assegnato”, ”rifiutato”? Quando i premi consistono in viaggi
oppure in biglietti per assistere a spettacoli o eventi sportivi come deve essere considerato l’eventuale loro “non
utilizzo” da parte dei vincitori ?
• Non richiesto: il premio per il quale il partecipante che abbia vinto non invii i documenti richiesti per
confermare la vincita o non lo ritiri per compiuta giacenza;
• Rifiutato: il premio alla consegna del quale il vincitore dichiari espressamente per iscritto di non accettarlo;
• Non assegnato: quando il vincitore non è correttamente identificato (a causa di dati anagrafici incompleti o
non corretti) e/o qualora il numero di partecipanti al concorso sia inferiore al numero dei premi in palio;
• Assegnato, anche se non ritirato: il premio il cui costo di acquisto sia sostenuto dal promotore e rimanga a
suo carico anche in caso di mancato utilizzo da parte del vincitore, quali ad esempio viaggio acquistato ma
non fruito, biglietto per assistere a specifiche partite di calcio o spettacoli non ritirato al botteghino, etc..
DONAZIONE DA PARTE DEL VINCITORE DEL PREMIO A ONLUS
È possibile prevedere nel regolamento di una manifestazione a premio che il vincitore
doni alla ONLUS il suo premio ?
SÌ, A CONDIZIONE CHE:
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Tale facoltà sia contemplata nel regolamento;
Il premio vinto e da devolvere sia un bene o un servizio che può costituire «premio»;
Non sia devoluta una somma di denaro;
La volontà di donare il premio sia espressa mediante dichiarazione scritta
accompagnata da copia del documento di identità del donante.
Riferimenti MMLEX per approfondimenti:
• Avv. Massimo Maggiore ([email protected])
• Avv. Aurelio Assenza ([email protected])