NUOVE FAQ DEL MISE IN TEMA DI MANIFESTAZIONI A PREMIO EX D.P.R. 430/2001 – CONFERME E NOVITÀ LE NUOVE FAQ DEL MISE • Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il 30 marzo 2017 ha pubblicato una versione aggiornata delle FAQ relative alle manifestazioni a premio, ex D.p.R. 430/2001. • Questa presentazione fornisce una sintesi delle principali novità/conferme contenute nelle FAQ (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/FAQ-ultimoMARZO-2017.pdf). PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ – PROMOTORI STRANIERI Le manifestazioni a premio possono essere svolte sul territorio italiano da parte di imprese estere? La manifestazione può coinvolgere più Paesi? SÌ, tuttavia: • Se il promotore straniero ha sede nella UE si applicano le norme dello stato di appartenenza dell’impresa, mentre le Autorità Italiane vigilano ai soli fini della tutela dei consumatori (si applicano i principi sul commercio elettronico); • Se il promotore straniero ha sede fuori dalla UE Deve nominare un rappresentante in Italia. PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ – UBICAZIONE DEL SERVER Il server di cui si avvale il sito Internet dell’impresa promotrice per lo svolgimento di una manifestazione a premio deve essere ubicato necessariamente in territorio italiano? Si distinguono due fattispecie: • Server ubicato all’estero è possibile, ma è necessario utilizzare un servizio di mirroring o sistema analogo che replichi i dati di gioco e di partecipazione in tempo reale. Non è consentita la partecipazione di soggetti residenti all’estero; • Server ubicato in Italia è consentita la partecipazione anche a soggetti residenti all’estero. SOCIAL NETWORK E MANIFESTAZIONI A PREMI Qualora un’impresa intenda utilizzare un social network con server allocato all’estero quali regole deve seguire? • • • Se il social network è l’unico canale di partecipazione, esso deve essere associato alla manifestazione e non valgono le dichiarazioni di esonero da responsabilità; Se si favorisce la partecipazione tramite il social network rispetto ad altri canali, il social network deve essere associato alla manifestazione e non valgono le dichiarazioni di esonero da responsabilità; In caso di server allocato all’estero, è possibile utilizzare applicazioni di terzi (es. funzione «Mi piace»), e archiviare dati di partecipazione e gli eventuali contenuti caricati dagli utenti (foto, elaborati, video, etc.) purchè tali azioni siano poi replicate in via contestuale/differita attraverso l’utilizzo di sistemi del tipo mirroring o analoghi che possano consentire la tracciatura di tutto ciò che accade. ASSOCIAZIONE DI IMPRESE Quando si configura l’associazione di imprese nelle manifestazioni a premio? • • • • Quando due o più imprese, ciascuna per i propri fini in relazione alle attività economiche svolte in base all’oggetto sociale, promuovono la conoscenza di prodotti e/o di servizi e/o di ditte e/o di insegne e/o di marchi e/o la vendita di determinati prodotti e/o di servizi aventi un fine, in tutto o in parte, commerciale; Quando un prodotto viene venduto in determinati punti vendita oppure in determinate catene commerciali e non in altre ed i consumatori possono partecipare alla manifestazione a premio solo recandosi presso quei determinati esercizi commerciali; Quando nella denominazione della manifestazione a premio vi sia espresso riferimento ad una specifica insegna commerciale o marchio; Tutti i soggetti in associazione sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni. IL CONCETTO DI «MINIMO VALORE» Come deve essere interpretato il concetto di minimo valore al fine di escludere l’iniziativa dalla normativa sui concorsi e le operazioni a premio? • Superata l’interpretazione fornita con circolare 28 marzo 2002. Riferimento al parere 0089655 del 10 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate. • Escluse iniziative che rispettino tutte le seguenti condizioni: – Non prevedano – quale condizione di partecipazione – l’acquisto di uno o più prodotti; – Il singolo premio assegnato ad un partecipante abbia valore pari o inferiore a € 25,82; – Il soggetto promotore non potrà consentire che una stessa persona vinca più di un premio superando quel valore (€ 25,82) nel medesimo periodo di imposta corrispondente all’anno solare. • • MANIFESTAZIONI A PREMIO VS. «VENDITE ABBINATE» Operazione a premio: – Quando vengano utilizzate espressioni pubblicitarie dirette ad ingenerare nell’acquirente l’aspettativa del conseguimento di premi, omaggi, regali acquistando un prodotto specifico (es. compri il prodotto X ti diamo per euro 1,00 un secondo prodotto Y o da te scelto); – Quando sono utilizzati claim quali «premio, regalo, omaggio». Vendita abbinate: – Non devono essere utilizzati claim quali “premio, regalo, omaggio”; – Non deve essere dato risalto ad un prodotto rispetto all’altro; – Deve essere indicato il prezzo unico complessivo del bundle scontato oppure il prezzo dei singoli prodotti e degli sconti ad essi applicati; – Deve essere l’indicato il fatto che se i prodotti venissero acquistati singolarmente sarebbe applicato il loro prezzo pieno; – E’ indifferente che i prodotti venduti congiuntamente siano incellofanati; – Resta salvo il divieto di sottocosto non dichiarato. «CASH BACK» Qualora un’impresa produttrice/distributrice di uno o più beni prometta all’acquirente il rimborso totale o parziale dell’importo pagato mediante corresponsione di un assegno o versamento della somma sul conto corrente indicato dal medesimo consumatore, l’iniziativa deve essere configurata un’operazione a premio sottoposta alla disciplina del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430? NO: • • • Si tratta di un’iniziativa di cosiddetto «cash back»; Si tratta di uno sconto assimilabile a quello praticato contestualmente all’acquisto; La restituzione della somma di denaro deve avvenire in contanti e non con carta di pagamento o moneta elettronica; CONCORSO ARTISTICO/LETTERARIO Quando la produzione di un’opera letteraria, artistica o scientifica o uno studio o un progetto può essere richiesta da un soggetto economico a terzi senza configurare il premio all’autore dell’opera prescelta come vincita di un concorso a premio? • La partecipazione non deve implicare il preventivo acquisto di un bene o servizio prodotto e/o venduto dal soggetto economico promotore dell’iniziativa; • Non deve trattarsi di generici lavori o prestazioni non aventi caratteristiche artistiche, letterarie, scientifiche; • I premi devono configurarsi alternativamente corrispettivo di prestazione d’opera, riconoscimento del merito personale, titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività; • Quando le imprese promotrici promettono di acquistare o si riservano comunque di utilizzare le opere prodotte. In tal caso, prevale la finalità commerciale/industriale su quella promozionale; • Prevale il riconoscimento del merito personale sul valore effettivo del premio; • La pubblicità dell’iniziativa deve far emergere la rilevanza nazionale o internazionale del riconoscimento che sarà conferito ai vincitori. PREMIO «NON RICHIESTO», «NON ASSEGNATO», «RIFIUTATO» Cosa si intende per premio “non richiesto”, “non assegnato”, ”rifiutato”? Quando i premi consistono in viaggi oppure in biglietti per assistere a spettacoli o eventi sportivi come deve essere considerato l’eventuale loro “non utilizzo” da parte dei vincitori ? • Non richiesto: il premio per il quale il partecipante che abbia vinto non invii i documenti richiesti per confermare la vincita o non lo ritiri per compiuta giacenza; • Rifiutato: il premio alla consegna del quale il vincitore dichiari espressamente per iscritto di non accettarlo; • Non assegnato: quando il vincitore non è correttamente identificato (a causa di dati anagrafici incompleti o non corretti) e/o qualora il numero di partecipanti al concorso sia inferiore al numero dei premi in palio; • Assegnato, anche se non ritirato: il premio il cui costo di acquisto sia sostenuto dal promotore e rimanga a suo carico anche in caso di mancato utilizzo da parte del vincitore, quali ad esempio viaggio acquistato ma non fruito, biglietto per assistere a specifiche partite di calcio o spettacoli non ritirato al botteghino, etc.. DONAZIONE DA PARTE DEL VINCITORE DEL PREMIO A ONLUS È possibile prevedere nel regolamento di una manifestazione a premio che il vincitore doni alla ONLUS il suo premio ? SÌ, A CONDIZIONE CHE: • • • • Tale facoltà sia contemplata nel regolamento; Il premio vinto e da devolvere sia un bene o un servizio che può costituire «premio»; Non sia devoluta una somma di denaro; La volontà di donare il premio sia espressa mediante dichiarazione scritta accompagnata da copia del documento di identità del donante. Riferimenti MMLEX per approfondimenti: • Avv. Massimo Maggiore ([email protected]) • Avv. Aurelio Assenza ([email protected])