TAR PUGLIA – BARI, MASSIME MAGGIO 2012
Iª SEZIONE
Tar Puglia Bari, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 882 – Pres. Allegretta – Est. Picone – C.
s.r.l. (avv. Profeta) c. Regione Puglia (avv. Bucci) e Comune di Monopoli (avv. ti
Dibello e Nocera).
Edilizie – Ristrutturazione Urbanistica – Tipizzazione Urbanistica – Variante –
Approvazione - Piano Urbanistico Generale – Valutazione Standards e Esigenze
Urbanistiche della Zona.
In tema di edilizia ed urbanistica, in caso di ritipizzazione urbanistica di un terreno,
l’approvazione della relativa variante deve confluire nel procedimento di formazione
del nuovo piano urbanistico generale (P.U.G.), dal momento che l’impianto del nuovo
strumento urbanistico, ha lo scopo di apprezzare con maggiore consapevolezza il
fabbisogno di standards e, più in generale, la situazione esistente e le prospettive di
sviluppo urbanistico della zona; infatti la sede connaturale dell’istruttoria
sull’effettivo ed attuale fabbisogno di standards è proprio il complesso procedimento
di formazione del nuovo strumento urbanistico generale, che tipicamente consente una
compiuta visione d’insieme delle problematiche presenti sul territorio cittadino e
dell’eventuale deficit di attrezzature collettive ed urbanizzazioni primarie e
secondarie, in una specifica zona.
Tar Puglia, Bari, Sez. I. 4 maggio 2012, n. 883 – Pres. Allegretta – Est. Picone – S.
s.p.a. (avv. ti G. Mescia e A. Mescia) c. Regione Puglia (avv. Lancieri)
Energie – Impianti Eolici - Corte Costituzionale - Dichiarazione d’Illegittimità di
una Legge Regionale – Delibera Regionale – Rapporto di Presupposizione –
Illegittimità - Annullabilità.
In tema di impianti eolici, deve essere annullata una delibera regionale recante la
definitiva approvazione del P.R.I.E (piani regolatori degli impianti eolici), in quanto
la previsione a livello regionale di tali piani regolatori è stata dichiarata illegittima
dalla Corte costituzionale, di conseguenza, stante l’evidente rapporto di
presupposizione tra le norme regionali dichiarate incostituzionali e la delibera,
quest’ultima viene travolta dalla dichiarazione d’incostituzionalità della normativa
regionale posta a suo presupposto, dal momento che la dichiarazione di illegittimità
costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e retroattiva ed è quindi
applicabile non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione, ma
d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 884- Pres. Allegretta– Est. Picone– R. F.
(avv. Coda) c. Regione Puglia (avv. Altamura)
Commissario straordinario- Poteri dell'amministrazione- Provvedimento di
revoca dell'incarico a commissario: legittimità.
E' legittimo il provvedimento con cui l'amministrazione revochi l'incarico a
commissario straordinario dell'ente ove si configuri la commistione fra il ruolo di
commissario e di consigliere designato da una delle organizzazioni di categoria che
concorrono alla formazione dell’organo elettivo .
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 885- Pres. Allegretta – Est. Picone – I.A.
s.r.l.(avv.ti Massa e Cantobelli) c. Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. (avv. Piselli)
Tutela davanti al giudice amministrativo: ricorso giudiziale- Questioni
pregiudiziali: materia di appalto-Notifica ricorso introduttivo: termini; errore
scusabile; rimessione- Inammissibilità del ricorso.
In tema di appalti pubblici, l'impugnativa è inammissibile ove il ricorso introduttivo
del giudizio venga notificato alla controparte oltre il termine decadenziale di trenta
giorni previsto ex art. 120, quinto comma, cod.proc.amm.e non ricorrano i presupposti
per riconoscere l'errore scusabile e consentire, quindi, la rimissione in termini.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 897 - Pres. Morea – Est. Adamo – R. C. più
altri (avv.ti De Marco, Pappalepore) c. Comune di Bari (avv.ti Lonero Baldassarri,
Farnelli).
Urbanistica – Convenzioni di lottizzazione – Competenze organi tecnici comunali.
Urbanistica – Convenzioni di lottizzazione – Competenza giunta e consiglio
comunale.
Urbanistica – Convenzioni di lottizzazione – Viabilità di accesso – Valutazione di
idoneità – Competenza organi comunali.
Risarcimento del danno – Danno da ritardo – Necessità di un quid pluris.
In materia urbanistica, l’apparato tecnico comunale è tenuto alla verifica della
conformità dell’intervento lottizzatorio alla disciplina attuale del territorio ma non
può esprimere alcuna valutazione di merito sull’opportunità o convenienza
dell’intervento che si sovrapponga e annulli quella predeterminata dagli atti
pianificatori.
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In materia urbanistica, il compito spettante alla Giunta e al Consiglio comunale è
limitato alla mera valutazione della congruità del piano di lottizzazione alle previsioni
dello strumento urbanistico primario e, nell’ipotesi di non congruità, alla luce del
principio generale di correttezza dell’azione amministrativa, le determinazioni dei
suddetti organi comunali dovranno essere puntualmente motivate.
Con riferimento ad una convenzione di lottizzazione, la valutazione dell’idoneità della
viabilità di accesso all’area di lottizzazione è certamente di pertinenza degli organi
comunali ma deve aver luogo esclusivamente nell’ambito della redazione dello
strumento pianificatorio generale.
Il riconoscimento della responsabilità della P.A. per il tardivo esercizio della funzione
amministrativa richiede, oltre alla constatazione della violazione dei termini del
procedimento, l’accertamento che l’inosservanza delle cadenze procedimentali sia
imputabile univocamente a dolo o colpa dell’amministrazione medesima e che il
danno lamentato sia conseguenza diretta ed immediata del ritardo
dell’amministrazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 maggio 2012, n. 928 - Pres. Allegretta – Est. Amovilli – E.
s.r.l. (avv.ti Grassi, Sanalitro, Damone) c. Regione Puglia (avv.ti Liberti, Fornelli).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Contra silentium Improcedibilità – Carenza di interesse - Provvedimento P.A. sopravvenuto –
Domanda incompleta.
E’ improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso giurisdizionale
“contra silentium” nell’ipotesi in cui la P.A., nel corso del giudizio instaurato, abbia
adottato un provvedimento con cui richiede all’interessato di integrare la
documentazione incompleta, in quanto tale atto, benché di natura meramente
endoprocedimentale, ha comunque interrotto lo stato di inerzia della P.A., la quale,
peraltro, ha il diritto di essere posta nella condizione di esaminare compiutamente la
domanda.
Tar Puglia Bari, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 976 – Pres. Allegretta – Est. Amovilli –
M. s.r.l. (avv.ti G. Mescia e A. Mescia) c. Provincia di Foggia.
Energia - Energia Elettrica da Fonti Rinnovabili – Valutazione d’impatto
Ambientale – Rigetto dell’Istanza – Art. 10 bis L. 241 del 1990 – Provvedimento
di Diniego – Applicabilità.
Nell’ambito del procedimento unico inerente l'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
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delineato dal D.Lgs. n. 387/2003, la fase autonoma di valutazione negativa della
compatibilità ambientale segna il momento conclusivo della relativa procedura,
precludendo all’istante l’ottenimento dello specifico titolo abilitativo unico; pertanto,
a conclusione dell’istruttoria, va garantito il confronto dialettico in merito agli
elementi che inducono l’Amministrazione al rigetto dell’istanza, ancorchè parziale,
con conseguente ricorrenza dei presupposti tipici per l’applicazione del c.d.
provvedimento di diniego di cui all’art. 10-bis L. 241 del 1990, istituto valevole per
tutti i procedimenti ad iniziativa non ufficiosa.
Tar Puglia Bari, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 977 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile - Z.
M. (avv. F. G. Conte) c. Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari).
Lavoro alle Dipendenze della Pubblica Amministrazione - Servizio Militare Ministero della Difesa - Provvedimento di Rafferma - Presupposto - Atti non
Definitivi - Decreto di Citazione in Giudizio – Sentenza Penale di Assoluzione –
Irrevocabile.
È illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione dispone la revoca della
rafferma del militare ed il suo conseguente collocamento in congedo illimitato, che
abbia come presupposto un atto avente natura non definitiva quale il decreto penale di
citazione in giudizio, ancor più se, in un momento antecedente all’adozione del
provvedimento, intervengono il deposito della sentenza penale di assoluzione e
l’acquisizione del crisma dell’irrevocabilità della stessa, circostanze che non possono
non essere considerate dall’Amministrazione nell’istruttoria procedimentale.
Tar Puglia Bari, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 978 – Pres. Allegretta – Est. Picone Fraternità Francescana di Betania (avv.ti A. Loiodice e M. Pinto) c. Comune di
Terlizzi (avv. A. Clarizia).
Edilizia ed Urbanistica – Piano di Alienazioni Immobiliari – Varianti – Modifica
Destinazione Urbanistica – Variazioni Volumetriche Superiori al 10% Compatibilità agli Strumenti Urbanistici di Livello Superiore – Giunta Regionale
– Controllo.
In tema di edilizia ed urbanistica, le varianti annesse al piano delle alienazioni
immobiliari, laddove comportino modifiche della destinazione urbanistica del terreno
posto in vendita o variazioni volumetriche superiori al dieci per cento dei volumi
previsti dallo strumento urbanistico vigente, sono sottoposte a controllo di
compatibilità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata da parte della Giunta
regionale, di conseguenza sussiste l’obbligo di trasmissione della delibera comunale
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alla Regione, per la verifica, temporalmente ristretta in soli sessanta giorni, della
conformità agli strumenti urbanistici di livello superiore.
Tar Puglia Bari, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 980 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – A.
C. (avv. M. V. Trombetta) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari).
Istruzione Pubblica – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(M.i.u.r.) – Procedura Concorsuale per Dirigente Scolastico – Requisiti di
Ammissibilità - Titoli di Studio – Diploma Isef – Laurea – Equiparazione – Art. 1
L. n. 136 del 2002.
Il diploma Isef, conseguito nel 1984 in base al “vecchio ordinamento”, non può essere
considerato titolo sufficiente ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale per
dirigente scolastico, richiedendo la procedura de qua tra i requisiti di ammissione il
possesso di una laurea magistrale o di un titolo equiparato ovvero una laurea
conseguita in base al precedente ordinamento; infatti non è possibile sostenere
l’equipollenza del diploma Isef a quello di laurea, dal momento che l’art. 1, L. n. 136
del 2002 riconosce per la prima volta ed in maniera esplicita, l’equiparazione del
diploma Isef a quello della laurea breve di I livello prevista dal nuovo ordinamento
universitario, mentre la situazione antecedente era disciplinata da una norma che
nulla affermava sulla presunta equipollenza del diploma Isef al diploma di laurea.
Tar Puglia Bari, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 981 – Pres. Allegretta – Est. Amovilli – E.
s.r.l. (avv. ti S. Grassi, J. Sanalitro e L. V. Damone) c. Regione Puglia (avv.ti M.
Liberti e I. Fornelli)
Processo Amministrativo – Azione Avverso il Silenzio – Interesse ad Agire –
Improcedibilità.
Silenzio – Silenzio Inadempimento – Obbligo di Provvedere – Insussistenza Istanza – Mancanza di Documentazione.
In tema di silenzio della Pubblica Amministrazione, posto che il presupposto per
l'azione contra silentium di cui all’art. 117 cod. proc. amm. (e ancor prima di cui
all’art. 21-bis L. 1034/1971) è da individuarsi nella circostanza che al momento della
pronuncia del giudice amministrativo perduri l'inerzia dell'Amministrazione,
l'adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all'istanza
dell'interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse
ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, ovvero
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene
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nel corso del giudizio instaurato; di conseguenza la richiesta di integrazione
documentale
effettuata
dall’amministrazione,
benché
atto
di
natura
endoprocedimentale e inidoneo a definire il procedimento avviato, ha comunque il
potere d’interrompere il suesposto stato di inerzia.
In tema di silenzio, non può invocarsi l’inadempimento dell’obbligo di provvedere
qualora l’istanza non sia corredata di tutta la documentazione necessaria, dovendo
l’Amministrazione essere posta nella condizione di esaminare compiutamente la
domanda, come integrata dall’interessato.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 maggio 2012, n. 987- Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
R.C. s.r.l.- R.s.r.l.(avv. ti A.Mescia e G.Mescia ) c. Regione Puglia (avv.ti Liberti e
Gaetano)
Ambiente- Valutazione di impatto ambientale- Silenzio assenso: inoperativitàPrincipi comunitari.
Ambiente- Valutazione di impatto ambientale- Giudizio di compatibilità
ambientale: discrezionalità della P.A.- Giudice amministrativo: illogicità e
travisamento dei presupposti in sede di valutazione di impatto ambientale.
In materia di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati non
opera il meccanismo del silenzio assenso in quanto, altrimenti, si determinerebbe un
contrasto con i principi comunitari, che impongono l’esplicitazione delle ragioni di
compatibilità ambientale dell’intervento sulla base di un’analisi sintetico-comparativa
ex se incompatibile con il modulo tacito di formazione della volontà amministrativa.
Nel giudizio di valutazione di impatto ambientale, specie in sede di verifica
preliminare, l’Amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità tecnica sul
piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione
rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, censurabile dal giudice amministrativo
solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1015- Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
L. C.- M. V.- M.A.- M. F. (avv.ti De Giosa e De Robertis) c. Comune di Bari (avv.ti
Baldi e Lanza) nonché c. Provincia di Bari (avv.ti Minucci e Dipierro)
Espropriazione- Dichiarazione di pubblica utilità: termine di efficacia- Decreto di
esproprio: illegittimità.
In tema di esproprio è illegittimo il decreto adottato dall'Amministrazione dopo la
scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ovvero dopo la
scadenza del termine dell’occupazione d’urgenza.
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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1016- Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
D. A. R. P. (avv.Pinto ) c. Università degli Studi di Bari (avv.ti Loizzi e Prudente)
Ricostruzione della carriera ex art. 103 d.p.r. 382/1980- Provvedimento della P.A.
E' legittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione neghi il riconoscimento del
periodo di frequenza del corso di dottorato di ricerca ai fini della ricostruzione della
carriera ex art. 103 d.p.r. n. 382/1980 (come da ultimo novellato dall’art. 23 legge n.
488/1999) in quanto tale articolo deve essere interpretato in modo tassativo non
essendo, quindi,suscettibile di estensione analogica.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1017- Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
G.D. s.r.l. (avv.ti Zaccaria e Profeta) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche di Puglia e Basilica (Avvocatura
distrettuale dello Stato di Bari)
Appalto- Aggiudicazionepassiva.
Esclusione dalla gara- Difetto di legittimazione
In tema di appalto, il concorrente che sia stato legittimamente escluso dalla gara non
ha interesse e, di conseguenza, non è legittimato a contestare la definitiva
aggiudicazione in favore dell'aggiudicatario definitivo.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1019- Pres. Allegretta – Est. Cocomile – P.
s.r.l. (avv.ti E. Sticchi Damiani e A.Sticchi Damiani) c. Azienda Sanitaria Locale
Barletta Andria Trani (avv. Zaccaro)
Appalto- Offerte: contenuto- Causa di esclusione dalla gara: difetto di
sottoscrizione.
In tema di appalto, ai sensi dell'art.46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006 il difetto di
sottoscrizione è legittima causa di esclusione dalla gara della concorrente, che non
abbia sottoscritto la propria offerta inviata per via telematica utilizzando firma
elettronica digitale.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1020- Pres. Allegretta – Est. Cocomile – F.
M. s.r.l. (avv. Santiapichi) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato e Dragonetti)
Appalto- Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento- Limiti alla
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partecipazione alla gara- Rispetto della normativa in tema di concorrenza.
In tema di appalto,l’Amministrazione può introdurre nella lex specialis previsioni atte
a limitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara stessa
di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso dei
requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia
eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1021 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
D. L. (avv.ti Pappalepore, Derobertis) c. Comune di Noicattaro (avv. Lacoppola).
Discrezionalità – Discrezionalità nell’ambito dell’attività di dirigenza degli enti
locali – Revoca del Presidente del Consiglio comunale – Insindacabilità in sede
giurisdizionale – Obbligo di motivazione.
E’ legittimo il provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale fondato
su un atteggiamento o comportamento incompatibile con il suo ruolo istituzionale
super partes, in grado di compromettere il rapporto di fiducia intercorrente con
l’Assemblea consiliare e, inoltre, non sono sindacabili in sede giurisdizionale le
ragioni della revoca, fermo restando l’obbligo della P.A. di riportarle nel corpo
motivazionale del provvedimento stesso.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 29 maggio 2012, n. 1066 – Pres. Allegretta – Est. Picone – C.
C. + altri (avv.ti Di Mattia e Nardella) c. Comune di San Marco in Lamis (avv. Stilla).
Ai sensi dell’art. 29 della legge n. 1766 del 1927 quando un privato agisce nei
confronti di una Pubblica Amministrazione al fine di sentir accertare l’avvenuto
acquisto della proprietà di un fondo ed il convenuto eccepisca l’inclusione del bene
nel demanio soggetto ad uso civico, la relativa controversia, esigendo la soluzione in
via principale e non meramente incidentale della questione della demanialità del bene
medesimo, spetta alla cognizione del Commissario regionale per la liquidazione degli
usi civici, in quanto attinente all’accertamento della titolarità di diritti reali e delle
rispettive posizioni soggettive, rientrando poi la disamina dei fatti e delle prove, anche
in ordine alla natura demaniale civica del terreno, nella competenza istituzionale del
Commissario
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 29 maggio 2012, n. 1067 – Pres. Allegretta – Est. Picone – E.
P. (Avv. Paccione) c. Comune di Bari (Avv. ti Verna e Lonero Baldassarra).
Motivazione del provvedimento – Revoca dell’assessore comunale.
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Principi dell’azione amministrativa – Principio di semplificazione procedimentale
–
Revoca dell’assessore comunale – Deroghe alla legge n. 241/1990.
Motivazione del provvedimento – Revoca dell’assessore comunale – Soggetto
sottoposto a indagini preliminari – Applicabilità delle garanzie del processo
penale.
Enti pubblici – Status degli amministratori locali – Obbligo di astensione – Limiti.
Annullabilità del provvedimento amministrativo – Eccesso di potere – Revoca
dell’assessore comunale – Contraddittorietà – Non sussiste.
La natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca dell’incarico di
assessore comunale consente di ritenere ammissibile una motivazione basata sulle più
ampie valutazioni di opportunità politica ed amministrativa, rimesse in via esclusiva
al vertice dell’ente locale, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario.
La revoca dell’incarico assessorile soggiace alla massima semplificazione
procedimentale, per consentire un’immediata soluzione della crisi politica nell’ambito
del governo dell’ente territoriale, con conseguente inapplicabilità delle regole
partecipative poste dagli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990.
Nel caso di revoca dell’incarico di un assessore sottoposto a indagini preliminari per
fatti connessi all’esercizio delle sue funzioni politiche ed amministrative, restano ben
distinti, da un lato, il piano della eventuale rilevanza penale della condotta addebitata
al ricorrente, per la quale operano tutte le garanzie proprie del processo penale e,
dall’altro, il piano delle conseguenze politiche dell’apertura delle indagini, che sono
oggetto di valutazione discrezionale da parte del Sindaco, al quale è rimessa la
decisione circa il pregiudizio per l’immagine dell’Amministrazione ed il conseguente
venir meno del rapporto fiduciario con l’Assessore.
L’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 78 del d.lgs. n. 267 del 2000 non opera
nel caso in cui l’amministratore comunale, adempiendo al dovere di denuncia dei fatti
penalmente rilevanti che incombe su tutti i pubblici ufficiali, abbia segnalato una
notizia di reato all’Autorità giudiziaria e poi, nell’esercizio dei propri poteri
discrezionali (riconosciuti dalla legislazione sugli enti locali), proprio dalla notizia di
reato abbia tratto elementi di fatto che giustificano la rimozione dalla carica di altro
amministratore.
Non c’è contraddittorietà nel contegno del Sindaco, che ha legittimamente deciso di
non revocare l’incarico di un assessore immediatamente dopo la presentazione della
denuncia penale nei suoi confronti, ma di provvedere a tale revoca solo quando la
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notizia dell’apertura del relativo procedimento penale è divenuta di pubblico dominio,
potendo esser derivato il danno all’immagine dell’Amministrazione comunale solo
dalla diffusione a mezzo stampa della notizia.
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IIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 maggio 2012, n. 872 – Pres. Est. Guadagno – C.C. (Avv.
Cassone) c. Politecnico di Bari (Avvocatura Distr.le Stato Di Bari), M.E.C. (avv. Zeni)
Accesso – Domanda di accesso: contenuto
Accesso – Domanda di accesso: legittimazione attiva – Ratio
In materia di accesso agli atti, la domanda di accesso, deve avere un oggetto
determinato o almeno determinabile, e non può essere generica; deve riferirsi a
specifici documenti senza necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del
soggetto destinatario della richiesta; deve essere finalizzata alla tutela di uno
specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore; non può essere uno
strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A. nei cui confronti l’accesso
viene esercitato; non può assumere il carattere di una indagine o un controllo
ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici.
Anche se il diritto di accesso è preordinato ad assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale, l’accesso è consentito soltanto
a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o indirettamente si rivolgono, e a coloro
che se ne possano avvalere per la tutela di una posizione soggettiva che, se non deve
assumere necessariamente la consistenza di diritto soggettivo o d’interesse legittimo,
deve essere giuridicamente tutelata, non potendo identificarsi con il generico ed
indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell' attività amministrativa.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 maggio 2012, n. 873 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – P.F.
(Avv. Di Cagno) c. A.M.I.U. spa Trani (Avv. Gagliardi La Gala), M.L., C. S. srl
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Reclutamento del personale – Procedura
selettiva -Illegittimità
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Reclutamento del personale – Procedura
selettiva -Bando di gara – Principio di integrazione legale delle norme del bando –
Si applica
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Gli atti di approvazione della graduatoria finale di una procedura concorsuale
finalizzata all’assunzione di personale, a tempo indeterminato, alle dipendenze della
P.A., risultano viziati per eccesso di potere, e dunque illegittimi, allorquando la P.A.
stessa non faccia corretta applicazione dei criteri selettivi di preferenza previsti dal
bando.
Nell’ipotesi in cui il bando di gara contenga un espresso richiamo a specifiche norme
di legge, si applica il generale principio della integrazione legale delle norme del
bando, che rende doverosa un’interpretazione sistematica della normativa di
riferimento e delle disposizioni del bando medesimo, idonea a salvaguardare una
logica ed equa integrazione delle norme richiamate.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 maggio 2012, n. 874 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – S.C.
(Avv. De Fazio) c. U.T.G. Prefettura di Bari (Avvocatura Distr.le Stato di Bari)
Armi e materie esplodenti – In genere – Divieto di detenzione – Illegittimità Presupposti
È illegittimo per violazione di legge, nonché per eccesso di potere, per difetto di
istruttoria e per falsa ed erronea presupposizione in fatto, il decreto con cui venga
fatto divieto, a colui che legittimamente detenga un’arma, di detenere armi, munizioni
e materie esplodenti in genere, nell’ipotesi in cui tale provvedimento sia stato disposto
a seguito di fatti del tutto eccezionali, verificatisi indipendentemente dal possesso
dell’arma stessa, peraltro, regolarmente detenuta.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 maggio 2012, n. 876 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – M.T.
(Avv.Piancone) c. Comune di Corato (Avv. Ieva), A.M.
Sovvenzioni, contributi e sussidi – In genere – Esclusione dalla procedura
selettiva – Legittimità – Presupposti
Sovvenzioni, contributi e sussidi – In genere – Esclusione dalla procedura
selettiva – Illegittimità derivata del provvedimento di esclusione – Non sussiste Presupposti
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È legittima l’esclusione da una procedura selettiva per mancata allegazione, alla
relativa domanda, della documentazione richiesta a pena di esclusione.
Il provvedimento con cui la P.A., a seguito di approfondito esame della pratica e,
soprattutto, a seguito dell’espletamento di accurata attività istruttoria, disponga
l’esclusione da una procedura selettiva per mancata allegazione della
documentazione richiesta a pena di esclusione, non può dirsi viziato per illegittimità
derivata nell’ipotesi in cui la P.A. stessa, alla luce di una prima verifica formale,
indotta in errore dalle reticenti dichiarazioni previamente rese dallo stesso
concorrente, avesse già provveduto a comunicare, a quello, altro provvedimento
attestante la regolarità e la completezza della documentazione depositata.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 maggio 2012, n. 877 – Pres. Guadagno – Est. Pasca –
Comune di Modugno (Avv. Carlucci) c. C.A.S.I. Bari (Avv. Binetti)
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità per omessa
notifica al controinteressato.
È
inammissibile il ricorso che non venga notificato ad almeno uno dei
controinteressati, ossia a coloro i quali vantino una posizione soggettiva qualificata di
controinteresse, connessa alla conservazione degli effetti del provvedimento che si
impugna.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 930 – Pres. Guadagno – Est. Pasca –
L.G.T. srl (Avv. Caputi Jambrenghi) c. Comune di Rodi Garganico, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, S.A. di L.G. & C. s.a.s. (avv.ti D’Ambrosio, Dalfino)
Demanio e beni pubblici – Concessione di beni – Assenza di procedura
comparativa – Legittimità - Presupposti
Il provvedimento di rilascio di una concessione demaniale non può dirsi illegittimo
per violazione del principio di concorsualità e per assenza di una regolare gara
comparativa tra più aspiranti, allorquando lo stesso sia stato disposto in esecuzione
delle statuizioni contenute in una decisione del G.A. - al fine di consentire il dovuto
13
ripristino dello status quo ante, in ragione dell’effetto ex tunc proprio della sentenza
del Giudice amministrativo - trattandosi, come tale, di atto dovuto.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 931 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – S.I.
AC3 di C.R.M. & C. s.n.c. (Avv. Operamolla) c. Comune di Zapponeta (avv. Patano)
Esecuzione delle decisione giurisdizionali (ottemperanza) – Commissario ad acta
– Competenza.
L’ambito dei poteri conferiti al Commissario ad acta investe la totalità delle
competenze attribuite in via ordinaria ai diversi organi dell’Amministrazione
inadempiente, dovendosi garantire una sostituzione idonea e sufficiente a determinare
l’effetto dovuto e la piena attuazione della pretesa.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 932 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – P.M.
(Avv.Guelfi) c. Commissione Esami Avvocato c/o C.A. Torino; Commissione Esami
Avvocato c/o C.A. Bari, Ministero della Giustizia (Avvocatura Distr.le Stato di Bari)
Concorso pubblico - Esame di Stato per l’abilitazione forense – Esclusione –
Illegittimità del provvedimento per vizio di motivazione – Non sussiste
Discrezionalità – Discrezionalità tecnica nell’ambito di una procedura
concorsuale - In particolare: Esame di Stato per l’abilitazione forense Motivazione del provvedimento discrezionale tecnico – Sindacabilità –
Presupposti e limiti
È infondato il ricorso con cui si lamenti un presunto vizio di motivazione nel giudizio
di non ammissione espresso solo con voto alfanumerico, essendo ormai consolidato
l’orientamento della giurisprudenza di secondo grado, relativo alla ritenuta
insussistenza dell’obbligo della Commissione di apporre segni grafici e correzioni
sugli elaborati volti a consentire una ricostruzione logica dell’iter che ha condotto
alla non ammissione, e correlativamente, alla ritenuta idoneità e sufficienza del voto
numerico ad esprimere detto giudizio anche con riferimento ai profili motivazionali.
Il giudizio di non ammissione, nell’ambito di una procedura concorsuale per titoli ed
esami, espresso con voto alfanumerico o in maniera analitica, è espressione di
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discrezionalità tecnica della P.A., come tale non censurabile in sede di legittimità,
salvo che per profili macroscopici.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 933 – Pres. Guadagno – Est. Pasca –
S.M.C. (Avv.ti Piazzolla, Nanula) c. Comune di Margherita di Savoia (Avv.
Schittulli)
Autotutela – Annullamento d’ufficio – In pendenza del Giudizio - Conseguenze
L’annullamento in autotutela di un provvedimento previamente emesso e di quelli ad
esso connessi e consequenziali, che siano oggetto di impugnazione dinanzi al G.A.,
comporta la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso,
allorquando l’autoannullamento sia intervenuto in corso di causa e possano dirsi
integralmente soddisfatte le pretese del ricorrente per via dell’autonoma revisione
operata dalla P.A. stessa.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 935 – Pres. Guadagno – Est. Pasca –
M.V. (Avv. Cataldi) c. Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di
Bari (Avv.ti Bello, Delle Donne), F.R.
Accesso – Domanda di accesso : contenuto.
Accesso – Domanda di accesso – Provvedimento della P.A. in parte favorevole –
Mancata impugnazione del provvedimento e reiterazione della medesima istanza
di accesso - Silenzio rifiuto della P.A. – Conseguenze.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere puntualmente motivata e deve
presentare nel suo contenuto requisiti di logica connessione e strumentalità rispetto al
fine perseguito e alla possibilità di esperimento di azione giurisdizionale a tutela di
posizioni soggettive asseritamente lese.
Nell’ipotesi in cui la procedura di accesso documentale si sia conclusa con
provvedimento espresso della P.A. che abbia soddisfatto solo parzialmente le richieste
del privato, e siano inesorabilmente decorsi i termini decadenziali per procedere
all’impugnativa dello stesso, le ulteriori istanze di accesso proposte dal ricorrente,
aventi medesimo contenuto, e rimaste inevase dalla stessa P.A., non possono essere
soddisfatte in sede giurisdizionale per assoluto difetto di interesse in capo al
ricorrente, in quanto trattasi di istanze prive di qualsivoglia utilità e di alcun logico
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collegamento con la concreta possibilità di tutela giurisdizionale, attesa la
sopravvenuta inoppugnabilità del provvedimento conclusivo della procedura.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 936 - Pres. Guadagno – Est. Pasca – M.V.
(avv. I.Cataldi) c. Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
(avv. F.P.Bello), C.S. (avv. L.Paccione).
Accesso – Domanda di accesso: contenuto.
Accesso – Casi di esclusione del diritto di accesso – Inesistenza degli atti.
Accesso- Inammissibilità del ricorso – Casi.
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere puntualmente
motivata e deve presentare nel suo contenuto requisiti di logica connessione e
strumentalità rispetto al fine perseguito ed alla possibilità di esperimento di azione
giurisdizionale a tutela di posizioni soggettive asseritamente lese.
E' evidentemente inammissibile per inesistenza degli atti richiesti, una istanza di
accesso volta ad ottenere la copia di provvedimenti di proroga di incarichi qualora sia
intervenuta una proroga tacita degli stessi.
La pronuncia di inammissibilità del ricorso teso all'annullamento del silenzio-rifiuto
formatosi su istanza di accesso a documentazione amministrativa può trovare la sua
ragion d'essere sia nell’inesistenza della documentazione richiesta (ragion per cui la
stessa istanza di accesso risulta inammissibile) che nella, eventuale, già intervenuta
soddisfazione della domanda di accesso.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 937 - Pres. Guadagno – Est. Zonno – A.C.
(avv.ti P. Medina e M.Vitone) c. Comune di Bari (avv. R. Basile), G.B. (avv. G.
Corrente).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso per motivi aggiunti –
Violazione del principio di concentrazione dei motivi di doglianza –
Inammissibilità.
In virtù del principio di concentrazione dei motivi di doglianza, il ricorrente ha l'onere
di formulare ogni contestazione possibile avverso il provvedimento impugnato in
un’unica fase della vicenda contenziosa, senza che le successive vicende processuali
possano costituire motivo per proporre censure che già potevano essere mosse. Tale
principio altro non è che espressione della clausola generale di certezza delle
situazioni giuridiche (nel predicato della stabilità degli atti dell’amministrazione),
nonché di correttezza e buona fede che deve improntare anche l’esercizio del diritto di
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agire in giudizio e che preclude che lo stesso sia esercitato in modo tale da aggravare
la difesa processuale della parte resistente (o del controinteressato).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 938 - Pres. Guadagno – Est. Zonno – M.F.
(avv.ti M.Vernola e M. Vernola) c. Azienda Sanitaria Locale Bari (avv. E. Trotta),
Regione Puglia (avv. M. Rosato) e Azienda Ospedaliera F. Fallacara – Triggiano.
Giurisdizione – Giurisdizione amministrativa – In materia di pubblico impiego –
Procedura stabilizzazione personale precario – Sussiste.
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Accesso - Principio del pubblico concorso Procedura stabilizzazione personale precario – Eccezione - Giustificazione Necessità - Interpretazione restrittiva – Sussiste.
Lavoro alle dipendenza della P.A. - Procedura stabilizzazione personale precario
– Ratio.
Lavoro alle dipendenza della P.A. - Accesso - Principio del pubblico concorso Procedura stabilizzazione personale precario – Eccezione - Personale titolare di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Esclusione - Interpretazione
restrittiva - Sussiste - Costituzionalità – Sussiste.
Procedimento amministrativo – Provvedimento definitivo – Annullamento in
autotutela – Atti endoprocedimentali – Annullamento implicito.
Procedimento amministrativo – Provvedimento definitivo – Annullamento in
autotutela - Tutela dell'affidamento – Responsabilità da atto lecito – Azione
risarcitoria - Esperibilità.
Si ritiene correttamente instaurata dinanzi al G.A. una controversia inerente
l'annullamento dell'esito di una procedura selettiva per la stabilizzazione del
personale precario - essendosi in presenza di procedura concorsuale; (cfr. TAR Puglia
sent. n. 202/2011).
La procedura di stabilizzazione del personale precario, prevista dalla legge regionale,
integrando un’eccezione al principio del pubblico concorso come esclusivo strumento
per l’accesso al pubblico impiego, deve essere oggetto di una interpretazione
restrittiva, sia appunto in quanto normativa eccezionale rispetto alla regola, sia al fine
di garantirne la compatibilità con il principio di uguaglianza anche sostanziale di cui
all’art. 3 della Costituzione.
È altrettanto logico ritenere non solo in conformità dei principi generali
dell’ordinamento, ma anche per esigenza di coerenza sul piano logico, che detta
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eccezione debba essere giustificata, incorrendosi altrimenti in una incostituzionalità
della normativa di che trattasi.
Il concetto di stabilizzazione trova logico ed indefettibile presupposto anzitutto nella
esistenza in atto di un rapporto precario da stabilizzare. L’eliminazione del precariato
costituisce, in presenza di determinate condizioni (ad es. rapporto precario in atto da
un certo periodo di tempo ovvero non obsoleto ovvero relativo a determinate
posizioni) preordinate a verificare la coincidenza della detta stabilizzazione con le
esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione, apprezzabile interesse
pubblico idoneo a giustificare l’eccezione alla regola della concorsualità in modo
compatibile con i principi costituzionali.
In riferimento al contrasto con l’art 97 Cost, l’eccezionalità del ricorso all’istituto
della stabilizzazione - quale deroga alla fondamentale regola costituzionale
dell’accesso mediante concorso pubblico - perderebbe ogni ragionevolezza in
riferimento al principio di buon andamento se ampliata in favore di personale titolare
comunque di un rapporto a tempo indeterminato, pur se quiescente, con conseguente
incostituzionalità sotto questo profilo, in relazione ai consolidati parametri tracciati
dalla Consulta (sent. n. 194/2002, n. 1/1999, n. 333/1993, n. 453/1990 e n. 81/1983).
I provvedimenti posti a fondamento della stabilizzazione del personale precario, a
seguito dell'annullamento dell'esito della procedura selettiva all'uopo espletata, vanno
considerati implicitamente annullati, e cioè eliminati con efficacia retroattiva dal
mondo giuridico.
Il comportamento dell’Amministrazione che abbia annullato l'esito di una procedura
selettiva relativa alla stabilizzazione del personale precario, avendo minato le
aspettative del dipendente precario escluso dal processo di stabilizzazione, potrebbe
generare responsabilità da atto lecito con obbligo risarcitorio per la P.A., sempre che
il danneggiato formuli tempestiva domanda in tal senso e fornisca adeguata prova dei
danni subiti.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 939 - Pres. Guadagno – Est. Zonno –
Comune di Rutigliano (avv. E. Martucci) c. Regione Puglia (avv. M. Torrente), P.S.
spa.
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Bandi di gara – Infrastrutture – Realizzazione Gestione – Sostenibilità finanziaria – Mancata dimostrazione - Provvedimento di
esclusione – Legittimità.
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Bandi di gara – Soggetto beneficiario – Soggetto
gestore – Differenza.
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Bandi di gara – Provvedimento di esclusione –
Motivazione – Sufficienza.
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Sovvenzioni, contributi, sussidi – Bandi di gara – Provvedimento di escluzione –
Motivazione – Sufficienza – Ragionevolezza- Differenza.
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Bandi di gara – Criteri selettivi – Conformità –
Assenza – Inammissibilità.
Nell'ambito di una selezione pubblica per la concessione di finanziamenti finalizzati
alla realizzazione di infrastrutture, è legittimo il provvedimento con cui
l'amministrazione procedente esclude l'ente locale candidato al finanziamento, non
essendo stata dimostrata la sostenibilità finanziaria della gestione degli interventi
proposti.
L’obbligo di dimostrare la sostenibilità finanziaria della gestione degli interventi
realizzandi deriva dal canone di buona amministrazione perché mira ad assicurare
che il finanziamento non sia destinato ad opere che vengano poi mal gestite o
addirittura rese non fruibili per la collettività a causa dei deficit gestionali.
Nell'ambito di una selezione pubblica è legittimo il provvedimento amministrativo con
cui viene escluso dal finanziamento un ente locale candidato, a fronte della
presentazione di un progetto che, differenziando il soggetto gestore dal soggetto
beneficiario del finanziamento, ponga problemi in ordine alla garanzia della tenuta in
esercizio delle opere una volta che queste siano state realizzate. Una eventuale
concessione in gestione gratuita delle opere realizzande, inoltre, qualora comporti
entrate nette per il gestore, potrebbe porre problemi di distorsioni del principio
comunitario della libera concorrenza.
Non si può eccepire l'insufficienza motivazionale del provvedimento di esclusione
emesso dall'Amministrazione procedente, nell'ambito di una selezione pubblica per la
concessione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture, nel caso in
cui (nella scheda istruttoria allegata alla graduatoria definitiva) siano state riportate
espressamente - seppur sinteticamente - le ragioni e gli elementi posti a fondamento
dell'esclusione.
Una questione inerente la ragionevolezza motivazionale di un provvedimento
amministrativo è differente da una questione riguardante la sufficienza motivazionale
dello stesso.
Nell'ambito di una selezione pubblica per la concessione di finanziamenti finalizzati
alla realizzazione di infrastrutture, gli interventi che non rechino le caratteristiche
indicate nell’avviso di selezione non possono che essere considerati inammissibili (o
se si preferisce, non finanziabili), cioè esclusi dal finanziamento; se così non fosse si
opererebbe una sostanziale abrogazione della disciplina all'uopo prevista, il cui
precipitato logico sarebbe la assenza di criteri selettivi delle opere di cui si richiede il
finanziamento.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 940 - Pres. S. Guadagno - Est. D. Zonno
- F. S. (avv.ti G. Chiaia Noya e A. Garofalo) c. Regione Puglia (avv.ti L. Girone e A.
Loffredo) e Asl Bari
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Controlli – In materia sanitaria – Di qualità delle prestazioni sanitarie – E sugli
accordi contrattuali – Revoca e trasferimento ex artt. 27 e 29, co. 4 bis L. R.
Puglia n. 8/2004 – Rapporto di esclusione.
Unione Europea – Principio di concorrenza – Interpretazione conforme delle
norme nazionali.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Dell’atto privo di autonoma
lesività - Improcedibilità per originario difetto di interesse.
Nessuna interferenza è ipotizzabile tra il procedimento di revoca ed il trasferimento
definitivo (ipotesi disciplinate, rispettivamente, ex artt. 27 e 29, co. 4 bis L. R. Puglia
n. 8/2004): difatti, le predette ipotesi di trasferimento riguardano i casi in cui, a
seguito dell’entrata in vigore della normativa regionale richiamata, vi sia la necessità
di adeguare i requisiti per l’accreditamento provvisorio - già pienamente posseduti
dalla struttura sanitaria - a quelli imposti dalla nuova normativa ovvero di provvedere
a forme di manutenzione della struttura per garantire il mantenimento dei requisiti
stessi, laddove la revoca intende sanzionare l’assenza originaria o sopravvenuta dei
requisiti legislativamente richiesti ai fini dell’accreditamento.
Il principio comunitario della libera concorrenza comporta che le norme nazionali
non possano essere interpretate in modo tale da determinare ingiustificati vantaggi in
capo al soggetto privo dei requisiti legislativamente previsti per l’accesso ad un
determinato mercato, consentendogli di abbattere i costi derivanti dal rispetto
rigoroso della normativa di settore, quegli stessi costi che, invece, gli altri concorrenti
rispettosi del principio di legalità sopportano, con ciò beneficiando di condizioni più
favorevoli configuranti un illegittimo privilegio.
Va dichiarato improcedibile per originario difetto di interesse il ricorso per motivi
aggiunti rivolto contro un atto privo di autonoma lesività che si atteggi come mera
presa d’atto, consequenziale rispetto al provvedimento lesivo impugnato con il ricorso
principale, il quale ultimo - laddove accolto – comporterebbe la caducazione di
ambedue.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 941 - Pres. Guadagno – Est. Zonno – C.C.
(avv. L. Paccione) c. Comune di Bari (avv. M. Lioce).
Processo amministrativo – Azione di accertamento – Disapplicazione atti
inoppugnati – Inammissibilità.
20
Risarcimento del danno – Risarcimento ai danni della P.A. nell'ambito del
rapporto del pubblico impiego – Tardiva immissione in servizio - Diritto
all'assunzione ex tunc - Domanda - Prescrizione.
Risarcimento del danno – Prova – Necessità.
Il concorrente in una procedura concorsuale finalizzata all'assunzione, che in un
primo momento sia stato escluso dalla graduatoria definitiva e successivamente, a
seguito di ricorso dall'esito favorevole, ve ne abbia fatto ingresso (e sia stato assunto)
con effetto ex nunc, qualora intenda rivendicare il diritto all'assunzione con
decorrenza ex tunc (cioè dalla data delle prime assunzioni dei vincitori del concorso),
dovrà proporre tempestivo gravame avverso le determinazioni di senso contrario
assunte dall'amministrazione procedente, pena la inoppugnabilità delle stesse.
È da dichiararsi, dunque, inammissibile la domanda (domanda di ricostruzione
giuridica della carriera), volta ad ottenere l’accertamento del diritto del ricorrente
all’assunzione con decorrenza ex tunc, il cui scrutinio nel merito avrebbe condotto
alla (non consentita) disapplicazione di atti amministrativi rimasti inoppugnati.
Atteso che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione del diritto risarcitorio decorre
solo a far data dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, in ordine alla
domanda di risarcimento per danno da tardiva immissione in servizio, il termine
prescrizionale non può decorrere fino alla conclusione del giudizio di accertamento
del diritto ad essere assunto in epoca pregressa.
Non ha diritto al risarcimento del danno il ricorrente che abbia omesso di fornire
alcuna allegazione e prova del danno asseritamente subito.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 943 - Pres. Guadagno – Est. Zonno –
P.D.C. S.p.A. (avv. C. Teot) c. Comune di Altamura (avv. E. Bonelli)
Risarcimento del danno – In materia edilizia - Danno da silenzio–inadempimento
- Mezzi di prova – Necessità.
Risarcimento del danno – In materia edilizia- Danno da silenzio-inadempimento Mezzi di tutela previsti dall'ordinamento – Mancato eperimento – Esclusione ex
art.30 c.3 c.p.a.
Risarcimento del danno – In materia edilizia- Danno da silenzio-inadempimento Mezzi di tutela previsti dall'ordinamento – Mancato eperimento - Esclusione ex
art.30 c.3 c.p.a.– Principi ex art. 1227 c.2 c.c.- Interpretazione estensiva ed
evolutiva.
A fronte del mancato rilascio di una concessione edilizia, la richiesta di risarcimento
dei danni avanzata dal soggetto istante, sia che il presunto pregiudizio sia derivato
21
dalla violazione del ragionevole affidamento nel rilascio della concessione sia che
abbia avuto origine nel mancato rilascio della stessa, deve essere corredata dalla
prova del danno patito (dovendosi puntualmente allegare, e dimostrare, in che misura
la variazione della situazione giuridica del ricorrente, causata dall’inerzia dell’ente,
abbia condotto ad una diversa consistenza patrimoniale dell’asserito danneggiato,
nella forma del decremento patrimoniale ovvero del mancato guadagno).
Il codice del processo amministrativo, pur negando la sussistenza di una
pregiudizialità di rito, ha mostrato di apprezzare, sul versante sostanziale, la rilevanza
eziologica dell’omessa impugnazione (ovvero dell’omessa proposizione del ricorso ex
art. 21 bis l. Tar, ora art. 31 c.p.a.) come fatto valutabile al fine di escludere la
risarcibilità dei danni che, secondo un giudizio causale di tipo ipotetico, sarebbero
stati presumibilmente evitati in caso di tempestiva reazione processuale nei confronti
del provvedimento potenzialmente dannoso (ovvero della mancata conclusione del
procedimento, causativa di danni)(in tal senso A.P. n. 3/2011). La scelta di non
avvalersi dei mezzi
di tutela, previsti dall'ordinamento nei confronti del
provvedimento potenzialmente dannoso,
infatti, interrompe il nesso causale ed
impedisce il risarcimento del danno in conseguenza eventualmente patito.
Nel caso di mancato rilascio di concessione edilizia, invero,l'esperimento di una
azione giudiziale tesa all'accertamento dell’obbligo di provvedere, se si eccettua il
profilo del termine decadenziale, non implica costi ed impegno superiori a quelli
richiesti per una azione risarcitoria, ed anzi si presenta più semplice e meno aleatoria
nella misura in cui richiede il solo riscontro della presenza dell’obbligo di concludere
il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, senza richiedere la
dimostrazione degli altri elementi invece necessari a fini risarcitori, quali l’elemento
soggettivo, il duplice nesso eziologico nonché l’esistenza e la consistenza del danno
risarcibile in base ai parametri di cui agli artt.1223 e seguenti del codice civile.
L'art. 30, comma 3, del codice del processo amministrativo dispone, al secondo
periodo, che, nel determinare il risarcimento, il giudice valuta tutte le circostanze di
fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento
dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche
attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti. Tale regola è ricognitiva di
principi già evincibili alla stregua di un’interpretazione - giurisprudenza recente estensiva ed evolutiva del capoverso dell’articolo 1227 c.c., secondo cui il creditore è
gravato non soltanto da un obbligo negativo (astenersi dall'aggravare il danno), ma
anche da un obbligo positivo, che consiste nel tenere quelle condotte, anche positive,
esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno. (in tal senso A.P. n.
3/2011).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 944 - Pres. Guadagno – Est. Zonno –
D.M. (avv. Aprea) c. Regione Puglia (avv. Loffredo)
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di pubblico
impiego c.d. privatizzato – Controversie attinenti al periodo lavorativo ante
22
30.6.1998 – Momento della litispendenza – In particolare: nel caso di translatio
iudicii - Ammissibilità del ricorso – Condizioni.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Opposizione a decreto
ingiuntivo – Causa scindibile – Opposizione di uno soltanto degli intimati –
Effetti.
In tema di giudizi relativi a controversie di pubblico impiego attinenti al periodo di
lavoro antecedente al 30.6.1998, la data di proposizione del ricorso dinanzi al G.L.
vale a segnare la data di esercizio dell’azione anche dinanzi al G.A., al quale la causa
sia stata rimessa in ragione della traslatio iudicii; deve in ogni caso, a pena di
inammissibilità, essere rispettato il termine decadenziale del 15.9.2000, previsto dalla
norma di cui all’art. 69 d.lgs. 165/2001.
Nel caso in cui il decreto ingiuntivo si configuri come atto plurimo (cioè incidente su
cause scindibili, l’opposizione avverso lo stesso, proposta solo da uno degli intimati, e
la conseguente revoca, non può che avere riguardo solo alla posizione del creditore
opponente restando impregiudicata la posizione dei restanti intimati.
(In termini: Tar Puglia, Bari, sez. II, 16 maggio 2012, nn. 945, 946, 947, 948, 949,
950, 951, 952, 954, 955).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 maggio 2012, n. 957 - Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
D.L. e T. S.U.R.L. (avv. ti E. Augusto e P. Leogrande) c. Comune di Sammichele di
Bari (avv. P. Sicoli)
Edilizia ed urbanistica – Distanze minime a protezione del nastro stradale –
Computo delle distanze.
Processo amministrativo – Istruttoria - Verificazione – In materia di edilizia ed
urbanistica - Dimensionamento volumetria edificabile – Natura privata dell' area
– Accertamento - Atti di acquisto trascritti – Ricostruzione.
Con riferimento al calcolo delle distanze minime da rispettare per la realizzazione di
nuove costruzioni, devono essere salvaguardate le prescrizioni inerenti la fascia di
rispetto dal ciglio della strada (il distacco a partire dalla sede carrabile, ricoperta dal
bitume). All'uopo, è possibile sostenere che l'area sulla quale insiste il canale di scolo
delle acque, rispetto alla quale opera una presunzione – salvo prova contraria - di
23
proprietà pubblica ex art.22 della legge n.2248/1865, All.F , sia ricompresa in tale
fascia di rispetto.
Per accertare la natura pubblica o privata di una area o porzione di area (quale, ad
esempio, l'area sulla quale insiste il canale di scolo delle acque), anche al fine di
operare un corretto dimensionamento della volumetria edificabile, l'atto di
compravendita, dal quale emerga l’acquisto di un’area con superficie reale
dichiaratamente differente da quella catastale, è insufficiente a fornire la prova
decisiva in ordine alla estensione effettiva della proprietà privata (Cass.
n.3568/2002); parallelamente, non sono dirimenti le risultanze catastali, le quali
hanno semplice valore indiziario (Cass., Sez.II, 9.7.1980, n.4372). All'uopo, il
giudicante, interpellato sul punto, può disporre la verificazione per accertare
l'estensione della proprietà privata attraverso la ricostruzione degli atti di acquisto
regolarmente trascritti, idonei a ricoprire un arco di tempo pari a vent'anni.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 maggio 2012, n. 958 - Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
Eni s.p.a. (avv. E. Sticchi Damiani) c. Comune di Foggia (avv.ti D. Dragonetti e M.
Barbato) e Agenzia delle Dogane.
Idrocarburi – Distributori di carburante – Impianti - Capacità erogativa – Soglia
di rischio – Art.13 l.r. Puglia n.21/2009 – Interpretazione.
Procedimento amministrativo – Azione amminstrativa - Legittimità sostanziale –
Sussiste - Irregolarità formale – Recesso.
Con l'art.13 della l.r. n. 21/2009 il legislatore regionale ha inteso tutelare gli impianti
di distribuzione carburanti e GPL imponendo particolari precauzioni, per esigenze di
sicurezza e salvaguardia delle persone contro i rischi di incendio ed esplosione,
individuando come soglia di rischio una capacità erogativa superiore -nel complessoa 30 metri cubi.
Sebbene non possa negarsi che la formulazione dell’art.13 della l.r. n.21/2009 dia
adito a dubbi interpretativi, deve ritenersi più confacente al dato testuale e alla ratio
della norma, infatti, un’interpretazione che riferisca la capacità di 30 metri cubi,
espressamente definita “complessiva”, all’impianto di distribuzione globalmente
considerato. D'altro canto, appare evidente che non si possa neppure operare una
distinzione tra impianti che erogano esclusivamente GPL da quelli che erogano GPL
in aggiunta al carburante. Una simile distinzione mal si concilierebbe con l’obiettivo
24
perseguito dalla disposizione in esame e non troverebbe aggancio nel dato testuale. Il
richiamo anche agli “impianti di distribuzione carburanti”, oltre che a quelli di GPL,
non avrebbe alcun senso nel contesto di una norma dichiaratamente preordinata alla
“sicurezza impianti Gas petrolio liquefatto – GPL”. In virtù di un principio generale
ormai immanente al nostro ordinamento, ancorato all’art.21 octies, comma 2, della
legge n.241/90 nonché in considerazione della nuova latitudine assunta dal sindacato
giurisdizionale, non più limitata all’atto ma estesa al rapporto sottostante,
l’irregolarità formale è divenuta recessiva rispetto alla legittimità sostanziale
dell’attività amministrativa; sicchè, la violazione di disposizioni a carattere
procedimentale non può condurre all’annullamento di un atto che ha inteso
neutralizzare gli effetti di una D.I.A. che si pone in contrasto con inderogabili
prescrizioni normative, preordinate alla tutela della sicurezza pubblica.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 maggio 2012, n. 962 - Pres. Guadagno – Est. Zonno – V.N.
(avv. E.Polignano) c.Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di
Bari.
Accesso – Principi.
Accesso – Rapporti con la riservatezza dei terzi.
Accesso – Posizione soggettiva legittimante l'accesso – Sussistenza - Domanda di
accesso:contenuti.
Accesso - Posizione soggettiva legittimante l'accesso – Assenza – Mero strumento
di controllo generalizzato – Inammissibilità.
La tutela del diritto di accesso, come previsto dall'art. 22, comma 2, della legge n. 241
del 1990 (come modificata dalla legge n. 69 del 2009), è preordinata al perseguimento
di rilevanti finalità di pubblico interesse al fine di favorire la partecipazione e di
assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa (ex multis CdS,
IV, 14 aprile 2010, n. 2093).
Tale diritto si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione
dei cittadini rispetto all'organizzazione e alla attività soggettivamente amministrativa
(Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, n. 6), quale strumento di prevenzione e contrasto
sociale ad abusi ed illegalità della Pubblica Amministrazione.
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L’affermazione del principio di trasparenza comporta una tendenziale riduzione della
tutela della altrui riservatezza, salvo che l'accesso non sia correlato a dati sensibili in
senso stretto.
Infatti l'art. 24, comma 2, lett. d), della legge n. 241/1990 e l'art. 11 del D.P.R.. n.
184/2006, pur contemplando la tutela della riservatezza dei terzi, prevedono
espressamente che non possono essere sottratti all'accesso i documenti, la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del
richiedente (cfr. Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1455).
È indubbio che l'accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi,
direttamente o indirettamente si rivolgono, e che se ne possano eventualmente
avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, la quale, anche se non deve
assumere necessariamente la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo,
deve essere comunque giuridicamente tutelata, non potendo identificarsi con il
generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell' attività
amministrativa.
La giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons.St. n. 555/2006) ha ritenuto che la
domanda di accesso a) deve avere un oggetto determinato o quanto meno
determinabile, e non può essere generica; b) deve riferirsi a specifici documenti senza
necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della
richiesta (Cons.. Stato, sez. VI, 20-05-2004, n. 3271; Sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4216,
C. Stato, sez. VI, 10-04-2003, n. 1925); c) deve essere finalizzata alla tutela di uno
specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore; d) non può essere uno
strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A. (C. Stato, Consiglio Stato,
sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 116, sez. IV, n. 2283/2002; C. Stato, sez. VI, n. 1414/2000,
T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 02 febbraio 2011, n. 187); e) non può assumere il
carattere di una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti
organi pubblici, (C. Stato, sez. IV, 29.4.2002, n. 2283; T.a.r. Lazio, sez. II, 22.7.1998,
n. 1201).
La richiesta di accesso ad atti di una procedura concorsuale, avanzata da un
candidato che ne sia rimasto escluso, risulta inammissibile qualora si risolva in un
mero strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A.: l'interesse alla
conoscenza dei documenti amministrativi, infatti, va comparato con altri interessi
rilevanti, fra cui quello dell'Amministrazione a non subire eccessivi intralci nella
propria attività gestoria, garantita anche a livello costituzionale (art. 97).
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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 maggio 2012, n. 972 - Pres. Guadagno – Est. Pasca –
T.M.E. S.r.l. (avv. M. Palieri) c. Comune di Foggia (avv.ti D. Dragonetti e M. Barbato)
Procedimento amministrativo – Avviso pubblico – Proposte non vincolanti –
Selezione - Discrezionalità amministrativa – Sussiste.
Procedimento amministrativo – Avviso pubblico – Proposte non vincolanti –
Selezione - Discrezionalità amministrativa – Sussiste – Principio della
obbligatoria conclusione del procedimento – Sussiste.
Nell'ambito di un avviso pubblico finalizzato alla mera acquisizione di proposte, in cui
si preveda espressamente la non vincolatività delle stesse nei confronti della
Amministrazione, non sussiste alcun obbligo di procedere in senso favorevole alla
proposta individuata quale la più vantaggiosa.
Nell'ambito di un avviso pubblico finalizzato alla mera acquisizione di proposte, lo
spazio di discrezionalità dell’agire amministrativo e la non vincolatività della
proposta individuata quale più vantaggiosa non possono intendersi come esonero
dell’Amministrazione dell’obbligo ex lege (art. 2 legge 241/90) di definire comunque il
procedimento con un atto formale ed espresso. E' da ritenersi, pertanto, illegittimo il
silenzio all'uopo serbato in ordine all’obbligo di definizione del procedimento. Né
l’inerzia illegittima può ritenersi esclusa dall’adozione di atti soprassessori o
interlocutori poco significativi e che comunque non portano alla definizione della
vicenda.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 maggio 2012, n. 973 – Pres. Guadagno – Est. Pasca –
G.M. e altri (avv. Sticchi Damiani) c. Provincia di Barletta Andria Trani (avv.
Guantario), C. Srl e altri
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Concorsi pubblici – Commissione
giudicatrice – Onere di immediata impugnazione del provvedimento – Natura
provvedimento – Non influisce – Provvedimento infraprocedimentale –
Immeditata lesività – Onere di impugnazione immedita – Sussiste
Il giudizio di non ammissione espresso dalla Commissione giudicatrice, organo
tecnico consultivo cui è demandata in via esclusiva la valutazione dei candidati, sulla
base dei risultati della prova preselettiva, pur integrando in via generale atto di
natura
infraprocedimentale
nell’ambito
del
procedimento
concorsuale
complessivamente considerato, determina l’arresto del procedimento relativamente
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alla posizione dei ricorrenti, in modo non dissimile da quanto si verifica a seguito di
provvedimento di esclusione dal concorso. Ne consegue che l’onere di impugnazione
immediata e nei termini non dipende dalla natura di provvedimento conclusivo o
viceversa infraprocedimentale dell’atto, bensì dall’esistenza o meno di profili di
immediata lesività.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 maggio 2012, n. 974 – Pres. Guadagno – Est. Pasca –
N.M. e altri (avv. Stefanì) c. Provincia di Bari (avv. Egizio), D.M.
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Procedura selettiva interna – Modifica
composizione Commissione – Ius superveniens – Termine perentorio assunzione
vincitori – Data espletamento prova orale – Comunicazioni contraddittorie –
Inosservanza termine minimo fra comunicazione e prova – Illegittimità – Non
sussiste
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Procedura selettiva interna – Avviso di
convocazione alla prova – Intempestività – Disagio psichico – Alterazione
equilibrio psicofisico – Violazione formale – Onere della prova a carico del
ricorrente – Sussiste
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Procedura selettiva interna – Termine aperto
per l’espletamento della prova – Garantito a tutti i candidati – Violazione par
condicio – Non sussiste
In presenza di intervenute modificazioni nella composizione della Commissione e della
nuova normativa nel frattempo intervenuta (d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010)
che non consente di poter procedere all’assunzione dei vincitori oltre il termine del
31.12.2010, deve ritenersi legittimo l’operato della Commissione finalizzato a
garantire l’interesse pubblico alla copertura dei posti e l’interesse dei candidati alla
nomina, sebbene attraverso la comunicazione del giorno di espletamento della prova
orale data ai candidati ammessi con due successive note fra loro contraddittorie e con
inosservanza del termine minimo di intervallo fra comunicazione e prova.
Al di là della violazione formale, il livello di compromissione dell’equilibrio e della
concentrazione dei candidati e la relativa incidenza sull’espletamento della prova e, in
definitiva, sulla legittimità degli atti della Commissione va indicato e provato, secondo
la normale applicazione del principio “onus probandi incumbit ei qui dicit”, in base al
quale i ricorrenti devono fornire documentazione medica comprovante il disagio
psichico e l’alterazione dell’equilibrio psicofisico come conseguenza della asserita
intempestività dell’avviso di convocazione della prova, trovando viceversa
applicazione il principio generale desumibile dall’art. 21 octies della legge 241/90.
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Il termine aperto assicurato dalla Commissione esaminatrice finalizzato a garantire ai
candidati di poter compiutamente esporre gli argomenti della prova e la loro
compiuta trattazione, ove garantito indistintamente a tutti i candidati, è rispettoso
nella sostanza del disposto del Regolamento dei Concorsi, con pieno rispetto della par
condicio.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 28 maggio 2012, n. 1063 – Pres. Guadagno – Est. Pasca –
OMISSIS (avv.ti M. ed M. Vernola) c. Commissione D'Esami Abilitazione Esami
Avvocato 2009 c/o C.A. Bari, Ministero della Giustizia, III Sottocommissione Esami
Avvocato c/o C.A. Torino, (Avv. di Stato)
Avvocato – Esame di abilitazione – Ammissione con riserva – Conseguimento
abilitazione – Cessazione materia del contendere – Azione risarcitoria –
Presupposti – Ingiustizia del danno – Non sussiste
Avvocato – Esame di abilitazione – Ammissione con riserva – Conseguimento
abilitazione – Cessazione materia del contendere – Azione risarcitoria –
Presupposti – Nesso causale – Non sussiste
Nel caso di ammissione agli orali e di conseguimento dell’abilitazione non
riconducibili ad una diversa e favorevole valutazione della prova scritta, ma alla
successiva evoluzione del procedimento occasionato dalla pronuncia cautelare del
giudice amministrativo, il difetto di originalità dell’elaborato ancorché assorbito per
effetto della intervenuta cessazione della materia del contendere, non può non
assurgere ad autonoma rilevanza sul piano delle valutazioni ora per allora, una volta
proposta la domanda risarcitoria, con riferimento al profilo dell’ingiustizia del danno
asseritamente sofferto.
Il rapporto di rilevanza causale deve sussistere ai fini del risarcimento dei danni
rispetto ad atti o comportamenti colpevoli e negligenti posti in essere
dall’Amministrazione, in quanto dagli stessi sia derivato un danno risarcibile, mentre
viceversa – nel caso in esame – semmai la colpevole negligenza dell’Amministrazione
(Commissione giudicatrice), consistente nella omessa negativa valutazione
dell’assoluto difetto di originalità dell’elaborato (ampiamente provato in atti),
sarebbe invece ritornata a tutto vantaggio della ricorrente che proprio in virtù di tale
comportamento negligente ha conseguito invece una situazione di vantaggio.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 28 maggio 2012, n. 1064 – Pres. ed Est. Guadagno –
M.O.D.G. (avv. Zingrillo) c. Sottocommissione Esami Avvocato c/o C.A. Torino,
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Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato
Sottocommissione Esami Avvocato c/o C.A. Bari, (Avv. di Stato)
Sessione
2009,
Avvocato – Esame di abilitazione – Mancata ammissione alla prova orale –
Annullamento prova scritta – Plagio – Legittimità esclusione – Sussiste
Ai fini della legittimità dell’esclusione dalla prova concorsuale, ciò che conta è la
pressoché piena corrispondenza testuale tra parti dell’elaborato redatto del candidato
e un testo, la cui consultazione non era ammessa, a nulla rilevando l’eventuale
sovrapponibilità di tali parti con massime giurisprudenziali (essendo non solo
verosimile, ma ovvio, che anche i manuali e i commentari proibiti – e non solo i codici
commentati con la giurisprudenza – in larga parte riproducono i contenuti di sentenze
e massime giurisprudenziali). Ne consegue che è legittimo l’operato della
Commissione giudicatrice che, chiaramente indicando le parti copiate ed il testo cui si
è attinto, ha disposto l’annullamento della prova scritta non ritenuta espressione della
capacità elaborativa del candidato e quindi non idonea per un giudizio di ammissione
alla prova orale, con argomentazioni non confutate dai rilievi di parte ricorrente.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 30 maggio 2012, n. 1071 - Pres. S. Guadagno - Est. D.
Zonno - F. C.C. S.r.l. (avv. M. Didonna) c. Regione Puglia e Comune di Margherita di
Savoia (avv. U. Patroni Griffi) e R.T.I. C.C. S.r.l. e V.A. S.r.l. (avv. L.G. Decollanz)
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Dei motivi
nuovi dedotti con memoria non notificata – A tutela del contraddittorio
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Giudizio di legittimità –
Valutazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento di adozione
dell’atto – Salva l’applicazione dell’art. 21-octies, L. n. 241/1990
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Giudizio di legittimità –
Valutazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento di adozione
dell’atto – Jus superveniens – Applicabile se avente portata meramente
ricognitiva e non innovativa
Va rilevata la tardività e l’inammissibilità dei motivi di doglianza nuovi, neppure
implicitamente indicati negli atti di ricorso (fondati su argomentazioni del tutto
differenti), a salvaguardia dello stesso principio del contraddittorio, in quanto dedotti
con memoria non notificata alle controparti.
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La legittimità degli atti amministrativi va valutata in relazione allo stato di fatto e di
diritto esistente al momento della loro adozione, diventando irrilevanti (salvo che ai
fini dell’applicazione dell’art. 21 octies L. n.241/90) mutamenti sopravvenuti.
Il contenuto normativo di una novella legislativa, nella parte in cui reca
l’enunciazione di principi a valenza non innovativa ma meramente ricognitiva del
diritto vivente, lungi dal conoscere applicazione retroattiva, deve ritenersi – nei
termini predetti – diritto vigente anche prima dell’entrata in vigore dell’intervento
legislativo, specie ove ispirato a esigenze di intrinseca razionalità dell’ordinamento,
oltre che di congruenza logica e di efficacia della gestione .
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 30 maggio 2012, n. 1072 – Pres. Guadagno – Est. Zonno –
D.M. Srl (avv. Bagnoli) c. Comune di Bari (avv. Farnelli), Azienda Sanitaria Locale
Bari (avv. Trotta)
Principi dell’azione amministrativa – Principio dell’obbligatoria conclusione del
procedimento amministrativo – Determinazione dirigenziale – Natura –
Contenuto dispositivo – Non sussiste – Cessazione della materia del contendere –
Non sussiste
L’intervenuta determinazione dirigenziale del Comune rubricata “provvedimento di
conclusione del procedimento amministrativo avviato (…)”, non è qualificabile come
atto conclusivo provvedimentale in quanto non dotata di contenuto dispositivo
ovverosia di un precetto idoneo a modificare la situazione giuridica del destinatario,
avendo in realtà natura soprassessoria e interlocutoria in quanto tale non idonea a
determinare la cessazione della materia del contendere.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 30 maggio 2012, n. 1073 – Pres. Guadagno – Est. Zonno –
F.S. (avv. Bottalico) c. I.N.P.D.A.P. - Bari (avv. ti Bove, Mattia)
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Corpo di Polizia penitenziaria – Indennità di
buonuscita – Pagamento riliquidazione – L. 20 marzo 1980 n. 75 – Giurisdizione –
Giurisdizione esclusiva g.a. – Ratione temporis – Sussiste
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Corpo di Polizia penitenziaria – Indennità di
buonuscita – Pagamento riliquidazione – L. 20 marzo 1980 n. 75 – Prescrizione –
Decorrenza termine – Nota di riliquidazione
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Il Corpo di Polizia Penitenziaria, pur essendo qualificato come corpo civile, è inserito
nell'ambito delle forze di polizia ai sensi della l. 15 dicembre 1990, n. 395, con
conseguente inquadramento del relativo personale in quello in regime di diritto
pubblico. Ne consegue che trattandosi di impiegati pubblici non privatizzati, sussiste,
ratione temporis, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi
dell'art. 6, l. 20 marzo 1980 n. 75 sulla controversia in materia di indennità di
buonuscita.
Solo con l’adozione della nota di riliquidazione, il credito è dotato dei caratteri di
liquidità richiesti per fare iniziare a decorrere il termine prescrizionale il cui dies ad
quem, pertanto, non può considerarsi maturato prima di tale data.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 30 maggio 2012, n. 1075 – Pres. Guadagno – Est. Zonno –
Comitato di Salute Civica S.C. - Nardò (avv. Gaballo) c. ASL Lecce, Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Comune di Copertino, Comune
di Galatina, Comune di Nardo', Comune di Gallipoli (n.c.), Regione Puglia (avv.ti
Shiroka, Rosato)
Autotutela – Regola – Autonoma lesività – Non sussiste – Provvedimento
originario – Lesività – Sussiste – Onere di impugnazione – Sussiste
Autotutela – Diniego espresso – Atto meramente confermativo – Nuova
valutazione interessi – Non sussiste – Contestazione originario provvedimento –
Rimessione in termini – Non sussiste
Autotutela – Diniego espresso – Potere di merito PA – Giurisdizione –
Impugnabilità – Non sussiste – Eccezione – Nuova valutazione interessi – Nuova
motivazione – Atto di conferma in senso proprio – Lesività – Impugnabilità –
Sussiste
Di regola, il diniego di autotutela è privo di autonoma portata lesiva, e pertanto
difetta, in relazione ad esso, un interesse concreto e attuale a contestarlo; la lesione
discende già dal provvedimento originario, in relazione al quale viene invocata
l’autotutela, ed è tale atto che deve essere tempestivamente impugnato.
Ordinariamente, il diniego espresso di autotutela è un atto meramente confermativo
dell’originario provvedimento, che non compie una nuova valutazione degli interessi
in gioco, e che pertanto non può essere un mezzo per una sostanziale rimessione in
termini quanto alla contestazione dell’originario provvedimento.
Il diniego espresso di autotutela non è impugnabile per l’assorbente ragione che si
tratta di atto espressione di un potere di merito, su cui il giudice amministrativo non
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ha giurisdizione. Solo nel caso in cui l’amministrazione, sollecitata ad esercitare
l’autotutela – riesamini l’originario provvedimento e a seguito di appropriato
procedimento amministrativo confermi – con una nuova valutazione degli interessi in
gioco e con una motivazione nuova – l’originario provvedimento, si ha un atto di
conferma in senso proprio, autonomamente lesivo e pertanto impugnabile.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 30 maggio 2012, n. 1076 – Pres. Guadagno – Est. Zonno –
E.I. Srl (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Terlizzi, R.B.
Accesso – Accesso agli atti del permesso di costruire – Istanza – Legittimati attivi
– Legittimazione della impresa realizzatrice dei lavori – Sussiste – Controllo
diffuso operato Amministrazione – Esclusione.
Accesso – Accesso agli atti del permesso di costruire – Istanza della impresa
realizzatrice dei lavori – Accesso a fini “precontenziosi” - Indicazione dei
documenti – Rilevanza – Interesse sotteso – Qualificazione.
L’impresa che ha realizzato i lavori oggetto del provvedimento concessorio è titolare
di un interesse differenziato e qualificato all’accesso, perché diverso da quello di tutti
i consociati, escludendo la configurabilità dell’ipotesi di controllo diffuso dell’operato
dell’Amministrazione.
In materia di accesso agli atti, l’indicazione dei documenti relativi al permesso di
costruire, rilevanti a fini contenziosi, individua un interesse (cioè una potenziale
utilità) non generico e reale, benché “precontenzioso” in quanto non ancora
esplicitato in sede giudiziaria, come tale dotato di un carattere di intrinseca rilevanza,
in considerazione della particolare posizione contrattuale della ricorrente.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 30 maggio 2012, n. 1077 – Pres. Guadagno – Est. Zonno –
R.L.M. (avv. Nisio) c. Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Ministero
dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca (Avv. di Stato)
Accesso – Trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale – Istanza di
accesso agli atti e documenti – Rigetto – Omissis elementi circostanzianti addebiti
– Diritto di difesa – Tutela privacy – Non sussiste
La difesa da qualsivoglia addebito presuppone la conoscenza piena e compiuta dei
fatti posti a base dell’addebito, tale conoscenza può essere esclusa, per tutelare la
privacy, solo laddove inerisca circostanze non rilevanti ai fini della contestazione. Ne
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consegue che ove le parti omissate riguardino nomi ed elementi circostanzianti gli
episodi posti a base degli addebiti, la loro esclusione dall’esibizione impedisce alla di
conoscere elementi rilevanti di tali episodi tanto da renderli non riconoscibili,
impedendo quindi alla richiedente di individuarli e di poter svolgere le proprie
osservazioni a difesa (è, infatti, di lapalissiana evidenza che se non si comprende
quale sia l’episodio contestato e chi sia il denunciante non se ne può fornire neppure
una propria versione).
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IIIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 894 – Pres. Morea – Est. Adamo – C.S.
s.n.c. di S.G. & C. (avv.ti De Felice, Fucci) c. Comune di Monopoli (avv. Di Bello).
Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Ordine di demolizione – Strutture temporanee precarie
corrispondenti ad esigenze stagionali.
Le disposizioni regolamentari comunali in materia di installazione di strutture
temporanee precarie corrispondenti ad esigenze stagionali – pur nella previsione di
un termine stagionale inferiore a quello annuale – devono in ogni caso essere
interpretate in conformità alle disposizioni dell’art. 11, comma 4, della l.r. n. 17/2006
(“Disciplina della tutela e dell’uso della costa”) che autorizza la durata annuale della
gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche
ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse. (Nel caso di specie, il Collegio si
è espresso nel senso che le strutture precarie, benché debbano corrispondere ad
esigenze stagionali e quindi da soddisfarsi nel periodo di otto mesi indicato nel
regolamento comunale, possano comunque permanere in modo stabile e continuo sul
sito per il periodo di durata massima dell’autorizzazione senza dover essere rimosse e
rimontate ogni anno decorso il termine stagionale).
(Cfr. in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. nn. 898 e 904 del 4 maggio
2012)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 895 – Pres. Morea – Est. Adamo –
G.D.S., M.D.S., N.R. (avv. Spagnoletti) c. Comune di Mola di Bari (avv. Profeta).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità – Carenza di
interesse – Provvedimento sanzionatorio – Istanza successiva – Riesame ed
assorbimento del provvedimento.
È improcedibile per difetto di interesse l’impugnazione del provvedimento
sanzionatorio con cui la P.A. ingiunge al privato la demolizione di un’opera edilizia
ritenuta abusiva, qualora il privato ingiunto, successivamente a tale provvedimento,
abbia presentato istanza di sanatoria (sia essa di accertamento di conformità, sia essa
di condono) per le suddette opere. Tale istanza, infatti, comporta l’obbligo di
riesame dell’abusività dell’opera mediante l’emanazione di un nuovo provvedimento
(esplicito od implicito, di accoglimento o di rigetto) che vale a superare il
provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa.
(Cfr. in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. nn. 1084 del 13 luglio 2011 e
1285 del 31 agosto 2011)
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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 896 – Pres. Morea – Est. Adamo – M.C.
(avv. Pasquino) c. Prefettura di Bari – Sportello unico per l’immigrazione, Ministero
dell’interno (Avv. Stato).
Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) –
Regolarizzazione – Procedimento di emersione – È rimesso all'iniziativa esclusiva
del datore di lavoro.
Il procedimento di emersione ex art. 1 ter della l. n. 102/2009 è rimesso all'iniziativa
esclusiva del datore di lavoro, sicché, ove il predetto datore dimostri il suo
disinteresse per il buon esito di tale procedimento, la P.A. si viene a trovare
nell’impossibilità di concluderlo con un provvedimento finale favorevole
all’emersione del lavoratore straniero. A sostegno della riferita conclusione è
sufficiente richiamare il comma 2 dell’art. 1 ter citato, che condiziona l’avvio del
procedimento di emersione all’impulso del solo datore di lavoro, con l’esclusione di
ogni potere di impulso in capo allo straniero lavoratore irregolare.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 897 – Pres. Morea – Est. Adamo – R.C. e
altri (avv.ti De Marco, Pappalepore) c. Comune di Bari (avv.ti Lonero Baldassarra,
Farnelli).
Edilizia ed urbanistica – Piani di lottizzazione – Ad iniziativa privata –
Approvazione – Parere contrario – Fondato su presunto (e non dimostrato) venir
meno delle adesioni – Illegittimità.
Edilizia ed urbanistica – Piani di lottizzazione – Ad iniziativa privata –
Approvazione – Sfera di competenza degli organi tecnici.
Edilizia ed urbanistica – Piani di lottizzazione – Ad iniziativa privata – Rapporto
con la pianificazione urbanistica generale.
Edilizia ed urbanistica – Piani di lottizzazione – Ad iniziativa privata – Rapporto
con la pianificazione urbanistica generale – In tema di pianificazione viaria.
Risarcimento del danno – Danno da ritardo e da silenzio – Accertamento –
Presupposti.
In materia di piani di lottizzazione ad iniziativa privata, è privo di ogni base
normativa il parere contrario all’approvazione del piano che si colleghi ad un
presunto (e non dimostrato) venir meno nel tempo delle adesioni alla presentazione
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dello stesso, non potendosi ritenere che le relative sottoscrizioni siano soggette a
scadenza.
In sede di approvazione di un piano di lottizzazione, gli organi tecnici del Comune
sono tenuti alla verifica della conformità dell’intervento alla disciplina attuale del
territorio, stabilita dagli strumenti pianificatori tipici, in cui si è cristallizzato
l’interesse pubblico ad un ordinato utilizzo delle aree, non essendo loro affidata
alcuna valutazione di merito sull’opportunità o convenienza dell’intervento che si
sovrapponga e annulli quella predeterminata dagli atti pianificatori.
La lottizzazione, anche d’iniziativa privata, rappresenta uno strumento per attuare le
previsioni della pianificazione generale, ovvero per trasformare in realtà gli obiettivi
perseguiti nell’interesse pubblico attraverso il disegno dello strumento urbanistico,
teso ad un ordinato e funzionale uso del territorio. In particolare, il piano di
lottizzazione è destinato a realizzare un’espansione residenziale in zone non ancora
urbanizzate alle quali siano così garantite le necessarie dotazioni e infrastrutture
collettive, attraverso l’apporto anche finanziario di privati, che sono in tal modo posti
in condizione di sfruttare le potenzialità edificatorie dei terreni di loro proprietà.
In sede di approvazione di un piano di lottizzazione, la valutazione dei temi della
viabilità, e quindi della sufficienza dei collegamenti esterni all’area oggetto di
lottizzazione, non è un elemento da sviluppare in occasione dell’approvazione del
piano di lottizzazione, che ha natura attuativa, ma deve essere contenuto, a monte,
nello strumento urbanistico generale il quale, sulla base di una previsione
complessiva dei temi della gestione del territorio, è il mezzo giuridico funzionalmente
idoneo a dare ingresso alle tematiche della circolazione nell’ambito del territorio
comunale.
Il riconoscimento della responsabilità della Pubblica amministrazione per il tardivo
esercizio della funzione amministrativa richiede, oltre alla constatazione della
violazione dei termini del procedimento, l’accertamento che l’inosservanza delle
cadenze procedimentali sia imputabile a colpa o dolo dell’Amministrazione medesima
e che il danno lamentato sia conseguenza diretta ed immediata del ritardo
dell’Amministrazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 899 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
E.M.G.S., M.C.S. (avv. Di Modugno) c. Comune di Altamura (avv. Santeramo).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Istanza di sanatoria
– Anteriormente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Conseguenza
– Improcedibilità del gravame – Per sopravvenuta carenza di interesse.
37
Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordine di demolizione
allorquando risulti presentata una domanda di sanatoria in data precedente
all’introduzione del ricorso stesso e successivamente alla data del provvedimento di
ripristino, e ciò in quanto l’esercizio della facoltà di regolarizzare la propria
posizione da parte del privato impedisce l’esercizio del potere repressivo
dell’Amministrazione almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso
negativo sulla istanza medesima, ed inoltre in quanto l’applicazione di detto principio
determina, sotto l’aspetto processuale, la sopravvenuta carenza d’interesse
all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la
suddetta domanda di sanatoria e la traslazione e il differimento dell’interesse ad
impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda
medesima disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva.
(Cfr. in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. nn. 1481 del 6 ottobre 2011,
1699 del 10 novembre 2011, 1855 del 7 dicembre 2011, 172 del 13 gennaio 2012)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 901 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
A.E. (avv. Guerra) c. U.T.G. - Prefettura di Bari, Ministero dell’interno (Avv. Stato).
Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) –
Regolarizzazione – Diniego – Che non dia conto della estinzione della condanna,
né motivi la permanenza di ragioni ostative all’emersione – Illegittimità.
È illegittimo il provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro
irregolare ove il diniego non dia conto della estinzione, per effetto del decorso del
termine stabilito dall’art. 167 c.p., attesa la concessione della sospensione
condizionale della pena, della condanna ritenuta ostativa all’accoglimento
dell’istanza, né motivi la permanenza di ragioni ostative all’emersione con riferimento
ad eventuali condotte successive del ricorrente.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 905 – Pres. Morea – Est. Giansante – M.
& C. s.r.l. (avv. Loiodice) c. Comune di Bari (avv. Farnelli).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità –
Sopravvenuta carenza di interesse – Costruzione abusiva – Su suolo di proprietà
comunale – Superata dal nuovo documento programmatico preliminare
comunale.
Deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso
diretto all’annullamento di provvedimenti comunali di accertamento di presunto
abuso edilizio su suoli di proprietà comunale, di diniego di concessione degli stessi e
successivo ordine di demolizione, allorché il nuovo documento programmatico
38
preliminare (D.P.P.) comunale sopravvenuto in corso di causa non preveda più
l’ubicazione della strada pubblica sul suolo per cui è causa.
(Cfr. in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 914)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 907 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
M.C. (avv. Buccolieri) c. Comune di Gravina di Puglia (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione –
Motivazione – Deve consentire esatta individuazione opere abusive.
L’ordinanza con cui si ordina la demolizione di opere abusive deve essere
adeguatamente motivata in relazione all’esatta individuazione delle opere soggette
alla demolizione non essendo sufficiente una motivazione che consista nel mero
richiamo all’ordinanza di sospensione dei lavori. Tale motivazione è tanto più
doverosa quando si tratta, come nel caso di specie, di immobile destinato ad
abitazione principale.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 909 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
L.A. (avv.ti Losito, Amara, Lofoco) c. Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (Avv. Stato), Politecnico di Bari (Avv. Stato).
Istruzione pubblica – Professori ed assistenti di Università – Dottorato di ricerca
– Ricorso avverso provvedimento diniego richiesta di proroga e conseguente
decadenza a sostenere l’esame finale – Improcedibilità – Sopravvenuto difetto di
interesse – Se l’amministrazione, concessa la proroga in via cautelare ed
esaminata la tesi, non ammette il ricorrente all’esame finale.
Il ricorso avverso i provvedimenti che dapprima respingono la richiesta di proroga
avanzata ai sensi del regolamento interno del corso di dottorato di ricerca e poi
dichiarano la decadenza dal diritto a sostenere l’esame finale del corso deve essere
dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ove l'Amministrazione
resistente, sebbene in ottemperanza all’ordinanza cautelare abbia concesso la
proroga, tuttavia, esaminata la tesi, abbia poi deciso di non ammettere il
ricorrente all’esame finale.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 910 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
A.C. (avv. Scricco) c. Comune di Barletta (avv. Danzi).
39
Edilizia popolare ed economica – Assegnazione – In genere – Esistenza di un
contratto locativo relativo ad un immobile di proprietà dell’aspirante
assegnatario – In assenza del certificato di abitabilità – Legittimità
dell’assegnazione.
L’assenza del certificato di abitabilità per l’immobile di proprietà del ricorrente
espone alla sanzione risolutiva ogni eventuale contratto di utilizzo del bene privo
dell’attestazione della sussistenza delle condizioni di agibilità ed igienicità e fa venir
meno, sul piano sostanziale, la potenziale produttività del reddito locativo che l’art. 2,
comma 1, lett. d), della l.r. n. 54/1984 eleva a condizione impeditiva dell’assegnazione
dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 912 – Pres. Morea – Est. Giansante –
M.L., B.F. (avv.ti Tinelli, Lopinto) c. Comune di Alberobello (avv. Tramonte).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità –
Sopravvenuta carenza di interesse – Ove l’Amministrazione annulli in autotutela
il provvedimento impugnato per difetto di istruttoria.
Qualora venga annullata in autotutela l’ordinanza di ripristino stato dei luoghi per
difetto di istruttoria e, quindi, il provvedimento in autotutela non consenta di
apprezzare la pretesa di parte ricorrente pienamente soddisfatta deve essere
dichiarata più propriamente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di
interesse anziché la cessazione della materia del contendere.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 913 – Pres. Morea – Est. Giansante –
N.A.F., R.D.G. (avv. Lacoppola) c. Comune di Noicattaro (n.c.).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità –
Sopravvenuta carenza di interesse – Costruzione abusiva – Rapporti tra
provvedimento repressivo e domanda in sanatoria – Inconciliabilità.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – In materia
di edilizia ed urbanistica – Per mancata impugnazione del diniego definitivo
dell’istanza di sanatoria emesso sulla base degli impugnati pareri sfavorevoli.
L’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata successivamente alla
impugnazione dell’ordinanza di demolizione produce l’effetto di rendere
improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuto difetto di interesse; il riesame
dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità,
provocato dall’istanza di sanatoria, comporta infatti la necessaria emanazione da
40
parte del Comune di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale
comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa.
(Cfr. in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 8 marzo 2012, n. 520)
È inammissibile il ricorso avverso i pareri sfavorevoli adottati in riferimento alla
domanda di permesso di costruire in sanatoria, qualora il ricorrente abbia mancato di
impugnare il provvedimento definitivo di diniego della suddetta istanza di sanatoria.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 919 – Pres. Morea – Est. Giansante –
Istituto delle Ancelle del Santuario (avv.ti Volpe, Vimborsati) c. Comune di Monopoli
(avv.ti Di Bello, Nocera), Regione Puglia (avv. Bucci).
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – In genere – Dispone le
conformazioni future delle sole aree libere.
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori comunali – Formazione e approvazione
– Obbligo di motivazione – Non sussiste – Eccezione – In presenza di specifiche
aspettative in capo ai titolari delle classificazioni preesistenti – Fattispecie.
Le previsioni del piano regolatore servono a conformare l’edificazione futura e non
anche le costruzioni esistenti al momento dell’entrata in vigore del piano o di una sua
variante; proprio per tale sua caratteristica di strumento di pianificazione, il piano
regolatore considera le sole aree libere, tali dovendosi ritenere quelle disponibili al
momento della pianificazione, e ancor più precisamente quelle che non risultano già
edificate (in quanto costituenti aree di sedime di fabbricati o utilizzate per opere di
urbanizzazione), ovvero quelle che, nel rispetto degli standard urbanistici, risultano
comunque già utilizzate per l’edificazione (in quanto asservite alla realizzazione di
fabbricati, onde consentirne lo sviluppo volumetrico).
(Cfr. in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011 n. 1598)
Stante l’ampio potere discrezionale di cui godono i Comuni in materia urbanistica,
l’adozione di un atto di programmazione territoriale avente rilevanza generale non
esige una specifica motivazione delle singole determinazioni assunte, in quanto le
stesse trovano giustificazione nei criteri generali di impostazione del piano regolatore
generale; in sede di controllo di legittimità non è consentito al giudice amministrativo
di entrare nel merito delle scelte pianificatorie, salvo che siano inficiate da errori di
fatto o da vizi di illogicità e contraddittorietà, risultando infatti necessaria
un’apposita motivazione solo quando le classificazioni preesistenti siano assistite da
specifiche aspettative, in capo ai rispettivi titolari, fondate su atti di contenuto
concreto, come quelle che traggono origine da un piano di lottizzazione approvato
oppure da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia.
41
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 922 – Pres. Morea – Est. Adamo – C.F.,
A.C.F. (avv. Caso) c. Comune di Lucera (avv. Mescia).
Espropriazione – Occupazione illegittima – Acquisizione sanante ex art. 42 bis
d.P.R. n. 327/2001 – Efficacia ex nunc – Conseguenze.
Il provvedimento di acquisizione coattiva di cui al nuovo art. 42 bis del d.P.R. n.
327/2001 si configura come un nuovo atto, omogeneo a quello di esproprio, previsto
per il caso in cui la P.A. già detenga il bene e lo utilizzi per ragioni di pubblico
interesse, ed operante ex nunc, pertanto non valevole a sanare ed eliminare un
precedente illecito. In sostanza, con l’art 42 bis viene data all’Amministrazione, di
fronte al perdurante diritto di proprietà del titolare, malgrado l’avvenuta costruzione
dell’opera pubblica o d’interesse pubblico, la scelta discrezionale – valutate le
circostanze e comparati gli interessi in conflitto – di decidere se demolire in tutto o in
parte l’opera (affrontando le relative spese) e restituire l’area al proprietario, oppure
se disporre l’acquisizione (evitando che sia demolito, paradossalmente, quanto
altrimenti risulterebbe meritevole di essere ricostruito).
(Cfr., in senso sostanzialmente conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. n. 924 del 4
maggio 2012).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 923 – Pres. Morea – Est. Adamo – M.P.,
M.T. (avv. De Marco) c. Comune di Bari (avv. Matassa), Regione Puglia (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Piani di lottizzazione – Ad iniziativa privata –
Approvazione – Sfera di competenza degli organi tecnici.
Edilizia ed urbanistica – Piani di lottizzazione – Ad iniziativa privata – Rapporto
con la pianificazione urbanistica generale.
Edilizia ed urbanistica – Piani di lottizzazione – Ad iniziativa privata – Rapporto
con la pianificazione urbanistica generale – In tema di pianificazione viaria.
Risarcimento del danno – Danno da ritardo e da silenzio – Accertamento –
Presupposti.
In sede di approvazione di un piano di lottizzazione, gli organi tecnici del Comune
sono tenuti alla verifica della conformità dell’intervento alla disciplina
attuale del territorio, stabilita dagli strumenti pianificatori tipici, in cui si è
cristallizzato l’interesse pubblico ad un ordinato utilizzo delle aree, non essendo loro
affidata alcuna valutazione di merito sull’opportunità o convenienza dell’intervento
che si sovrapponga e annulli quella predeterminata dagli atti pianificatori.
42
La lottizzazione, anche d’iniziativa privata, rappresenta uno strumento per attuare le
previsioni della pianificazione generale, ovvero per trasformare in realtà gli obiettivi
perseguiti nell’interesse pubblico attraverso il disegno dello strumento urbanistico,
teso ad un ordinato e funzionale uso del territorio. In particolare, il piano di
lottizzazione è destinato a realizzare un’espansione residenziale in zone non ancora
urbanizzate alle quali siano così garantite le necessarie dotazioni e infrastrutture
collettive, attraverso l’apporto anche finanziario di privati, che sono in tal modo posti
in condizione di sfruttare le potenzialità edificatorie dei terreni di loro proprietà.
In sede di approvazione di un piano di lottizzazione, la valutazione dei temi della
viabilità, e quindi della sufficienza dei collegamenti esterni all’area oggetto di
lottizzazione, non è un elemento da sviluppare in occasione dell’approvazione del
piano di lottizzazione, che ha natura attuativa, ma deve essere contenuto, a monte,
nello strumento urbanistico generale il quale, sulla base di una previsione
complessiva dei temi della gestione del territorio, è il mezzo giuridico funzionalmente
idoneo a dare ingresso alle tematiche della circolazione nell’ambito del territorio
comunale.
Il riconoscimento della responsabilità della Pubblica amministrazione per il tardivo
esercizio della funzione amministrativa richiede, oltre alla constatazione della
violazione dei termini del procedimento, l’accertamento che l’inosservanza delle
cadenze procedimentali sia imputabile a colpa o dolo dell’Amministrazione medesima
e che il danno lamentato sia conseguenza diretta ed immediata del ritardo
dell’Amministrazione.
(Cfr. in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 897)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 23 maggio 2012, n. 991 - P. Morea - E. Adamo - N.G. (avv.
Afferrante) c. Comune di Vieste.
Risarcimento del danno – Risarcimento ai danni della P.A. in materia di
espropriazione – Mancanza del decreto di espropriazione – Insussistenza della
lesione – Infondatezza della domanda risarcitoria.
Espropriazione – Acquisizione sanante – Disciplina dell’art. 42 bis del d.p.r.
327/2001 – Provvedimento di acquisizione coattiva – Caratteri.
Espropriazione – Acquisizione sanante – Disciplina dell’art. 42 bis del d.p.r. n.
327/2001 – Scelta dell’amministrazione circa la demolizione dell’opera eseguita o
l’acquisizione.
E’ infondata la domanda risarcitoria che abbia ad oggetto il danno da sottrazione
della proprietà di un bene ove questa sottrazione non si sia mai verificata: infatti, in
43
mancanza del decreto di espropriazione la titolarità del bene non passa mai
all’Amministrazione.
Il provvedimento di acquisizione coattiva introdotto dall’art. 42 bis del d.p.r.
327/2001, si configura come un nuovo atto, omogeneo a quello di esproprio, previsto
per il caso in cui la P.A. già detenga il bene e lo utilizzi per ragioni di pubblico
interesse, che opera ex nunc e che quindi non vale a sanare ed eliminare un
precedente illecito: attraverso tale procedimento il legislatore prevede un meccanismo
che permette di disporre l’acquisizione del bene al patrimonio della P.A. con effetti ex
nunc, previa corresponsione al privato di un indennizzo (non di un risarcimento) che
copre il valore venale del bene (da calcolarsi al momento dell’acquisizione), oltre che
di una somma ulteriore (forfetariamente determinata in misura pari al 10% del valore
venale) a titolo di ristoro del pregiudizio non patrimoniale, nonché, per il periodo di
occupazione senza titolo, di un importo a titolo risarcitorio, pari all'interesse del
cinque per cento annuo sul valore del bene, se dagli atti del procedimento non risulta
la prova di una diversa entità del danno.
Nell'ipotesi in cui sia realizzata l’opera pubblica o d’interesse pubblico e persiste il
diritto di proprietà del titolare del bene immobile, l’Amministrazione ai sensi dell'art.
42 bis del d.P.R. n. 367 del 2001, valutate le circostanze e comparati gli interessi in
conflitto,anche per i “fatti anteriori”, può decidere se demolire in tutto o in parte
l’opera (affrontando le relative spese) e restituire l’area al proprietario, oppure se
disporre l’acquisizione (evitando che sia demolito, paradossalmente, quanto
altrimenti risulterebbe meritevole di essere ricostruito).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 23 maggio 2012, n. 994 - P. Morea - E. Adamo - E. di
D.T.G. (avv. Ingravalle) c. Regione Puglia (avv. Bucci).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Deposito delle repliche –
Requisiti.
L’art. 73 del codice del processo amministrativo ha stabilito specificamente il termine
di 20 giorni liberi per"presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie
depositate in vista dell'udienza", abilitando le parti alle repliche solo in caso di
preesistenza di documenti e memorie, depositate rispettivamente entro 40 e 30 giorni
prima dell'udienza: questa previsione coniuga il principio del contraddittorio e quello
del giusto processo previsto dall'articolo 111, comma 1, della Costituzione, il quale si
realizza anche attraverso la ragionevole durata del processo, affidata altresì al
comportamento processuale delle parti.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 23 maggio 2012, n. 998 - P. Morea - E. Adamo - G.G. (avv.
Panizzolo) c. Comune di Cerignola (avv. Paradiso).
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Edilizia ed urbanistica – In genere – L.reg. Puglia n. 33/2007 – Sottotetti – Natura
di volumi tecnici – Possibilità di recupero a scopo residenziale – Sussistenza.
In base alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33, devono considerarsi volumi
tecnici anche i sottotetti, ed in quanto tali suscettibili di recupero a scopo residenziale:
tale conclusione emerge con chiarezza dal disegno complessivo della legge e dalla
circolare esplicativa dell'Assessorato all'Assetto del territorio n. 1/2009, approvata
con deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2009 n. 324 che precisa, altresì,
che è esclusa la possibilità di recupero quando permanga la necessità di allocare
impianti e di attrezzature ad uso dell'edificio, sicché il recupero a scopo residenziale
comporterebbe l'esigenza di reperire e/o realizzare nuovi volumi in cui alloggiare gli
accessori e gli impianti strumentali alla costruzione principale, in contrasto con la
stessa ratio della legge regionale che mira al contenimento del consumo dei suoli e in
genere delle risorse.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 23 maggio 2012, n. 999 - P. Morea - E. Adamo - E.T. s.p.a.
(avv.ti De Zio Di Myra, Contardi, De Quattro, De Luca) c. Comune di Torremaggiore
(avv. B.B.).
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità –
Dichiarazione inizio lavori – Diffida a non eseguire – Art. 10 bis, l. n. 241/1990 –
Inapplicabilità.
Atto amministrativo – Motivazione – Pluralità di motivi – Sufficienza di uno solo
di essi a sorreggere la legittimità del provvedimento.
Telecomunicazione – Telefonia – Telefonia mobile – Richiesta di installazione di
impianti radioelettrici – Requisiti dell’istanza.
L'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, nella parte in cui impone all'amministrazione,
prima di adottare un provvedimento sfavorevole nei confronti del richiedente, di
comunicargli le ragioni che ostano all'accoglimento della sua istanza, non è
applicabile alla diffida a non eseguire i lavori oggetto di dichiarazione di inizio di
attività, in quanto atto privato che non consiste in una procedura.
Deve escludersi l’illegittimità del provvedimento amministrativo, fondato su una
pluralità di autonomi motivi, quando ne esista almeno uno idoneo a sostenere l'atto
stesso.
Ai sensi dell’art. 87, comma 4, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, colui che richiede
l'installazione d’impianti radioelettrici non solo deve presentare istanza di
autorizzazione o la denuncia di inizio attività all'ente locale, ma deve altresì,
contestualmente, produrre copia allo "Organismo competente ad effettuare i controlli,
di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 364" (per la Regione Puglia
45
A.R.P.A.): viene delineato un sistema (pienamente confermato dalla legislazione
regionale), per il quale la richiesta del parere della A.R.P.A. e il parere stesso devono
essere preventivi rispetto all'installazione dell'impianto. Inoltre, l'articolo 9, della
l.reg. Puglia 8 marzo 2002 n. 5, prescrive che la richiesta di parere contenga anche i
dati sugli altri impianti della zona: la mancanza di tutte queste informazioni rende
legittimo il divieto imposto dall’amministrazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 23 maggio 2012, n. 1004 - P. Morea - E. Adamo - I. s.p.a.
(avv.ti V. Caputi Jambrenghi, Villata) c. Comune di Modugno (avv. La Pesa), Regione
Puglia, Azienda U.S.L. Ba/4.
Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Annullamento per
incompetenza – Carattere assorbente – Disamina del merito – Esclusione.
Il motivo d’incompetenza va esaminato prioritariamente e il suo accoglimento
comporta l’assorbimento degli altri motivi, in quanto il giudice deve limitarsi a
rimettere l’affare all’autorità competente senza poter compiere accertamenti di
merito, in assenza di contraddittorio con quest’ultima amministrazione: la valutazione
del merito della controversia, infatti, si risolverebbe infatti in un giudizio meramente
ipotetico sull'ulteriore attività amministrativa dell'organo competente cui spetta
l'effettiva valutazione della vicenda e che potrebbe emanare o meno l'atto in questione
o comunque provvedere con un contenuto differente; diversamente opinando verrebbe
leso il principio del contraddittorio rispetto all'organo competente, dato che la regola
di condotta giudiziale si formerebbe senza che questa abbia partecipato al giudizio.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 23 maggio 2012, n. 1005 - P. Morea - E. Adamo - N.L. (avv.
Carabellese) c. Comune di Bari (avv.ti Valla, Amoruso).
Edilizia popolare ed economica – Competenza e giurisdizione – Alloggi –
Decadenza – Controversia – Giurisdizione ordinaria.
Per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto
della giurisdizione - a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore
prevista dall'art. 11, comma tredicesimo, del d.P.R. 30 settembre 1972, n. 1035
(nonché dell’articolo 13, commi 12 e 13, della l.reg. Puglia 20 dicembre 1984, n. 54)
con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall'assegnazione per mancata
occupazione dell'alloggio nel termine prescritto - è regolato dal consueto criterio
della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al
giudice amministrativo allorquando tale posizione sia d’interesse legittimo, perché
attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all'assegnazione,
caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto
soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a
46
detta assegnazione. Si può distinguere infatti, a proposito degli alloggi pubblici, una
prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri
amministrativi finalizzati al perseguimento d’interessi pubblici e, correlativamente, da
posizioni d’interesse legittimo dell'assegnatario, ed una successiva fase, di natura
privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante
ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato ha la
natura di diritto.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 23 maggio 2012, n. 1006 - P. Morea - E. Adamo - N.M.,
V.A. (avv.ti Poli, Nardiello) Comune di Gravina di Puglia.
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Formazione e approvazione.
La destinazione ad attrezzature ricreative, sportive, e a verde pubblico, etc., data dal
piano regolatore ad aree di proprietà privata, non comporta l'imposizione sulle stesse
di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo, che è funzionale
all'interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione, effettuata dallo
strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell'edificabilità in ciascuna
delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 maggio 2012, n. 1025 - P. Morea - E. Adamo - M.N.
(avv. Fiorentino) c. Comune di Peschici (avv. Follieri).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Ordine di demolizione in presenza del permesso –
Illegittimità dell’ordine di demolizione.
Risarcimento del danno – Danno non patrimoniale ed esistenziale – Soggetto non
titolare del diritto personale – Inammissibilità della richiesta.
È illegittimo l’ordine di demolizione che si fondi sul solo presupposto dell’abusività
del manufatto laddove questa sia inesistente perché l’intervento risulta autorizzato con
precedente permesso di costruire: perché detto permesso possa ritenersi decaduto è
necessario un formale atto autoritativo.
La domanda risarcitoria che abbia ad oggetto il danno morale o esistenziale collegato
alla turbativa della tranquillità deve essere dichiarata inammissibile laddove sia
proposto da un amministratore di un condominio, trattandosi di una modalità
riparatoria della lesione di diritti personali.
47
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 maggio 2012, n. 1026 - P. Morea - E. Adamo - M.E.M.
(avv.ti E. e I. Follieri) c. Ente Parco nazionale del Gargano (Avv. Stato), Comune di
Peschici.
Silenzio – Silenzio assenso – Ambito di applicazione – Materia ambientale – Nulla
osta dell’Ente Parco – Sussistenza.
Atto amministrativo – Normativo – Regolamento dell’Ente Parco – Atto
formalmente amministrativo ma sostanzialmente normativo – Rango secondario
– Legittimazione all’impugnativa.
Silenzio – Silenzio assenso – Ambito di applicazione – Nulla osta dell’Ente Parco
– Esclusione del silenzio assenso – Illegittimità.
Anche dopo l'entrata in vigore delle modifiche all'art. 20 l. 241 del 1990 ad opera
della l. n. 15 del 2005, è pienamente vigente il silenzio assenso in materia ambientale
codificato dall'art. 13 l. n. 394 del 1991 sul nulla osta dell'Ente Parco, destinato ad
inserirsi in un procedimento in cui ulteriori specifici interessi ambientali vengono
valutati in modo espresso, essendo comunque il legislatore statale libero di qualificare
in termini di silenzio-assenso il decorso del tempo entro cui l'amministrazione
competente deve concludere il procedimento, esclusi i procedimenti c.d. complessi
caratterizzati da "elevato tasso di discrezionalità".
Il regolamento dell’Ente Parco, laddove pone regole procedurali, deve sicuramente
qualificarsi quale atto formalmente amministrativo ma sostanzialmente normativo che,
nella gerarchia delle fonti, assume rango secondario, trovando il proprio fondamento
nella legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394: ne consegue, oltre alla possibilità per i
soggetti aventi legittimazione ed interesse di chiederne l’annullamento, la stessa
possibilità per il giudice (anche d’ufficio) di disapplicarlo, secondo il principio di
legalità e di iuria novit curia, pure in ipotesi di lesione dell’interesse legittimo.
L'art. 56 del Regolamento dell’Ente Parco si pone in aperto contrasto con la legge
quadro in materia di silenzio poiché esclude che possa operare il silenzio-assenso per
"gli interventi che modificano lo stato dei luoghi all'interno del Parco o che siano
suscettibili di incidere con gli equilibri ecologici del Parco": la norma regolamentare,
infatti, rende inapplicabile, a priori, il meccanismo di cui all'articolo 13 della l. 6
dicembre 1991 n. 394 a qualsivoglia iniziativa rientrante nel territorio del Parco
stesso, oltre a rinviare illegittimamente sine die la sua operatività al momento
imprecisato dell’approvazione di un meglio individuato regolamento di
semplificazione, con un effetto sostanzialmente abrogativo della disciplina di rango
primario, non consentito a livello ordinamentale.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 maggio 2012, n. 1027 - P. Morea - E. Adamo - G. I.,
M.A.I. (avv. d'Ambrosio) c. Comune di Bari.
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Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Adempimento della
P.A. al giudicato dell'Autorità giudiziaria ordinaria – Ordinanza ex art. 702 ter
c.p.c. – Possibilità di azionare il giudizio di ottemperanza.
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – In genere – Le c.d.
penalità di mora – Funzione.
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - In genere - Astreintes e
nomina del commissario ad acta - Differenza dei mezzi di tutela - Natura.
Ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, l'azione di ottemperanza può
essere proposta per conseguire l'attuazione, oltre che delle sentenze del giudice
amministrativo passate in giudicato, anche dell'ordinanza emessa ai sensi del sesto
comma dell'art. 702 ter c.p.c., in quanto pienamente equiparabile alle sentenze passate
in giudicato.
La cd. penalità di mora, di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), codice del processo
amministrativo, assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non
mira a riparare il pregiudizio cagionato dall'esecuzione della sentenza ma vuole
sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore
all'adempimento.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, 26 gennaio 2012 n. 259)
Non vi è incompatibilità tra irrogazione di astreintes e richiesta di nomina di un
commissario ad acta, pure avanzata dalla parte ricorrente: sono, infatti, mezzi di
tutela diversi perché l’astreinte è un mezzo di coercizione indiretta (modello
“compulsorio”), mentre la nomina del commissario ad acta, comporta una misura
attuativa del giudicato ispirata ad una logica volta a nominare un diverso soggetto,
tenuto a provvedere al posto della stessa, secondo un modello di “esecuzione
surrogatoria”. L’opzione per l’uno o per l’altro modello rientra nella disponibilità
della parte e l’unico limite espressamente contemplato dall’art. 114 del c.p.a. è
rappresentato dal fatto che l’uso dell’astreinte non risulti “manifestamente iniquo,
ovvero sussistano altre ragioni ostative”.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 maggio 2012, n. 1039 - P. Morea - E. Adamo - C.D.F.
(avv. Tarantini) c. Comune di Barletta (avv. Danzi).
Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione alloggi – Decadenza ex art. 17
d.P.R. n. 1035/1972 – Competenza del sindaco all'adozione del provvedimento –
Non sussiste – Attribuzione a funzionari o a dirigenti del Comune.
Le attività amministrative concernenti l’assegnazione ovvero la revoca o la decadenza
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che impegnano l’amministrazione verso
49
l’esterno rientrano nell’ambito della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica
spettante ai funzionari o ai dirigenti del Comune, come individuati sulla base della
articolazione organizzativa del Comune stesso: è, quindi, da escludere che il Sindaco,
quale organo di governo al quale spettano, in quanto tale, poteri di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo, sia competente ad adottare l’ordinanza di
decadenza dall’assegnazione dell’alloggio popolare.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2012, n. 1042 – Pres. Morea – Est. Giansante –
A. Z. (avv.ti Piccolo, D’Ambrosio) c. Comune di Andria (avv. De Candia).
Silenzio – Silenzio assenso – In materia di installazione ed esercizio di impianti di
distribuzione dei carburanti – Art. 3 d.lgs. n. 3/1998.
Silenzio – Silenzio assenso – In materia di installazione ed esercizio di impianti di
distribuzione dei carburanti – Con riferimento alla concessione edilizia –
Combinato disposto art. 3 d.lgs 32/98, art. 6 d.P.R. n. 447/98, art. 2 d.lgs. n.
32/1998.
In materia di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, ai
sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 32/1998, l’autorizzazione si intende concessa decorsi 90
giorni dal ricevimento della documentazione, salvo il diniego espresso della p.a.,
trattandosi di un’ipotesi di silenzio assenso. L’eventuale provvedimento espresso,
emanato successivamente al suddetto termine, è un atto meramente ricognitivo
dell’accertato silenzio assenso formatosi.
In materia di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, in
virtù del combinato disposto dell’art. 3 d.lgs. n. 32/98 e dell’art. 6 d.P.R. n. 447/98
correlati con l’art. 2 d.lgs. n. 32/98, il silenzio assenso deve intendersi formato non
solo per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ma, anche per la concessione
edilizia ad essa annessa.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2012, n. 1043 – Pres. Morea – Est. Giansante –
E.D.L. (avv.ti Scattarelli, Lancieri, Tandoi) c. Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Foggia (Avv. Stato)
Armi e materie esplodenti – Licenza di porto d’armi – Rinnovo – Diniego –
Discrezionalità della p.a. – Necessità preventiva istruttoria per la valutazione dei
presupposti – Motivazione.
Benché in materia di detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi
genere la p.a goda di ampia discrezionalità nella valutazione relativa all’affidabilità
di un soggetto, è necessario che siffatta discrezionalità venga esercitata
50
correttamente, con adeguata istruttoria e valutazione dei presupposti e con idonea
logica motivazione. Infatti, seppure l'art. 39 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), che
attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute
capaci di abusarne e, per la stessa ragione, quello di revocarne l'autorizzazione,
persegue la finalità di prevenire la commissione di reati ed in genere di fatti lesivi
della pubblica sicurezza, il venir meno del requisito richiesto dalla suddetta normativa
non solo deve essere comprovato ma richiede una adeguata valutazione non del
singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa
giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta
inaffidabilità, atteso che la mera denuncia all’Autorità giudiziaria non è circostanza
che da sola possa giustificare la revoca ovvero il diniego del porto d’armi.
(Cfr. Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. n. 432 del 2011)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2012, n. 1045 – Pres. Morea – Est. Giansante –
D.I. (avv. Bernasconi) c. Comune di Trani (avv. Merra).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia (ora permesso di costruire) –
Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione – Decorso tempo – Legittimo
affidamento – Motivazione.
L'ordine di demolizione di un’opera edilizia, realizzata in assenza del titolo abitativo o
in totale difformità dello stesso, è, in linea di principio un atto dovuto,
sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera. Tale
regola è derogata nell’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla
commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla
vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato. Ipotesi, in
relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto
riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità - idoneo a giustificare il
sacrificio del contrapposto interesse privato.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2012, n. 1046 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
V.D, G.R. (avv. Didonna) c. Comune di Putignano (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 –
Motivazione.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) - Istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 –
Motivazione – Sussistenza di un vincolo paesaggistico ambientale – Ragioni.
51
È illegittimo il provvedimento di diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per
difetto di motivazione, qualora non vengano individuate le opere non sanabili. Infatti,
non costituisce idonea motivazione la mera diversità del fabbricato, che costituisce,
invece, presupposto stesso dell’istanza di sanatoria.
Il diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non può trovare fondamento nella
sussistenza di un vincolo paesaggistico-ambientale di cui al d.m. 1 agosto 1985. I
decreti ministeriali richiamati dall'art. 162 del d.lgs. n. 490 del 1999 hanno la finalità
di salvaguardare, transitoriamente, beni sottoposti ad un particolare regime di tutela,
confermando il divieto assoluto di modifica dello stato dei luoghi sino
all'approvazione dei piani territoriali paesistici. Essi, emanati sulla base del d.m. 21
settembre 1984, hanno un duplice contenuto: quello di dichiarazione di notevole
interesse pubblico dei beni e delle aree interessate e quello d'imposizione sulle stesse
aree del divieto assoluto di edificazione: divieto i cui effetti sono stati recuperati
dall'art. 1 quinquies della l. n. 431/85 e ciò nel presupposto, ex art. 162 d.lgs. n.
490/99, che i provvedimenti stessi siano stati pubblicati in data anteriore all'entrata in
vigore della l. n. 431/85. Orbene, poiché i decreti ministeriali riguardanti il territorio
pugliese, seppure adottati in epoca precedente, sono stati pubblicati nella G.U.
posteriormente all'entrata in vigore della l. 431 del 1985, gli stessi mantengono la
loro validità quali dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 160
d.lgs. n. 490/99, non anche quali dichiarazioni di vincolo. Tali decreti, pertanto,
conservano piena efficacia per quanto concerne il regime d'inedificabilità relativa,
che comporta l'assoggettamento a controllo preventivo regionale di qualsiasi
intervento di trasformazione del territorio Di conseguenza la sussistenza di tale
vincolo non può costituire ragione di diniego, dovendo, semmai, essere richiesto o
acquisito il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2012, n. 1048 – Pres. Morea – Est. Giansante –
F.L. (avv.ti Cozzi e Balducci) c. Ministero dell'Interno (Avv. Stato).
Armi e materie esplodenti – Licenza di porto d’armi – Rinnovo – Diniego –
Motivazione.
Ancorché nella materia di licenza di porto d’armi ricorra ampia discrezionalità
dell’amministrazione nella valutazione relativa all’affidabilità di un soggetto, è
necessario che siffatta discrezionalità venga esercitata correttamente, con adeguata
istruttoria e valutazione dei presupposti e con idonea logica motivazione, atteso che il
pericolo di abuso delle armi, che costituisce giusta e responsabile preoccupazione per
le autorità incaricate del rispetto dell’ordine pubblico e delle incolumità delle
persone, non solo deve essere comprovato ma richiede una adeguata valutazione non
del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa
giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta
52
inaffidabilità, atteso che la mera denuncia all’Autorità giudiziaria non è circostanza
che da sola possa giustificare la revoca ovvero il diniego del porto d’armi.
(Cfr. Tar Puglia, Bari, Sez. III. sent. n. 432 del 2011)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2012, n. 1049 – Pres. Morea – Est. Giansante –
R.L. (avv. Bacco) c. Comune di Andria (avv.ti Di Bari, De Candia).
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Interventi di edilizia – Sanatoria
delle opere abusive – Condizioni ex art. 32, comma 27, lett. d), l. n. 47/85.
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Vincoli – Rilascio concessione in
sanatoria – Procedimento – Formazione silenzio assenso.
Provvedimento amministrativo- Qualificazione- Irrilevanza del nomen iurisRilevanza del potere esercitato
Partecipazione al procedimento – Preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/90 –
Portata generale – Applicabilità ai procedimenti di sanatoria e condono edilizio.
Annullabilità del provvedimento – Preavviso di diniego – Omissione – In
particolare, nei procedimenti di sanatoria e condono edilizio – Applicabilità art.
21 octies, comma 2, l. n. 241/90 – Natura vincolata del potere.
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), l. n. 47/85, sono sanabili le opere abusive
realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico,
ambientale e paesistico) purché ricorrano congiuntamente determinate condizioni: 1.
si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo: in proposito la Corte
Costituzionale (ord. n. 150/2009) ha negato che debba trattarsi solo dei vincoli che
comportino l’inedificabilità assoluta; 2. pur realizzate in assenza o in difformità del
titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; 3. siano opere di minore
rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1
del d.l. n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione
straordinaria) senza quindi aumento di superficie; 4. vi sia il previo parere favorevole
dell’autorità preposta al vincolo.
Il rilascio della concessione in sanatoria in zone vincolate presuppone
necessariamente il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo
prescritto dall'art. 32 della l. n. 47/85, anche ai fini della formazione del silenzio
assenso. Inoltre, è l'art. 35 della suddetta legge ad indicare che, nelle ipotesi previste
dal precedente art. 32, il termine per la formazione del silenzio assenso decorre dalla
emissione del parere di detta autorità, ciò in virtù del richiamato espresso rinvio del
comma 25 dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 alle disposizioni dei "capi IV e V della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come
53
ulteriormente modificate dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni e integrazioni" e del successivo comma 27 che prevede:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47…”. Deve altresì evidenziarsi che, comunque, il comma 1 dell’art. 32 della legge
n. 47 del 1985 dopo aver disposto che “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso” prevede
espressamente la possibilità per il richiedente di impugnare il silenzio-rifiuto qualora
tale parere non venga formulato dall’amministrazione entro centottanta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta di parere stesso.
Allorquando, la P.A. erra nel qualificare un provvedimento, ma non vi sono dubbi sul
potere esercitato e sul presupposto valutato e posto alla base del provvedimento, il
provvedimento medesimo può considerarsi legittimamente emanato.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, l'istituto del
preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 - Comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - introdotto dall’art. 6 della prima
legge menzionata, stante la sua portata generale, trova applicazione anche nei
procedimenti di sanatoria o di condono edilizio. Deve, conseguentemente, ritenersi
illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria che non
sia stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui al citato art. 10 bis in quanto
preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e
dunque della possibilità di un suo apporto collaborativo, capace di condurre ad una
diversa conclusione della vicenda.
(cfr. Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. n. 1383 del 2011)
Nei procedimenti di sanatoria e di condono edilizio, l’omissione del preavviso di
rigetto, benché obbligatorio, non determina l'annullabilità del provvedimento, qualora
trovi applicazione il disposto dell'art. 21 octies, comma 2, prima parte, l. n. 241/90, a
tenore del quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme
sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato”. Orbene, non vi è alcun dubbio che il
provvedimento di diniego di condono edilizio costituisce espressione di potere
vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali deve farsi
applicazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2012, n. 1052 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
G.C, G.C. s.r.l, R.V.C, V.D (avv. Daloiso) c. Comune di Monopoli (n.c.).
Demanio e beni pubblici – Concessione di beni pubblici – Stabilimenti balneari –
Concessione annuale.
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È illegittimo il provvedimento di demolizione e ripristino dei luoghi di strutture
precarie e temporanee, qualora il regolamento comunale consenta che tali strutture,
benché debbano corrispondere ad esigenze stagionali, possano comunque permanere
in modo stabile e continuo sul sito per il periodo di durata massima
dell’autorizzazione. Tale assunto è inoltre supportato dallo art. 11, comma 4, l.reg.
Puglia n. 17/2006, secondo cui “La gestione di stabilimenti balneari e di altre
strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente
concesse è consentita per l'intero anno, al fine di svolgere attività collaterali alla
balneazione, con facoltà di mantenere le opere assentite, ancorché precarie, qualora,
prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo
e, comunque, sino alle relative determinazioni dell'autorità competente”, con la
conseguenza che la durata annuale deve ritenersi espressamente prevista e consentita.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2012, n. 1053 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
V.M. (avv. Deramo) c. Comune di Casamassima (avv. Orofino).
Processo amministrativo- Ricorso giurisdizionale – Controinteressati – In materia
edilizia – Impugnazione della concessione edilizia – Caratteristiche della
costruzione – Ammissibilità oltre il termine decadenziale – Ragioni.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Controinteressato – In
materia edilizia – Impugnazione della concessione edilizia in variante –
Irrilevanza – Ragioni.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Indice di edificabilità – Criteri per la determinazione –
Destinazione funzionale.
In materia edilizia, è ammissibile il ricorso presentato dal contro interessato oltre il
termine decadenziale, avente ad oggetto solamente le caratteristiche della costruzione,
sotto il profilo in particolare dell’indice di fabbricabilità e quindi delle dimensioni
della stessa, in quanto solo l’effettivo progredire dell’edificazione e l’eventuale
accesso agli atti rendono edotto il ricorrente delle modalità, da lui contestate, di
costruzione dell’edificio.
In materia edilizia, nel caso in cui il ricorso principale abbia ad oggetto censure
relative al titolo edilizio originario, il ricorrente è sollevato dall’onere di impugnativa
della variante intervenuta in corso d’opera.
Ai fini della determinazione dell’indice di edificabilità di un determinato edificio, deve
tenersi conto della destinazione funzionale dello stesso al momento dell’entrata in
vigore delle n.t.a., senza che abbiano rilievo i dati catastali e la struttura delle
abitazioni limitrofe. (Con la sentenza in esame, il Tribunale ha annullato la
concessione edilizia avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo fabbricato sul
55
luogo in cui insisteva il vecchio macello comunale, ora demolito, in quanto il
provvedimento, attraverso la riqualificazione dell’area da C a B, importava un
maggior indice di edificabilità).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2012, n. 1054 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
A.L.B., A.D. (avv. Ferrini) c. Comune di Barletta (avv.ti Cuocci Martorano,
Palmiotti), C.C. s.r.l. (avv. Carpagnano).
Processo amministrativo – Tutela cautelare – Rigetto – Esigenze cautelari
ulteriori e diverse – Sono da riproporre nello stesso processo.
La pendenza di un ricorso, nel cui ambito sia stata già respinta l’istanza cautelare,
impone alla parte ricorrente che intende far valere ulteriori esigenze cautelari, diverse
da quanto già dedotto, di riproporre nello stesso processo la relativa istanza.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2012, n. 1055 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
R.C. s.r.l., C.E.A.B. s.r.l. (avv. Lorusso) c. Comune di Modugno (avv. Carlucci), Anas
S.p.a. (Avv. Stato).
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Variante – Modificazioni alla
zonizzazione vigente – A causa di atti adottati da altre p.p.a.a. – Inefficacia.
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – In genere – Destinazione di
un’area – Criterio formalistico.
L’adeguamento del P.R.G dovuto al recepimento delle varianti contenute in altri atti
adottati da p.p.a.a. diverse dall’amministrazione comunale, non ha l’efficacia di
apportare modifiche alla zonizzazione vigente, dovendo queste ultime essere state
operate nelle varianti adottate in altra sede; qualora così non fosse, infatti, le varianti
dovrebbero considerarsi inefficaci.
In materia edilizia, la destinazione di un’area deve risultare da formali provvedimenti
di variante e, in assenza di questi, è necessario riportarsi alla destinazione
preesistente.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2012, n. 1056 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
V.D.A. (avv. Basso) c. Ministero dell’interno, Questura di Bari (Avv. Stato),
Prefettura di Lecco (n.c.), Questura di Lecco (n.c.).
56
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Avverso diniego rinnovo
permesso di soggiorno – Rigetto del ricorso – Qualora siano sollevate censure
relative al presupposto decreto di espulsione.
Il ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno emesso in presenza di decreto di
espulsione deve essere respinto qualora vengano sollevate censure con riferimento al
decreto di espulsione, dovendo tale provvedimento essere ritualmente impugnato
innanzi all’autorità giudiziaria competente in materia.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2012, n. 1057 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
J. S.r.l. (avv.ti Zonca, Basso e Cavalleri) c. Comune di Torremaggiore (avv.
Antonucci).
Ambiente – Impianti eolici – Ordinario regime autorizzazione unica regionale –
Presupposti (Applicabilità) – Regime semplificato d.i.a. – Inapplicabilità.
Gli impianti eolici con capacità di generazione tra i 60 KW ed 1 MW sono sottoposti
all’ordinario regime dell’autorizzazione unica regionale, e non al regime semplificato
della d.i.a., per effetto delle dichiarazioni di incostituzionalità dell’art. 27 della l.r.
Puglia n. 1/2008 e dell’art. 3 della l.r. Puglia n. 31/2008.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2012, n. 1059 – Pres. Morea – Est. Giansante –
R.P., A.B., N.L. (avv. Ruscigno) c. Comune di Acquaviva delle Fonti (avv. Di Pinto).
Edilizia ed urbanistica – In genere – Difformità dell’opera rispetto al progetto –
Potere sanzionatorio della p.a. – Insussistenza.
È illegittimo, in quanto viziato da eccesso di potere, il provvedimento con cui la p.a.,
ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001, dispone la rimozione di interventi edilizi qualora la
contestata difformità sia tale non rispetto al permesso di costruire o alla denuncia di
inizio di attività, come previsto nel suddetto articolo, ma rispetto a quanto previsto dal
progetto dell’opera stessa e rappresenti un intervento di trascurabile entità sul
preesistente stato dei luoghi, da far fondatamente escludere una compromissione dei
valori urbanistici tutelati dalla suddetta normativa di riferimento.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2012, n. 1061 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
I.X.R. s.r.l. (avv. Ordine) c. Regione Puglia (avv. Loffredo), Azienda Sanitaria Locale
Foggia (avv. Norma Bortone).
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Sanità pubblica – Servizio sanitario nazionale Unità o aziende sanitarie locali
(U.S.L o A.S.L) – Accreditamento transitorio – Revoca – In caso di trasferimento
– Art. 29, comma 4, l.reg. Puglia n. 8/2004.
In caso di trasferimento di una struttura sanitaria, a seguito di fusione di due società,
è illegittimo il provvedimento con cui la p.a. revoca l’accreditamento transitorio, già
ottenuto da una delle suddette società, fondato sulla verifica effettuata presso la sede
in corso di dismissione senza tener conto della procedura di trasferimento in itinere.
Infatti, la possibilità di trasferimento anche definitivo della struttura è consentita
previa autorizzazione dall’art. 29, comma 4 bis, della l.reg. Puglia n. 8/2004. Stante il
disposto di tale articolo, dunque, la procedura di trasferimento è compatibile anche
con la sussistenza dell’accreditamento transitorio che perdura fino all’ottenimento
dell’accreditamento istituzionale.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2012, n. 1062 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
S.B. s.a.s. (avv. Paccione) c. Questura di Bari (Avv. Stato).
Sicurezza pubblica – Disposizioni relative all’ordine pubblico e all’incolumità
pubblica – Licenze ex artt. 86-88 TULPS – Sospensione – Abituale e costante
frequentazione da parte di soggetti dediti ad attività illecite – Illegittimità.
È illegittimo il provvedimento di sospensione della licenza di un esercizio
commerciale ex artt. 86-88 TULPS avente come unica e prevalente ragione l’abituale
e costante frequentazione da parte di soggetti dediti ad attività illecite, laddove non
siano specificati i soggetti pericolosi individuati, i loro precedenti, la loro effettiva e
abituale frequentazione del locale.
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