Capitolo 4 La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica e l

Edizioni Simone - Vol. 13/1 Compendio di Contabilità di Stato e degli enti pubblici
Parte primaContabilità di Stato e degli enti pubblici
Capitolo 4La programmazione degli
obiettivi di finanza pubblica
e l’ordinamento del bilancio
italiano
Sommario1. Il ciclo del bilancio e il principio della programmazione. - 2. I rapporti
con l’UE in tema di finanza pubblica: il Programma di stabilità, il Programma
nazionale di riforma e il Documento programmatico di bilancio. - 3. Il Documento di economia e finanza. - 4. Segue: La Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza. - 5. Il bilancio di previsione e la «nuova»
legge di bilancio. - 6. Programmazione delle risorse finanziarie e Accordi tra
ministeri. - 7. La formazione e l’approvazione del bilancio. - 8. I disegni di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica. - 9. La copertura finanziaria
delle leggi. - 10. L’esercizio provvisorio. - 11. Assestamento e variazioni di
bilancio. - 12. L’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle
amministrazioni pubbliche: il decreto legislativo 31-5-2011, n. 91.
1.Il ciclo del bilancio e il principio della programmazione
La procedura per la formazione del bilancio dello Stato richiede lo svolgimento di più fasi,
che corrono lungo tutto l’anno, e si conclude con l’approvazione della legge di bilancio.
L’art. 7 della L. 196/2009, come modificato dalla L. 163/2016, stabilisce che per l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci tutte le amministrazioni
pubbliche (come individuate al Cap. 1, §5, lett. B) devono seguire il principio della
programmazione.
Gli strumenti della programmazione sono:
— il Documento di economia e finanza (DEF);
— la Nota di aggiornamento al DEF;
— il disegno di legge del bilancio dello Stato;
— il disegno di legge di assestamento del bilancio annuale;
— gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;
— gli specifici documenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche
diverse dallo Stato.
Va poi ricordato il rendiconto generale dello Stato che non costituisce uno strumento
della programmazione secondo la definizione dell’art. 7 della L. 196/2009, ma rientra
comunque nel ciclo del bilancio.
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2.I rapporti con l’UE in tema di finanza pubblica: il Programma di
stabilità, il Programma nazionale di riforma e il Documento programmatico di bilancio
Secondo l’articolo 9 della L. 196/2009, il Programma di stabilità (PS) e il Programma nazionale di riforma (PNR) devono essere presentati al Consiglio dell’Unione
europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile, e comunque nei termini e
con le modalità previsti dal Codice di condotta sull’attuazione del patto di stabilità e
di crescita, ovvero le regole per la definizione e la presentazione dell’aggiornamento
del Programma di stabilità stesso.
Il Patto di stabilità e crescita è un quadro di norme per il coordinamento delle politiche di bilancio
nazionali nell’ambito UE, creato a tutela della solidità delle finanze pubbliche e della stabilità
finanziaria, importante requisito per il corretto funzionamento dell’UEM (Unione economica e
monetaria). Il Patto si articola in una parte preventiva e in un parte dissuasiva.
Nel 2011 il PSC è stato oggetto di un’ampia riforma, conseguente all’emanazione di sei atti legislativi (cosiddetto six pack). Il six pack, oltre a modificare il PSC, ha introdotto nuove regole sulla
sorveglianza e correzione degli squilibri macroeconomici allo scopo di stimolare la crescita, la
competitività e l’occupazione in ambito UE. Esso si compone dei seguenti atti normativi:
— il reg. (UE) n. 1173/2011 relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella
zona euro;
— il reg. (UE) n. 1174/2011 sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici
eccessivi nella zona euro;
— il reg. (UE) n. 1175/2011 che modifica le procedure di sorveglianza delle posizioni di bilancio;
— il reg. (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;
— il reg. (UE) n. 1177/2011 che modifica la procedura per i disavanzi eccessivi;
— la direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Per quadri
di bilancio s’intende la serie di disposizioni, norme e istituzioni attraverso cui l’amministrazione
pubblica degli Stati membri conduce le politiche di bilancio.
La regola base del PSC è che i Paesi membri �sono tenuti «a rispettare un obiettivo di bilancio a
medio termine che comporti un saldo vicino al pareggio o positivo».
L’obiettivo di medio termine è calcolato in termini di saldo del conto consolidato delle pubbliche
amministrazioni e si attesta in una forcella stabilità tra il –1% del PIL e il pareggio o l’attivo del
saldo strutturale di bilancio, tenuto conto dei correttivi applicati in relazione all’andamento dei cicli
economici.
Per i Paesi membri che fanno registrare un rapporto deficit/PIL superiore al 3% e un debito pubblico
superiore al 60% del PIL scatta la procedura per disavanzi eccessivi prevista dall’articolo 126 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
La parte preventiva del PSC mira proprio a far sì che gli Stati non superino detti valori e che seguano politiche di bilancio sostenibili nel medio periodo.
Nel Programma annuale di stabilità o di convergenza, a seconda che si riferisca a un
Paese membro che adotta o meno l’euro, deve essere indicato come il Governo intende
conseguire o salvaguardare posizioni di bilancio sane a medio termine, tenendo conto
dell’incidenza finanziaria dell’invecchiamento demografico.
Lo schema del PS, che contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti
dell’Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull’attuazione del
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patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per
accelerare la riduzione del debito pubblico, deve essere riportato nella prima sezione
del Documento di economia e finanza (cfr. §3).
Nel Programma nazionale di riforma vanno, invece, indicate le priorità del Paese e
le riforme strutturali, l’analisi degli squilibri macroeconomici, lo stato di avanzamento
delle riforme avviate. Esso è riportato nella sezione terza del DEF (vedi §3).
Il comma 2 dell’articolo 9 prevede poi che gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati
dalle istituzioni UE nell’ambito del semestre europeo, che si sostanzia nell’istituzione di
una procedura organica volta al coordinamento ex ante delle politiche economiche e di
bilancio degli Stati membri, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell’esame
a norma dei rispettivi regolamenti, nonché del controllo parlamentare previsto dall’articolo 4 della L. 196/2009.
Il Ministro dell’economia e delle finanze costituisce poi l’anello di congiunzione tra
le Commissioni parlamentari e le istituzioni europee; egli, infatti, entro quindici giorni
dall’elaborazione delle linee guida di politica economica e di bilancio elaborate
dal Consiglio europeo riferisce alle Commissioni citate fornendo al contempo una
valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonché dei loro effetti
sul nostro Paese, ai fini anche dell’elaborazione del PS e del PNR.
Il calendario e le regole di bilancio comuni per gli Stati membri della zona euro
Il regolamento UE n. 473/2013, che fa parte del cosiddetto pacchetto di riforme two-pack, ha introdotto
un calendario e regole di bilancio comuni per gli Stati membri della zona euro. In particolare, essi devono rendere pubblici:
— entro il 15 aprile e comunque non oltre il 30 aprile i loro piani di bilancio a medio termine
(programmi di stabilità), indicando inoltre le loro priorità politiche per la crescita e l’occupazione
per i 12 mesi successivi (programmi nazionali di riforma) nell’ambito del semestre europeo sul
coordinamento delle politiche economiche;
— entro il 15 ottobre il progetto di bilancio dell’amministrazione centrale per l’anno successivo
e i parametri principali dei progetti di bilancio di tutti gli altri sottosettori delle amministrazioni
pubbliche.
I suddetti documenti dovranno essere redatti in base a previsioni macroeconomiche indipendenti e
dovranno essere incaricarti organi indipendenti di verificare il rispetto delle regole di bilancio nazionali.
Inoltre, ogni anno entro il 15 ottobre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un progetto di
Documento programmatico di bilancio (Draft Budgetary Plan - DBP) nel quale illustrano all’Europa
in forma sintetica (con tabelle) e standardizzata il proprio progetto di bilancio per l’anno successivo.
Esso deve essere redatto tenendo conto delle raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale
di sorveglianza.
L’art. 9, co. 1bis, L. 196/2009 stabilisce che il documento deve essere trasmesso alle Camere entro il
medesimo termine.
La Commissione il prima possibile e comunque entro il 30 novembre deve adottare un parere sul documento programmatico di bilancio; essa, se individua gravi inosservanze degli obblighi del patto di
stabilità e crescita, può chiedere allo Stato membro interessato di presentare un progetto del documento
riveduto. La Commissione riesamina il progetto e formula un nuovo parere entro tre settimane dal
ricevimento del documento.
Il parere è in ogni caso reso pubblico ed è presentato all’Eurogruppo.
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La Commissione in base a tutti i documenti programmati degli Stati membri elabora una valutazione
complessiva della situazione di bilancio, e delle prospettive dell’intera zona euro, che comprende anche
l’analisi di elementi consoni all’indicazione dei rischi per la sostenibilità delle finanze pubbliche in caso
di andamento finanziario, economico o di bilancio negativo. Essa inoltre delinea, quando è necessario,
misure per rafforzare il coordinamento delle politiche macroeconomiche e di bilancio. La valutazione
globale viene pubblicata e viene tenuta in considerazione nelle indicazioni fornite dalla Commissione
agli Stati membri.
Gli Stati membri devono presentare, poi, alla Commissione e all’Eurogruppo una relazione sui rispettivi
piani di emissione di debito nazionale.
3.Il Documento di economia e finanza
Il Documento di economia e finanza (DEF), entro il 10 aprile di ogni anno, viene
presentato dal Governo alle Camere, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il parere, per quanto concerne la sua terza sezione, del Ministro per le
politiche europee (ora Dipartimento per le politiche europee). Entro lo stesso termine
il documento viene inviato, per il relativo parere, alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, che si esprime in tempo utile per le conseguenti
deliberazioni parlamentari relative al DEF stesso.
Il DEF è composto da tre sezioni.
Nella prima sezione esso reca lo schema del Programma di stabilità.
Più specificamente la prima sezione contiene:
a)
gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle
amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e
agli enti di previdenza e assistenza sociale;
b)
l’aggiornamento delle previsioni per l’anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti
rispetto al precedente Programma di stabilità;
c)
l’indicazione dell’evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l’anno in corso e per
il periodo di riferimento; per l’Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di
condotta sull’attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per
ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei
diversi fattori, dell’evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell’andamento dei conti
con l’estero; l’esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di
finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;
c-bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione più aggiornate
e illustra le differenze più significative tra lo scenario macroeconomico e finanziario scelto e
le previsioni della Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate.
La lettera c-bis) è stata inserita dal D.Lgs. 54/2014 attuativo della direttiva 2011/85/UE,
facente parte del cosiddetto pacchetto six pack, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio
degli Stati membri. Per quadri di bilancio s’intende la serie di disposizioni, norme e istituzioni
attraverso cui l’amministrazione pubblica degli Paesi membri della UE conduce la politica
di bilancio;
d)
le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;
e)
gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall’ordinamento europeo,
indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e,
tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l’indebitamento netto, per il saldo di
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Capitolo 4 La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica e l’ordinamento del bilancio italiano
f)
g)
h)
i)
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cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul
saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle
amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a) anche al fine di
assicurare almeno il conseguimento dell’obiettivo di medio termine;
l’articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera
e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché un’indicazione di
massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;
il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle
pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;
le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per
garantirne la sostenibilità;
le diverse ipotesi di evoluzione dell’indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di
previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei
tassi di interesse e del saldo primario;
informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi
della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011 (lettera inserita dal citato
D.Lgs. 54/2014).
Secondo la direttiva 2011/85/UE, le passività potenziali sono quelle obbligazioni dipendenti
dal verificarsi di eventi futuri o incerti, nonché quelle obbligazioni effettive il cui pagamento
è improbabile o il cui ammontare non può essere determinato in modo attendibile, quali,
ad esempio, le garanzie pubbliche, i crediti deteriorati e le passività potenziali derivanti
dalla gestione delle imprese pubbliche. La direttiva specifica che le informazioni relative
alle passività potenziali dovrebbero includere, oltre all’entità, la data verosimile di spesa ad
esse associate, e che esse dovrebbero prendere in debita considerazione la sensibilità del
mercato.
La seconda sezione del DEF riporta:
a) l’analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell’anno
precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF
e nella Nota di aggiornamento (cfr. §4);
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, basate sui
parametri di cui alla prima sezione, lettera c), e, per la parte discrezionale della spesa, sull’invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico
dei sottosettori di cui alla prima sezione, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure una
tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche,
e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un’indicazione di massima,
anche per l’anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e
le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l’indicazione della
pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al
debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui alla prima
sezione, lettera a), nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con
evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;
c) un’indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico
delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo;
d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale
e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;
e) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa,
almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego,
alla protezione sociale e alla sanità, sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo
costo medio, nonché sull’ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato relativa
a strumenti finanziari derivati.
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In apposita nota metodologica, allegata a questa sezione, devono essere esposti analiticamente
i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui alla lettera b). E ancora, in apposito
allegato, questa sezione deve riportare informazioni circa i risultati conseguiti in termini di riconfigurazione dello strumento militare, anche dal punto di vista del risparmio di risorse e del loro
reindirizzo in settori di spesa del Ministero della difesa (L. 244/2012, art. 4, comma 1).
La terza sezione, infine, riporta lo schema del Programma nazionale di riforma di cui si è
detto nel paragrafo 2. In particolare la sezione in questione indica:
a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell’eventuale scostamento tra
i risultati previsti e quelli conseguiti;
b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla
competitività;
c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e
la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;
d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell’economia, di rafforzamento
della competitività del sistema economico e di aumento dell’occupazione.
In allegato al DEF:
— sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica (cfr. §8);
— deve risultare un’unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sotto utilizzate, presentata dal Ministro dello sviluppo economico alle Camere,
entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. In essa si evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e i risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché
alla ripartizione territoriale degli interventi;
— è presentato il programma predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
L. 443/2001 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive),
e lo stato di avanzamento del programma stesso relativo all’anno precedente,
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
— è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione
degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza
con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia in sede europea e internazionale,
e sui relativi indirizzi;
— il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette un rapporto sullo stato di
attuazione della L. 196/2009 con particolare riferimento alle attività svolte per
la realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova
struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche in
attuazione della L. 15/2009 (cd. legge Brunetta), nonché dello stato di attuazione
delle disposizioni di cui alla lettera h) del comma 2 dell’art. 2 della L. 42/2009 (art.
3, L. 196/2009).
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Ancora:
— in apposito allegato al DEF, in relazione alla spesa del bilancio dello Stato, sono
esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese
correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole Regioni, con
separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in
conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
— il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a
integrazione del DEF, trasmette alle Camere i risultati del monitoraggio degli
effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti
dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d’anno,
che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle
finanze del MEF sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti
rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni;
— in apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, sono riportati l’andamento, nell’ultimo
triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti
dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, nonché le previsioni
sull’evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure
previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica previsti dal DEF
(art. 10, comma 2, lett. f)), e dei contenuti dello schema del PNR.
Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei
dati forniti dall’ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni
parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l’evoluzione dell’andamento degli
indicatori di benessere equo e sostenibile, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio
per il triennio in corso.
Nel caso in cui nell’imminenza della presentazione del DEF si verifichino gli eventi
eccezionali di cui all’art. 6 della L. 243/2012, la relazione di aggiornamento degli
obiettivi programmatici di finanza pubblica, prevista dallo stesso art. 6, preparata dal
Governo per essere presentata alle Camere può essere annessa al DEF.
Da segnalare che a partire dall’anno 2013, il DEF contiene una valutazione, relativa all’anno
precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall’attività di
contrasto dell’evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell’equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il PIL, nonché di quelle
derivanti a legislazione vigente dall’attività di recupero fiscale svolta dalle Regioni, dalle Province
e dai Comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in
un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento
degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di
impiego indicate nel medesimo DEF (così il comma 36, art. 2, D.L. 138/2011).
A partire dal 2014 il DEF reca l’indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell’anno
precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 431
art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), rispetto all’anno precedente e di quelli previsti
fino alla fine dell’anno in corso e per gli anni successivi (art. 1, comma 433, L. 147/2013).
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4.Segue: La Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza
In base alla lettera b), dell’articolo 7 della L. 196/2009, entro il 27 settembre di
ogni anno, la Nota di aggiornamento del DEF deve essere presentata dal Governo alle
Camere su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
Secondo l’art. 10bis della L. 196/2009, la Nota contiene:
a) l’eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui alla sezione prima
del DEF lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i
sottosettori di cui alla medesima sezione prima lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell’Unione europea, nonché delle previsioni
macroeconomiche e di finanza pubblica per l’anno in corso e per il restante periodo
di riferimento;
b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato
e di saldo di cassa del settore statale;
c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle
raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea relative al PS e al PNR;
d) l’indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica
per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi
dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di cui alla lett. a).
Se si rende necessario modificare uno degli obiettivi di finanza pubblica, il Governo,
entro il 10 settembre, invia le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui alla
sezione prima, lettera e), del DEF alla Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre.
Entro il 10 settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere; a queste ultime deve
essere trasmesso anche il parere della Conferenza.
La Nota di aggiornamento al DEF contiene una valutazione degli incassi derivanti
dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio
dell’anno in corso (comma 434, art. 1, L. 147/2013).
Se, nell’imminenza della presentazione della Nota, si verificano gli eventi eccezionali
di cui all’art. 6 della L. 243/2012, la relazione di cui allo stesso art. 6 può essere presentata alle Camere come annesso alla Nota stessa.
La Nota è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna
missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative
leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente
valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l’adozione, tenuto anche
conto dei nuovi programmi da avviare. A tali relazioni il Ministro dell’economia e delle finanze deve
allegare un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale.
In apposita sezione del quadro riassuntivo citato è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle
eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell’opera nonché