mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. In collaborazione con AUMENTA LA TUA REALTÀ MERCATI ESTERI nuove opportunità di business per te e i tuoi clienti SEDE PRODUTTIVA MERCATI ESTERI OPPORTUNITÀ PARTNERSHIP - Export check up per verificare la propensione dell’azienda verso i mercati esteri - Primo orientamento per identificare i mercati potenzialmente più interessanti - Credit passport per certificare l’azienda, ottenere credito dalle banche, presentarsi ai partner. Scopri di più Visita il sito: www.consulenzazienda.it Y05ERCL L’esclusivo servizio Wolters Kluwer per il professionista che vuole accompagnare l’azienda nel processo di internazionalizzazione sviluppato in collaborazione con Promos ABCompos - 3B2 v. 11.0.3108/W Unicode-x64 (Dec 17 2013) - {AAAAA_FISCALE}0490_17-CORR20/ 00135026_2017_20_SOMMARIO.3d mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Sommario 15 maggio 2017 20 Redditi d'impresa Regime ‘‘misto’’ cassa/competenza per la determinazione del reddito delle imprese minori Il regime di determinazione del reddito delle imprese minori, in vigore dal 18 gennaio 2017, è misto. Si applica per taluni componenti reddituali il principio di cassa, ed in altri casi il principio di competenza. L’Agenzia delle entrate ha fornito, con la circolare n. 11/E/2017, una ‘‘chiave’’ di lettura per comprendere quale sia l’ambito di operatività della novità in oggetto o quando l’art. 66 del T.U.I.R. non abbia subı̀to alcuna modifica. 1547 di Nicola Forte Sanzioni La doppia sanzione per gli illeciti fiscali commessi dalla società (e dai suoi amministratori) Il divieto di doppia punizione per il medesimo fatto, calato nel principio del ne bis in idem, non si estende all’ipotesi di reato fiscale, nel caso di omesso versamento dell’IVA, imputabile all’amministratore di un ente giuridico, responsabile, quest’ultimo, per le sanzioni amministrative. L’intervento della Corte europea, con sentenza in cause riunite C-217/15 e C-350/15, nega l’esistenza della identità della persona (profilo soggettivo) sebbene la sanzione comminata alle due persone, nel caso di specie, giuridica e fisica, sia derivante dal medesimo fatto (profilo oggettivo). Nella definizione della controversia, la Corte europea, sulla scia dei precedenti in tema, pone in evidenza la differenza applicativa che intercorre tra le disposizioni riguardanti il principio del ne bis in idem, rispettivamente, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 1554 di Paolo Centore Fiscalità internazionale Il credito di imposta ‘‘indiretto’’ per gli utili provenienti da soggetti esteri Black List L’istituto del credito di imposta indiretto, introdotto dal Decreto Internazionalizzazione, rappresenta un importante correttivo alle disposizioni in materia di tassazione degli utili provenienti da paradisi fiscali, in quanto elimina un effetto distorsivo che si verificava quando il socio residente otteneva la disapplicazione della disciplina CFC per l’esimente dell’effettiva attività commerciale svolta dalla partecipata estera. Le modalità di determinazione del credito possono presentare peculiarità applicative in determinate fattispecie, che sono state oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 108/E/2016. 1564 di Giacomo Albano e Fabrizio Iachini Patent Box Patent Box: la riduzione del foreign tax credit può far perdere appeal all’incentivo L’agevolazione rappresentata dal regime Patent Box per i redditi generati dagli intangibles potrebbe scontrarsi con un’applicazione formale del principio dettato dall’art. 165, comma 10, del T.U.I.R., che prevede la rilevanza delle imposte pagate all’estero in misura proporzionale alla quota di reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Siccome è ragionevole attendersi che molti degli asset immateriali agevolabili producano redditi all’estero, tipicamente attraverso la concessione in uso a fronte di royalties soggette a withholding tax, la riduzione del credito per le imposte estere comporterebbe una penalizzazione importante rispetto al medesimo intangibile che sia sfruttato (licenziato) soltanto nel territorio dello Stato. Si rischia, cosı̀, di frustrare gli Corriere Tributario 20/2017 1543 ABCompos - 3B2 v. 11.0.3108/W Unicode-x64 (Dec 17 2013) - {AAAAA_FISCALE}0490_17-CORR20/ 00135026_2017_20_SOMMARIO.3d Sommario mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 15 maggio 2017 obiettivi della norma, che è rivolta certamente anche (se non soprattutto) agli intangibili di maggiore importanza, per i quali lo sfruttamento all’estero è una regola. 1571 di Gian Marco Committeri e Mauro Sebastianelli Processo tributario Le garanzie per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente Il D.M. 6 febbraio 2017 ha determinato l’oggetto della garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente. La garanzia deve essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero da fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell’ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione. 1579 di Saverio Capolupo IVA E-book con aliquota IVA ordinaria La Corte di Giustizia, con la sentenza resa nella causa C-390/15 del 2017, ha affermato che l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria ai prodotti editoriali on line non dà luogo ad una disparità di trattamento rispetto all’aliquota IVA ridotta applicabile agli analoghi prodotti cartacei o diffusi su supporto fisico. Tale conclusione si basa sull’attuale normativa, che non considera però gli sviluppi tecnologici ed economici del settore, tant’è che la stessa Commissione europea, raccogliendo l’invito del Consiglio, ha presentato una proposta di Direttiva che modifichi le disposizioni relative alle aliquote IVA per le pubblicazioni elettroniche in modo da equipararle a quelle cartacee. 1583 di Marco Peirolo Disciplina dei distributori automatici, anche ‘‘misti’’ (tabacchi e merci varie) I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi realizzati tramite i distributori automatici devono essere memorizzati in forma elettronica e trasmessi in via telematica all’Agenzia delle entrate. L’obbligo è già operante, dal 18 aprile 2017, per i distributori automatici dotati di un particolare dispositivo tecnico di trasmissione (‘‘porta di comunicazione’’), mentre per gli apparecchi privi di tale dispositivo la decorrenza è stata rinviata al 18 gennaio 2018. Nel frattempo, con la risoluzione n. 44/E/2017, è stato affrontato il problema degli apparecchi distributori c.d. misti, cioè quelli che erogano sia beni soggetti allo speciale regime IVA ‘‘monofase’’ (tabacchi, schede telefoniche, biglietti di trasporto o di sosta, ecc.) o biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea (c.d. gratta e vinci), sia beni soggetti al regime IVA ordinario (‘‘merci varie’’). Per essi, l’Agenzia ha precisato che l’esercente ha l’obbligo di trasmettere solo i dati relativi ai corrispettivi di questi ultimi. Ciò in quanto nelle altre ipotesi le operazioni non costituiscono cessioni di beni ai fini IVA (per effetto del regime monofase), ovvero l’importo incassato dall’esercente non ha natura di corrispettivo ma di aggio (lotteria). 1597 di Francesco Scopacasa Dogane Tempo e luogo dell’obbligazione doganale: limiti all’attività di accertamento Individuare con precisione il momento e il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale è un’operazione fondamentale, al fine di determinare con precisione il giorno da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione e per identificare l’Ufficio legittimato all’accertamento. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26045/2016, induce a una riflessione sui limiti del potere di accertamento a posteriori, in relazione a due fattori: il tempo entro cui il provvedimento impositivo deve essere notificato all’operatore e la competenza territoriale dell’Ufficio, legittimato a svolgere l’attività di rettifica della dichiarazione. Tali problematiche tornano a essere di grande attualità, alla 1544 Corriere Tributario 20/2017 ABCompos - 3B2 v. 11.0.3108/W Unicode-x64 (Dec 17 2013) - {AAAAA_FISCALE}0490_17-CORR20/ 00135026_2017_20_SOMMARIO.3d Sommario mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 15 maggio 2017 luce delle norme del nuovo codice doganale dell’Unione, che contiene importanti novità, sia per la disciplina della prescrizione, sia quanto alla regolamentazione della competenza territoriale. 1605 di Elena Fraternali Accertamento Il declino del raddoppio dei termini per il Quadro RW tra principio di irretroattività e censure europee Il raddoppio dei termini è un meccanismo che agevola l’Amministrazione finanziaria nella propria attività accertatrice ed è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2006 in relazione a fattispecie che, oltre a violare norme tributarie, integrano verosimilmente una condotta penalmente rilevante. Le numerose incertezze applicative e i frequenti abusi hanno sin da subito messo in discussione tale disciplina introdotta dal c.d. Decreto Bersani-Visco, la quale, dopo un salvataggio da parte della Corte costituzionale, è stata sostanzialmente abrogata dal legislatore nel 2015. Un destino analogo lo sta vivendo il raddoppio dei termini per violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale previsto dall’art. 12, comma 2-bis, D.L. n. 78/2009, che, dopo aver visto la prevalente giurisprudenza di merito attestarsi su una posizione che gli attribuisce natura di norma sostanziale e ne impedisce un’applicazione retroattiva, rischia di essere del tutto spazzato via dal diritto UE. Con una decisione del 15 febbraio 2017, la Corte di Giustizia UE ha, infatti, stabilito che la disciplina di uno Stato membro che prevede maggiori termini di accertamento per capitali detenuti in Stati terzi costituisce una restrizione incompatibile con la libera circolazione del capitale ex art. 63 T.F.U.E., che può essere considerata giustificata solo nell’ipotesi in cui già esistente al 31 dicembre 1993. 1613 di Pietro Mastellone Asterischi * Tappeti rossi ai soggetti ‘‘non residenti’’ con alto potenziale di ricchezza Una specifica disposizione contenuta nella Legge di bilancio di quest’anno favorisce il radicamento nel nostro territorio di soggetti (persone fisiche) stranieri con alto potenziale di ricchezza. Basta il trasferimento della residenza in Italia e una specifica istanza di interpello all’Agenzia delle entrate. A fronte di una imposta (ritenuta) sostitutiva (e assai modesta nell’ammontare), il non residente può lucrare l’importo delle imposte sui redditi ‘‘estere’’ e, persino, di quelle di successione. Mancano, però, nella legge le indicazioni per misurare l’idoneità del ‘‘non residente’’ ad essere considerato particolarmente ‘‘agiato’’. di Tommaso Lamedica 1621 Per la consultazione della normativa, della prassi e della giurisprudenza tributaria citate nel presente fascicolo si rinvia alla Banca Dati BIG Suite, IPSOA. Corriere Tributario 20/2017 1545 ABCompos - 3B2 v. 11.0.3108/W Unicode-x64 (Dec 17 2013) - {AAAAA_FISCALE}0490_17-CORR20/ 1A_BOZZA/00135026_2017_20_COLOPHON.3d mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Settimanale di attualità, critica e opinione Direzione scientifica Cesare Glendi - Professore Emerito di diritto processuale civile presso l’Università di Parma e Avvocato in Genova Coordinamento scientifico Gianfranco Ferranti - Professore ordinario della Scuola nazionale dell’amministrazione Comitato scientifico Sara Armella - Avvocato in Genova e Milano Massimo Basilavecchia - Professore ordinario di diritto tributario presso l’Università di Teramo e Avvocato in Pescara Mauro Beghin - Professore ordinario di diritto tributario presso l’Università di Padova, Avvocato e Dottore commercialista in Padova Mariagrazia Bruzzone - Avvocato in Genova Angelo Busani - Notaio in Milano Paolo Centore - Avvocato in Genova e Milano Primo Ceppellini - Dottore commercialista in Milano Piermaria Corso - Professore ordinario di diritto processuale penale presso l’Università di Milano e Avvocato in Milano Mario Damiani - Professore straordinario di diritto tributario presso l’Università LUM J. Monnet - Bari e Titolare modulo J. Monnet della Commissione europea Annibale Dodero - Agenzia delle entrate - Direttore Centrale Normativa Alberto Marcheselli - Professore di diritto finanziario presso l’Università di Genova, Avvocato in Genova Luca Miele - Dottore commercialista in Roma Paolo Moretti - Presidente Istituto per il Governo Societario e della Fondazione Accademia romana di ragioneria Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista - Componente del Comitato Fiscale della Confédération Fiscale Européenne Luca Rossi - Dottore commercialista in Milano e Roma Gianfilippo Scifoni - Responsabile Servizio Fiscale Ania Dario Stevanato - Professore ordinario di diritto tributario presso l’Università di Trieste, Avvocato e Dottore commercialista in Venezia Antonio Tomassini - Avvocato in Milano e Roma Ivan Vacca - Condirettore generale Responsabile imposizione diretta, Responsabile coordinamento imposizione indiretta - ASSONIME Giuseppe Zizzo - Professore ordinario di diritto tributario presso l’Università C. Cattaneo - Liuc Castellanza e Avvocato in Milano Editrice Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI) - http://www.ipsoa.it Direttore responsabile Giulietta Lemmi Redazione Paola Boniardi, Valentina Cazzaniga, Marcello Gervasio Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 361 del 2 novembre 1977. Tariffa R.O. C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano. Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702 Pubblicità E-mail: [email protected] www.wolterskluwer.it Strada 1 Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (MI), Italia Realizzazione grafica Ipsoa Amministrazione Per informazione su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo ecc. scrivere o telefonare a: Ipsoa Servizio Clienti Casella Postale 12055 - 20120 Milano - Tel. 02 82476.1 - Fax 02 82476.799 Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Strada 1 Pal. 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Egregio abbonato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Circ. 13 aprile 2017, n. 11/E ➡ Redditi d’impresa F. Telch, “Nuovo regime di determinazione del reddito per le ‘imprese minori’: disciplina IRPEF ed IRAP”, in Pratica Fiscale n. 19/2017, pag. 41 Regime “misto” cassa/competenza per la determinazione del reddito delle imprese minori di Nicola Forte (*) Il regime di determinazione del reddito delle imprese minori, in vigore dal 1° gennaio 2017, è misto. Si applica per taluni componenti reddituali il principio di cassa, ed in altri casi il principio di competenza. L’Agenzia delle entrate ha fornito, con la circolare n. 11/E/2017, una “chiave” di lettura per comprendere quale sia l’ambito di operatività della novità in oggetto o quando l’art. 66 del T.U.I.R. non abbia subìto alcuna modifica. L’Agenzia delle entrate ha fornito, con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, i primi chiarimenti relativi al nuovo regime di cassa applicabile, dal 1° gennaio 2017, alle imprese c.d. minori. In realtà alcuni dubbi erano stati risolti in occasione nell’incontro con la stampa specializzata del 2 febbraio 2017, ma le incertezze erano ancora numerose e gli operatori avvertivano l’esigenza di un ulteriore intervento dell’Agenzia delle entrate. Il tema è molto ampio. L’attenzione, in questa sede, si soffermerà sugli aspetti più controversi, come l’individuazione dei componenti negativi di reddito per i quali, nonostante le modifiche, continuano ad applicarsi ancora oggi i medesimi criteri di partecipazione alla determinazione del reddito di impresa in vigore fino al 31 dicembre 2016. A tal proposito la circolare in esame ha rilevato preliminarmente come la relazione illustrativa al disegno di Legge di bilancio 2017 abbia chiarito come sia stato introdotto “un regime di contabilità semplificata improntato alla cassa”. In buona sostanza alcuni componenti negativi di reddito continuano ad assumere rilevanza in base al principio di competenza. Ulteriori chiarimenti hanno interessato gli obblighi contabili. Gli operatori hanno manife- stato in più occasioni il fondato timore che i nuovi adempimenti potessero compromettere, facendole venire meno, alcune semplificazioni, che sono state introdotte negli anni e riguardanti i soggetti di minori dimensioni (1). La circolare ha altresì chiarito come comportarsi qualora il contribuente abbia esercitato in precedenza, prima dell’entrata in vigore della novità in rassegna, l’opzione per un diverso regime di determinazione dell’imposta con vincolo triennale. (*) Dottore commercialista in Roma, Studio Forte (1) Ad esempio il dubbio riguardava la possibilità di conciliare l’obbligo di annotazione cronologica (nel nuovo registro degli incassi) dei corrispettivi percepiti dai contribuenti che eser- citano una delle attività di commercio al minuto di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, e la possibilità di continuare ad annotare mensilmente i corrispettivi ai fini IVA e non giorno per giorno. Corriere Tributario 20/2017 Modalità di determinazione del reddito L’art. 1, commi da 17 a 23, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha modificato i criteri di determinazione della base imponibile IRPEF ed IRAP per le imprese minori in contabilità semplificata. L’intervento normativo, però, è stato parziale nel senso che le modifiche hanno riformulato solo in parte i commi 1 e 3 dell’art. 66 del T.U.I.R. Si pone quindi il problema di coordinare la novella legislativa con la parte della disposizione non interessata dall’intervento ed ancora oggi in vigore. Ulteriori novità hanno anche interessato, di conseguenza, i relativi obblighi contabili di cui all’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 1547 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Redditi d’impresa Subito dopo l’approvazione della Legge di bilancio 2017 è apparso immediatamente evidente come il regime di determinazione del reddito conseguente al nuovo testo del citato art. 66 non fosse un regime di cassa “puro”, bensì un regime misto che richiede l’applicazione, a seconda dei singoli componenti reddituali, sia del principio di competenza che quello di cassa. Criterio di cassa La modifica più rilevante, cioè l’applicazione del nuovo regime di cassa, è prevista dal testo novellato del comma 1 dell ’ art. 66 de l T.U.I.R. La nuova disposizione prevede che il reddito delle imprese minori è costituito “dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85 e degli altri componenti di cui all’art. 89 percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa”. L’utilizzo delle espressioni “percepiti” e “sostenute” vuol significare che si deve fare riferimento agli incassi e ai pagamenti (2) come previsto per gli esercenti arti e professioni ai sensi dell’art. 54 del T.U.I.R. (3). Ai fini dell’individuazione dei beni e servizi che danno luogo a componenti positivi di reddito ai quali è attribuibile la qualificazione di ricavi, si deve fare riferimento all’art. 85 del T.U.I.R. In particolare, il comma 1, lett. a) e b) attribuisce la predetta qualificazione ai corrispettivi: - delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa; - delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. (2) “Specularmente, è da ritenere che lo stesso criterio di cassa sia applicabile anche alle ‘spese sostenute’ nell’esercizio d’impresa, ancorché la formulazione letterale della disposizione in commento non sia mutata. In tal senso, depone la relazione illustrativa al disegno di Legge di bilancio 2017, laddove afferma che si deroga al criterio di competenza ‘sia per i ricavi che per le spese’, nonché la soppressione, al comma 3 dell’art. 66 del T.U.I.R., del rinvio ai commi 1 e 2 dell’art. 109 del T.U.I.R., che sanciscono e declinano il principio di competen- 1548 Circ. 13 aprile 2017, n. 11/E Si considerano tali le indennità percepite a titolo di risarcimento danni, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione dà origine a ricavi (cfr. la successiva lettera f) (4). Sono considerati ricavi anche i corrispettivi derivanti dalla cessione dei seguenti beni, anche se non rientrano tra quelli al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. Le imprese in contabilità semplificata non redigono il bilancio di esercizio. Pertanto non è prevista la possibilità di iscrivere i beni sotto indicati tra le immobilizzazioni finanziarie. Le imprese conseguiranno sempre ricavi e mai plusvalenze per le cessioni di: - azioni o quote di partecipazione in società ed enti commerciali, soggetti passivi dell’IRES; - obbligazioni; - altri titoli in serie o di massa. Invece per gli altri proventi si deve fare riferimento al successivo art. 89. Si tratta, in questo caso, dei dividendi e degli interessi. Il legislatore ha utilizzato, con riferimento ai predetti proventi, l’espressione percepiti, analogamente ai ricavi. Assumono quindi rilevanza esclusivamente al momento dell’incasso, indipendentemente dal momento di maturazione. Per quando riguarda, invece, l’individuazione del momento in cui i ricavi si considerano percepiti e le spese sono effettivamente pagate, il documento di prassi ha fatto riferimento ad una serie di risoluzioni e circolari emanate negli anni scorsi (5). In particolare, per ciò che riguarda gli assegni bancari e circolari, si deve fare riferimento al momento in cui avviene la consegna del titolo. Per ciò che riguarda i bonifici, il movimento finanziario si considera avvenuto allorquando l’ordinante perde la disponibilità della somma di denaro sul conto corrente, ovvero quando il beneficiario la acquisisce, mentre le movimentazioni effettuate za” (cfr. circolare n. 11/E in commento). (3) Avente ad oggetto i criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo. (4) Ad esempio l’indennità percepita da una compagnia di assicurazione a causa dell’incendio del magazzino (della merce). (5) Risoluzione n. 138/E/2009; circolare n. 38/E/2010; risoluzione n. 77/E/2007. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Redditi d’impresa Circ. 13 aprile 2017, n. 11/E tramite carte di credito o di debito si considerano avvenute al momento dell’utilizzo della carta. È dunque irrilevante la data di effettivo addebito sul conto corrente bancario. La prima di esse riguarda l’ipotesi di autoconsumo. Momento in cui i ricavi si considerano La norma precisa testualpercepiti e le spese pagate mente che “Si comprende Per quando riguarda l’individuazione del tra i ricavi anche il valore momento in cui i ricavi si considerano normale dei beni ivi indipercepiti e le spese sono effettivamente cati destinati al consumo pagate, la circolare dell’Agenzia delle personale o familiare delentrate n. 11/E/2017 ha chiarito che, per gli Prima deroga l’imprenditore”. assegni bancari e circolari, si deve fare al principio di cassa riferimento al momento in cui avviene la L’applicazione del princiconsegna del titolo. Per i bonifici, il pio di cassa “puro” avrebL’art. 66, comma 1, ultimovimento finanziario si considera avvenuto be di fatto determinato mo periodo, del T.U.I.R. allorquando l’ordinante perde la l’esclusione dal computo individua la prima deroga disponibilità della somma di denaro sul del reddito dei ricavi conal principio di cassa. Si conto corrente, ovvero quando il seguenti alle operazioni di tratta dei componenti red- beneficiario la acquisisce, mentre le autoconsumo. Ciò in dituali che non sono mai movimentazioni effettuate tramite carte di quanto le predette operain grado di generare alcun credito o di debito si considerano avvenute al momento dell’utilizzo della carta. È zioni non danno mai luomovimento finanziario dunque irrilevante la data di effettivo go all’incasso della relati(incasso o pagamento). Le addebito sul conto corrente bancario. va prestazione. Per tale raeccezioni hanno diversa gione il legislatore ha preorigine in ragione delle visto la rilevanza tout court dei ricavi consesingole componenti reddituali. In particolare guenti alle predette operazioni di autoconsudevono essere tenuti distinti: mo. Il periodo di imputazione sarà quello di - i componenti positivi di reddito per i quali, competenza cioè quello in cui avviene l’asseove non fosse stata prevista la deroga al princignazione o l’estromissione dei beni in grado di pio di cassa, non sarebbero in grado di parteci- generare ricavi. pare alla determinazione del reddito d’impresa La medesima ratio riguarda il riferimento nor(dell’imprenditore individuale o della società mativo all’art. 90, comma 1. La disposizione di persone); disciplina le modalità di partecipazione al red- i componenti straordinari di reddito che, teo- dito d’impresa degli immobili diversi da quelli ricamente, avrebbero potuto concorrere in ba- strumentali e diversi dai c.d. beni merce. Quese al nuovo principio di cassa ma per i quali, ste due tipologie di immobili concorrono alla presumibilmente proprio in ragione del loro determinazione del reddito d’impresa sulla base carattere straordinario, il legislatore ha deciso di un sistema di costi e ricavi effettivi. Ad di conservare l’applicazione del principio di esempio il costo sostenuto per l’acquisto di un competenza. ufficio (categoria catastale A10) è ammortizzaIl legislatore ha previsto che la differenza tra i bile, quindi partecipa alla formazione del redricavi e gli altri proventi percepiti e le relative dito d’impresa tramite la procedura di ammorspese sostenute (pagate) debba essere aumenta- tamento (6). ta dei ricavi di cui all’art. 57 del T.U.I.R. e dei L’art. 90, comma 1, primo periodo, fa riferiproventi di cui all’art. 90, comma 1, del mento ai redditi degli immobili c.d. patrimoT.U.I.R. Le ragioni dell’indicazione normativa nio che “concorrono a formare il reddito nelsono immediatamente intuibili a seguito della l’ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili simera lettura delle due disposizioni citate. LA PRASSI AMMINISTRATIVA (6) Nell’ipotesi in cui lo stesso immobile fosse concesso in locazione i relativi canoni costituiranno un componente positi- Corriere Tributario 20/2017 vo di reddito tassabile al momento dell’effettivo incasso. La novità si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2017. 1549 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Redditi d’impresa Circ. 13 aprile 2017, n. 11/E tuati nel territorio dello detto componente positiLA PRASSI AMMINISTRATIVA Stato”. In buona sostanza vo di reddito in un’unica il legislatore ha previsto, Spese di manutenzione ordinaria soluzione nell’anno di reatrovando applicazione il e canoni di leasing lizzo o, a scelta del contri“principio di attrazione”, Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle buente, “in quote costanti entrate, le spese di manutenzione ordinaria che i redditi dei predetti si considerano deducibili nel periodo di nell’esercizio stesso e nei immobili debbano in ogni imposta di pagamento, sia pure nei limiti del successivi, ma non oltre il caso partecipare alla for- plafond del 5% previsto dall’art. 102 del quarto”. Tale possibilità mazione del reddito d’im- T.U.I.R. In questo caso, quindi, trova di rateazione è subordinapresa, ma che la relativa applicazione il nuovo principio di cassa. ta, però, al possesso dei quantificazione debba es- Diversamente, in considerazione del beni che danno origine alsere effettuata sulla base principio di analogia di trattamento fiscale la plusvalenza, da almeno dei criteri catastali/forfeta- dell’acquisto dei beni in proprietà e in tre anni. leasing, l’Agenzia è dell’avviso che i canoni ri previsti dal T.U.I.R. di leasing siano deducibili in capo alle L’imprenditore dovrà in- imprese minori a norma del comma 7 Cassa o competenza: la “chiave” di lettura cludere nel quadro RG dell’art. 102 del T.U.I.R. Quindi, il maxidell’Agenzia delle entrate del Modello di dichiara- canone di leasing deve essere dedotto per zione un componente po- competenza, essendo in tal caso irrilevante I maggiori dubbi circa sitivo di reddito rappre- il momento del pagamento. l’applicazione del criterio sentato dalla rendita catadi cassa o di competenza stale rivalutata dell’immobile. Si tratta, evi- trovano origine nei commi 2 e 3 del testo nodentemente, di un componente di tipo figura- vellato dell’art. 66 del T.U.I.R. tivo forfetario che non risulterà mai incassato Preliminarmente la circolare in commento ha dall’imprenditore. Per tale ragione l’art. 66 del precisato che “nonostante la soppressione delT.U.I.R. ha richiamato il citato art. 90. Diverl’espresso richiamo ai commi 1 e 2 dell’art. 109 samente, il mancato riferimento alla predetta del T.U.I.R., prima recato al comma 3 dell’art. disposizione avrebbe dato luogo all’esclusione 66 del Testo Unico, è da ritenere che lo stesso dei predetti componenti ai fini della determiart. 66, laddove richiami l’applicazione di spenazione del reddito d’impresa. La disposizione in oggetto, almeno sotto questo cifiche norme del T.U.I.R., rinvii per queste profilo, è rimasta sostanzialmente immutata. ultime anche ai loro criteri ordinari di imputaL’unica differenza è costituita dalla cancellazio- zione temporale”. In questi casi l’interprete done del riferimento alle rimanenze iniziali e fi- vrà verificare se, sulla base delle disposizioni nali, che nel nuovo “sistema”, fondato essen- precedentemente in vigore, sia applicabile il zialmente sul principio di cassa, non sono più criterio di cassa o di competenza, considerato rilevanti. Invece continuano a partecipare alla che il nuovo “sistema” di determinazione del determinazione del reddito, in base al principio reddito delle imprese minori è comunque “midi competenza, le plusvalenze, le minusvalenze, sto”, cioè improntato alla cassa. Ad esempio gli oneri fiscali e contributivi di cui all’art. 99, le sopravvenienze attive e passive. Il testo novellato della disposizione continua commi 1 e 3, del T.U.I.R. sono deducibili, coad utilizzare la stessa espressione del preceden- me pure in passato, nell’anno in cui avviene il te testo normativo: “plusvalenze realizzate”. pagamento. L’art. 66 richiama espressamente Non sussistono dubbi, quindi, sull’applicazione l’art. 99, che, anche prima delle modifiche apdella medesima disciplina già prevista negli an- portate dalla Legge di bilancio del 2017, suborni precedenti, quindi anche prima dell’introdu- dinava la deducibilità del componente negatizione del nuovo regime di cassa. Rimane quin- vo di reddito all’avvenuto pagamento. Ad di ferma anche la possibilità, prevista dall’art. esempio il contribuente può considerare in de86, comma 4, di sottoporre a tassazione il pre- duzione il 20% dell’IMU nell’anno di paga- 1550 Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Circ. 13 aprile 2017, n. 11/E Redditi d’impresa mento, ma il criterio di D.Lgs. 18 agosto 2015, n. LA PRASSI AMMINISTRATIVA 139, i predetti oneri non cassa, come ricordato, non è variato rispetto al passa- Spese di pubblicità e di ricerca siano più capitalizzabili. La circolare n. 11/E/2017 ha osservato come, to. Conseguentemente, in La circolare ha chiarito a seguito delle modifiche al Codice civile, questo caso trova applicaapportate dal D.Lgs. n. 139/2015, le spese di zione il principio di cassa definitivamente i criteri pubblicità e di ricerca non siano più puro e la deduzione del di deducibilità delle spese capitalizzabili. Conseguentemente, in di manutenzione. Gli ope- questo caso trova applicazione il principio di costo in un’unica soluzione può essere fatta valere ratori non sapevano come cassa puro e la deduzione del costo in nel periodo di imposta in comportarsi, in quanto un’unica soluzione può essere fatta valere cui avviene il relativo panel corso dell’incontro nel periodo di imposta in cui avviene il gamento. con la stampa specializzata relativo pagamento. Non sussistono dubbi, indel 2 febbraio 2017 non vece, sui criteri di deducibilità delle quote di era stata fornita alcuna indicazione. A tal proposito la circolare ha osservato come ammortamento dei beni materiali (anche a uso l’art. 66, comma 2, del T.U.I.R., nel richiama- promiscuo), delle perdite di beni strumentali e re l’art. 102, fa esclusivamente riferimento alla delle perdite su crediti di cui all’art. 101 del disciplina degli ammortamenti e non ha inteso T.U.I.R. In tutti questi casi si applica il criteaffermare l’applicazione di tutto il contenuto rio di competenza. La medesima soluzione ridella predetta disposizione. Conseguentemen- guarda gli accantonamenti di quiescenza e prete, secondo questa indicazione, le spese di ma- videnza, le spese per prestazioni di lavoro e gli nutenzione ordinaria si considerano deducibili oneri di utilità sociale. nel periodo di imposta di pagamento, sia pure Gli interessi di mora si considerano in deduzionei limiti del plafond del 5% previsto dall’art. ne, invece, nell’esercizio in cui avviene l’effet102. In questo caso, quindi, trova applicazione tivo pagamento. La circostanza è dovuta non il nuovo principio di cassa. “Diversamente, in all’applicazione del nuovo principio di cassa, considerazione del principio di analogia di trat- ma al testo della disposizione, l’art. 109, comtamento fiscale dell’acquisto dei beni in pro- ma 7, del T.U.I.R., che è rimasta pressoché prietà e in leasing, si è dell’avviso che i canoni immutata. In pratica continua ad applicarsi la di leasing siano deducibili in capo alle imprese disposizione già in vigore negli anni precedena n o r m a d e l c o m m a 7 d e l l ’ a r t . 1 0 2 d e l ti. T.U.I.R. Quindi, anche il maxi-canone di leasing deve essere dedotto per competenza, essen- Obblighi contabili: continuano ad applicarsi do in tal caso irrilevante il momento del paga- le semplificazioni in vigore mento”. Il legislatore è intervenuto modificando anche La soluzione è pienamente condivisibile. D’al- il testo dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973. Ciò tra parte, sarebbe stato paradossale affermare in quanto, a seguito dell’applicazione del prinche le imprese minori avrebbero potuto consi- cipio di cassa, è necessario dare evidenza del derare in deduzione i canoni di locazione fi- momento in cui avviene l’incasso dei ricavi ed nanziaria in base ad un criterio di cassa puro, il pagamento delle spese. Per tali ragioni è nediversamente dagli esercenti arti e professioni, cessario istituire appositi registri degli incassi e che, sulla base dell’art. 54 del T.U.I.R., consi- dei pagamenti. derano in deduzione i medesimi canoni in base In alternativa il contribuente può non istituire agli importi maturati, quindi per competenza. i predetti registri con la mera tenuta dei regiUlteriori chiarimenti hanno interessato anche stri IVA integrati anche con le movimentaziole spese di pubblicità e di ricerca. La circolare ni irrilevanti ai fini IVA. L’indicazione è conin commento ha osservato come, a seguito del- tenuta nel successivo comma 4 del testo novelle modifiche al Codice civile, apportate dal lato del predetto art. 18. Nello specifico si preCorriere Tributario 20/2017 1551 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Redditi d’impresa Circ. 13 aprile 2017, n. 11/E vede che “i registri tenuti cifiche disposizioni o semLA PRASSI AMMINISTRATIVA plificazioni ai fini IVA”. ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sostituisco- Esercenti di attività di commercio al minuto Si è posto dunque il problema di come conciliare no i registri indicati al Con riferimento ai soggetti che applicano specifiche disposizioni o semplificazioni ai la tenuta del registro crocomma 2, qualora vi siano fini IVA, la necessità di osservare l’obbligo iscritte separate annota- di cronologia preclude, di fatto, la possibilità nologico degli incassi, da p a r t e d e i so g g e t t i ch e zioni non soggette a regi- di tenuta degli incassi e dei pagamenti, che esercitano un’attività di strazione ai fini della sud- devono essere tenuti nel rispetto delle commercio al minuto detta imposta. In luogo regole contenute nel comma 2 dell’art. 18 (con corrispettivi), con la del D.P.R. n. 600/1973. Pertanto, la circolare delle singole annotazioni facoltà di cui all’art. 6, relative a incassi e paga- n. 11/E/2017 ha chiarito che tali soggetti possono adottare il regime di cassa, comma 4, del D.P.R. n. menti, nell’ipotesi in cui applicando il comma 4 del medesimo 695/1996. Tale norma l’incasso o il pagamento articolo, secondo cui i registri IVA prevede la possibilità di non sia avvenuto nell’an- sostituiscono i registri degli incassi e dei no di registrazione, nei re- pagamenti qualora vi siano iscritte separate registrare cumulativamente le operazioni effettuate gistri deve essere riportato annotazioni delle operazioni non soggette in ciascun mese solare enl’importo complessivo dei ad IVA, sia indicato l’importo complessivo tro il giorno 15 del mese mancati incassi o paga- dei mancati incassi o pagamenti nonché i successivo. menti con indicazione documenti contabili - fatture ove emesse Fino all’ultimo intervento cui gli stessi si riferiscono. delle fatture cui le operaad opera della circolare in zioni si riferiscono” (7). commento non era chiaro come conciliare È prevista, poi, anche una terza possibilità. Ai l’obbligo di registrazione cronologica dei corrisensi del successivo comma 5 il contribuente spettivi nel registro degli incassi e l’obbligo di può optare per la mera tenuta dei registri IVA indicazione degli estremi del cliente (o il codisenza fornire alcuna indicazione degli incassi e ce fiscale) “per lo più sconosciute al cedente”. dei pagamenti. In tal caso si presume che la La necessità di osservare l’obbligo di cronolodata di registrazione dei documenti coincida gia preclude, di fatto, la possibilità di tenuta con quella in cui è intervenuto il relativo in- degli incassi e dei pagamenti, che devono essecasso o pagamento. L’opzione è vincolante per re scritturati nel rispetto delle regole previste un triennio e la presunzione è assoluta, quindi dall’art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973. non è consentita la prova contraria. Rimane Pertanto, l’adozione del regime di cassa impofermo l’obbligo di annotare separatamente le ne l’applicazione del successivo comma 4 del operazioni non soggette a registrazione ai fini medesimo art. 18, il quale prevede che “i regiIVA. stri IVA sostituiscono i registri degli incassi e Sotto il profilo contabile gli operatori erano dei pagamenti qualora vi siano iscritte separate preoccupati di conciliare le nuove regole di de- annotazioni delle operazioni non soggette ad terminazione del reddito di impresa con le di- IVA, sia indicato l’importo complessivo dei sposizioni che, nel corso degli anni passati, mancati incassi o pagamenti nonché i docuhanno previsto una serie di semplificazioni menti contabili - fatture ove emesse - cui gli contabili proprio per le imprese minori. stessi si riferiscono”. Preliminarmente il documento di prassi ha os- In buona sostanza il contribuente, esercente servato che l’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 un’attività di commercio al minuto, si trova di “non contiene alcuna preclusione all’accesso al fronte ad una duplice scelta. È possibile adottaregime in parola per coloro che applicano spe- re i registri cronologici degli incassi e dei paga(7) “In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d’imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi 1552 del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Circ. 13 aprile 2017, n. 11/E menti, ma in questo caso si deve rinunciare alla semplificazione rappresentata dalla possibilità di annotare cumulativamente i corrispettivi del mese. La registrazione dovrà essere effettuata giorno per giorno. Tuttavia tale possibilità è meramente teorica, essendo necessario, non solo effettuare la registrazione con periodicità (e cronologia) giornaliera, ma essendo parimenti obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del cliente, che però non è conosciuto. L’altra possibilità, invece, concretamente applicabile consiste nella tenuta dei soli registri IVA. In calce, al termine dell’esercizio, potranno essere indicati i mancati incassi e i mancati pagamenti che non concorreranno alla determinazione del reddito di impresa. I corrispettivi non incassati potranno essere indicati per “massa” nel registro. L’importo dei corrispettivi incassati, al netto dell’IVA, concorrerà alla formazione del reddito imponibile. Per esigenze di controllo nel registro dei corrispettivi devono essere indicati le generalità e gli importi dei soggetti debitori ai quali si riferiscono i mancati pagamenti. Detti importi de- Corriere Tributario 20/2017 Redditi d’impresa vono essere poi annotati entro 60 giorni dalla data dell’effettivo incasso, indicando le generalità del soggetto che ha effettuato il pagamento. I predetti contribuenti riescono così a salvaguardare una rilevante semplificazione, ma, come detto, la circostanza non rende possibile la tenuta dei registri cronologici degli incassi e dei pagamenti. Opzioni precedentemente espresse La circolare ha chiarito la possibilità di applicare l’art. 1 del D.P.R. n. 442/1997, in base al quale è possibile revocare o variare l’opzione precedentemente espressa qualora siano intervenute nuove disposizioni normative. Pertanto, se nel 2016 il contribuente ha esercitato l’opzione per il regime di contabilità ordinaria, con l’applicazione del vincolo triennale, è possibile revocare la scelta ed applicare, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, il regime di cassa in commento. 1553 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Sanzioni Corte di Giustizia UE, 5 aprile 2017, cause riunite C-217/15 e C-350/15 La doppia sanzione per gli illeciti fiscali commessi dalla società (e dai suoi amministratori) di Paolo Centore (*) Il divieto di doppia punizione per il medesimo fatto, calato nel principio del ne bis in idem, non si estende all’ipotesi di reato fiscale, nel caso di omesso versamento dell’IVA, imputabile all’amministratore di un ente giuridico, responsabile, quest’ultimo, per le sanzioni amministrative. L’intervento della Corte europea, con sentenza in cause riunite C-217/15 e C-350/15, nega l’esistenza della identità della persona (profilo soggettivo) sebbene la sanzione comminata alle due persone, nel caso di specie, giuridica e fisica, sia derivante dal medesimo fatto (profilo oggettivo). Nella definizione della controversia, la Corte europea, sulla scia dei precedenti in tema, pone in evidenza la differenza applicativa che intercorre tra le disposizioni riguardanti il principio del ne bis in idem, rispettivamente, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Stralciate dal coevo rinvio C-524/15 Menci (1), le cause rimesse dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sono giunte a sentenza con una conclusione che conferma le conclusioni depositate dall’Avvocato Generale in data 12 gennaio 2017 (2), a riguardo nella irrilevanza del principio del ne bis in idem, quando la sanzione penale sia comminata all’amministratore di una società, essendo quest’ultima responsabile della sanzione amministrativa. La questione decisa, oltre che rilevante in sé per l’esclusione, nel caso di specie, del divieto di doppia punizione, merita particolare attenzione per la sovrapposizione delle norme giudicabili dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, rispetto a quelle devolute alla cognizione della Corte dei Diritti dell’Uomo, il cui range applicativo, come dimostra la sentenza della Corte di Giustizia, cause riunite C-217/15 e C350/15 (3), non coincide perfettamente. (*) Avvocato, Professore a contratto di diritto tributario presso l’Università di Parma e Avvocato in Genova e Milano (1) Cfr. CGE, ord. 25 gennaio 2017. Sul tema cfr. P. Centore, “Aspettando la Grande Chambre sulla doppia sanzione per le infrazioni tributarie”, in Corr. Trib., n. 17/2017, pag. 1336. (2) Secondo cui: “L’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea non è applicabile quando, in caso di dualità di procedimenti e sanzioni di carattere amministrativo 1554 Il riassunto dei fatti di causa Dalla parte motiva (4) si intende che “Il sig. Orsi ed il sig. Baldetti sono imputati dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato previsto e punito dall’art. 10-ter del Decreto legislativo n. 74/2000, in combinato disposto con l’art. 10-bis del medesimo, con la motivazione che, nella loro qualità di legali rappresentanti di tali società, avrebbero omesso di versare entro i termini previsti dalla legge l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per i periodi di imposta di cui ai procedimenti principali. L’IVA non pagata ammonterebbe, in ciascun caso, a più di un milione di euro”. Per la medesima infrazione, l’Amministrazione fiscale ha proceduto alla emissione degli atti di accertamento a carico della società da essi amministrate, mediante i quali ha chiesto il pagamento del tributo non corrisposto ed ha irrogato una sanzione tributaria nella misura del e di carattere penale per gli stessi fatti, le sanzioni tributarie sono imposte a una persona giuridica, quale una società commerciale, e il procedimento penale viene promosso nei confronti di una persona fisica, sebbene quest’ultima sia il rappresentante legale dell’altra”. (3) Il testo della sentenza è riportato a seguire. (4) Cfr. punto 10 della sentenza. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Corte di Giustizia UE, 5 aprile 2017, cause riunite C-217/15 e C-350/15 Sanzioni Sebbene il giudice remittente richiami unitariamente l’art. 4 del protocollo n. 7 alla CEDU e l’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali (5), come l’una complementare dell’altra, la sentenza in commento pone in luce la differenza non solo operativa ma di struttura delle due norme. Ed il distinguo sorge, innanzi tutto, in relazione alla portata applicativa delle due disposizioni. L’art. 50 della Carta (6) è certamente parte del diritto europeo (7), ma la domanda è se ed a quali condizioni questa norma possa essere invocata innanzi alla Corte di Giustizia, considerando il contenuto dell’art. 51 (8). La risposta viene fornita dall’art. 10 delle Raccomandazioni ai giudici nazionali (9), secondo cui: “10. Per quanto concerne i rinvii pregiudiziali vertenti sull’interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, occorre ricordare che, in forza dell’art. 51, paragrafo 1, della stessa, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Sebbene le ipotesi di una siffatta attuazione possano essere diverse, è tuttavia necessario che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulti in maniera chiara e inequivoca che una norma di diritto dell’Unione diversa dalla Carta è applicabile nel procedimento principale. Posto che la Corte non è competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale se una situazione giuridica non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, le disposizioni della Carta eventualmente richiamate dal giudice del rinvio non possono giustificare, di per sé, tale competenza”. Dal che si intende che l’incidenza delle disposizioni della Carta sono non immediate ma indirettamente evocate attraverso il richiamo di una disposizione del diritto dell’Unione: calando il principio nel sistema tributario, il riferimento può essere, ad esempio, all’art. 325, paragrafo 1, del TFUE (10), ad una norma, cioè, (5) Il testo (aggiornato) della Carta è pubblicato in G.U.U.E., parte C, 7 giugno 2016 (2016/C 202/02). (6) Secondo cui: “Art. 50 - Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”. (7) La Carta dei diritti fondamentali ha la stessa valenza dei trattati, ai sensi dell’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea (TUE), ed è vincolante per le istituzioni europee e per gli Stati membri. (8) Secondo cui: “Art. 51 - Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i sud- detti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati. 2. La presente Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati”. (9) Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, in G.U.U.E., parte C, 25 novembre 2016, n. 439/01. (10) Secondo cui: “L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione”. 30% dell’importo dovuto a titolo di IVA. In seguito ad una transazione, gli atti sono divenuti definitivi. Investito del dossier penale, il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si interroga sulla legittimità della doppia sanzione (alla società ed ai suoi amministratori) in riferimento ad un unico illecito (l’omesso versamento dell’IVA) e formula alla Corte europea il seguente quesito: “Se ai sensi degli artt. 4 del protocollo n. 7 alla CEDU e 50 della Carta, sia conforme al diritto dell’Unione la disposizione di cui all’art. 10-ter del Decreto legislativo n. 74/2000 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto (omissione del versamento dell’IVA), sia già stato destinatario di un accertamento definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, con irrogazione di una sanzione amministrativa”. Il principio ne bis in idem nella Carta dei diritti fondamentali UE e nella CEDU Corriere Tributario 20/2017 1555 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Sanzioni Corte di Giustizia UE, 5 aprile 2017, cause riunite C-217/15 e C-350/15 che riguarda specificamente un principio unionale. L’ulteriore osservazione riguarda l’ambito applicativo della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e, per quanto ne occupa, il contenuto dell’art. 4 del protocollo n. 7 (11). È noto che il processo di adesione dell’Unione alla Convenzione è stato bloccato dal Parere espresso dalla Corte di Giustizia sul tema (12), osservando in sintesi che “L’accordo sull’adesione dell’Unione Europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali non è compatibile con l’art. 6, paragrafo 2, TUE, né con il protocollo (n. 8) relativo all’art. 6, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione Europea sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”. L’effetto è di biforcazione giurisdizionale (13): sebbene tutti gli Stati membri dell’Unione siano aderenti alla Convenzione (14), l’Unione, di per sé stessa, non vi aderisce, almeno per il momento e, con tutta probabilità, per il prossi- mo futuro, considerando la decisa opposizione espressa nel Parere della Corte di Giustizia. (11) Secondo cui: “Art. 4 - Diritto di non essere giudicato o punito due volte 1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta. 3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’art. 15 della Convenzione”. (12) V. il Parere della CGE (seduta plenaria) n. 2/13 del 18 dicembre 2014. (13) Biforcazione che dovrebbe essere composta: si v. le conclusioni dell’Avvocato Generale J. Kokott, presentate in data 8 settembre 2011, causa C-17/10, Toshiba, punti 114-117: “Finora nei procedimenti in materia di concorrenza i giudici dell’Unione sono partiti dal presupposto che l’applicazione del principio del ne bis in idem sia soggetta alla triplice condizione della identità dei fatti, del contravventore e del bene giuridico tutelato (…). Il principio del ne bis in idem vieterebbe, quindi, di sanzionare lo stesso soggetto più di una volta per un medesimo comportamento illecito al fine di tutelare lo stesso bene giuridico (…). Delle tre citate condizioni la validità delle prime due - identità dei fatti e identità del contravventore - non è controversa. È, invece, controversa la validità della terza condizione, vale a dire del criterio dell’identità del bene giuridico tutelato o dell’interesse giuridico tutelato. Facendo leva su tale ultimo criterio la Corte ha negato, in casi concernenti intese, l’esistenza di un divieto di punire due volte il medesimo fatto nei rapporti dell’Unione con Stati terzi (…). In settori giuridici diversi dal diritto in materia di concorrenza la Corte, tuttavia, non ha utilizzato questa terza condizione. Così, in relazione ad un procedimento disciplinare in materia di pubblico impiego, essa ha dato rilevanza solo alla vicenda di fatto (chiedendosi se si trattasse di ‘fatti diversi’) (…). Nel settore delle normative sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (art. 54 della CAAS (…) e mandato d’arresto europeo (…)) la Corte, in termini addirittura espressi, ha dichiarato irrilevante il criterio dell’identità dell’interesse giuridico tutelato (…). Quale unico criterio pertinente in tale materia essa, in una giurisprudenza consolidata, individua l’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro (…). 117. Una tale variabilità nell’interpretazione e nell’applicazione del principio del ne bis in idem a seconda del settore giuridico nuoce all’unità dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Dall’importanza basilare di tale principio quale principio portante del diritto dell’Unione, fornito del rango di diritto fondamentale, consegue che il suo contenuto non può essere sostanzialmente diverso a seconda del settore giuridico interessato (126). Per la determinazione del contenuto garantistico del principio del ne bis in idem, come ora formulato all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali, dovrebbero valere, in tutti i settori dell’intero diritto dell’Unione, i medesimi criteri. Sul punto ha giustamente richiamato l’attenzione l’Autorità di vigilanza EFTA”. (14) Si v. la lista dei Paesi aderenti alla CEDU, disponibile all’indirizzo: www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c. (15) CGE, 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Hans Åkerberg Fransson. 1556 I precedenti e il distinguo fra le norme CEDU e della Carta sul principio ne bis in idem È bene partire dal confronto delle due norme, ovviamente ispirate ad un medesimo principio, che, però, viene coniugato in forma e contenuto diversi, il che spiega, ma non giustifica, il diverso approccio interpretativo discendente dal confronto delle sentenze della Corte EDU, rispetto a quelle della Corte di Giustizia. Per quest’ultima il richiamo è al precedente specifico nel caso Fransson (15). Il precedente: il caso Hans Åkerberg Fransson Il rinvio pregiudiziale alla Corte europea di Lussemburgo trae origine da un procedimento penale per frode fiscale aggravata nei confronti del Fransson, accusato di violazione dell’obbligo di dichiarazione ai fini dell’IVA, o per averle fornite in modo inesatto. Per la medesima infrazione, l’Autorità fiscale aveva già commi- Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Corte di Giustizia UE, 5 aprile 2017, cause riunite C-217/15 e C-350/15 Sanzioni vrattasse né di quello su nato una sanzione ammiLA GIURISPRUDENZA UE cui si fondano i procedinistrativa, divenuta defimenti penali. Conformenitiva. Nutrendo dubbi Applicazione dei diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico UE mente all’art. 51, paragrasulla compatibilità della fo 1, della Carta, tali sodoppia punizione (ammi- La Corte di Giustizia ha disposto che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento nistrativa e penale) rispet- giuridico dell’Unione europea si applicano in vrattasse e procedimenti non sarebbero quindi rito al principio ne bis in tutte le situazioni disciplinate dal diritto compresi nell’ambito di idem, quale sancito all’art. dell’Unione, ma non al di fuori di esse. La applicazione del principio 50 della Carta, siccome Corte UE, per quanto riguarda la Carta, non del ne bis in idem garantito ammessa dalla normativa può valutare una normativa nazionale che dall’art. 50 della Carsvedese, il giudice penale non si colloca nell’ambito del diritto ta” (17). ha rinviato la questione dell’Unione. Per contro, una volta che una siffatta normativa rientra nell’ambito di La questione indubbiaalla Corte formulando mente si pone, considecinque domande in te- applicazione di tale diritto, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli rando l’inciso dell’art. 51 ma (16). elementi di interpretazione necessari per la della Carta, ove si prevede Il primo aspetto di inte- valutazione, da parte del giudice nazionale, che essa si applichi “escluresse riguarda la pronun- della conformità di tale normativa con i sivamente nell’attuazione cia della Corte sulla sua diritti fondamentali di cui essa garantisce il del diritto dell’Unione”. E competenza, considerando rispetto. la Corte finalmente afche “I governi svedese, ceco e danese, l’Irlanda ed il governo olandese, fronta il punto osservando che “[d]a una cononché la Commissione europea, contestano stante giurisprudenza della Corte risulta infatti la ricevibilità delle questioni pregiudiziali. La sostanzialmente che i diritti fondamentali gaCorte sarebbe competente a rispondere solo rantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione qualora le sovrattasse inflitte al sig. Åkerberg si applicano in tutte le situazioni disciplinate Fransson, nonché i procedimenti penali nei dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di suoi confronti, che costituiscono oggetto del esse. A tal proposito la Corte ha già ricordato procedimento principale, risultassero da un’at- che essa, per quanto riguarda la Carta, non tuazione del diritto dell’Unione. Orbene, ciò può valutare una normativa nazionale che non non si verificherebbe né nel caso del testo na- si colloca nell’ambito del diritto dell’Unione. zionale sulla cui base sono state inflitte le so- Per contro, una volta che una siffatta normati(16) Precisamente: “1) Considerato che, conformemente alla legislazione svedese, il giudice nazionale deve rinvenire un chiaro fondamento nella [CEDU] oppure nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, per poter disapplicare disposizioni nazionali che potrebbero essere in contrasto con il principio del ne bis in idem di cui all’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU e, quindi, in contrasto anche con l’art. 50 della [Carta], se siffatta condizione contenuta nella legislazione nazionale per la disapplicazione delle disposizioni nazionali sia compatibile con il diritto dell’Unione e, in particolare, con i suoi principi generali, fra tutti, i principi del primato e dell’efficacia diretta. 2) Se sia ammessa l’imputazione per reati fiscali, nell’ambito di applicazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU e all’art. 50 della Carta, qualora all’imputato sia già stata inflitta una pena pecuniaria (sovrattassa) nell’ambito di un precedente procedimento amministrativo, a seguito di una stessa comunicazione di dati inesatti. 3) Se sia rilevante ai fini della soluzione della seconda questione la circostanza che dette sanzioni debbano essere coordinate in modo che un giudice ordinario possa ridurre la sanzione nel procedimento penale tenendo conto che all’imputato sono già state applicate sovrattasse a seguito del medesimo atto di comunicazione di dati inesatti. Corriere Tributario 20/2017 4) Nel quadro del principio del ‘ne bis in idem’ (...), poiché in alcune circostanze è ammesso infliggere ulteriori sanzioni in un nuovo procedimento per uno stesso fatto, che sia già stato oggetto di esame e che abbia comportato sanzioni a carico della persona, se, in caso di risposta affermativa alla seconda questione, le condizioni previste da siffatto principio per l’applicazione di più sanzioni in procedimenti distinti siano soddisfatte qualora nel secondo procedimento sia svolto un esame dei fatti nuovo e autonomo rispetto a quello avvenuto nel primo procedimento. 5) Poiché il sistema svedese che prevede l’imposizione di sovrattasse e l’esame della responsabilità per frode fiscale in procedimenti distinti, si basa su una serie di motivi di interesse generale (...), in caso di risposta affermativa alla seconda questione, se sia compatibile con il principio del ‘ne bis in idem’ un regime come quello svedese, qualora fosse possibile introdurre un sistema non rientrante nell’ambito di applicazione di detto principio, senza necessità di astenersi né dall’imposizione di sovrattasse né dal pronunciarsi sulla responsabilità per frode fiscale, mediante trasferimento, nell’ambito di procedimenti penali, della decisione sull’imposizione di sovrattasse dallo Skatteverket (Amministrazione tributaria), ed eventualmente dal giudice amministrativo, a un giudice ordinario”. (17) Cfr. punto 16 della sentenza C-617/10. 1557 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Sanzioni Corte di Giustizia UE, 5 aprile 2017, cause riunite C-217/15 e C-350/15 va rientra nell’ambito di diritto dell’Unione, ai LA GIURISPRUDENZA UE applicazione di tale diritsensi dell’art. 51, paragrato, la Corte, adita in via Natura penale delle sanzioni tributarie fo 1, della Carta” (19). pregiudiziale, deve fornire Secondo la Corte di Giustizia, l’art. 50 della Precisata la propria comCarta dei diritti fondamentali dell’Unione tutti gli elementi di inter- Europea non osta a che uno Stato membro petenza, la Corte risolve il pretazione necessari per la imponga, per le medesime violazioni di caso Fransson in senso nevalutazione, da parte del obblighi dichiarativi in materia di IVA, una gativo, ed osserva (punto giudice nazionale, della combinazione di sovrattasse e sanzioni 34) che “l’art. 50 della conformità di tale norma- penali. Solo qualora la sovrattassa sia di Carta non osta a che uno tiva con i diritti fonda- natura penale e sia divenuta definitiva, tale Stato membro imponga, mentali di cui essa garan- disposizione osta a che procedimenti penali per le medesime violazioni tisce il rispetto”, con ri- per gli stessi fatti siano avviati nei confronti di obblighi dichiarativi in di una stessa persona. Ai fini della chiamo alla pregressa giu- valutazione della natura penale delle materia di IVA, una comrisprudenza in tema (18). sanzioni tributarie, sono rilevanti tre criteri: binazione di sovrattasse e In definitiva, la Corte af- - la qualificazione giuridica dell’illecito nel sanzioni penali. Infatti, ferma (punto 21 della sen- diritto nazionale; per assicurare la riscossiotenza Fransson) che, “dato - la natura dell’illecito; ne di tutte le entrate proche i diritti fondamentali - la natura nonché il grado di severità della venienti dall’IVA e tutegarantiti dalla Carta devo- sanzione in cui l’interessato rischia di lare in tal modo gli inteincorrere. no essere rispettati quanressi finanziari dell’Uniodo una normativa nazione, gli Stati membri dinale rientra nell’ambito di applicazione del dispongono di una libertà di scelta delle sanzioni ritto dell’Unione, non possono quindi esistere casi rientranti nel diritto dell’Unione senza applicabili (...). Esse possono quindi essere inche tali diritti fondamentali trovino applicazio- flitte sotto forma di sanzioni amministrative, di ne. L’applicabilità del diritto dell’Unione im- sanzioni penali o di una combinazione delle plica quella dei diritti fondamentali garantiti due. Solo qualora la sovrattassa sia di natura penale, ai sensi dell’art. 50 della Carta, e sia dalla Carta”. divenuta definitiva, tale disposizione osta a Nella soluzione del caso di specie, la Corte precisa che le disposizioni nazionali all’origine che procedimenti penali per gli stessi fatti siadel rinvio pregiudiziale ricadono nell’ambito di no avviati nei confronti di una stessa persona”. applicazione della Carta, in quanto relative a E che (punto 35) “ai fini della valutazione del“sovrattasse e procedimenti penali per frode fi- la natura penale delle sanzioni tributarie, sono scale, del tipo di quelli di cui è o è stato ogget- rilevanti tre criteri. Il primo consiste nella quato l’imputato nel procedimento principale a lificazione giuridica dell’illecito nel diritto nacausa dell’inesattezza delle informazioni fornite zionale, il secondo nella natura dell’illecito e il in materia di IVA, costituiscono un’attuazione terzo nella natura nonché nel grado di severità degli artt. 2, 250, paragrafo 1, e 273 della Di- della sanzione in cui l’interessato rischia di inrettiva 2006/112 (già artt. 2 e 22 della Sesta correre”, con richiamo alla sentenza 5 giugno Direttiva) e dell’art. 325 TFUE e, pertanto, del 2012, causa C-489/10, Bonda, punto 37 (20). (18) In particolare: sent. del 18 giugno 1991, causa C260/89, ERT, punto 42; 29 maggio 1997, causa C-299/95, Kremzow, punto 15; 18 dicembre 1997, causa C-309/96, Annibaldi, punto 13; 22 ottobre 2002, causa C-94/00, Roquette Frères, punto 25; 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropé, punto 34; 15 novembre 2011, causa C-256/11, Dereci e a., punto 72; 7 giugno 2012, causa C-27/11, Vinkov, punto 58. (19) Cfr. punto 27 della sent. C-617/10. (20) Secondo cui: “Secondo tale giurisprudenza, a tale ri- 1558 guardo sono pertinenti tre criteri. Il primo consiste nella qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, il secondo nella natura dell’illecito e il terzo nella natura e nel grado di severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incorrere (v., in particolare, Corte eur. D.U., sentenze Engel e altri c. Paesi Bassi dell’8 giugno 1976, serie A, n. 22, §§ 80-82, nonché Zolotukhin c. Russia del 10 febbraio 2009, ricorso n. 14939/03, §§ 52 e 53)”. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Corte di Giustizia UE, 5 aprile 2017, cause riunite C-217/15 e C-350/15 Sanzioni Ed invoca le Spiegazioni relative alla Carta dei diDifferenze tra le norme CEDU ritti fondamentali (22), seIl medesimo principio sta- e norme della Carta sul ne bis in idem condo cui “La regola ‘ne b i l i t o n e l l a s e n t e n z a In attesa della Grande Chambre, appare bis in idem’ si applica nel Fransson viene ora appli- chiaro ad oggi che le norme CEDU e le diritto dell’Unione (...). cato ai casi riuniti Orsi e norme sulla Carta dei diritti fondamentali Va precisato che la regola Baldetti, con la prelimina- dell’Unione Europea, sul principio del ne bis che vieta il cumulo si rifere osservazione che il giu- in idem, seppur concorrenti fra loro, risce al cumulo di due dizio non può che riferirsi prescrivono un percorso giurisdizionale sanzioni della stessa natuall’art. 50 della Carta, e diverso e, dunque, una diversa attenzione del difensore tributario alla “sede” nella ra, nella fattispecie penali. non anche all’art. 4 del quale intende far valere i diritti violati del Ai sensi dell’art. 50, la reprotocollo n. 7 CEDU, in proprio assistito. gola ‘ne bis in idem’ non si quanto (punto 15 della applica solo all’interno sentenza) “anche se, come conferma l’art. 6, della giurisdizione di uno stesso Stato, ma anparagrafo 3, TUE, i diritti fondamentali ricoche tra giurisdizioni di più Stati membri. Ciò nosciuti dalla CEDU fanno parte del diritto corrisponde all’acquis del diritto dell’Unione; dell’Unione in quanto principi generali e ancfr. articoli da 54 a 58 della Convenzione di che se l’art. 52, paragrafo 3, della Carta preve- applicazione dell’accordo di Schengen, sentende che i diritti in essa contemplati corrispon- za della Corte di Giustizia, dell’11 febbraio denti a quelli garantiti dalla CEDU hanno lo 2003, causa C-187/01 Gözütok (Racc. 2003, stesso significato e la stessa portata di quelli lo- pag. I-1345), art. 7 della Convenzione relativa ro conferiti dalla suddetta Convenzione, que- alla tutela degli interessi finanziari delle Cost’ultima non costituisce, fintantoché l’Unione munità europee e art. 10 della Convenzione non vi abbia aderito, un atto giuridico formal- relativa alla lotta contro la corruzione. Le ecmente integrato nell’ordinamento giuridico cezioni, molto limitate, per le quali dette condell’Unione (...)” con richiamo alla pregressa venzioni consentono agli Stati membri di derogiurisprudenza in tema (21). gare alla regola ‘ne bis in idem’ sono disciplinate Nel merito, la Corte osserva (punti 17 e 18) dalla clausola orizzontale dell’art. 52, paragrafo che il “principio del ne bis in idem, sancito dal- 1, sulle limitazioni. Per quanto riguarda le sil’art. 50 della Carta, presuppone in primo luo- tuazioni contemplate dall’art. 4 del protocollo go, come rilevato dall’Avvocato Generale al 7, vale a dire l’applicazione del principio all’inparagrafo 32 delle sue conclusioni, che sia la terno di uno Stato membro, il diritto garantito stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni ha lo stesso significato e la stessa portata del o dei procedimenti penali di cui trattasi. Infat- corrispondente diritto sancito dalla CEDU”. E ti, dalla formulazione stessa di tale articolo, se- conclude ricordando (punto 19) che “detto condo la quale “[n]essuno può essere perseguito principio non può, in ogni caso, essere violato o condannato per un reato per il quale è già se non è la stessa persona ad essere stata sanstato assolto o condannato nell’Unione a se- zionata più di una volta per uno stesso comguito di una sentenza penale definitiva confor- portamento illecito”, con richiamo alla prememente alla legge”, deriva che esso vieta di gressa giurisprudenza in tema (23). perseguire o sanzionare penalmente una stessa Sempre in attesa della Grande Chambre (24), persona più di una volta per uno stesso reato”. appare chiaro ad oggi che le due norme, seppur La sentenza Orsi e Baldetti NORME A CONFRONTO (21) In particolare, le sent. 26 febbraio 2013, causa C617/10, Åkerberg Fransson, punto 44; 15 febbraio 2016, causa C-601/15, PPU, punto 45. (22) In G.U.U.E., parte C, 14 dicembre 2007 (2007/C 303/02). (23) In particolare, sent. 7 gennaio 2004, cause riunite C- Corriere Tributario 20/2017 204/00, C-205/00, C-211/00, C-213/00, C-217/00, C-219/00, Aalborg Portland e a./Commissione, punto 338; 18 dicembre 2008, cause riunite C-101/07 e C-110/07, Coop de France bétail et viande e a./Commissione, punto 127. (24) V. nota 1. 1559 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Sanzioni Corte di Giustizia UE, 5 aprile 2017, cause riunite C-217/15 e C-350/15 concorrenti fra loro (25), prescrivono un percorso giurisdizionale diverso e, dunque, una diversa attenzione del difensore tributario alla “sede” nella quale intende far valere i diritti violati del proprio assistito. LA SENTENZA Corte di Giustizia UE, Sez. IV, Sent. 5 aprile 2017, cause riunite C-217/15 e C-350/15 - Pres. e Rel. von Danwitz L’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’IVA dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre i procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica. 1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (in prosieguo: la “Carta”) e dell’art. 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”). 2. Tali domande sono state presentate nell’ambito di due procedimenti penali a carico, rispettivamente, del sig. Massimo Orsi e del sig. Luciano Baldetti, per reati che essi avrebbero commesso in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). Contesto normativo La CEDU 3. L’art. 4 del protocollo n. 7 alla CEDU, intitolato “Diritto di non essere giudicato o punito due volte”, così dispone: “1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dai giudici dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta. 3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’art. 15 della Convenzione”. Diritto dell’Unione 4. L’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (G.U. 2006, L 347, pag. 1), determina le operazioni soggette all’IVA. 5. Ai sensi dell’art. 273 di tale Direttiva: “Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera. (...)”. Diritto italiano 6. L’art. 13, paragrafo 1, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’art. 3, comma 133, lettera q), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (supplemento ordinario alla GURI n. 5, dell’8 gennaio 1998), è così formulato: “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di con- (25) Come indica Cass., SS.UU., 28 marzo 2013, n. 37424. 1560 Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Corte di Giustizia UE, 5 aprile 2017, cause riunite C-217/15 e C-350/15 trollo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. (...)”. 7. L’art. 10-bis del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205 (GURI n. 76, del 31 marzo 2000, pag. 4; in prosieguo il “Decreto legislativo n. 74/2000”), così dispone: “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”. 8. L’art. 10-ter di tale Decreto, intitolato “Omesso versamento di IVA”, prevede quanto segue: “La disposizione di cui all’art. 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo”. Sanzioni sanzione tributaria alla S.A. COM Servizi Ambiente e Commercio e alla Evoluzione Maglia, nella misura del 30% dell’importo dovuto a titolo di IVA. In seguito ad una transazione vertente sugli accertamenti in parola, questi ultimi sono diventati definitivi, non essendo stati oggetto di impugnazione. 13. In tale contesto, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: “Se ai sensi degli artt. 4 del protocollo n. 7 alla CEDU e 50 della Carta, sia conforme al diritto dell’Unione la disposizione di cui all’art. 10-ter del Decreto legislativo n. 74/2000 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto (omissione del versamento dell’IVA), sia già stato destinatario di un accertamento definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, con irrogazione di una sanzione amministrativa (...)”. Sulla questione pregiudiziale Procedimento principale e questione pregiudiziale 9. Nei periodi di imposta di cui trattasi nei procedimenti principali, il sig. Orsi era il legale rappresentante della S.A. COM Servizi Ambiente e Commercio S.r.l. ed il sig. Baldetti era il legale rappresentante della Evoluzione Maglia S.r.l. 10. Il sig. Orsi ed il sig. Baldetti sono imputati dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato previsto e punito dall’art. 10-ter del Decreto legislativo n. 74/2000, in combinato disposto con l’art. 10-bis del medesimo, con la motivazione che, nella loro qualità di legali rappresentanti di tali società, avrebbero omesso di versare entro i termini previsti dalla legge l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per i periodi di imposta di cui ai procedimenti principali. L’IVA non pagata ammonterebbe, in ciascun caso, a più di un milione di euro. 11. Tali procedimenti penali sono stati avviati dopo che l’Agenzia delle entrate ha denunciato detti reati alla Procura della Repubblica. Nel corso dei procedimenti penali in parola, è stato effettuato un sequestro preventivo sia sui beni del sig. Orsi che su quelli del sig. Baldetti, sequestro nei confronti del quale entrambi hanno presentato una richiesta di riesame. 12. Prima dell’instaurazione di detti procedimenti penali, gli importi dell’IVA di cui ai procedimenti principali sono stati oggetto di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, la quale, oltre a liquidare il debito tributario, ha anche irrogato una Corriere Tributario 20/2017 14. Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 50 della Carta e l’art. 4 del protocollo n. 7 alla CEDU debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’IVA dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti. 15. Dato che il giudice del rinvio fa riferimento non soltanto all’art. 50 della Carta, ma anche all’art. 4 del protocollo n. 7 alla CEDU, occorre ricordare che, anche se, come conferma l’art. 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali e anche se l’art. 52, paragrafo 3, della Carta prevede che i diritti in essa contemplati corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU hanno lo stesso significato e la stessa portata di quelli loro conferiti dalla suddetta Convenzione, quest’ultima non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU: C: 2013: 105, punto 44, nonché del 15 febbraio 2016, N., C601/15 PPU, EU: C: 2016: 84, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, l’esame della questione sollevata deve essere condotto alla luce unicamente dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (v., in tal senso, sentenze del 28 luglio 2016, Conseil des 1561 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Sanzioni Corte di Giustizia UE, 5 aprile 2017, cause riunite C-217/15 e C-350/15 ministres, C-543/14, EU: C: 2016: 605, punto 23 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 6 ottobre 2016, Paoletti e a., C-218/15, EU: C: 2016: 748, punto 22). 16. Per quanto riguarda l’art. 50 della Carta, occorre rilevare che le sanzioni tributarie ed i procedimenti penali aventi ad oggetto reati in materia di IVA e volti ad assicurare l’esatta riscossione di tale imposta e ad evitare le evasioni, come quelli di cui ai procedimenti principali, costituiscono un’attuazione degli artt. 2 e 273 della Direttiva 2006/112, nonché dell’art. 325 TFUE e, quindi, del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 51, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU: C: 2013: 105, punti da 24 a 27, nonché dell’8 settembre 2015, Taricco e a., C105/14, EU: C: 2015: 555, punti 49, 52 e 53). Pertanto, le disposizioni di diritto nazionale che disciplinano procedimenti penali aventi ad oggetto reati in materia di IVA, come quelli di cui ai procedimenti principali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 50 della Carta. 17. L’applicazione del principio del ne bis in idem sancito dall’art. 50 della Carta presuppone in primo luogo, come rilevato dall’Avvocato Generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, che sia la stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni o dei procedimenti penali di cui trattasi. 18. Infatti, dalla formulazione stessa di tale articolo, secondo la quale “[n]essuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”, deriva che esso vieta di perseguire o sanzionare penalmente una stessa persona più di una volta per uno stesso reato. 19. Tale interpretazione dell’art. 50 della Carta è confermata dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (G.U. 2007, C 303, pag. 17), che devono essere prese in considerazione per l’interpretazione della stessa (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU: C: 2013: 105, punto 20). Per quanto riguarda tale articolo, le spiegazioni in parola si riferiscono alla giurisprudenza della Corte relativa al principio del ne bis in idem, quale riconosciuto come principio generale del diritto dell’Unione prima dell’entrata in vigore della Carta. Secondo tale giurisprudenza, detto principio non può, in ogni caso, essere violato se non è la stessa persona ad essere stata sanzionata più di una volta per uno stesso comportamento illecito (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C-204/00 P, C- 1562 205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C219/00 P, EU: C: 2004: 6, punto 338, nonché del 18 dicembre 2008, Coop de France bétail et viande e a./Commissione, C-101/07 P e C-110/07 P, EU: C: 2008: 741, punto 127). 20. La Corte ha confermato detta giurisprudenza successivamente all’entrata in vigore della Carta (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU: C: 2013: 105, punto 34). 21. Nel caso di specie, dalle informazioni contenute nelle ordinanze di rinvio, confermate tanto da alcuni elementi del fascicolo di cui dispone la Corte, quanto dal governo italiano nell’udienza dinanzi a quest’ultima, risulta che le sanzioni tributarie di cui ai procedimenti principali sono state inflitte a due società dotate di personalità giuridica, ossia la S.A. COM Servizi Ambiente e Commercio e la Evoluzione Maglia, mentre i procedimenti penali di cui trattasi riguardano il sig. Orsi ed il sig. Baldetti, che sono persone fisiche. 22. Risulta pertanto, come rilevato dall’Avvocato Generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, che, nei due procedimenti penali in discussione, la sanzione tributaria ed i procedimenti penali riguardano persone distinte, ossia, nella causa C-217/15, la S.A. COM Servizi Ambiente e Commercio, oggetto di una sanzione tributaria, ed il sig. Orsi, nei confronti del quale è stato avviato un procedimento penale, e, nella causa C-350/15, la Evoluzione Maglia, cui è stata inflitta una sanzione tributaria, ed il sig. Baldetti, oggetto di un procedimento penale, cosicché sembra mancare la condizione per l’applicazione del principio del ne bis in idem secondo la quale la stessa persona deve essere oggetto delle sanzioni e dei procedimenti in questione, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. 23. A tale riguardo, il fatto che il sig. Orsi ed il sig. Baldetti siano perseguiti penalmente per fatti commessi in qualità di legali rappresentanti delle società che sono state oggetto di sanzioni tributarie non è idoneo a rimettere in discussione la conclusione di cui al punto precedente. 24. Infine, ai sensi dell’art. 52, paragrafo 3, della Carta, nella misura in cui l’art. 50 della medesima contiene un diritto corrispondente a quello previsto all’art. 4 del protocollo n. 7 alla CEDU, occorre garantire che la predetta interpretazione dell’art. 50 della Carta non sia in contrasto con il livello di tutela garantito dalla CEDU (v., per analogia, sentenza del 15 febbraio 2016, N., C-601/15 PPU, EU: C: 2016: 84, punto 77). Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Corte di Giustizia UE, 5 aprile 2017, cause riunite C-217/15 e C-350/15 25. Ebbene, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, il fatto di infliggere sia sanzioni tributarie che sanzioni penali non costituisce una violazione dell’art. 4 del protocollo n. 7 alla CEDU, qualora le sanzioni di cui trattasi riguardino persone, fisiche o giuridiche, giuridicamente distinte (Corte EDU, 20 maggio 2014, Pirttimäki c. Finlandia, CE: ECHR: 2014: 0520JUD00353211, § 51). 26. Poiché manca, nell’ambito dei procedimenti principali, la condizione secondo la quale la stessa persona deve essere oggetto delle sanzioni e dei procedimenti in discussione, non occorre esaminare le altre condizioni per l’applicazione dell’art. 50 della Carta. 27. Pertanto, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’art. 50 della Carta deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’IVA dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica. Corriere Tributario 20/2017 Sanzioni Sulle spese 28. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica. 1563 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Fiscalità internazionale Il credito di imposta “indiretto” per gli utili provenienti da soggetti esteri Black List di Giacomo Albano (*) e Fabrizio Iachini (**) L’istituto del credito di imposta indiretto, introdotto dal Decreto Internazionalizzazione, rappresenta un importante correttivo alle disposizioni in materia di tassazione degli utili provenienti da paradisi fiscali, in quanto elimina un effetto distorsivo che si verificava quando il socio residente otteneva la disapplicazione della disciplina CFC per l’esimente dell’effettiva attività commerciale svolta dalla partecipata estera. Le modalità di determinazione del credito possono presentare peculiarità applicative in determinate fattispecie, che sono state oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 108/E/2016. L’art. 3, comma 1, lett. a) ed e), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. Decreto Internazionalizzazione) ha introdotto un nuovo e particolare credito di imposta (c.d. credito di imposta indiretto) spettante al socio di controllo residente in Italia a fronte di utili provenienti da Paesi e territori a fiscalità privilegiata (1). In particolare, il Decreto Internazionalizzazione ha modificato gli artt. 47, comma 4 e 89, comma 3, del T.U.I.R., applicabili rispettivamente ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES, stabilendo che, in caso di disapplicazione della disciplina CFC per effetto dell’esimente dell’effettiva attività commerciale (art. 167, comma 5, lett. a), del T.U.I.R.), “è riconosciuto al soggetto controllante residente, ovvero alle sue controllate percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili”. La disposizione in questione, pertanto, attribuisce un credito di imposta al socio di controllo di una società o ente residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, non attratta alla disciplina CFC per effetto della prima esimente, qualora i dividendi percepiti e provenienti da quest’ultima concorrano integralmente alla formazione della propria base imponibile (2). Trattasi, dunque, di un credito di imposta “indiretto” (c.d. underlying tax credit), da ritenersi una species del c.d. Foreign tax credit, in quanto viene riconosciuto in ragione delle imposte pagate all’estero, non dal contribuente beneficiario del credito stesso, ma dalla società partecipata dalla quale provengono gli utili tassati in Italia. La peculiarità dell’istituto, dunque, risie- (*) Dottore commercialista, Partner Studio Legale Tributario informazioni e con un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Da ultimo, a partire dal 2016 in poi, la modifica al comma 4 dell’art. 167 del T.U.I.R. operata dalla Legge di stabilità 2016, ha nuovamente modificato i menzionati criteri eliminando la codificazione fatta nel Decreto Black List e prevedendo che “i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori, si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”. Al contempo, ai fini che qui rilevano, sono stati eliminati gli Stati membri dell’Unione Europea e gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. (2) Non operando, dunque, l’esclusione di cui all’art. 47, comma 1 e 89, comma 1, del T.U.I.R. EY (**) Dottore commercialista, Manager Studio Legale Tributario EY (1) Le modalità di individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata ha subito numerose modifiche nel corso degli ultimi anni e per effetto delle novità introdotte, tra l’altro, dal medesimo Decreto Internazionalizzazione. Fino al 31 dicembre 2014, l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata veniva effettuata in base all’elenco di cui al D.M. 21 novembre 2001 (c.d. Black List); a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la Legge di stabilità 2015 ha adeguato i parametri normativi del Decreto Black List stabilendo che, ai fini dell’individuazione dei regimi fiscali privilegiati, occorre considerare quei Paesi che non assicurano un adeguato scambio di 1564 Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Fiscalità internazionale de nel fatto che tale credito per imposte estere è azionabile da un soggetto (socio residente), diverso da quello che ha subìto il prelievo fiscale (società estera distributrice dei dividendi) a fronte del quale il medesimo credito viene riconosciuto. La novità ha la chiara finalità di ovviare a una distorsione (3) che nel sistema preesistente veniva a determinarsi a danno del socio residente allorquando il medesimo, una volta disapplicata la disciplina sulle Controlled Foreign Companies (CFC rule) mediante la dimostrazione dello svolgimento di un’attività economica effettiva radicata nel mercato di insediamento (4) (“prima esimente”), subiva un’integrale tassazione nel momento della distribuzione degli utili. Il sistema previgente, infatti, non consentiva lo scomputo delle imposte assolte all’estero dal soggetto controllato sui propri utili nel momento in cui questi venivano distribuiti sotto forma di dividendi al socio residente, nel caso in cui quest’ultimo avesse disapplicato la CFC rule per effetto della prima circostanza esimente di cui all’art. 167, comma 5, lett. a), del T.U.I.R. La sussistenza della c.d. prima esimente (effettiva attività commerciale), dunque, se da una parte consentiva al contribuente di disapplicare la tassazione per trasparenza dei redditi conseguiti dalla CFC, non esplicava alcuna rilevanza ai fini del regime di tassazione integrale dei dividendi provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata (5). Di contro, in caso di “applicazione diretta” della CFC rule, le imposte estere versate dalla controllata Black List erano immediatamente scomputabili all’atto della determinazione del- l’imponibile estero da assoggettare a tassazione separata in capo al socio residente (6) e - parimenti - l’eventuale distribuzione dei medesimi utili era esclusa da tassazione fino a concorrenza dell’ammontare del reddito assoggettato a tassazione per trasparenza, anche negli esercizi precedenti (7). Dall’imposta sul reddito prodotto dalla CFC (imputato per trasparenza al socio residente) vengono, dunque, scomputate le imposte assolte all’estero a titolo definitivo dalla medesima CFC. Anteriormente alle modifiche introdotte dal Decreto Internazionalizzazione si assisteva, pertanto, al paradosso per cui il socio di controllo residente che applicava direttamente la CFC rule si vedeva riconoscere il credito per le imposte estere versate dalla controllata in abbattimento dell’imposta sul reddito oggetto di imputazione per trasparenza in Italia. Al contrario, lo stesso socio di controllo residente, qualora avesse ottenuto la disapplicazione della CFC rule dimostrando la prima esimente, nel momento di effettiva percezione dei dividendi distribuiti dalla controllata estera non avrebbe potuto scomputare alcun credito per le imposte assolte da quest’ultima (relativamente agli utili oggetto di distribuzione) nella giurisdizione estera Black List. Tale ingiustificata anomalia è stata finalmente eliminata dal Decreto Internazionalizzazione, che, per l’appunto, ha stabilito la spettanza in favore del socio di controllo residente (ovvero delle sue controllate residenti qualora la catena partecipativa preveda un controllo indiretto) - di un credito di imposta, ai sensi dell’art. 165 del T.U.I.R. (8), in ragione delle im- (3) La Relazione Illustrativa al Decreto Internazionalizzazione chiarisce che l’attribuzione al socio di controllo di un credito d’imposta indiretto in presenza della prima circostanza esimente ha la finalità di ovviare agli effetti distorsivi connessi alle differenze tra il trattamento fiscale degli utili provenienti da una CFC i cui redditi - in virtù di una norma antielusiva - siano tassati per trasparenza in Italia e quello dei dividendi provenienti da una CFC che costituisce un’effettiva realtà imprenditoriale nel Paese di insediamento. (4) Si veda l’art. 167, comma 5, lett. a), secondo cui “Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che […] la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. Per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la mag- gior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento”. (5) La detassazione dei dividendi (e plusvalenze) derivanti da partecipazioni Black List può essere conseguito solo dimostrando la seconda delle esimenti di cui all’art. 167, comma 5, lett. b), secondo cui “Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che […] dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4”. (6) Art. 167, comma 6, ultimo periodo, del T.U.I.R. (7) Art. 167, comma 7, del T.U.I.R. (8) Il credito di imposta di cui all’art. 165 del T.U.I.R. è riconosciuto esclusivamente per il pagamento, a titolo definitivo, di tributi esteri “sul reddito”. Con la circolare 5 marzo 2015, n. 9/E l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero è organicamente inserito nella Corriere Tributario 20/2017 1565 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Fiscalità internazionale d’imposta ai sensi dell’art. poste assolte dalla CFC OSSERVAZIONI CRITICHE 165 in ragione delle impo“sugli utili maturati duste assolte dalla società rante il possesso della par- Credito di imposta in favore del socio di controllo residente partecipata sugli utili matecipazione in proporzione degli utili conseguiti e nei Il Decreto Internazionalizzazione ha stabilito turati durante il periodo la spettanza - in favore del socio di controllo di possesso della partecilimiti dell’imposta italiana residente o delle sue controllate residenti pazione, in proporzione relativa a tali utili”. qualora la catena partecipativa preveda un L’introduzione del credito controllo indiretto - di un credito di imposta delle partecipazioni cedud’imposta in questione, (underlying tax credit), in ragione delle te e nei limiti dell’imposta nelle ipotesi di sussistenza imposte assolte dalla CFC sugli utili maturati italiana dovuta su tali pludella prima esimente, co- durante il possesso della partecipazione in svalenze”. La detrazione di proporzione degli utili conseguiti e nei limiti stituisce dunque un rimetale credito è riconosciuta dio agli effetti distorsivi dell’imposta italiana relativa a tali utili. nei limiti in cui non sia L’attribuzione di un credito d’imposta che hanno determinato già stato utilizzato dal ceindiretto al socio di controllo residente è un’eccessiva penalizzazio- stata altresı̀ introdotta anche nelle ipotesi di dente a scomputo delle ne per investimenti in realizzo di una plusvalenza al momento imposte dovute sugli utili soggetti rappresentanti ef- della cessione della partecipazione in una provenienti dalla medesifettive realtà imprendito- società residente in uno Stato o territorio a ma CFC. riali e dovuti, come anti- fiscalità privilegiata, per la quale sussiste la La modalità cipato, dal precedente di- dimostrazione della prima esimente di determinazione (plusvalenza integralmente tassata in capo sallineamento di norme dell’underlying tax credit al socio IRPEF o IRES). domestiche di stampo Come evidenziato, l’art. 3, prettamente anti-elusicomma 1, lett. a) ed e), del Decreto internavo (9). L’attribuzione di un credito d’imposta indiretto zionalizzazione ha attribuito al soggetto conal socio di controllo residente è stata altresì in- trollante residente nel territorio dello Stato, trodotta anche nelle ipotesi di realizzo di una ovvero alle sue controllate residenti, un “crediplusvalenza al momento della cessione della to d’imposta ai sensi dell’art. 165 del T.U.I.R. partecipazione in una società residente in uno in ragione delle imposte assolte dalla società Stato o territorio a fiscalità privilegiata, per la partecipata sugli utili maturati durante il perioquale sussiste la dimostrazione della prima esi- do di possesso della partecipazione, in propormente (plusvalenza integralmente tassata in zione agli utili conseguiti e nei limiti dell’imcapo al socio IRPEF o IRES). L’art. 3 del De- posta italiana relativa a tali utili”. creto Internazionalizzazione ha, infatti, inserito Il Decreto, dunque, introduce un meccanismo il nuovo comma 4-bis nell’art. 68 (per i sogget- di credito di imposta in virtù del quale il socio ti IRPEF) e nell’art. 86 (per i soggetti IRES) residente è posto nella condizione di ottenere del T.U.I.R., ai sensi del quale per le suddette il riconoscimento del prelievo fiscale assolto in plusvalenze “al cedente controllante residente loco dalla società controllata estera Black List nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti (CFC) che ha realizzato gli utili da cui i diviresidenti sue controllate, spetta un credito dendi promanano. Il Decreto, in particolare, disciplina delle imposte sui redditi ed è condizionato dalla presenza di redditi esteri nel reddito complessivo. Ciò implica che l’operatività dell’istituto è limitata ai tributi stranieri che si sostanziano in un’imposta sul reddito o, quanto meno, in tributi con natura similare”. (9) Sul punto, di estremo interesse, i contributi di F. Gallio, “Le soluzioni ai possibili effetti distorsivi della disciplina sui dividendi black list”, in Corr. Trib., n. 9/2017; G. Scifoni, “Holding intermedia e credito d’imposta indiretto su dividendi di fonte black list”, ivi n. 3/2017; E. Vial, “Black list, così il credito d’im- 1566 posta sui dividendi”, in Quotidiano del Fisco del 17 gennaio 2017; S. Calavena, “Il regime dei dividendi Black List: alcune considerazioni a seguito della circolare n. 35/E/2016”, in La gestione straordinaria delle imprese, n. 5/2016; A. Mastroberti, “Decreto Internazionalizzazione. Tassazione piena dei dividendi ‘black list’”, in Pratica Fiscale e Professionale, n. 39/2015; A. Vasapolli - G. Vasapolli, “Credito di imposta indiretto per gli utili distribuiti da soggetti esteri controllati”, in Il Sole - 24 Ore - Norme e Tributi, novembre 2016. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Fiscalità internazionale detenzione nonché in raha stabilito la spettanza di LA PRASSI AMMINISTRATIVA tale credito in favore del gione della percentuale di socio di controllo residen- Determinazione dell’underlying tax credit partecipazione agli utili L’underlying tax credit è riconosciuto fino a te (ovvero delle sue condel soggetto estero, che trollate residenti, qualora concorrenza della quota d’imposta lorda potrebbe non coincidere italiana corrispondente al rapporto tra gli il controllante di “ultimo utili conseguiti (di fonte estera) e il reddito con la quota di partecipalivello” detenga le parteci- complessivo (domestico) al netto delle zione al relativo capitale. pazioni nell’entità Black perdite di precedenti periodi di imposta Conseguentemente, seList per il tramite di una o ammesse in deduzione. Al pari, occorre condo le disposizioni conpiò controllate residenti) considerare il limite dell’imposta netta tenute nell’art. 165, il crein ragione delle imposte italiana relativa all’anno di conseguimento dito di imposta indiretto è assolte dal soggetto estero dei predetti utili e, ai fini della riconosciuto fino a consugli utili maturati duran- determinazione di tale limite, è necessario correnza della quota d’imte il possesso della parteci- tenere conto anche del credito già utilizzato posta lorda italiana corriin precedenti dichiarazioni e riferito allo pazione, in proporzione stesso periodo di conseguimento degli utili. spondente al rapporto tra agli utili conseguiti e nei L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. gli utili conseguiti (di fonlimiti dell’imposta italiana 35/E/2016, ha in proposito chiarito come te estera) e il reddito relativa ai medesimi utili. debba ritenersi applicabile la regola della complessivo (domestico) Come già accennato, il “per country limitation”, in base alla quale al netto delle perdite di credito di imposta (indi- la detrazione si applica separatamente Stato precedenti periodi di imretto) spetta anche nel ca- per Stato, a prescindere dall’unicità o dalla posta ammesse in deduzioso di realizzo, da parte del pluralità delle fonti di reddito ivi localizzate. ne. Al pari, occorre consisocio controllante resi- Pertanto, deve ritenersi superato il riferimento alla regola “per company derare il limite dell’impodente, di una plusvalenza limitation” inizialmente indicato nelle sta netta italiana relativa all’atto di cessione della istruzioni per la compilazione dei modelli di all’anno di conseguimento partecipazione detenuta dichiarazione 2016, periodo d’imposta 2015. dei predetti utili e, ai fini nel soggetto estero Black della determinazione di List; anche tale fattispecie, invero, poteva dar tale limite, è necessario tenere conto anche luogo a fenomeni di doppia imposizione economica dal momento che la cennata plusva- del credito già utilizzato in precedenti dichiaralenza concorre integralmente alla formazione zioni e riferito allo stesso periodo di conseguidella base imponibile del soggetto residente mento degli utili. L’Agenzia delle entrate, nel(non sussistendo i presupposti per l’applicazio- la circolare 4 agosto 2016, n. 35/E, ha in prone della Participation Exemption ai sensi dell’art. posito chiarito come debba ritenersi applicabi87 del T.U.I.R.), senza possibilità di computare le la regola della “per country limitation”, di cui in diminuzione il carico fiscale assolto all’este- al comma 3 dell’art. 165 del T.U.I.R., in base ro dalla controllata Black List, come nel caso di alla quale “la detrazione si applica separatamente Stato per Stato”, a prescindere dall’uniapplicazione diretta della CFC rule. o dalla pluralità delle fonti di reddito ivi cità In conformità alle disposizioni contenute nel richiamato art. 165 del T.U.I.R. (10), l’under- localizzate. Pertanto, deve ritenersi superato il lying tax credit spetta al socio residente (o alla/e riferimento alla regola “per company limitation” sua/e controllata/e residente/i) in misura pro- inizialmente indicato nelle istruzioni per la porzionalmente corrispondente alla rispettiva compilazione dei modelli di dichiarazione quota di partecipazione, al periodo di relativa 2016, periodo d’imposta 2015. (10) Che al comma 1 prevede che “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concor- Corriere Tributario 20/2017 renza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”. 1567 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Fiscalità internazionale imposta indiretto in una L’art. 3 del Decreto InterLA PRASSI AMMINISTRATIVA particolare fattispecie nazionalizzazione prevede inoltre che, “Ai soli fini Ammontare del credito d’imposta nonché a chiarire alcune Il Decreto Internazionalizzazione prevede modalità applicative deldell’applicazione dell’imche, ai soli fini dell’applicazione posta, l’ammontare del l’istituto. dell’imposta, l’ammontare del credito credito d’imposta [...] è d’imposta è computato in aumento del Il caso presentato riguarcomputato in aumento reddito complessivo. Al riguardo, l’Agenzia dava la distribuzione di didel reddito complessivo”. delle entrate ha precisato che tale videndi da una società reAl riguardo, la citata cir- ammontare deve essere determinato avendo sidente ad Hong Kong a colare 4 agosto 2016, n. riguardo al credito teoricamente fruibile e favore di una controllata 35/E ha precisato che tale non a quello effettivamente spettante. intermedia con sede in L’importo del credito risulta quindi ammontare deve essere Lussemburgo. Quest’ultideterminato avendo ri- coincidente con l’imposta estera (che ma, limitatamente al perappresenta l’ammontare massimo guardo al credito teorica- accreditabile in Italia), a prescindere dalla riodo di imposta 2015 mente fruibile e non a circostanza che sia possibile usufruire (anno in cui è avvenuta q u e l l o e f f e t t i v a m e n t e immediatamente per intero della relativa la distribuzione dei divispettante. L’importo del detrazione oppure che, a causa dendi dalla controllata di dell’incapienza della quota d’imposta credito risulta quindi Hong Kong), era assoggetcoincidente con l’imposta italiana, si determini un’eccedenza tata alla disciplina CFC d’imposta estera riportabile in avanti. Anche estera (che rappresenta White List ai sensi dell’art. l’ammontare massimo ac- in quest’ultima ipotesi, secondo l’Agenzia, 167, comma 8-bis, del deve ritenersi che il credito d’imposta creditabile in Italia) a preT.U.I.R. spettante sia pari, non soltanto a quanto in scindere dalla circostanza concreto detraibile, ma anche all’importo La peculiarità della fattiche sia possibile usufruire che, pur non essendo attualmente specie presentata dall’iimmediatamente per inte- accreditabile, è memorizzato come stante era rappresentata ro della relativa detrazio- eccedenza e potrà, in seguito, dare luogo dal fatto che i dividendi ne oppure che, a causa alla formazione di un credito. di fonte Black List non afdell’incapienza della quota fluissero direttamente neld’imposta italiana, si determini un’eccedenza le mani del socio di controllo residente (o ad d’imposta estera riportabile in avanti. Anche una sua controllata residente) ma fossero perin quest’ultima ipotesi, secondo la circolare n. cepiti da una società intermedia, residente in 35/E, deve ritenersi che il credito d’imposta Lussemburgo. Quest’ultima, infatti, era conspettante sia pari, non soltanto a quanto in trollata in via totalitaria dalla società italiana, concreto detraibile, ma anche all’importo che, la quale, a sua volta, deteneva il controllo topur non essendo attualmente accreditabile, è talitario anche nella società Black List che pomemorizzato come eccedenza e potrà, in segui- neva in distribuzione i propri utili. to, dare luogo alla formazione di un credito. Da un punto di vista tecnico, sia la società di Hong Kong che la sub-holding lussemburghese Le particolarità applicative erano assoggettate - in linea di principio - alla e la risoluzione n. 108/E/2016 disciplina CFC, seppur a diverso titolo. Invero, Chiarimenti interpretativi sono stati forniti la società distributrice dei dividendi, in quanto dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. residente a Hong Kong (11), era attratta alla 108/E del 24 novembre 2016. L’Amministra- disciplina CFC di cui all’art. 167, comma 1, zione finanziaria, infatti, era stata chiamata a del T.U.I.R.; al riguardo, tuttavia, era stata otpronunciarsi circa la spettanza del credito di tenuta la disapplicazione della CFC rule in vir(11) Paese che, per il periodo di imposta 2015, era incluso nella Black List di cui al D.M. 21 novembre 2001. 1568 Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Fiscalità internazionale in caso di risposta posititù della dimostrazione delLA PRASSI AMMINISTRATIVA l’esimente dell’effettiva va, tale importo fosse attività commerciale (art. Verifica dei presupposti per il regime scomputabile nell’anno di di tassazione integrale dei dividendi esteri 167, comma 5, lett. a), distribuzione dei dividendi Con riferimento alla definizione delle del T.U.I.R.). Tuttavia, la alla holding lussemburghecorrette modalità di computo del credito di società lussemburghese, imposta indiretto, l’Agenzia delle entrate ha se (coincidente con l’anseppur successivamente chiarito come, anche in fattispecie no di sostanziale tassaziotrasferita fiscalmente in particolari, occorre verificare la sussistenza ne degli stessi in capo al Italia, integrava entrambe dei presupposti per l’applicazione del socio di controllo residenle condizioni previste dal- regime di tassazione integrale dei dividendi te) e le relative modalità l ’ a r t . 1 6 7 , c o m m a 8 - esteri (vale a dire la provenienza dei di calcolo. bis (12) e, conseguente- medesimi da un Paese a fiscalità La società istante riteneva mente, era attratta alla di- privilegiata), verifica che deve essere soddisfatte le condizioni effettuata utilizzando il criterio vigente al sciplina CFC White List. per la spettanza dell’undermomento della loro distribuzione. Sebbene - in prima battulying tax credit direttamenta - gli utili realizzati dalla te nell’esercizio di distrisocietà di Hong Kong non fossero confluiti di- buzione dei dividendi di fonte Black List poirettamente nella base imponibile della società ché soltanto in tale periodo sarebbe esistita controllante italiana (in virtù della dimostrauna quota di imposta italiana afferente tali dizione della prima circostanza esimente e la videndi (per effetto del loro “incasso fiscale” conseguente disapplicazione della CFC rule derivante dall’applicazione della CFC rule WhiBlack List), i medesimi erano stati comunque te List a livello della società lussemburghese), a attratti a tassazione in Italia poiché formavano nulla rilevando una successiva (ed eventuale) oggetto di successiva distribuzione a favore della società lussemburghese - materialmente per- distribuzione degli stessi utili dalla società luscettrice degli utili in parola sotto forma di di- semburghese alla società italiana, poiché non videndi - che, per quell’annualità, era soggetta rilevanti ai fini fiscali stante quanto stabilito dall’art. 167, comma 7, del T.U.I.R. Diversaalla disciplina CFC per le società White List. In altre parole, i dividendi di fonte Hong Kong mente, se per poter fruire del credito di impoerano stati comunque imputati per trasparenza sta indiretto fosse necessario attendere il perio(ai fini fiscali) in capo al socio di controllo re- do di imposta di effettiva distribuzione di tali sidente, dal momento che la società interposta dividendi a favore del socio di controllo resiresidente in Lussemburgo - cui i medesimi utili dente, si determinerebbe una distorsione, in erano pervenuti come dividendi - soggiaceva quanto la quota di imposta italiana relativa alla disciplina CFC (White List), con la conse- agli stessi dividendi (su cui si calcola il credito guente imputazione reddituale per trasparenza di imposta indiretto ai sensi dell’art. 165 del del proprio reddito imponibile a carico del so- T.U.I.R.) verrebbe ad essere calcolata in un esercizio in cui tali redditi de facto non concorcio di controllo residente in Italia. Ciò detto, l’istante società aveva chiesto se, rono alla formazione della base imponibile del nel caso di specie, ricorressero le condizioni socio controllante residente (avendovi già conper fruire del credito di imposta indiretto e se, corso nell’anno di applicazione della CFC rule (12) “La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione […], qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dal- Corriere Tributario 20/2017 la concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari”. 1569 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Fiscalità internazionale White List - cioè nel 2015 nel caso oggetto di interpello). L’Agenzia delle entrate, accogliendo le soluzioni proposte dall’istante, ha fornito importanti precisazioni con la finalità di definire le corrette modalità di computo del credito di imposta indiretto. Preliminarmente, infatti, l’Agenzia ha chiarito come, anche in fattispecie particolari come quella appena descritta, occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime di tassazione integrale dei dividendi esteri (vale a dire la provenienza dei medesimi da un Paese a fiscalità privilegiata), verifica che deve essere effettuata utilizzando il criterio vigente al momento della loro distribuzione. Pertanto, in prima battuta, gli utili oggetto di distribuzione da parte della società di Hong Kong (inclusa nella Black List per l’esercizio 2015) devono considerarsi provenienti da un territorio a fiscalità privilegiata. Secondo le Entrate, dunque, alla società lussemburghese, al pari di quanto previsto con riguardo al soggetto controllante residente, deve essere riconosciuto il credito di imposta indiretto in ragione delle imposte assolte dalla società di Hong Kong sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione e dal momento in cui è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina CFC a seguito della dimostrazione della circostanza esimente di cui all’art. 167, comma 5, lett. a), del T.U.I.R. Conseguentemente, il socio di controllo residente, in sede di determinazione delle imposte dovute in Italia con riguardo ai redditi della controllata lussemburghese (CFC White List), dovrà tenere conto del credito di imposta (indiretto) relativamente alle imposte pagate dalla società di Hong Kong e afferenti agli utili oggetto di distribuzione. Tale credito dovrà, si ricorda, essere determinato “in proporzione agli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili” nonché in virtù delle disposizioni dettate dall’art. 165 del T.U.I.R. Sul punto, l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente chiarito come, coerentemente con le modalità di tassazione separata prevista per i redditi della CFC lussemburghese e con la circostanza che è quest’ultima a fruire del credito di imposta indiretto, il denominatore del rapporto (13) debba essere costituito dal reddito imponibile della medesima CFC. Per le medesime ragioni, conclude l’Agenzia, il socio di controllo residente potrà scomputare l’importo di tale credito esclusivamente dalle imposte dovute sul reddito della CFC, reddito comprensivo dei dividendi provenienti dalla controllata di Hong Kong (14). (13) Cfr. art. 165, comma 1, del T.U.I.R. (si veda supra). (14) Si ribadisce, inoltre, quanto già affermato dalla circolare 4 agosto 2016, n. 35/E, secondo cui le imposte dovute in Italia (sul reddito della CFC) devono essere liquidate assumendo come base di calcolo il reddito della CFC al lordo dell’ammontare del credito di imposta. 1570 Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Patent Box Patent Box: la riduzione del foreign tax credit può far perdere appeal all’incentivo di Gian Marco Committeri (*) e Mauro Sebastianelli (**) L’agevolazione rappresentata dal regime Patent Box per i redditi generati dagli intangibles potrebbe scontrarsi con un’applicazione formale del principio dettato dall’art. 165, comma 10, del T.U.I.R., che prevede la rilevanza delle imposte pagate all’estero in misura proporzionale alla quota di reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Siccome è ragionevole attendersi che molti degli asset immateriali agevolabili producano redditi all’estero, tipicamente attraverso la concessione in uso a fronte di royalties soggette a withholding tax, la riduzione del credito per le imposte estere comporterebbe una penalizzazione importante rispetto al medesimo intangibile che sia sfruttato (licenziato) soltanto nel territorio dello Stato. Si rischia, così, di frustrare gli obiettivi della norma, che è rivolta certamente anche (se non soprattutto) agli intangibili di maggiore importanza, per i quali lo sfruttamento all’estero è una regola. L’art. 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (1) (Legge di stabilità 2015), così come modificata con il c.d. Decreto investment compact (2), ha introdotto un regime opzionale agevolativo per i titolari di reddito d’impresa che sfruttano, direttamente o indirettamente, beni immateriali quali marchi (registrati o in corso di registrazione), brevetti industriali (concessi o in corso di concessione), software protetti da copyright, disegni e modelli giuridicamente tutelabili e ciò che genericamente viene definito know how (proteggibile come informazioni segrete o giuridicamente tutelabili) (3). La modalità di fruizione dell’agevolazione (Patent Box) è quella della detassazione di parte del reddito imponibile generato dallo sfruttamento del bene immateriale secondo aliquote crescenti nel tempo (30% nel periodo di imposta 2015, 40% nel 2016 e 50% a partire dal 2017 ed a regime). È evidente che gli intangible di maggior valore hanno una notorietà ed un riconoscimento che varca i confini nazionali e spesso, quindi, vengono concessi in uso a soggetti fiscalmente non residenti in Italia; laddove fra concedente e concessionario non vi siano rapporti di controllo e, conseguentemente, la possibilità di applicare quanto previsto dall’art 26-quater del D.P.R. n. 600/1973 (in applicazione della Direttiva interessi royalty 2003/49/CE), e considerato che la maggior (*) Dottore commercialista in Roma (**) Dottore commercialista in Ancona (1) La norma primaria è stata integrata con il Decreto del MISE, 30 luglio 2015 ed interpretata dalle circolari 1° dicembre 2015, n. 36/E e 7 aprile 2016, n. 11/E (“circolare PB”), oltre che dalle risoluzioni 9 marzo 2017, n. 28/E (in materia attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright) e 27 settembre 2016, n. 81/E (in materia di possibilità di accedere all’opzione anche per i marchi in corso di registrazione e con procedimenti di opposizione ancora pendenti). (2) Cfr. D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33). (3) L’art. 56 del D.L. n. 50/2017 (al momento di andare in stampa in attesa di conversione) ha previsto l’uscita dei marchi fra i beni cui si applicano le disposizioni del Patent Box. È stato inoltre previsto che le disposizioni sul Patent Box si applicano anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni imma- teriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli rientranti tra i beni agevolabili. Infine, per i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale, viene eliminata la disposizione che prevedeva l’aumento di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare (c.d. meccanismo dell’uplift). Le nuove disposizioni si applicano dal periodo di imposta 2017 per i soggetti c.d. solari. Rimane tutto invariato per i soggetti che hanno esercitato le opzioni relativamente ai periodi di imposta 2015 e 2016. Corriere Tributario 20/2017 1571 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Patent Box “previsione di tale regime parte delle convenzioni SOLUZIONI OPERATIVE di tassazione agevolata dei contro le doppie imposiredditi derivanti dalla zioni in vigore fra l’Italia Agevolazione Patent Box Il legislatore, accortosi che negli anni il e gli altri Paesi OCSE preconcessione in uso o dalcapitale intangibile aveva preferito emigrare vede l’applicazione della l’utilizzo diretto di beni verso Stati con legislazioni maggiormente ritenuta in uscita sui “ca- attraenti, ha introdotto, a decorrere dal immateriali si pone in linoni”, è evidente che una periodo di imposta 2015, un regime nea di continuità con i tematica ricorrente sarà opzionale di durata quinquennale (Patent modelli progressivamente quella del recupero, ai Box), che consente di escludere dal introdotti in altri Stati concorso alla formazione della base sensi dell’art. 165, Membri della Comunità T.U.I.R., del foreign tax imponibile IRES e IRAP una quota dei Europea (Belgio, Francia, redditi (il 50% a partire dal 2017) derivanti credit relativo all’imposta Gran Bretagna, Lussemdefinitivamente assolta al- dall’utilizzazione di alcuni beni immateriali. burgo, Paesi Bassi e SpaLa fruizione del beneficio prevede una l’estero. Il suddetto artico- variazione in diminuzione ai fini IRES/IRPEF gna) ed è conforme ai lo del T.U.I.R., tuttavia, ed IRAP pari alla quota di reddito derivante principi elaborati in ambiprevede al comma 10 che, dall’utilizzo diretto o indiretto del bene to OCSE con riferimento “nel caso in cui il reddito immateriale agevolabile moltiplicata per una alla disciplina fiscale preprodotto all’estero concor- certa percentuale e per il c.d. nexus ratio. vista per la tassazione dei ra parzialmente alla for- Sono agevolabili, sia l’utilizzo diretto dei proventi derivanti dall’ubeni immateriali, sia l’utilizzo indiretto, con mazione del reddito comtilizzo dei beni immateriaplessivo, anche l’imposta cui si intende la concessione in uso del li”. Pertanto, prosegue la diritto. estera va ridotta in misura relazione, “l’introduzione corrispondente”: un’applidel predetto regime opziocazione letterale della norma porterebbe ad nale renderebbe il mercato italiano maggioruna riduzione proporzionale della rilevanza ai mente attrattivo per gli investimenti nazionali fini del credito d’imposta domestico della with- ed esteri di lungo termine, tutelando la base holding tax applicata dal licenziatario, con una imponibile italiana” e “la norma è finalizzata a conseguente perdita di appeal del beneficio del ‘premiare’ le imprese che svolgono attività idoPatent Box che vedrebbe notevolmente depo- nee ad accrescere il valore di un bene immatetenziata la propria portata agevolativa. riale nel nostro Paese (sostenendo i relativi coIl presente intervento, in assenza di disposizio- sti)”. È evidente, pertanto, che il legislatore ni normative di coordinamento, nonché di in- domestico, accortosi che negli anni il capitale terpretazioni da parte dell’Amministrazione fi- intangibile, uno dei pilastri dell’economia itananziaria, si propone di affrontare il rapporto liana (specie con riferimento ai marchi), aveva fra le due disposizioni (4). preferito emigrare verso Stati con legislazioni maggiormente attraenti, ha introdotto, a dePatent Box: ratio della norma e suoi effetti correre dal periodo di imposta 2015, un regime nell’ambito dell’utilizzo indiretto opzionale di durata quinquennale che consente Il regime Patent Box è stato introdotto al fine di escludere dal concorso alla formazione della di adeguare il sistema normativo italiano a base imponibile IRES ed IRAP una quota dei quello di molti altri Stati europei e non. Infat- redditi (ben il 50% a partire dal 2017 e succesti, come ricordato nella relazione illustrativa al sivi) derivanti dall’utilizzazione di alcuni beni Decreto 30 luglio 2015 (“Decreto PB”), la immateriali. (4) In dottrina, la tematica è stata affrontata solo marginalmente. Si veda: R. Gabrielli - A. Fasolino, “Disciplina del credito di imposta per i redditi prodotti all’estero dalle stabili organizzazioni”, in il fisco, n. 18/2015, pag. 1762, R. Villa, “Il prelievo sulla royalty decide la convenienza”, in Il Sole - 24 Ore del 1572 14 gennaio 2016, D. David, “Patent box e credito per le imposte pagate all’estero”, in Euroconference News del 19 aprile 2016, G.M. Committeri - E. Ribacchi, “L’applicazione del ‘regime CFC’ e l’utilizzo del credito per le imposte estere in UNICO SC2016”, in Corr. Trib., n. 19/2016, pag. 1493. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Patent Box L’agevolazione, che per za di non operare una diIL PROBLEMA APERTO essere fruita richiede un scriminazione fra i contriiter complesso (5), è fina- Utilizzo indiretto dell’intangible buenti che concedono in Con particolare riferimento all’utilizzo lizzata (6) ad incentivare uso i beni immateriali a indiretto dell’intangible, agevolabile con il la collocazione in Italia di terzi e coloro che, invece, Patent Box, da un lato si ravvisa una intangibili detenuti all’e- maggior semplicità (teorica) nella li utilizzano direttamenstero nonché a mantenere determinazione della quota di reddito te (9). in Italia quelli esistenti e, agevolabile, stante il fatto che lo stesso è Con particolare riferimeninfine, a favorire l’investi- determinato dai relativi canoni diminuito dei to all’utilizzo indiretto mento in attività di ricer- costi diretti ed indiretti fiscalmente dell’intangible, da un lato riconosciuti ad essi connessi di competenza si ravvisa una maggior ca e sviluppo (7). La fruizione del beneficio del periodo; dall’altro lato, si evidenzia una semplicità (teorica) nella prevede una variazione in maggior incertezza nei rapporti con determinazione della quol’Amministrazione finanziaria, che può diminuzione ai fini IRE- sfociare in un maggior rischio di ta di reddito agevolabile, S/IRPEF ed IRAP pari al- contestazioni, stante il fatto che, stante il fatto che lo stesso la quota di reddito deri- contrariamente a quanto sembrava “è determinato dai relativi vante dall’utilizzo diretto emergere dalle prime indicazioni di prassi, canoni diminuito dei costi o indiretto del bene im- qualora lo sfruttamento indiretto dell’asset diretti ed indiretti fiscalmateriale agevolabile mol- immateriale avvenga nei confronti di mente riconosciuti ad essi soggetti non appartenenti al medesimo tiplicata per una certa connessi di competenza percentuale e per il c.d. gruppo, secondo l’Amministrazione del periodo” (10); dall’alfinanziaria, non è possibile attivare la nexus ratio (8). tro lato, si evidenzia una procedura di accordo preventivo con Come previsto dall’art. 7 l’Agenzia delle entrate. maggior incertezza nei del Decreto PB, sono agerapporti con l’Amminivolabili, sia l’utilizzo diretstrazione finanziaria che to dei beni immateriali (“per tale intendendosi può sfociare in un maggior rischio di contestal’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i zioni, stante il fatto che, contrariamente a diritti sui beni immateriali riservano al titolare quanto sembrava emergere dalle prime indicadel diritto stesso”), sia l’utilizzo c.d. indiretto, zioni di prassi (11), qualora lo sfruttamento incon cui si intende la concessione in uso del di- diretto dell’asset immateriale avvenga nei conritto. La previsione di una doppia modalità di fronti di soggetti non appartenenti al medesifruizione dell’agevolazione è ispirata all’esigen- mo gruppo, “non è possibile attivare la proce(5) Con comunicato del 29 dicembre 2016, l’Agenzia delle entrate ha reso noto che erano stati conclusi i primi accordi di relativamente a quattro aziende (con fatturato superiore a 300 milioni di euro e come tali di competenza della Direzione Centrale) che avevano presentato domanda entro il 31 dicembre 2015. (6) Cfr. relazione illustrativa alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) e circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, par. 2. (7) Sul punto, si ricordano le agevolazioni consistenti nel credito “Ricerca & Sviluppo” introdotto con Legge 23 dicembre 2014, n. 190; successivamente, con Decreto 27 maggio 2015, il quale ha subito importanti modificazioni con la Legge di stabilità 2017 (cfr. G. Sepio - F.M. Silvetti, “Rafforzato il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo”, in il fisco, n. 6/2017, pag. 513). Fra gli interventi da annoverarsi fra quelli finalizzati a favorire l’innovazione aziendale, assumono particolare rilievo tutti quelli ricompresi in “Industria 4.0” e, in particolare quelli noti come iper ammortamento e maggiorazione del 40% per i beni immateriali, oggetto di una recente e copiosa circolare scritta a quattro mani da Agenzia delle entrate e Ministero per lo Sviluppo Economico (circolare n. 4/E del 30 mar- Corriere Tributario 20/2017 zo 2017). (8) La definizione di nexus ratio è fornita dal comma 42 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, in base al quale si intende: “la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra: a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39; b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene”. (9) In tal senso si esprime la relazione illustrativa alla Legge n. 190/2014. (10) Cfr. circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, par. 6.2. che interpreta letteralmente la previsione dell’art. 7 del D.M. 30 luglio 2015. (11) Nella circolare n. 36/E del 1° dicembre 2015, non vi era alcun esplicito riferimento all’esclusione dalla possibilità di attivare la procedura di ruling nel caso di utilizzo indiretto non intercompany. Il par. 4 della suddetta circolare, si limitava ad affermare che “la procedura è su base opzionale, invece, nel caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali”. 1573 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Patent Box dura di accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate” (12). Ricordato che nella tipologia di utilizzo indiretto dei beni immateriali rientrano, sia le concessioni intercompany (per le quali vi è la facoltà di azionare la procedura di accordo preventivo), sia quelle nei confronti di soggetti terzi, ai fini della presente trattazione appare di fondamentale rilievo la previsione in base alla quale è agevolabile allo stesso modo lo sfruttamento indiretto sia nel caso in cui lo stesso abbia come utilizzatori parti (terze o di gruppo) nazionali sia parti (terze o di gruppo) non residenti (13). E non potrebbe essere altrimenti vista la ratio della norma, che è appunto quella di far ritornare ovvero mantenere in Italia i beni immateriali che giocano un ruolo fondamentale nella creazione di valore aggiunto per il sistema Paese, favorendo, in questo modo, gli investimenti in innovazione che “contribuiscono alla crescita media delle produttività del lavoro per una quota percentuale dal 20 al 34 per cento” (14). Tuttavia, nel prevedere identiche modalità di determinazione del reddito agevolabile sia per le licenze nei confronti di soggetti domestici che nei confronti di soggetti esteri, non si è tenuto conto, evidentemente, delle penalizzazioni potenziali che subiscono le seconde per effetto del meccanismo del foreign tax credit e della scelta adottata dall’Italia nelle previsioni convenzionali in materia di canoni (15). (12) La circolare n. 11/E del 7 aprile 2016 al par. 6.2, ha definitivamente chiarito la non azionabilità del ruling nel caso di utilizzo indiretto nell’ambito di operazioni che non avvengano all’interno del medesimo gruppo. La soluzione offerta dall’Agenzia delle entrate appare ragionevole nella misura in cui valorizza il fatto che nelle operazioni fra soggetti indipendenti è il mercato che stabilisce il royalty rate at arm’s length; tuttavia la possibilità di addivenire ad un accordo preventivo, in special modo relativamente alle modalità di imputazione dei costi diretti ed indiretti afferenti l’intangible avrebbe posto i contribuenti al riparo da future contestazioni. Si pensi, nello specifico, a soggetti che detengono numerosi intangible agevolabili e che li sfruttano sia direttamente che indirettamente (sia all’interno del gruppo che nei confronti di soggetti terzi): in questi casi appare di non agevolabile individuazione quale quota di costi variabili afferisce una tipologia di utilizzo e quale un altro, oltre che stabilire i criteri in base ai quali ripartire i costi fissi. (13) Cfr. circolare PB, par. 6.2. (14) Cfr. relazione illustrativa alla Legge di stabilità 2015, commi da 3 a 11, che cita il documento OCSE “Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation”. (15) I sistemi tributari dei diversi Paesi, al fine di evitare il fenomeno della doppia imposizione giuridica, prevedono due metodi alternativi: il metodo dell’esenzione, in base al quale il Paese di residenza del soggetto che produce reddito all’estero esenta detto reddito poiché lo stesso ha già scontato tassazio- ne nell’altro Paese ed il metodo del credito d’imposta, il quale prevede che l’imposta pagata all’estero dal contribuente residente, al verificarsi di particolari condizioni, è detraibile dall’imposta dovuta sul medesimo reddito nel Paese di residenza. Relativamente ai canoni, il Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni non prevede una tassazione nel Paese della fonte, preferendo, dunque il metodo dell’esenzione. Le convenzioni stipulate dall’Italia, invece, si discostano dallo standard internazionale, prevedendo, generalmente una tassazione concorrente fra i due Paesi, accordando quindi la propria preferenza al metodo del credito di imposta. Fra i pochi Paesi con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni che non prevede tassazione nel Paese della fonte dei canoni, si segnalano: Cipro, Irlanda, Federazione Russa, Georgia, Macedonia e Ungheria. (16) L’art. 165, T.U.I.R. è stato oggetto di una copiosa circolare (circolare n. 9/E del 5 marzo 2015) che per la prima volta ha fornito un’interpretazione organica del delicato tema del foreign tax credit. (17) In merito alle novità recate dal Decreto internazionalizzazione all’art. 165, T.U.I.R., cfr. G. Marianetti, “Nuovo ‘foreign tax credit’ per i lavoratori dipendenti”, in Corr. Trib., n. 27/2016, pag. 2121 e S. Battistini - N. Fasano, “Recupero per ‘competenza’ del credito sulle imposte estere anche per le persone fisiche”, in il fisco, n. 22/2016, pag. 2123. 1574 Credito di imposta estero e redditi parzialmente non assoggettati a imposizione Il credito per le imposte assolte all’estero è disciplinato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, all’art. 165 (16), il quale, a seguito della riforma tributaria operata con D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha sostituito il previgente art. 15 del “vecchio” T.U.I.R. L’articolo, più recentemente, ha subìto una revisione ad opera del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. Decreto internazionalizzazione) (17). L’articolo, nell’attuale formulazione, si compone di dieci commi, i quali disciplinano i presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione della norma, le complesse modalità di calcolo e di riporto indietro o in avanti delle eventuali eccedenze, le circostanze al ricorrere delle quali il beneficio decade e le modalità di applicazione della disposizione ai redditi parzialmente esenti. L’art. 165 del T.U.I.R. si applica a tutti i soggetti passivi residenti, siano essi assoggettati ad IRPEF ovvero ad IRES. Da un punto di vista oggettivo, il credito spetta esclusivamente per quei redditi prodotti all’estero, identificabili in base ad una lettura “a specchio” dell’art. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Patent Box 23 del T.U.I.R., che concorrono alla formazione del reddito complessivo; il “beneficio” non è riconosciuto, pertanto, per quei redditi di fonte estera esenti, soggetti ad imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (18). Il credito spetta fino a concorrenza della quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito realizzato all’estero (19). Opera, inoltre, la c.d. per country limitation, in base alla quale il credito d’imposta derivante dal reddito prodotto in un Paese estero può essere utilizzato esclusivamente in proporzione alla quota di reddito prodotta in detto Paese, non essendo possibili compensazioni con redditi prodotti in altri Paesi o considerare unitariamente i redditi prodotti in diversi Stati esteri (c.d. principio overall). Per quanto qui di interesse, il comma 10 del succitato articolo prevede che, “nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente”: pertanto, quando il reddito estero non viene integralmente tassato in Italia, la ritenuta operata da parte del Paese della fonte (20) non può essere integralmente recuperata attraverso il meccanismo del credito d’imposta né in altro modo (21). È il caso tipico dei dividendi di fonte estera, per i quali gli artt. 89 e 47, T.U.I.R. prevedono espressamente l’esclusione dalla formazione del reddito rispettivamente nella misura del 95% e del 50.28% del loro ammontare: in questi casi, come chiarito anche dalla circolare n. 9/E/2015, “le imposte pagate all’estero in via definitiva su tali redditi devono essere assunte, ai fini del calcolo del credito spettante, in misura pari al 5 o al 49,72 per cento del loro ammontare, ossia nel(18) È il caso, ad esempio, delle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche che sono assoggettate ad imposizione sostitutiva (obbligatoria) del 26% e per le quali non è possibile scomputare dall’imposta italiana l’eventuale ritenuta operata dallo Stato della fonte. (19) Il Fisco domestico, infatti, è disposto a rinunciare alla percezione di somme ma non anche a “finanziare” le entrate del Paese straniero. (20) Il riferimento alla ritenuta è il più coerente con lo specifico approfondimento ma il principio è generale ed opera, quindi, anche nel caso di tassazione diretta del reddito estero. (21) Sul punto, infatti, la circolare n. 9/E/2015, par. 5, prevede che “l’imposta estera che risulta non detraibile in applica- Corriere Tributario 20/2017 la stessa percentuale nella quale i dividendi concorrono - avuto riguardo alla natura del socio - alla formazione del reddito”. Nel caso del reddito agevolato attraverso il meccanismo del Patent Box (regime opzionale e “a tempo”), la formulazione letterale della norma primaria è la medesima di quella prevista dagli artt. 89 e 47, T.U.I.R., ovvero si parla di redditi che “non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare” anche se, nel caso di reddito derivante da dividendi di fonte estera (regime naturale e strutturale), l’importo esentato coincide con quello corrisposto dal soggetto estero, mentre, nel caso del regime Patent Box, il reddito agevolabile deve essere decurtato dei costi diretti ed indiretti ad esso afferenti (22). Rapporto fra le due disposizioni per soggetti che concedono beni agevolabili a soggetti non residenti Una volta delineate le linee essenziali del Patent Box ed il meccanismo previsto dall’art. 165, comma 10, T.U.I.R. relativamente alle modalità di utilizzo parziale del foreign tax credit nel caso di redditi di fonte estera che concorrono parzialmente a tassazione in Italia, occorre evidenziare il rapporto fra le due normative e le possibili penalizzazioni per i contribuenti che, fruendo del Patent Box “indiretto”, concedono i propri intangible asset a soggetti non residenti rispetto a coloro che, invece, ne concedano l’uso sul mercato domestico. Con riferimento al reddito estero è importante stabilire innanzitutto se lo stesso vada assunto al lordo, ovvero al netto, dei costi e, in secondo luogo, se vada riportato l’intero importo zione del comma 10 dell’art. 165 del T.U.I.R. non è deducibile, né altrimenti recuperabile in Italia”. (22) La circolare n. 9/E/2015, par. 5, chiarisce che “la riduzione dell’imposta estera detraibile, nei limiti della quota imponibile del reddito estero, non riguarda le ipotesi in cui - per effetto di differenti modalità di determinazione del reddito nei vari ordinamenti - l’ammontare del reddito estero assoggettato a tassazione in Italia non corrisponda al quantum tassato nello Stato estero” e conclude nel senso che “la disciplina del comma 10 si rende applicabile solo laddove il reddito estero - come determinato secondo le regole interne - sia totalmente o parzialmente escluso dalla formazione dell’imponibile”. 1575 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Patent Box vo. Qualora si optasse per delle somme percepite LA PRASSI AMMINISTRATIVA l’interpretazione letterale (royalties) ovvero detto delle disposizioni del comimporto decurtato della Determinazione del reddito estero La circolare n. 9/E/2015 ha affermato che il ma 10 dell’art. 165, quota non imponibile per reddito estero, cosı̀ come rideterminato in T.U.I.R., gli effetti sarebeffetto del regime Patent base alle disposizioni fiscali italiane, deve Box. essere assunto al “lordo” dei costi sostenuti bero decisamente penalizzanti per i contribuenti Per quanto attiene ai co- per la sua produzione, in ragione delle che licenziano i propri ins t i , l a c i r c o l a r e n . obiettive difficoltà nella determinazione e tangibili solo, ovvero pre9/E/2015 ha fugato ogni nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali. valentemente, all’estero, dubbio, affermando, al parispetto a quelli che li ragrafo 3.1, che “il reddito estero, così come rideterminato in base alle di- concedono esclusivamente, o prevalentemente sposizioni fiscali italiane, deve essere assunto al in Italia. ‘lordo’ dei costi sostenuti per la sua produzione, Un esempio può aiutarci a comprendere l’eviin ragione delle obiettive difficoltà nella deter- dente disparità di trattamento: una società che minazione e nel controllo dei costi effettiva- nel 2017 ha maturato quali unici ricavi royalmente imputabili a singoli elementi redditua- ties per euro 500.000 licenziando il suo unico li”: pertanto, sulla scorta dell’interpretazione brevetto (per il quale ha optato per il regime dell’Amministrazione finanziaria, dettata da agevolato del Patent Box) ad un soggetto non evidenti esigenze di semplificazione, il reddito appartenente al medesimo gruppo, residente in estero deve essere assunto al lordo dei costi Messico: la convenzione contro le doppie imposizioni vigente fra Italia e Messico prevede eventualmente sostenuti per la sua produzione. Una volta chiarito il primo punto, appare di l’applicazione di una withholding tax del 15% secondaria importanza l’inclusione o meno del- sui canoni. Il licenziatario messicano, quindi, la quota agevolabile da Patent Box nel calcolo pagherà al contribuente italiano euro 425.000 del reddito estero, stante il fatto che, laddove [500.000 - (500.000*15%)]; da un punto di vila stessa venisse inclusa, il rapporto fra reddito sta IRES, supponendo per semplicità l’assenza estero e reddito complessivo (nel quale ovvia- di costi, il reddito imponibile del licenziante mente il reddito estero concorre alla formazio- sarà pari ad euro 500.000 - (500.000*50%) = ne del reddito complessivo solo per la quota 250.000 sul quale l’IRES dovuta sarà pari ad imponibile) sarebbe superiore ad uno, mentre, euro 60.000 (tenendo conto della nuova aliladdove non venisse inclusa, sarebbe uguale quota del 24%). Nel caso in cui la ritenuta uno: tuttavia, come precisato dalla stessa circo- estera fosse integralmente scomputabile dallare n. 9/E (23), nonché dalle istruzioni mini- l’imposta italiana, nulla sarà dovuto a titolo di steriali (24), non possono essere assunti valori IRES, stante il fatto che la stessa (euro 75.000) è superiore all’imposta dovuta; laddodel rapporto superiori all’unità. Ben più rilevante, invece, appare la questione ve, invece, si propendesse per l’interpretazione che qui si solleva, ovvero quella della corri- letterale dell’art. 165, comma 10, T.U.I.R., la spondente riduzione dell’imposta assolta all’e- società italiana dovrebbe corrispondere euro stero, stante il parziale concorso del reddito be- 22.500 a titolo di IRES, poiché la withholding neficiato dalla Patent Box al reddito complessi- tax messicana sarebbe fruibile solo nella misura (23) La circolare n. 9/E/2015, par. 3.1 precisa che “il rapporto in esame, tra il reddito estero (RE) e il reddito complessivo al netto delle perdite di esercizi precedenti (RCN), può risultare superiore ad ‘1’ quando le perdite, coeve e/o pregresse, sono così elevate da assorbire interamente il reddito di fonte italiana e parte di quello estero. In tal caso, come conferma anche la relazione al Decreto legislativo n. 344 del 2003, e come già chiarito nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione, il rapporto si 1576 considera pari a ‘1’, non potendo l’imposta relativa al reddito estero essere riconosciuta in misura superiore all’imposta effettivamente dovuta, poiché, altrimenti, si determinerebbe un finanziamento delle imposte estere”. (24) Cfr. Istruzioni a Dichiarazione dei REDDITI SC 2017, Quadro CE - pag. 205 in cui “si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1”. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Patent Box di euro 37.500 (75.000*50%) e la restante parte sarebbe indetraibile (25). In altre parole, nel primo caso, il carico fiscale complessivo della società italiana sarebbe pari ad euro 60.000 (la withholding copre integralmente l’imposta italiana e l’eccedenza è riportabile in avanti secondo il meccanismo del carry forward previsto dal comma 6 dell’art. 165), nel secondo caso sarebbe pari ad euro 97.500 pari alla somma dell’IRES italiana (calcolata considerando indetraibile l’eccedenza di imposta estera sul reddito esente) più l’intera ritenuta estera posto che l’eccedenza, come detto, non sarebbe utilizzabile né riportabile in avanti poiché correlata a reddito esente. La seconda impostazione evidenzia una palese discriminazione senza che questo possa trovare una qualche ragionevole giustificazione, apparendo, anzi, in contrasto con la ratio legis. Proseguendo con l’esempio di cui sopra, qualora la società italiana avesse licenziato il brevetto ad un soggetto italiano, il carico fiscale IRES complessivo sarebbe stato pari ad euro 60.000 [(500.000 (500.000*50%)]*24%. Licenziatario italiano Licenziatario messicano (applicazione letterale art. 165, comma 10, T.U.I.R.) 500.000 500.000 500.000 250.000 (50%) 250.000 (50%) 250.000 (50%) 250.000 250.000 250.000 – 75.000 75.000 24% 24% 24% IRES dell’esercizio 60.000 60.000 60.000 Cash out 60.000 22.500 [60.000 - (75.000 x 50%)] 0* Carico fiscale complessivo (IRES) 60.000 97.500 (75.000 + 22.500) 60.000/75.000** Ricavi da licenza Beneficio Patent Box Reddito imponibile IRES Withholding tax Aliquota IRES Licenziatario messicano (applicazione non letterale art. 165, comma 10, T.U.I.R.) * La withholding copre integralmente l’imposta italiana e l’eccedenza (pari ad euro 15.000) è riportabile in avanti secondo il meccanismo del carry forward previsto dal comma 6 dell’art. 165. ** Dipenderà dalla capacità del soggetto residente di recuperare in futuro l’eccedenza di ritenuta subita. Tenuto conto della natura temporanea dell’agevolazione Patent Box è ragionevole immaginare che l’eccedenza possa essere recuperata in futuro dall’impresa residente così da condurre il carico fiscale complessivo al medesimo livello dei soggetti che licenziano gli intangibili a soggetti residenti. Dall’esempio di cui sopra, è evidente la penalizzazione che subiscono coloro che licenziano intangible a soggetti non residenti (laddove, beninteso, prevalga l’interpretazione letterale dell’art. 165, comma 10, T.U.I.R.) rispetto a coloro che operano con soggetti residenti: ciò appare apertamente in contrasto con la ratio del legislatore, che, introducendo il regime c.d. Patent Box, ha inteso rendere “il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine” e “‘premiare’ le imprese che svolgono attività idonee ad accrescere il valore di un bene immateriale nel nostro Paese (sostenendo i rela(25) Cfr. nota 22. Corriere Tributario 20/2017 tivi costi)” (26). Laddove l’art. 165, comma 10, T.U.I.R. venisse interpretato in modo letterale, quindi, si rischierebbe di ridurre in modo non marginale il beneficio per quegli intangibili di maggiore importanza che godono di uno sfruttamento internazionale, ossia proprio per quelle categorie la cui attrazione (o permanenza) in Italia ha ragionevolmente spinto il legislatore all’introduzione del regime di favore. È infatti agevole dimostrare come l’incremento della tassazione effettiva in misura pari al 50% della ritenuta alla fonte subita conduce ad un valore significativamente superiore a quello immaginato dal legisla(26) Cfr. relazione illustrativa della Legge di stabilità 2015. 1577 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Patent Box tore (circa 16%, pari al 50% dell’aliquota IRES ordinaria oltre all’IRAP), giungendo a soglie che potrebbero far scegliere diverse localizzazioni per gli intangibili, facendo tornare appetibili altre giurisdizioni (quali Paesi Bassi, Lussemburgo e Regno Unito) cui l’Italia giustamente intende fare una sana concorrenza fiscale. Considerazioni conclusive IL PROBLEMA APERTO Riduzione del beneficio per gli intangibili Laddove l’art. 165, comma 10, T.U.I.R., secondo cui, nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente, venisse interpretato in modo letterale, si rischierebbe di ridurre in modo non marginale il beneficio per quegli intangibili di maggiore importanza che godono di uno sfruttamento internazionale, ossia proprio per quelle categorie la cui attrazione (o permanenza) in Italia ha ragionevolmente spinto il legislatore all’introduzione del regime di favore. Infatti, l’incremento della tassazione effettiva in misura pari al 50% della ritenuta alla fonte subita conduce ad un valore superiore a quello immaginato dal legislatore (circa 16%, pari al 50% dell’aliquota IRES ordinaria oltre all’IRAP), giungendo a soglie che potrebbero far scegliere diverse localizzazioni per gli intangibili e facendo tornare appetibili altre giurisdizioni (quali Paesi Bassi, Lussemburgo e Regno Unito) cui l’Italia intende fare una sana concorrenza fiscale. Per evitare di frustrare la ratio dell’introduzione di un regime di Patent Box, l’unica strada appare quella di sostenere una lettura “adeguatrice” del comma 10 dell’art. 165 del T.U.I.R., nel senso cioè di ritenere non operante la limitazione all’utilizzo delle imposte estere in presenza di redditi esclusi da imposizione in virtù di disposizioni (27) In questo senso potrebbe essere d’aiuto l’interpretazione fornita dalla circolare n. 9/E/2015, par. 5, nel passaggio in cui sostiene che “la riduzione dell’imposta estera detraibile, nei limiti della quota imponibile del reddito estero, non riguarda le ipotesi in cui - per effetto di differenti modalità di determinazione del reddito nei vari ordinamenti - l’ammontare del reddito estero assoggettato a tassazione in Italia non corri- 1578 agevolative (e non quindi in applicazione di norme che strutturalmente escludono da tassazione, in tutto o in parte, alcuni componenti reddituali, come è il caso dei dividendi) (27). Non si ignora come la soluzione più corretta sarebbe quella di una previsione normativa che disapplicasse espressamente il richiamato comma dell’art. 165 del T.U.I.R. per i flussi reddituali che beneficiano del regime opzionale del Patent Box, ma, in attesa di un intervento legislativo, sarebbe certamente auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate per fornire agli operatori quella necessaria certezza per compiere scelte consapevoli e valorizzare adeguatamente il regime intro- dotto dall’Italia. sponda al quantum tassato nello Stato estero”: con ciò implicitamente affermando che il comma 10 non è applicabile a tutte le fattispecie, bensì esclusivamente a quelle in cui le basi imponibili italiana ed estera coincidono, cosa che non avviene nell’ambito dei canoni di fonte estera che in Italia beneficiano (temporaneamente e su base opzionale) del regime Patent Box. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Processo tributario Le garanzie per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente di Saverio Capolupo (*) Il D.M. 6 febbraio 2017 ha determinato l’oggetto della garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente. La garanzia deve essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero da fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell’ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione. L’art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che “il pagamento delle somme superiori a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia” (1). Fino all’emanazione del Decreto di attuazione l’Agenzia delle entrate ha posto, in modo ingiustificato, sullo stesso piano i crediti fino a 10.000 euro e quelli di importo superiore. Se, al limite, può essere compresa la scelta per questi ultimi, non si giustifica il mancato rimborso per i primi, per i quali il legislatore ha escluso la garanzia, a prescindere dalla personalità del contribuente e dei suoi precedenti. Trattandosi di una valutazione già effettuata dal Parlamento, è innegabile che l’Amministrazione finanziaria sia andata oltre, ancorché nel lodevole intento di salvaguardare gli interessi erariali. Non è stato casuale, d’altra parte, che si sia registrata qualche sentenza della giurisprudenza di merito che ha condannato l’Agenzia delle entrate a dare immediata esecuzione del rimborso riconosciuto dalla Commissione tributa- ria a seguito di giudizio, sebbene di primo grado e, quindi, non definitivo. Come si vedrà infra, il D.M. 6 febbraio 2017, n. 22 ha fissato importanti paletti, i quali, però, potrebbero non incidere sul libero convincimento del giudice cui, in ultima analisi, compete la valutazione volta a verificare la sussistenza o meno di rischi per un eventuale futuro recupero della somma rimborsata. Con riferimento al costo della fideiussione, il legislatore ha fatto proprio l’orientamento della Corte di cassazione in merito al costo sostenuto dal contribuente per prestare fideiussione. Invero, è stato precisato che, laddove il giudizio si chiude riconoscendo definitivamente che l’imposta non era dovuta, in tutto o in parte, l’Amministrazione finanziaria deve procedere al rimborso del relativo costo. (*) Professore a contratto di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Cassino e Consigliere di Stato (1) Per una disamina delle modifiche all’art. 69, cfr. S. Capo- lupo, “L’esecutività delle sentenze: una riforma parziale”, in Corr. Trib., n. 19/2017, pag. 1484. Corriere Tributario 20/2017 L’oggetto della garanzia Per effetto dell’art. 1 del D.M. 6 febbraio 2017, n. 22 è stato determinato l’oggetto della garanzia, che deve essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero da fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell’ente a favore del quale 1579 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Processo tributario Relativamente ai gruppi deve essere prestata, offra SOLUZIONI OPERATIVE di società, con patrimonio adeguate garanzie di solviDurata della garanzia risultante dal bilancio bilità ovvero di polizza fiIl D.M. 6 febbraio 2017 dispone che la consolidato superiore a deiussoria rilasciata da garanzia abbia come termine di scadenza il 250 milioni di euro, la gaun’impresa di assicurazio- nono mese successivo a quello del ranzia può essere prestata ne. passaggio in giudicato del provvedimento L’erogazione delle garan- che definisce il giudizio o fino al termine del mediante diretta assunzione dell’obbligazione da zie è stata disciplinata an- nono mese successivo a quello dell’estinzione del processo. Tale vincolo parte della società capoche con riferimento al permane anche nel caso in cui la sentenza gruppo o controllante. A profilo soggettivo, essenche ha disposto il pagamento di somme in tal fine il riferimento deve do stata operata una netta favore del contribuente venga e s s e r e o p e r a t o a l l ’ a rt . distinzione, a seconda successivamente riformata con una 2359 c.c., quindi al condelle dimensioni del sog- sentenza non ancora divenuta definitiva. trollo di diritto e di fatto, getto creditore. Invero, per le piccole e medie imprese - definite se- nonché all’ipotesi di collegamento. Sono concondo i criteri stabiliti dal Decreto del 18 siderate collegate le società sulle quali un’altra aprile 2005 del Ministro delle Attività pro- società esercita un’influenza notevole. duttive, con il quale sono state fornite le indi- La prestazione di garanzia resta ferma anche in cazioni per la determinazione della dimensio- caso di cessione della partecipazione nella sone aziendale ai fini della concessione di aiuti cietà controllata o collegata. alle attività produttive e che si applica alle In ogni caso, la società capogruppo o controlimprese operanti in tutti i settori produttivi - lante deve comunicare in anticipo all’ente a dette garanzie possono essere prestate anche favore del quale è prestata la garanzia l’intendidai consorzi o cooperative di garanzia colletti- mento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. va (2). Per quanto di interesse, può essere sufficiente La garanzia deve avere ad oggetto l’integrale ricordare che la categoria delle microimprese, restituzione della somma pagata al contridelle piccole imprese e delle medie imprese è buente, comprensiva di interessi. Qualora dalcostituita dalle imprese che hanno meno di l’atto impugnato possa derivare un danno gra250 occupati e hanno un fatturato annuo non ve ed irreparabile e la Commissione provinsuperiore a 50 milioni di euro, oppure un tota- ciale ne disponga la sospensione, questa è sule di bilancio annuo non superiore a 43 milio- bordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria. In ni di euro. Va poi precisato che, nell’àmbito della catego- tal caso la garanzia comporta il versamento ria delle PMI, si definisce piccola impresa l’im- integrale della somma dovuta, comprensiva di presa che ha meno di 50 occupati e ha un fat- interessi. turato annuo oppure un totale di bilancio an- Analogo principio vale relativamente ai provnuo non superiore a 10 milioni di euro. Inol- vedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentre, per microimpresa deve intendersi l’impresa tenza impugnata per cassazione, di sospensione che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato dell’atto di riscossione delle sanzioni ovvero annuo oppure un totale di bilancio annuo non come ipotesi alternativa alla iscrizione dell’ipoteca e del sequestro conservativo (3). superiore a 2 milioni di euro. (2) Il riferimento è all’art. 29 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. (3) Cfr., rispettivamente, gli artt. 47, comma 5, 52, comma 1580 6, e 62-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, e degli artt. 19, comma 3 e 22, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Processo tributario Qualora i tributi oggetto zione, la garanzia a cui sia SOLUZIONI OPERATIVE di contenzioso afferiscano subordinata la sospensione a risorse proprie tradizio- Escussione della garanzia dell’atto impugnato è preAi fini dell’escussione della garanzia, l’ente stata fino al termine del nali (4), il tasso di interesa favore del quale è prestata comunica al nono mese successivo al se è determinato ai sensi garante l’ammontare delle somme dovute passaggio in giudicato del dell’art. 112, paragrafo 2, mediante posta elettronica certificata o provvedimento che defidel Reg. UE 952/2013. lettera raccomandata con avviso di nisce il giudizio ovvero fiIn merito alla sua durata, ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla no al termine del nono il Decreto dispone che la mese successivo all’estingaranzia abbia come ter- scadenza del termine previsto dall’art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, per zione del processo. mine di scadenza il nono l’adempimento del contribuente. Ferma La stessa durata è stata mese successivo a quello restando l’efficacia della garanzia, il del passaggio in giudicato pagamento delle somme dovute deve essere stabilita per la sospensiodel provvedimento che effettuato dal garante entro trenta giorni dal ne prevista per le altre ipotesi in precedenza ridefinisce il giudizio ovve- ricevimento della suddetta comunicazione. chiamate. ro fino al termine del nono mese successivo a quello dell’estinzione del L’escussione della garanzia processo. Tale vincolo permane anche nel caso in cui la Qualora nel giudizio il contribuente dovesse risentenza che ha disposto il pagamento di som- sultare, in tutto o in parte, soccombente, ai me in favore del contribuente venga successi- sensi dell’art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. vamente riformata con una sentenza non anco- 546/1992, deve provvedere alla restituzione ra divenuta definitiva. delle somme garantite. Tale termine decorre Ovviamente, potrebbe anche verificarsi un ri- dal passaggio in giudicato del provvedimento baltamento del giudicato nei gradi successivi al che definisce il giudizio ovvero dall’estinzione primo. In tal caso, la garanzia cessa a condizio- del processo. ne che il giudice del grado successivo di giudi- Nei casi di sospensione l’indicato termine dezio ritenga di non subordinare la condanna al corre dal deposito del provvedimento che conpagamento di somme in favore del contribuen- clude la fase di giudizio nella quale la sospente alla prestazione della garanzia. Trattasi, evi- sione è disposta. dentemente, di una valutazione che è rimessa Nel caso previsto dall’art. 2, comma 4, il teresclusivamente al libero convincimento del mine di tre mesi per il pagamento da parte del giudice, da valutare caso per caso. contribuente delle somme garantite decorre In caso di sospensione, la sottostante garanzia dalla definitività dell’atto impositivo, dell’atto è prestata fino al termine del nono mese suc- di contestazione o del provvedimento di irrocessivo a quello del deposito del provvedimen- gazione delle sanzioni. to che conclude la fase di giudizio nella quale Ai fini dell’escussione della garanzia, l’ente a la stessa è stata disposta. favore del quale è prestata comunica al garante Ancorché del tutto evidente, è stato anche l’ammontare delle somme dovute mediante poesplicitamente previsto che la garanzia cessi, in sta elettronica certificata o lettera raccomanvia automatica, dalla data di deposito della data con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese sentenza favorevole al contribuente. Nei giudizi aventi ad oggetto risorse proprie successivo alla scadenza del termine previsto tradizionali, nonché l’IVA riscossa all’importa- dal citato art. 69, comma 2, per l’adempimento (4) Cfr. art. 2, paragrafo 1, lett. a), della decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014. Corriere Tributario 20/2017 1581 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Processo tributario del contribuente. Ferma restando l’efficacia della garanzia, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato dal garante entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. L’eventuale mancato pagamento dei premi o delle commissioni della garanzia da parte del 1582 contribuente non può in nessun caso essere opposto all’ente a favore del quale è prestata la garanzia ed è escluso, sia il beneficio della preventiva richiesta di pagamento al debitore principale, sia quello della preventiva escussione dello stesso. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Corte di Giustizia UE, 7 marzo 2017, causa C-390/15 IVA E-book con aliquota IVA ordinaria di Marco Peirolo (*) La Corte di Giustizia, con la sentenza resa nella causa C-390/15 del 2017, ha affermato che l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria ai prodotti editoriali on line non dà luogo ad una disparità di trattamento rispetto all’aliquota IVA ridotta applicabile agli analoghi prodotti cartacei o diffusi su supporto fisico. Tale conclusione si basa sull’attuale normativa, che non considera però gli sviluppi tecnologici ed economici del settore, tant’è che la stessa Commissione europea, raccogliendo l’invito del Consiglio, ha presentato una proposta di Direttiva che modifichi le disposizioni relative alle aliquote IVA per le pubblicazioni elettroniche in modo da equipararle a quelle cartacee. Secondo le regole attuali, i prodotti editoriali digitali sono soggetti ad aliquota ordinaria (non inferiore al 15%), mentre quelli tradizionali, cioè cartacei o comunque diffusi su supporto fisico, beneficiano della possibilità, da parte degli Stati membri, di essere assoggettati ad aliquota ridotta (non inferiore al 5%) o “super-ridotta” (inferiore al 5%). La circostanza che la fornitura di prodotti editoriali on line costituisca un servizio elettronico e non possa essere considerata alla stessa stregua della fornitura di pubblicazioni su qualsiasi supporto fisico trova conferma, altresì, nelle sentenze della Corte di Giustizia del 5 marzo 2015, relative alle cause C-479/13 (Commissione/Francia) e C-502/13 (Commissione/Lussemburgo), con le quali è stato affermato che la Francia e il Lussemburgo, avendo applicato, rispettivamente, un’aliquota IVA ridotta e un’aliquota “super-ridotta” alla fornitura di libri digitali, hanno violato le disposizioni della Direttiva 2006/112/CE e del relativo Regolamento di esecuzione n. 282/2011. Con il nuovo arresto giurisprudenziale, di cui alla causa C-390/15 del 7 marzo 2017 (1), la Corte ha escluso che il descritto quadro normativo sia contrario al principio della parità di trattamento, enunciato dall’art. 20 della “Carta di Nizza”, in quanto “ammettere che gli Stati membri abbiano la possibilità di applicare un’ali- quota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, come consentito per la fornitura di libri del genere su qualsiasi tipo di supporto fisico, equivarrebbe a pregiudicare la coerenza d’insieme della misura voluta dal legislatore dell’Unione, consistente nell’escludere tutti i servizi elettronici dalla possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta”. (*) Dottore commercialista in Torino, Advisor scientifico di Adacta Studio Associato e Componente del Fiscal Committee della Confédération Fiscale Européenne (1) Il testo della sentenza è riportato a seguire. (2) Cfr. art. 93 della Direttiva 2006/112/CE. (3) Cfr. art. 62 della Direttiva 2006/112/CE. (4) Cfr. art. 97 della Direttiva 2006/112/CE, sostituito dall’art. 1 della Direttiva 25 maggio 2016, n. 2016/856/UE. Corriere Tributario 20/2017 Struttura delle aliquote IVA Come regola generale, l’aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta (2), vale a dire il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l’esigibilità dell’imposta, intesa - a sua volta - come il diritto che l’Erario può far valere nei confronti del debitore per il pagamento, immediato o differito, dell’imposta (3). Riguardo alla misura delle aliquote, ciascuno Stato membro dell’Unione Europea fissa un’aliquota normale, cioè ordinaria, che rappresenta una percentuale della base imponibile identica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi; fino al 31 dicembre 2017, tale aliquota non può essere inferiore al 15% (4). Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi riconducibili alle categorie elencate nell’allegato III della Diret- 1583 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA Corte di Giustizia UE, 7 marzo 2017, causa C-390/15 tiva, ma con esclusione dei servizi forniti per via elettronica, che restano soggetti ad aliquota ordinaria (5); le aliquote ridotte non possono essere inferiori al 5% (6) ed è compito del Consiglio europeo riesaminarne ogni due l’ambito di applicazione, modificando, se del caso, l’elenco dei beni e dei servizi di cui al citato allegato III (7). In talune ipotesi, tassativamente previste, gli Stati membri possono continuare ad applicare le aliquote c.d. super-ridotte, cioè inferiori alla misura del 5%, già in vigore al 1° gennaio 1991, alla duplice condizione che le stesse siano conformi alla legislazione comunitaria e che siano state adottate per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali (8). Le aliquote “super-ridotte” sono, inoltre, ammesse, essenzialmente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi riconducibili alle categorie di cui all’allegato III, nei confronti degli Stati membri che, al 1° gennaio 1993, sono stati obbligati ad aumentare l’aliquota normale in vigore all’inizio dell’anno 1991 di oltre il 2% (9). Divieto di applicazione dell’aliquota ridotta o “super-ridotta” per gli e-book Con le citate sentenze di cui alle cause C479/13 e C-502/13, i giudici comunitari si sono espressi sulla legittimità, rispetto al descritto quadro normativo, dell’aliquota IVA applicata dalla Francia e dal Lussemburgo per le cessioni di libri in formato elettronico. La Francia, per tali operazioni, applica l’aliquota del 7% dal 1° gennaio 2012, ulteriormente ridotta al 5,5% dal 1° gennaio 2013, mentre in Lussemburgo l’aliquota è quella “super-ridotta” del 3% a partire dal 1° gennaio 2012. La Commissione europea, nel ricorso per inadempimento proposto innanzi alla Corte di Giustizia, ha correttamente osservato che l’aliquota ridotta, per i libri digitali, è incompatibile con gli artt. 96 e 98 della Direttiva 2006/112/CE, dato che le aliquote agevolate sono ammesse soltanto per le operazioni di cui (5) Cfr. art. 98, par. 1 e 2, della Direttiva 2006/112/CE. (6) Cfr. art. 99, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE. (7) Cfr. art. 100 della Direttiva 2006/112/CE. 1584 all’allegato III alla Direttiva, il cui punto 6) nella formulazione risultante dalla Direttiva 2009/47/CE del 5 maggio 2009 - si limita a richiamare la “fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico”. Del resto, gli e-book non possono in ogni caso rientrare nelle categorie di beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta in quanto l’applicazione dell’IVA agevolata è vietata per i servizi forniti per via elettronica (10), che comprendono i prodotti editoriali digitali; in proposito, infatti, è di fondamentale rilevanza evidenziare che l’allegato I al Reg. UE 15 marzo 2011, n. 282, nel definire il contenuto dei “servizi prestati tramite mezzi elettronici” di cui al punto 3) dell’allegato II alla Direttiva 2006/112/CE, richiama il “contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche”, anche sotto forma di “abbonamento a giornali o riviste on line”. La Francia e il Lussemburgo, entrambi sostenuti dal Belgio, si sono opposti all’interpretazione della Commissione, ritenendo che la fornitura di libri elettronici può beneficiare dell’aliquota ridotta, in quanto riconducibile al menzionato punto 6) dell’allegato III della Direttiva 2006/112/CE, che contempla però la “fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico”; il Lussemburgo, inoltre, ha sostenuto che la fornitura in esame, ove esclusa dal punto 6), beneficerebbe dell’IVA agevolata ai sensi del successivo punto 9), riferito alle “prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti”. Nell’analisi compiuta dalla Corte di Giustizia, è stato agevole dimostrare l’erroneo inquadramento normativo operato dagli Stati interessati. L’art. 96 della Direttiva 2006/112/CE prevede che l’aliquota normale si applica sia alle cessioni di beni, sia alle prestazioni di servizi. In deroga a tale principio, l’art. 98, par. 1, riconosce agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte, ma il successivo par. 2 dello stesso art. 98 dispone che le aliquote ri(8) Cfr. art. 110 della Direttiva 2006/112/CE. (9) Cfr. art. 114 della Direttiva 2006/112/CE. (10) Cfr. art. 98, par. 2, della Direttiva 2006/112/CE. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Corte di Giustizia UE, 7 marzo 2017, causa C-390/15 IVA dotte possono essere applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’allegato III della Direttiva. Come anticipato, secondo la Francia, il Lussemburgo e il Belgio, la fornitura di libri elettronici può beneficiare dell’aliquota ridotta in quanto rientra nel punto 6) del citato allegato III, dal cui tenore letterale si evince che l’aliquota ridotta è applicabile all’operazione consistente nel fornire un libro contenuto in un supporto fisico. Orbene, è vero che il libro elettronico necessita, ai fini della sua lettura, di un supporto fisico, quale un computer, ma - secondo i giudici comunitari - un simile supporto non è incluso nella fornitura di libri elettronici, con la conseguenza che nell’ambito di applicazione del punto 6) dell’allegato III della Direttiva 2006/112/CE non è compresa la fornitura di libri elettronici. Questa conclusione si giustifica anche nella considerazione che le disposizioni relative alle aliquote ridotte devono essere interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono una deroga alla regola generale secondo la quale le operazioni sono assoggettate a IVA in base all’aliquota normale (11). È inoltre vero che, mediante l’estensione, a seguito della modifica introdotta dalla Direttiva 2009/47/CE, dell’ambito di applicazione del punto 6) dell’allegato III della Direttiva 2006/112/CE alla “fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico”, il legislatore comunitario, come risulta dal 4° considerando della Direttiva 2009/47/CE, ha perseguito l’obiettivo di precisare e adeguare al progresso tecnologico il riferimento alla nozione di “libri” che appare in tale punto. Allo stesso modo, quando ha redatto l’allegato III della Direttiva 2006/112/CE, il legislatore europeo si è prefisso che i beni essenziali, nonché i beni e i servizi corrispondenti a scopi sociali o culturali, pur- ché non presentassero alcun rischio o presentassero pochi rischi di distorsione della concorrenza, potessero essere assoggettati ad un’aliquota ridotta (12). Tuttavia, resta il fatto che, ai sensi dell’art. 98, par. 2, della Direttiva 2006/112/CE, è espressamente esclusa la possibilità di applicare un’aliquota ridotta ai “servizi forniti per via elettronica” e, a questo riguardo, la fornitura di libri elettronici rappresenta un “servizio fornito per via elettronica” ai sensi di tale disposizione. In proposito, la fornitura di libri elettronici si qualifica come prestazione di servizi, tale essendo ogni operazione che non costituisce una cessione di beni (13), laddove quest’ultima identifica il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario (14). Dunque, la fornitura di libri elettronici non può essere considerata come una cessione di beni, in quanto il libro elettronico non è un bene materiale, dato che il supporto fisico che consente la lettura di tale libro non è presente al momento della cessione. Ad ulteriore conferma di questa conclusione, occorre rammentare che la fornitura di libri elettronici rientra nella definizione di “servizi prestati tramite mezzi elettronici” contenuta nell’art. 7, par. 1, del Reg. UE 282/2011, secondo cui sono tali “i servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”. Tale interpretazione è confermata dal punto 3) dell’allegato II della Direttiva 2006/112/CE, letto in combinato disposto con l’art. 7, par. 1 e 2, del Reg. UE 282/2011 e con il punto 3) dell’allegato I di tale Regolamento, dal quale risulta che la fornitura del contenuto digitale di libri costituisce un servizio elettronico. (11) Secondo la giurisprudenza comunitaria, le disposizioni in materia di aliquote ridotte vanno interpretate restrittivamente, con il conseguente divieto, per gli Stati membri, di estendere l’applicazione delle aliquote ridotte ad operazioni non previste dalla Direttiva IVA, ovvero alle aliquote inferiori al 5%, se non già in vigore al 1° gennaio 1991 (CGE, 17 gennaio 2013, causa C-360/11, Commissione/Spagna; Id., 12 giugno 2008, causa C-462/05, Commissione/Portogallo; Id., 7 dicembre 2006, causa C-240/05, Eurodental; Id., 7 marzo 2002, causa C169/00, Commissione/Finlandia). (12) Cfr. CGE, 3 marzo 2011, causa C-41/09, Commissione/Paesi Bassi. (13) Cfr. art. 24, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE. (14) Cfr. art. 14, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE. Corriere Tributario 20/2017 1585 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA Corte di Giustizia UE, 7 marzo 2017, causa C-390/15 nell’allegato III della DiCome anticipato, qualora SOLUZIONI OPERATIVE la fornitura di libri eletrettiva, l’applicazione di tronici non rientrasse nel Divieto di applicazione dell’aliquota ridotta un’aliquota ridotta a una per gli e-book punto 6) dell’allegato III tale fornitura non è conGli e-book non possono rientrare nelle della Direttiva, il Lussemforme all’art. 98, par. 2, categorie di beni e servizi soggetti ad burgo ha sostenuto che aliquota ridotta in quanto l’applicazione della stessa Direttiva. una tale fornitura sarebbe dell’IVA agevolata è vietata per i servizi Come anticipato, con il riconducibile al successivo forniti per via elettronica, che comprendono nuovo arresto giurisprupunto 9), che consente i prodotti editoriali digitali; in proposito, denziale, la Corte di Giuagli Stati membri di appli- l’allegato I al Reg. UE 282/2011, nel definire il stizia ha escluso che la care l’aliquota ridotta alle contenuto dei servizi prestati tramite mezzi normativa IVA attual“prestazioni di servizi for- elettronici, richiama il contenuto mente vigente sul piano nite da o diritti da versare digitalizzato di libri e altre pubblicazioni unionale sia contraria al elettroniche, anche sotto forma di a scrittori, compositori e abbonamento a giornali o riviste on line. principio della parità di artisti interpreti”. Anche trattamento, enunciato questa tesi è stata smentidall’art. 20 della “Carta di ta dalla Corte di Giustizia, sia perché non ri- Nizza”. sulta giustificata dalla formulazione della dispo- Innanzi tutto, i giudici comunitari hanno rilesizione in esame, sia perché comporta l’esten- vato che, “dal momento che l’art. 98, paragrafo sione dell’ambito di applicazione della stessa 2, della Direttiva 2006/112 modificata, in comquando invece, come precedentemente punbinato disposto con il punto 6 dell’allegato III tualizzato, è necessario interpretare in modo a tale Direttiva, ha l’effetto di escludere l’aprestrittivo le previsioni in materia di aliquote plicazione di un’aliquota IVA ridotta alla forridotte. nitura di libri digitali per via elettronica menInfine, contrariamente a quanto sostenuto da tre una siffatta applicazione è autorizzata per la Francia, Lussemburgo e Belgio, la conclusione raggiunta nelle pronunce in commento non è fornitura di libri digitali su qualsiasi tipo di rimessa in discussione dal principio di neutrali- supporto fisico, si deve ritenere che tali dispotà fiscale, il quale costituisce la traduzione, sizioni instaurino una differenza di trattamento operata dal legislatore comunitario in materia tra due situazioni peraltro comparabili sotto il di IVA, del principio generale di parità di trat- profilo dell’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione”, che è quello di “incentivare la tamento. Invero, il principio di neutralità fiscale non lettura, che si tratti di letteratura, di pubblicaconsente di estendere l’ambito d’applicazione zioni tecniche, di giornali o di periodici”. di un’aliquota ridotta in assenza di una disposi- A questo punto, l’indagine si è spostata sulla zione non equivoca (15) ed infatti il punto 6) possibilità di giustificare l’indicata differenza di dell’allegato III della Direttiva 2006/112/CE trattamento alla luce del principio della parità non è una disposizione che, in modo non equi- di trattamento, in quanto la giurisprudenza voco, estende l’ambito di applicazione delle della Corte di Giustizia ha specificato che non aliquote ridotte alla fornitura di libri elettroni- si verifica alcuna violazione del diritto comunici. Al contrario, la stessa disposizione esclude tario “quando la differenza di trattamento sia dal suo ambito applicativo una siffatta fornitu- collegata a un legittimo scopo perseguito dalla ra e, dato che è altresì pacifico che la fornitura misura che ha l’effetto di instaurare una diffedi libri elettronici non rientra in nessun’altra renza siffatta e quest’ultima sia proporzionata a categoria di prestazioni di servizi menzionata tale scopo” (16). (15) Cfr. CGE, 15 novembre 2002, causa C-174/11, Zimmermann. 1586 (16) Cfr. CGE, 22 maggio 2014, causa C-356/12, Glatzel e Id., 17 ottobre 2013, causa C-101/12, Schaible. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Corte di Giustizia UE, 7 marzo 2017, causa C-390/15 Nella pronuncia in commento, si rileva che, “come chiarito dal Consiglio e dalla Commissione in risposta a un quesito scritto posto dalla Corte e in udienza, l’esclusione dell’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, di cui all’art. 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112 modificata, va intesa come parte di un sistema particolare di IVA per il commercio elettronico. Dalle spiegazioni date da tali istituzioni risulta infatti che si è ritenuto necessario assoggettare i servizi forniti per via elettronica a norme chiare, semplici e uniformi, affinché l’aliquota IVA applicabile a tali servizi potesse essere stabilita con certezza e la gestione di tale imposta da parte dei soggetti passivi e delle Amministrazioni fiscali nazionali fosse così facilitata”. Tale obiettivo è considerato legittimo, in quanto conforme, in particolar modo, al principio della certezza del diritto: “escludendo l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta ai servizi forniti per via elettronica, il legislatore dell’Unione evita ai soggetti passivi e alle Amministrazioni fiscali nazionali di dover esaminare, per ogni tipo di servizio elettronico fornito, se esso rientri in una delle categorie di servizi che possono beneficiare di una simile aliquota in forza dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata”. Di conseguenza, “ammettere che gli Stati membri abbiano la possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, come consentito per la fornitura di libri del genere su qualsiasi tipo di supporto fisico, equivarrebbe a pregiudicare la coerenza d’insieme della misura voluta dal legislatore dell’Unione, consistente nell’escludere tutti i servizi elettronici dalla possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta”. Proposta di Direttiva che uniforma l’aliquota IVA applicabile ai prodotti editoriali È il caso, però, di osservare che l’esigenza di armonizzazione dell’IVA applicabile ai prodotti editoriali s’impone a seguito delle novità entrate in vigore il 1° gennaio 2015 sul luogo impositivo delle prestazioni di servizi di telecomuniCorriere Tributario 20/2017 IVA cazioni, teleradiodiffusione ed elettronici. Dato che l’IVA risulta dovuta nel Paese del committente anche quando il destinatario del servizio è un “privato consumatore”, la mancata uniformazione delle aliquote previste, sul piano unionale, per i diversi formati delle pubblicazioni implica, infatti, che il medesimo prodotto editoriale sia soggetto ad una differente tassazione in funzione del formato con il quale viene commercializzato, con inevitabili effetti distorsivi a danno degli operatori che utilizzano il canale telematico ai fini della vendita. Di tale esigenza è consapevole la Commissione europea, che nel Piano d’azione sull’IVA, di cui al doc. COM (2016) 148 del 7 aprile 2016, ha rilevato, in conformità alle indicazioni espresse nel “Libro verde sul futuro dell’IVA” del 1° dicembre 2010 e nel successivo “Libro bianco sul futuro dell’IVA” del 6 dicembre 2011, come le norme vigenti in materia di aliquote IVA non tengano pienamente conto degli sviluppi tecnologici ed economici per quanto riguarda i libri e i giornali elettronici. Il mancato adeguamento della normativa IVA allo sviluppo della tecnologia, con riguardo sia ai beni che ai servizi, è stato ribadito dalla Commissione anche nel documento avente ad oggetto la “Strategia per la realizzazione del mercato unico digitale” (doc. n. 192 del 6 maggio 2015). In tale sede, è stato annunciato che la Commissione avrebbe presentato entro la fine dell’anno 2016 una proposta legislativa per modernizzare e semplificare l’IVA che grava sul commercio elettronico transfrontaliero, tale da garantire, fra l’altro, che le pubblicazioni on line possano beneficiare delle aliquote ridotte applicabili alle pubblicazioni cartacee. Più recentemente, nelle conclusioni del 25 maggio 2016 sul Piano d’azione sull’IVA, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa che integri le disposizioni relative alle aliquote IVA per le pubblicazioni elettroniche nell’ambito delle iniziative per il mercato unico digitale entro la fine dell’anno 2016 e ad elaborare la relativa valutazione d’impatto. In linea con le conclusioni del Consiglio e con l’impegno assunto nel Piano d’azione sull’IVA, 1587 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA Corte di Giustizia UE, 7 marzo 2017, causa C-390/15 la Commissione, con la ranno in materia, nell’amLA PRASSI AMMINISTRATIVA proposta di Direttiva di bito di un generale procui al doc. COM (2016) Prodotti editoriali elettronici cesso di revisione delle Secondo l’Agenzia delle entrate, sono 758 del 1° dicembre 2016, aliquote attualmente allo in esito ai risultati della riconducibili alla categoria dei prodotti studio degli organi comueditoriali elettronici i prodotti diffusi per via consultazione pubblica av- telematica ed oggetto di “commercio nitari e che, per quanto viata il 25 luglio 2016, in- elettronico diretto”, da considerare, ai fini riguarda le pubblicazioni, tende accordare a tutti gli IVA, come prestazioni di servizi e alle quali si è concretizzato con la Stati membri la possibilità non torna applicabile il regime speciale per proposta di Direttiva 758 di applicare alle pubblica- l’editoria. del 1° dicembre 2016. zioni fornite per via eletSi ricorda, infatti, che il tronica le stesse aliquote IVA attualmente ap- n. 18) della Tabella A, Parte II, allegata al plicate alle pubblicazioni stampate, incluse le D.P.R. n. 633/1972, nel prevedere l’applicazioaliquote ridotte, le aliquote “super-ridotte” e le ne dell’aliquota ridotta del 4% per i prodotti aliquote “zero”. editoriali, è stata oggetto di un duplice interLa Direttiva 2006/112/CE è conseguentemente vento interpretativo da parte del legislatore modificata prevendendo, all’art. 98, par. 2, che nazionale. In particolare, l’art. 1, comma 667, “le aliquote ridotte non si applicano ai servizi della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità forniti per via elettronica, ad eccezione di 2015), con effetto dal 1° gennaio 2015, ha staquelli che rientrano nell’allegato III, punto 6)” bilito che nella nozione di libri rientrano tutte e, nel nuovo par. 3 del successivo art. 99, che, le pubblicazioni identificate da codice ISBN e “in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri pos- veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o sono applicare aliquote ridotte inferiori al mi- tramite mezzi di comunicazione elettronica, innimo prescritto nel presente articolo o possono cludendo quindi in tale nozione non solo i liaccordare esenzioni con diritto a detrazione bri in formato cartaceo, ma anche quelli realizdell’IVA pagata nella fase precedente ai beni e zati su CD o CD-ROM, nonché i libri in forai servizi di cui all’allegato III, punto 6)”. Ne mato digitale, fruibili tramite internet. discende, inoltre, che il contenuto del punto L’art. 1, comma 637, della Legge n. 208/2015 6) dell’allegato III è sostituito, eliminando il (Legge di stabilità 2016), con effetto dal 1° riferimento al supporto fisico attraverso il qua- gennaio 2016, è ulteriormente intervenuto sulle il libro deve essere veicolato per beneficiare la materia, modificando il citato art. 1, comma dell’aliquota ridotta, per cui la nuova formula- 667, della Legge di stabilità 2015, al fine di zione della disposizione richiama, più generica- estendere l’applicazione dell’aliquota IVA del mente, la “fornitura di libri, giornali e periodi- 4%, già prevista per i libri realizzati su qualsiasi ci, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche, supporto fisico o in formato digitale, anche ai escluse le pubblicazioni interamente o essen- giornali, ai notiziari quotidiani, ai dispacci delzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le le agenzie di stampa e ai periodici, sia se forniti pubblicazioni consistenti interamente o essen- su CD, CD-ROM o altro analogo supporto fisizialmente in contenuto musicale o video”. co, sia se forniti in formato digitale, purché identificati con codice ISSN. Aliquota IVA ridotta applicata dall’Italia Come indicato dalla circolare Assonime n. 15 per le pubblicazioni on line del 23 maggio 2016 (§ 4.1), resta da chiarire La scelta del legislatore italiano di introdurre se, anche per le cessioni di giornali, notiziari l’aliquota ridotta per le operazioni in parola, ri- quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e conducibili ai servizi elettronici, nonostante periodici veicolati su qualsiasi supporto fisico, ciò non sia conforme alle attuali previsioni co- quali CD o CD-ROM, l’imposta si applichi munitarie, deve essere pertanto intesa come con il regime speciale per l’editoria (analogaun’anticipazione delle modifiche che interver- mente a quanto già riconosciuto con la circola- 1588 Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Corte di Giustizia UE, 7 marzo 2017, causa C-390/15 re dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 24 luglio 2014 per i libri forniti su qualsiasi supporto fisico). Dato, invece, che le cessioni di prodotti editoriali elettronici sono da considerare, ai fini IVA, come prestazioni di servizi, deve ritenersi esclusa la possibilità di applicare il regime speciale dell’editoria ed in tal senso si è già espressa anche l’Agenzia con la risoluzione n. 186/E del 30 settembre 2003. Con la richia- IVA mata circolare n. 23/E/2014, è stato ulteriormente confermato che sono riconducibili alla categoria dei prodotti editoriali elettronici i prodotti diffusi per via telematica ed oggetto di “commercio elettronico diretto”, da considerare, ai fini IVA, come prestazioni di servizi e alle quali non torna applicabile il regime speciale per l’editoria. LA SENTENZA Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, Sent. 7 marzo 2017, causa C-390/15 - Pres. Lenaerts Rel. Malenovský (stralcio) L’art. 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE, modificata, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III alla medesima Direttiva, che ha l’effetto di escludere la possibilità per gli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, autorizzandoli al contempo ad applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali su qualsiasi tipo di supporto fisico, non viola il principio della parità di trattamento, come enunciato all’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Sentenza 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’art. 98, paragrafo 2, e del punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (G.U. 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla Direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009 (G.U. 2009, L 116, pag. 18) (in prosieguo: la “Direttiva 2006/112 modificata”). 2. Tale domanda è stata presentata in seguito alla proposizione, da parte del Rzecznik Praw Obywatelskich (Difensore civico, Polonia), di un ricorso volto a far constatare la non conformità alla costituzione polacca di disposizioni nazionali che escludono l’applicazione di un’aliquota ridotta di imposta sul valore aggiunto (IVA) alla fornitura di libri e di altre pubblicazioni digitali per via elettronica. (Omissis) Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16. Con ricorso del 6 dicembre 2013 il Difensore civico ha chiesto al Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) di constatare la non conformità alla costituzione polacca, da un lato, delle posizioni da 72 a 75 dell’allegato 3 alla Legge sull’IVA, in combinato disposto con l’art. 41, paragrafo 2, di tale Legge, nonché, dall’altro, delle posizioni da 32 a 35 dell’allegato 10 alla medesima Legge, in combinato Corriere Tributario 20/2017 disposto con l’art. 41, paragrafo 2a, di questa stessa Legge, in quanto tali disposizioni prevedono l’applicazione di aliquote IVA ridotte alle sole pubblicazioni messe a disposizione su supporto fisico, restando escluse le pubblicazioni trasmesse per via elettronica. 17. Nel corso del procedimento principale, il Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Maresciallo della Camera bassa del Parlamento della Repubblica di Polonia) e il Prokurator Generalny (Procuratore generale, Polonia) hanno sottolineato che, poiché le disposizioni della legge polacca in esame erano state adottate al fine di trasporre nel diritto interno l’art. 98, paragrafo 2, e il punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata, il legislatore polacco non se ne poteva discostare senza violare i propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. La stessa opinione è stata sostenuta dai membri del governo polacco invitati dal giudice del rinvio ad esprimere il loro parere relativamente a tale causa. 18. Il giudice del rinvio ritiene che vi siano tuttavia ragioni per dubitare della validità di queste due disposizioni della Direttiva 2006/112 modificata. 19. In primo luogo, tale giudice rileva che la Direttiva 2009/47, da cui trae origine il punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata, potrebbe essere inficiata da un vizio di procedura, in quanto il tenore letterale di tale punto differisce dal testo della proposta di Direttiva che era stata trasmessa al Parlamento. 1589 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA Corte di Giustizia UE, 7 marzo 2017, causa C-390/15 20. In secondo luogo, detto giudice ritiene che l’art. 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112 modificata, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III a tale Direttiva, potrebbe essere contrario al principio di neutralità fiscale. Infatti, mentre i libri digitali messi a disposizione su supporto fisico e quelli trasmessi per via elettronica presentano proprietà analoghe e rispondono agli stessi bisogni dei consumatori, il suddetto art. 98, paragrafo 2, autorizza l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta solo alla fornitura di libri digitali su supporto fisico. 21. Di conseguenza, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: “1) Se il punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata sia invalido per il fatto che nel processo legislativo è stata violata la formalità sostanziale consistente nella consultazione del Parlamento europeo. 2) Se l’art. 98, paragrafo 2, in combinato disposto con il punto 6 di cui all’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata, sia invalido perché viola il principio di neutralità fiscale nella parte in cui esclude l’applicazione delle aliquote ridotte ai libri pubblicati in forma digitale e ad altre pubblicazioni elettroniche”. Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 22. Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata sia invalido per il fatto che il procedimento legislativo che ha portato alla sua adozione sarebbe stato viziato da una violazione delle forme sostanziali. Infatti, dal momento che il tenore letterale del punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata è diverso dal testo contenuto nella proposta di Direttiva sulla cui base il Parlamento è stato consultato, il giudice del rinvio si chiede se quest’ultimo non avrebbe dovuto essere consultato nuovamente. 23. Nel caso di specie, si deve rilevare che, conformemente all’art. 93 TCE, divenuto art. 113 TFUE, che prevede una procedura legislativa speciale, il Parlamento doveva essere consultato prima dell’adozione della Direttiva 2009/47 e, di conseguenza, prima della sostituzione, da parte di tale Direttiva, del punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112. 24. Infatti, la regolare consultazione del Parlamento nei casi previsti dal Trattato CE, divenuto Trattato 1590 FUE, costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza implica la nullità dell’atto considerato (sentenza del 10 maggio 1995, Parlamento/Consiglio, C417/93, EU: C: 1995: 127, punto 9). 25. La partecipazione effettiva del Parlamento all’iter legislativo, conformemente alle procedure previste dal Trattato, rappresenta infatti un elemento essenziale dell’equilibrio istituzionale voluto dal Trattato stesso, e ciò in quanto la competenza del Parlamento riflette un fondamentale principio della democrazia, secondo cui i popoli partecipano all’esercizio del potere per il tramite di un’assemblea rappresentativa (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 1995, Parlamento/Consiglio, C-21/94, EU: C: 1995: 220, punto 17, e del 10 giugno 1997, Parlamento/Consiglio, C392/95, EU: C: 1997: 289, punto 14). 26. L’obbligo di consultare il Parlamento nel corso del procedimento legislativo, nei casi previsti dal Trattato, implica che esso sia nuovamente consultato ogni volta che l’atto infine adottato, considerato complessivamente, sia diverso quanto alla sua stessa sostanza da quello sul quale il Parlamento è già stato consultato, eccetto i casi in cui gli emendamenti corrispondono essenzialmente al desiderio espresso dal Parlamento stesso (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 1994, Germania/Consiglio, C-280/93, EU: C: 1994: 367, punto 38 e giurisprudenza citata). 27. Occorre pertanto esaminare se il punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata sia diverso, quanto alla sua stessa sostanza, dal testo contenuto nella proposta di Direttiva sulla cui base il Parlamento è stato consultato. 28. A tale riguardo, si deve rilevare che la proposta di Direttiva prevedeva che il punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 menzionasse da quel momento in poi, tra le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che potevano essere oggetto delle aliquote IVA ridotte, la “fornitura di libri, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, i fogli illustrativi ed il materiale stampato analogo, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte, nonché audiolibri, CD, CD-ROM o qualunque supporto fisico analogo che riproduca essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati), giornali e periodici, escluso il materiale interamente o essenzialmente destinato alla pubblicità”. 29. Orbene, il punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata fa riferimento alla “fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Corte di Giustizia UE, 7 marzo 2017, causa C-390/15 i fogli illustrativi ed il materiale stampato analogo, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), giornali e periodici, escluso il materiale interamente o essenzialmente destinato alla pubblicità”. 30. Dal raffronto tra i testi rispettivi della proposta di Direttiva e del punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata risulta quindi che tale punto si distingue dalla suddetta proposta in quanto non menziona, quali tipi di supporto fisico che possono dar luogo all’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, gli “audiolibri, i CD, e i CD-ROM”, elencati dalla proposta, né riguarda espressamente i libri “che riproducano essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati”, contrariamente alla suddetta proposta, bensì fa riferimento alla fornitura di libri su “qualsiasi tipo di supporto fisico”. 31. Tuttavia, da tali differenze non si può dedurre che il punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata sia diverso, quanto alla sua stessa sostanza, dal testo contenuto nella proposta di Direttiva. 32. Infatti, dato che tale proposta precisava che essa riguardava anche i libri forniti su “qualunque supporto fisico analogo” ai libri stampati, agli audiolibri, ai CD e ai CD-ROM, l’elenco contenuto nella suddetta proposta deve essere considerato non tassativo, ma avente ad oggetto di illustrare il fatto che erano compresi tutti i tipi di supporto fisico ipotizzabili, come ha infine stabilito il Consiglio al punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata. 33. Vero è che il punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata non indica espressamente che, perché si possa applicare un’aliquota IVA ridotta, i supporti fisici di cui trattasi devono riprodurre essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati. Tuttavia, dal momento che tale testo precisa di riguardare solo i “libri”, nozione che designa, nel senso ordinario di tale termine, un’opera stampata, ne consegue che, per rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione, i supporti di cui trattasi devono riprodurre essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati. 34. Di conseguenza, occorre constatare, come ha fatto la Corte al punto 53 della sentenza del 5 marzo 2015, Commissione/Lussemburgo (C-502/13, EU: C: 2015: 143), che il testo del punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata non è altro che una semplificazione redazionale del testo contenuto nella proposta di Direttiva e la cui sostanza è stata integralmente mantenuta. Corriere Tributario 20/2017 IVA 35. In tali circostanze, il Consiglio non era tenuto a consultare nuovamente il Parlamento. 36. Da quanto precede risulta che il punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata non è invalido per il fatto che il procedimento legislativo che ha portato alla sua adozione sarebbe stato viziato da una violazione delle forme sostanziali. Sulla seconda questione 37. Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112 modificata, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III a tale Direttiva, sia invalido in quanto, escludendo l’applicazione delle aliquote IVA ridotte alla fornitura di libri pubblicati in forma digitale e di altre pubblicazioni elettroniche, lede il principio di neutralità fiscale. Osservazioni preliminari 38. In primo luogo, si deve rilevare che, anche se il giudice del rinvio fa riferimento, nel testo della sua questione, al principio di neutralità fiscale, dalla decisione di rinvio risulta che tale giudice solleva in sostanza la questione della validità dell’art. 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112 modificata, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III a tale Direttiva, alla luce del principio della parità di trattamento, come enunciato all’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (in prosieguo: la “Carta”). 39. In secondo luogo, sebbene, nella formulazione della sua questione, il giudice del rinvio menzioni, oltre ai libri pubblicati in forma digitale, le “altre pubblicazioni elettroniche”, dalla decisione di rinvio risulta altresì che i dubbi espressi da tale giudice vertono esclusivamente sull’esistenza di un’eventuale disparità di trattamento, operata dalla Direttiva 2006/112 modificata, nella fornitura di libri digitali a seconda che questi ultimi siano trasmessi mediante un supporto fisico o per via elettronica. 40. In tali circostanze, occorre considerare che il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112 modificata, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III a tale Direttiva, sia invalido per il fatto che, escludendo ogni possibilità per gli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, detto articolo viola il principio della parità di trattamento, come enunciato all’art. 20 della Carta. Giudizio della Corte 41. Si deve anzitutto ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il principio della 1591 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA Corte di Giustizia UE, 7 marzo 2017, causa C-390/15 parità di trattamento impone che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C580/12 P, EU: C: 2014: 2363, punto 51, e del 4 maggio 2016, Pillbox 38, C-477/14, EU: C: 2016: 324, punto 35). - Sul trattamento di situazioni comparabili 42. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, gli elementi che caratterizzano situazioni diverse nonché l’eventuale comparabilità di queste ultime devono essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo delle disposizioni in esame, fermo restando che devono essere presi in considerazione, a tale fine, i principi e gli obiettivi del settore di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., C-127/07, EU: C: 2008: 728, punto 26 nonché giurisprudenza citata). 43. Nel caso di specie, il trattamento differenziato cui fa riferimento il giudice del rinvio risulta dall’impossibilità per gli Stati membri di prevedere l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, mentre l’applicazione di una siffatta aliquota è autorizzata per quanto riguarda la fornitura di libri digitali su qualsiasi tipo di supporto fisico. Di conseguenza, gli elementi che caratterizzano queste due situazioni, nonché la loro eventuale comparabilità, devono essere determinati e valutati alla luce degli scopi perseguiti dal legislatore allorché esso ha consentito agli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali su qualsiasi tipo di supporto fisico. 44. A tale riguardo, occorre rilevare che la facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri stampati è stata prevista, per la prima volta, dalla Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la Direttiva 77/388/CEE (ravvicinamento delle aliquote dell’IVA) (G.U. 1992, L 316, pag. 1), che, con il suo art. 1, ha inserito nella Sesta Direttiva un allegato H, relativo all’elenco delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi suscettibili di essere soggette ad aliquote ridotte dell’IVA, il cui punto 6 è stato ripreso al punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112, nella sua versione precedente l’entrata in vigore della Direttiva 2009/47. Tale facoltà è stata estesa da quest’ultima Direttiva alla fornitura di libri su “qualsiasi tipo di supporto fisico”. 1592 45. Come rilevato dall’Avvocato Generale al paragrafo 56 delle conclusioni, l’obiettivo sotteso all’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri consiste nell’incentivare la lettura, che si tratti di letteratura, di pubblicazioni tecniche, di giornali o di periodici. 46. Si deve pertanto ritenere che la Direttiva 2006/112 modificata, allorché consente agli Stati membri di applicare aliquote IVA ridotte alla fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, persegua un siffatto obiettivo. 47. Una simile conclusione è peraltro rafforzata dal fatto che il punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata esclude la possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura del “materiale interamente o essenzialmente destinato alla pubblicità”. Infatti, un materiale di tal genere è caratterizzato dal fatto che esso non persegue in alcun modo l’obiettivo di cui al punto 45 della presente sentenza. 48. Ciò detto, affinché un simile obiettivo possa essere raggiunto, ciò che rileva è che i cittadini dell’Unione Europea possano effettivamente accedere al contenuto dei libri, mentre le modalità di fornitura dei medesimi non rivestono a tale riguardo un ruolo determinante. 49. Di conseguenza, si deve constatare che, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dall’art. 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112 modificata, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III a tale Direttiva, la fornitura di libri digitali su qualsiasi tipo di supporto fisico, da un lato, e la fornitura di libri digitali per via elettronica, dall’altro, costituiscono situazioni comparabili. 50. Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che, conformemente all’art. 14, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112 modificata, la fornitura di un libro digitale su supporto fisico costituisce, in linea di principio, una cessione di beni, mentre, in forza dell’art. 24, paragrafo 1, e dell’art. 25 di tale Direttiva, la fornitura di un libro digitale per via elettronica costituisce una prestazione di servizi. Infatti, poiché le norme sull’IVA mirano, in linea di principio, a tassare allo stesso modo il consumo di beni e quello di servizi, questa diversa qualificazione non appare determinante sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dall’art. 98, paragrafo 2, di tale Direttiva, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III alla medesima, richiamato al punto 45 della presente sentenza. 51. Di conseguenza, dal momento che l’art. 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112 modificata, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III a tale Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Corte di Giustizia UE, 7 marzo 2017, causa C-390/15 Direttiva, ha l’effetto di escludere l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica mentre una siffatta applicazione è autorizzata per la fornitura di libri digitali su qualsiasi tipo di supporto fisico, si deve ritenere che tali disposizioni instaurino una differenza di trattamento tra due situazioni peraltro comparabili sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione. - Sulla giustificazione 52. Qualora si constati una differenza di trattamento tra due situazioni comparabili, il principio della parità di trattamento non risulta tuttavia violato se tale differenza è debitamente giustificata (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., C-127/07, EU: C: 2008: 728, punto 46). 53. Ciò avviene, secondo una giurisprudenza costante della Corte, quando la differenza di trattamento sia collegata a un legittimo scopo perseguito dalla misura che ha l’effetto di instaurare una differenza siffatta e quest’ultima sia proporzionata a tale scopo (v., in tal senso, sentenze del 17 ottobre 2013, Schaible, C101/12, EU: C: 2013: 661, punto 77, e del 22 maggio 2014, Glatzel, C-356/12, EU: C: 2014: 350, punto 43). 54. In tale contesto, resta inteso che il legislatore dell’Unione è chiamato, quando adotta una misura di carattere fiscale, a operare scelte di natura politica, economica e sociale, nonché a stabilire un ordine di priorità tra interessi divergenti o a effettuare valutazioni complesse. Di conseguenza, occorre riconoscergli, in tale ambito, un ampio potere discrezionale, di modo che il controllo giurisdizionale del rispetto delle condizioni menzionate al punto precedente della presente sentenza si deve limitare al controllo dell’errore manifesto v., in tal senso, sentenze del 10 dicembre 2002, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, C-491/01, EU: C: 2002: 741, punto 123, nonché del 17 ottobre 2013, Billerud Karlsborg e Billerud Skärblacka, C-203/12, EU: C: 2013: 664, punto 35. 55. Nel caso di specie, si deve ricordare che la differenza di trattamento constatata al punto 51 della presente sentenza risulta dall’art. 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112 modificata, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III a tale Direttiva, il quale esclude l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di tutti i servizi elettronici e, di conseguenza, alla fornitura di libri digitali per via elettronica, contrariamente alla fornitura di libri, eventualmente, digitali, su qualsiasi tipo di supporto fisico. Corriere Tributario 20/2017 IVA 56. A tale riguardo, dai lavori preparatori della Direttiva 2002/38 risulta che le modifiche proposte dalla Commissione hanno costituito, per quanto riguarda la tassazione dei servizi forniti per via elettronica, una prima tappa verso l’attuazione di una nuova politica in materia di IVA, diretta a semplificare e a rafforzare il sistema di IVA, in modo da incoraggiare le transazioni commerciali legittime nell’ambito del mercato interno. Emerge infatti da tali lavori preparatori che il commercio elettronico rappresenta un importante potenziale di creazione di ricchezza e di impiego nell’Unione, e che la realizzazione di un contesto normativo chiaro e preciso costituisce un presupposto indispensabile per instaurare un clima di fiducia che stimoli le imprese a investire e a commerciare. 57. Come chiarito dal Consiglio e dalla Commissione in risposta a un quesito scritto posto dalla Corte e in udienza, l’esclusione dell’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, di cui all’art. 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112 modificata, va intesa come parte di un sistema particolare di IVA per il commercio elettronico. Dalle spiegazioni date da tali istituzioni risulta infatti che si è ritenuto necessario assoggettare i servizi forniti per via elettronica a norme chiare, semplici e uniformi, affinché l’aliquota IVA applicabile a tali servizi potesse essere stabilita con certezza e la gestione di tale imposta da parte dei soggetti passivi e delle Amministrazioni fiscali nazionali fosse così facilitata. 58. Orbene, la legittimità di un obiettivo siffatto non può ragionevolmente essere messa in dubbio. 59. Il principio di certezza del diritto, sotteso a tale obiettivo, esige infatti che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere senza ambiguità la portata dei propri diritti e obblighi, affinché essi possano regolarsi con cognizione di causa (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2010, Commissione/Regno Unito, C-582/08, EU: C: 2010: 429, punto 49 e giurisprudenza citata). 60. Inoltre, la Corte ha già riconosciuto la legittimità dell’obiettivo consistente, per un legislatore, nello stabilire norme generali che possano essere facilmente applicate da parte degli operatori economici e agevolmente controllate dalle autorità nazionali competenti (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2015, Sopora, C-512/13, EU: C: 2015: 108, punto 33). 61. Per quanto concerne l’idoneità della misura, di cui all’art. 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112 modificata, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III a tale Direttiva, a realizzare l’obiettivo 1593 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA Corte di Giustizia UE, 7 marzo 2017, causa C-390/15 perseguito, quale precisato ai punti 56 e 57 della presente sentenza, non risulta che la valutazione operata dal legislatore dell’Unione abbia ecceduto il potere discrezionale di cui quest’ultimo dispone. 62. Infatti, escludendo l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta ai servizi forniti per via elettronica, il legislatore dell’Unione evita ai soggetti passivi e alle Amministrazioni fiscali nazionali di dover esaminare, per ogni tipo di servizio elettronico fornito, se esso rientri in una delle categorie di servizi che possono beneficiare di una simile aliquota in forza dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata. 63. Pertanto, la misura in questione deve essere considerata idonea a realizzare l’obiettivo di stabilire con certezza l’aliquota IVA applicabile ai servizi forniti per via elettronica e a facilitare così la gestione di tale imposta da parte dei soggetti passivi e delle Amministrazioni fiscali nazionali. 64. Per quanto riguarda l’esigenza, legata al requisito di proporzionalità, che sia scelta la misura meno gravosa rispetto alle altre misure appropriate ipotizzabili e che gli inconvenienti causati non siano sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti, si deve rilevare che il legislatore dell’Unione avrebbe eventualmente potuto dissociare la fornitura di libri digitali per via elettronica dall’insieme dei servizi elettronici e, di conseguenza, consentire l’applicazione a tali libri di un’aliquota IVA ridotta. 65. Tuttavia, una siffatta soluzione potrebbe essere in contrasto con l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione attinente alla necessità di porre rimedio all’incertezza giuridica provocata dalle continue evoluzioni cui sono soggetti i servizi elettronici nel loro complesso, ragion per cui il legislatore dell’Unione ha escluso tutti questi servizi dall’elenco delle operazioni che possono beneficiare di un’aliquota IVA ridotta in forza dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata. 66. A tale riguardo, ammettere che gli Stati membri abbiano la possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, come consentito per la fornitura di libri del genere su qualsiasi tipo di supporto fisico, equivarrebbe a pregiudicare la coerenza d’insieme della misura voluta dal legislatore dell’Unione, consistente nell’escludere tutti i servizi elettronici dalla possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta. 67. Quanto all’eventualità di estendere la possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta a tutti i servizi elettronici, si deve rilevare che l’adozione di una misura siffatta avrebbe introdotto, in via generale, una disparità di trattamento tra i servizi non elettronici, 1594 che in linea di principio non beneficiano di un’aliquota IVA ridotta, e i servizi elettronici. 68. Di conseguenza, il legislatore dell’Unione era legittimato, nell’ambito del margine discrezionale di cui dispone, a ritenere che nessuna delle due misure teoricamente prospettabili fosse appropriata per realizzare i diversi obiettivi da esso perseguiti. 69. Occorre aggiungere che dagli artt. 4 e 5 della Direttiva 2002/38 nonché dall’art. 6 della Direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la Direttiva 2006/112 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (G.U. 2008, L 44, pag. 11), risulta che il Consiglio ha previsto di riesaminare il sistema impositivo specifico dei servizi forniti per via elettronica, al fine di tener conto dell’esperienza acquisita. Peraltro la Commissione ha annunciato, in una comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un Piano d’azione sull’IVA COM (2016) 148 final, la propria intenzione di esaminare l’elaborazione di un progetto di Direttiva recante modifica della Direttiva 2006/112 modificata. 70. In simili circostanze, la differenza di trattamento risultante dall’art. 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112 modificata, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III a tale Direttiva, tra la fornitura di libri digitali per via elettronica e la fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico deve essere ritenuta debitamente giustificata. 71. Occorre pertanto constatare che l’art. 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112 modificata, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III a tale Direttiva, che ha l’effetto di escludere la possibilità per gli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, autorizzandoli al contempo ad applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali su qualsiasi tipo di supporto fisico, non viola il principio della parità di trattamento, come enunciato all’art. 20 della Carta. 72. Come risulta dalle suesposte considerazioni, dall’esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112 modificata o dell’art. 98, paragrafo 2, di tale Direttiva, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III alla medesima. Sulle spese 73. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sol- Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA Corte di Giustizia UE, 7 marzo 2017, causa C-390/15 levato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: Dall’esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del punto 6 dell’allegato III alla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modifi- Corriere Tributario 20/2017 cata dalla Direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, o dell’art. 98, paragrafo 2, di tale Direttiva, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III alla medesima. Il testo integrale della sentenza oltre a essere disponibile in Banca Dati BIG Suite, IPSOA si può richiedere a [email protected] www.edicolaprofessionale.com/corrieretributario 1595 mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. www.fare.it Y14ETBN NoRisk Smetti di guardarti intorno. 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Gavioli, “‘Vending machine’: invio dei corrispettivi”, in Pratica Fiscale n. 18/2017, pag. 26 Disciplina dei distributori automatici, anche “misti” (tabacchi e merci varie) di Francesco Scopacasa (*) I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi realizzati tramite i distributori automatici devono essere memorizzati in forma elettronica e trasmessi in via telematica all’Agenzia delle entrate. L’obbligo è già operante, dal 1° aprile 2017, per i distributori automatici dotati di un particolare dispositivo tecnico di trasmissione (“porta di comunicazione”), mentre per gli apparecchi privi di tale dispositivo la decorrenza è stata rinviata al 1° gennaio 2018. Nel frattempo, con la risoluzione n. 44/E/2017, è stato affrontato il problema degli apparecchi distributori c.d. misti, cioè quelli che erogano sia beni soggetti allo speciale regime IVA “monofase” (tabacchi, schede telefoniche, biglietti di trasporto o di sosta, ecc.) o biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea (c.d. gratta e vinci), sia beni soggetti al regime IVA ordinario (“merci varie”). Per essi, l’Agenzia ha precisato che l’esercente ha l’obbligo di trasmettere solo i dati relativi ai corrispettivi di questi ultimi. Ciò in quanto nelle altre ipotesi le operazioni non costituiscono cessioni di beni ai fini IVA (per effetto del regime monofase), ovvero l’importo incassato dall’esercente non ha natura di corrispettivo ma di aggio (lotteria). Nella disciplina dell’IVA, il settore della distribuzione automatica di beni o servizi (c.d. vending) è stato sempre esonerato, sia dall’obbligo della fatturazione (art. 22, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972), sia dall’obbligo della certificazione dei corrispettivi con scontrini fiscali o ricevute fiscali (art. 2, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 696/1997). In considerazione di ciò l’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015 (1), aveva disposto per tale settore - inizialmente con effetto limitato ai soli distributori automatici di “beni” - il regime “obbligatorio” della nuova disciplina della trasmissione telematica dei corrispettivi già con decorrenza dal 1° gennaio 2017; ciò a differenza del regime “opzionale” che è stato invece stabilito per gli altri settori del commercio al minuto e delle attività assimilate. Tuttavia, la norma aveva “temperato” tale obbligo stabilendo che le caratteristiche tecniche del relativo strumento tecnologico di certificazione non devono incidere sull’attuale funzionamento de- gli apparecchi distributori nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi. Sulla base di tali indicazioni l’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento del 30 giugno 2016 e con ampio anticipo sulla scadenza prevista, ne aveva disciplinato gli aspetti tecnicooperativi, adottando soluzioni tecnologiche interessanti ed innovative. La soluzione indicata nel Provvedimento è tuttavia “transitoria” per consentire agli operatori di mantenere temporaneamente le apparecchiature attualmente utilizzate e di provvedere alla loro sostituzione in funzione dell’ordinaria obsolescenza dei prodotti; la soluzione “definitiva” sarà invece indicata con un successivo Provvedimento (2). (*) Consulente in affari legali e fiscali d’azienda (1) D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, emanato in attuazione della Legge di delega per la riforma del sistema fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23 (art. 9, comma 1, lett. d)). (2) Per un commento al Provvedimento 30 giugno 2016 e per la distinzione tra soluzione transitoria e soluzione definiti- va, V. F. Scopacasa, “Fisco tecnologico per i distributori automatici”, in Corr. Trib., n. 31/2016, pag. 2421. (3) V. art. 4, comma 6, lett. a), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225. Corriere Tributario 20/2017 Modifiche introdotte con il D.L. n. 193/2016 L’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015 è stato successivamente “riscritto” per effetto del D.L. n. 193/2016 (3) che ha introdotto tre sostanziali modifiche: 1597 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA Ris. 5 aprile 2017, n. 44/E a) ha esteso l’obbligo della memorizzazione e della trasmissione telematica dei corrispettivi anche agli apparecchi distributori automatici non solo di “beni” ma anche di “servizi” (4); b) ha spostato la decorrenza dell’obbligo dal 1° gennaio 2017 al 1° aprile 2017; c) ha stabilito che l’Agenzia delle entrate con propri Provvedimenti può fissare termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici. Modifiche introdotte con il Provvedimento Agenzia delle entrate 30 marzo 2017 L’Agenzia delle entrate ha utilizzato la predetta facoltà concessa dal D.L. n. 193/2016 e, con il Provvedimento del 30 marzo 2017 ha stabilito termini differiti di entrata in vigore dell’obbli- go di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in funzione delle caratteristiche tecniche dei distributori automatici. A tal fine, ha integrato la definizione di “distributore automatico” che aveva già delineato nei tratti essenziali, nel Provvedimento Agenzia delle entrate 30 giugno 2016 (5), distinguendo tra apparecchi dotati o non dotati di una “porta di comunicazione” e stabilendo, per questi ultimi, l’obbligo di censimento a partire dal 1° settembre 2017 e l’obbligo di memorizzazione dei dati e di trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° gennaio 2018. Per una migliore comprensione delle diverse tipologie di distributori automatici, nello schema che segue si riportano le caratteristiche delle parti componenti il distributore automatico (6) e le date di decorrenza dell’obbligo. Distributore automatico: parti componenti e decorrenza degli obblighi Provvedimento Agenzia delle entrate 30 giugno 2016 - Distributore automatico dotato di tutte le componenti a + b + c + d. Obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dal 1° aprile 2017. Provvedimento Agenzia delle entrate 30 marzo 2017 - Distributore automatico dotato delle sole componenti a + b + c. Nota - punto 1.4: rientrano nella definizione di vending machine di cui al punto 1.1 anche gli apparecchi che erogano indirettamente prodotti e servizi agli utenti finali (come, ad esempio, il distributore che eroga, previo pagamento, gettoni o schede elettroniche da inserire in altre macchine per usufruire del prodotto o del servizio). Apparecchi da censire a partire dal 1° settembre 2017; obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dal 1° gennaio 2018. (a) (b) (c) (d) una o più “periferiche di pagamento” un “sistema master” un “erogatore” di prodotti o servizi una “porta di comunicazione” Sistemi elettronici funzionali a riconoscere la validità di un credito da utilizzare per il pagamento del bene o del servizio da erogare. Nota - Provvedimento Agenzia delle entrate 30 marzo 2017, Sistema elettronico costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servi- Insieme dei meccanismi (meccanici, elettromeccanici o elettronici) che consentono l’erogazione dei beni o dei servizi selezionati dall’utente finale. (4) Su questo argomento, commentando l’estensione ai “servizi” introdotta con il D.L. n. 193/2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato di ritenere che: Attraverso l’espresso riferimento, senza distinzione alcuna, alle “prestazioni di servizi” con perfetta corrispondenza rispetto alla qualificazione di distributori automatici riportata nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 10287 del 30 giugno 2016 - il legislatore ha chiarito come la “cessione di beni” inizialmente prevista in via esclusiva dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127, sia sempre stata da intendere in senso economico e, dunque, siano da ricomprendere in tale dizione anche le prestazioni di servizi vere e proprie, nonché quelle “distribuzioni” di generi, quali bevande ed alimenti, che sono più propriamente da qualificarsi, sotto il profilo IVA, come somministrazioni e, quindi, 1598 — prestazioni di servizi (cfr. l’art. 3, comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972). (V. risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016). (5) V. Provvedimento Agenzia delle entrate 30 giugno 2016, punto 1.3: La vending machine è costituita da una o più “periferiche di pagamento” che controllano uno o più apparecchi erogatori. Le periferiche di pagamento controllano l’erogazione di beni e servizi di una vending machine mediante un “sistema master”, che registra ogni somma incassata dalle periferiche di pagamento. (6) Il dettaglio delle caratteristiche riportato negli ultimi due righi della Tabella è contenuto, rispettivamente (penultimo rigo) nel punto 1.2 e (ultimo rigo) nelle “Motivazioni” che accompagnano il Provvedimento Agenzia delle entrate del 30 marzo 2017. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA Ris. 5 aprile 2017, n. 44/E Distributore automatico: parti componenti e decorrenza degli obblighi punto 1.5: È considerato, inoltre, sistema di pagamento anche la c.d. torre di ricarica, apparecchio mediante il quale, previo pagamento di una determinata somma, è possibile generare un credito, utilizzabile mediante una “chiavetta” o altro apparecchio mobile, per l’erogazione di beni e servizi da vending machine. zio selezionato dall’utente finale. Ad esempio, rientrano in tale ambito: gettoniere rendiresto, validatori, selettori di moneta o di altri supporti, lettori di banconote, dispositivi cashless di tipo contact o contactless, bluetooth, lettori di carte di debito/credito e/o altri supporti, sistemi basati su riconoscimento di caratteristiche fisionometriche, schede PC o PC dedicati allo scopo, periferiche di comunicazione con dispositivi esterni - smartphone o tablet - e qualsiasi altro dispositivo elettronico in grado di abilitare l’erogazione di un bene/servizio. Costituito da un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli (ad esempio, vi rientrano le schede di controllo generalmente definite “scheda CPU”, “scheda madre”, “scheda di controllo o VMC - Vending Machine Controller”, ecc.). Apparecchi non soggetti agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati La puntuale esposizione delle parti che caratterizzano i “distributori automatici” soggetti agli obblighi di memorizzazione e di trasmissione dei dati imposti dalla normativa, ha consentito all’Agenzia delle entrate di escludere, per converso, da tali obblighi, quegli apparecchi che ne sono privi in tutto o in parte, ancorché siano comunque utilizzati per la distribuzione automatica al pubblico di determinati oggetti. Così, ad esempio, è stato precisato che sono escluse dall’obbligo previsto dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015 tutte quelle ipotesi in cui “non si è in presenza di un distributore automatico, così come sopra descritto (si pensi, ad esempio, ai tradizionali distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l’erogazione - diretta o indiretta - e memorizza le somme incassate (v. risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016). Parimenti, è stata escluso dal ricordato obbligo un apparecchio distributore che “non eroga direttamente (come avviene, invece, ad esempio, Corriere Tributario 20/2017 —— La “porta di comunicazione” è necessaria al fine di comunicare/trasferire digitalmente i dati, tra cui quelli di interesse fiscale, ad un dispositivo esterno atto a memorizzarli e trasmetterli al Sistema dell’Agenzia delle entrate. Rientrano in tale ambito anche le vending machine che possiedono almeno una porta di comunicazione che, attraverso update o adattamenti e/o comandi software, sia capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo esterno. per cibi e bevande) o indirettamente (si pensi all’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o alla ricarica di chiavette) beni/servizi, ma fornisce solo l’attestazione/quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali)” (v. risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016). Esclusione per i distributori di biglietti di trasporto e di sosta Anche i distributori automatici di biglietti di trasporto o di sosta sono stati esclusi dagli obblighi di memorizzazione e di trasmissione dei dati. Si tratta delle biglietterie automatiche per il trasporto di passeggeri (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.) e quelle per la sosta dei veicoli stradali (regolamentata - parcheggi nelle c.d. strisce blu - e non regolamentata). In proposito, l’Agenzia delle entrate ha osservato che il comma 5 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 dispone che “La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, 1599 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA Ris. 5 aprile 2017, n. 44/E della Legge 30 dicembre tamente, senza rilasciare LA PRASSI AMMINISTRATIVA alcun titolo certificativo”. 1991, n. 413, e al Decreto A supporto di tale tesi del Presidente della Re- Distributori di biglietti di trasporto e di sosta L’Agenzia delle entrate ha affermato che gli l’Agenzia ha affermato pubblica 21 dicembre apparecchi automatici distributori dei biglietti che, “nel caso dei biglietti 1996, n. 696. Resta co- di trasporto e di sosta non possono rientrare di trasporto e/o di sosta munque fermo l’obbligo di nell’obbligo di memorizzazione ed invio veicolare, anche la disciemissione della fattura su telematico dei corrispettivi in quanto, non plina fiscale delle apparecrichiesta del cliente”. solo fungono da mero strumento di chiature è peculiare. InfatPoiché il legislatore del pagamento di un servizio che sarà reso ti, ai sensi dell’art. 2, altrimenti, ma erogano ciò che a tutti gli effetti successivo D.L. n. comma 3, del D.M. 30 193/2016 non ha modifi- è una certificazione fiscale di tale servizio, risultando del tutto illogico duplicare una giugno 1992, “Le appareccato il predetto comma 5, stessa attività (ossia la certificazione del chiature atte alla emissiol’Agenzia delle entrate ne corrispettivo reso per il servizio, prima con ne o che consentono la ha dedotto che resta im- l’emissione del biglietto e, poi, con l’invio riutilizzazione dei titoli di plicitamente confermato telematico degli stessi dati). Al contrario, viaggio di cui al presente che “l’obbligo di invio dei prosegue l’Agenzia, le vending machine articolo devono registrare dati dei corrispettivi, pur erogano beni e servizi direttamente, senza le operazioni eseguite su sostitutivo delle ordinarie rilasciare alcun titolo certificativo. un giornale di fondo costimodalità di certificazione tuito da un apposito supporto cartaceo predidei corrispettivi incassati tramite distributori sposto da tipografie autorizzate dal Ministero automatici, non ha inciso sulle regole ad esse delle Finanze ai sensi del Decreto del Presidenalternative, quali l’obbligo di emissione di fatte della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e tura dietro richiesta del cliente, ovvero quelle successive modificazioni”. Il successivo comma previste da altre leggi speciali (come, ad esem4 dispone, poi, che “Il supporto cartaceo di cui pio, i D.M. 30 giugno 1992 e 30 luglio 2009 in al comma precedente deve contenere una protema di documenti di viaggio relativi ai tra- pria numerazione lungo uno dei bordi, oltre la sporti urbani di persone e dei documenti di so- espressa dizione ‘giornale di fondo’, nonché i sta relativi ai parcheggi veicolari)” (v. risolu- dati identificativi della tipografia e gli estremi zione n. 116/E del 21 dicembre 2016). della autorizzazione alla stampa. Questi ultimi In sostanza, ha affermato l’Agenzia delle entra- dati possono essere apposti anche sul retro del te, gli apparecchi automatici distributori dei supporto stesso”. biglietti di trasporto e di sosta non possono In particolare, per quanto riguarda il D.M. del rientrare nell’obbligo di memorizzazione ed in- 30 luglio 2009, è stato osservato che “nell’agvio telematico dei corrispettivi in quanto “non giornare le caratteristiche dei biglietti di trasolo fungono da mero strumento di pagamento sporto e di parcheggio, ha equiparato la gestiodi un servizio che sarà reso altrimenti, ma ero- ne dei dati fiscali memorizzati dalle macchine gano ciò che a tutti gli effetti null’altro è se emettitrici dei titoli di trasporto a quella dei tinon una certificazione fiscale di tale servizio toli di parcheggio.”. (cfr. gli artt. 12, comma 1, della Legge n. 413 Questa posizione è stata peraltro confermata del 1991 e 1, comma 1, del D.M. 30 giugno più recentemente, nella risoluzione n. 44 del 5 1992), risultando del tutto illogico duplicare aprile 2017. una stessa attività (ossia la certificazione del corrispettivo reso per il servizio, prima con l’e- Esclusione per i distributori di skipass missione del biglietto e, poi, con l’invio tele- Anche le apparecchiature che consentono l’acmatico degli stessi dati)”. quisto di skipass sono state escluse dagli obbliAl contrario, prosegue l’Agenzia delle entrate, ghi di memorizzazione e trasmissione dei dati, “le vending machine erogano beni e servizi diret- nella considerazione che esse sono sostanzial- 1600 Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Ris. 5 aprile 2017, n. 44/E mente assimilabili ai distributori automatici di biglietti di trasporto (v. risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016). L’Agenzia delle entrate ha fatto presente che gli skipass, in base alla Legge n. 413/1991 e al D.M. 30 giugno 1992 sono a tutti gli effetti titoli di viaggio ed ha ricordato, in proposito, che “È, altresì, biglietto di trasporto ai sensi del presente Decreto il titolo di viaggio costituito da un supporto con banda magnetica o con microprocessore, anche interattivo, suscettibile di riprogrammazione per ulteriori utilizzi” (art. 2, comma 1, del D.M. 30 giugno 1992). Distributori “misti” di tabacchi, biglietti “gratta e vinci” e “merci varie” Altre esclusioni dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati sono state riconosciute dall’Agenzia delle entrate, non tanto sulla base delle caratteristiche tecniche dell’apparecchio di distribuzione, ma piuttosto sulla base del disconoscimento della natura di “cessione di beni” ai fini IVA dell’operazione effettuata, ovvero della natura di “corrispettivo” dell’importo pagato dall’utilizzatore. Una Federazione ha fatto presente che i propri associati si avvalgono di distributori automatici per la vendita di tabacchi e per la cessione di ulteriori beni; tra questi, alcuni sono soggetti al regime IVA ordinario (c.d. merce varia), altri al regime speciale “monofase” di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio, ricariche telefoniche, biglietti per il parcheggio, biglietti di trasporto, ecc.), altri ancora sono esenti da imposta ex art. 10, comma 1, n. 6, dello stesso D.P.R. n. 633 (è il caso delle lotterie ad estrazione istantanea, c.d. gratta e vinci). In particolare, in presenza di distributori c.d. misti (ossia eroganti anche beni diversi dai tabacchi) è stato chiesto se gli obblighi di memorizzazione e di trasmissione siano applicabili al complesso dei corrispettivi derivanti da tutte le vendite effettuate (merce varia, tabacchi e gratta e vinci) e se la trasmissione dei dati deb- IVA ba avvenire distinguendo la specifica tipologia di prodotti, in virtù del differente trattamento IVA. Rispondendo in regime di consulenza giuridica al quesito richiesto (7), l’Agenzia delle entrate ha innanzitutto ripercorso il quadro normativo che disciplina la materia e le indicazioni di prassi amministrativa già fornite in precedenza, soffermandosi sulle caratteristiche che l’apparecchio “distributore automatico” deve possedere per essere soggetto agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati. Tra queste, oltre alle caratteristiche prettamente “tecniche” e costruttive già ricordate, ha aggiunto che “necessario presupposto della previsione normativa è che la cessione eseguita dia luogo ad un corrispettivo, rilevante ai fini IVA, imputabile in capo al soggetto che la effettua”. In altre parole - ha ulteriormente precisato l’Agenzia - “qualora l’imposta sull’operazione avvenuta tramite distributori automatici sia già stata assolta in una fase precedente e chi la effettua non ne può determinare alcun elemento - fungendo, di fatto, da semplice mandatario di altro soggetto che ha adempiuto gli obblighi del caso - le previsioni del D.Lgs. n. 127 del 2015 non troveranno applicazione”. Da tale affermazione consegue che l’obbligo di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015 non è applicabile alle operazioni effettuate nel regime IVA, c.d. monofase, di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972. Questo articolo, infatti, introduce, nel comma 1, una espressa deroga alle disposizioni del regime ordinario IVA, stabilendo che unico soggetto debitore dell’imposta è il primo cedente e ponendo altresì, nel comma 2, le ulteriori cessioni a valle fino al consumatore finale in regime di “non imponibilità” (rectius: “non assoggettamento” o “fuori campo IVA”) equiparandole, a tutti gli effetti del Decreto IVA, alle operazioni che “non sono considerate cessioni di beni” di cui al comma 3 dell’art. 2 del medesimo D.P.R. n. 633/1972. (7) V. risoluzione Agenzia delle entrate n. 44/E del 5 aprile 2017. Corriere Tributario 20/2017 1601 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA Ris. 5 aprile 2017, n. 44/E Tra queste operazioni l’AInfine, ha concluso l’ALA PRASSI AMMINISTRATIVA genzia, “l’art. 2, comma 2, genzia delle entrate ha ridel D.Lgs. n. 127 del 2015 cordato (oltre ai biglietti Distributori misti di tabacchi, biglietti “gratta e vinci” e merci varie troverà, invece, applicadi viaggio e di sosta già ciRispondendo a un quesito riguardante zione per tutte le altre titati) le cessioni di: distributori automatici per la vendita di pologie di cessione (ivi “a) tabacchi e di altri beni tabacchi e per la cessione di ulteriori beni, comprese, come visto, le commercializzati esclusi- alcuni dei quali soggetti al regime IVA prestazioni di servizi).”. vamente dall’Amministra- ordinario (“merce varia”), altri al regime zione autonoma dei mo- speciale “monofase” (ad esempio, ricariche Ne consegue che, in caso di utilizzo di un distributonopoli di Stato, che ‘de- telefoniche, biglietti per il parcheggio, re automatico “misto” e vono essere pagati dal ri- biglietti di trasporto, ecc.), altri ancora venditore all’atto dell’ac- esenti da imposta (è il caso delle lotterie ad rientrante nella definizione di “distributori autoquisto, con le modalità estrazione istantanea, c.d. gratta e vinci), l’Agenzia delle entrate ha stabilito che, in matici” come sopra indiprescritte dall’Amminicaso di utilizzo di un distributore automatico cata, l’esercente sarà tenustrazione, e sono venduti “misto” e rientrante nella definizione di to ad effettuare l’invio dei al pubblico ai prezzi stabi- “distributori automatici”, l’esercente sarà liti dalla tariffa di vendi- tenuto ad effettuare l’invio dei dati relativi ai dati relativi ai soli servizi e prodotti non esclusi dalta’, e per le quali ‘i riven- soli servizi e prodotti non esclusi l’obbligo (c.d. merce vaditori sono retribuiti ad dall’obbligo (c.d. merce varia). ria). aggio’ (si veda l’art. 24 Per l’adempimento di tali obblighi e per il ridella Legge n. 1293 del 1957); b) ricariche telefoniche. In merito, l’Agenzia spetto della relativa decorrenza, l’esercente doha più volte precisato che ‘il soggetto passivo vrà seguire le disposizioni dei distinti Provvedid’imposta è il titolare della concessione o auto- menti dell’Agenzia delle entrate (prot. n. rizzazione ad esercitare la fornitura di servizi di 102807/2016 del 30 giugno 2016 e prot. n. telecomunicazione, il quale, con il pagamento 61936/2017 del 30 marzo 2017), in funzione dell’imposta sulla base del corrispettivo dovuto della tipologia di apparecchio utilizzato. Per dall’utente, assolve altresì l’IVA relativa ai quanto riguarda invece le informazioni da mecompensi, comunque denominati, da esso rico- morizzare elettronicamente e trasmettere telenosciuti ai soggetti terzi per i servizi relativi al- maticamente, l’Agenzia delle entrate ha ricorla distribuzione, vendita, abilitazione, riabilita- dato che sono quelle riportate nell’allegato dezione e ricarica dei mezzi tecnici suddetti, non- nominato “Tipi dati per i corrispettivi” delle ché per le prestazioni dei gestori di telefoni po- specifiche tecniche allegate al Provvedimento sti a disposizione del pubblico’ (così la circola- del 30 giugno 2016. re n. 328/E del 1997, successivamente ripresa Distributori automatici di carburanti dalla risoluzione n. 140/E del 2004); c) la vendita dei biglietti delle lotterie istanta- Il punto 1.6 del Provvedimento Agenzia delle nee - esente da IVA e non soggetta a fattura- entrate del 30 marzo 2017 stabilisce che “Con zione (ex artt. 10, comma 1, n. 6 e 21, comma successivo Provvedimento del Direttore dell’A6, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972) - che genzia delle entrate saranno disciplinati le rerientrano tra i beni ceduti in via esclusiva dal- gole tecniche, gli strumenti e i termini per la l’Amministrazione autonoma dei monopoli di memorizzazione elettronica e la trasmissione Stato e per i quali i rivenditori non percepisco- telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri no veri e propri ‘corrispettivi’, ma un aggio derivanti dall’utilizzo di distributori automatici (cfr. il D.M. n. 183 del 1991, recante ‘Regola- di carburanti”. mento delle lotterie nazionali ad estrazione Anche se la norma al momento non lo precisa, istantanea’ nonché il D.P.R. n. 1677 del dovrebbe trattarsi (esclusivamente) dei distributori automatici collocati presso gli impianti 1948)”. 1602 Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA Ris. 5 aprile 2017, n. 44/E stradali di carburanti per autotrazione. La perentorietà dell’enunciato non sembra lasciare spazio a dubbi e, pertanto, gli operatori del settore dovranno a breve confrontarsi con la necessità di porre in essere quanto necessario per eseguire l’adempimento. Naturalmente, si dovrà tenere conto della particolare specificità della tipologia di impianto e del prodotto trattato (impianto utilizzato come “automatico” per l’intero giorno o a tempo parziale, procedure di rifornimento, requisiti di sicurezza, ecc.). Distributori automatici gestiti dai Comuni SOLUZIONI OPERATIVE Distributori automatici collocati negli esercizi di vendita Nel caso di distributori automatici collocati negli esercizi di vendita, il gestore dell’esercizio commerciale dotato di Registratore Telematico a fine giornata potrà: 1) rilevare i dati del “venduto” dal distributore automatico utilizzando l’ordinaria procedura per esso prevista (manuale o elettronica); 2) suddividere l’ammontare complessivo per aliquota IVA applicabile o “natura” per eventuali operazioni non soggette all’imposta; 3) imputare i dati nel Registratore Telematico, che provvederà a evidenziarli distintamente su un “documento commerciale” e a memorizzarli in distinti “reparti” di totalizzazione e nella memoria permanente di dettaglio (dispositivo giornale di fondo elettronico - DGFE), facendoli cosı̀ concorrere unitamente agli altri dati di vendita dell’esercizio alla formazione del file XML da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate. Per i distributori automatici gestiti direttamente dai Comuni è prevista in via facoltativa una procedura speciale e “riservata” di rilevazione e trasmissione dei dati. In sostanza, anche i Comuni saranno tenuti a trasmettere i dati relativi ai distributori automatici dagli stessi direttamente gestiti, ma lo potranno fare con le modalità e i termini definiti nell’ambito della Convenzione di cooperazione informatica che sottoscrivono con l’Agenzia delle entrate. Il punto 7.1 del Provvedimento Agenzia delle entrate del 30 marzo 2017 stabilisce infatti che “I Comuni che gestiscono direttamente distributori automatici, in deroga a quanto indicato al precedente punto 4, possono adempiere all’obbligo di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 secondo le modalità e i termini definiti nella Convenzione di cooperazione informatica sottoscritta con l’Agenzia delle entrate”. Corriere Tributario 20/2017 Distributori automatici collocati negli esercizi di vendita Il punto 6.1 del Provvedimento Agenzia delle entrate del 30 marzo 2017 stabilisce che “I soggetti passivi IVA di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 che esercitano l’opzione di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo Decreto possono adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione delle informazioni di cui al precedente punto 3.1 utilizzando un Registratore telematico, avente le caratteristiche tecniche descritte nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 (n. 182017). Va tuttavia tenuto presente che il successivo punto 6.2 stabilisce che questa modalità di adempimento è consentita solo con riferimento ai distributori automatici presenti nella medesima unità locale dell’attività commerciale dove è ubicato il Registratore Telematico e nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 (n. 182017). A tal fine, nel punto 2.1, lett. g) delle predette specifiche tecniche, è precisato che: “I Registratori Telematici possono essere utilizzati anche per memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi dei distributori automatici di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Tale modalità di adempimento è consentita solo con riferimento ai dati dei corrispettivi generati da distributori automatici presenti nella medesima unità locale dell’attività commerciale dove è ubicato il Registratore telematico. Al riguardo, l’esercente/- 1603 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA Ris. 5 aprile 2017, n. 44/E gestore - dopo aver rilevato il dato del ‘venduto’ dal distributore automatico - imputa tale valore mediante apposita sezione del Registratore Telematico; il dato così acquisito viene memorizzato nella memoria permanente di dettaglio, concorrendo al calcolo dei corrispettivi giornalieri complessivi da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate”. Ciò significa, in sostanza, che la suddetta procedura potrà essere applicata solo dagli esercenti che, avendo optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, utilizzano già un Registratore Telematico, restandone invece esclusi i soggetti che continuano a certificare i corrispettivi mediante scontrini fiscali o ricevute fiscali. Il gestore dell’esercizio commerciale dotato di Registratore Telematico, invece, a fine giornata potrà: 1) rilevare i dati del “venduto” dal distributore automatico utilizzando l’ordinaria procedura per esso prevista (manuale o elettronica); 2) suddividere l’ammontare complessivo per aliquota IVA applicabile o “natura” per eventuali operazioni non soggette all’imposta; 3) imputare i dati nel Registratore telematico, che provvederà a evidenziarli distintamente su un “documento commerciale”, a memorizzarli in distinti “reparti” di totalizzazione e nella memoria permanente di dettaglio (dispositivo giornale di fondo elettronico - DGFE), facendoli così concorrere unitamente agli altri dati di vendita dell’esercizio alla formazione del file XML da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate. Nella Tabella che segue sono infine riepilogate le diverse tipologie di distributori automatici e le relative date di decorrenza degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati. Distributori automatici: tipologie Apparecchi meccanici privi di allacciamento elettrico (distributori di palline e piccoli giochi per bambini) Apparecchi che quantificano i servizi resi (pedaggi autostradali) Distributori di biglietti di trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.) o di sosta (sosta regolamentata - parcheggi nelle c.d. strisce blu - e non regolamentata) Apparecchiature che consentono l’acquisto di skipass, considerati a tutti gli effetti titoli di viaggio (Legge n. 413/1991 e D.M. 30 giugno 1992) esclusi dall’obbligo (risoluzione Agenzia delle entrate n. 116/E del 21 dicembre 2016; risoluzione Agenzia delle entrate n. 44/E del 5 aprile 2017) Distributori di tabacchi, ricariche telefoniche, altri prodotti con “IVA monofase” e tagliandi delle lotterie istantanee (“gratta e vinci”) (se il distributore è “misto”, cioè contiene questi prodotti e anche “merce varia”, l’obbligo di memorizzare e trasmettere i dati sussiste solo per quest’ultima) Distributori automatici costituiti da: sistema di pagamento + sistema master + erogatore + porta di comunicazione obbligo dal 1° aprile 2017 Distributori automatici costituiti da: sistema di pagamento + sistema master + erogatore ma privi di porta di comunicazione, compresi i distributori che erogano beni o servizi indirettamente (apparecchi che distribuiscono gettoni o ricarica di chiavette - “Torri di ricarica”) obbligo dal 1° gennaio 2018 Distributori automatici gestiti direttamente dai Comuni Distributori automatici collocati in unità locali che utilizzano un Registratore telematico Distributori di carburanti 1604 I Comuni possono utilizzare una procedura speciale di Convenzione con l’Agenzia delle entrate Gli esercenti possono trasmettere i dati mediante il Registratore Telematico in attesa di Provvedimento Agenzia delle entrate Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dogane Cass., 16 dicembre 2016, n. 26045 Tempo e luogo dell’obbligazione doganale: limiti all’attività di accertamento di Elena Fraternali (*) Individuare con precisione il momento e il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale è un’operazione fondamentale, al fine di determinare con precisione il giorno da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione e per identificare l’Ufficio legittimato all’accertamento. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26045/2016, induce a una riflessione sui limiti del potere di accertamento a posteriori, in relazione a due fattori: il tempo entro cui il provvedimento impositivo deve essere notificato all’operatore e la competenza territoriale dell’Ufficio, legittimato a svolgere l’attività di rettifica della dichiarazione. Tali problematiche tornano a essere di grande attualità, alla luce delle norme del nuovo codice doganale dell’Unione, che contiene importanti novità, sia per la disciplina della prescrizione, sia quanto alla regolamentazione della competenza territoriale. Il tema della prescrizione è stato, negli anni, al centro di un vivo dibattito, sia a livello giurisprudenziale che dottrinale (1). Nel caso in commento, la contribuente aveva eccepito l’intervenuta prescrizione del termine per l’esercizio del potere impositivo, rilevando che la notitia criminis, sulla base della quale l’Amministrazione doganale pretendeva di legittimare la proroga del termine di prescrizione triennale, fosse intervenuta quando ormai tale periodo era decorso. Sul punto, la Corte di cassazione, con sentenza n. 26045/2016 (2), ribadendo un indirizzo ormai consolidato, ha accolto la tesi sostenuta dalla società, sottolineando che una diversa ri- costruzione renderebbe “privo di riferimento temporale e dilatabile all’infinito” il termine per l’accertamento, compromettendo la certezza dei rapporti giuridici (3). La pronuncia conferma l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale (4) ed esprime un principio di diritto in grado di contemperare il Codice doganale comunitario del 1992 (5) con i principi generali del diritto nazionale, tra cui quello del divieto di indefinita soggezione del contribuente al potere impositivo (6). Tale interpretazione, tuttavia, potrebbe essere nuovamente messa in discussione dal nuovo Codice doganale dell’Unione, il quale dispone che, qualora l’obbligazione doganale sorga a seguito di un fatto penalmente rilevante, il termine di prescrizione, per l’accertamento, è (*) Avvocato in Genova - Armella & Associati, Studio legale (1) Sul punto, Cass., Sez. trib., 15 aprile 2015, n. 7569; Id., 30 ottobre 2013, n. 24449; Id., 11 settembre 2013, n. 20775 e 20776; Id., 13 settembre 2013, n. 20966; Id., 3 agosto 2012, n. 14016; Id., 4 aprile 2012, n. 5384; Id., 3 febbraio 2012, n. 1581; Id., 23 aprile 2010, n. 9773; orientamento ribadito anche da Corte cost., 25 luglio 2011, n. 247. Per approfondimenti, cfr. S. Armella, “Prescrizione dell’accertamento doganale e depenalizzazione”, in Corr. Trib., 2016, pag. 2555; S. Armella - L. Ugolini, “Notizia di reato e termine di prescrizione dell’accertamento doganale”, in Corr. Trib., 2016, pag. 538; S. Armella, “Il termine di prescrizione dell’accertamento doganale”, in L’IVA, n. 12/2010. (2) Il testo della sentenza è riportato a seguire. (3) Cfr. ex multis, Cass., Sez. trib., 20 novembre 2013, n. 26018; Id., 11 settembre 2013, n. 20768; Id., 3 agosto 2012, n. 14016; Id., 13 ottobre 2006, n. 22014. (4) Corte cost., 25 luglio 2011, n. 247, secondo cui “in caso di reato che ha causato il mancato pagamento, l’originario termine triennale, decorrente dalla contabilizzazione o dall’esigibilità dell’obbligazione doganale, è prorogato fino ai tre anni successivi alla data di irrevocabilità della decisione penale, ma ciò solo nel caso in cui sia stata formulata una ipotesi delittuosa, posta alla base di una ‘notitia criminis’, nel corso dell’originario termine triennale”. (5) Ora sostituito dal codice doganale dell’Unione (Reg. UE 9 ottobre 2013, n. 952), in vigore dal 1° maggio 2016. (6) Corte cost., 15 luglio 2005, n. 280. Tempo dell’obbligazione: prescrizione del potere accertativo Corriere Tributario 20/2017 1605 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dogane Cass., 16 dicembre 2016, n. 26045 ficio delle pratiche relatiesteso da un minimo di IL NUOVO CODICE DOGANALE cinque a un massimo di ve alla revisione degli acdieci anni, conformemen- Termine di prescrizione certamenti effettuati da dell’accertamento doganale te a quanto disposto dal dogane diverse era possiIl nuovo codice doganale dell’Unione, diritto nazionale (art. 103, limitandosi a prevedere i termini minimo e bile, in base a un’interprepar. 2, c.d.u.) (7). tazione estensiva dell’art. massimo dell’azione di accertamento e La nuova disciplina, limi- rinviando, comunque, a un’ampia 6 del D.P.R. 23 gennaio tandosi a prevedere i ter- discrezionalità per i legislatori dei singoli 1973, n. 43, solo in premini minimo e massimo Stati, non soddisfa la necessità di una senza di un apposito e monormativa unionale uniforme, rischiando di dell’azione di accertamentivato provvedimento del to e rinviando, comunque, alimentare, al contrario, le disparità di capo dell’unità territoriale trattamento da Stato a Stato e le a un’ampia discrezionalità sovraordinata” (11). “Tale conseguenti distorsioni dei traffici. per i legislatori dei singoli L’operatore, infatti, potrebbe essere indotto previsione costituisce una Stati, non soddisfa la ne- a preferire un Paese di importazione nel deroga al criterio generale, cessità di una normativa quale è previsto un termine di prescrizione secondo cui, per l’accertaunionale uniforme (8), ri- dell’accertamento più breve, rispetto ai mento delle violazioni doschiando di alimentare, al Paesi che hanno adottato (o adotteranno) il ganali, è territorialmente termine più lungo. contrario, le disparità di competente l’autorità trattamento da Stato a presso cui è sorta l’obbliStato e le conseguenti distorsioni dei traffi- gazione tributaria”. ci (9). L’operatore, infatti, potrebbe essere in- Benché il Codice doganale comunitario del dotto a preferire un Paese di importazione nel 1992 non regolasse in maniera espressa il prinquale è previsto un termine di prescrizione del- cipio di competenza territoriale (ricavabile dall’accertamento più breve, rispetto ai Paesi che l’art. 215 c.d.c.), la giurisprudenza della Corte hanno adottato (o adotteranno) il termine più di cassazione (12) ha riconosciuto l’esclusiva lungo (10). legittimazione alla rettifica nei confronti dell’Ufficio presso il quale è sorta l’obbligazione Luogo dell’obbligazione tributaria, ossia la dogana che ha emesso la e legittimazione all’accertamento bolletta d’importazione. Un altro profilo di interesse della sentenza in Nell’aprile del 2012 (13), il legislatore nazionacommento riguarda la legittimazione attiva le ha modificato la disciplina dell’accertamendell’Ufficio a operare la rettifica dell’originaria to doganale, attribuendo espressamente la dichiarazione. La pronuncia richiama l’indiriz- competenza alla revisione delle dichiarazioni zo in forza del quale, in tema di dazi e diritti all’Ufficio che effettua le verifiche generali o doganali, “l’accentramento presso un unico Uf- parziali, con accesso presso l’operatore, e ciò (7) Per approfondimenti cfr. S. Armella, Diritto doganale dell’Unione europea, Milano, 2017, pag. 153 ss. (8) CGE, 18 dicembre 2007, causa C-62/06, ZF Zefeser, in Racc., 2007, pag. 11995. (9) Cfr. Parlamento europeo, “Relazione sulla modernizzazione dei servizi doganali”, 25 novembre 2011, n. 2011/2083 INI, pag. 27, in www.europarl.europa.eu. (10) Sotto il profilo nazionale, in attesa di un provvedimento di legge volto a modificare il dettato dell’art. 84 T.U.L.D., per coordinarlo con il c.d.u. e con l’art. 11, D.Lgs. n. 374/1990, l’Agenzia delle dogane, con la circolare 19 aprile 2016, n. 8/D, ha previsto che il termine si intende di cinque anni. Ha inoltre indicato una (discussa) disciplina transitoria, secondo la quale, alle “obbligazioni accertate” mediante un processo verbale di constatazione entro il 1° maggio 2016, sarebbe applicabile la disciplina del previgente c.d.c. mentre, le violazioni accertate successivamente a tale data sarebbero soggette al più ampio 1606 termine di cinque anni. Sul punto, cfr. S. Armella, “Prescrizione dell’accertamento doganale e depenalizzazione”, in Corr. Trib., 2016, pag. 2555. (11) Cass., Sez. VI-T, 29 ottobre 2015, n. 22176. (12) Cass., Sez. trib., 5 luglio 2011, n. 14786. In seguito, Id., 16 dicembre 2016, n. 26045; Id., ord. 29 ottobre 2015, n. 22176; Id., 10 aprile 2013, n. 8699; Id., 8 marzo 2013, n. 5898; Id., 6 marzo 2013, n. 5507; Id., 1° marzo 2013, nn. 5138, 5167 e 5187 e Id., 5 luglio 2011, nn. 14768, 14791 e 14805. (13) È stato modificato l’art. 11, comma 9, D.Lgs. n. 374/1990, per effetto dell’art. 9, comma 3-decies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 24 aprile 2012, n. 44. Ove, invece, la revisione non implichi un’attività di verifica in loco presso l’operatore, rimane ferma la regola generale, secondo cui soltanto l’Ufficio che ha proceduto all’accertamento iniziale è legittimato alla successiva revisione. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Cass., 16 dicembre 2016, n. 26045 Dogane presentata mentre, in tutti anche nell’ipotesi in cui IL NUOVO CODICE DOGANALE gli altri casi, sorge nel luola revisione riguardi le go in cui si verifica il fatto bollette doganali emesse Criterio di competenza territoriale Il nuovo codice doganale dell’Unione che la fa sorgere (15). da un diverso Ufficio. Qualora non sia possibile Tale novella, tuttavia, co- disciplina, in termini chiari e netti, il criterio della competenza territoriale, rimarcando la determinare il luogo, l’obme ha ribadito la pronun- necessità che l’accertamento a posteriori bligazione sorge ove le cia in commento, non po- sia eseguito dall’autorità doganale autorità doganali constatitendo considerarsi una competente, da determinarsi in relazione al norma di interpretazione luogo in cui è sorta l’obbligazione doganale. no che “le merci si trovano in una situazione che autentica, non ha fatto La legittimazione all’azione di accertamento salvi tutti gli accertamenti si radica in base alla località in cui è venuto ha fatto sorgere l’obbligaprecedentemente emessi a esistenza il debito doganale, ossia il luogo zione doganale”. Tale nuova disciplina poda un Ufficio incompe- in cui si è realizzata l’immissione in libera pratica della merce non unionale. ne un evidente problema tente (14). di compatibilità con la riA differenza del codice previgente, l’attuale c.d.u. disciplina, in termi- chiamata normativa nazionale, novellata dal ni più chiari e netti, il criterio della competen- legislatore del 2012, che prevede un criterio di za territoriale, rimarcando la necessità che l’ac- competenza diverso e contrastante rispetto a certamento a posteriori sia eseguito dall’autorità quello individuato dal legislatore europeo. doganale competente, da determinarsi in relazione al luogo in cui è sorta l’obbligazione do- Limiti alla rinnovazione dell’accertamento ganale (art. 101 c.d.u.). Un ulteriore aspetto che merita di essere acLa legittimazione all’azione di accertamento si cennato concerne l’eventualità di una nuova radica in base alla località in cui è venuto a attività di accertamento, pur in presenza di esistenza il debito doganale, ossia il luogo in sentenze passate in giudicato che hanno accercui si è realizzata l’immissione in libera pratica tato l’incompetenza dell’Ufficio. della merce non unionale. Non è infrequente infatti che, in presenza di Anche sotto questo punto di vista, il nuovo pronunce definitive in merito all’incompetenza codice doganale manifesta una maggiore impo- territoriale, l’Agenzia rinnovi l’attività di acstazione sistematica, in coerenza con il princi- certamento. In particolare, secondo l’Agenzia, pio per cui, nei tributi d’atto, il tempo e il luo- l’emissione di tali provvedimenti dovrebbe rigo dell’obbligazione sono individuati in base al tenersi legittima poiché, qualora il giudice abpresupposto impositivo e non a criteri, di natu- bia accertato l’incompetenza territoriale delra soggettiva, inerenti il luogo in cui ha sede o l’Ufficio, tale vizio potrebbe successivamente è domiciliato il soggetto passivo. essere sanato tramite il rinnovo degli atti imIl c.d.u. definisce la nozione di “luogo in cui positivi, da parte della dogana territorialmente sorge l’obbligazione doganale”, dedicandogli competente. un’apposita norma (art. 87 c.d.u.), la quale L’Amministrazione finanziaria, inoltre, ritiene prevede che, se è stata presentata la dichiara- che neppure il proprio potere accertativo sazione, l’obbligazione sorge nel luogo in cui è rebbe venuto meno, in quanto il giudizio, con(14) Cass., Sez. trib., 10 aprile 2013, n. 8699; Id., 8 marzo 2013, n. 5898; Id., 1° marzo 2013, n. 5161. (15) Il riferimento agli “altri casi” è da intendersi alle ipotesi di inosservanza, contemplate dall’art. 79 c.d.u. Si tratta, in particolare, di tutte quelle situazioni in cui l’obbligazione doganale sorge in seguito all’inosservanza: a) di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione o alla loro sottrazione alla vigilanza doganale (o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la cu- Corriere Tributario 20/2017 stodia temporanea, l’ammissione temporanea, o la rimozione di siffatte merci, all’interno di tale territorio); b) di uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale, all’interno del territorio doganale dell’Unione; c) di una condizione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell’uso finale delle merci, di un’esenzione dai dazi o di un’aliquota ridotta di dazio all’importazione. Cfr. S. Armella, Diritto doganale dell’Unione europea, Milano, 2017, pag. 132 ss. 1607 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dogane Cass., 16 dicembre 2016, n. 26045 cluso con sentenza passata l’Amministrazione finanLA GIURISPRUDENZA in giudicato, avrebbe inziaria, ma, soprattutto, terrotto la prescrizione, ai Limiti alla rinnovazione dell’accertamento con l’efficacia preclusiva Non è infrequente che, in presenza di sensi dell’art. 2945, comdel giudicato (16). ma 2, del Codice civile e, pronunce definitive in merito In secondo luogo, in meriall’incompetenza territoriale, l’Agenzia delle pertanto, il termine previto alla prescrizione del poDogane rinnovi l’attività di accertamento. In sto dalla legge per la rin- particolare, secondo l’Agenzia, l’emissione tere di accertamento della novazione degli atti impo- di tali provvedimenti dovrebbe ritenersi dogana, si è già ricordato sitivi non sarebbe potuto legittima poiché, qualora il giudice abbia come quest’ultimo sia sogdecorrere. getto a un termine legale accertato l’incompetenza territoriale Tale impostazione non dell’Ufficio, tale vizio potrebbe essere chiaro, che ne rappresenta pare tuttavia condivisibi- sanato tramite il rinnovo degli atti impositivi, un imprescindibile limite. da parte della dogana territorialmente le. La tesi dell’Agenzia in In primo luogo, è indubi- competente. Secondo l’orientamento merito all’interruzione del tabile che tale attività di espresso dalla giurisprudenza di merito, termine di prescrizione accertamento sollevi il te- ammettere la rinnovazione degli atti di non pare allineata con accertamento significherebbe assoggettare ma dell’eventuale supera- il contribuente al potere impositivo più quanto stabilito dalla normento dei limiti oggettivi volte, con riferimento alle medesime mativa unionale, di direte soggettivi del giudicato, operazioni, in contrasto, non solo con i ta applicazione, secondo sanciti dagl i artt. 324 canoni di certezza dei rapporti giuridici e cui l’obbligazione doganac.p.c. e 2909 c.c. In forza con il diritto del contribuente a non essere le deve essere notificata al assoggettato per un tempo indefinito al dell’art. 324 c.p.c., quando debitore entro tre anni sono decorsi i termini di potere impositivo dell’Amministrazione dalla data in cui è sorta finanziaria, ma, soprattutto, con l’efficacia legge e la sentenza non è (art. 103 c.d.u.). più soggetta né ad appello, preclusiva del giudicato. Una disciplina specifica è né a ricorso per Cassazioprevista in caso di propone, né a revocazione o a regolamento di com- sizione di un ricorso, ai sensi dell’art. 44 petenza, la stessa diventa irretrattabile, ossia c.d.u. (17), giacché il termine di prescrizione è incontestabile in giudizio a opera delle parti sospeso “dal giorno in cui è presentato il ricor(c.d. cosa giudicata formale) e, di conseguenza, so e per la durata del procedimento” giurisdii suoi effetti divengono immutabili (c.d. cosa zionale (18). giudicata sostanziale, ex art. 2909 c.c.). La sospensione prevista dalla normativa unioSecondo l’orientamento espresso da una recen- nale, pertanto, non può interessare né il periote giurisprudenza di merito in relazione alle fat- do che precede la presentazione del ricorso, né tispecie ora descritte, ammettere la rinnovazio- quello successivo alla sentenza, che si sommane degli atti di accertamento significherebbe no tra loro, ai fini del calcolo del termine preassoggettare il contribuente al potere impositi- scrizionale. Ove tali periodi, sommati l’un l’alvo più volte, con riferimento alle medesime tro, superino il termine di tre anni, non vi sooperazioni, in contrasto, non solo con i canoni no ostacoli al riconoscimento dell’intervenuta di certezza dei rapporti giuridici e con il diritto prescrizione del potere di accertamento, ai sendel contribuente a non essere assoggettato per si dell’art. 103 del nuovo codice doganale delun tempo indefinito al potere impositivo del- l’Unione. (16) In tal senso, cfr. Comm. trib. prov. di Genova, Sez. II, 15 marzo 2017, n. 361; Comm. trib. prov. di Genova, Sez. IV, 15 ottobre 2015, n. 2086. (17) Art. 44, par. 1, c.d.u.: “Qualsiasi persona ha il diritto di 1608 proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente”. (18) Art. 103, par. 3, c.d.u. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dogane Cass., 16 dicembre 2016, n. 26045 LA SENTENZA Cassazione, Sez. trib., Sent. 16 dicembre 2016 (22 novembre 2016), n. 26045 - Pres. Tirelli Rel. Perrino ■ In tema di tributi doganali, ove il loro mancato pagamento derivi da un reato, sia il termine di prescrizione dell’azione di recupero dei dazi all’importazione, che quello di decadenza per la revisione dell’accertamento, sono prorogati sino a tre anni successivi alla data d’irrevocabilità della decisione penale, a condizione che, nel triennio decorrente dall’insorgenza dell’obbligazione doganale, l’Amministrazione finanziaria emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d’imposta. ■ In ordine ai dazi e diritti doganali, l’accentramento presso un unico ufficio doganale delle pratiche relative alla revisione degli accertamenti effettuati da Uffici diversi è possibile, in base ad un’interpretazione estensiva dell’art. 6 del D.P.R. n. 43/1973, solo in presenza di un apposito e motivato provvedimento del capo dell’unità territoriale sovraordinata, trattandosi di deroga al criterio generale secondo cui per l’accertamento delle violazioni doganali è territorialmente competente l’autorità presso cui è sorta l’obbligazione tributaria. Fatto In esito a revisioni degli accertamenti relative a bollette d’importazione di banane emesse dall’Agenzia delle dogane di Genova negli anni 2004 e 2005, l’Ufficio ha notificato alla contribuente in data 5 maggio 2010 un avviso di rettifica col quale ha revocato il riconoscimento dell’agevolazione daziaria derivante dall’impiego del titolo AGRIM del quale la Alfa era titolare. Ciò in quanto, secondo l’Agenzia, la Alfa era stata mero soggetto interposto nelle operazioni tra Beta Ltd e S.p.A. Alfa, al fine di consentire a quest’ultima il conseguimento dei benefici fiscali derivanti dall’applicazione del dazio agevolato. La contribuente ha impugnato l’avviso senza successo in primo grado. La Commissione tributaria regionale ha poi respinto l’appello della società, giudicando adeguatamente motivato l’atto impositivo, respingendo l’eccezione di decadenza triennale, poiché per i medesimi fatti pendeva procedimento penale, escludendo l’incompetenza territoriale dell’Ufficio di Roma e, nel merito, riconoscendo la manovra elusiva prospettata dall’Amministrazione. Avverso questa sentenza propone ricorso la S.p.A. Alfa per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, che illustra con memoria, cui l’Agenzia delle dogane replica con controricorso. Diritto 1. - Col primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente si duole della violazione della Legge n. 212 del 2000, art. 7 e del D.Lgs. Corriere Tributario 20/2017 n. 374 del 2000, art. 11, comma 5-bis, là dove il giudice d’appello ha reputato adeguatamente motivato l’avviso di rettifica, benché non vi fosse allegato il processo verbale di constatazione sul quale pure esso si basava. Il motivo è inammissibile, perché si scontra con l’accertamento di fatto contenuto in sentenza, non aggredito con vizio di motivazione, secondo cui “... l’avviso impugnato ... contiene tutti gli elementi idonei a rendere possibile una compiuta difesa della società contribuente, che del resto nel caso di specie ha dimostrato di conoscere esattamente le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l’emissione dell’avviso ...”. Conviene osservare al riguardo che, nel regime introdotto dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato, oppure che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (fra varie, Cass. n. 6914/11; n. 13110/12; ord. n. 9032/13). A tanto si aggiunge la considerazione che un’interpretazione meramente formalistica dell’art. 7, si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione d garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d’invalidità o d’inammissibilità chiaramente irragionevoli (in termini, fra varie, Cass. n. 15327/14; n. 407/15; n. 24254/15). 1609 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dogane 2. - Col secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società lamenta la violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, commi 2 e 3, art. 217, art. 221, comma 4, Reg. CEE 2913/92, là dove il giudice d’appello ha escluso la maturazione della decadenza dal termine triennale per la revisione dell’accertamento. La censura è fondata nei limiti che seguono. L’art. 221, nn. 3 e 4, del Codice Doganale Comunitario (nella versione successiva alle modifiche apportate dal Regolamento CE n. 2700/2000) stabilisce (paragrafo n. 3) che “la comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Detto termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato un ricorso a norma dell’art. 243 e per la durata del relativo procedimento”, aggiungendo (paragrafo n. 4) che “qualora l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3”. La norma contempla dunque due diverse ipotesi, a seconda che il mancato pagamento abbia o no causa da un reato. 2.1. - Nel caso in cui non risulti che il mancato pagamento abbia avuto causa da reato, il termine decorre dal momento in cui l’importo dei diritti doganali originariamente richiesto sia stato contabilizzato o, in difetto, sia divenuto esigibile; nell’ipotesi, invece, in cui il mancato pagamento abbia avuto causa da reato, il termine decorre alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Sul punto, la Corte di Giustizia ha chiarito che ... “l’importo dei dazi può essere comunicato dopo la scadenza del termine triennale qualora l’autorità doganale non abbia inizialmente potuto determinare l’importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, anche nell’ipotesi in cui tale debitore non sia l’autore dell’atto in questione” (Corte di Giustizia 16 luglio 2009, C124/08 e C-125/08, Gilbert Snauwaert e altri, punti 30 e 32, che, peraltro, fa riferimento alla dizione del paragrafo 4 antecedente alle modifiche apportate dal Regolamento numero 2700/2000), successivamente ribadendo che la comunicazione al debitore può essere effettuata, “alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti”, dopo la scadenza del termine triennale di cui al paragrafo 3, qualora l’obbligazione sorga a seguito di un atto perseguibile penalmente (Corte di 1610 Cass., 16 dicembre 2016, n. 26045 Giustizia 17 giugno 2010 in causa C-75/09, Agra S.r.l.). La fissazione di una tale regola, che incide giustappunto sull’accertamento dei diritti doganali (ossia, seguendo il linguaggio della Corte, sulla determinazione dell’importo esatto dei dazi legalmente dovuti), si sovrappone alle regole nazionali, prevalendo su di esse. 2.2. - Il che comporta che la regola comunitaria si applica non soltanto al termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali, ma anche a quello di decadenza per la revisione dell’accertamento, stabilito dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, in ovvia coerenza, del resto, con la loro ratio, che è quella di impedire che il decorso del tempo giovi a chi ha occultato il credito e di impedire altresì che giovi al debitore l’ostacolo all’azione amministrativa determinato dal procedimento di indagine penale (in termini, sia pure con riguardo alle omologhe norme stabilite dal Regolamento CEE del Consiglio numero 1697 del 1979, vedi Cass. n. 9253/13). 2.3. - Si deve dunque ritenere che la causa di “sospensione” operi sino alla data di irrevocabilità del provvedimento che definisce il procedimento penale instaurato a seguito dell’atto perseguibile penalmente: la soluzione è nel sistema delle leggi nazionali e, segnatamente, nella regola fissata dall’art. 84, comma 3, del T.U. leggi doganali. Spetta difatti ad ogni Stato membro determinare il regime della prescrizione e della decadenza delle obbligazioni doganali che è stato possibile accertare in relazione all’atto perseguibile penalmente, non prevedendo il diritto dell’Unione regole comuni in materia (Corte giust. in causa Agra S.r.l., punto 35, che richiama ulteriore giurisprudenza conforme). 2.5. - Il caso del compimento dell’atto perseguibile penalmente è quello che ricorre nella fattispecie, in cui la stessa società dà conto dell’esistenza di comunicazioni di notizia di reato. In tale ipotesi, peraltro, l’“originario” termine triennale, decorrente dalla contabilizzazione o dall’esigibilità dell’obbligazione doganale, è “prorogato” fino ai tre anni successivi alla data di irrevocabilità della decisione penale, soltanto nel caso in cui sia stata formulata una “ipotesi delittuosa”, posta “alla base di una notitia criminis”, nel corso dell’“originario” termine triennale; altrimenti, il periodo intercorrente tra la data di contabilizzazione o di esigibilità del debito doganale e la data in cui è divenuta irrevocabile la decisione penale “sarebbe privo di riferimento temporale e dilatabile all’infinito”, compromettendo la certezza dei rapporti giuridici (vedi, tra molte, Cass. n. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Cass., 16 dicembre 2016, n. 26045 9773/10, n. 19195, n. 20513, n. 21377 e n. 22014 del 2006, n. 14016/12, n. 20764, 20768 e 26018/13). Sufficiente è quindi, ai fini della proroga, che le autorità che procedono al recupero dei dazi non riscossi ravvisino una fattispecie prevista come reato dal diritto penale nazionale e comunichino la relativa notizia entro il termine triennale dalla contabilizzazione o dall’esigibilità dell’obbligazione doganale. Questa interpretazione, che è stata reputata costituzionalmente conforme dalla Consulta (come si legge in un passaggio della sentenza 25 luglio 2011, n. 247, che ne tiene conto come tertium comparationis), è destinata a rimanere ferma, soprattutto ove si consideri che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia, sia pure ai fini dell’applicazione dell’eccezione prevista dall’art. 3 del Reg. n. 1697/79, la norma non esige che azioni giudiziarie repressive siano effettivamente avviate dalle autorità penali dello Stato membro, con la conseguenza che la qualificazione di un atto come “passibile di un’azione giudiziaria repressiva” - o, va aggiunto, come perseguibile penalmente - rientra nella competenza delle autorità doganali che devono stabilire l’importo esatto dei dazi di cui si tratta (Corte giust. 18 dicembre 2007 in causa C-62/06, Fazenda Publica). 2.6. - Di qui è stata tratta l’ulteriore statuizione della irrilevanza, ai fini della configurabilità dell’atto “passibile di azione giudiziaria” e, conseguentemente, dell’idoneità della comunicazione della relativa notizia di reato a prorogare l’originario termine triennale, dell’identità degli agenti di reato (espressamente, Cass. n. 9973/10 e n. 5898/13). 2.7. - Nel caso in esame, la sentenza impugnata non fa parola di comunicazioni di notizia di reato compiute dall’Ufficio. Le parti, tuttavia, non dubitano che tali comunicazioni vi siano state, anche se secondo la contribuente la prima comunicazione utile risale al 12 giugno 2008, giacché quella precedente, datata 21 dicembre 2007, si riferirebbe ad operazioni diverse e ad altri soggetti. Ma una tale contestazione non è utile ad escludere la rilevanza di questa prima comunicazione di notizia di reato. Ciò in quanto è la stessa società a riconoscere in ricorso che, in relazione alle importazioni relative all’ultimo semestre dell’anno 2005, ... la dogana avrebbe potuto comunque operare la rettifica nei tre anni, in quanto l’Amministrazione era in possesso (con la notitia criminis, dalla stessa richiamata, del 21 dicembre 2007), degli elementi per effettuare le revisioni (pag. 12): è irrilevante la prospettazione della comunicazione in questione, in parte diversa, offerta Corriere Tributario 20/2017 Dogane in memoria, che può illustrare e non modificare le deduzioni del ricorso. Ne deriva che, in relazione alle sole bollette d’importazione del 2004, in relazione alle quali alla data del 21 dicembre 2007 era decorso il termine triennale, si era ormai maturata la decadenza allorquando l’Amministrazione ha proceduto alle revisioni degli accertamenti funzionali all’avviso di rettifica. 3. - In relazione alle restanti importazioni, tuttavia, si evidenzia la fondatezza del terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col quale la contribuente si duole della violazione degli artt. 201 e 215 del Reg. CE 2913/92 e degli artt. 25 e 97 Cost., là dove il giudice d’appello ha escluso l’incompetenza per territorio dell’Ufficio di Roma dell’Agenzia delle dogane, benché diversa fosse la dogana dove si sono svolte le operazioni d’importazione. 3.1. - In relazione a fattispecie in tutto similare, riguardante operazioni anche in quel caso svoltesi con la S.p.A. Beta, questa Corte ha già avuto occasione di ribadire (Cass., ord. n. 22176/15) che, in tema di dazi e diritti doganali, l’accentramento presso un unico ufficio doganale delle pratiche relative alla revisione degli accertamenti effettuati da Uffici diversi è possibile, in base ad un’interpretazione estensiva del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 6, solo in presenza di un apposito e motivato provvedimento del capo dell’unità territoriale sovraordinata, trattandosi di deroga al criterio generale secondo cui per l’accertamento delle violazioni doganali è territorialmente competente l’autorità presso cui è sorta l’obbligazione tributaria. 3.2. - Né può trovare applicazione il D.Lgs. n. 374 del 2000, art. 11, comma 9 (nel testo novellato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, che, in sede di conversione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto dell’art. 9, comma 3-decies del Decreto), secondo cui “l’Ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l’operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale”. A questa norma non si può difatti riconoscere il rango di norma d’interpretazione autentica. Anzitutto, in generale, la Legge n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, limita a casi eccezionali, in materia tributaria, l’emanazione di norme di interpretazione autentica, richiedendo, inoltre, che la natura interpretativa della disposizione risulti da un’espressa qualificazione legislativa (in termini, Cass. n. 24192/13), là dove, nel nostro caso, tale qualificazione manca nella norma in questione. 1611 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dogane Ad ogni modo, valutando il contenuto precettivo della norma, per indagarne la natura, va osservato che essa non risponde al modello di norma d’interpretazione autentica, ravvisabile soltanto al cospetto di una norma diretta a chiarire il senso di quelle preesistenti, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei sensi tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle norme interpretate (vedi, al riguardo, Cass., Sez. Un., n. 9941/09, secondo cui la norma di interpretazione autentica esprime l’intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore). La norma in questione, invece, si presenta come un’ordinaria norma integrativa di quella preesistente, ed è pertanto diretta, come di regola, a disporre -in materia di competenza dell’autorità doganale - esclusivamente per l’avvenire, ai sensi dell’art. 11 preleggi (conf., tra varie, Cass. n. 8699/13). 3.3. - In definitiva, mancando nel caso in esame sinanche l’allegazione dell’esistenza di un tale provvedimento ed essendo indubitabile che l’autorità presso cui l’obbligazione tributaria è sorta non fosse quella di Roma, bensì quella di Genova, la censura d’incompetenza è fondata. 1612 Cass., 16 dicembre 2016, n. 26045 4. - L’accoglimento del secondo e del terzo motivo determinano l’assorbimento dei restanti, che riguardano il merito della controversia e comportano la cassazione della sentenza impugnata. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con l’accoglimento dell’impugnazione originariamente proposta. Il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità induce a compensare le spese concernenti i gradi di merito. Quelle riguardanti il giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’impugnazione originariamente proposta. Compensa le spese inerenti al merito e condanna l’Agenzia a rifondere quelle riguardanti il giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie ed oltre agli accessori. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Accertamento Il declino del raddoppio dei termini per il Quadro RW tra principio di irretroattività e censure europee di Pietro Mastellone (*) Il raddoppio dei termini è un meccanismo che agevola l’Amministrazione finanziaria nella propria attività accertatrice ed è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2006 in relazione a fattispecie che, oltre a violare norme tributarie, integrano verosimilmente una condotta penalmente rilevante. Le numerose incertezze applicative e i frequenti abusi hanno sin da subito messo in discussione tale disciplina introdotta dal c.d. Decreto Bersani-Visco, la quale, dopo un salvataggio da parte della Corte costituzionale, è stata sostanzialmente abrogata dal legislatore nel 2015. Un destino analogo lo sta vivendo il raddoppio dei termini per violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale previsto dall’art. 12, comma 2-bis, D.L. n. 78/2009, che, dopo aver visto la prevalente giurisprudenza di merito attestarsi su una posizione che gli attribuisce natura di norma sostanziale e ne impedisce un’applicazione retroattiva, rischia di essere del tutto spazzato via dal diritto UE. Con una decisione del 15 febbraio 2017, la Corte di Giustizia UE ha, infatti, stabilito che la disciplina di uno Stato membro che prevede maggiori termini di accertamento per capitali detenuti in Stati terzi costituisce una restrizione incompatibile con la libera circolazione del capitale ex art. 63 T.F.U.E., che può essere considerata giustificata solo nell’ipotesi in cui già esistente al 31 dicembre 1993. Il raddoppio dei termini è un istituto particolarmente delicato e temuto, in quanto, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, permette all’Amministrazione finanziaria di poter effettuare un controllo sostanziale della fedeltà fiscale del contribuente beneficiando di una notevole estensione temporale per poter formalizzare la pretesa impositiva. L’introduzione di tale meccanismo derogatorio al normale termine di accertamento a disposizione del Fisco è avvenuta attraverso l’art. 37, commi 24 e 25, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. Decreto Bersani-Visco) (1), il quale ha previsto che sia per le imposte sul reddito sia per l’IVA, in presenza di un reato fiscale comportante “obbligo di denuncia” ex art. 331 c.p.p., i termini di accertamento dovessero essere raddoppiati. Sebbene la ratio della norma risultasse sulla carta tutto sommato chiara - seppur poco ragionevole (2) - l’applicazione concreta della stessa appariva subito foriera di problematiche e si prestava, non di rado, ad abusi da parte dei verificatori fatti al solo fine di guadagnare tempo prezioso (3). Nel 2011 la Consulta interveniva per fare chiarezza su alcuni degli aspetti più dibattuti, statuendo che i termini raddoppiati non costituiscono una “proroga” di quelli ordinari e che il diritto di difesa del contribuente non risultasse minimamente compromesso, poiché “il sistema processuale tributario consente [...] il controllo giudiziario della legittimità di tale (*) Dottore di ricerca in Diritto tributario (Università di Bergamo). Avvocato in Firenze e Milano, Cordeiro Guerra & Associati (1) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2006, n. 248. (2) A. Carinci - D. Deotto, “Il raddoppio dei termini, ovvero brevi considerazioni a margine di una cattiva normazione”, in il fisco, n. 26/2016, pag. 2507. (3) In dottrina, cfr. E. Marello, “Raddoppio dei termini per l’accertamento e crisi del ‘doppio binario’”, in Riv. dir. trib., n. 5/2010, III, pag. 85 ss.; L. Salvini, “Ipotesi di reato tributario e raddoppio dei termini per l’accertamento”, in C. Glendi - V. Uckmar (cur.), La concentrazione della riscossione nell’accertamento, Padova, 2011, pag. 387 ss.; R. Schiavolin, (sub) “Art. 43, D.P.R. n. 600/1973”, in G. Falsitta - A. Fantozzi - G. Marongiu - F. Moschetti (dir.), Commentario breve alle leggi tributarie, tomo II, a cura di F. Moschetti, “Accertamento e sanzioni”, pag. 275 ss. Corriere Tributario 20/2017 1613 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Accertamento che le attività localizzate apprezzamento” (c.d. proLA PRASSI AMMINISTRATIVA in Paesi black list sottognosi postuma) (4). Questanno alla presunzione sta posizione, avallata an- Natura del raddoppio dei termini (relativa) di evasione e che di recente dalla Su- per violazioni del monitoraggio fiscale L’Agenzia delle entrate attribuisce natura che le sanzioni irrogabili prema Corte (5), ha però procedurale al raddoppio dei termini per ex art. 1, D.Lgs. n. messo in evidenza l’opina- violazioni della normativa sul monitoraggio bilità dell’istituto (6) tan- fiscale di cui all’art. 12, comma 2-bis, D.L. n. 471/1997 sono raddoppiate (10). È però con l’art. to da indurre il legislatore 78/2009, con la conseguenza di poter 1, comma 3, D.L. n. a modificarlo per ben due confidare sulla relativa applicazione anche 194/2009 (c.d. Decreto volte in un anno (7): la ad annualità precedenti alla sua entrata in milleproroghe), convertiLegge n. 208/2015 elimina vigore, combinando tale estensione con la presunzione di evasione ed il raddoppio to, con modificazioni, dalla distinzione tra termine la Legge n. 25/2010, che ordinario e raddoppiato, delle sanzioni. l’accertamento basato sulprevedendo che, per i periodi d’imposta dal 2016 in poi, la decadenza la presunzione di evasione si arricchisce del dal potere accertatore si verifica entro il 5° (in meccanismo del raddoppio dei termini se gli caso di dichiarazione infedele) o entro il 7° an- assets esteri non dichiarati sono detenuti in un no (in caso di omessa dichiarazione o nullità) Paese black list. successivo a quello di presentazione della diIl contrasto nella giurisprudenza domestica chiarazione (8). circa la natura del raddoppio ex art. 12, comma 2-bis, D.L. n. 78/2009 L’adozione del raddoppio dei termini anche per le violazioni della disciplina La norma in questione, che ha avuto una notesul c.d. monitoraggio fiscale vole applicazione soprattutto dopo la diffusione A distanza di soli tre anni dalla sua prima ap- della c.d. lista Falciani (11), è subito divenuta plicazione, il meccanismo del raddoppio veni- oggetto di un contrasto interpretativo legato va introdotto anche in relazione agli obblighi alla natura - procedurale o sostanziale - ed alle derivanti dalle norme sul c.d. monitoraggio fi- ricadute in termini di applicazione retroattiva. scale delle attività detenute all’estero da con- Com’è facile intuire, la tesi dell’Agenzia delle tribuenti residenti in Italia. entrate si è immediatamente consolidata nel Subito dopo il “Big Bang” del G-20 di Londra senso di attribuire natura procedurale al raddel 2 aprile 2009, ove le economie mondiali doppio di cui all’art. 12, comma 2-bis, D.L. n. hanno dichiarato letteralmente guerra ai para- 78/2009, con la conseguenza di poter confidare disi fiscali per la loro politica tributaria “opaca” sulla relativa applicazione anche ad annualità connotata dal rigido segreto bancario e dall’as- precedenti alla sua entrata in vigore, combisenza di scambio di informazioni, il Governo nando tale estensione con la presunzione di varava il D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (c.d. Tre- evasione ed il raddoppio delle sanzioni. Questa monti-ter) (9), il cui art. 12, comma 2, prevede tesi è stata avallata anche da alcuni giudici di (4) Corte cost. 25 luglio 2011, n. 247, Rel. Gallo. (5) Cass. civ., Sez. VI-T, ord. 30 maggio 2016, n. 11171 e Cass. civ., Sez. VI-T, ord. 20 aprile 2016, n. 7805. (6) C. Righini - M. Secco - A. Vignoli, “Raddoppio dei termini tra pasticci contingenti e questioni di fondo: dalla decadenza alla prescrizione?”, in Dialoghi Tributari, n. 5/2014, pag. 71. (7) F. Randazzo, “Per il raddoppio dei termini dell’accertamento tributario necessaria la denuncia di reato”, in Corr. Trib., n. 20/2015, pag. 1533. (8) Sull’attuale disciplina, cfr. L.P. Murciano, “Raddoppio dei termini per l’accertamento, potere impositivo e tutela del contribuente”, in A. Giovannini (dir.), Trattato di diritto sanzionatorio tributario, tomo I, Diritto penale e processuale, a cura di A. 1614 Giovannini - A. Di Martino - E. Marzaduri, Milano, 2016, pag. 473 ss. (9) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102. (10) Sulla disposizione, cfr. M. Antonini, “Presunzione di imponibilità per attività e investimenti nei paradisi fiscali”, in Corr. Trib., n. 30/2009, pag. 2444. (11) P. Mastellone, “Tutela del contribuente nei confronti delle prove illecitamente acquisite all’estero”, in Dir. prat. trib., n. 4/2013, pag. 791; Id., “Exchange of information vs. taxpayers’ rights protection: the evident imbalance impedes to achieve a ‘fair’ international tax environment”, in Riv. Guardia fin., n. 1/2017, pag. 93 ss. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Accertamento merito, i quali hanno ritenuto che non si tratterebbe di “una applicazione retroattiva di una norma introdotta nel 2009, posto che tale normativa è stata emanata proprio per far emergere le attività detenute in precedenza e non dichiarate. [...] I termini raddoppiati non costituiscono una proroga di quelli ordinari, sono termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva” (12). Tale giurisprudenza nella maggior parte dei casi si è occupata di fattispecie di attività offshore non dichiarate che superavano le soglie quantitative previste dal D.Lgs. n. 74/2000: detto altrimenti, si trattava di casi in cui trovava contestuale applicazione sia la presunzione di evasione ed il raddoppio delle sanzioni di cui all’art. 12, D.L. n. 78/2009 sia il raddoppio dei termini per notizia di reato (13). In tal senso, si è sostenuto che l’art. 12, commi 2 e 2-bis, “non può non ritenersi ad efficacia derogatoria e retroattiva per natura, struttura, funzione e definizione. La norma in questione, essendo finalizzata al recupero a tassazione di ingenti capitali già esportati in Paesi a fiscalità privilegiata o black list, come la Svizzera, fenomeno assai diffuso il cui monitoraggio è affidato a formalità comportamentali, quali, ad esempio, la compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi, [...] non può che ritenersi procedimentale (né può diventare semi-sostanziale perché la superiore presunzione può, per principio generale, essere superata provandone il già avvenuto assoggettamento o l’esenzione) e non può che concernere gli anni d’imposta antecedenti la entrata in vigore, per l’accertamento dei quali è stato legittimamente e opportunamente previsto, ed applicato alla fattispecie, ancora suscettibile di controllo il 31 dicembre 2009, dal momento che non era stato compilato il Quadro RW e non era stato, né lo è stato successivamente, provato durante l’iter amministrativo che si trattava di capitali esenti o già tassati, il raddoppio dei termini. Una retroattività giustificata anche dalla ragionevolezza di obiettivi e mezzi, nonché dal non contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, non essendolo l’irretroattività” (14). Questo orientamento, seguito sporadicamente anche in tempi recenti (15), non appare affatto condivisibile perché difficilmente può parlarsi di “mera norma procedurale, così da applicarsi pure a fattispecie pregresse” (16), se l’effetto concreto della sua applicazione si traduce in una violazione del diritto di difesa del contribuente. La giurisprudenza si è, quindi, progressivamente attestata su una posizione garantista volta ad impedire un’applicazione retroattiva tanto della presunzione di evasione quanto del raddoppio per violazioni del Quadro RW, facendo leva sull’art. 3 dello Statuto - il quale “pone a garanzia del contribuente una regola non immediatamente desumibile dalle norme costituzionali” (17) - e sull’art. 11 delle preleggi, posto che il contribuente può solo essere tenuto a “precostituire la prova che deve fornire” in base “al sistema normativo vigente al momento in cui si perfeziona la fattispecie” (18). (12) Comm. trib. prov. di Prato, Sez. III, 14 marzo 2014, n. 57. Nello stesso senso, cfr. Comm. trib. prov. di Treviso, Sez. I, 5 giugno 2012, n. 64. (13) In Comm. trib. reg. Toscana, Sez. XIII, 9 luglio 2015, n. 1259, si evidenzia come sia “illogica la tesi interpretativa che, a fronte di una disposizione espressa che raddoppia i termini dell’accertamento, limiti tale presunzione ai periodi che vanno dall’anno 2009 in poi, essendo manifesta che una tale interpretazione renderebbe del tutto inutile e, quindi, spuntata, l’azione volta all’emersione del fenomeno dei capitali esportati illegalmente all’estero e sottratti all’imposizione fiscale”. (14) Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. XXVII, 31 ottobre 2014, n. 5626. In tal senso, cfr. Comm. trib. reg. Toscana, Sez. XXV, 29 settembre 2015, n. 1543 e Comm. trib. reg. Toscana, Sez. I, 1° febbraio 2016, n. 135. (15) Da ultimo, la Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. XLV, 18 novembre 2016, n. 6015, rileva che “le disposizioni introdotte con l’art. 12 citato non sono in contrasto con le norme conte- nute nello Statuto del contribuente […], sia perché non si tratta di cambiare le regole nel corso di accertamenti di imposta nel caso in esame il legislatore ha posto l’obiettivo di contrastare i c.d. paradisi fiscali nell’ambito di accordi internazionali ed ha previsto per raggiungere questo obbiettivo un termine più lungo, sia perché il predetto art. 3 è pur sempre una norma ordinaria modificabile da altra norma di pari grado, tant’è che le nuove disposizioni sono precedute dalla clausola ‘In deroga ad ogni disposizione di legge’”. (16) Comm. trib. prov. di Vicenza, Sez. III, 18 giugno 2012, n. 61. (17) Comm. trib. prov. di Lucca, Sez. IV, 18 luglio 2012, n. 103. (18) Comm. trib. prov. di Milano, Sez. XII, 20 maggio 2014, n. 4753. Nello stesso senso, cfr. Comm. trib. prov. di Milano, Sez. II, 3 maggio 2013, n. 178; Comm. trib. prov. di Varese, Sez. XII, 21 ottobre 2013, n. 96; Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. XX, 11 luglio 2014, n. 3878; Comm. trib. reg. Lombardia, Corriere Tributario 20/2017 1615 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Accertamento norma, tali somme non Sebbene l’introduzione di LA GIURISPRUDENZA erano tassabili come redpresunzioni legali pro-Fiditi sottratti a tassazione sco siano scelte rimesse al- Impostazione contraria all’applicazione retroattiva della presunzione di evasione in Italia. [...] Le norme la discrezionalità del legiLa giurisprudenza di merito si è sulle prove pongono regos l a t o r e , q u e s t e u l t i m e progressivamente attestata su una le di giudizio e, come tali, “debbono pur sempre ri- posizione garantista volta ad impedire hanno sempre natura sospettare i principi di ra- un’applicazione retroattiva, tanto della stanziale, poiché la loro gionevolezza e capacità presunzione di evasione, quanto del applicazione comporta contributiva” (19). In tal raddoppio per violazioni del Quadro RW, facendo leva sull’art. 3 dello Statuto del una decisione di merito, senso, l’applicazione redi accoglimento o di rigettroattiva della presunzione contribuente - il quale pone a garanzia del contribuente una regola non to della domanda” (21). in questione è tale da porimmediatamente desumibile dalle norme A riconferma della corretre seri dubbi in merito al costituzionali - e sull’art. 11 delle preleggi, tezza di questa impostazioprincipio di attualità della posto che il contribuente può solo essere ne che smentisce un’apcapacità contributiva, ove tenuto a precostituire la prova che deve dovesse essere interpretata fornire in base al sistema normativo vigente plicazione retroattiva del raddoppio ex art. 12, ocnel senso di permettere il al momento in cui si perfeziona la fattispecie. corre ricordare tanto la prelievo su una ricchezza posizione della Consulta formatasi a grandi distanze temporali dalla acquisizione, da parte dell’Am- secondo cui “l’affidamento del cittadino nella ministrazione, della notizia circa l’esistenza del sicurezza giuridica - essenziale elemento dello Stato di diritto - non può essere leso da dispopresupposto. Queste considerazioni portano inevitabilmente sizioni retroattive, che trasmodino in regolaa ritenere che il raddoppio dei termini abbia mento irrazionale di situazioni sostanziali fonun’evidente valenza sostanziale o, quantome- date su leggi anteriori” (22) - quanto quella no, “para-sostanziale” (20), nel senso che, pur della Cassazione - la quale ritiene che, “pur apparendo prima facie di natura procedurale, non sussistendo nell’ordinamento un divieto produce effetti sul piano sostanziale. Con due giuridico assoluto all’introduzione di norme fisentenze gemelle del 23 febbraio 2017, la scali che abbiano effetti retroattivi, in caso di Commissione tributaria regionale Lombardia possibilità di interpretazioni alternative deve ha, infatti, rilevato che ammettere l’estensione essere comunque preferita quella che non comtemporale della presunzione (relativa) di eva- porti la retroattività della disposizione fiscasione anche ad annualità precedenti al 2009 le” (23). inciderebbe sull’efficacia che viene attribuita A ciò si aggiunge il fatto che il raddoppio di all’assunzione della prova: questo porta a con- cui al comma 2-bis, oltre a costituire misura socludere che alla stessa debba riconoscersi por- stanziale (o para-sostanziale), integra altresì tata sostanziale, “atteso che, prima di questa una c.d. sanzione impropria perché prevede Sez. XXVII, 12 ottobre 2015, n. 4382; Comm. trib. prov. di Frosinone, Sez. II, 10 giugno 2014, n. 476; Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. XXXV, 29 febbraio 2016, n. 1836; Comm. Trib. prov. di Mantova, Sez. II, 13 maggio 2016, n. 100. In senso analogo, seppur con argomentazioni meno nette, cfr. Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. XXIV, 6 marzo 2013, n. 26. (19) Comm. trib. reg. Toscana, Sez. XXXI, 20 settembre 2016, n. 1600. (20) In questi termini, cfr. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte generale, 7a ed., Padova, 2010, pag. 90, secondo il quale “le norme sulle prove, legali e non, e sui criteri di calcolo degli imponibili, sono di natura para-sostanziale” e che, un’applicazione retroattiva della presunzione de qua implicherebbe un’evidente collisione con l’art. 24 Cost. In senso analo- 1616 go: R. Schiavolin, L’utilizzazione fiscale delle risultanze penali, Milano, 1994, pagg. 34-35; M.V. Serranò, “Retroattività delle disposizioni di prova legale e lesione del diritto di difesa”, in Dial. dir. trib., n. 11/2005, pag. 1459 ss., ed, in particolare, la replica di R. Lupi, “La necessità di una ‘terza via’ tra norme sostanziali e processuali”, ivi. (21) Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. II, 23 febbraio 2017, nn. 692 e 693. (22) Corte cost. 12 novembre 2002, n. 446. Nello stesso senso, cfr. Id., 4 novembre 1999, n. 416; Id., ord. 3 luglio 1997, n. 211; Id., 26 luglio 1995, n. 390; Id., 22 novembre 2000, n. 525; Id., ord. 27 luglio 2001, nn. 319 e 327. (23) Cass. civ., Sez. trib., 14 aprile 2004, n. 7080. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Accertamento una conseguenza sfavorevole per il contribuente, formulata in termini di estensione del termine decadenziale dell’azione fiscale, in grado di incidere pesantemente sul patrimonio del contribuente, il quale è colpito da una misura ablatoria (24). Questa conseguenza risulta essere chiaramente in contrasto con l’art. 7 CEDU (Nulla poena sine lege), il quale prevede che nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva una criminal offence secondo il diritto interno o internazionale. E considerato che le sanzioni tributarie amministrative previste dal diritto italiano hanno una natura spiccatamente afflittiva, stante la loro matrice dichiaratamente para-penalistica (25), tale principio di irretroattività non può che applicarsi anche al raddoppio legato ad omissioni nel Quadro RW. La posizione della recente giurisprudenza UE in materia di raddoppio Al quadro sinora illustrato, si aggiunge una recentissima decisione della Corte di Giustizia UE che rischia concretamente di rendere tout court illegittimo il raddoppio ex art. 12 per incompatibilità con la libera circolazione del capitale. All’attenzione dei giudici europei è stata, infatti, sottoposta la legittimità dell’art. 16, commi 3-4, del Codice tributario olandese (Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, AWR), il quale prevede che “il potere di emettere un avviso di rettifica fiscale decade con il decorso di cinque anni dal momento in cui è sorto il debito d’imposta. [...] Qualora sia stata prelevata un’imposta troppo bassa per un elemento imponibile mantenuto o generato all’estero, il potere di rettifica fiscale, in deroga a quanto stabilito al terzo paragrafo, prima frase, decade con il decorso di dodici anni dal momento in cui è sorto il debito d’imposta”. Una norma, insomma, (24) L. Del Federico, Le sanzioni amministrative nel diritto tributario, Milano, 1993, pag. 276 ss. (25) Cfr. R. Cordeiro Guerra, “Il principio di personalità”, in A. Giovannini (diretto da), Trattato di diritto sanzionatorio tributario, tomo II, Sistema sanzionatorio amministrativo tributario, a cura di A. Giovannini - A. Di Martino - E. Marzaduri, Milano, Corriere Tributario 20/2017 quasi del tutto sovrapponibile con quella prevista in Italia. Nel caso di specie, la norma era stata applicata dal Fisco olandese ad un contribuente che aveva, sin dal 2004, conti bancari non dichiarati in Svizzera e Lussemburgo. Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento ricevuti sostenendo, in particolare, che gli stessi si traducessero in una sostanziale restrizione al movimento dei capitali tra Stati membri (i.e. Olanda e Lussemburgo), nonché tra uno Stato membro (i.e. Olanda) e uno Stato terzo (i.e. Svizzera), vietata dall’art. 63 T.F.U.E. La controversia arrivava fino alla Suprema Corte (Hoge Raad der Nederlanden), la quale rinviava alla Corte UE la questione se l’applicazione dell’art. 16, comma 4, AWR, al conto detenuto dal ricorrente presso una banca svizzera, fosse compresa nei termini “qualunque restrizione [...] per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da Paesi terzi o ad essi diretti, che implichino [...] la prestazione di servizi finanziari” ex art. 64, comma 1, T.F.U.E. I giudici europei, con sentenza del 15 febbraio 2017 (26), hanno statuito tre principi: a) la deroga alla restrizione di cui all’art. 64, comma 1, T.F.U.E. “si applica a una normativa nazionale che impone una restrizione ai movimenti di capitali considerati in tale disposizione, come il termine di rettifica fiscale prolungato [...], anche allorché detta restrizione può essere parimenti applicata in situazioni che non implicano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari”; b) l’apertura, da parte di un residente in uno Stato membro, di un conto titoli presso un istituto di credito ubicato in un Paese terzo, quale la Svizzera, “rientra nella nozione di movimenti di capitali che implicano la prestazione di 2016, pag. 1439 ss. (26) CGE, Sez. IX, 17 febbraio 2017, causa C-317/15, in Corr. Trib., n. 17/2017, pag. 1382 ss., con nota di E. Tito - G. Giusti, “Il raddoppio dei termini per l’accertamento della detenzione di attività finanziarie all’estero”, ivi, pag. 1376 ss. 1617 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Accertamento di cui all’art. 12, comma servizi finanziari” ex art. LA GIURISPRUDENZA UE 2-bis, D.L. n. 78/2009: 64, comma 1, T.F.U.E.; - riguarda la libera circolac) la deroga ex art. 64, Restrizione al movimento di capitali La Corte di Giustizia UE chiarisce che può zione del capitale, interescomma 1, T.F.U.E. che configurarsi una restrizione al movimento di “riconosce agli Stati mem- capitali che implichi la prestazione di servizi sando l’investitore; - si applica a fattispecie bri di applicare restrizioni finanziari anche qualora essa riguardi che coinvolgono Stati ai movimenti di capitali direttamente l’investitore piuttosto che il non membri UE; ed che implichino la presta- prestatore del servizio finanziario, ponendo - è entrato in vigore ben zione di servizi finanziari l’accento sul nesso causale intercorrente oltre il 31 dicembre 1993. tra il movimento di capitali e la prestazione vale parimenti per quelle Si tratta, quindi, di una che, come il termine di di servizi e, dunque, prescindendo dal soggetto inciso. La decisione risulta restrizione incompatibile rettifica fiscale prolungato dirompente nella prospettiva italiana, poiché con la libertà di circoladi cui trattasi nel procedi- il raddoppio dei termini di cui all’art. 12, zione di capitale e non mento principale, non ri- comma 2-bis, D.L. n. 78/2009 riguarda la rientrante nella deroga guardano né il prestatore libera circolazione del capitale, per essere stata introdotta di servizi né le condizioni interessando l’investitore, si applica a - a differenza di quella e le modalità della presta- fattispecie che coinvolgono Stati non olandese - molto dopo la membri UE, ed è entrato in vigore ben oltre zione di servizi”. deadline prevista dall’art. La decisione della Corte il 31 dicembre 1993, pertanto 64 T.F.U.E. successivamente alla deroga prevista chiarisce che una restri- dall’art. 64 T.F.U.E. Si tratta, quindi, di una Tale evidente illegittimità zione può configurarsi an- restrizione incompatibile con la libertà di alla luce del diritto euroche quando riguarda diret- circolazione di capitale. peo primario dovrà essere tamente l’investitore piutsenza dubbio invocata dai tosto che il prestatore del contribuenti nei numerosi contenziosi pendenservizio finanziario, ponendo l’accento sul nes- ti dinanzi alle Commissioni tributarie, in agso causale intercorrente tra il movimento di giunta al profilo di incompatibilità legato alla capitali e la prestazione di servizi (e, dunque, sproporzione delle sanzioni irrogabili a fronte prescindendo dal soggetto inciso). di violazioni (tutto sommato formali) internaPer quanto concerne il caso di specie, sebbene zionali rispetto a violazioni (identiche) merala normativa olandese sia stata considerata in- mente domestiche (28), ma resta da capire tegrante tutti i requisiti per essere ritenuta re- quali argomentazioni l’Amministrazione finanstrizione incompatibile ai sensi del diritto pri- ziaria potrà opporre. Si potrebbe, per esempio, mario UE, la Corte l’ha salvata in corner per il ipotizzare un’invocazione dell’art. 65 T.F.U.E., fatto di essere entrata in vigore l’8 giugno il quale prevede la derogabilità della libera cir1991 e, dunque, prima del 31 dicembre colazione del capitale quando si tratti di “di 1993 (27). prendere tutte le misure necessarie per impediLa decisione risulta, al contrario, dirompente re le violazioni della legislazione e delle regolanella prospettiva italiana poiché il raddoppio mentazioni nazionali, in particolare nel settore (27) A dire il vero, già nel 2009 la Corte di Giustizia UE si era occupata della presunta incompatibilità della normativa olandese AWR sul raddoppio dei termini con la libera circolazione dei capitali, ma i tempi ancora non erano maturi per poter arrivare alla recente svolta giurisprudenziale, perché il contesto europeo (e, soprattutto, internazionale) era connotato da una ancora embrionale cooperazione in materia tributaria, elemento che permetteva a severe misure domestiche volte a garantire l’efficacia dei controlli fiscali e di lotta all’evasione di risultare giustificate da “ragioni imperative di interesse generale”: così, CGE, Sez. IV, 11 giugno 2009, cause riunite C-155/08 e C-157/08. 1618 (28) M. Piazza, “Il nuovo quadro RW di UNICO 2014”, in Corr. Trib., n. 11/2014, pag. 818, reputa condivisibilmente che non sia “legittimo che - come avviene in Italia - ai redditi occultati in Paesi europei sia applicata una sanzione percentualmente più alta di quella applicata ai redditi occultati nello Stato di residenza del contribuente”. In materia di IVA, la giurisprudenza europea ha considerato che una disciplina nazionale che punisca le violazioni transfrontaliere in modo più severo rispetto a quelle meramente nazionali sia sproporzionata - e, quindi, incompatibile con il diritto UE: CGE, Sez. VI, 25 febbraio 1988, causa C-299/86. Corriere Tributario 20/2017 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Accertamento fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”. Ma il richiamo all’ordine pubblico, in un contesto in cui quasi tutti gli ex paradisi fiscali hanno deciso di collaborare scambiando Corriere Tributario 20/2017 informazioni (in molti casi, addirittura, in modo automatico), appare molto debole. Dunque, quale che sia l’angolo visuale sotto cui si vuole osservare l’art. 12, D.L. n. 78/2009, emergono molteplici profili di illegittimità che debbono essere rilevati dalla giurisprudenza e necessitano di un rapido intervento legislativo. 1619 mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 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La finalità prefissata coincide con il convincimento che “tali persone” possono essere l’occasione di una concreta opportunità di sviluppo anche nel nostro territorio. Questo obiettivo, comunque, non richiede attenzione in questa sede, ove è preferibile, invece, considerare alcuni passaggi del testo normativo che, al primo impatto, segnalano una qualche fragilità. Allora, vediamo in concreto di cosa si tratta. Una regola inusuale introduce nell’ordinamento delle imposte un regime fiscale - del tutto speciale - riservato alle persone fisiche (quindi, le società non fanno parte del discorso) che trasferiscono nel nostro Stato la propria residenza fiscale. Va subito detto che la regola - sul piano della testualità - non rivela il suo contenuto “premiale”. Occorre una lettura “conseguenziale” con altre disposizioni (già a regime) per capire entro quale spazio ci stiamo muovendo. E, allora, in questa ottica, possiamo ricordare a noi stessi che nel sistema delle imposte (riferite ai redditi delle sole persone fisiche) è enunciato il principio secondo il quale l’imposta si applica, per i soggetti residenti, a tutti i redditi ovunque posseduti. Quindi, anche a quelli posseduti all’estero (salva l’esistenza di eventuali accordi internazionali per evitare doppie imposizioni). In linea astratta, perciò, la persona fisica che trasferisce la propria residenza in Italia diventa - sul piano dell’imposta - un “soggetto residenCorriere Tributario 20/2017 te” come tutti gli altri, con tutto ciò che questa condizione comporta. Da qui l’interesse (del legislatore) ad incentivare il trasferimento in Italia del non residente rendendo premiale tale iniziativa riservata, però, nelle sole intenzioni del legislatore, a persone ritenute particolarmente “agiate”. Il discorso riguarda, all’evidenza, una platea di soggetti molto (ma molto) ristretta. Ed è, quindi, comprensibile che il dibattito si svolga tra gli addetti ai lavori interessati a questioni del genere. A favore di tutti, peraltro, va detto che il percorso attraverso il quale i soggetti particolarmente “agiati” (che hanno appena trasferito in Italia la propria residenza) possono “evitare” il pagamento dell’imposta sui redditi prodotti all’estero è - nella previsione del legislatore - abbastanza agevole. Basta optare per una imposta specificatamente dichiarata sostitutiva per cancellare qualsiasi obbligazione correlata alle effettive imposte “estere”. L’ammontare dell’imposta sostitutiva messa in campo è, a dir poco, seducente: 100.000 euro annui. All’apparenza, tutto sembra agevolmente comprensibile, ma non mancano i problemi sul tappeto in attesa di soluzioni condivise. Avremo possibilità di parlarne. Al momento abbiamo motivi per ritenere che uno dei problemi da focalizzare sia riconducibile alla idoneità del non residente ad essere considerato particolarmente “agiato” e, perciò, meritevole del regime premiale. Focalizziamo lo spazio della discussione. Il testo normativo subordina l’agevolazione alla presentazione di una preventiva istanza di interpello all’Agenzia delle entrate da parte del non residente che vuole trasferirsi in Italia. 1621 Sinergie Grafiche srl mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Asterischi Ma non dice nulla in ordine all’ampiezza della necessaria potenziale ricchezza che sta alla base dell’agevolazione. E nulla dice - almeno espressamente - il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate (appena emanato), laddove si fa cenno (in apposito allegato alla istanza di interpello) ad indicazioni correlate “ad elementi personali ed economici di collegamento con lo Stato estero di residenza (c.d. centro degli interessi vitali), supportandoli da evidenze probatorie, idonee ad escludere la residenza ai fini fiscali in Italia”. Insomma, poco; ma, comunque, quanto basta per capire che, per accedere al regime premiale, sarà sempre e sola l’Agenzia delle entrate a dare un giudizio di fattibilità. Un giudizio, all’apparenza, del tutto discrezionale. Una notazione conclusiva. Con una mal celata disposizione della quale non si è fatto rumore alcuno, lo stesso legislatore (in un comma di chiusura dell’art. 1: il comma 158) fa sapere che “per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità dell’opzione esercitata dal dante causa ... l’imposta sulle successioni e donazioni ... è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione”. Il che - per dirlo in chiaro - significa che, “accettata” l’opzione con i 100.000 euro (imposta 1622 sostitutiva delle imposte sui redditi esteri), il regime premiale per l’ex non residente diventato residente si estende all’imposta sulle successioni e donazioni. I beni e i diritti esistenti all’estero non sono considerati nella tassazione in Italia in deroga alla regola generale (prevista dell’art. 2 del D.Lgs. n. 346/1990), secondo la quale “l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero”. Il presupposto per il beneficio “aggiuntivo”, pertanto, si configura solo se l’ex non residente abbia (per quanto attiene alla imposta di successione) la fortuna di “passare a miglior vita” durante il periodo di validità dell’opzione. GLI ALTRI ASTERISCHI • “Due padri e senza madre: è possibile adottare un minore?”, in Corr. Trib., n. 14/2017, pag. 1133 • “Le imprese in contabilità semplificata adottano il ‘criterio di cassa’ e perdono gli studi di settore”, in Corr. Trib., n. 8/2017, pag. 645 • “Il legislatore a gamba tesa entra nella partita del contraddittorio?”, in Corr. Trib., n. 5/2017, pag. 409 • “Legge di bilancio 2017: per gli interventi antisismici serve un credito d’imposta”, in Corr. Trib., n. 3/2017, pag. 241 • “La ‘soppressione’ di Equitalia con un provvedimento d’urgenza lascia spazi aperti alla discussione”, in Corr. Trib., n. 2/2017, pag. 157 Corriere Tributario 20/2017 mario rossi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. When you have to be right Il valore della consulenza parte dall’uso degli strumenti giusti BILANCIO, RATING E RENDICONTO FINANZIARIO Strumenti evoluti di analisi per valutare le performance aziendali IL NUOVO TOOL ONLINE PER: Y20EZCL • fornire un’analisi evoluta della situazione economico finanziaria dell’azienda cliente partendo dal suo bilancio; • suggerire soluzioni per migliorare le performance e affrontare eventuali crisi aziendali; • elaborare il rating secondo i criteri più utilizzati dalle banche; • riclassificare il bilancio e redigere il rendiconto finanziario, obbligatorio da quest’anno; • migliorare l’efficienza lavorativa, elaborazioni automatiche. 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Corriere Tributario La rivista Corriere Tributario in occasione dei suoi 40 anni presenta il Convegno Il contenzioso tributario tra novità normative e prospettive di riforma LE RELAZIONI • PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL GIUDIZIO TRIBUTARIO IN CASSAZIONE: LA DEFINIZIONE DELLE LITI Andrea Venegoni, Magistrato addetto all’Ufficio del Ruolo e del Massimario presso la Corte di Cassazione • GLI ATTI IMPUGNABILI Gianfranco Ferranti, Coordinatore Scientifico del “Corriere Tributario”; Professore Ordinario presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione • LA IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELLE SENTENZE Massimo Basilavecchia, Membro del Comitato scientifico del “Corriere Tributario”; Professore ordinario di Diritto Tributario, Università di Teramo; Professore a contratto, LUISS Guido Carli di Roma; Avvocato in Teramo Milano 25 maggio 2017, ore 14.00 Palazzo delle Stelline Corso Magenta n. 61 ACCREDITATO PER COMMERCIALISTI E AVVOCATI* • LA RIFORMA DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Cesare Glendi, Direttore scientifico del “Corriere Tributario”; Professore Emerito di Diritto processuale civile, Università di Parma; Avvocato INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI La partecipazione al Convegno è gratuita fino ad esaurimento posti e subordinata all’invio della scheda di iscrizione esclusivamente online sul sito www.ipsoa.it/corrieretributario *Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato agli Ordini locali competenti per l’accreditamento. Y38EZCL • RAPPORTI TRA IL PROCESSO TRIBUTARIO E QUELLO PENALE Antonio Tomassini, Avvocato; Responsabile del dipartimento fiscale italiano e dello European Tax disputes di DLA Piper