Prot. n. 566/16 (1) .. ....................... AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “San Valentino” – Città di Levico Terme LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO _____________________ DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 38 OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO RICHIESTO DALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE “CORTIVO” - PADOVA. L’anno duemilasedici addì quindici Relazione di pubblicazione del mese di febbraio alle ore 14.30 La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009, è pubblicata all’Albo informatico della A.P.S.P. www.apsplevicoterme.it per dieci giorni consecutivi dal giorno 17.02.2016 presso la sede dell’A.P.S.P. in Levico Terme, Via Cavour, 65 il Direttore ha adottato la presente determinazione IL DIRETTORE F.to Fabrizio Uez (1) Originale o copia Determinazione n. 38 dd. 15/02/2016 OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO RICHIESTO DALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE “CORTIVO” - PADOVA IL DIRETTORE Vista la lettera dd. 28/01/2016 ns. prot. n. 402/16 con la quale l’Istituto di Istruzione “Cortivo” con sede in Padova, ha chiesto la disponibilità ad accogliere un soggetto in tirocinio di formazione iscritto al corso di Operatore Socio Sanitario presso le strutture dell’A.P.S.P. “San Valentino” - Città di Levico Terme; Rilevato altresì che lo studente è coperti da polizza assicurativa per quel che riguarda il servizio prestato presso il Centro; Ritenuto di accogliere la richiesta anche in considerazione che non è onerosa per l’Azienda; Considerato che per l'attivazione dei tirocini è necessario stipulare apposita convenzione con l’Istituto al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa; Visto ed esaminato lo schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’Istituto di Istruzione “Cortivo” - Padova, relativa all’effettuazione dei tirocini formativi e rilevato che la convenzione stessa risulta idonea a regolare la gestione degli stessi; Considerato altresì che, al fine di poter realizzare l’obiettivo formativo è necessario che all’interno dell’Azienda venga designata una persona responsabile (tutor), che: - sia di riferimento nei contatti con l’Istituto; - assicuri continuità di assistenza e di intervento formativo del tirocinante; Ritenuto pertanto di indicare, quale responsabile tutor dei tirocinanti la dott.ssa Vergot Stefania, di individuare, in accordo con la scuola, tra i propri dipendenti personale qualificato cui affidare il compito di “supervisore”, e che tale attività viene svolta nell’orario di servizio; Rilevato che, detta convenzione ha durata a partire dalla data di sottoscrizione e fino al termine del suddetto periodo di tirocinio formativo; Considerato che lo Statuto dell’Azienda, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l’attività amministrativa dell’Azienda mediante l’emanazione di autonome determinazioni; Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda; Visto il Regolamento del Personale dell’A.P.S.P. “S. Valentino”- Città di Levico Terme approvato con decreto del Commissario Straordinario n° 12 dd. 21/03/2008, modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 dd. 05/06/2008 e successivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 dd. 12/11/2014; Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Valentino” – Città di Levico approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 308 dd. 23/10/2007; Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12/2007 n. 12/L; Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L; Vista la L.R. 21/09/2005 n. 7 e s.m.; Ricordato che con l’entrata in vigore dell’art. 13 della L.P. 24/07/2012 n° 15 è venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle APSP di cui all’art. 19 della L.R. 21/09/2005 n° 7; Tutto ciò premesso, determina 1. di autorizzare l’Istituto di Istruzione “Cortivo” con sede in Padova a svolgere tirocinio di formazione di uno studente iscritto al corsi di Operatore Socio Sanitario presso l’A.P.S.P. “S. Valentino” Città di Levico Terme, e di stipulare apposita convenzione, secondo lo schema trasmesso dall’Istituto stesso; 2. di provvedere alla sottoscrizione della convenzione in oggetto, e che detta convenzione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e fino al termine del suddetto periodo di tirocinio formativo; 3. di indicare, quale responsabile tutor dei tirocinanti la dott.ssa Vergot Stefania, e di individuare, in accordo con la scuola, tra i propri dipendenti personale qualificato cui affidare il compito di “supervisore”, il quale: - sarà di riferimento nei contatti con la scuola; - assicurerà continuità di assistenza e di intervento formativo dei tirocinanti; 4. di dare atto che il tirocinio non è oneroso per l'Azienda; 5. di ribadire che la presenza dei Tirocinanti nell’Azienda è coperta da polizza assicurativa INAIL e responsabilità civile degli studenti stipulata a cura dell’Istituto di Istruzione; 6. Di pubblicare il presente atto per 10 giorni consecutivi all’albo del sito informatico aziendale (www.apsplevicoterme.it), ai sensi dell’art. 20, commi 1, 5 e 6 della L.R. 21.09.2005 n. 7 e dell’art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69, nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30/06.2003 n. 196; 7. di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 21/09/2005, n. 7 in quanto con l’entrata in vigore dell’art. 13 della L.P. 24/07/2012 n. 15 è venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle A.P.S.P. di cui all’art. 19 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7; 8. Di dare atto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. PERS/AN/an/pl *** *** *** IL DIRETTORE F.to Fabrizio Uez (1) Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. li, IL DIRETTORE Fabrizio Uez