Mod. 2384 Regione Puglia OSPEDALI Letto, confermato e sottoscritto RIUNITI Azienda Ospedaliero - Universitaria FOGGIA f iLa Segretari tana sid./al Filomena^flannino Deliberazione del Direttore Generale Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2224 del 18/11/2008 .del Registro OGGETTO: Convenzione tra 1'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia e l'Universita degli Studi di Urbino " Carlo Bo" - Facolta di Farmacia. II presente prowedimento e stato trasmesso al Collegio Sindacale il LA ETARIA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE L'anno 2010 il giorno .AM... del mese di..VT.l.^V?/VQ in Foggia, nella sede della Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti", il Direttore Generale dott. Tommaso Moretti, con la partecipazione del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, e con l'assistenza del Segretario redigente sig.ra Filomena Filannino, sulla base deH'istruttoria espletata dall'ufficio competente e su proposta del Funzionario delegate che attesta la legittimita e conformita della proposta alia vigente normativa, adotta il prowedimento che segue: Premesso che: • con nota del 18 maggio 2010, la dottssa Maria Rosaria Gambino, Responsabile della Facolta di Farmacia dell'Universita degli Studi di Urbino, con sede in Urbino - Via Saffi n. 2, ha presentato proposta di attivazione di una convenzione, tra la citata Universita e questa Azienda Ospedaliero - Universitaria; N. Si certifica che il presente prowedimento e stato pubblicato all7 Alba Pretorio dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia dal / h { (a/JhCj e per giorni quindici. Foggia, • al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare moment! di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a., della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano gia assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962,n. 1859; L^SEGRETARIA per effetto della Circolare MURST del 28/02/2000 attuativa della Direttiva 85/432 CEEconcernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amniinistrative riguardanti talune attivita nel settore farmaceutico la formazione del farmacista deve includere obbligatoriamente almeno sei mesi di tirocinio effettuato a tempo pieno, per un numero di ore pari a 36 settimanali presso una Farmacia o presso la struttura di Farmacia in ospedale; Proposta della Struttura Affari Generali - Rapporti con 1'University n. 5 ^ 2 0 1 0 il Decreto 28 novembre 2000 "Determinazioni delle classi di laurea universitaria specialistica" prevede la classe 14/S delle lauree Specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale i cui obiettivi formativi qualificanti richiamano la predetta Direttiva, specificando che la laurea specialistica a ciclo unico, della durata di cinque anni, comprende un periodo di sei mesi di tirocinio professionale presso la Farmacia aperta al Grafiche DIGSMA1L - Foggia pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 20 crediti formativi universitari; in sintonia con l'intento legislativo, e interesse sia dell'Universita che degli Ordini Professionali Provinciali che delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere Nazionali contribuire ad un'adeguata formazione professionale degli studenti universitari perche questi ultimi possano svolgere in futuro l'attivita di farmacisti con professionals e sicurezza; Ritenuto: • di particolare interesse, per la complessa ed integrata missione aziendale, autorizzare il richiesto tirocinio di studenti universitari delle Facolta di Farmacia - Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche delTUniversita degli Studi " Carlo Bo" Facolta di Farmacia, finalizzato ad integrare la formazione universitaria con le conoscenze necessarie ad un corretto e consapevole esercizio professionale, quale completamento dell'attivita didattica, da effettuarsi sotto la direzione della dr.ssa Rosanna Stea, Responsabile della Struttura di Farmacia presso questa Azienda; • di dover aderire alia proposta, come innanzi formulata dalTUniversita degli Studi di Urbino ''Carlo Bo" Facolta di Farmacia e, per gli effetti, di approvare il disciplinare di convenzione allegato al presente atto, da considerarsi quale parte integrante del presente provvedimento; Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; DELIBERA 1. di accogliere la proposta dell'Universita degli Studi di Urbino - Carlo Bo Facolta di Farmacia via Saffi n. 2 - 61029 Urbino e, per gli effetti, di stipulare una convenzione finalizzata all'espletamento del tirocinio pratico professionale degli studenti iscritti alia citata Facolta presso le strutture deir Azienda; 2. di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, 1'allegato disciplinare di convenzione da considerarsi quale parte integrante del presente provvedimento; 3. di dare atto che per effetto del presente provvedimento non sono previsti oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda. II presente provvedimento non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, e immediatamente esecutivo. II Funzionario Istruttore sig. Lucia Aquilino y II Dirigente Proponente dott.ssa Laura Silvestris II Direttore Dipartimento Gestioni Strategiche dott. Michele Ametta II Direttore amministrativo dott. Giuseppe Cordisco II Direttore Sanitario dr. Deni Aldo Procaccini Uc a presente « e ^ i o n e qOm,ene; J che const. 0 5! RIUNJTJ ) ,LUXj University degli Studi di Urbino "Carlo Bo** CONVENZIONE DI TIROCiNiO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO N. (Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 25 marzo 1998, n. 142) L'Universita degli Studi di Urbino "Carlo Bo", con sede in Urbino, codice fiscale n. 82002850418, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. STEFANO PIVATO, nato a Gatteo (FC) il 03/08/1950, C.F. PVTSFN50M03D935E, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2. I'azienda/ente Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti", con sede legale in Foggia CAP 71100. Provincia FG. Indirizzo viaie Pinto n. 1, P.IVA o C.F. 02218910715 , d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da Dott. Tommaso Moretti nato/a a Monopoli (Ba), il 16/12/1940. premesso che al fine di agevolare le scelte professional! mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanzatra studio e lavoro neli'ambito dei process! formativi, i soggetti, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a., della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano gia assolto Pobbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si conviene quanto segue: Art. 1 Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, I'azienda/ente Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti", si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibility di inserimento in stage, studenti/laureati dell'Universita degli Studi di Urbino "Carlo Bo' in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art.18 della legge n.196 del 1997. Art. 2 • II tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18. comma 1. lettera d., della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di iavoro. • Durante lo svolgimento del tirocinio, I'attivita di formazione ed orientamento e seguita e verificata da un tutore designate dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico — organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicate dal soggetto ospitante. • Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alia presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: • il nominativo del tirocinante; • i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; • gli obiettivi e le modalita di svolgimento del tirocinio, con rindicazione dei tempi di presenza in azienda; • le strutture aziendali(sedi, reparti. uffici) presso cui si svoige il tirocinio: • gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilita civile. Art. 3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e tenuto a: • svolgere le attivita previste dal progetto formativo e di orientamento; • rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: • mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati. informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti. acquisiti durante lo svolgimento dei tirocinio. Art. 4 II soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni su! lavoro presso I'lNAIL. nonche per la responsabilita civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. i! soggetto ospitante si impegna, in caso di incidente durante lo svolgimento dei tirocinio. a segnalare I'evento al soggetto promotore e. entro i tempi previsti dalla normativa vigente. agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dai soggetto promotore). http://www.uniurb.it/it/portale/stage/stampamodulo.php 03/05/2010 II soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento: alia Regione (o alia Provincia delegata); alle strutture provincial! del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competent! per territorio in materia di ispezione; alle rappresentanze sindacali aziendali Art. 5 II tirocinante non percepira alcuna retribuzione durante il periodo di stage. Tuttavia I'Azienda potra corrispondere al tirocinante una borsa di studio per agevoiare I'effettuazione dello stage. Inoltre il tirocinante potra usufruire della mensa aziendale e di ogni altro servizio normalmente messo a disposizione dall'Azienda alle condizioni da essa fissate. Art. 6 La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e si intendera tacitamente rinnovata ail'inizio di ogni anno accademico, salvo disdetta scritta di una delie parti da comunicarsi entro il mese di settembre. Art. 7 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personal! raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 1 9 6 - Codice in materia di protezione dei dati personali. Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I -Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Urbino. Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti' Firma e timbro Universita degli Studi di Urbino "Carlo Bo" Firma e timbro per il Rettore Prof. Stefano Pij/Jto il Del Prof. Y S \ ft U) H http://www.uniurb.it/it/portale/stage/stampamodulo.php 03/05/2010 Mod. 2384 Regione Puglia Letto, confermato e sottoscritto OSPEDALI RIUNITI Azienda Ospedaliero - Universitaria FOGGIA II Dire dott. T La Segretaria Filomena. Deliberazione del Direttore Generate Nominate* con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2224 del 18/11/2008 N. II presente provvedimento e stato trasmesso al Collegio Sindacale il L^SEGRETARIA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE _del Registro OGGETTO: Convenzione tra L'Azienda Ospedaliero-Universita "Ospedali Riuniti" di Foggia e la Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.R.L. di Roma. L'anno 2010 il giorno -AU..... del mese di..ld.lv)WuO. in Foggia, nella sede della Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti", il Direttore Generate dott. Tommaso Moretti, con la partecipazione del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, e con l'assistenza del Segretario redigente sig.ra Filomena Filannino, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio competente e su proposta del Funzionario delegato, che attesta la legittimita e conformita della proposta alia vigente normativa, adotta il provvedimento che segue: Premesso che: • II dott. Francesco Mancini in qualita di Arnministratore Unico - Direttore della Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l. riconosciuta con Decreto MIUR del 26/06/2002, con sede legale in Roma in viale XXI Aprile n. 15, ha presentato proposta di attivazione di una convenzione, tra la citata Scuola e questa Azienda Ospedaliero - Universitaria; N. Si certifica che il presente provvedimento e stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia dal A ^ / ^ | ^O\,^ e per giorni quindici. • La convenzione ha ad oggetto la disciplina del tirocinio di formazione e ordinamento didattico della scuola di specializzazione nel campo di specializzazione in psicoterapia; Foggia, • La legge 18 febbraio 1989, n. 56, disciplina Y ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita psicoterapeutica; • L'art. 3 della suddetta legge, subordina l'esercizio dell'attivita psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alia laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati ai sensi del D.P.R. n. 162 del 10.3.1982, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; • La Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l., riconosciuta dal Ministero deH'Universita e della ricerca scientifica e tecnologica con Decreto del 19/11/1998 ai sensi dell'art. 17,comma 96, della legge,15 maggio 1997, n. 127, come Istituto abilitato ad attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia, ha manifestato l'interesse a stipulare con 1'Azienda una convenzione al fine di consentire agli specializzandi di espletare il tirocinio pratico professionale richiesto dalla legge presso le Strutture di questa Azienda; LA/SEGRETARIA Proposta della Struttura Affari Generali - Rapporti con rUniy_£rsit£ n. 25/ 2010 ^J /• Funzionario istruttore: Dino Pileo ^1 { U w( O Grafiche DiGlMAlL - Foggia Considerato: • gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio annuale Istituzioni pubbliche o soggette a pubblica vigilanza; • presso ai sensi degli art. 1 e 2 del decreto M.U.R.S.T. del 17.12.1997 1'Azienda e inserita nella rete delle Strutture per la formazione specialistica; Ritenuto: • di dover aderire alia proposta, come innanzi formulata dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l di Roma e, per gli effetti, di approvare l'allegato di disciplinare di convenzione da considerarsi quale parte integrante del presente provvedimento; Acquisito il parere favorevole del Direttore Amniinistrativo e del Direttore Sanitario; DELIBERA 1. di accogliere la proposta della Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l. con sede centrale in viale XXI Aprile n.15 - Roma, riconosciuta dal MIUR con D.D del 26.06.2002 e dal Ministero deirUniversita e della Ricerca scientifica e tecnologica con DM. Del 19/11/1998 e, per gli effetti, di stipulare una convenzione finalizzata all'espletamento del tirocinio pratico professionale degli specializzanti presso le strutture di questa Azienda; 2. di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, l'allegato disciplinare di convenzione da considerarsi quale parte integrante del presente provvedimento; 3. di dare atto che non sono previsti oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda per effetto del presente provvedimento. II presente provvedimento non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, e immediatamente esecutivo. II Dirigente Proponente dott.ssa Laura Silvestris II Direttore Amministrativo dott. Giuseppe Cordisco II Direttore Sanitario dott. Deni Aldo Procaccini CONVENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI" DI FOGGIA E LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA S.R.L." PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO-PROFESSIONALE DEGLI ALLIEVI. L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI" DI FOGGIA, qui di seguito chiamata AZIENDA, con sede legale in Viale Pinto 71100 Foggia, nella persona del Direttore Generale, il Dr. Tommaso Moretti e la Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.L, qui di seguito chiamata Scuola, con sede legale in Roma, Viale XXI Aprile, 15, nella persona deH'Amministratore Unico Dr. Francesco Mancini premesso che: - L'esercizio dell'attivita psicoterapeutica e subordinato, ai sensi della Legge 18 febbraio 1989 n. 56, ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.3.1982 n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti al tal fine riconosciuti con le procedure di cui al citato D.P.R.; - La Scuola ha manifestato l'interesse a stipulare con L'Azienda una convenzione al fine di consentire agli allievi di espletare il tirocinio pratico professionale finalizzato alia formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98. - convengono quanto segue ART. 1 L'Azienda mette a disposizione i suoi Servizi per lo svolgimento dell'attivita di tirocinio degli allievi della Scuola , consistente nell'attivita pratica della psicoterapia. L'accesso ai Servizi sara guidato dal personale addetto con compiti di illustrazione e di formazione. II coordinamento di tali attivita e affidato, al Responsabile del Servizio con il quale saranno coordinati altresi il periodo e le modalita della frequenza. ART. 2 II numero di studenti ammessi verra concordato con il Responsabile del Servizio allo scopo di non intralciare l'attivita del Servizio stesso. La durata del tirocinio e di n. 800 ore complessive da effettuare secondo le modalita da concordare. ART. 3 L'Azienda e la Scuola si danno reciprocamente atto che: - Gli allievi sono coperti da assicurazione , che e a carico della Scuola contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo, nonche, con assicurazione per responsabilita civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attivita; - II personale in servizio presso la struttura ospitante, impegnato nello svolgimento delle attivita indicate nella presente convenzione, e coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attivita si svolgano, nonche con assicurazione per responsabilita civile verso terzi (persone e/o cose) ART. 4 L'attivita oggetto della presente convenzione non da luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli Enti e gli studenti, ciascuno esclusivamente neH'ambito delle proprie attivita istituzionali. La convenzione non comporta l'obbligo di alcune onere fmanziario per le parti. Al termine del tirocinio, il Responsabile della struttura rilascera la dichiarazione di avvenuto tirocinio. ART. 5 La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avra durata annuale e sara automaticamente rinnovabile salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, fatto salvo l'obbligo di garantire il completamento dei periodi di tirocinio in corso e di rilasciare la relativa certiflcazione. ART. 6 La presente convenzione e soggetta all'imposta di bollo con onere a carico della Scuola e verra registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lett. B) delle Tariffe parte II allegato al D.P.R. 131/86. Per IL Direttore Generale Per la Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l. L'Amministratore Unico Dott. Francesco Mancini I