del-U.O. AA.GG. AFFARI GENERA-2010

Mod. 2384
Regione Puglia
OSPEDALI
Letto, confermato e sottoscritto
RIUNITI
Azienda Ospedaliero - Universitaria
FOGGIA
f iLa Segretari
tana
sid./al Filomena^flannino
Deliberazione del Direttore Generale
Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2224 del 18/11/2008
.del Registro
OGGETTO: Convenzione tra 1'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di
Foggia e l'Universita degli Studi di Urbino " Carlo Bo" - Facolta di
Farmacia.
II presente prowedimento e stato trasmesso al Collegio Sindacale il
LA
ETARIA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
L'anno 2010 il giorno .AM... del mese di..VT.l.^V?/VQ
in Foggia, nella sede della
Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti", il Direttore Generale dott.
Tommaso Moretti, con la partecipazione del Direttore Amministrativo e dal Direttore
Sanitario, e con l'assistenza del Segretario redigente sig.ra Filomena Filannino, sulla base
deH'istruttoria espletata dall'ufficio competente e su proposta del Funzionario delegate che
attesta la legittimita e conformita della proposta alia vigente normativa, adotta il
prowedimento che segue:
Premesso che:
• con nota del 18 maggio 2010, la dottssa Maria Rosaria Gambino, Responsabile della
Facolta di Farmacia dell'Universita degli Studi di Urbino, con sede in Urbino - Via Saffi
n. 2, ha presentato proposta di attivazione di una convenzione, tra la citata Universita e
questa Azienda Ospedaliero - Universitaria;
N.
Si certifica che il presente prowedimento e stato pubblicato all7 Alba Pretorio dell'Azienda
Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia dal / h { (a/JhCj e per giorni
quindici.
Foggia,
•
al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro e realizzare moment! di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi
formativi, i soggetti, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a., della legge 24 giugno 1997,
n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a
beneficio di coloro che abbiano gia assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31
dicembre 1962,n. 1859;
L^SEGRETARIA
per effetto della Circolare MURST del 28/02/2000 attuativa della Direttiva 85/432 CEEconcernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amniinistrative riguardanti talune attivita nel settore farmaceutico la formazione del
farmacista deve includere obbligatoriamente almeno sei mesi di tirocinio effettuato a
tempo pieno, per un numero di ore pari a 36 settimanali presso una Farmacia o presso la
struttura di Farmacia in ospedale;
Proposta della Struttura
Affari Generali - Rapporti con 1'University
n. 5 ^ 2 0 1 0
il Decreto 28 novembre 2000 "Determinazioni delle classi di laurea universitaria
specialistica" prevede la classe 14/S delle lauree Specialistiche in Farmacia e Farmacia
Industriale i cui obiettivi formativi qualificanti richiamano la predetta Direttiva,
specificando che la laurea specialistica a ciclo unico, della durata di cinque anni,
comprende un periodo di sei mesi di tirocinio professionale presso la Farmacia aperta al
Grafiche DIGSMA1L - Foggia
pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 20
crediti formativi universitari;
in sintonia con l'intento legislativo, e interesse sia dell'Universita che degli Ordini Professionali
Provinciali che delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere Nazionali contribuire ad un'adeguata
formazione professionale degli studenti universitari perche questi ultimi possano svolgere in
futuro l'attivita di farmacisti con professionals e sicurezza;
Ritenuto:
• di particolare interesse, per la complessa ed integrata missione aziendale, autorizzare il richiesto
tirocinio di studenti universitari delle Facolta di Farmacia - Laurea in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche delTUniversita degli Studi " Carlo Bo" Facolta di Farmacia, finalizzato ad integrare
la formazione universitaria con le conoscenze necessarie ad un corretto e consapevole esercizio
professionale, quale completamento dell'attivita didattica, da effettuarsi sotto la direzione della
dr.ssa Rosanna Stea, Responsabile della Struttura di Farmacia presso questa Azienda;
•
di dover aderire alia proposta, come innanzi formulata dalTUniversita degli Studi di Urbino
''Carlo Bo" Facolta di Farmacia e, per gli effetti, di approvare il disciplinare di convenzione
allegato al presente atto, da considerarsi quale parte integrante del presente provvedimento;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
1. di accogliere la proposta dell'Universita degli Studi di Urbino - Carlo Bo Facolta di Farmacia
via Saffi n. 2 - 61029 Urbino e, per gli effetti, di stipulare una convenzione finalizzata
all'espletamento del tirocinio pratico professionale degli studenti iscritti alia citata Facolta
presso le strutture deir Azienda;
2. di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente
riportato, 1'allegato disciplinare di convenzione da considerarsi quale parte integrante del
presente provvedimento;
3. di dare atto che per effetto del presente provvedimento non sono previsti oneri aggiuntivi a
carico dell'Azienda.
II presente provvedimento non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, e
immediatamente esecutivo.
II Funzionario Istruttore
sig. Lucia Aquilino y
II Dirigente Proponente
dott.ssa Laura Silvestris
II Direttore Dipartimento Gestioni Strategiche
dott. Michele Ametta
II Direttore amministrativo
dott. Giuseppe Cordisco
II Direttore Sanitario
dr. Deni Aldo Procaccini
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a presente « e ^ i o n e qOm,ene;
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University degli Studi di Urbino "Carlo Bo**
CONVENZIONE DI TIROCiNiO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO N.
(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 25 marzo 1998, n. 142)
L'Universita degli Studi di Urbino "Carlo Bo", con sede in Urbino, codice fiscale n. 82002850418, d'ora in poi
denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. STEFANO PIVATO, nato a Gatteo
(FC) il 03/08/1950, C.F. PVTSFN50M03D935E, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2.
I'azienda/ente Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti", con sede legale in Foggia CAP 71100.
Provincia FG. Indirizzo viaie Pinto n. 1, P.IVA o C.F. 02218910715 , d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",
rappresentato da Dott. Tommaso Moretti nato/a a Monopoli (Ba), il 16/12/1940.
premesso
che al fine di agevolare le scelte professional! mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare
momenti di alternanzatra studio e lavoro neli'ambito dei process! formativi, i soggetti, richiamati all'art. 18, comma
1, lettera a., della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in
impresa a beneficio di coloro che abbiano gia assolto Pobbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.
1859,
si conviene quanto segue:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, I'azienda/ente Azienda Ospedaliero - Universitaria
"Ospedali Riuniti", si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, previa valutazione dell'oggettiva
possibility di inserimento in stage, studenti/laureati dell'Universita degli Studi di Urbino "Carlo Bo' in tirocinio di
formazione ed orientamento, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art.18 della legge n.196 del 1997.
Art. 2
• II tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18. comma 1. lettera d., della legge n. 196 del 1997,
non costituisce rapporto di iavoro.
• Durante lo svolgimento del tirocinio, I'attivita di formazione ed orientamento e seguita e verificata da un
tutore designate dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico — organizzativo, e da un
responsabile aziendale, indicate dal soggetto ospitante.
• Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alia presente Convenzione, viene
predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
• il nominativo del tirocinante;
• i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
• gli obiettivi e le modalita di svolgimento del tirocinio, con rindicazione dei tempi di presenza in azienda;
• le strutture aziendali(sedi, reparti. uffici) presso cui si svoige il tirocinio:
• gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilita civile.
Art. 3
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e tenuto a:
• svolgere le attivita previste dal progetto formativo e di orientamento;
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro:
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati. informazioni o conoscenze in merito a
processi produttivi e prodotti. acquisiti durante lo svolgimento dei tirocinio.
Art. 4
II soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni su! lavoro presso I'lNAIL. nonche per la
responsabilita civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
i! soggetto ospitante si impegna, in caso di incidente durante lo svolgimento dei tirocinio. a segnalare
I'evento al soggetto promotore e. entro i tempi previsti dalla normativa vigente. agli istituti assicurativi
(facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dai soggetto promotore).
http://www.uniurb.it/it/portale/stage/stampamodulo.php
03/05/2010
II soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di
orientamento:
alia Regione (o alia Provincia delegata);
alle strutture provincial! del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competent! per territorio in
materia di ispezione;
alle rappresentanze sindacali aziendali
Art. 5
II tirocinante non percepira alcuna retribuzione durante il periodo di stage. Tuttavia I'Azienda potra corrispondere al
tirocinante una borsa di studio per agevoiare I'effettuazione dello stage. Inoltre il tirocinante potra usufruire della
mensa aziendale e di ogni altro servizio normalmente messo a disposizione dall'Azienda alle condizioni da essa
fissate.
Art. 6
La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e si intendera tacitamente rinnovata
ail'inizio di ogni anno accademico, salvo disdetta scritta di una delie parti da comunicarsi entro il mese di
settembre.
Art. 7
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personal! raccolti per la
formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 1 9 6 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della
Parte I -Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Urbino.
Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti'
Firma e timbro
Universita degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Firma e timbro
per il Rettore
Prof. Stefano Pij/Jto
il Del
Prof.
Y
S \ ft U) H
http://www.uniurb.it/it/portale/stage/stampamodulo.php
03/05/2010
Mod. 2384
Regione Puglia
Letto, confermato e sottoscritto
OSPEDALI
RIUNITI
Azienda Ospedaliero - Universitaria
FOGGIA
II Dire
dott. T
La Segretaria
Filomena.
Deliberazione del Direttore Generate
Nominate* con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2224 del 18/11/2008
N.
II presente provvedimento e stato trasmesso al Collegio Sindacale il
L^SEGRETARIA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
_del Registro
OGGETTO: Convenzione tra L'Azienda Ospedaliero-Universita "Ospedali Riuniti"
di Foggia e la Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.R.L. di Roma.
L'anno 2010 il giorno -AU..... del mese di..ld.lv)WuO.
in Foggia, nella sede della
Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti", il Direttore Generate dott.
Tommaso Moretti, con la partecipazione del Direttore Amministrativo e dal Direttore
Sanitario, e con l'assistenza del Segretario redigente sig.ra Filomena Filannino, sulla base
dell'istruttoria espletata dall'ufficio competente e su proposta del Funzionario delegato, che
attesta la legittimita e conformita della proposta alia vigente normativa, adotta il
provvedimento che segue:
Premesso che:
• II dott. Francesco Mancini in qualita di Arnministratore Unico - Direttore della Scuola di
Psicoterapia Cognitiva s.r.l. riconosciuta con Decreto MIUR del 26/06/2002, con sede
legale in Roma in viale XXI Aprile n. 15, ha presentato proposta di attivazione di una
convenzione, tra la citata Scuola e questa Azienda Ospedaliero - Universitaria;
N.
Si certifica che il presente provvedimento e stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda
Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia dal A ^ / ^ | ^O\,^ e per giorni
quindici.
•
La convenzione ha ad oggetto la disciplina del tirocinio di formazione e ordinamento
didattico della scuola di specializzazione nel campo di specializzazione in psicoterapia;
Foggia,
•
La legge 18 febbraio 1989, n. 56, disciplina Y ordinamento della professione di psicologo e
fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita psicoterapeutica;
•
L'art. 3 della suddetta legge, subordina l'esercizio dell'attivita psicoterapeutica
all'acquisizione, successivamente alia laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una
specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno
quadriennali, attivati ai sensi del D.P.R. n. 162 del 10.3.1982, presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
•
La Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l., riconosciuta dal Ministero deH'Universita e della
ricerca scientifica e tecnologica con Decreto del 19/11/1998 ai sensi dell'art. 17,comma 96,
della legge,15 maggio 1997, n. 127, come Istituto abilitato ad attivare corsi di
specializzazione in Psicoterapia, ha manifestato l'interesse a stipulare con 1'Azienda una
convenzione al fine di consentire agli specializzandi di espletare il tirocinio pratico
professionale richiesto dalla legge presso le Strutture di questa Azienda;
LA/SEGRETARIA
Proposta della Struttura
Affari Generali - Rapporti con rUniy_£rsit£
n. 25/ 2010
^J /•
Funzionario istruttore: Dino Pileo ^1 { U
w( O
Grafiche DiGlMAlL - Foggia
Considerato:
• gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio annuale
Istituzioni pubbliche o soggette a pubblica vigilanza;
•
presso
ai sensi degli art. 1 e 2 del decreto M.U.R.S.T. del 17.12.1997 1'Azienda e inserita nella rete delle
Strutture per la formazione specialistica;
Ritenuto:
• di dover aderire alia proposta, come innanzi formulata dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva
s.r.l di Roma e, per gli effetti, di approvare l'allegato di disciplinare di convenzione da
considerarsi quale parte integrante del presente provvedimento;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amniinistrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
1. di accogliere la proposta della Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l. con sede centrale in viale
XXI Aprile n.15 - Roma, riconosciuta dal MIUR con D.D del 26.06.2002 e dal Ministero
deirUniversita e della Ricerca scientifica e tecnologica con DM. Del 19/11/1998 e, per gli
effetti, di stipulare una convenzione finalizzata all'espletamento del tirocinio pratico
professionale degli specializzanti presso le strutture di questa Azienda;
2. di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente
riportato, l'allegato disciplinare di convenzione da considerarsi quale parte integrante del
presente provvedimento;
3. di dare atto che non sono previsti oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda per effetto del
presente provvedimento.
II presente provvedimento non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, e
immediatamente esecutivo.
II Dirigente Proponente
dott.ssa Laura Silvestris
II Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cordisco
II Direttore Sanitario
dott. Deni Aldo Procaccini
CONVENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "OSPEDALI
RIUNITI" DI FOGGIA E LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA S.R.L."
PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO-PROFESSIONALE DEGLI
ALLIEVI.
L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI" DI FOGGIA,
qui di seguito chiamata AZIENDA, con sede legale in Viale Pinto 71100 Foggia,
nella persona del Direttore Generale, il Dr. Tommaso Moretti
e
la Scuola di Psicoterapia Cognitiva
s.r.L, qui di seguito chiamata Scuola, con
sede legale in Roma, Viale XXI Aprile, 15, nella persona deH'Amministratore Unico
Dr. Francesco Mancini
premesso che:
-
L'esercizio dell'attivita psicoterapeutica e subordinato, ai sensi della Legge 18
febbraio 1989 n. 56, ad una specifica formazione professionale da acquisirsi,
dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di
specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e
addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.3.1982 n. 162,
presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti al tal fine
riconosciuti con le procedure di cui al citato D.P.R.;
-
La Scuola ha
manifestato
l'interesse
a
stipulare con L'Azienda una
convenzione al fine di consentire agli allievi di espletare il tirocinio pratico
professionale finalizzato alia formazione in psicoterapia secondo quanto
previsto dall'art. 8 del decreto 509/98.
-
convengono quanto segue
ART. 1
L'Azienda mette a disposizione i suoi Servizi per lo svolgimento dell'attivita
di tirocinio degli allievi della Scuola , consistente nell'attivita pratica della
psicoterapia.
L'accesso ai Servizi
sara guidato dal personale addetto con compiti di
illustrazione e di formazione.
II coordinamento di tali attivita e affidato, al Responsabile del Servizio con il quale
saranno coordinati altresi il periodo e le modalita della frequenza.
ART. 2
II numero di studenti ammessi verra concordato con il Responsabile del Servizio
allo scopo di non intralciare l'attivita del Servizio stesso.
La durata del tirocinio e di n. 800 ore complessive da effettuare secondo le
modalita da concordare.
ART. 3
L'Azienda e la Scuola si danno reciprocamente atto che:
- Gli allievi sono coperti da assicurazione , che e a carico della Scuola contro gli
infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio
pratico-applicativo, nonche, con assicurazione per responsabilita civile per i
danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose)
durante l'effettuazione delle predette attivita;
- II personale in servizio presso la struttura ospitante, impegnato nello
svolgimento delle attivita indicate nella presente convenzione, e coperto da
assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede
dette attivita si svolgano, nonche con assicurazione per responsabilita civile
verso terzi (persone e/o cose)
ART. 4
L'attivita oggetto della presente convenzione non da luogo ad alcuna ipotesi di
ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli Enti e gli studenti,
ciascuno esclusivamente neH'ambito delle proprie attivita istituzionali. La
convenzione non comporta l'obbligo di alcune onere fmanziario per le parti.
Al termine del tirocinio, il Responsabile della struttura rilascera la dichiarazione
di avvenuto tirocinio.
ART. 5
La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avra durata
annuale e sara automaticamente rinnovabile salvo disdetta da comunicarsi da
una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, fatto salvo l'obbligo di
garantire il completamento dei periodi di tirocinio in corso e di rilasciare la
relativa certiflcazione.
ART. 6
La presente convenzione e soggetta all'imposta di bollo con onere a carico della
Scuola e verra registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lett. B) delle Tariffe
parte II allegato al D.P.R. 131/86.
Per
IL Direttore Generale
Per la Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Francesco Mancini
I