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POSSIBILITA’ DI PREVEDERE, CON REGOLAMENTO COMUNALE, L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
DEGLI INCARICHI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITTETTURA DI IMPORTO INFERIORE A
20.000,00 EURO
(24.05.2007)
Q U E S I T O:
Premesso che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione
n. 4/2007 del 29.03.2007 (G.U. Serie Generale 11.04.2007 n. 84), recante “Indicazioni sull’affidamento dei
servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e della
legge 4 agosto 2006, n. 248”, ha stabilito - tra l’altro - che possano essere ricompresi all’interno del
regolamento interno dell’ente per lavori, forniture e servizi in economia gli affidamenti di servizi di ingegneria
ed architettura di importo inferiore a 20.000,00 euro, un Comune ha chiesto se, con riferimento alle
previsioni contenute nella L.R. 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) in
materia di affidamento di incarichi professionali per prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria ed
all'architettura, sia legittimo prevedere tale possibilità all’interno dei regolamenti comunali citati, al fine anche
di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza previsti all’art. 2 del
D.Lgs. n. 163/2006.
R I S P O S T A:
In particolare per quanto riguarda la questione dell’applicabilità agli incarichi di progettazione dell’art. 125 del
D.Lgs. n. 163/2006, recante la disciplina di lavori, servizi e forniture “in economia”, ed in particolare della
parte finale del comma 11, che per servizi (e forniture) di importo inferiore a 20.000,00 euro, consente,
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione n. 4/2007 del 29/03/2007, ha stabilito che:
“In merito a ciò, in linea generale, si osserva che difficilmente i servizi tecnici in materia di lavori pubblici
possano essere ricompresi tout court tra i servizi in economia, sia perché l’affidamento dei servizi tecnici è
sottoposto a specifica ed autonoma disciplina, dove le regole si diversificano a seconda che l’importo stimato
del compenso superi o meno la soglia di 100.000 euro, sia perché l’acquisizione in economia deve essere
preceduta dall’assunzione di specifico provvedimento interno da parte di ciascuna stazione appaltante con
cui essa individui i singoli servizi da acquisire con lo speciale metodo dell’economia, con riguardo alle
proprie specifiche esigenze e in relazione all’oggetto ovvero in riferimento coerente alle categorie indicate
dal comma 10, del detto art. 125.
Fermo restando tali limiti, dal combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice,
non si può tuttavia escludere che una stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze ed
attività, possa ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria attività contrattuale,
anche l’affidamento in economia dei servizi tecnici e, pertanto, per le prestazioni di importo inferiore a 20.000
euro, in base all’articolo 125, comma 11, del Codice, procedere alla scelta del tecnico mediante affidamento
diretto. In tal caso il ribasso sull’importo della prestazione, stimato ai sensi del citato decreto del Ministro
della Giustizia del 4 aprile 2001, viene negoziato fra responsabile del procedimento e l’operatore economico
cui si intende affidare la commessa”.
Ciò premesso, questa Direzione, data la specificità della materia, ha ritenuto opportuno sottoporre il quesito
all’esame del Dipartimento Opere Pubbliche e Edilizia Residenziale dell’Assessorato regionale Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche, il quale, con nota prot. n. 18814/OP in data 25.05.2007, ha espresso il
seguente parere:
“Il quesito posto (….), per quanto di competenza di questo Dipartimento, pare trovare la sua risposta nella
determinazione n. 4 del 29.03.2007 dell’Autorità di Vigilanza, peraltro già richiamata (…).
Tale determinazione, infatti, con articolate argomentazioni normative e nei limiti esposti, ammette che le
stazioni appaltanti, in relazione alle proprie specifiche esigenze, possano ricomprendere, nel regolamento
interno della propria disciplina contrattuale, l’affidamento in economia dei servizi tecnici in materia di lavori
pubblici per importi inferiori a ventimila euro e tale ragionamento pare compatibile anche con l’attuale
normativa regionale. In merito va osservato che, per quanto l’atto dell’Autorità di Vigilanza abbia valore
meramente interpretativo e non normativo, esso costituisce, comunque, un valido presupposto ed un
legittimo supporto sul quale il Comune (…) potrà orientare le sue future decisioni.
Per quanto riguarda poi le scelte che il medesimo dovrà effettuare per garantire, una volta adottato il
regolamento, il rispetto dei principi generali di efficacia e tempestività e trasparenza dell’azione
amministrativa, fermo restando che il combinato disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, del
D.Lgs. 163/2006 ammette l’affidamento diretto, il Comune potrebbe anche decidere, nell’ambito della sua
potestà organizzativa, di definire, nel rispetto della normativa in vigore, dei criteri generali (ad esempio dei
limiti d’importo oltre i quali vada rispettata una certa modalità procedurale che consenta il rispetto del
principio dell’alternanza e della rotazione nell’assegnazione, ecc..) per l’affidamento dei servizi tecnici in
questione.”