POSSIBILITA’ DI PREVEDERE, CON REGOLAMENTO COMUNALE, L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEGLI INCARICHI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITTETTURA DI IMPORTO INFERIORE A 20.000,00 EURO (24.05.2007) Q U E S I T O: Premesso che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione n. 4/2007 del 29.03.2007 (G.U. Serie Generale 11.04.2007 n. 84), recante “Indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248”, ha stabilito - tra l’altro - che possano essere ricompresi all’interno del regolamento interno dell’ente per lavori, forniture e servizi in economia gli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 20.000,00 euro, un Comune ha chiesto se, con riferimento alle previsioni contenute nella L.R. 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) in materia di affidamento di incarichi professionali per prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, sia legittimo prevedere tale possibilità all’interno dei regolamenti comunali citati, al fine anche di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza previsti all’art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006. R I S P O S T A: In particolare per quanto riguarda la questione dell’applicabilità agli incarichi di progettazione dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, recante la disciplina di lavori, servizi e forniture “in economia”, ed in particolare della parte finale del comma 11, che per servizi (e forniture) di importo inferiore a 20.000,00 euro, consente, l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione n. 4/2007 del 29/03/2007, ha stabilito che: “In merito a ciò, in linea generale, si osserva che difficilmente i servizi tecnici in materia di lavori pubblici possano essere ricompresi tout court tra i servizi in economia, sia perché l’affidamento dei servizi tecnici è sottoposto a specifica ed autonoma disciplina, dove le regole si diversificano a seconda che l’importo stimato del compenso superi o meno la soglia di 100.000 euro, sia perché l’acquisizione in economia deve essere preceduta dall’assunzione di specifico provvedimento interno da parte di ciascuna stazione appaltante con cui essa individui i singoli servizi da acquisire con lo speciale metodo dell’economia, con riguardo alle proprie specifiche esigenze e in relazione all’oggetto ovvero in riferimento coerente alle categorie indicate dal comma 10, del detto art. 125. Fermo restando tali limiti, dal combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice, non si può tuttavia escludere che una stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze ed attività, possa ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria attività contrattuale, anche l’affidamento in economia dei servizi tecnici e, pertanto, per le prestazioni di importo inferiore a 20.000 euro, in base all’articolo 125, comma 11, del Codice, procedere alla scelta del tecnico mediante affidamento diretto. In tal caso il ribasso sull’importo della prestazione, stimato ai sensi del citato decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001, viene negoziato fra responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa”. Ciò premesso, questa Direzione, data la specificità della materia, ha ritenuto opportuno sottoporre il quesito all’esame del Dipartimento Opere Pubbliche e Edilizia Residenziale dell’Assessorato regionale Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, il quale, con nota prot. n. 18814/OP in data 25.05.2007, ha espresso il seguente parere: “Il quesito posto (….), per quanto di competenza di questo Dipartimento, pare trovare la sua risposta nella determinazione n. 4 del 29.03.2007 dell’Autorità di Vigilanza, peraltro già richiamata (…). Tale determinazione, infatti, con articolate argomentazioni normative e nei limiti esposti, ammette che le stazioni appaltanti, in relazione alle proprie specifiche esigenze, possano ricomprendere, nel regolamento interno della propria disciplina contrattuale, l’affidamento in economia dei servizi tecnici in materia di lavori pubblici per importi inferiori a ventimila euro e tale ragionamento pare compatibile anche con l’attuale normativa regionale. In merito va osservato che, per quanto l’atto dell’Autorità di Vigilanza abbia valore meramente interpretativo e non normativo, esso costituisce, comunque, un valido presupposto ed un legittimo supporto sul quale il Comune (…) potrà orientare le sue future decisioni. Per quanto riguarda poi le scelte che il medesimo dovrà effettuare per garantire, una volta adottato il regolamento, il rispetto dei principi generali di efficacia e tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa, fermo restando che il combinato disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 ammette l’affidamento diretto, il Comune potrebbe anche decidere, nell’ambito della sua potestà organizzativa, di definire, nel rispetto della normativa in vigore, dei criteri generali (ad esempio dei limiti d’importo oltre i quali vada rispettata una certa modalità procedurale che consenta il rispetto del principio dell’alternanza e della rotazione nell’assegnazione, ecc..) per l’affidamento dei servizi tecnici in questione.”