nulla osta mobilità interregionale

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OGGETTO
NULLA OSTA MOBILITÀ INTERREGIONALE
QUESITO
(posto in data 19 giugno 2014)
Ho partecipato ad un avviso pubblico di mobilità extraregionale bandito
da un'azienda ospedaliera di rilievo nazionale della Regione Campania
(Regione sottoposta a piano di rientro), e di cui sto aspettando l'esito.
Nel caso in cui dovessi risultare vincitore e dunque ricevere la relativa
comunicazione sono molto in apprensione sulla possibilità che mi possa
essere negato il nulla osta alla mobilità da parte della mia Azienda
Universitaria della Regione Lazio (Regione anch'essa sottoposta a piano
di rientro).
Anche se si tratta di un avviso pubblico di mobilità (bandito sia su
Bollettino Regionale che su Gazzetta Ufficiale) il diniego del nulla osta è
vincolante per il mio trasferimento oppure può rientrare nei casi del
preavviso di 90 giorni previsti?
In alternativa, per ovviare a questa situazione, che iniziativa potrebbe
essere intrapresa per ottenere il nulla osta?
٧ ricorso in tribunale, ma a chi e come formalizzare la domanda?
٧ un dipendente che gode di un periodo attuale di aspettativa (per
nuova esperienza lavorativa o per motivi personali), nel caso
ricevesse la delibera di mobilità da parte dell'azienda ricevente,
potrebbe rientrare in servizio direttamente nella nuova azienda
di destinazione? oppure dovrebbe essere sempre sottoposto
alla concessione del nulla osta?
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RISPOSTA
(inviata in data 20 giugno 2014)
La mobilità della dirigenza medica è disciplinata dall’articolo 20 del
CCNL 1998_2001, che al comma 2 prevedeva che Il nulla osta dell'
azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro
dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi.
Secondo il citato articolo 20 la mobilità volontaria era subordinata
alla sola accettazione dell’amministrazione di destinazione, e il nulla
osta non poteva essere negato dall’amministrazione di appartenenza,
superato il periodo di prova.
La disciplina della mobilità volontaria è stata profondamente
modificata da successivi provvedimenti legislativi, non derogabili
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che conferiscono oggi
all’amministrazione di appartenenza ampia discrezionalità, facendo
prevalere motivazioni di carattere economico ed organizzativo rispetto
alle esigenze professionali del dirigente.
Una prima significativa modifica è stata introdotta dal comma 230
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha inserito
nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’articolo 35, che
disciplina l’accesso al pubblico impiego, l’articolo 35-bis, che dispone:
I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
Questa norma è stata interpretata come norma a tutela della parte
datoriale, e quindi dalla stessa derogabile laddove la concessione del
nulla osta non comprometta la continuità dell’assistenza e la funzionalità dei servizi, ma conferisce comunque un’ampia discrezionalità..
Oltre a questo vincolo, che deriva dalla normativa nazionale, una
ulteriore limitazione all’istituto della mobilità volontaria è stata posta
da disposizioni restrittive emanate in ambito regionale, soprattutto
dalle Regioni sottoposte a piani di rientro, che hanno subordinato
la concessione del nulla osta alla rinuncia alla sostituzione
del dipendente che viene trasferito ad altra azienda in base all’istituto
della mobilità. Questo al fine di evitare effetti negativi in termini
di costo complessivo del personale a livello regionale.
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Una ulteriore ed ancor più cogente limitazione del diritto ad accedere
alla mobilità è stata introdotta dall’articolo 49 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, che ha modificato il comma 1 dell’articolo
30, che disciplina l’ istituto della mobilità, aggiungendo al testo
previgente (Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento).
le seguenti precisazioni:
Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente
i criteri di scelta.
Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
Questo ultimo periodo del comma 1 è stato oggetto di un noto parere
del Ministero della Funzione Pubblica che ha perentoriamente chiarito
che l’assenso dell’amministrazione di appartenenza è imprescindibile,
ed è lasciato alla valutazione della stessa che non sussistano ragioni
ostative alla concessione del trasferimento (quale ad esempio potrebbe
essere nel caso in esame la mancata autorizzazione regionale
alla sostituzione del dirigente trasferito).
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INDICAZIONI OPERATIVE
Accertato che il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza
costituisce condizione imprescindibile per accedere alla mobilità
l’unica strada percorribile è quella di ottenere il consenso di coloro
che devono comunque pronunciarsi nel merito della richiesta, prima
di tutto il responsabile della struttura complessa alla quale risulta
assegnato il dirigente, ed in secondo luogo il responsabile del servizio
gestione delle risorse umane, che è responsabile della predisposizione
dell’atto amministrativo con il quale l’Azienda concede il proprio nulla
osta al trasferimento, e conseguentemente della correttezza formale
del provvedimento stesso.
Occorre comunque verificare se sussistono vincoli alla concessione
del nullaosta derivanti da leggi o direttive regionali, che possono porre
ulteriori condizioni restrittive rispetto a quelle derivanti dalla norma
nazionale, rendendo di fatto impossibile la concessione del nulla osta
anche il responsabile della struttura complessa di appartenenza
esprimesse parere favorevole.
Le alternative ipotizzate sono entrambe non percorribili, la prima
perché la normativa vigente è inderogabile, la seconda perché una
eventuale aspettativa non interrompe il rapporto di lavoro, ma
autorizza semplicemente un periodo di assenza non retribuita a fronte
di specifiche situazioni, nelle quali la concessione dell’aspettativa può
essere discrezionale (come l’aspettativa per motivi personali) o non
discrezionale (come l’aspettativa per un incarico a tempo determinato
presso un’altra amministrazione pubblica).
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
1. La mobilità come cessione del contratto di lavoro
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono
in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico
da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta.
Il trasferimento é disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
assegnato sulla base della professionalità in possesso del
dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis. agevolazioni previste a fronte di carenze di organico
Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa
con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali
rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi
di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze
di organico.
2. inderogabilità del previo esperimento di procedure di mobilità
I contratti collettivi nazionali possono definire procedure e criteri
generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni
caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo
esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo
personale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
I commi 1 e 2 risultano di fatto disapplicati
per effetto delle modifiche apportate dal
decreto legislativo 150/2009 all’articolo 30
del decreto legislativo 165/2001
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 20
mobilità volontaria
1. assenso dell’azienda di destinazione quale unico vincolo
La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale, anche di Regioni diverse, in presenza
della relativa vacanza di organico, avviene a domanda del dirigente
che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda
di destinazione e nel rispetto dell'area e disciplina di appartenenza
del dirigente stesso.
2. possibilità di sostituire il nullaosta col preavviso di tre mesi
Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga
concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso
di tre mesi.
3. continuità del rapporto di lavoro in caso di mobilità
La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro.
Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento
dell’incarico dirigenziale che deve essere conferito al dirigente tra
quelli previsti dalla normativa vigente, l'azienda di destinazione
tiene conto dell'insieme delle valutazioni riportate dal dirigente
anche nelle precedenti amministrazioni. Il conferimento dell’
incarico deve essere perfezionato attraverso la stipula del contratto
individuale.
4. perdita dell’incarico di struttura complessa in caso di mobilità
La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente
con incarico di direzione di struttura complessa comporta
nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L'azienda o l'ente
di destinazione provvederanno all'affidamento al dirigente trasferito
di un incarico di struttura semplice o di un incarico professionale,
anche di alta specializzazione, tenuto conto della clausola
precedente. L'incarico di direzione di struttura complessa potrà
essere conferito dalla nuova azienda previo espletamento
delle procedure previste dalla normativa vigente (avviso pubblico,
valutazione di idoneità formulata da una commissione appositamente nominata, scelta motivata del direttore generale).
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LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
230. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. I vincitori dei
concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 35
Reclutamento del personale
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
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