Adempimenti e problematiche di Diritto Societario di Luigi Scappini Libro soci: le possibili scelte statutarie e le responsabilità degli amministratori Premessa Nel presente intervento tratteremo ancora dell’abolizione del libro soci, come prevista dal D.L. n.185/08 che ha modificato il testo dell’art.2478 c.c., argomento già affrontato da 3132 questa rivista . Lo spunto viene dalle recenti massime - n.115 del Consiglio notarile di Milano, e I.L.1 e I.L.2 del notariato del Triveneto - con cui è stato offerto un interessante ed autorevole contribuito dottrinale. Le massime possono essere così riassunte: L’abolizione dell’obbligo di tenuta del libro soci non si traduce nel divieto di mantenimento o adozione facoltativa per scelta statutaria; 115 In caso di adozione o mantenimento facoltativo del libro soci, sono valide le clausole statutarie che subordinano l’efficacia del trasferimento della quota sociale nei confronti della società e la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, all’iscrizione nel libro soci stesso; 115 Al di là della consapevole introduzione di apposite clausole negli statuti delle Srl costituite dopo il 30 marzo 2009 (a cui si riferisce il periodo precedente), le clausole statutarie relative al libro dei soci, già esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo testo dell’art.2470 c.c., se non si riducono ad un mero rinvio alla legge delle modifiche intervenute, rimangono in vigore con l’efficacia desumibile in via interpretativa secondo criteri oggettivi: come fonte informativa del domicilio dei soci nei loro rapporti con la società e/o come strumento organizzativo per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali e, quindi, per l’efficacia della cessione della partecipazione sociale nei confronti della società; 115 Indipendentemente dall’iscrizione nel registro Imprese, è inefficace la cessione della partecipazione sociale in violazione di eventuali limiti statutari al libero trasferimento con la conseguenza che il cessionario non è legittimato all’esercizio dei diritti derivanti dal possesso della quota; I.L.1 L’iscrizione nel Registro Imprese di un atto di cessione quote affetto da vizi non è idonea a sanare detti vizi, con conseguente opponibilità ai contraenti, alla società, o ai terzi nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno. I.L.2 Le funzioni del libro soci Appare opportuno sintetizzare le funzioni che, originariamente, erano devolute al libro soci. Scopo principale era fornire, da un lato, rapidità e, dall’altro, certezza nella verifica dei rapporti sociali, soprattutto in funzione dell’esercizio dei diritti connessi alla qualifica di socio. 31 32 Sia permesso rimandare all’articolo di L.Scappini e L.Signorini “Il passaggio dal libro soci al registro Imprese” in La Circolare Tributaria n.9_09. A titolo puramente esemplificativo, si precisa come il Legislatore abbia conseguentemente provveduto a modificare ulteriori articoli del c.c. quali, ad esempio, gli artt.2470 e 2479-bis. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.15 del 13 aprile 2009 34 E proprio in merito all’acquisizione dello status di socio, tre erano i passaggi da eseguirsi: atto di cessione della quota; iscrizione nel libro soci. deposito dell’atto al Registro Imprese; Il venir meno anche di uno soltanto di questi passaggi, inficiava la cessione stessa. In tema di certezza, l’iscrizione nel libro soci rappresentava una “compressione” alla trasferibilità delle quote su cui la società non poteva influire, se non nei limiti previsti dallo statuto sociale, aspetto su cui torneremo tra breve. Il dover passare dalla “forca caudina” dell’iscrizione, aveva la funzione di assicurare la verifica del rispetto dell’atto alle regole statutarie e quindi indirettamente all’interesse sociale in esso individuato. Come autorevole dottrina ha avuto modo di dire: “L’equo contemperamento dell’interesse sociale e degli interessi delle parti dell’atto di cessione stava alla base della disciplina dell’iscrizione nel libro soci, e giustificava la peculiare disciplina dettata dall’art.2470, comma 2, c.c. ( e, anteriormente, dall’art.2479, comma 2), ossia la necessità di richiesta alternativa dell’alienante o 33 dell’acquirente e quindi l’esclusione dell’iscrizione d’ufficio da parte della società” . I vantaggi del mantenimento o dell’adozione del libro soci facoltativo L’art.2478 c.c. prevedeva che tra i libri obbligatori dovesse essere tenuto anche il libro dei soci “…nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci”34. Il codice civile impone degli obblighi in capo alle società ed indirettamente ai suoi amministratori e, nello specifico che qui interessa, la predisposizione e la tenuta di determinati libri sociali individuati all’art.2478 c.c.. Eliminare un obbligo non vuol dire vietare; si pensi, ad esempio, all’eliminazione dell’obbligo di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro inventari effettuata dall’art.8 della L. n.383/01 (la c.d. Tremonti bis). Sicuramente, con detta previsione sono stati alleggeriti gli adempimenti burocratici, ma questo non significa che una società 35 particolarmente zelante e pignola non proceda ugualmente alla vidimazione . D’altronde, l’istituzione facoltativa risponde ad un interesse sociale meritevole di tutela. Ed anche il Consiglio notarile di Milano, con la massima richiamata in premessa, ha evidenziato come sia perfettamente lecito e nel diritto di una società mantenere o adottare, in caso di nuova costituzione, il libro soci. I vantaggi che si ricavano dalla tenuta facoltativa non sono indifferenti, basti pensare che: si possono raccogliere ed avere a disposizione con facilità e immediatezza le principali informazioni inerenti la compagine sociale; si possono gestire e soprattutto monitorare in maniera più efficiente le modifiche che si verificano sugli assetti societari e le conseguenze indirette delle stesse; si possono evitare frequenti consultazioni del Registro Imprese; si consente agli amministratori un costante monitoraggio della regolarità formale degli atti di cessione e della conformità allo statuto sociale. 33 34 35 Si veda G.Petrelli in “La soppressione del libro soci delle S.r.l.” in Le società n.4/09, pag. 428. In merito agli elementi che dovevano essere comunicati al Registro imprese, si segnala l’articolo a firma A.Busani dal titolo “Libro soci, addio con dubbi” su Il Sole 24 ore del 27 marzo 2009, in cui l’autore ritiene ci si dovesse limitare alla comunicazione dei dati individuati dal Legislatore nel punto 1) dell’art.2478 abrogato. Si ricorda come con la Tremonti bis il Legislatore sia intervenuto anche sugli artt.39 del DPR n.633/72 e 22 del DPR n.600/73 con i medesimi effetti. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.15 del 13 aprile 2009 35 Ratio dell’intervento legislativo era quella di semplificare e ridurre i costi amministrativi delle imprese. A ben vedere, la semplificazione tanto reale non è, dal momento che subordinare l’efficacia di un trasferimento di quote sociali al mero deposito (per l’efficacia nei confronti della società) ed iscrizione (per l’efficacia nei confronti dei terzi) al Registro imprese, di certo non semplifica la vita agli amministratori, che restano i garanti del corretto funzionamento della società, con tutte le conseguenze e responsabilità che ne derivano. Sarà loro compito procedere al controllo dell’effettiva “consistenza” della compagine sociale ed, al contempo, saranno loro ad assumersi la responsabilità, in assenza di clausole statutarie di cui parleremo a breve, di ammettere al voto il semplice portatore di una ricevuta di deposito. Parimenti, non si intravede una riduzione dei costi amministrativi, stante il fatto che ogni qualvolta sarà necessario verificare la corretta composizione sociale (e ciò non accade di rado, a titolo esemplificativo tutte le volte che un socio vuole esercitare un diritto), si dovrà procedere al versamento dell’”obolo” nei confronti delle CCIAA (incrociando le dita in merito al corretto funzionamento del collegamento telematico). La rilevanza del deposito e dell’iscrizione nel Registro Imprese A seguito dell’abrogazione del libro soci e dell’obbligo di allineamento del Registro Imprese allo stesso, Unioncamere ha emanato in data 11 febbraio la circolare n.2453 in cui si può testualmente leggere come: “… il nuovo impianto normativo fa emergere una nuova funzione del registro delle imprese, che va ben oltre la tipica funzione pubblicitaria e informativa, in quanto “costitutiva” dello status di socio a tutti gli effetti nei confronti della società, con particolare riferimento all’esercizio dei diritti amministrativi ( ad esempio di intervento e voto) correlati alla titolarità della partecipazione”. Assegnando tale rilevanza al Registro Imprese: da un lato viene meno il compito degli amministratori di essere “garanti” delle cessioni di quote sociali; e, dall’altro, si può verificare un’“incontrollabilità” delle 36 transazioni stesse . Desta non poche perplessità la circostanza per cui l’efficacia nei confronti della società e la legittimazione ad esercitare i diritti che vengono attribuiti con la quota, sia meramente subordinata al deposito, nel primo caso, e all’iscrizione, nel secondo, al Registro Imprese, soprattutto alla luce di quanto affermato nella circolare Unioncamere richiamata ove, peraltro, correttamente secondo noi, è stato precisato come alle CCIAA spetti 37 esclusivamente un controllo di tipo formale e non sicuramente sostanziale . 38 Inoltre, come già affermato nel precedente intervento su questa rivista , il professionista a cui viene richiesto l’espletamento della cessione quote non è tenuto ad esimersi dal farlo (deontologicamente parlando si spera che ciò avvenga). Ma in fin dei conti, una volta che l’intermediario abbia edotto le parti della clausola statutaria che subordina la 39 cessione delle quote a determinati vincoli, il compito è stato svolto diligentemente . 36 37 38 39 In merito si rimanda sempre a L.Scappini e L. Signorini op. cit.. Sul punto sempre G.Petrelli, op.cit. pag.430 evidenzia come “… il controllo che il pubblico ufficiale può effettuare ha natura puramente documentale (in assenza, tra l’altro, di prescrizioni di legge che impongano la forma autentica di eventuali rinunzie ai diritti di prelazione, e quindi senza la relativa efficacia probatoria), e non è certo paragonabile alla verifica che gli amministratori possono invece svolgere grazie al contatto personale con i soci.”. L. Scappini e L.Signorini op. cit. In merito si segnala una sentenza della Cassazione, la n.24733/07, che seppur riferita ad un atto di compravendita immobiliare è idonea a delineare la materia. Infatti, a parere dei supremi giudici: “Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.15 del 13 aprile 2009 36 La prevista semplificazione si è trasformata in una complicazione: si potranno avere acquirenti che potranno vantare dei diritti nonostante la cessione sia viziata da irregolarità. Ovviamente, restano salve tutte le vie giudiziali concesse a soci ed amministratori per far valere i propri diritti. QUESITO 1 Ma quale ruolo può assumere l’amministratore in questo contesto ed in particolare nel periodo transitorio che intercorre tra deposito dell’atto e sentenza del Tribunale? 40 Come correttamente affermato in dottrina , la posizione dell’amministratore non è cambiata di molto. Si segnala tuttavia come, a seguito dell’abolizione del libro soci, egli non potrà formalizzare la propria posizione, essendogli preclusa la possibilità di non procedere alla trascrizione nel libro, ma, eventualmente, si limiterà a non riconosce i diritti del “nuovo socio”, siano essi amministrativi o patrimoniali, stante il rischio di dover rispondere in merito all’indebita attribuzione di essi a soggetti diversi. Bisogna domandarsi anche che cosa accade nel caso di rifiuto da parte del Registro Imprese di iscrizione di un atto di cessione quote. QUESITO 2 In particolare, cosa accade se nel periodo tra il deposito ed il rifiuto di iscrizione, il “mancato socio” è riuscito comunque ad esercitare il diritto di voto, voto risultato per di più determinante al fine del formarsi della maggioranza richiesta? Purtroppo, stante il dettato normativo, non si può che addivenire alla conclusione che l’acquirente perderà retroattivamente la qualifica di socio e la perdita investirà anche la delibera assembleare che, a quel punto, diventerà invalida con tutte le eventuali connesse conseguenze. La valenza dell’atto in frode Il Consiglio del notariato del Triveneto con la massima I.L.1 ha affermato che: “La cessione di partecipazione avvenuta in violazione degli eventuali limiti statutari al suo libero trasferimento…è inefficace, pertanto la stessa non legittima l’esercizio dei diritti sociali da parte del cessionario, ancorché depositata nel registro imprese ai sensi dell’art.2470, comma 1 c.c.”. Ci si riferisce, nello specifico, alla previsione dell’art.2469, co.1 c.c., con cui il Legislatore ha dato la possibilità di regolamentare la circolazione delle quote sociali tramite espresse previsioni limitative da inserire all’interno dello statuto, quali possono essere le clausole di prelazione di gradimento. La massima dei notai triveneti appare ineccepibile, stante la circostanza, peraltro rilevata dagli stessi, che in fin dei conti nulla è cambiato. In altri termini: se non era valida la cessione anche in presenza della trascrizione nel libro soci, non si vedono i motivi per cui dovrebbe esserlo se depositata presso il Registro Imprese, dato soprattutto il valore che si intende attribuire al passaggio richiamato. 40 pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto medesimo. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, e, stante il suddetto obbligo, non è ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c..”. Si veda L.De Angelis, “Il registro imprese non è Vangelo” in Italia Oggi del 28 marzo. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.15 del 13 aprile 2009 37 Il concetto è stato, peraltro, ribadito dallo stesso consiglio notarile con la massima I.L.2 in cui si afferma che: “Il deposito nel registro imprese ai sensi dell’art.2470, comma 1 c.c. di un atto di trasferimento di partecipazione affetto da vizi, non è idoneo a sanare in alcun modo detti vizi.”. Tutto al più, si potrà disquisire in merito alla natura ed alle conseguenze che tale atto in frode alle clausole statutarie comporta, e cioè se, da un lato, esso sia da considerare quale atto affetto da nullità, inefficacia, sia essa relativa o assoluta; e, dall’altro, origini il diritto al risarcimento del danno o al riscatto. Alla luce di quanto affermato dai notai, la posizione degli amministratori, invece che “alleggerirsi”, pare restare, come peraltro affermato anche nel precedente paragrafo, la stessa, poiché ad essi compete l’onere di verificare, una volta che si presenti un cessionario munito di certificazione rilasciata da parte del Registro Imprese di avvenuto deposito dell’atto, il rispetto delle regole statutarie in materia di circolazione delle quote societarie. Altro problema che investe gli amministratori è quello inerente la verifica che la ricevuta di deposito si riferisca realmente all’atto esibito alla società. L’operazione potrà essere eseguita esclusivamente ad iscrizione avvenuta, poiché al deposito la verifica può essere fatta solamente dall’intermediario che vi ha provveduto. Alla luce di quanto detto, i compiti degli amministratori si fanno più complicati di quanto già non lo fossero, poiché, sebbene il controllo in merito alla validità dell’atto prima era finalizzato principalmente all’iscrizione nel libro soci, adesso agli stessi competono i medesimi doveri, con la differenza che la verifica si è resa più complessa. Ecco perché, in fin dei conti, risulta più semplice mantenere il libro soci ed effettuare alcune modifiche allo statuto, in modo tale da rendere vincolante l’iscrizione stessa. La valenza delle clausole statutarie Alla luce di quanto affermato, risulta più agevole mantenere il libro soci, sia in quanto non si trovano validi motivi per una sua “rottamazione”, sia perché, previe opportune accortezze in sede di modifica dello statuto, allo stesso si può far assumere una certa rilevanza. Questo è quanto si desume anche dalla massima n.115 dei notai milanesi, che, sebbene non rappresenti la legge, offre sempre un punto di vista qualificato (si precisa peraltro che su i temi che abbiamo affrontato e che affronteremo nel presente paragrafo, sarà la giurisprudenza ad offrire il corretto inquadramento e la giusta rilevanza). La massima: Â nella prima parte, legittima il mantenimento o l’adozione del libro soci; Â nella seconda, si occupa di individuare la portata delle clausole statutarie eventualmente modificate in presenza del libro soci. Infine, viene analizzata la portata delle rilevanze delle clausole statutarie non modificate che rimandano direttamente od indirettamente al libro soci. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.15 del 13 aprile 2009 38 Le clausole statutarie modificate Così recita la massima milanese: “Sono valide ed efficaci le clausole statutarie che, pur dopo l’abolizione dell’obbligo di tenuta del libro dei soci nella Srl, subordinano l’efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società e la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali alla iscrizione nel libro dei soci facoltativamente istituito o mantenuto, ferma restando la necessità di previamente assolvere all’obbligo del deposito nel registro delle imprese di cui all’articolo 2470, codice civile.”. Dalla lettura coordinata con la precedente I.L.1 si evince una “spoliazione” indiretta del valore del Registro Imprese. Previe opportune modifiche ad eventuali clausole statutarie recettive della facoltà concessa dal Legislatore con l’art.2469 c.c. in tema di regolamentazione della circolazione delle quote sociali, le stesse possono annullare quanto si consolida attraverso il deposito al Registro Imprese dell’atto. In altri termini, a parere dei notai, il rimando che il Legislatore fa (art.2470, co.1 c.c.) al deposito dell’atto, rappresenta una delimitazione dell’efficacia dello stesso, individuando in tale momento la prima data utile perché lo stesso dispieghi i suoi effetti nei confronti della società. Ma questo non vuol dire che, all’interno della libertà contrattuale che viene riconosciuta alle parti dal codice civile, non sia possibile posticipare gli effetti ad un momento successivo, senza però rinviarli in eterno. Riprendendo quanto detto in sede di commento delle massime dei notai del Triveneto, coloro che hanno il potere-dovere di permettere l’esercizio dei diritti sociali sono gli amministratori. Essi sono i garanti del corretto svolgimento della vita sociale ed è per questo che non si può loro negare la possibilità di posticipare gli effetti dell’efficacia di una cessione di quote al controllo del rispetto del dettato statutario e, quindi, all’effettivo esercizio del proprio ufficio. Ovviamente, la clausola dovrà fare esplicito riferimento al libro soci. Le clausole statutarie originarie In merito alle clausole statutarie inerenti il libro soci, già esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo art.2470 c.c.: “…se non si riducono a meri rinvii alla legge recettivi delle modifiche intervenute, rimangono in vigore con l’efficacia desumibile in via interpretativa dal tenore delle stesse clausole: esse pertanto sono idonee a mantenere all’iscrizione nel libro soci la funzione di regola organizzativa per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali soltanto se il testo delle medesime clausole ricollega a quella iscrizione l’efficacia della cessione nei confronti della società e/o la legittimazione all’esercizio di 41 almeno uno dei diritti connessi alla quota ceduta ”. Ne deriva che le clausole statutarie originarie, debbono essere scisse in due differenti categorie: quelle che rappresentano un mero rimando a norme di legge; quelle che esplicitamente danno rilevanza al libro soci. A fini esplicativi, l’art.2479-bis c.c. si presta perfettamente allo scopo. 41 Massima n.115 del Consiglio notarile di Milano. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.15 del 13 aprile 2009 39 Detto articolo disciplina le modalità di convocazione dell’assemblea e, nello specifico, prevede che “la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci” (rectius: registro delle imprese). Ne deriva che, se lo statuto rinvia espressamente al libro soci, sarà esso a far fede, mentre se vi è un mero rinvio all’art.2479-bis, gli amministratori dovranno riferirsi al domicilio indicato nel Registro Imprese. In tale circostanza, gli amministratori potrebbero trovarsi nella situazione paradossale di non poter sapere quale sia il domicilio di alcuni soci. Ci riferiamo alla casistica in cui si debba convocare un’assemblea, e l’atto di cessione sia solamente alla fase di richiesta protocollazione, nel qual caso non si può aver visione dell’atto di cessione e quindi sapere quale sia il domicilio del nuovo socio cui inviare la convocazione. Parimenti, ed in maniera più rilevante, se lo statuto prevede espressamente che per l’esercizio dei diritti legati alla partecipazione sociale è necessaria l’iscrizione nel libro soci, sarà solamente ad avvenuta trascrizione nello stesso che, ad esempio, il nuovo socio potrà esercitare il proprio diritto di voto. Conclusioni Alla luce di quanto affermato, si può dire che il Legislatore non abbia raggiunto lo scopo di semplificazione e riduzione dei costi amministrativi che si era prefissato. Infatti, nella previsione di mantenimento o adozione facoltativa del libro soci, circostanza che per i sopraindicati motivi si consiglia, oltre all’adempimento originario inerente la corretta tenuta del libro sociale, si aggiunge anche la necessità di procedere alla verifica ed alla consultazione, sicuramente non sporadica, del Registro Imprese, il tutto con indubbi aumenti sia del carico di lavoro che del costo di gestione. Per quanto riguarda l’amministratore e le proprie responsabilità, se è vero che da un lato esso viene sollevato dall’obbligo di preventiva verifica del rispetto della legalità dell’atto, dall’altro, in presenza del libro sociale, in capo allo stesso restano gli obblighi di regolare tenuta e aggiornamento costante dello stesso, senza peraltro tralasciare le aumentate difficoltà di controllo già evidenziate. A ben vedere, attraverso l’abolizione dell’obbligo di tenuta del libro soci, si sono di fatto estromessi società e amministratori da qualsivoglia intervento in merito, essendo solamente le parti ed il professionista delegato all’atto i soggetti su cui fare affidamento in merito alla corretta interpretazione ed applicazione sia delle disposizioni di legge che di quelle statutarie. Ed è per questo che, forse, è meglio mantenere il libro soci e modificare in maniera adeguata lo statuto, con la conseguenza che, alla luce delle modifiche introdotte, la fotografia della situazione creatasi è rappresentabile con quanto disse Tancredi ne Il Gattopardo e cioè “se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”. Forse, ad onor del vero, si stava meglio prima, visto che quel “tutto” che è cambiato “costringe” a lasciare le cose come erano ma con le numerose complicazioni evidenziate. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.15 del 13 aprile 2009 40