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Nr.03/28.01.2013
La disciplina del cumulo di impieghi e incarichi
Il Codice del Lavoro, nella versione ripubblicata, riconosce al dipendente il diritto di fornire
contemporaneamente prestazioni lavorative a uno o più datori di lavoro, in base a più contratti
individuali di lavoro. L’art. 35 del Cod. Lav. disciplina il cumulo di impieghi e incarichi assunti in
questo modo dal lavoratore.
La legge prevede situazioni in cui il cumulo non è ammesso per incompatibilità tra incarichi.
La legge stabilisce che all’assunzione di qualsiasi impiego debba corrispondere la conclusione di un
contratto individuale di lavoro e la previsione di un dato compenso per l’esecuzione delle attribuzioni
del rispettivo incarico.
Laddove non vi siano incompatibilità legali, il dipendente può concludere con il datore di lavoro un
altro contratto individuale, realizzando così un cumulo di impieghi e incarichi all’interno del medesimo
rapporto di lavoro. In questo caso, il dipendente beneficerà dello stipendio corrispondente per ognuno
degli incarichi cumulati.
Nel 2011, tramite la Legge n. 40/2011 per la modifica e l’integrazione della Legge n. 53/2003, sono
state apportate due importanti modifiche alla disciplina del cumulo degli incarichi lavorativi, stabilita
dall'art. 35 del Codice del Lavoro:
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è stata espressamente regolata la possibilità di cumulo di impieghi e incarichi presso lo stesso
datore di lavoro;
è stata eliminata la condizione per cui il dipendente che cumula più incarichi lavorativi era tenuto
a informare ogni datore di lavoro relativamente all’incarico considerato principale.
La suddetta regolamentazione del cumulo di impieghi e incarichi presso lo stesso datore di lavoro
cerca di tutelare il lavoratore, prevedendo che il secondo contratto debba avere ad oggetto un’attività
diversa da quella per cui è stato stipulato il primo contratto. In caso contrario, verrebbero eluse le
disposizioni imperative del Codice del Lavoro volte a limitare la durata del tempo di lavoro, sia in caso
di full-time che in caso di part-time.
Si intende generalmente per cumulo di impieghi e incarichi la conclusione di un contratto individuale
di lavoro, o di più contratti temporanei di servizio o commerciali, con il medesimo o con più datori di
lavoro. Ma anche la coesistenza di uno o più contratti di lavoro e di un atto amministrativo di nomina
per lo svolgimento di un incarico pubblico in rappresentanza degli interessi dello Stato configura una
situazione di “cumulo” di incarichi.
Precisiamo che, se un dipendente desidera concludere con lo stesso datore di lavoro un contratto
individuale di lavoro e un contratto temporaneo di servizi, si configurerà la situazione di cumulo di
impieghi e incarichi di cui l'art. 35 del Codice del Lavoro anche se il secondo incarico prevede una
sola ora di prestazione lavorativa o prestazioni occasionali. Il dipendente sarà, pertanto, tenuto a
concludere un contratto individuale di lavoro anche per la seconda attività.
In questo senso, l’art. 7 comma 1, punto 2.1 del Codice Tributario stabilisce: “qualsiasi attività può
essere riconsiderata come attività dipendente se adempie almeno ad uno dei seguenti criteri:
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il beneficiario del reddito risulta avere un rapporto di subordinazione nei confronti del sostituto
d’imposta, rispettando le condizioni di lavoro da lui imposte, quali: le mansioni; i modi di
adempimento; il luogo in cui si svolge l’attività; il programma di lavoro;
nello svolgimento dell’attività il beneficiario utilizza esclusivamente i beni aziendali del sostituto
d’imposta, spazi con dotazioni adeguate, equipaggiamento speciale di lavoro e di protezione,
attrezzi di lavoro o altri simili e contribuisce alla missione d’impresa mediante il proprio sforzo
fisico o mediante la propria capacità intellettuale, ma non mediante l’apporto di capitale proprio;
il sostituto d’imposta sopporta, per lo svolgimento dell’attività, le spese di trasferta del dipendente
mediante un’indennità per delega-distaccamento, sia nel Paese di residenza che all’estero,
nonché altre spese simili;
il sostituto d’imposta paga l’indennità per il congedo di riposo e l’indennità per l’incapacità
temporanea al lavoro;
La dottrina giuridica ha affrontato il problema dei contratti individuali di lavoro che possono essere
conclusi contemporaneamente dallo stesso dipendente.
La legge, infatti, non ne limita il numero, che viene invece stabilito dalle due parti del rapporto di
lavoro (datore di lavoro e dipendente).
Le due situazioni menzionate sopra però (il cumulo di impieghi e incarichi presso lo stesso datore di
lavoro e presso datori di lavoro diversi) sono valutate diversamente dalla dottrina.
Con riguardo al primo caso, il problema discusso verteva su un possibile uso distorto dell’istituto del
cumulo degli incarichi, in modo da aggirare la normativa relativa all’orario massimo di lavoro.
Tale rischio può ritenersi scongiurato, data la presenza in ogni contratto di lavoro della clausola che
stabilisce la durata massima della giornata lavorativa. Nel contratto il datore di lavoro stabilisce, per
ogni intervallo orario, le attività lavorative relative a ciascun incarico che devono essere svolte dal
lavoratore. Non è dunque possibile fissare due termini distinti, ciascuno relativo al singolo contratto,
poichè il dipendente dovrà espletare le mansioni dei due incarichi durante il medesimo orario.
La letteratura giuridica mette in evidenza che i contratti di lavoro non possono non determinare un
termine alla giornata lavorativa, poichè la legge stabilisce che il lavoratore debba godere di un giusto
periodo di riposo per rinfrancare le proprie energie.
L'art. 35 stabilisce un divieto di cumulo di impieghi e incarichi laddove ciò sia proibito a livello
legislativo.
Per quanto riguarda il cumulo di impieghi e incarichi presso datori di lavoro diversi, ciò è consentito
nei limiti in cui questo cumulo non determina un danno in capo ai datori di lavoro. E’ previsto che il
dipendente rispetti il principio di non concorrenza, che non causi ai suoi datori un danno d’immagine,
che non ne leda l’autorità o sveli i segreti di fabbricazione o servizio.
Il datore di lavoro ha il diritto di inserire nel contratto clausole che prevedano in capo alla parte
lavoratrice obblighi di non concorrenza (sia in decorrenza di contratto che in caso di conclusione del
rapporto di lavoro) e doveri di lealtà, onestà e professionalità. Può essere vietato anche lo
svolgimento di un’attività lavorativa simile presso altre società commerciali concorrenti (strettamente
determinate) o entro una certa area geografica (che deve essere altrettanto concretamente
determinata). La giurisprudenza considera la mancata osservanza di tali obblighi come una grave
inosservanza degli accordi stabiliti a livello contrattuale e la sanziona mediante la rescissione del
contratto di lavoro.
Per quanto concerne la vecchia imposizione secondo cui la persona che cumula più impieghi e
incarichi è tenuta a dichiarare al/ai datori di lavoro quale sia l’incarico che considera principale,
riteniamo che sia stato fatto un passo importante nel considerare:
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il principio generale di libertà contrattuale;
il principio speciale relativo alla limitazione del diritto al lavoro e della libertà di lavoro.
Il Codice Tributario prevede il diritto delle persone fisiche di dedurre dal reddito netto mensile una
certa somma sotto la forma di deduzione personale. Ciò è concesso solo per i redditi provvenienti da
stipendi ricevuti per l’impiego considerato principale. Pertanto, il dipendente cumulatore presenterà
una dichiarazione in cui figurerà tale deduzione personale applicata sul reddito netto derivato dallo
stipendio ottenuto per un altro posto di lavoro, ma senza essere tenuto a specificare dove
quest’ultimo si svolge.
Per quanto riguarda il cumulo dello stipendio con la pensione, la Legge n. 263/2010 prevede che le
seguenti categorie di pensionati possano cumulare la pensione con redditi derivanti da situazioni in
cui vi è obbligo di assicurazione, nelle seguenti condizioni:
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in caso di pensione di vecchiaia;
in caso di soggetti non vedenti;
in caso di soggetti portatori di invalidità di terzo grado, bambini, persone che ricevono la pensione
ai supersiti;
i bambini, i beneficiari della pensione ai supersiti.
Bibliografia
CODICE DEL LAVORO del 24 gennaio 2003, Legge n. 53 del 24 gennaio 2003, RIPUBBLICATA
- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 345, 18 maggio 2011.
TRIBUNALE DI BUCAREST, IV Sezione civile, delibera n. 232R/2001, in P.R. n. 4/2001, p. 156158
“RIVISTA ROMENA DI DIRITTO DEL LAVORO”, n. 2 del 30.03.12
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