REGIONE PUGLIA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE

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REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE
PIAZZA G. CESARE N° 11 - 70124 BARI
OBIETTIVI GENERALI
La riforma sanitaria approvata sta impegnando tutti i soggetti che a vario titolo e con responsabilità diverse,
concorrono alla promozione e alla tutela del bene salute.
I cambiamenti introdotti dalla riforma, sono numerosi ed incidono in profondità sulle cause che hanno
creato le maggiori difficoltà sull'efficienza ed efficacia del servizio sanitario.
Anche per governare questo processo, il C.C.N.L. ha affidato alla contrattazione aziendale la piena
responsabilità della gestione dei principali istituti contrattuali che intervengono sull'organizzazione del lavoro, sulla
produttività aziendale, sulla valorizzazione della professionalità e responsabilità degli operatori.
Le Aziende sanitarie, dovranno rivedere strutture organizzative, contabilità, articolazioni territoriali.
Per le Aziende Ospedaliere, la struttura dipartimentale e l'ulteriore sviluppo del processo di
aziendalizzazione, determineranno nuovi valori professionali, rompendo con una logica gerarchica che a lungo ha
penalizzato l'organizzazione del lavoro e la professionalità degli addetti.
La dotazione organica andrà ridefinita alla luce di questi obiettivi che costituiranno priorità nei piani di
assunzione e formazione.
Gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere con il contratto collettivo integrativo, in coerenza con il
processo riformatore, intendono valorizzare il lavoro e la responsabilità degli operatori attraverso la gestione del
salario accessorio e di carriera che devono essere collegati alle condizioni reali del lavoro ed ai processi di
organizzazione dello stesso. Tutto questo in un quadro di relazioni sindacali strutturate e finalizzate al pieno
coinvolgimento dei soggetti sindacali deputati alla contrattazione.
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE"
Art. 1
Campo di Applicazione
1.
Il presente contratto collettivo integrativo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato del comparto, esclusi i dirigenti, dipendenti dell'Azienda Ospedaliera "OSPEDALE
POLICLINICO CONSORZIALE" di Bari.
2.
Nel testo del presente contratto i riferimenti ai decreti legislativi 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni e 29/93 così come modificato integrato e sostituito dai decreti 4 novembre 1997, n.396 e decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono riportati rispettivamente come, decreto legislativo n. 502/92 e decreto
legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
Il riferimento all'Azienda Ospedaliera "OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE" è riportato nel testo del
presente Contratto integrativo come "Azienda".
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1.
Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001. Le risorse
economiche
residue di ciascun anno, derivanti dall'applicazione del presente contratto integrativo, possono essere utilizzate
anche negli anni successivi, secondo accordi contrattuali.
2.
Gli effetti giuridici ed economici decorrono dall'01/01/98. La stipulazione, che avviene al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure, è notificata
da parte del Direttore Generale dell'Azienda alle rispettive strutture, in quanto destinatarie dell'attuazione degli istituti
a contenuto economico e normativo, nei termini previsti per ciascun istituto dal presente contratto.
3.
Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta
da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima da ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo
integrativo.
4.
Le parti convengono che si proceda alla verifica dell'attuazione del presente contratto almeno a cadenza
annuale, fatte salve periodiche verifiche su particolari istituti indicati nel presente contratto, previa acquisizione della
necessaria documentazione ovvero messa a disposizione della stessa, dieci giorni prima della data stabilita per la
verifica.
5.
Le parti concordano di procedere alla revisione dell'organizzazione del lavoro a partire dal 1° settembre 2000.
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1.
Con il presente contratto, coerentemente all'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate
l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi erogati alla collettività, si intende regolamentato il sistema delle relazioni
sindacali nell'Azienda, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità.
2.
Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei
seguenti modelli relazionali :
a)
contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello dell'Azienda, sulle materie e con le modalità
indicate dal C.C.N.L. 7 aprile 1999;
b)
informazione, concertazione, consultazione e partecipazione, che si estrinseca anche attraverso la
costituzione di Commissioni paritetiche;
c)
interpretazione autentica del contratto collettivo integrativo.
3.
Tali modelli relazionali dovranno essere regolati attraverso un protocollo da sottoscrivere
successivamente.
Art. 4
Contrattazione collettiva integrativa
1.
La stipula del presente contratto collettivo integrativo è stata resa possibile dall'utilizzo delle risorse dei
fondi di cui agli artt. 38 e 39 del CCNL 7 aprile 1999.
2.
Con il presente contratto collettivo integrativo s'intendono regolate le seguenti materie:
I - i sistemi di incentivazione del personale, sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della
produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di
valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui al 3° comma dell'art. 38 del CCNL 7 aprile 1999;
II - i criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli
artt. 38 e 39 del CCNL del 7 aprile 1999:
a)
attuazione dei contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e
privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure d'incentivazione della produttività di cui
all'art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e
nei limiti dell'art. 1 comma 57 e seguenti della legge n° 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali
economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell'anno;
c)
specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
d)
somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle aziende o enti del
comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;
e)
finanziamenti aggiuntivi o integrativi;
f)
una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di organico
del personale per il finanziamento del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
III - lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione del bilancio per la finalizzazione tra
i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili
processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale;
IV - le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 27 del CCNL del 7 aprile
1999;
V - i programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del
personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
VI - le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro nonché per l'attuazione
degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
VII - le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o
riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle
esigenze dell'utenza;
VIII - i criteri per le politiche dell'orario di lavoro di cui all'art. 26 del CCNL 7 aprile 1999;
IX - l'individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno
a part-time di cui all'art. 23, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999;
X - le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 7, anche alla luce della legge 10/04/91, n.
125;
XI - criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario.
3.
Il presente contratto collettivo integrativo regolamenta le seguenti materie relative al sistema classificatorio
del personale:
A.
i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all'interno di ciascuna
categoria, di cui all'art. 17 del CCNL 7 aprile 19999;
B.
il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale di cui all'art. 35 del
CCNL 7 aprile 1999;
C.
D.
lo svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie, art. 16;
la valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni, art. 20;
E.
il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica;
F.
i sistemi di valutazione permanente di cui all'art. 35, comma 2.
4.
Le componenti salariali relative alla produttività da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi, verificati dal nucleo di valutazione oppure dal
servizio di controllo interno.
Art. 5
Tempi e procedure per la stipulazione del contratto collettivo integrativo
1.
L'Azienda si impegna a predisporre la relazione illustrativa tecnico-finanziaria a corredo
dell'ipotesi di
contratto collettivo integrativo, entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della suddetta ipotesi. L'ipotesi di contratto
collettivo integrativo, unitamente alla relazione di cui sopra, viene trasmessa al Collegio dei Revisori o Organo
equipollente entro 5 giorni dalla predisposizione della relazione illustrativa tecnico-finanziaria.
2.
Trascorsi i successivi quindici giorni, senza formulazione di rilievo alcuno al riguardo, la presente ipotesi,
seguita dalla definitiva sottoscrizione delle parti contraenti, è considerata contratto valido a tutti gli effetti.
Art. 6
Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
1.
Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono stati così disciplinati:
A.
INFORMAZIONE:
·
L'Azienda, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni
sindacali, s'impegna ad informare, in forma scritta, periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui
all'art. 9, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999 sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il
rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
·
Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed
in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per
l'innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione,
tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 5 del CCNL del 2 giugno 1998, sulla definizione dei
comparti di contrattazione. Nel caso di materie per le quali il presente contratto collettivo integrativo prevede la
contrattazione o la concertazione o la consultazione, l'informazione é preventiva.
B.
CONCERTAZIONE :
·
I soggetti di cui alla lett. A, ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la
concertazione sulle seguenti materie:
- articolazione dell'orario di servizio;
- verifica periodica della produttività delle strutture operative;
- definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro;
- andamento dei processi occupazionali.
·
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di
ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta; dell'esito
della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.
C.
CONSULTAZIONE :
·
La consultazione dei soggetti di cui alla lett. A, prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi
riflessi sul rapporto di lavoro, avviene su richiesta delle parti contraenti il presente contratto collettivo integrativo. Essa
si svolge, obbligatoriamente, su:
-
organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche;
-
modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale di cui
all'art. 59, comma 8, del D. Lgs. n° 29/93, sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed
arbitrato;
-
casi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n° 626.
a)
Presso l'Azienda, a seguito di specifica richiesta, sono costituite specifiche Commissioni bilaterali, nonché
osservatori, con garanzia da parte della stessa Azienda, di fornire tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento, con
il compito di approfondire le problematiche concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di
riorganizzazione dell'Azienda, alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e
sicurezza del lavoro e le attività di formazione.
b)
La Commissione bilaterale, così come previsto dall'art. 6 del presente contratto integrativo, procede ad
accertare tutte le problematiche presenti in Azienda e riferite ai problemi di sicurezza. Subito dopo propone
programmi di intervento per risanare gli ambienti compromessi.
Le proposte sono discusse al tavolo di contrattazione, dando priorità:
- alla salubrità degli ambienti di lavoro;
- alla messa a norma o sostituzione degli apparecchi ed impianti non idonei;
- alle condizioni dei lavoratori che riscuotono indennità di disagio, rischio, pericolo.
Allo scopo le parti si impegnano ad individuare annualmente le risorse necessarie agli interventi compatibilmente con
le assegnazioni regionali relative al F.S.R.
c) Tali Commissioni non hanno potere negoziale.
Art. 7
Comitato per le pari opportunità
1.
E' istituito presso l'Azienda il Comitato per le pari opportunità, i cui oneri di funzionamento sono a carico
dell'Azienda, così come previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. 7 aprile 1999, con i seguenti compiti:
a)
raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'Amministrazione è tenuta a fornire;
b)
formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all'art.
4, comma 2 punto X del C.C.N.L. 7 aprile 1999,
c)
promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della
pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n° 125/1991.
2.
Il Comitato di cui al precedente comma 1., è presieduto da un rappresentante dell'Azienda ed è costituito in
forma paritetica così come segue:
a)
da sei componenti nominati dall'Azienda;
b)
da sei componenti nominati dalle OO. SS. firmatarie del presente contratto.
3.
Per ogni componente effettivo è prevista la nomina di un componente supplente.
4.
Il presidente del Comitato di cui al precedente comma 1., designa un vicepresidente.
5.
Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le
proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla
famiglia:
-
accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del
perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli
incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio;
-
flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
-
processi di mobilità.
6.
L'Azienda è tenuta a fornire ogni strumento idoneo, necessario a garantire l'operatività del
Comitato di
cui al precedente comma 1. Il prescritto Comitato deve svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle
lavoratrici all'interno dell'Azienda fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla
presenza nelle varie categorie e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
7.
Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
Art. 8
Interpretazione autentica del contratto collettivo integrativo
1.
Quando insorgono controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione del Contratto collettivo
integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola
controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure previste dall'art. 5, sostituisce la clausola in questione sin
dall'inizio della vigenza del presente contratto.
2.
Per le questioni aventi carattere di generalità, prima che insorgano le controversie, su richiesta della
parte sindacale, la Direzione Generale attiva le procedure di cui al comma 1.
Art. 9
Progressione interna nel sistema classificatorio
1.
La progressione interna dei dipendenti dell'Azienda nel sistema classificatorio, nel rispetto dell'art. 14 del
C.C.N.L. 7 aprile 1999, è effettuato, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei
relativi profili, mediante:
a)
passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore;
b)
passaggi all'interno delle categorie B e D;
c)
passaggi nell'ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello.
2.
L'Azienda può bandire i concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti di cui
al comma 1, punti b) e c), solo se le selezioni interne hanno esito negativo o se mancano del tutto all'interno le
professionalità da selezionare.
Art. 10
Criteri e procedure per i passaggi tra categorie
1.
I passaggi dei dipendenti da una categoria all'altra immediatamente superiore avvengono previo
superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e
professionali previsti per l'accesso al profilo dalle declaratorie di cui all'allegato 1 del C.C.N.L. cui si riferisce la
selezione.
2.
Il punteggio a disposizione da assegnare è pari complessivamente a 100 punti.
3.
La selezione di cui al precedente comma 1 è basata su:
a)
verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposita prova, volta ad
accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi.
b)
valutazione comparata dei curricula ove, comunque prendere in considerazione:
·
titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento, certificato di abilitazione a funzioni direttive,
diploma di scuola diretta ai fini speciali nell'assistenza infermieristica etc., purché non siano utilizzati come requisito di
ammissione;
·
corsi di formazione, anche esterni all'azienda, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale;
·
qualificati corsi di aggiornamento professionale;
·
pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dall'azienda o ente;
·
attività didattica;
·
anzianità di servizio comprese le mansioni superiori dimostrabili con atto formale.
4.
L'azienda, con proprio atto regolamentare, definito e sottoscritto fra le parti negoziali, individua le modalità di
svolgimento delle selezioni di cui agli artt. 16 e 17 CCNL 7 aprile 1999;
5.
Il regolamento di cui sopra dovrà essere predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'all. 2 al C.C.N.L.
7/4/99:
Art. 11
Criteri e procedure per i passaggi all'interno di ciascuna categoria
1.
I passaggi dei dipendenti dell'azienda, nell'ambito della stessa categoria tra profili di diverso livello economico
nei limiti della dotazione organica, avvengono previo superamento di una selezione interna alla quale partecipano i
dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla declaratoria di cui all'allegato 1 del CCNL 7
aprile 1999.
2.
I criteri per le selezioni di cui al comma 1) e le procedure relative alle modalità del loro svolgimento sono
definite dal regolamento di cui all'art. 10 del presente contratto integrativo.
3.
I passaggi orizzontali dei dipendenti all'interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello,
sono effettuati dall'azienda, a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali
previsti per l'accesso al profilo dalla declaratoria di cui all'allegato 1 del CCNL 7 aprile 1999. In caso di più domande
si procede alla selezione interna, utilizzando i criteri dei commi 1 e 2; ove sia richiesto il possesso dei requisiti
abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell'idoneità professionale,
anche mediante prova teorico-pratica.
Le parti si incontreranno per affrontare le varie problematiche relative al presente articolo.
Art. 12
Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca - indennità di funzione
1.
A norma dell'art. 20 e 21 del C.C.N.L. 7 aprile 1999, l'Azienda, sulla base del proprio ordinamento, rispetto
alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e capacità professionali ed esperienze acquisite dal personale, istituisce posizioni organizzative da affidare
ai dipendenti collocati nella categoria D, nonché, limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza
sociale, nella categoria C, per tipologie di particolare rilievo professionale coerenti con l'assetto organizzativo
dell'Azienda.
Individuata l'entità del fondo ex art. 39 e la quota parte per finanziare le posizioni organizzative attraverso la
contrattazione collettiva integrativa, l'Azienda, nell'istituire le posizioni organizzative, è impegnata ad esaminare
specifica proposta della R.S.U. e delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. 7/4/99, cui la Direzione Generale darà
riscontro motivato.
2.
Le parti negoziali convengono che, ai fini della graduazione delle funzioni, l'Azienda terrà conto:
del livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di
posizioni dirigenziali sovraordinate;
-
del grado di specializzazione richiesto dai compiti affidati;
-
della complessità delle competenze attribuite;
-
dell'entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
-
della valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali;
3.
Le relative indennità di posizione vanno definite all'interno del fondo ex art. 39 del C.C.N.L. 7 aprile 1999.
4.
Per il conferimento degli incarichi di ciascuna posizione organizzativa, l'Azienda emette avviso interno,
specificando per ciascuna posizione organizzativa:
-
la durata, natura e caratteristica dei programmi da realizzare in relazione alla istituenda posizione;
-
le categorie ed i profili professionali del personale cui la posizione è riferita;
le attitudini, capacità professionali ed esperienza acquisita che i candidati devono possedere per la
realizzazione dei programmi di cui sopra;
-
il peso attribuito alla posizione e il relativo valore economico;
-
i termini e le modalità per la presentazione delle domande.
Il personale interessato presenta domanda nei termini e con le modalità specificate nell'avviso. Le domande sono
esaminate da una Commissione formata da tre componenti interni esperti nelle materie, scelti dall'Azienda.
La Commissione esamina tutte le domande presentate ed ammesse a selezione, tenendo a riferimento di
valutazione, la coerenza tra i contenuti professionali richiesti dalla posizione organizzativa e quanto contenuto nel
curriculum professionale dei candidati.
La Commissione procede all'individuazione dei candidati idonei a ricoprire l'incarico di riferimento ed il Direttore
Generale, con provvedimento motivato, conferisce l'incarico tra gli idonei.
5.
L'Azienda, attraverso i servizi di controllo interno, verifica annualmente il risultato delle attività svolte dai
dipendenti cui sono stati attribuiti incarichi di posizione organizzativa, dando informazione alla RSU ed alle OO.SS.
firmatarie del presente contratto, del risultato delle verifiche. A tal fine, le parti negoziali individuano i seguenti criteri
uniformi dei sistemi di valutazione, cui il servizio di controllo interno deve fare riferimento per la valutazione:
reale situazione di partenza
modalità di gestione considerate
complessità delle attività svolte
sistema di rilevazione periodica
complesso degli strumenti individuati
individuazione di obiettivi specifici e loro grado di realizzazione
dotazione organica necessaria a perseguirli
meccanismi di rilevazione, rendicontazione e consuntivazione dei dati quali-quantitativi derivanti dall'attività
di gestione affidata.
La positiva valutazione dà diritto alla corresponsione dell'indennità di funzione. La revoca dell'incarico comporta la
perdita dell'indennità di funzione da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella
categoria di appartenenza ed è restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già
acquisito ai sensi dell'art. 35, ed ove spettante, quello dell'art. 36, comma 3 del CCNL 7 aprile 1999;
6.
In caso di eventuale valutazione negativa, gli organismi di cui al precedente comma, prima di formalizzare la
decisione alla Direzione Generale, acquisiscono in contraddittorio le considerazioni del dipendente, assistito da un
dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.
7.
L'esito della valutazione è acquisito al fascicolo personale del dipendente interessato e di tanto si tiene conto
nell'affidamento di eventuali altri successivi incarichi.
8. Il personale di categoria C, cui sia stato conferito incarico di posizione organizzativa, con le modalità previste dal
presente articolo, svolto per almeno sei mesi e valutato positivamente, in presenza di posto vacante del medesimo
profilo nella dotazione organica della categoria D, partecipa alla selezione interna di cui all'art. 16 del CCNL 7 aprile
1999, sulla base del colloquio con precedenza nel passaggio.
Art. 13
Formazione ed Aggiornamento professionale
1.
La formazione e l'aggiornamento professionale costituiscono un elemento essenziale ad accelerare il
processo di aziendalizzazione, lo sviluppo della professionalità degli operatori e la realizzazione dei programmi
annuali e pluriennali di quest'azienda.
2.
L'attività formativa da realizzare attraverso programmi mirati allo sviluppo delle professionalità, in linea con i
modelli organizzativi adottati dall'azienda, è finalizzata all'ottimale utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane.
3.
L'attività formativa si realizza mediante corsi teorico-pratici da svolgersi attraverso i seguenti percorsi:
A.
addestramento professionale;
B.
aggiornamento e qualificazione professionale;
C.
riqualificazione professionale.
4.
La formazione può essere:
I.
II.
obbligatoria;
facoltativa.
La formazione obbligatoria riguarda tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale collocato in
aspettativa sindacale. La certificazione finale attesta lo stato di acquisizione del percorso formativo. Il personale che
partecipa alle attività di formazione obbligatoria organizzate dall'Azienda, è considerato in servizio a tutti gli effetti. I
relativi oneri sono a carico dell'Azienda. I richiamati corsi sono, di norma, tenuti durante l'orario di lavoro. Se svolti
fuori dalla sede lavorativa, ai partecipanti è riconosciuta, se ne sussistono i presupposti, il trattamento di missione, il
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, secondo quanto previsto dall'istituto di comando.
L'aggiornamento facoltativo, richiesto a domanda dal dipendente a tempo indeterminato, è svolto fuori dall'orario di
lavoro. Il Dirigente dell'Unità Operativa, cui il dipendente appartiene, trasmette all'Amministrazione la domanda di
partecipazione all'aggiornamento, munita di parere in ordine ai contenuti di utilità dell'aggiornamento sia rispetto agli
obiettivi di aggiornamento programmati dalla stessa Unità Operativa di appartenenza sia rispetto all'individuale
aggiornamento e miglioramento della professionalità correlata alle funzioni effettivamente svolte.
L'Azienda, per l'aggiornamento facoltativo dei propri dipendenti a tempo indeterminato, autorizzati come innanzi,
rimborsa l'intera quota di iscrizione al corso di aggiornamento tenuto in Italia ed un importo, con i criteri previsti
per il comando, pari al 50% delle spese sostenute dal dipendente, debitamente documentate.
Per gli aggiornamenti facoltativi è obbligatoria, al termine del corso, la relazione dettagliata dei contenuti di
aggiornamento, da consegnare entro 10 giorni dal rientro, alla Direzione Sanitaria o Amministrativa, secondo la
rispettiva competenza, la quale costituisce presupposto per il rimborso stesso.
Anche per l'aggiornamento facoltativo deve essere osservato il principio della rotazione, fornendo a tutti l'opportunità
di partecipazione. L'Azienda, altresì, qualora ritenga che la partecipazione del dipendente al corso di aggiornamento
facoltativo tecnico-scientifico abbia un interesse prevalente rispetto ai programmi ed obiettivi aziendali posti, dispone
l'utilizzo dell'istituto del comando, così come previsto dall'art. 11 del C.C.N.L. 7/4/99.
Le risorse necessarie per garantire le attività previste dal presente articolo, saranno utilizzate giusta art. 29, c. 10,
del C.C.N.L. 7/4/99.
La partecipazione del personale all'attività didattica si realizza nelle seguenti tipologie di corso:
a)
b)
c)
corsi d'insegnamento previsti dall'art. 6 d.lgs. n. 502/92 e sue modificazioni ed integrazioni;
corsi d'aggiornamento professionale obbligatorio organizzati dall'Azienda;
corsi di formazione di base e riqualificazione.
Le attività di cui al comma precedente sono riservate, di norma, ai dipendenti dell'Azienda.
L'attività didattica è remunerata con un compenso forfettario che comprende le lezioni, la correzione degli elaborati e
la partecipazione alle attività degli Organi di didattica. Qualora tale attività dovesse essere svolta fuori dall'orario di
lavoro, la remunerazione lorda sarà pari a £.50.000/ora. Mentre, se svolta durante l'orario di lavoro, la remunerazione
lorda sarà pari a £. 10.000/ora.
Sistema Formativo:
5.
Gli ambiti formativi sono quelli definiti dalla contrattazione integrativa ed organizzati dall'Azienda. Le materie
sulle quali l'Azienda dovrà intervenire con criteri di priorità sono le seguenti:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
decreto legislativo n. 626/94 - sicurezza sul lavoro;
adempimenti relativi all'attuazione dei piani strategici triennali;
processi di accreditamento;
certificazione qualità;
tutela della privacy;
processi di riconversione di strutture;
progetto attuazione 118;
rapporti con l'utenza;
tecniche di primo intervento presso le U.O. e servizi;
adempimenti in relazione ai processi di informatizzazione aziendale;
processi di aggiornamento sulle nuove metodologie di gestione economico-finanziaria.
Piano Formativo:
6.
Considerato il numero degli operatori interessati, di tutta evidenza elevato, il piano formativo obbligatorio,
così come contrattato, deve avere una valenza pluriennale.
Per l'avvio a detti corsi, sulla base dei posti programmati ed in coerenza con le risorse definite, le parti negoziali
concordano il calendario dei corsi sulla base della individuazione prioritaria di aree interessate da progetti specifici e
da aree ritenute critiche nell'ambito dell'attuazione dei piani strategici aziendali.
Il piano di formazione e le risorse economiche connesse devono essere definite in un'unica sessione negoziale.
L'Azienda si impegna a completare il corso di formazione obbligatorio a tutto il personale, entro il 31 dicembre di
ciascun anno.
SISTEMA DI FINANZIAMENTO
Art. 14
Finanziamento dei trattamenti accessori
1.
A far tempo dal 1 gennaio 1998 i seguenti fondi, già previsti dall'art. 43, comma 2, punti 1) e 2) del CCNL del
1 settembre 1995, come modificati ed integrati dai CCNL del 27 giugno 1996 - relativo al secondo biennio economico
- e dal CCNL integrativo del 22 maggio 1997 il cui ammontare è quello consolidato alla data del 31 dicembre 1997:
a)
b)
straordinario - art 43, comma 2, punto 1);
particolari condizioni di disagio, pericolo e danno - art. 43, comma 2, punto 2);
c)
d)
e)
produttività collettiva - art. 46, comma 1, punto 2);
premio qualità prestazione individuale - art. 46, comma 1, punto 1);
maggiorazione qualificazione professionale e responsabilità (gradone) - art. 43, comma 2, punto 3);
sono trasformati ed accorpati nei seguenti nuovi fondi:
1.
i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o
danno di cui all'art. 38 comma 1) del CCNL 7 aprile '99;
2.
i trattamenti accessori di cui all'art. 38 commi 1) e 3) del CCNL 7 aprile '99;
3.
le fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione
professionale e dell'indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica di cui all'art. 39
comma 1) del CCNL 7 aprile '99.
Art. 15
Fondo per i compensi del lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o
danno
Il presente fondo è costituito, per gli anni 1998, 1999 e 2000, così come indicato nei prospetti allegati e numerati con i
numeri 1, 2 e 3, che del presente articolo 15 formano parte integrante.
Allegati: n. 1 - 2 - 3.
Art. 16
Fondo per la produttività collettiva, per il miglioramento dei Servizi e per il Premio della qualità della Prestazione
individuale
1.
Il presente fondo, è costituito, per gli anni 1998, 1999 e 2000, così come indicato nei prospetti allegati e
numerati con i numeri 4, 5 e 6, che del presente art. 16 formano parte integrante.
2.
I fondi così determinati sono comprensivi delle risorse di cui all'art. 38, comma 5 del CCNL (pari all'1% per £.
1.090.898.000 e allo 0,20% per £. 21.817.960 del monte salari 1997), la cui erogazione avviene sulla base di
specifiche disposizioni da parte della Regione.
3.
La verifica dei raggiungimenti dei risultati è affidata al Nucleo di valutazione o ai Servizi di controllo interni
dell'Azienda.
Allegati: n. 4 - 5 - 6.
Art. 17
Fondo per le Fasce retributive, le Posizioni organizzative, l'Indennità professionale specifica
1.
Il presente fondo è costituito, per gli anni 1998, 1999 e 2000, così come indicato nei prospetti allegati e
numerati con i numeri 7, 8 e 9, che del presente articolo 17 formano parte integrante.
2.
La disponibilità residua dell'anno 1998 viene destinata allo stesso fondo dell'anno 1999.
Nel fondo relativo all'anno 1999 sono altresì destinate le economie rivenienti dal fondo ex
art. 38.
La disponibilità complessiva del predetto fondo relativo all'anno 1999 risulta pari a £. 2.786.143.182, che sarà
utilizzata per l'attribuzione, con decorrenza 1° gennaio 1999, di una fascia retributiva superiore rispetto a quella di
inquadramento iniziale, in favore del personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12/1998.
3.
Il fondo per l'anno 2000 risulta incrementato della somma di £. 16.000.000, pari a n° 32 posizioni
organizzative, somma che viene decurtata dal fondo ex art. 38. Di tale fondo viene accantonata la somma
complessiva di £. 192.000.000 per il finanziamento delle posizioni organizzative.
4.
Ai dipendenti già inquadrati a far data dall'8/4/99 al livello 8° bis, fascia economica DS2, per effetto
dall'entrata in vigore del CCNL , in applicazione del presente accordo, viene attribuita la fascia economica DS3.
Allegati: n. 7 - 8 - 9 .
Art. 18
Riconversione delle risorse economiche destinate al Finanziamento dell'indennità infermieristica e dell'VIII livello bis
1.
L'indennità della professione infermieristica di cui all'art. 49, commi 1 secondo periodo, e 4, primo periodo,
del DPR 28 novembre 1990, n. 384 è attribuita al personale avente diritto fino al 31 dicembre 1999. Allo stesso
personale è assegnata la fascia retributiva di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 31 del CCNL/1999, sino
alla data di cui sopra. A partire dal 1 gennaio 2000 l'importo dell'indennità della professione infermieristica, che
sarebbe stata maturata al raggiungimento dell'anzianità prevista dall'art. 49 del DPR 384/90 dal personale
interessato, è riversata nel fondo di cui all'art. 39 CCNL/1999 per il finanziamento dei percorsi economici orizzontali e
delle posizioni organizzative, secondo la ripartizione di cui al presente contratto aziendale.
2.
In fase di prima applicazione del presente contratto, al personale inquadrato nell'ex livello VIII bis è attribuita
la fascia retributiva corrispondente alla posizione Ds2 di cui alla tabella all. 4 del CCNL/1999. Sino alla data del
31/12/1999 l'acquisizione di tale fascia avviene al maturare dei requisiti e con le procedure previste dall'art. 49 del
DPR 384/90. Successivamente a tale data il maturato economico che sarebbe stato assegnato al personale
interessato al momento del conseguimento delle fasce successive a quelle di primo inquadramento avviene con le
regole previste dall'art. 35, mentre l'importo delle indennità che sarebbero state maturate dal personale interessato al
raggiungimento delle anzianità previste dal citato art. 49 affluiscono al fondo dell'art. 39 per il finanziamento dei
percorsi economici orizzontali e delle posizioni organizzative secondo la ripartizione definita in contrattazione
integrativa.
Art. 19
Criteri e procedure per la progressione economica orizzontale
1.
La progressione economica orizzontale prevista dall'art. 30 del CCNL 1999 avviene nel limite delle risorse
finanziarie disponibili nel fondo di cui all'art. 39 del CCNL, nonché dell'art. 17 del presente contratto. I passaggi da
una fascia a quella immediatamente successiva avvengono il 1° gennaio di ogni anno, attraverso la valutazione
basata sui criteri indicati nell'art. 35 del CCNL 7/4/99 ed integrati dai seguenti:
-
titoli culturali e professionali posseduti;
aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo relativo al profilo di appartenenza;
mansioni superiori, dimostrabili con atto deliberativo efficace;
anzianità di servizio;
scheda di valutazione individuale permanente di cui all'allegato A;
I relativi punteggi saranno determinati in sede di regolamento di cui all'art. 10 del presente contratto collettivo
integrativo.
2.
Sulla scorta del piano di programmazione annuale e pluriennale delle attività dell'azienda sono definiti i
contingenti di tutti profili professionali appartenenti alle varie categorie, che nel limite delle risorse finanziarie
disponibili nel fondo di cui all'art. 17 del presente contratto, avranno il riconoscimento della fascia retributiva
immediatamente successiva alla fascia di primo inquadramento dal 1 gennaio 1999. I passaggi di fascia successivi,
avverranno con decorrenza fissa dal 1 gennaio di ogni anno. (Particolare attenzione verrà riservata nella
determinazione dei contingenti del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 35 comma 2 del C.C.N.L.).
3.
Il passaggio dei dipendenti da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avviene attraverso
una valutazione complessiva per ciascun dipendente al fine di costituire, per ciascun profilo/categoria graduatorie utili
alla progressione orizzontale nelle fasce economiche. Le graduatorie resteranno valide per un triennio.
Art. 20
Lavoro straordinario
1.
Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Lo
stesso ha carattere eccezionale e può essere utilizzato in presenza di particolari ed urgenti esigenze di servizio. La
prestazione di lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente responsabile dell'Unità
Operativa.
2.
L'utilizzo dell'istituto del lavoro straordinario all'interno dell'Unità Operativa è flessibile. Il limite individuale per
ciascun dipendente non può superare le 180 ore/annue.
3.
Il limite individuale, di cui al comma 2, potrà essere superato fino al limite massimo di 250 ore, tenendo
particolarmente conto del personale individuato ed utilizzato in pronta disponibilità. Le parti negoziali, per consentire
una reale e razionale applicazione di quanto previsto dai commi precedenti, si impegnano a rivedere l'organizzazione
del lavoro di tutte le U.O., i servizi e gli uffici.
4.
Le ore effettuate in eccedenza ai limiti individuali di cui ai commi 2 e 3 costituiscono credito orario e devono
essere compensate con riposi sostitutivi concordati da fruirsi, di norma, entro il mese successivo, e comunque non
oltre il 60° giorno successivo alla prestazione effettuata.
5.
Le prestazioni di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, sono compensate con riposi sostitutivi
concordati da fruirsi, di norma, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio e quelle del
dipendente.
6.
Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 38
comma 1 del CCNL/1999 e dell'art. 15 del presente Contratto.
7.
La misura oraria del compenso del lavoro straordinario è determinata ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 34
CCNL/1999.
8.
Le quote di risorse del lavoro straordinario, previa informazione alla R.S.U. e alle OO.SS., sono assegnate ai
R.U.O. e/o Unità Operative dell'azienda dalla Direzione Generale, in relazione alle esigenze di servizio ed al piano di
organizzazione assunto, tenendo presente la dotazione organica, la tipologia del servizio, l'utilizzo dell'istituto della
pronta disponibilità
9.
Le quote del budget di lavoro straordinario assegnate non possono essere tassativamente superate. Le parti
negoziali concordano entro il 31 gennaio di ogni anno, la destinazione di eventuali quote di budget di lavoro
straordinario non utilizzate nell'anno precedente.
Art. 21
Sistema della incentivazione alla produttività
Per l'anno 1999 l'istituto della incentivazione alla produttività è definito a seguito di intesa del 16 luglio 1999, che fa
parte integrante del presente contratto, per la parte riferita ai criteri generali.
Per quando riguarda i criteri di ripartizione del fondo, vengono confermati quelli previsti dalla delibera n° 975 del
26 luglio 1999.
Allegato n. 10
Art. 22
Norme di rinvio
Le parti si impegnano a negoziare le seguenti materie, secondo quando previsto, quale competenza della
contrattazione integrativa, con scadenze a fianco di ciascuna indicate:
a)
sistema di incentivazione alla produttività anno 2000, secondo quando previsto dall'art. 4 comma 2, punto I
del CCNL: entro il 31 maggio 2000;
b)
riduzione orario di lavoro di cui all'art. 27 del CCNL: entro il 30 settembre 2000;
c)
servizio di pronta disponibilità: entro il 30 settembre 2000.
Art. 23
Norma transitoria di prima applicazione
A tutto il personale in servizio nell'Azienda a tempo indeterminato alla data del 31/12/1998, a decorrere dall'1/1/1999,
viene attribuito un passaggio di fascia nell'ambito della progressione economica orizzontale. Tanto in considerazione
sia della disponibilità delle risorse finanziarie previste nel relativo fondo, sia a seguito della positiva consolidata
valutazione riferita al 1998 rispetto agli obiettivi unitari aziendali in base ai risultati ottenuti.
Art. 23Bis
Norme transitorie
In coerenza con quanto concordato nell'ambito degli obiettivi generali e per il raggiungimento degli stessi, l'Azienda si
impegna ad istituire i nuovi profili così come previsti dal C.C.N.L. 7/4/99.
Art. 24
Mensa
Per il servizio mensa l'Azienda provvede ad istituire annualmente apposito capitolo nel bilancio di previsioni a seguito
dell'approvazione da parte della Regione Puglia della deliberazione concernente il riparto del F.S.R..
Per quanto riguarda il periodo a partire dall'1.1.1998 in poi, le parti Negoziali si impegnano a verificare, entro il 30
Settembre 2000, le disponibilità finanziarie necessarie per fronteggiare le esigenze degli aventi diritto.
Art. 25
Norme finali
Per tutte le materie e gli istituti contrattuali non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. n°
29/93 continuano ad applicarsi così come definiti dal CCNL del 7/4/99.
AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE"
AREA GESTIONE DEL PERSONALE
REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE PROCEDURE SELETTIVE INTERNE
- Art.1 -
- Oggetto e destinatari Il presente regolamento disciplina le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per la
progressione verticale e orizzontale del personale dipendente di cui agli articoli 16 e 17 del C.C.N.L. del personale
del Comparto del S.S.N., nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi
profili, nonché per la integrazione dei criteri necessari alla progressione economica orizzontale di cui all'art. 35 del
CCNL stesso.
- Art.2 - Bando di ammissione L'Azienda provvede a bandire le procedure selettive mediante emissione di un bando interno, recante
l'indicazione dei posti da ricoprire per ciascuna categoria e profilo, eventualmente anche con l'indicazione dello
specifico settore di attività di destinazione.
L'Azienda provvede alla massima diffusione del bando per l'ammissione alla selezione attraverso la
pubblicazione dello stesso all'albo pretorio, con l'invio di copia per l'affissione ai Dirigenti Responsabili delle diverse
articolazioni amministrative e sanitarie e con qualunque altro mezzo idoneo a garantirne la massima pubblicità
(affissione presso terminali marcatempo e, se percorribile, con l'invio in busta paga).
Per una ulteriore pubblicità il bando deve, altresì, essere trasmesso alle OO.SS. aziendali ed alla R.S.U.
- Art.3 - Requisiti di ammissione e presentazione delle domande Per l'ammissione alle selezioni gli aspiranti, in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti
dall'allegato n.1 del CCNL 7/4/1999, presentano, entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di affissione
all'albo pretorio, domanda redatta in carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera
Policlinico, completa delle seguenti indicazioni:
a) cognome, nome e matricola
b) data, luogo di nascita e di residenza;
c) indirizzo al quale dovrà essere effettuata ogni necessaria comunicazione;
d) qualifica rivestita e struttura organizzativa di appartenenza;
e) curriculum professionale e formativo;
f) selezione cui si intende partecipare;
g) possesso dei requisiti di ammissione.
Per la domanda di ammissione alla selezione si utilizzeranno moduli predefiniti dagli uffici, oppure
domanda redatta in carta semplice da trasmettere al Direttore Generale tramite raccomandata A.R. ovvero tramite
presentazione all'ufficio protocollo entro il termine di scadenza indicato nello stesso bando.
Nell'ipotesi in cui il termine scade in un giorno festivo, esso è prorogato al giorno lavorativo
immediatamente successivo.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti possono allegare i titoli che ritengono utili agli effetti della
valutazione, anche mediante le autodichiarazioni, rese ai sensi della vigente normativa.
Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa o copia autenticata ai sensi di legge.
- Art.4 - Esclusione dalle selezioni -
Prima che venga proposta l'esclusione, il candidato dovrà essere posto nella condizione di sanare eventuali
irregolarità e/o omissioni formali.
L'esclusione dalle selezioni è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale da notificarsi
entro 30 gg. dall'adozione.
- Art.5 - Composizione delle Commissioni Le Commissioni per le selezioni sono composte da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente
designato dal Direttore Generale e due esperti nella materia oggetto della selezione, eventualmente anche esterni,
scelti dall'Azienda. Almeno uno degli esperti deve appartenere al profilo professionale della selezione interessata.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell'Azienda.
CAPO I
SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE
- Art.6 -
Criteri e modalità di espletamento della progressione verticale -
Il possesso dei requisiti di professionalità viene verificato mediante l'espletamento di apposita prova
teorico- pratica e/o colloquio.
La selezione comprende anche la valutazione dei titoli sulla base dei criteri indicati al successivo
articolo del presente regolamento.
In particolare:
1) dalla Categoria A alla Categoria B prova teorico-pratica o colloquio in materia attinente al posto da conferire a scelta della Commissione;
2) dalla Categoria B alla Categoria C 3) dalla Categoria C alla Categoria D a) prova teorico-pratica vertente su argomenti attinenti al posto da coprire;
b) colloquio diretto ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite, idonee ad evidenziare
l'attitudine a ricoprire il posto oggetto della selezione.
Le Commissioni di cui al precedente articolo del presente regolamento provvedono alla convocazione dei
candidati ammessi con comunicazione formale e prova del ricevimento, almeno 20 giorni prima dell'espletamento
della prova.
Nella lettera di convocazione viene indicata la data e il luogo di svolgimento delle selezioni. La durata e le
modalità di svolgimento delle stesse sono determinate dalla Commissione esaminatrice.
Le Commissioni redigono appositi verbali attestanti il regolare svolgimento delle selezioni che sono
rimessi alla Direzione Generale dell'Azienda per i successivi provvedimenti.
- Art.7 - Criteri per la valutazione delle prove selettive e dei titoli Passaggi verticali
DALLA CATEGORIA "A" ALLA CATEGORIA "B"
La commissione dispone di 100 punti così suddivisi:
a)
punti 50 per la prova teorico-pratica o colloquio;
b)
punti 50 per il curriculum, così ulteriormente suddivisi:
A) esperienza professionale maturata, fino a punti 30:
§ punti 1,00 per anno o frazione di anno superiore a mesi sei per attività comunque svolta nella Cat. A o nei profili
professionali in essa confluiti.
§ Lo stesso punteggio viene attribuito alle esperienze professionali maturate in equivalenti profili professionali di
altri comparti pubblici.
§
Le esperienze professionali maturate presso strutture private accreditate al S.S.N. sono valutate al 25%.
§
Le mansioni superiori, dimostrabili con atto deliberativo efficace, vengono riconosciute con punti 2,00 a
semestre, per un massimo di punti 6,00.
B) dei restanti punti 20:
- fino a punti 8 per titoli di studio:
Diploma di laurea
Diploma di Scuola Media Superiore
(i predetti titoli di studio sono alternativamente valutabili)
Diplomi di specializzazione e perfezionamento
Altri diplomi rilasciati da Scuola Statale ed equiparata
Altri titoli
punti 4,00
punti 3,00
punti 1,00 cd.
punti 1,00
punti 0,50 cd.
- fino a punti 12 per corsi di formazione, anche esterni all'Azienda.
DALLA CATEGORIA "B" ALLA CATEGORIA "C"
La Commissione dispone di 100 punti così suddivisi:
a)
b)
punti 50 per la prova teorico-pratica e colloquio di cui:
punti 25 per la prova teorico-pratica;
punti 25 per il colloquio.
punti 50 per il curriculum, così suddivisi:
A) esperienza professionale maturata fino a punti 30:
-punti 1,00 per anno o frazione di anno superiore a mesi sei per attività comunque svolta nella categoria " B" o in
profili professionali in essa confluiti;
-punti 0,20 per anno per attività svolta nella categoria "A".
-Lo stesso punteggio viene attribuito alle esperienze professionali maturate in equivalenti profili professionali di altri
Comparti Pubblici.
-Le esperienze professionali maturate presso Strutture Private accreditate al S.S.N. sono valutate al
25%.
-Le mansioni superiori, dimostrabili con Atto Deliberativo efficace, vengono riconosciute con punti 2,00 a semestre
per un massimo di punti 6,00.
B) dei restanti punti 20:
- fino a punti 12 per titoli di studio, pubblicazioni e attività didattica:
Diploma di Laurea
Abilitazione all'esercizio delle professioni
attinenti al posto da ricoprire
Diploma Universitario
Diploma di Scuola Media Superiore (cinque anni)
Diploma di Scuola Media Superiore ( quattro anni)
Certificato di abilitazione a funzione direttive
Diploma di Scuola diretta a fini speciali nella assistenza
infermieristica, tecnico sanitaria e riabilitativa
Diploma di specializzazione e perfezionamento
Altri diplomi rilasciati da Scuole Statali ed equiparate
Pubblicazioni e titoli vari, tra i quali relazioni finali di
ricerche o studi affidati dall'Azienda
Attività didattica svolta all'interno del S.S.N.
per ogni modulo di 20 ore
punti 4,00
punti 2,00
punti 3,50
punti 1,50
punti 1,00
punti 1,50
punti 2,00
punti 1,50 cd.
punti 1,00
punti 0,50 cd.(Max p. 2)
punti 1,00 (Max p. 2)
Il punteggio di tutti i titoli si riduce del 50% se non attinente al profilo professionale di accesso di cui all'art. 19 del
C.C.N.L., ad eccezione del punteggio relativo al Diploma di Scuola media superiore.
I titoli di studio superiori assorbono quelli inferiori indispensabili per l'acquisizione dei primi;
- fino a punti 8 per corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale, anche esterni
all'Azienda, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale, purché inerenti al profilo professionale
oggetto della selezione:
della durata da
della durata da
della durata da
della durata da
della durata da
della durata da
della durata oltre
6 a 12 ore
13 a 18 ore
19 a 24 ore
25 a 49 ore
50 a 80 ore
81 a 120 ore
120 ore
punti 0,30
punti 0,50
punti 1,00
punti 1,50
punti 2,00
punti 2,50
punti 3,00 ;
altri titoli formativi ed aggiornamenti inerenti al profilo professionale di accesso senza previsioni di esami finali, fino
ad un massimo di punti 4,00:
-
fino a 12 ore
oltre 12 ore
punti 0,25
punti 0,50
Ai corsi con o senza previsione di esame finale di durata superiore ad un giorno, dalla cui documentazione non
si evince o non è possibile evincere la durata esatta in ore o in giorni e/o fossero
genericamente indicati periodi
che ricomprendono le date nelle quali si è effettivamente svolta l'iniziativa, viene attribuito un punteggio forfettario di
punti 1,50 cd.
Se la durata dei suddetti corsi è indicata in giorni anzichè in ore, ogni giorno si considera pari a 6 ore, salvo diverse
indicazioni o risultanze.
DALLA CATEGORIA "C" ALLA CATEGORIA "D"
La Commissione dispone di 100 punti così suddivisi:
a) punti 50 per la prova teorico-pratica e colloquio di cui:
punti 25 per la prova teorico-pratica
punti 25 per il colloquio.
c) punti 50 per il curriculum, così suddivisi:
A) esperienza professionale maturata , fino a punti 30:
- per attività comunque svolta nella categoria "C" per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi
punti 1,00;
- per attività svolta nella categoria "B" di corrispondente profilo, per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi
punti 0,30;
- per attività svolta nella categoria "B" di altro profilo e categoria "A" per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi
punti 0,20.
- Lo stesso punteggio viene attribuito alle esperienze professionali maturate in equivalenti profili professionali di
altri comparti pubblici.
- Le esperienze professionali maturate presso strutture private accreditate al S.S.N. sono valutate al 25%.
Le mansioni superiori, dimostrabili con atto deliberativo efficace, vengono riconosciute con punti 2,00 a semestre per
un massimo di punti 6,00.
B) dei restanti punti 20:
- fino a punti 12 per titoli di studio, pubblicazioni e attività didattica:
Diploma di Laurea
Abilitazione all'esercizio delle professioni
attinenti al posto da ricoprire
Diploma Universitario
Diploma di Scuola Media Superiore (cinque anni)
Diploma di Scuola Media Superiore ( quattro anni)
Certificato di abilitazione a funzione direttive
Diploma di Scuola diretta a fini speciali nella assistenza
infermieristica, tecnico sanitaria e riabilitativa
Diploma di specializzazione e perfezionamento
Pubblicazioni e titoli vari, tra i quali relazioni finali di
ricerche o studi affidati dall'Azienda
Altri diplomi vari rilasciati da Scuola Statale ed equiparata
Attività didattica svolta all'interno del S.S.N.
per ogni modulo di 20 ore
punti 4,00
punti 2,00
punti 3,50
punti 1,50
punti 1,00
punti 1,50
punti 2,00
punti 1,50 cd.
punti 0,50 cd.(Max p. 2)
punti 1,00 cd.(Max p.2)
punti 1,00(Max
p.2)
Il punteggio di tutti i titoli si riduce del 50% se non attinenti al profilo professionale di accesso di cui all'art. 19 del
C.C.N.L. ad eccezione del punteggio relativo al Diploma di Scuola Media Superiore.
I titoli di studio superiori assorbono quelli inferiori, indispensabili per l'acquisizione dei primi;
- fino a punti 8 per corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione, e riqualificazione professionale anche
esterni all'Azienda, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale, purché inerenti al profilo
professionale oggetto della selezione:
della durata da 6 a 12 ore
della durata da 13 a 18 ore
della durata da 19 a 24 ore
della durata da 25 a 49 ore
della durata da 50 a 80 ore
della durata da 81 a 120 ore
della durata oltre 120 ore
punti 0,30
punti 0,50
punti 1,00
punti 1,50
punti 2,00
punti 2,50
punti 3,00
altri titoli formativi ed aggiornamenti inerenti al profilo professionale di accesso senza previsione di esame finale,
fino ad un massimo di punti 4,00:
- fino a 12 ore
- oltre 12 ore
punti 0,25
punti 0,50
Ai corsi con o senza previsione di esame finale di durata superiore ad un giorno, dalla cui documentazione non si
evince o non é possibile evincere la durata esatta in ore o in giorni e/o fossero genericamente indicati periodi che
ricomprendono le date nelle quali si é effettivamente svolta l'iniziativa, viene attribuito un punteggio forfettario di punti
1,50 cd.
Se la durata dei suddetti corsi é indicata in giorni, anziché in ore, ogni giorno si considera pari a 6 ore, salvo diverse
indicazioni o risultanze.
- Art.8 - Valutazione delle prove selettive Nei casi in cui le selezioni consistono nella sola prova teorico- pratica o colloquio, il superamento della
stessa è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini di un punto in più del
50% del punteggio previsto.
Qualora le selezioni consistono in una prova teorico-pratica e in un colloquio, il superamento positivo di
ciascuna prova richiede l'attribuzione di una valutazione pari ad un punto in più del 50% del punteggio previsto per le
singole prove e l'ammissione al colloquio è comunque subordinata al superamento della prova teorico- pratica. Non
costituiranno oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio i requisiti richiesti per la partecipazione alle prove
selettive di cui alle declaratorie dell'allegato n° 1 al CCNL 7/4/1999.
- Art.9 - Graduatoria La Commissione, al termine di ogni singola selezione, formula la graduatoria di merito dei candidati per
la quale è stata indetta la selezione, con specifica del giudizio di idoneità o non idoneità e del punteggio attribuito.
Vale, a parità di punteggio, la maggiore anzianità di Servizio del candidato utilmente collocato in
graduatoria.
Entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie finali e complessive, il dipendente potrà proporre
ricorso al Direttore Generale dell'Azienda, il quale interpellata la relativa commissione, assume le determinazioni
conclusive in ordine all'accoglimento del ricorso, con provvedimento motivato.
Le graduatorie possono essere utilizzate per scorrimento entro 24 mesi dalla loro approvazione per la
copertura di posti inerenti alla medesima categoria e profilo che si rendono vacanti a qualsiasi titolo, nel rispetto delle
percentuali riservate per l'accesso dall'interno secondo la normativa vigente.
Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 14 del CCNL 7/4/99, si applicano le percentuali
previste dal D.M. 458/91 in materia.
- Art.10 - Selezioni per passaggi nell'ambito della medesima categoria a livello super Anche nelle selezioni per i passaggi nell'ambito delle categorie B e D a livello economico super, si applicano le
medesime norme procedurali previste dall'art.8 del presente regolamento.
Le selezioni consistono in una prova teorico-pratica o colloquio e nella valutazione dei curricula con i
criteri qui di seguito indicati:
Passaggi diagonali
ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA "B" AL LIVELLO SUPER (BS):
La commissione dispone di 100 punti, così suddivisi:
a) punti 50 per la prova teorico-pratica o colloquio;
b) punti 50 per il curriculum, così ulteriormente suddivisi:
A) esperienza professionale maturata fino a punti 30:
§
punti 1,00 per anno o frazione di anno superiore a mesi sei, per attività comunque svolta nella Cat. B o
nei profili professionali in essa confluiti;
§
punti 0,20 per anno o frazione di anno superiore a mesi 6 per attività svolta nella categoria "A".
§
Lo stesso punteggio viene attribuito alle esperienze professionali maturate in equivalenti profili
professionali di altri comparti pubblici.
§
Le esperienze professionali maturate presso strutture private accreditate al S.S.N. sono valutate al 25%.
Le mansioni superiori, dimostrabili con atto deliberativo efficace, vengono riconosciute con punti 2,00 a semestre
per un massimo di punti 6,00.
B) dei restanti punti 20:
- fino a punti 12 per titoli di studio, pubblicazioni e attività didattica:
Diploma di Laurea
Abilitazione all'esercizio delle professioni
attinenti al posto da ricoprire
Diploma Universitario
Diploma di Scuola Media Superiore (cinque anni)
Diploma di Scuola Media Superiore (quattro anni)
Certificato di abilitazione a funzioni direttive
Diploma di Scuola diretta ai fini speciali nella assistenza
infermieristica, tecnico sanitaria e riabilitativa
Diploma di specializzazione e perfezionamento
Altri diplomi rilasciati da Scuole Statali ed equiparate
Pubblicazioni e titoli vari, tra i quali relazioni finali di
ricerche o studi affidati dall'Azienda
punti 4,00
punti 2,00
punti 3,50
punti 1,50
punti 1,00
punti 1,50
punti 2,00
punti 1,50 cd.
punti 1,00
punti 0,50
cd.(Max p.2)
Attività didattica svolta all'interno del S.S.N.
per ogni modulo di 20 ore
punti 1,00(Max
p.2)
Il punteggio di tutti i titoli si riduce del 50% se non attinenti al profilo professionale di accesso di cui all'art. 19 del
C.C.N.L., ad eccezione del punteggio relativo al Diploma di Scuola media superiore.
I titoli di studio superiori assorbono quelli inferiori, indispensabili per l'acquisizione dei primi;
- fino a punti 8 per corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale, anche esterni
all'Azienda, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale, purché inerenti al profilo professionale
oggetto della selezione:
della durata da 6 a 12 ore
della durata da 13 a 18 ore
della durata da 19 a 24 ore
della durata da 25 a 49 ore
della durata da 50 a 80 ore
della durata da 81 a 120 ore
della durata oltre 120 ore
punti 0,30
punti 0,50
punti 1,00
punti 1,50
punti 2,00
punti 2,50
punti 3,00 ;
altri titoli formativi ed aggiornamenti inerenti al profilo professionale di accesso senza previsione di esame finale,
fino ad un massimo di punti 4,00:
- fino a 12 ore
- oltre a 12 ore
punti 0,25
punti 0,50
Ai corsi con o senza previsione di esame finale di durata superiore ad un giorno, dalla cui documentazione non si
evince o non è possibile evincere la durata esatta in ore o in giorni e/o fossero genericamente indicati periodi che
ricomprendono le date nelle quali si è effettivamente svolta l'iniziativa, viene attribuito un punteggio forfettario di punti
1,50 cd.
Se la durata dei suddetti corsi è indicata in giorni, anziché in ore, ogni giorno si considera pari a 6 ore, salvo diverse
indicazioni o risultanze.
ALL'INTERNO DELLA Categoria "D" AL LIVELLO SUPER (DS):
La Commissione dispone di 100 punti così suddivisi:
a) punti 50 per la prova pratica o colloquio;
b) punti 50 per il curriculum, così ulteriormente suddivisi:
A) esperienza professionale maturata fino a punti 30:
§
punti 1,00 per anno o frazione di anno superiore a mesi sei, per attività comunque svolta
§
nella Categoria "D" dello stesso profilo;
§
punti 0,50 per anno per attività svolta nella categoria "D" di diverso profilo;
§
punti 0,30 per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi per attività svolta nella categoria "C" di
corrispondente profilo;
§
punti 0,20 per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi per l'attività svolta nella categoria "C" di diverso
profilo;
§
punti 0,10 per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi in altre categorie.
Lo stesso punteggio viene attribuito alle esperienze professionali maturate in equivalenti profili professionali di
altri comparti pubblici.
Le esperienze professionali maturate presso strutture private accreditate al S.S.N. sono valutate al 25%.
Le mansioni superiori, dimostrabili con atto deliberativo efficace, vengono riconosciute con punti 2,00 a semestre
per un massimo di punti 6,00.
B) dei restanti punti 20:
- fino a punti 12 per titoli di studio, pubblicazioni ed attività didattica:
Diploma di laurea
Abilitazione all'esercizio delle professioni
attinenti al posto da ricoprire
Diploma Universitario
Diploma di Scuola Media Superiore (cinque anni)
Diploma di Scuola Media Superiore ( quattro anni)
Certificato di abilitazione a funzione direttive
Diploma di Scuola diretta a fini speciali nella assistenza
infermieristica, tecnico sanitaria e riabilitativa
Diploma di specializzazione e perfezionamento
Altri diplomi rilasciati da Scuole statali ed equiparate
Pubblicazioni e titoli vari, tra i quali relazioni finali di
ricerche o studi affidati dall'Azienda
punti 4,00
punti 2,00
punti 3,50
punti 1,50
punti 1,00
punti 1,50
punti 2,00
punti 1,50 cd.
punti 1,00
punti 0,50 cd. (Max p.2)
Attività didattica svolta all'interno del S.S.N.
per ogni modulo di 20 ore
punti 1,00 (Max
p.2)
Il punteggio di tutti i titoli si riduce del 50% se non attinente al profilo professionale di accesso di cui all'art. 19 del
C.C.N.L., ad eccezione del punteggio relativo al Diploma di Scuola Media Superiore.
I titoli di studio superiori assorbono quelli inferiori indispensabili per l'acquisizione dei primi;
- fino a punti 8 per corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale, anche esterni
all'Azienda, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale, purché inerenti al profilo professionale di
accesso
della durata da
della durata da
della durata da
della durata da
della durata da
della durata da
della durata oltre
6 a 12 ore
13 a 18 ore
19 a 24 ore
25 a 49 ore
50 a 80 ore
81 a 120 ore
120 ore
punti 0,30
punti 0,50
punti 1,00
punti 1,50
punti 2,00
punti 2,50
punti 3,00
;
altri titoli formativi ed aggiornamenti inerenti al profilo professionale di accesso senza previsione di esame finale, fino
ad un massimo di punti 4,00:
- fino a 12 ore
- oltre a 12 ore
punti 0,25
punti 0,50
Ai corsi con o senza previsione di esame finale di durata superiore ad un giorno, dalla cui documentazione non si
evince o non è possibile evincere la durata esatta in ore o in giorni e/o fossero genericamente indicati periodi che
ricomprendono le date nelle quali si è effettivamente svolta l'iniziativa, viene attribuito un punteggio forfettario di punti
1,50 cd.
Se la durata dei suddetti corsi è indicata in giorni, anziché in ore, ogni giorno si considera pari a 6 ore, salvo
diverse indicazioni o risultanze.
CAPO II
PASSAGGIO ORIZZONTALE TRA PROFILI
- Art.11 - Passaggi orizzontali tra profili Nel rispetto di quanto richiamato nell'art. 11 del contratto collettivo integrativo aziendale, per le procedure
di passaggio orizzontale all'interno della medesima categoria, tra profili diversi dello stesso livello, in presenza di
domande eccedenti, si procede alla selezione interna secondo le modalità qui di seguito riportate:
All'interno della categoria "A"
Saranno utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla ctg.A alla ctg.B
All'interno della categoria "B"
Saranno utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla ctg.A alla ctg.B
All'interno della categoria "C"
Saranno utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla ctg.B alla ctg.C
All'interno della categoria "D"
Saranno utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla ctg.C alla ctg.D
All'interno della categoria
"Bs"
Saranno utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio della ctg.B al livello Bs
All'interno della categoria "Ds"
Saranno utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla ctg.D al livello Ds
- Art.12 - Le posizioni organizzative L'Azienda, sulla base dei propri ordinamenti e delle Leggi Regionali di organizzazione ed in relazione alle
esigenze di servizio, istituisce posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta
di elevata responsabilità. Prima di tali istituzioni l'Azienda è impegnata ad esaminare specifica proposta della R.S.U.
Aziendale e delle OO.SS. firmatarie del CCCNL 7/4/1999, cui la Direzione Generale darà riscontro motivato.
L'Azienda definisce preventivamente la graduazione delle funzioni sulla base dei seguenti criteri di
pesatura ed attribuendo agli stessi il punteggio massimo qui di seguito indicato:
- complessità delle competenze attribuite
max punti 10
- grado di responsabilità
- livello di autonomia
7
- risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali
"
direttamente gestite
- valenza strategica, rispetto agli obiettivi aziendali
- grado di specializzazione
"
7
"
"
8
"
"
"
"
"
"
8
Totale massimo attribuibile alla posizione, punti 45Per ciascuna posizione organizzativa, all'atto della sua istituzione, vengono preventivamente definiti:
- i contenuti professionali specifici e le attività che sono peculiari della posizione in esame;
- il peso della posizione, con riferimento ai criteri di cui al precedente punto;
- i requisiti professionali specifici eventualmente necessari per l'accesso alla posizione in esame.
Il valore economico della posizione è dato dal rapporto tra il totale delle risorse economiche disponibili
per la remunerazione delle posizioni organizzative e la somma dei pesi attribuiti a tutte le posizioni istituite,
moltiplicato per il peso di ciascuna posizione organizzativa.
CAPO III
SVILUPPO PROFESSIONALE
- Art. 13 - Criteri e procedure per la progressione economica orizzontale -
5
1.
Il passaggio dei dipendenti da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avviene attraverso
una selezione interna che prevede la predisposizione di una graduatoria che verrà stilata da apposita Commissione
nominata dal Direttore Generale e composta da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un
Segretario.
La Commissione dispone massimo di punti 100, così suddivisi:
-
Titoli culturali e professionali posseduti Max punti 15/100:
Diploma di Laurea
Diploma Universitario
Diploma Scuola Media Superiore
Diploma di Specializzazione o
perfezionamento
Certificati di abilitazione a funzioni direttive
punti 3,50
punti 2,00
punti 1,00
punti 1,00
punti 1,00
Diploma di Scuola diretta ai fini speciali nell'assistenza infermieristica,
tecnico-sanitaria e riabilitativa
Altri titoli
punti 1,50
punti 0,50
Il punteggio di tutti i titoli si riduce del 50% se non attinenti al profilo professionale di appartenenza.
I titoli di studio superiori assorbono quelli inferiori, indispensabili per l'acquisizione dei primi.
2.
Corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale, relativi al profilo di
appartenenza:
a)
Con previsione di esame finale Max punti 15/100:
della durata da
della durata da
della durata da
della durata da
della durata da
della durata da
della durata oltre
6 a 12 ore
13 a 18 ore
19 a 24 ore
25 a 49 ore
50 a 80 ore
81 a 120 ore
120 ore
punti 0,30
punti 0,50
punti 1,00
punti 1,50
punti 2,00
punti 2,50
punti 4,00 ;
b) senza previsione di esame finale Max punti 9/100:
- fino a 17 ore
- della durata da 18 a 80 ore
- della durata da 81 a 120 ore
- della durata superiore a 120
punti 0,25
punti 0,50
punti 2,00
punti 3,00
c) Ai corsi con o senza previsione di esame finale di durata superiore ad un giorno, dalla cui documentazione non
si evince o non è possibile evincere la durata esatta in ore o in giorni e/o fossero genericamente indicati periodi che
ricomprendono le date nelle quali si è effettivamente svolta l'iniziativa, viene attribuito un punteggio forfettario di punti
1,50 cd.
Se la durata dei suddetti corsi è indicata in giorni anzichè in ore, ogni giorno si considera pari a 6 ore, salvo diverse
indicazioni o risultanze.
3.
§
4.
Mansioni superiori dimostrabili con atto deliberativo efficace, Max punti 2/100:
0,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi
Anzianità di servizio, Max punti 50/100:
§
Punti 1,5 per ogni anno di anzianità di servizio effettuato nella categoria di appartenenza e profilo
professionale rivestito presso strutture pubbliche del S.S.N.;
§
Punti 1,00 per ogni anno di anzianità di servizio effettuato in altre categorie di corrispondente profilo
professionale presso strutture pubbliche del S.S.N.;
§
Punti 0,5 per ogni anno di anzianità di servizio effettuato in altre categorie di diverso profilo professionale
presso strutture pubbliche del S.S.N.;
§
Lo stesso punteggio viene attribuito alla anzianità di servizio maturata in equivalenti profili professionali di
altri comparti pubblici;
§
Tutta l'anzianità maturata presso strutture private accreditate al S.S.N. è valutata al 25%;
In presenza di sovrapposizioni di fattori quali:
a)
stress emotivo psicologico e fisico;
b)
responsabilità di esecuzione e sorveglianza;
c)
presenza di apparecchiature tecnico-scientifiche di complessa e difficile gestione e manutenzione;
d)
inquinamento ambientale fisico, chimico, biologico ed acustico.
Le anzianità di servizio prestate in strutture pubbliche del S.S.N. , nei reparti o servizi di :
Pronto Soccorso, Psichiatria, Emodinamica, Terapia Intensiva Cardiologica e Neonatale, Cardiochirurgia, Dialisi,
Sale Operatorie, Rianimazione, Attività Trapiantologica e tutti i Servizi Diagnostici di Emergenza ad essi collegati,
sono maggiorate del 20% per ogni anno di servizio, in presenza di una anzianità continuativa di almeno 5 anni,
documentata ad esclusiva cura del dipendente interessato.
5.
Scheda di valutazione permanente individuale
9/100.
di cui all'allegato A del presente regolamento, Max punti
La valutazione dei criteri, inseriti nella scheda permanente individuale è effettuata dal Dirigente Responsabile della
struttura di appartenenza cui il dipendente è assegnato che dovrà rassegnare la predetta scheda debitamente
compilata alla competente Commissione entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di valutazione.
La valutazione complessivamente attribuita nella scheda di valutazione individuale e permanente dà luogo
all'attribuzione del seguente punteggio:
- valutazione da 1 a 18
- valutazione da 19 a 36
- valutazione superiore a 36
punti 3,00
punti 6,00
punti 9,00
Al termine delle selezioni verranno stilate apposite graduatorie distinte per categorie e fasce.
A parità di punteggio complessivo si darà preferenza ai dipendenti con maggiore anzianità di servizio.
ALLEGATO A
(ART. 13 DEL REGOLAMENTO DEL C.C.I.)
SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE PERMANENTE
Anno...........
Cognome e nome...................................................... Nat... il.............................
Assunt... il.................. Titolo di studio...............................................................
Qualifica..................................................... Funzione.........................................
Centro di costo/Unità Operativa......................................................Dal.............
CRITERI DI VALUTAZIONE
CATEGORIE
A) IMPEGNO LAVORATIVO/RISULTATI
DS
Punti
Compie con dedizione e precisione i
compiti assegnati nei termini prescritti
Punti
Competente rispetto alle mansioni da svolgere.
E' attivamente orientato al miglioramento professionale
1)
si adatta al ruolo assegnato,
mantenendo rigidamente lo stesso nel temo
2)
E' attento alle modifiche organizzative che
possono coinvolgerlo direttamente
3)
B
C
D
BS
1-3-5
B) QUALITA' DELLA PRESTAZIONE
BS
DS
C) ADATTAMENTO CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI
A
A
B
C
D
1-3-5
Punti
A
B
C
D
BS
DS
C
D
BS
C
D
BS
1
3
E' attento agli eventi organizzativi, direttamente
5
o indirettamente coinvolgenti e si adatta senza
difficoltà alle soluzioni di volta in volta individuate,
in relazione alle necessità riscontrate e agli
obiettivi definiti.
D) ORIENTAMENTO VERSO L'UTENTE
DS
Punti
Nel realizzare il compito assegnato, tiene in
considerazione sia le esigenze dell'organizzazione
che le aspettative/esigenze dell'utente, operando
con attenzione e cortesia.
A
B
1-3-5
E) GRADO DI COINVOLGIMENTO NEI
DS
Punti
A
B
PROCESSI AZIENDALI
1)
Si limita a eseguire i compiti assegnati, senza
coordinarsi con colleghi e superiori
2)
Si coinvolge nei processi aziendali solo se
direttamente interessato o sollecitato
1
3
3)
Mantiene costanti collegamenti con colleghi e
superiori per la verifica della coerenza del
proprio operato con gli obiettivi definiti
F) INIZIATIVA PERSONALE E CAPACITA' DI PROPORRE
5
Punti
A
B
C
D
BS
DS
SOLUZIONI INNOVATIVE/MIGLIORATIVE
1) Si limita a eseguire i compiti assegnati
2)
1
Nel realizzare i compiti assegnati, si preoccupa
di rispettare regole e procedure già definite
3) Nel realizzare i compiti assegnati, si preoccupa di
verificare il rispetto delle procedure esistenti per
raggiungere l'obiettivo definito; qualora riscontri
delle problematiche o delle incoerenze, si occupa
attivamente della loro soluzione in collegamento
con colleghi e superiori
3
5
G) CAPACITA' PROFESSIONALI
BS
DS
Punti
A
B
C
L.1 Comportamento di fronte alle
procedure/protocolli in atto
1) Non sempre li applica
2) Li accetta passivamente
3) Li conosce, li applica e li trasmette agli altri
1
3
5
L.2 Collaborazione professionale
1) Non ha relazioni al di fuori della U.O. di appartenenza
2) Ha relazioni efficaci anche al di fuori della propria U.O.
3) Sviluppa e ricerca relazioni professionali
1
3
5
L.3 Introduzione di novità metodologiche e tecniche
1) Accetta passivamente l'inserimento di nuove
metodiche
1
2) Accetta le nuove metodiche e le applica con
intelligenza
3
3) Tende a introdurre nuove tecniche e contribuisce
alla verifica critica
5
L.4 Aggiornamento
1)
Non appare interessato ai problemi
dell'aggiornamento
2)
Partecipa ai momenti di aggiornamento
3)
Partecipa ai colleghi e diffonde quanto
di nuovo ha imparato
1
3
5
L.5 Comportamento di fronte agli imprevisti
1)
Svolge i compiti assegnati e si rapporta
al superiore o al collega
1
2)
Svolge con spirito di intelligente collaborazione
le funzioni
3
3)
Affronta con padronanza casi imprevisti
adottando soluzioni opportune, mettendosi in
collegamento con altri per ricercare soluzioni
5
D
1) VALUTAZIONE COMPLESSIVA .......................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Responsabile dell'Unità Operativa
....................................................
............................................................
Firma del valutato per presa visione
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