CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO
SANITÀ
2002 - 2005
BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003
QUADRIENNIO NORMATIVO
TESTO COORDINATO
COMMENTO E CURA:
SALVATORE ALTIERI
GIUSEPPE MIGLIORE
COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO:
GENNARO IOVINO
FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E DEI SERVIZI NAPOLI
FPS - FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E DEI SERVIZI NAPOLI
Via Toledo, n. 12
80133 Napoli
www.cislfpsna.it
e-mail: [email protected]
tel. 081.5520306
fax 081.5519160
finito di stampare nel mese di ottobre 2004 dalla cooperativa grafica ETICA - Afragola (Na)
Presentazione
Così come è avvenuto per gli altri Comparti, la Federazione Provinciale di Napoli ha ritenuto
utile produrre un testo coordinato e commentato del CCNL 2002/2005 anche per il Comparto
Contrattuale della Sanità, quale strumento di lavoro da affidare ai nostri quadri aziendali impegnati nella contrattazione decentrata.
Occorre dire che non è stato semplice districarsi nel complesso quadro normativo che caratterizza la storia contrattuale di questo Comparto che spesso ha subito e continua a subire incursioni
legislative anche su argomenti di natura contrattuale.
L'idea di costruire una sorta di testo unico su questa materia poteva apparire ambiziosa, ma è
stata possibile realizzarla grazie innanzitutto alla capacità e all'impegno del nostro Dipartimento
Contrattuale della Sanità ed alla collaborazione preziosa e costante della Segreteria Regionale.
Credo che il risultato raggiunto sia di ottimo livello e soprattutto il frutto delle capacità della
nostra Federazione di lavorare in team, avvalendosi di uno staff tecnico e di supporto di primissimo ordine che anche in questa occasione ha confermato a pieno il suo livello di professionalità.
Sono certo che lo sforzo profuso su questo versante sarà apprezzato dai dirigenti sindacali delle
nostre strutture aziendali che per la Cisl Fps di Napoli rappresentano la linfa vitale, il vero tessuto
connettivo della nostra grande Federazione.
A tale proposito, in relazione al dibattito legato ad una modifica del modello contrattuale di confronto sindacale, mi sento di poter affermare che qualsiasi variazione non potrà che rafforzare il II
livello di contrattazione, aziendale e territoriale.
In questa luce la FPS di Napoli è certamente pronta a raccogliere questa nuova sfida, forte del
valore del suo gruppo dirigente, da sempre protagonista principale di tutti i tavoli negoziali.
Buon lavoro a tutti.
Lorenzo Medici
Segretario Generale CISL FPS Napoli
INDICE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE
DEL COMPARTO SANITÀ
Q.N. 2002-2005 B.E. 2002 - 2003
PARTE I
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione........................................................................................
>>
5
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto........................
>>
6
Art. 3 - Relazioni sindacali..............................................................................................
>>
6
Art. 4 - Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo
integrativo.........................................................................................................................
>>
7
>>
8
Art. 6 - Norma di rinvio...................................................................................................
>>
10
Art. 7 - Coordinamento Regionale...................................................................................
>>
10
Art. 8 - Conferma dei principi del sistema......................................................................
>>
11
Art. 9 - Commissione paritetica per il sistema di classificazione....................................
>>
13
Art. 10 - Clausole generali...............................................................................................
>>
13
Art. 11 - Modifiche all'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995.....................................
>>
13
Art. 12 - Modifiche all'art. 29 del CCNL dell'1 settembre 1995.....................................
>>
14
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Obiettivi e strumenti
Capo II - Forme di applicazione
Art. 5 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing..................................................
Capo III - Prerogative e diritti sindacali
Titolo III - Classificazione del personale
Capo I - Il sistema classificatorio
Titolo IV - Rapporto di lavoro
Capo I - Norme disciplinari
VIII
CISL FPS NAPOLI
Art. 13 - Codice disciplinare............................................................................................
>>
16
Art. 14 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.......................
>>
19
Art. 15 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale....................................
>>
21
Art. 16 - Norme transitorie per i procedimenti disciplinari.............................................
>>
24
Art. 17 - Obiettivi...................................................................................................................................
>>
24
Art. 18 - Nuovi profili......................................................................................................
>>
24
Art. 19 - Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale.......
>>
26
Art. 20 - Formazione ed ECM.......................................................................................
>>
27
Art. 21 - Mobilità....................................................................................................................................
>>
29
Art. 22 - Tempo parziale..................................................................................................
>>
30
Art. 23 - Disposizioni particolari.....................................................................................
>>
31
>>
33
Art. 25 - Indennità per turni notturni e festivi.................................................................
>>
34
Art. 26 - Indennità per l'assistenza domiciliare................................................................
>>
35
Art. 27 - Indennità SERT.................................................................................................
>>
35
Art. 28 - Indennità del personale del ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS............................................................................................................................
>>
36
Art. 29 - Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno...............................................................
>>
37
Art. 30 - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il
premio della qualità delle prestazioni individuali............................................................
>>
38
Art. 31 - Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative,del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica..............................................................................................
>>
39
Art. 32 - Risorse per la contrattazione integrativa...........................................................
>>
41
Art. 33 - Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per la contrattazione integrativa....
>>
41
Art. 34 - Norma di equilibrio...........................................................................................
>>
43
Art. 35 - Effetti dei nuovi stipendi...................................................................................
>>
43
Capo II - Politiche di sviluppo e gestione del personale
Capo III - Disposizioni varie
PARTE II - TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I - Trattamento economico
Art. 24 - Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale.............................
Capo II - Indennità
Capo III - Fondi
INDICE
IX
PARTE III - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 36 - Norma finale.............................................................................................................
>>
44
Art. 37 - Disapplicazioni....................................................................................................................
>>
44
Tabella A..................................................................................................................................
>>
45
Tabella B..................................................................................................................................
>>
46
Tabella C..................................................................................................................................
>>
47
Tabella D..................................................................................................................................
>>
48
Tabella E..................................................................................................................................
>>
49
Allegato n. 1.............................................................................................................................
>>
50
Allegato n. 2 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni...
>>
53
Dichiarazioni congiunte...........................................................................................................
>>
58 - 60
Note - ..................................................................................................................................
>>
61
X
CISL FPS NAPOLI
APPENDICE CONTRATTUALE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SOTTOSCRITTO IN DATA 20 SETTEMBRE 2001 INTEGRATIVO
DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ STIPULATO IL 7 APRILE 1999
Titolo I - Norme generali
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione e finalità.........................................................................
>>
117
Art. 2 - Diritto di assemblea.............................................................................................
>>
117
Art. 3 - Patronato sindacale..............................................................................................
>>
118
Art. 4 - Modifiche ed integrazioni alla categoria B: Operatore socio sanitario..............
>>
118
Art. 5 - Modifiche alle categorie C e D: Profili sanitari e dell’assistente sociale...........
>>
118
>>
119
Art. 7 - Servizio di pronta disponibilità...........................................................................
>>
120
Art. 8 - Compensi per ferie non godute...........................................................................
>>
121
Art. 9 - Riposo compensativo per le giornate festive lavorate........................................
>>
121
Art. 10 - Lavoro notturno.................................................................................................
>>
122
Art. 11 - Assenze per malattia..........................................................................................
>>
122
Art. 12 - Aspettativa.........................................................................................................
>>
122
Art. 13 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge............................................
>>
123
Art. 14 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche............................
>>
124
Art. 15 - Tutela dei dipendenti portatori di handicap......................................................
>>
125
Art. 16 - Congedi per eventi e cause particolari..............................................................
>>
125
Art. 17 - Congedi dei genitori..........................................................................................
>>
126
Art. 18 - Mobilità.............................................................................................................
>>
127
Art. 19 - Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi...................................................................................................
>>
128
Art. 20 - Comando............................................................................................................
>>
129
Art. 21 - Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza..........
>>
129
Capo II - Diritti sindacali
Titolo II - Disciplina del rapporto di lavoro
Capo I - Classificazione del personale
Capo II - Mansioni
Art. 6 - Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica.............................................
Capo III - Struttura del rapporto di lavoro
Capo IV
Capo V - Mobilità
XI
Capo VI - Formazione
Art. 22 - Diritto allo studio..............................................................................................
>>
130
Art. 23 - Congedi per la formazione................................................................................
>>
131
Art. 24 - Ricostituzione del rapporto di lavoro................................................................
>>
132
Art. 25 - Copertura assicurativa.......................................................................................
>>
133
Art. 26 - Patrocinio legale................................................................................................
>>
133
Art. 27 - Clausole speciali................................................................................................
>>
134
Art. 28 - Diritti derivanti da invenzione industriale........................................................
>>
134
Art. 29 - Mensa................................................................................................................
>>
134
Art. 30 - Attività sociali, culturali e ricreative.................................................................
>>
135
Art. 31 - Assunzioni a tempo determinato.......................................................................
>>
135
Art. 32 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo...................................................
>>
137
Art. 33 - Contratto di formazione lavoro.........................................................................
>>
138
Art. 34 - Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale.................................................
>>
140
Art. 35 - Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale..................................................................................................................
>>
141
>>
142
Art. 37 - Retribuzione e sue definizioni...........................................................................
>>
144
Art. 38 - Struttura della busta paga..................................................................................
>>
145
Art. 39 - Lavoro straordinario..........................................................................................
>>
145
Art. 40 - Banca delle ore..................................................................................................
>>
145
Art. 41 - Bilinguismo.......................................................................................................
>>
146
Art. 42 - Trattenute per scioperi brevi..............................................................................
>>
146
Art. 43 - Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale...........................
>>
147
Art. 44 - Trattamento di trasferta.....................................................................................
>>
147
Art. 45 - Trattamento di trasferimento.............................................................................
>>
148
Art. 46 - Trattamento di fine rapporto di lavoro..............................................................
>>
149
>>
149
Capo VII - Disposizioni di particolare interesse
Titolo III - Flessibilità del rapporto di lavoro
Capo I - Rapporti a termine
Capo II - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Capo III - Discipline sperimentali
Art. 36 - Disciplina sperimentale del telelavoro..............................................................
Titolo IV - Trattamento economico
Capo I - Istituti particolari
Titolo V - Disposizioni finali
Capo I - Norme finali e transitorie
Art. 47 - Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali..................
XII
CISL FPS NAPOLI
Art. 48 - Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.................
>>
150
Art. 49 - Errata corrige.....................................................................................................
>>
151
Art. 50 - Norma speciale per le A.R.P.A..........................................................................
>>
151
Art. 51 - Procedure di conciliazione ed arbitrato.............................................................
>>
151
Art. 52 - Disapplicazioni..................................................................................................
>>
151
Allegato I - Declatorie delle categorie e profili.......................................................................
>>
153
Allegato II - Tabelle indennità integrativa speciale perle diverse categorie...........................
>>
164
Allegato III - Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali...............
>>
165
Allegato IV - Tabella di equiparazione personale ex osmer confluito nell’a.r.p.a. della
regione Friuli - Venezia Giulia......................................................................................................
>>
168
Dichiarazioni congiunte...........................................................................................................
>>
169 - 171
Dichiarazioni a verbale............................................................................................................
>>
171 - 172
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO SANITÀ
II BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001
SOTTOSCRITTO IN DATA 20 SETTEMBRE 2001
Parte generale
Art. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale.........................................................
>>
177
Art. 2 - Incrementi tabellari..............................................................................................
>>
177
Art. 3 - Finanziamento dei trattamenti economici...........................................................
>>
177
Art. 4 - Utilizzo delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa.....................
>>
178
Art. 5 - Indennità di rischio da radiazioni........................................................................
>>
178
Art. 6 - Clausola di interpretazione autentica..................................................................
>>
179
Art. 7 - Finalità e campo di applicazione delle risorse aggiuntive...............................
>>
179
Art. 8 - Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico profilo di assistente
sociale................................................................................................................................................................
>>
180
Art. 9 - Trasformazione dei posti e passaggi...................................................................
>>
181
Art. 10 - Coordinamento..................................................................................................
>>
181
Art. 11 - Le posizioni organizzative.................................................................................
>>
182
Art. 12 - Norma programmatica.......................................................................................
>>
183
Art. 13 - Previdenza complementare................................................................................
>>
184
Parte I - Biennio Economico 2000 - 2001
Parte II - Finanziamenti aggiuntivi per il ruolo sanitario e per le assistenti sociali
Parte III - Norme generali e finali
XIII
Art. 14 - Effetti dei nuovi stipendi...................................................................................
>>
184
Art. 15 - Norma finale......................................................................................................
>>
185
Tabella A..................................................................................................................................
>>
186
Tabella B..................................................................................................................................
>>
187
Tabella C..................................................................................................................................
>>
188
Tabella D..................................................................................................................................
>>
189
Tabella E..................................................................................................................................
>>
190
Tabella F..................................................................................................................................
>>
191
Tabella G..................................................................................................................................
>>
192
Dichiarazioni congiunte...........................................................................................................
>>
193
Dichiarazioni a verbale............................................................................................................
>>
193 -195
CoNTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO SANITÀ 1998 - 2001
SOTTOSCRITTO IN DATA 7 APRILE 1999
Parte I
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione....................................................................................
>>
201
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.............
>>
201
Art. 3 - Obiettivi e strumenti........................................................................................
>>
201
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa................................................................
>>
202
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo...
>>
203
Art. 6 - Informazione, concertazione, consultazione e commissioni paritetiche.........
>>
203
Art. 7 - Comitati per le pari opportunità......................................................................
>>
205
Art. 8 - Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.....................
>>
206
Art. 9 - Composizione delle delegazioni......................................................................
>>
206
Art. 10 - Clausole di raffreddamento...........................................................................
>>
207
Art. 11 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi............................................
>>
207
Titolo II- Relazioni sindacali
Capo I - Metodologie di relazioni
Capo II - I soggetti sindacali
Capo III - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Parte II - Classificazione del personale
Capo I - Obiettivi
XIV
CISL FPS NAPOLI
Art. 12 - Obiettivi.............................................................................................................
>>
207
Art. 13 - Sistema di classificazione del personale...........................................................
>>
208
Art. 14 - Accesso dall’esterno.........................................................................................
>>
208
Art. 15 - Progressione interna nel sistema classificatorio................................................
>>
208
Art. 16 - Criteri e procedure per i passaggi tra categorie................................................
>>
209
Art. 17 - Criteri e procedure per i passaggi all'interno di ciascuna categoria...................................
>>
209
Art. 18 - Norma di inquadramento del personale in servizio........................................
>>
210
Art. 19 - Nuovi profili......................................................................................................
>>
210
Art. 20 - Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni.......................................
>>
212
Art. 21 - Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca indennità di funzione........................................................................................................
>>
213
Art. 22 - Norma finale e transitoria..................................................................................
>>
213
Art. 23 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.............................................................
>>
215
Art. 24 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.....................
>>
216
Art. 25 - Trattamento economico - normativo del personale a tempo parziale............................
>>
217
Art. 26 - Orario di lavoro.............................................................................................
>>
217
Art. 27 - Riduzione dell’orario.....................................................................................
>>
218
Art. 28 - Mansioni superiori.........................................................................................
>>
218
>>
219
Art. 30 - Trattamento economico stipendiale di prima applicazione...............................
>>
222
Art. 31 - Norme transitorie e finali dell'inquadramento economico................................
>>
222
Art. 32 - Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari...........................................
>>
224
Art. 33 - Effetti dei nuovi trattamenti economici.............................................................
>>
224
Art. 34 - Lavoro straordinario..........................................................................................
>>
225
Art. 35 - Criteri per la progressione economica orizzontale............................................
>>
226
Art. 36 - Misura dell’indennità di funzione.....................................................................
>>
226
Capo II - Classificazione
Capo III - Le posizioni organizzative
Parte III
Titolo I - Flessibilità del rapporto di lavoro
Capo I - Particolari tipi di contratto
Capo II - Struttura del rapporto di lavoro
Capo III
Art. 29 - Formazione e aggiornamento professionale..................................................
Parte IV - Trattamento economico
Capo I - Trattamento economico transitorio del nuovo sistema di classificazione
Capo II - Trattamenti economici
Capo III - Trattamenti economici
XV
Parte V - Sistemi di finanziamento
Art. 37 - Finanziamento del sistema classificatorio............................................................
>>
227
Art. 38 - Finanziamento dei trattamenti accessori...............................................................
>>
227
Art. 39 - Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte
comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale
specifica................................................................................................................................
>>
228
Art. 40 - Riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento dell'indennità infermieristica e del livello VIII bis..............................................................................
>>
230
Art. 41 - Disposizioni particolari.........................................................................................
>>
230
Art. 42 - Previdenza complementare...................................................................................
>>
232
Art. 43 - Norme di rinvio.....................................................................................................
>>
232
Art. 44 - Disapplicazioni e sostituzioni...............................................................................
>>
233
Allegato 1 - Declatorie delle categorie e dei profili................................................................
>>
235
Allegato 2 - Elementi e contenuti che devono informare i criteri da definire con il regolamento aziendale di cui all'art. 16, comma 4............................................................................
>>
236
Allegato 3 - Trattamento economico iniziale.........................................................................
>>
237
Allegato 4 - Trattamento economico iniziale.........................................................................
>>
238
Allegato 5.................................................................................................................................
>>
239
Allegato 6 - Valori annui lordi per dodici mensilità della indennità professionale specifica................
>>
240
Allegato 7 - Corrispondenze per il primo inserimento nella nuova classificazione...............
>>
241
Allegato 8.................................................................................................................................
>>
243
Allegato 9.................................................................................................................................
>>
244
Allegato 10...............................................................................................................................
>>
245
Allegato 11...............................................................................................................................
>>
246
Dichiarazioni congiunte...........................................................................................................
>>
247 - 249
Art. 1........................................................................................................................................
>>
255
Art. 2........................................................................................................................................
>>
255
Art. 3........................................................................................................................................
>>
255
Art. 4........................................................................................................................................
>>
255
Art. 5........................................................................................................................................
>>
255
Parte VI - Disposizioni finali
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO SANITÀ
INTEGRATIVO 1994 - 1997 SOTTOSCRITTO IN DATA 22 MAGGIO 1997
XVI
CISL FPS NAPOLI
Art. 6........................................................................................................................................
>>
255
Art. 7........................................................................................................................................
>>
256
Art. 8........................................................................................................................................
>>
256
Art. 9........................................................................................................................................
>>
256
Art. 10......................................................................................................................................
>>
256
Art. 11......................................................................................................................................
>>
256
Art. 12......................................................................................................................................
>>
257
Art. 13......................................................................................................................................
>>
257
Art. 14......................................................................................................................................
>>
257
Art. 15......................................................................................................................................
>>
257
Art. 16......................................................................................................................................
>>
257
Art. 17......................................................................................................................................
>>
257
Tabella 1 - Individuazione delle voci di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi istituti contrattuali........
>>
259
Dichiarazioni congiunte...........................................................................................................
>>
260
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO SANITÀ INTEGRATIVO 1994 - 1997
SOTTOSCRITTO IN DATA 1 SETTEMBRE 1995
Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
Art. 1 - Servizi pubblici essenziali.......................................................................................
>>
265
Art. 2 - Contrattazione decentrata e contingenti di personale.............................................
>>
266
Art. 3 - Modalità di effettuazione degli scioperi.................................................................
>>
267
Art. 4 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione.....................................................
>>
268
Art. 5 - Sanzioni...................................................................................................................
>>
268
Art. 6 - Applicabilità............................................................................................................
>>
268
Premessa..................................................................................................................................
>>
269
Art. 1 - Campo di applicazione....................................................................................
>>
270
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto..........................
>>
270
Parte I
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
XVII
Titolo II - Sistema delle relazioni sindacali
Capo I - Disposizioni generali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti........................................................................................
>>
270
Art. 4 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato...
>>
270
Art. 5 - Livello di contrattazione: Materie e limiti della contrattazione decentrata...................
>>
270
Art. 6 - Composizione delle delegazioni............................................................................
>>
270
Artt. 7, 8, 9, 10.............................................................................................................
>>
271
Art. 11 - Pari opportunità.............................................................................................
>>
271
>>
271
>>
271
Art. 14 - Il contratto individuale di lavoro...................................................................
>>
271
Art. 15 - Periodo di prova............................................................................................
>>
272
Art. 16 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.............................................................
>>
273
Art. 17 - Assunzioni a tempo indeterminato................................................................
>>
273
Art. 18 - Orario di lavoro.............................................................................................
>>
275
Art. 19 - Feste e festività..............................................................................................
>>
275
Art. 20 - Riposo settimanale.........................................................................................
>>
276
Art. 21 - Permessi retribuiti..........................................................................................
>>
277
Art. 22 - Permessi brevi...............................................................................................
>>
277
Art. 23 - Assenze per malattia......................................................................................
>>
278
Art. 24 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio............................
>>
279
Art. 25 - Astenzione obbligatoria e facoltativa per maternità......................................
>>
280
Art. 26 - Servizio militare............................................................................................
>>
280
Art. 27 - Aspettativa.....................................................................................................
>>
280
Art. 28 - Obblighi del dipendente................................................................................
>>
281
Art. 29 - Sanzioni e procedure disciplinari..................................................................
>>
282
Artt. 30-32 - Codice disciplinare..................................................................................
>>
283
Art. 31 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.......................
>>
288
Art. 33 - Accordo di mobilità.......................................................................................
>>
288
Capo II - Informazione e forme di partecipazione
Capo III - Diritti sindacali
Art. 12 - Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro..............................................
Capo IV - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 13 - Interpretazione autentica dei contratti...........................................................
Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Capo II - Particolari tipi di contratto
Capo III - Struttura del rapporto
Capo IV - Interruzioni e sospensioni della prestazione
Capo V - Norme disciplinari
Capo VI - Mobilità
XVIII
CISL FPS NAPOLI
Art. 34 - Mobilità..........................................................................................................
>>
289
>>
290
>>
290
Art. 37 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro...........................................................
>>
291
Art. 38 - Obblighi delle parti........................................................................................
>>
291
Art. 39 - Termini di preavviso......................................................................................
>>
291
Art. 40 - Struttura della retribuzione............................................................................
>>
292
Art. 41 - Aumenti della retribuzione base....................................................................
>>
292
Art. 42 - Effetti nuovi strumenti...................................................................................
>>
292
Art. 43 - Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro..........
>>
292
Art. 44 - Indennità per particolari condizioni di lavoro...............................................
>>
292
Art. 45 - Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità.........
>>
294
Art. 46 - Disciplina del finanziamento del trattamento accessorio legato alla produttività...........
>>
294
Art. 47 - Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi................................
>>
294
Art. 48 - La qualità della prestazione individuale........................................................
>>
295
Art. 49 - Livello retributivo VIII Bis............................................................................
>>
296
Art. 50 - Norma particolare per le I.P.A.B...................................................................
>>
296
Art. 51 - Norma finale..................................................................................................
>>
297
Art. 52 - Norma transitoria...........................................................................................
>>
298
Art. 53 - Disposizioni particolari..................................................................................
>>
298
Art. 54 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive......................................
>>
298
Art. 55 - Norma finale..................................................................................................
>>
299
Art. 56 - Disapplicazioni..............................................................................................
>>
299
Dichiarazioni congiunte...........................................................................................................
>>
301 - 302
Dichiarazioni a verbale............................................................................................................
>>
302 - 314
Capo VII - Ordinamento
Art. 35 - Revisione dell’ordinamento...........................................................................
Capo VIII- Ordinamento
Art. 36 - Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata.......
Capo IX - Estinzione del rapporto di lavoro
Parte seconda
Titolo I - Trattamento economico
Capo I - Struttura della retribuzione
Parte terza
Titolo I - Norme finali e transitorie
XIX
APPENDICE LEGISLATIVA 1
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 665
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo
professionale del tecnico ortopedico.......................................................................................
>>
321
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 666
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo
professionale del podologo......................................................................................................
>>
325
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 667
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo
professionale del tecnico audiometrista...................................................................................
>>
329
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 668
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo
professionale del tecnico audiprotesista..................................................................................
>>
333
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo
professionale dell’infermiere...................................................................................................
>>
337
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo
professionale dell’ostetrica/o...................................................................................................
>>
341
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 741
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo
professionale del fisioterapista.................................................................................................
>>
345
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 742
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo
professionale del logopedista...................................................................................................
>>
349
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 743
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo
professionale dell’ortottista-assistente di oftalmologia...........................................................
>>
353
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 744
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo
professionale del dietista..........................................................................................................
>>
357
Decreto Ministeriale 26 settembre 1994, n. 745
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo
professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico..................................................
>>
361
XX
CISL FPS NAPOLI
Decreto Ministeriale 26 settembre 1994, n. 746
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo
professionale del tecnico sanitario di radiologia medica.........................................................
>>
365
Decreto ministeriale 15 marzo 1995, n. 183
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale
del tecnico di neurofisiopatologia............................................................................................
>>
369
Decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 56
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale
del terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva....................................................
>>
373
Decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 57
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale
del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.........................
>>
377
Decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale
del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro........................................
>>
381
Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 69
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale
dell'assistente sanitario.............................................................................................................
>>
385
Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale
dell'infermiere pediatrico.........................................................................................................
>>
389
Decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 136
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale
del terapista occupazionale......................................................................................................
>>
393
Decreto Ministeriale 15 marzo 1999, n. 137
Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale.........................................................................................................
>>
397
Decreto Ministeriale 29 marzo 2001, n. 182
Regolamento concernente la individuazione della figura del tecnico della riabilitazione
psichiatrica...............................................................................................................................
>>
401
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi di attestati al diploma universitario di assistente sanitario, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.....................................
>>
405
XXI
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di dietista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.....................................................
>>
409
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale,
ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base..........................
>>
413
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base..........................................
>>
417
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario igienista dentale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base..........................................
>>
421
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.....................................................
>>
425
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza del titolo di vigilatrici di infanzia al diploma universitario di infermiere
pediatrico, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base........
>>
429
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di logopedista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.............................................
>>
433
>>
437
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di ostetrica/o, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.............................................
>>
441
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di podologo, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.............................................
>>
445
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico-audiometrista, ai
fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base..............................
>>
449
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di ortottista - assistente di
oftalmologia ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.....
XXII
CISL FPS NAPOLI
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico-audioprotesista,
ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base..........................
>>
453
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico dell'educazione e
della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base...............................................................................................
>>
457
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base....................................................................................
>>
461
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base...............................................
>>
465
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base................
>>
469
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza del titolo di meccanico ortopedico ernista al diploma universitario di tecnico
ortopedico, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.......
>>
473
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione
dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base....................................................................................................................
>>
477
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base....
>>
481
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base....................................................................................................................
>>
485
Decreto Ministeriale 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista occupazionale ai
fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base..............................
>>
489
INDICE
XXIII
APPENDICE LEGISLATIVA 2
Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro....................................................................................................
>>
495
Legge 8 gennaio 2002, n. 1
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402,
recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario................................................
>>
509
Decreto-Legge 12 novembre 2001, n. 402
Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario............................................................
>>
513
Risoluzione A5-0283/2001 assunta il 20 settembre 2001
Mobbing sul posto di lavoro....................................................................................................
>>
517
Decreto-Legislativo 6 settembre 2001, n. 368
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.
>>
523
Decreto-Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
>>
531
Legge 27 marzo 2001, n. 97
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del
giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
>>
607
Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220
Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale...................................................................................................................
>>
613
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53..............................
>>
637
Legge 10 agosto 2000, n. 251
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione nonché della professione ostetrica......................................................................
>>
679
Legge 8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.........................................................
>>
685
Decreto Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei..........................
>>
699
XXIV
CISL FPS NAPOLI
Legge 26 febbraio 1999, n. 42
Disposizioni in materia di professioni sanitarie......................................................................
>>
715
Risoluzione del Parlamento Europeo n. A3-0043/1994
Designazione di un consigliere nelle imprese o consigliere di fiducia...................................
>>
719
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.......................................................................................................................
>>
729
Direttiva Comunitaria n. 92/131/CEE del 27 novembre 1991
Sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.............................................
>>
795
Legge 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento...................................................
>>
809
a Marisa Longobardi
senza il suo sorriso ci
sentiamo tutti più soli.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO
AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ
SOTTOSCRITTO IN DATA
19 APRILE 2004
2002 - 2005
BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003
QUADRIENNIO NORMATIVO
2
CISL FPS NAPOLI
3
In data 19 Aprile 2004, alle ore 17.30, ha avuto luogo l'incontro per la firma del CCNL relativo al
quadriennio di parte normativa 2002-2005 ed al I Biennio economico 2002-2003 del personale del
Comparto Sanità tra le parti sottoindicate:
Per l' ARAN: Avv. Guido Fantoni (Presidente)
Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali:
OO.SS. di categoria
CGIL FP
CISL FPS
UIL FPL
FSI
FIALS
Confederazioni sindacali
CGIL
CISL
UIL
USAE
CONFSAL
Le parti, prima di procedere alla sottoscrizione, prendono atto della necessità di correggere i
seguenti errori materiali:
- art. 14, al comma 5 e al comma 9, la lettera di riferimento del comma 7 è h) e non g);
- art. 19, comma 1 lett. d), dopo le parole "come modificato dall'art. 23, comma 6" vanno
aggiunte le parole "del presente CCNL";
- art. 22, comma 2, dopo le parole "primo periodo" vanno aggiunte le parole "del CCNL integrativo del 20 settembre 2001"; al comma 4 del medesimo articolo al penultimo rigo il comma esatto è "2" e non "3";
- art. 23, comma 3, punto 2, lett. c, il periodo "è disapplicato l'art. 49 del DPR n. 270 del 1987"
è sostituito dal seguente "Sono disapplicati l'art. 49 del DPR n. 761 del 1979 e l'art. 63 del DPR n.
270 del 1987";
- art. 33, comma 3, dopo le parole "entro trenta giorni" vanno aggiunte le parole "dall'entrata in
vigore del presente CCNL";
- art. 37, comma 1 dopo la parola "disapplicazione" sono abrogate le parole successive sino al
punto. Esse sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 49 del DPR 761 del 1979, dell'art. 63 del DPR
270 del 1987 e dell'art. 47, comma 2 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001";
- allegato1, nelle modalità di accesso alla categoria C, con riferimento ai requisiti culturali e
professionali per l'accesso dall'esterno al 1° alinea, dopo le parole "per il profilo della puericultrice" va aggiunta la parola "esperta".
Al termine, le parti sopracitate sottoscrivono il contratto nel testo che segue:
4
CISL FPS NAPOLI
5
PARTE I
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni,
aziende ed enti del comparto di cui all'art. 111 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la
definizione dei comparti di contrattazione, stipulato il 18 dicembre 2002.
2. Al personale dipendente da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie,
della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la definizione del nuovo comparto pubblico di
destinazione.
3. Nel testo del presente contratto, i riferimenti normativi al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare il d.lgs. 19 giugno 1999,
n. 229 come modificato ed integrato dai d.lgs. nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000) sono riportati
come "d.lgs. n. 502 del 1992". I riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come "d.lgs. n.165 del 2001". Le leggi nn.
53 del 2000, 1204 del 1971 e successive modificazioni ed integrazioni sono confluite nel T.U. n.
151 del 2001.
4. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed
enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti
di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti".
5. Nel testo del presente contratto per "dirigente responsabile" si intende il dirigente preposto
alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto
delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di "unità operativa" si indicano genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come individuate dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate.
Il CCNL della Sanità Pubblica si applica anche ai lavoratori di aziende e/o enti derivati da processi di scorporo, sperimentazione gestionale, etc., fino al momento della
stipula di un successivo contratto nazionale, previa l'individuazione di un eventuale
comparto di contrattazione dello specifico nuovo settore. Basti pensare, per capire
l'importanza di questo aspetto dell'articolato ed il gran numero di Lavoratori coinvolti, alla possibile trasformazione degli II.RR.CC.SS. in Fondazioni.
Vengono a cessare gli effetti della norma transitoria riguardante il personale ARPA
(Agenzie Regionali per l'Ambiente), che, per effetto del CCNQ del 18 Dicembre 2002,
ha acquisito la collocazione definitiva all'interno del Comparto Sanità.
6
CISL FPS NAPOLI
Articolo 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia
data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt 472 e 483, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del luglio 1993.
8. Il presente articolo sostituisce l'art. 24 del CCNL del 7 aprile 1999 che è, pertanto, disapplicato.
Si è a lungo parlato, nel corso dell'intensa azione sindacale che ha caratterizzato il
rinnovo di questo CCNL, della ipotesi di disdire il famoso accordo sul costo del lavoro del Luglio '93, ma nel frattempo, e non poteva essere altrimenti in un Contratto di
categoria, ne vengono riaffermati alcuni dei principi cardine, quali l'aderenza del
costo del lavoro rispetto all'inflazione reale e l'indennità di vacanza contrattuale in
caso di mancato rinnovo nei tempi stabiliti.
Titolo II
Relazioni Sindacali
Capo I
Obiettivi e strumenti
Articolo 3
Relazioni sindacali
1. Si riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 7 aprile 1999 e dal
CCNL integrativo del 20 settembre 2001, con le modifiche riportate ai seguenti articoli.
7
La riconferma sostanziale del precedente sistema delle relazioni sindacali potrebbe
apparire scontata se non ci si fermasse ad analizzare il momento politico che sta vivendo il nostro paese. Nei fatti il diniego del sistema della "Concertazione" , che presuppone la comune volontà delle parti di raggiungere una intesa, a favore del meno impegnativo "Dialogo sociale" riesce a far apprezzare ancora meglio la permanenza di un
istituto di confronto sindacale (proprio quello della concertazione) che, dati i tempi,
avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di diverso , forse simile al vecchio "esame
congiunto".
Unico elemento di novità, che appare sotto la forma di precisazione, è costituito dalla
Dichiarazione Congiunta a verbale n. 2 che include tra le materie sottoposte all'istituto della "Contrattazione" anche l'esternalizzazione dei servizi.
Articolo 4
Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello
da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del
presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 95, comma 2 del
CCNL del 7 aprile 1999, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione
delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni
senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata
dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso
di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN il contratto integrativo, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 466, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 57 del CCNL del 7 aprile 1999 che è, pertanto,
disapplicato.
L'articolo ripropone, sostanzialmente, quanto già espresso nel precedente art. 5
del CCNL del 1999. Da notare, sicuramente, che senza un adeguato sistema sanzionatorio risulta quasi impossibile far rispettare i tempi di stipula previsti dalla procedura contrattuale.
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CISL FPS NAPOLI
CAPO II
FORME DI APPLICAZIONE
Art. 5
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale
o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti
di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una
serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle
condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal
contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo
del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine
di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire
il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, comma 28 del CCNL 7 aprile
1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing
in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano
determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione
delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli
di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera
di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno
l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 299 del
CCNL 7 aprile 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono
essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici/servizi, anche al fine di
incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del
personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni
Sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti delle
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aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti,
il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un
componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte
anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Le aziende o enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per
la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull'attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e
comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
Nella tornata contrattuale 2002/2005 di tutto il Pubblico Impiego è stata inserita, tra
le forme di partecipazione, la disciplina per prevenire e contrastare il fenomeno del
"mobbing", la cui diffusione ha raggiunto tali dimensioni nel mondo del lavoro da rendere necessaria la predisposizione ed attuazione di misure idonee di intervento a tutela del lavoratore.
A tale ultimo scopo è prevista obbligatoriamente, in ciascuna Azienda, la costituzione
di un apposito "Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing", la cui presidenza e
vicepresidenza devono essere affidate rispettivamente ad un componente di parte
aziendale ed a uno di parte sindacale. Del Comitato fa parte anche un componente del
comitato delle pari opportunità che può essere sia di parte pubblica che di parte sindacale, ferma restando la composizione paritetica dello stesso.
I compiti previsti per questo Comitato sono essenzialmente quelli di:
- raccolta dati relativi alla presenza del fenomeno;
- individuazione delle possibili cause del fenomeno;
- proposte in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di
criticità;
- proposte per la definizione dei codici di condotta;
- proposte su attività formative tese alla prevenzione del fenomeno.
Le proposte formulate dal Comitato sono presentate alle Aziende a cui spettano gli
adempimenti conseguenziali, tra i quali rientrano:
- la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto;
- l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia;
- la definizione dei codici di condotta (sul mobbing)
L'attivazione degli adempimenti relativi alle proposte del Comitato è oggetto di consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie, sempre che tali proposte non rientrino in altri specifici strumenti di confronto sindacale (vedi, ad esempio, la proposta di eventuali progetti di formazione la cui valutazione rientra nelle
materie di contrattazione).
A completamento del fronte di attacco di questo fenomeno, l'inserimento del "mobbing" nel codice disciplinare di cui all'art. 13, tra l'altro, tra le infrazioni sanzionabili di maggiore gravità.
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CISL FPS NAPOLI
CAPO III
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Articolo 6
Norma di rinvio
1. Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998,
in particolare all'art.10, comma 210 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso
le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio
2001 ed il 18 dicembre 2002 e loro successive modificazioni.
2. Il secondo alinea dell'art. 8, comma 1, lett. b)11 del CCNL 7 aprile 1999 è sostituito dal seguente:
"- dalle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale;"
La norma potrebbe portare facilmente a qualche errore di valutazione sull'attuale concetto di rappresentatività sindacale. A chiarimento di ciò si specifica che il riferimento del comma 2 riguarda, esclusivamente, la possibilità per i soggetti sindacali rappresentativi, ammessi alla contrattazione nazionale, di poter usufruire dei permessi sindacali senza che essi debbano essere stati per forza "firmatari" del Contratto stesso. Vedi,
per maggiori chiarimenti, la Dichiarazione Congiunta n. 3.
Articolo 7
Coordinamento Regionale
1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 4012 del
d.lgs. 165 del 2001, le Regioni possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della
contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente contratto, nelle seguenti materie relative :
a) all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all'art. 33 ed, in particolare, a quelle
destinate all'istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in
conformità degli obiettivi aziendali e regionali;
b) alla realizzazione della formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri
derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 3913, comma 4,
lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.31, comma 2, lett. a);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (art. 3913, comma
8 del CCNL 7 aprile 1999, confermato dall'art. 31, comma 8 del presente contratto).
2. Con riferimento al comma 1 , lettere c) e d) rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste per la formazione del fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, confermato dall'art. 31 del presente contratto, nonché le modalità di incremento ivi stabilite.
3. L'art. 614, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole "ed aggiornamento professionale" è integrato dal periodo " e sulla la verifica dell'entità dei fondi di cui agli artt. 3815 e 3914 del
CCNL 7 aprile 1999 (di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell'art. 416 del CCNL del 7
aprile 1999 ed ora, rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli sog-
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getti a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs n. 229 del 1999, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi".
L'ultimo periodo del comma è abrogato.
4. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei protocolli stipulati per l'applicazione dell'art. 6, comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 saranno inviati all'ARAN per l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 466 del d.lgs n. 165 del 2001.
Si apre con questo articolo una fase che, sicuramente , è destinata a produrre nel
tempo altri e più ampi effetti. Si tratta, infatti, di un potenziamento sostanziale del
"potere contrattuale" delle Regioni che in precedenza avevano sì un loro livello di confronto sindacale e di potere di indirizzo nei confronti delle Aziende, ma con maggiori
limitazioni e, quasi esclusivamente, destinato a materie di natura non economica. In
ogni caso, è importante notare che rimane invariata l'autonomia contrattuale delle
Aziende. In parole povere, resta comunque aperta la possibilità, da parte delle Aziende
e in mancanza di linee di indirizzo regionali, di contrattare e decidere anche sulle
materie specificamente indicate nel presente articolo.
TITOLO III
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
CAPO I
IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
Articolo 8
Conferma dei principi del sistema
1. Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, al fine di garantire il progressivo miglioramento della
funzionalità dei servizi delle aziende ed enti nonché promuovere l'efficienza, l'efficacia e la qualità dell'assistenza erogata, le parti convengono sulla opportunità di confermare l'attuale sistema di classificazione previsto dal CCNL del 7 aprile 1999 e di proseguire, anche con il presente contratto, nel processo di
valorizzazione professionale dei lavoratori, che si configura come strumento di supporto alla riforma stessa anche nell'ottica della piena armonizzazione con il settore privato.
2. Nella prospettiva di pervenire ad una gestione ottimale delle risorse umane e sulla base dell'esperienza maturata ed in relazione alla maggiore flessibilità organizzativa attuata con i contratti
collettivi del precedente quadriennio, le parti ritengono che la contrattazione integrativa debba
valorizzare, in particolare, i seguenti principi già enunciati nel citato sistema classificatorio:
a) rispetto delle percentuali di accesso dall'esterno secondo le vigenti disposizioni;
b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità
professionali che caratterizzano le categorie e i profili cui si riferiscono le selezioni.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1617 del CCNL del 7 aprile 1999, all'esperienza professionale, al
titolo di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale ed alle prove selettive finali è attribuito un peso equilibrato ai fini
della determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che hanno partecipato alla selezione, escludendo quindi automatismi generalizzati e
basati solo sull'anzianità di servizio;
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CISL FPS NAPOLI
c) nelle progressioni verticali di sviluppo professionale, rispetto della provenienza del personale dal livello economico immediatamente inferiore.
3. Un ruolo fondamentale è attribuito alla formazione continua, che attraverso una serie organica ed articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale, di
aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale. A tal
fine deve essere data piena attuazione all'art. 299 del CCNL del 7 aprile 1999, come integrato dall'art. 20 del presente contratto, in particolare rendendo disponibili le risorse indicate nell'ultimo
comma di tale ultima norma.
4. Le parti confermano, altresì il sistema della progressione economica orizzontale disciplinato
dall'art. 3518 del CCNL del 7 aprile 1999, richiamando i criteri ivi indicati ed, in particolare, l'adozione di metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli
dipendenti - oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6, lettera B)19 del CCNL 7 aprile 1999 - da
utilizzare unitamente agli elementi previsti dalla medesima norma.
5. Infine le parti si danno reciproco atto della operatività dei contratti integrativi già stipulati
aventi, tra l'altro, per oggetto il sistema classificatorio secondo i livelli e per le parti demandate a
tale fonte e, conseguentemente, si impegnano ad assumere, ciascuna secondo la propria autonomia,
ogni utile iniziativa finalizzata alla rapida applicazione degli stessi.
In apparenza l'articolo propone solo la riconferma di principi di carattere generale
riguardanti l'impianto del sistema classificatorio del personale. In effetti, invece, si
tende a precisare:
a. La garanzia di un adeguato accesso di personale dall'esterno a ciascuna
categoria, in linea con quanto affermato da una consolidata giurisprudenza
della Corte Costituzionale. Anche se, nel comparto sanità, le percentuali da
riservare all'accesso dall'esterno sono regolamentate dal D.P.R. 220/01.
b. La necessità di prevedere, nei regolamenti delle selezioni interne, un mix
adeguato e proporzionato tra i vari titoli di studio, di carriera e di formazione
che contribuiscono a formare il punteggio per i passaggi di carriera. Evitando,
così, di dare eccessivo peso a titoli, quali ad esempio l' anzianità di servizio, che
sinora sono stati elementi determinanti, se non esclusivi, nella valutazione di
carriera.
Inoltre, viene introdotto un concetto che, a nostro avviso, si rivela essere innovativo
rispetto alle precedenti stesure contrattuali. Nei fatti si afferma che la progressione di
carriera si può solo svolgere da un livello economico a quello immediatamente superiore. La regola appare subito molto contraddittoria per la permanenza di alcuni
requisiti di accesso, quali ad esempio quelli previsti per il passaggio da coadiutore
amministrativo ad assistente amministrativo, che prevedono esplicitamente la possibilità anche per i dipendenti della categoria B livello iniziale di passare alla categoria
C, con il salto del livello economico B super. La norma, di fatto, sembra adattarsi solo
al neo profilo professionale di operatore tecnico esperto, per cui è previsto, quale
unico requisito di ammissione alla selezione, la permanenza per un periodo di 5 anni
nella categoria B livello economico super.
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Articolo 9
Commissione paritetica per il sistema di classificazione
1. Le parti, inoltre, attuata la fase di prima applicazione del sistema classificatorio di cui all'art.
8 e tenuto presente quanto previsto dagli art. 18 e seguenti del presente contratto sulle politiche di
gestione del personale, si danno atto della necessità di valutarne i risultati nella prospettiva di pervenire ad una semplificazione del sistema di classificazione per una migliore gestione ed un impiego più flessibile delle risorse umane anche attraverso la ricomposizione dei processi lavorativi
all'interno della medesima categoria mediante un arricchimento delle attuali declaratorie che consenta di adeguare il sistema di classificazione alle esigenze poste alla base del processo di riforma.
2. A tal fine è istituita, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, una
Commissione Paritetica ARAN - Organizzazioni sindacali e Confederazioni firmatarie del presente CCNL, con il compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza idonei al monitoraggio del
sistema classificatorio nonché per formulare eventuali proposte dirette alla eventuale verifica del
sistema nel senso indicato nel comma 1.
L'istituzione di questa commissione paritetica appare quanto mai opportuna. Infatti, si
spera possa contribuire a superare alcune incongruenze contrattuali dovute all'accavallarsi, negli ultimi anni, di una serie di posizioni e/o di requisiti di accesso per alcuni profili professionali, prevalentemente di carattere sanitario. Infatti, il nuovo e innovato sistema classificatorio potrà, nel contempo, armonizzare le regole finora esistenti ed attribuire un corretto posizionamento a tutte le figure professionali presenti nel
mondo della sanità.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
NORME DISCIPLINARI
Articolo 10
Clausole generali
1. E' confermata la disciplina contenuta nel capo V20 del CCNL del 1 settembre 1995 ed, in particolare, gli articoli 28, 29 e 31 del citato capo V, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi
articoli. Gli artt. 30 e 32 del medesimo contratto sono disapplicati e sostituiti dagli artt.13, 14 e 15
del presente contratto.
L'articolo introduce rilevanti novità riguardanti le norme disciplinari, dovute principalmente alle innovazioni legislative avvenute nel corso degli anni
Articolo 11
Modifiche all'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995
1. All'art. 2820 del CCNL dell'1 settembre 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
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a) la rubrica dell'articolo "doveri del dipendente" è modificata in "obblighi del dipendente";
b) al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase "Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti
nel codice di condotta allegato";
c) al comma 3, lettera d) le parole "alla legge 4 gennaio 1968, n.15" vengono sostituite con
"al DPR del 28 dicembre 2000, n. 445"(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
d) al comma 3, lettera r), dopo le parole "interessi finanziari o non finanziari propri" e prima
del punto viene aggiunta la frase "o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi".
Anche nel vecchio titolo "doveri del dipendente" dell'articolo 28 era insito il vincolo
del rispetto delle norme comportamentali da parte del dipendente pubblico, ma con la
variazione della rubrica in "obblighi del dipendente" si è inteso rimarcare tale aspetto rendendolo più cogente, attraverso l'uso di una dizione sicuramente più confacente
alla struttura privatistica ed obbligatoria del rapporto di lavoro. A ribadire questo vincolo l'integrazione di cui alla lettera b) con la quale si aggiunge l'obbligo di uniformarsi ai principi comportamentali contenuti nel "Codice di condotta" allegato n. 2 al
Contratto (Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28.11.2000, pubblicato
nella G.U. Serie generale, n. 84 del 10.4.2001; Il comma 2 dell'art. 1 di tale decreto
prevede che i contratti collettivi provvedono al coordinamento delle disposizioni del
Codice di comportamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare).
Articolo 12
Modifiche all'art. 29 del CCNL dell'1 settembre 1995
1. All'art. 2920 del CCNL dell'1 settembre 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
"1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art. 28 del presente
contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso."
b) i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
"2. L'azienda o ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta
dell'addebito - da effettuarsi tempestivamente e comunque entro 20 giorni da quando
l'ufficio istruttore che, secondo l'ordinamento dell'azienda o ente è tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato.
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3. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 5521, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il dirigente responsabile della struttura,
dandone contestuale comunicazione all'interessato, segnala entro dieci giorni all'ufficio
competente, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento. Tale
ufficio deve procedere alla contestazione entro i venti giorni successi dalla data della lettera di comunicazione. In ogni caso qualora non sia rispettato il termine di dieci giorni
per la comunicazione all'ufficio competente si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione stessa.
3 bis. Qualora invece emerga nel corso del procedimento e, quindi, dopo la contestazione che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura questi, entro cinque giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio con salvezza degli atti.
4 La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi
cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione
viene applicata nei successivi quindici giorni."
c) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:
"Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e
quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti
saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza,
che consentano la certezza delle situazioni giuridiche".
d) il comma 10 è sostituito dal seguente comma:
"11. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 5521 del
d.lgs. n. 165 del 2001".
Queste le modifiche alle previsioni dell'articolo 29 del CCNL 94/97 in materia di sanzioni e procedure disciplinari:
- L'elenco delle sanzioni disciplinari viene integrato con l'aggiunta della nuova sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione "da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi". Tale nuova sanzione colma sicuramente il "vuoto" preesistente tra la
sospensione fino a 10 giorni ed il licenziamento con preavviso, consentendo una più
effettiva ed adeguata graduazione della responsabilità del dipendente e la maggiore
possibilità di ricorrere al cosiddetto "patteggiamento" previsto dal comma 6 dell'art.
55 del D.lgs. 165/01.
- Nel caso in cui emerga, durante il corso di un procedimento disciplinare già avviato
dal responsabile della struttura di appartenenza del dipendente (dopo la contestazione), che le sanzioni da applicare non siano quelle del "rimprovero verbale e censura",
il responsabile della struttura trasmette gli atti all'ufficio competente entro 5 giorni. Il
procedimento continua senza soluzione di continuità e con salvezza degli atti.
- Viene introdotta un'altra rilevante modifica di carattere sostanziale; nei fatti, viene
precisato che i termini iniziali e finali del procedimento disciplinare hanno carattere
perentorio; di contro, viene esclusa implicitamente la perentorietà dei termini intermedi, pur rimarcando che la loro applicazione deve avvenire nel rispetto dei principi di
tempestività ed immediatezza.
- Cambia il riferimento legislativo della disciplina: dall'articolo 59 del D.lgs. 29/93
all'articolo 55 del D.lgs 165/01.
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CISL FPS NAPOLI
Articolo 13
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 5521 del d.lgs. n.165 del 2001 e
successive modificazioni e integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'azienda o ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge,
al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste, rispettivamente, ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel
biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito
dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con
più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la
sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di
diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa
di importo pari a quattro ore della retribuzione di cui all'art. 3722, comma 2 lett. c) del CCNL stipulato il 20 settembre 2001 si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui
al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro;
b) condotta, nell'ambiente di lavoro, non conforme a principi di correttezza verso superiori
o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o
strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'azienda o
ente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 623 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai carichi di
lavoro;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'azienda o ente, agli utenti o terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'azienda o ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
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a un massimo di dieci giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di
cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del
massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in
tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'azienda o ente, agli utenti o terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o
di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa, fatta salva la tutela del segreto professionale nei casi e nei limiti previsti dalla
vigente normativa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti
di utenti, altri dipendenti o terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'azienda o ente, salvo che siano espressione
della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 124 della legge 300 del 1970;
l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità
della persona;
m) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'azienda o ente, agli utenti o terzi.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
undici giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 5 quando sia stata comminata la
sanzione massima oppure quando le mancanze previste allo stesso comma presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre dieci giorni e fino a quindici giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di
somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'azienda o ente o ad essa affidati, quando, in
relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro
dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo
dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano
lesivi della dignità della persona.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una
indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 3722, comma 2, lettera b) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di
sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 5
18
CISL FPS NAPOLI
e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, salvo quanto previsto al comma 8, lett. a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'azienda o ente per riconosciute e
motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure di cui all'art. 18 del CCNL
20 settembre 2001, commi 2 e 3 lett. c)25, in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'azienda o ente quando l'assenza
arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora
il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di
insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi
fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
f)recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e
comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che
siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per
la sua specifica gravità.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che,
pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti anche dolosi, che,
costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti indicati nell'art. 15, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 31626 del
codice penale, c) ed e) e comma 4 septies27 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 128 della legge 27 marzo 2001, n. 97.
9. Le mancanze non espressamente richiamate nei commi da 6 a 8 sono comunque sanzionate
secondo i criteri previsti nei commi da 1 a 3, facendosi riferimento ai principi da essi desumibili
quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 2820 del
CCNL 1 settembre 1995 come modificato dal presente CCNL, nonché al tipo e alla misura delle
sanzioni.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità
19
mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di
pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
11. L'art. 3020 del CCNL 1 settembre 1995 è disapplicato con decorrenza dall'entrata in vigore
del presente contratto.
Il presente articolo, che sostituisce l'articolo 30 del CCNL 94/97, reca essenzialmente
le seguenti novità rispetto alla precedente disciplina:
- Viene aggiornato il rapporto tra le mancanze previste dal codice di disciplina e le sanzioni irrorabili, anche rispetto alla introduzione della nuova sanzione della "sospensione dal servizio e dalla
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi".
- La sospensione dalla retribuzione avviene per intero per i primi 10 giorni e, invece,
dall'undicesimo giorno ai sei mesi avviene nella misura del 50% della retribuzione
costituita dal valore economico tabellare mensile iniziale della categoria, dal valore
economico della fascia in godimento, dal valore della Indennità Integrativa Speciale
nonché dagli eventuali assegni per il nucleo familiare.
- Vengono introdotte alcune nuove fattispecie sanzionabili, tra cui quella riconducibile al fenomeno del "mobbing" (sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi
ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega…omissis).
- Il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, precedentemente
trattato dal disapplicato art. 30, viene rinviato al successivo articolo 14.
- L'elencazione delle mancanze dei commi 6, 7 e 8 non è da ritenersi esaustiva, esiste
infatti la possibilità dell'individuazione di eventuali fatti sanzionabili nel mancato
rispetto degli "obblighi del lavoratore" previsti dall'art. 28 del CCNL 94/97 così come
modificato dal presente contratto.
Da notare che viene ribadito il principio secondo il quale al "codice di condotta" deve
essere data la massima pubblicità, mediante affissione tassativa in ogni posto di lavoro.
Articolo 14
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'azienda o ente
inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in
cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'azienda o ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di
procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 229 della legge n. 97 del 2001, in linea generale, il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da
quando l'azienda o ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni
dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 430, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'azienda o ente ha avuto notizia della sentenza definitiva
e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, come conseguenza delle condanne penali
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CISL FPS NAPOLI
citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n.
97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 65331 c.p.p.. Ove nel procedimento
disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette
infrazioni.
7. In caso di proscioglimento avvenuto per le medesime causali del comma 6, si procede analogamente al comma stesso. Nel caso che il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi, fatto salvo
il caso di morte del dipendente, il procedimento disciplinare riprende su tutti i fatti originariamente contestati.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 132 della legge n. 97 del
2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art.13, comma 7, lett. h) e comma 8, lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in
soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del
licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato nell'area e nella posizione
economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente
superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel
periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in
servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
Questo particolare e delicato aspetto della procedura disciplinare viene trattato con
una formulazione più ampia rispetto al precedente articolato in materia, anche in relazione al mutato quadro generale dovuto al successivo intervento di specifiche disposizioni legislative (Legge 97/01).
La nuova disciplina può essere così riassunta:
- Per fatti illeciti di rilevanza penale commessi in servizio, l'Azienda avvia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale; il procedimento disciplinare resta
sospeso fino alla sentenza definitiva ed, allo stesso modo, resta sospeso nel caso in cui
l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso di un procedimento disciplinare già
avviato.
- Così come al punto precedente, anche quando l'Azienda viene comunque a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti
oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo resta comunque sospeso fino alla
sentenza definitiva.
- Al di fuori della particolare previsione dei casi per i quali alla condanna segue l'estinzione automatica del rapporto di lavoro (art. 5 comma 2 della legge n. 97/2001), il
procedimento disciplinare sospeso deve essere riattivato entro 180 giorni da quando
l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si deve concludere entro 120 dalla
sua riattivazione. Invece, nei casi previsti dall'art. 5 comma 4 della legge n. 97/2001,
in conformità alla fonte legislativa, è stabilito che il procedimento disciplinare prima
sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'ente ha avuto comunicazione della sen-
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tenza definitiva e deve concludersi, ugualmente, entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
- Il licenziamento in conseguenza delle condanne penali (commi 7 e 8 articolo 13) non
ha carattere automatico, in quanto necessita dell'esperimento del procedimento disciplinare, fatta eccezione per i già citati casi di risoluzione automatica del rapporto di
lavoro espressamente previsti dall'art. 5 comma 2 della legge n. 97/2001.
- Nel caso di sentenza penale di assoluzione e nei casi di proscioglimento, avvenuti in
relazione all'accertamento che "il fatto non sussiste", "che non costituisce illecito
penale" o "che l'imputato non lo ha commesso", la sentenza penale di assoluzione ha
efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare, trovando applicazione le disposizioni del C.p.p. comma 1 art. 653 (così come modificato dall'art. 1 della Legge 97/01).
In questo caso il procedimento penale riprende limitatamente ad eventuali ulteriori
infrazioni contestate, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale.
- Per tutti gli altri casi di assoluzione e/o di proscioglimento il procedimento disciplinare riprende il suo iter su tutti i fatti originariamente contestati.
- La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per
responsabilità disciplinare, in relazione all'accertamento della sussistenza del fatto,
della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 653
del C.P.P. così come integrato dall'art.1 della Legge 97/01).
- Infine, con i commi 9 e 10, viene rivisitata una norma di garanzia, già contenuta in
maniera analoga nell'art.88 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato, recepito
nel DPR n.3/1957, a favore del dipendente che, già licenziato ai sensi dell'art.13,
comma 7, lett. h) e comma 8, lett. b) ed e), sia stato successivamente assolto a seguito
di giudizio di revisione. In questa ipotesi, dalla data della sentenza definitiva di assoluzione, il dipendente ha diritto a:
1. Ad essere riammesso in servizio nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento, nella medesima sede o
anche in altra su sua richiesta, anche in soprannumero;
2. Ad essere reinquadrato nell'area e nella posizione economica nella quale
sia, eventualmente, confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento, per effetto di una nuova classificazione del personale (ad esempio: un
infermiere licenziato prima del passaggio da "C" a "D" avvenuto con il CCNL
II biennio 2000/2001).
3. A percepire tutti gli assegni che gli sarebbero stati attribuiti nel periodo di
sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. In caso di premorienza tali assegni spettano al coniuge o al convivente superstite ed ai figli.
Articolo 15
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio
dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della libertà.
2. L'azienda o ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle
medesime condizioni del comma 3.
22
CISL FPS NAPOLI
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso
in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o
comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell'art. 13 commi 7 e 8.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i casi previsti dall'art. 15, comma 1 lett. a), b) limitatamente all'art. 31626 del codice penale, lett. c) ed e) e comma 4 septies27, della legge n. 55 del
1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all'art. 3, comma 128, della legge n. 97 del
2001, in alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3.
Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la
sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 133, della citata legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art.14 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità
pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2, lettera b) 22 , del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione
individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell' art.14, commi
6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art.14, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà
tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al
dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in
servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la
stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. La presente disciplina disapplica quella contenuta nell'art. 3220 del CCNL 1 settembre 1995.
Anche in questo articolato sono presenti alcune importanti modifiche della disciplina
preesistente, che purtroppo non sempre rappresentano la necessaria fonte di chiarezza. Comunque, in particolare, occorre notare quanto segue:
- I casi di sospensione obbligatoria del dipendente (comma 4) sono quelli previsti dall'art. 15 comma 1 e 4 septies della Legge 55 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni (vedi dichiarazione congiunta n. 5), con le seguenti
annotazioni:
a)restano apparentemente in vigore, rispetto al precedente articolato,
solo i casi previsti dalle lettere a) e c) del comma 1;
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b) i casi previsti dalla lettera b) del comma 1 vengono limitati al solo art. 316
del c.p., indicante il reato di "peculato mediante profitto dell'errore altrui";
c) l'indicazione della lettera e) del comma 1 ha carattere di mero rinvio
materiale, in quanto tale lettera è stata abrogata dall'art. 1, della Legge 13
dicembre 1999, n. 475;
d) l'indicazione nell'articolato del comma 4 septies, che prevede l'obbligatorietà della sospensione per tutti i casi previsti da ciascuna lettera del
comma 1, appare non in linea con la volontà contrattuale iniziale di limitare solo ad alcune lettere e/o ad alcuni casi precisi del comma 1 dell'art. 15
l'obbligatorietà della sospensione.
- Il comma 5 riporta ulteriori previsioni innovative rispetto alla materia disciplinare regolamentata dal CCNL del 1995, che discendono da espresse disposizioni della legge n. 97/2001:
a. Nei casi di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dall'art. 3 comma 1
della Legge n.97/2001, oltre la possibilità di applicare il provvedimento della
sospensione dal servizio, è previsto in alternativa (comma 5) quella del trasferimento del dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza.
b. Qualora intervenga una condanna, anche non definitiva, per i medesimi delitti previsti nell'art. 3 comma 1 della legge n.97/2001, ancorché sia concessa la
sospensione condizionale della pena, i dipendenti interessati devono essere sospesi
dal servizio (art. 4 comma 1 della stessa legge n. 97/2001).
- Al dipendente sospeso spetta una indennità pari al 50% della retribuzione
costituita dal valore economico tabellare mensile iniziale della categoria, dal
valore economico della fascia in godimento, dal valore della Indennità
Integrativa Speciale nonché dalla RIA e dagli assegni per il nucleo familiare
ove spettanti. Da notare che:
1. la precedente stesura di questa norma di salvaguardia non prevedeva
che il 50% della eventuale RIA; la tal cosa, unita alla mancanza dell'inclusione del valore di fascia, rendeva proporzionalmente più bassa la cifra
derivata dal calcolo di tale indennità.
2. la RIA non è prevista, neanche in misura parziale, nel calcolo della indennità spettante al dipendente per la sospensione dal servizio, a seguito di sanzione disciplinare, per il periodo da 11 giorni ad un massimo di sei mesi.
- Nel caso di assoluzione o di proscioglimento, ai sensi dei commi 6 e7 dell'art.
14, il dipendente ha diritto al conguaglio tra quanto corrisposto nel periodo di
sospensione e quanto ad egli dovuto se fosse rimasto in servizio, escluse le
indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Il conguaglio dovrà tenere conto delle sanzioni comminate a seguito
dell'eventuale riavvio del procedimento penale dovuto ad altre infrazioni.
- Allo stesso modo (conguaglio) si procede per la riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale che dovesse portare a sanzioni diverse da
quelle del licenziamento. In questo caso dal conguaglio sono esclusi i periodi di
sospensione obbligatoria dovuti a misura restrittiva dello stato di libertà e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare attivato.
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CISL FPS NAPOLI
Articolo 16
Norme transitorie per i procedimenti disciplinari
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste
dall'art. 13, qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dal medesimo art. 3020 del CCNL 1
settembre 1995.
3. Eventuali riferimenti contenuti negli articoli non modificati alla normativa disapplicata o
modificata sono ora riferiti al nuovo testo in quanto attuali.
I procedimenti disciplinari ancora in corso prima dell'avvento della nuova disciplina,
sono portati a compimento con la vecchia normativa, fatta eccezione per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13, qualora più favorevoli.
CAPO II
POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE DEL PERSONALE
Articolo 17
Obiettivi
1. Con il presente contratto, inteso come strumento indispensabile per realizzare gli obiettivi
delle riforme in atto, le parti intendono continuare a favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle aziende ed enti iniziato sin dal quadriennio 1994 - 1997 ed incrementato nel quadriennio 1998 - 2001 con la nuova classificazione del personale.
2. A tal fine, mediante interventi mirati resi possibili anche dalle risorse aggiuntive regionali, è
possibile continuare ad incentivare il percorso di valorizzazione e riqualificazione professionale dei
dipendenti del SSN per il rilancio della qualità dei servizi e delle prestazioni all'utenza avviato, in
particolare, con il precedente biennio nonché ad incrementare la produttività aziendale per correlarla ai bisogni ed esigenze degli utenti.
3. Per il raggiungimento di tali obiettivi, compatibilmente con le risorse disponibili, le parti provvedono con gli istituti previsti nel presente capo e nella parte II - capo II - del trattamento economico.
La dichiarazione della comune volontà delle parti di continuare a favorire il processo
di riordino e riorganizzazione delle Aziende, attraverso il percorso di valorizzazione e
di riqualificazione delle professionalità del S.S.N.
Articolo 18
Nuovi profili
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto nella categoria C, ruolo sanitario, con
le procedure previste dall'art. 37, comma 234 del CCNL 7 aprile 1999, è istituito il profilo della puericultrice esperta e nel ruolo tecnico il profilo dell'operatore tecnico specializzato esperto.
2. Con la medesima decorrenza il profilo di esperto nella categoria C è previsto anche per i profili dell'infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso e di massaggiatore e masso -fisio-
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terapista (figure attualmente inquadrate nel livello economico Bs del ruolo sanitario) di cui all'art.
18, comma 535 del CCNL del 7 aprile 1999.
3. In applicazione dei commi 1 e 2 l'allegato 1 al CCNL integrativo del 20 settembre 2001
è modificato con la declaratoria ed i contenuti mansionistici relativi ai nuovi profili (allegato n. 1 del presente contratto)
4. Per i passaggi alla categoria C del personale dei corrispondenti profili attualmente
inquadrati nella categoria B, livello economico Bs, si applicano i criteri di cui all'art. 1617 del
CCNL 7 aprile 1999, opportunamente combinati e ponderati, tenuto conto in particolare della
verifica della professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi attuati in relazione
alle esigenze organizzative delle aziende ed enti.
5. Il passaggio alla categoria C del personale del ruolo sanitario dei commi 1 e 2
comporta la contestuale soppressione del corrispondente posto della categoria B, livello economico Bs.
6. Ove il passaggio dalla categoria B, livello economico Bs alla categoria C del ruolo
tecnico riguardi un dipendente con la posizione organizzativa di operatore tecnico coordinatore (conferita ai sensi dell'art. 22, comma 4 36 , del CCNL 7 aprile 1999), allo stesso continua ad essere erogata l'indennità professionale specifica di cui alla tabella F del
CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico (ora tabella E del presente contratto),
a fronte della conferma della posizione organizzativa da parte dell'azienda o ente anche
nel nuovo profilo della categoria C.
7. Per il profilo dell'operatore socio sanitario, istituito con l'art. 437 del CCNL integrativo
del 20 settembre 2001, è confermata l'ascrizione alla categoria B, livello economico Bs.
8. Per facilitare l'istituzione nella dotazione organica dei nuovi profili dei commi 1 e 2
mediante trasformazione dei posti già ricoperti dal personale destinatario del presente articolo, il fondo dell'art. 31 è incrementato nella misura indicata nel comma 4, lett. a) primo alinea . Per la procedura della trasformazione e dell'inquadramento economico si rinvia a quanto stabilito nell'art. 19, comma 1, lett. d).
9. Per una ulteriore valorizzazione dei profili del ruolo sanitario dei commi 1 e 2, si rinvia all'art. 28.
Partendo dalla "Dichiarazione a verbale n. 2" del CCNL 98/01 II biennio, che riguardava solo le professioni sanitarie ad esaurimento, si è giunti ad un articolato che definisce una valorizzazione più ampia di tutte le figure sanitarie e tecniche del livello economico Bs.
Vengono istituiti, con un apposito finanziamento per i relativi passaggi, nuovi profili
professionali in categoria "C" con le seguenti denominazioni:
- Infermiere Generico Esperto, Infermiere Psichiatrico con un anno di corso
Esperto, Puericultrice esperta, Massofisioterapista esperto e Massaggiatore esperto, per il ruolo sanitario;
- Operatore tecnico specializzato esperto, per il ruolo tecnico.
Resta confermato l'inquadramento per l'OSS nel livello economico Bs.
Il percorso di valorizzazione, per questi profili del ruolo sanitario, sarà perfezionato,
nel successivo articolo 28, con l'istituzione e/o l'aumento dell'indennità professionale
specifica, da attribuire sia per la posizione Bs sia per la nuova in C.
Per quanto riguarda la posizione dell'Operatore Tecnico Coordinatore (Bs) resta confermata la relativa indennità anche nel caso di passaggio alla categoria C, nel nuovo
profilo di esperto.
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CISL FPS NAPOLI
Articolo 19
Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale
1. Con il presente articolo le parti intendono dare attuazione ai principi ed obiettivi dell'art.17. A tal fine:
a) l'art. 12, comma 238 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al secondo biennio economico 2000 - 2001 è tuttora applicabile nei confronti del personale originariamente destinatario
della norma esclusivamente presso le aziende ed enti che non abbiano provveduto a darne
attuazione. Il finanziamento a suo tempo stabilito nella clausola contrattuale è confermato e
lo sviluppo professionale - per quanto attiene la procedura - avviene secondo le precisazioni contenute nella lettera d).
b) per il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai
sensi dell'art. 1039 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio 2000 - 2001, a decorrere dal 1 settembre 2003, tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è
previsto il passaggio nel livello economico Ds , con mantenimento del coordinamento e
della relativa indennità. Al finanziamento della presente clausola si provvede con le risorse di cui all'art.31, comma 5, lett. c), contribuendo a tale scopo anche il valore della fascia
già attribuita ai dipendenti. In ogni caso l'inquadramento economico del personale interessato nella nuova posizione avviene nel rispetto dell'art. 31 comma 1040 del CCNL 7 aprile
1999, come modificato dall'art. 23, comma 6 del presente contratto.
c) Lo sviluppo professionale del restante personale in categoria D, incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione all'entrata in
vigore del presente contratto, sarà garantito con idonee procedure selettive. Le modalità di
inquadramento economico sono le medesime della lettera b) ed il relativo finanziamento è
previsto nell'art. 31, comma 5, lett.c). Successivamente all'entrata in vigore del presente contratto il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo
abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds partecipa alla selezione interna dell'art. 1741 del CCNL del 7
aprile 1999, con precedenza nel passaggio.
d) al personale appartenente ai ruoli tecnico ed amministrativo, al fine di consentirne i processi di sviluppo professionale orizzontale e verticale nonché il riconoscimento di posizioni organizzative, è destinata la quota di risorse di cui all'art. 31, comma 4, lettera a), secondo alinea. Nel caso in cui la contrattazione integrativa prescelga i passaggi verticali alla
copertura degli oneri, oltre le risorse di cui al citato art. 31 contribuisce anche il valore delle
fasce eventualmente già attribuite a ciascun dipendente interessato. Tale sviluppo verticale
avviene, a seguito della trasformazione dei posti del relativo organico, mediante i passaggi
di livello economico o di categoria nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 1617 e 1741,
commi 1 e 2 del CCNL del 7 aprile 1999 nonché dei requisiti di accesso dall'interno previsti dalle declaratorie di cui all'allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
L'inquadramento economico nella posizione superiore è disposto, in ogni caso, ai sensi dell'art. 31, comma 1040 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art 23, comma 6 del
presente CCNL. Per le aziende destinatarie della lettera a), il finanziamento della presente
clausola è aggiuntivo rispetto a quello previsto nell'art. 1242 del CCNL 20 settembre 2001,
II biennio economico.
2. Nei casi previsti dal comma 1 rimane ferma la facoltà delle aziende di individuare per i profili interessati ulteriori posti nelle relative dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio nel rispetto - per le procedure dell'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999 - della garanzia dell'adegua-
27
to accesso dall'esterno secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
3. Dall'applicazione del comma 1 lettera d) sono esclusi i dipendenti del ruolo tecnico destinatari dell'art.18, ove al comma 8 si è disposto uno specifico finanziamento.
Rispetto alla valorizzazione delle professionalità del Comparto, l'articolo 19, insieme
al precedente articolo 18, rappresenta il "piatto forte" di questo nuovo Contratto.
Sono distinguibili due filoni: il primo indirizzato allo sviluppo di carriera del personale tecnico e amministrativo, il secondo indirizzato ad una più adeguata collocazione
dei Coordinatori Sanitari e degli Assistenti Sociali (ex articolo 10 del CCNL II biennio 2000/2001) nella posizione D super.
Le lettere a) e d) del comma 1, con i relativi finanziamenti, rappresentano rispettivamente:
- La possibilità di applicare ancora il vecchio "articolo 12", nelle Aziende che non
lo hanno ancora fatto in toto o per alcuni profili, trasformando i posti dell'area tecnica e amministrativa di una categoria in quelli della categoria o del livello economico
superiore (lettera a);
- Il superamento del "limite" di trasformazione dei posti solo "in prima applicazione", il rifinanziamento dell'istituto e la possibilità di destinare le risorse previste per il
personale tecnico e amministrativo anche alle posizioni organizzative (lettera b).
Da notare che l'articolato chiarisce definitivamente che anche i passaggi dei dipendenti alla categoria/livello superiore, in seguito alla prevista trasformazione dei posti,
avvengono nel rispetto delle stesse modalità e degli stessi requisiti previsti per i passaggi finanziati dall'Azienda.
Le lettere b) e c) del comma 1 stabiliscono le modalità di inquadramento economico e
di transito dei "Coordinatori" al livello Super della categoria D:
- Passaggio diretto per i Coordinatori incaricati al 31/08/01, tenuto conto dello
svolgimento delle funzioni;
- Passaggio garantito, tramite idonea selezione interna con risultato positivo, per
i Coordinatori incaricati dopo il 31/08/01 ed ancora in carica all'entrata in vigore del
presente CCNL; Da notare che il generico riferimento ad "idonee procedure selettive"
può consentire l'utilizzo di sistemi di valutazione diversi e più rapidi da quelli previsti
dagli articoli 16 e 17 del CCNL 1998/2001;
- Precedenza nel passaggio, in presenza di un posto vacante in dotazione organica,
per i Coordinatori di categoria D incaricati dopo l'entrata in vigore del presente
CCNL e con un anno di valutazione positiva della funzione di coordinamento.
Articolo 20
Formazione ed ECM
1. In materia di formazione è tuttora vigente l'art. 2943 del CCNL 7 aprile 1999, che prevede la
formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio. In tale ambito rientra la formazione continua di cui all'art. 16 bis e segg. del d.lgs. n 502/1992, da svolgersi sulla base delle linee generali
di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in appositi
progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto 516 del CCNL 7 aprile 1999.
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CISL FPS NAPOLI
2. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell'ambito della formazione obbligatoria. Il personale che
vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda
o ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 6 e seguenti dell'art. 2943 del
contratto del 1999 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.
3. Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti
concordano che - nel caso di mancato rispetto della garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte del personale interessato - non trova
applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater44 del d.lgs 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali per la durata del presente contratto.
4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non
potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.
5. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il
periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
6. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione continua a tutto il personale del ruolo sanitario destinatario dell'art. 16 bis citato al comma 1 e, comunque, la formazione in genere al personale degli altri ruoli, nelle linee di indirizzo sono privilegiate le strategie e le
metodologie coerenti con la necessità di implementare l'attività di formazione in ambito aziendale
ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove
non sia possibile assicurarla a livello interno.
7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza in base ai piani
di cui al comma 1. Ove il dipendente prescelga corsi di formazione non rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la formazione - anche quella
continua - rientra nell'ambito della formazione facoltativa.
8. Per favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale, sono utilizzati anche gli istituti di cui agli artt. 2245 e 2346 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
9. Per garantire le attività formative, le aziende ed enti utilizzano le risorse già disponibili sulla
base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14 del 1995, relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche disposizioni di legge ovvero da particolari normative dell'Unione Europea in conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa sul
lavoro pubblico del 12 marzo 1997.
Pur nell'ottica di una sostanziale riconferma della normativa in materia, viene integrata la disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento professionale, in special modo
per quanto attiene alla ECM. Nei fatti le principali novità sono:
- L'azienda deve garantire l'acquisizione dei crediti ECM ai dipendenti interessati,
senza che venga meno l'obbligo di formare in generale il personale dei ruoli
Professionale, Tecnico ed Amministrativo e/o degli altri profili sanitari non sottoposti
all'obbligo dei crediti ECM.
- L'ECM, in quanto formazione obbligatoria, avviene in orario di servizio e con i
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relativi oneri a carico dell'Azienda;
- Nel caso in cui il singolo dipendente, senza giustificazione, non partecipi alle attività di formazione obbligatoria ECM programmate dall'Azienda e, per questo, non
raggiunga il tetto di crediti previsto per il triennio di riferimento non potrà partecipare alle selezioni interne per il periodo relativo al triennio successivo.
- Per ottimizzare le risorse disponibili e garantire la formazione ECM dovranno
essere privilegiate le attività formative in ambito aziendale e interaziendale.
La formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione
permanente, rientra nelle materie per le quali la Regione può emanare linee generali
di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa.
CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 21
Mobilità
1. Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento (quali ad esempio
corsi post - universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di
investimento dell'azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui
all'art. 1947 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
2. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo assunto non può
accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del preavviso
previsto dall'art. 19, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
3. Il comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004. Sono fatte salve le procedure dell'art. 19 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell'azienda o ente di destinazione del dipendente alla data del 31 agosto 2004.
4. In considerazione dell'eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2
nonché del suo carattere sperimentale, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.
5. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è
tuttora consentita la mobilità a compensazione - all'interno del comparto - fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso dell'azienda od
ente interessati.
La recente disciplina sulla mobilità del personale che non prevede più l'obbligo del
"nullaosta al trasferimento", introdotta con il Contratto integrativo del 2001, ha significato una maggiore semplicità nelle procedure di mobilità del personale e, per questo
motivo, ha riguardato un numero di dipendenti sempre più elevato. Con il nuovo CCNL
vengono introdotte ulteriori novità nella disciplina, alcune in via sperimentale, per
cercare di arginare alcuni fenomeni negativi, dovuti ad una eccessiva mobilità in uscita, quali il perdurare di una costante carenza organica e la perdita di grossi investimenti formativi.
Le novità sono:
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CISL FPS NAPOLI
- I dipendenti partecipanti a corsi di formazione di alto livello (master, specializzazione, etc.) devono impegnarsi a non trasferirsi prima del termine di due anni dalla
fine del corso di formazione;
- I dipendenti nuovi assunti, in caso di perdurante carenza di organico e a far data dal 1 Settembre
2004, non potranno accedere alla mobilità prima del termine di due anni dalla data di assunzione (la
clausola in questione è di natura sperimentale e cesserà i suoi effetti se non riconfermata alla fine del
quadriennio, o in caso di vacanza contrattuale entro il 31 Dicembre 2006);
- Viene reintrodotta la mobilità per "compensazione", un tempo prevista dall'articolo 15 del D.P.R. 384/90, tra dipendenti di corrispondente inquadramento giuridico economico, previo nullaosta delle rispettive Aziende o Enti.
Articolo 22
Tempo parziale
1. Ad integrazione dell'art. 23, comma 848 del CCNL 7 aprile 1999, con le procedure previste
dall'art. 4 comma 5 del medesimo contratto, la percentuale del 25 % della dotazione organica complessiva dei contingenti delle categorie viene distribuita tra i profili in contrattazione integrativa
tenuto conto, prioritariamente, delle esigenze di servizio e delle carenze organiche dei profili stessi. In tali casi sarà favorito il tempo parziale verticale salvo che il tempo parziale orizzontale non
sia richiesto in applicazione della legge 151 del 2001 e della legge 104 del 1992.
2. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall'art. 7, comma 11, primo periodo, del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle leggi
151 del 2001 e 104 del 1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all'orario svolto.
3. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio.
4. Al personale utilizzato ai sensi del comma 2, si applica l'art. 749 del CCNL integrativo del
20 settembre 2001, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si
applica quanto stabilito dall'art. 3550 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 che, nel nuovo
testo sul trattamento economico del personale a tempo parziale ai commi 2, 3 e 5 ne specifica le
modalità di svolgimento e le relative tariffe. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per
i turni, oltre quello previsto dal comma 2 del citato articolo, non può superare n. 102 ore annue
individuali.
In sostanza, sempre in relazione allo stato di carenza organica, la normativa preesistente viene integrata nel seguente modo:
a. La percentuale del 25% di personale che può essere ammesso al tempo
parziale viene distribuita, in contrattazione integrativa, tra i vari profili presenti, tenuto conto prioritariamente delle esigenze di servizio e delle carenze organiche dei profili stessi. Questo nuova disposizione della materia può portare, ad
esempio, alla limitazione dell'accesso al tempo parziale per il profilo degli
infermieri laddove, come accade spesso in alcune Regioni, vi sia una carenza
cronica di tale professionalità.
b. Viene consentito lo svolgimento di turni di pronta disponibilità per il personale sanitario a tempo parziale operante in strutture carenti di organico. In caso di
31
chiamata sulla pronta disponibilità l'attività lavorativa viene retribuita con il ricorso alla remunerazione prevista per il lavoro supplementare, in ogni caso da contenere nel limite massimo annuo di 102 ore.
Articolo 23
Disposizioni particolari
1. Il comma 2 dell'art. 1351 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, riguardante l'aspettativa per dottorato di ricerca è così integrato:
dopo il numero "476" sono aggiunte le parole "e successive modificazioni ed integrazioni";
all'ultimo rigo, dopo il punto è sostituito con una virgola e di seguito sono aggiunte le parole
"fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. ".
2. L'art. 2152 del CCNL 1 settembre 1995 è così integrato:
al termine del comma 2, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
"I permessi retribuiti possono anche essere concessi per l'effettuazione di testimonianze per fatti
non d'ufficio, nonché per l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità".
al termine del comma 7, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
"Tra queste ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come
sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo
2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di
midollo osseo".
3. A titolo di interpretazione autentica, il comma 253, dell'art. 47 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001 viene così sostituito con decorrenza 21 settembre 2001:
"2. Nulla è innovato per quanto riguarda tutta la materia relativa all'accertamento dell'infermità per causa di servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio ed
all'equo indennizzo, che rimangono regolate dalle seguenti leggi e le loro successive modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio
1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPCM del 5 luglio 1965; DPR. 20
aprile 1994, n. 349; DPR 30 dicembre 1981, n. 834 (Tabelle); art. 22, commi da 27 a 31 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni; art. 1, commi da 119
a 122 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con riferimento alla misura dell'equo indennizzo, le parti concordano, inoltre, quanto segue":
a) Per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico iniziale di cui all'art. 30, comma 1, lett. a)54 del CCNL del 7 aprile 1999, corrispondente alla posizione di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della
domanda;
b) L'azienda od ente ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto
di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall'azienda od ente stesso;
c) Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al dipendente
sotto forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa
in relazione all'età dell'interessato. Sono disapplicati l'art. 4955 del DPR n. 761 del 1979 e
l'art. 63 del DPR n. 270 del 1987.
32
CISL FPS NAPOLI
4. Le parti, con riferimento all'art.19, comma 156 del CCNL 1 settembre 1995, confermano che
nella normale retribuzione spettante al dipendente durante il periodo di ferie non sono corrisposte,
oltre alle voci indicate dal medesimo comma, anche le particolari indennità di turno o per lavoro
notturno per l'erogazione delle quali le norme di riferimento richiedono l'effettiva prestazione del
relativo servizio non espletabile nel periodo feriale. Con decorrenza dall'entrata in vigore del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001 il valore della normale retribuzione spettante nel periodo di ferie è quello individuale mensile di cui all'art. 37, comma 2, lett. c)22.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2002 il personale dipendente da un'azienda o ente del comparto,
vincitore di concorso pubblico presso la stessa o altra azienda o ente conserva la retribuzione individuale di anzianità (RIA), ove in godimento, nella misura già acquisita. Tale mantenimento è
garantito dal fondo dell'art. 3913 del CCNL 7 aprile 1999, ove confluiscono i risparmi della RIA del
personale cessato dal servizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a)57 del CCNL 20 settembre 2001,
II biennio economico.
6. Nel caso in cui con l'applicazione dell'art. 31, comma 1040 del CCNL 7 aprile 1999 si determini un assegno personale corrispondente al valore di fascia economica, l'assegno stesso è trasformato in fascia e solo l'eventuale residuo rimane come assegno personale. La stessa regola è applicata anche alla rideterminazione del trattamento economico spettante al personale della categoria
C del ruolo sanitario ed alle assistenti sociali già inquadrati nella categoria D con il CCNL del 20
settembre 2001, II biennio economico 2000 - 2001, ove si sia verificato il caso.
7. Nella declaratoria della categoria B, livello economico Bs , profilo di operatore tecnico specializzato allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nel punto in cui sono indicate le
caratteristiche del profilo, con riguardo alle funzioni dell'autista di autoambulanza, prima della fine
del periodo sono aggiunte le parole " tenuto conto - per quest'ultimo - di quanto stabilito
nell'Accordo tra Ministro della Salute e le Regioni e le Province autonome del 22 maggio 2003
(pubblicato sulla G.U. n. 196 del 25 agosto 2003).
8. Nelle disposizioni finali della declaratoria allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001 è aggiunto il seguente comma: "4. Per l'istituzione dei profili di collaboratore tecnico professionale, le aziende ed enti, in relazione alle proprie esigenze, potranno tenere conto anche dei diplomi di laurea relativi a settori riguardanti le innovazioni tecnologiche nel campo sanitario."
9. Ad integrazione dell'art. 43, comma 358 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 ed oltre
a quanto già ivi stabilito per il sistema di classificazione, al personale in distacco ed in aspettativa
sindacale ai sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni competono quote di incentivo secondo le previsioni concordate nella contrattazione integrativa.
Oltre ad alcune integrazioni alla normativa riguardanti i permessi retribuiti e l'equo
indennizzo, l'articolato affronta una serie di argomenti vari, tra cui alcuni aspetti dei
precedenti contratti che sono stati oggetto di interpretazioni diverse nella contrattazione integrativa e, talvolta, di sentenze giudiziarie. Da notare che:
- Si riafferma il principio che durante il periodo di ferie al dipendente non devono
essere corrisposte le indennità di turno e quelle per il lavoro notturno, per le quali è
prevista l'attribuzione solo nei casi di effettiva prestazione lavorativa. La stesura dell'articolato non deve comunque trarre in errore, infatti le indennità di turno (quelle
relative alla rotazione su due e/o su tre turni) e quelle di terapia intensiva, sub intensiva e per i reparti di malattie infettive sono corrisposte anche nei "riposi compensativi", nonostante non ci sia in questo caso una effettiva prestazione di lavoro.
- A salvaguardia del trattamento economico in godimento al momento di un even-
33
tuale passaggio di categoria o di livello economico del dipendente, tramite pubblico
concorso, viene mantenuta la retribuzione individuale di anzianità (RIA) già percepita. Tale norma completa il percorso, cominciato con l'articolo 6 del CCNL II biennio
2000/2001, che estendeva il beneficio (previsto per le selezioni interne: art. 31 comma
10 CCNL 98/01) di mantenimento della superiore retribuzione di fascia in godimento
anche ai dipendenti del SSN vincitori di pubblico concorso.
- Cambia la regola di inquadramento per i dipendenti vincitori di selezione interna (art. 31 comma 10 CCNL 98/01): in caso di superiore retribuzione della fascia di
provenienza il nuovo posizionamento avviene nella maggiore fascia possibile della
nuova categoria e solo il residuo di tale operazione viene corrisposto come assegno ad
personam. La nuova regola si applica anche ai vincitori di pubblico concorso già
dipendenti del SSN e al personale transitato dalla categoria C alla categoria D con il
CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico 2000 - 2001.
- All'Operatore Tecnico - Autista di Ambulanza vengono aggiunte le mansioni e la
qualifica di "Soccorritore", secondo quanto previsto dall'Accordo tra Ministro della
Salute e le Regioni e le Province autonome del 22 maggio 2003.
PARTE II
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO
Articolo 24
Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 - 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale
e programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso
derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 33 comma 159 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002
(finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari 2001.
2. Ai sensi del comma 1, il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie come definiti dall'art. 260 del CCNL II Biennio economico del 20 settembre 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella
A allegata al presente contratto, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella 2 del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata sullo stipendio tabellare.
4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1 , 2 e 3 sono rideterminati
nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata tabella B, ove è anche indicato l'importo del trattamento economico iniziale complessivo delle varie categorie, ai sensi dell'art. 32, comma 1 lett.
a)61 del CCNL 7 aprile 1999.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza
contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6 del presente CCNL.
6. Gli importi delle fasce retributive di cui alla tabella E, prospetto 1 del CCNL 20 settembre
2001, II biennio economico, sono rideterminati nei valori indicati nelle allegate tabelle C e D alle
34
CISL FPS NAPOLI
scadenze ivi previste e calcolati sul valore del trattamento economico iniziale di cui al comma 4.
7. Con l'entrata in vigore del presente contratto, nelle categorie A, B, C è istituita una ulteriore
fascia retributiva denominata A5, B5 e Bs5, C5. Nella categoria D è individuata una ulteriore fascia
D6 e Ds6.
Le risorse economiche complessive disponibili per il rinnovo del presente CCNL sono
state individuate, non senza momenti di grossa conflittualità tra le parti, nella somma
complessiva di 109 Euro pro capite per ciascun dipendente. Di tale somma la contrattazione nazionale ha destinato 77 Euro di importo medio pro capite all'incremento dei
valori tabellari stipendiali, determinando così aumenti tabellari tra i 63,50 Euro minimi e i 107,70 Euro massimi (tabella A).
Una importante novità è rappresentata dal conglobamento della Indennità Integrativa
Speciale nello stipendio tabellare. Tale azione rende sicuramente più semplice e comprensibile la struttura della retribuzione, anche ai fini di una più facile lettura della
busta paga da parte del dipendente.
Gli aumenti stipendiali sono comprensivi della indennità di vacanza contrattuale.
Bisogna notare, comunque, che le decorrenze previste dal Contratto risalgono al
Gennaio 2002, salvaguardando, in tal modo, l'intera vigenza economica del primo
biennio.
Inserimento di una nuova fascia economica in ogni categoria e livello super (A5, B5,
Bs5, C5, D6 e Ds6). A tale proposito, si ritiene, che la particolare dizione di "a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto" usata nella Tabella D per indicare la
decorrenza dei valori economici di queste nuove fasce, rende possibile l'assegnazione
delle nuove posizioni economiche dal mese di Aprile 2004, derogando in via transitoria alla regola che prevede l'attribuzione degli eventuali passaggi di fascia al 1
Gennaio di ogni anno.
CAPO II
INDENNITÀ
Articolo 25
Indennità per turni notturni e festivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l' indennità per lavoro notturno di cui all'art. 44, comma
1162 del CCNL 1 settembre 1995 è rideterminata in € 2,74 (pari a L. 5.300) lordi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l' indennità per lavoro festivo di cui all'art. 44, comma 12
del CCNL 1 settembre 1995 è rideterminata in € 17,82 (pari a L. 34.500) lordi, nella misura intera, e in € 8,91 (pari a L.17.250) lordi, nella misura ridotta.
Dopo gli aumenti delle indennità di turnazione, stabiliti dal CCNL 1998/2001, si prosegue sulla strada della valorizzazione economica delle condizioni di lavoro più disagiate, con l'aumento delle indennità per turni notturni e festivi rispettivamente pari al
18% ed al 15% delle vecchie aliquote (L. 4.500, L. 30.000 o L. 15.000). L'incremento
decorre dal 1 Gennaio 2002.
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Articolo 26
Indennità per l'assistenza domiciliare
1. Al fine di favorire il processo di de-ospedalizzazione e garantire le dimissioni protette dei
pazienti nonché l'assistenza agli anziani, ai disabili psico-fisici ed ai malati terminali, a decorrere
dall'1 gennaio 2003, al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai
servizi socio assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio sanitari, dipendenti dall'azienda o ente che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete una indennità giornaliera - nella misura sottoindicata - per ogni giorno di servizio prestato:
a. Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 2,58 (pari a L. 5.000) lordi;
b. Personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il
livello economico Ds: € 5,16 (pari a L. 10.000) lordi.
2. L' indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o
quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità dell'art. 4462 del CCNL del 1 settembre 1995 ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche
al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.
3. L' indennità entra a far parte della nozione di retribuzione di cui all'art. 37, comma 2, lettera
d)22 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
L'eccessivo ricorso alla ospedalizzazione è stato sempre uno dei risvolti negativi della
cultura sanitaria del nostro Paese, che ha sempre guardato all'Ospedale come al centro assoluto della "salute" della persona, generando talvolta un uso improprio della
struttura ospedaliera pur in presenza di patologie significative. Nel corso degli anni la
ricerca della prevenzione, la nascita di particolari strutture territoriali ed alcune
forme alternative alla ospedalizzazione (quali il "day-hospital") hanno mitigato il
ricorso improprio alle degenze ospedaliere, pur non riuscendo ad eliminarlo del tutto.
Con l'istituzione di questa indennità per l'assistenza domiciliare si è cercato di facilitare un aspetto organizzativo importante della cura della salute, che parte dall'esigenza di garantire le dimissioni protette del paziente deospedalizzato ed approda alla tutela di quelle particolari forme di assistenza domiciliare necessarie agli anziani, ai disabili psico-fisici ed ai malati terminali.
L'indennità ha decorrenza 1 Gennaio 2003 ed è corrisposta solo nei giorni di effettivo
servizio e solo nei giorni in cui vengono effettuate le relative prestazioni domiciliari,
anche al personale impegnato saltuariamente nell'assistenza domiciliare. Da notare
che la corresponsione di questa indennità non è legata alla quantificazione numerica
delle prestazioni da effettuare e/o al periodo di tempo dedicato, in rapporto all'orario
di lavoro giornaliero, all'assistenza domiciliare.
Articolo 27
Indennità SERT
1. A decorrere dall'1 gennaio 2003, al personale addetto ai SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, compete una indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura sottoindicata:
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CISL FPS NAPOLI
a. Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 1,03 (pari a L. 2.000) lordi;
b. Personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il
livello economico Ds: € 5,16 (pari a L. 10.000) lordi.
2. L' indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata ed
è cumulabile con le altre indennità dell'art. 4462 del CCNL del 1 settembre 1995 ove spettanti. Essa
compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il
SERT limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.
3. L' indennità entra a far parte della nozione di retribuzione di cui all'art. 37, comma 2, lettera
d) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
Negli anni scorsi, nel tentativo di potenziare gli organici e le attività dei servizi per la
lotta alla tossico dipendenza, sono stati numerosi gli interventi legislativi tesi ad attivare la corsia preferenziale dei "concorsi riservati" a favore degli operatori che avevano prestato la loro attività a tempo determinato nei Sert delle Aziende Sanitarie.
Oggi, con l'istituzione contrattuale di questa indennità si tende a compensare la particolare forma di disagio legata alle attività del Sert e nel contempo a disincentivare la
disaffezione al servizio ed il conseguente esodo di personale.
L'indennità in questione viene erogata a tutto il personale di tutti i ruoli operanti nei
Sert, compreso il personale amministrativo, e compete anche ai dipendenti chiamati
saltuariamente ad effettuare prestazioni giornaliere presso il Sert.
Articolo 28
Indennità del personale del ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS
1. Al fine di proseguire nel processo di una adeguata valorizzazione del personale del ruolo
sanitario, a decorrere dall'1 gennaio 2003, l'indennità professionale specifica prevista per gli infermieri generici e psichiatrici con un anno di corso (punto 8 della tabella F del CCNL 2000 - 2001
II biennio) è rideterminata nel valore annuo lordo in €. 764,36 (pari a L. 1.480.000), quella delle
puericultrici (punto 6 della medesima tabella) nel valore annuo lordo di € 640,41 (pari a L.
1.240.000) .
2. A decorrere dalla medesima data del comma 1, per i masso-fisioterapisti e massaggiatori
(punto 7 della citata tabella F) è istituita l'indennità professionale specifica del valore annuo lordo
di €. 516,46 (pari a L. 1.000.000).
3. In attuazione dei commi 1 e 2 la tabella F del CCNL 20 settembre 2001 è sostituita dalla
tabella E del presente contratto con decorrenza dal comma 1.
4. L'indennità professionale compete al personale destinatario del presente articolo anche in
caso di passaggio alla categoria C ai sensi dell'art 18.
Con l'aumento e/o l'istituzione della indennità professionale specifica di questo articolo si completa il combinato disposto con l'articolo 18, tendente alla valorizzazione
delle professionalità sanitarie appartenenti alla categoria Bs. L'indennità professionale specifica corrisposta, a far data dal 1 Gennaio 2003, ai profili di Infermiere generico, Infermiere psichiatrico con un anno di corso, Puericultrici, Massaggiatori e massofisioterapisti comporta una maggiorazione pari a Euro 516,46 (pari a L. 1.000.000)
rispetto al valore della stessa definito in precedenza.
Tale indennità viene corrisposta anche in caso di passaggio alla categoria C.
37
CAPO III
FONDI
Articolo 29
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di
disagio, pericolo o danno
1. Il fondo per il finanziamento dei compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno previsto dall'art. 38, comma l15 del CCNL 7 aprile 1999 è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2002. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2001. Sono, altresì, confermate tutte le modalità di utilizzo previste dal citato art. 38 comma 2.
2. In attuazione di quanto previsto dall' art. 25, il fondo del comma 1, a decorrere dal 1 gennaio
2002 è incrementato per dodici mensilità di € 7,69 mensili per dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi.
3. Il fondo solo limitatamente al 2002, è incrementato per dodici mensilità di € 1,15 mensili per
dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il fondo come rideterminato dal comma 2 è ulteriormente
incrementato per dodici mensilità di € 2,59 per dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto
degli oneri riflessi in applicazione dell' art. 26. Dalla stessa data, ai sensi dell'art. 27, il fondo stesso è ulteriormente incrementato per dodici mensilità di € 0,16 per dipendente in servizio al 31
dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi, oltre le risorse di cui all'art. 33, comma 2, lettera c).
Cambia la denominazione dei Fondi contrattuali, vanno in pensione i vecchi riferimenti agli articoli 38 e 39 del CCNL 1998/2001 per lasciare il posto ai nuovi:
- Articolo 29 per il Fondo del Disagio;
- Articolo 30 per il Fondo della Produttività;
- Articolo 31 per il Fondo delle Fasce, Posizioni Organizzative, etc.;
Il fondo del disagio viene consolidato alla data del 31 Dicembre 2001 ed è incrementato con le risorse indicate nei commi 2 e 4 per far fronte all'aumento delle indennità
notturne e festive (art. 25) ed all'istituzione delle indennità di assistenza domiciliare e
di Sert (artt. 26 e 27). L'aumento del fondo previsto dal comma 2 ha valenza quale "una
tantum" calcolata solo per l'anno 2002.
Viene riconfermata la regola (già prevista dal comma 8 dell'art. 39 del CCNL
1998/2001) della possibilità di incremento dei fondi in presenza di aumento della dotazione organica e/o di servizi (vedi l'articolo 7).
Gli incrementi previsti dal presente articolo vanno considerati anche in quelle Aziende
Sanitarie nelle quali non sono attivi i servizi di assistenza domiciliare e/o di Sert al fine
di salvaguardare l'aumento complessivo pro capite, determinato dal Contratto
Nazionale in 109 Euro per dipendente. Non sono previsti dal Contratto Nazionale
eventuali meccanismi di compensazione dei fondi tra le Aziende della stessa Regione.
Da notare che, in considerazione dell'aumento delle aliquote per il lavoro straordinario ed in mancanza di incrementi specifici, le ore di lavoro straordinario finanziabili
dal fondo risulteranno essere in numero inferiore rispetto al passato.
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CISL FPS NAPOLI
Articolo 30
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità
delle prestazioni individuali
1. Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali di cui all'art. 38, comma 315 del CCNL 7 aprile 1999 è confermato. L' ammontare del fondo al 1 gennaio 2002 è quello consolidato al 31 dicembre 2001 con le precisazioni contenute nel comma 2.
2. Nel consolidamento del fondo non vanno considerate le seguenti risorse:
a) le risorse aggiuntive previste dall'art. 3, comma 2 , primo periodo63 e dall'art. 4 comma
137 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio economico 2000 - 2001, queste ultime nella misura in cui - in contrattazione integrativa - sono state destinate ad incrementare
il fondo stesso;
b) gli incrementi derivanti da economie di gestione accertate espressamente ed a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione e corrispondenti ad effettivi
incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle risorse;
c) le risorse di cui al successivo comma 3, lettera a).
3. Dal 1 gennaio 2002 il fondo del comma 1 è incrementato:
a) previa verifica a consuntivo 2001, dalle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 4364
della legge 449 del 1997, nella misura destinata dalle aziende ed enti alla contrattazione
integrativa nonché dalle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla legge 662 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) sulla base di disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle aziende
o enti ad incentivi al personale ovvero di vigenti disposizioni , anche regionali, che destinano una parte delle risorse ad incentivi al personale;
c) sulla base del consuntivo 2001, dall'1%, come tetto massimo del monte salari annuo
calcolato con riferimento al 2001 al netto degli oneri riflessi, in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di
indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione
annuale di programmi - correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività del personale concordati tra Regione e singole aziende ed enti, finalizzati al raggiungimento del pareggio
di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni;
d) dalle somme derivanti da economie di gestione accertate come indicato nel comma 2 lettera b).
4. Il predetto fondo è, altresì, incrementato con le ulteriori risorse contrattuali dell'art. 32 e con le risorse
aggiuntive regionali di cui all' art. 33 comma 1, secondo le misure stabilite dalla contrattazione integrativa.
5. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli artt. 29 e 31 non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente assegnate al fondo di cui al presente articolo per l'attuazione delle sue finalità. Tali risorse sono assegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo e, pertanto, non si storicizzano nel fondo della produttività.
6. Con riguardo all'art. 3815 del CCNL 7 aprile 1999 è confermato il comma 5 con riferimento alle finalità delle risorse aggiuntive regionali ed il comma 6 per la verifica e valutazione dei risultati di gestione.
Il fondo della produttività viene consolidato alla data del 31 Dicembre 2001, ad esclusione delle risorse indicate nei commi 2 e 5 che, per la loro stessa natura, assumono
39
carattere transitorio. Comunque, occorre precisare che le risorse aggiuntive regionali
(art. 33 comma 1) pari all'1,6% del monte salari (attualmente del 2001) non sono storicizzabili sul fondo della produttività per il fatto che la "sessione di bilancio" annuale può destinare o ha già destinato l'intera somma o una parte di essa al fondo delle
fasce, posizioni organizzative, etc. di cui all'articolo 31.
Sono sostanzialmente riconfermate le preesistenti modalità di incremento del fondo
con l'aggiunta della quota parte delle risorse previste dall'articolo 32 e di quelle eventuali del secondo comma dell'articolo 33. Anche per il fondo della produttività vale la
regola della possibilità di incremento in presenza di aumento della dotazione organica e/o di servizi, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 7.
In generale occorre evidenziare che, durante la fase contrattuale nazionale, le Regioni
hanno sostenuto a lungo la necessità di poter disporre di somme da destinare al fondo
della produttività. Infatti, la dicitura di garanzia usata nell'articolo 32 di "un adeguato aumento del fondo della produttività" rappresenta una chiara testimonianza di questa volontà.
Articolo 31
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative,
del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e
dell'indennità professionale specifica
1. Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore
comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica
previsto dall'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 è confermato.
2. L' ammontare del fondo al 1 gennaio 2002 è quello consolidato al 31 dicembre 2001, in applicazione del CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico 2000 - 2001. In particolare sono
confermate le previsioni:
a) dell'art. 3913, comma 4 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999 (quota degli eventuali minori
oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica) secondo quanto previsto dall'art. 7 , comma 1 lettera c) del presente contratto;
b) dell'art. 39, comma 4 lettera d) del CCNL 7 aprile 1999 (risorse derivanti dal fondo relativo alle condizioni di lavoro dell'art 29 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi, anche a parità di organico);
c) dell'art. 357, comma 3, lettera a) del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico 2000
- 2001 (RIA del personale cessato dal servizio).
3. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 il fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate direttamente dal presente contratto nelle misure indicate nelle tabelle
C e D.
4. Il fondo è, altresì, incrementato con decorrenza dal 1 gennaio 2003 con le seguenti risorse
contrattuali:
a) complessivi € 6,05 mensili per tredici mensilità, per dipendente in servizio alla data del
31 dicembre 2001, al netto degli oneri riflessi così ripartiti:
- € 2,00 mensili per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio come sopra indicato, per dare attuazione all'art. 18;
- € 4,05 mensili, per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio come sopra indi-
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CISL FPS NAPOLI
cato, per dare attuazione all'art. 19, lettera d).
b) della quota di risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 32.
5. Il predetto fondo è, altresì, incrementato dalle risorse aggiuntive regionali :
a) di cui all'art. 33 comma 1 secondo le misure stabilite dalla contrattazione integrativa a
decorrere dal 1 gennaio 2002;
b) a decorrere dal 1 gennaio 2003 del valore economico corrispondente all'importo degli
aumenti dell'indennità professionale specifica prevista per il personale di cui all'art. 28, in
misura pari al numero dei dipendenti interessati;
c) a decorrere dal 1 gennaio 2003 del valore corrispondente all'importo economico necessario per i passaggi dalla ctg D iniziale nel livello economico Ds del personale indicato nell'art. 19, comma 1 lettere b) e c). L'importo è calcolato tenendo conto delle modalità di
inquadramento economico esplicitate nella medesima norma.
6. Ai fini dell'art. 19, comma 1 lett. a) per le sole aziende ed enti che non abbiano ancora attuato la prima applicazione dell'art. 12, comma 242 del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico - è confermato anche il finanziamento già disposto dalla medesima clausola.
7. Tutte le risorse assegnate al fondo del comma 1 dal presente contratto per il raggiungimento delle finalità dallo stesso previste, ai sensi dell'art. 3913 comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999
tornano al fondo alla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta del personale che ne
ha usufruito, fatto salvo - previa consultazione con i soggetti dell'art. 95 del CCNL del 7 aprile 1999
- quanto destinato al finanziamento degli artt.18 e 19, nonché art. 1238 del CCNL 20 settembre
2001- ove si confermino i posti in dotazione organica per i passaggi verticali interni.
8. Sono, altresì, confermate le clausole dell'art. 39 commi 5, 6, 7 e 8 del CCNL 7 aprile 1999.
In particolare, con riguardo all'applicazione del comma 8, si richiamano le modalità stabilite all'art.
7 comma 1 lettera d) del presente contratto.
Anche il fondo delle Fasce, Posizioni Organizzative, etc. viene riconfermato e storicizzato nel suo ammontare complessivo alla data del 31 Dicembre 2001. Vengono inoltre
confermate le modalità di incremento precedenti, con particolare riferimento a quelle
esplicitate nel comma 2 ed, anche in questo caso, resta aperta la possibilità di incremento in caso di aumento della dotazione organica e/o dei servizi, con quest'ultima
previsione riconfermata ed ampliata dall'articolo 7.
I nuovi incrementi sono:
- Per la prima volta viene previsto, in maniera esplicita, che il fondo debba essere
aggiornato in rapporto ai nuovi valori di fascia, con decorrenza intermedia al 1
Gennaio 2002 e a regime dal 1 Gennaio 2003.
- Per ciascun dipendente in servizio alla data del 31 Dicembre 2001 e per tredici
mensilità:
1. 2,0 Euro per i passaggi dalla cat. B livello Super alla cat. C del personale di cui all'articolo 18;
2. 4,05 Euro per il finanziamento dei passaggi verticali e delle posizioni
organizzative del personale tecnico ed amministrativo secondo quanto previsto
dalla lettera d) comma 1 dell'articolo 19.
- La quota parte, destinata dalla contrattazione integrativa al presente fondo, dei
133,90 Euro annui per ciascun dipendente, previsti dal successivo articolo 32.
- La quota parte dell'1,6% del monte salari 2001, destinata dalla contrattazione
integrativa al presente fondo.
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- La quota parte degli eventuali residui dei finanziamenti previsti dal comma 2 dell'articolo 33, secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo regionali.
- L'intero ammontare dell'aumento della indennità professionale specifica (516,46
Euro pro capite annui) del personale sanitario di categoria B livello Super di cui
all'articolo 18.
- L'intero ammontare della cifra occorrente per i passaggi dei coordinatori sanitari ed assistenti sociali da D a DS, tenuto conto del sistema di concorrenza della fascia
in godimento nel passaggio al livello economico superiore.
In relazione alle ultime due voci di incremento, il sistema di finanziamento si armonizza con quanto previsto dal successivo articolo 33.
Il comma 6 conferma il finanziamento, per le Aziende che non hanno ancora provveduto, previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del CCNL II Biennio 2000/2001 (per i passaggi verticali per il personale amministrativo e tecnico). Si tratta, comunque di un
finanziamento "virtuale", in quanto le somme disponibile erano e sono da intendersi
come una "destinazione d'uso" di una parte del fondo dell'ex articolo 39 del CCNL
1998/2001.
Per quanto concerne il comma 7, si ritiene che solo l'eventuale riconferma dei posti in
dotazione organica, ex articolo 18 e 19 del presente contratto e articolo 12 del CCNL
del II biennio 2000/2001, debba essere sottoposta a consultazione dei soggetti sindacali aventi diritto, mentre il finanziamento relativo sia comunque elemento da valutare nella prevista sessione di bilancio di contrattazione.
Articolo 32
Risorse per la contrattazione integrativa
1. Con decorrenza 1 gennaio 2003 sono disponibili ulteriori risorse, pari a € 133,90 annue per
dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi, che residuano dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione e non sono state utilizzate per l'incremento degli stipendi
tabellari e per i fondi di cui agli artt. 29 e 31, comma 4, lettera a).Tali risorse sono destinate alla
contrattazione integrativa che provvederà a ripartirle tra i fondi degli artt.30 e 31, garantendo un
adeguato incremento del fondo della produttività.
Le somme previste dal presente articolo rappresentano le uniche nuove voci di incremento dei fondi contrattuali non finalizzate al raggiungimento di obiettivi già indicati
dal contratto nazionale (indennità e/o valorizzazione delle professioni). Esse si storicizzano nel complessivo della cifra e, secondo quanto stabilito nella sessione di bilancio della contrattazione integrativa, possono essere destinate al fondo della produttività (art. 30) o a quello di finanziamento delle fasce, etc. (art.31). La dicitura contrattuale di un "adeguato incremento del fondo della produttività" esclude la possibilità di
destinare per intero le somme al fondo dell'art. 31.
Articolo 33
Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per la contrattazione integrativa
1. Dal 1 gennaio 2002, sono confermate le risorse aggiuntive pari all'1,2% del monte salari
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CISL FPS NAPOLI
annuo calcolato con riferimento al 2001 nonché le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo
monte salari, già messe a disposizione dalle Regioni ai sensi dell'art. 3815, comma 5 del CCNL 7
aprile 1999 come integrato dall'art. 437 del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico 2000 2001. Esse sono destinate ai fondi degli artt. 30 e 31, nella misura stabilita dalla contrattazione
integrativa anche tenute presenti le modalità di utilizzo già attuate dalla precedente sessione contrattuale, nel caso in cui parte delle risorse siano state assegnate al fondo dell'art. 3913 del CCNL 7
aprile 1999 per trattamenti economici permanenti.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 le Regioni mettono a disposizione delle aziende ed enti un
ulteriore ammontare di risorse pari allo 0,32% calcolato sul monte salari 2001 al netto degli oneri
riflessi, allo scopo di raggiungere le seguenti finalità ritenute prioritarie nel processo di aziendalizzazione e sviluppo delle risorse umane:
a) valorizzare le professionalità del personale del ruolo sanitario di cui all'art. 28, nella misura dello 0,12%;
b) procedere nel percorso del riordino delle professioni sanitarie e dell'assistente sociale iniziato con la ridefinizione dei relativi profili e con le leggi n. 42 del 1999, n. 251 del 2000 e
n 1 del 2002 mediante le progressioni previste dall'art. 19 comma 1 lett. b) e c), nella misura dello 0,17%;
c) nella misura dello 0,03% per cofinanziare la erogazione dell'indennità SERT di
cui all'art. 27;
d) favorire il perseguimento di altre finalità strategiche ed obiettivi di salute e qualità dei servizi, collegati anche al piano sanitario regionale ed individuati da ciascuna Regione, con gli
eventuali residui delle risorse di cui al presente articolo nel caso che quelle previste dalle
lettere a), b) e c) non siano state totalmente utilizzate.
3. Per l'applicazione del comma 2, lettera a), entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla propria Regione la relazione sulle risorse economiche occorrenti per il pagamento delle indennità di cui all'art.28 erogandone,comunque, il relativo
importo ai dipendenti interessati dalla decorrenza fissata dalla clausola citata.
4. Per l'applicazione del comma 2, lettera b), entro il termine fissato dal comma 3 è inviata
anche la relazione sulle risorse economiche occorrenti per i passaggi del personale di cui all'art.19
lettere b) e c), tenuto conto che per l'inquadramento economico dei dipendenti interessati vi è un
parziale auto finanziamento mediante le fasce già attribuite al personale interessato. Nel frattempo
dovrà essere garantito l'avvio di tutte le procedure necessarie per la rapida attuazione dei passaggi
medesimi con garanzia dell'erogazione del nuovo trattamento economico da parte delle aziende ed
enti, a procedure ultimate, secondo le decorrenze previste dalle norme di riferimento.
5. Le risorse per l'applicazione del comma 2, lettere a) e b) incrementano il fondo di cui all'art.
31. Quelle della lettera c) sono, invece, destinate al fondo dell'art. 29 per l'indennità SERT che è
comunque erogata nel frattempo dalle aziende dalla decorrenza contrattuale. Quelle della lettera d)
sono, invece, destinate ai fondi degli artt. 30 e 31 in base all'art. 7, comma 1 lettera a).
Sono riconfermate le risorse aggiuntive regionali pari all'1,6% del monte salari, cambia però il riferimento di calcolo rispetto all'anno: il 2001 al posto del 1999. Resta immutata la possibilità di destinare queste somme sia al fondo della produttività (art. 30) che a quello delle fasce, etc. (art.31),
fatte salve le cifre già assegnate all'ex fondo dell'art. 39 del CCNL 1998/2001 (attuale art. 31).
Di nuova introduzione, invece, le ulteriori risorse aggiuntive regionali pari allo 0,32 del monte salari 2001, che sono ripartite e destinate alle seguenti specifiche voci:
a) 0,12% (da assegnare al fondo dell'art. 31) per l'Indennità professionale specifica del
personale del ruolo sanitario attualmente in Bs.
b) 0,17% (da assegnare al fondo dell'art. 31) per i passaggi da D a Ds del personale del
43
ruolo sanitario e dell'assistente sociale con funzioni di coordinamento.
c) 0,03% (da assegnare al fondo dell'art. 29) per il cofinanziamento dell' indennità Sert.
Gli eventuali residui dello 0,32% possono essere assegnati, per effetto delle eventuali
linee di indirizzo regionale di cui all'art. 7, ad altre finalità strategiche ed obiettivi di
salute e qualità dei servizi. In tal caso le somme residue possono essere assegnate ai
fondi degli artt. 30 e 31.
Le Aziende sono tenute, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del
CCNL, ad inviare alla propria Regione una relazione dettagliata con la quantificazione delle risorse economiche occorrenti per le finalità di cui alle lettere a) e b) del presente commento. Le Aziende devono comunque assicurare l'erogazione delle somme
spettanti ai dipendenti interessati con le decorrenze stabilite dal contratto.
Articolo 34
Norma di riequilibrio
1. Al fine di garantire un equilibrio tra i vari benefici economici contrattuali evitando duplicazioni, alla contrattazione integrativa è demandato il compito di dare priorità, nel conferimento delle
fasce economiche, alle categorie e profili non direttamente destinatari delle disposizioni particolari del presente contratto, tra cui quelli apicali della categoria D, livello economico DS.
La norma riprende lo spirito di quanto previsto dall'art. 12 comma 1 del CCNL II biennio 2000/2001, a beneficio all'epoca del personale già inquadrato in categoria D
prima del 31 Agosto 2001. I destinatari principali della norma sono ora i dipendenti
già " Collaboratori professionali - sanitari ed assistenti sociali - esperti" che, in attesa di possibili sviluppi nella rivisitazione dell'attuale sistema classificatorio, acquisiscono la priorità nei passaggi di fascia economica.
Articolo 35
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli
importi previsti dalle tabelle di cui all'art. 24 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull'indennità premio
di servizio, sull'indennità dell'art. 15, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennità premio di servizio,
dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall'art. 212265 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il trattamento economico da prendere a base per il compenso del lavoro straordinario è quello di cui all' art. 3466 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 3967 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 , tenuto conto che, a far data dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa
è conglobata nel tabellare.
3. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 2002- 2003.
44
CISL FPS NAPOLI
4. Gli effetti del comma 1 si applicano anche all' indennità di cui all' art. 28 con decorrenza dal
1 gennaio 2003.
5. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art.24,
comma 3 , non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 1068, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 36
Norma Finale
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno nonché l'art. 41, comma 469 del CCNL 7 aprile 1999:
- CCNL del 1 settembre 1995, quadriennio 1994 - 1997 per la parte normativa e primo
biennio 1994 1995 per la parte economica;
- CCNL del 27 giugno 1996, relativo al II biennio economico 1996 - 1997;
- CCNL integrativo del 22 maggio 1997;
- CCNL 7 aprile 1999, quadriennio 1998 - 2001 per la parte normativa e I biennio 1998 1999 per la parte economica;
- CCNL 27 gennaio 2000 per la formazione delle tabelle di equiparazione del personale
delle ARPA a quello del comparto Sanità;
- CCNL 18 ottobre 2000, sull'interpretazione autentica dell'art. 16, comma 9 del CCNL
1994 - 1997 del 1 settembre 1995;
- CCNL 18 ottobre 2000 sull'interpretazione autentica dell'art. 44, comma 5 del CCNL 1994
- 1997 del 1 settembre 1995;
- CCNL 20 settembre 2001 , relativo al II biennio economico 2000 - 2001;
- CCNL del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999.
Articolo 37
Disapplicazioni
1. In relazione all'art.23, comma 3 si conferma esplicitamente la disapplicazione dell'art. 49 del
DPR 761 del 1979, dell'art. 63 del DPR 270 del 1987 e dell'art. 47, comma 2 del CCNL Integrativo
del 20 settembre 2001.
2. Altre disapplicazioni sono effettuate direttamente negli articoli dei singoli istituti ai quali si
fa rinvio.
45
Tabella A
Ex - Livelli
Fasce
VIII bis
VIII
VII
VI
V
IV
III
DS2
DS
D
C
BS
S
A
Ex - Livelli
VIII BIS
VIII
VII
VI
V
IV
III
Aumenti mensili (in euro)
dal 1/1/2002
dal 1/1/2003
47,30
52,10
43,90
48,30
40,70
44,80
37,50
41,20
33,90
37,30
32,70
36,00
30,20
33,30
Sviluppo della tabella A per fasce
Aumenti mensili (in euro)
Fasce
dal 1/1/2002
dal 1/1/2003
DS5
52,20
57,50
DS4
50,70
55,80
DS3
49,20
54,10
DS2
47,30
52,10
DS1
45,60
50,20
DS
43,90
48,30
D5
47,60
52,40
D4
46,20
50,90
D3
44,90
49,40
D2
43,50
47,90
D1
42,20
46,40
D
40,70
44,80
C4
43,30
47,70
C3
41,30
45,50
C2
40,00
44,00
C1
38,60
42,50
C
37,50
41,20
BS4
37,90
41,70
BS3
36,70
40,40
BS2
35,90
39,60
BS1
34,90
38,50
BS
33,90
37,30
B4
35,90
39,60
B3
35,20
38,80
B2
34,60
38,10
B1
33,60
37,00
B
32,70
36,00
A4
32,90
36,30
A3
32,40
35,70
A2
31,90
35,10
A1
31,10
34,20
A
30,20
33,30
46
CISL FPS NAPOLI
Tabella B
Prospetto 1 - Trattamento economico iniziale a decorrere dal 1/1/2002
Trattamento Trattamento
tabellare
tabellare
Ex
iniziale
iniziale
posizione Categoria annuo lordo annuo lordo
funzionale
da 1/1/2001 da 1/1/2001
in lire
in euro
(A)
(B)
Valore
Incremento
Totale
comune delle
annuo da Tabellare ini- indennità di
1/1/2002
ziale
qualificazione
in euro
in euro
professionale
(C)
(D)
in euro
(E)
Nuovo
trattamento
economico
iniziale
annuo lordo
da 1/1/2002
in euro
(F)
I - II - III
A
13.413.000
6.927,24
362,40
7.289,64
114,65
7.404.29
IV
B
14.689.000
7.586,24
392,40
7.978,64
486,50
8.465.14
V
B livello
super
16.329.000
8.433,22
406,80
8.840,02
114,65
8.954.68
VI
C
17.847.000
9.217,21
450,00
9.667,21
858,35
10.525,56
VII
D
20.435.000
10.553,80
488,40
11.042,20
858,35
11.900,55
VIII
D livello
super
22.971.000
11.863,53
526,80
12.390,33
858,35
13.248,68
Note: A decorrere dal 1° gennaio 2002, il trattamento economico iniziale di cui alla colonna F per il personale già di ex livello VIII bis (confluito nella categoria D, livello economico DS) è pari ad € 14.024,66. I
successivi valori stipendiali corrispondono al valore della fascia economica attribuita in azienda.
Prospetto 2 - Trattamento economico iniziale a decorrere dal 1/1/2003
Trattamento Trattamento
tabellare
tabellare
iniziale
iniziale
Ex
posizione Categoria annuo lordo annuo lordo
funzionale
da 1/1/2001 da 1/1/2001
in lire
in euro
(A)
(B)
Valore
Incremento
Totale
comune delle
annuo da Tabellare ini- indennità di
1/1/2002
ziale
qualificazione
in euro
in euro
professionale
(C)
(D)
in euro
(E)
Nuovo
trattamento
economico
iniziale
annuo lordo
da 1/1/2002
in euro
(F)
I - II - III
A
7.289,64
6.237,77
399,60
13.927,01
114,65
14.041,66
IV
B
7.978,64
6.276,50
432,00
14.687,14
486,50
15.173,64
V
B livello
super
8.840,02
6.319,88
447,60
15.607,50
114,65
15.722,16
VI
C
9.667,21
6.372,56
494,40
16.534,17
858,35
17.392,52
VII
D
11.042,20
6.446,42
537,60
18.026,22
858,35
18.884,57
D livello
12.390,33
6.537,31
579,60
19.507,24
858,35
20.365,59
super
Note: A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico iniziale di cui alla colonna F per il personale già di ex livello VIII bis (confluito nella categoria D, livello economico DS) è pari ad € 21.164,37, ivi
compreso il conglobamento dell’I.S. pari ad € 6.557,97. I successivi valori stipendiali corrispondono al
valore della fascia economica attribuita in azienda.
VIII
47
Tabella C
Prospetto 1
Categorie e posizioni economiche di svilippo
(importi annui lordi a decorrere dall’1/1/2002)
DS
13.248,68
DS1
14.024,66
DS2
14.801,67
DS3
15.621,36
DS4
16.300,94
DS5
17.009,45
D
11.900,55
D1
12.572,90
D2
13.185,52
D3
13.793,15
D4
14.405,77
D5
15.031,99
C
10.525,56
C1
11.049,53
C2
11.657,16
C3
12.269,78
C4
13.170,73
BS
8.954,68
BS1
9.431,49
BS2
9.897,45
BS3
10.229,32
BS4
10.778,77
B
8.465,14
B1
8.889,62
B2
9.330,80
B3
9.608,62
B4
9.939,29
A
7.404,29
A1
7.782,81
A2
8.151,34
A3
8.370,12
A4
8.620,93
Prospetto 2
Differenza annua tra le fasce
DS
13.248,68
DS1
775,98
DS2
777,01
DS3
819,69
DS4
679,58
DS5
708,51
D
11.900,55
D1
672,35
D2
612,62
D3
607,63
D4
612,62
D5
626,22
C
10.525,56
C1
523,97
C2
607,63
C3
612,62
C4
900,95
BS
8.954,68
BS1
476,81
BS2
465,96
BS3
331,87
BS4
549,45
B
8.465,14
B1
424,48
B2
441,18
B3
277,82
B4
330,67
A
7.404,29
A1
378,52
A2
368,53
A3
218,78
A4
250,81
48
CISL FPS NAPOLI
Tabella D
Prospetto 1
Categorie e posizioni economiche di svilippo
(importi annui lordi a decorrere dall’1/1/2003 comprensivi degli aumenti all’1/1/2002)
DS
20.365,59
DS1
21.164,37
DS2
21.984,84
DS3
22.828,53
DS4
23.528,51
DS5
24.257,42
DS6 (*)
25.257,42
D
18.884,57
D1
19.576,12
D2
20.206,74
D3
20.832,37
D4
21.462,99
D5
22.107,21
D6 (*)
22.907,21
C
17.392,52
C1
17.932,09
C2
18.557,72
C3
19.188,34
C4
20.115,69
C5 (*)
21.087,86
BS
15.722,16
BS1
16.212,17
BS2
16.692,53
BS3
17.034,00
BS4
17.599,05
BS5 (*)
18.182,84
B
15.173,64
B1
15.610,12
B2
16.064,50
B3
16.350,72
B4
16.690,99
B5(*)
17.038,34
A
14.041,66
A1
14.430,98
A2
14.810,31
A3
15.036,29
A4
15.294,30
A5(*)
15.556,74
(*) A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto
Prospetto 2
Differenza annua tra le fasce
DS
20.365,59
DS1
798,78
DS2
820,47
DS3
843,69
DS4
699,98
DS5
728,91
DS6
1.000,00
D
18.884,57
D1
691,55
D2
630,62
D3
625,63
D4
630,62
D5
644,22
D6
800,00
C
17.392,52
C1
539,57
C2
625,63
C3
630,62
C4
927,35
C5
972,17
BS
15.722,16
BS1
490,01
BS2
480,36
BS3
341,47
BS4
565,05
BS5
583,79
B
15.173,64
B1
436,48
B2
454,38
B3
286,22
B4
340,27
B5
347,35
A
14.041,66
A1
389,32
A2
379,33
A3
225,98
A4
258,01
A5
262,44
49
Tabella E
Profilo
Valore annuo lordo
indennità
addetto alle pulizie - fattorino - commesso - ausiliario specializzato
---
ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato)
278,89
operatore tecnico - coadiutore amministrativo - coadiutore
amministrativo esperto
---
operatore tecnico specializzato - operatore socio sanitario
---
operatore tecnico coordinatore
483,40
massofisioterapista - massaggiatore
516,46
Puericultrice
640,41
infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso
764,36
massofisioterapista - massaggiatore esperto
516,46
puericultrice esperta
640,41
infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso esperto
764,36
assistente amministrativo - programmatore - assistente tecnico
---
operatore tecnico specializzato esperto (1)
---
collaboratore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) - assistente religioso - collaboratore professionale assistente sociale - collaboratore
amministrativo professionale - collaboratore tecnico-professionale
---
collaboratore professionale sanitario :
a) infermiere - infermiere pediatrico - assistente sanitario - ostetrica
b) tecnico sanitario di radiologia medica
collaboratore prof. sanitario esperto (esclusi i profili di cui al punto successivo)
- collaboratore amministrativo professionale esperto - collaboratore tecnicoprofessionale esperto - collaboratore professionale assistente sociale esperto
collaboratore professionale sanitario esperto:
a) ex operatore professionale dirigente;
b) tecnico sanitario di radiologia medica
433,82
1.239,50
---
340,86
1.239,50
(1) Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 6.
N.B. La presente tabella sostituisce la tabella F allegata al CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio
economico 2000-2001, ai sensi dell'art. 28, comma 3 del presente contratto.
50
CISL FPS NAPOLI
ALLEGATO 1
Il presente allegato sostituisce con riferimento alla categoria C la declaratoria e la descrizione dei
profili e dei requisiti del personale della medesima categoria di cui all'allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
CATEGORIA C
DECLATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono
conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento
operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Appartengono, altresì, a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di
responsabilità dei risultati conseguiti.
PROFILI PROFESSIONALI
Personale del ruolo sanitario
- Puericultrice esperta: svolge le funzioni previste dagli artt. 12-14 RD 19 luglio 1940, n. 1098.
- Infermiere generico o psichiatrico con un anno di corso esperto: svolgono le funzioni previste,
rispettivamente, dall' art. 6 DPR 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni
e dall' art. 24 RD 16 agosto 1909, n. 615 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Massaggiatore o massofisioterapista esperto: svolgono le funzioni, rispettivamente, previste dall'
art. 1 RD 31 maggio 1928, n. 1334 e successive modificazioni ed integrazioni e dall' art. 1 legge
19 maggio 1971, n. 403 e successive modificazioni. ed integrazioni.
Per tutte le figure sopradescritte i contenuti delle funzioni sono integrati dalle specifiche della
declaratoria legate all'esperienza professionale. I profili di infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso, di massaggiatore e di massofisioterapista esperti rimangono profili ad
esaurimento.
Personale tecnico
- Assistente tecnico: Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività quali, ad
esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche,
51
curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di capitolati,
alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche.
- Programmatore: Provvede, nell'ambito dei sistemi informativi, alla stesura dei programmi, ne
cura l'aggiornamento, la manutenzione ivi compresa la necessaria documentazione ;garantisce, per
quanto di competenza, la corretta applicazione dei programmi fornendo informazioni di supporto
agli utenti; collabora a sistemi centralizzati o distribuiti sul territorio.
- Operatore tecnico specializzato esperto: Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di
appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative,
oltre ad eseguire gli interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse, svolge attività
particolarmente qualificate che presuppongono specifica esperienza professionale maturata nel sottostante profilo di Bs.
Personale amministrativo
- Assistente amministrativo: Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad
esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA C:
- dall'esterno: mediante pubblico concorso;
- dall'interno: ai sensi dell'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999.
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L’ACCESSO ALLA CATEGORIA C
- dall'esterno:
- per il profilo della puericultrice esperta, oltre al requisito professionale previsto dalla legge
istitutiva del profilo, cinque anni di esperienza professionale nel profilo di Bs in aziende ed
enti del SSN;
- per il profilo di assistente tecnico, il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, obbligatorio ove sia abilitante per la specifica attività;
- per il profilo di programmatore, il possesso del diploma di perito in informatica o altro
equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di
secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto;
- per l'operatore tecnico specializzato esperto cinque anni di esperienza professionale nel
corrispondente profilo di Bs nelle aziende o enti del SSN ovvero in profilo equipollente in
altre pubbliche amministrazioni o in imprese private, unitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestiere già indicate per gli
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CISL FPS NAPOLI
operatori tecnici dai requisiti richiesti per l'accesso nel relativo profilo in Bs;
- per il profilo di assistente amministrativo, il possesso di diploma di istruzione secondaria
di secondo grado.
- dall'interno:
- per il profilo di puericultrice esperta, i medesimi requisiti per l'accesso dall'esterno;
- per i profili di infermiere generico, di infermiere psichiatrico con un anno di corso, di massaggiatore e di massofisioterapista esperti, trattandosi di profili ad esaurimento, l'accesso è
solo dall'interno. I requisiti professionali sono quelli previsti dalle norme istitutive dei profili unitamente a cinque anni di esperienza professionale nel profilo di Bs;
- per il profilo di assistente tecnico, il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, obbligatorio ove sia abilitante per la specifica attività. Nei casi in cui il
diploma non sia abilitante, è richiesto il possesso: del diploma di istruzione secondaria di
primo grado unitamente ad esperienza professionale di quattro anni - maturata nella categoria B in profilo ritenuto corrispondente dall'azienda o ente - per il personale proveniente
dalla categoria B, livello super o di otto anni per il personale proveniente dalla categoria B,
livello iniziale;
- per il profilo di programmatore, il possesso del diploma e/o titoli professionali richiesti per
l'accesso dall'esterno o - in mancanza - il possesso del diploma di scuola secondaria di primo
grado e corso di formazione in informatica riconosciuto unitamente ad esperienza professionale di quattro anni - maturata nella categoria B in profilo ritenuto corrispondente dall'azienda o ente - per il personale proveniente dal livello super o di otto anni per il personale proveniente dalla categoria B, livello iniziale;
- per il profilo di operatore tecnico specializzato esperto, il possesso degli stessi requisiti per
l'accesso dall'esterno;
- per il profilo di assistente amministrativo, il possesso di diploma di istruzione secondaria
di secondo grado ovvero, in mancanza, il possesso del diploma di istruzione secondaria di
1° grado unitamente ad esperienza professionale di quattro anni maturata nel corrispondente profilo della categoria B per il personale proveniente dal livello super o di otto anni per
il personale proveniente dalla categoria B, livello iniziale.
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ALLEGATO 2
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(DECRETO 28 NOVEMBRE 2000)
Articolo 1
Disposizioni di carattere generale
1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli
obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed
il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello
Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 165
del 2001, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano
ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili
norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o
regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e
seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'articolo dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 165 del 2001.
Articolo 2
Principi
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la
Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e
persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti
alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di
interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice
ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima
disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando,
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CISL FPS NAPOLI
comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non
contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra
Stato ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e
dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Articolo 3
Regali e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Articolo 4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di
partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né
li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Articolo 5
Trasparenza negli interessi finanziari
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione
in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o
suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto
con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle
pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione
pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
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Articolo 6
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui
od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore
o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Articolo 7
Attività collaterali
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità
per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Articolo 8
Imparzialità
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza,
respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Articolo 9
Comportamento nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che
non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro
funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò
possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Articolo 10
Comportamento in servizio
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
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2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a
quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo
casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone
di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Articolo 11
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di
ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di
altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non
rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere
o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri
rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o
altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella
sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio,
di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Articolo 12
Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a
mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni
ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
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3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel
biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per
conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Articolo 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni
necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie
di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita
risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
In relazione all'art. 3 le parti, ove leggi successive intervengano in materie del rapporto di lavoro
disciplinate dal presente contratto, si riuniranno per valutare l'impatto della sopraggiunta normativa ai fini dell'art. 2, comma 270 del d.lgs. n. 165 del 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In relazione all'art. 416, comma 2, punto VII del CCNL 7 aprile 1999, le parti precisano che tra le
disattivazioni sono compresi anche i processi di esternalizzazione dei servizi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
In ordine all'art.6, le parti confermano la distinzione tra la fruizione delle prerogative sindacali, che
discende dall'ammissione alla contrattazione nazionale ed è un diritto tutelato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dalla firma dei contratti quadro o di comparto, mentre, invece, il diritto di partecipazione alla contrattazione integrativa discende dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di categoria. Tale ultima materia in armonia con il d.lgs. n. 165 del 2001 è tuttora disciplinata
dall'art. 95 del CCNL 7 aprile 1999, che è stato riconfermato dal presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Con riferimento all'art. 7 comma 3, le parti confermano che le organizzazioni sindacali cui si riferisce l'art. 6, comma 414 del CCNL 7 aprile 1999 sono quelle firmatarie del presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In relazione agli artt. 13 e 15, le parti concordano che la disapplicazione dell'art. 1571 della legge
n.55 del 1990 operata dal T.U. n. 267 del 2000 riguardante le disposizioni delle autonomie locali
attiene a quel settore. Peraltro la disposizione disapplicata è riassunta nel medesimo Testo Unico
per i dipendenti del relativo comparto a riprova della volontà del legislatore di mantenerne la sua
permanenza nell'ordinamento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Con riferimento all'art.20, dato il carattere sperimentale della formazione continua, le parti concordano che, con riguardo all'art. 16 quater44 del d.lgs 502 del 1992 le aziende ed enti - in mancanza
dei contratti collettivi cui è demandata la specifica disciplina - non possono intraprendere iniziative unilaterali per il personale che non abbia conseguito nel triennio il minimo di crediti formativi.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Con riferimento all'art. 23, comma 3 il richiamo al D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 deve intendersi
ora riferito al D. P. R. 29 ottobre 2001, n. 461, non ancora vigente all'atto della norma il cui testo
si riproduce a titolo di interpretazione autentica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Le parti prendono atto, ai fini della vertenza disciplinata dall'art. 32 comma 1372 della legge 449
del 27 dicembre 1997, della nota n. 6180/11 del 16 dicembre 1999, con la quale il Dipartimento
della Funzione Pubblica ha fornito indicazioni sulle modalità applicative per la soluzione degli
eventuali casi ancora in contestazione cui si riferisce la norma di legge.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le parti assumono l'impegno di avviare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente
CCNL, il confronto per l'esame del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall'ARAN.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Le parti, con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese dal personale del ruolo sanitario indicato
nell'art. 1, commi 2 e 3 della legge n. 1 del 2002, essendo assimilate a lavoro subordinato, ai fini
fiscali e contributivi, ritengono che esse debbano essere assoggettate al regime contributivo obbligatorio per essi previsto dalle vigenti disposizioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni contrattuali raggiunte realizzano un delicato bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto delle quantità finanziarie a disposizione
delle parti e avuto riguardo all'esigenza di equilibrio rispetto ad altre conclusioni contrattuali già
realizzate nel settore pubblico. Conseguentemente le parti concordano che, nel caso in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno nelle aree della dirigenza del comparto della Sanità fossero incoerenti con i principi di cui sopra e comportassero soluzioni difformi rispetto agli istituti contrattuali comuni, fatte salve le specificità proprie di tali aree, esse si incontreranno per discuterle ed
armonizzarle con quelle del presente contratto, ivi compresi gli effetti di ricaduta sul personale del
comparto dell'attività libero professionale intra moenia della dirigenza sanitaria.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
Le parti si danno reciprocamente atto che si riuniranno per valutare congiuntamente, nel più generale ambito definito dalla legge 42 del 1999, gli effetti dell'eventuale proroga dell'attuale normativa contenuta nella legge n. 1 del 2002 in materia di prestazioni aggiuntive del personale delle pro-
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fessioni sanitarie, entro tre mesi dalla proroga stessa. Ciò al fine di promuovere nelle competenti
sedi ogni iniziativa idonea alla definizione delle modalità di esercizio della suddetta attività per
garantirne la finalizzazione ad obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi prestati, di adeguamento all'innovazione ed evoluzione organizzativa aziendale, nonché alla valorizzazione dell'autonomia professionale definita dalla recente normativa sulle professioni sanitarie.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
Le parti, con riferimento all'art. 34, ritengono che tra i destinatari della norma debbano essere presi
in considerazione, tra gli altri, in particolare i dipendenti appartenenti ai vari profili della categoria
D, livello economico Ds appartenenti ai ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
Si conferma quanto già affermato con la dichiarazione n. 13 del CCNL integrativo 20 settembre
2001 in ordine a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2001.
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NOTE:
1- Articolo 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002
Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera I), comprende il personale dipendente:
- dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270
e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'Ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
- dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 115.
2 - Articolo 47 del decreto legislativo n. 165/2001
Procedimento di contrattazione collettiva.
(Art. 51 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del D.Lgs. n. 470 del 1993
e poi dall'art. 4 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1
del D.Lgs. n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale
dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al
Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli
aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico
dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui
all'articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN.
Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del
Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei
ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi
concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo
ha formulato osservazioni.
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4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la
Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene
comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il
Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la
quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga
possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi
del comma precedente.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, sono pubblicati
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3 - Articolo 48 del decreto legislativo n. 165/2001
Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica.
(Art. 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19 del D.Lgs. n. 470 del 1993
e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, commi da
2 a 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in
coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita
norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3.
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono
determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.
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3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri
nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione per il personale dell'amministrazione statale,
ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei
quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto,
l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con
cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai
pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti
ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo
interno ai sensi del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti,
anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della
spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.
4 - Articolo 2 del CCNL del 7 aprile 1999
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte
normativa ed è valido dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione, che avviene al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure
di cui all'art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, è comunicata da parte dell'A.RA.N. con idonea pubblicità di carattere generale alle aziende ed enti destinatari che danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico nei successivi 30 giorni
dalla data di comunicazione.
3. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne
sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando
non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
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4. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi prima
della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte
economica del presente contratto dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la
procedura dell'art. 52 del d.lgs n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'Accordo di cui al comma precedente.
5 - Articolo 9 del CCNL del 7 aprile 1999
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o ente o da un suo delegato;
- dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalle R.S.U;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente
C.C.N.L.
3. Le aziende e gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.RA.N.).
6 - Articolo 46 del decreto legislativo n. 165/2001
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
(Art. 50, commi da 1 a 12 e 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del
D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997)
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli
articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei
contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della
legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali
sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della
contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche
collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso àmbito territoriale. Su
richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o
pluriregionale.
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3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessario all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle commissioni
parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine
l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale
e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione
collettiva integrativa, viene istituito presso l'ARAN un apposito osservatorio a composizione
paritetica. I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle modalità di copertura dei relativi
oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti ed è nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, designa tre dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-città, il presidente. Degli altri componenti, uno è designato dalla
Conferenza dei Presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 303. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari
comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6, ed è riferita a ciascun biennio contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei
Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa
espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.
10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organiz-
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zazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento
degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è costituito da cinquanta unità, ripartite tra il personale
dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi
posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato.
12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque unità di personale anche
di qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione
di comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo
stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono
attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie,
ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo
le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo
a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei
limiti di bilancio, l'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10.
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
7 - Articolo 5 del CCNL del 7 aprile 1999
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie
previste dal presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi,
essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono
determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9, comma 2, per l'avvio del
negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio dei Revisori. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il
contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del
potere di rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e
procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
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8 - Articolo 6, comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attività dell'azienda o ente è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e degli enti e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori
per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione
del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende o enti ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e
le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui
all'art. 7, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda o ente
è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
9 - Articolo 29 del CCNL del 7 aprile 1999
Formazione e Aggiornamento professionale
1. Nell'ambito dei processi di riforma delle aziende sanitarie e degli enti, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per la realizzazione degli obiettivi programmati. Essa è in particolare finalizzata allo sviluppo del sistema
sanitario attraverso il miglioramento delle competenze del personale e più elevati livelli di motivazione e di consapevolezza rispetto agli obiettivi generali di rinnovamento e produttivi da perseguire.
2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento, qualificazione
finalizzati all'ottimale valorizzazione delle risorse umane, sia attraverso programmi mirati allo sviluppo delle
professionalità in linea con i cambiamenti organizzativi. L'attività formativa si svolge secondo percorsi definiti in conformità dei programmi concordati nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma
2 punto V. Particolare attenzione è posta in tale ambito sulle esigenze di riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilità.
3. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici
di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti
dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente.
4. Le iniziative di formazione riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso
il personale in distacco sindacale. Il personale comandato fruisce della formazione negli enti di
appartenenza salvo che per i corsi di cui alla lettera b). I dipendenti comandati in servizio presso
le aziende o gli enti di nuova istituzione, in attesa del loro inquadramento presso l'ente di destinazione, partecipano ai programmi di formazione realizzati da quest'ultimo. I programmi stabiliscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali abbiano carattere facoltativo ed in
particolare definiscono:
a) percorsi di formazione con esame finale collegato al sistema di classificazione, ai sensi
dell'art. 16, comma 2;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto
grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione. Le aree interessate ai corsi di aggiornamento professionale sono stabilite in attuazione dei programmi di cui
al comma 2 , con particolare riguardo:
- ai processi di innovazione tecnologica ed organizzativa;
- ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione delle strutture e dei servizi;
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- alle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e la gestione del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e della
programmazione regionale e locale dei servizi.
5. Le attività di formazione obbligatoria si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento
della professionalità del singolo dipendente, certificato attraverso l'attribuzione di un apposito attestato al termine dei corsi, secondo le modalità definite nei programmi di formazione.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione obbligatoria organizzate dall'ente è
considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi
sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di
servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. La contrattazione integrativa, fermo restando il debito
orario contrattuale, potrà, altresì, prevedere particolari articolazioni dell'orario settimanale e
quantificare le ore necessarie a garantire particolari percorsi formativi individuati dai programmi
annuali, alla luce dei principi enunciati nel patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione formalizzati nell'intesa del 22 dicembre 1998.
7. L'aggiornamento obbligatorio stabilito dall'azienda o ente è svolto in orario di lavoro
riguarda anche:
a) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal
Servizio sanitario nazionale;
b) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
c) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti dalle aziende o enti, anche
in relazione agli indirizzi regionali;
d) il comando finalizzato previsto dall'art. 45 del DPR 20. 12. 1979, n. 761, con la precisazione che esso è disposto dall'azienda o ente, cui compete di stabilire se ed in quale misura
e per quale durata al dipendente competono gli assegni inerenti al rapporto di lavoro.
8. Per l'attuazione dei programmi di formazione, gli enti possono avvalersi anche della collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, delle Università e di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di
sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art.7, lett. e) del
d.lgs. n. 39 del 1993.
9. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 12 del presente contratto le aziende e gli enti promuovono la formazione e l'aggiornamento specifico del personale cui viene attribuito l'incarico di cui all'art. 21.
10. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, gli enti utilizzano le risorse
già disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/1995
relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge
ovvero da particolari normative dell'Unione Europea, in conformità a quanto previsto dal
Protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997.
11. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di lavoro.
Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra anche l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del DPR 20.12.1979 n. 761, così come modificato dal comma 7, lett. d).
12. Qualora l'azienda o ente ritenga l'aggiornamento facoltativo, previsto al comma precedente, in linea con i programmi di formazione del personale e, comunque, strettamente connesso con
l'attività di servizio può prevedere, preventivamente, il proprio concorso alle relative spese. Le
iniziative di cui al presente comma devono avere esclusivo carattere formativo.
13. In attuazione dell'accordo integrativo di cui all'art. 4, comma 2 punto V, il dirigente
responsabile accoglie le domande di aggiornamento tenendo conto delle priorità connesse agli
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obiettivi assegnati alla struttura da lui diretta, delle attitudini personali e culturali dei lavoratori
fornendo a tutti, a rotazione, l'opportunità di partecipazione ai programmi di aggiornamento, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 61 del d.lgs. n. 29 del 1993.
14. La partecipazione del personale all'attività didattica si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di insegnamento previsti dall'art. 6 del d.lgs. 30.12.1992 n. 502;
b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale organizzati dal Servizio
sanitario nazionale;
c) formazione di base e riqualificazione del personale.
15. Le attività di cui al comma 14 sono riservate di norma al personale delle strutture presso
le quali si svolge la formazione stessa, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
16. Il personale è ammesso alla didattica secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle
singole aziende ed enti, privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento.
17. L'attività didattica, se svolta fuori orario di lavoro, è remunerata in via forfettaria con un
compenso orario di L 50.000 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni
e della correzione degli elaborati nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici.
Se l'attività in questione è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella
misura del 20 % per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati, in
quanto effettuato fuori dell'orario di lavoro.
10 - Articolo 10, comma 2 del CCNQ del 7 agosto 1998
Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle
RSU indicano per iscritto all'amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle
prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicate le
eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e terzo alinea del comma uno hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle associazioni sindacali rappresentative.
11 - Articolo 8, comma 1, lett. b del CCNL del 7aprile 1999
b) ai dirigenti sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative:
- dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l'elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro ;
- delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 2 ;
- componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti
con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) o quelli dei due precedenti alinea.
12 - Articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001
Contratti collettivi nazionali e integrativi.
(Art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del D.Lgs. n. 470 del 1993
e poi dall'art. 1 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1
del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
relazioni sindacali.
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2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono,
senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla
dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di
ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le
procedure di cui all'articolo 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata
responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli
archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7
luglio 1988, n. 254, nonché per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le
pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e
nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa può avere àmbito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le
pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi
nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti.
13 - Articolo 39 del CCNL del 7 aprile 1999
Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex
indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.
1. Per il finanziamento delle fasce retributive di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), dell'indennità di funzione legata alle posizioni organizzative di cui agli artt. 20, 21 e 36., della voce retributiva di cui alla tabella allegato 9, penultima colonna (parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale di cui all'art. 30, comma 1 lett. a) nonché dell'indennità professionale specifica indicata nella tabella allegato 6, le aziende ed enti provvedono alla formazione di un fondo
costituito - a decorrere dall'1 gennaio 1998:
- dall'insieme dei valori economici annualmente attribuiti a tutto il personale in servizio alla
stessa data, calcolati come differenza tra il valore di fascia attribuito in base alla tabella allegato 7 di primo inquadramento (colonna D) e lo stipendio tabellare iniziale di cui alla tabella allegato 4, colonna terza;
71
- dal valore delle indennità di cui all'art. 30, comma 5 e tabella allegato 6.
2. Rimangono attribuiti al fondo i medesimi importi relativi al personale comunque cessato
dal servizio dall'1.1.1998, ivi compresi quelli di cui agli artt. 30, comma 6 e 31, comma 8 e 36,
comma 3.
3. Il fondo del comma 1 sostituisce e riassorbe quello previsto dall'art. 43, comma 2, punto 3
del CCNL del 1 settembre 1995, come integrato dal CCNL del 27 giugno 1996.
4. Il fondo è, altresì, integrato con le seguenti risorse:
a) a decorrere da data non anteriore al 1 luglio 1999 da una quota minima del 10 % elevabile fino al 15% del fondo della produttività collettiva di cui all'art. 38, comma 3;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa;
c) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari allo 0, 81 % del monte salari annuo
calcolato con riferimento al 1997, al netto degli oneri riflessi;
d) risorse derivanti dal fondo dell'art. 38, comma 1 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parità di organico.
5. La contrattazione collettiva integrativa individua all'interno del fondo di cui al comma 1,
le risorse da destinare al finanziamento dell'indennità prevista per le posizioni organizzative ai
sensi dell'art. 20, 21 e 36 ivi compresa la quota parte delle risorse di cui al comma 4 lett. a). A tal
fine , con la medesima decorrenza dell'incarico, le disponibilità individuate ai sensi del comma
1, sono incrementate con le risorse provenienti dal fondo dell'art. 38, comma 1, per effetto del
riassorbimento nell'indennità di funzione del compenso per lavoro straordinario ai sensi dell'art.
36 comma 2 nella misura corrispondente a n. 65 ore pro - capite per ciascuno dei dipendenti incaricati. Dalla medesima data il fondo del citato art. 38 è , correlativamente, decurtato di un importo pari all'entità delle competenze assorbite. La corresponsione dell'indennità la cui misura è indicata nell'art. 36, avviene da data non anteriore al conferimento al personale interessato dei relativi incarichi con le procedure previste dal presente contratto.
6. Al verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 36, comma 3, le risorse attinenti alle competenze accessorie riassorbite all'atto dell'incarico relative al fondo di cui all'art. 38 sono riassegnate
al medesimo.
7. In attesa dell'attuazione degli artt. 35 e 36 e - successivamente - a regime , qualora nel
fondo del comma 1 risultassero a consuntivo ancora disponibili eventuali risorse, esse - per il
medesimo anno in cui si è verificato il residuo - sono temporaneamente utilizzate nel fondo per
la produttività collettiva previsto dall'art. 38, comma 3 e, quindi, riassegnate al fondo del presente articolo per l'attuazione delle sue finalità. Tali risorse sono pertanto utilizzabili nel fondo per
la produttività collettiva solo temporaneamente e non si storicizzano.
8. Nel caso in cui l'azienda o l'ente prevedano nella dotazione organica un aumento di personale rispetto a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi di cui agli artt. 38 e 39,
nel finanziare la dotazione organica stessa, dovranno tenere conto delle risorse necessarie per
sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico complessivo del personale da assumere.
9. Tutti i riferimenti al "monte salari 1997" effettuati nel presente contratto sono da intendersi al netto degli oneri riflessi.
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14 - Articolo 6, comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999
4. Il sistema delle relazioni sindacali regionali prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le competenti OO.SS. di categoria su materie aventi riflessi sugli istituti del presente
contratto, in particolare su quelli a contenuto economico di cui all'art. 38, comma 4 nonché sulla
formazione ed aggiornamento professionale, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione
con le medesime OO.SS. Ai fini del comma 5, i protocolli eventualmente sottoscritti saranno
inviati all'ARAN.
15 - Articolo 38 del CCNL del 7 aprile 1999
Finanziamento dei trattamenti accessori
1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1998 alla corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, si provvede con i fondi già previsti dall'art. 43, comma 2, punti 1) e 2) del
CCNL del 1 settembre 1995, come modificati ed integrati dai CCNL del 27 giugno 1996 - relativo al secondo biennio economico - e dal CCNL integrativo del 22 maggio 1997 il cui ammontare è quello consolidato alla data del 31 dicembre 1997. In particolare il fondo per il compenso
del lavoro straordinario qualora eccedente deve essere calcolato sulla base delle 65 ore pro capite per dipendente in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 1999 si provvede agli stessi compensi
unificando i due fondi che - dalla medesima data - assumeranno la denominazione di " Fondo per
i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo o danno".
2. Al fine dell'utilizzo del fondo di cui al comma 1 sono confermate tutte le indennità per particolari condizioni di lavoro previste dall'art. 44 del CCNL 1 settembre 1995 e dal CCNL 27 giugno 1996 nonché le modalità della loro erogazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41,
comma 7. A tal fine, dal 31.12.1999 il fondo stesso è incrementato da una quota pari allo 0,06%
del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997, al netto degli oneri riflessi.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1998, sono unificati anche i fondi disciplinati dall'art. 46, comma
1, punti 1) e 2) del CCNL del 1 settembre 1995, per la corresponsione, rispettivamente, dei premi
per la qualità della prestazione individuale e per i compensi della produttività collettiva e per il
miglioramento dei servizi, nell'ammontare consolidato al 31 dicembre 1997, con le seguenti precisazioni:
a) nel consolidamento del fondo della produttività collettiva non va considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive previste dall'art. 3, comma 1 del CCNL del 27 giugno 1996 e
dall'art. 17 del CCNL del 22 maggio 1997;
b) qualora gli incrementi derivino da economie di gestione, queste dovranno essere espressamente accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione e
dovranno corrispondere ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle attività.
c) a partire dall'1.1.1999 la contrattazione integrativa, nell'ambito del fondo, definirà le risorse da destinare all'incentivazione della produttività collettiva ed al miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione dei premi di produttività collettiva ed individuale .
d) resta confermata la possibilità di utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la produttività collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione del fondo di
cui al comma 1;
4. Il fondo previsto nel comma 3 è denominato "Fondo della produttività collettiva per il
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miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali". Esso è, altresì, alimentato, annualmente, in presenza delle relative condizioni:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1998 con le risorse derivanti: dall'attuazione dell'art. 43 della
legge 449/1997, nella misura destinata dalle aziende ed enti alla contrattazione integrativa;
dalle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla legge 662/1996 e successive modificazioni
ed integrazioni.; da altre disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle aziende ed enti ad incentivi del personale.
b) a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, dell'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, in presenza di avanzi di
amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti
di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione
annuale di programmi - correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività del personale concordati tra Regioni e singole aziende ed enti e finalizzati al raggiungimento del pareggio
di bilancio entro in termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, possono favorire l'assunzione e perseguimento - da parte delle aziende ed enti - di obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale recupero di margini di
produttività, alla cui realizzazione finalizzano l'incremento del fondo di cui al comma 4 dell'1%
del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997. Le Regioni possono, altresì , favorire
da parte delle aziende ed enti interventi di sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito di innovazioni tecnologiche da definirsi in sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione dei quali finalizzeranno un ulteriore quota di incremento
dello stesso fondo pari allo 0,2 % del medesimo monte salari 1997.
6. La verifica del raggiungimento dei risultati di cui al comma 4, lett. b) ed al comma 5 è affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interni ed è, in ogni caso, condizione necessaria per l'erogazione dei compensi relativi alla produttività, secondo le modalità stabilite in contrattazione integrativa.
7. Il fondo della produttività collettiva di cui al comma 3 , è decurtato in sede di contrattazione integrativa da un minimo del 10% elevabile sino al 15 % per finanziare il fondo dell'art. 39.
Tale decurtazione avverrà da data non anteriore al 1 luglio 1999.
16 - Articolo 4 del CCNL del 7 aprile 1999
Contrattazione collettiva integrativa
1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse
dei fondi di cui agli artt. 38 e 39.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:
I - i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di
incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo
di cui all'art. 38 comma 3;
II - criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39:
a) attuazione dell'art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
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tempo parziale,ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996
e successive integrazioni e modificazioni. Tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell'anno;
c) specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
d) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle aziende o enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di
funzioni;
e) finanziamenti aggiuntivi o integrativi;
f) una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo di cui all'art. 39;
III - lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti
dalla programmazione sanitaria regionale;
IV - le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, di cui
all'art. 27;
V - i programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
VI - le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro nonché per
l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
VII - le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
VIII - i criteri per le politiche dell'orario di lavoro di cui all'art. 26;
IX - l'individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time di cui all'art. 23, comma 10;
X - le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art.7, anche alla luce
della legge 10 aprile 1991, n. 125.
XI - criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario.
3. La contrattazione collettiva integrativa riguarda, altresì, le seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale:
-i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all'interno
di ciascuna categoria, di cui all'art. 17 ;
- il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale di
cui all'art. 35;
4. Le componenti salariali relative alla produttività da attribuire a livello di contrattazione
integrativa sono correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi, verificati dal nucleo di valutazione oppure dal servizio di controllo interno.
5. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati dagli artt. 3, comma 1, e 10
sulle materie di cui al comma 2, dal V al IX punto, non direttamente implicanti l'erogazione di
risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza
che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni.
6. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
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17 -
Articolo 16 del CCNL del 7 aprile 1999
Criteri e procedure per i passaggi tra categorie
1. I passaggi dei dipendenti da una categoria all'altra immediatamente superiore avvengono previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e
professionali previsti per l'accesso al profilo cui si riferisce la selezione.
2. La selezione del comma 1 è basata su :
a) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in
apposita prova teorico-pratica e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi;
b) valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in considerazione:
- titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento , certificato di abilitazioni a funzioni direttive, diploma di scuola diretta ai fini speciali nell'assistenza infermieristica etc., purché non siano utilizzati come requisito di ammissione;
- corsi di formazione, anche esterni all'azienda, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale;
- qualificati corsi di aggiornamento professionale;
- pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dall'azienda o ente;
3. Gli elementi di valutazione del comma 2 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie ed i profili cui si riferiscono le selezioni.
4. Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni del comma 1 sono preventivamente individuate dalle aziende o enti con atti regolamentari improntati a principi di
imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto
previsto dall'art. 36, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le parti, al fine di
fornire alle aziende ed enti linee guida uniformi sulle procedure, rinviano all'allegato 2 al presente contratto.
18 - Articolo 35 del CCNL del 7 aprile 1999
Criteri per la progressione economica orizzontale
1. La progressione economica prevista dall'art.30, comma 1 lettera b) si attiva con la stipulazione del contratto collettivo integrativo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 comma 3 e nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39, sulla base dei seguenti
criteri da integrare in sede di contrattazione integrativa:
a) per i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva, previa valutazione selettiva in
base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale,
all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
b) per i passaggi all'ultima fascia di ciascuna categoria, previa valutazione selettiva basata
sugli elementi di cui al precedente punto a), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano
conto:
- del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai
rapporti con l'utenza;
- del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibi-
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lità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l'effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di appartenenza ;
- dell'iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative
dell'organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di atti
aventi rilevanza esterna.
2. Nell'ambito della determinazione degli ulteriori criteri da definirsi nella contrattazione integrativa verranno prese in considerazione, in presenza delle condizioni del comma 1 e purché in modo non esclusivo, le
posizioni dei dipendenti che usufruiscono degli assegni ad personam di cui all'art. 31.
3. Per utilizzare gli elementi previsti dal precedente comma 1, punto b), in ogni azienda ed
ente sono adottate metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei
singoli dipendenti.
4. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con
decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno per tutti i lavoratori - ivi compresi quelli che ricoprono una posizione organizzativa ai sensi dell'art. 21 - selezionati in base ai criteri del presente
articolo. A tal fine le aziende pianificano i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel
fondo - a consuntivo - al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei dipendenti che
acquisiscono la fascia economica secondo le procedure descritte nei commi precedenti è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
5. I passaggi dei dipendenti che ricoprono le posizioni organizzative sono quelli propri della
categoria o del livello di appartenenza, secondo l'art. 21 comma 9.
19 - Articolo 6, lett. b del CCNL del 7 aprile 1999
B) Concertazione
- I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie:
- articolazione dell'orario di servizio;
- verifica periodica della produttività delle strutture operative;
- definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro.
- andamento dei processi occupazionali;
La concertazione è, altresì, prevista per l'attuazione del sistema classificatorio in ordine alla
definizione dei criteri e modalità di :
- svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie, art. 16;
- valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni, art. 20;
- conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica, art. 21;
- dei sistemi di valutazione permanente di cui all'art. 35 , comma 2;
- La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data
di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti nelle materie oggetto della stessa.
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20 - Capo V del CCNL del 1 settembre 1995
CAPO V - Norme disciplinari
Articolo 28 - Doveri del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi
privati propri ed altrui.
2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza
e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini
utenti.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'azienda o ente anche in relazione alle
norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n.241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla
legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'azienda o ente
nonché attuare le disposizioni dei medesimi in ordine alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema
di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta
uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della
persona;
g) non attendere durante l'orario di lavoro ad occupazioni non attinenti al servizio e, nei
periodi di malattia od infortunio, ad attività che possono ritardare il recupero psico-fisico;
h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli
siano impartiti dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il
dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che la disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito
rientri nelle proprie responsabilità;
l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
m) non valersi di quanto è di proprietà dell'azienda o ente per ragioni che non siano di servizio;
n) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'azienda o
ente da parte del personale e rispettare le disposizioni che regolano l'accesso in locali non
aperti al pubblico da parte di persone estranee;
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CISL FPS NAPOLI
p) comunicare all'azienda o ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza ed inviare il certificato medico, salvo comprovato impedimento;
r) astenersi dal partecipare, nell'esercizio della propria attività di servizio, all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.
Articolo 29 - Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo 28 del presente
contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare,
all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'azienda o ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito
- da effettuarsi tempestivamente e comunque entro 20 giorni da quando l'ufficio istruttore che,
secondo l'ordinamento dell'azienda o ente è tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del
fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di
un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per
la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, la sanzione
da comminare non sia di sua competenza, il dirigente responsabile della struttura, ai fini del
comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio competente, ai sensi del comma 4 dell'art. 59 citato, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale
comunicazione all'interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà
corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti riguardanti il
procedimento a suo carico, in tempo utile rispetto dei termini previsti dal comma 3.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 30, nel rispetto dei
principi e criteri di cui al comma 1 dello stesso articolo, anche per le infrazioni citate al comma 7, lett. c) del
medesimo. Quando lo stesso ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 59 del d.lgs. 29/ 1993.
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Articolo 30 - Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della
mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna
delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge,
al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi
commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con
più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile
la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della
multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro;
b) condotta, nell'ambiente di lavoro, non conforme a principi di correttezza verso superiori
o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi/pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o
strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'azienda o
ente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge n.300/70;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai carichi di
lavoro;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'azienda o ente, agli utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'azienda o ente e destinato ad
attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del
massimo della multa;
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b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in
tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del
dipendente, agli eventuali danni causati all'azienda o ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o
di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa, fatta salva
la tutela del segreto professionale nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti
di utenti, altri dipendenti o terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, salvo che siano espressione
della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della L. 300/1970;
l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
m) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'azienda o ente, a gli utenti o a terzi.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 5, anche
se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di
fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme
o beni di pertinenza dell'azienda o ente o ad essi affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento nei compiti assegnati rispetto ai carichi di lavoro
ovvero fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione
del rapporto di lavoro.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi,
anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 1990, n.
55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2) per gravi delitti commessi in servizio;
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d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici.
e) violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
8. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 29 comma 2, deve essere avviato anche nel
caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva.
La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora
l'amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a
seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall'art. 29, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.
9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro 180 giorni da
quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità
mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa
e non può essere sostituita con altre.
11. Il codice di cui al comma 10 deve essere pubblicato tassativamente entro quindici giorni
dalla data di cui all'art. 2 comma 2 e si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.
Articolo 31 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'azienda e l'ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal
servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della
retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo
deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata
agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Articolo 32 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio
dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel
caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell'art. 30 commi 6 e 7.
3. L'azienda o l'ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1,
può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge n.
55/90, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 16.
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CISL FPS NAPOLI
5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art. 30 commi 8 e 9.
6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con
esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio. In caso di morte del dipendente
si applica l'art. 2122 del C.C.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riassunto in servizio.
21 - Articolo 55 del decreto legislativo 165/2001
Articolo 55 Sanzioni disciplinari e responsabilità.
(Art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 2 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, nonché dall'art. 27, comma 2 e dall'art. 45, comma 16 del
D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e
l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei
doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 54, la tipologia
delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il
dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua
difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso
non è più suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione
della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentan-
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ti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci
rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di
accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui
siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei
procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialità.
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale
mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto
dei princìpi di cui ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico,
direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
22 - Articolo 37 del CCNL del 20settembre 2001
Retribuzione e sue definizioni
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per
le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico tabellare mensile previsto per
la posizione iniziale di ogni categoria (A, B, C, D) nonché per i livelli economici Bs e Ds
che attualmente sono riportati nella tabella B, colonna C, prospetto n. 2, allegata al CCNL
relativo al II biennio economico 2000-2001.
b) Retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla
lettera a) e dalle fasce economiche di cui all' art. 30, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999 nonché dall'indennità integrativa speciale di cui alla tabella allegato 2 al presente contratto;
c) Retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla lettera b),
dal valore comune delle indennità di qualificazione professionale di cui alla tabella B, colonna D, prospetto 2, allegata al CCNLrelativo al II biennio economico 2000-2001, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 20 del CCNL 7 aprile 1999 ove spettante, e
da altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo comunque
denominati, corrisposti per tredici mensilità.
d) Retribuzione globale di fatto annuale: è costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci
che sono corrisposte anche a tale titolo nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e
delle indennità contrattuali percepite nell'anno di riferimento non ricomprese nella lettera b);
sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il trattamento di trasferta
fuori sede o come equo indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui
al comma 2 per 26.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al
comma 2 per 156. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL
del 7 aprile 1999 il valore del divisore è fissato in 151.
5. Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base retributiva debba farsi riferimento per calcolare la retribuzione giornaliera od oraria.
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CISL FPS NAPOLI
23 - Articolo 6 della legge n. 300/1970
Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di
lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita
dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con
l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di
cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di
lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna,
oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
24 - Articolo 1 della legge n. 300/1970
Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel
rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
25 - Articolo 18, commi 2 e 3 lett. C del CCNL del 20 settembre 2001
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'azienda l'utilizzazione del personale nell'ambito delle
strutture situate nel raggio di dieci chilometri dalla località di assegnazione del dipendente stesso. Detta utilizzazione è disposta, previa informazione ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2 del
CCNL 7 aprile 1999. Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all'interno della
struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione.
3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo
le seguenti procedure:
c) Mobilità d'ufficio:
Le aziende, in mancanza di domande per la mobilità volontaria , possono disporre d'ufficio per motivate esigenze di servizio misure di mobilità interna del personale sulla base di
criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa.
26 - Articolo 316 del Codice Penale
316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore
altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
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27 - Articolo 15, commi a), b), c), ed e) della legge n. 55 del 19 marzo 1990
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore
e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e
delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende
speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis
del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 , o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni
o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314
(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a
danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati alla lettera b) ;
e) [coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se
per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in
udienza per il giudizio;
4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei
confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo
alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti
locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per
il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie
locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione
Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Atal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico
ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.
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CISL FPS NAPOLI
28 - Articolo 3, comma 1 della legge n. 97 del 27 marzo 2001
3. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio.
1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente
partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma,
317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento
del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a
quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può
procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.
29 - Articolo 5, comma 2 della legge n. 97 del 27 marzo 1970
Aggiunge l'art. 32-quinquies al codice penale.
30 - Articolo 5, comma 4 della legge n. 97/2001
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel
comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il
procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve
concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro
centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.
31 - Articolo 653 del Codice di Procedura Penale
653. Efficacia della sentenza penale [di assoluzione] nel giudizio disciplinare.
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione [pronunciata in seguito a dibattimento]
ovvero ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale
ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
1bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per
responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
32 - Articolo 1 della legge n. 97/2001
Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare.
1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse;
b) nel comma 1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento" sono soppresse e, dopo le
parole: "il fatto non sussiste o", sono inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale
ovvero";
c) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 653 del codice di procedura penale.
33 - Articolo 4, comma 1 della legge n. 97/2001
4. Sospensione a seguito di condanna non definitiva.
1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello
stesso articolo sono sospesi dal servizio.
34 - Articolo 37, comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999
2. Le aziende ed enti provvedono, con oneri a proprio carico, alla istituzione nella dotazione
organica dei nuovi profili ritenuti necessari sulla base delle proprie esigenze organizzative che
non siano derivanti dalle trasformazioni previste dall'art. 22.
35 - Articolo 18, comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999
5. I profili di infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso, massaggiatore e massofisioterapista, già inquadrati nell'ex V livello economico, rimangono collocati ad esaurimento, nel livello economico Bs ed esercitano le mansioni previste dalle previgenti disposizioni ad essi riferite.
36 - Articolo 22, comma 4 del CCNL 7aprile 1999
4. E' confermata la posizione organizzativa dell'operatore tecnico coordinatore, ove prevista
nella dotazione organica delle aziende ed enti, alla quale si accede per selezione interna ai sensi
dell'art. 17, con una anzianità lavorativa di cinque anni complessivi nella categoria B. Tale operatore cura il coordinamento delle attività dei servizi operai ed assimilati a lui affidati con assunzione di responsabilità del proprio operato, assicurando per quanto di competenza le attività specialistiche richieste. La posizione dell'operatore tecnico coordinatore una volta istituita ha carattere permanente ed è compensata con l'indennità professionale specifica indicata nella tabella
allegato 6.
37 - Articolo 4 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001
Modifiche ed integrazioni alla categoria B:
Operatore socio sanitario
1. Ad integrazione dell'art. 19 del CCNL 7 aprile 1999 è istituito il profilo dell'operatore socio
sanitario, inserito nella categoria B, livello economico Bs. Di conseguenza l'allegato 1 al CCNL
del 7 aprile 1999, dove sono ricomprese le declaratorie della relativa categoria e dei profili è
modificato dall'allegato 1 al presente CCNL.
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CISL FPS NAPOLI
2. Il profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza, inserito nella categoria B livello iniziale è considerato ad esaurimento con l'istituzione, nelle dotazioni organiche di ciascuna azienda, del profilo dell'operatore socio sanitario.
3. Le aziende provvedono con oneri a proprio carico alla istituzione nella dotazione organica
del nuovo profilo ritenuto necessario sulla base delle proprie esigenze organizzative.
4. Alle selezioni per la copertura dei posti di operatore socio sanitario sono ammessi gli operatori tecnici addetti all'assistenza sino al loro completo esaurimento, in possesso dello specifico
titolo di operatore socio sanitario. Per i passaggi dalla posizione economica B alla posizione BS
si applicano le procedure previste dall'art. 15, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.
5. Per il primo biennio dal termine di cui al comma 2, possono, altresì, partecipare alle selezioni interne di
cui al comma 4 anche i dipendenti collocati in categoria A, in possesso dello specifico titolo di operatore socio
sanitario e cinque anni di esperienza professionale, ferma rimanendo la priorità di passaggio degli operatori
tecnici addetti all'assistenza in quanto ad esaurimento.
38 - Articolo 12, comma 2 del CCNL del 20 settembre 2001
2. Ferma rimanendo la facoltà delle aziende di rideterminare le dotazioni organiche con oneri
a carico del proprio bilancio, al fine di favorire il processo di riorganizzazione delle aziende
anche per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, la quota delle risorse di cui all'art. 3,
comma 3 lettere a) e b) di pertinenza del predetto personale, pari - mediamente - al 35% di quelle complessive che confluiscono nel fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 - per effetto
delle medesime lettere, può essere destinata, in via eccezionale, per detto personale oltre che alle
finalità del fondo medesimo, al finanziamento dei passaggi di livello economico o di categoria
mediante trasformazione dei posti di organico. Analogamente si può procedere con le risorse ad
essi spettanti, ai sensi dell'art. 4, ove destinate al fondo dell'art. 39.
39 - Articolo 10 del CCNL del 20 settembre 2001
Coordinamento
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al
suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di
coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l' indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto
2001, nella misura annua lorda di L. 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 - sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già
appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di
coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto
2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds , ai
sensi dell'art. 8, comma 5.
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4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo
dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla
parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente
alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto.
E' rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il
comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di
effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato
verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.
L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento
saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto.
40 - Articolo 31 , comma 10 del CCNL del 7 aprile 1999
10. In caso di passaggio tra categorie o di livello economico all'interno di una categoria, il dipendente acquisisce il trattamento economico iniziale previsto per il nuovo profilo conseguito. Qualora il
trattamento economico in godimento della fascia retributiva di appartenenza risulti superiore, il dipendente conserva il trattamento più favorevole che sarà assorbito con la acquisizione della successiva
fascia retributiva nel profilo di nuovo inquadramento. Al dipendente va altresì corrisposta - ove spettante al nuovo profilo acquisito - la indennità di cui all'art.30, comma 5. Non si dà luogo al riassorbimento della differenza stipendiale se l'incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali. Tale
disposizione si applica anche per i passaggi successivi al primo inquadramento.
41 - Articolo 17 del CCNL del 7 aprile 1999
Criteri e procedure per i passaggi all'interno di ciascuna categoria
1. I passaggi dei dipendenti, nell'ambito della stessa categoria tra profili di diverso livello economico nei limiti della dotazione organica, vengono effettuati dalle aziende ed enti previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla relativa declaratoria dell'allegato 1.
2. I criteri per le selezioni del comma 1 e le procedure relative alle modalità del loro svolgimento vengono definite dal regolamento di cui all'art. 16, comma 4, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 3.
3. I passaggi orizzontali dei dipendenti all'interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso
livello, vengono effettuati dalle aziende ed enti, a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti
culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo dalla declaratoria di cui all'allegato 1. In caso di più
domande si procede alla selezione interna, utilizzando anche i criteri dei commi 1 e 2 ; ove sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell'idoneità professionale, anche mediante prova teorico-pratica.
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42 - Articolo 12 del CCNL del 20 settembre 2001
Norma programmatica
1. Al fine di equilibrare i benefici economici derivanti dal nuovo sistema classificatorio di cui
al presente contratto e per evitare eventuali squilibri connessi alla ricostruzione economica del
passaggio di cui all'art. 9 secondo le modalità transitorie del contratto stesso, è demandato alla
contrattazione integrativa il compito, nell'utilizzo delle risorse disponibili nel fondo dell'art. 39
del CCNL 7 aprile 1999, di garantire con priorità l'acquisizione delle fasce economiche al personale della medesima categoria D non beneficiario dell'art. 9, versante in concreta situazione di
scavalco economico rispetto all'inquadramento di cui all'art. 8, comma 3 lett. b).
2. Ferma rimanendo la facoltà delle aziende di rideterminare le dotazioni organiche con oneri
a carico del proprio bilancio, al fine di favorire il processo di riorganizzazione delle aziende
anche per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, la quota delle risorse di cui all'art. 3,
comma 3 lettere a) e b) di pertinenza del predetto personale, pari - mediamente - al 35% di quelle complessive che confluiscono nel fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 - per effetto
delle medesime lettere, può essere destinata, in via eccezionale, per detto personale oltre che alle
finalità del fondo medesimo, al finanziamento dei passaggi di livello economico o di categoria
mediante trasformazione dei posti di organico. Analogamente si può procedere con le risorse ad
essi spettanti, ai sensi dell'art. 4, ove destinate al fondo dell'art. 39.
3. La possibilità di cui al comma 2 può essere utilizzata solo in prima applicazione del presente contratto
dopo la quale continua ad applicarsi il sistema di finanziamento previsto dall'art. 37, comma 2 del CCNL 7
aprile 1999. In ogni caso le risorse utilizzate eccezionalmente per le finalità del comma 2, al cessare dal servizio del personale che ne ha beneficiato sono restituite al fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
43 - Articolo 29 del CCNL del 7 aprile 1999
Formazione e Aggiornamento professionale
1. Nell'ambito dei processi di riforma delle aziende sanitarie e degli enti, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per la realizzazione degli obiettivi programmati. Essa è in particolare finalizzata allo sviluppo del sistema sanitario attraverso il miglioramento delle competenze del personale e più elevati livelli di motivazione e di consapevolezza rispetto agli obiettivi generali di rinnovamento e produttivi da perseguire.
2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento, qualificazione
finalizzati all'ottimale valorizzazione delle risorse umane, sia attraverso programmi mirati allo sviluppo delle
professionalità in linea con i cambiamenti organizzativi. L'attività formativa si svolge secondo percorsi definiti in conformità dei programmi concordati nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma
2 punto V. Particolare attenzione è posta in tale ambito sulle esigenze di riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilità.
3. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici
di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti
dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente.
4. Le iniziative di formazione riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale
in distacco sindacale. Il personale comandato fruisce della formazione negli enti di appartenenza salvo che per
i corsi di cui alla lettera b). I dipendenti comandati in servizio presso le aziende o gli enti di nuova istituzione,
in attesa del loro inquadramento presso l'ente di destinazione, partecipano ai programmi di formazione realizzati da quest'ultimo. I programmi stabiliscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali abbiano
carattere facoltativo ed in particolare definiscono:
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a) percorsi di formazione con esame finale collegato al sistema di classificazione, ai sensi
dell'art. 16, comma 2;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto
grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione. Le aree interessate ai corsi di aggiornamento professionale sono stabilite in attuazione dei programmi di cui
al comma 2 , con particolare riguardo:
- ai processi di innovazione tecnologica ed organizzativa;
- ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione delle strutture e dei servizi;
- alle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e la gestione del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e della
programmazione regionale e locale dei servizi.
5. Le attività di formazione obbligatoria si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento
della professionalità del singolo dipendente, certificato attraverso l'attribuzione di un apposito attestato al termine dei corsi, secondo le modalità definite nei programmi di formazione.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione obbligatoria organizzate dall'ente è
considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi
sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di
servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. La contrattazione integrativa, fermo restando il debito
orario contrattuale, potrà, altresì, prevedere particolari articolazioni dell'orario settimanale e
quantificare le ore necessarie a garantire particolari percorsi formativi individuati dai programmi
annuali, alla luce dei principi enunciati nel patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione formalizzati nell'intesa del 22 dicembre 1998.
7. L'aggiornamento obbligatorio stabilito dall'azienda o ente è svolto in orario di lavoro
riguarda anche:
a) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal
Servizio sanitario nazionale;
b) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
c) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti dalle aziende o enti, anche
in relazione agli indirizzi regionali;
d) il comando finalizzato previsto dall'art. 45 del DPR 20. 12. 1979, n. 761, con la precisazione che esso è disposto dall'azienda o ente, cui compete di stabilire se ed in quale misura
e per quale durata al dipendente competono gli assegni inerenti al rapporto di lavoro.
8. Per l'attuazione dei programmi di formazione, gli enti possono avvalersi anche della collaborazione
della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, delle Università e di altri soggetti pubblici o privati
specializzati nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art.7, lett. e) del d.lgs. n. 39 del 1993.
9. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 12 del presente contratto le aziende e gli enti promuovono la formazione e l'aggiornamento specifico del personale cui viene attribuito l'incarico
di cui all'art. 21.
10. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, gli enti utilizzano le risorse
già disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/1995
relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge
ovvero da particolari normative dell'Unione Europea, in conformità a quanto previsto dal
Protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997.
11. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di lavoro.
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Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra anche l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del DPR 20.12.1979 n. 761, così come modificato dal comma 7, lett. d).
12. Qualora l'azienda o ente ritenga l'aggiornamento facoltativo, previsto al comma precedente, in linea con i programmi di formazione del personale e, comunque, strettamente connesso con
l'attività di servizio può prevedere, preventivamente, il proprio concorso alle relative spese. Le
iniziative di cui al presente comma devono avere esclusivo carattere formativo.
13. In attuazione dell'accordo integrativo di cui all'art. 4, comma 2 punto V, il dirigente
responsabile accoglie le domande di aggiornamento tenendo conto delle priorità connesse agli
obiettivi assegnati alla struttura da lui diretta, delle attitudini personali e culturali dei lavoratori
fornendo a tutti, a rotazione, l'opportunità di partecipazione ai programmi di aggiornamento, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 61 del d.lgs. n. 29 del 1993.
14. La partecipazione del personale all'attività didattica si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di insegnamento previsti dall'art. 6 del d.lgs. 30.12.1992 n. 502;
b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale organizzati dal Servizio
sanitario nazionale;
c) formazione di base e riqualificazione del personale.
15. Le attività di cui al comma 14 sono riservate di norma al personale delle strutture presso
le quali si svolge la formazione stessa, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
16. Il personale è ammesso alla didattica secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle
singole aziende ed enti, privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento.
17. L'attività didattica, se svolta fuori orario di lavoro, è remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L 50.000 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici. Se l'attività in questione è svolta durante
l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20 % per l'impegno nella preparazione delle
lezioni e correzione degli elaborati, in quanto effettuato fuori dell'orario di lavoro.
44 - Articolo 16-quarter del decreto legislativo n. 502/1992
16-quater. Incentivazione della formazione continua.
1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere
attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle
università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel
triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.
3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e
mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.
45 - Articolo 22 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001
Diritto allo studio
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in
aggiunta alle attività formative programmate dall'azienda - appositi permessi retribuiti, nella
misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del perso-
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nale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna azienda all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di
titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.
Nell'ambito della contrattazione integrativa potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati
dall'Unione Europea anche finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di
cui al comma 4.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino
la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni
di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1,
per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora
precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari,
la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai
dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari, sulla base di un'adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, punto V del CCNL 7 aprile 1999.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata
con l'azienda, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle
predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi
personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà
valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente in alternativa
ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 21, comma 1, primo alinea del CCNL del 1 settembre 1995.
11. Sono disapplicati l'art. 3 del DPR 23 agosto 1988, n. 395 e l'art. 20 del DPR 384/1990
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46 - Articolo 23 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dagli artt. 5 e 6 della legge n.53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda o ente
del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base
della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa
definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso
della prescritta anzianità, devono presentare all'azienda o ente una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata
prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio
delle attività formative.
4. La contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2, punto V del CCNL 7 aprile 1999
individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla
percentuale di cui al comma 2.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3,
l'azienda può differire motivatamente - comunicandolo per iscritto - la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio
per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art.5, comma 3, della legge n.
53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione
all'azienda ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute negli artt. 23 e 24 del CCNL del
1 settembre 1995.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6
può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
47 - Articolo 19 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001
Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi
1. La mobilità volontaria dei dipendenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al
CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse - in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente stesso.
2. Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci
giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese.
3. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi.
4. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il
dipendente trasferito.
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5. Al fine di favorire la mobilità esterna, le aziende ed enti, nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale individuano i posti da mettere a disposizione a detto titolo nelle varie categorie e profili professionali. Le aziende possono ricorrere anche ad apposito
bando al quale deve essere data la maggiore pubblicità possibile. In tal caso, in mancanza di
domande pervenute nei termini, procedono sulla base delle domande eventualmente presentate
anche dopo la scadenza.
6. In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione l'azienda procede ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del
personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A parità di valutazione possono altresì
essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei famigliari, distanza tra le sedi etc.) o sociali.
7. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei dipendenti purchè le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta. La comunicazione del nulla
osta o del suo diniego da parte dell'azienda di appartenenza è effettuata entro un mese dalla data
della domanda.
8. Sono disapplicati gli artt. 40, 41, 42 del DPR 761/1979 e gli artt. 12, 13, 14, 15 del DPR
384/1990 e art. 9 del CCNL del 22 maggio 1997.
48 - Articolo 23, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999
8. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo
pieno inserito nei contingenti delle categorie di personale di cui al nuovo sistema di classificazione del personale, di cui all'art. 13, con particolare riguardo al comma 4, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.
49 - Articolo 7 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001
Servizio di pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
2. All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni
nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
3. Le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l'emergenza sono definiti con le procedure
della concertazione di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) del CCNL 7 aprile 1999.
4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero
strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell'unità.
5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa
unità operativa.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi . Nel caso
in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo
compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di L. 40.000 per ogni dodici ore.
7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.
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8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono
essere inferiori alle quattro ore, l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.
9. In caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34
del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40.
10. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta
disponibilità al mese.
11. Possono svolgere la pronta disponibilità solo i dipendenti addetti alle attività operatorie e
nelle strutture di emergenza. Sono, pertanto esclusi:
a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;
b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;
c) per il personale del ruolo sanitario appartenenti alla categoria D, i profili della riabilitazione e delle caposala .
12. Ai seguenti profili professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura:
a) personale del ruolo tecnico appartenente alla categoria B di entrambe le posizioni economiche B e Bs;
b) personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds.
13. Le aziende potranno valutare con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) CCNL 7
aprile 1999, eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle
proprie esigenze organizzative.
14. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art.
38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi
di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. d) del CCNL 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma 6 del presente articolo.
15. E' disapplicato l'art. 18 del DPR 270/87.
50 - Articolo 35 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001
Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Al fine di adeguare al D. Lgs. 61/2000 la disciplina del trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'art. 25 del CCNL del 7 aprile 1999 è
sostituito dal seguente:
"1. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto
della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a
tempo pieno ivi compreso il diritto allo studio."
"2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1,
comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro
a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di
una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e
comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà orga-
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nizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise".
"3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione
oraria calcolata sulle voci di cui all'art. 37 comma 2 lett. b) maggiorata di una percentuale
pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario."
"4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore, retribuite con il compenso di cui al comma 3."
"5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai
commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una
percentuale del 50%."
"6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente
occasionale per più di sei mesi, l'azienda consolida il relativo orario di lavoro a domanda del
dipendente."
"7. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze
fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, l'eventuale retribuzione individuale di anzianità e le indennità professionali specifiche e l'indennità di rischio radiologico ove spettanti, corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente
alla stessa posizione economica e profilo professionale"
"8. la contrattazione integrativa stabilisce i criteri per l'attribuzione ai dipendenti a tempo
parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione
di progetti nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed
applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario
adottato".
"9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per
intero le aggiunte di famiglia."
" 10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall' art. 8 della legge 554
del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti disposizioni".
" 11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari
a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le
altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in
periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In
presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il
preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati."
" 12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto e del CCNL 7
aprile 1999, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni
contenute nel D. lgs. N. 61/2000."
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2. Il compenso per lavoro supplementare o straordinario di cui ai commi 3 e 4 del sostituito
articolo 25 del CCNL 7 aprile 1999 avviene con la tariffa prevista dall'art. 34 commi 7 ed 8 del
citato contratto sino al 30 dicembre 2001. Dal 31 dicembre la tariffa è aggiornata ai sensi dell'art.
39 del presente contratto.
51 - Articolo 13, comma 2 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca,
ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui
alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
52 - Articolo 21 del CCNL del 1 settembre 1995
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
- partecipazione a concorsi od esami - limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove - o
per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all'attività di servizio: giorni otto all'anno;
- lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado:
giorni tre consecutivi per evento.
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la
nascita di figli.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione di
matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non
riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione nonché il trattamento
accessorio indicato nella tabella 1 allegata al presente contratto.
6. I permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti,
comunque denominati, previsti da specifiche disposizione di legge.
8. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, le
amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di
volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
9. Il presente istituto, che sostituisce la disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario vigente nel comparto, entra in vigore dal 1 gennaio 1996.
53 - Articolo 47, comma 2 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001
2. Nulla è innovato per quanto riguarda tutta la materia relativa all'accertamento dell'infermità per causa di servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e all'equo inden-
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nizzo che rimangono regolate dalle seguenti leggi e loro successive modificazioni, che vengono
automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio
1962, n. 1116 e successivo DPR del 5 luglio 1965; art. 50 DPR 761/1979; DPR 20 aprile 1994,
n. 349; DPR 834/1981 (Tabelle); art. 22 ,commi da 27 a 31, legge 23.12.1994, n. 724; art. 1,
commi da 119 a 122 della legge 23.12.1996, n. 662. Con riferimento alla misura dell'equo indennizzo, le parti concordano, inoltre, quanto segue.
a. Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera il trattamento economico iniziale
di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), del CCNL del 7 aprile 1999, della categoria e posizione
economica di appartenenza maggiorata dell'80%;
b. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica, iscritte alla prima
categoria della tabella A allegata al DPR 23 dicembre 1978, n. 915, è pari a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma del punto a);
c. Per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico corrispondente alla posizione di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda;
d. restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni
dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.
L'azienda ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione
obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall'azienda stessa.
Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al dipendente sotto la
forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età dell'interessato. Sono disapplicati l'art.49 del DPR 761/1979 e l'art. 63 del DPR
270/1987.
54 - Articolo 30, comma 1, lett. a
del CCNL del 7 aprile 1999
1. Per effetto della prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, a decorrere dal 1
gennaio 1998 e sino al 31 ottobre 1998 la struttura della retribuzione del personale è così rideterminata:
a) Il trattamento economico iniziale del personale inserito nelle categorie è indicato nella
tabella allegato 3. Esso è formato dallo stipendio tabellare iniziale già previsto dall'art. 41,
comma 4, tabella A del CCNL del 1 settembre 1995 e dal CCNL del 27 giugno 1996 nonché
dall'indennità di qualificazione professionale di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del medesimo
CCNL del 1995 nella misura comune agli appartenenti ai profili provenienti dalle stesse
posizioni funzionali (tabella allegato 4).
55 - Articolo 49 del d.p.r. n. 270/1987
Indennità di assistenza e farmaco-vigilanza.
1. Ai farmacisti inquadrati nei livelli 9°, 10° e 11° viene corrisposta l'indennità di assistenza
e farmaco-vigilanza nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
Livello 9°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.300.000
Livello 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.600.000
Livello 11°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 9.600.000
2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
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56 - Articolo 19, comma 1 del CCNL 1 settembre 1995
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante
tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
57 - Articolo 3, comma 3, lett. a del CCNL del 20 settembre 2001
3. Il fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 nonché le modalità di incremento del fondo
stesso sono confermati. Inoltre, il fondo viene altresì incrementato alle decorrenze indicate con
le seguenti risorse :
a) dal 1 gennaio 2000, delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di
anzianità (RIA) in godimento del personale comunque cessato dal servizio a decorrere dalla
medesima data. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato , per ciascun
dipendente cessato un importo pari alle mensilità residue della Ria in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. L'importo accantonato confluisce in via permanente , nel fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;
58 - Articolo 43, comma 3 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001
3. Ai sensi dell'art. 5 del CCNQ del 7 agosto 1998, i periodi di distacco sindacale sono equiparati a tutti gli effetti, ivi compresi quelli attinenti al sistema classificatorio del CCNL 7 aprile
1999, al servizio prestato nell'azienda, anche ai fini della mobilità salvo che per il diritto alle ferie
e per il compimento del periodo di prova, ove previsto, in caso di vincita di concorso.
59 - Articolo 33, comma 1della legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa.
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto le parole: "per ciascuno
degli anni del biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.
All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".
60 - Articolo 2 del CCNL del 20 settembre 2001
Incrementi tabellari
1. Gli stipendi tabellari di cui all'allegato 9, colonna C) del CCNL 7 aprile 1999, prospetto n. 2 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell' allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui del trattamento economico iniziale risultanti dalla applicazione del comma 1, sono
rideterminati alle medesime scadenze, nella misura stabilita dalla allegata tabella B, prospetti nn. 1 e 2.
3. Gli importi delle fasce retributive di cui all'allegato n. 11 del CCNL 7 aprile 1999 sono rideterminati nei valori indicati nelle tabelle C e D alle scadenze ivi indicate
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4. Con l'entrata in vigore del presente contratto, nella categoria D, livello economico iniziale
e livello economico Ds, sono istituite le posizioni economiche D5 e D5 Super, indicate nella
tabella E del presente contratto.
61 - Articolo 32, comma 1, lett. a del CCNL del 7 aprile 1999
1. Dal 1 novembre 1998 la struttura della retribuzione dei dipendenti delle aziende ed enti in
applicazione dell'art. 30 è così rideterminata.
a) trattamento economico iniziale costituito: dallo stipendio tabellare iniziale e dalla misura
comune dell'ex indennità di qualificazione professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL
1 settembre 1995 e CCNL del 27 giugno 1996.
62 - Articolo 44 del CCNL del 1 settembre 1995
Indennità per particolari condizioni di lavoro
1. E' confermata l'indennità di pronta disponibilità nella misura di L. 40.000 lorde. L'istituto rimane regolato dall'art. 18 del D.P.R. 270/1987 ed è applicato rigorosamente agli operatori ed alle condizioni ivi indicate.
2. Sono confermate le seguenti indennità di:
- polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di L. 1.400.000. Detta indennità compete al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
- profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti di L. 300 giornaliere per il
personale operante in reparti o unità operative tisiologiche (pneumologiche), ai sensi della
legge 9 aprile 1953, n. 310 e successive modificazioni;
- bilinguismo, nelle misure di cui all'art. 52 del D.P.R. 270/1987.
3. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V,
VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità
giornaliera, pari a L. 8.500. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del
personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
In contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 43, comma 2
punto 2) potranno essere individuati altri operatori, il cui orario di lavoro, per obiettive esigenze
dell'azienda o ente, debba essere articolato su tre turni. A tale personale compete l'indennità giornaliera prevista dal presente comma.
4. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I all' VII livello retributivo, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'azienda o dell'ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a L. 3.500.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale
che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio. L'indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a
qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
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5. Agli operatori professionali coordinatori - caposala ed ostetriche - che non effettuano i turni
di cui ai commi 3 e 4 ma operano su un solo turno - in quanto responsabili dell'organizzazione
dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura - compete un'indennità mensile, lorda di lire 50.000, non cumulabile con le indennità dei commi 3 e 4 ma solo con
l'indennità di cui al comma 6.
6. Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di
effettivo servizio prestato:
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000;
b) nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di
nefrologia e dialisi: L. 8.000.
c) nei servizi di malattie infettive: L. 10.000.
7. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali di V, VI e VII, operanti su un solo
turno, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie compete un'indennità mensile, lorda di lire 55.000, non
cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l'indennità del comma 6.
8. Al personale appartenente alle posizioni funzionali di III e IV livello retributivo - ausiliario specializzato ed operatore tecnico addetto all'assistenza - assegnati ai reparti indicati nel
comma 6, lettera c) è corrisposta una indennità giornaliera di L. 2.000.
9. In contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 43, comma
2, punto 2), nei servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo
sanitario, ai quali corrispondere l'indennità giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento.
10. Le indennità previste nei commi 6 e 8 non sono corrisposte nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
11. Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di L. 4.500 lorde per
ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6.
12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore
del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva.
13. Le indennità di cui al presente articolo, cumulabili tra di loro, fatto salvo quanto previsto
dai commi 5 e 7, decorrono dal 1 dicembre 1995 e riassorbono dalla stessa data quelle previste
al medesimo titolo dagli artt. 55 e 57 ( per la parte non pensionabile), 59 del D.P.R. 270/1987,
dagli artt. 46, comma 2 u.c., 49 - commi 3, 5 e 6 - 51 e 52.
63 - Articolo 3, comma 2 del CCNL 20 settembre 2001
2. Sono confermate le modalità di incremento del Fondo della produttività collettiva per il
miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali di cui all'art.
38, commi 3 e 4 del CCNL 7 aprile 1999.
64 - Articolo 43 della legge n. 449 del 1197
Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività.
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1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed
associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare
risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota
dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla
retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio;
una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce
economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli
accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con
soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi
rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese
di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra
i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i
regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli
introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di
risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della
gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di
cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base
di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione
dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della
quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente
della medesima amministrazione.
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6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese
di cui alle unità previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità
previsionale di base "accordi ed organismi internazionali" (interventi), di pertinenza del centro di
responsabilità "Bilancio e affari finanziari".
7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed
alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia
alle ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le somme
accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 .
65 - Articolo 2122 del Codice Civile
2122. Indennità in caso di morte. - In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai
parenti entro il terzo grado [74, 76] e agli affini [78] entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il
bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le
norme della successione legittima. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
66 - Articolo 34 del CCNL del 7 aprile 1999
Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione
del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
3. Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992
(distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4,
comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non
potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite
massimo di n. 250 ore annuali .
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
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6. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di
lavoro straordinario calcolata , convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
8. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30%
per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
9. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dal 1 gennaio 1998 resta confermata nei valori spettanti al 31.12.1997. Successivamente è adeguata secondo le decorrenze degli
incrementi del trattamento tabellare iniziale.
10. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1.
67 - Articolo 39 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001
Lavoro straordinario
1. Con decorrenza 31 dicembre 2001, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario
di cui all'art. 34, comma 7, del CCNL 7 aprile 1999, è rideterminata dividendo per 156 la retribuzione base mensile di cui all'art. 37, comma 2, lett. b) del presente CCNL, comprensiva del
rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Tale misura è maggiorata ai sensi del comma 8 del
citato art. 34. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL del
7 aprile 1999 il valore del divisore è fissato in 151.
2. Il comma 7 dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 è disapplicato dal 31 dicembre 2001.
68 - Articolo 2, comma 10 della legge n. 335 del 8 agosto 1995
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della
quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la
parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge
29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello
previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
69 - Articolo 41, comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999
4. Nell'arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi
di cui agli artt. 38 e 39 non siano impegnate nel rispettivo esercizio finanziario, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.
70 - Articolo 2, comma 2 del decreto legixlativo 165/2001
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni
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del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento
o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in
senso contrario.
71 - Articolo 15 della legge n. 55/1990
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore
e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e
delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende
speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis
del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni
o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314
(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a
danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due
anni di reclusione per delitto non colposo;
e) [coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se
per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in
udienza per il giudizio];
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo
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444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della
misura di prevenzione, anche se non definitivo.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1
è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non
appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei
delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del
codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa
imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione
per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di
diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli
articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti
sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di
qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente
periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva.
In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi
dalla sentenza di rigetto.
4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i
provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono
comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta
regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri
casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la
nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente
della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal
presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.
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4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se
non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida
dell'elezione o alla nomina.
4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla
data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo
il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
4-legislativo. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di
chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di
prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo
178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del
comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli
enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza,
con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle
regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione
Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i
provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della
segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al
comma 1.
4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-legislativo.
5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei
pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli
di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti
interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il
coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.
72 - Articolo 32, comma 13 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997
13. La previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si
applica altresì al personale non sanitario delle aziende unità sanitarie locali, inquadrato in maniera difforme dalle disposizioni contenute nel decreto 30 gennaio 1982, del Ministro della sanità,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982,
"Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761". L'annullamento degli
inquadramenti deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora l'inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni per titoli integrati da collo-
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quio, ai quali siano stati ammessi a partecipare dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima, ancorché sprovvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente, non si procede alla rinnovazione della procedura selettiva, sempreché venga confermato dall'amministrazione che tale procedura si sia svolta nelle forme e nei modi di cui all'articolo 6, comma 17, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, sempreché rappresentino spesa consolidata nei bilanci delle aziende sanitarie.
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APPENDICE CONTRATTUALE
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO
DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ
STIPULATO IL 7 APRILE 1999
SOTTOSCRITTO IN DATA 20 SETTEMBRE 2001
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A seguito del parere favorevole espresso in data 20 giugno 2001 dal Comitato di Settore sul testo
dell'accordo integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità, stipulato il 7 aprile 1999
nonché dell'ulteriore atto di indirizzo dello stesso in data 16 luglio 2001 e dell'autorizzazione
governativa intervenuta il 7 settembre 2001, la Corte dei Conti, in data 20 settembre 2001, ha certificato l'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con
gli strumenti di programmazione e di bilancio.
Lo stesso giorno 20 settembre 2001 alle ore 18,00 ha avuto luogo l'incontro tra :
l'ARAN:
Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali:
CGIL FP sanità
CISL FPS
UIL FPL
RSU:
Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi
FIALS
Confederazioni sindacali:
CGIL
CISL
UIL
USAE
CONFSAL
Al termine della riunione, le parti suindicate, dopo aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Integrativo del CCNL del 7 aprile 1999.
Errori materiali corretti nel testo del CCNL:
- Art. 7 (servizio di pronta disponibilità), comma 14, ultimo rigo, il comma cui deve farsi riferimento è il n.6 e non il 4;
- Art. 12 (aspettativa), comma 10, dopo le parole "l'art. 27 del CCNL 1 settembre 1995" aggiungere "come modificato ed integrato dal CCNL del 22 maggio 1997. ";
- Art. 44 (trattamento di trasferta), comma 11, la parola "indennità" va sostituita con la parola
"trattamento";
- Art. 45 (trattamento di trasferimento), comma 5, il comma cui deve farsi riferimento è il n. 2
e non il 3.
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TITOLO I
NORME GENERALI
CAPO I
Articolo 1
Campo di applicazione e finalità
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale destinatario del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 ed ha le seguenti finalità:
a) completare il processo di trasformazione della disciplina del rapporto di lavoro riconducendo alla disciplina pattizia gli istituti non ancora regolati dai contratti collettivi vigenti;
b) disciplinare gli istituti relativi alle flessibilità del rapporto di lavoro;
c) armonizzare con i CCNL della dirigenza gli istituti comuni al comparto.
d) modificare ed integrare la normativa contrattuale vigente considerando gli eventuali
mutamenti legislativi.
2. Per quanto riguarda i riferimenti normativi e le abbreviazioni si richiama l'art. 1 del CCNL
del 7 aprile 1999, precisando che i riferimenti normativi si intendono, comunque, comprensivi di
tutte le modificazioni ed integrazioni nel frattempo intervenute. Il D. Lgs. 19 giugno 1999, come
modificato ed integrato dai D. Lgs. nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000, viene indicato con D. Lgs. n.
229 del 1999. Le Leggi nn. 53/2000, 1204/1971 e successive modificazioni ed integrazioni citate
nel presente contratto sono confluite nel T.U. n. 151/2001.
CAPO II
DIRITTI SINDACALI
Articolo 2
Diritto di assemblea
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in
idonei locali concordati con le aziende per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere
indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro:
- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai
sensi dell'art.1, comma 5 del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
- dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti , con le modalità dell'art. 8,
comma 1 dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
- da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea,
congiuntamente con la RSU.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
4. È disapplicato l'art. 26 del DPR 384/1990.
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Articolo 3
Patronato sindacale
1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dai Sindacati ammessi alle
trattative nazionali, ai sensi dell'art. 47-bis del D. Lgs. 29/1993 o dall'Istituto di Patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti
ai competenti organi dell'Azienda.
2. É disapplicato l'art. 33 del DPR 384/1990.
TITOLO II
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo 4
Modifiche ed integrazioni alla categoria B:
Operatore socio sanitario
1. Ad integrazione dell'art. 19 del CCNL 7 aprile 1999 è istituito il profilo dell'operatore socio
sanitario, inserito nella categoria B, livello economico Bs. Di conseguenza l'allegato 1 al CCNL del
7 aprile 1999, dove sono ricomprese le declaratorie della relativa categoria e dei profili è modificato dall'allegato 1 al presente CCNL.
2. Il profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza, inserito nella categoria B livello iniziale
è considerato ad esaurimento con l'istituzione, nelle dotazioni organiche di ciascuna azienda, del
profilo dell'operatore socio sanitario.
3. Le aziende provvedono con oneri a proprio carico alla istituzione nella dotazione organica
del nuovo profilo ritenuto necessario sulla base delle proprie esigenze organizzative.
4. Alle selezioni per la copertura dei posti di operatore socio sanitario sono ammessi gli operatori tecnici addetti all'assistenza sino al loro completo esaurimento, in possesso dello specifico titolo di operatore socio sanitario. Per i passaggi dalla posizione economica B alla posizione BS si
applicano le procedure previste dall'art. 15, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.
5. Per il primo biennio dal termine di cui al comma 2, possono, altresì, partecipare alle selezioni interne di cui al comma 4 anche i dipendenti collocati in categoria A, in possesso dello specifico titolo di operatore socio sanitario e cinque anni di esperienza professionale, ferma rimanendo la
priorità di passaggio degli operatori tecnici addetti all'assistenza in quanto ad esaurimento.
Articolo 5
Modifiche alle categorie C e D:
Profili sanitari e dell'assistente sociale
1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 9 del CCNL II biennio economico 2000-2001, con il
passaggio dalla categoria C alla categoria D degli operatori professionali sanitari e dell'operatore
professionale Assistente sociale, l'allegato 1 al CCNL del 7 aprile 1999 è sostituito dall'allegato 1
al presente contratto, con le seguenti modifiche:
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a) sono soppressi i profili professionali degli operatori professionali sanitari e dell'operatore professionale Assistente sociale presenti nella declaratoria della categoria C;
b) gli stessi profili sono inseriti nella categoria D, con la denominazione, rispettivamente, di
collaboratore professionale sanitario e di collaboratore professionale assistente sociale.
c) La descrizione dei profili, delle attività di competenza e dei requisiti di accesso dall'esterno e dall'interno indicate nell'allegato 1 al CCNL del 7 aprile 1999 è sostituita dall'allegato
di cui al comma 1 che modifica le categorie C e D.
2. La posizione di coordinatore prevista dall' art. 10, del CCNL II biennio economico 20002001 è conferita dalle aziende al personale appartenente ai profili interessati in possesso di una
esperienza professionale complessiva in categoria C e/o D di cinque anni. Tale esperienza è ridotta di un anno per il personale in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive. I criteri generali per il conferimento sono definiti dalle aziende con le procedure di concertazione di
cui all'art. 6 , comma 1 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999.
3. In deroga all'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999, ed esclusivamente per i profili professionali dell'infermiere e dell'infermiere pediatrico, sono ammessi alle selezioni interne previste dalla stessa
disposizione i dipendenti inseriti nelle categorie B ed A in possesso dei diplomi abilitanti, di cui ai
rispettivi decreti regolanti la professione.
CAPO II
MANSIONI
Articolo 6
Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento
delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, l'azienda non potrà
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative dei vari settori, anche in posizioni lavorative di minor aggravio ove comunque possa essere utilizzata la professionalità espressa dal dipendente.
2. A tal fine, in primo luogo, l'azienda, per il tramite del collegio medico legale della azienda
sanitaria competente per territorio, accerta quali siano le mansioni che il dipendente in relazione
alla categoria, posizione economica e profilo professionale di ascrizione, sia in grado di svolgere
senza che ciò comporti mutamento di profilo.
3. In caso di mancanza di posti, ovvero nell'impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con lo stato di
salute ai sensi del comma 2, previo consenso dell'interessato e purchè vi sia la disponibilità organica, il dipendente può essere impiegato in un diverso profilo di cui possieda i titoli, anche collocato in un livello economico
immediatamente inferiore della medesima categoria oppure in un profilo immediatamente inferiore della categoria sottostante, assicurandogli un adeguato percorso di qualificazione. Il soprannumero è consentito solo congelando un posto di corrispondente categoria e posizione economica.
4. La procedura dei commi precedenti è attivata anche nei casi in cui il dipendente sia riconosciuto temporalmente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni. In tal caso anche l'inquadramento nella posizione economica inferiore ha carattere temporaneo ed il posto del dipendente è
indisponibile ai fini della sua copertura. La restituzione del dipendente allo svolgimento delle originarie mansioni del profilo di provenienza avviene al termine fissato dall'organo collegiale come
idoneo per il recupero della piena efficienza fisica.
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5. Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella posizione economica inferiore ha diritto
alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza, ai
sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 68/1999. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva del nuovo livello economico conseguito ai sensi del comma 3
senza alcun riassorbimento del trattamento in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme
in vigore in materia di infermità per causa di servizio.
6. Al dipendente idoneo a proficuo lavoro ai sensi del comma 1 che non possa essere ricollocato nell'ambito dell'azienda di appartenenza con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 21.
7. Sull'applicazione dell'istituto l'azienda fornisce informazione successiva ai soggetti di cui
all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999 .
8. Sono disapplicati l'art. 16 del DPR 761/1979 e art. 16 del DPR 384/1990.
CAPO III
STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 7
Servizio di pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente
e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai
sensi del comma 3.
2. All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
3. Le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l'emergenza sono definiti con le procedure della
concertazione di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) del CCNL 7 aprile 1999.
4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell'unità.
5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa
unità operativa.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi . Nel caso
in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario
settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di L. 40.000
per ogni dodici ore.
7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.
9. In caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34
del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40.
10. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta
disponibilità al mese.
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11. Possono svolgere la pronta disponibilità solo i dipendenti addetti alle attività operatorie e
nelle strutture di emergenza. Sono, pertanto esclusi:
a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;
b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;
c) per il personale del ruolo sanitario appartenenti alla categoria D, i profili della riabilitazione e delle caposala .
12. Ai seguenti profili professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura:
a) personale del ruolo tecnico appartenente alla categoria B di entrambe le posizioni economiche B e Bs;
b) personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds.
13. Le aziende potranno valutare con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) CCNL 7
aprile 1999, eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.
14. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 38,
comma 1 del CCNL 7 aprile 1999. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi
adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta
disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà destinare in tutto o in parte i relativi risparmi
alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. d) del CCNL 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma 6 del presente articolo.
15. E' disapplicato l'art. 18 del DPR 270/87.
Articolo 8
Compensi per ferie non godute
1. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è
determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base
di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 37, comma 2, lett. c); trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo.
2. Il presente articolo entra in vigore dal 31 dicembre 2001.
Articolo 9
Riposo compensativo per le giornate festive lavorate
1. Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999,
l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta
giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2.L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
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Articolo 10
Lavoro notturno
1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Eventuali casi di adibizione al lavoro notturno, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b), punto 2
del D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532, sono individuati dalla contrattazione integrativa.
3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all'introduzione
di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla
durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell' art. 6,
comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. E' garantita al lavoratore l'assegnazione ad altro
lavoro o a lavori diurni.
5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall'art. 44, comma 11, del
CCNL 1 settembre 1995.
CAPO IV
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 11
Assenze per malattia
1.Dopo il comma 6 dell'art. 23 del CCNL del 1 settembre 1995, è inserito il seguente comma:
"6.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili
secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio,
come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS nelle
fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati
dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente
ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La procedura
per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio
decorre dalla data della domanda di accertamento".
Articolo 12
Aspettativa
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio,
periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
123
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per
motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lett. a) e b),
se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal
comma 8 lett. c).
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste
per le assenze per malattia.
4. L'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24 del CCNL 1 settembre 1995 e si ritiene fruibile decorsi
30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei
figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art.
1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei
limiti ivi previsti.
6. L'azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse
motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per
riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell'art. 29 del CCNL 1.9.1995.
8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa al
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova.
b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del
comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
c) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati
motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento
interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n.
238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l' aspettativa di
cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
9. È disapplicato l'art. 47 del DPR 761/1979.
10. Il presente articolo sostituisce l'art. 27 del CCNL 1 settembre 1995, come modificato ed integrato dal CCNL del 22 maggio 1997.
Articolo 13
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed
integrazioni. Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti
il 7 agosto 1998 ed il 9 agosto 2000.
124
CISL FPS NAPOLI
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai
sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla
legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio
senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
3. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, per il tempo di permanenza all'estero del coniuge, qualora non
sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro comparto.
4. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo
di tempo in cui permane la situazione che l' ha originata. Essa può essere revocata in qualunque
momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici
giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero
per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelli previsti dai commi 2 e 3 senza aver trascorso un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui alla legge 1204/1971.
6. Sono disapplicati gli artt. 47 e 79 del DPR 761/1979.
Articolo 14
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo
cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle
predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo
ed esecuzione del progetto:
- il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 23, comma 6, del CCNL del 1 settembre 1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
- concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la
durata del progetto;
- riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
- assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia
individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in
atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovvero
i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 12, comma 8 lett. c) nei
limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto - che i dipendenti di cui
al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'azienda dispone, con le
modalità previste dalle norme vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
125
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'azienda nei 15 giorni successivi alla data di
completamento del progetto di recupero.
5. È disapplicato l'art. 21 del DPR 384/1990.
Articolo 15
Tutela dei dipendenti portatori di handicap
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei
confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base
alle leggi nazionali o regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite
le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 23, comma 6 del CCNL del 1 settembre 1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la
durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia
individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in
atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare
attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 12, comma 8, lett. c)
nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto - che i dipendenti di cui al comma 1
non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'azienda dispone, con le modalità previste dalle norme
vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'azienda nei 15 giorni successivi alla data di
completamento del progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 104/1992 in
tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
6. È disapplicato l'art. 22 del DPR 384/1990.
Articolo 16
Congedi per eventi e cause particolari
1. I dipendenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4, comma 1 della legge n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 della legge n. 53/2000 trova, invece applicazione la generale
disciplina dei permessi per lutto, contenuta nel comma 1, seconda alinea dell'art. 21 del CCNL del
1 settembre 1995.
126
CISL FPS NAPOLI
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell'art. 21 del CCNL del 1
settembre 1995, con la precisazione che il permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in
occasione del matrimonio può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all'evento.
Articolo 17
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute
nella legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000. Nel testo il richiamo delle disposizioni della legge n. 1204/1971 va, pertanto, inteso comprensivo di tutte le modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalle citate leggi sopravvenute.
2. Oltre a quanto previsto dalle leggi di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le
parti concordano quanto segue:
a) Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n.1204/1971,
alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977,
spettano l'intera retribuzione fissa mensile, di cui alle voci previste dall'art. 32 del CCNL del
7 aprile 1999, alle lettere da a) a d) e per le lettere e) ed i), ove spettanti, tenuto conto delle
modifiche apportate dall'art. 10 del CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001, nonché le quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa.
b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la
madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito a decorrere dalla data
di effettivo rientro a casa del bambino.
c) Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall'art.7, comma 1,
lett. a) della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri,
i primi trenta giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di
servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione, di cui alla lettera a) del presente
comma.
d) Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino al compimento del
terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4 della legge
n.1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per
ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di
assenza retribuita secondo le modalità indicate nella stessa lettera c).
e) I periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di
assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art.
7, comma 1, della legge n.1204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano
la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma
quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può
essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicu-
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rato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il
rispetto della disciplina di cui alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
h) In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 1204/1971 sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10
possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l'applicazione dell'art. 3 della Legge 1204/1971, qualora durante il periodo
della gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della
lavoratrice madre, l'azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività - nell'ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psicofisico.
4. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art. 25 del CCNL del 1 settembre
1995, come integrata dall'art. 7 del CCNL integrativo 1994-1997 del 22 maggio 1997.
CAPO V
MOBILITÀ
Articolo 18
Mobilità interna
1. La mobilità all'interno dell'azienda concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del
personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene
nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di
appartenenza del dipendente.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'azienda l'utilizzazione del personale nell'ambito delle
strutture situate nel raggio di dieci chilometri dalla località di assegnazione del dipendente stesso.
Detta utilizzazione è disposta, previa informazione ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL
7 aprile 1999. Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all'interno della struttura
di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione.
3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le
seguenti procedure:
a) Mobilità di urgenza:
Essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture
aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili; ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza
e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare salvo consenso del dipendente. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le
categorie . Al personale interessato, se ed in quanto dovuta spetta l'indennità di missione prevista dall'art. 44 per la durata della assegnazione provvisoria.
b) Mobilità ordinaria, a domanda:
Le aziende, prima dell'assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure selettive
ai sensi della legge 56/1987, o concorsuali, possono attivare procedure di mobilità interna
ordinaria con le seguenti modalità e criteri:
1. tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti da ricoprire;
128
CISL FPS NAPOLI
2. domanda degli interessati. In caso di più domande, per i dipendenti inclusi nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum
degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e B
dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede
di contrattazione integrativa.
c) Mobilità d'ufficio:
Le aziende, in mancanza di domande per la mobilità volontaria , possono disporre d'ufficio per
motivate esigenze di servizio misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa.
4. Alla contrattazione per la definizione dei criteri di cui alle lettere b), punto 2, e c) del comma
precedente si applica la procedura dell'art. 4, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999.
5. La mobilità interna dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998
ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d'urgenza, può essere predisposto
solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il
dirigente ne sia componente, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.
6. Sono abrogati l'art. 39 del DPR 761/1979 e l'art. 11 del DPR. 384/1990.
Articolo 19
Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre
amministrazioni di comparti diversi
1. La mobilità volontaria dei dipendenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al
CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse - in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e
posizione economica di appartenenza del dipendente stesso.
2. Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese.
3. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella
richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi.
4. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il
dipendente trasferito.
5. Al fine di favorire la mobilità esterna, le aziende ed enti, nell'ambito della programmazione
annuale del fabbisogno del personale individuano i posti da mettere a disposizione a detto titolo
nelle varie categorie e profili professionali. Le aziende possono ricorrere anche ad apposito bando
al quale deve essere data la maggiore pubblicità possibile. In tal caso, in mancanza di domande pervenute nei termini, procedono sulla base delle domande eventualmente presentate anche dopo la
scadenza.
6. In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione l'azienda procede ad
una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e
professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A parità di valutazione possono altresì essere prese in considerazione documentate situazioni familiari
(ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei famigliari, distanza tra le sedi etc.) o
sociali.
129
7. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei dipendenti purchè le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta. La comunicazione del nulla osta o del suo diniego da
parte dell'azienda di appartenenza è effettuata entro un mese dalla data della domanda.
8. Sono disapplicati gli artt. 40, 41, 42 del DPR 761/1979 e gli artt. 12, 13, 14, 15 del DPR
384/1990 e art. 9 del CCNL del 22 maggio 1997.
Articolo 20
Comando
1. Per comprovate esigenze di servizio dell'azienda la mobilità del dipendente può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso,
nel rispetto della categoria, profilo professionale e disciplina, ove prevista, del dipendente.
2. Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dipendente alla cui
spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'azienda o l'amministrazione di destinazione. Il servizio prestato in posizione di comando è equiparato al servizio prestato presso l'azienda di provenienza.
3. Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non può essere coperto per concorso
o qualsiasi altra forma di mobilità.
4. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dipendente comandato, sono considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti.
5. Il comando può essere disposto anche nei confronti del dipendente per il quale sia in corso il periodo di prova,
purché la conseguente esperienza professionale sia considerata utile a tal fine dall'azienda e previa individuazione delle
modalità con le quali le amministrazioni interessate ne formalizzeranno l'avvenuto superamento.
6. Per finalità di aggiornamento, il dipendente può chiedere un comando finalizzato per periodi di tempo determinato presso centri, istituti e laboratori nazionali ed internazionali od altri organismi di ricerca che abbiano dato il proprio assenso.
7. Il comando del comma 6 è senza assegni e non può superare il periodo di due anni nel quinquennio, ferma
restando l'anzianità di servizio maturata nel periodo di comando agli effetti concorsuali.
8. Ove il comando sia giustificato dall'esigenza dell'azienda per il compimento di studi speciali o per l'acquisizione di tecniche particolari , al dipendente comandato sono corrisposti gli assegni e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione.
9. Sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del DPR 761/1979.
Articolo 21
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
1. E' confermata la disciplina degli accordi di mobilità di cui all'art. 33 del CCNL del 1 settembre 1995, che
a decorrere dal presente contratto possono essere stipulati anche tra amministrazioni di comparti diversi.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del D. Lgs. n.29/1993, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del
personale dichiarato in eccedenza ad altre aziende del comparto e di evitare il collocamento in
disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l'azienda interessata comunica a tutte le aziende ed enti del comparto operanti nell'ambito regionale,
l'elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale per conoscere la
loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
130
CISL FPS NAPOLI
3. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di diverso comparto di
cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 29/1993 presenti sempre a livello provinciale e regionale, al fine
di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
4. Le aziende del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al
comma 1, l'entità dei posti vacanti nella dotazione organica di ciascuna categoria, profilo e posizione economica, per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza. Le amministrazioni di altri comparti, qualora
interessate, seguono le medesime procedure.
5. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità;
l'azienda dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
6. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l'azienda di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- dipendenti portatori di handicap;
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito;
- maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
- presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa.
7. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorirne la ricollocazione e l' integrazione nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.
CAPO VI
FORMAZIONE
Articolo 22
Diritto allo studio
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'azienda - appositi permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio
a tempo indeterminato presso ciascuna azienda all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa potranno
essere previste ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione Europea anche finalizzati
alla acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.
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3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di
lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per
la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a. dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o
post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b. dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora
precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari,
la condizione di cui alla lettera a);
c. dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola
media superiore, universitari o post-universitari, sulla base di un'adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità
di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi
relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, punto V del CCNL 7 aprile 1999.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione
successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione
preventivamente concordata con l'azienda, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con
esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della
prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente in alternativa ai
permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 21, comma 1, primo alinea del CCNL del 1 settembre 1995.
11. Sono disapplicati l'art. 3 del DPR 23 agosto 1988, n. 395 e l'art. 20 del DPR 384/1990
Articolo 23
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dagli artt. 5 e 6 della legge n.53/2000
per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
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CISL FPS NAPOLI
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda o ente
del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base
della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta
anzianità, devono presentare all'azienda o ente una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. La contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2, punto V del CCNL 7 aprile 1999 individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla
funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'azienda
può differire motivatamente - comunicandolo per iscritto - la fruizione del congedo stesso fino ad
un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art.5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di
infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del
trattamento economico, alle modalità di comunicazione all'azienda ed ai controlli si applicano le disposizioni
contenute negli artt. 23 e 24 del CCNL del 1 settembre 1995.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6
può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
Capo VII
Disposizioni di particolare interesse
Articolo 24
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
2. L'azienda si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente
è ricollocato nella categoria e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di
classificazione applicato nell'azienda all'atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso
è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione delle fasce retributive e
della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturate.
3. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché all'accertamento dell'idoneità fisica se
la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute.
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5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della
ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l'art. 46.
6. È disapplicato l'art. 59 del DPR 761/1979.
Articolo 25
Copertura assicurativa
1. Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della
responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 26, per le
eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività senza
diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Nell'ambito della Commissione paritetica nazionale prevista dagli artt. 24 dei CC.NN.LL.
delle aree dirigenziali del S.S.N., stipulati l'8 giugno 2000, le parti potranno valutare l'opportunità
di provvedere alla tutela assicurativa aggiuntiva di cui ai citati artt. 24, comma 3, anche per il personale della categoria D di cui al presente CCNL, in misura media pro-capite di lire 10.000 mensili su base volontaria.
3. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di
trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi
è fatto salvo il diritto del dipendente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del servizio.
4. La polizza di cui al comma 3 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente,
nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.
5. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalità di cui al comma 2, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
6. I massimali delle polizze di cui al comma 5 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
7. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici per morte o gli esiti delle lesioni personali, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo, sono detratti - sino alla concorrenza dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
8. Sono disapplicati l'art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l'art. 19 del DPR 384/1990.
Articolo 26
Patrocinio legale
1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
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CISL FPS NAPOLI
2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla
tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni
addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in
giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.
Articolo 27
Clausole speciali
1. Per ciascun dipendente l'ufficio del personale dell'amministrazione di appartenenza conserva
in apposito fascicolo personale tutti gli atti e documenti prodotti dall'azienda o dallo stesso dipendente ed attinenti all'attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati
personali secondo le disposizioni vigenti in materia. Il dipendente, a richiesta, può prendere liberamente visione
del proprio fascicolo personale e richiedere copia a proprie spese di tutti o parte dei documenti ivi inseriti eccetto il caso in cui essi siano utilizzati per le progressioni interne.
3. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di
lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a
proprio carico. Ai dipendenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti e
mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del D. Lgs. 626/1994 e delle
leggi in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. L'azienda, con oneri a proprio carico, può disciplinare per speciali esigenze connesse al particolare tipo di
mansioni svolte da categorie di personale previamente individuate, l'uso di alloggi di servizio.
Articolo 28
Diritti derivanti da invenzione industriale
1. Qualora il dipendente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell'art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali che regolano i diritti di
invenzione nell'ambito dell'impresa.
2. In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale dell'azienda, la
contrattazione integrativa può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la produttività nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione accessoria.
Articolo 29
Mensa
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono
istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
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2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare
articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000.
Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto
non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990.
Articolo 30
Attività sociali, culturali e ricreative
1. Le attività sociali, culturali e ricreative, promosse nelle aziende, sono gestite da organismi
formati a maggioranza da rappresentanti dei dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 11
della legge n. 300/1970.
2. Sono disapplicati gli artt. 34 del DPR 270/1987 e 68, comma 3, del DPR 384/1990.
TITOLO III
FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Rapporti a termine
Articolo 31
Assunzioni a tempo determinato
1. L'art. 17 del CCNL del 1 settembre 1995, come modificato ed integrato dal CCNL stipulato
il 22 maggio 1997 nonché dall'art. 41, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999, è così sostituito:
" 1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge 230/1962 e successive
modificazioni ed integrazioni e dell'art. 23, comma 1 della legge 27 febbraio 1987, n. 56,
l'azienda o ente può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo
determinato nei seguenti casi:
a) in sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi i 45 giorni consecutivi,
per tutta la durata del restante periodo di conservazione del posto dell'assente;
b) in sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, per astensione obbligatoria o facoltativa previste dalle leggi 1204 del 1971 e 903 del 1977;
c) per assunzioni legate a particolari punte di attività per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in
servizio.
d) temporanea copertura di posti vacanti nei singoli profili professionali per un periodo
massimo di otto mesi, purché sia già stato bandito il pubblico concorso o sia già stata
avviata la procedura di selezione per la copertura dei posti stessi.
e) per attività connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati secondo la disciplina dell'art. 7,
comma 6 della legge 28 dicembre 1988, n. 554, in base alle vigenti disposizioni".
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CISL FPS NAPOLI
" 2. Per la selezione del personale da reclutare in attuazione del comma 1, le aziende ed enti
applicano i principi previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207".
" 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato per
iscritto il nominativo del dipendente sostituito" .
" 4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima di tale data con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato".
" 5. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale per le figure per le quali tale rapporto può essere costituito".
" 6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le
seguenti precisazioni:
- le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
- in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli artt.23 e 24 del
CCNL 1 settembre 1995, in quanto compatibili, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638. I
periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale
secondo i criteri di cui all'art. 23, comma 6 del CCNL 1 settembre 1995, salvo che non
si tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può
comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 23 del CCNL 1 settembre 1995.
- possono essere concessi permessi non retribuiti fino a un massimo di 10 giorni, salvo
il caso di matrimonio in cui si applica l'art. 21 del CCNL 1 settembre 1995.
- non possono essere concesse le aspettative di cui all'art. 12".
" 7. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti dell'art. 2126 c.c. quando:
a) l'apposizione del termine non risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti".
" 8. Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2 della legge 230/1962, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza originaria".
" 9. Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a termine superi i quattro mesi e fermi restando i
limiti e le modalità di legge, il lavoratore dovrà essere informato di quanto disposto dall'art. 23, comma
4 della legge 56/1987 in materia di iscrizione nella lista di collocamento e relativa graduatoria".
" 10. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230/1962, il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una
volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga
stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività
lavorativa, anche se rientrante in un'altra fattispecie tra quelle previste nel comma 1, sempre che il dipendente assente sia lo stesso".
" 11. Il medesimo dipendente può essere riassunto con un ulteriore contratto a tempo determinato dopo l'applicazione del comma 10, solo dopo il decorso di dieci ovvero di venti giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di durata, rispettivamente, inferiore o
superiore a sei mesi, nel rispetto delle norme di assunzione vigenti".
" 12. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 10, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto".
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" 13. Il rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 1, non è richiesto
ove sussistano documentati motivi di urgenza".
" 14. I documenti di cui all'art. 14 del CCNL 1 settembre 1995, per motivi di urgenza nella copertura del
posto, possono essere presentati entro trenta giorni dalla data di presa di servizio. La mancata presentazione dei documenti o l'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l'assunzione determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli effetti di cui all'art. 2126 del
codice civile per il periodo effettivamente lavorato. Tale clausola deve risultare espressamente nel contratto individuale sottoscritto ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1 settembre 1995".
" 15. Al dipendente a tempo indeterminato, può essere concesso dall'azienda o ente di provenienza un periodo di aspettativa, ai sensi dell'art. 12, comma 8 lett. b) del presente contratto, per la durata del contratto di lavoro a tempo determinato eventualmente stipulato con
la stessa o altra azienda o ente del medesimo o di altro comparto"
Articolo 32
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
1. Le aziende possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge
n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità
del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 29/1993.
2. I contratti di lavoro temporaneo sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto
dei criteri generali indicati nel comma 1:
a) nei casi di temporanea utilizzazione in profili non previsti dagli assetti organici;
b) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti;
c) per far fronte a punte di attività e, per un periodo massimo di 60 giorni, per attività connesse ad esigenze straordinarie, derivanti anche da innovazioni legislative o da afflussi
straordinari di utenza che comportino l'attribuzione di nuove funzioni, alle quali non possa
momentaneamente farsi fronte con il personale in servizio;
d) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione
dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60
giorni e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire standard definiti di prestazione, in particolare nell'ambito dei servizi assistenziali;
e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della prevenzione e
sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l'autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto massimo
del 7% calcolato su base mensile dei lavoratori in servizio a tempo indeterminato presso l'azienda,
arrotondato in caso di frazioni all'unità.
4 . Ai sensi dell'art. 2 del CCNQ, sottoscritto in data 9 agosto 2000, è escluso il ricorso al lavoro temporaneo per il personale appartenente ai profili professionali delle categorie A e B - posizione economica iniziale - fino alla quarta qualifica del sistema di classificazione di cui al CCNL stipulato il 7 aprile 1999 ovvero a profili professionali anche delle categorie C e D addetti alla vigilanza ed a compiti ispettivi. E' rimessa alla valutazione delle aziende la possibilità di ricorrere alla
forma di flessibilità di cui al presente articolo per le esigenze dei servizi di emergenza.
138
CISL FPS NAPOLI
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo non è utilizzabile per fronteggiare stabilmente
le carenze di organico. L'azienda può ricorrere a tale flessibilità, tenendo conto dell'economicità
dello strumento e della programmabilità delle urgenze.
6. Le aziende sono tenute, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D. Lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui sono impegnati.
7. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo dei servizi sociali
eventualmente previsti per il personale. E' possibile la corresponsione di eventuali trattamenti accessori nell'ambito delle finalità previste dall'art. 38 del CCNL 7 aprile 1999. Le relative risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo.
8. L'azienda comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare
nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7 della legge n.300/1970.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso le aziende utilizzatrici i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
10. Le aziende provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto e sul tipo di profilo, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le aziende forniscono l'informazione
in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di
fornitura, ai sensi dell'art.7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
11. Alla fine di ciascun anno, le aziende forniscono ai soggetti sindacali firmatari del presente
CCNL tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma
3 nonché quelle di cui al comma 8.
12. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto alle aziende di attivare rapporti per l'assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del 28 luglio 2000, n. 254.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizione della legge 196/97
e all'Accordo quadro stipulato il 9 agosto 2000.
Articolo 33
Contratto di formazione e lavoro
1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999, le aziende possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16
del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451. Il numero dei contratti di formazione e lavoro stipulabili è definito nell'ambito dei
progetti previsti dall'art. 3, comma 3 della legge 863/1984.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro le aziende che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 34 del D. Lgs. 29/1993 o che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta,
a meno che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 21.
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3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel
rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle aziende del comparto, ivi
comprese le disposizioni di legge riferite a categorie riservatarie, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l'acquisizione di professionalità elevate;
b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono
considerate elevate le professionalità inserite nella categoria D. Il contratto di formazione e lavoro
non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità ricomprese nelle categorie A e B,
posizione economica iniziale.
6. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a) ,
nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi del comma 4, lett. b), il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed
è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione
del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
7. Le eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione rispetto a quelle previste dall'art. 16,
comma 5 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, non sono retribuite.
8. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui
all'art.14 del CCNL del 1 settembre 1995, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della
durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24
mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al
lavoratore.
9. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito
il trattamento del livello economico corrispondente al profilo di assunzione (Bs, C, D o Ds) dal
CCNL del 7 aprile 1999 come integrato dal CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001.
Spettano, inoltre, l'indennità integrativa speciale, e la tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa può disciplinare la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nell'ambito delle risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro, nonché la fruizione
dei servizi sociali eventualmente previsti per il personale , nell'ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
10. La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato di cui all'art.
17 del CCNL 1 settembre 1995, come riprodotto all'art. 31 del presente contratto, con le seguenti
eccezioni:
- Il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di prestazione effettiva per i contratti di cui al comma 4, lett. b); di due mesi per i contratti stipulati ai sensi dello stesso comma
lett. a);
- nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è
titolare.
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11. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi
di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
12. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non
può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
- malattia
- gravidanza e puerperio
- astensione facoltativa post partum
- servizio militare di leva e richiamo alle armi
- infortunio sul lavoro
13. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 8 il contratto di formazione e lavoro
può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
14. Al termine del rapporto l'azienda è tenuta ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi
conseguiti dal lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
15. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo
indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Le aziende disciplinano, previa concertazione ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. B) del CCNL del 7 aprile 1999, il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle
posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di
cui al comma 12.
16. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
17. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte delle aziende che non
confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti
salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili, informandone i soggetti sindacali.
18. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro esercitano i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300 del 1970.
CAPO II
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
ART. 34
Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Con riferimento alle modalità di cui all'art. 23, comma 12 del CCNL 7 aprile 1999 le parti
specificano che la comunicazione dell'azienda è conseguenza dell'accordo intercorso tra essa ed il
dipendente ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3 del citato CCNL.
2. L'art. 24 del CCNL del 7 aprile 1999 è così integrato:
A) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:
"c) con eventuale combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b)."
B) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasforma-
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zione anche in soprannumero oppure prima della scadenza del biennio a condizione che
vi sia la disponibilità del posto in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 61/2000."
C) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"5. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purchè vi sia disponibilità del posto di organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs.
61/2000."
Articolo 35
Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Al fine di adeguare al D. Lgs. 61/2000 la disciplina del trattamento economico e normativo
del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'art. 25 del CCNL del 7 aprile 1999 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto
della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a
tempo pieno ivi compreso il diritto allo studio."
"2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1,
comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più
di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche
e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise".
"3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione
oraria calcolata sulle voci di cui all'art. 37 comma 2 lett. b) maggiorata di una percentuale
pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro
straordinario."
"4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore, retribuite con il compenso di cui al comma 3."
"5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai
commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di
una percentuale del 50%."
"6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente
occasionale per più di sei mesi, l'azienda consolida il relativo orario di lavoro a domanda del
dipendente."
"7. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze
fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, l'eventuale retribuzione
individuale di anzianità e le indennità professionali specifiche e l'indennità di rischio radiologico ove spettanti, corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa posizione economica e profilo professionale"
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CISL FPS NAPOLI
"8. la contrattazione integrativa stabilisce i criteri per l'attribuzione ai dipendenti a tempo
parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed
applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato".
"9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per
intero le aggiunte di famiglia."
" 10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall' art. 8 della legge
554 del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti disposizioni".
" 11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie
pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della
prestazione giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si
applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per
intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per
la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per
l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento
ai periodi effettivamente lavorati."
" 12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto e del CCNL 7
aprile 1999, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni
contenute nel D. lgs. N. 61/2000."
2. Il compenso per lavoro supplementare o straordinario di cui ai commi 3 e 4 del sostituito articolo 25 del
CCNL 7 aprile 1999 avviene con la tariffa prevista dall'art. 34 commi 7 ed 8 del citato contratto sino al 30 dicembre 2001. Dal 31 dicembre la tariffa è aggiornata ai sensi dell'art. 39 del presente contratto.
CAPO III
DISCIPLINE SPERIMENTALI
Articolo 36
Disciplina sperimentale del telelavoro
1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti :
a. telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio
del dipendente;
b. altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di
rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano
la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il
dipendente è assegnato.
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2. Le aziende, consultano preventivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2 CCNL
7 aprile 1999, sui contenuti dei progetti per la sperimentazione del telelavoro previsti dall'art. 3 del
DPR 8.3.1999 n. 70 nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 3 del CCNQ sottoscritto il 23
marzo 2000, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'azienda, sulla quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso
di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con
oneri di impianto e di esercizio a carico delle aziende, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo
stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per
consumi energetici e telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni di
cui all'art. 4 del CCNQ del 23 marzo 2000.
5. Le aziende definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa
con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può
essere inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 2.
6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito
nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo
restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni
di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con l'azienda nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con
durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che
comportano riduzioni di orario.
7. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui
all'art. 6 comma 1, ultimo periodo dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per
cause strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente
ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8. L'azienda definisce in sede di contrattazione integrativa, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5,
commi 5 e 6 dell'accordo quadro del 23 marzo 2000; utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le aziende attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei
lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in
possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei
programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per
conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione
dell'azienda.
11. Le aziende, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del
telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli
derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse
attrezzature;
- copertura assicurativa INAIL.
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CISL FPS NAPOLI
12. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i
tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio,
ai sensi dell'art. 4, comma 2, D. Lgs. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo
riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
13. La contrattazione integrativa definisce il trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 38 del CCNL del 7 aprile 1999. Le
relative risorse sono ricomprese nel finanziamento complessivo del progetto.
14. È garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee.
In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore è informato anche
attraverso i mezzi informatici a disposizione.
15. E' istituito, presso l'ARAN, un osservatorio nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti del Comitato di settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL che, con riunioni almeno annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto nel comparto e gli
eventuali problemi.
16. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al CCNQ sottoscritto in data 23
marzo 2000 e al D.P.R. 70/1999.
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
ISTITUTI PARTICOLARI
Articolo 37
Retribuzione e sue definizioni
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico
accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico tabellare mensile previsto
per la posizione iniziale di ogni categoria (A, B, C, D) nonché per i livelli economici Bs e
Ds che attualmente sono riportati nella tabella B, colonna C, prospetto n. 2, allegata al
CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001.
b) Retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui
alla lettera a) e dalle fasce economiche di cui all' art. 30, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999
nonché dall'indennità integrativa speciale di cui alla tabella allegato 2 al presente contratto;
c) Retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla lettera b), dal valore comune delle indennità di qualificazione professionale di cui alla tabella B, colonna D,
prospetto 2, allegata al CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 20 del CCNL 7 aprile 1999 ove
spettante, e da altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo
comunque denominati, corrisposti per tredici mensilità.
d) Retribuzione globale di fatto annuale: è costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le
145
voci che sono corrisposte anche a tale titolo nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell'anno di riferimento non ricomprese nella lettera b); sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui
al comma 2 per 26.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al
comma 2 per 156. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL
del 7 aprile 1999 il valore del divisore è fissato in 151.
5. Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base retributiva debba farsi riferimento per calcolare la retribuzione giornaliera od oraria.
Articolo 38
Struttura della busta paga
1. Al dipendente deve essere consegnata mensilmente una busta paga, in cui devono essere
distintamente specificati: la denominazione dell'azienda, il nome e la categoria del lavoratore, il
codice fiscale, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che
concorrono a formularla (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale, straordinario, turnazione, ecc. ) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto (ivi
comprese le quote sindacali) sia nell'aliquota applicata che nella cifra corrispondente. All'interno
della busta paga sono evidenziate anche le ore accantonate in applicazione dell'art. 40.
2. In conformità alle normative vigenti, resta la possibilità del lavoratore di avanzare reclami
per eventuali irregolarità riscontrate.
3. L'azienda adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla
riservatezza su tutti i propri dati personali, ai sensi della legge n. 675/1996.
Articolo 39
Lavoro straordinario
1. Con decorrenza 31 dicembre 2001, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario di
cui all'art. 34, comma 7, del CCNL 7 aprile 1999, è rideterminata dividendo per 156 la retribuzione base mensile di cui all'art. 37, comma 2, lett. b) del presente CCNL, comprensiva del rateo di
tredicesima mensilità ad essa riferita. Tale misura è maggiorata ai sensi del comma 8 del citato art.
34. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL del 7 aprile
1999 il valore del divisore è fissato in 151.
2. Il comma 7 dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 è disapplicato dal 31 dicembre 2001.
Articolo 40
Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un
conto individuale per ciascun lavoratore.
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2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 34,
comma 3 del CCNL del 7 aprile del 1999, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata
entro il 15 novembre dell' anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 34, comma 8 del CCNL del 7 aprile 1999, che in rapporto alle
ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle
esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei
lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.
5. A livello di azienda sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Sull'applicazione dell'istituto l'azienda
fornisce informazione successiva ai soggetti di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999 .
6. La disciplina del presente articolo decorre dall'entrata in vigore del presente contratto.
7. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 6 del CCNL del 7 aprile 1999 nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore ed i relativi riposi compensativi
possono essere usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio anziché entro il mese successivo entro il termine massimo di tre mesi.
Articolo 41
Bilinguismo
1. Al personale in servizio nelle aziende e negli enti aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonché nelle altre
Regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema
del bilinguismo è confermata l'apposita indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità,
nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.
2. La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.
Articolo 42
Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione di cui
all'art. 37, comma 2, lett. b).
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Articolo 43
Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale
1. Al personale che usufruisce del distacco sindacale compete il trattamento economico complessivo in atto goduto al momento del distacco, con esclusione dei compensi e delle indennità per
il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Nel trattamento economico spettante all'atto del distacco, al dipendente cui sia stato conferito l'incarico di posizione organizzativa da almeno un anno, l'indennità di funzione, dovrà essere
corrisposta solo nella quota prevista dall'art. 36, comma 3 del CCNL 7 aprile 1999.
3. Ai sensi dell'art. 5 del CCNQ del 7 agosto 1998, i periodi di distacco sindacale sono equiparati a tutti gli effetti, ivi compresi quelli attinenti al sistema classificatorio del CCNL 7 aprile 1999,
al servizio prestato nell'azienda, anche ai fini della mobilità salvo che per il diritto alle ferie e per
il compimento del periodo di prova, ove previsto, in caso di vincita di concorso.
4. Il presente articolo sostituisce l'art. 41, comma 9 del CCNL 7 aprile 1999 dall'entrata in vigore del presente contratto.
Articolo 44
Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa
in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio.. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in un luogo compreso tra la località
sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si computano da quest'ultima località.
2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a. una indennità di trasferta pari a:
- L. 40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata
inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b. il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed
altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la
classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio;
c. un'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo
per treno e nave;
d. il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'azienda;
e. il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l'attività
lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato;
f. Nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
3. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di
L.43.100. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il
pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessive L. 85.700, per i
due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate.
148
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4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purchè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
5. I dipendenti che svolgono le attività in particolarissime situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione hanno titolo alla corresponsione della somma forfetaria di L. 40.000 lorde giornaliere in luogo dei rimborsi di cui al comma 3.
6. A titolo meramente esemplificativo tra le attività indicate nel comma 5 sono ricomprese le seguenti:
- Attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
- Assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza
od in particolari condizioni di sicurezza;
- Attività che comportino imbarchi brevi;
- Interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi e selve.
7. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 3, spetta l'indennità di cui
al comma 2, lett. a) primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.
8. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione
non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il
tempo occorrente per il viaggio.
10. Le aziende stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del
materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
11. Il trattamento di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4
ore o svolte come normale servizio d'istituto, nell'ambito territoriale di competenza dell'azienda.
12. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
13. Per quanto non previsto dai precedenti articoli, il trattamento di trasferta ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del 18.12.1973, n. 417 del
26.07.1978 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme
regolamentari vigenti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 50, comma 2, ultimo periodo.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei
bilanci delle singole aziende per tale specifica finalità.
15. Sono disapplicati l'art. 43 del DPR 761/1979 e l'art. 18 del DPR 384/1990.
16. Gli incrementi delle voci di cui al comma 2, lettera a), primo alinea ed al comma 5 decorrono dal 31 dicembre 2001.
Articolo 45
Trattamento di trasferimento
1. Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa azienda per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
- Indennità di trasferta per sé ed i familiari;
- Rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
- Rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
- Indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
149
- Indennità di prima sistemazione.
2. Il dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle
eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse
già previste nei bilanci dalle singole aziende per tale specifica finalità, con le risorse di cui all'art.
1, comma 59 della legge 662 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le modalità di erogazione e le misure economiche del trattamento di cui al comma 1 si rinvia a quanto previsto dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il comma 2 decorre dal 31 dicembre 2001.
Articolo 46
Trattamento di fine rapporto di lavoro
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
a) trattamento economico iniziale di cui alla tabella B, colonna E, prospetto n. 2 del CCNL
relativo al II biennio economico 2000-2001;
b) fasce economiche di sviluppo professionale in godimento ai sensi dell'art. 30, comma 1
lettera b) del CCNL 7 aprile 1999;
c) indennità integrativa speciale;
d) tredicesima mensilità;
e) retribuzione individuale di anzianità;
f) eventuali assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio.
g) indennità di funzione per posizione organizzativa;
h) indennità professionali specifiche.
i) indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001.
2. Il presente articolo entra in vigore dal 31 dicembre 2001.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 47
Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali
1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per
causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50%
e dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda, a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle
ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.
150
CISL FPS NAPOLI
2. Nulla è innovato per quanto riguarda tutta la materia relativa all'accertamento dell'infermità
per causa di servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e all'equo indennizzo che rimangono regolate dalle seguenti leggi e loro successive modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1962,
n. 1116 e successivo DPR del 5 luglio 1965; art. 50 DPR 761/1979; DPR 20 aprile 1994, n. 349;
DPR 834/1981 (Tabelle); art. 22 ,commi da 27 a 31, legge 23.12.1994, n. 724; art. 1, commi da 119
a 122 della legge 23.12.1996, n. 662. Con riferimento alla misura dell'equo indennizzo, le parti concordano, inoltre, quanto segue.
a. Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera il trattamento economico iniziale di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), del CCNL del 7 aprile 1999, della categoria e posizione economica di appartenenza maggiorata dell'80%;
b. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica, iscritte alla prima
categoria della tabella A allegata al DPR 23 dicembre 1978, n. 915, è pari a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma del punto a);
c. Per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico corrispondente alla posizione di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda;
d. restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.
L'azienda ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo,
eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o
facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall'azienda stessa.
Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al dipendente sotto la forma di
rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età dell'interessato. Sono disapplicati l'art.49 del DPR 761/1979 e l'art. 63 del DPR 270/1987.
3. Per quanto riguarda la disciplina della 13.ma mensilità si continua a fare riferimento al
D.Lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La misura dell'indennità integrativa speciale è stabilita dalla tabella allegato 2.
5. In materia di congedo per cure degli invalidi si rinvia alle seguenti leggi: legge 30 marzo
1971, n. 118; DPR 29 dicembre 1973, n. 1032; D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito in legge
11 novembre 1983, n. 638; D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509; D.L. 25 novembre 1989, n. 382 convertito in legge 25 gennaio 1990, n. 8; legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6. Nei confronti del personale del comparto continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2
della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all'art.37, comma 2, lett. b) per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.
Articolo 48
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1. Le aziende, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL del 7 aprile 1999, adottano con proprio atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della
Commissione del 27.11.1991, n.92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi
in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo.
151
Articolo 49
Errata corrige
1. All'art 36, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999, dopo le parole "livello di appartenenza" va
aggiunta una virgola seguita dalle parole "alla fascia economica in godimento".
2. All'art. 44, comma 1 lett. e), del CCNL 7 aprile 1999 è aggiunto l'art. 34 del DPR 761/1979
e alla lettera d) del medesimo comma è aggiunto l'art. 29 del DPR 761/1979.
Articolo 50
Norma speciale per le A.R.P.A.
1. Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL del 27 gennaio 2000 relativo al personale confluito nelle A.R.P.A. e fermo rimanendo quanto stabilito dal medesimo accordo in tema di struttura della retribuzione ed inquadramento del personale, al presente contratto viene allegata la tabella
all. n. 4 di equiparazione del personale confluito nell'Arpa del Friuli-Venezia Giulia proveniente
dall'Osservatorio meteorologico regionale (OSMER).
2. Con riferimento ai profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico
professionale esperto le A.R.P.A., in relazione ai propri settori di attività e tenuto conto dell'autonomia regolamentare in tema di reclutamento del personale, possono prevedere, tra i requisiti di
accesso, anche ulteriori corsi di laurea oltre quelli indicati per i succitati profili dalle declaratorie
allegato n. 1 al presente contratto.
Articolo 51
Procedure di conciliazione ed arbitrato
1. Con l'entrata in vigore del CCNQ stipulato il 23 gennaio 2001 sulle procedure di conciliazione ed arbitrato si è completato il quadro normativo previsto dall'art. 69 bis del D. Lgs. 29 del
1993 in tema di tutela dei lavoratori nelle controversie individuali sul rapporto di lavoro.
2. Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 6 del CCNQ di cui al comma 1 sono impugnabili
con le procedure previste dall'accordo stesso ovvero dinanzi al soggetto di cui all'art. 59, commi 8
e 9 del predetto decreto, richiamati dall'art. 6, comma 1 lettera c punto b) del CCNL del 7 aprile
1999.
Articolo 52
Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del
D.Lgs.n.29/1993, sono disapplicate tutte le norme contenute:
a. nel DPR 270/1987, le quali sono state esplicitamente disapplicate dal CCNL 1 settembre
1995 e successive integrazioni, dal CCNL 7 aprile 1999 e dal presente nei singoli articoli
di riferimento. Le disposizioni non menzionate nei suddetti contratti collettivi sono state
superate dal DPR 384/1990 di cui alla successiva lettera b) o, data la loro natura transitoria
e contingente, hanno cessato di produrre i propri effetti;
b. nel DPR 494/1987, gli artt. da 46 a 51, in quanto disapplicati o hanno esaurito i propri effetti;
152
CISL FPS NAPOLI
c. nel DPR 384/1990, le quali sono state esplicitamente disapplicate dal CCNL 1 settembre
1995 e successive integrazioni, dal CCNL 7 aprile 1999 e dal presente nei singoli articoli
di riferimento. Le disposizioni del DPR 384/1990 non menzionate nei suddetti contratti collettivi e nel presente, data la loro natura transitoria e contingente, hanno cessato di produrre i propri effetti ovvero sono state superate dal D. Lgs 502/1992 e succ. modificazioni ed
integrazioni e dal D. Lgs 626/1996. Sono, in particolare, disapplicati , l'art. 17 in quanto già
sostituito dall'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999 e gli artt. da 24 a 32 e da 35 a 38, in quanto sostituiti dalla disciplina generale dei CCNQ dell'8 febbraio 1996 e del 7 agosto 1998,
come integrato e modificato dai CCNQ 27 gennaio 1999 e 9 agosto 2000.
d. nel DPR 761/1979, ivi compreso il rinvio alle disposizioni del T.U. del 3 gennaio 1957
degli impiegati civili dello Stato, espressamente menzionate nei CCNL citati nelle precedenti lettere e nel presente contratto.
2. Ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. 29/1993, come modificato dall'art. 71, comma 3, del D. Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, e limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, cessano, altresì, di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti ed espressamente
applicabili anche al personale del Servizio Sanitario Nazionale esplicitamente disapplicate. Con
riferimento all'art. 44, per le missioni all'estero continuano ad essere applicati il R.D. 3 giugno
1926, n. 941, la L. 6 marzo 1958, n. 176, la L. 28 dicembre 1989, n. 425 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le relative disposizioni regolamentari.
3. Ai sensi del comma 2, le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare
nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle
norme di cui ai precedenti commi ovvero ulteriori eventuali disapplicazioni saranno oggetto di
appositi contratti collettivi nazionali integrativi.
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ALLEGATO 1
DECLATORIE DELLE CATEGORIE E PROFILI
(Sostituisce l'allegato 1 del CCNL 7.4.1999. Modificato dal CCNL 19 aprile 2004.)
CATEGOTIA A
DECLATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività.
PROFILI PROFESSIONALI
Ausiliario specializzato
Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione,
le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa.
L'ausiliario specializzato operante nei servizi tecnico-economali può essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività e alla loro piccola manutenzione ;
L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i
protocolli organizzativi delle unità operative interessate.
Commesso
Svolge attività di servizio e supporto nell'ambito dell'unità operativa di assegnazione quali,
ad esempio, la apertura e la chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti, il servizio telefonico e di anticamera, nonché l'accesso del pubblico negli uffici, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, la riproduzione e il trasporto di fascicoli, documenti, materiale
e oggetti vari di ufficio, il mantenimento dell'ordine dei locali e delle suppellettili di ufficio,
disimpegnando mansioni elementari di manovra di macchine ed apparecchiature.
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA A:
- dall'esterno, attraverso le procedure della legge 56/1987 e successive modificazioni ed integrazioni
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI: Assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado.
154
CISL FPS NAPOLI
CATEGORIA B
DECLATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono
conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima ;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i
lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed
assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
PROFILI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA B
Operatore tecnico
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue
interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse ;
Operatore tecnico addetto all'assistenza
Svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la
loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e
apparecchiature. (*)
(*) Tale profilo diventa ad esaurimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del presente contratto.
Coadiutore amministrativo
Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la
classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e
modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di
sistemi di videoscrittura o dattilografia, la attività di sportello.
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA B:
- dall'esterno: mediante le procedure previste dalla legge 56/1987 e successive
modificazioni ed integrazioni o concorsuali secondo le vigenti disposizioni.
- dall'interno: con le modalità previste dall'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999 dalla categoria A
verso la categoria B, livello iniziale.
Requisiti culturali e professionali per l’acesso alla categoria B:
- dall'esterno:
- per l'operatore tecnico: assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione
secondaria di primo grado, unitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni
professionali o attestati di qualifica . Per l'operatore tecnico addetto all'assistenza lo specifico titolo è quello previsto dal DM n.295/1991.
- per il coadiutore amministrativo, diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove richiesti - da attestati di qualifica.
- dall'interno:
- per l'operatore tecnico: assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione
secondaria di primo grado unitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni
professionali o attestati di qualifica. Per l'operatore tecnico addetto all'assistenza lo spe-
155
cifico titolo è quello previsto dal DM n.295/1991.Ove non siano previsti specifici titoli, cinque anni di esperienza professionale nella categoria A.
- per il coadiutore amministrativo : diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove richiesti - da attestati di qualifica. Ove non richiesti, ovvero in mancanza
di essi o del titolo di studio, devono essere posseduti cinque anni di esperienza professionale nella categoria A.
PROFILI PROFESSIONALI DEL LIVELLO ECONOMICO B SUPER (BS)
Puericultrice
Svolge le funzioni previste dagli artt. 12-14 RD 19 luglio 1940, n. 1098.
Operatore tecnico specializzato
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di
idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo si
indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato, l'elettricista e l'idraulico
impiantista manutentore, l'autista di autoambulanza.
Operatore sociosanitario
Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in
collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le
attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al
fine di fornire:
a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
Coadiutore amministrativo esperto
Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative di una certa complessità,
quali, ad esempio, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi anche non predeterminati, operazioni di natura contabile con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi - anche di autonoma elaborazione - mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello.
MODALITÀ DI ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO B SUPER (BS):
- dall'esterno : nel rispetto dell'art. 15, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.
- dall'interno: art. 17 del CCNL 7 aprile 1999;
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L’ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO B SUPER (BS):
- dall'esterno:
- per la puericultrice, diploma di cui al RD n. 1098/1940 o di cui al DM Sanità 21 ottobre 1991, n. 458 art. 6, comma 2 (G.U. n. 75/1992)
- per l'operatore tecnico specializzato, assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di
istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestiere già indicate per gli operatori tec-
156
CISL FPS NAPOLI
nici, e cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo in pubbliche
amministrazioni o imprese private. Per i seguenti mestieri occorre, in particolare il possesso del titolo a fianco indicato :
- conduttore caldaie a vapore: abilitazione specifica;
- cuoco: diploma di scuola professionale alberghiera;
- elettricista e l'idraulico impiantista manutentore: attestato di qualifica;
- autista di ambulanza: il titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei mezzi
di emergenza;
- per l'operatore sociosanitario: specifico titolo conseguito a seguito del superamento del
corso di formazione di durata annuale, previsto dagli artt. 7 e 8 dell'accordo provvisorio
tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000.
- per il coadiutore amministrativo esperto, attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado.
- dall'interno:
- per la puericultrice, gli stessi previsti per le assunzioni dall'esterno.
- per l'operatore tecnico specializzato, cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo nell'azienda o ente nella posizione B, fermi rimanendo per il conduttore di caldaie a vapore, l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore e l'autista di ambulanza il possesso degli attestati e
diplomi indicati per l'accesso dall'esterno. Per l'operatore tecnico - cuoco - non in possesso del diploma di scuola alberghiera è richiesta una anzianità di tre anni di esperienza professionale nel profilo
sottostante unitamente all'effettuazione di un corso di formazione definito a livello aziendale.
- per l'operatore socio sanitario, ai sensi dell'art. 4:
1. dalla categoria B, livello iniziale, con specifico titolo conseguito a seguito del
superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli artt. 7 e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale
e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000;
2. dalla categoria A, con cinque anni di anzianità di servizio nella categoria ed il possesso dello specifico titolo di cui al punto precedente.
- per il coadiutore amministrativo esperto, attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado o in mancanza, diploma di
istruzione secondaria di primo grado e cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo della categoria B, livello iniziale .
PROFILI AD ESAURIMENTO DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 5 DEL CCNL 7 APRILE 1999
Operatore professionale di 2^ categoria
Per il personale appartenente alle seguenti figure già ricomprese nell'ex profilo professionale di Operatore professionale di 2^ categoria, si riportano di seguito le disposizioni previgenti cui fare riferimento per le mansioni proprie di tali figure :
- infermiere generico art. 6 DPR 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni ed
integrazioni
- infermiere psichiatrico art. 24 RD 16 agosto 1909, n. 615 e successive modificaz. ed
integraz.
(con un anno di corso)
Nulla è innovato per i requisiti di accesso e i contenuti professionali delle seguenti figure di
cui si riportano le disposizioni di riferimento:
- massaggiatore art. 1 RD 31 maggio 1928, n. 1334 e successive modificazioni ed integrazioni
157
- massofisioterapista art. 1 legge 19 maggio 1971, n. 403 e successive modificaz. ed
integrazioni
CATEGORIA C
DECLATORIA (Così come sostituita dall’allegato 1 del CCNL 2002 - 2005)
Il presente allegato sostituisce con riferimento alla categoria C la declaratoria e la descrizione dei
profili e dei requisiti del personale della medesima categoria di cui all'allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono
conoscenze teoriche e specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento
operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Appartengono, altresì, a questa categoria i lavoratori
che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo
di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
PROFILI PROFESSIONALI
Personale tecnico
Assistente tecnico
Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi,
misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte
documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle
norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere
e procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di
metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche.
Programmatore
Provvede, nell'ambito dei sistemi informativi, alla stesura dei programmi, ne cura l'aggiornamento, la manutenzione ivi compresa la necessaria documentazione ;garantisce, per quanto di competenza, la corretta applicazione dei programmi fornendo informazioni di supporto agli utenti ; collabora a sistemi centralizzati o distribuiti sul territorio.
Personale amministrativo
Assistente amministrativo
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini,
collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Modalità di accesso alla categoria C:
- dall'esterno: mediante pubblico concorso;
- dall'interno: ai sensi dell'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999.
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CISL FPS NAPOLI
Requisiti culturali e professionali per l’accesso alla categoria C:
- dall'esterno:
- per il profilo di assistente tecnico, il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, obbligatorio ove sia abilitante per la specifica attività;
- per il profilo di programmatore, il possesso del diploma di perito in informatica o altro
equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di
secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto;
- per il profilo di assistente amministrativo, il possesso di diploma di istruzione secondaria
di secondo grado;
- dall'interno:
- per il profilo di assistente tecnico, il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, obbligatorio ove sia abilitante per la specifica attività. Nei casi in cui il
diploma non sia abilitante, è richiesto il possesso: del diploma di istruzione secondaria di
primo grado unitamente ad esperienza professionale di quattro anni - maturata nella categoria B in profilo ritenuto corrispondente dall'azienda o ente - per il personale proveniente dalla categoria B, livello super o di otto anni per il personale proveniente dalla categoria
B, livello iniziale.
- per il profilo di programmatore, il possesso del diploma e/o titoli professionali richiesti per
l'accesso dall'esterno o - in mancanza - il possesso del diploma di scuola secondaria di
primo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto unitamente ad esperienza
professionale esperienza professionale di quattro anni - maturata nella categoria B in profilo ritenuto corrispondente dall'azienda o ente - per il personale proveniente dal livello super
o di otto anni per il personale proveniente dalla categoria B, livello iniziale.
- per il profilo di assistente amministrativo, il possesso di diploma di istruzione secondaria
di secondo grado ovvero, in mancanza, il possesso del diploma di istruzione secondaria di
1° grado unitamente ad esperienza professionale di quattro anni maturata nel corrispondente profilo della categoria B per il personale proveniente dal livello super o di otto anni per
il personale proveniente dalla categoria B, livello iniziale.
CATEGORIA D
DECLATORIE
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono,
oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti , autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e
gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che
ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in
relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche
disgiuntamente : autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti ; ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione; funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane ; coordinamento di attività didattica ; iniziative di programmazione e proposta.
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PROFILI PROFESSIONALI
Collaboratori professionali sanitari
Personale infermieristico
Infermiere: DM 739/1994
Ostetrica: DM 740/1994
Dietista: DM 744/1994
Assistente sanitario: DM 69/97
Infermiere pediatrico: DM 70/1997
Podologo: DM 666/1994
Igienista dentale: DM 669/1994
Personale tecnico sanitario
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico: DM 745/1994
Tecnico sanitario di radiologia medica: DM 746/1994
Tecnico di neurofisiopatologia: DM 183/1995
Tecnico ortopedico: DM 665/1994
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare: DM 316/1998
Odontotecnico: art. 11 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e DM 23 aprile 1992
Ottico: art. 12 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e DM 23 aprile 1992
Personale della riabilitazione
Tecnico audiometrista: DM 667/1994
Tecnico audioprotesista: DM 668/1994
Fisioterapista : DM 741/1994
Logopedista: DM 742/1994
Ortottista: DM 743/1994
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva: DM 56/1997
Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale: DM 57/1997
Terapista occupazionale: DM 136/1997
Massaggiatore non vedente: legge 19 maggio 1971, n. 403
Educatore professionale: DM 10 febbraio 1984.
Personale di vigilanza ed ispezione
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro: DM 58/1997
Personale dell'assistenza sociale
Collaboratore professionale Assistente sociale: art. 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84
Collaboratori professionali sanitari
Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali del personale appartenente a tali
profili, si fa rinvio ai decreti del ministero della Sanità o alle disposizione di leggi e regolamenti indicati a fianco di ciascuno.Tali profili, comunque, svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere
strumentale - quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici; assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende ed,
in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle 24 ore; collaborano all'attività didat-
160
CISL FPS NAPOLI
tica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, possono essere assegnati, previa verifica dei
requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi; all'interno delle unità operative semplici possono coordinare anche l'attività del personale addetto per predisporne i piani di
lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del
lavoro di gruppo.
Assistente religioso
I contenuti e requisiti del profilo sono regolamentati ai sensi dell'art. 38 della legge n.
833/1978.
Collaboratore professionale Assistente sociale
Sulla base dei contenuti e delle attribuzioni previste dall'art. 1 della legge 23 marzo 1993, n.
84, svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica; assicura i turni
previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende; svolge attività didatticoformativa e di supervisione ai tirocini specifici svolti nelle strutture del Servizio sanitario
nazionale; può coordinare anche l'attività degli addetti alla propria unità operativa semplice, anche se provenienti da enti diversi.
Collaboratore tecnico - professionale
Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti
preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito ; collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di
studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si
svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze
organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.
Collaboratore amministrativo - professionale
Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti
preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui
è inserito ; collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze
organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA D:
- dall'esterno: pubblico concorso
- dall'interno: art. 16 del CCNL 7 aprile 1999
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L’ACCESSO ALLA CATEGORIA D:
- dall'esterno:
- per i collaboratori professionali di tutti i profili sanitari e dell'assistente sociale il possesso dei diplomi di abilitazione alla specifica professione previsti dalla vigente legislazione.
161
- per i collaboratori tecnico - professionali ed i collaboratori amministrativo - professionali, il possesso del diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione (tecnico, professionale, informatico, statistico, sociologico amministrativo, legale), secondo le indicazioni del bando, e corredato - ove previsto - dalle abilitazioni professionali.
- dall'interno:
- per i collaboratori professionali di tutti i profili sanitari e dell'assistente sociale il possesso dei diplomi di abilitazione alla specifica professione previsti dalla vigente legislazione.
- per i collaboratori tecnico - professionali ed i collaboratori amministrativo - professionali, il possesso del diploma di laurea, corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione (tecnico, professionale, informatico, statistico, sociologico amministrativo, legale)
corredato - ove previsto - dalle abilitazioni professionali, ovvero, in mancanza - fatti salvi
i diplomi abilitativi per legge - il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado unitamente ad esperienza lavorativa quinquennale maturata in profilo corrispondente della categoria C.
Profilo professionali del livello economico D Super (Ds)
Collaboratore professionale sanitario esperto
Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento
delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei
sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le
attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma
universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito
dell'attività affidatagli.
Collaboratore professionale Assistente sociale esperto
Sulla base dei contenuti e delle attribuzioni previste dall'art. 1 della legge 23 marzo 1993, n.
84, svolge attività di vertice nei servizi sociali con particolare autonomia tecnico-professionale, elevata professionalità ed assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti dall'unità operativa. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli.
Collaboratore tecnico - professionale esperto
Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito ; collabora con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione assicura, oltre all'espletamento dei compiti direttamente
affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività tecniche di unità operative semplici, avvalendosi
della collaborazione di altro personale del ruolo tecnico cui fornisce istruzioni ; assume responsabilità
diretta per le attività professionali cui è preposto formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli e per la semplificazione o snellimento delle procedure eventualmente connesse. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale esperto si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle
aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.
162
CISL FPS NAPOLI
Collaboratore amministrativo-professionale esperto
Assicura, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il
controllo delle attività amministrative e contabili di unità operative semplici, avvalendosi
della collaborazione di altro personale amministrativo cui fornisce istruzioni; assume
responsabilità diretta per le attività cui è preposto. Formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nelle attività di competenza e per la semplificazione amministrativa. Le
attività lavorative del collaboratore professionale amministrativo esperto possono svolgersi - oltre che nell'area amministrativa - anche nei settori statistico, sociologico e legale,
secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e
professionali posseduti dal personale interessato.
Modalità di accesso al livello economico Ds:
- dall'esterno: mediante pubblico concorso nel rispetto dell'art. 15, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999;
- dall'interno: ai sensi dell'art. 17 del CCNL 7 aprile 1999.
Requisiti culturali e professionali per l’accesso al livello economico DS:
- dall'esterno:
- per i collaboratori professionali sanitari esperti e per il collaboratore professionale assistente sociale esperto il possesso dei diplomi di abilitazione alla specifica professione previsti
dalla vigente legislazione, unitamente ad una esperienza professionale complessiva di otto
anni nei corrispondenti profili della categoria C e/o della categoria D - livello iniziale acquisita in aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale;
- per il solo profilo infermieristico, in alternativa, esperienza triennale nel corrispondente
profilo della categoria C e/o della categoria D - livello iniziale - acquisita in aziende ed
enti del Servizio Sanitario nazionale corredato del diploma di scuola diretta a fini speciali
nell'assistenza infermieristica;
- per il Collaboratore tecnico - professionale esperto ed il collaboratore amministrativo-professionale esperto, il possesso del diploma di laurea previsto per lo specifico settore di attività di assegnazione, corredato - ove necessario - delle prescritta iscrizione all'albo professionale da almeno tre anni.
- dall'interno:
- per i collaboratori professionali sanitari esperti dei servizi infermieristici:
1. esperienza professionale complessiva di sei anni nel corrispondente profilo della categoria C e/o della categoria D - livello iniziale - acquisita in aziende ed enti del Servizio
Sanitario nazionale;
2. esperienza professionale complessiva triennale nel medesimo profilo della categoria
C e/o della categoria D - livello iniziale - acquisita in aziende ed enti del Servizio
Sanitario nazionale corredato, del diploma di scuola diretta a fini speciali nell'assistenza infermieristica;
3. esperienza professionale complessiva di tre anni nella categoria D, livello economico
iniziale nel corrispondente profilo acquisita in aziende ed enti del Servizio Sanitario
nazionale
- per tutti gli altri collaboratori professionali sanitari esperti e per il collaboratore professionale assistente sociale esperto:
1. esperienza professionale complessiva di otto anni nel corrispondente profilo della
categoria C e/o della categoria D - livello iniziale - acquisita in aziende ed enti del
Servizio Sanitario nazionale;
163
2. esperienza professionale complessiva di tre anni nella categoria D, livello economico
iniziale nel corrispondente profilo acquisita in aziende ed enti del Servizio Sanitario
nazionale
- per il collaboratore tecnico - professionale esperto ed il collaboratore amministrativo-professionale esperto: in caso di possesso del diploma di laurea previsto per lo specifico settore di attività di assegnazione (tecnico, professionale, informatico, statistico, sociologico
amministrativo, legale), corredato della abilitazione professionale ove prevista, è richiesta
una esperienza lavorativa biennale maturata nel corrispondente profilo della categoria D
iniziale. In mancanza - fatti salvi i diplomi professionali abilitativi per legge, è richiesto il
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado unitamente ad esperienza
lavorativa quinquennale maturata nel corrispondente profilo della categoria D iniziale.
DISPOSIZIONI FINALI
1. In tutti i casi in cui nelle presenti declaratorie e/o profili, con riferimento ai requisiti di accesso, si usa la dizione "livello iniziale", essa deve intendersi come posizione di accesso alle categorie A, B, C, D oppure, ove articolate al loro interno, ai livelli economici Bs e Ds. Tale dizione prescinde, ai fini dell'ammissione alle selezioni, dal trattamento economico in godimento del candidato che, pur appartenendo alla posizione iniziale con riferimento all'accesso, potrebbe essere già titolare di una delle fasce previste per la progressione orizzontale.
2. Le parti, preso atto delle modifiche in atto dei percorsi formativi di livello universitario nonché delle equipollenze previste dalle vigenti disposizioni con riguardo alle denominazioni dei titoli di studio e dei diplomi delle
professioni sanitarie e delle assistenti sociali, inseriti nella categoria D (livello economico iniziale e livello Super)
richiesti per l'accesso, ritengono che le aziende debbano provvedere all'automatico aggiornamento delle relative
dizioni nei relativi bandi di concorso.
3. Per quanto attiene ai diplomi di laurea richiesti per i collaboratori tecnico - professionali e
amministrativo - professionali della categoria D, nel livello economico iniziale e nel livello super
di esperto, la dizione "diploma di laurea" richiesto per l'ammissione dall'esterno o dall'interno è
automaticamente adeguata alle nuove denominazioni di legge di laurea di primo livello (denominata "laurea") e di secondo livello (denominata "laurea specialistica"). Il bando di concorso dovrà
indicare il titolo richiesto.
164
CISL FPS NAPOLI
ALLEGATO 2
TABELLE INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE PER LE DIVERSE CATEGORIE
Categorie e posizioni economiche di svilippo
(importi annui lordi dell’IIS)
DS
12.658.000
DS1
12.658.000
DS2
12.698.000
DS3
12.698.000
DS4 e DS5
12.698.000
D
12.482.000
D1
12.482.000
D2
12.482.000
D3
12.482.000
D4 e DS5
12.482.000
C
12.339.000
C1
12.339.000
C2
12.339.000
C3
12.339.000
C4
12.339.000
BS
12.237.000
BS1
12.237.000
BS2
12.237.000
BS3
12.237.000
BS4
12.237.000
B
12.153.000
B1
12.153.000
B2
12.153.000
B3
12.153.000
B4
12.153.000
A
12.078.000
A1
12.078.000
A2
12.078.000
A3
12.078.000
A4
12.078.000
165
ALLEGATO N.. 3
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Articolo 1
Definizione
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a
connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
Articolo 2
Principi
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella
definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni
o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla
risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi
Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che
sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la
procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il
ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio
interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure
disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 59 e 59 bis del Decreto Legislativo n. 29/1993,
così come modificato dal Decreto Legislativo n. 80/1998, venga inserita, precisandone in modo
oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di
persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'azienda si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del
presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le
conseguenze previste dai CCNL in vigore.
166
CISL FPS NAPOLI
Articolo 3
Procedure da adottare in caso di molestie sessuali
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di
lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per
avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente
brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze
e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
Articolo 4
Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo
ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che
il caso richiede.
Articolo 5
Denuncia formale
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso
all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della
Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza
che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta
salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4..Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel
corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta
in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un
ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il
denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito
altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel
corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o
167
entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi
è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Articolo 6
Attività di sensibilizzazione
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere
informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed
alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di
tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti
configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione
delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul
comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale
scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai
firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione
sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente
Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con
l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
168
CISL FPS NAPOLI
ALLEGATO N. 4
TABELLA DI EQUIPARAZIONE PERSONALE EX OSMER CONFLUITO NELL’A.R.P.A.
DELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA
CCNL Sanità
CCNL del settore del Commercio
A
/
B
V liv.
B - liv. BS
IV liv.
C
III liv.
D
II liv.
D - liv. DS
I liv. Quadri
La presente tabella di equiparazione riguarda esclusivamente il personale proveniente
dall'Osservatorio Meteorologico Regionale (OSMER) della Regione a Statuto speciale FriuliVenezia Giulia, confluito nell'A.R.P.A. della stessa regione. A detto personale è applicato il CCNL
del settore del Commercio. Data la peculiarità dei profili esaminati, la suddetta tabella non ha
valenza generale, ma riguarda esclusivamente il personale della predetta A.R.P.A.
Pertanto, nel caso in cui presso altre A.R.P.A. si verificasse la confluenza di dipendenti provenienti dal settore del Commercio, dovrà essere nuovamente attivata la presente procedura contrattuale.
Qualora, in tale ipotesi, le parti riscontrassero la perfetta identità dei profili di cui sarà richiesta l'equiparazione a quelli esaminati con la presente tabella, l'A.RA.N. e le OO. SS. procederanno all'equiparazione con un mero protocollo d'intesa.
169
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all'art. 1, comma 2, le parti prendono atto che la legge 30 dicembre 1971, n. 1204
e successive modificazioni ed integrazioni, l'ultima delle quali con la legge 8 marzo 2000, n. 53,
sono confluite nel D. Lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e di sostegno della maternità e della paternità).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art. 11, le parti concordano che l'azienda sanitaria competente per territorio è
quella dove risiede il dipendente in malattia.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Con riferimento all'art. 17, è assimilabile al genitore unico, previsto dalla legge 53/2000, il caso in
cui uno dei due genitori versi in regime di restrizione della libertà personale. Inoltre, in relazione
al comma 2, lett. a), tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 5 relativo al II biennio economico 2000-2001, le parti confermano l'applicabilità della circolare del Ministero della Sanità n. 11
del 22.1.1971, nel senso che l'indennità di rischio radiologico compete, nei casi in cui non è stata
trasformata in indennità professionale specifica, anche nei casi di astensione obbligatoria e nelle
altre tipologie di assenze elencate nella predetta circolare.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
In relazione all'art. 20 comma 2, le parti precisano che l'equiparazione del servizio prestato in posizione di comando vale anche nel caso che il comando stesso si trasformi in mobilità definitiva presso l'azienda dove esso è stato svolto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In relazione all'art. 29, per i tirocinanti e per il personale assunto con contratti di fornitura di lavoro temporaneo che usufruiscono del servizio mensa, le parti concordano che i relativi oneri sono a
carico delle aziende, con riguardo ai capitoli per il finanziamento della formazione o del contratto
di fornitura di lavoro temporaneo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Con riferimento all'art. 33, le parti, nel confermare che le aziende, per l'utilizzo di professionalità
non previste dagli assetti organici possono ricorrere alle flessibilità disciplinate dal presente CCNL,
con riferimento al comma 6 dell'articolo si danno, altresì, atto che l'onere della formazione dei lavoratori assunti con tale tipologia di contratto sono ricompresi nell'apposito progetto formativo di cui
all'art. 3, comma 3, della Legge 863/1984.
170
CISL FPS NAPOLI
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Con riferimento all'art. 34, comma 2 lett. c), le parti concordano che il passaggio da tempo parziale a tempo pieno del dipendente assunto a tempo parziale si configura come un diritto allo scattare del triennio, mentre prima di tale data esso si configura come una facoltà esercitabile dall'azienda con il consenso del dipendente o su domanda dello stesso. Sono comunque fatte salve le condizioni previste dall'art. 35 comma 1 sul consolidamento dell'orario di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Con riferimento all'art. 35, le parti concordano che, fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento normativo
meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello
stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi, di cui all'art.1, comma 3 del D.
Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Con riferimento all'art. 38, a fini di trasparenza e per semplificare le procedure, le parti concordano che le
Amministrazioni diano periodica comunicazione dello stato del computo delle assenze effettuate a qualsiasi titolo (per ferie, per malattia, ecc……) ed adottino strumenti informatici per l'acquisizione dei certificati di malattia.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Nell'ambito dell'evoluzione dell'assistenza sociale e dell'integrazione dei servizi ospedalieri e del
territorio e nell'attesa di una definizione con normativa statale o regionale dei relativi corsi di formazione, le parti convengono sulla necessità di approfondire nella prossima tornata contrattuale l'istituzione del profilo dell'operatore di prevenzione in strada, allo scopo di ridurre l'incidenza delle
patologie correlate alla dipendenza da sostanze stupefacenti oltre ad incentivare ed agevolare il
rapporto fra i tossicodipendenti e le strutture sanitarie.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
In relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di rapporto di lavoro introdotte dal presente contratto, le parti sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tali strumenti di gestione delle risorse umane che, nonostante il loro carattere di sperimentalità, offrono agli enti ampi
margini di gestione diretta dei servizi, permettendo altresì il superamento del ricorso alle collaborazioni continuate e coordinate nell'espletamento delle attività istituzionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
In relazione all'art. 28 del CCNL 7.4.1999, le parti concordano che, laddove le Aziende nella categoria B non abbiano istituito nuovi profili appartenenti al livello economico Bs, la sostituzione di
171
personale appartenente alla categoria C, ai sensi dell'art. 28 citato, può essere affidata per le causali ivi previste al personale appartenente alla categoria B iniziale.
Ciò nel presupposto che, per effetto dell'assetto organico dell'azienda, la qualifica immediatamente superiore alla categoria B, esclusivamente in tali casi e sino alla istituzione dei relativi posti, sia
da intendersi direttamente quella della categoria C.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
Con la presente dichiarazione le parti prendono atto dell'emanazione da parte del Ministero della
Salute dei sottonotati provvedimenti (entrati in vigore in concomitanza con la sigla dell'ipotesi di
questo contratto, avvenuta il 7 giugno u.s.), per i quali, data l'interconnessione con le declaratorie
si rendono necessarie le seguenti valutazioni di raccordo.
1) Con riferimento al DM del Ministero della Sanità (ora della Salute) del 29 marzo 2001, n. 182 pubblicato in G.U. n. 115 del 19.05.2001, le parti prendono atto che la denominazione del profilo di "tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale", di cui all'art. 19, comma 1 del CCNL
7 aprile 1999 corrisponde a quella di "tecnico della riabilitazione psichiatrica". La modifica opera automaticamente sulla denominazione, per effetto del citato DM anche se il presente contratto non ne ha potuto prendere atto formalmente.
2) Con riferimento al regolamento concorsuale approvato con DPR 27 marzo 2001, n. 220, pubblicato
in G.U. supplemento ordinario n. 144/L del 12.06.2001, le parti prendono, altresì, atto che esso riporta le
categorie di personale ed i profili di cui alle declaratorie allegate al CCNL del 7 aprile 1999.
In conseguenza della ricollocazione nella categoria D con le denominazioni, rispettivamente, di collaboratore professionale sanitario e di collaboratore professionale assistente sociale, dei profili del ruolo sanitario e dell'assistente sociale del ruolo tecnico, già inquadrati
nella categoria C nonché dell'istituzione del profilo dell'operatore socio sanitario (cfr. art. 9
del CCNL II biennio economico 2000-2001 e artt. 4 e 5 del presente contratto), le declaratorie di cui al punto precedente sono state sostituite da quelle del presente contratto, alle
quali dovrà farsi riferimento.
Le parti convengono di inviare la presente dichiarazione al Ministero per la Salute, per la
eventuale valutazione sulla necessità di una disciplina di raccordo.
3) Il DM 29 marzo 2001, pubblicato sulla G.U. n. 118 del 23.05.2001, riordina le discipline del personale sanitario, in modo differente da quello indicato sia nelle declaratorie del presente contratto che nel regolamento di cui al punto 2). Trattandosi di un adeguamento formale, le parti ritengono che esso operi automaticamente sul raggruppamento dei profili, nell'ambito delle discipline comprese nelle declaratorie che
si intendono automaticamente adeguate.
Rimangono confermati anche i profili professionali di odontotecnico e di ottico indicati nell'art. 19 del
CCNL 7.4.1999, per i quali sono in corso di emanazione i decreti del Ministero della Salute.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
La scrivente Organizzazione, preso atto dei contenuti emersi dall'odierno confronto negoziale sul
rinnovo del secondo biennio economico e sulla adozione delle code contrattuali, ed in particolare
sul fatto che l'atto di indirizzo fornito dal Comitato di Settore ha sostanzialmente indotto le parti a
rivedere quanto sottoscritto nell'accordo tecnico dello scorso 4 maggio, ritiene di dover confermare le argomentazioni espresse nella precedente dichiarazione a verbale in ordine a quanto segue:
172
CISL FPS NAPOLI
" Il finanziamento di aumenti contrattuali per il biennio pari a 3,22 % ( 1,2% anno 2000 + 1,7 % anno
2001 + 0,32 di differenziale inflazionistico) ed ulteriori risorse da allocare sull'art.39 pari a 0,4 % e la rivalutazione della RIA, pur consentendo a tutto il personale aumenti che vanno oltre quanto concesso agli
altri comparti dell'ex pubblico impiego, non consente - per il personale che non è stato interessato dalle
eventuali ricollocazioni - una reale armonizzazione del comparto che sia in linea cioè con quanto avvenuto nelle aree dirigenziali;
"Ancora una volta non si è voluto adottare una seria regolamentazione dell'esercizio della libera professione per gli operatori. Va prevista, così come più volte rivendicato, una norma contrattuale che consenta l'attività dei professionisti del comparto, così individuati ed abilitati ex lege. Facendo cioè in modo che
sia il contratto del comparto, e non quello di altre categorie, a regolamentare l'attività degli operatori sanitari e sociali nell'esercizio della professione. Nella fattispecie deve essere inserita nel Contratto apposita
norma che vincoli le parti a contrattare al livello integrativo sia il range operativo (libera professione individuale, di equipes ed aziendale) nonché le quantificazione economiche retributive che la medesima attività comporta.
"Relativamente all'ultima stesura dell'art. 12 (Norma Programmatica), si rileva come questa,
contrariamente alla precedente, consente alle Aziende la facoltà di rideterminare le dotazioni organiche - al fine di favorire il processo di riorganizzazione anche per il personale dei
ruoli tecnico ed amministrativo - con oneri a carico del proprio bilancio. Tale previsione, in
buona sostanza, non permette un adeguato ed agile percorso di carriera ai Lavoratori dei
ruoli tecnico ed amministrativo i quali, a tutt'oggi e sin dalle tornate contrattuali che hanno
caratterizzato l'ultimo decennio, certamente non hanno fruito di particolari benefici. Non si
è voluto prevedere, in particolare, un percorso che consentisse - attraverso specifici percorsi - la straordinaria riqualificazione dei coadiutori amministrativi.
"Relativamente alla disciplina di raccordo di cui alla dichiarazione congiunta n. 13, punto
2), con il DPR 27.03.2001, n. 220 dovrà essere contemplato altresì l'adeguamento dei requisiti in coerenza con la disciplina del DM 509/99 e ss.
Precisa altresì che la sottoscrizione del verbale odierno non inficia - in quanto non risolutiva del problema - la richiesta già formalizzata, di attivazione delle procedure di interpretazione autentica sull'art. 18, commi 1 e 2 del C.C.N.L. 7 aprile 2001 ed evidenzia espressa
riserva rispetto alla tabella di equiparazione riguardante l'A.R.P.A. della Regione Friuli
Venezia Giulia in quanto la stessa tabella, prevedendo l'inserimento negli organici di personale laureato, potrebbe essere utilizzata strumentalmente per inserire altro personale in profili oggi non previsti dal C.C.N.L. del comparto Sanità.
Roma, 20 settembre 2001
Federazione Sindacati Indipendenti
GIÀ: RS.U./Snatoss-Adass-Fase-Fapas-Sunas-Soi
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL con riferimento alla dichiarazione congiunta n. 13 precisando di condividere la necessità di prevedere la nuova disciplina concorsuale relativa ai profili per i quali il
CCNL ha cambiato la categoria di accesso, colgono l'occasione per ribadire, invece, il totale dissenso già emerso durante l'iter della disciplina concorsuale rispetto ad ampie parti del Regolamento
di cui al DPR n. 220/2001 che, ritengono debba essere rivisto completamente e non solo nelle parti
corrispondenti alle modifiche introdotte con il presente CCNL.
173
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO SANITÀ
II BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001
SOTTOSCRITTO IN DATA 20 SETTEMBRE 2001
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CISL FPS NAPOLI
175
A seguito del parere favorevole espresso in data 20 giugno 2001 dal Comitato di Settore sul testo
dell'accordo del personale del comparto Sanità, relativo al II biennio di parte economica 20002001 nonché dell'ulteriore atto di indirizzo dello stesso in data 16 luglio 2001 e dell'autorizzazione
governativa intervenuta il 7 settembre 2001, la Corte dei Conti, in data 20 settembre 2001, ha certificato l'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con
gli strumenti di programmazione e di bilancio.
Lo stesso giorno 20 settembre 2001 alle ore 17,30 ha avuto luogo l'incontro tra :
l'ARAN:
Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente
………………………..
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali:
CGIL FP sanità
CISL FPS
UIL FPL
RSU:
Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi
FIALS
Confederazioni sindacali:
CGIL
CISL
UIL
USAE
CONFSAL
Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro.
176
CISL FPS NAPOLI
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PARTE GENERALE
Articolo 1
Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti
del comparto di cui all'art. 6 del CCNQ del 2 giugno 1998, in servizio alla data del 1 gennaio 2000
o assunto successivamente. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 e concerne gli istituti normo - economici di cui ai successivi articoli.
2. Sono confermati tutti i riferimenti e le dizioni di cui all'art. 1 del predetto contratto. Il D. Lgs.
19 giugno 1999, n. 229 (come modificato ed integrato dai D. Lgs. nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000)
viene indicato come D. Lgs. 229 del 1999.
PARTE I
BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001
Articolo 2
Incrementi tabellari
(Norme che hanno esaurito il loro effetto o sono state sostituite da altre che ne hanno confermato
il contenuto. Trattandosi di norme recenti, vengono riportate per la loro utilità ai fini della definizione di eventuali situazioni ancora pendenti, riferite al periodo di vigenza.)
1. Gli stipendi tabellari di cui all'allegato 9, colonna C) del CCNL 7 aprile 1999, prospetto n. 2 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell' allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui del trattamento economico iniziale risultanti dalla applicazione del comma
1, sono rideterminati alle medesime scadenze, nella misura stabilita dalla allegata tabella B, prospetti nn. 1 e 2.
3. Gli importi delle fasce retributive di cui all'allegato n. 11 del CCNL 7 aprile 1999 sono rideterminati nei valori indicati nelle tabelle C e D alle scadenze ivi indicate
4. Con l'entrata in vigore del presente contratto, nella categoria D, livello economico iniziale e
livello economico Ds, sono istituite le posizioni economiche D5 e D5 Super, indicate nella tabella
E del presente contratto.
Articolo 3
Finanziamento dei trattamenti economici
(Norme che hanno esaurito il loro effetto o sono state sostituite da altre che ne hanno confermato
il contenuto. Trattandosi di norme recenti, vengono riportate per la loro utilità ai fini della definizione di eventuali situazioni ancora pendenti, riferite al periodo di vigenza.)
1. I fondi di cui all'art. 38, commi l e 3 del CCNL 7 aprile 1999 sono confermati e per il loro
tramite si provvede al finanziamento dei trattamenti economici cui i fondi stessi sono finalizzati con
le precisazioni dei seguenti commi. Il loro ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 1999 ed,
in particolare, il fondo dell'art. 38 comma 1 è comprensivo dell'incremento annuo dello 0,06% previsto a tale scadenza.
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CISL FPS NAPOLI
2. Sono confermate le modalità di incremento del Fondo della produttività collettiva per il
miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali di cui all'art. 38,
commi 3 e 4 del CCNL 7 aprile 1999. L'incremento pari all'1,2% del monte salari annuo calcolato
con riferimento al 1999 al netto degli oneri riflessi di cui al comma 5 dell'art. 38 è confermato per
tutto l'anno 2000. Per l'anno 2001, si rinvia all'art. 4.
3. Il fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 nonché le modalità di incremento del fondo stesso sono confermati. Inoltre, il fondo viene altresì incrementato alle decorrenze indicate con le
seguenti risorse :
"dal 1 gennaio 2000, delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (RIA) in godimento del personale comunque cessato dal servizio a decorrere dalla medesima data. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato ,
per ciascun dipendente cessato un importo pari alle mensilità residue della Ria in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. L'importo accantonato confluisce in via permanente , nel fondo con
decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane
assegnato in ragione di anno;
"dal 1.7.2000 da una somma mensile L. 5.000 pro- capite per sei mesi. Dall'1.1.2001 l'incremento è pari a L. 13.000 mensili pro capite, per dodici mensilità, che riassorbe il precedente. Tali risorse residuano dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione non utilizzati per l'incremento degli stipendi tabellari.
4. Le risorse di cui al fondo dell'art. 39 , utilizzate dalla data di entrata in vigore del CCNL 7
aprile 1999, per le finalità ivi previste o per quelle introdotte dal presente contratto, sono riassegnate al fondo dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta del personale che ne ha
usufruito.
Articolo 4
Utilizzo delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa
(Norme sostituite o che hanno esaurito i loro effetti)
1. Dal 1 gennaio 2001, le risorse pari all'1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1999 nonché le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, messe a disposizione dalle Regioni, sono destinate ai fondi dell'art. 38 o dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, nella
misura prevista dalla medesima contrattazione integrativa.
2. Con riguardo alla destinazione delle risorse di cui all'1,2% sono fatti salvi gli eventuali
accordi integrativi già sottoscritti in materia per il 2001.
Articolo 5
Indennità di rischio da radiazioni
1. L'indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica - ai sensi
dell'art. 54 del D.P.R. 384 del 1990 (sulla base della Legge 28.03.1968, n. 416, come modificata
dalla Legge 27.10.1988 n. 460) e confermata dall'art. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996
- 1997 del 27 giugno 1996 - a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata
indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella
stessa misura di L. 200.000 mensili lorde.
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2. Il valore complessivo degli importi della indennità professionale di cui al comma 1 spettante al personale interessato è trasferito dal fondo di cui all'art. 38, comma 1, al fondo dell'art. 39 del
CCNL 7 aprile 1999.
3. Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di
rischio radiologico nella misura di cui al comma 1. L'ammontare delle indennità corrisposte al personale del presente comma rimane assegnato al fondo dell'art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999.
4. L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le "zone controllate", deve
avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base
alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
5. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma 4 ai fini della corresponsione dell'indennità sono
oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi
dell'art. 6, comma 1 lettera a) del CCNL 7 aprile 1999.
6. Al personale dei commi 1 e 3, competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica
soluzione.
7. L'indennità di cui ai commi 1 e 3, alla cui corresponsione si provvede con i fondi ivi citati
deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio, non è cumulabile con l'indennità di cui al
D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E', peraltro, cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare confermata dall'art. 44,
comma 2, secondo alinea, del CCNL del 1 settembre 1995.
8. La tabella all. n. 6 del CCNL7 aprile 1999 è sostituita con la tabella F del presente contratto. Sono disapplicati l'art.
54 del D.P.R 384/1990 e l'art. 4 del CCNLII biennio parte economica 1996 - 1997 del 27 giugno 1996.
Articolo 6
Clausola di interpretazione autentica
1. L'art. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999 si applica anche nel caso di dipendenti del
Servizio sanitario nazionale vincitori di pubblico concorso o assunti a tempo determinato.
PARTE II
FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER IL RUOLO SANITARIO E PER LE ASSISTENTI SOCIALI
Articolo 7
Finalità e campo di applicazione delle risorse aggiuntive
(Norme sostituite o che hanno esaurito i loro effetti)
1. Nel quadro del riordino del Servizio sanitario nazionale, realizzato dal D. Lgs. 229 del 1999,
e del riordino delle professioni sanitarie, iniziato con la ridefinizione dei profili sanitari e sociali, la
legge di equiparazione 42 del 1999 e proseguito con la disciplina del nuovo percorso formativo
delle professioni medesime culminato nella Legge 10 agosto 2000, n. 251, le parti ritengono di
dover finalizzare le risorse aggiuntive indicate nel comma 2, alla valorizzazione delle professionalità del ruolo sanitario e delle assistenti sociali ed al loro sviluppo professionale in relazione al
modello di organizzazione aziendale, al fine di migliorare la funzionalità dei servizi ed in considerazione della situazione venutasi a creare nel mercato del lavoro.
180
CISL FPS NAPOLI
2. Le risorse aggiuntive sono così individuate:
a) a decorrere dal 1 gennaio 2001 per una somma pari a L. 400 miliardi comprensivi degli
oneri riflessi
b) a decorrere dal 31 dicembre 2001, di ulteriori L. 800 miliardi comprensivi degli oneri
riflessi.
3. Per la equilibrata distribuzione regionale di tali risorse alle aziende, ciascuna di esse quantifica l'onere a proprio carico per l'attuazione degli artt. 8 e 10 garantendo l'erogazione di quanto previsto dalle richiamate norme alle scadenze indicate dal presente contratto.
Articolo 8
Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico
profilo di assistente sociale
(Norme sostituite o che hanno esaurito i loro effetti)
1. Per realizzare le finalità dell'art. 7 comma 1 e favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie innanzitutto le parti, ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico - per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative - corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi profili, ritengono necessario che le aziende siano messe nelle condizioni economico - normative per attuare il passaggio di detto personale alla citata categoria.
2. A tale scopo, nell'ambito delle risorse aggiuntive di cui all'art. 7, comma 2, ciascuna azienda dispone di una quota di L. 2.588.000 lorde annue pro - capite per dipendente in servizio nella
categoria C del ruolo sanitario nonché della categoria C del ruolo tecnico, profilo di operatore professionale assistente sociale, cui va aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.
3. Tale quota è destinata:
a) in deroga all'art. 37 del CCNL, alla trasformazione alla cadenza prevista dall'art. 9 dei
posti della dotazione organica di tutti i profili appartenenti alla categoria C del ruolo sanitario e dell'operatore professionale - assistente sociale - del ruolo tecnico in altrettanti posti
di categoria D;
b) ad inquadrare, in prima applicazione, il citato personale della categoria D nelle fasce economiche e con gli assegni ad personam indicati nella tabella F allegata, in deroga all'art. 31,
comma 10 del CCNL. Tali assegni sono riassorbibili con l'attribuzione delle fasce successive e rimangono accreditati al fondo in caso di cessazione dal servizio dei dipendenti titolari prima dell'attribuzione della successiva fascia .
4. Per lo sviluppo delle professioni medesime, nel nuovo assetto che si determina nell'organizzazione del lavoro conseguente ai passaggi di cui al comma 1, ciascuna azienda dispone, nell'ambito delle risorse aggiuntive di cui al citato art. 7, comma 2, di una quota pari a L. 3.000.000 lorde
annue pro - capite per i dipendenti già in categoria D all'entrata in vigore del presente contratto e non beneficiari del comma 1, che espletino l'incarico di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 10 alla data del 31 agosto
2001. Al predetto importo va aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.
5. Il comma 4 ricomprende i dipendenti appartenenti al livello economico Ds che, alla data ivi
prevista espletino l'incarico di effettivo coordinamento, formalmente riconosciuto ai sensi dell'art.
10, comma 3.
6. Le risorse quantificate ai sensi dei commi 4 e 5 confluiscono nel fondo dell'art. 39 del CCNL
7 aprile 1999.
181
Articolo 9
Trasformazione dei posti e passaggi
(Norme sostituite o che hanno esaurito i loro effetti)
1. La trasformazione dei posti di cui all'art. 8, comma 2 avviene con decorrenza dal 1 settembre 2001. Dalla stessa data alla dotazione organica dei profili del ruolo sanitario e del ruolo tecnico- assistenti sociali - delle categorie C e D sono apportate le conseguenti modifiche.
2. Con decorrenza dal 1 settembre 2001 tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l'operatore professionale - assistente sociale - del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente,
di "collaboratore professionale sanitario" nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza nonché di collaboratore professionale - assistente sociale.
3. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale in distacco o aspettativa per motivi sindacali all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto.
4. Il personale del ruolo sanitario e le assistenti sociali transitati alla categoria D, secondo i servizi di assegnazione assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le singole aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle 24 ore. In tal senso si intendono completati i contenuti dei relativi profili di cui all'allegato 1 del CCNL 7 aprile 1999. Con
successivo accordo le declaratorie di cui al citato allegato saranno comunque adeguate al nuovo
assetto organizzativo anche con riferimento ai requisiti di accesso dall'interno e dall'esterno.
5. Il personale di cui al presente articolo che sarà assunto successivamente all'entrata in vigore
del presente contratto a seguito di pubblico concorso indetto sulla base della precedente classificazione, viene inquadrato nella categoria D.
6. Il personale di cui al presente articolo adibito a funzioni diverse dal profilo di appartenenza ovvero addetto ad altre attività per motivi di salute all'entrata in vigore del presente contratto non beneficia direttamente del
passaggio e viene inquadrato nella categoria D, a domanda - da effettuarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore
del presente contratto con riacquisizione delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. Tale domanda , nel
caso di allontanamento per motivi di salute, deve essere corredata - anche in momento successivo - da apposita
certificazione medico legale attestante la recuperata efficienza per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. In caso di mancata presentazione della domanda o impossibilità per motivi di salute di svolgere le mansioni del proprio profilo i dipendenti interessati saranno inquadrati in un profilo diverso della categoria C con le conseguenti modifiche della dotazione organica.
Articolo 10
Coordinamento
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione
del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica
indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l' indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001,
nella misura annua lorda di L. 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
182
CISL FPS NAPOLI
3. L'indennità di cui al comma 2 - sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende
abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica
anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds , ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento,
una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le
risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione
negativa.
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir
meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla
data del presente contratto. E' rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione
organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8
commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti
sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del
fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto.
PARTE III
N ORME
GENERALI E FINALI
Articolo 11
Le posizioni organizzative
1. Al fine di adeguare l' organizzazione dei servizi sanitari e sociali al nuovo sistema classificatorio del personale oggetto del passaggio di categoria, agli artt. 21 e 36 del
CCNL del 7 aprile 1999 vanno apportate le seguenti modifiche:
- Art. 21, con decorrenza dal 1 settembre 2001:
- al comma 2, sono abrogate le parole "nonché - limitatamente al personale del
ruolo sanitario e di assistenza sociale - nella categoria C per tipologie di particolare rilevo professionale coerenti con l'assetto organizzativo dell'azienda o
ente". Il comma termina pertanto con le parole "nella categoria D".
- il comma 9 è abrogato.
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2. In relazione alle modifiche apportate all'art. 21 del CCNL 7 aprile 1999, sono fatte
salve le situazioni in cui la disposizione ora abrogata abbia prodotto i propri effetti, per
il personale appartenente alla categoria C.
3. In via di interpretazione autentica al comma 1 dell'art. 36 del CCNL del 7 aprile
1999 e con decorrenza dalla sua entrata in vigore, vanno apportate le seguenti modifiche:
- dopo le parole "trattamento economico", la parola "iniziale" va sostituita con le
parole "in godimento".
- al termine del comma , si devono aggiungere le parole "corrisposta su tredici
mesi.Il valore complessivo dell'indennità di funzione comprende il rateo di tredicesima".
4. Le posizioni organizzative possono essere conferite anche al personale di cui
all'art. 10, secondo criteri definiti in contrattazione integrativa.
Articolo 12
Norma programmatica
1. Al fine di equilibrare i benefici economici derivanti dal nuovo sistema classificatorio di cui al presente contratto e per evitare eventuali squilibri connessi alla ricostruzione economica del passaggio di cui all'art. 9 secondo le modalità transitorie del contratto stesso, è demandato alla contrattazione integrativa il compito, nell'utilizzo delle
risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, di garantire con priorità l'acquisizione delle fasce economiche al personale della medesima categoria D non
beneficiario dell'art. 9, versante in concreta situazione di scavalco economico rispetto
all'inquadramento di cui all'art. 8, comma 3 lett. b).
2. Ferma rimanendo la facoltà delle aziende di rideterminare le dotazioni organiche
con oneri a carico del proprio bilancio, al fine di favorire il processo di riorganizzazione delle aziende anche per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, la quota
delle risorse di cui all'art. 3, comma 3 lettere a) e b) di pertinenza del predetto personale, pari - mediamente - al 35% di quelle complessive che confluiscono nel fondo di cui
all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 - per effetto delle medesime lettere, può essere destinata, in via eccezionale, per detto personale oltre che alle finalità del fondo medesimo,
al finanziamento dei passaggi di livello economico o di categoria mediante trasformazione dei posti di organico. Analogamente si può procedere con le risorse ad essi spettanti, ai sensi dell'art. 4, ove destinate al fondo dell'art. 39.
3. La possibilità di cui al comma 2 può essere utilizzata solo in prima applicazione del presente contratto dopo la quale continua ad applicarsi il sistema di finanziamento previsto dall'art. 37,
comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. In ogni caso le risorse utilizzate eccezionalmente per le finalità
del comma 2, al cessare dal servizio del personale che ne ha beneficiato sono restituite al fondo di
cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
184
CISL FPS NAPOLI
Articolo 13
Previdenza complementare
1. Le parti confermano quanto previsto dall'art. 42 del CCNL 7 aprile 1999 circa la
costituzione di un fondo nazionale di pensione complementare, ai sensi del D. Lgs. 124
del 1993, della legge 335 del 1995, della Legge 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del
D.P.C.M. del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le
spese di gestione, le parti confermano quanto già previsto dall'art. 42, comma 2 del
CCNL 7 aprile 1999 circa l'istituzione di un fondo unico con i lavoratori del comparto
Regioni - autonomie locali, a condizioni di reciprocità.
3. Il fondo pensione sarà finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro
e si costituirà secondo le procedure ivi previste dall'art. 13 dello stesso accordo.
4. le parti concordano sin d'ora che la quota di contribuzione da porre a carico del
datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata
nella misura dell'1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina
dell'Accordo istitutivo del Fondo stesso.
5. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 42, citato nel comma 1, sarà costituito, con
apposito Accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli elementi compresi
quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all'avvio ed al funzionamento, nonché all'utilizzo
delle risorse ad esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare l'adesione al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.
Articolo 14
Effetti dei nuovi stipendi
1.Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente
sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità dell'art. 32 del CCNL del
1 settembre 1995, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Il trattamento economico da prendere a base
per il compenso del lavoro straordinario di cui all'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 è quello previsto dalla tabella B, colonna C dei relativi prospetti allegati al presente contratto
secondo le decorrenze indicate. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che cesserà dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte
economica 2000- 2001.
3. Gli effetti del comma 1 si applicano anche all' indennità di cui all' art. 10 con
decorrenza dal 1 settembre 2001 ed all'indennità specifica professionale di cui all'art. 5,
comma 1 con decorrenza 31 dicembre 2001.
185
Articolo 15
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme dei
vigenti CCNL del 1 settembre 1995 (come integrato dal CCNL 22 maggio 1997) e 7
aprile 1999 ove non disapplicate o sostituite dal presente contratto.
186
CISL FPS NAPOLI
Tabella A
Ex - Livelli
Fasce
VIII bis
VIII
VII
VI
V
IV
III
DS2
DS
D
C
BS
S
A
Ex - Livelli
VIII BIS
VIII
VII
VI
V
IV
III
Aumenti mensili (in lire)
dal 1/7/20000
dal 1/1/2001
46.000
76.000
42.000
70.000
39.000
65.000
36.000
60.000
33.000
54.000
31.000
52.000
29.000
48.000
Sviluppo della tabella A per fasce
Aumenti mensili (in lire)
Fasce
dal 1/7/2000
dal 1/1/2001
DS4
49.000
81.000
DS3
47.000
79.000
DS2
46.000
76.000
DS1
44.000
73.000
DS
42.000
70.000
D4
45.000
74.000
D3
43.000
72.000
D2
42.000
70.000
D1
41.000
67.000
D
39.000
65.000
C4
42.000
69.000
C3
40.000
66.000
C2
38.000
64.000
C1
37.000
62.000
C
36.000
60.000
BS4
36.000
61.000
BS3
35.000
59.000
BS2
35.000
57.000
BS1
34.000
56.000
BS
33.000
54.000
B4
35.000
57.000
B3
34.000
56.000
B2
33.000
55.000
B1
32.000
54.000
B
31.000
52.000
A4
32.000
53.000
A3
31.000
52.000
A2
31.000
51.000
A1
30.000
50.000
A
29.000
48.000
187
Tabella B
Prospetto 1 - Trattamento economico iniziale a decorrere dal 1/7/2000
Totale
tabellare
iniziale
(C)
Valore
comune delle
indennità di
qualificazione
professionale
(D)
Nuovo
trattamento
economico
iniziale annuo
lordo da
1/7/2000
(E)
Ex
posizione
funzionale
Categoria
Trattamento
tabellare
iniziale annuo
lordo CCNL I
Biennio
(A)
I - II - III
A
12.489.000
348.000
12.837.000
222.000
13.059.000
IV
B
13.693.000
372.000
14.065.000
942.000
15.007.000
V
B livello
super
15.285.000
396.000
15.681.000
222.000
15.903.000
VI
C
16.695.000
432.000
17.127.000
1.662.000
18.789.000
VII
D
19.187.000
468.000
19.655.000
1.662.000
21.317.000
VIII
D livello
super
21.627.000
504.000
22.131.000
1.662.000
23.793.000
Incremento
annuo
da 1/7/2000
(B)
Note: A decorrere dal 1 luglio 2000, il trattamento economico iniziale di cui alla colonna C per il personale
già di ex livello VIII bis (confluito nella categoria D, livello economico DS) è pari ad £ 24.987.000. A detto
personale, se collocato nelle fasce DS1 e DS2 competono, rispettivamente, £ 25.220.000 e £ 26.649.000.
Prospetto 2 - Trattamento economico iniziale a decorrere dal 1/1/2001
Totale
tabellare
iniziale
(C)
Valore
comune delle
indennità di
qualificazione
professionale
(D)
Nuovo
trattamento
economico
iniziale annuo
lordo da
1/1/2001
(E)
Ex
posizione
funzionale
Categoria
Trattamento
tabellare
iniziale annuo
lordo da
1/7/2000
(A)
I - II - III
A
12.837.000
576.000
13.413.000
222.000
13.635.000
IV
B
14.065.000
624.000
14.689.000
942.000
15.631.000
V
B livello
super
15.681.000
648.000
16.329.000
222.000
16.551.000
VI
C
17.127.000
720.000
17.847.000
1.662.000
19.509.000
VII
D
19.655.000
780.000
20.435.000
1.662.000
22.097.000
VIII
D livello
super
22.131.000
840.000
22.971.000
1.662.000
24.633.000
Incremento
annuo
da 1/1/2001
(B)
Note: A decorrere dal 1 gennaio 2001, il trattamento economico iniziale di cui alla colonna C per il personale già di ex
livello VIII bis (confluito nella categoria D, livello economico DS) è pari ad £ 25.899.000.
A detto personale, se collocato nelle fasce DS1 e DS2 competono, rispettivamente, £ 26.096.000 e £ 27.561.000.
188
CISL FPS NAPOLI
Tabella C
Prospetto 1
Categorie e posizioni economiche di svilippo
(importi annui lordi comprensivi degli aumenti all’1/7/2000)
DS
23.793.000
DS1
25.220.000
DS2
26.649.000
DS3
28.156.000
DS4
29.413.000
D
21.317.000
D1
22.560.000
D2
23.680.000
D3
24.800.000
D4
25.932.000
C
18.789.000
C1
19.754.000
C2
20.874.000
C3
22.006.000
C4
23.668.000
BS
15.903.000
BS1
16.779.000
BS2
17.646.000
BS3
18.246.000
BS4
19.258.000
B
15.007.000
B1
15.784.000
B2
16.603.000
B3
17.115.000
B4
17.727.000
A
13.059.000
A1
13.747.000
A2
14.430.000
A3
14.830.000
A4
15.292.000
Prospetto 2
Differenza annua tra le fasce
DS
23.793.000
DS1
1.427.000
DS2
1.429.000
DS3
1.507.000
DS4
1.257.000
D
21.317.000
D1
1.243.000
D2
1.120.000
D3
1.120.000
D4
1.132.000
C
18.789.000
C1
965.000
C2
1.120.000
C3
1.132.000
C4
1.662.000
BS
15.903.000
BS1
876.000
BS2
867.000
BS3
600.000
BS4
1.012.000
B
15.007.000
B1
777.000
B2
819.000
B3
512.000
B4
612.000
A
13.059.000
A1
688.000
A2
683.000
A3
400.000
A4
462.000
189
Tabella D
Prospetto 1
Categorie e posizioni economiche di svilippo
(importi annui lordi comprensivi degli aumenti all’1/1/2001)
DS
24.633.000
DS1
26.096.000
DS2
27.561.000
DS3
29.104.000
DS4
30.385.000
D
22.097.000
D1
23.364.000
D2
24.520.000
D3
25.664.000
D4
26.820.000
C
19.509.000
C1
20.498.000
C2
21.642.000
C3
22.798.000
C4
24.486.000
BS
16.551.000
BS1
17.451.000
BS2
18.330.000
BS3
18.954.000
BS4
19.990.000
B
15.631.000
B1
16.432.000
B2
17.263.000
B3
17.787.000
B4
18.411.000
A
13.635.000
A1
14.347.000
A2
15.042.000
A3
15.454.000
A4
15.928.000
Prospetto 2
Differenza annua tra le fasce
DS
24.633.000
DS1
1.463.000
DS2
1.465.000
DS3
1.543.000
DS4
1.281.000
D
22.097.000
D1
1.267.000
D2
1.156.000
D3
1.144.000
D4
1.156.000
C
19.509.000
C1
989.000
C2
1.144.000
C3
1.156.000
C4
1.698.000
BS
16.551.000
BS1
900.000
BS2
879.000
BS3
624.000
BS4
1.036.000
B
15.631.000
B1
801.000
B2
831.000
B3
524.000
B4
624.000
A
13.635.000
A1
712.000
A2
695.000
A3
412.000
A4
474.000
190
CISL FPS NAPOLI
Tabella E
Prospetto 1
Categorie e posizioni economiche di svilippo
(importi annui lordi a decorrere dall’entrata in vigore del CCNL )
DS
24.633.000
DS1
26.096.000
DS2
27.561.000
DS3
29.104.000
DS4
30.385.000
DS5
31.722.000
D
22.097.000
D1
23.364.000
D2
24.520.000
D3
25.664.000
D4
26.820.000
D5
28.000.000
C
19.509.000
C1
20.498.000
C2
21.642.000
C3
22.798.000
C4
24.486.000
BS
16.551.000
BS1
17.451.000
BS2
18.330.000
BS3
18.954.000
BS4
19.990.000
B
15.631.000
B1
16.432.000
B2
17.263.000
B3
17.787.000
B4
18.411.000
A
13.635.000
A1
14.347.000
A2
15.042.000
A3
15.454.000
A4
15.928.000
Prospetto 2
Differenza annua tra le fasce
DS
24.633.000
DS1
1.463.000
DS2
1.465.000
DS3
1.543.000
DS4
1.281.000
DS5
1.337.000
D
22.097.000
D1
1.267.000
D2
1.156.000
D3
1.144.000
D4
1.156.000
D5
1.180.000
C
19.509.000
C1
989.000
C2
1.144.000
C3
1.156.000
C4
1.698.000
BS
16.551.000
BS1
900.000
BS2
879.000
BS3
624.000
BS4
1.036.000
B
15.631.000
B1
801.000
B2
831.000
B3
524.000
B4
624.000
A
13.635.000
A1
712.000
A2
695.000
A3
412.000
A4
474.000
191
Tabella F
Profilo
Valore annuo lordo
indennità
addetto alle pulizie - fattorino - commesso - ausiliario specializzato
---
ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato)
540.000
operatore tecnico - coadiutore amministrativo - coadiutore
amministrativo esperto
---
operatore tecnico specializzato - operatore socio sanitario
---
operatore tecnico coordinatore
936.000
Puericultrice
240.000
massofisioterapista - massaggiatore
infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso
--480.000
assistente amministrativo - programmatore - assistente tecnico
---
collaboratore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto n. 11) - assistente
religioso - collaboratore professionale assistente sociale - collaboratore amministrativo professionale - collaboratore tecnico-professionale
---
collaboratore professionale sanitario :
a) infermiere - infermiere pediatrico - assistente sanitario - ostetrica
b) tecnico sanitario di radiologia medica
collaboratore prof. sanitario esperto (esclusi i profili di cui al punto n. 13) - collaboratore amministrativo professionale esperto - collaboratore tecnico-professionale esperto - collaboratore professionale assistente sociale esperto
collaboratore professionale sanitario esperto:
a) ex operatore professionale dirigente;
b) tecnico sanitario di radiologia medica
840.000
2.400.000
---
660.000
2.400.000
192
CISL FPS NAPOLI
Tabella G
Determinazione degli assegni personali a seguito di un incremento annuo di £ 2.588.000 per gli ex C
(pari a £ 2.803.580 con il rateo di tredicesima)
Fascia
Tabellari
Incremento
Totale
Fascia
Tabellari
Importi eccedenti il valore
di fascia
C
19.509.000
2.588.000
22.097.000
D
22.097.000
0
C1
20.498.000
2.588.000
23.086.000
D
22.097.000
989.000
C2
21.642.000
2.588.000
24.230.000
D1
23.364.000
866.000
C3
22.798.000
2.588.000
25.386.000
D2
24.520.000
866.000
C4
24.496.000
2.588.000
27.084.000
D4
26.820.000
234.000
193
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti con l'art. 12, comma 1 intendono riequilibrare eventuali situazioni di scavalco che potrebbero essersi prodotte per effetto del presente contratto con il passaggio ai sensi dell'art. 9 del contratto stesso, rispetto agli inquadramenti disposti ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 7 aprile 1999,
applicando l'art. 31 comma 10.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che il presente contratto determina le condizioni per l'avvio del riordino delle
professioni sanitarie in coerenza con le attuali leggi in materia, processo che sarà portato a termine con il successivo quadriennio, con particolare riguardo anche alle condizioni di lavoro in cui
opera il predetto personale. In tale contesto, le parti riprenderanno in considerazione anche la specifica situazione del personale ad esaurimento collocato nella categoria B, livello economico Bs.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
In relazione all'art. 9 comma 6 le parti concordano sul fatto che per mansioni proprie del profilo
di appartenenza si intendono tutte quelle previste dalle vigenti disposizioni tra le quali rinvenire
quelle di assegnazione del personale interessato compatibili con lo stato di salute ed in grado di
recuperarlo alla funzione propria.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
La scrivente Organizzazione, preso atto dei contenuti emersi dall'odierno confronto
negoziale sul rinnovo del secondo biennio economico e sulla adozione delle code contrattuali, ed in particolare sul fatto che l'atto di indirizzo fornito dal Comitato di Settore
ha sostanzialmente indotto le parti a rivedere quanto sottoscritto nell'accordo tecnico
dello scorso 4 maggio, ritiene di dover confermare le argomentazioni espresse nella precedente dichiarazione a verbale in ordine a quanto segue:
- Il finanziamento di aumenti contrattuali per il biennio pari a 3,22 % ( 1,2% anno 2000 +
1,7 % anno 2001 + 0,32 di differenziale inflazionistico) ed ulteriori risorse da allocare sull'art.39
pari a 0,4 % e la rivalutazione della RIA, pur consentendo a tutto il personale aumenti che vanno
oltre quanto concesso agli altri comparti dell'ex pubblico impiego, non consente - per il personale
che non è stato interessato dalle eventuali ricollocazioni - una reale armonizzazione del comparto
che sia in linea cioè con quanto avvenuto nelle aree dirigenziali;
- Ancora una volta non si è voluto adottare una seria regolamentazione dell'esercizio della
libera professione per gli operatori. Va prevista, così come più volte rivendicato, una norma contrattuale che consenta l'attività dei professionisti del comparto, così individuati ed abilitati ex lege.
Facendo cioè in modo che sia il contratto del comparto, e non quello di altre categorie, a regolamentare l'attività degli operatori sanitari e sociali nell'esercizio della professione. Nella fattispecie
deve essere inserita nel Contratto apposita norma che vincoli le parti a contrattare al livello integrativo sia il range operativo (libera professione individuale, di equipes ed aziendale) nonché le quantificazione economiche retributive che la medesima attività comporta.
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CISL FPS NAPOLI
- Relativamente all'ultima stesura dell'art. 12 (Norma Programmatica), si rileva come questa, contrariamente alla precedente, consente alle Aziende la facoltà di rideterminare le dotazioni
organiche - al fine di favorire il processo di riorganizzazione anche per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo - con oneri a carico del proprio bilancio. Tale previsione, in buona sostanza, non permette un adeguato ed agile percorso di carriera ai Lavoratori dei ruoli tecnico ed amministrativo i quali, a tutt'oggi e sin dalle tornate contrattuali che hanno caratterizzato l'ultimo decennio, certamente non hanno fruito di particolari benefici. Non si è voluto prevedere, in particolare,
un percorso che consentisse - attraverso specifici percorsi - la straordinaria riqualificazione dei
coadiutori amministrativi.
Precisa altresì che la sottoscrizione del verbale odierno non inficia - in quanto non risolutiva del
problema - la richiesta già formalizzata, di attivazione delle procedure di interpretazione autentica
sull'art. 18, commi 1 e 2 del C.C.N.L. 7 aprile 2001 ed evidenzia espressa riserva rispetto alla tabella di equiparazione riguardante l'A.R.P.A. della Regione Friuli Venezia Giulia in quanto la stessa
tabella, prevedendo l'inserimento negli organici di personale laureato, potrebbe essere utilizzata
strumentalmente per inserire altro personale in profili oggi non previsti dal C.C.N.L. del comparto
Sanità.
Roma, 20 settembre 2001
Federazione Sindacati Indipendenti
GIÀ: RS.U./Snatoss-Adass-Fase-Fapas-Sunas-Soi
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
La FIALS a conferma della dichiarazione a verbale resa il 04/05/2001 in sede di sottoscrizione del
verbale tecnico di riunione, apprezza il giusto e doveroso riconoscimento professionale ed economico previsto in favore dei profili professionali del ruolo sanitario e degli Assistenti Sociali ricollocati nella categoria D e per la istituzione della indennità di coordinamento riconosciuta in favore
dei medesimi profili ai quali viene affidata la funzione di coordinamento.
Ciò premesso,
DICHIARA
a) di dissentire fortemente per il mancato accoglimento delle proposte FIALS che avrebbero
evitato discriminazioni al personale amministrativo e ad altri profili completamente ignorati;
b) nella continuità della azione sindacale sin qui portata avanti, richiamata anche la dichiarazione a verbale apposta in sede di sottoscrizione del CCNL 07/04/1999, e tutti i documenti inviati
all'A.RA.N., rivendica le proposte e le richieste, di seguito elencate, avanzate nel corso della trattativa e che non hanno trovato, al momento, la piena condivisione e accoglienza da parte
dell'A.RA.N quanto segue:
1. il Coadiutore Amministrativo con anzianità di 5 anni al 31/12/1997 deve essere ricollocato nella categoria C con la trasformazione del posto in Assistente Amministrativo;
2. l'Assistente Amministrativo e l'Assistente Tecnico con anzianità di 5 anni al 31/12/1997
deve essere ricollocato nella categoria D con la trasformazione del posto in Collaboratore
Amministrativo Professionale e Collaboratore Tecnico Professionale;
3. il Collaboratore Amministrativo Professionale con anzianità di servizio di 7 anni al
31/12/1997 deve essere ricollocato nella categoria D livello economico Ds;
195
4. l'Infermiere Generico e la Puericultrice devono essere ricollocati nella categoria C, fermo
restando il diritto di conseguire l'inquadramento giuridico ed economico nel profilo della
categoria D qualora se siano in possesso del relativo titolo abilitante;
5. una generale rivalutazione delle altre figure professionali presenti nel comparto:
Commessi ed Ausiliari Specializzati, Operatori Tecnici e Operatori Tecnici Specializzati.
Le rivendicazioni sopra elencate possono avvenire, anche, nell'ambito delle procedure e con le
risorse di cui all'art. 12 comma 2 secondo tempi e modalità individuate dalla contrattazione integrativa aziendale, fermo restando che il Governo deve ritenersi impegnato a fare in modo che tutte
le Regioni finanzino tutti gli istituti contrattuali, in conformità agli impegni assunti.
Quanto sopra, viene richiesto perché la riorganizzazione del lavoro in atto nelle aziende sanitarie che ha già prodotto più elevati livelli qualitativi nelle prestazioni, è frutto della riqualificazione delle professionalità ottenuta
dalle nuove metodologie di lavoro e dalle esperienze acquisite nel tempo.
Riteniamo che alla FIALS vada riconosciuto il merito di aver sollecitato e sostenuto, durante tutta
la fase della trattativa contrattuale l'estensione della indennità di coordinamento ai profili professionali di Collaboratore Amministrativo Professionale e Collaboratore Amministrativo professionale esperto, nonché dei corrispondenti profili del ruolo tecnico.
La sottoscrizione del presente accordo è dettata dalla esigenza fondamentale:
a) di non danneggiare ulteriormente gli operatori della sanità che attendono il rinnovo contrattuale da circa 17 mesi;
b) di consentire la partecipazione della FIALS alle contrattazioni integrative aziendali per
tutelare tutte le professionalità.
La FIALS si sente impegnata ad aprire una vertenza contrattuale con il nuovo Governo per risolvere anche le questioni sopra evidenziate, comprendendo che l'A.RA.N. attualmente non è stata
autorizzata ad operare nel senso voluto da questo Sindacato.
FIALS
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO SANITÀ
1998 - 2001
SOTTOSCRITTO IN DATA 7 APRILE 1999
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A seguito del parere favorevole espresso in data 15 marzo 1999 dal Comitato di Settore sul testo
dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 del personale del comparto Sanità nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 2 aprile 1999, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 7 aprile 1999 alle ore 14,30 ha avuto luogo l’incontro tra::
l'ARAN:
Nella persona del Presidente prof. Carlo dell’Aringa
e i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali:
CGIL FP sanità
FIST CISL
UIL Sanità
RSU:
Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi
FED. NAZ. FIALS - CONFSAL Sanità
CSA DI CISAS SANITà
Cisas sanità, Cisal (Fls Cisal, Cisal Sanità,
Dirsan Cisal), Confill Sanità - Cusal,
Confail - Failet - Unsiau, Fenspro - Fasil - Usppi)
Confederazioni sindacali:
CGIL
CISL
UIL
USAE
CONFSAL
CISAS
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro relativo al personale dipendente del comparto Sanità per il quadriennio normativo 1998 2001 ed il biennio economico 1998 - 1999.
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PARTE I
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni,
aziende ed enti del comparto di cui all'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, stipulato il 2 giugno 1998.
2. Al personale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), si applica il
contratto collettivo di cui al comma 1. Sino all'inquadramento definitivo del personale nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza.
3. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato il presente contratto definisce
particolari modalità di applicazione degli istituti normativi.
4. Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni e 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai D.Lgs. 4
novembre 1997, n. 396 e D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come "D.Lgs n. 502 del
1992" e "D.Lgs n. 29 del 1993". Il testo unificato del D.Lgs 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del
25 maggio 1998. Tale testo è stato ulteriormente integrato con il D.Lgs 29 ottobre 1998, n. 387. Pertanto la dizione "D.Lgs n. 29 del 1993" è riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le modificazioni.
5. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale
di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti".
6. Nel testo del presente contratto per "dirigente responsabile" si intende il dirigente preposto
alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto
delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di unità operativa si indicano genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come individuate dai rispettivi ordinamenti.
Articolo 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
(Sostituito dall'art. 2 del CCNL 19 Aprile 2004)
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
METODOLOGIE DI RELAZIONI
Articolo 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle
aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di
202
CISL FPS NAPOLI
contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale
dei dipendenti con l'esigenza delle aziende ed enti di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e
l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si
articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda o ente, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) concertazione, consultazione ed informazione. L'insieme di tali istituti realizza i principi
della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche;
d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Articolo 4
Contrattazione collettiva integrativa
1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei
fondi di cui agli artt. 38 e 39.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:
I - i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di
incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo
di cui all'art. 38 comma 3;
II - criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39:
a) attuazione dell'art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n.
662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali economie vanno adeguate in
base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell'anno;
c) specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
d) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle
aziende o enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e
delega di funzioni;
e) finanziamenti aggiuntivi o integrativi;
f) una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo di cui all'art. 39;
III - lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti
dalla programmazione sanitaria regionale;
IV - le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, di cui
all'art. 27;
V - i programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
VI - le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavo-
203
ro nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
VII - le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
VIII - i criteri per le politiche dell'orario di lavoro di cui all'art. 26;
IX - l'individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time di cui all'art. 23, comma 10;
X - le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art.7, anche alla luce
della legge 10 aprile 1991, n. 125.
XI - criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario.
3. La contrattazione collettiva integrativa riguarda, altresì, le seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale:
- i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all'interno di ciascuna categoria, di cui all'art. 17;
- il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale di
cui all'art. 35;
4. Le componenti salariali relative alla produttività da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi, verificati dal
nucleo di valutazione oppure dal servizio di controllo interno.
5. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati dagli artt. 3, comma 1, e 10
sulle materie di cui al comma 2, dal V al IX punto, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia
raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e
di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni.
6. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti
dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Articolo 5
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo.
(Articolo sostituito dall'articolo 4 del CCNL 19 Aprile 2004)
Articolo 6
Informazione, concertazione, consultazione e commissioni paritetiche
1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati:
A) INFORMAZIONE:
- L'azienda o l'ente - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le
parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente
i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di
carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la
gestione complessiva delle risorse umane.
- Nel caso di materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva
integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva.
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CISL FPS NAPOLI
- Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi;
eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche
conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 5 del CCNL del 2 giugno 1998, sulla definizione dei comparti di contrattazione.
B) CONCERTAZIONE
- I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie:
- articolazione dell'orario di servizio;
- verifica periodica della produttività delle strutture operative;
- definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro.
- andamento dei processi occupazionali;
La concertazione è, altresì, prevista per l'attuazione del sistema classificatorio in
ordine alla definizione dei criteri e modalità di:
- svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie, art. 16;
- valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni, art. 20;
- conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione
periodica, art. 21;
- dei sistemi di valutazione permanente di cui all'art. 35, comma 2;
- La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.
C) CONSULTAZIONE
- La consultazione dei soggetti di cui alla lett. A), prima dell'adozione degli atti interni
di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge,
obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione
delle dotazioni organiche;
b) modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del
collegio arbitrale di cui all'art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 29 del 1993 sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato.
c) casi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attività dell'azienda o ente è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e degli enti e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione
delle aziende o enti ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie
nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 7, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda o ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati
organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere
una adeguata rappresentanza femminile.
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3. Presso ciascuna Regione può essere costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i
rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno una volta l'anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia
di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e
quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
4.Il sistema delle relazioni sindacali regionali prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le competenti OO.SS. di categoria su materie aventi riflessi sugli istituti del presente contratto, in particolare su quelli a contenuto economico di cui all'art. 38, comma 4 nonché sulla formazione ed aggiornamento professionale, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le
medesime OO.SS. Ai fini del comma 5, i protocolli eventualmente sottoscritti saranno inviati
all'ARAN.
5. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione di
esso con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione
e dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
Articolo 7
Comitati per le pari opportunità
1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda o ente nell'ambito delle
forme di partecipazione previste dall'art. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione
integrativa di cui all'art. 4, comma 2 punto X;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge
n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'azienda o ente, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un
pari numero di rappresentanti dell'azienda o ente. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per
favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto
anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:
- accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del
part-time;
- processi di mobilità.
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4. Le aziende e gli enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro
funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del
lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici
all'interno degli enti, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vai profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e
comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI
Articolo 8
Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
1. La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, così come previsto dall'art. 10,
comma 1 dell'accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste
dall'accordo stesso ai seguenti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo
collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale
dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) ai dirigenti sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative:
- dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo
l'elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
- delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale.
- componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non
coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) o quelli dei due precedenti alinea.
2. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'art. 13 dell'accordo quadro di cui al comma 1.
Articolo 9
Composizione delle delegazioni
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o ente o da un suo delegato;
- dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalle R.S.U.;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.
3. Le aziende e gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
207
CAPO III
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Articolo 10
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza,
buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La contrattazione collettiva integrativa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli
delle parti implicando l'obbligo di addivenire a un accordo nelle materie previste dall'art. 4, comma
5. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le medesime parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
Articolo 11
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
1. Quando insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'articolo 51
del D.Lgs. 29 del 1993 o quelle previste dall'art. 5, per i contratti collettivi integrativi, sostituisce
la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di generalità,
anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le controversie.
PARTE II
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
CAPO I
OBIETTIVI
Articolo 12
Obiettivi
1. Con le norme sulla classificazione del personale le parti hanno inteso superare definitivamente il precedente sistema di inquadramento del personale del Servizio sanitario nazionale basato sulle posizioni funzionali di cui
al DPR 761/1979 e del DPR 384/1990, attraverso l'introduzione di un nuovo e diverso sistema tale da consentire un giusto contemperamento tra valorizzazione dell'autonomia organizzativa delle aziende ed enti, esigenze di
sviluppo professionale dei dipendenti e rispetto dei vincoli di bilancio e risorse contrattualmente definite.
2. Le norme sulla classificazione del personale perseguono le finalità del miglioramento della funzionalità
dei servizi sanitari, dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della gestione
delle risorse nonché la razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro, favorendo il recupero della motivazione
del personale attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni individuali.
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3. Ai fini suddetti, in armonia a quanto previsto dal Protocollo sul lavoro pubblico del
12.3.1997, sono correlati adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali, formulati e finanziati dalle aziende ed enti, nell'ambito delle procedure previste dall'art. 4,
comma 2, e con le risorse di cui all'art. 29, comma 10.
CAPO II
CLASSIFICAZIONE
Articolo 13
Il sistema di classificazione del personale
1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A,
B, C e D. Nell'ambito della categoria D è prevista l'individuazione delle posizioni organizzative di
cui agli artt. 20 e seguenti.
2. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato 1 che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nella categoria stessa, corrispondenti a
livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative
attività lavorative. L'indicazione degli attuali profili contenuta nella declaratoria è esaustiva.
3. I profili di nuova istituzione sono disciplinati dall'art. 19.
4. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie e, all'interno della
stessa categoria, possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come
"super". I profili ivi collocati assumono la denominazione di "specializzato" o di "esperto".
5. Ogni dipendente è inquadrato nella corrispondente categoria del sistema di classificazione in
base al profilo di appartenenza. Ciascun dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari e strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito i cui compiti e responsabilità sono
indicati a titolo esemplificativo nelle declaratorie di cui all'allegato 1. La disciplina delle mansioni
e del loro temporaneo mutamento è regolata dall'art. 28.
Articolo 14
Accesso dall'esterno
1. Il regolamento previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 disciplina l'accesso alle categorie dall'esterno mediante i pubblici concorsi ovvero con le procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987 n. 56, stabilendo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, le modalità per garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno a ciascuna categoria.
Articolo 15
Progressione interna nel sistema classificatorio
1. La progressione interna dei dipendenti dell'azienda o ente nel sistema classificatorio, nel
rispetto dell'art. 14, viene effettuata, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili, mediante:
a) passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore;
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b) passaggi all'interno delle categorie B e D;
c) passaggi nell'ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello.
2. Le aziende e gli enti possono bandire i concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di
collocamento anche per i posti di cui al comma 1, punti b) e c) solo se le selezioni interne hanno
esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare.
Articolo 16
Criteri e procedure per i passaggi tra categorie
1. I passaggi dei dipendenti da una categoria all'altra immediatamente superiore avvengono previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei
requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo cui si riferisce la selezione.
2. La selezione del comma 1 è basata su:
a) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in
apposita prova teorico-pratica e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi;
b) valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in considerazione:
- titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento, certificato di abilitazioni a funzioni direttive, diploma di scuola diretta ai fini speciali nell'assistenza infermieristica etc., purché non siano utilizzati come requisito di ammissione;
- corsi di formazione, anche esterni all'azienda, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale;
- qualificati corsi di aggiornamento professionale;
- pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dall'azienda o ente;
3. Gli elementi di valutazione del comma 2 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in
relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie ed i profili cui si riferiscono
le selezioni.
4. Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni del comma 1
sono preventivamente individuate dalle aziende o enti con atti regolamentari improntati
a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. Le parti, al fine di fornire alle aziende ed enti linee guida uniformi sulle
procedure, rinviano all'allegato 2 al presente contratto.
Articolo 17
Criteri e procedure per i passaggi all'interno di ciascuna categoria
1. I passaggi dei dipendenti, nell'ambito della stessa categoria tra profili di diverso livello economico nei limiti della dotazione organica, vengono effettuati dalle aziende ed enti previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti
culturali e professionali previsti dalla relativa declaratoria dell'allegato 1.
2. I criteri per le selezioni del comma 1 e le procedure relative alle modalità del loro svolgimento vengono definite dal regolamento di cui all'art. 16, comma 4, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 3.
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3. I passaggi orizzontali dei dipendenti all'interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso
livello, vengono effettuati dalle aziende ed enti, a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti
culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo dalla declaratoria di cui all'allegato 1. In caso di più domande si procede alla selezione interna, utilizzando anche i criteri dei commi 1 e 2;ove sia richiesto il possesso di
requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell'idoneità
professionale, anche mediante prova teorico-pratica.
Articolo 18
Norma di inquadramento del personale in servizio
1. Le posizioni funzionali già previste dalla tabella allegato 1 al DPR 20 dicembre 1979, n. 761,
come modificata dalla tabella allegato 1 al DPR 28 novembre 1990, n. 384 sono disapplicate e
sostituite dalle categorie e profili di cui alla tabella allegato 1 al presente contratto.
2. Il personale in servizio è inserito nel nuovo sistema di classificazione previsto dal presente contratto dall'1
gennaio 1998 con effetto automatico mediante l'attribuzione della categoria e del profilo secondo le indicazioni
dell'allegato 1, senza incremento di spesa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Con decorrenza dal 1 gennaio 1998, ai profili di fattorino e addetto alle pulizie - già appartenenti alle posizioni funzionali di I e II livello ex DPR. 384/1990 - ed inquadrati nella categoria Aè attribuito il trattamento economico tabellare iniziale dei profili di commesso e di ausiliario specializzato. Dalla stessa data i profili di fattorino e addetto alle pulizie sono soppressi e le mansioni svolte dal relativo personale in servizio corrispondono,
rispettivamente, a quelle dei profili di commesso e di ausiliario specializzato addetto ai servizi economali.
4. Per il profilo di ausiliario specializzato, ricompreso nella categoria A, resta confermata la previsione, nell'ambito della dotazione complessiva del profilo, di due distinti contingenti relativi alle attività dei servizi tecnico-economali e dei servizi socio-assistenziali, ferma rimanendo l'interscambiabilità dei dipendenti tra i due contingenti prima dell'espletamento del corso annuale di formazione professionale dell'operatore tecnico addetto
all'assistenza disciplinato dal decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1991, n. 295.
5. I profili di infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso, massaggiatore e massofisioterapista, già inquadrati nell'ex V livello economico, rimangono collocati ad esaurimento, nel livello economico
Bs - ed esercitano le mansioni previste dalle previgenti disposizioni ad essi riferite.
Articolo 19
Nuovi profili
1. Con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, tutti citati nella declaratoria del personale inserito nella categoria C di cui
all'allegato 1, sono stati individuati o ridefiniti i seguenti profili sanitari:
- infermiere
- infermiere pediatrico
- tecnico sanitario di radiologia medica
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- igienista dentale
- fisioterapista
- tecnico audioprotesista
- ortottista - assistente di oftalmologia
- tecnico ortopedico
211
- tecnico audiometrista
- terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
- tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale
- tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- terapista occupazionale
- tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- assistente sanitario
- logopedista
- ostetrica
- dietista
- podologo
- tecnico di neuro fisiopatologia.
2. Nei seguenti profili di cui al comma 1 sono riconducibili i profili a fianco di ciascuno indicati già inseriti nelle ex posizioni funzionali di sesto e settimo livello confluite rispettivamente nelle
categorie C e D, fatto salvo quanto sarà previsto dai decreti del comma 1 in tema di equipollenza
dei diplomi conseguiti in base al pregresso ordinamento:
infermiere
infermiere professionale
infermiere pediatrico
vigilatrice d'infanzia
tecnico sanitario di radiologia medica
tecnico di radiologia medica
tecnico sanitario di laboratorio biomedico
tecnico di laboratorio medico
igienista dentale tecnico
igienista dentale
fisioterapista
terapista della riabilitazione
tecnico audioprotesista
audioprotesista
ortottista - assistente di oftalmologia
ortottista
assistente sanitario
assistente sanitario
logopedista
logopedista
ostetrica
ostetrica
dietista
dietista
podologo
podologo
tecnico di neuro fisiopatologia
tecnico di neuro fisiopatologia
tecnico della prevenzione nell'ambiente
e nei luoghi di lavoro
vigile sanitario
tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare
tecnico di angiocardiochirurgia perfusionista
educatore professionale
educatore professionale
3. Sono confermati i profili di puericultrice, di odontotecnico;ottico;massaggiatore non vedente. Il relativo personale è inquadrato nelle categorie B - livello Bs - o C o D, a seconda dell'appartenenza, rispettivamente, alle ex posizioni funzionali di quinto, di sesto o di settimo livello, ed esercita le mansioni previste dalle previgenti disposizioni legislative o regolamentari di riferimento.
4. Le parti - in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili sanitari da parte del
Ministero della Sanità ovvero a seguito della definizione della formazione complementare - si
incontreranno per l'individuazione della categoria di appartenenza dei profili interessati.
5. Con il presente contratto sono istituiti i seguenti nuovi profili non sanitari ascritti alle categorie sottoindicate e le cui mansioni sono indicate nell'allegato 1 al presente contratto:
CATEGORIA B, nel livello B super (Bs):
- operatore tecnico specializzato
- coadiutore amministrativo esperto
212
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CATEGORIA C:
- programmatore
CATEGORIA D:
- collaboratore tecnico - professionale
- collaboratore amministrativo - professionale
CATEGORIA D, nel livello D super (Ds):
- collaboratore tecnico - professionale esperto
- collaboratore amministrativo - professionale esperto
- collaboratore professionale assistente sociale esperto
6. Dall'entrata in vigore del presente contratto, nella categoria B, il profilo dell'operatore tecnico specializzato sostituisce l'operatore tecnico ricollocato ai sensi dell'art. 40 del DPR 20 novembre 1990, n. 384.
7. La denominazione generale dei profili compresi nelle ex posizioni funzionali di VI, VII e VIII
livello di cui alla tabella all. 1 al DPR 20 novembre 1990, n. 384, confluite nelle categorie C e D,
assumono la denominazione a fianco di ciascuno indicata:
CATEGORIA C:
a) operatore professionale di 1^ categoria collaboratore = operatore professionale sanitario
b) assistente sociale = operatore professionale assistente sociale
CATEGORIA D:
a) operatore professionale di 1^ctg coordinatore = collaboratore professionale sanitario
b) assistente sociale coordinatore = collaboratore professionale assistente sociale
c) collaboratore amministrativo = collaboratore amministrativo-professionale
CATEGORIA D, nel livello Ds:
a) operatore professionale dirigente = collaboratore professionale sanitario esperto
b)
collaboratore coordinatore = collaboratore amministrativo-professionale esperto
8. Le aziende ed enti, secondo le norme del proprio ordinamento ed in relazione alle proprie esigenze funzionali, istituiranno con oneri a proprio carico i posti di organico per i nuovi profili previsti dal presente articolo
da inserire nelle categorie B, C e D secondo la declaratoria dei relativi profili.
CAPO III
LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Articolo 20
Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni
1. Le aziende ed enti, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo
svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità.
2. Le posizioni organizzative, a titolo esemplificativo, possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di
particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed
organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione,
quali ad esempio i processi assistenziali, oppure lo svolgimento di: attività di staff e/o studio; di
ricerca; ispettive di vigilanza e controllo; di coordinamento di attività didattica.
3. La graduazione delle funzioni è definita da ciascuna azienda o ente in base a criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate. Nella graduazione delle funzioni le aziende ed enti tengono conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa:
213
a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
b) grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;
c) complessità delle competenze attribuite;
d) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali.
Articolo 21
Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative
e loro revoca - indennità di funzione
1. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite.
2. Per il conferimento degli incarichi le aziende o enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed
attività prevalenti da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D.
3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato e, in relazione ad essi, è
corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'art. 36, da attribuire per la durata dell'incarico. Al
finanziamento dell'indennità si provvede con il fondo previsto dall'art. 39.
4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di funzione è
soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza non inferiore all'anno. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
5. A tal fine le aziende e gli enti determinano in via preventiva i criteri che informano i predetti sistemi di valutazione da gestire attraverso i servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.
6. In caso di eventuale valutazione negativa, gli organismi di cui al comma 5, prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in contraddittorio le considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.
7. L'esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dipendenti interessati. Di esso si tiene conto nell'affidamento di altri incarichi.
8. La revoca dell'incarico comporta la perdita dell'indennità di funzione da parte del dipendente titolare. In tal caso
il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito ai sensi dell'art. 35 ed ove spettante quello dell'art. 36, comma 3.
Articolo 22
Norma finale e transitoria
1. Nella prima applicazione dell'art. 19, comma 8, le aziende ed enti che - in rapporto alle proprie necessità
organizzative prevedono nelle dotazioni organiche i nuovi profili di programmatore, collaboratore tecnico-professionale e collaboratore tecnico-professionale esperto, in presenza di dipendenti che - in possesso dei requisiti
culturali e professionali previsti dalla declaratoria del nuovo profilo - svolgono le relative mansioni, anche appartenendo ad un profilo diverso purché collocato nella stessa categoria o livello economico, li inquadrano, con il
consenso degli interessati e senza incremento di spesa, nel nuovo profilo con il trattamento economico in godimento. In caso di mancato consenso il dipendente resta assegnato al profilo di provenienza e torna a svolgere le
attribuzioni proprie del profilo stesso.
214
CISL FPS NAPOLI
2. L'inquadramento avviene previa trasformazione dei posti già occupati dai dipendenti, con le
conseguenti operazioni di ridefinizione delle relative dotazioni organiche. In caso di più aventi titolo rispetto ai posti previsti si applicano i criteri di cui all'art. 17, comma 3.
3. I dipendenti inquadrati nella categoria B, livello iniziale, in servizio alla data del 1 gennaio
1998, sono ammessi a partecipare alle selezioni interne per il passaggio alla categoria C del corrispondente profilo anche se in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado purché con
cinque anni di esperienza lavorativa nel livello di appartenenza al momento della selezione e fatti
comunque salvi i titoli abilitanti per legge. I requisiti di passaggio alla categoria C del personale
appartenente alla categoria B livello iniziale previsti dalla declaratoria allegata al presente contratto riguardano il personale assunto dopo il 1 gennaio 1998.
4. E' confermata la posizione organizzativa dell'operatore tecnico coordinatore, ove prevista
nella dotazione organica delle aziende ed enti, alla quale si accede per selezione interna ai sensi dell'art. 17, con una anzianità lavorativa di cinque anni complessivi nella categoria B. Tale operatore
cura il coordinamento delle attività dei servizi operai ed assimilati a lui affidati con assunzione di
responsabilità del proprio operato, assicurando per quanto di competenza le attività specialistiche
richieste. La posizione dell'operatore tecnico coordinatore una volta istituita ha carattere permanente ed è compensata con l'indennità professionale specifica indicata nella tabella allegato 6.
5. Per il personale che, in prima applicazione dell'art. 19, comma 7, viene inquadrato nelle figure di collaboratore amministrativo-professionale e collaboratore amministrativo-professionale
esperto, le aziende ed enti provvedono alla formalizzazione del settore di attività tra quelli indicati nella declaratoria dell'allegato 1 al quale i dipendenti appartenenti al precedente profilo siano stati
adibiti da data non anteriore all'1.1.1994, termine iniziale di decorrenza per la parte normativa del
CCNL del 1.9.1995. Ai fini dell'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sono considerate equipollenti all'ex carriera direttiva tutte le ex posizioni funzionali confluite nella categoria D.
6. In attesa del regolamento previsto dall'art. 14 e sino alla sua entrata in vigore, restano confermate - per la copertura dei posti vacanti già di operatore professionale di prima categoria coordinatore del personale infermieristico (ora inseriti nella categoria D - livello iniziale ) - le norme
previste dal D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni esclusivamente per
i posti di caposala. Con l'entrata in vigore del presente contratto le aziende ed enti, ai fini delle selezioni, potranno prevedere mediante trasformazione dei posti esistenti o nuova istituzione, quelli per
i quali è possibile l'accesso anche con gli altri requisiti indicati nella relativa declaratoria.
7. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi degli artt. 16 e 17, comma 1, le aziende ed enti comunicano per iscritto ai dipendenti interessati, ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1997, n. 152, il nuovo
inquadramento conseguito nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate. Il personale
riclassificato, ai sensi del presente comma, non è soggetto al periodo di prova.
8. Sono portate a compimento le procedure selettive o concorsuali pubbliche eventualmente in
corso alla data di entrata in vigore del presente contratto. I vincitori sono inquadrati nella categoria e nel profilo ove risulta confluita la posizione funzionale ed il profilo cui si riferiva la procedura selettiva o concorsuale. L'utilizzo delle graduatorie concorsuali avviene nel rispetto delle norme
previste dal regolamento indicato nell'art. 14.
215
PARTE III
TITOLO I
FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
Articolo 23
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie di personale del sistema di classificazione previsto dal presente contratto mediante:
a) assunzione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai
sensi delle vigenti disposizioni.
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei
dipendenti interessati.
2. Nel caso del comma 1 lett. b) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. In
essa deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente
intende svolgere ai fini dei commi 4 e seguenti.
3. L'azienda o ente, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio
alla funzionalità del servizio.
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non
sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche
mediante l'iscrizione ad albi professionali.
5. L'azienda o ente, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenuti ad
individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente con le procedure previste dall'art. 1,
comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni. Per
i nuovi assunti con rapporto di lavoro a part-time la dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità richiamate dal comma 4 deve essere dichiarata all'atto della stipulazione
del contratto individuale come previsto dall'art. 14, comma 5, del CCNL del 1 settembre 1995.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella specifica attività di servizio ovvero qualora la predetta attività lavorativa debba intercorrere con un'amministrazione pubblica, l'azienda o ente nega
la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
7. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'azienda o ente nella quale presta servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.
8. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno inserito nei contingenti delle
categorie di personale di cui al nuovo sistema di classificazione del personale, di cui all'art. 13, con particolare
riguardo al comma 4, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.
216
CISL FPS NAPOLI
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part - time vanno rispettate le indicazioni
minime contenute nell'art. 39 della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, che
non incidono sul contingente del comma 8.
10. Le aziende o gli enti, in presenza di particolari situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, possono elevare il contingente del comma 8 di un ulteriore 10%. In deroga alle procedure previste da detto
comma, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro - in tali casi - sono presentate con
cadenza trimestrale ed accolte a valere dal primo giorno del trimestre successivo, ai sensi del
comma 2.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del comma 10 ecceda i contingenti fissati
in aggiunta, viene data la precedenza:
- ai famigliari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti ;
- ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
12. L'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del D.Lgs.
152/1997, è comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 con l'indicazione della durata e dell'articolazione dell'orario e della prestazione lavorativa di cui all'articolo
successivo, secondo quanto concordato con l'azienda o ente.
Articolo 24
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di
quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno ( tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media
della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso
in considerazione (settimana, mese o anno).
3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può concordare con l'azienda o ente ulteriori
modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle
fasce orarie individuate con le procedure di cui all'art. 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall'azienda o ente avviene con il consenso scritto dell'interessato.
4. Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto al ripristino del rapporto a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
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Articolo 25
Trattamento economico - normativo del personale a tempo parziale
1. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali,
tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo
pieno ivi compreso il diritto allo studio previsto dall'art. 20 del D.P.R. 384/1990.
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro
straordinario e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro,
salvo quelle previste dalla legge. Per eccezionali e temporanee esigenze organizzative delle aziende o enti, il personale a tempo parziale è tenuto all'effettuazione di lavoro supplementare, entro il
limite di 30 ore complessive distribuite nell'arco dell'anno, con la corresponsione della ordinaria
retribuzione oraria ovvero, a richiesta del dipendente, con recupero in altre giornate.
3. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a
quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento
economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
4. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
5. La contrattazione integrativa stabilisce i criteri per l'attribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili
anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato.
6. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO II
STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 26
Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di
apertura al pubblico. I criteri delle politiche dell'orario di lavoro, nell'ambito di quanto
previsto dal presente articolo, sono definiti con le procedure previste dall'art. 4, comma
2 punto VIII.
2. L'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato
all'eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni
pubbliche.
- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
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3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto
conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile
dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione
di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali.
In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di
lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi
all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in
maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico - fisico; una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore.
f) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle
strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
g) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale.
4. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi
e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
5. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci
controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori
sono definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.
Articolo 27
Riduzione dell'orario
1. Per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale ai sensi dell'art. 26, finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali ed, in particolare, all'ampliamento dei servizi all'utenza, i contratti collettivi integrativi potranno prevedere, con decorrenza stabilita nella medesima sede ed in via sperimentale, una riduzione dell'orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali.
2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della suddetta riduzione dovranno essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi oppure, ove
ulteriormente necessario, con risorse appositamente individuate in sede di contrattazione integrativa.
Articolo 28
Mansioni superiori
1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art.
56 del D.Lgs n. 29 del 1993 per la parte demandata alla contrattazione.
219
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano "mansioni immediatamente superiori":
a) all'interno delle categorie B e D, le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale
nel corrispondente profilo del livello super secondo la declaratoria riportata nell'allegato 1
del presente contratto;
b) all'interno delle categorie A e C, le mansioni svolte dal dipendente nella posizione iniziale della categoria immediatamente superiore.
c) le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C.
3. Non sono mansioni immediatamente superiori quelle svolte in sostituzione di un dipendente
appartenente alla medesima categoria ed allo stesso livello ma collocato in una fascia economica
della progressione orizzontale superiore a quella di appartenenza.
4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi:
a) vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora
siano state avviatele procedure per la copertura del posto vacante;
b) sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con
esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
5. Il conferimento delle mansi oni i mmedi at ament e s uper i or i di cui al com m a
2 è comunicato per iscritto al dipendent e i ncar i cat o medi ant e l e pr ocedur e sta bilite da ciascuna amministrazione s econdo i pr opr i or di nament i , s ul l a bas e d i
criteri, da definire entro tre mes i dal l 'ent r at a i n vi gor e del pr es ent e cont r a tto ,
previa consultazione dei soggetti di cui al l 'ar t . 9, comma 2, che t engano c o n to
del contenuto professionale delle mans i oni da conf er i r e. La di s ci pl i na d e lle
mansioni superiori come integrata dal pr es ent e ar t i col o ent r a per t ant o i n vi g o r e
dalla data d i definizione dei pred et t i cr i t er i .
6. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori indicate nel comma 2 ha diritto alla
differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella
corrispondente alle relative mansioni nella tabella 9 e 9 bis, fermo rimanendo quanto
percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità specifica professionale ove spettante per il profilo ma
non prevista per la posizione superiore. Ove questa sia prevista, il relativo importo è
assorbito per la durata delle mansioni dall'indennità attribuita al profilo di riferimento.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'art. 56 del D.Lgs.
29/1993.
CAPO III
Articolo 29
Formazione e Aggiornamento professionale
1. Nell'ambito dei processi di riforma delle aziende sanitarie e degli enti, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei
dipendenti e per la realizzazione degli obiettivi programmati. Essa è in particolare finalizzata allo sviluppo del sistema sanitario attraverso il miglioramento delle competenze
del personale e più elevati livelli di motivazione e di consapevolezza rispetto agli obiettivi generali di rinnovamento e produttivi da perseguire.
220
CISL FPS NAPOLI
2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento, qualificazione finalizzati all'ottimale valorizzazione delle risorse umane, sia attraverso programmi
mirati allo sviluppo delle professionalità in linea con i cambiamenti organizzativi. L'attività formativa si svolge secondo percorsi definiti in conformità dei programmi concordati nell'ambito della
contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2 punto V. Particolare attenzione è posta in tale
ambito sulle esigenze di riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilità.
3. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di
intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti
dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente.
4. Le iniziative di formazione riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in
distacco sindacale. Il personale comandato fruisce della formazione negli enti di appartenenza salvo che per i
corsi di cui alla lettera b). I dipendenti comandati in servizio presso le aziende o gli enti di nuova istituzione, in
attesa del loro inquadramento presso l'ente di destinazione, partecipano ai programmi di formazione realizzati da
quest'ultimo. I programmi stabiliscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali abbiano carattere
facoltativo ed in particolare definiscono:
a) percorsi di formazione con esame finale collegato al sistema di classificazione, ai sensi
dell'art. 16, comma 2;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto
grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione. Le aree interessate ai corsi di aggiornamento professionale sono stabilite in attuazione dei programmi di
cui al comma 2, con particolare riguardo:
- ai processi di innovazione tecnologica ed organizzativa;
- ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione delle strutture e dei servizi ;
- alle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e la gestione del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e
della programmazione regionale e locale dei servizi.
5. Le attività di formazione obbligatoria si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, certificato attraverso l'attribuzione di un
apposito attestato al termine dei corsi, secondo le modalità definite nei programmi di formazione.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione obbligatoria organizzate dall'ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. La contrattazione integrativa, fermo restando il debito orario contrattuale, potrà, altresì, prevedere particolari articolazioni dell'orario settimanale e quantificare le ore necessarie a garantire particolari percorsi formativi individuati dai programmi annuali, alla luce dei principi enunciati nel patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione formalizzati nell'intesa del 22
dicembre 1998.
7. L'aggiornamento obbligatorio stabilito dall'azienda o ente è svolto in orario di lavoro riguarda anche:
a) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal
Servizio sanitario nazionale;
b) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
c) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti dalle aziende o enti, anche
in relazione agli indirizzi regionali;
d) il comando finalizzato previsto dall'art. 45 del DPR 20. 12. 1979, n. 761, con la precisazione che esso è disposto dall'azienda o ente, cui compete di stabilire se ed in quale misura
e per quale durata al dipendente competono gli assegni inerenti al rapporto di lavoro.
221
8. Per l'attuazione dei programmi di formazione, gli enti possono avvalersi anche della collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, delle Università e di altri soggetti
pubblici o privati specializzati nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi
informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art.7, lett. e) del D.Lgs. n.
39 del 1993.
9. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 12 del presente contratto le aziende e gli enti promuovono la formazione e l'aggiornamento specifico del personale cui viene attribuito l'incarico di
cui all'art. 21.
10. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, gli enti utilizzano le risorse già
disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/1995 relativa
alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da
particolari normative dell'Unione Europea, in conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa
sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997.
11. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale
interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di lavoro.
Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra anche l'istituto del comando finalizzato
di cui all'art. 45 del DPR 20.12.1979 n. 761, così come modificato dal comma 7, lett. d).
12. Qualora l'azienda o ente ritenga l'aggiornamento facoltativo, previsto al comma precedente, in linea con i programmi di formazione del personale e, comunque, strettamente connesso con
l'attività di servizio può prevedere, preventivamente, il proprio concorso alle relative spese. Le iniziative di cui al presente comma devono avere esclusivo carattere formativo.
13. In attuazione dell'accordo integrativo di cui all'art. 4, comma 2 punto V, il dirigente responsabile accoglie le domande di aggiornamento tenendo conto delle priorità connesse agli obiettivi
assegnati alla struttura da lui diretta, delle attitudini personali e culturali dei lavoratori fornendo a
tutti, a rotazione, l'opportunità di partecipazione ai programmi di aggiornamento, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 61 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
14. La partecipazione del personale all'attività didattica si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di insegnamento previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502;
b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale organizzati dal Servizio
sanitario nazionale;
c) formazione di base e riqualificazione del personale.
15. Le attività di cui al comma 14 sono riservate di norma al personale delle strutture presso le
quali si svolge la formazione stessa, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
16. Il personale è ammesso alla didattica secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle
singole aziende ed enti, privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento.
17. L'attività didattica, se svolta fuori orario di lavoro, è remunerata in via forfettaria con un
compenso orario di L 50.000 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e
della correzione degli elaborati nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici. Se
l'attività in questione è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20 % per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati, in quanto
effettuato fuori dell'orario di lavoro.
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PARTE IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO TRANSITORIO DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Articolo 30
Trattamento economico stipendiale di prima applicazione
1. Per effetto della prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, a decorrere dal 1
gennaio 1998 e sino al 31 ottobre 1998 la struttura della retribuzione del personale è così rideterminata:
a) Il trattamento economico iniziale del personale inserito nelle categorie è indicato nella
tabella allegato 3. Esso è formato dallo stipendio tabellare iniziale già previsto dall'art. 41,
comma 4, tabella A del CCNL del 1 settembre 1995 e dal CCNL del 27 giugno 1996 nonché dall'indennità di qualificazione professionale di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del medesimo CCNL del 1995 nella misura comune agli appartenenti ai profili provenienti dalle stesse posizioni funzionali (tabella allegato 4).
b) Nel periodo di permanenza del dipendente nella categoria, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione - dopo il trattamento economico iniziale - di altre quattro fasce retributive i cui valori economici annui sono stabiliti nella tabella allegato 5, primo e secondo prospetto.
2. Il trattamento economico stipendiale della prima fascia prevista dalla lettera b) sostituisce e
assorbe le seguenti voci retributive:
- trattamento economico iniziale di cui alla lettera a);
- la misura intera della maggiorazione dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione
delle responsabilità di cui all'art. 45, commi 3, 4 e 5 del CCNL del 1 settembre 1995.
3. Il valore economico della seconda, terza e quarta fascia si aggiunge all'importo della fascia retributiva precedente ed assume il valore globale indicato nel secondo prospetto della tabella allegato 5.
4. Il trattamento economico iniziale e le successive fasce retributive sono erogati per 13 mensilità.
5. Adecorrere dall'l gennaio 1998 al personale resta attribuito, quale indennità denominata "professionale specifica", il valore economico derivante dall'eventuale residuo dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL del 1 settembre 1995 eventualmente non
utilizzata ai fini del comma 1. I valori annui di tale indennità residua sono riportati nella tabella allegato 6 e vengono corrisposti per 12 mensilità esclusivamente ai profili ivi indicati.
6. L'importo dell'indennità professionale specifica di cui al comma 5 confluisce, comunque, nel
fondo dell'art. 39 in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro.
Articolo 31
Norme transitorie e finali dell'inquadramento economico
1. In prima applicazione, il personale in servizio al 1 gennaio 1998 è inquadrato dalla stessa data, senza incremento dei costi, nelle nuove fasce retributive secondo le indicazioni contenute nella tabella allegato 7, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 3 e dai commi 6 e 7 del presente articolo.
2. Al personale cui alla data del comma 1 risulti attribuito- come da allegato 7 - un trattamento
economico superiore a quello delle fasce di inquadramento, la differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l'acquisizione della fascia successiva.
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3. Le aziende ed enti che non abbiano ancora provveduto all'attuazione dell'art. 45, comma 3 e
seguenti del CCNL del 1 settembre 1995 sia nella prima fase applicativa sia in quella conseguente
all'art. 2, comma 4 del CCNL del 27 giugno 1996, in deroga a quanto previsto dall'art. 35, comma
1, lettera a), possono procedere all'attribuzione della prima fascia retributiva con le nuove modalità solo dopo aver portato a termine le procedure del citato art. 45.
4. Data la natura dinamica dell'art. 45 di cui al comma 3, si conferma la sua applicabilità anche
dopo le prime due fasi di attuazione dei CCNL del 1 settembre 1995 e del CCNL del 27 giugno
1996, nei limiti dei contingenti economici disponibili. Pertanto, il personale che in tali aziende ed
enti sia risultato beneficiario della maggiorazione dell'indennità di qualificazione professionale
dopo l'1 gennaio 1998 è collocato nella fascia corrispondente di cui alla tabella allegato 7, con la
decorrenza del relativo beneficio. L'art. 45 citato cessa di produrre gli effetti con l'entrata in vigore del presente contratto, fatto salvo il comma 3.
5. Il personale infermieristico che ha beneficiato delle maggiorazioni della relativa indennità previste dall'art.
49, comma 1, secondo periodo e comma 4, primo periodo del DPR 28 novembre 1990, n. 384 successivamente al 1 gennaio 1998 o ne beneficerà entro il 31 dicembre 1999 è inquadrato nelle relative fasce retributive indicate alla tabella allegato 7, con decorrenza dalla data dell'avvenuta maggiorazione.
6. Il personale infermieristico di ex VII livello che usufruisce dell'indennità infermieristica maggiorata di cui all'art. 49, comma 1, 2° periodo DPR 384/1990 ma non risulti in nessun caso beneficiario dell'art. 45, comma 3 e seguenti del CCNL del 1 settembre 1995 è collocato nelle fasce,
secondo il disposto della tabella allegato 7, con una integrazione di £. 111.000 annue lorde, decorrente dall'entrata in vigore del presente contratto.
7. Al personale di livello VIII bis, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente CCNL è
attribuita una integrazione del trattamento economico iniziale da inserire nella colonna D della
tabella allegato 4 di £. 257.000 annue lorde.
8. Tutti gli assegni attribuiti a titolo personale per effetto del presente articolo e della tabella
allegato 7 la cui corresponsione grava sul fondo dell'art. 39 rimangono nel fondo stesso al momento della cessazione dal rapporto di lavoro a qualsiasi titolo del personale che ne era destinatario.
9. Al personale neo assunto nel periodo transitorio dal 1 gennaio al 31 ottobre 1998 viene attribuito il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegato 3 per la categoria di appartenenza nonché l'indennità di cui all'art. 30 comma 5, ove spettante.
10. In caso di passaggio tra categorie o di livello economico all'interno di una categoria, il dipendente acquisisce
il trattamento economico iniziale previsto per il nuovo profilo conseguito. Qualora il trattamento economico in godimento della fascia retributiva di appartenenza risulti superiore, il dipendente conserva il trattamento più favorevole che
sarà assorbito con la acquisizione della successiva fascia retributiva nel profilo di nuovo inquadramento. Al dipendente va altresì corrisposta - ove spettante al nuovo profilo acquisito - la indennità di cui all'art.30, comma 5. Non si dà
luogo al riassorbimento della differenza stipendiale se l'incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali.
Tale disposizione si applica anche per i passaggi successivi al primo inquadramento.
11. In caso di passaggio di profilo di cui all'art. 17, comma 3, il dipendente conserva la fascia retributiva in
godimento ed acquisisce la indennità professionale specifica del nuovo profilo ove spettante.
12. Al personale proveniente per processi di mobilità volontaria da altre aziende ed enti del comparto resta
attribuita la fascia economica conseguita nell'amministrazione di provenienza. A tal fine le aziende ed enti prima
di procedere alla mobilità verificano le proprie disponibilità nel fondo di riferimento.
13. La misura comune delle indennità di cui all'art.30, comma 1 lett. a) come specificata nella tabella allegato 4, colonna quarta, che confluisce nel trattamento economico iniziale, in quanto già emolumento fisso e continuativo, ne mantiene le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza Stessa
caratteristica mantiene la parte residua di detta indennità, denominata "indennità professionale specifica", in quanto proveniente dal medesimo emolumento nonché le integrazioni previste dai commi 6 e 7.
224
CISL FPS NAPOLI
CAPO II
NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI
Articolo 32
Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari
1. Dal 1 novembre 1998 la struttura della retribuzione dei dipendenti delle aziende ed enti in
applicazione dell'art. 30 è così rideterminata.
a) trattamento economico iniziale costituito: dallo stipendio tabellare iniziale e dalla misura
comune dell'ex indennità di qualificazione professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL
1 settembre 1995 e CCNL del 27 giugno 1996;
b) indennità integrativa speciale;
c) retribuzione individuale di anzianità;
d) fascia retributiva superiore;
e) indennità professionale specifica;
f) trattamento economico legato alle condizioni di lavoro e relative indennità;
g) compensi legati alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi e premi per la
qualità della prestazione individuale;
h) compensi per lavoro straordinario;
i) indennità di funzione
2. Le voci di cui alle lettere c) e d) sono corrisposte ove acquisite e le voci dalla lettera e) alla
lettera i) ove spettanti;
3. Al personale, ove spettante, è anche corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della
legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni:
4. Il trattamento tabellare iniziale dei dipendenti di cui alla tabella allegato 4, colonna C, è incrementato degli
importi mensili lordi per tredici mensilità secondo quanto previsto nella tabella all. 8, a decorrere dalle date indicate nei relativi prospetti. Il trattamento economico iniziale annuo risulta dalla tabella allegato 9.
5. In attuazione del comma 4, i valori delle fasce economiche indicati nella tabella allegato 5,
sono sostituiti - con le decorrenze ivi indicate - da quelli previsti nelle tabelle allegato 10 e 11. Di
conseguenza i valori della tabella allegato 7 sono da aggiornare in modo automatico.
6. Il valore dell'indennità professionale specifica di cui alla tabella 6 rimane invariato.
Articolo 33
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dall'art 32, commi 4 e 5 hanno effetto con le decorrenze previste nelle tabelle sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità dell'art. 32 del CCNL del 1 settembre 1995, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Il trattamento economico da prendere a base per il compenso del lavoro straordinario di cui all'art. 34 è quello previsto
dalla tabella allegato 9, colonna C dei relativi prospetti con le decorrenze ivi indicate. Agli effetti dell'indennità
premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dalla tabella allegato 8 e seguenti sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza contrattuale del biennio economico.
225
Articolo 34
Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione
del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad
effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa
necessaria l'effettuazione.
3. Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio
preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere
eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. 502 del 1992
(distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4,
comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà
superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta
disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
6. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente
con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
8. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30%
per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
9. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dal 1 gennaio 1998 resta confermata
nei valori spettanti al 31.12.1997. Successivamente è adeguata secondo le decorrenze degli incrementi del trattamento tabellare iniziale.
10. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1.
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CAPO III
SVILUPPO PROFESSIONALE
Articolo 35
Criteri per la progressione economica orizzontale
1. La progressione economica prevista dall'art.30, comma 1 lettera b) si attiva con la stipulazione del contratto collettivo integrativo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 comma 3 e nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39, sulla base dei seguenti
criteri da integrare in sede di contrattazione integrativa:
a) per i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva, previa valutazione selettiva
in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
b) per i passaggi all'ultima fascia di ciascuna categoria, previa valutazione selettiva basata sugli elementi di cui al precedente punto a), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto:
- del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento
ai rapporti con l'utenza;
- del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l'effettuazione di esperienze professionali plurime collegate
alle tipologie operative del profilo di appartenenza;
- dell'iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di
atti aventi rilevanza esterna.
2. Nell'ambito della determinazione degli ulteriori criteri da definirsi nella contrattazione integrativa verranno prese in considerazione, in presenza delle condizioni del comma 1 e purché in modo non esclusivo, le posizioni dei dipendenti che usufruiscono degli assegni ad personam di cui all'art. 31.
3. Per utilizzare gli elementi previsti dal precedente comma 1, punto b), in ogni azienda ed ente sono adottate metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti.
4. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa
dal 1° gennaio di ogni anno per tutti i lavoratori - ivi compresi quelli che ricoprono una posizione organizzativa
ai sensi dell'art. 21 - selezionati in base ai criteri del presente articolo. A tal fine le aziende pianificano i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel fondo - a consuntivo - al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il
numero dei dipendenti che acquisiscono la fascia economica secondo le procedure descritte nei commi precedenti è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
5. I passaggi dei dipendenti che ricoprono le posizioni organizzative sono quelli propri della
categoria o del livello di appartenenza, secondo l'art. 21 comma 9.
Articolo 36
Misura dell'indennità di funzione
1. Al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni organizzative di cui agli artt.
20 e 21 compete, oltre al trattamento economico iniziale di cui alla tabella 9 secondo la categoria
e livello di appartenenza ed alla retribuzione di risultato, un'indennità di funzione in misura variabile da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 18.000.000.
227
2. Tale indennità assorbe i compensi per lavoro straordinario.
3. Nel casi in cui per effetto di una diversa organizzazione dell'azienda o ente, la posizione organizzativa
venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive
con riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia già raggiunto l'ultima fascia, allo stesso viene attribuito - a titolo personale - un importo pari all'ultimo incremento di fascia ottenuto.
PARTE V
SISTEMI DI FINANZIAMENTO
Articolo 37
Finanziamento del sistema classificatorio
1. I passaggi degli artt. 16 e 17 avvengono nei limiti previsti dalla dotazione organica dell'azienda o ente sulla base della programmazione aziendale in tema di gestione delle risorse umane e di
reclutamento del personale ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Le aziende ed enti provvedono, con oneri a proprio carico, alla istituzione nella dotazione
organica dei nuovi profili ritenuti necessari sulla base delle proprie esigenze organizzative che non
siano derivanti dalle trasformazioni previste dall'art. 22.
Articolo 38
Finanziamento dei trattamenti accessori
1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1998 alla corresponsione del trattamento accessorio connesso
ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo o danno, si provvede con i fondi già previsti dall'art. 43, comma 2, punti 1) e 2) del CCNL
del 1 settembre 1995, come modificati ed integrati dai CCNL del 27 giugno 1996 - relativo al
secondo biennio economico - e dal CCNL integrativo del 22 maggio 1997 il cui ammontare è quello consolidato alla data del 31 dicembre 1997. In particolare il fondo per il compenso del lavoro
straordinario qualora eccedente deve essere calcolato sulla base delle 65 ore pro capite per dipendente in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 1999 si provvede agli stessi compensi unificando i due
fondi che - dalla medesima data - assumeranno la denominazione di "Fondo per i compensi per
lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno".
2. Al fine dell'utilizzo del fondo di cui al comma 1 sono confermate tutte le indennità per particolari condizioni di lavoro previste dall'art. 44 del CCNL 1 settembre1995 e dal CCNL 27 giugno
1996 nonché le modalità della loro erogazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 7. A
tal fine, dal 31.12.1999 il fondo stesso è incrementato da una quota pari allo 0,06% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997, al netto degli oneri riflessi.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1998, sono unificati anche i fondi disciplinati dall'art. 46, comma 1, punti 1) e
2) del CCNL del 1 settembre 1995, per la corresponsione, rispettivamente, dei premi per la qualità della prestazione individuale e per i compensi della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, nell'ammontare consolidato al 31 dicembre 1997, con le seguenti precisazioni:
a) nel consolidamento del fondo della produttività collettiva non va considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive previste dall'art. 3, comma 1 del CCNL del 27 giugno 1996 e
dall'art. 17 del CCNL del 22 maggio 1997;
228
CISL FPS NAPOLI
b) qualora gli incrementi derivino da economie di gestione, queste dovranno essere espressamente accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione e dovranno corrispondere ad
effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle attività.
c) a partire dall'1.1.1999 la contrattazione integrativa, nell'ambito del fondo, definirà le
risorse da destinare all'incentivazione della produttività collettiva ed al miglioramento dei
servizi attraverso la corresponsione dei premi di produttività collettiva ed individuale.
d) resta confermata la possibilità di utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la produttività collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione del fondo di cui al comma 1;
4. Il fondo previsto nel comma 3 è denominato "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali". Esso è, altresì, alimentato, annualmente, in presenza delle relative condizioni:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1998 con le risorse derivanti: dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997,
nella misura destinata dalle aziende ed enti alla contrattazione integrativa; dalle economie conseguenti
alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti
dalla legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.; da altre disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle aziende ed enti ad incentivi del personale.
b) a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, dell'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, in presenza di avanzi di
amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti
di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione
annuale di programmi - correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività del personale concordati tra Regioni e singole aziende ed enti e finalizzati al raggiungimento del pareggio
di bilancio entro in termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del D.Lgs. n. 502 del 1992, possono favorire l'assunzione e perseguimento - da parte delle aziende ed enti - di obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale recupero di margini di produttività, alla cui realizzazione finalizzano l'incremento del fondo di cui al comma 4 dell'1% del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997. Le
Regioni possono, altresì, favorire da parte delle aziende ed enti interventi di sviluppo occupazionale o interventi
correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito di innovazioni tecnologiche da definirsi in sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione dei quali finalizzeranno un ulteriore quota di incremento dello stesso fondo
pari allo 0,2 % del medesimo monte salari 1997.
6. La verifica del raggiungimento dei risultati di cui al comma 4, lett. b) ed al comma 5 è affidata al nucleo
di valutazione o ai servizi di controllo interni ed è, in ogni caso, condizione necessaria per l'erogazione dei compensi relativi alla produttività, secondo le modalità stabilite in contrattazione integrativa.
7. Il fondo della produttività collettiva di cui al comma 3, è decurtato in sede di contrattazione
integrativa da un minimo del 10% elevabile sino al 15 % per finanziare il fondo dell'art. 39. Tale
decurtazione avverrà da data non anteriore al 1 luglio 1999.
Articolo 39
Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune
dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.
1. Per il finanziamento delle fasce retributive di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), dell'indennità di funzione
legata alle posizioni organizzative di cui agli artt. 20, 21 e 36., della voce retributiva di cui alla tabella allegato 9,
penultima colonna (parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale di cui all'art. 30, comma 1 lett.
a) nonché dell'indennità professionale specifica indicata nella tabella allegato 6, le aziende ed enti provvedono
alla formazione di un fondo costituito - a decorrere dall'1 gennaio 1998:
229
- dall'insieme dei valori economici annualmente attribuiti a tutto il personale in servizio alla
stessa data, calcolati come differenza tra il valore di fascia attribuito in base alla tabella allegato 7 di primo inquadramento (colonna D) e lo stipendio tabellare iniziale di cui alla tabella allegato 4, colonna terza;
- dal valore delle indennità di cui all'art. 30, comma 5 e tabella allegato 6.
2. Rimangono attribuiti al fondo i medesimi importi relativi al personale comunque cessato dal servizio
dall'1.1.1998, ivi compresi quelli di cui agli artt. 30, comma 6 e 31, comma 8 e 36, comma 3.
3. Il fondo del comma 1 sostituisce e riassorbe quello previsto dall'art. 43, comma 2, punto 3
del CCNL del 1 settembre 1995, come integrato dal CCNL del 27 giugno 1996.
4. Il fondo è, altresì, integrato con le seguenti risorse:
a) a decorrere da data non anteriore al 1 luglio 1999 da una quota minima del 10 % elevabile fino al 15% del fondo della produttività collettiva di cui all'art. 38, comma 3;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa;
c) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari allo 0, 81 % del monte salari annuo
calcolato con riferimento al 1997, al netto degli oneri riflessi;
d) risorse derivanti dal fondo dell'art. 38, comma 1 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parità di organico.
5. La contrattazione collettiva integrativa individua all'interno del fondo di cui al comma 1, le
risorse da destinare al finanziamento dell'indennità prevista per le posizioni organizzative ai sensi
dell'art. 20, 21 e 36 ivi compresa la quota parte delle risorse di cui al comma 4 lett. a). A tal fine,
con la medesima decorrenza dell'incarico, le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, sono
incrementate con le risorse provenienti dal fondo dell'art. 38, comma 1, per effetto del riassorbimento nell'indennità di funzione del compenso per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 36 comma
2 nella misura corrispondente a n. 65 ore pro - capite per ciascuno dei dipendenti incaricati. Dalla
medesima data il fondo del citato art. 38 è, correlativamente, decurtato di un importo pari all'entità delle competenze assorbite. La corresponsione dell'indennità - la cui misura è indicata nell'art.
36, avviene da data non anteriore al conferimento al personale interessato dei relativi incarichi con
le procedure previste dal presente contratto.
6. Al verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 36, comma 3, le risorse attinenti alle competenze
accessorie riassorbite all'atto dell'incarico relative al fondo di cui all'art. 38 sono riassegnate al
medesimo.
7. In attesa dell'attuazione degli artt. 35 e 36 e - successivamente - a regime, qualora nel fondo
del comma 1 risultassero a consuntivo ancora disponibili eventuali risorse, esse - per il medesimo
anno in cui si è verificato il residuo - sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la produttività collettiva previsto dall'art. 38, comma 3 e, quindi, riassegnate al fondo del presente articolo per
l'attuazione delle sue finalità. Tali risorse sono pertanto utilizzabili nel fondo per la produttività collettiva solo temporaneamente e non si storicizzano.
8. Nel caso in cui l'azienda o l'ente prevedano nella dotazione organica un aumento di personale rispetto a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi di cui agli artt. 38 e 39, nel
finanziare la dotazione organica stessa, dovranno tenere conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico complessivo del personale da assumere.
9. Tutti i riferimenti al "monte salari 1997" effettuati nel presente contratto sono da intendersi
al netto degli oneri riflessi.
230
CISL FPS NAPOLI
Articolo 40
Riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento
dell'indennità infermieristica e del livello VIII bis
1. L'indennità della professione infermieristica di cui all'art. 49, commi 1 secondo periodo, 2 e
4, primo periodo, del DPR 28 novembre 1990, n. 384 è attribuita al personale avente diritto fino al
31 dicembre 1999. Tale personale, sino alla predetta data, si colloca nelle fasce retributive secondo quanto previsto dall'art. 31. Successivamente a tale data il conseguimento delle fasce successive a quelle di primo inquadramento avviene con le regole generali dell'art. 35 mentre l'importo
delle indennità che sarebbero state maturate dal personale interessato al raggiungimento delle
anzianità previste dal citato art. 49 affluisce al fondo dell'art. 39 per il finanziamento dei percorsi
economici orizzontali e delle posizioni organizzative secondo la ripartizione definita in contrattazione integrativa.
2. Il livello VIII bis di cui all'art. 49 del CCNL del 1 settembre 1995 con la stipula del presente contratto è trasformato in fascia retributiva e corrisponde alla posizione Ds2 di cui alla tabella allegato 4. Tale
fascia retributiva, in prima applicazione del presente contratto, viene attribuita al personale già inquadrato nell'ex
livello VIII bis. Sino al 31 dicembre 1999 l'acquisizione di tale fascia retributiva Ds2 avviene al maturare dei
requisiti e con le procedure previsti dal citato art. 49 e, successivamente a tale data, con le regole generali dell'art.
35 mentre l'importo del livello economico che sarebbe stato maturato dal personale interessato al raggiungimento delle anzianità previste dal citato art. 49 affluisce al fondo dell'art. 39 per il finanziamento dei percorsi economici orizzontali e delle posizioni organizzative secondo la ripartizione definita in contrattazione integrativa.
PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 41
Disposizioni particolari
1. I permessi retribuiti ai sensi dell'art. 21, comma 2 del CCNL 1 settembre 1995 possono essere goduti in misura frazionata non superiore a n. 18 ore complessive.
2. L'art. 15, comma 11 del CCNL 1° settembre 1995 è così modificato: "Al dipendente già in
servizio a tempo indeterminato presso un'azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza
retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova, ai sensi dell'art. 27 del
CCNL 1.9.1995."
3. Le mansioni superiori formalmente conferite prima dell'entrata in vigore del presente CCNL
o successivamente per i casi previsti dall'art. 28 comma 4 saranno valutate - nell'ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna - tra tutti gli
altri elementi e titoli presi in considerazione purché in modo non esclusivo.
4. Nell'arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi
di cui agli artt. 38 e 39 non siano impegnate nel rispettivo esercizio finanziario, sono riassegnate
nell'esercizio dell'anno successivo.
231
5. All'art. 17 del CCNL del 1 settembre 1995 come modificato ed integrato dal CCNL stipulato il 22 maggio 1997, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti con decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto:
"9. Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a termine superi i quattro mesi e fermi
restando i limiti e le modalità di legge, il lavoratore dovrà essere informato di quanto disposto dall'art. 23, comma 4 della legge 56/1987 in materia di iscrizione nella lista di collocamento e relativa graduatoria."
"10. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230/1962, il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una
volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga
stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività
lavorativa, anche se rientrante in un'altra fattispecie tra quelle previste nel comma1, sempreché il dipendente assente sia lo stesso."
"11. Il medesimo dipendente può essere riassunto con un ulteriore contratto a tempo determinato dopo l'applicazione del comma 10, solo dopo il decorso di dieci ovvero di venti giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di durata, rispettivamente, inferiore o
superiore a sei mesi, nel rispetto delle norme di assunzione vigenti."
"12. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 10, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto."
"13. Il rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 1, non è richiesto
ove sussistano documentati motivi di urgenza."
"14. I documenti di cui all'art. 14 del CCNL 1.9.1995, per motivi di urgenza nella copertura del posto, possono essere presentati entro trenta giorni dalla data di presa di servizio. La
mancata presentazione dei documenti o l'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per
l'assunzione determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli effetti di cui all'art. 2126 del codice civile per il periodo effettivamente lavorato. Tale clausola deve risultare espressamente nel contratto individuale sottoscritto ai sensi
dell'art. 14 del CCNL 1.9.1995. "
"15. Al dipendente a tempo indeterminato, può essere concesso dall'azienda o ente di provenienza un
periodo di aspettativa, ai sensi dell'art. 27, per la durata del contratto di lavoro a tempo determinato eventualmente stipulato con la stessa o altra azienda o ente del medesimo o di altro comparto"
6. In attesa dell'accordo di cui all'art. 43, è confermata la disciplina della mobilità volontaria tra aziende sanitarie ed ospedaliere prevista dall'art. 12, comma 2 lett. A) del DPR 384/1990, come integrata dall'art. 9 del CCNL
integrativo, stipulato il 22 maggio 1997 e pubblicato in G.U. 13.06.1997, n. 336. In caso di eccedenze di personale, a seguito dei processi di ristrutturazione, si applica l'art. 35 del D.Lgs 29 del 1993, che individua nuove
modalità, procedure e relazioni sindacali per il riassorbimento delle eccedenze di personale, ferma rimanendo la
possibilità di fare ricorso agli accordi di mobilità previsti dall'art. 33 del CCNL 1 settembre 1995 anche con altre
amministrazioni pubbliche di diverso comparto.
7. A decorrere dal 31.12.1999, le indennità giornaliere di cui all'art. 44, commi 3 e 4 del CCNL
1 settembre 1995, sono rideterminate in £. 8.700 ed in £. 4.000.
8. Al fine di definire le tabelle di equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A. a quello del personale
del servizio sanitario nazionale è istituita una Commissione mista ARAN - organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente contratto, integrata da tre rappresentanti delle ARPA, che provvederà a tale equiparazione, da allegarsi ai regolamenti delle agenzie, sulla base dei seguenti criteri: contratti collettivi attualmente applicati; i livelli e categorie di provenienza del personale; contenuto mansionistico delle qualifiche e/o categorie di
appartenenza. La Commissione dovrà terminare la propria attività entro il 31 marzo 1999.
232
CISL FPS NAPOLI
9. (comma sostituito dall'articolo 43 del CCNL integrativo 2001,successivamente integrato dall'articolo 23, comma 9 del CCNL 19 Aprile 2004).
10. Nella stipulazione dei contratti individuali le aziende e gli enti non possono inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.
Articolo 42
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della
Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare l'incidenza delle spese di
gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico anche per i lavoratori
appartenenti al comparto Regioni - autonomie locali ovvero altri comparti, a condizione di reciprocità.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal
lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell'Accordo quadro Governo-Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della
buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR
da destinare a previdenza complementare, ed, infine, le modalità di corresponsione del TFR al personale a tempo determinato con meno di un anno di servizio.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo
stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di
adesione; costituire il Fondo pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi fini
che una prima verifica circa lo stato dell'attività normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 30 aprile 1999.
Articolo 43
Norme di rinvio
1. Le parti si impegnano a negoziare, entro il 30 settembre 1999, le seguenti materie:
- procedure di conciliazione e arbitrato;
- mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto nonché amministrazioni di comparti diversi;
- mobilità connessa ad eccedenze;
- disciplina sperimentale del telelavoro e banca delle ore;
- forme di lavoro flessibile (contratti di formazione e lavoro; fornitura di lavoro temporaneo).
2. Entro la stessa data del comma 1 le parti procederanno, altresì, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993,
alla piena contrattualizzazione della disciplina dei rapporti di lavoro mediante recupero alla disciplina pattizia
degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare, fra le quali è compresa la disciplina e la nuova denominazione relativa all'indennità di rischio radiologico.
3. Nelle more dell'applicazione del comma 2, le norme di legge, regolamentari e contrattuali che
non sono espressamente abrogate dal presente contratto rimangono in vigore.
233
Articolo 44
Disapplicazioni e sostituzioni
1. Per effetto del presente contratto risultano sostituite o disapplicate le seguenti disposizioni:
A) con riguardo agli articoli da 1 ad 11 (campo di applicazione, sistema delle relazioni sindacali) sono sostituiti gli articoli da 1 a 13 del CCNL 1 settembre 1995;
B) con riguardo al sistema classificatorio del personale di cui agli articoli da 12 a 22, a
norma dell'art. 72, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dalla data di
entrata in vigore del presente contratto sono inapplicabili tutte le norme previgenti incompatibili e, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, comma 4, 63, comma 9 e allegato 1 del DPR 20 dicembre 1979, n 761;
b) decreto del Ministro della sanità 7 settembre 1984, n. 821;
c) decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30, fatta eccezione per l'art. 1,
comma 1, punto 3) sino alla eventuale ridefinizione di cui all'art. 19, comma 4;
d) art. 7: art. 40 DPR 270/1987, art.23 DPR 384/1990 e art. 11 CCNL 1.9.1995 , art. 29
del DPR 761/1979;
e) articoli 39, 40 e allegato 1 del DPR 28 novembre 1990, n. 384 e l'art.34 del DPR
761/1979;
C) con riguardo agli articoli da 23 a 26 ed il 29 (part-time, orario di lavoro, formazione ed
aggiornamento professionale) sono sostituiti gli artt.16, 18 e 36 del CCNL 1.9.1995;
D) con riguardo all'art. 28 (mansioni superiori) è disapplicato l'art. 55 del DPR 28.11.1990,
n. 384;
E) con riguardo agli articoli da 30 a 33( relativi al trattamento economico) sono sostituiti gli
artt. 40, 41, 42 e 45 del CCNL 1.9.1995 e l'art. 1 del CCNL del 27.6.1996;
F) con riguardo all'art. 34 (lavoro straordinario) è disapplicato l'art. 10 del DPR 28.11.1990,
n. 384;
G) con riguardo all'art. 38 (finanziamento dei trattamenti accessori), gli artt. 43 e 46 del
CCNL del 1. 9.1995, come integrati dal CCNL del 27.6.1996, ivi citati hanno valore meramente storico relativo alla loro formazione ed iniziali incrementi. Essi sono sostituiti dai
fondi indicati nel medesimo art. 38;
H) con riguardo all'art. 40 (riconversione di risorse) sono disapplicati - a decorrere dalla data
indicata nella norma - l'art. 49 del DPR 28 novembre 1990, n. 384 e l'art. 49 del CCNL del
1.9.1995.
234
CISL FPS NAPOLI
235
ALLEGATO 1
DECLATORIE DELLE CATEGORIE E PROFILI
(Sostituito dall’allegato 1 del CCNL Integrativo 2001 a sua volta modificato
dall’allegato 1 del CCNL 19 aprile 2004)
236
CISL FPS NAPOLI
ALLEGATO 2
ELEMENTI E CONTENUTI CHE DEVONO INFORMARE I CRITERI DA DEFINIRE CON IL REGOLAMENTO AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 4
1. Le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, con propri atti regolamentari, individuano le modalità di svolgimento delle selezioni di cui agli artt.16 e 17. Gli elementi di valutazione in
base ai quali effettuare le selezioni sono indicati nel comma 2 del citato art. 16. Le aziende e gli
enti possono integrare tali criteri ed elementi di valutazione e combinarli e ponderarli tra di loro in
relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie o profili cui si riferiscono le
selezioni, in base a specifica previsione regolamentare.
2. I regolamenti di cui sopra dovranno prevedere in particolare:
- le procedure per garantire la massima diffusione ai bandi di selezione;
- le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e della eventuale documentazione necessaria;
- la composizione delle commissioni in numero non inferiore a tre membri scelti tra soggetti esperti;
- le modalità di verifica dei requisiti di professionalità richiesti dalla categoria o profilo, stabilendo le ipotesi in cui, nei passaggi indicati dall'art. 15, va svolta l'apposita prova teoricopratica e/o il colloquio ovvero altri strumenti di verifica nonché le modalità del loro espletamento;
- la fissazione di criteri standard per la valutazione dei titoli di studio, dei corsi di formazione e di aggiornamento, delle pubblicazioni. I criteri devono consentire una valutazione globale che tenga comunque conto in modo adeguatamente motivato dei singoli elementi sopra
descritti;
- le modalità di valutazione dei percorsi formativi;
- la eventuale previsione di utilizzo a scorrimento dei risultati delle selezioni, con indicazione della durata della loro validità, in analogia a quanto previsto per l'accesso dall'esterno.
3. Nella predisposizione del regolamento le aziende ed enti terranno, altresì, conto dei principi
generali di cui al provvedimento dell'art. 14.
237
ALLEGATO 3
TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE
(art. 30, comma 1, lettera A)
dall'1/1/1998 al 31/10/1998
Ex posizione funzionale
Categoria
Trattamento economico iniziale
annuo lordo
I -II - III
A
11.919.000
IV
B
13.807.000
V
B livello super
14.631.000
VI
C
17.433.000
VII
D
19.841.000
VIII
D livello super
22.197.000
Nota: i valori annui di cui alla presente tabella sono determinati dalla somma dei tabellari iniziali e delle
quote comuni delle indennità di qualificazione professionale, ex art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/95 e
CCNL 27/6/96 previsti per i vari ex livelli retributivi indicati nell'allegato 4.
238
CISL FPS NAPOLI
ALLEGATO 4
TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE
(ART. 30, COMMA 1, LETTERA A)
Ex posizione funzionale
Categoria
Trattamento economico
iniziale annuo lordo
Valore comune delle
indennità di qualificazione professionale
(A)
(B)
(C)
(D)
I -II - III
A
11.697.000
222.000
IV
B
12.865.000
942.000
V
B livello super
14.409.000
222.000
VI
C
15.771.000
1.662.000
VII
D
18.179.000
1.662.000
VIII
D livello super
20.535.000
1.662.000
Nota: i valori delle indennità di qualificazione professionale utilizzati nella misura comune sono divisi per
13 e moltiplicati per dodici. Parimenti al trattamento tabellare iniziale annuo lordo tali voci retributive concorrono alla determinazione della 13^ mensilità.
239
ALLEGATO 5
Prospetto 1
Fasce retributive
(valori assoluti annui lordi X 1000)
Trattamento
economico
iniziale
A
11.919
B
13.807
14.631
C
17.433
D
19.841
I Fascia
A1
12.595
B1
14.572 BS1 15.495
C1
18.386
D1
21.060 DS1 23.504
II Fascia
A2
13.266
B2
15.379 BS2 16.350
C2
19.494
D2
22.168 DS2 24.909
III Fascia
A3
13.666
B3
15.879 BS3 16.950
C3
20.602
D3
23.276 DS3 26.404
IV Fascia
A4
14.116
B4
16.479 BS4 17.950
C4
22.156
D4
24.384 DS4 27.637
BS
DS
22.197
Prospetto 2
Differenza annua tra le fasce
(valori marginali annui lordi x 1000)
Trattamento
economico
iniziale
A
11.919
B
13.807
BS
14.631
C
17.433
D
19.841
DS
22.197
I Fascia
A1
676
B1
765
BS1
864
C1
953
D1
1.219
DS1
1.307
II Fascia
A2
671
B2
807
BS2
855
C2
1.108
D2
1.108
DS2
1.405
III Fascia
A3
400
B3
500
BS3
600
C3
1.108
D3
1.108
DS3
1.495
IV Fascia
A4
450
B4
600
BS4
1.000
C4
1.554
D4
1.108
DS4
1.233
Nota: la prima riga dei prospetti 1 e 2 "trattamento economico iniziale" è data dalla somma dei
valori tabellari e delle indennità comuni conglobate. La fascia I^ è data dalla somma del precedente valore più l'indennità ex art. 45, comma 3, CCNL 1/9/1995
240
CISL FPS NAPOLI
ALLEGATO 6
VALORI ANNUI LORDI PER DODICI MENSILITÀ DELLA INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA
(ART. 30, COMMA 5)
Profilo
Valore annuo lordo
indennità
addetto alle pulizie - fattorino - commesso - ausiliario specializzato
---
ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato)
540.000
operatore tecnico - coadiutore amministrativo - coadiutore
amministrativo esperto
---
operatore tecnico specializzato
---
operatore tecnico coordinatore
936.000
Puericultrice
240.000
massofisioterapista - massaggiatore
infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso
operatore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) - assistente
amministrativo - programmatore - assistente tecnico - operatore professionale
assistente sociale
operatore prof. sanitario: infermiere - infermiere pediatrico - ostetrica assistente sanitario
--480.000
---
840.000
collaboratore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) - assistente religioso - collaboratore professionale assistente sociale - collaboratore
amministrativo professionale - collaboratore tecnico-professionale
---
collaboratore professionale sanitario : infermiere - infermiere pediatrico - assistente sanitario - ostetrica
840.000
collaboratore professionale sanitario esperto
660.000
collaboratore amministrativo professionale esperto - collaboratore tecnico-professionale esperto - collaboratore professionale assistente sociale esperto
---
241
ALLEGATO 7
CORRISPONDENZE PER IL PRIMO INSERIMENTO NELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE
(Art. 31 in relazione ai valori economici delle fasce retributive previste dai prospetti dell'allegato 5)
valore indennità
categoria
posizione economicomuni conglobate e
della nuova
ca annua lorda di
maggioraz.indennità
classificaz.
primo inquadram.
infermieristica
e relativa
(B + C)
(diviso per 13 e
fascia
moltiplicato per 12)
retributiva
precedente livello economico con
eventuale
maggiorazione
valore economico
della prima colonna
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
I - II
9.261.000/10.467.000
222.000
11.919.000
A1
III
11.697.000
222.000
11.919.000
A
III + art. 45
11.697.000+676.000
222.000
12.595.000
A1
IV
12.865.000
942.000
13.807.000
B
IV + art. 45
12.865.000+765.000
942.000
14.572.000
B1
V
14.409.000
222.000
14.631.000
BS2
V + art. 45
14.409.000+864.000
222.000
15.495.000
BS12
VI
15.771.000
1.662.000
17.433.000
C
VI + art. 45
15.771.000+953.000
1.662.000
18.386.000
C1
VI infermiere con 20 anni
15.771.000
1.662.000+1.108.000
18.386.000
C13
VI infermiere con 20 anni + art. 45
15.771.000+953.000
1.662.000+1.108.000
19.494.000
C2
VI infermiere con 25 anni
15.771.000
1.662.000+2.216.000
19.494.000
C23
VI infermiere con 25 anni + art. 45
15.771.000+953.000
1.662.000+2.216.000
20.602.000
C3
VI infermiere con 30 anni
15.771.000
1.662.000+3.324.000
20.602.000
C33
VI infermiere con 30 anni + art. 45
15.771.000+953.000
1.662.000+3.324.000
20.602.000
C33
VII
18.179.000
1.662.000
19.841.000
D
VII + art. 45
18.179.000+1.219.000
1.662.000
21.060.000
D1
VII infermiere con 20 anni
18.179.000+1.219.000 1.662.000+1.108.000
21.060.000
D14
VII infermiere con 20 anni + art. 45
18.179.000+1.219.000 1.662.000+1.108.000
22.168.000
D2
1.662.000+2.216.000
22.168.000
D24
18.179.000+1.219.000 1.662.000+2.216.000
23.276.000
D3
1.662.000+3.324.000
23.276.000
D34
18.179.000+1.219.000 1.662.000+3.324.000
24.384.000
D4
VII infermiere con 25 anni
VII infermiere con 25 anni + art. 45
VII infermiere con 30 anni
VII infermiere con 30 anni + art. 45
18.179.000
18.179.000
VIII
20.535.000
1.662.000
22.197.000
DS
VIII + art. 45
20.535.000+1.307.000
1.662.000
23.504.000
DS1
VIII Bis
23.247.000
257.000
23.504.000
DS15
VIII bis + art. 49
23.247.000+1.495.000
257.000
24.909.000
DS25
Seguono le note alla presente tabella
242
CISL FPS NAPOLI
Note Allegato 7:
1
- Per i livelli I e II il CCNL ha finanziato le differenze retributive. (vedi art. 18, comma 3)
2
- Gli infermieri generici e psichiatrici con un anno di corso che risultino beneficiari della maggiorazione dell'indennità della professione infermieristica per l'avvenuto raggiungimento dell'anzianità di cui all'art. 49,
comma 2, del DPR 384/1990 mantengono un assegno ad personam, rispettivamente, di £. 120.000, 240.000,
360.000 annue lorde, eccedente rispetto al valore delle fasce e dell'indennità professionale specifica indicata
nella tabella all. 6.
3
- Il personale appartenente al VI livello infermieristico senza art. 45 mantiene un assegno ad personam di £.
155.000 annue lorde. Il personale appartenente al VI livello infermieristico con 30 anni e l'art. 45 del CCNL
1.9.95, in prima applicazione si posiziona in C3 con un assegno ad personam di £. 1.108.000 lordo annuo. In
prima applicazione la fascia C4 risulta, pertanto, vuota. Tra il personale infermieristico di VI livello sono
ricompresi gli infermieri psichiatrici con due anni di corso. Dopo il presente CCNL, nell'ambito del profilo
d'infermiere, ivi compreso quello della nota precedente, non sarà più effettuata alcuna distinzione.
4
- Il personale infermieristico di ex VII livello che usufruisce dell'indennità infermieristica maggiorata di cui
all'art. 49, comma 1, 2° periodo DPR 384/1990 ma non risulti beneficiario dell'art. 45, comma 3 e seguenti del
CCNL del 1 settembre 1995 è collocato nelle fasce, secondo il disposto della presente tabella, con una integrazione di £. 111.000 annue lorde.
5
- Il personale già di livello VIII bis, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto, usufruisce
di una integrazione tabellare di £. 257.000.
Il personale già di livello VIII bis, che beneficia dell'art. 49 del CCNL del 1 settembre 1995, usufruisce della
medesima integrazione tabellare e mantiene un assegno ad personam di £. 90.000 lorde annue. In prima applicazione le fasce Ds3 e Ds4 risultano vuote.
243
ALLEGATO 8
Prospetto 1
Aumenti mensili (in lire) a decorrere dall'1/11/1998
Ex livelli
Fasce
Importi
VIII bis
DS2
54.000
VIII
DS
50.000
VII
D
46.000
VI
C
42.000
V
BS
40.000
IV
B
38.000
III
A
36.000
II
A
36.000
I
A
36.000
Prospetto 2
Aumenti mensili (in lire) a decorrere dall'1/6/1999
Ex livelli
Fasce
Importi
VIII bis
DS2
45.000
VIII
DS
41.000
VII
D
38.000
VI
C
35.000
V
BS
33.000
IV
B
31.000
III
A
30.000
II
A
30.000
I
A
30.000
244
CISL FPS NAPOLI
ALLEGATO 9
Prospetto 1 - Trattamento economico iniziale a decorrere dal 1/1/1998
Valore
Trattamento tabellare comune delle indennità
di qualificazione
iniziale annuo lordo
professionale
(C)
(D)
Ex
posizione funzionale
(A)
Categoria
(B)
Totale
trattamento
economico
iniziale
I - II - III
A
12.129.000
222.000
12.351.000
IV
B
13.321.000
942.000
14.263.000
V
B livello
super
14.889.000
222.000
15.111.000
VI
C
16.275.000
1.662.000
17.937.000
VII
D
18.731.000
1.662.000
20.393.000
VIII
D livello
super
21.135.000
1.662.000
22.797.000
Nota: a decorrere dalla medesima data il trattamento economico iniziale del personale di ex livello VIII bis
confluito nella categoria D, livello economico Ds e fasce Ds1 e Ds 2 è pari a, rispettivamente, £. 24.152.000
e £. 25.557.000, di cui il trattamento tabellare iniziale è pari a L. 23.895.000.
Prospetto 1 - Trattamento economico iniziale a decorrere dal 1/6/1999
Valore
Trattamento tabellare comune delle indennità
di qualificazione
iniziale annuo lordo
professionale
(C)
(D)
Ex
posizione funzionale
(A)
Totale
trattamento
economico
iniziale
Categoria
(B)
I - II - III
A
12.489.000
222.000
12.711.000
IV
B
13.693.000
942.000
14.635.000
V
B livello
super
15.285.000
222.000
15.507.000
VI
C
16.695.000
1.662.000
18.357.000
VII
D
19.187.000
1.662.000
20.849.000
VIII
D livello
super
21.627.000
1.662.000
23.289.000
Nota: a decorrere dalla medesima data il trattamento economico iniziale del personale di ex livello VIII bis
confluito nella categoria D, livello economico Ds e fasce Ds1 e Ds 2 è pari a, rispettivamente, £. 24.692.000
e £. 26.097.000, di cui il trattamento tabellare iniziale è pari a L. 24.435.000. .
245
ALLEGATO 10
Prospetto 1
Fasce retributive a decorrere dall’1/11/1998
(valori assoluti annui lordi X 1000)
Trattamento
economico
iniziale
A
12.351
B
14.263
15.111
C
17.937
D
20.393
I Fascia
A1
13.027
B1
15.028 BS1 15.975
C1
18.890
D1
21.612 DS1 24.152
II Fascia
A2
13.698
B2
15.835 BS2 16.830
C2
19.998
D2
22.720 DS2 25.557
III Fascia
A3
14.098
B3
16.335 BS3 17.430
C3
21.106
D3
23.828 DS3 27.052
IV Fascia
A4
14.548
B4
16.935 BS4 18.430
C4
22.708
D4
24.936 DS4 28.285
BS
DS
22.797
Prospetto 2
Differenza annua tra le fasce
(valori marginali annui lordi x 1000)
Trattamento
economico
iniziale
A
12.351
B
14.263
BS
15.111
C
17.937
D
20.393
DS
22.797
I Fascia
A1
676
B1
765
BS1
864
C1
953
D1
1.219
DS1
1.307
II Fascia
A2
671
B2
807
BS2
855
C2
1.108
D2
1.108
DS2
1.405
III Fascia
A3
400
B3
500
BS3
600
C3
1.108
D3
1.108
DS3
1.495
IV Fascia
A4
450
B4
600
BS4
1.000
C4
1.602
D4
1.108
DS4
1.233
Nota: la prima riga dei prospetti 1 e 2 "trattamento economico iniziale" è data dalla somma dei
valori tabellari, delle indennità comuni conglobate e degli incrementi retributivi di cui al prospetto
1 dell' allegato 8. Sono di conseguenza rivalutati gli importi delle fasce I^ e successive.
246
CISL FPS NAPOLI
ALLEGATO 11
Prospetto 1
Fasce retributive a decorrere dall’1/6/1999
(valori assoluti annui lordi X 1000)
Trattamento
economico
iniziale
A
12.711
B
14.635
15.507
C
18.357
D
20.849
I Fascia
A1
13.387
B1
15.400 BS1 16.371
C1
19.310
D1
22.068 DS1 24.692
II Fascia
A2
14.058
B2
16.207 BS2 17.226
C2
20.418
D2
23.176 DS2 26.097
III Fascia
A3
14.458
B3
16.707 BS3 17.826
C3
21.526
D3
24.284 DS3 27.592
IV Fascia
A4
14.908
B4
17.307 BS4 18.826
C4
23.164
D4
25.392 DS4 28.825
BS
DS
23.289
Prospetto 2
Differenza annua tra le fasce
(valori marginali annui lordi x 1000)
Trattamento
economico
iniziale
A
12.351
B
14.263
BS
15.111
C
17.937
D
20.393
DS
22.797
I Fascia
A1
676
B1
765
BS1
864
C1
953
D1
1.219
DS1
1.307
II Fascia
A2
671
B2
807
BS2
855
C2
1.108
D2
1.108
DS2
1.501
III Fascia
A3
400
B3
500
BS3
600
C3
1.108
D3
1.108
DS3
1.495
IV Fascia
A4
450
B4
600
BS4
1.000
C4
1.638
D4
1.108
DS4
1.233
Nota: la prima riga dei prospetti 1 e 2 "trattamento economico iniziale" è data dalla somma dei
valori tabellari, delle indennità comuni conglobate e degli incrementi retributivi di cui al prospetto
1 dell' allegato 8. Sono di conseguenza rivalutati gli importi delle fasce I^ e successive.
247
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni contrattuali raggiunte realizzano un delicato bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto delle quantità finanziarie a disposizione delle parti e avuto riguardo all'esigenza di equilibrio rispetto ad
altre conclusioni contrattuali già realizzate nel settore pubblico.
Conseguentemente le parti concordano che, nel caso in cui le conclusioni contrattuali
che si realizzeranno nelle aree della dirigenza del comparto della sanità fossero incoerenti con i principi di cui sopra e comportassero soluzioni difformi rispetto agli istituti
contrattuali comuni, fatte salve le specificità proprie di tali aree, esse si incontreranno
per ridiscuterle ed armonizzarle nel presente contratto, ivi compresi gli effetti di ricaduta sul personale dell'attività libero-professionale intramoenia del personale della dirigenza sanitaria.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti confermano che tra gli enti del comparto sono ricomprese le ex istituzioni di
assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie ai
sensi dell'art. 6 del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998 (pubblicato sulla G.U. del 24.06.1998
serie generale n. 145) e che nella dizione "tutto il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o determinato" di cui all'art. 1, comma 1, si intende altresì il personale dipendente dalle Aziende Sanitarie Locali e operante presso i servizi sociali delle
aziende medesime nonché tutto il personale degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Nelle aziende ed enti tenuti al rispetto delle regole sul bilinguismo, le parti ritengono che per i passaggi interni tra una categoria e l'altra, ovvero quelli tra un livello economico e l'altro della stessa
categoria non debba essere richiesto l'accertamento della conoscenza della lingua, in quanto tale
accertamento riguarda gli accessi dall'esterno.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Con riferimento all'art. 19, comma 2, del presente CCNL le parti dichiarano che nel personale di vigilanza ed ispezione sono ricompresi i vigili sanitari indipendentemente
dalle varie denominazioni adottate in sede locale ed anche gli "assistenti tecnici" limitatamente a quelli che operano presso i Dipartimenti di prevenzione, i P.M.P. (presidi
multizonali di prevenzione) o strutture ad essi riconducibili ed ex P.M.P. confluiti nelle
ARPA (agenzie regionali per l'ambiente).
248
CISL FPS NAPOLI
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 29 sulla formazione e aggiornamento professionale del personale, le parti convengono sulla esigenza di favorire, attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa, un significativo incremento dei finanziamenti già esistenti da destinare
alla formazione, nel rispetto delle effettive capacità di bilancio, anche mediante l'ottimizzazione
delle risorse dell'Unione europea ed il vincolo di reinvestimento di una quota delle risorse rese
disponibili dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione.
Pertanto, le parti auspicano di pervenire alla destinazione alle finalità previste dall'art. 29 di una
quota pari almeno all'1% della spesa complessiva del personale, in conformità a quanto previsto dal
Protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Le parti congiuntamente dichiarano che con la norma di cui all'art. 38, comma 5 non hanno inteso
pregiudicare eventuali trattamenti di maggiore favore attribuiti in forza di accordi regionali intervenuti precedentemente alla data di sottoscrizione del presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
per la lotta al lavoro dei bambini
Secondo i dati dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), oltre 250 milioni di bambini
nel mondo sono costretti a lavorare. Il lavoro minorile cresce soprattutto nelle zone dove aumenta
la disoccupazione degli adulti.
In particolare l'OIL ha denunciato una forte presenza di lavoro minorile anche nella produzione di
strumenti e materiali chirurgici. Tale produzione si concentra in Pakistan nella zona di Sialkot, nota
appunto per la esportazione di tali prodotti in tutto il mondo. Da stime ricavate da studi OIL si presume che circa 8000 bambini siano utilizzati in tali produzioni con gravi conseguenze sul loro sviluppo psicofisico, sulla loro salute e sicurezza.
Al fine di contribuire all'impegno delle istituzioni internazionali e del governo italiano, che ha sottoscritto con le parti sociali italiane il 16 aprile 1998, la Carta di impegni contro lo sfruttamento del
lavoro minorile e, facendo anche seguito alla raccolta fondi promossa da CGIL CISL e UIL e le
organizzazioni imprenditoriali italiane per progetti OIL e UNICEF in Pakistan, nel settore degli
strumenti chirurgici.
Le parti firmatarie di questo accordo si impegnano a dare il loro contributo per combattere tale fenomeno e perché tali prodotti siano fabbricati nel rispetto delle Convenzioni fondamentali dell'OIL.
Le parti si impegnano, pertanto, a richiedere alle imprese fornitrici che i prodotti siano fabbricati
nel rispetto delle Convenzioni fondamentali dell'OIL ed in particolare della Convenzione 1138 sull'età minima e si impegnano altresì a sostenerle verso tale obiettivo attraverso il rafforzamento dei
programmi dell'OIL in atto a Sialkot nel settore degli strumenti chirurgici. Tali programmi hanno
come obiettivo la rimozione dei minori dal lavoro, la loro reintegrazione nel mondo della scuola
l'eventuale inserimento al loro posto di membri della famiglia anche attraverso misure di formazione professionale e di sostegno socioeconomico.
Le parti si impegnano a rivedersi entro 6 mesi dalla data della firma della presente dichiarazione,
per concordare la pratica attuazione degli impegni e definire le modalità e le risorse necessarie.
249
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Le parti concordano circa l'opportunità fornita alle aziende ed enti dagli strumenti della
classificazione per portare a compimento forme di riordino della dotazione organica - anche
mediante trasformazione dei relativi posti - con riguardo al personale formalmente collocato in altri
settori di attività per motivi di salute accertati secondo le modalità di legge.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le parti concordano che con l'entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio l'utilizzo
delle graduatorie dei pubblici concorsi, tuttora valide, debba avvenire anche per il personale riservatario, nei limiti dei posti previsti per l'accesso dall'esterno.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Le parti concordano sulla necessità di chiarire con il Dipartimento della Funzione Pubblica le
modalità applicativa dell'art. 32, comma 13, legge 449 del 27.12.1997 per la soluzione degli eventuali casi ancora in contestazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Le parti, al fine di evitare disparità di trattamento, concordano che l'art. 31, comma 5,
trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti che dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999
hanno conseguito o conseguiranno il livello VIII bis, ancorché non specificatamente menzionato
nel comma 5 citato.
250
CISL FPS NAPOLI
251
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO SANITÀ
INTEGRATIVO 1994 - 1997
SOTTOSCRITTO IN DATA 22 MAGGIO 1997
252
CISL FPS NAPOLI
253
A seguito della registrazione avvenuta in data 15.5.1997 da parte della Corte dei conti del
Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.4.1997 con il quale l' A.Ra.N. viene
autorizzata a sottoscrivere il testo del CCNL integrativo concordato in data 26 marzo 1997, il giorno 22 maggio 1997 alle ore 10 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra:
l’ARAN nelle persone di:
Prof. Carlo Dell'Aringa
Prof. Gian Candido De Martin
Avv. Guido Fantoni
Avv. Arturo Parisi
Prof. Gianfranco Rebora
Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria:
Confederazioni sindacali:
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CISAL
UGL
RdB/CUB
USPPI
(con riserva)
CONFE.DIR.
(con riserva)
Organizzazioni sindacali:
C.G.I.L./Sanità
FIST CISL
UIL/Sanità
FEDERAZIONE NAZIONALE:
FIALS-CISAS/Sanità-CONF.S.A.L./Sanità
RSU:
- SNATOSS
- ADASS
- FASE
- FAPAS
- SUNAS
- SOI
Le parti contraenti si sono incontrate per la definizione di alcune problematiche relative al personale del comparto in adesione a quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 6 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 1.9.1995 per armonizzarlo con quanto disciplinato, per
gli istituti comuni, nei contratti delle aree dirigenziali del comparto sanità, fatte naturalmente salve
le specificità proprie di tali aree. Le parti prendono atto che, rispetto alle Organizzazioni firmatarie
del testo di accordo concordato in data 26.3.1997, la denominazione della sigla CISL/FISOS è cambiata in FIST CISL . Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'unito testo di contratto
collettivo integrativo.
254
CISL FPS NAPOLI
255
Articolo 1
1. I destinatari del presente contratto integrativo sono quelli previsti dall'art. 1 del CCNL del 1.9.1995.
2. Il presente contratto integrativo concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 . I
suoi effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salva diversa espressa indicazione del presente contratto.
3. Nel testo del presente accordo con il termine "contratto" si fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei livelli stipulato in data 1.9.1995.
Articolo 2
1. All'art. 13, comma 3 del contratto (Interpretazione autentica dei contratti), le parole
"Conferenza permanente Stato-Regioni" sono sostituite dalle parole "Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome".
Articolo 3
1. All'art. 10, comma 4 del contratto (Forme di partecipazione), dopo le parole "a contenuto
economico" sono inserite le parole "e sull'aggiornamento professionale".
Articolo 4
1. All'art. 19 del contratto (Ferie e festività), il comma 12 è soppresso e il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile
il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo
semestre dell'anno successivo".
2. All' art. 19, comma 15 del contratto, dopo le parole " per esigenze di servizio " sono inserite le parole " o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente " .
Articolo 5
1. All'art. 23, comma 3 del contratto (Assenze per malattia), dopo le parole "previsti dai commi
1 e 2" è inserita la parla "ovvero".
2. Ai sensi dell'art. 13 del contratto le parti concordano che il comma 14 del medesimo art. 23 deve essere
interpretato nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che, pur iniziate in precedenza, siano ancora in
corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1
dell'art. 23 è quello successivo alla data di stipulazione del contratto.
Articolo 6
1. All'art. 24, comma 3 del contratto (Infortuni sul lavoro e malattie dovute causa di servizio), le parole " e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente ."
sono soppresse.
256
CISL FPS NAPOLI
Articolo 7
1. All' art. 25, comma 1 del contratto (Astensione obbligatoria per maternità), le parole " dell'art. 4 " sono sostituite dalle parole " degli articoli 4 e 5 ".
2. Al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo, le parole "ed ai lavoratori padri" sono
sostituite dalle parole "o in alternativa ai lavoratori padri".
Articolo 8
1. All'art. 27 del contratto (Aspettativa), dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente:
" 5. Al dipendente a tempo indeterminato, può essere concesso un periodo di aspettativa, nei limiti previsti dal comma 1, in caso di assunzione a tempo determinato presso la stessa od altra azienda."
2. Il comma 9 dell'art. 17 del contratto è soppresso.
Articolo 9
1. All'art. 34 del contratto (Mobilità) , dopo il primo comma è inserito il seguente comma :
" 2. Qualora il dipendente, nell'ambito delle ipotesi disciplinate dall'art. 12, comma 2, lettera A) del DPR 384/1990, presenti domanda di trasferimento ad altra azienda USL o ospedaliera che vi abbia dato assenso, il nulla osta dell'azienda di appartenenza è sostituito dal
preavviso di cui all' art. 38. "
Articolo 10
1. All' art. 43, comma 2, punto 2) del CCNL dell'1.9.1995 (Finanziamento del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: " Per l'applicazione del presente contratto le aziende ed enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31 del decreto
legislativo n. 29/1993, ridetermino con atto formale la dotazione organica del personale destinatario del presente contratto in misura superiore a quello preso a base del calcolo di cui al presente
punto, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno tenere conto del valore delle indennità relative ai posti di nuova istituzione per incrementare in misura congrua, con atto deliberativo,
il fondo di cui al presente punto. Fermo restando che l'incremento previsto dal presente punto è
calcolato sul monte salari 1993, qualora il personale in servizio nel 1995 risulti comunque superiore a quello preso come base di calcolo nel 1993, il fondo di cui al presente punto è formato dall'ammontare delle somme spese nel 1995 per le indennità sopra citate."
Articolo 11
1. Il terzo comma dell'art. 53 del contratto è sostituito dal seguente:
" 3. Nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la
materia, le aziende e gli enti del comparto definiscono nei propri regolamenti l'organizzazione delle condizioni di operatività del personale del comparto che partecipa all'esercizio
della libera professione intramuraria o alle attività ad essa connesse nonché il relativo regime economico, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del presente contratto."
257
Articolo 12
1. All'art. 46, comma 1 del contratto, alla fine del punto 1) sono aggiunte le seguenti parole:
"Al fondo così costituito sono aggiunte le risorse di cui all'art. 18 della legge 109/1994 come modificato dall'art. 6 del D.L. 101/1995, convertito in legge
216/1995. La ripartizione di tali risorse al personale interessato è stabilita in sede di contrattazione decentrata ai
sensi dell'art. 5 del presente contratto. Il personale che percepisce tali incentivi non beneficia del premio per la qualità della prestazione individuale."
Articolo 13
1. All'art. 47, comma 8 del contratto (Produttività collettiva per il miglioramento
dei servizi) , la data del 31.12.1996 è sostituita con la data del 30.6.1997.
Articolo 14
1. All' art. 56, comma 1 lettera aa) del contratto (Disapplicazioni), alla fine del capoverso, sono
aggiunte le seguenti parole "fatto salvo quanto previsto dall'art. 52, comma 1".
2. Al medesimo art. 56 comma 1 dopo la lettera ae) è aggiunta la seguente lettera:
" af) con riferimento all'art. 53, comma 3 : art. 87 del DPR 270/1987."
Articolo 15
1. La tabella n. 1 allegata al contratto è sostituita da quella di cui all'allegato 1 del presente contratto.
Articolo 16
1. Tutte le disposizioni contenute nell'art. 53, comma 5 del contratto sono prorogate al 31
dicembre 1997, considerato che i lavori connessi alla revisione dell'ordinamento di cui all'art. 35
del contratto sono ancora in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo integrativo.
Articolo 17
1. All'art. 3 del CCNL del 27 giugno 1996, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:
" 1 bis. Resta ferma per le regioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n.
502/1992 , la facoltà di attivare modelli organizzativi e fissare obiettivi prestazionali superiori a quelli contemplati dai livelli uniformi di assistenza, che comportino un diverso ed
ulteriormente qualificato impegno delle aziende ed enti - anche volti al recupero di standards
organizzativi, di efficienza e di efficacia e sviluppo di professionalità - definiti in appositi
progetti regionali finanziati.
2. Al medesimo art. 3 del CCNL del 27 giugno 1996, al comma 2 dopo le parole "di cui al
comma 1" sono inserite le parole "e 1 bis".
258
CISL FPS NAPOLI
Articolo 18
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 14 del presente contratto, per la loro natura interpretativa e chiarificatrice delle clausole cui rispettivamente si riferiscono, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore del CCNL stipulato il 1° settembre 1995. Tutte le altre disposizioni entrano in vigore dalla stipulazione del presente accordo, salvo diversa indicazione contenuta nel
medesimo.
259
TABELLA N. 1
INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI DI RETRIBUZIONE ACCESSORIA
UTILI AI FINI DEI DIVERSI ISTITUTI CONTRATTUALI.
Voci retributive
Istituti CCNL
Indennità varie
Turni etc. Reperibilità
Indennità fisse e pensionabiStraordinario li ai sensi dell’art. 2, comma Nucleo Familiare
9 della legge 335/1995**
=
Tempo parziale
verticale
SI*
NO
NO
SI*
SI
Tempo parziale
orizontale
SI*
NO
NO
SI*
SI
Tempo determinato
SI
SI
SI
SI
SI
Ferie
NO
NO
NO
SI
SI
Permessi ex
congedi straord.
NO
NO
NO
SI
SI
Assenze per malattia
sup. 15 gg.
con ricovero e per
infortuni e cause di
servizio
NO
NO
NO
SI
SI
Astens. obblig.
facolt. 30 gg.
NO
NO
NO
SI
SI
Astensione
facoltativa
NO
NO
NO
SI
SI
Sospens. caut.
proc. disciplinare
NO
NO
NO
SI
SI
Sospens. caut.
proc. penale
NO
NO
NO
NO
SI
Indennità mancato
preavviso
NO
NO
NO
SI
SI
* nella misura proporzionale spettante
** a decorrere dall'1.1.996
Nota: nelle assenze per malattia e infortuni trova tuttora applicazione la circolare del Ministero della Sanità
n. 11 del 22.1.1971.
260
CISL FPS NAPOLI
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno atto che nel testo dell' art. 9 del presente contratto, laddove si prevede la sostituzione del nulla osta dell'azienda di appartenenza con il preavviso, viene citato - per un mero errore materiale - il solo art. 12 del DPR 384/90, mentre tale previsione deve intendersi riferita anche
all'art. 13, comma 2 del medesimo decreto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Alla luce della normativa civilistica, le parti concordano che l'obbligo del preavviso non è previsto in riferimento all'istituto contrattuale del rapporto a tempo determinato di cui all'art. 17 del
CCNL del 1.9.1995.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti si danno atto che la previsione di cui al comma 5 dell'art. 48 del CCNL del 1.9.1995 - relativa al tentativo conciliazione su eventuali controversie sorte sulle decisioni assunte in merito al
premio della qualità individuale - non potrà concretamente essere attuata fino al momento del passaggio delle controversie individuali di lavoro al giudice ordinario prevista entro il 30.6.1998 dall'art. 11, comma 4 punto g) della legge n. 59/97. Nelle more di tale passaggio le parti concordano
che le eventuali controversie siano risolte con gli strumenti e nelle sedi tradizionali.
261
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO SANITÀ
SOTTOSCRITTO IN DATA 1 SETTEMBRE 1995
262
CISL FPS NAPOLI
263
A seguito della registrazione in data 23 agosto 1995 da parte della Corte dei Conti del D.P.C.M. del
4 agosto 1995, con il quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del
CCNL del comparto Sanità, il giorno 1 settembre 1995, alle ore 1030 presso la sede dell'A.RA.N.
ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dal componente del Comitato Direttivo Avv. Guido Fantoni, delegato alla
sottoscrizione del contratto giusta verbale del Comitato Direttivo medesimo n. 71 del 20 luglio
1995, allegato:
Avv. Guido Fantoni
e le seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria:
Confederazioni:
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CISAL
CISNAL
CIDA
CONFEDIR
RdB/CUB
USPPI
Organizzazioni sindacali:
CGIL/Sanità
CISL/FISOS
UIL/Sanità
FEDERAZIONE NAZIONALE:
- FIALS
- CISAS/Sanità
- CONFSAL/Sanità
RSU:
- SNATOSS
- ADASS
- FASE
- FAPAS
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per
i dipendenti del comparto Sanità.
Del predetto CCNL fa parte integrante l'accordo sui servizi pubblici essen-ziali.
Si allega, altresì, il "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbli-che Amministrazioni"
definito, ai sensi dell'art. 58 bis del D.l.vo n. 29/1993, dal Ministro per la Funzione Pubblica con
Decreto del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1994.
264
CISL FPS NAPOLI
265
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Articolo 1
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:
a) assistenza sanitaria;
b) igiene e sanità pubblica;
c) veterinaria;
d) protezione civile;
e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art.
2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei
diritti costituzionalmente tutelati:
A) Assistenza sanitaria:
A1) Assistenza d'urgenza:
- pronto soccorso, medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle
prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.
A2) Assistenza ordinaria:
- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia subintensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta;
- nido e assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:
- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali
che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione
all'interno ed esterno dello stesso;
- servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua
somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
266
CISL FPS NAPOLI
- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto
di competenza e secondo la legislazione vigente;
- servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni
elettorali europee, nazionali e territoriali nonché quelle referendarie.
B) Igiene e sanità pubblica:
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti
contingibili e urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli
alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantita in quegli enti ove esse siano
già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
C) Veterinaria:
- vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni
relative ad alimenti di origine animale;
- vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;
- controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;
- ispezione veterinaria e macellazione d'urgenza degli animali in pericolo di vita;
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti
contingibili e urgenti.
D) Protezione civile:
- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità,
qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
E) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:
- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari informatici ecc.) necessari per l'espletamento
delle prestazioni suindicate;
- interventi urgenti di manutenzione degli impianti.
F) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:
- servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi ed alla
compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo
sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.
Articolo 2
Contrattazione decentrata e contingenti di personale
1. Al fine di cui all'articolo 1 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale che sono esonerati dallo sciopero
per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi, mediante
contratti decentrati, stipulati per ciascuna amministrazione, ai sensi dell'articolo 45, commi 1, 4 ed
8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I contratti decentrati di cui al comma 1, da stipularsi - sentite le organizzazioni degli utenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale e comunque
prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, individuano:
267
a) le professionalità e le qualifiche di personale, di cui al presente contratto, che formano i
contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalità;
c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. In conformità dei contratti decentrati di cui al comma 2, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli servizi, ufficio sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascuna azienda o
ente, in occasione di ogni sciopero individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del
personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.
In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d'urgenza" di cui
alla lettera A1) dell'articolo 1, va mantenuto in servizio il personale del ruolo sanitario e tecnico
normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.
Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento a contingenti non superiori a quelli impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i
servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'articolo 1, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
Articolo 3
Modalità di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i
servizi di cui all'art. 1, sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati con un
preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali
devono darne tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere
comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la
proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali o con le singole aziende ed enti deve essere
comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive
di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le
modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture
complesse ed organizzate per turni, la durata massima di una intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;
268
CISL FPS NAPOLI
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno;
d) intervallo minimo fra un'azione di sciopero e l'altra di ciascuna organizzazione sindacale, di almeno dodici giorni;
e) garanzia che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative
comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro.
Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
1) nel mese di agosto;
2) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
3) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
4. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in
caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Articolo 4
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.
Articolo 5
Sanzioni
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 9 della predetta legge n. 146.
Articolo 6
Applicabilità
1. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le
disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della
sicurezza dei lavoratori.
269
PREMESSA
1. Il presente contratto è strumento indispensabile per realizzare gli obiettivi della riforma
avviata con la legge n. 421/1992 e con il d.lgs 502/1992. Esso è diretto al perseguimento delle
seguenti finalità fondamentali:
- flessibilizzazione del rapporto di lavoro per adeguarlo al soddisfacimento dei bisogni e
delle esigenze degli utenti, con miglioramento dell'efficienza;
- valorizzazione delle professionalità dei dipendenti da correlare alle esigenze delle singole
aziende od enti al fine di migliorare la qualità dei servizi secondo i principi contenuti nella
"carta dei servizi pubblici sanitari";
- armonizzazione delle regole e delle tutele riguardanti il lavoro pubblico rispetto al lavoro
privato, in attuazione dei principi generali dei decreti legislativi 502/1992 e 29/1993, rivedendo, nelle materie non riservate alla legge dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, la normativa pregressa, sia di origine contrattuale che legislativa;
- razionalizzazione della struttura retributiva;
- produttività correlata al processo di aziendalizzazione.
2. Le parti, pur dandosi atto che il presente contratto non può avere il compito di introdurre sistemi di gestione, né dettare norme di organizzazione che rientrano nella sfera di autonoma determinazione delle aziende e degli
enti, convengono che esso è strumento idoneo per favorire, con gli istituti del rapporto di lavoro e della retribuzione flessibile, il processo di rinnovamento in corso, senza creare vincoli, per le aziende e gli enti in più avanzato stato di modernizzazione e, per la semplicità di impostazione, privilegiare, nel contempo, l'adattabilità degli
istituti stessi ai diversi livelli di evoluzione della cultura e degli strumenti gestionali, nei contesti ove si verifichino situazioni di ritardo.
3. La realizzazione completa della riforma ed una piena utilizzazione degli istituti contrattuali
richiedono, comunque, una piena, rapida e complessiva attivazione da parte delle aziende di quegli strumenti gestionali ed organizzativi previsti dal d.lgs 502/1992 ed, in particolare, dagli artt. 14
(direzione per obiettivi), 19, 20, 22 e 24 del d.lgs 29/1993 (riassetto degli incarichi dirigenziali,
connesse responsabilità e loro graduazione; istituzione dei nuclei di valutazione) nonché dell'art. 3,
commi 5 e 6 della legge 537/1993, come modificata dalla legge 724/1994, in tema di revisione delle
piante organiche, anche in relazione alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri da disattivare o
trasformare e la conseguente mobilità del personale.
270
CISL FPS NAPOLI
PARTE PRIMA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Articolo 1
Campo di applicazione
(Sostituito dall’articolo 1 del CCNL 7 aprile 1999)
Articolo 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
(Sostituito dall’articolo 2 del CCNL del 7 aprile1999
a sua volta sostituito dall’articolo 2 del CCNL 19 aprile 2004)
TITOLO II
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 3
Obiettivi e strumenti
(Sostituito dall’articolo 3 del CCNL del 7 aprile 1999)
Articolo 4
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
(Sostituito dall’articolo 5 del CCNL 7 aprile 1999
a sua volta sostituito dall’articolo 4 del CCNL 19 aprile 2004)
Articolo 5
Livello di contrattazione: Materie e limiti della contrattazione decentrata
(Sostituito dall’articolo 4 del CCNL 7 aprile 1999)
Articolo 6
Composizione delle delegazioni
(Sostituito dall’articolo 9 del CCNL 7 aprile 1999)
271
CAPO II
INFORMAZIONE E FORME DI PARTECIPAZIONE
Articolo 7, 8, 9, 10
(Sostituiti dall’articolo 6 del CCNL del 7 aprile 1999)
Articolo 11
Pari opportunità
(Sostituito dall’articolo 7 del CCNL 7 aprile 1999)
CAPO III
DIRITTI SINDACALI
Articolo 12
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
(Sostituito dall’articolo 8 del CCNL 7 aprile 1999)
CAPO IV
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Articolo 13
Interpretazione autentica dei contratti
(Sostituito dall’articolo 11 del CCNL 7 aprile 1999)
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 14
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti
individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto
collettivo.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque
indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari;
272
CISL FPS NAPOLI
e) durata del periodo di prova;
f) sede di primaria destinazione dell'attività lavorativa;
g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel
tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.
E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto
annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di
lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 16, comma 6.
5. L'azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso
termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la
nuova azienda o ente, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 15, comma 11 e 17, comma 9. Per il rapporto a tempo
parziale si applica, a richiesta del dipendente, l'art. 16, comma 8.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'azienda comunica di non dar luogo alla
stipulazione del contratto.
7. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei
provvedimenti di nomina previsti dall'art. 18 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982, dall'art. 18, comma 1, punto f)
del d.lgs. 502/1992 e dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili.
Articolo 15
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la
cui durata è stabilita come segue:
- 2 mesi per le posizioni funzionali fino alla quarta;
- 6 mesi per le restanti posizioni funzionali.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo, al
dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio
sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art. 24.
4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalla legge o
dai regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo
stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti
salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
273
7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio,
compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
10. Il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente durante il periodo di prova ha diritto
alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato, a domanda, nella posizione funzionale e profilo professionale di provenienza.
11. "Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, è concesso un
periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di
prova, ai sensi dell'art. 27 CCNL 1.9.1995"
12. Durante il periodo di prova, l'azienda o ente può adottare iniziative per la formazione del
personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell'azienda o ente presso
cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
13. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle aziende ed enti del comparto che lo abbiano già superato nella medesima posizione funzionale, profilo e disciplina, ove prevista.
CAPO II
PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
Articolo 16
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Sostituito dagli articoli 23 e 24 del CCNL del 7 aprile 1999 come intgrati dall’articolo 34 del CCNL
Integrativo del 20 settembre 2001 e, per l’articolo 23, dal CCNL 2002-2005 articolo 22 nonche dall’articolo 25 del CCNL 1999 a sua volta interamente riscritto dall’artciolo 35 del CCNL integrativo 2001.
Articolo 17
Assunzioni a tempo indeterminato
1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 23, comma 1 della legge 27 febbraio 1987, n. 56, l'azienda o ente
può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti
casi:
a) in sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi i 45 giorni consecutivi, per
tutta la durata del restante periodo di conservazione del posto dell'assente;
b) in sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, per astensione obbligatoria o facoltativa previste dalle leggi 1204 del 1971 e 903 del 1977;
c) per assunzioni legate a particolari punte di attività per esigenze straordinarie nel limite
massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio;
274
CISL FPS NAPOLI
d) temporanea copertura di posti vacanti nei singoli profili professionali per un periodo massimo di otto mesi, purché sia già stato bandito il pubblico concorso o sia già stata avviata la
procedura di selezione per la copertura dei posti stessi;
e) per attività connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati secondo la disciplina dell'art. 7, comma 6 della legge 28 dicembre 1988, n. 554, in base alle vigenti disposizioni.
2. Per la selezione del personale da reclutare in attuazione del comma 1, le aziende ed enti applicano i principi previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato per iscritto
il nominativo del dipendente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima di tale data con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale per le figure per
le quali tale rapporto può essere costituito.
6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo
previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:
- le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
- in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli artt. 23 e 24 del
CCNL 1 settembre 1995, in quanto compatibili, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638. I periodi
di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i
criteri di cui all'art. 23, comma 6 del CCNL 1 settembre 1995, salvo che non si tratti di un
periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è
pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 23 del CCNL 1 settembre 1995.
- non possono essere concesse le aspettative di cui all'art. 12.
7. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti dell'art. 2126 c.c. quando:
a) l'apposizione del termine non risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti.
8. Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2 della legge 230/1962, la proroga o il rinnovo del
contratto a termine sono nulli ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza originaria.
9. Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a termine superi i 4 mesi e fermo restando i limiti e le modalità di legge, il lavoratore dovrà essere informato di quanto disposto dall'art.
23, comma 4 della legge 56/1987 in materia di iscrizione nella lista di collocamento e relativa graduatoria.
10. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230/1962, il termine del contratto a tempo determinato può
essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una volta e per un
periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa, anche se rientrante in
un'altra fattispecie da quelle previste nel comma 1, sempre che il dipendente assente sia lo stesso.
11. Il medesimo dipendente può essere riassunto con ulteriore contratto a tempo determinato
dopo l'applicazione del comma 10, solo dopo il decorso di dieci ovvero di venti giorni dalla data di
scadenza del precedente contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi nel
rispetto delle norme di assunzione di genti.
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12. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 10, la proroga o il rinnovo del contratto a termine
sono nulli quando si tratti di assunzioni successive al termine intese ad eludere disposizioni di legge
o del presente contratto.
13. Il rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 1, non è richiesto ove
sussistono documentati motivi di urgenza.
14. I documenti di cui all'art. 14 del CCNL 1 settembre 1995, per motivi di urgenza nella copertura del posto, possono essere presentati entro trenta giorni dalla data di presa di servizio. La mancata presentazione dei documenti o l'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l'assunzione determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli effetti di cui all'art. 2126 del codice civile per il periodo effettivamente lavorato. Tale clausola deve
risultare espressamente nel contratto individuale sottoscritto ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1 settembre 1995.
15. Al dipendente a tempo indeterminato, può essere concesso dall'azienda o ente di provenienza un periodo di aspettativa, ai sensi dell'art. 12, comma 8 lett. b) del presente contratto, per la durata del contratto di lavoro a tempo determinato eventualmente stipulato con la stessa o altra azienda
o ente del medesimo o di altro comparto.
CAPO III
STRUTTURA DEL RAPPORTO
Articolo 18
Orario di lavoro
(Sostituito dall' art. 26 del CCNL 7 aprile 1999)
Articolo 19
Ferie e festività
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante
tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie, salvo quanto previsto dal comma 3, è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo assunti nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto, limitatamente al primo triennio di servizio, a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della
L. 23 dicembre 1977, n. 937.
5. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
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CISL FPS NAPOLI
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 21 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di
ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle
richieste del dipendente.
9. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie
in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
10. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di
eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
11. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
12. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno
successivo a quello di spettanza.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano
protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve
essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
14. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si
siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai
commi 11 e 12.
15. Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro,
qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'azienda o ente di provenienza.
Articolo 20
Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla
forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche
ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente
responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno
luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del 2° comma.
277
CAPO IV
INTERRUZIONI E SOSPENZIONI DELLA PRESTAZIONE
Articolo 21
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
- partecipazione a concorsi od esami - limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove o per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all'attività di servizio:
giorni otto all'anno;
- lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado:
giorni tre consecutivi per evento.
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso
retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli. I permessi retribuiti possono anche essere concessi per l'effettuazione di testimonianze
per fatti non d'ufficio, nonché per l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e4 più favorevoli disposti dalle competenti autorità.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non
riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione nonché il trattamento
accessorio indicato nella tabella 1 allegata al presente contratto.
6. I permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti,
comunque denominati, previsti da specifiche disposizione di legge. Tra queste ultime assumono
particolare rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge
4 maggio 1990, n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue e per i donatori di midollo osseo.
8. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
9. Il presente istituto, che sostituisce la disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario vigente nel comparto, entra in vigore dal 1 gennaio 1996.
Articolo 22
Permessi brevi
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto
all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore
consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente l'adozione delle necessarie misure organizzative.
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CISL FPS NAPOLI
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate di norma non oltre il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
Articolo 23
Assenze per malattia
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le
assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto
dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al
fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, ovvero, qualora non
sia stato possibile applicare l'art. 16 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 perché il dipendente, a
seguito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o l'ente può procedere, alla risoluzione del rapporto corrispondendo
al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
6. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di
ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di
ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza postricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1 allegata al presente contratto.
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
6. bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapia salvavita ed altre ad esse assimilabili
secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio,
come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV - AIDS nelle
fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla
competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un
idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il
riconoscimento della grave patologià è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento.
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7. L'assenza per malattia deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
8. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i tre giorni successivi all'inizio della
malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo
esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
9. L'azienda o l'ente dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
10. Il dipendente che, durante l'assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
11. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
12. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo
comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'azienda o all'ente.
13. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il dipendente è tenuto a darne
comunicazione all'azienda o ente. In tal caso il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'azienda o ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 6, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri
riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di
eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
14. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal
comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al
momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo
il diritto alla conservazione del posto se più favorevole.
Articolo 24
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a
completa guarigione clinica e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del
posto. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 23, comma
6 lett. a), comprensiva del trattamento accessorio come determinato nella tabella n 1
allegata al presente contratto.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione l'art. 23, comma
3. Nel caso che l'azienda o ente non proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente
riconosciuto permanentemente inidoneo a proficuo lavoro, per l'ulteriore periodo di assenza non
compete alcuna retribuzione.
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CISL FPS NAPOLI
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo.
Articolo 25
Astenzione obbligatoria e facoltativa per maternità
La disciplina dell’articolo 25, come integrata dal CCNL 22 maggio 1997, è ora sostituita da
quella contenuta nell’articolo 17 del CCNL 20 settembre 2001
Articolo 26
Servizio militare
1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di
leva o servizio civile sostitutivo sospende il rapporto di lavoro per tutta la durata della ferma.
Durante tale periodo il dipendente ha titolo alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la
cessazione del servizio militare, senza diritto alla retribuzione.
2. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso, nei confronti del
dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non riprenda servizio entro il termine indicato dal comma 1.
3. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. I commi precedenti si applicano anche nel caso di richiamo alle armi, fatta eccezione per il diritto alla conservazione del posto, che coincide con il periodo di richiamo. Durante tale periodo al dipendente richiamato compete il trattamento economico più favorevole tra quello civile e militare.
5. Per quanto non esplicitamente previsto, si rinvia alla disciplina dettata in materia dalla legge
24 dicembre 1986, n. 958.
Articolo 27
Aspettativa
Articolo sostituito dall’articolo 12 del CCNL integrativo 2001. L’articolo 27 era già stato modificato dall’articolo 8 del CCNL 22 maggio 1997 che aveva aggiunto un 5° comma che prevedeva
la possibilità per il dipendente a tempo indeterminato di fruire di 12 mesi di aspettativa in caso di
assunzione a tempo determinato presso la stessa o altra azienda. Tale punto era stato ripreso nell’articolo 41 del CCNL 7 aprile 1999 che, nell’apportare modifiche alla disciplina delle assunzioni
a tempo determinato, prevedeva la possibilità di fruire di una aspettativa di durata pari a tutta la
durata del contratto a tempo determinato, anche stipulato con ente di altro comparto.
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CAPO V
NORME DISCIPLINARI
Articolo 28
Obblighi del dipendente
(Così come modificato dall’articolo 11 del CCNL 19 aprile 2004)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa
pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli
interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato.
2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del
servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'azienda o ente anche in relazione alle
norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n.241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla
legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'azienda o ente
nonché attuare le disposizioni dei medesimi in ordine al DPR del 28 Dicembre 2000, n.445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta
uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della
persona;
g) non attendere durante l'orario di lavoro ad occupazioni non attinenti al servizio e, nei
periodi di malattia od infortunio, ad attività che possono ritardare il recupero psicofisico;
h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli
siano impartiti dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il
dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che la disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito
rientri nelle proprie responsabilità;
l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
m) non valersi di quanto è di proprietà dell'azienda o ente per ragioni che non siano di servizio;
n) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
282
CISL FPS NAPOLI
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'azienda o
ente da parte del personale e rispettare le disposizioni che regolano l'accesso in locali non
aperti al pubblico da parte di persone estranee;
p) comunicare all'azienda o ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza ed inviare il certificato medico, salvo comprovato impedimento;
r) astenersi dal partecipare, nell'esercizio della propria attività di servizio, all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.
Articolo 29
Sanzioni e procedure disciplinari
(Così come modificato dall’articolo 12 del CCNL 19 aprile 2004)
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all'articolo 28 del presente
contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione,all'applicazione delle seguenti sanzioni
previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione dalla retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un
massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. L'azienda o ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da
effettuarsi tempestivamente e comunque entro 20 giorni da quando l'ufficio istruttore che, secondo
l'ordinamento dell'azienda o ente è tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto - e
senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, la sanzione da
comminare non sia di sua competenza, il dirigente responsabile della struttura,dandone contestuale comunicazione all'interessato, segnala entro 10 giorni all'ufficio competente, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento. Tale ufficio deve procedere alla contestazione
entro i 20 giorni successi dalla data della lettera di comunicazione. In ogni caso qualora sia rispettato il termine di 10 giorni per la comunicazione all'ufficio competente si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione stessa.
3 bis. Qualora invece emerga nel corso del procedimento e, quindi, dopo la contestazione che la sanzione da
applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di
continuità presso quest'ultimo ufficio con salvezza degli atti.
4. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni
lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
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5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti
riguardanti il procedimento a suo carico, in tempo utile rispetto dei termini previsti dal comma 3.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione
dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 30, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dello stesso articolo, anche per le infrazioni citate al comma 7, lett. c) del medesimo. Quando lo stesso ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità
di altro genere nelle quali egli sia incorso.
10. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello
finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque
applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle
situazioni giuridiche.
11. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Articolo 30 e 32
Codice disciplinare
(Come sostituiti dagli articoli 13, 14 e 15 del CCNL 19 aprile 2004)
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni,il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in
relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'azienda o ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge,
al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste, rispettivamente, ai commi 4, 5 e 6 , già sanzionate nel
biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito
dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa
di importo pari a quattro ore della retribuzione di cui all'art. 37, comma 2 lett. C) del ) del CCNL
stipulato il 20 settembre 2001 si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di
cui al comma 1, per:
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CISL FPS NAPOLI
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro;
b) condotta, nell'ambiente di lavoro, non conforme a principi di correttezza verso superiori
o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o
strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'azienda o
ente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge n.300/1970;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai carichi di lavoro;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'azienda o ente, agli utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'azienda o ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui
al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del
massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in
tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'azienda o ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o
di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa, fatta salva la tutela del segreto professionale nei casi e nei limiti previsti dalla
vigente normativa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti
di utenti, altri dipendenti o terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'azienda o ente, , salvo che siano espressione
della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della L. 300/1970;
l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità
della persona;
m) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'azienda o ente, a gli utenti o a terzi.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
undici giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 5 quando sia stata comminata la
sanzione massima oppure quando le mancanze previste allo stesso comma presentino caratteri di particolare gravità;
285
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre dieci giorni e fino a quindici giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di
somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'azienda o ente o ad essa affidati, quando in
relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro
dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo
dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano
lesivi della dignità della persona.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo , viene corrisposta allo stesso
una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art.37, comma 2, lettera b) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di
sospensione non è , in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 5
e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, salvo quanto previsto al comma 8, lett. A);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'azienda o ente per riconosciute e
motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure di cui all'art. 18 del CCNL
20 settembre 2001, commi 2 e 3 lett. c), in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'azienda o ente quando l'assenza
arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora
il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente
ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti
e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che
siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per
la sua specifica gravità.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso i pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che,
pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la specifica gravità;
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CISL FPS NAPOLI
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere anche nei confronti di terzi di fatti o atti anche dolosi, che, costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti indicati nell'art. 15, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art.316 del
codice penale, c) ed e) comma 4 septies della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive
modificazioni;
2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua da pubblici uffici;
3. per i delitti previsti dall'art.3, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n.97.
9. Le mancanze non espressamente richiamate nei commi da 6 a 8 sono comunque sanzionate
secondo i criteri previsti nei commi da 1 a 3, facendosi riferimento ai principi da essi desumibili
quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 28 del
CCNL 1 settembre 1995 come modificato dal presente CCNL, nonché al tipo e alla misura delle
sanzioni.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità
mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di
pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
11. L'art. 30 del CCNL 1 settembre 1995 è disapplicato con decorrenza dall'entrata in vigore del
presente contratto.
(Articolo 14 CCNL 2002-2005)
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'azienda o ente
inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in
cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'azienda o ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2 della legge n.97 del 2001, in linea generale, il procedimento
disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'azienda o ente ha avuto
notizia della sentenza definitiva a si conclude entro 130 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art.5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'azienda o ente ha avuto notizia
della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, come conseguenza delle condanne penali citate nei
commi 7, lett. H) e 8, lett.b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n.97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare
sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento avvenuto per le medesime causali del comma 6, so procede analogamente al comma stesso. Nel caso che il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi, fatto salvo
il caso di morte del dipendente, il procedimento disciplinare riprende su tutti i fartti originariamente contestati.
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8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art.1 della legge n.97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art.13, comma 7, lett.h) e comma 8, lett.b) ed e), e successivamente
assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione
in servizio nella medesima sede o altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con
decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato nell'area e nella posizione
economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente
superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel
periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in
servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
(Articolo 15 del CCNL 2002-2005)
1. IL dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio
dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della libertà.
2. L'azienda o ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle
medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso
in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o
comunque per fatti da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 13 commi 7 e 8.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i casi previsti dall'art. 15, comma 1 lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) e comma 4 septies, della legge n. 55 del 1990
e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del
2001, in alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure previste dello stesso art. 3.
Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la
sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 14 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi del commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2, lett. b), del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nonché gli assegni del
nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell'art. 14, commi
6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 14, comma6, secondo periodo, il conguaglio dovrà
tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
288
CISL FPS NAPOLI
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni. Decorso tale termine la
sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare
rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11.La presente disciplina disapplica quella contenuta nell'art. 32 del CCNL 1 settembre 1995.
Artticolo 31
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'azienda e l'ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati
al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento
dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Capo VI
Mobilità
Articolo 33
Accordo di mobilità
1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, al fine di salvaguardare l'occupazione, tra le
aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi
per disciplinare la mobilità dei dipendenti tra le stesse aziende ed enti, anche di diversa Regione.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:
- per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- dopo tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad
avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio
o di messa in disponibilità da parte dell'azienda o ente.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'art. 1, la delegazione di parte pubblica
è composta dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende o enti nonché dai rappresentanti
dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna azienda o
ente è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 6, comma 2 anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra aziende ed enti di diversa regione.
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti
indicazioni minime:
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a) le aziende e gli enti riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le aziende e gli enti cedenti e le posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al personale per l'assegnazione dei posti nelle
aziende ed enti riceventi. In caso di passaggio alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dipendenti provenienti dalle I.P.A.B., è richiesto il possesso dei requisiti professionali o di studio
previsti per l'accesso ai pubblici concorsi, eccettuato il limite di età.
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le eventuali attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;
f) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo.
In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende e degli enti interessati e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al
controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del d.lgs. 29/1993, da
effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla stessa norma.
7. La mobilità diviene efficace nei confronti dei dipendenti a seguito di adesione scritta degli
stessi, da inviare entro quindici giorni all'azienda o ente di appartenenza ed a quelli di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei
requisiti richiesti. In caso di più domande, l'azienda o l'ente di destinazione opera le proprie scelte
motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al V livello la scelta avviene mediante compilazione di graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio complessiva nella posizione di appartenenza nonché della
situazione personale e familiare e della residenza anagrafica.
9. Il rapporto di lavoro del dipendente continua senza interruzione con l'azienda o ente di destinazione. A tal fine sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché
la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Ove si tratti di profili dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del
dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza ma dello stesso livello retributivo - di cui il dipendente possieda i requisiti previsti per l'accesso
mediante concorso ovvero posti di posizione funzionale inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione con riassorbimento del
trattamento economico in godimento, ove superiore, a seguito dei futuri miglioramenti.
11. Le aziende ed enti che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs. n. 29/1993.
Articolo 34
Mobilità
(Disapplicato dall’articolo 37 del CCNL 19 aprile 2004)
290
CISL FPS NAPOLI
CAPO VII
ORDINAMENTO
Articolo 35
Revisione dell’ordinamento
1. E' istituita una Commissione composta da rappresentanti dell'A.RA.N., del Ministero della
Sanità, delle Regioni e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con il compito di acquisire ed elaborare, tenendo anche conto di quanto indicato dalle piattaforme sindacali, tutti gli elementi di conoscenza sullo stato di attuazione del processo di aziendalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e del conseguente nuovo sistema di organizzazione del
lavoro nelle aziende ed enti.
2. La Commissione, in particolare, ha il compito di verificare:
a) le caratteristiche complessive del sistema di inquadramento professionale vigente nel
comparto, allo scopo di rendere attuale e flessibile il sistema delle posizioni funzionali e dei
profili in essi ricompresi;
b) la congruità di tutti i profili professionali, in relazione alle esigenze di flessibilità e fungibilità delle prestazioni, tenuto conto:
- delle modifiche intervenute e che si prospettano nell'organizzazione del lavoro, nelle
funzioni e nella struttura delle aziende ed enti;
- delle criticità in alcune aree di inquadramento professionale che possono rendere
necessari alcuni accorpamenti all'interno di ciascuna posizione funzionale o tra profili,
senza che ciò comporti variazioni di natura economica;
- della posizione giuridico-economica dei profili del ruolo sanitario di cui ai decreti emanati dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 502/1992, in relazione ai
nuovi percorsi formativi;
- dell'individuazione di nuovi profili del ruolo tecnico e amministrativo emergenti, connessi alle innovazioni tecnologiche.
3. La Commissione di cui al comma 1 dovrà verificare la coerenza dell'ordinamento con le esigenze organizzative e gestionali delle aziende e degli enti medesimi approfondendo anche la possibilità di percorsi interni - professionali e di carriera - dei dipendenti. La Commissione terminerà
i propri lavori entro il 30 aprile 1996.
4. Le parti, tenendo conto delle proposte della Commissione, si impegnano a definire le possibili innovazioni sull'ordinamento professionale dei lavoratori nel rispetto delle competenze istituzionali in materia entro il 31 dicembre 1996, convenendo fin d'ora che gli eventuali accordi raggiunti avranno decorrenza dal 30 settembre 1997.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 36
Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata
(Sostituito dall’articolo 29 del CCNL del 7 aprile 1999)
291
CAPO IX
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 37
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi
di risoluzione già disciplinati dagli artt. 15, 23, 24 e 30 del presente contratto nonché dalle leggi sul rapporto di
lavoro subordinato nell'impresa ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. 29/1993, ha luogo per:
a) compimento del limite massimo di età previsto dall'ordinamento vigente;
b) recesso del dipendente;
c) decesso del dipendente.
Articolo 38
Obblighi delle parti
1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del lavoratore, quest'ultimo deve
darne comunicazione per iscritto all'azienda o ente, nel rispetto dei termini di preavviso.
2. Nel caso di cui all'art. 37, comma 1, lettera a), la risoluzione del rapporto di lavoro avviene
automaticamente al verificarsi della condizione prevista e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista, senza l'obbligo per l'azienda o ente di dare il
preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva.
3. Nel caso di decesso del dipendente, l'azienda o ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 C.C..
Articolo 39
Termini di preavviso
1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso,
in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di recesso del dipendente, i termini di preavviso sono ridotti della metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1, è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'azienda o ente ha diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato.
5. É in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell'altra parte.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso
di preavviso lavorato, si dà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
292
CISL FPS NAPOLI
PARTE SECONDA
TITOLO I
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
Articolo 40
Struttura della retribuzione
(Sostituito dagli articoli 30 e 32 del CCNL 7 aprile 1999)
Articolo 41
Aumenti della retribuzione base
(Sostituito dall’articolo 32 del CCNL 7 aprile 1999)
Articolo 42
Effetti nuovi stipendi
(Sostituito dall’articolo 33 del CCNL 7 aprile 1999)
Articolo 43
Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro
(Disciplina modificata dai CCNL successivi)
Articolo 44
Indennità per particolari condizioni di lavoro
1. E' confermata l'indennità di pronta disponibilità nella misura di L. 40.000 lorde. L'istituto
rimane regolato dall'art. 18 del D.P.R. 270/1987 ed è applicato rigorosamente agli operatori ed alle
condizioni ivi indicate.
2. Sono confermate le seguenti indennità di:
- polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di L. 1.400.000. Detta indennità compete al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
- profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti di L. 300 giornaliere per il
personale operante in reparti o unità operative tisiologiche (pneumologiche), ai sensi della
legge 9 aprile 1953, n. 310 e successive modificazioni;
- bilinguismo, nelle misure di cui all'art. 52 del D.P.R. 270/1987.
3. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello
retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a L. 8.500.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del
mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
In contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 43, comma 2 punto
293
2) potranno essere individuati altri operatori, il cui orario di lavoro, per obiettive esigenze dell'azienda o ente, debba essere articolato su tre turni. A tale personale compete l'indennità giornaliera
prevista dal presente comma.
4. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I all' VII livello retributivo, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'azienda o dell'ente per
almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione
degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche
territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a L. 3.500.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale
che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio. L'indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
5. Agli operatori professionali coordinatori - caposala ed ostetriche - che non effettuano i turni
di cui ai commi 3 e 4 ma operano su un solo turno - in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura - compete un'indennità mensile, lorda di lire 50.000, non cumulabile con le indennità dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennità
di cui al comma 6.
6. Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di
effettivo servizio prestato:
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000;
b) nelle terapie subintensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di
nefrologia e dialisi: L. 8.000.
c) nei servizi di malattie infettive: L. 10.000.
7. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali di V, VI e VII, operanti su un solo
turno, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie compete un'indennità mensile, lorda di lire 55.000, non cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l'indennità del comma 6.
8. Al personale appartenente alle posizioni funzionali di III e IV livello retributivo - ausiliario
specializzato ed operatore tecnico addetto all'assistenza - assegnati ai reparti indicati nel comma 6,
lettera c) è corrisposta una indennità giornaliera di L. 2.000.
9. In contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 43, comma
2, punto 2), nei servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo
sanitario, ai quali corrispondere l'indennità giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento.
10. Le indennità previste nei commi 6 e 8 non sono corrisposte nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
11. Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante
le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di L. 4.500 lorde per ogni
ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6.
12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde
se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000
lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva.
13. Le indennità di cui al presente articolo, cumulabili tra di loro, fatto salvo quanto previsto
dai commi 5 e 7, decorrono dal 1 dicembre 1995 e riassorbono dalla stessa data quelle previste al
medesimo titolo dagli artt. 55 e 57 ( per la parte non pensionabile), 59 del D.P.R. 270/1987, dagli
artt. 46, comma 2 u.c., 49 - commi 3, 5 e 6 - 51 e 52.
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CISL FPS NAPOLI
Articolo 45
Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità
(Articolo sostituito dalla disciplina dettata dagli articolo 30, 31 e 32 del CCNL 7 aprile 1999)
Articolo 46
Disciplina del finanziamento del trattamento accessorio legato alla produttività
(Disciplina modificata dai CCNL successivi)
Articolo 47
Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi
1. Il fondo di cui all'art. 46 comma 1, punto 2, è destinato a promuovere il miglioramento organizzativo e l'erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o dell'ente, finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi istituzionali, tra i quali, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con riferimento anche alle disposizioni della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono particolarmente qualificanti:
- il miglioramento degli indici di rendimento legati alla degenza;
- l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni ospedaliere con il pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici anche attraverso l'ampliamento degli orari
di apertura al pubblico e un maggiore orientamento all'utenza;
- la razionalizzazione della spesa per consumi sanitari e farmaceutici;
- il miglioramento dei livelli qualitativi di intervento di sanità collettiva negli ambienti di
vita e di lavoro;
- la personalizzazione ed umanizzazione della funzione ospedaliera anche attraverso l'individuazione di
forme alternative, quali la spedalizzazione o l'assistenza a domicilio, nonché l'incentivazione delle prestazioni e dei trattamenti deospedalizzanti e delle attività di ospedale diurno.
2. In particolare l'istituto della produttività collettiva è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, complessivamente concordati, di regola annualmente ed in via preventiva, dalla
direzione generale con i dirigenti responsabili delle unità operative come individuate dalle aziende
e dagli enti - mediante la metodologia della gestione per budget ai sensi degli art. 5, comma 4 e
segg. del d.lgs. n. 502/1992 e 14 del d.lgs. n. 29/1993 - in relazione alle risorse finanziarie, strumentali ed umane attribuite alle medesime unità operative, compresa la quota parte di produttività
collettiva assegnata in contrattazione decentrata per lo specifico obiettivo.
3. Nel passaggio al nuovo sistema dovranno, comunque, essere garantiti i livelli assistenziali ottenuti con l'applicazione dell'istituto di incentivazione sub 1 di cui all'art. 57 del D.P.R. 384/1990, lett. a).
4. In attuazione del contratto decentrato di cui all'art. 5, comma 3, i dipendenti da adibire alle iniziative per la produttività collettiva, l'attribuzione dei compensi ai medesimi nonché la differenziazione dei compensi stessi saranno
attribuiti dal dirigente responsabile, con riguardo alla collocazione organizzativa e professionale dei dipendenti interessati e della funzionalità della loro partecipazione ai singoli progetti ed obiettivi assegnati e al grado di partecipazione individuale nel raggiungimento degli obiettivi stessi. Gli obiettivi assegnati saranno preventivamente illustrati dal dirigente a tutti i dipendenti dell'unità operativa. L'attribuzione degli obiettivi ai singoli o gruppi ed il connesso
incentivo economico, determinati con atto motivato, sono comunicati ai singoli dipendenti.
5. I criteri generali di valutazione della produttività e dei risultati sono oggetto di contrattazione decentrata
aziendale ai sensi dell'art. 5, comma 3, tenendo conto delle caratteristiche degli obiettivi, in modo da garantire la
selettività della erogazione dei compensi ai dipendenti ed il loro effettivo carattere incentivante.
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6. I risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 29 del 1993, che ne definisce parametri e standard di riferimento
con i criteri del comma 5. La valutazione deve basarsi sia su fattori collettivi attinenti alla qualità
e al grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi programmati - con particolare riguardo
agli indici di qualità della prestazione e dei tempi di attesa per la fruizione - sia su elementi attinenti alla qualità e alla intensità della partecipazione individuale.
7. L'incentivo è corrisposto a consuntivo, secondo le modalità ed i tempi definiti nel contratto
decentrato di cui all'art. 5, comma 4 nei limiti delle quote di produttività assegnate al dirigente dell'unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento totale o parziale del risultato.
8. Ferma rimanendo la formazione del fondo con le regole stabilite all'art. 46 comma 1, punto
2), per le aziende e gli enti che non hanno ancora attivato la metodologia di budget citata al comma
2, è consentita sino al 31 dicembre 1996, la gestione dell'istituto incentivante secondo le norme previste dall'art 57, comma 6, lett. b) del D.P.R. 384/1990, nel rispetto, in particolare, dei principi di
cui ai commi 1, 2 e 4.
9. Il nucleo di valutazione o il servizio di controllo di cui al comma 4 svolge anche un'attività
di monitoraggio che si conclude con un rapporto da trasmettere all'A.RA.N., da allegarsi alla relazione annuale sullo stato dell'amministrazione.
10. Per le aziende e gli enti di cui al comma 8 tale rapporto dovrà in particolare evidenziare lo
stato di attuazione della nuova metodologia.
Articolo 48
La qualità della prestazione individuale
1. Allo scopo di valorizzare la capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla maggiore efficienza delle amministrazioni e alla qualità del servizio pubblico, dal 1 dicembre 1995, ciascuna
azienda o ente corrisponde i premi di qualità della prestazione individuale utilizzando il fondo di
cui all'art. 46, comma 1, punto 1).
2. Il premio è attribuito ad una percentuale massima del 7 per cento del personale in servizio nei limiti del
fondo indicato nel comma 1. L'importo di detti premi è determinato secondo i valori della tabella allegato B.
3. I dirigenti attribuiscono i premi entro il 30 giugno e 30 novembre di ciascun anno e provvedono all'erogazione dei premi nei mesi di luglio e dicembre, sulla base dei seguenti criteri, anche disgiunti:
a) precisione e qualità delle prestazioni svolte;
b) capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità e
alla gestione di cambiamenti organizzativi;
c) orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio servizio e tra diversi servizi;
d) capacità organizzativa e di proporre soluzioni innovative e di contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali.
4. Il processo di valutazione di cui al comma 2 avviene, sentiti i dirigenti responsabili delle unità
operative, secondo modalità stabilite dall'azienda o ente, che ne informa le organizzazioni sindacali a norma dell'art. 7, comma 2, del presente contratto. Gli obiettivi e criteri sulla cui base sarà effettuata la valutazione devono essere specificamente definiti per figure professionali e relative specificazioni. Il processo di valutazione è gestito dal dirigente responsabile, con verifica e coordinamento della direzione generale.
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CISL FPS NAPOLI
5. Le decisioni adottate dai dirigenti sono rese pubbliche. A richiesta del singolo lavoratore o
delle OO.SS. deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime. I risultati generali
dell'applicazione del presente articolo sono comunicati alle OO.SS. che possono chiedere un incontro al riguardo con le amministrazioni interessate. Eventuali controversie sull'applicazione del presente istituto saranno oggetto di tentativo di conciliazione in sede sindacale il cui procedimento sarà
definito entro il 31 dicembre 1995.
6. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in termini di maggiore produttività e di
miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'impiego del fondo di cui
al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio
per il controllo interno o nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29 del
1993. L'attività di monitoraggio si conclude con un rapporto da trasmettere all'A.RA.N. e da allegarsi alla Relazione annuale sullo stato della amministrazione.
Articolo 49
Livello retributivo VIII Bis
(Sostituito dall’articolo 40, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999 che, a decorrere dalla stipula del
CCNL stesso, trasforma il livello VIII bis nella fascia economica DS2. Fino al 31 dicembre 1999
la fascia economica DS2 è stata conseguita con i requisiti e le modalità già previste
per l’attribuzione del livelo VIII bis.)
Articolo 50
Norma particolare per le I.P.A.B.
1. Le norme stabilite nel presente contratto sono valide per tutte le I.P.A.B. svolgenti prevalenti attività sanitarie che già applicavano al proprio personale il trattamento economico e normativo del D.P.R. 28 novembre
1990, n. 384, previo reinquadramento orizzontale del personale medesimo nelle posizioni funzionali e profili del
personale del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.P.R. 384/1990 e relative tabelle allegato 1 e 2, qualora non vi abbiano ancora provveduto.
2. Per le I.P.A.B. svolgenti prevalenti attività sanitarie che applicavano al proprio personale il D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 si prevede il graduale passaggio al trattamento economico del personale delle aziende del
Servizio Sanitario nazionale mediante l'utilizzo, in via transitoria, dei seguenti istituti:
A) reinquadramento orizzontale del personale in servizio nelle posizioni funzionali e profili del personale del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.P.R.
384/1990 e relative tabelle allegato 1 e 2.
B) trasformazione del livello economico differenziato ed eventuali altre indennità fisse,
mensili e ricorrenti come base per la graduale corresponsione al personale inquadrato nei
vari livelli dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità previste dagli artt.43, punto 3 e 45. A tal fine, a decorrere dal 31.12.1995, le somme stanziate in bilancio per le predette voci sono incrementate di una somma pari al 6% delle medesime voci, calcolata con riferimento all'anno 1993.
C) Costituzione di unico fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R.
333/1990 incrementate a decorrere dal 31.12.1995 di una somma pari al 6% delle medesime risorse calcolate con riferimento all'anno 1993. Con detto fondo, complessivamente utilizzato e nei limiti delle risorse in esso disponibili, le I.P.A.B. di cui al presente comma provvedono alla graduale applicazione di quanto previsto dagli artt. 43 punti 1) e 2), 46 punti 1) e 2) e dagli artt.44, 47 e 48.
297
3. Per le IPAB, nelle quali, ai sensi delle vigenti disposizioni, non è prevista la qualifica dirigenziale, i poteri e le prerogative che il presente contratto attribuisce al dirigente si intendono riferiti, fatte salve eventuali diverse disposizioni degli Statuti o dei Regolamenti degli enti medesimi,
al personale che, sulla base dei singoli ordinamenti, è preposto a strutture organizzative di massima dimensione, purché ascritto a qualifiche funzionali che prevedano, come requisito di accesso,
il titolo della laurea. L'esercizio di tali poteri e prerogative non costituisce svolgimento di mansioni superiori.
Articolo 51
Norma finale
(Disapplicato in quanto ha cessato di produrre effetti)
298
CISL FPS NAPOLI
PARTE TERZA
TITOLO I
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 52
Norma transitoria
(Disapplicato in quanto ha cessato di produrre effetti)
Articolo 53
Disposizioni particolari
1. Al personale destinatario dell'art. 4, comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che assegnato presso un'azienda o ente - opti per l'inquadramento nei ruoli di questi ultimi, si applica
l'art. 14, commi 1 e 4 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, alle condizioni ivi stabilite.
2. Nulla è innovato per i dipendenti del servizio sanitario nazionale operanti nel distretto speciale del comune di Campione d'Italia purché ivi effettivamente residenti.
3. La disciplina del regime economico spettante al personale del comparto che partecipa alle
attività connesse all'esercizio della libera professione intramuraria svolta ai sensi dell'art. 4, commi
10 e 11 bis del D.lgs. 502 del 1992, è rinviata.
4. Al personale delle A.R.P.A., in attesa della stipulazione dell'accordo di cui all'art. 1, comma
2, continuano ad applicarsi i contratti del comparto degli enti di provenienza. Sono disapplicate le
norme di leggi regionali che attribuiscano a soggetti diversi dall'A.RA.N. la possibilità di stipulare
accordi per la definizione del comparto di appartenenza del predetto personale. Con il medesimo
accordo sarà effettuata la verifica del comparto di appartenenza del personale addetto ai servizi
sociali integrati gestiti dalle aziende sanitarie.
5. Le parti concordano sull'opportunità di definire entro il 31 dicembre 1995 la normativa
riguardante la revisione del sistema della maggiorazione dell'indennità infermieristica di cui all'art.
49, comma 1, secondo periodo lett. a), b), e c) e 2 del D.P.R. 384/1990, anche nel quadro della revisione del rispettivo ordinamento nonché i criteri di salvaguardia dei diritti maturati e delle relative
risorse. Sino al momento dell'attivazione della nuova normativa, resta in vigore l'attuale sistema
delle maggiorazioni delle indennità infermieristiche di cui ai citati commi dell'art. 49.
Articolo 54
Verifica delle disponibilità finanziarie complessive
1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto
rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di tali
oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n.412.
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si
incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la
sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso.
299
Articolo 55
Norma finale
1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del
d.lgs. n. 29 del 1993, continuano ad applicarsi le vigenti norme di legge, nonché degli accordi di
lavoro del comparto già recepiti con D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 e D.P.R. 28 novembre 1990, n.
384, in quanto non disapplicate dall'art.56.
Articolo 56
Disapplicazioni
1. A norma dell'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui all'art. 2, comma 2,
sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti incompatibili con quelle del presente contratto in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate
nonché, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) con riferimento agli artt. 1 e 2: artt. 1 e 5 del DPR 384/1990;
b) con riferimento all'art. 4: art. 6 del DPR 384/ 1990;
c) con riferimento all'art. 5: artt. 2 e 3 del DPR 270/1987;
d) con riferimento all'art. 6: art. 4 del DPR 270/1987;
e) con riferimento all'art. 7: artt. dal 18 al 20 del D.P.R. 13/1986; art. 38 del D.P.R. 270/1987;
f)con riferimento all'art. 10: art. 60 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761;
g) con riferimento all'art. 11: art. 40 DPR 270/1987, art. 23, commi 1, 4 e 5 DPR 384/1990;
h) con riferimento all'art. 12: art. 25 della L.93/1983; art. 4 del DPR 270/1987;
i) con riferimento all'art.13: art.112 del DPR 270/1987; art. 7 del DPR 384/90; art. 21 del
DPR 13/1986;
l) con riferimento all'art. 14: art. 27, comma 4, del DPR 761/1979; art. 18, commi 3 e 4, e
artt. 19 e 20 del DM Sanità 30.01.1982;
m) con riferimento all'art. 15: art. 14 del DPR 761/1979;
n) con riferimento all'art. 16: art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, e artt. dal 3 al 6 del DPCM
n. 117/1989; art. 4 del DPR 13/1986; art. 46 del DPR 494/1987;
o) con riferimento all'art. 17: art. 9, comma 4, del DPR 761/1979; art. 11 D.P.R 270/1987; art. 7, comma
6, ultimi due periodi della L. 554/1988; il DPCM 127/1988; art. 3, comma 23, della L. 537/1993;
p) con riferimento all'art. 18: art. 32 del DPR 761/1979; art. 16 del DPR 270/1987;
q) con riferimento agli artt. 19 e 20: artt. 33 e 37 DPR 761/1979; art. 4 del DPR 395/1988;
art. 68, comma 5, del DPR 384/1990; art. 11 DPR 348/1983;
r)con riferimento all'art. 21: art. 38 del DPR 761/1979; art. 10 del DPR 348/1983; art. 3,
commi dal 37 al 41, della L. 537/1993 e art. 22, commi da 22 a 24 e 26 della L. 724/1994;
s) con riferimento all'art. 22: art. 31 del DPR 270/1987; art. 11 del DPR 13/1986;
t) con riferimento agli artt. 23 e 24: artt. 47 e 56 del DPR 761/1979; artt. 28 e 29 del DPR
270/1987; artt. 37, 68, commi da 1 a 7, 70, 71, 129 e 130 del T.U. impiegati civili dello Stato
del 10 gennaio 1957, n. 3; artt. dal 30 al 34 del DPR 686/1957; art. 3, commi dal 37 al 41,
della L. 537/1993 e art. 22, commi da 22 a 24 e 26, della L. 724/1994;
u) con riferimento agli artt. 25 e 26: artt. da 37 a 41 del T.U. 3/1957, art. 38 del DPR
761/1979; art. 10 del 348/1983; art. 3, comma 37 legge 537/1993; art. 7, comma 3, legge
1204/1971, limitatamente ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio
di vita del bambino; art. 47 del DPR 761/1979; art. 67 del T.U. 3/1957;
300
CISL FPS NAPOLI
v) con riferimento all'art. 27: art. 47 DPR 761/1979, artt. 69 e 70 del DPR 3/1957;
z) con riferimento all'art. 28: art. 27, comma 1 limitatamente alla parola "doveri" del DPR
761/1979; artt. da 12 a 17 del DPR 3/1957;
aa) con riferimento agli artt. dal 29 al 32: artt. 51 e 61 del DPR 761/1979; art. 34 del DPR
384/1990;di conseguenza gli artt. da 78 a 123 del T.U. 3/1957; art. 61 del DPR 686/1957
ab) con riferimento agli artt. 33 e 34: artt. da 39 a 42 del D.P.R. 761/1979:
ac) con riferimento all'art. 36: art. 26 del DPR 270/1987, art. 68, comma 4, del DPR
384/1990;
ad) con riferimento all'art. 37: art. 52 e artt. da 54 a 58 del DPR 761/1979;
ae) con riferimento agli artt. dal 40 al 48: artt. 55 e 57 del DPR 270/1987; del DPR
384/1990: artt. da 41 a 43, 46, comma 1 relativamente all'indennità di bilinguismo e comma
2 ultimo periodo; 49, comma 1 primo periodo e comma 2 per la parte riferita al medesimo
periodo del comma 1 nonché commi da 3 a 7; artt. da 50 a 52, art. 68, commi 6 e 7, art. da
57 a 67 (con effetto dal 01.01.96 ) del DPR 384/1990 fatto salvo quanto disposto dall'art.
47, comma 8 del presente contratto per il quale la disapplicazione dell'art. 57, lett. b) del
D.P.R. 384/1990, decorre dal 1 gennaio 1997.
2. Con riferimento alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, dalla data di cui al
comma 1 sono altresì inapplicabili gli artt. 3 e 4 del DPR 384/1990.
3. E' inapplicabile l'ultimo comma dell'art. 63 del DPR 761/1979. Le disposizioni contenute nel
DPR 821/1984 continuano ad essere applicate fino ad una diversa definizione contrattuale della
materia per tutti i profili non dirigenziali dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, nonché
del ruolo sanitario nel rispetto dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 502 del 1992.
4. Il DPR 25 giugno 1983, n. 348 è completamente disapplicato;
5. Sono del pari disapplicate le norme contenute nelle leggi regionali in materie oggetto del presente contratto.
6. Le amministrazioni curano adeguate forme di pubblicità per informare il personale dell'intervenuta disapplicazione ed inviano, per conoscenza, all'A.RA.N. l'elenco delle norme non più applicabili in quanto incompatibili con il presente contratto.
301
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le Parti si impegnano a rivedere entro il 31 ottobre 1995 la normativa vigente in relazione ai
seguenti istituti e problematiche concernenti il personale del comparto:
- mensa;
- attività sociali culturali e ricreative.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e della sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una
evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori lo svolgimento delle proprie
attività nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica.
A tal fine le parti, per dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica
dei dipendenti, in ottemperanza al disposto dell'art. 9 della L. n. 300 del 1970, conformemente a
quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal d.lgs. n. 626 del
19 settembre 1994, si impegnano a definire gli aspetti contrattuali relativi alla figura del rappresentante per la sicurezza, a conclusione dell'accordo intercompartimentale in via di definizione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti si impegnano ad iniziare, a partire dal mese di ottobre 1995, i lavori preparatori per
giungere alla regolamentazione della costituzione di fondi di previdenza complementari e della
riforma dell'indennità premio di servizio.
Le parti considerano la modifica del d.lgs. n. 124 del 1993 condizione preliminare per rendere
attuabile un sistema di previdenza complementare adeguata alle esigenze dei lavoratori degli Enti.
In tale orientamento dovranno essere costruite le modalità di costituzione e di funzionamento
del fondo e le clausole che ne permettano la verifica.
Le parti si impegnano, altresì, a disciplinare la materia delle attività usuranti non appena sarà
definito il quadro normativo di riferimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti ritengono che la formulazione dell'art. 12 del presente contratto sia da considerare provvisoria in attesa della definizione del quadro normativo di riferimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti si danno atto che i protocolli di cui all'art.10 comma 4 non dovranno assumere carattere di accordi integrativi regionali.
302
CISL FPS NAPOLI
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni contrattuali raggiunte realizzano un
delicato bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto delle quantità finanziarie a disposizione delle parti e avuto riguardo all'esigenza di equilibrio rispetto ad altre conclusioni contrattuali già
realizzate nel settore pubblico.
Conseguentemente le parti concordano che, nel caso in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno nelle altre aree della dirigenza del comparto della sanità fossero incoerenti con i principi di cui sopra e comportassero soluzioni difformi rispetto agli istituti contrattuali comuni, fatte
salve le specificità proprie di tali aree, esse si incontreranno per ridiscuterle ed armonizzarle nel
presente contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
L'A.RA.N. intende sottolineare che l'essenziale obiettivo delle norme che disciplinano i rapporti, ai vari livelli, tra Amministrazioni e rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati è di trovare soluzioni conciliative ai problemi che riguardano in generale, la tutela delle condizioni di lavoro.
Allo stesso modo l'A.RA.N. rileva che le norme predette hanno inteso superare ogni forma di cogestione nell'adozione di misure necessarie al buon funzionamento dell'amministrazione e che nella formulazione delle
disposizioni di cui al titolo II esse hanno inteso far salve, nella loro integralità, da un lato le competenze e la
responsabilità dei dirigenti così come definite dal d.lgs. n. 29 del 1993 e relativi correttivi, e dall'altro le autonome funzioni e capacità di azione delle OO.SS. dei lavoratori.
É di tutta evidenza, pertanto, che la contrattazione decentrata non comporta l'obbligo di arrivare ad un accordo salvo che nella parte economica, nel senso che, in mancanza dell'accordo, anche
su tali punti resta ferma la competenza decisionale e la relativa responsabilità dei dirigenti. Tale
competenza non è neppure limitata temporalmente, in questa fattispecie, dalla previsione del termine di quindici giorni contemplata, per l'esame congiunto, dall'art. 10 del d.lgs. n. 29 del 1993 e dall'art. 8 del presente contratto.
P. IL PRESIDENTE
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
L'A.RA.N. prende atto dello Statuto di costituzione delle RSU - SNATOSS - ADASS - FASE FAPASS che non pregiudica le successive normative sulla rappresentatività.
P. IL PRESIDENTE
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
La CONFEDIR dichiara che sussiste una ingiustificata disparità di trattamento tra i laureati del
ruolo Sanitario, Tecnico e Professionale ed i laureati del ruolo Amministrativo, costituito sia dal
livello iniziale della posizione funzionale (IX livello per i primi e VII livello per i secondi) e sia
dalla differenza di retribuzione accessoria a parità di livello.
303
Poiché tale disparità non ha giustificazione alcuna, data la pari dignità delle lauree,
la CONFEDIR pone l'esigenza non più dilazionabile di una iniziativa da parte
dell'A.RA.N. nei confronti del Governo perché l'ordinamento generale del pubblico
impiego ed in particolare del Servizio Sanitario Nazionale venga modificato, affrancando la categoria degli Amministrativi da una situazione di inaccettabile e non più tollerabile sperequazione nei confronti delle altre figure professionali.
Ciò, specie ora che la trasformazione delle Unità Sanitarie Locali in Aziende comporta maggiori responsabilità ed oneri Gestionali.
CONFEDIR
(Il Segretario Generale)
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
Le OO.SS. CGIL - CISL e UIL Sanità ritengono che debba trovare soluzione, nell'ambito della disciplina del nuovo ordinamento di cui alla Commissione prevista dall'art. 35
la questione relativa a quei dipendenti che alla data del 31/12/86, in forza dell'art. 116
del DPR 270/87 avevano acquisito posizioni giuridico - economico riconosciute da atti
deliberativi adottati dalle rispettive Amministrazioni e che successivamente a tale data
hanno formato oggetto di sospensione o revoca in autotutela.
Si sottolinea a tale proposito che si tratta di spesa consolidata ormai da anni nei bilanci delle USL.
CGIL/FP
UIL Sanità
CISL/FISOS
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
Le OO.SS. CGIL - CISL - UIL Sanità impegnano le controparti a riconoscere permessi sindacali retribuiti a dirigenti sindacali per la partecipazione a trattative con l'amministrazione, a convegni nazionali, alle riunioni di organismi sindacali nazionali, regionali e provinciali - territoriali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nei limiti del
monte ore complessivo ed individuale.
CIGIL /FP
UIL Sanità
CISL/FISOS
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6
Nel Servizio Sanitario Nazionale vi è una ingiustificata disparità di trattamento tra i
laureati amministrativi e quelli degli altri ruoli del comparto, per quanto riguarda il
livello iniziale.
304
CISL FPS NAPOLI
I sottoscritti sindacati ritengono che il Governo e l'A.RA.N., nell'accordo integrativo sul nuovo
ordinamento economico professionale previsto nell'anno 1996 dal CCNL, non possano lasciare irrisolta questa questione, mortificante le professionalità amministrative.
CISL/FISOS
CGIL/FUNZIONE PUBBLICA
UIL/Sanità
CONFEDIR
CIDA
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
FP CGIL con FISOS CISL UIL Sanità dichiarano di non condividere l'art. 3, comma 3, punto
D) sui servizi minimi essenziali relativo al vincolo di dodici giorni d'intervallo tra una azione di
sciopero e la successiva, in quanto travalica le norme contenute nella legge n. 146/90.
Pertanto la firma del contratto non configura alcun assenso a detta norma.
FP/CGIL
UIL/Sanità
CISL/FISOS
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8
La CISNAL nel confermare le dichiarazioni rese a verbale il 21/06/1995 allegati alla preintesa contrattuale,
sottoscrive l'accordo riservandosi, nel rispetto del dettato Costituzionale e della Legislazione vigente, di rivendicare ogni qualsiasi diritto siglato dalle parti in violazione a quanto sopra.
La Cisnal altresì richiede in ordine di priorità, l'attuazione immediata della procedura contrattuale sui "lavori usuranti" così come previsto dalla legge.
CISNAL
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 9
Le Confederazioni sindacali CONF.S.A.L. e CISNAL nel prendere atto che la disciplina degli
istituti contrattuali, sotto il profilo economico e normativo, deriva senza possibili margini di trattativa in questa sede, dal dettato legislativo, ivi comprese le leggi finanziarie, esprimono la più ampia
riserva sia sugli aumenti tabellari che sugli automatismi di progressione economica, sia sull'ordinamento professionale dei dipendenti che da anni attendono un giusto riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte nell'ambito delle aziende ed enti sanitari, anche nell'ottica di un'equa perequazione rispetto agli altri dipendenti pubblici.
Si dimostra, peraltro, un mero vero nodo politico l'abbattimento limitato al solo 5% del fondo
destinato per lo straordinario, laddove notoriamente lo stesso Ministro della Sanità denunzia notevoli esuberi di personale da collocare in mobilità, anticamera del licenziamento.
CONF.S.A.L.
CISNAL
305
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 10
Le OO.SS. F.I.A.L.S., CONF.S.A.L./Sanità, CISNAL/Sanità nel prendere atto che la disciplina
degli istituti contrattuali, sotto il profilo economico e normativo, deriva senza possibili margini di
trattativa in questa sede, dal dettato legislativo, ivi comprese le leggi finanziarie, esprimono la più
ampia riserva sia sugli aumenti tabellari sia sugli automatismi di progressione economica, sia sull'ordinamento professionale dei dipendenti che da anni attendono un giusto riconoscimento delle
mansioni effettivamente svolte nell'ambito delle aziende ed enti sanitari, anche nell'ottica di un'equa perequazione rispetto agli altri dipendenti pubblici.
Si dimostra, peraltro, un mero vero nodo politico l'abbattimento limitato al solo 5% del fondo
destinato per lo straordinario, laddove notoriamente lo stesso Ministro della Sanità denunzia notevoli esuberi di personale da collocare in mobilità, anticamera del licenziamento.
F.I.A.L.S.
CONF.S.A.L./Sanità
CISNAL/Sanità
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 11
Le OO.SS. F.I.A.L.S. - CONFSAL/Sanità- e CISNAL/Sanità nel sottoscrivere il C.C.N.L. del
comparto Sanità si riservano di sottoporre alla verifica ed approvazione dei lavoratori, il testo siglato in data 21/06/1995, prima della stipula definitiva del contratto.
F.I.A.L.S.
CONFSAL/Sanità
CISNAL/Sanità
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 12
Le OO.SS. F.I.A.L.S., CISNAL-Sanità, CONF.SAL-Sanità E U.S.P.P.I. ribadiscono che l'attuazione nel comma 2 dell'art. 48 potrebbe dare adito a forme di clientelismo in quanto il su citato articolo non individua con criteri oggettivamente trasparenti i destinatari di tale premio; per altro assegnando ai soli dirigenti (non meglio identificati) un potere discrezionale privo di ogni forma di controllo da parte degli organismi predisposti.
Per i motivi sopra esposti le OO.SS., dissociandosi da tale logica discriminatoria dichiarano di
adoperarsi presso ogni singolo Ente affinché tale fondo venga distribuito con criteri di equità ed
individuando delle chiare forme di attribuzioni legate alla produttività.
F.I.A.L.S.
CISNAL-Sanità
CONF.SAL-Sanità
U.S.P.P.I.
306
CISL FPS NAPOLI
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 13
La CISAL
- Preso atto della "Premessa" della PARTE PRIMA dell'Ipotesi di Accordo e dei criteri finalizzati a:
"razionalizzare la struttura retributiva..........privilegiando la destinazione delle risorse a
quote retributive legate.........alla valorizzazione delle professionalità".
- Rilevato che le "Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità" si limitano a mantenere voci identiche o similari già in godimento nell'Accordo di cui
al D.P.R. n. 384/90 e che l'esigua disponibilità finanziaria ha indotto l'A.RA.N. a non redistribuire tali fondi in maniera più razionale ed equilibrata.
- Rilevato, pertanto, che la riproposizione dei valori retributivi di cui sopra riproduce ancora una volta irrazionali ed ingiustificate sperequazioni riferite a professionalità connesse a
rischi (vedi tecnici di laboratorio biomedico), a professionalità legate a responsabilità (vedi
collaboratori e collaboratori-coordinatori amministrativi), a professionalità legate all'anzianità (vedi coadiutori e assistenti amministrativi), nonché a professionalità emergenti (vedi
ruolo tecnico e nuovi profili).
IMPEGNA tutte le parti contraenti a raccordare la nuova normativa e ad utilizzare tutte le risorse economiche disponibili in direzione perequativa finalizzata al riconoscimento razionale di professionalità, rischio e responsabilità da attuarsi sin da ora e da completarsi con la contrattazione del
biennio 1996/97.
Per l'art. 45 e per l'art. 53, comma 5, la CISAL esprime parere contrario e non sottoscrive.
FEDERAZIONE "COORDINAMENTO CISAL Sanità"
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 14
Premesso che:
- questo contratto nasce e trae origini da accordi esterni alla sanità e non sottoscritti da questa O.S. che lasciano spazi di manovra assai limitati;
- il d.lgs. 29/93 e le direttive del Governo, contestati dalla sottoscritta O.S. limitano e condizionano pesantemente sia il potere contrattuale che la capacità negoziale;
Si riafferma la necessità di una contrattazione di livello decentrato per:
- l'articolazione dell'orario e l'organizzazione del lavoro;
- le dotazioni organiche del personale;
- i criteri per la mobilità;
- i criteri per la distribuzione della produttività collettiva ed individuale.
Si constata e si denuncia la mancata introduzione delle specializzazioni infermieristiche così
come non si sono voluti creare i presupposti per dare risposte alle legittime aspettative degli infermieri generici, infermieri psichiatrici e delle puericultrici, già precedentemente penalizzati; l'indennità proposta per il personale suddetto è chiaramente sottostimata rispetto all'impegno ed ai carichi
di lavoro cui i medesimi sono sottoposti. Disparità attuata anche nei confronti degli operatori del
servizio 118, con particolare riguardo agli autisti e barellieri.
Non si è tenuto conto delle legittime aspettative economiche di tutto quel personale dei diversi
ruoli collocati nei livelli mediobassi (2,3,4,5 livello) cui non viene data una adeguata risposta in termini economici e professionali.
307
Si rileva che anche in questo contratto non si è riusciti a rispondere alle esigenze di una giusta ricollocazione
giuridica ed economica del personale tecnico sanitario e di riabilitazione che è ulteriormente costretto così ad inseguire altri operatori del medesimo ruolo. In particolare l'aver omesso di identificare come specifico punto qualificante per la produttività collettiva l'ottimizzazione delle prestazioni diagnostiche e riabilitative è significativo
della precisa volontà di limitare le potenzialità del settore. Potenzialità che avrebbero potuto trovare sbocco attraverso gli accordi e la regolamentazione dell'attività intramoenia che invece sono rimandati a data da destinarsi.
Non si è neppure voluto dare concreto sbocco alle figure professionali sanitarie e sociali con l'attribuzione di funzioni direttive agli operatori dell'area con adeguato percorso normativo e sufficiente esperienza professionale.
Si rileva, inoltre, come la normativa proposta ignori completamente la problematica dei circa
7000 Assistenti Sociali del SSE, fermi da circa 21 anni (ben 4 contratti) al VI e VII livello (per
effetto del 761/79), degli educatori professionali, senza alcuna considerazione per la rivalutazione
della professionalità sancita, dal 1987 ad oggi, da importanti e numerose normative nazionali.
La mancata ricollocazione giuridicaeconomica per il personale Amministrativo e Tecnico-Amministrativo
che pure nel corso degli ultimi 15 anni ha concretamente coagito, anche al di là delle proprie mansioni, a fianco
degli altri operatori allo scopo di garantire una corretta funzionalità del SSN nel rispetto dei diritti dell'utenza.
Si ritiene
improrogabile l'attivazione di una Commissione paritetica, che sia deliberante e che consenta il
superamento della 761/79 per dare un nuovo inquadramento al personale anche in considerazione
del mutato quadro di riferimento per i profili professionali.
La Confederazione RdB-CUB, infine, sottoscrive il contratto di categoria del Comparto Sanità,
pur non condividendone i contenuti sia economici che normativi.
Tale sottoscrizione avviene al solo fine di mantenere inalterata la possibilità di azione sindacale nei luoghi di lavoro, in presenza di una normativa liberticida in materia di democrazia nei luoghi di lavoro a totale sostegno della rappresentanza dei sindacati "storici".
La sottoscrizione del contratto del Comparto Sanità da parte della RdB-CUB è stata votata dalle
assemblee dei lavoratori che, pur respingendo pressoché all'unanimità, i contenuti del contratto,
hanno però ritenuto necessario autorizzare la RdB-CUB a firmarlo al fine di garantirsi uno strumento di lotta e di continuità nell'intervento sindacale.
p/Confederazione RdB-CUB
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 15
La organizzazione sindacale F.A.S.E. e la O.S. S.O.I., a compimento dei lavori per il rinnovo
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per gli operatori del Servizio Sanitario
Nazionale, esclusa l'area medica e dirigenziale, espongono le motivazioni che hanno obbligato le
stesse a firmare in data odierna l'accordo nazionale.
PREMESSA
Il rinnovo contrattuale nasce con notevole ritardo rispetto alla scadenza fissata dalla Legge;
infatti il precedente contratto, il D.P.R. 384/90, è scaduto sino dal 31.12.1990.
Il primo incontro tra l'A.RA.N. (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale) e le Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, per il rinnovo del contratto di lavoro
dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, è stato convocato per il 30 giugno 1994. Il secondo incontro è stato convocato il 29 settembre 1994. Malgrado i vari solleciti, concretamente si può
affermare che le convocazioni "fattive" per il rinnovo hanno avuto inizio solo dal mese di marzo
1995 in poi.
308
CISL FPS NAPOLI
Il rinnovo contrattuale si è mosso all'interno di ridotti e rigidi margini di trattativa precostituiti
che, tra disposizioni di legge e accordi Governo e CGIL-CISL-UIL (Legge 29/93 - Accordo Sociale
23 luglio 1993 - Legge Finanziaria anni 1993 e 1994), hanno impedito l'accoglimento delle giuste
richieste degli operatori, compromettendo quei miglioramenti qualitativi nella sanità pubblica,
senza i quali viene vanificata la riforma in atto e ne risulta danneggiato sia il cittadino che l'operatore sanitario, conseguentemente la qualità di tutto il sistema sanitario pubblico.
L'aver creato un "C.C.N.L. ibrido" tra pubblico e privato, creerà inevitabilmente uno stato di
disorientamento complessivo delle categorie generando confusione mascherata da rilancio delle
Aziende U.S.L. e Ospedaliere in termini manageriali.
Tutto ciò, si aggrava con la suddivisione della contrattazione in tre aree: "Medica-Dirigenziale non medica e
personale del comparto non medico", cioè il contratto unico è stato diviso in tre contratti.
Gli accordi tra CGIL-CISL-UIL e Governo, hanno aumentato la durata contrattuale da tre a quattro anni, con
conseguente perdita del potere di acquisto degli stipendi, penalizzando ulteriormente il recupero salariale con la
prassi consolidata di ritardare di anni la data di inizio dei rinnovi contrattuali.
La soluzione "temporanea" derivante dagli accordi che hanno previsto la "vacanza contrattuale", non può recuperare quanto perso con il congelamento della indennità integrativa speciale e
degli scatti biennali di anzianità.
Questo modo di intendere il sindacato, ha permesso e permette al Governo di erogare minime
somme (che dovrebbero essere a fondo perduto; cioè una sorta di mora), che vengono considerate
nell'attuale contrattazione come anticipazione dei futuri aumenti, facendo pertanto diventare poca
cosa la crescita economica reale in busta paga, in quanto comprensiva di un importo percepito da
tempo e quindi già consolidato.
In sede di contrattazione, abbiamo sempre sostenuto che i dipendenti della sanità hanno perso
un contratto e hanno visto mortificata la loro professionalità e la loro dignità anche attraverso l'erosione dei loro stipendi dal 1991 ad oggi.
La responsabilità di avere iniziato le trattative nazionali con notevole ritardo rispetto alla scadenza fissata dalla legge, quindi di non aver fatto percepire miglioramenti contrattuali al personale è da imputare solamente ai vertici sindacali di CGIL-CISL-UIL che, pur avendo la riconosciuta
capacità mobilitatoria, hanno "ritenuto" di non utilizzarla.
Abbiamo riaffermato fino all'ultimo e da soli, il diritto al recupero:
- della decorrenza contrattuale normativa e giuridica dal 01.01.'91 al 31.12.'93;
- del tasso inflattivo dal 01.01.'91 al 31.12.'95;
- della contrattazione unica e contestuale delle tre aree;
- della collocazione della "Vacanza Contrattuale" al di fuori degli aumenti contrattuali in
quanto moratoria per il mancato rinnovo dei contratti a scadenza;
- dell'anzianità (classi e scatti);
- dei benefici contrattuali per i colleghi andati in quiescenza tra il 1991 e il 1994.
Il disinteresse generale per il rinnovo contrattuale dei circa 540.000 addetti non medici della
sanità pubblica, ha portato a questi risultati.
Se lo spirito con cui questo contratto è stato "imposto" ai non medici, fosse mantenuto nei confronti dei medici, questi ci rimetterebbero:
- le classi stipendiali;
- gli scatti di anzianità;
- l'indennità di tempo pieno;
- una notevole parte degli incentivi di produttività;
e se, come da più parti sostenuto, il Governo dovesse irrigidirsi, potrebbe imporre anche a questa
categoria l'art. 2105 c.c., che si tradurrebbe in un divieto di qualsiasi attività extra ente.
309
Ci auguriamo che i medici tengano duro e continuino a mantenere ciò che nei contratti passati
CGIL-CISL-UIL hanno permesso ci fosse tolto.
Questo augurio non è disinteressato, in quanto se i medici otterranno di più del 6% a noi imposto dal Governo, in forza della dichiarazione congiunta n. 6, anche gli operatori non medici vedrebbero incrementati i loro miseri aumenti.
Questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, lo si vuol far decorrere:
- dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica (la decorrenza economica però sarà dal 1 gennaio 1995 e a regime dal 1 dicembre 1995, quindi gli arretrati si riducono al solo anno 1995 e riassorbono gli acconti della vacanza contrattuale - poche migliaia
di lire);
- dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per la parte normativa.
In occasione delle trattative, più volte abbiamo denunciato e stigmatizzato il comportamento
latitante del Governo per:
- l'insufficienza dei fondi;
- la discriminazione rispetto all'area medica ed i benefici dalla stessa ottenuti e mantenuti;
- la decorrenza contrattuale che deve avere una continuità giuridica e normativa dal 1 gennaio 1991;
- il mancato recupero inflattivo del potere di acquisto;
- una diversa articolazione nell'innesto tra contratto pubblico a contratto a regime privatistico (nell'attuale accordo, si perde il meglio del pubblico e si acquisisce il peggio del privato);
- un eccessivo potere decisionale e gestionale attribuito alla dirigenza (in molti casi negli
anni precedenti non ha certo brillato e spesso è stata oggetto di incompatibilità e conflitto di
interessi).
Abbiamo inutilmente chiesto che la decorrenza contrattuale sia dal 1 gennaio 1991 per la continuità giuridica e normativa.
Queste sono le rivendicazioni contrattuali che abbiamo poste:
1. Contratto nazionale unico per tutti i dipendenti della sanità.
2. Decorrenza contrattuale dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1996; il 6 per cento degli
aumenti deve coprire il periodo fino alla fine del 1993, ma dal 1 gennaio 1994 si dovrà calcolare l'inflazione reale e questo fino al 1996.
3. Ripristino degli scatti biennali di anzianità.
4. Quattordicesima mensilità.
5. Trasformazione dell'indennità di rischio radiologico in indennità professionale.
6. Riconoscimento dell'indennità biologica come indennità professionale per il personale
sanitario.
7. Eliminazione dell'attuale sistema degli incentivi di produttività e sua sostituzione con una
indennità di presenza e/o attivazione di una sorta di attività libero-professionale anche per il
personale non medico.
8. Disconoscimento della rappresentatività sindacale alle R.S.U. promosse da CGIL-CISLUIL (come da atto di diffida stragiudiziale al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al
Ministro per la Funzione Pubblica depositato dalla F.A.S.E al Tribunale di Ferrara il 24
luglio 1995), con mantenimento del potere di rappresentanza sindacale aziendale alle R.S.A.
9. Applicazione della previsione contenuta nell'art. 13 della legge 300/70, riconoscimento
delle mansioni superiori, anche per i dipendenti del S.S.N.
10. Triennalità della durata dei contratti collettivi nazionali di lavoro, senza separazione
della parte economica in bienni separati.
310
CISL FPS NAPOLI
11. Riassetto dei profili e delle nuove professionalità emergenti, con riconoscimento professionale, giuridico ed economico (equipollenza), dei diplomi in ambito europeo.
12. Ridefinizione delle piante organiche, loro potenziamento e riapertura dei concorsi riservati anche alla luce delle nuove professionalità.
13. Reale possibilità di aggiornamento professionale per tutti i dipendenti quale unico strumento per il miglioramento della qualità dei servizi.
CONSIDERATO CHE:
- questo contratto nasce e trae origini da accordi esterni alla sanità e non sottoscritti da queste OO.SS. che lasciano spazi di manovra assai limitati;
- il d.lgs. 29/93 e le direttive del Governo dalle sottoscritte OO.SS. duramente contestati,
limitano e condizionano pesantemente sia il potere contrattuale che la capacità negoziale;
- l'esito della consultazione referendaria dello scorso 11 giugno incide modificandole, sulle
norme che regolano
l'attività sindacale e negoziale ai vari livelli, imponendo per
l'accesso alla contrattazione decentrata la firma del CCNL;
- se questo contratto non viene sottoscritto da una organizzazione sindacale, la stessa non
potrà contrattarlo in ambito decentrato, quindi non potrebbe tutelare i propri associati, che
si vedrebbero rappresentati da altre organizzazioni che non hanno contestato questo stato di
cose.
le sottoscritte OO.SS. pertanto firmano il presente accordo nazionale al solo scopo di avere la possibilità della consultazione e contrattazione in ambito locale, nel tentativo di strappare ciò che non
ci è riuscito in campo nazionale.
La presente dichiarazione è rilasciata in occasione della firma del C.C.N.L. dei dipendenti della
sanità pubblica.
La O.S. F.A.S.E
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 16
Premesso che:
- questo contratto nasce e trae le sue origini da accordi esterni alla sanità e non sottoscritti
da questa rappresentanza sindacale che lasciano spazi di manovra assai limitati;
- il d.lgs. 29/93 e le direttive del Governo limitano pesantemente sia il potere contrattuale
che la capacità negoziale di tutte le OO.SS., ivi compresa la scrivente che, pur ravvisando
nelle citate norme una chiara prevaricazione del ruolo del sindacato, prende atto della volontà parlamentare e referendaria;
- l'esito dei referendum n. 2 e 3 dello scorso 11 giugno incide, modificandole, sulle norme
che regolano l'attività sindacale e negoziale ai livelli decentrati, imponendo per l'accesso alla
medesima trattativa di 2° livello la firma di un contratto di livello superiore;
- vi è una evidente contraddizione nei termini fra il dichiarato obiettivo di passare ad un
contratto di tipo privatistico ed il voler mantenere all'interno del medesimo l'impianto economico del precedente D.P.R. 384/90;
- non si è recuperata l'inflazione reale ma nemmeno quella programmata per il periodo
intercorso fra l'1/1/1991 e il 31/12/1993, creando i presupposti per un recupero economico
irrisorio. Il tutto sommato all'incapacità del Governo di mantenere bassa l'inflazione e dei
Confederali di far rispettare gli impegni che si erano assunti con gli accordi sul costo del
lavoro;
311
- si è omesso uno specifico punto qualificante per la produttività collettiva che prevedesse
l'ottimizzazione ed il mantenimento delle prestazioni diagnostiche e riabilitative, di inserimento/reinserimento sociale e amministrative: è significativo della precisa volontà di limitare le potenzialità del settore attraverso la sistematica mortificazione degli operatori e ciò
costituisce un grave danno per il patrimonio di professionalità di quegli operatori che costituiscono l'ossatura essenziale di una sanità pubblica e che garantiscono prestazioni qualificate ed il corretto funzionamento delle strutture.
Affermano la necessità di una contrattazione di livello decentrato per:
- l'articolazione dell'orario e l'organizzazione del lavoro;
- le dotazioni organiche del personale;
- i criteri per la mobilità;
- i criteri per la distribuzione della produttività collettiva ed individuale;
- le problematiche attinenti le professioni del personale del SSN e il trattamento normo - economico.
Lo S.N.A.T.O.S.S., fatto salvo quanto sopra, in particolare, preso atto delle consultazioni dei
lavoratori dalle quali emerge un diffuso malcontento e rigetto rispetto ai contenuti economici del
presente contratto, avendo esperito - come segmento della Rappresentanza sindacale unitaria - ogni
tentativo utile a modificare alcune parti ritenute essenziali dai colleghi senza ottenere la benché
minima apertura dell'A.RA.N. ritiene di dare un giudizio sostanzialmente negativo all'insieme dell'impianto contrattuale bocciandolo per i seguenti aspetti:
- La giusta ricollocazione giuridica ed economica del personale Tecnico sanitario e di
Riabilitazione è stata rimandata nel tempo alle decisioni della commissione di cui all'art. 35
che consenta il superamento della 761/79 (per dare un nuovo inquadramento al personale
anche in considerazione del mutato quadro di riferimento per i profili professionali) ma i cui
tempi sono a nostro avviso troppo dilatati.
- Si è creata con l'art. 44 una differenziazione di fatto fra il ruolo di coordinamento delle caposale e delle
capo ostetriche e quella dei capi tecnici che sembra sottintendere ad una diversa valutazione futura.
- Si è voluto attendere per la regolamentazione e la fissazione delle tariffe dell'attività professionale intramuraria (libera professione) del personale del comparto la definizione del
contratto dei medici e dei dirigenti.
- L'A.RA.N. non ha inteso accogliere le nostre richieste in materia di trasformazione dell'indennità di rischio di radiologia in indennità professionale e dell'istituzione di specifica
indennità di rischio biologico per i lavora
tori che professionalmente sono chiamati ad
operare a contatto con materiale biologico infetto, con sostanze nocive e/o cancerogene.
L'A.D.A.S.S. evidenzia in particolare la mancata ricollocazione giuridica ed economica per il
personale Amministrativo e Tecnico - Amministrativo che pure nel corso degli ultimi 15 anni ha
concretamente coagito, anche al di là delle proprie mansioni, a fianco degli altri operatori allo
scopo di garantire una corretta funzionalità del SSN nel rispetto dei diritti dell'utenza. Continuare
ad ignorare la necessità di un intervento che concretizzi, in sede contrattuale, il legittimo riconoscimento della professionalità acquisita da questi operatori che, tra l'altro sono coinvolti in un processo di profonda trasformazione, sia nel settore della Sanità che di quello del Pubblico Impiego, può
costituire sicuramente elemento disincentivante in una nuova gestione di tipo aziendalistico che
dovrebbe, invece, porre una maggiore attenzione e sensibilità rispetto a queste problematiche.
L'A.D.A.S.S. ritiene che la Commissione di cui all'art. 35 dovrà fornire nei tempi più rapidi,
indicazioni tali che consentano l'effettivo e definitivo superamento delle anacronistiche gabbie del
D.P.R. 761/79 e diano agli amministrativi e tecnico amministrativi una collocazione pari alla professionalità espletata, nonché il recupero delle posizioni acquisite dai medesimi operatori degli altri
comparti dell'ex P.I. nelle precedenti tornate contrattuali.
312
CISL FPS NAPOLI
Il SUNAS rileva inoltre la perdurante inequità della collocazione dei 7.000 assistenti sociali
operanti nella sanità a livelli incongrui: VI di accesso rispetto ad un titolo universitario con valore
abilitante (D.P.R. 14/87) ed alla istituzione dell'ordine professionale (Legge 84/93 nella quale si
prevedono il coordinamento e la direzione). L'attribuzione di compiti di particolare delicatezza e
complessità in settori impegnativi ed il sostanziale contributo al contenimento della spesa per
degenze prolungate, cronicizzazioni etc. ed attivazioni di reti territoriali di sostegno.
Il SUNAS evidenzia inoltre la disparità di trattamento rispetto ai medesimi operatori collocati
in altri comparti dell'ex P.I. che già nei precedenti contratti hanno trovato giusta collocazione di
accesso nel VII livello retributivo.
La F.A.P.A.S. denuncia in particolare la mancata introduzione delle specializzazioni infermieristiche e che non si sono voluti creare i presupposti per dare una risposta alle legittime aspettative
degli Infermieri Generici, Infermieri Pschiatrici e delle Puericultrici già precedentemente penalizzati; infatti l'indennità proposta per il personale di cui sopra è chiaramente sottostimata rispetto
all'impegno ed ai carichi di lavoro cui i medesimi sono sottoposti. Disparità attuata anche nei confronti degli operatori del servizio 118 con particolare riguardo agli autisti.
Inoltre la FAPAS evidenzia la mancata specificazione di un mansionario rispondente alle reali
esigenze di funzionalità per quanto attiene alla figura degli Operatori Tecnici dell'Assistenza
(O.T.A.). Tali lavoratori al momento si trovano ad operare con mansioni confuse ed indefinite.
La firma pertanto deve intendersi quale garanzia di operatività per la rappresentanza sindacale
scrivente e per l'accesso alle trattative decentrate.
R.S.U.: SNATOSS - ADASS - FASE - FAPAS
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 17
Le delegazioni trattanti delle organizzazioni sindacali - Federazione Autonoma Sindacale Europea - definita
da ora in avanti F.A.S.E. - e Sindacato Ostetriche Italiane - definito da ora in avanti S.O.I. - con la sottoscrizione
definitiva al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (abbreviato da ora in avanti in CCNL) - registrato Mercoledì 23 agosto 1995 dalla Corte dei Conti, ribadiscono la continuità della valenza delle dichiarazioni e
delle rivendicazioni a verbale rilasciate dalle OO.SS. scriventi, il 21 giugno 1995 in occasione della sigla all'ipotesi contrattuale ed il 26 luglio 1995 in occasione della firma del presente CCNL, che sono parte integrante dello
stesso CCNL.
Il Governo Dini, con il silenzio - assenso della Triade Sindacale, ha frazionato il Contratto
Unico di tutti gli operatori della Sanità in tre contratti distinti. Infatti il presente CCNL, si applica
solo ad una parte degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale, cioè fino all'8° livello bis. Per la
dirigenza medica e per la dirigenza non medica verranno fatti successivamente altri contratti.
I Sindacati F.A.S.E. e S.O.I. ribadiscono le motivazioni politiche che li hanno portati a firmare, anche in data
odierna, per specifica volontà dei lavoratori che non vogliono essere rappresentati solo da CGIL - CISL - UIL.
Il richiamo degli artt. 6 e 12 del presente Accordo alle R.S.U. quali rappresentanze sindacali di
CGIL - CISL - UIL è arbitrario ed illegittimo, come da atto di diffida stragiudiziale al Presidente
del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per la Funzione Pubblica depositato dalla F.A.S.E. al
Tribunale di Ferrara il 24 luglio 1995.
Altro aspetto rilevante è la mancata determinazione del Governo di far rispettare la volontà
popolare espressa in occasione dei referendum dell'11 giugno 1995, lasciando irrisolte od equivoche grosse questioni ed il differimento dell'applicazione dei risultati referendari dà la netta sensazione di voler favorire gli amici di sempre.
313
Questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
- non definisce se è un contratto pubblico oppure privato;
- non tiene in considerazione e non premia in alcun modo la competenza dimostrata e la professionalità degli operatori non medici;
- non obbliga i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ad impegnare somme per la riqualificazione del personale (a discapito della qualità dei servizi e delle prestazioni all'utenza);
- non riconosce le mansioni superiori svolte dalla quasi totalità degli addetti non medici per
esigenze dell'Azienda;
- non chiarisce i criteri di ripartizione degli incentivi di produttività e del "fondino" tra, i non
medici che hanno il contratto ed i medici e la dirigenza non medica che sono regolati da una
normativa diversa;
- legittima indebitamente rappresentanze sindacali, rappresentatività sindacali e relazioni
sindacali, anche dopo le abrogazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29-7-1995, dei
D.P.R. 28.7.1995, n. 312, n. 313 e n. 316.
Per quanto sopra esposto si esprime, ancora una volta, parere negativo al presente Accordo
Nazionale ed al metodo seguito per il suo raggiungimento, che non scaturisce da una trattativa
negoziale, bensì da una imposizione del Governo, supportato dai partiti e dalle forze sociali dell'attuale maggioranza, responsabili di aver usufruito e permesso il godimento di privilegi a danno di
tutti i lavoratori che pertanto sono costretti ad andare in pensione più tardi e penalizzati economicamente, oggi e domani.
Per la F.A.S.E. ed il S.O.I. la sottoscrizione definitiva a questo CCNL deve essere intesa come
l'inizio:
- della nuova reale negoziazione aziendale;
- della contrattazione economica nazionale per il biennio 1996 - 97;
nelle quali ci auguriamo di non dover essere ancora una volta i soli a rivendicare i diritti dei lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale.
LA O.S. F.A.S.E.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 18
La CISAS Sanità, fermo restando il dissenso sul Contratto nei suoi aspetti normativi ed
economici, dichiara di procedere alla sottoscrizione del presente contratto di lavoro unicamente al fine di tutelare gli interessi degli operatori nelle successive fasi di negoziazione a
livello decentrato, compresa la partecipazione alle Commissioni bilaterali aziendali,regionali e nazionali e a quella per la revisione dell'ordinamento professionale, in conseguenza delle
norme, nel contratto stesse contenute, che limitano la partecipazione a dette fasi solo alle
OO.SS. sottoscrittrici.
I trattamenti economici non rivalutano affatto le professionalità, nè riconoscono le figure
che emergono dai nuovi profili professionali. Si è tornati a "premiare" il personale con indennità basate sul "disagio" e non in rapporto alle funzioni.
In particolare la CISAS Sanità esprime un giudizio fortemente negativo in riferimento alle
discriminazioni economiche e professionali, operate nell'articolato del contratto ,nei confronti:
1) degli operatori tecnici inquadrati al 4° livello che svolgono le stesse funzioni degli
operatori tecnici inquadrati al 5° livello;
314
CISL FPS NAPOLI
2) degli infermieri generici e delle puericultrici che non hanno ottenuto le stesse indennità professionali concesse agli infermieri professionali;
3) dei capo servizi operai ai quali non è stato concesso il passaggio ad assistente
tecnico 6° livello;
4) delle ostetriche, assistenti sanitarie, terapisti della riabilitazione, ancora una volta inquadrate al 6° livello ,in possesso degli stessi titoli professionali e con funzioni analoghe alle stesse
figure professionali già inquadrate al 7° livello;
5) del personale del ruolo amministrativo (assistente amministrativo, collaboratore amministrativo, collaboratore amministrativo coordinatore), del ruolo sanitario (dietiste e podologi, personale tecnico sanitario, di riabilitazione, di vigilanza ed ispezione),
del ruolo tecnico (assistente sociale, assistente tecnico) e del ruolo professionale (assistente religioso) al quale non è stata riconosciuta l'indennità di qualificazione professionale di 215 mila lire pari a quella percepita dal personale infermieristico - art. 45 -;
6) dei coordinatori tecnico sanitari , della riabilitazione e degli assistenti sanitari
coordinatori che, pur svolgendo le stesse funzioni di responsabilità nell'organizzazione
dei servizi e nella didattica nella loro posizione funzionale alla pari dei capo sala e delle
ostetriche coordinatrici, non beneficeranno dell'indennità mensile di £. 50.000 concesse ai
capo sala e alle ostetriche - art. 44 -;
7) del personale amministrativo che non ha ottenuto il riconoscimento di una indennità fissa,
concessa solo ai capo sala e alle ostetriche, per il continuo e costante aggiornamento volontario
degli stessi, per rispondere alle crescenti e mutate esigenze dell'Azienda ed essere in linea con l'evoluzione giuridico, gestionale e tecnica;
8) del 55% del personale escluso dall'incremento mensile fisso e ricorrente concesso dal 1°
dicembre 1995 e previsto solo al 45% della dotazione organica complessiva di ciascun ruolo e non
al 100% come da nostra richiesta per la valorizzazione di tutte le professionalità - art. 45 - ;
9) degli operatori professionali dirigenti e dello stesso personale coordinatore di tutto il
ruolo sanitario (capo sala, assistenti sanitari coordinatori, tecnici sanitari e di riabilitazione) ai quali
sono state concesse indennità accessorie che non rispettano e nè valorizzano le responsabilità connesse alle funzioni, ma demotivano l'esercizio dell'attività professionale;
10) dei tecnici sanitari, degli operatori preparatori di salme e del personale che opera nei servizi di diagnostica strumentale dei laboratori di analisi, ai quali non è stata riconosciuta, come
richiesto dalla CISAS Sanità, l'indennità di disagio e danno per malattie infettive;
11) del personale che opera quotidianamente sui videoterminali al quale non è stata concessa, come richiesto dalla CISAS Sanità, l'indennità di disagio e danno ottico.
La CISAS Sanità, esprime altresì un giudizio negativo:
1)per il mancato finanziamento dell'articolato sulla formazione e aggiornamento obbligatorio e costante di tutti gli operatori;
2)per il mancato inquadramento degli operatori professionali dirigenziali nella dirigenza.
CISAS Sanità
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 19
La CISAS Sanità ritiene necessario che si pervenga ad una soluzione per definire la questione
relativa a quei dipendenti che alla data del 31.12.96, in forza dell'art.116 del DPR 27O/87 avevano
acquisito funzioni giuridico-economiche riconosciute da atti deliberativi adottati dalle rispettive
315
Amministrazioni e che successivamente a tale data hanno formato oggetto di sospensione o revoca in autotutela. Si tratta di spesa consolidata ormai da anni nei bilanci delle USL.
La CISAS Sanità ritiene l'indennità di vacanza contratuale attriubita per l'anno 1994 aumento
contrattuale conglobato a tutti gli effetti e come tale incidente anche sulla 13.ma mensilità 1994.
CISAS Sanità
316
CISL FPS NAPOLI
317
APPENDICE LEGISLATIVA
1
318
CISL FPS NAPOLI
319
DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 665
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO ORTOPEDICO.
320
CISL FPS NAPOLI
321
Il Ministro della sanità:
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della
sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle
aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico ortopedico; Visto il parere del
Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di
regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. E' individuata la figura professionale del tecnico ortopedico con il seguente profilo: il tecnico ortopedico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di
natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista
corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.
2. Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie competenze:
a) addestra il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi applicate. Svolge, in collaborazione
con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate;
b) collabora con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano
di riabilitazione;
c) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti
nell'ambito delle proprie mansioni.
3. Il tecnico ortopedico esercita la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o
private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di tecnico ortopedico, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Articolo 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio
della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
322
CISL FPS NAPOLI
323
DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 666
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL PODOLOGO.
324
CISL FPS NAPOLI
325
Il Ministro della sanità:
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del podologo; Visto il parere del Consiglio superiore di
sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella
adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di
regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. E' individuata la figura professionale del podologo con il seguente profilo: il podologo è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente, nel rispetto della normativa vigente,
dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso.
2. Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle
verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori
di malattie a rischio.
3. Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono
un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.
4. Il podologo svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in
regime di dipendenza o libero-professionale.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di podologo, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Articolo 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio
della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
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CISL FPS NAPOLI
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DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 667
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO AUDIOMETRISTA.
328
CISL FPS NAPOLI
329
Il Ministro della sanità:
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico audiometrista; Visto il parere del Consiglio
superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui
lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. E' individuata la figura professionale del tecnico audiometrista con il seguente profilo: il tecnico audiometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella
prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico.
2. L'attività dell'audiometrista è volta all'esecuzione di tutte le prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare ed alla riabilitazione dell'handicap conseguente a patologia dell'apparato uditivo e vestibolare.
3. Il tecnico audiometrista:
a) opera, su prescrizione del medico, mediante atti professionali che implicano la piena
responsabilità e la conseguente autonomia;
b) collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione
delle sordità utilizzando tecniche e metodologie strumentali e protesiche.
4. Il tecnico audiometrista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o
private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di tecnico audiometrista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Articolo 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio
della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
330
CISL FPS NAPOLI
331
DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 668
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO AUDIOPROTESISTA.
332
CISL FPS NAPOLI
333
Il Ministro della sanità:
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico audioprotesista; Visto il parere del Consiglio
superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui
lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. E' individuata la figura professionale del tecnico audioprotesista con il seguente profilo: il
tecnico audioprotesista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante,
svolge la propria attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi.
2. Il tecnico audioprotesista opera su prescrizione del medico mediante atti professionali che
implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia.
3. L'attività del tecnico audioprotesista è volta all'applicazione dei presidi protesici mediante il
rilievo dell'impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o
di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica.
4. Collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle
sordità mediante la fornitura di presidi protesici e l'addestramento al loro uso.
5. Il tecnico audioprotesista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche
o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di tecnico audioprotesista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio
della professione.
Articolo 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio
della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
334
CISL FPS NAPOLI
335
DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 739
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE.
336
CISL FPS NAPOLI
337
Il Ministro della sanità:
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della
sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle
aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'infermiere; Ritenuto di prevedere e disciplinare la formazione complementare; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del
22 aprile 1994; Ritenuto che, in considerazione della priorità attribuita dal piano sanitario nazionale alla tutela
della salute degli anziani, sia opportuno prevedere espressamente la figura dell'infermiere geriatrico addetto all'area geriatrica anzichè quella dell'infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere, la cui casistica assume minor rilievo; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista
la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica,
relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei
malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio
e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli
infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate,
con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
338
CISL FPS NAPOLI
7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con
il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative.
La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
Articolo 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio
della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
339
DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 740
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DELL'OSTETRICA/O.
340
CISL FPS NAPOLI
341
Il Ministro della sanità:
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di
individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le
figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'ostetrica/o; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale
del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. E' individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente profilo: l'ostetrica/o è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale,
assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce
e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato.
2. L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa:
a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità;
b) alla preparazione psicoprofilattica al parto;
c) alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici;
d) alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile;
e) ai programmi di assistenza materna e neonatale.
3. L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, come membro dell'equipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza.
4. L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. L'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono
intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.
6. L'ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di
dipendenza o libero-professionale.
Articolo 2
1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 3
1. Il diploma universitario di ostetrica/o, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
342
CISL FPS NAPOLI
Articolo 4
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio
della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
343
DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 741
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA.
344
CISL FPS NAPOLI
345
Il Ministro della sanità:
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del fisioterapista; Ritenuto che nell'ambito del profilo
del fisioterapista vadano ricondotte, come formazioni complementari, le figure del terapista occupazionale e del terapista della psicomotricità; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità,
espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di
regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. E' individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista è l'operatore
sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree
della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione
volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità
motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e
occupazionali;
c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero
funzionale.
3. Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali.
4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la formazione di base con
indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale:
a) la specializzazione in psicomotricità consente al fisioterapista di svolgere anche l'assistenza riabilitativa sia psichica che fisica di soggetti in età evolutiva con deficit neurosensoriale o psichico;
b) la specializzazione in terapia occupazionale consente al fisioterapista di operare anche
nella traduzione funzionale della motricità residua, al fine dello sviluppo di compensi funzionali alla disabilità, con particolare riguardo all'addestramento per conseguire l'autonomia
nella vita quotidiana, di relazione (studio-lavoro-tempo libero), anche ai fini dell'utilizzo di
vari tipi di ausili in dotazione alla persona o all'ambiente.
346
CISL FPS NAPOLI
5. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con
il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative.
La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
6. Il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private,
in regime di dipendenza o libero-professionale.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Articolo 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio
della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
347
DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 742
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL LOGOPEDISTA.
348
CISL FPS NAPOLI
349
Il Ministro della sanità:
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della
sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle
aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del logopedista; Visto il parere del Consiglio
superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. E' individuata la figura del logopedista con il seguente profilo: il logopedista è l'operatore sanitario che, in
possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica.
2. L'attività del logopedista è volta all'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provacano disturbi
della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi.
3. In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il logopedista:
a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione
ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità
comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione
della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali;
c) propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
d) svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in
quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;
e) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
4. Il logopedista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in
regime di dipendenza o libero-professionale.
Articolo 2
1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base
in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 3
1. Il diploma universitario di logopedista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
350
CISL FPS NAPOLI
Articolo 4
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3, ai fini dell'esercizio
della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
351
DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 743
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DELL'ORTOTTISTA-ASSISTENTE
DI OFTALMOLOGIA.
352
CISL FPS NAPOLI
353
Il Ministro della sanità:
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'ortottista-assistente di oftalmologia; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. E' individuata la figura professionale dell'ortottista-assistente di oftalmologia con il seguente profilo: l'ortottista-assistente di oftalmologia è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante e su prescrizione del medico, tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica.
2. L'ortottista-assistente di oftalmologia è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e
qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.
3. L'ortottista-assistente di oftalmologia svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di ortottista-assistente di oftalmologia, conseguito ai sensi dell'art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Articolo 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio
della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
354
CISL FPS NAPOLI
355
DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 744
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL DIETISTA.
356
CISL FPS NAPOLI
357
Il Ministro della sanità:
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del dietista; Visto il parere del Consiglio superiore di
sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema
di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. E' individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: il dietista è l'operatore sanitario, in
possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione
dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.
2. Gli specifici atti di competenza del dietista sono:
a) organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di
alimentazione;
c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da
parte del paziente;
d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di
comunità di sani e di malati;
f) svolge attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di princìpi
di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato
di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione.
3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di
dipendenza o libero-professionale.
Articolo 2
1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base
in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
358
CISL FPS NAPOLI
Articolo 3
1. Il diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Articolo 4
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio
della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
359
DECRETO MINISTERIALE 26 SETTEMBRE 1994, N. 745
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO SANITARIO
DI LABORATORIO BIOMEDICO.
360
CISL FPS NAPOLI
361
Il Ministro della sanità:
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della
sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle
aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del
Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 24 settembre 1994,
con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. E' individuata la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con il seguente profilo: il tecnico sanitario di laboratorio biomedico è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di
analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmaco-tossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di
ematologia, di citologia e di istopatologia.
2. Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico:
a) svolge con autonomia tecnico professionale la propria prestazione lavorativa in diretta
collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità
operative di appartenenza;
b) è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure
analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;
c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti
dal responsabile della struttura;
d) controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede
alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;
e) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera;
f) svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la
normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale.
3. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
Articolo 2
1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base
in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
362
CISL FPS NAPOLI
Articolo 3
1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Articolo 4
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio
della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
363
DECRETO MINISTERIALE 26 SETTEMBRE 1994, N. 746
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO SANITARIO
DI RADIOLOGIA MEDICA.
364
CISL FPS NAPOLI
365
Il Ministro della sanità:
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della
sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle
aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico sanitario di radiologia medica; Vista
la legge 31 gennaio 1983, n. 25; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in
data 24 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. E' individuata la figura del tecnico sanitario di radiologia medica con il seguente profilo: il
tecnico sanitario di radiologia è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile degli atti di sua competenza ed è autorizzato ad espletare indagini e prestazioni radiologiche.
2. Il tecnico sanitario di radiologia medica è l'operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con
altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di
radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza
magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica.
3. Il tecnico sanitario di radiologia medica:
a) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in
cui opera nel rispetto delle proprie competenze;
b) programma e gestisce l'erogazione di prestazioni polivalenti di sua competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il fisico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura;
c) è responsabile degli atti di sua competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature a lui affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità
secondo indicatori e standard predefiniti;
d) svolge la sua attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale.
4. Il tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre
direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
Articolo 2
1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base
in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
366
CISL FPS NAPOLI
Articolo 3
1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi dell'art.
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita
all'esercizio della professione previa iscrizione all'albo professionale.
Articolo 4
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio
della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
367
DECRETO MINISTERIALE 15 MARZO 1995, N. 183
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO
DI NEUROFISIOPATOLOGIA.
368
CISL FPS NAPOLI
369
Articolo 1
1. È individuata la figura del tecnico di neurofisiopatologia con il seguente profilo: il tecnico di neurofisiopatologia è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le
metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico (elettroencefalografia, elettroneuromiografia, poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni).
2. Il tecnico di neurofisiopatologia:
a) applica le metodiche più idonee per la registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto
intervento sul paziente e sulle apparecchiature ai fini della realizzazione di un programma
di lavoro diagnostico-strumentale o di ricerca neurofisiologica predisposto in stretta collaborazione con il medico specialista;
b) gestisce compiutamente il lavoro di raccolta e di ottimizzazione delle varie metodiche diagnostiche,
sulle quali, su richiesta deve redarre un rapporto descrittivo sotto l'aspetto tecnico;
c) ha dirette responsabilità nell'applicazione e nel risultato finale della metodica diagnostica utilizzata;
d) impiega metodiche diagnostico-strumentali per l'accertamento dell'attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o legali;
e) provvede alla predisposizione e controllo della strumentazione delle apparecchiature in
dotazione;
f) esercita la sua attività in strutture sanitarie pubbliche e private, in regime di dipendenza o
libero professionale.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, conseguito ai sensi dell'art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Articolo 3
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente
ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio
della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
370
CISL FPS NAPOLI
371
DECRETO MINISTERIALE 17 GENNAIO 1997, N. 56
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL TERAPISTA DELLA NEURO
E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA.
372
CISL FPS NAPOLI
373
Articolo 1
1. È individuata la figura professionale del terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, con il
seguente profilo: il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva è l'operatore sanitario che, in possesso
del diploma universitario abilitante, svolge, in collaborazione con l'équipe multiprofessionale di neuropsichiatria
infantile e in collaborazione con le altre discipline dell'area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e
della psicopatologia dello sviluppo.
2. Il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, in riferimento alle diagnosi e alle
prescrizioni mediche, nell'ambito delle specifiche competenze:
a) adatta gli interventi terapeutici alle peculiari caratteristiche dei pazienti in età evolutiva con quadri clinici multiformi che si modificano nel tempo in relazione alle funzioni emergenti;
b) individua ed elabora, nell'équipe multiprofessionale, il programma di prevenzione, di terapia e riabilitazione volto al superamento del bisogno di salute del bambino con disabilità dello sviluppo;
c) attua interventi terapeutici e riabilitativi nei disturbi percettivo-motori, neurocognitivi e
nei disturbi di simbolizzazione e di interazione del bambino fin dalla nascita;
d) attua procedure rivolte all'inserimento dei soggetti portatori di disabilità e di handicap
neuro-psicomotorio e cognitivo; collabora all'interno dell'équipe multiprofessionale con gli
operatori scolastici per l'attuazione della prevenzione, della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale del piano educativo individualizzato;
e) svolge attività terapeutica per le disabilità neuro-psicomotorie, psicomotorie e neuropsicologiche in età
evolutiva utilizzando tecniche specifiche per fascia d'età e per singoli stadi di sviluppo;
f) attua procedure di valutazione dell'interrelazione tra funzioni affettive, funzioni cognitive e funzioni
motorie per ogni singolo disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell'età evolutiva;
g) identifica il bisogno e realizza il bilancio diagnostico e terapeutico tra rappresentazione
somatica e vissuto corporeo e tra potenzialità funzionali generali e relazione oggettuale;
h) elabora e realizza il programma terapeutico che utilizza schemi e progetti neuromotori
come atti mentali e come strumenti cognitivi e meta-cognitivi; utilizza altresì la dinamica
corporea come integrazione delle funzioni mentali e delle relazioni interpersonali;
i) verifica l'adozione di protesi e di ausili rispetto ai compensi neuropsicologici e al rischio
psicopatologico;
l) partecipa alla riabilitazione funzionale in tutte le patologie acute e croniche dell'infanzia;
m) documenta le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata secondo gli obiettivi di recupero funzionale e le caratteristiche proprie delle patologie che si modificano in rapporto allo sviluppo.
3. Il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, svolge attività di studio, di didattica e di ricerca specifica applicata, e di consulenza professionale, nei servizi sanitari e nei luoghi in
cui si richiede la sua competenza professionale.
4. Il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
5. Il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva svolge la sua attività in strutture
pubbliche e private, in regime di dipendenza e libero professionale.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
374
CISL FPS NAPOLI
375
DECRETO MINISTERIALE 17 GENNAIO 1997, N. 57
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DELL'EDUCAZIONE E
DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE (1).
(1) La figura professionale di cui al presente decreto è stata soppressa dall'art. 1, d.m. 29 marzo 2001, n. 182, che ha istituito la figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica.
376
CISL FPS NAPOLI
377
Articolo 1
1. È individuata la figura professionale del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale con il seguente profilo: il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disagio psicosociale e disabilità psichica.
2. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale:
a) collabora alla valutazione del disagio psicosociale, della disabilità psichica e delle potenzialità del soggetto; analizza bisogni e istanze evolutive e rileva le risorse del contesto familiare e socio-ambientale;
b) collabora all'identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione psicosociale e psichiatrica nonché alla formulazione dello specifico programma di intervento
mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;
c) attua interventi volti all'abilitazione/riabilitazione dei soggetti alla cura di se e alle relazioni interpersonali di varia complessità nonché, ove possibile, ad una attività lavorativa;
d) opera nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio
e delle patologie manifeste;
e) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunità;
f) collabora alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli obiettivi prefissati.
3. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale contribuisce alla
formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio
profilo professionale.
4. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale svolge la sua attività professionale in strutture e servizi sanitari pubblici o privati, in regime di dipendenza o libero
professionale (1).
(1) La figura professionale di cui al presente articolo è stata soppressa dall'art. 1, d.m. 29 marzo 2001, n. 182, che ha istituito la figura del
tecnico della riabilitazione psichiatrica.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione (1).
(1) La figura professionale di cui al presente articolo è stata soppressa dall'art. 1, d.m. 29 marzo 2001, n. 182, che ha istituito la figura del
tecnico della riabilitazione psichiatrica.
378
CISL FPS NAPOLI
379
DECRETO MINISTERIALE 17 GENNAIO 1997, N. 58
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO.
380
CISL FPS NAPOLI
381
Articolo 1
1. È individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con
il seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in
possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro,
di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.
2. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con
compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.
3. Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro:
a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze;
b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;
c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività
ad esse connesse;
d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;
e) vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche;
f) vigila e controlla l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e
valuta la necessità di procedere a successive indagini;
g) vigila e controlla i prodotti cosmetici;
h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio
ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;
i) vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione
sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze.
4. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività e collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera. È responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione
e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale.
5. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa ad attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove è richiesta la sua
competenza professionale; contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo e alla ricerca.
6. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge la sua attività professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
382
CISL FPS NAPOLI
383
DECRETO MINISTERIALE 17 GENNAIO 1997, N. 69
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DELL'ASSISTENTE SANITARIO.
384
CISL FPS NAPOLI
385
Il Ministro della sanità:
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'assistente sanitario; Visto il parere del Consiglio
superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con
cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. E'individuata la figura professionale dell'assistente sanitario con il seguente profilo: l'assistente sanitario è
l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è
addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute.
2. L'attività dell'assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero.
3. L'assistente sanitario:
a) identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua
i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile, dell'attuazione e della soluzione e
degli interventi che rientrano nell'ambito delle proprie competenze;
b) progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi
della vita della persona;
c) collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l'educazione sanitaria;
d) concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per
quanto concerne la metodologia dell'educazione sanitaria;
e) interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e
socio-affettiva;
f) attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;
g) sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e
nelle comunità assistite e controlla l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo;
h) relaziona e verbalizza alle autorità competenti e propone soluzioni operative;
i) opera nell'ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i Servizi di educazione
alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;
l) collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla
salute nelle scuole;
m) partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei
servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;
386
CISL FPS NAPOLI
n) concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;
o) partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti
destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria
nazionale, regionale e locale;
p) svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso di tecniche
e strumenti specifici;
q) svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;
r) agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.
4. L'assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
5. L'assistente sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Articolo 2
1. Il diploma universitario dell'assistente sanitario, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della
professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
387
DECRETO MINISTERIALE 17 GENNAIO 1997, N. 70
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE PEDIATRICO.
388
CISL FPS NAPOLI
389
Il Ministro della sanità:
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'infermiere pediatrico; Visto il parere del Consiglio
superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con
cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. E' individuata la figura professionale dell'infermiere pediatrico con il seguente profilo: l'infermiere pediatrico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica.
2. L'assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere pediatrico:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, conduce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico;
d) partecipa:
1) ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia e della comunità;
2) alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione
della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti;
3) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati;
4) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18
anni affetti da malattie acute e croniche;
5) alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario;
e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
f) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali;
g) si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle
funzioni.
4. L'infermiere pediatrico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre
direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
5. L'infermiere pediatrico svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o
private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
390
CISL FPS NAPOLI
Articolo 2
1. Il diploma universitario di infermiere pediatrico, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della
professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
391
DECRETO MINISTERIALE 17 GENNAIO 1997, N. 136
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL TERAPISTA OCCUPAZIONALE.
392
CISL FPS NAPOLI
393
Articolo 1
1. È individuata la figura professionale del terapista occupazionale, con il seguente profilo: il
terapista occupazionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante,
opera nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini
fisici, psichici sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando attività espressive, manuali-rappresentative, ludiche, della vita quotidiana.
2. Il terapista occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure socio-sanitarie:
a) effettua una valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo, volto all'individuazione ed
al superamento dei bisogni del disabile ed al suo avviamento verso l'autonomia personale
nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale;
b) tratta condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte le età; utilizza attività sia individuali che di gruppo, promuovendo il
recupero e l'uso ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, all'adattamento e alla integrazione dell'individuo nel proprio ambiente personale, domestico e sociale;
c) individua ed esalta gli aspetti motivazionali e le potenzialità di adattamento dell'individuo, proprie della specificità terapeutica occupazionale;
d) partecipa alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in alternativa a specifici
ausili;
e) propone, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita e promuove azioni educative
verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività;
f) verifica le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero
funzionale e psicosociale.
3. Il terapista occupazionale svolge attività di studio e ricerca, di didattica e di supporto in tutti
gli ambiti in cui è richiesta la specifica professionalità.
4. Il terapista occupazionale contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre
direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
5. Il terapista occupazionale svolge la sua attività professionale in strutture socio-sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di terapista occupazionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio
della professione.
394
CISL FPS NAPOLI
395
DECRETO MINISTERIALE 15 MARZO 1999, N. 137
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DELL'IGIENISTA DENTALE.
396
CISL FPS NAPOLI
397
Il Ministro della sanità:
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'igienista dentale; Visti il decreto del Ministro della
sanità 14 settembre 1994, n. 669, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 283 del 3 dicembre 1994,
ed il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1997 con il quale il predetto regolamento è stato annullato; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 18
giugno 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva
per gli atti normativi dell'11 gennaio 1999; Vista la nota in data 16 febbraio 1999, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. E' individuata la figura professionale dell'igienista dentale con il seguente profilo: l'igienista
dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti
relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.
2. L'igienista dentale:
a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico;
b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla
raccolta dei dati tecnico-statistici;
c) provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all'applicazione
topica dei vari mezzi profilattici;
d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;
e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.
3. L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici
chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di igienista dentale, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della
professione.
398
CISL FPS NAPOLI
Articolo 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio
della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
399
DECRETO MINISTERIALE 29 MARZO 2001, N. 182
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA.
400
CISL FPS NAPOLI
401
Il Ministro della sanità
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel
testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle
aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Visto il proprio decreto 17 gennaio 1997 con il quale è stata individuata la figura e relativo profilo
professionale del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;
Visti i propri decreti 17 gennaio 1997 con i quali sono state individuate le figure e relativi profili
professionali dell'assistente sanitario e del terapista occupazionale;
Visto il proprio decreto 8 ottobre 1998, n. 520, con il quale è stata individuata la figura e relativo
profilo professionale dell'educatore professionale;
Ritenuto, per evitare duplicazioni di funzioni presenti nelle figure di assistente sanitario e di terapista occupazionale, già individuate, e nella nuova figura dell'educatore professionale, di procedere alla soppressione della figura professionale di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e contestualmente di
individuare la nuova figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica;
Ritenuto di dover garantire il completamento degli studi agli studenti già iscritti ai corsi di tecnico
dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e di equiparare, con riferimento al
profilo ed agli ordinamenti didattici delle due figure, il titolo conseguito a quello di educatore professionale;
Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 30 settembre 1998;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 7 giugno 1999;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota, in data 5 luglio 1999, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. È soppressa la figura professionale di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 57, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997.
402
CISL FPS NAPOLI
Articolo 2
1. È individuata la figura professionale del tecnico della riabilitazione psichiatrica con il
seguente profilo: il tecnico della riabilitazione psichiatrica è l'operatore sanitario che, in possesso
del diploma universitario abilitante, svolge, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da
un'équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica.
2. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica:
a) collabora alla valutazione della disabilità psichica e delle potenzialità del soggetto, analizza bisogni e
istanze evolutive e rileva le risorse del contesto familiare e socio-ambientale;
b) collabora all'identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione psichiatrica nonché alla formulazione dello specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;
c) attua interventi volti all'abilitazione/riabilitazione dei soggetti alla cura di sé e alle relazioni interpersonali di varia complessità nonché, ove possibile, ad un'attività lavorativa;
d) opera nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio
e delle patologie manifestate;
e) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunità;
f) collabora alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli obiettivi prefissati.
3. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
4. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica svolge la sua attività professionale in strutture e servizi sanitari pubblici o privati in regime di dipendenza o libero professionale.
Articolo 3
1. Diploma universitario di tecnico della riabilitazione psichiatrica, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
abilita all'esercizio della professione.
Articolo 4
1. I corsi di diploma universitario relativi alla figura di cui all'articolo 1, sono soppressi, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti iscritti ai corsi già iniziati alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Il diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale è equipollente a quello di educatore professionale.
403
DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 2000
EQUIPOLLENZA DI DIPLOMI DI ATTESTATI AL DIPLOMA UNIVERSITARIO DI
ASSISTENTE SANITARIO, AI FINI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE E
DELL'ACCESSO ALLA FORMAZIONE POST-BASE.
404
CISL FPS NAPOLI
405
Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in
particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari
dall'art. 4, comma l, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
Articolo 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art.
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono
indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di assistente sanitario, di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69, indicato nella sezione Adella stessa tabella, ai
fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella
Sezione A - Diploma universitario
Sezione B - Titoli equipollenti
Assistente sanitaria visitatrice - regio decreto 21
novembre 1929, n. 2330
Assistente sanitario - decreto del Ministro della
Tecnico dell'educazione sanitaria - decreto del
sanità 17 gennaio 1997, n. 69
Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo
1982
Articolo 2
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di
assistente sanitario indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun
effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro
dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
406
CISL FPS NAPOLI
407
DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 2000
EQUIPOLLENZA DI DIPLOMI E DI ATTESTATI AL DIPLOMA UNIVERSITARIO DI
DIETISTA, AI FINI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE E DELL'ACCESSO ALLA
FORMAZIONE POST-BASE.
408
CISL FPS NAPOLI
409
Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art.
4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o
autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari
dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
Articolo 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B
della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42,
al diploma universitario di dietista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744, indicato
nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella
Sezione A - Diploma universitario
Sezione B - Titoli equipollenti
Dietista - corsi regionali di abilitazione, istituiti in strutture del servizio sanitario nazionale (decreto del
Ministro della sanità del 3 dicembre 1982) Economo
dietista - decreto del Ministro della sanità del 30 genDietista - decreto del Ministro della sanità 14 setnaio 1982, accompagnato da un attestato di tirocinio
tembre 1994, n. 744
semestrale in dietologia presso le strutture del S.S.N.
Dietologia e dietetica applicata - decreto del Presidente
della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 Dietologia
e dietetica applicata - legge 11 novembre 1990, n. 341
Articolo 2
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di
dietista indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla
posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già
instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
410
CISL FPS NAPOLI
411
DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 2000
EQUIPOLLENZA DI DIPLOMI E DI ATTESTATI AL DIPLOMA UNIVERSITARIO DI
EDUCATORE PROFESSIONALE, AI FINI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE
E DELL'ACCESSO ALLA FORMAZIONE POST-BASE.
412
CISL FPS NAPOLI
413
Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art.
4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o
autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari
dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
Articolo 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B
della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42,
al diploma universitario di educatore professionale, di cui al decreto del Ministro della sanità, 8 ottobre 1998, n.
520, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella
Sezione A - Diploma universitario
Sezione B - Titoli equipollenti
Educatore professionale - corsi regionali triennali di formazione specifica, purchè siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro
della sanità del 10 febbraio 1984 - corsi regionali triennali di formazione specifica ex decreto del Ministro
della sanità 10 febbraio 1984 - corsi triennali di formazione specifica, legge n. 845/1978 - corsi di formazione
Educatore professionale - decreto del Ministro
specifica, legge 30 marzo 1971, n. 118 Educatore di
della sanità 8 ottobre 1998, n. 520
comunità - decreto del Ministro della sanità 30
novembre 1990, n. 444 Educatore professionale decreto del Presidente della Repubblica, n. 162 del 10
marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341
Educatore di comunità - decreto del Presidente della
Repubblica, n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11
novembre 1990, n. 341
414
CISL FPS NAPOLI
Articolo 2
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di educatore professionale indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per
il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
415
DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 2000
EQUIPOLLENZA DI DIPLOMI E DI ATTESTATI AL DIPLOMA UNIVERSITARIO DI
FISIOTERAPISTA, AI FINI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE E DELL'ACCESSO
ALLA FORMAZIONE POST-BASE.
416
CISL FPS NAPOLI
417
Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in
particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari
dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
Articolo 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art.
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono
indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto del
Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, indicato nella sezione Adella stessa tabella, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella
Sezione A - Diploma universitario
Sezione B - Titoli equipollenti
Fisiokinesiterapista - Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1 Terapista
della riabilitazione - Legge 30 marzo 1971, n. 118 Decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1974 e
normative regionali Terapista della riabilitazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10
Fisioterapista - Decreto del Ministro della sanità
marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341 Tecnico
14 settembre 1994, n. 741
fisioterapista della riabilitazione - Decreto del
Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
Terapista della riabilitazione dell'apparato motore Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10
marzo 1982 Massofisioterapista - Corso triennale di
formazione specifica (l. 19 maggio 1971, n. 403)
418
CISL FPS NAPOLI
Articolo 2
1. L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma
universitario di fisioterapista indicato nella sezione Adella stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in
ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
419
DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 2000
EQUIPOLLENZA DI DIPLOMI E DI ATTESTATI AL DIPLOMA UNIVERSITARIO
IGIENISTA DENTALE, AI FINI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE
E DELL'ACCESSO ALLA FORMAZIONE POST-BASE.
420
CISL FPS NAPOLI
421
Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca s
cientifica e tecnologica:
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in
particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari
dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
Articolo 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art.
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono
indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di igienista dentale, di cui al decreto
del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137, indicato nella sezione Adella stessa tabella, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella
Sezione A - Diploma universitario
Sezione B - Titoli equipollenti
Igienista dentale - corsi regionali di formazione specifica, di durata almeno biennale, istituiti in strutture del
servizio sanitario nazionale, purchè siano iniziati in data
antecedente a quella di attuazione del decreto del
Ministro della sanità del 26 gennaio 1988, n. 30
Igienista dentale - decreto del Ministro della
Igienista dentale - corsi regionali di formazione specifisanità 15 marzo 1999, n. 137
ca, di durata almeno biennale, ex decreto del Ministro
della sanità 26 gennaio 1988, n. 30 Igienista dentale decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10
marzo 1982 Igienista dentale - legge 11 novembre
1990, n. 341
422
CISL FPS NAPOLI
Articolo 2
L'equipollenza dei titoli, indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma
universitario di igienista dentale indicato nella sezione Adella stessa tabella, non produce, per il
possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in
ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
423
DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 2000
EQUIPOLLENZA DI DIPLOMI E ATTESTATI AL DIPLOMA UNIVERSITARIO DI
INFERMIERE AI FINI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE E DELL'ACCESSO
ALLA FORMAZIONE POST-BASE.
424
CISL FPS NAPOLI
425
Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art.
4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o
autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari
dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
Articolo 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art.
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono
indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere di cui al decreto del
Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, indicato nella sezione Adella stessa tabella, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella
Sezione A - Diploma universitario
Sezione B - Titoli equipollenti
Infermiere professionale - R. D. 21 novembre
1929, n. 233 Infermiere professionale - Decreto
Infermiere - Decreto del Ministro della sanità 14
del Presidente della Repubblica n. 162 del 10
settembre 1994, n 739
marzo 182 D.U. scienze infermieristiche - Legge
11 novembre 1990, n. 341
Articolo 2
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla
posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già
instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
426
CISL FPS NAPOLI
427
DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 2000
EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI VIGILATRICI DI INFANZIA AL DIPLOMA
UNIVERSITARIO DI INFERMIERE PEDIATRICO, AI FINI DELL'ESERCIZIO
PROFESSIONALE E DELL'ACCESSO ALLA FORMAZIONE POST-BASE.
428
CISL FPS NAPOLI
429
Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in
particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso, alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari
dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
Articolo 1
Il titolo di vigilatrice d'infanzia conseguito in base alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, è equipollente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario
di infermiere pediatrico di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 70, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Articolo 2
L'equipollenza, di cui all'art. 1, del titolo di vigilatrice d'infanzia al diploma universitario di
infermiere pediatrico, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già
instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
430
CISL FPS NAPOLI
431
DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 2000
EQUIPOLLENZA DI DIPLOMI E DI ATTESTATI AL DIPLOMA UNIVERSITARIO DI
LOGOPEDISTA, AI FINI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE
E DELL'ACCESSO ALLA FORMAZIONE POST-BASE.
432
CISL FPS NAPOLI
433
Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4,
comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che
siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
Articolo 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B
della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42,
al diploma universitario di logopedista, di cui al decreto del Ministro della sanità, 14 settembre 1994, n. 742, ai
fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella
Sezione A - Diploma universitario
Sezione B - Titoli equipollenti
Logopedista Logoterapista Tecnico di logopedia
Terapista della riabilitazione - logopedista - corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del servizio sanitario nazionale, purchè siano iniziati in data antecedente a quella del decreto del Ministro della sanità del 30
gennaio 1982 Logopedista - corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del servizio sanitario nazionale ex
decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982,
art. 81 - decreto del Presidente della Repubblica n. 162,
Logopedista - decreto del Ministro della sanità
del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341
14 settembre 1994, n. 742
Tecnico di foniatria - decreto del Presidente della
Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 Tecnico di logopedia e foniatria - decreto del Presidente della
Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 Tecnico di logopedia - tecnico di foniatria (logopedista) Tecnico di
foniatria - tecnico di foniatria (logopedista) Tecnico di
ortofonia - corsi universitari svolti presso scuole dirette
a fini speciali istituiti con specifici decreti del Presidente
della Repubblica
434
CISL FPS NAPOLI
Articolo 2
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento, indicato nella sezione B della tabella 2
sotto riportata, che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto,
sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di logopedista, indicato nella sezione A della stessa tabella 2, può optare per il riconoscimento del predetto diploma
corrispondente all'attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma 1, è presentata, unitamente al titolo originale, all'unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione
effettuata.
3. La unità sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, l'elenco nominativo di coloro che
hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il
quale è stata esercitata l'opzione.
Tabella
Sezione A - Diploma universitario
Sezione B - Titoli equipollenti
Terapista della riabilitazione - legge 30 marzo
1971, n. 118 - decreto del Ministro della sanità
10 febbraio 1974 e normative regionali Terapista
della riabilitazione - decreto del Presidente della
Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11
Logopedista - decreto del Ministro della sanità
novembre 1990, n. 341 Tecnico di audiometria e
14 settembre 1994, n. 742
ortofonia Tecnico audiometrista e fonologopedista Tecnico di audiometria e fonologopedia corsi universitari svolti presso scuole dirette a
fini speciali istituiti con specifici decreti del
Presidente della Repubblica
Articolo 3
L'equipollenza dei titoli, indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di logopedista indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione
del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
435
DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 2000
EQUIPOLLENZA DI DIPLOMI E ATTESTATI AL DIPLOMA UNIVERSITARIO DI
ORTOTTISTA - ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA AI FINI DELL'ESERCIZIO
PROFESSIONALE E DELL'ACCESSO ALLA FORMAZIONE POST-BASE.
436
CISL FPS NAPOLI
437
Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art.
4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o
autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari
dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
Articolo 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art.
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono
indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di ortottista - assistente di oftalmologia di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743, indicato nella sezione A
della stessa tabella ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella
Sezione A - Diploma universitario
Sezione B - Titoli equipollenti
Ortottista - assistente di oftalmologia - decreto
Ortottista - assistente di oftalmologia - decreto
del Presidente della Repubblica n. 162 del 10
del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n.
marzo 1982 Ortottista - assistente di oftalmolo743
gia - legge 11 novembre 1990, n. 341
Articolo 2
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di ortottista - assistente di oftalmologia indicato nella sezione A della stessa tabella, non
produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
438
CISL FPS NAPOLI
439
DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 2000
EQUIPOLLENZA DI DIPLOMI E DI ATTESTATI AL DIPLOMA UNIVERSITARIO DI
OSTETRICA/O, AI FINI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE E DELL'ACCESSO
ALLA FORMAZIONE POST-BASE.
440
CISL FPS NAPOLI
441
Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in
particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari
dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
Articolo 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art.
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono
indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di ostetrica/o di cui al decreto del
Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740, indicato nella sezione Adella stessa tabella, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella
Sezione A - Diploma universitario
Sezione B - Titoli equipollenti
Ostetrica - legge 25 marzo 1937, n. 921; legge 23
Ostetrica/o - decreto del Ministro della sanità 14
dicembre 1957, n. 1252; legge 11 novembre
settembre 1994, n. 740
1990, n. 341
Articolo 2
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di
ostetrica/o indicato nella sezione Adelle stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla
posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già
instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
442
CISL FPS NAPOLI
443
DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 2000
EQUIPOLLENZA DI DIPLOMI E DI ATTESTATI AL DIPLOMA UNIVERSITARIO DI
PODOLOGO, AI FINI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE E DELL'ACCESSO
ALLA FORMAZIONE POST-BASE.
444
CISL FPS NAPOLI
445
Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni
sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai
relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o
autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio
sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di
comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai
diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
Articolo 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma
universitario di podologo di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994,
n. 666, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella
Sezione A - Diploma universitario
Sezione B - Titoli equipollenti
Podologo - corsi regionali triennali di formazione specifica, purchè siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del
Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30, con
Podologo - decreto del Ministro della sanità 14 esclusione dei corsi di riqualificazione Corsi
settembre 1994, n. 666
regionali triennali di formazione specifica, ex
decreto del Ministro della sanità 26 gennaio
1988, n. 30 Corsi regionali triennali di formazione specifica, ex legge regionale della Regione
Lazio del 16 febbraio 1990, n. 10
446
CISL FPS NAPOLI
Articolo 2
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di podologo indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore
del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del
titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
447
DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 2000
EQUIPOLLENZA DI DIPLOMI E DI ATTESTATI AL DIPLOMA UNIVERSITARIO DI
TECNICO-AUDIOMETRISTA, AI FINI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE
E DELL'ACCESSO ALLA FORMAZIONE POST-BASE.
448
CISL FPS NAPOLI
449
Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in
particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 502 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari
dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
Articolo 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art.
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono
indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma
1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico audiometrista di cui al
decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 667, indicato nella sezione A della stessa
tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella
Sezione A - Diploma universitario
Sezione B - Titoli equipollenti
Tecnico audiometrista - corsi regionali triennali
di formazione specifica, purchè siano iniziati in
data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n.
30 Corsi regionali triennali di formazione speciTecnico audiometrista - decreto del Ministro
fica - decreto del Ministro della sanità 26 gendella sanità 14 settembre 1994, n. 667
naio 1988, n. 30 Tecnico di audiometria - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10
marzo 1982 Tecnico di audiometria e ortofonia decreto del Presidente della Repubblica n. 162,
del 10 marzo 1982
450
CISL FPS NAPOLI
Articolo 2
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della tabella 2
sotto riportata, che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto,
sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di tecnico audiometrista indicato nella sezione A della stessa tabella 2, può optare per il riconoscimento del predetto
diploma corrispondente all'attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia
stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre
anni nell'ultimo quiquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma 1, è presentata, unitamente al titolo originale, all'unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione
effettuata.
3. La unità sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanità - dipartimento delle professioni sanitarie delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale -, l'elenco nominativo di coloro che
hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il
quale è stata esercitata l'opzione.
4. L'opzione è comunque necessaria per i titoli del pregresso ordinamento che consentono il
riconoscimento di entrambi i diplomi di tecnico audiometrista e di tecnico audioprotesista.
Tabella
Sezione A - Diploma universitario
Sezione B - Titoli equipollenti
Tecnico audiometria e di protesizzazione acustiTecnico audiometrista - decreto del Ministro ca - decreto del Presidente della Repubblica n.
della sanità 14 settembre 1994, n. 667
162 del 10 marzo 1982 Tecnico di audiometria e
audioprotesi - legge 11 novembre 1990, n. 341
Articolo 3
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di tecnico audiometrista indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in
ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
451
DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 2000
EQUIPOLLENZA DI DIPLOMI E DI ATTESTATI AL DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI TECNICO-AUDIOPROTESISTA, AI FINI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE E
DELL'ACCESSO ALLA FORMAZIONE POST-BASE.
452
CISL FPS NAPOLI
453
Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in
particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 502 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari
dall'art. 4, comma 1 della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
Articolo 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art.
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono
indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma
1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico audioprotesista di cui al
decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668, indicato nella sezione A della stessa
tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella
Sezione A - Diploma universitario
Sezione B - Titoli equipollenti
Tecnico audioprotesista - corsi regionali triennali di formazione specifica, ex decreto del Ministro della sanità
26 gennaio 1988, n. 30 Attestati e diplomi di corsi organizzati dagli ex consorzi provinciali di istruzione professionale, con non meno di dodici mesi di tirocinio pratico e/o stage aziendale Attestati e diplomi di corsi orgaTecnico audioprotesista - decreto del Ministro
nizzati dai centri di addestramento e perfezionamento
della sanità 14 settembre 1994, n. 668
addetti al commercio con non meno di dodici mesi di
tirocinio pratico e/o stage aziendale Attestati e diplomi
di corsi professionali organizzati dalle associazioni di
categoria con non meno di dodici mesi di tirocinio pratico e/o stage aziendale Attestati e diplomi di corsi professionali organizzati dalle regioni
454
CISL FPS NAPOLI
Articolo 2
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata,
che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di tecnico audioprotesista indicato nella sezione A della stessa
tabella 2, può optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all'attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma 1, è presentata, unitamente al titolo originale, all'unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione
effettuata.
3. L'unità sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette
al Ministero della sanità - dipartimento delle professioni sanitarie delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - l'elenco nominativo di coloro che
hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il
quale è stata esercitata l'opzione.
4. L'opzione è comunque necessaria per i titoli del pregresso ordinamento che consentono il
riconoscimento di entrambi i diplomi di tecnico audiometrista e di tecnico audioprotesista.
Tabella
Sezione A - Diploma universitario
Sezione B - Titoli equipollenti
Tecnico di audiometria e di protesizzazione
acustica - decreto del Presidente della
Tecnico audioprotesista - decreto del Ministro
Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Tecnico di
della sanità 14 settembre 1994, n. 668
audiometria e audioprotesi - legge 11 novembre
1990, n. 341
Articolo 3
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di tecnico audiprotesista indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in
ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
455
DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 2000
EQUIPOLLENZA DI DIPLOMI E DI ATTESTATI AL DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E
PSICOSOCIALE, AI FINI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE E DELL'ACCESSO
ALLA FORMAZIONE POST-BASE.
456
CISL FPS NAPOLI
457
Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Visto l'art. 6 del decreto leg
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