Nozioni giuridiche fondamentali

Politecnico di Torino
IV Facoltà di Ingegneria
Corso di Nozioni Giuridiche
Fondamentali
Alessandro Mantelero
Politecnico di Torino
IV Facoltà
Nozioni Giuridiche Fondamentali
A. Mantelero © 2009
Ogni fatto o rapporto “giuridico”
è espressione di una più
ampia e complessa realtà (storica, politica,
sociale, culturale, ideologica)
della quale quella regola finisce per essere il
riflesso
(Princigalli, in N. Lipari, Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento, RomaBari, 1974, p. 3)
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Il ruolo del diritto nella società
offrire un modello organizzativo (statualità-diritto pubblico)
offrire strumenti atti a prevenire e regolare i conflitti fra i privati

permettere la definizione di regole programmatiche (es. opzione per
un'economia di mercato)

consentire la creazione di rapporti vincolanti fra individui

consentire di regolamentare molteplici interessi in una società in
evoluzione (es. nuovi modelli contrattuali, innovazioni normative)


I “protagonisti” del diritto
la legge

le “corti”

la dottrina

gli operatori

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La legge
I caratteri dell'ordinamento giuridico
insieme organizzato di norme

sistema chiuso: autointegrazione (ricorso all'analogia o ai principi
generali)

presenza di clausole generali: valvole di sfogo del sistema che
conferiscono flessibilità dando vita ad una casistica aperta (es. principio
di buonafede)

I caratteri della norma
linguaggio precettivo: indica non ciò che è ma ciò che deve essere

astrattezza: la prescrizione normativa è riferita ad ogni situazione
conforme alla fattispecie

generalità: la prescrizione è rivolta indistintamente a tutti i soggetti cui
si riferisce

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Le fonti normative
sulla produzione del diritto: definiscono le procedure per creare l'atto
normativo

di produzione del diritto: definiscono situazioni di diritto

Il policentrismo normativo
presenza di una pluralità di ordinamenti normativi

problemi di interazione fra i diversi ordinamenti

pluralità di centri di produzione normativa: fonti comunitarie, statuali,
regionali, deontologiche, regolamentari di autorità indipendenti

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La Costituzione
definisce le norme fondamentali del nostro ordinamento

afferma la natura repubblicana, democratica e parlamentare del nostro
ordinamento

concerne sia i rapporti fra Stato/cittadini che quelli fra i cittadini

afferma il principio della separazione dei poteri

definisce la struttura e l'organizzazione dei poteri dello Stato

ha natura “rigida” (art. 138 Cost.)

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Le fonti comunitarie: tipologia ed efficacia
Caratteri del “sistema” comunitario:

natura funzionale ai mercati

incompletezza

carenza di enforcement (salvo interventi Corte di Giustizia, i
rimedi sono demandati ai giudici nazionali)
Trattato UE

Direttive: con finalità di armonizzazione, vincolano i singoli Stati e
non direttamente i cittadini (salvo direttive “self executing”
per i rapporti Stato-cittadini)

Regolamenti: direttamente applicabili e vincolanti per tutti i
soggetti degli stati dell'Unione

interpretazione uniforme norme controverse: Corte
di Giustizia
conflitti fra Trattato e direttive/regolamenti: Corte di
Giustizia (no ricorso singoli cittadini)
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(continua): il rapporto con le fonti nazionali
conflitto fra direttive e norme interne:

prevalenza della norma interna (ma interpretazione della
norma interna deve essere conforme al diritto comunitario e
possibile azione risarcitoria ai danni dello Stato)

conflitto fra direttive “self executing” e norme interne:

disapplicazione della norma interna nei rapporti Statocittadini


conflitto fra regolamenti comunitari e norme interne:

disapplicazione della norma interna in ogni caso
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A. Mantelero © 2009
Le fonti nazionali (diverse dalla Costituzione)

leggi ordinarie (l.) ed atti aventi forza di legge (d.l., d.lgs.): artt. 70 ss., 76, 77 Cost.

leggi regionali: art. 117 Cost.
regolamenti amministrativi (governativi o di autorità indipendenti): di esecuzione,
indipendenti (su materie in cui non v'è riserva di legge), di delegificazione

usi: operano solo in caso di “vuoto normativo” o se richiamati da leggi o
regolamenti


codici deontologici: associativi, professionali, previsti dalla legge
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I conflitti fra fonti nazionali
conflitto fra fonti omogenee (legge/legge, regolamento/regolamento): abrogazione
(tacita o espressa)


conflitto fra fonti eterogenee:

legge/costituzione: incostituzionalità della norma (questione incidentale
di costituzionalità --> C. Costituzionale)

regolamento/legge: disapplicazione del regolamento ad opera del giudice
civile (effetto per le parti in causa)/dichiarazione di illegittimità del
regolamento da parete del giudice amministrativo (erga omnes)
© Mantelero 2004
Il problema: conflitti fra le
persone
mancato rispetto dei patti,
appropriazione dei beni altrui,
coazione dell’altrui libertà e
volontà
Le soluzioni immaginabili
“Io comprendo non
memorizzo”
9soluzione conflittuale:
legge del più forte
9soluzioni basate su regole:
religiose, della morale, del
costume, affidate alla sorte, diritto
Quale soluzione preferire ?
• Possibilità di interazione fra sistemi
diversi di risoluzione delle controversie
• Affermazione delle soluzioni condivise
(coerenza con il contesto storico, culturale e sociale)
© Mantelero 2004
Cos’è il diritto ?
è un insieme di regole
• che sovrintendono ai rapporti fra i privati
(diritto privato)
• o che disciplinano l’organizzazione dello Stato
e delle comunità locali (diritto pubblico)
Cos’è una regola ?
precetto ritenuto vincolante dai
consociati, qualunque ne sia la fonte
Le regole giuridiche sono
uguali alle altre regole ?
differiscono per una maggior
forza imperativa
l’inosservanza può
comportare sanzioni
o coazione forzata
© Mantelero 2004
Quali sono i caratteri che
contraddistinguono le regole di diritto ?
devono essere uguali per tutti
no alle leggi ad personam
(generalità della norma)
no alle leggi valide solo per
alcuni casi specifici
(astrattezza della norma)
solo leggi speciali giustificate da
ragioni specifiche (ragionevolezza)
Ma chi crea regole di
diritto ?
Chi fa le leggi
(Parlamento o altri
soggetti delegati)
Ma un sistema giuridico è riducibile
al solo insieme delle norme scritte
esistenti?
No. Accanto al legislatore operano i
giudici, la dottrina ed i pratici: tutti
concorrono a creare il sistema giuridico
© Mantelero 2004
Cos’è il “sistema giuridico” ?
È l’insieme delle regole scritte e non scritte
concretamente applicate all’interno di una
comunità presente in una data area geografica
Esistono più sistemi giuridici ?
I sistemi giuridici sono molteplici e riflettono
l’evoluzione storica e culturale nel definire le
proprie regole attuata dalle differenti comunità
Quali sono i principali sistemi
giuridici ?
il sistema di Civil Law
(Europa continentale)
Il sistema di Common Law
(Inghilterra ed USA)
- forte presenza di norme
scritte
- valore non vincolante delle
decisioni dei giudici
- originaria minor presenza
di norme scritte
- valore vincolante delle
decisioni dei giudici
© Mantelero 2004
Perché non basta la legge per
descrivere un ordinamento ?
Perché la legge è un testo scritto e
va interpretata per essere applicata
Oltre alle norme cos’altro
occorre conoscere ?
Occorre conoscere come
esse vengono applicate
come sono interpretate
La stessa regola può essere “letta” in modo
diverso da giudici diversi (la giurisprudenza)
La prassi commerciale (e non) può
dar vita a nuove regole o
reinterpretare quelle esistenti (la
prassi)
Gli studiosi del diritto suggeriscono nuove
applicazioni di regole esistenti o indicano come
disciplinare aspetti ancora non regolati (la dottrina)
© Mantelero 2004
Fra tante “voci” non c’è il rischio di non
saper quali sono le regole a cui attenersi ?
Il diritto non è come la matematica:
la certezza del diritto è un fine, non è data
Quale certezza ci può essere se ogni
giudice interpreta a modo suo le leggi ?
Ogni interpretazione va motivata e deve
avere una sua logica
Il sistema delle corti è strutturato in maniera
da portare ad un’interpretazione uniforme
- struttura piramidale
- valore persuasivo delle
decisioni precedenti dei
giudici
© Mantelero 2004
Il problema: il rapporto
fra le norme
esistono leggi, decreti, regolamenti, norme
comunitarie, disposizioni costituzionali:
qual è il rapporto esistente fra tutte queste
disposizioni ?
occorre porre attenzione alla diversa efficacia
riconosciuta dall’ordinamento a ciascun tipo di norma
Cosa comporta una
diversa efficacia?
diversa forza vincolante
attribuita a ciascun tipo di
norme nella definizione
dell’ordinamento giuridico
comporta un rapporto fra le varie fonti normative per
cui alcune devono conformarsi ai criteri generali
indicate da altre fonti aventi maggior efficacia
© Mantelero 2004
Quali sono allora le differenti tipologie
normative e quali i loro rapporti ?
posizione di vertice è assunta dalla Costituzione,
poiché in essa sono fissati i diritti ed i doveri
fondamentali dei cittadini, nonché viene
regolamentata l’organizzazione dei gruppi sociali e
dello Stato
le leggi ordinarie non
potranno dunque
saranno poi le leggi ordinarie ad attuare le norme
contrastare con la
programmatiche presenti nella Costituzione
Costituzione
le leggi statali trovano attuazione
nel dettaglio mediante i
regolamenti di esecuzione
ciascun regolamento, in
quanto attuativo di una
legge, non potrà derogare
alla medesima
© Mantelero 2004
Cosa succede se queste regole non
vengono rispettate ?
Si può avere un conflitto fra legge e Costituzione o fra
regolamento e legge. Nel primo caso la norma potrà essere
dichiarata incostituzionale e venir meno, nel secondo invece
il regolamento verrà disapplicato
Chi fa le leggi ?
Il potere legislativo spetta al Parlamento, che può delegarlo al Governo,
solamente per un tempo e per oggetti definiti, fissando i principi ed i criteri a
cui il Governo dovrà attenersi nell’elaborare le norme (decreti legislativi
attuativi della legge delega) oppure esercitato dal Governo, con validità
limitata nel tempo, in casi di necessità e urgenza (decreto-legge)
L’Unione Europea ha potere di fare le leggi ?
Due sono le tipologie normative di fonte comunitaria: le direttive ed i
regolamenti. Le prime fissano delle regole comuni su determinate materie
e sono indirizzate agli Stati, che devono darne attuazione; i secondi invece
producono direttamente effetto nei confronti di tutti i cittadini dell’Unione,
creando regole uniformi
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I destinatari delle norme giuridiche
singole persone fisiche
 enti collettivi
 persone giuridiche
 enti collettivi non personificati

Caratteri della soggettività giuridica (persone fisiche)
capacità di essere titolari di diritti ed obblighi
(capacità giuridica)
giuridica
 si acquista alla nascita e si perde alla morte
 non è soggetta a limitazioni
 capacità di disporre dei propri diritti e di assumere obblighi giuridicamente
vincolanti
(capacità di agire)
agire
 si acquista con la maggiore età
 è soggetta a limitazioni:
 inabilitazione (415-427)
 amministrazione di sostegno (404-405-409)
 incapacità naturale (428)
 può venir meno per interdizione (414-427)

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Caratteri della soggettività giuridica (enti collettivi)


capacità giuridica e di agire
 si acquista con la costituzione dell'ente
 si perde con l'estinzione dell'ente
 non sono soggette a limitazioni
(mancanza di stati patologici della volontà soggettiva)
evoluzione della soggettività degli enti collettivi
 centri autonomi di imputazione distinti dalle persone
fisiche che li compongono (origine medioevale: Ordine
Francescano_Sinibaldo de' Fieschi)
 autonomia patrimoniale, ovvero distinzione fra i l
patrimoniale
patrimonio dell'ente e quello delle persone fisiche che li
compongono (XVII sec.: compagnie di commercio su
concessione sovrana)
patrimonio: insieme di rapporti giuridici
attivi e passivi aventi contenuto economico
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L'autonomia patrimoniale
effetto: creazione di un patrimonio di destinazione non aggredibile dai
creditori dei singoli componenti dell'ente collettivo, vincolato a
soddisfare i creditori di tale ente


autonomia patrimoniale imperfetta
 il soggetto collettivo non risponde dei debiti dei
soci
 tutti o alcuni dei componenti del soggetto
collettivo sono patrimonialmente responsabili dei
debiti dello stesso
 propria di associazioni non riconosciute,
comitati, s.s., s.n.c., s.a.s., consorzi
autonomia patrimoniale perfetta
 il soggetto collettivo non risponde dei debiti dei
soci
 i componenti del soggetto collettivo non sono
patrimonialmente responsabili dei debiti dello
stesso
 propria di associazioni riconosciute, fondazioni,
s.r.l., s.c.r.l., s.p.a., s.a.p.a.
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modi di acquisto della personalità giuridica
(autonomia patrimoniale perfetta):
 per legge: società di capitali
(iscrizione nel Registro delle imprese)
 per atto amministrativo
(iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso
la Prefettura/Registro regionale delle persone
giuridiche, previa valutazione liceità dei fini e congruità
patrimonio/scopo)
Tipologia degli enti collettivi in ragione dello scopo



enti collettivi con finalità lucrativa:
 società (di persone o di capitali)
enti collettivi senza finalità lucrativa:
 associazioni
 fondazioni
 comitati
enti con finalità mutualistica:
 consorzi
 cooperative
© Mantelero 2004
“Io comprendo non
memorizzo”
Il problema: se una norma mi
riconosce alcuni diritti cosa
comporta ?
La titolarità di un diritto soggettivo comporta la possibilità di
far valere le prerogative che la legge riconosce in virtù di tale
titolarità
Un diritto può derivare solo
dalla legge ?
No. Come vedremo i diritti possono nascere anche in seguito
di determinati fatti o atti giuridici
Chiunque può essere titolare
di diritti ?
Si. Qualsiasi persona fisica, fin dalla
nascita, può essere titolare di diritti. Ma
possono esserlo anche le formazioni
collettive.
-presenza di un’organizzazione e di un
fine comune
autonomia del soggetto collettivo
rispetto alla sommatoria dei singoli
- titolarità autonoma di
rapporti giuridici
© Mantelero 2004
La titolarità di un diritto comporta anche la
possibilità di rinunciarvi ?
“Io comprendo non
memorizzo”
Salvo eccezioni (es. diritti della personalità) il titolare
del diritto può disporne come meglio crede, ovvero può
cederlo, limitarlo, rinunciarvi, farne oggetto di rapporti
giuridici con terzi
Unico limite all’esercizio di tali facoltà è
l’esistenza della capacità di agire, ovvero della
possibilità riconosciuta dalla legge di vincolarsi
giuridicamente con una propria dichiarazione di
volontà o un proprio comportamento
Tutti hanno tale capacità ?
No, ne sono prive (o sono in essa limitate) le persone
fisiche che non siano in grado di comprendere il valore
giuridico dei propri atti
© Mantelero 2004
I diritti soggettivi possono essere fatti valere
nei confronti di chiunque ?
“Io comprendo non
memorizzo”
Dipende dal tipo di diritto: i diritti assoluti sì, mentre
quelli relativi no.
Questi diritti conferiscono una
posizione giuridica che può essere
fatta valere solamente nei confronti
di soggetti specifici (es. il diritto alla
retribuzione per il lavoro svolto)
Tutti sono obbligati a consentire
il godimento di tali diritti da parte
del titolare (es. diritto di
proprietà)
Esistono altri diritti assoluti
oltre a quello di proprietà ?
Sono tutelati nei confronti di chiunque sia i diritti che riguardano
la persona (diritto al nome, all’immagine, all’onore, ai dati
personali, ecc.) sia quei diritti sulle cose che prendono il nome
di diritti reali
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I diritti soggettivi: nozione e tipologie

nozione: interesse giuridicamente protetto

tipologie:



assoluti (efficaci nei confronti di chiunque)
- diritti reali → diritti sulle cose
- diritti della personalità
relativi (efficaci solamente nei confronti di determinati
soggetti)
- diritti di credito → diritti nei confronti delle persone
aventi ad oggetto l'esecuzione di una determinata
prestazione
osservazione critica: rilevanza dei diritti relativi nei
confronti di soggetti diversi dall'obbligato
(responsabilità per lesione del credito)
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A. Mantelero © 2009
I diritti soggettivi: modi acquisto
a titolo originario: il diritto è acquisito libero da eventuali vincoli
preesistenti


a titolo derivativo:
- il diritto è acquisito da un altro soggetto che ne era
precedentemente titolare (dante causa)
- il diritto è costituito dalle stesse facoltà ed ha gli stessi
limiti che sussistevano in capo al dante causa
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Tutela dei diritti
autotutela (ipotesi residuali)
z tutela in sede giudiziale
z istituti volti alla prevenzione dei conflitti
z
autotutela
generalmente vietata:
z non garantisce giustizia ed equità (rischio di prevalenza
del “più forte”)
z competenza esclusiva dello Stato nell'esercizio del
potere giudiziario dell'uso legittimo della forza
z casi in cui è ammessa:
z impossibilità di un pronto intervento della forza pubblica o
del ricorso al giudice (es. legittima difesa, art. 2044 c.c. e 5255 c.p.)
z maggiore efficienza (es. diritto di ritenzione, eccezione di
inadempimento)
z
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tutela giudiziale
z
finalità:
z
z
z
mezzi:
z
z
z
composizione/risoluzione delle
controversie
certezza (processuale) delle
situazioni giuridiche
attività processuale di accertamento dei fatti e delle
situazioni giuridiche
giudicato formale e “ne bis in idem”
soluzioni concorrenti/alternative:
z arbitrato (rituale/irrituale)
z conciliazione amichevole
le tipologie processuali
z
processo di cognizione (cautelare e di merito)
z
processo di esecuzione
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processo di cognizione
finalità: certezza delle situazioni giuridiche
z mezzi:
z esposizione delle proprie ragioni ad opera delle parti
(atti di parte)
z accertamento dei fatti (prove)
z disamina e decisione della controversia da parte del
giudice (sentenza)
z
z
iter:
z
z
z
z
z
z
atto introduttivo della parte attrice (citazione, ricorso)
comparsa di costituzione e risposta del convenuto (eventuale
domanda riconvenzionale)
memorie delle parti
acquisizione delle prove (lista testi, capitoli di prova, audizione,
esibizioni, acquisizioni)
atti conclusivi (comparsa conclusionale e memorie di replica)
sentenza
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mezzi di prova
principio dell'onere della prova (2697 c.c.):
z onere della prova per chi agisce in
giudizio
z onere per entrambe le parti sui fatti
dedotti
z deroghe:
z inversione dell'onere probatorio (1335 c.c.)
z inversione parziale (1218 c.c.)
z
tipi di prova (in ragione del processo di formazione):
z precostituite (differente valore probatorio per le
scritture)
z costituende
z tipi di prova (in ragione della natura):
z documentali (2699 ss. c.c., 2709-2710 c.c.)
z testimoniali (2721 ss. c.c.)
z interrogatorio parti (117 c.p.c.)
z presunzioni (semplici, legali assolute/relative; artt. 2727 ss. c.c.)
z
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sentenza
finalità: certezza delle situazioni giuridiche
z principio della soccombenza:
z “chi perde paga” spese processuali ed onorari (91 c.p.c.)
z
z
z
deroghe (spese eccessive o superflue, slealtà, soccombenza
reciproca, giusti motivi indicati dal giudice, conciliazione-salvo diverso
accorso-, art. 92 c.p.c.)
struttura:
z
z
z
fatto
diritto
dispositivo
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processo (di cognizione) cautelare
urgenza (pregiudizio imminente ed irreparabile non compatibile con la
durata del processo di accertamento ordinario)
z principio di fondatezza delle ragioni (“fumus boni juris”)
z natura interinale del provvedimento (necessità di proporre azione di
cognizione ordinaria nel merito)
z
processo di esecuzione
z
z
finalità: applicazione coattiva della sentenza o di altro
titolo esecutivo in caso di inottemperanza
dell'obbligato
iter:
z
z
precetto
esecuzione forzata (in caso di inottemperanza al precetto)
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A. Mantelero © 2008
altri istituti volti alla prevenzione dei conflitti
prescrizione-decadenza
certezza delle situazioni giuridiche rispetto al decorso del tempo
z “sanzione” per l'inerzia del soggetto titolare del diritto
z effetto: venir meno della possibilità di far valere il proprio diritto
z
z
differenze:
z
z
prescrizione (2934 ss. c.c.):
z termine lungo (10 anni di norma)
z termine non disponibile dalle parti
z decorso del termine soggetto a sospensione ed
interruzione (2941 ss. c.c.)
z non rilevabile d'ufficio dal giudice
z eccezioni: diritti imprescrittibili (es. proprietà)
decadenza (2964 ss. c.c.):
z termine breve
z termine disponibile dalle parti (se relativo a diritti disponibili)
z no sospensione/interruzione
z non rilevabile d'ufficio dal giudice
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A. Mantelero © 2008
pubblicità
notizia (es. registri stato civile)
z dichiarativa (es. trascrizione nei registri immobiliari)
z costitutiva (es. iscrizione ipoteca)
z
trascrizione
funzione: opponibilità del diritto a terzi che vantino pretese
provenienti dallo stesso dante causa
z struttura registri: base personale (eccezione: base tavolare
con pubblicità costitutiva)
z
© Mantelero 2004
“Io comprendo non
memorizzo”
I diritti reali sono in numero limitato e sono specificatamente
disciplinati dalla legge. Essi posso conferire il diritto di godere (e
disporre) del bene (diritto di proprietà, diritto di usufrutto, uso, abitazione,
diritto di superficie, servitù prediali, enfiteusi), ovvero possono servire
quale garanzia, consentendo una soddisfazione preferenziale sul
bene stesso (ipoteca, pegno)
Quali sono i diritti reali ?
Se sono proprietario di un bene
posso farne ciò che voglio ?
Anche il proprietario ha dei limiti. Ad esempio riguardo la possibilità di
edificare (che deve rispettare le indicazioni del piano regolatore e del
regolamento edilizio) oppure in ragione del rispetto dei vicini (non può
fare un rumore eccessivo che rechi ad essi disturbo)
Nel rispetto di tali limiti, fino a che punto si
spinge il diritto di proprietà ?
Fino alla massima estensione, ovvero fino alla facoltà di distruggere il
bene, o modificarlo a proprio piacimento, sempre però nei limiti
derivanti dall’esistenza di diritti altrui o posti nell’interesse collettivo (es.
non posso incenerire o abbandonare sostanze nocive)
© Mantelero 2004
Come si acquista il diritto di proprietà ?
“Io comprendo non
memorizzo”
Si può acquistare da un’altra persona che ne sia titolare (titolo
derivativo) o, in alcuni casi, a prescindere dall’esistenza di una
precedente altrui titolarità del diritto (titolo originario, es.
raccogliendo un bene volontariamente abbandonato da qualcuno)
Si può perdere il diritto di proprietà se non viene esercitato?
La proprietà non si perde per il semplice mancato esercizio del
diritto, deve infatti concorrere anche il contemporaneo possesso
continuato del bene da parte di un terzo per un lungo periodo di
tempo fissato dalla legge (usucapione)
Come posso tutelare il mio
diritto di proprietà ?
La proprietà è tutelata mediante
la possibilità di ricorrere al
giudice
non è un diritto, bensì una situazione
di fatto, che consiste nel comportarsi
come se si esercitasse un diritto di
proprietà o di un diritto reale di
godimento
© Mantelero 2004
Posso limitare il mio diritto di proprietà in favore di altri ?
“Io comprendo non
memorizzo”
Sì, è possibile ad esempio costituendo dei diritti reali “minori” in
favore di terzi
Cosa comporta la il sorgere di un diritto reale “minore” ?
I diritti reali minori sono caratterizzati dall’essere strettamente
connessi alla cose su cui gravano e dal seguire il bene nonostante
venga ceduto (diritto di seguito)
Come è possibile ?
Ad esempio costituendo una servitù prediale consistente nel diritto
del proprietario del campo vicino di passare sulla mia proprietà per
raggiungere la strada comunale: se venderò il mio campo, il diritto
rimarrà anche nei confronti di chi lo acquista. I diritti reali minori di
godimento comprimono, limitandolo, il diritto di proprietà e le
prerogative proprietarie.
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A. Mantelero © 2008
I diritti reali-caratteristiche
diritti a contenuto patrimoniale (valutabili economicamente)
z diritti sulle cose
z rapporto immediato titolare/cosa (l'esercizio del diritto
non dipende dalla collaborazione attiva di un terzo)
z tipicità
z “diritto di seguito” dei diritti reali diversi dalla proprietà
(permangono sul bene nonostante muti il proprietario dello stesso)
z
z
diritti cedibili
tipologie
proprietà
z diritti reali di godimento:
z corrispondono ad alcune facoltà
costituenti il diritto di proprietà
z sono: usufrutto, uso, abitazione,
superficie, servitù prediali, enfiteusi
z
z
diritti reali di garanzia:
z consentono il soddisfacimento
preferenziale su determinati beni
z pegno, ipoteca
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A. Mantelero © 2008
ll diritto di proprietà
È il “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed
esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi
stabiliti dall'ordinamento giuridico” (art. 832)
“godere”: trarre le utilità che la cosa produce o comporta
z “disporre”: alienare il bene o cedere a terzi alcune facoltà del diritto
di proprietà (es. diritti reali di godimento)
z
i limiti del diritto
z
z
limiti derivanti da rapporti fra privati:
z divieto degli atti di emulazione
z distanze, luci, vedute
z divieto di immissioni
limiti posti nell'interesse collettivo:
z possibilità di espropriazione per
pubblica utilità
z limiti allo sfruttamento dei suoli (piani
regolatori, regolamenti edilizi)
z limiti alle immissioni nocive (tutela
della salute e dell'ambiente)
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azioni a tutela della proprietà
azione di rivendicazione (948) (difficoltà probatorie)
z azione negatoria (949)
z azioni di regolamento di confini e di apposizione di termini (950, 951)
z azioni nunciatorie (1171, 1172)
z (azioni possessorie)
z
Diritti reali minori (di godimento)
z
usufrutto: diritto di utilizzare la cosa e di trarne i frutti
• superficie: diritto di costruire sul fondo altrui mantenendo la proprietà
separata del manufatto
• servitù prediale: peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un
altro fondo appartenente a diverso proprietario
• uso/abitazione: diritto di servirsi di una cosa/di abitare, limitatamente
ai bisogni propri e della propria famiglia
• enfiteusi: diritto di godimento di un fondo pari a quello del proprietario,
verso il pagamento di un canone e con obbligo di migliorare
il fondo
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Possesso
situazione di fatto
z comportamento pari a quello del proprietario
o del titolare di un altro diritto reale
z ragione della tutela:
z rafforzamento tutela proprietaria (azioni possessorie)
z riduzione autotutela
z facilitazione circolazione beni mobili (art. 1153)
z certezza del diritto mediante mutamento in diritto reale
(usucapione, art. 1158 ss.)
z
azioni a tutela del possesso
• azione di reintegrazione (1168)
• azione di manutenzione (1170)
z azioni nunciatorie (1171, 1172)
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Il contratto: ambiti di operatività
vita associata: costituzione di enti e società
z settore economico: disciplina dei rapporti intersoggettivi (es. accordi
traslativi, di produzione, di distribuzione)
z persone e famiglia: convezioni matrimoniali, divisione ereditaria
z
nozione (art. 1321-1372)
“Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire,
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico
patrimoniale”
“Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che
per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”
“Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti
dalla legge”
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“Il contratto è l'accordo di due o più parti ” (art. 1321)
ed ha “forza di legge tra le parti” (art. 1372)
possibilità dei privati di creare vincoli giuridici
z limiti al recesso unilaterale (solo legale o convenzionale)
z
struttura del contratto: composto da una o più obbligazioni
z obbligazione: vincolo legale fra le parti
z
obbligazione (artt. 1173 ss.)
parti dell'obbligazione: creditore, debitore
z oggetto dell'obbligazione: prestazione di dare/fare/non fare
z debitore: ha l'obbligo giuridico di effettuare la prestazione così come
definita dall'accordo
z creditore: ha diritto di ottenere la prestazione ed ha l'obbligo di
cooperare con il debitore al fine di rendere possibile l'esecuzione della
stessa
z
z
fonti di obbligazioni diverse dal contratto (1173):
z fatti illeciti
z promesse unilaterali (titoli di credito, promesse al pubblico)
z arricchimento senza causa (ripetizione indebito, gestione di
affari altrui, arricchimento senza causa in senso stretto)
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obbligazione: requisiti e caratteristiche di struttura
z
z
profilo soggettivo:
z capacità di agire: rileva solo per il creditore (1190-91)
(l'adempimento è atto dovuto e non discrezionale)
z parte plurisoggettiva:
z regola della solidarietà passiva (fra debitori), salvo regresso
nei rapporti interni
z solidarietà attiva (fra creditori) eccezionale
profilo oggettivo:
z natura della prestazione (1174): patrimoniale
(suscettibile di valutazione economica di mercato o soggettiva)
z interesse alla prestazione: anche non patrimoniale
tipologie di obbligazioni: o. pecuniarie
z
principio nominalistico (1277)
z clausole di adeguamento
z deroghe: obbligazioni di valore
z interessi (1282): legali (1284),
convenzionali, moratori, usurari
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altre tipologie di obbligazioni
z
in ragione della natura della prestazione
z divisibili/indivisibili
z di mezzi/di risultato
z fungibili/infungibili
z alternative (1285-86)/facoltative
autonomia contrattuale (art. 1322)
“Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (1321)
“Le parti possono liberamente determinare il contenuto del
contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative”
(1322)
“Le parti possono anche concludere contratti che non
appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché
siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridico” (1322)
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autonomia contrattuale: contenuto
z
z
autonomia positiva:
z relativa ai soggetti: libera scelta della parte
z limiti: divieti cessione (1261), divieti di comprare (1471), contratto con
se stesso (1395)‫‏‬
z relativa all'oggetto: libera determinazione di contenuti e del “modello”
(atipicitià)
z limiti derivanti dalla prassi contrattuale: standardizzazione dei contratti
(contrattazione di massa)
z limiti
posti nell’interesse dei contraenti “deboli”: nullità parziale
(sostituzione automatica clausole), clausole vessatorie
z limiti finalizzati ad assicurare la libera concorrenza
autonomia negativa: libertà di non contrarre
z limiti: monopolio legale (2597), pubblici servizi di linea
(1679), assicurazione obbligatoria, locazioni (obbligo di
rinnovo)
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effetti del contratto (art. 1321)
“Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare
o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”
tipologia di effetti
effetti obbligatori:
z nascita di vincoli obbligatori
z presenti in tutti i contratti
z in capo ad una sola parte (contratti unilaterali)/
in capo ad entrambe le parti (ctr.
sinallagmatici)
z effetti traslativi (o reali):
z trasferimento di diritti (reali o di credito)
z propri solo di alcuni contratti (es. vendita)
z si cumulano con gli effetti obbligatori
z
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Nozioni Giuridiche Fondamentali
A. Mantelero © 2008
Le fasi della contrattazione
fase pre-contrattuale (opzionale)
z conclusione del contratto
z fase esecutiva (ovvero adempimento)
z
principio generale di correttezza
“Il debitore e il creditore devono comportarsi
secondo le regole della correttezza” (1175)
buona fede in senso oggettivo
z riguarda tutte le fasi del contratto dalla trattativa all'esecuzione
z clausola generale:
z funzione: determinazione di doveri accessori rispetto a
quelli oggetto dell’accordo)
z contenuto: tipizzazione giurisprudenziale
z esempi: doveri di collaborazione, di informazione, di
custodia, di protezione , ecc.
z
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IV Facoltà
Nozioni Giuridiche Fondamentali
A. Mantelero © 2008
La fase delle trattative
z
z
recesso dalle trattative:
z sempre ammesso
z responsabilità se ingiustificato (danni derivanti dall'
“impegno” nella trattativa)
comportamento seconda buona fede:
z divieto recesso ingiustificato
z divieto comportamenti lesivi (es. minaccia, inganno)
z obblighi informativi
responsabilità pre-contrattuale
z
risarcimento “interesse negativo”
z perdita di occasioni favorevoli
z costi sostenuti per la trattativa (studio fattibilità,
consulenze, spostamenti ecc.)
z non si risarcisce dunque in misura eguale al
complessivo valore dell'operazione contrattuale
come nel caso di responsabilità contrattuale
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IV Facoltà
Nozioni Giuridiche Fondamentali
A. Mantelero © 2008
Il contratto preliminare
fase opzionale dell'iter di stipulazione del contratto definitivo
z costituisce un contratto a tutti gli effetti
z differenza dal contr. definitivo: sorge solo l'obbligazione di stipulare il definitivo
z effetto traslativo: consegue solo dal ctr. definitivo (valore “prenotativo della
trascrizione del preliminare)
z
z
funzione:
vincolare la controparte
z consentire successive verifiche ed accertamenti
z possibilità di eseguire in forma specifica l'obbligo di contrarre (2932)
in caso di inadempimento della controparte
z forma per la validità: la stesa del ctr. definitivo
z
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Sarale-Mantelero
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Fondamentali
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L'accordo
“Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321)
essenza dell'accordo: coincidenza completa delle
volontà dei contraenti
z modi per conseguire l'accordo:
z in forma espressa:
z sottoscrizione del comune documento contrattuale
z scambio di proposta e accettazione
z in forma tacita:
z comportamento concludente
z silenzio (casi eccezionali)
z
conclusione del contratto ed effetti traslativi
z contratti consensuali: il consenso dato al momento dell'accordo ha
effetto traslativo (immediato o differito)
z contratti reali: l'effetto traslativo si realizza quando all'accordo segue
anche la consegna del bene oggetto del contratto
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IV Facoltà
Sarale-Mantelero
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Fondamentali
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L'accordo in forma espressa:
lo scambio di proposta e accettazione fra soggetti determinati
z contenuto della proposta: gli estremi essenziali del contratto
alla cui conclusione è diretta
z contenuto dell'accettazione: manifestazione di volontà
interamente conforme alla
proposta
z momento da cui decorre l'efficacia delle dichiarazioni (proposta/accettazione):
principio della cognizione (1334)
z temperamento dell'onere probatorio: presunzione legale relativa di
conoscenza (1335)
z possibilità di revoca:
z per la proposta: prima che il contratto sia concluso
(revoca per atto volontario o per causa di
morte o incapacità del proponente)
eccezioni: 1329, 1330, 1331
z per l'accettazione: prima che l'accettazione giunga a
conoscenza del proponente
z
eventuale difformità dell'accettazione rispetto alla proposta:
z contratto non concluso
z l' “accettazione”ha efficacia di nuova
proposta (inversione ruolo delle parti)
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Sarale-Mantelero
Nozioni Giuridiche
Fondamentali
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L'accordo in forma espressa:
la proposta diretta a soggetti indeterminati
l'offerta al pubblico (1336):
z contenuto: gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta
z revoca: nella stessa forma impiegata per l'offerta o in foma equipollente
(efficacia anche verso chi non ne ha avuto notizia)
z conclusione del contratto: quando uno dei soggetti destinatari dell'offerta
manifesta la volontà di accettarla
z vantaggi: semplifica il raggiungimento dell'accordo nell'offerta di prestazioni
standardizzate rivolte al pubblico indistinto dei consumatori
z
incompletezza della proposta: vale come invito a proporre
z
non costituisce proposta
z
inverte il rapporto fra accettante e proponente rispetto all'offerta al
pubblico
(consentendo a chi rivolge l'invito a proporre di scegliere fra i potenziali
interessati )
z
vantaggi: permette di selezionare la proposta più conveniente (soluzione
adatta alle negoziazioni non seriali)
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Sarale-Mantelero
Nozioni Giuridiche
Fondamentali
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L'accordo in forma tacita
il comportamento concludente:
z natura: azione che manifesta in maniera inequivoca la volontà di
contrarre
z valutazione oggettiva del comportamento
il silenzio:
z di norma non rileva come manifestazione di volontà
z eccezioni: casi in cui al silenzio è attribuita una specifica valenza
z per effetto della legge (1333, c. 2)
z per comune volontà delle parti (precedente accordo)
z per prassi (usi o pratiche ricorrenti)
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Nozioni Giuridiche Fondamentali
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Il contenuto dell'accordo contrattuale
z
causa:
z funzione economico/sociale del contratto
z sintesi degli effetti giuridici del contratto
z
z
causa tipica: prevista dalla legge
causa atipica (autonomia contrattuale, 1322 c. 2)
z
z
z
z
contratti con causa atipica:
limite della liceità
regolamentazione per analogia
oggetto:
z prestazione dedotta nel contratto
z requisiti:
z determinato o determinabile (per relazione o mediante arbitratore)
z lecito
z possibile (sia possibilità materiale che giuridica)
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A. Mantelero © 2008
La forma dell'accordo contrattuale
z
principio generale: libertà di forma (scritta o orale)
z eccezioni:
z forma scritta richiesta dalla legge per la validità del contratto
(1350), sovente con intento protettivo di uno o di entrambi i
contraenti
z forma scritta richiesta dalle parti per la validità del contratto (1352)
z altre ipotesi in cui si richiede la forma specifica:
z ai fini probatori (2725)
z per oneri specifici (2657)
z
tipi di forma scritta:
z scrittura privata
z scrittura privata autenticata
z atto pubblico
z differenze:
z modalità di formazione
z conseguente diversa forza probatoria (2702-04, 2703, 2700)
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IV Facoltà
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Gli elementi del contratto
z
elementi essenziali:
z accordo
z causa
z oggetto
z forma (solo se richiesta per la validità)
z
z
conseguenze in caso di mancanza o di illiceità degli elementi essenziali o
dei requisiti richiesti:
z inesistenza del contratto (ipotesi rare)
z nullità del contratto (inefficacia fin dall'origine)
elementi accidentali:
z condizione
z termine (iniziale/finale)
z onere (o modo)
z
conseguenze in caso di mancanza: nessuna (vengono aggiunti
facoltativamente dalle parti per incidere sull'efficacia del contratto)
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La condizione
z
effetti: incide sull'efficacia contrattuale
elemento dedotto in condizione: evento futuro ed incerto
z conseguenze dell'avveramento dell'evento:
z retroattività degli effetti derivanti dall'avveramento (in tutti i casi)
z scioglimento del contratto (c. risolutiva)
z inizio produzione effetti del contratto (c. sospensiva)
z
z
tipo di evento:
z dipendente dalla volontà del contraente (c. potestativa)
z limiti alla condizione “meramente potestativa”
(solo risolutiva)
z indipendente dalla volontà del contraente (c. casuale)
z c. mista
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z
situazioni soggettive conseguenti all'apposizione della condizione:
z diritto condizionato
z aspettativa
z
z
z
z
z
z
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possibilità di cessione di entrambe le posizioni
l'effetto retroattivo dell'avveramento delle condizione si produce anche
in capo al terzo
obbligo di comportamento secondo buona fede delle parti (1358)
atti conservativi (1356)
finzione di avveramento (1359)
patologie:
z c. impossibile:
z risolutiva: come non apposta
z sospensiva: nullità del contratto (salvi gli effetti della nullità parziale)
z c. illecita: nullità del contratto (salvi gli effetti della nullità parziale)
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Il termine
z
effetti: incide sull'efficacia contrattuale
elemento dedotto come termine: evento futuro e certo
z conseguenze dell'avveramento dell'evento:
z inizio efficacia contrattuale (t. iniziale)
z cessazione efficacia (t. finale)
z
z
da non confondere con: termine per
l'adempimento (quest'ultimo riguarda il
momento in cui la prestazione va eseguita e
non quello in cui sorgono le obbligazioni)
L'onere (o modo)
z
effetti: incide sull'efficacia di un atto/contratto a titolo gratuito (limitata applicazione)
elemento dedotto come onere:obbligo imposto al beneficiario
z conseguenze dell'inadempimento:
z risoluzione del atto/contratto (ove consentita, 793)
z illiceità/impossibilità dell'onere:
z nullità del atto/contratto
(se è l'unico motivo determinate dello stesso)
z
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A. Mantelero © 2008
Patologie genetiche del contratto
z
cause:
z
z
difetti attinenti l'atto
difetti attinenti la formazione e l'espressione della volontà dei
contraenti
z
conseguenze: incidenza sulla validità del vincolo contrattuale
z
tipologie: inesistenza, invalidità (nullità o annullabilità)
Patologie funzionali del contratto
z
z
z
cause: difetti attinenti l'esecuzione del programma contrattuale
conseguenze: scioglimento del vincolo contrattuale successivamente alla
sua valida costituzione
tipologie: risoluzione
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Nozioni Giuridiche Fondamentali
A. Mantelero © 2008
Patologie genetiche: l'inesistenza
z
z
mancanza di qualsiasi regolamento contrattuale
incompatibilità logica totale con il modello causale prescelto
z
z
conseguenze: irrilevanza giuridica dell'atto
ragione giustificativa: il legislatore non ravvisa nell'atto un regolamento
contrattuale o alcun elemento compatibile con il
modello causale invocato dalle parti
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IV Facoltà
Nozioni Giuridiche Fondamentali
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Patologie genetiche: la nullità
Le cause della nullità (1418)
mancanza delle caratteristiche essenziali del contratto
z mancanza dell'accordo (comprende anche l'ipotesi di accordo raggiunto
mediante violenza fisica)
z mancanza della causa
z mancanza dell'oggetto o dei suoi requisiti (lecito, determinato/determinabile,
possibile)
z mancanza della forma richiesta dall'ordinamento per la validità del contratto
(1350)
contrasto della volontà contrattuale con l'ordinamento
z contrarietà del contratto (o di singole clausole) a norme imperative
z illiceità (contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico od al buon
costume) della causa
z illiceità dell'oggetto
z casi espressi di nullità previsti dalla legge
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IV Facoltà
Nozioni Giuridiche Fondamentali
A. Mantelero © 2008
La conseguenza della nullità
z inefficacia originaria del contratto o di singole clausole (nullità parziale, art.
1419, cc. 1 e 2)
Le ragioni della nullità
z ragione giustificativa:
(a) l'atto è strutturalmente incompleto
(b) il legislatore non può far scaturire dal contratto obbligazioni
vincolanti in contrasto con l'ordinamento
z
riflessi sulla disciplina:
z insanabilità (salvo conversione ex art. 1424)
(nel caso sub a è però possibile stipulare un nuovo contratto privo
della mancanza rilevata)
z non prescrittibilità dell'azione di nullità
(con la prescrizione la nullità verrebbe indirettamente sanata)
z natura dichiarativa della sentenza di nullità
(l'inefficacia è infatti originaria)
z rivelabilità d'ufficio e legittimazione attiva riconosciuta a
“chiunque vi ha interesse”
(interesse generale a che il contratto nullo venga dichiarato inefficace
Æ intrinseco contrasto con l'ordinamento nella struttura e nei fini)
eccezione: nullità di protezione (v. art. 36, d.lgs. 206/2005)
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IV Facoltà
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A. Mantelero © 2008
Patologie genetiche: l'annullabilità
Le cause dell'annullabilità (1418)
z
difetti della volontà del contraente incidenti sulla formazione del contratto:
z incapacità d'agire (1425, c. 1) o naturale (1425, c. 2, e 428)
z vizi del consenso (1427ss.):
z errore
z violenza morale
z dolo (raggiro)
La conseguenza dell'annullabilità
z
efficacia originaria del contratto, ma possibilità di ottenere successiva
sentenza di annullamento che renda inefficace il contratto
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IV Facoltà
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Le ragioni dell'annullabilità
z ragione giustificativa:
(a) il contraente non era in grado di comprendere e di
autodeterminarsi al momento della conclusione del contratto
(b) il contraente era in grado di comprendere e di autodeterminarsi al
momento della conclusione del contratto, ma è stato indotto alla
conclusione: - da un'errata rappresentazione della realtà dovuta
a causa propria (errore) o altrui (dolo)
- dalle altrui minacce (violenza)
z
riflessi sulla disciplina:
z sanabilità (v. anche artt. 1444 e 1432)
(la parte la cui volontà è stata viziata potrebbe avere
interesse alla conservazione del contratto)
z prescrittibilità dell'azione (1442)
(carenza di contrasto insanabile con l'ordinamento)
z natura costitutiva della sentenza di nullità
(l'inefficacia non è originaria, la sentenza rimuove il vincolo
contrattuale)
z effetto retroattivo delle sentenza
salvi gli effetti del contratto verso i terzi (1445)
z rilevabilità solo su istanza di parte e legittimazione attiva
del solo soggetto la cui volontà è stata viziata (1441)
(interesse individuale alla dichiarazione d’inefficacia del
contratto)
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Singole ipotesi di annullabilità
z
z
z
errore (1428 ss.):
caratteri:
- riconoscibile (la controparte si è accorta dell’errore)
- essenziale (ricade sugli aspetti di cui all’art. 1429)
violenza morale (1434 ss.)
caratteri:
- tale da impressionare (valutazione oggettiva, ma rilevanza di alcuni
dati soggettivi ex 1435)
- riguardante beni o persone (v. anche 1436)
dolo (1439 s.):
caratteri:
- determinate della volontà di contrarre
(se incidente -ovvero la parte avrebbe comunque contratto, ma a
diverse condizioni- il contratto resta valido e si ha diritto al
risarcimento danno)
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La rappresentanza
z
funzione:
z
z
z
consente di affidare a terzi il potere di concludere contratti per
conto ed in nome del rappresentato
soggetti di diritto diverse dalle persone fisiche: necessità di un
soggetto fisico per concludere il contratto secondo la volontà
espressa dagli organi decisionali
tipologie (in ragione della fonte attributiva):
z volontaria (procura)
z legale (es. genitori per i figli)
z organica
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IV Facoltà
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la rappresentanza volontaria
z
potere conferito: gli atti compiuti dal rappresentante hanno effetto nella
sfera giuridica del rappresentato, nel cui interesse e nel
cui nome il rappresentante agisce (1388)
fonte: procura (atto unilaterale che conferisce un potere)
z forma della procura: quella richiesta per l'atto negoziale da compiersi (1392)
z revocabilità della procura (eccetto procura conferita anche nell'interesse del
rappresentato o di terzi, salvo giusta causa)
z
z
tipi di procura:
z speciale: concessa per singoli affari
z generale: concessa per tutti gli affari
capacità delle parti (1389):
z c. di intendere e volere per il rappresentante
z c. di agire per il rappresentato
z vizi della volontà (1390):
z rilevanti solo se incidono sulla volontà del rappresentante
z eccezioni: elementi contrattuali predeterminati dal rappresentato
z
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IV Facoltà
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A. Mantelero © 2008
rappresentanza volontaria: patologie
conflitto di interessi:
z il rappresentante non fa gli interessi del rappresentato
z contratto del rappresentante con sé stesso
z fattori che escludono il conflitto: autorizzazione del
rappresentato, ancoraggio a parametri oggettivi
z rimedio (1394): annullabilità (se il terzo conosceva o poteva conoscere il
conflitto d'interessi)
z
rappresentanza senza potere:
z assenza di potere
z eccedenza limiti del potere conferito
z conseguenze:
z inefficacia contratto (salvo ratifica, 1399)
z risarcimento del danno causato al terzo (1398)
z
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La rescissione del contratto
z
cause:
z
z
z
z
stato di pericolo (1447)
stato di bisogno (1448)
effetto: scioglimento del contratto, salvi i diritti dei terzi (1452)
aspetti processuali:
z legittimazione delle sola parte pregiudicata
z prescrizione annuale (anche dell'eccezione)
z convalida: non consentita (solo possibile la riconduzione ad equità,
1450-51)
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A. Mantelero © 2008
La fase esecutiva del contratto: l'adempimento
I caratteri dell'adempimento
z
z
z
coincidenza fra prestazioni pattuite e prestazioni eseguite
conseguenza:
- possibilità di rifiuto dell'adempimento parziale (1181)
- possibilità di adempimento del terzo, salvo carattere personale prestazione
(1180)
- eccezione: prestazione in luogo dell'adempimento (1197)
comportamento diligente richiesto al debitore (1176)
conseguenza:
- diverso atteggiarsi dell'onere di diligenza in ragione della natura
della prestazione (attività professionale o non)
- diverso atteggiarsi dell'onere probatorio in caso di inadempimento
in ragione della natura della prestazione (obb. di mezzi, di risultato,
aventi ad oggetto prestazioni di routine)
atto dovuto (atto esecutivo di un obbligo assunto)
assunto
conseguenza: effetto liberatorio del pagamento anche se eseguito
dall'incapace (1191)
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IV Facoltà
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Le modalità dell'adempimento
tempo e luogo: integrazione del contratto in caso di omissione (norme
dispositive, 1182-83)
termine dell'adempimento (1184):
z differisce dal termine quale elemento accidentale (che inerisce
all'efficacia)
z si presume a favore del debitore (può adempiere anzitempo, ma non è
tenuto a farlo se richiesto)
z decadenza dal termine (1186)
pagamento al creditore apparente (effetto liberatorio, 1189):
z univocità delle circostanze e buona fede
z obblighi restitutori in capo al ricevente
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IV Facoltà
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A. Mantelero © 2008
La patologia funzionale del contratto: l'inadempimento
z
z
z
cause: difetti attinenti l'esecuzione del programma contrattuale
conseguenze: scioglimento del vincolo contrattuale successivamente alla
sua valida costituzione
tipologie: risoluzione
I caratteri dell'inadempimento
z
tipologie:
z mancato adempimento
z adempimento parziale
z adempimento inesatto
z adempimento tardivo
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Nozioni Giuridiche Fondamentali
A. Mantelero © 2008
Le conseguenze dell'inadempimento
z
z
z
azione in giudizio per ottenere l'adempimento
risoluzione del contratto (solo se l'inadempimento non ha scarsa
importanza, 1455)
risarcimento del danno (salvo che l'adempimento sia divenuto impossibile
per causa non imputabile al debitore, 1218)
risoluzione del contratto
z
z
z
presupposto: inadempimento di non scarsa importanza
modalità: risoluzione giudiziale o di diritto
casi di r. di diritto:
z diffida ad adempiere (1454): diffida unita a fissazione di
un termine
z clausola risolutiva espressa (1456)
z termine essenziale (1457)
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rimedi a tutela della parte in caso di inadempimento
z
z
z
z
costituzione in mora: incidenza sugli effetti dell'impossibilità sopravvenuta non
imputabile al debitore
clausola risolutiva espressa: incidenza sull'importanza dell'inadempimento
clausola penale: incidenza sulla quantificazione del danno da inadempimento e
sulla propensione all'adempimento
caparra confirmatoria:incidenza sulla quantificazione del danno da inadempimento
e sulla propensione all'adempimento
costituzione in mora
mora del creditore:
z causa (1206): mancata cooperazione con il debitore
z effetti (1207):
z spostamento in capo al creditore del rischio dell'impossibilità liberatoria
della prestazione dovuta dal debitore
z risarcimento danni derivanti dalla mancata cooperazione
z possibilità per il debitore di liberarsi dalla sua obbligazione (1210)
z forma: offerta formale (1208-09) o secondo gli usi (1214)
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mora del debitore:
z causa: mancato adempimento
z effetti (1221):
z spostamento in capo al debitore del rischio dell'impossibilità
sopravvenuta della prestazione da lui dovuta
z risarcimento danni derivanti dall'adempimento non tempestivo nelle
obbligazioni pecuniarie (interessi moratori, 1224)
z forma (1219): intimazione o richiesta scritta, salvi i casi di cui all'art. 1219, c. 2
clausola risolutiva espressa (1456)
z
funzione:
z esclusione della discrezionalità del giudice sull'entità dell'inadempimento
per specifiche ipotesi
z consentire la risoluzione in ipotesi in cui l'inadempimento non sarebbe
astrattamente rilevante ai fini della risoluzione
z effetto: risoluzione di diritto (se la parte dichiara di valersi della clausola)
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clausola penale (1382 ss.)
funzione:
z
z
effetto:
z
z
prevedere una “sanzione civile” in caso di inadempimento
consentire la quantificazione preventiva del danno escludendo l'onere
probatorio a riguardo (1382, c. 2)
sorgere di un'obbligazione avente ad oggetto una
determinata prestazione (in genere pagamento di una
somma in denaro) in caso di inadempimento
possibilità del risarcimento dell'ulteriore maggior danno, se
pattuito (penale orginarimente prevista, o
successivamente rilevatasi, inferiore al danno)
caparra confirmatoria (1385)
funzione:
z
z
z
effetto:
z
prevedere una “sanzione civile” in caso di inadempimento
consentire la quantificazione preventiva del danno escludendo l'onere
probatorio a riguardo
acquisizione all'atto della stipula della somma (o dei beni fungibili) su cui
rifarsi in caso di inadempimento
acquisizione in proprietà della caparra in caso di inadempimento, salva
la facoltà di rinunciarvi e domandare il risarcimento del danno (oltre che
l'adempimento o la risoluzione)
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Il risarcimento del danno in caso di inadempimento
z
z
z
z
presupposti: inadempimento non dovuto a cause non imputabili al debitore
onere probatorio: inversione (è il debitore a dover dimostrare l'esistenza di
un'impossibilità assoluta ed oggettiva a lui non imputabile,
dovuta ad es. da forza maggiore, caso fortuito, factum
principis)
conseguenze: risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e
diretta dell'inadempimento (1223, 1225, 1227)
determinazione del danno:
- limite del solo danno prevedibile, se inadempimento
non doloso (1225)
- danno emergente e lucro cessante
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Responsabilità del debitore
principio generale: garanzia patrimoniale generale del debitore (2740)
z limitazione pattizia: non possibile nei casi di cui all'art. 1229
operatività della garanzia: esecuzione forzata sul patrimonio del debitore,
con esclusione del principio di parità di trattamento
dei creditori (eccetto procedure concorsuali) e
salve le cause legittime di prelazione (pegno,
ipoteca, privilegi)
mezzi di conservazione della garanzia:
z azione revocatoria (2901 ss.)
z azione surrogatoria (2900)
z sequestro conservativo (2905 s.)
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La risoluzione del contratto
cause: sopravvenienze successive alla valida conclusione del contratto capaci
di alterare l'originario “programma negoziale” oggetto dell'accordo fra le parti
effetti:
z scioglimento del rapporto contrattuale
z retroattività dello scioglimento del vincolo
(eccetto contratti a prestazioni periodiche o continuative)
z obblighi restitutori relativi alle prestazioni già eseguite (prive di causa in
conseguenza della retroattività della risoluzione)
z non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi (1458, c. 2)
z non è effetto della risoluzione il risarcimento del danno
(che costituisce dunque oggetto di domanda autonoma in giudizio)
z
z
Singole cause di risoluzione
z
z
inadempimento (vedi sopra)
impossibilità sopravvenuta:
- applicabile ai soli contratti sinallagmatici
- se solo parziale: riduzione controprestazione /recesso (1464)
- contratti traslativi: rilevanza del principio consensualistico (1465)
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z
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eccessiva onerosità sopravvenuta:
- cause: avvenimenti straordinari ed imprevedibili
- applicabile ai soli contratti ad esecuzione differita, periodica o
continuata (solo in tal caso è possibile una sopravvenienza)
- non applicabile ai contratti aleatori (rischio squilibrio insito nella
causa)
- possibilità di escludere la risoluzione mediante riconduzione del
contratto ad equità (rispetto all'equilibrio originario)
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La standardizzazione dei contratti
cause:
z uniformità delle prestazioni oggetto del contratto
(produzione seriale e massificata)
z irrilevanza dell'identità della parte contrattuale che intende acquisire il
bene/servizio offerto
z esigenza di semplificazione della fase di conclusione del contratto
z posizione di debolezza della parte contrattuale che intende acquisire il
bene/servizio offerto
(limitata competitività del mercato, uniformità dei comportamenti
contrattuali dei fornitori del bene/servizio, dipendenza
economica, ignoranza dei profili giuridici, ecc.)
strumenti:
z ricorso a condizioni generali di contratto
z impiego di moduli o formulari
effetti:
z scarso rilievo della trattativa individuale
z tendenza all'uniformità dei contratti predisposti dai diversi operatori di
ciascun settore
z rischio di squilibri giuridici od economici mediante l' introduzione di clausole
vessatorie
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La tutela del contraente “debole”
finalità:
z ridurre la possibilità di potenziare per via contrattuale il rapporto di forza
già esistente fra contraente “forte” e c. “debole”
z ridurre la possibilità di ingenerare per via contrattuale squilibri giuridici od
economici
strumenti:
z nullità di protezione
z obblighi informativi
z requisiti di forma richiesti a pena di nullità
z previsione di autorità di controllo
z procedure di conciliazione
z intervento di enti esponenziali dei diritti dei soggetti deboli
normative ad hoc (a titolo esemplificativo):
z l. 129/2004 sull'affiliazione commerciale (franchising commerciale)
z l. 192/1998 sulla subfornitura
z d. lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
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La tutela del consumatore (d. lgs. 206/2005)
aspetti disciplinati:
z iniziative di sensibilizzazione dei consumatori
z informazioni da fornirsi ai consumatori (es. etichettatura)
z pubblicità
z clausole vessatorie
z specifiche tipologie contrattuali (contratti fuori dai locali locali
commerciali, c. a distanza, multiproprietà, vendita di pacchetti turistici)
z credito al consumo
z sicurezza dei prodotti
z responsabilità per danno da prodotto
z garanzie nella vendita di beni di consumo
z enti esponenziali ed azioni a tutela dei consumatori
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La tutela del consumatore: le condizioni contrattuali vessatorie
nozione di “vessatorietà”: significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto (art. 33, c. 1, d.lgs. 206/2005)
rimedi:
originaria disciplina codicistica (artt. 1341, c. 2, e 1342, c. 2):
z funzione: rendere consapevole il contraente della vessatorietà della
clausola (specifica approvazione scritta)
z ambito applicativo: qualsiasi contratto, a prescindere dal ruolo
economico dei contraenti
disciplina ex d. lgs. 206/2005 (artt. 33-37):
z funzione: eliminazione della sperequazione contrattuale
z ambito applicativo: contratti fra
professionista
(persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria
attività imprenditoriale o professionale, ovvero suo intermediario)
e consumatore/utente
(persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta)
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La disciplina delle clausole vessatorie e l'eliminazione della
sperequazione contrattuale (d. lgs. 206/2005)
cluausole considerate vessatorie:
z ipotesi tipiche:
z “lista grigia” ex art. 33, c. 2
(presunzione relativa di vessatorietà)
z “lista nera” ex art. 36, c. 2
(presunzione assoluta di vessatorietà)
z ipotesi atipiche: qualsiasi clausola che, a parere del giudice,
determina a carico del consumatore un significativo
squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto
causa di esclusione della vessatorietà:
z intercorsa trattativa individuale (concessioni reciproche) avente ad oggetto la
clausola (art. 34, cc. 4 e 5)
z eccezione: “lista nera” (presunzione assoluta)
strumento per la rimozione della sperequazione:
z azione di nullità ex art. 36
z nullità parziale e di protezione (legittimazione ad agire del solo
consumatore, rilevabilità d'ufficio da parte del giudice)
z azione inibitoria ex art. 37 su iniziativa degli enti esponenziali (efficacia
generalizzata)