Politecnico di Torino IV Facoltà di Ingegneria Corso di Nozioni Giuridiche Fondamentali Alessandro Mantelero Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2009 Ogni fatto o rapporto “giuridico” è espressione di una più ampia e complessa realtà (storica, politica, sociale, culturale, ideologica) della quale quella regola finisce per essere il riflesso (Princigalli, in N. Lipari, Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento, RomaBari, 1974, p. 3) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2009 Il ruolo del diritto nella società offrire un modello organizzativo (statualità-diritto pubblico) offrire strumenti atti a prevenire e regolare i conflitti fra i privati permettere la definizione di regole programmatiche (es. opzione per un'economia di mercato) consentire la creazione di rapporti vincolanti fra individui consentire di regolamentare molteplici interessi in una società in evoluzione (es. nuovi modelli contrattuali, innovazioni normative) I “protagonisti” del diritto la legge le “corti” la dottrina gli operatori Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2009 La legge I caratteri dell'ordinamento giuridico insieme organizzato di norme sistema chiuso: autointegrazione (ricorso all'analogia o ai principi generali) presenza di clausole generali: valvole di sfogo del sistema che conferiscono flessibilità dando vita ad una casistica aperta (es. principio di buonafede) I caratteri della norma linguaggio precettivo: indica non ciò che è ma ciò che deve essere astrattezza: la prescrizione normativa è riferita ad ogni situazione conforme alla fattispecie generalità: la prescrizione è rivolta indistintamente a tutti i soggetti cui si riferisce Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2009 Le fonti normative sulla produzione del diritto: definiscono le procedure per creare l'atto normativo di produzione del diritto: definiscono situazioni di diritto Il policentrismo normativo presenza di una pluralità di ordinamenti normativi problemi di interazione fra i diversi ordinamenti pluralità di centri di produzione normativa: fonti comunitarie, statuali, regionali, deontologiche, regolamentari di autorità indipendenti Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2009 La Costituzione definisce le norme fondamentali del nostro ordinamento afferma la natura repubblicana, democratica e parlamentare del nostro ordinamento concerne sia i rapporti fra Stato/cittadini che quelli fra i cittadini afferma il principio della separazione dei poteri definisce la struttura e l'organizzazione dei poteri dello Stato ha natura “rigida” (art. 138 Cost.) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2009 Le fonti comunitarie: tipologia ed efficacia Caratteri del “sistema” comunitario: natura funzionale ai mercati incompletezza carenza di enforcement (salvo interventi Corte di Giustizia, i rimedi sono demandati ai giudici nazionali) Trattato UE Direttive: con finalità di armonizzazione, vincolano i singoli Stati e non direttamente i cittadini (salvo direttive “self executing” per i rapporti Stato-cittadini) Regolamenti: direttamente applicabili e vincolanti per tutti i soggetti degli stati dell'Unione interpretazione uniforme norme controverse: Corte di Giustizia conflitti fra Trattato e direttive/regolamenti: Corte di Giustizia (no ricorso singoli cittadini) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2009 (continua): il rapporto con le fonti nazionali conflitto fra direttive e norme interne: prevalenza della norma interna (ma interpretazione della norma interna deve essere conforme al diritto comunitario e possibile azione risarcitoria ai danni dello Stato) conflitto fra direttive “self executing” e norme interne: disapplicazione della norma interna nei rapporti Statocittadini conflitto fra regolamenti comunitari e norme interne: disapplicazione della norma interna in ogni caso Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2009 Le fonti nazionali (diverse dalla Costituzione) leggi ordinarie (l.) ed atti aventi forza di legge (d.l., d.lgs.): artt. 70 ss., 76, 77 Cost. leggi regionali: art. 117 Cost. regolamenti amministrativi (governativi o di autorità indipendenti): di esecuzione, indipendenti (su materie in cui non v'è riserva di legge), di delegificazione usi: operano solo in caso di “vuoto normativo” o se richiamati da leggi o regolamenti codici deontologici: associativi, professionali, previsti dalla legge Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2009 I conflitti fra fonti nazionali conflitto fra fonti omogenee (legge/legge, regolamento/regolamento): abrogazione (tacita o espressa) conflitto fra fonti eterogenee: legge/costituzione: incostituzionalità della norma (questione incidentale di costituzionalità --> C. Costituzionale) regolamento/legge: disapplicazione del regolamento ad opera del giudice civile (effetto per le parti in causa)/dichiarazione di illegittimità del regolamento da parete del giudice amministrativo (erga omnes) © Mantelero 2004 Il problema: conflitti fra le persone mancato rispetto dei patti, appropriazione dei beni altrui, coazione dell’altrui libertà e volontà Le soluzioni immaginabili “Io comprendo non memorizzo” 9soluzione conflittuale: legge del più forte 9soluzioni basate su regole: religiose, della morale, del costume, affidate alla sorte, diritto Quale soluzione preferire ? • Possibilità di interazione fra sistemi diversi di risoluzione delle controversie • Affermazione delle soluzioni condivise (coerenza con il contesto storico, culturale e sociale) © Mantelero 2004 Cos’è il diritto ? è un insieme di regole • che sovrintendono ai rapporti fra i privati (diritto privato) • o che disciplinano l’organizzazione dello Stato e delle comunità locali (diritto pubblico) Cos’è una regola ? precetto ritenuto vincolante dai consociati, qualunque ne sia la fonte Le regole giuridiche sono uguali alle altre regole ? differiscono per una maggior forza imperativa l’inosservanza può comportare sanzioni o coazione forzata © Mantelero 2004 Quali sono i caratteri che contraddistinguono le regole di diritto ? devono essere uguali per tutti no alle leggi ad personam (generalità della norma) no alle leggi valide solo per alcuni casi specifici (astrattezza della norma) solo leggi speciali giustificate da ragioni specifiche (ragionevolezza) Ma chi crea regole di diritto ? Chi fa le leggi (Parlamento o altri soggetti delegati) Ma un sistema giuridico è riducibile al solo insieme delle norme scritte esistenti? No. Accanto al legislatore operano i giudici, la dottrina ed i pratici: tutti concorrono a creare il sistema giuridico © Mantelero 2004 Cos’è il “sistema giuridico” ? È l’insieme delle regole scritte e non scritte concretamente applicate all’interno di una comunità presente in una data area geografica Esistono più sistemi giuridici ? I sistemi giuridici sono molteplici e riflettono l’evoluzione storica e culturale nel definire le proprie regole attuata dalle differenti comunità Quali sono i principali sistemi giuridici ? il sistema di Civil Law (Europa continentale) Il sistema di Common Law (Inghilterra ed USA) - forte presenza di norme scritte - valore non vincolante delle decisioni dei giudici - originaria minor presenza di norme scritte - valore vincolante delle decisioni dei giudici © Mantelero 2004 Perché non basta la legge per descrivere un ordinamento ? Perché la legge è un testo scritto e va interpretata per essere applicata Oltre alle norme cos’altro occorre conoscere ? Occorre conoscere come esse vengono applicate come sono interpretate La stessa regola può essere “letta” in modo diverso da giudici diversi (la giurisprudenza) La prassi commerciale (e non) può dar vita a nuove regole o reinterpretare quelle esistenti (la prassi) Gli studiosi del diritto suggeriscono nuove applicazioni di regole esistenti o indicano come disciplinare aspetti ancora non regolati (la dottrina) © Mantelero 2004 Fra tante “voci” non c’è il rischio di non saper quali sono le regole a cui attenersi ? Il diritto non è come la matematica: la certezza del diritto è un fine, non è data Quale certezza ci può essere se ogni giudice interpreta a modo suo le leggi ? Ogni interpretazione va motivata e deve avere una sua logica Il sistema delle corti è strutturato in maniera da portare ad un’interpretazione uniforme - struttura piramidale - valore persuasivo delle decisioni precedenti dei giudici © Mantelero 2004 Il problema: il rapporto fra le norme esistono leggi, decreti, regolamenti, norme comunitarie, disposizioni costituzionali: qual è il rapporto esistente fra tutte queste disposizioni ? occorre porre attenzione alla diversa efficacia riconosciuta dall’ordinamento a ciascun tipo di norma Cosa comporta una diversa efficacia? diversa forza vincolante attribuita a ciascun tipo di norme nella definizione dell’ordinamento giuridico comporta un rapporto fra le varie fonti normative per cui alcune devono conformarsi ai criteri generali indicate da altre fonti aventi maggior efficacia © Mantelero 2004 Quali sono allora le differenti tipologie normative e quali i loro rapporti ? posizione di vertice è assunta dalla Costituzione, poiché in essa sono fissati i diritti ed i doveri fondamentali dei cittadini, nonché viene regolamentata l’organizzazione dei gruppi sociali e dello Stato le leggi ordinarie non potranno dunque saranno poi le leggi ordinarie ad attuare le norme contrastare con la programmatiche presenti nella Costituzione Costituzione le leggi statali trovano attuazione nel dettaglio mediante i regolamenti di esecuzione ciascun regolamento, in quanto attuativo di una legge, non potrà derogare alla medesima © Mantelero 2004 Cosa succede se queste regole non vengono rispettate ? Si può avere un conflitto fra legge e Costituzione o fra regolamento e legge. Nel primo caso la norma potrà essere dichiarata incostituzionale e venir meno, nel secondo invece il regolamento verrà disapplicato Chi fa le leggi ? Il potere legislativo spetta al Parlamento, che può delegarlo al Governo, solamente per un tempo e per oggetti definiti, fissando i principi ed i criteri a cui il Governo dovrà attenersi nell’elaborare le norme (decreti legislativi attuativi della legge delega) oppure esercitato dal Governo, con validità limitata nel tempo, in casi di necessità e urgenza (decreto-legge) L’Unione Europea ha potere di fare le leggi ? Due sono le tipologie normative di fonte comunitaria: le direttive ed i regolamenti. Le prime fissano delle regole comuni su determinate materie e sono indirizzate agli Stati, che devono darne attuazione; i secondi invece producono direttamente effetto nei confronti di tutti i cittadini dell’Unione, creando regole uniformi Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 I destinatari delle norme giuridiche singole persone fisiche enti collettivi persone giuridiche enti collettivi non personificati Caratteri della soggettività giuridica (persone fisiche) capacità di essere titolari di diritti ed obblighi (capacità giuridica) giuridica si acquista alla nascita e si perde alla morte non è soggetta a limitazioni capacità di disporre dei propri diritti e di assumere obblighi giuridicamente vincolanti (capacità di agire) agire si acquista con la maggiore età è soggetta a limitazioni: inabilitazione (415-427) amministrazione di sostegno (404-405-409) incapacità naturale (428) può venir meno per interdizione (414-427) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Caratteri della soggettività giuridica (enti collettivi) capacità giuridica e di agire si acquista con la costituzione dell'ente si perde con l'estinzione dell'ente non sono soggette a limitazioni (mancanza di stati patologici della volontà soggettiva) evoluzione della soggettività degli enti collettivi centri autonomi di imputazione distinti dalle persone fisiche che li compongono (origine medioevale: Ordine Francescano_Sinibaldo de' Fieschi) autonomia patrimoniale, ovvero distinzione fra i l patrimoniale patrimonio dell'ente e quello delle persone fisiche che li compongono (XVII sec.: compagnie di commercio su concessione sovrana) patrimonio: insieme di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 L'autonomia patrimoniale effetto: creazione di un patrimonio di destinazione non aggredibile dai creditori dei singoli componenti dell'ente collettivo, vincolato a soddisfare i creditori di tale ente autonomia patrimoniale imperfetta il soggetto collettivo non risponde dei debiti dei soci tutti o alcuni dei componenti del soggetto collettivo sono patrimonialmente responsabili dei debiti dello stesso propria di associazioni non riconosciute, comitati, s.s., s.n.c., s.a.s., consorzi autonomia patrimoniale perfetta il soggetto collettivo non risponde dei debiti dei soci i componenti del soggetto collettivo non sono patrimonialmente responsabili dei debiti dello stesso propria di associazioni riconosciute, fondazioni, s.r.l., s.c.r.l., s.p.a., s.a.p.a. Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 modi di acquisto della personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta): per legge: società di capitali (iscrizione nel Registro delle imprese) per atto amministrativo (iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura/Registro regionale delle persone giuridiche, previa valutazione liceità dei fini e congruità patrimonio/scopo) Tipologia degli enti collettivi in ragione dello scopo enti collettivi con finalità lucrativa: società (di persone o di capitali) enti collettivi senza finalità lucrativa: associazioni fondazioni comitati enti con finalità mutualistica: consorzi cooperative © Mantelero 2004 “Io comprendo non memorizzo” Il problema: se una norma mi riconosce alcuni diritti cosa comporta ? La titolarità di un diritto soggettivo comporta la possibilità di far valere le prerogative che la legge riconosce in virtù di tale titolarità Un diritto può derivare solo dalla legge ? No. Come vedremo i diritti possono nascere anche in seguito di determinati fatti o atti giuridici Chiunque può essere titolare di diritti ? Si. Qualsiasi persona fisica, fin dalla nascita, può essere titolare di diritti. Ma possono esserlo anche le formazioni collettive. -presenza di un’organizzazione e di un fine comune autonomia del soggetto collettivo rispetto alla sommatoria dei singoli - titolarità autonoma di rapporti giuridici © Mantelero 2004 La titolarità di un diritto comporta anche la possibilità di rinunciarvi ? “Io comprendo non memorizzo” Salvo eccezioni (es. diritti della personalità) il titolare del diritto può disporne come meglio crede, ovvero può cederlo, limitarlo, rinunciarvi, farne oggetto di rapporti giuridici con terzi Unico limite all’esercizio di tali facoltà è l’esistenza della capacità di agire, ovvero della possibilità riconosciuta dalla legge di vincolarsi giuridicamente con una propria dichiarazione di volontà o un proprio comportamento Tutti hanno tale capacità ? No, ne sono prive (o sono in essa limitate) le persone fisiche che non siano in grado di comprendere il valore giuridico dei propri atti © Mantelero 2004 I diritti soggettivi possono essere fatti valere nei confronti di chiunque ? “Io comprendo non memorizzo” Dipende dal tipo di diritto: i diritti assoluti sì, mentre quelli relativi no. Questi diritti conferiscono una posizione giuridica che può essere fatta valere solamente nei confronti di soggetti specifici (es. il diritto alla retribuzione per il lavoro svolto) Tutti sono obbligati a consentire il godimento di tali diritti da parte del titolare (es. diritto di proprietà) Esistono altri diritti assoluti oltre a quello di proprietà ? Sono tutelati nei confronti di chiunque sia i diritti che riguardano la persona (diritto al nome, all’immagine, all’onore, ai dati personali, ecc.) sia quei diritti sulle cose che prendono il nome di diritti reali Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2009 I diritti soggettivi: nozione e tipologie nozione: interesse giuridicamente protetto tipologie: assoluti (efficaci nei confronti di chiunque) - diritti reali → diritti sulle cose - diritti della personalità relativi (efficaci solamente nei confronti di determinati soggetti) - diritti di credito → diritti nei confronti delle persone aventi ad oggetto l'esecuzione di una determinata prestazione osservazione critica: rilevanza dei diritti relativi nei confronti di soggetti diversi dall'obbligato (responsabilità per lesione del credito) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2009 I diritti soggettivi: modi acquisto a titolo originario: il diritto è acquisito libero da eventuali vincoli preesistenti a titolo derivativo: - il diritto è acquisito da un altro soggetto che ne era precedentemente titolare (dante causa) - il diritto è costituito dalle stesse facoltà ed ha gli stessi limiti che sussistevano in capo al dante causa Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Tutela dei diritti autotutela (ipotesi residuali) z tutela in sede giudiziale z istituti volti alla prevenzione dei conflitti z autotutela generalmente vietata: z non garantisce giustizia ed equità (rischio di prevalenza del “più forte”) z competenza esclusiva dello Stato nell'esercizio del potere giudiziario dell'uso legittimo della forza z casi in cui è ammessa: z impossibilità di un pronto intervento della forza pubblica o del ricorso al giudice (es. legittima difesa, art. 2044 c.c. e 5255 c.p.) z maggiore efficienza (es. diritto di ritenzione, eccezione di inadempimento) z Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 tutela giudiziale z finalità: z z z mezzi: z z z composizione/risoluzione delle controversie certezza (processuale) delle situazioni giuridiche attività processuale di accertamento dei fatti e delle situazioni giuridiche giudicato formale e “ne bis in idem” soluzioni concorrenti/alternative: z arbitrato (rituale/irrituale) z conciliazione amichevole le tipologie processuali z processo di cognizione (cautelare e di merito) z processo di esecuzione Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 processo di cognizione finalità: certezza delle situazioni giuridiche z mezzi: z esposizione delle proprie ragioni ad opera delle parti (atti di parte) z accertamento dei fatti (prove) z disamina e decisione della controversia da parte del giudice (sentenza) z z iter: z z z z z z atto introduttivo della parte attrice (citazione, ricorso) comparsa di costituzione e risposta del convenuto (eventuale domanda riconvenzionale) memorie delle parti acquisizione delle prove (lista testi, capitoli di prova, audizione, esibizioni, acquisizioni) atti conclusivi (comparsa conclusionale e memorie di replica) sentenza Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 mezzi di prova principio dell'onere della prova (2697 c.c.): z onere della prova per chi agisce in giudizio z onere per entrambe le parti sui fatti dedotti z deroghe: z inversione dell'onere probatorio (1335 c.c.) z inversione parziale (1218 c.c.) z tipi di prova (in ragione del processo di formazione): z precostituite (differente valore probatorio per le scritture) z costituende z tipi di prova (in ragione della natura): z documentali (2699 ss. c.c., 2709-2710 c.c.) z testimoniali (2721 ss. c.c.) z interrogatorio parti (117 c.p.c.) z presunzioni (semplici, legali assolute/relative; artt. 2727 ss. c.c.) z Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 sentenza finalità: certezza delle situazioni giuridiche z principio della soccombenza: z “chi perde paga” spese processuali ed onorari (91 c.p.c.) z z z deroghe (spese eccessive o superflue, slealtà, soccombenza reciproca, giusti motivi indicati dal giudice, conciliazione-salvo diverso accorso-, art. 92 c.p.c.) struttura: z z z fatto diritto dispositivo Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 processo (di cognizione) cautelare urgenza (pregiudizio imminente ed irreparabile non compatibile con la durata del processo di accertamento ordinario) z principio di fondatezza delle ragioni (“fumus boni juris”) z natura interinale del provvedimento (necessità di proporre azione di cognizione ordinaria nel merito) z processo di esecuzione z z finalità: applicazione coattiva della sentenza o di altro titolo esecutivo in caso di inottemperanza dell'obbligato iter: z z precetto esecuzione forzata (in caso di inottemperanza al precetto) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 altri istituti volti alla prevenzione dei conflitti prescrizione-decadenza certezza delle situazioni giuridiche rispetto al decorso del tempo z “sanzione” per l'inerzia del soggetto titolare del diritto z effetto: venir meno della possibilità di far valere il proprio diritto z z differenze: z z prescrizione (2934 ss. c.c.): z termine lungo (10 anni di norma) z termine non disponibile dalle parti z decorso del termine soggetto a sospensione ed interruzione (2941 ss. c.c.) z non rilevabile d'ufficio dal giudice z eccezioni: diritti imprescrittibili (es. proprietà) decadenza (2964 ss. c.c.): z termine breve z termine disponibile dalle parti (se relativo a diritti disponibili) z no sospensione/interruzione z non rilevabile d'ufficio dal giudice Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 pubblicità notizia (es. registri stato civile) z dichiarativa (es. trascrizione nei registri immobiliari) z costitutiva (es. iscrizione ipoteca) z trascrizione funzione: opponibilità del diritto a terzi che vantino pretese provenienti dallo stesso dante causa z struttura registri: base personale (eccezione: base tavolare con pubblicità costitutiva) z © Mantelero 2004 “Io comprendo non memorizzo” I diritti reali sono in numero limitato e sono specificatamente disciplinati dalla legge. Essi posso conferire il diritto di godere (e disporre) del bene (diritto di proprietà, diritto di usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie, servitù prediali, enfiteusi), ovvero possono servire quale garanzia, consentendo una soddisfazione preferenziale sul bene stesso (ipoteca, pegno) Quali sono i diritti reali ? Se sono proprietario di un bene posso farne ciò che voglio ? Anche il proprietario ha dei limiti. Ad esempio riguardo la possibilità di edificare (che deve rispettare le indicazioni del piano regolatore e del regolamento edilizio) oppure in ragione del rispetto dei vicini (non può fare un rumore eccessivo che rechi ad essi disturbo) Nel rispetto di tali limiti, fino a che punto si spinge il diritto di proprietà ? Fino alla massima estensione, ovvero fino alla facoltà di distruggere il bene, o modificarlo a proprio piacimento, sempre però nei limiti derivanti dall’esistenza di diritti altrui o posti nell’interesse collettivo (es. non posso incenerire o abbandonare sostanze nocive) © Mantelero 2004 Come si acquista il diritto di proprietà ? “Io comprendo non memorizzo” Si può acquistare da un’altra persona che ne sia titolare (titolo derivativo) o, in alcuni casi, a prescindere dall’esistenza di una precedente altrui titolarità del diritto (titolo originario, es. raccogliendo un bene volontariamente abbandonato da qualcuno) Si può perdere il diritto di proprietà se non viene esercitato? La proprietà non si perde per il semplice mancato esercizio del diritto, deve infatti concorrere anche il contemporaneo possesso continuato del bene da parte di un terzo per un lungo periodo di tempo fissato dalla legge (usucapione) Come posso tutelare il mio diritto di proprietà ? La proprietà è tutelata mediante la possibilità di ricorrere al giudice non è un diritto, bensì una situazione di fatto, che consiste nel comportarsi come se si esercitasse un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento © Mantelero 2004 Posso limitare il mio diritto di proprietà in favore di altri ? “Io comprendo non memorizzo” Sì, è possibile ad esempio costituendo dei diritti reali “minori” in favore di terzi Cosa comporta la il sorgere di un diritto reale “minore” ? I diritti reali minori sono caratterizzati dall’essere strettamente connessi alla cose su cui gravano e dal seguire il bene nonostante venga ceduto (diritto di seguito) Come è possibile ? Ad esempio costituendo una servitù prediale consistente nel diritto del proprietario del campo vicino di passare sulla mia proprietà per raggiungere la strada comunale: se venderò il mio campo, il diritto rimarrà anche nei confronti di chi lo acquista. I diritti reali minori di godimento comprimono, limitandolo, il diritto di proprietà e le prerogative proprietarie. Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 I diritti reali-caratteristiche diritti a contenuto patrimoniale (valutabili economicamente) z diritti sulle cose z rapporto immediato titolare/cosa (l'esercizio del diritto non dipende dalla collaborazione attiva di un terzo) z tipicità z “diritto di seguito” dei diritti reali diversi dalla proprietà (permangono sul bene nonostante muti il proprietario dello stesso) z z diritti cedibili tipologie proprietà z diritti reali di godimento: z corrispondono ad alcune facoltà costituenti il diritto di proprietà z sono: usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù prediali, enfiteusi z z diritti reali di garanzia: z consentono il soddisfacimento preferenziale su determinati beni z pegno, ipoteca Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 ll diritto di proprietà È il “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico” (art. 832) “godere”: trarre le utilità che la cosa produce o comporta z “disporre”: alienare il bene o cedere a terzi alcune facoltà del diritto di proprietà (es. diritti reali di godimento) z i limiti del diritto z z limiti derivanti da rapporti fra privati: z divieto degli atti di emulazione z distanze, luci, vedute z divieto di immissioni limiti posti nell'interesse collettivo: z possibilità di espropriazione per pubblica utilità z limiti allo sfruttamento dei suoli (piani regolatori, regolamenti edilizi) z limiti alle immissioni nocive (tutela della salute e dell'ambiente) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 azioni a tutela della proprietà azione di rivendicazione (948) (difficoltà probatorie) z azione negatoria (949) z azioni di regolamento di confini e di apposizione di termini (950, 951) z azioni nunciatorie (1171, 1172) z (azioni possessorie) z Diritti reali minori (di godimento) z usufrutto: diritto di utilizzare la cosa e di trarne i frutti • superficie: diritto di costruire sul fondo altrui mantenendo la proprietà separata del manufatto • servitù prediale: peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario • uso/abitazione: diritto di servirsi di una cosa/di abitare, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia • enfiteusi: diritto di godimento di un fondo pari a quello del proprietario, verso il pagamento di un canone e con obbligo di migliorare il fondo Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Possesso situazione di fatto z comportamento pari a quello del proprietario o del titolare di un altro diritto reale z ragione della tutela: z rafforzamento tutela proprietaria (azioni possessorie) z riduzione autotutela z facilitazione circolazione beni mobili (art. 1153) z certezza del diritto mediante mutamento in diritto reale (usucapione, art. 1158 ss.) z azioni a tutela del possesso • azione di reintegrazione (1168) • azione di manutenzione (1170) z azioni nunciatorie (1171, 1172) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Il contratto: ambiti di operatività vita associata: costituzione di enti e società z settore economico: disciplina dei rapporti intersoggettivi (es. accordi traslativi, di produzione, di distribuzione) z persone e famiglia: convezioni matrimoniali, divisione ereditaria z nozione (art. 1321-1372) “Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge” “Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge” Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 “Il contratto è l'accordo di due o più parti ” (art. 1321) ed ha “forza di legge tra le parti” (art. 1372) possibilità dei privati di creare vincoli giuridici z limiti al recesso unilaterale (solo legale o convenzionale) z struttura del contratto: composto da una o più obbligazioni z obbligazione: vincolo legale fra le parti z obbligazione (artt. 1173 ss.) parti dell'obbligazione: creditore, debitore z oggetto dell'obbligazione: prestazione di dare/fare/non fare z debitore: ha l'obbligo giuridico di effettuare la prestazione così come definita dall'accordo z creditore: ha diritto di ottenere la prestazione ed ha l'obbligo di cooperare con il debitore al fine di rendere possibile l'esecuzione della stessa z z fonti di obbligazioni diverse dal contratto (1173): z fatti illeciti z promesse unilaterali (titoli di credito, promesse al pubblico) z arricchimento senza causa (ripetizione indebito, gestione di affari altrui, arricchimento senza causa in senso stretto) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 obbligazione: requisiti e caratteristiche di struttura z z profilo soggettivo: z capacità di agire: rileva solo per il creditore (1190-91) (l'adempimento è atto dovuto e non discrezionale) z parte plurisoggettiva: z regola della solidarietà passiva (fra debitori), salvo regresso nei rapporti interni z solidarietà attiva (fra creditori) eccezionale profilo oggettivo: z natura della prestazione (1174): patrimoniale (suscettibile di valutazione economica di mercato o soggettiva) z interesse alla prestazione: anche non patrimoniale tipologie di obbligazioni: o. pecuniarie z principio nominalistico (1277) z clausole di adeguamento z deroghe: obbligazioni di valore z interessi (1282): legali (1284), convenzionali, moratori, usurari Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 altre tipologie di obbligazioni z in ragione della natura della prestazione z divisibili/indivisibili z di mezzi/di risultato z fungibili/infungibili z alternative (1285-86)/facoltative autonomia contrattuale (art. 1322) “Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (1321) “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative” (1322) “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico” (1322) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 autonomia contrattuale: contenuto z z autonomia positiva: z relativa ai soggetti: libera scelta della parte z limiti: divieti cessione (1261), divieti di comprare (1471), contratto con se stesso (1395) z relativa all'oggetto: libera determinazione di contenuti e del “modello” (atipicitià) z limiti derivanti dalla prassi contrattuale: standardizzazione dei contratti (contrattazione di massa) z limiti posti nell’interesse dei contraenti “deboli”: nullità parziale (sostituzione automatica clausole), clausole vessatorie z limiti finalizzati ad assicurare la libera concorrenza autonomia negativa: libertà di non contrarre z limiti: monopolio legale (2597), pubblici servizi di linea (1679), assicurazione obbligatoria, locazioni (obbligo di rinnovo) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 effetti del contratto (art. 1321) “Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” tipologia di effetti effetti obbligatori: z nascita di vincoli obbligatori z presenti in tutti i contratti z in capo ad una sola parte (contratti unilaterali)/ in capo ad entrambe le parti (ctr. sinallagmatici) z effetti traslativi (o reali): z trasferimento di diritti (reali o di credito) z propri solo di alcuni contratti (es. vendita) z si cumulano con gli effetti obbligatori z Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Le fasi della contrattazione fase pre-contrattuale (opzionale) z conclusione del contratto z fase esecutiva (ovvero adempimento) z principio generale di correttezza “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza” (1175) buona fede in senso oggettivo z riguarda tutte le fasi del contratto dalla trattativa all'esecuzione z clausola generale: z funzione: determinazione di doveri accessori rispetto a quelli oggetto dell’accordo) z contenuto: tipizzazione giurisprudenziale z esempi: doveri di collaborazione, di informazione, di custodia, di protezione , ecc. z Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 La fase delle trattative z z recesso dalle trattative: z sempre ammesso z responsabilità se ingiustificato (danni derivanti dall' “impegno” nella trattativa) comportamento seconda buona fede: z divieto recesso ingiustificato z divieto comportamenti lesivi (es. minaccia, inganno) z obblighi informativi responsabilità pre-contrattuale z risarcimento “interesse negativo” z perdita di occasioni favorevoli z costi sostenuti per la trattativa (studio fattibilità, consulenze, spostamenti ecc.) z non si risarcisce dunque in misura eguale al complessivo valore dell'operazione contrattuale come nel caso di responsabilità contrattuale Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Il contratto preliminare fase opzionale dell'iter di stipulazione del contratto definitivo z costituisce un contratto a tutti gli effetti z differenza dal contr. definitivo: sorge solo l'obbligazione di stipulare il definitivo z effetto traslativo: consegue solo dal ctr. definitivo (valore “prenotativo della trascrizione del preliminare) z z funzione: vincolare la controparte z consentire successive verifiche ed accertamenti z possibilità di eseguire in forma specifica l'obbligo di contrarre (2932) in caso di inadempimento della controparte z forma per la validità: la stesa del ctr. definitivo z Politecnico di Torino IV Facoltà Sarale-Mantelero Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 L'accordo “Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321) essenza dell'accordo: coincidenza completa delle volontà dei contraenti z modi per conseguire l'accordo: z in forma espressa: z sottoscrizione del comune documento contrattuale z scambio di proposta e accettazione z in forma tacita: z comportamento concludente z silenzio (casi eccezionali) z conclusione del contratto ed effetti traslativi z contratti consensuali: il consenso dato al momento dell'accordo ha effetto traslativo (immediato o differito) z contratti reali: l'effetto traslativo si realizza quando all'accordo segue anche la consegna del bene oggetto del contratto Politecnico di Torino IV Facoltà Sarale-Mantelero Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 L'accordo in forma espressa: lo scambio di proposta e accettazione fra soggetti determinati z contenuto della proposta: gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta z contenuto dell'accettazione: manifestazione di volontà interamente conforme alla proposta z momento da cui decorre l'efficacia delle dichiarazioni (proposta/accettazione): principio della cognizione (1334) z temperamento dell'onere probatorio: presunzione legale relativa di conoscenza (1335) z possibilità di revoca: z per la proposta: prima che il contratto sia concluso (revoca per atto volontario o per causa di morte o incapacità del proponente) eccezioni: 1329, 1330, 1331 z per l'accettazione: prima che l'accettazione giunga a conoscenza del proponente z eventuale difformità dell'accettazione rispetto alla proposta: z contratto non concluso z l' “accettazione”ha efficacia di nuova proposta (inversione ruolo delle parti) Politecnico di Torino IV Facoltà Sarale-Mantelero Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 L'accordo in forma espressa: la proposta diretta a soggetti indeterminati l'offerta al pubblico (1336): z contenuto: gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta z revoca: nella stessa forma impiegata per l'offerta o in foma equipollente (efficacia anche verso chi non ne ha avuto notizia) z conclusione del contratto: quando uno dei soggetti destinatari dell'offerta manifesta la volontà di accettarla z vantaggi: semplifica il raggiungimento dell'accordo nell'offerta di prestazioni standardizzate rivolte al pubblico indistinto dei consumatori z incompletezza della proposta: vale come invito a proporre z non costituisce proposta z inverte il rapporto fra accettante e proponente rispetto all'offerta al pubblico (consentendo a chi rivolge l'invito a proporre di scegliere fra i potenziali interessati ) z vantaggi: permette di selezionare la proposta più conveniente (soluzione adatta alle negoziazioni non seriali) Politecnico di Torino IV Facoltà Sarale-Mantelero Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 L'accordo in forma tacita il comportamento concludente: z natura: azione che manifesta in maniera inequivoca la volontà di contrarre z valutazione oggettiva del comportamento il silenzio: z di norma non rileva come manifestazione di volontà z eccezioni: casi in cui al silenzio è attribuita una specifica valenza z per effetto della legge (1333, c. 2) z per comune volontà delle parti (precedente accordo) z per prassi (usi o pratiche ricorrenti) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Il contenuto dell'accordo contrattuale z causa: z funzione economico/sociale del contratto z sintesi degli effetti giuridici del contratto z z causa tipica: prevista dalla legge causa atipica (autonomia contrattuale, 1322 c. 2) z z z z contratti con causa atipica: limite della liceità regolamentazione per analogia oggetto: z prestazione dedotta nel contratto z requisiti: z determinato o determinabile (per relazione o mediante arbitratore) z lecito z possibile (sia possibilità materiale che giuridica) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 La forma dell'accordo contrattuale z principio generale: libertà di forma (scritta o orale) z eccezioni: z forma scritta richiesta dalla legge per la validità del contratto (1350), sovente con intento protettivo di uno o di entrambi i contraenti z forma scritta richiesta dalle parti per la validità del contratto (1352) z altre ipotesi in cui si richiede la forma specifica: z ai fini probatori (2725) z per oneri specifici (2657) z tipi di forma scritta: z scrittura privata z scrittura privata autenticata z atto pubblico z differenze: z modalità di formazione z conseguente diversa forza probatoria (2702-04, 2703, 2700) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Gli elementi del contratto z elementi essenziali: z accordo z causa z oggetto z forma (solo se richiesta per la validità) z z conseguenze in caso di mancanza o di illiceità degli elementi essenziali o dei requisiti richiesti: z inesistenza del contratto (ipotesi rare) z nullità del contratto (inefficacia fin dall'origine) elementi accidentali: z condizione z termine (iniziale/finale) z onere (o modo) z conseguenze in caso di mancanza: nessuna (vengono aggiunti facoltativamente dalle parti per incidere sull'efficacia del contratto) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 La condizione z effetti: incide sull'efficacia contrattuale elemento dedotto in condizione: evento futuro ed incerto z conseguenze dell'avveramento dell'evento: z retroattività degli effetti derivanti dall'avveramento (in tutti i casi) z scioglimento del contratto (c. risolutiva) z inizio produzione effetti del contratto (c. sospensiva) z z tipo di evento: z dipendente dalla volontà del contraente (c. potestativa) z limiti alla condizione “meramente potestativa” (solo risolutiva) z indipendente dalla volontà del contraente (c. casuale) z c. mista Politecnico di Torino IV Facoltà z situazioni soggettive conseguenti all'apposizione della condizione: z diritto condizionato z aspettativa z z z z z z Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 possibilità di cessione di entrambe le posizioni l'effetto retroattivo dell'avveramento delle condizione si produce anche in capo al terzo obbligo di comportamento secondo buona fede delle parti (1358) atti conservativi (1356) finzione di avveramento (1359) patologie: z c. impossibile: z risolutiva: come non apposta z sospensiva: nullità del contratto (salvi gli effetti della nullità parziale) z c. illecita: nullità del contratto (salvi gli effetti della nullità parziale) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Il termine z effetti: incide sull'efficacia contrattuale elemento dedotto come termine: evento futuro e certo z conseguenze dell'avveramento dell'evento: z inizio efficacia contrattuale (t. iniziale) z cessazione efficacia (t. finale) z z da non confondere con: termine per l'adempimento (quest'ultimo riguarda il momento in cui la prestazione va eseguita e non quello in cui sorgono le obbligazioni) L'onere (o modo) z effetti: incide sull'efficacia di un atto/contratto a titolo gratuito (limitata applicazione) elemento dedotto come onere:obbligo imposto al beneficiario z conseguenze dell'inadempimento: z risoluzione del atto/contratto (ove consentita, 793) z illiceità/impossibilità dell'onere: z nullità del atto/contratto (se è l'unico motivo determinate dello stesso) z Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Patologie genetiche del contratto z cause: z z difetti attinenti l'atto difetti attinenti la formazione e l'espressione della volontà dei contraenti z conseguenze: incidenza sulla validità del vincolo contrattuale z tipologie: inesistenza, invalidità (nullità o annullabilità) Patologie funzionali del contratto z z z cause: difetti attinenti l'esecuzione del programma contrattuale conseguenze: scioglimento del vincolo contrattuale successivamente alla sua valida costituzione tipologie: risoluzione Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Patologie genetiche: l'inesistenza z z mancanza di qualsiasi regolamento contrattuale incompatibilità logica totale con il modello causale prescelto z z conseguenze: irrilevanza giuridica dell'atto ragione giustificativa: il legislatore non ravvisa nell'atto un regolamento contrattuale o alcun elemento compatibile con il modello causale invocato dalle parti Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Patologie genetiche: la nullità Le cause della nullità (1418) mancanza delle caratteristiche essenziali del contratto z mancanza dell'accordo (comprende anche l'ipotesi di accordo raggiunto mediante violenza fisica) z mancanza della causa z mancanza dell'oggetto o dei suoi requisiti (lecito, determinato/determinabile, possibile) z mancanza della forma richiesta dall'ordinamento per la validità del contratto (1350) contrasto della volontà contrattuale con l'ordinamento z contrarietà del contratto (o di singole clausole) a norme imperative z illiceità (contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico od al buon costume) della causa z illiceità dell'oggetto z casi espressi di nullità previsti dalla legge Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 La conseguenza della nullità z inefficacia originaria del contratto o di singole clausole (nullità parziale, art. 1419, cc. 1 e 2) Le ragioni della nullità z ragione giustificativa: (a) l'atto è strutturalmente incompleto (b) il legislatore non può far scaturire dal contratto obbligazioni vincolanti in contrasto con l'ordinamento z riflessi sulla disciplina: z insanabilità (salvo conversione ex art. 1424) (nel caso sub a è però possibile stipulare un nuovo contratto privo della mancanza rilevata) z non prescrittibilità dell'azione di nullità (con la prescrizione la nullità verrebbe indirettamente sanata) z natura dichiarativa della sentenza di nullità (l'inefficacia è infatti originaria) z rivelabilità d'ufficio e legittimazione attiva riconosciuta a “chiunque vi ha interesse” (interesse generale a che il contratto nullo venga dichiarato inefficace Æ intrinseco contrasto con l'ordinamento nella struttura e nei fini) eccezione: nullità di protezione (v. art. 36, d.lgs. 206/2005) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Patologie genetiche: l'annullabilità Le cause dell'annullabilità (1418) z difetti della volontà del contraente incidenti sulla formazione del contratto: z incapacità d'agire (1425, c. 1) o naturale (1425, c. 2, e 428) z vizi del consenso (1427ss.): z errore z violenza morale z dolo (raggiro) La conseguenza dell'annullabilità z efficacia originaria del contratto, ma possibilità di ottenere successiva sentenza di annullamento che renda inefficace il contratto Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Le ragioni dell'annullabilità z ragione giustificativa: (a) il contraente non era in grado di comprendere e di autodeterminarsi al momento della conclusione del contratto (b) il contraente era in grado di comprendere e di autodeterminarsi al momento della conclusione del contratto, ma è stato indotto alla conclusione: - da un'errata rappresentazione della realtà dovuta a causa propria (errore) o altrui (dolo) - dalle altrui minacce (violenza) z riflessi sulla disciplina: z sanabilità (v. anche artt. 1444 e 1432) (la parte la cui volontà è stata viziata potrebbe avere interesse alla conservazione del contratto) z prescrittibilità dell'azione (1442) (carenza di contrasto insanabile con l'ordinamento) z natura costitutiva della sentenza di nullità (l'inefficacia non è originaria, la sentenza rimuove il vincolo contrattuale) z effetto retroattivo delle sentenza salvi gli effetti del contratto verso i terzi (1445) z rilevabilità solo su istanza di parte e legittimazione attiva del solo soggetto la cui volontà è stata viziata (1441) (interesse individuale alla dichiarazione d’inefficacia del contratto) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Singole ipotesi di annullabilità z z z errore (1428 ss.): caratteri: - riconoscibile (la controparte si è accorta dell’errore) - essenziale (ricade sugli aspetti di cui all’art. 1429) violenza morale (1434 ss.) caratteri: - tale da impressionare (valutazione oggettiva, ma rilevanza di alcuni dati soggettivi ex 1435) - riguardante beni o persone (v. anche 1436) dolo (1439 s.): caratteri: - determinate della volontà di contrarre (se incidente -ovvero la parte avrebbe comunque contratto, ma a diverse condizioni- il contratto resta valido e si ha diritto al risarcimento danno) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 La rappresentanza z funzione: z z z consente di affidare a terzi il potere di concludere contratti per conto ed in nome del rappresentato soggetti di diritto diverse dalle persone fisiche: necessità di un soggetto fisico per concludere il contratto secondo la volontà espressa dagli organi decisionali tipologie (in ragione della fonte attributiva): z volontaria (procura) z legale (es. genitori per i figli) z organica Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 la rappresentanza volontaria z potere conferito: gli atti compiuti dal rappresentante hanno effetto nella sfera giuridica del rappresentato, nel cui interesse e nel cui nome il rappresentante agisce (1388) fonte: procura (atto unilaterale che conferisce un potere) z forma della procura: quella richiesta per l'atto negoziale da compiersi (1392) z revocabilità della procura (eccetto procura conferita anche nell'interesse del rappresentato o di terzi, salvo giusta causa) z z tipi di procura: z speciale: concessa per singoli affari z generale: concessa per tutti gli affari capacità delle parti (1389): z c. di intendere e volere per il rappresentante z c. di agire per il rappresentato z vizi della volontà (1390): z rilevanti solo se incidono sulla volontà del rappresentante z eccezioni: elementi contrattuali predeterminati dal rappresentato z Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 rappresentanza volontaria: patologie conflitto di interessi: z il rappresentante non fa gli interessi del rappresentato z contratto del rappresentante con sé stesso z fattori che escludono il conflitto: autorizzazione del rappresentato, ancoraggio a parametri oggettivi z rimedio (1394): annullabilità (se il terzo conosceva o poteva conoscere il conflitto d'interessi) z rappresentanza senza potere: z assenza di potere z eccedenza limiti del potere conferito z conseguenze: z inefficacia contratto (salvo ratifica, 1399) z risarcimento del danno causato al terzo (1398) z Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 La rescissione del contratto z cause: z z z z stato di pericolo (1447) stato di bisogno (1448) effetto: scioglimento del contratto, salvi i diritti dei terzi (1452) aspetti processuali: z legittimazione delle sola parte pregiudicata z prescrizione annuale (anche dell'eccezione) z convalida: non consentita (solo possibile la riconduzione ad equità, 1450-51) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 La fase esecutiva del contratto: l'adempimento I caratteri dell'adempimento z z z coincidenza fra prestazioni pattuite e prestazioni eseguite conseguenza: - possibilità di rifiuto dell'adempimento parziale (1181) - possibilità di adempimento del terzo, salvo carattere personale prestazione (1180) - eccezione: prestazione in luogo dell'adempimento (1197) comportamento diligente richiesto al debitore (1176) conseguenza: - diverso atteggiarsi dell'onere di diligenza in ragione della natura della prestazione (attività professionale o non) - diverso atteggiarsi dell'onere probatorio in caso di inadempimento in ragione della natura della prestazione (obb. di mezzi, di risultato, aventi ad oggetto prestazioni di routine) atto dovuto (atto esecutivo di un obbligo assunto) assunto conseguenza: effetto liberatorio del pagamento anche se eseguito dall'incapace (1191) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Le modalità dell'adempimento tempo e luogo: integrazione del contratto in caso di omissione (norme dispositive, 1182-83) termine dell'adempimento (1184): z differisce dal termine quale elemento accidentale (che inerisce all'efficacia) z si presume a favore del debitore (può adempiere anzitempo, ma non è tenuto a farlo se richiesto) z decadenza dal termine (1186) pagamento al creditore apparente (effetto liberatorio, 1189): z univocità delle circostanze e buona fede z obblighi restitutori in capo al ricevente Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 La patologia funzionale del contratto: l'inadempimento z z z cause: difetti attinenti l'esecuzione del programma contrattuale conseguenze: scioglimento del vincolo contrattuale successivamente alla sua valida costituzione tipologie: risoluzione I caratteri dell'inadempimento z tipologie: z mancato adempimento z adempimento parziale z adempimento inesatto z adempimento tardivo Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Le conseguenze dell'inadempimento z z z azione in giudizio per ottenere l'adempimento risoluzione del contratto (solo se l'inadempimento non ha scarsa importanza, 1455) risarcimento del danno (salvo che l'adempimento sia divenuto impossibile per causa non imputabile al debitore, 1218) risoluzione del contratto z z z presupposto: inadempimento di non scarsa importanza modalità: risoluzione giudiziale o di diritto casi di r. di diritto: z diffida ad adempiere (1454): diffida unita a fissazione di un termine z clausola risolutiva espressa (1456) z termine essenziale (1457) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 rimedi a tutela della parte in caso di inadempimento z z z z costituzione in mora: incidenza sugli effetti dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore clausola risolutiva espressa: incidenza sull'importanza dell'inadempimento clausola penale: incidenza sulla quantificazione del danno da inadempimento e sulla propensione all'adempimento caparra confirmatoria:incidenza sulla quantificazione del danno da inadempimento e sulla propensione all'adempimento costituzione in mora mora del creditore: z causa (1206): mancata cooperazione con il debitore z effetti (1207): z spostamento in capo al creditore del rischio dell'impossibilità liberatoria della prestazione dovuta dal debitore z risarcimento danni derivanti dalla mancata cooperazione z possibilità per il debitore di liberarsi dalla sua obbligazione (1210) z forma: offerta formale (1208-09) o secondo gli usi (1214) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 mora del debitore: z causa: mancato adempimento z effetti (1221): z spostamento in capo al debitore del rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione da lui dovuta z risarcimento danni derivanti dall'adempimento non tempestivo nelle obbligazioni pecuniarie (interessi moratori, 1224) z forma (1219): intimazione o richiesta scritta, salvi i casi di cui all'art. 1219, c. 2 clausola risolutiva espressa (1456) z funzione: z esclusione della discrezionalità del giudice sull'entità dell'inadempimento per specifiche ipotesi z consentire la risoluzione in ipotesi in cui l'inadempimento non sarebbe astrattamente rilevante ai fini della risoluzione z effetto: risoluzione di diritto (se la parte dichiara di valersi della clausola) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 clausola penale (1382 ss.) funzione: z z effetto: z z prevedere una “sanzione civile” in caso di inadempimento consentire la quantificazione preventiva del danno escludendo l'onere probatorio a riguardo (1382, c. 2) sorgere di un'obbligazione avente ad oggetto una determinata prestazione (in genere pagamento di una somma in denaro) in caso di inadempimento possibilità del risarcimento dell'ulteriore maggior danno, se pattuito (penale orginarimente prevista, o successivamente rilevatasi, inferiore al danno) caparra confirmatoria (1385) funzione: z z z effetto: z prevedere una “sanzione civile” in caso di inadempimento consentire la quantificazione preventiva del danno escludendo l'onere probatorio a riguardo acquisizione all'atto della stipula della somma (o dei beni fungibili) su cui rifarsi in caso di inadempimento acquisizione in proprietà della caparra in caso di inadempimento, salva la facoltà di rinunciarvi e domandare il risarcimento del danno (oltre che l'adempimento o la risoluzione) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Il risarcimento del danno in caso di inadempimento z z z z presupposti: inadempimento non dovuto a cause non imputabili al debitore onere probatorio: inversione (è il debitore a dover dimostrare l'esistenza di un'impossibilità assoluta ed oggettiva a lui non imputabile, dovuta ad es. da forza maggiore, caso fortuito, factum principis) conseguenze: risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (1223, 1225, 1227) determinazione del danno: - limite del solo danno prevedibile, se inadempimento non doloso (1225) - danno emergente e lucro cessante Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Responsabilità del debitore principio generale: garanzia patrimoniale generale del debitore (2740) z limitazione pattizia: non possibile nei casi di cui all'art. 1229 operatività della garanzia: esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, con esclusione del principio di parità di trattamento dei creditori (eccetto procedure concorsuali) e salve le cause legittime di prelazione (pegno, ipoteca, privilegi) mezzi di conservazione della garanzia: z azione revocatoria (2901 ss.) z azione surrogatoria (2900) z sequestro conservativo (2905 s.) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 La risoluzione del contratto cause: sopravvenienze successive alla valida conclusione del contratto capaci di alterare l'originario “programma negoziale” oggetto dell'accordo fra le parti effetti: z scioglimento del rapporto contrattuale z retroattività dello scioglimento del vincolo (eccetto contratti a prestazioni periodiche o continuative) z obblighi restitutori relativi alle prestazioni già eseguite (prive di causa in conseguenza della retroattività della risoluzione) z non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi (1458, c. 2) z non è effetto della risoluzione il risarcimento del danno (che costituisce dunque oggetto di domanda autonoma in giudizio) z z Singole cause di risoluzione z z inadempimento (vedi sopra) impossibilità sopravvenuta: - applicabile ai soli contratti sinallagmatici - se solo parziale: riduzione controprestazione /recesso (1464) - contratti traslativi: rilevanza del principio consensualistico (1465) Politecnico di Torino IV Facoltà z Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 eccessiva onerosità sopravvenuta: - cause: avvenimenti straordinari ed imprevedibili - applicabile ai soli contratti ad esecuzione differita, periodica o continuata (solo in tal caso è possibile una sopravvenienza) - non applicabile ai contratti aleatori (rischio squilibrio insito nella causa) - possibilità di escludere la risoluzione mediante riconduzione del contratto ad equità (rispetto all'equilibrio originario) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 La standardizzazione dei contratti cause: z uniformità delle prestazioni oggetto del contratto (produzione seriale e massificata) z irrilevanza dell'identità della parte contrattuale che intende acquisire il bene/servizio offerto z esigenza di semplificazione della fase di conclusione del contratto z posizione di debolezza della parte contrattuale che intende acquisire il bene/servizio offerto (limitata competitività del mercato, uniformità dei comportamenti contrattuali dei fornitori del bene/servizio, dipendenza economica, ignoranza dei profili giuridici, ecc.) strumenti: z ricorso a condizioni generali di contratto z impiego di moduli o formulari effetti: z scarso rilievo della trattativa individuale z tendenza all'uniformità dei contratti predisposti dai diversi operatori di ciascun settore z rischio di squilibri giuridici od economici mediante l' introduzione di clausole vessatorie Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 La tutela del contraente “debole” finalità: z ridurre la possibilità di potenziare per via contrattuale il rapporto di forza già esistente fra contraente “forte” e c. “debole” z ridurre la possibilità di ingenerare per via contrattuale squilibri giuridici od economici strumenti: z nullità di protezione z obblighi informativi z requisiti di forma richiesti a pena di nullità z previsione di autorità di controllo z procedure di conciliazione z intervento di enti esponenziali dei diritti dei soggetti deboli normative ad hoc (a titolo esemplificativo): z l. 129/2004 sull'affiliazione commerciale (franchising commerciale) z l. 192/1998 sulla subfornitura z d. lgs. 206/2005 (Codice del consumo) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 La tutela del consumatore (d. lgs. 206/2005) aspetti disciplinati: z iniziative di sensibilizzazione dei consumatori z informazioni da fornirsi ai consumatori (es. etichettatura) z pubblicità z clausole vessatorie z specifiche tipologie contrattuali (contratti fuori dai locali locali commerciali, c. a distanza, multiproprietà, vendita di pacchetti turistici) z credito al consumo z sicurezza dei prodotti z responsabilità per danno da prodotto z garanzie nella vendita di beni di consumo z enti esponenziali ed azioni a tutela dei consumatori Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 Politecnico di Torino IV Facoltà La tutela del consumatore: le condizioni contrattuali vessatorie nozione di “vessatorietà”: significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33, c. 1, d.lgs. 206/2005) rimedi: originaria disciplina codicistica (artt. 1341, c. 2, e 1342, c. 2): z funzione: rendere consapevole il contraente della vessatorietà della clausola (specifica approvazione scritta) z ambito applicativo: qualsiasi contratto, a prescindere dal ruolo economico dei contraenti disciplina ex d. lgs. 206/2005 (artt. 33-37): z funzione: eliminazione della sperequazione contrattuale z ambito applicativo: contratti fra professionista (persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero suo intermediario) e consumatore/utente (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) Politecnico di Torino IV Facoltà Nozioni Giuridiche Fondamentali A. Mantelero © 2008 La disciplina delle clausole vessatorie e l'eliminazione della sperequazione contrattuale (d. lgs. 206/2005) cluausole considerate vessatorie: z ipotesi tipiche: z “lista grigia” ex art. 33, c. 2 (presunzione relativa di vessatorietà) z “lista nera” ex art. 36, c. 2 (presunzione assoluta di vessatorietà) z ipotesi atipiche: qualsiasi clausola che, a parere del giudice, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto causa di esclusione della vessatorietà: z intercorsa trattativa individuale (concessioni reciproche) avente ad oggetto la clausola (art. 34, cc. 4 e 5) z eccezione: “lista nera” (presunzione assoluta) strumento per la rimozione della sperequazione: z azione di nullità ex art. 36 z nullità parziale e di protezione (legittimazione ad agire del solo consumatore, rilevabilità d'ufficio da parte del giudice) z azione inibitoria ex art. 37 su iniziativa degli enti esponenziali (efficacia generalizzata)