63° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

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63° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Dipartimento Politiche Globali
10 dicembre 2011:
63° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
63 anni fa, a Parigi, i 58 rappresentanti degli Stati allora membri dellOrganizzazione delle Nazioni Unite,
riuniti nellAssemblea Generale, approvarono questa Dichiarazione con 48 voti a favore, 8 astensioni e 2
assenze.
Ci vollero altri 28 anni per passare dalla Dichiarazione, non vincolante, ad una Convenzione internazionale.
In realt gli Stati membri non vollero un'unica Convenzione Internazionale, e quindi se ne produssero e se ne
approvarono due, quella per il riconoscimento dei diritti politici e civili e quella per il riconoscimento dei diritti
economici, sociali e culturali. Entrambe approvate dallAssemblea Generale dellONU nel 1966, ma entrate in
vigore solamente nel 1976, dopo le necessarie ratifiche degli Stati membri, passati nel frattempo, da 58 del
1948 ai 147 (oggi sono 192 gli Stati membri).
La storia della Dichiarazione, dei suoi principi e ideali, delle sue diverse interpretazioni ed evoluzioni nel
sistema del diritto internazionale, come della sua applicazione nei rapporti tra stati e cittadini, si intreccia con
la storia recente dellumanit la fine del secondo conflitto mondiale e del colonialismo, la guerra fredda, la
nascita dei nuovi stati indipendenti.
Nata come impegno delle potenze che sconfissero il nazi-fascismo e come ideale da raggiungere per tutti i
popoli e per tutte le nazioni, come recita il preambolo, la Dichiarazione, dai suoi primi passi, ha avuto difficolt
a rappresentare il punto di vista di quelle Nazioni e di quelle culture liberatesi dal colonialismo, negli anni
sessanta e settanta del secolo scorso, come pure ha incontrato le resistenze e gli ostacoli degli stessi Stati
occidentali che lhanno partorita. Un percorso ed una vita difficile, perché i suoi principi, i suoi ideali ed i suoi
articoli chiedono comportamenti e decisioni politiche coerenti, responsabili e cogenti.
Lesempio, a noi pi vicino, quello dei diritti del lavoro che fanno parte, a pieno titolo, della famiglia dei diritti
umani, come descritto giallora, nel 1948, dallArticolo 23 della Dichiarazione (*). Ad una semplice lettura non
pusfuggire quanto lideale di pieno raggiungimento per popoli e nazioni, scritto ed approvato dai capi di stato
ben sessantatre anni or sono, sia lontano dalla pratica e dalle tendenze dellattuale sistema economico
globale e dalle risposte che il sistema sta dando alla crisi stessa. La stessa inestimabile azione
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, agenzia tripartita delle Nazioni Unite preposta alla
emanazione e promozione delle norme internazionali del lavoro, stata messa in discussione dalle politiche
neoliberiste del libero mercato e della deregolazione.
Indivisibilit interdipendenza, cogenza dei diritti umani stabiliti in questa Dichiarazione sono ancor
oggi una conquista universale da tradurre nellimpegno quotidiano di ogni singola persona e di ogni
singola istituzione.
Per il sindacato, per la CGIL, questa la strada.
(*) Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Articolo 23
1.Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di
lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2.Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3.Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e
alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignitumana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di
protezione sociale.
4.Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e ad aderirvi per la difesa dei propri interessi.1.Ogni
individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed
alla protezione contro la disoccupazione.
2.Ogni
individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
Danilo Barbi
3.Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e
alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignitumana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di
protezione
sociale.
Segretario Confederale
4.Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e ad aderirvi per la difesa dei propri interessi.1.Ogni
individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed
alla protezione
contro
la disoccupazione.
Resp.
Dipartimento
Politiche
Globali
2.Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3.Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e
alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignitumana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di
protezione sociale.
4.Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e ad aderirvi per la difesa dei propri interessi.
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